CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1 LE CONDIZIONI GENERALI
1.1 Le presenti Condizioni Generali (“Condizioni Generali”) disciplinano le forniture (“Fornitura/e”) descritte in un contratto (“Contratto”) perfezionato tra il fornitore delle prestazioni ivi descritte (il “FORNITORE”) e una Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (la “SOCIETÀ”). La SOCIETÀ e il FORNITORE sono in seguito definiti congiuntamente “Parti” e, singolarmente, “Parte”.
1.2 Formano parte integrante delle Condizioni Generali i seguenti allegati (“Allegati”):
- Allegato A “Schema di Ordine SAP”
- Allegato B “Attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – art. 26”
- Allegato C “Norme di Continuità Operativa”
- Allegato D “Norme di Sicurezza”
- Allegato E “Schema di nomina a Responsabile del trattamento”
1.3 Le Condizioni Generali possono essere integrate da previsioni applicabili a particolari tipologie di Forniture (“Condizioni Particolari”).
1.4 In ogni caso di discrasia, i contenuti delle Condizioni Generali prevalgono sugli Allegati e sulle Condizioni Particolari, salvo deroga espressa.
2 APPLICAZIONE
2.1 Le Condizioni Generali (e le eventuali associate Condizioni Particolari) si applicano a ogni offerta per Forniture presentata dal Fornitore (“Offerta”), come pure a ogni altro documento o accordo che le richiami. Resta inteso che, anche qualora il FORNITORE presenti un’Offerta su richiesta della SOCIETÀ, l’accordo si considererà concluso solo a seguito di espressa accettazione della SOCIETÀ medesima. Ove l’accettazione sia espressa tramite l’emissione di un Ordine redatto secondo lo schema dell’Allegato A (“Ordine” o “O.d.A) che non contenga integrazioni/modifiche rispetto all'Offerta, il Contratto si intenderà con ciò concluso e, in deroga a quanto previsto nel campo Avvertenze dell’Ordine (punto A), non verrà sottoscritta e restituita la “Conferma d’Ordine”.
2.2 In ogni caso di discrasia, le Condizioni Generali e le eventuali le Condizioni Particolari prevalgono sugli altri documenti contrattuali, inclusa l’Offerta e i relativi allegati, salvo ove nell’Offerta si dichiari espressamente di derogare alle Condizioni Generali o alle Condizioni Particolari precisando le disposizioni derogate.
2.3 Le Forniture possono essere richieste o utilizzate dalla SOCIETÀ per tutte le sue attività, incluse quelle prestate a favore di (o presso) propri clienti, (in particolare Società che fanno parte del Gruppo Intesa Sanpaolo (in tale ipotesi “Società Interessate”) e clienti di queste ultime. Fermo restando che in tali ipotesi la SOCIETÀ rimane unica controparte contrattuale e salvi i diritti e obblighi da ciò nascenti, le Società Interessate potranno far valere direttamente i diritti stabiliti a loro favore nel Contratto. A tali fini, si considerano incluse tra le Società del Gruppo anche le società a favore delle quali, pur essendo cessato il rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c., sono in essere forniture da parte di una Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
2.4 Per “Gruppo Intesa Sanpaolo” si intendono la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. e tutte le società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate a quest'ultima, ai sensi dell'art. 2359 c.c., al momento della conclusione del Contratto, oltre che quelle che risulteranno in futuro controllate e collegate.
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2.5 L’eventuale uscita di una Società dal Gruppo Intesa Sanpaolo nel corso della durata di un Contratto non determina variazione delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite, nemmeno con riferimento a detta Società.
3 COLLEGAMENTO TRA LE PARTI
3.1 Ciascuna delle Parti nomina un proprio Rappresentante Operativo che dovrà essere reperibile nei normali orari lavorativi e costituirà l’unico interlocutore autorizzato a gestire i rapporti inerenti l’esecuzione del Contratto. I Rappresentanti Operativi potranno valersi dell'opera di sostituti formalmente nominati.
3.2 Il Rappresentante Operativo nominato dal FORNITORE ha inoltre il compito di coordinare il proprio gruppo operativo impiegato per l’esecuzione del Contratto, sia sotto il profilo gerarchico, sia per gli aspetti operativi. Tali funzioni non danno luogo ad aggravio di corrispettivi.
