ACCORDI COMMERCIALI
ACCORDI COMMERCIALI
Incasso crediti welfare – Promozione marketing sociale
vers. 20.0, 24.07.18
Con la presente scrittura privata fra i contraenti sotto indicati, si definiscono gli accordi commerciali finalizzati a:
A. Disciplinare l’incasso per beni e servizi welfare nelle due seguenti modalità:
1. Bonifico telematico;
2. Buoni di Acquisto TreCuori;
B. Attivare iniziative di Marketing Sociale finalizzate alla promozione commerciale.
I bonifici derivanti dai punti A.1) e A.2) saranno domiciliati alle coordinate bancarie indicate nel seguente modulo:
A.1) ACCORDO PER INCASSO BUONI DI ACQUISTO TRECUORI
PREMESSO
▪ che le Aziende, attraverso Piani di Welfare Aziendale, possono erogare ai propri lavoratori beni e servizi, nei limiti e con le modalità previste dall’Art. 51 del TUIR, senza che questo costituisca reddito da lavoro dipendente e quindi senza che il lavoratore e l’azienda siano soggetti al pagamento aggiuntivo di imposte e contributi;
▪ che l’Art. 51 comma 3 consente ai lavoratori di ottenere direttamente dall’azienda qualsiasi tipo di bene e servizio fino al limite massimo di 258,23 €uro per ciascun anno fiscale;
▪ che, come espressamente previsto dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n° 28 del 15/06/2016, il lavoratore può ottenere beni e servizi anche ricevendo dall’azienda dei buoni rappresentativi dei beni e servizi dei fornitori;
▪ che TreCuori agisce in forza di un mandato conferitole da Aziende che attuano piani di Welfare per i propri lavoratori;
▪ che l’incarico conferito a TreCuori consiste nell’acquistare e pagare ‐ in nome proprio, ma per conto delle singole Aziende ‐ i beni e servizi richiesti dai lavoratori di ciascuna;
▪ che l’EROGATORE ha interesse a fornire beni e servizi incassandone il corrispettivo attraverso Buoni di Acquisto che gli verranno pagati direttamente da TreCuori per conto delle Aziende;
▪ che il Buono di Acquisto TreCuori è rappresentativo dei Beni e Servizi dei soggetti iscritti a TreCuori, ha uno specifico valore nominale, riporta una specifica data di scadenza (365 giorni dalla data di emissione), è nominativo, non può essere ceduto a terzi, né cambiato in denaro;
▪ che il Buono di Acquisto TreCuori è identificabile da un codice numerico univoco ed è associato ad un singolo lavoratore e ad una singola azienda; non è cedibile a terzi, può essere utilizzato una sola volta e solo dal lavoratore a cui è intestato;
▪ che l’Erogatore dichiara di aver preso visione della grafica dei buoni e di saperli riconoscere a semplice presentazione;
▪ che le parti dichiarano di aver preso visione delle modalità di gestione dei Buoni di Acquisto TreCuori, disciplinate dall’Art. 9 del “Regolamento per utilizzo ed incasso crediti Welfare”.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse e riferimenti al regolamento
Le premesse costituiscono patto e formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.
Le modalità di gestione dei Buoni di Acquisto TreCuori, citate anche in premessa, sono disciplinate dall’Art. 9 del “Regolamento per utilizzo ed incasso crediti Welfare” di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
ART. 2 – Oggetto dell’accordo
2.1 L’Erogatore, con la sottoscrizione del presente accordo, riconosce i Xxxxx di Acquisto TreCuori come rappresentativi dei propri beni e servizi ed in forza di tale riconoscimento si impegna ad accettarli in pagamento, totale o anche parziale, delle spese effettuate dai clienti che li esibiscono;
2.2 TreCuori consegna ai lavoratori delle aziende che hanno attivato Piani di Welfare Aziendale dei Buoni di Acquisto riconoscibili dal Marchio TreCuori, tramite i quali il lavoratore può ottenere beni e servizi dagli erogatori che riconoscono ed accettano i Buoni di Acquisto TreCuori come rappresentativi dei propri beni e servizi;
2.3 TreCuori si impegna a garantire all’erogatore il pagamento del controvalore dei Buoni di Acquisto secondo le modalità previste al successivo Art. 4.
ART. 3 – Obblighi dell’Erogatore
3.1 L’erogatore, per tutta la durata del presente accordo, si impegna ad accettare i Xxxxx di Acquisto TreCuori a pagamento, totale o parziale, dei beni e servizi consegnati ai clienti intestatari dei Buoni;
3.2 L’erogatore provvederà alla registrazione dei Buoni di Acquisto ricevuti dai propri clienti attraverso la procedura indicata da TreCuori;
3.3 L’erogatore, una volta registrato un Buono di Xxxxxxxx, non lo può consegnare a terzi ove non indurre gli stessi in errore pensando che siano ancora spendibili;
3.4 L’erogatore è tenuto a conservare l’originale dei Buoni di Acquisto fino all’avvenuto pagamento. Quando ciò sia avvenuto l’erogatore può anche distruggere i Buoni di Acquisto.