3.3 Le comunicazioni tra le Parti potranno essere scambiate tramite lettera, fax o e-mail trasmesse agli indirizzi concordati o tramite apposita piattaforma telematica messa a disposizione dalla SOCIETÀ per facilitare lo scambio di informazioni con i fornitori (“Portale Fornitori”).
3.4 Dovranno invece essere sempre inviate a mezzo Raccomandata A.R. o PEC le seguenti comunicazioni:
a. comunicazioni relative all’esercizio della facoltà di disdetta, recesso o risoluzione;
b. comunicazioni di gravi inadempimenti;
c. comunicazioni relative alla cessione del Contratto;
d. comunicazioni di modifica dei recapiti per le comunicazioni.
4 MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
4.1 Il FORNITORE eseguirà le prestazioni a suo carico, organizzando e gestendo, a proprie spese e nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, tutti i fattori e le risorse produttive.
4.2 Fermo quanto previsto in Contratto, il FORNITORE si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima professionalità e diligenza e in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.
4.3 Il FORNITORE garantisce di disporre e di mantenere in essere strutture aziendali correttamente dimensionate, metodologie e tecniche costantemente aggiornate e di acquisire tutte le licenze, permessi, autorizzazioni e titoli tempo per tempo necessari (garantendone anche il possesso - ove necessario - da parte dei subaffidatari, nonché delle persone fisiche incaricate dell’esecuzione delle attività), oltre a quelli eventualmente richiesti dalla SOCIETÀ.
4.4 Il FORNITORE si impegna a segnalare tempestivamente, non appena ne abbia conoscenza:
- qualunque criticità, problema (anche dipendente dalle istruzioni della SOCIETÀ o da controversie con personale proprio o del subaffidatario che possano coinvolgere la SOCIETÀ o le Società Interessate), qualunque notizia pregiudizievole (a titolo esemplificativo e non esaustivo provvedimenti giudiziari o amministrativi, procedure concorsuali, informazioni di garanzia e/o notizia di reato) riguardante il FORNITORE, i soggetti apicali (esponenti a cui compete l'amministrazione, soggetti ad essa equiparati o che hanno comunque funzioni amministrative assimilabili a quelle degli amministratori), il personale proprio e di terzi, compresi eventuali collaboratori a qualunque titolo impiegati e qualunque variazione della propria attività o della propria posizione che possa influenzare l'esecuzione del Contratto;
- l’eventuale sussistenza, anche sopravvenuta, di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi (anche potenziale) anche relative a subaffidatari;
- eventuali difetti della Fornitura.
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I rilievi e le segnalazioni della SOCIETÀ dovranno essere riscontrati tempestivamente, anche (ove richiesto per la corretta esecuzione delle prestazioni) con una riorganizzazione dei fattori di produzione a cura del FORNITORE.
4.5 Nella pianificazione ed esecuzione delle prestazioni a proprio carico, il FORNITORE si manterrà, per quanto di competenza, in stretto coordinamento con la SOCIETÀ e con eventuali altri fornitori incaricati dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate) di compiere attività complementari e/o accessorie rispetto a quelle oggetto dei Contratti, anche al fine di evitare interferenze con la normale attività lavorativa della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate.
4.6 L’accesso e la permanenza nei locali della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate potrà essere consentito da quest’ultima/queste ultime esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e nel rispetto delle policy di controllo accessi e di sicurezza aziendali. Il FORNITORE si impegna a far sì che i dipendenti/collaboratori propri a qualunque titolo e/o di eventuali subaffidatari che debbano accedere ai locali della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate esibiscano tesserini di riconoscimento a norma di legge e rispettino gli obblighi sopra descritti.
4.7 La SOCIETÀ e/o le Società Interessate avrà/nno facoltà di non consentire l'accesso ai propri locali (e/o a revocare eventuali utenze/accessi ai propri sistemi) a dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del FORNITORE, anche senza essere tenuta/e a specificarne le ragioni e senza alcun obbligo di rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare al FORNITORE dal provvedimento suddetto.
4.8 Il FORNITORE è responsabile nei confronti della SOCIETÀ e/o direttamente nei confronti della Società Interessata, dei dipendenti delle stesse e dei terzi per eventuali danni comunque causati (anche da collaboratori a qualsiasi titolo ed eventuali subaffidatari) durante o in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per difetti, vizi riscontrati, errori commessi o inosservanza di disposizioni applicabili nell’ambito delle prestazioni o per difettosità di quanto fornito o utilizzato.
4.9 Eventuali obblighi a carico della SOCIETÀ saranno esclusivamente quelli previsti in Contratto.
5 VARIAZIONI
5.1 Il FORNITORE si impegna ad eseguire i Contratti in un’ottica di fattiva cooperazione e flessibilità operativa e gestionale nello svolgimento e/o nella modificazione delle attività, anche a fronte di riorganizzazioni della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate.
5.2 In particolare, il FORNITORE si obbliga ad apportare, anche oltre ai limiti di cui agli artt. 1660 comma 2 e 1661 comma 1 c.c. ove applicabili, tutte le variazioni qualitative e quantitative che fossero necessarie alla corretta esecuzione del Contratto, anche in termini di conformità a qualsiasi normativa intervenuta nel corso dell’esecuzione delle prestazioni e relativa alle attività contrattuali o all’attività della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate (ivi incluse le disposizioni emanate da Autorità di Vigilanza), previo accordo tra le Parti sulle variazioni eventualmente necessarie circa i corrispettivi ed i relativi tempi di esecuzione.
5.3 Resta inteso che:
a. nessuna modifica alle prestazioni contrattualmente previste potrà essere effettuata se non a seguito di una proposta tecnico-operativa del FORNITORE formalmente accettata dalla SOCIETÀ;
b. eventuali richieste di variazione dei corrispettivi saranno valide solo se relative a variazioni di esigenze della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate) e presentate unitamente alla proposta di cui sopra.
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6 RISPETTO DI SPECIFICHE NORMATIVE
6.1 Il personale addetto alla Fornitura deve essere vincolato al FORNITORE (o, ove consentito, all’eventuale subaffidatario) da un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione di diversa natura legittimamente costituito e – se straniero – in regola con le normative sull’immigrazione, e dovrà essere in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale. In relazione a detto personale, il FORNITORE eserciterà costantemente e in via esclusiva il proprio potere organizzativo e direttivo e porrà in essere un'opportuna politica di rotazione al fine di assicurarne il costante aggiornamento delle esperienze professionali.
6.2 Il FORNITORE si obbliga a corrispondere a tale personale un trattamento economico, retributivo, normativo, previdenziale, assicurativo e le cautele antinfortunistiche non inferiori a quanto previsto nelle leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili (anche in relazione alla categoria e alla zona), applicando e versando le relative ritenute, ed a verificare e garantire l’adempimento dei medesimi obblighi da parte di eventuali subaffidatari, impegnandosi a documentare tali adempimenti alla SOCIETÀ ove richiesto dalla stessa.
6.3 In ogni caso, il FORNITORE manleverà e terrà indenne la SOCIETÀ e/o direttamente le Società Interessate, in qualsiasi sede, anche dopo la cessazione del Contratto per qualsivoglia ragione verificatasi, in relazione ad ogni pretesa (ivi comprese le eventuali spese legali e le somme eventualmente dovute a titolo di interessi, sanzioni o risarcimento) che dovesse essere avanzata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale e dei collaboratori a qualunque titolo utilizzati dal FORNITORE e/o da eventuali subaffidatari, dagli enti previdenziali, dagli enti impositori o qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed in relazione all'osservanza o mancata osservanza delle normative di cui al presente articolo. Rimarranno comunque a carico esclusivo del FORNITORE tutti gli obblighi relativi al versamento dei trattamenti retributivi (ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto), dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle eventuali differenze retributive, delle ritenute, dei premi assicurativi per le polizze contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (comprese quelle di carattere professionale) e degli eventuali danni arrecati, anche a terzi, nonché ogni altro onere o sanzione derivanti dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività affidate al FORNITORE e ad eventuali subaffidatari, ivi incluse le normative in materia di occupazione e mercato del lavoro.