ART. 4 – Garanzie, modalità di registrazione, notifiche e pagamento
4.1 TreCuori garantisce la copertura di tutti i buoni emessi ed il relativo pagamento agli erogatori che li avranno ricevuti e registrati;
4.2 I Buoni di Acquisto TreCuori saranno pagati all’erogatore, al loro valore nominale, senza l’addebito di commissioni, previa registrazione on‐line nella propria area riservata oppure al link: xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx
4.3 La procedura on‐line darà immediata conferma della validità del buono e quindi della garanzia di pagamento;
4.4 Ogni giorno in cui un erogatore avrà registrato uno o più Buoni di Acquisto TreCuori, verrà inviata una mail con il riepilogo dei buoni incassati in quel giorno;
4.5 Il primo giorno di ogni mese verrà inviata una mail riepilogativa dei Buoni di Acquisto TreCuori registrati nel mese precedente;
4.6 TreCuori invierà il bonifico corrispondente all’importo di tutti i buoni di acquisto registrati entro e non oltre 10 giorni dalla data di registrazione del buono;
4.7 Il sistema informatico TreCuori in corrispondenza di ogni pagamento emetterà un documento giustificativo del pagamento, fuori campo IVA ai sensi dell’Art.2 comma 3 del DPR 633/72. Tale documento verrà inviato via mail all’erogatore ed a TreCuori per le previste registrazioni contabili.
ART. 5 – Costi e Commissioni
L’erogatore non è tenuto a pagare alcuna commissione né a sostenere alcun costo connesso all’incasso dei Buoni di Acquisto. Ciò in forza del fatto che TreCuori addebita i costi del servizio di gestione dei Buoni di Acquisto all’Azienda che adotta il piano di Welfare Aziendale.
Art. 6 – Durata e risoluzione dell’accordo
Il presente accordo ha una durata di 12 mesi dalla firma e potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno fino alla disdetta di una delle parti.
L’eventuale risoluzione dell’accordo potrà avvenire per iniziativa di una delle parti ed avrà valore solo se comunicata per iscritto e con data certa (Raccomandata RR o PEC). La risoluzione dell’accordo avrà effetto dopo 30 giorni dalla comunicazione. La risoluzione dell’accordo, e ciò a prescindere da quale delle parti l’abbia promossa, non fa venire meno l’obbligo di TreCuori
relativo al pagamento dei Buoni di Xxxxxxxx registrati dall’Erogatore prima della cessazione dell’accordo. La risoluzione dell’accordo non comporta alcun costo né alcuna penale per le parti.
A.2) ACCORDO PER GESTIONE ED INCASSO DI PAGAMENTI TELEMATICI TRECUORI
Qualora i beni ed i servizi forniti dall’erogatore rientrino tra quelli che la legge definisce quali “beni e servizi welfare”, il loro pagamento da parte di un lavoratore titolare di un credito welfare TreCuori potrà avvenire attraverso un pagamento telematico TreCuori.
In questo caso:
• L’erogatore riceverà da TreCuori una mail con le specifiche che dovranno essere riportate nel documento fiscale (fattura o ricevuta), quali intestazione, dati del beneficiario reale (nome, cognome, codice fiscale), ecc.;
• Nella stessa mail l’erogatore troverà indicato il link tramite il quale caricare il proprio documento fiscale;
• L’erogatore riceverà il pagamento da TreCuori entro 10 gg. lavorativi dal caricamento del documento fiscale corretto.
B) ACCORDO DI PROMOZIONE COMMERCIALE TRAMITE MARKETING SOCIALE DI TRECUORI
Qualora l’erogatore sia interessato a promuovere la propria attività tramite il Marketing Sociale di TreCuori, preso atto ed espressamente accettate tutte le condizioni generali che regolano la partecipazione al circuito TreCuori allegate al presente documento, ne riepiloghiamo qui di seguito i termini.
Assunto che il Voucher è la dimostrazione dell’efficacia dell’attività di promozione, TreCuori consegnerà un numero congruo di Voucher all’Impresa la quale si impegna a distribuirli ai clienti che si dichiareranno membri del circuito TreCuori (possessori di tessera fisica o digitale), al raggiungimento della soglia di spesa indicata qui di seguito. L’Impresa, a sua discrezione, potrà altresì distribuirli a qualunque cliente.
a) La consegna dei Voucher all’Impresa avverrà a cura e spese di TreCuori;
b) I Voucher saranno forniti in blocchetti da 25 pezzi cadauno, del valore corrispondente al contributo indicato qui di seguito;
c) Solo dopo che i Voucher saranno stati distribuiti ai clienti, verranno fatturati da TreCuori;
d) L’Impresa pagherà le fatture ricevute a mezzo RID a fine mese;
e) Le fatture verranno inviate solamente via email all’indirizzo sotto riportato. Tutte le fatture emesse a carico dell’Impresa saranno visibili e scaricabili dall’apposita area riservata di cui verranno comunicate le credenziali di accesso;
f) Il presente accordo è a tempo indeterminato, con facoltà di ciascuna delle parti d recesso con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto all’altra parte e senza alcun onere per entrambe le parti. Scaduto il preavviso, al momento in cui il contatto avrà perso efficacia, i Voucher distribuiti dovranno essere pagati dall’Impresa mentre quelli non distribuiti saranno ritirati da TreCuori con obbligo dell’impresa di restituirli o di pagarli.
Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento, si fa riferimento ai regolamenti di TreCuori emanati per ciascuna attività. Tali regolamenti sono scaricabili dalla sezione Regolamenti del sito xxx.xxxxxxxx.xxx.