6.4 Su richiesta della SOCIETÀ, il FORNITORE si obbliga anche per eventuali subaffidatari a comunicare a quest'ultima l'elenco del personale tempo per tempo impegnato nell’esecuzione delle prestazioni, precisandone la posizione in relazione al rispetto delle normative di cui sopra. A tal fine la SOCIETÀ si riserva di richiedere un estratto del Libro Unico del Lavoro, anche riferito ai lavoratori eventualmente impiegati per l’esecuzione dei Contratti dai subaffidatari del FORNITORE.
6.5 Il FORNITORE dichiara:
a. di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo nonché del Codice Etico e del Codice interno di comportamento adottati dalla SOCIETÀ, pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx;
b. di impegnarsi, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
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c. di impegnarsi ad informare tempestivamente:
o l’Organismo di Vigilanza della SOCIETÀ (all’indirizzo “Organismo di Vigilanza, xxx Xxxxx xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx” ovvero “XxxxxxxxxXxXxxxxxxxxXX000@xxxxxxxxxxxxxx.xxx” o al diverso indirizzo eventualmente tempo per tempo indicato nel citato Modello) di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell’esecuzione dell’incarico conferito che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
o all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx di qualsiasi indebita richiesta, offerta, accettazione di denaro o altra utilità, effettuata o ricevuta, anche indirettamente, da propri dipendenti o collaboratori di cui venga a conoscenza, con l’obiettivo di indurre, premiare o omettere una funzione/attività in relazione all’esecuzione del Contratto;
d. di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 231/2001 e delle condotte di corruzione in genere;
e. di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all’esecuzione degli incarichi contrattuali, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c.
6.6 Il FORNITORE garantisce altresì espressamente di operare in modo pienamente rispondente alle disposizioni legislative in materia di ambiente, ecologia e gestione dei rifiuti (ivi incluse le norme in materia di circolazione e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) impegnandosi – ove richiesto – a documentare in ogni momento tale adempimento.
Il FORNITORE si obbliga a provvedere in conformità alle normative tempo per tempo vigenti alla rimozione e/o allo smaltimento di ogni materiale di risulta dallo stesso prodotto in esecuzione delle Forniture (anche generato nel periodo di garanzia o nel corso di un servizio di manutenzione), tenendo in ogni caso indenne e manlevando al riguardo la SOCIETÀ e/o direttamente le Società Interessate.
7 SICUREZZA SUL LAVORO
7.1 Per lo svolgimento di prestazioni contrattuali che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il FORNITORE si impegna, anche per eventuali subaffidatari a:
a. nominare un proprio referente per la sicurezza che assicuri – anche tramite sostituti formalmente nominati e resi noti ai soggetti incaricati dei lavori - il rispetto delle normative di sicurezza e il coordinamento con la SOCIETÀ anche di eventuali subaffidatari;
b. prendere preventivamente visione sia dei luoghi nei quali sarà chiamato ad operare, recependo altresì quanto previsto nelle schede predisposte per ogni "Contesto di rischio”, al fine di valutare eventuali rischi, sia delle prescrizioni e misure di sicurezza e coordinamento emanate dalla SOCIETÀ, curandone l’applicazione. La citata documentazione potrà essere resa disponibile e aggiornata tempo per tempo anche tramite il Portale Fornitori;
c. accertare l’idoneità tecnico-professionale, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08, delle imprese alle quali intenda subaffidare prestazioni contrattuali, fermo quanto previsto al successivo articolo 14;
d. rendere edotto il personale comunque interessato degli eventuali rischi esistenti nell’ambiente in cui opererà e delle procedure e prescrizioni ivi in vigore, dotandolo di tutti i necessari mezzi di protezione ai
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sensi delle norme tempo per tempo vigenti, esercitando un costante controllo e privilegiando - nella predisposizione delle procedure di lavoro e nella scelta delle apparecchiature e dei materiali - quelli che determinino il minor rischio per le persone, anche sotto il profilo delle "interferenze”;
e. comunicare alla SOCIETÀ, sia a seguito di apposite verifiche che in ogni momento nel corso delle prestazioni contrattuali, ogni informazione comunque appresa che possa rilevare per l'applicazione delle norme e degli adempimenti di cui sopra;
f. prestare tutta l’assistenza necessaria ai soggetti nominati dalla SOCIETÀ per la gestione della sicurezza, osservando eventuali loro prescrizioni e disposizioni di coordinamento;
7.2 Nel caso in cui ai sensi di legge sia richiesta la redazione di un Documento Unico di Valutazione dei rischi, il FORNITORE è inoltre tenuto:
a. a sottoscrivere la sezione “Documento Unico di valutazione dei rischi interferenziali” contenuta nel documento “Attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – art. 26” (Allegato B), impegnandosi ad osservare quanto riportato in tale documento;
b. informare la SOCIETÀ, tramite integrazione dell’apposita sezione del documento di cui all'Allegato B nel corso dell’esecuzione del Contratto - di (i) eventuali rischi specifici della propria attività che possano comunque interessare i dipendenti della SOCIETÀ, delle Società Interessate e/o terzi, di (ii) ogni eventuale situazione di pericolo riscontrata, nonché di (iii) qualsiasi informazione necessaria a eliminare eventuali rischi dovuti alle “interferenze”.
7.3 Ogni aggiornamento o integrazione del documento “Attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – art. 26” si considererà quale parte integrante del Contratto.
7.4 Ove si verificassero i presupposti per l’applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, il FORNITORE si impegna a darne tempestiva e preventiva comunicazione alla SOCIETÀ, in modo da coordinarsi con la stessa per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge a carico di ciascuna Parte.
7.5 In ogni caso il FORNITORE terrà indenne e manleverà la SOCIETÀ e direttamente le Società Interessate da tutti danni o pretese di terzi derivanti dai rischi specifici della propria attività (ivi inclusa l’attività di eventuali subaffidatari) o dall’inadempimento di quanto precede da parte propria o di propri subaffidatari.
8 CONTINUITA’ OPERATIVA
8.1 Il FORNITORE si obbliga a prevedere e mantenere aggiornati validi piani e strumenti di continuità operativa (“Business Continuity Plan” o “BCP”), in modo da garantire l'erogazione delle proprie prestazioni anche al verificarsi di eventi di carattere eccezionale. Qualora il FORNITORE si avvalga a sua volta di terzi per l’erogazione delle prestazioni contrattuali, dovrà assicurare che essi rispettino i medesimi obblighi contrattuali verso i quali il FORNITORE stesso si è impegnato.
8.2 Il FORNITORE si obbliga inoltre a prevedere e mantenere aggiornate procedure e metodi (ivi compresi idonei controlli e salvataggi dei dati) che garantiscano, per quanto di sua competenza, la disponibilità, l’integrità e non alterabilità dei dati gestiti nell’ambito delle Forniture, anche predisponendo quanto suggerito dalla tecnica per prevenire e/o ridurre gli effetti di eventi negativi esterni all'ambito medesimo. Ove ravvisi la necessità di interventi non di sua competenza, ne darà pronto avviso scritto alla SOCIETÀ.
8.3 In ogni caso, il FORNITORE si impegna specificamente ad esibire, su richiesta della SOCIETÀ, il proprio Business Continuity Plan, nonché ad informare la SOCIETÀ non appena ne abbia notizia di ogni evento o situazione che possa far scattare una delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi (e, in particolare, in caso di sciopero, non appena questo sia stato indetto) o che comunque possa costituire ostacolo al normale svolgimento delle prestazioni.
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8.4 Nel caso in cui la SOCIETÀ attivi i propri BCP e Disaster Recovery Plan (“DRP”), il FORNITORE si obbliga a garantire le medesime Forniture a supporto dell’operatività svolta in emergenza presso i siti di back up/disaster recovery della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate, coerentemente alle soluzioni adottate.
8.5 Nel caso di attività contrattualmente definite “Critiche” o di impatto “Sistemico”, il FORNITORE rispetterà altresì i criteri a tal fine previsti nell’Allegato C - “Norme di Continuità operativa”.
8.6 Le verifiche in relazione a quanto precede potranno essere effettuate anche direttamente dalla Funzione Audit di Intesa Sanpaolo S.p.A., anche mediante accesso ai locali utilizzati dal FORNITORE per l’esecuzione delle Forniture.
9 GARANZIE
9.1 Il FORNITORE garantisce che le Forniture saranno eseguite a regola d'arte e si obbliga a prestare tutte le garanzie di legge.
9.2 La SOCIETÀ, anche in deroga agli artt. 1495, 1497, 1511, 1512 e 1667 c.c. ove applicabili, sarà tenuta a denunciare i vizi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa scoperta, fatti salvi eventuali termini più lunghi normativamente previsti in materia di termini di denuncia dei vizi.
9.3 Fermo quanto sopra, il FORNITORE si impegna ad eliminare qualunque vizio o non conformità di quanto fornito effettuando, anche presso la SOCIETÀ e/o presso le Società Interessate, tutte le opere e prestazioni a tal fine necessarie.
9.4 Il FORNITORE garantisce che qualunque informazione, elaborato o ritrovato tutelato da proprietà industriale o intellettuale in genere (inclusi, oltre all’hardware, analisi organizzative, funzionali e/o tecniche, relazioni, progetti, documentazione, reportistica, banche dati, modelli industriali, soluzioni tecniche, programmi per elaboratore, diagrammi, rapporti, studi, master plan, disegni di sistema e disegni di applicazioni, ecc. - “Materiali” o singolarmente “Materiale”) fornito, realizzato o impiegato a qualunque titolo nello svolgimento delle prestazioni contrattuali non è in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi e - nel caso di software di terzi - di essere autorizzato a concederlo in uso alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, assumendosi integralmente ogni responsabilità al riguardo, anche per eventuali danni che, in difetto, la SOCIETÀ, le Società Interessate, i rispettivi aventi causa o i terzi venissero a subire.
9.5 Il FORNITORE inoltre terrà indenne e manleverà la SOCIETÀ e direttamente le Società Interessate in relazione a qualsiasi pretesa, azione, provvedimento verso quest'ultima/e, qualora questi si fondino sul presupposto che l'utilizzo di Materiali forniti, realizzati o impiegati a qualunque titolo da FORNITORE avvenga in violazione di altrui diritti e pagherà le spese legali e le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a provvedimento esecutivo (o a un accordo transattivo approvato per iscritto dal FORNITORE).
9.6 La SOCIETÀ dovrà tempestivamente comunicare al FORNITORE il ricevimento di qualsiasi contestazione, ricorso, istanza o citazione relativa alle violazioni dei diritti di cui sopra e dovrà fornire al FORNITORE una ragionevole collaborazione per gestire tale pretesa o azione. In relazione a quanto sopra, le Parti convengono che il FORNITORE collaborerà strettamente con i legali cui verrà affidata la tutela della SOCIETÀ e/o della Società Interessata, nella difesa in qualsiasi azione legale, nonché dei negoziati per la conciliazione o transazione. Nel caso di contestazioni e di controversie, anche stragiudiziali, il FORNITORE presterà alla SOCIETÀ e/o alla Società Interessata ogni opportuna assistenza al fine di dimostrare la legittimità di utilizzo dei Materiali, anche ove non fosse formalmente chiamato in causa dalla SOCIETÀ e/o dalla Società Interessata e/o da terzi.
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9.7 Fermo tutto quanto precede, nel caso in cui sia ottenuto un provvedimento avverso l’uso da parte della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate di Materiali forniti, realizzati o impiegati a qualunque titolo da FORNITORE sulla base di una asserita violazione dei diritti di cui sopra, il FORNITORE - assicurando la continuità operativa della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate - sarà tenuto, a sue spese, a procurare alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate il diritto di continuare ad utilizzare il Materiale per tutta la durata contrattualmente prevista, ovvero, in alternativa, a modificare o sostituire convenientemente lo stesso con altri Materiali, singoli o in set, compatibili, funzionalmente e prestazionalmente equiparabili, in modo da porre fine alla violazione dei diritti di terzi.
10 PROPRIETA’ INTELLETTUALE
10.1 I dati e i Materiali consegnati al FORNITORE per l'esecuzione delle Forniture, come pure le loro elaborazioni, sono e rimangono nella titolarità esclusiva della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate (e/o loro aventi causa).
10.2 Il know-how sviluppato durante l'esecuzione del Contratto potrà essere utilizzato liberamente dalle Parti nell'ambito delle proprie attività, fatto salvo il rispetto delle previsioni relative a vincoli di segretezza di cui al successivo art. 17 “Scambio di informazioni - riservatezza e sicurezza dei dati”.
10.3 Fermo quanto sopra, si conviene che ove venissero creati Materiali in adempimento di una richiesta della SOCIETÀ e con oneri a carico di quest’ultima oppure in esecuzione di un Contratto, tutti i relativi diritti di sfruttamento economico sono da intendersi attribuiti in via esclusiva alla SOCIETÀ, salvo diverso accordo scritto. Le Parti potranno concordare caso per caso una diversa attribuzione dei relativi diritti di utilizzazione economica, fermo restando che in tal caso dovranno comunque essere riconosciuti alla SOCIETÀ (e/o alle Società Interessate) – senza ulteriore corrispettivo - tutti i più ampi diritti (non esclusivi) di utilizzo, riproduzione totale e/o parziale, modifica, traduzione, adattamento, trasformazione e distribuzione di tali Materiali, anche tramite terzi. Il FORNITORE è tenuto alla consegna di tutto il Materiale realizzato, incluso l’eventuale codice sorgente.
10.4 Qualora nell’esecuzione di un Contratto (fermo comunque restando quanto eventualmente stabilito nelle Condizioni Particolari di riferimento) il FORNITORE intendesse utilizzare apparecchiature, prodotti e Materiali pre-esistenti suoi o di terzi dovrà informare la SOCIETÀ già al momento della presentazione della propria Offerta. Ove poi tali apparecchiature, prodotti e Materiali dovessero entrare a far parte delle infrastrutture/procedure della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate) il FORNITORE dovrà trasferire alla SOCIETÀ, congiuntamente alle apparecchiature, ai prodotti ed ai Materiali, tutta la necessaria documentazione e procurare alla SOCIETÀ una licenza illimitata nel tempo a usare e/o far usare tali apparecchiature, prodotti e Materiali a favore proprio, delle Società Interessate ovvero dei terzi cui la SOCIETÀ fornisca servizi o di cui si avvalga a qualsiasi titolo.
11 VERIFICHE E CONTROLLI
11.1 La SOCIETÀ si riserva il diritto di verificare, in ogni momento e anche tramite terzi, che le attività contrattuali siano svolte nel rispetto di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, dei livelli di qualità richiesti o dichiarati e in conformità alle normative vigenti. Il FORNITORE si impegna di consentire allo scopo l’accesso ai propri locali ed a quelli di eventuali propri subaffidatari da parte degli incaricati dalla SOCIETÀ e a rendere disponibili alla SOCIETA’ le informazioni necessarie o utili a tale scopo, consentendo a tal fine di interfacciare direttamente le persone che eseguono le Forniture.
11.2 Il FORNITORE si obbliga inoltre a consentire - senza oneri aggiuntivi per la SOCIETÀ - l’accesso ai locali ove saranno eseguite le attività anche ai revisori dei conti incaricati dalla SOCIETÀ, nonché alle Autorità che, ai
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sensi della normativa vigente, abbiano il potere di effettuare accertamenti a carico della SOCIETÀ e/o delle Società Interessate, obbligandosi al contempo, a fornire alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate (e/o su richiesta di queste ultime, direttamente nei confronti dell’Autorità o dei soggetti di cui sopra) tutti i dati, i documenti, le informazioni e l’assistenza necessari per rispondere alle richieste di tali soggetti.
12 VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
12.1 Anche in deroga agli artt. 1665 e 1666 c.c., il ricevimento, l’utilizzo e/o il pagamento delle prestazioni (o di singole fasi) non fanno presumere accettazione. Salve eventuali diverse pattuizioni, l’eventuale accettazione dovrà sempre intervenire in forma espressa ed è subordinata all’esito positivo della verifica/collaudo definitivo di quanto consegnato che la SOCIETÀ si riserva di effettuare anche tramite terzi.
12.2 Le verifiche non esonerano il FORNITORE dalle responsabilità in ordine alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni a proprio carico, nonché in ordine alla correttezza delle informazioni dallo stesso fornite al fine di consentire la verifica medesima.
13 CORRISPETTIVI, PENALI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI
13.1 La SOCIETÀ si obbliga a pagare al FORNITORE i corrispettivi determinati sulla base degli importi specificamente indicati nei Contratti (“Corrispettivi”).
13.2 I Corrispettivi si intendono:
a. comprensivi di tutti gli oneri principali, accessori e di tutte le spese generali e particolari (quali ad es. spese di trasporto o di viaggio, rimborso spese trasferta, materiali di consumo, reportistica, attività di collaudo, aggiornamenti, assicurazioni, contributi, ecc.) comunque connessi all’adempimento dei Contratti, ivi compresa la remunerazione di quanto previsto all’art. 10 ed eventuali “costi per la sicurezza”;
b. non soggetti a revisione in aumento ai sensi dell’art. 1664 c.c. per tutta la durata del Contratto stesso (ivi compresi l’eventuale rinnovo o proroga del medesimo). A tale proposito, il FORNITORE dichiara che i corrispettivi concordati sono ritenuti remunerativi, congrui e sostenibili per tutta la durata contrattuale rispetto a prestazioni richieste, responsabilità e obblighi normativi e contrattuali;
c. in caso di corrispettivi unitari, non soggetti a variazione in aumento, neanche a seguito della variazione delle quantità di prestazioni richieste.
13.3 Per maggior rapidità di accredito e salva diversa indicazione del FORNITORE, i pagamenti saranno fatti su conti correnti accesi presso Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. Eventuali variazioni del conto corrente dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
13.4 Il pagamento sarà effettuato unicamente a seguito di presentazione di fattura contenente l’indicazione del relativo numero d’ordine e le altre indicazioni previste in Contratto e successivamente all’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali, a 60 (sessanta) giorni data fattura, salvo quanto diversamente stabilito in Contratto.
13.5 Il pagamento sarà subordinato – in ogni caso - alla tempestiva produzione della documentazione richiesta dal Contratto e dalla legge tempo per tempo vigente attestante il corretto adempimento da parte del FORNITORE e, ove ricorra l’ipotesi, da parte del subaffidatario, di tutti gli obblighi giuslavoristici, previdenziali e assicurativi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente e le Forniture in genere, nonché - su richiesta della SOCIETÀ - della documentazione di cui agli artt. 6.2 e 14.2. Il mancato rispetto di quanto soprà potrà comportare, in particolare, ritardi nei pagamenti non imputabili alla SOCIETÀ.
13.6 Eventuali interessi di mora saranno dovuti solo a seguito di espressa messa in mora inviata a mezzo raccomandata A.R.
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13.7 Ove fossero stabilite penali per l’inadempimento del FORNITORE, le stesse si intendono fin d’ora non esaustive dell’eventuale maggior danno. L’importo massimo delle penali applicate non potrà in nessun caso superare il 15% (quindici per cento) del corrispettivo del Contratto (o - per ciascun anno - del corrispettivo annuale, ove si tratti di contratti pluriennali).
14 SUBAFFIDAMENTO
14.1 Il FORNITORE prende atto che il possesso (tanto da parte sua che di eventuali subaffidatari) dei requisiti di idoneità tecnica, professionale e finanziaria rispetto agli incarichi ricevuti costituisce motivo fondamentale del Contratto e si impegna ad aggiornare tempo per tempo la documentazione a tal fine caricata nel Portale Fornitori e comunque a documentare in ogni momento la sussistenza di tale idoneità su richiesta della SOCIETA’.
14.2 Il FORNITORE non potrà subaffidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle Forniture, salvo preventivo consenso scritto che la SOCIETÀ si riserva di concedere a sua discrezione e solo a fronte di una motivata richiesta scritta che identifichi i subaffidatari (ivi inclusi i numeri di Codice Fiscale/Partita Iva), oltre che quantomeno l’ambito e i componenti dell’attività che intende subaffidare a ciascuno.
Il FORNITORE garantisce la verifica, per tutta la durata del Contratto: (a) del corretto adempimento da parte del potenziale subaffidatario di tutti gli obblighi di legge previsti a suo carico, inclusi quelli di cui all’articolo 6.2, (b) del possesso di eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’esecuzione del Contratto e (c) dell'idoneità tecnico-professionale e finanziaria del potenziale subaffidatario.
14.3 Il FORNITORE dovrà stipulare il subaffidamento per iscritto, facendo assumere al subaffidatario tutti gli obblighi e gli oneri previsti in Contratto a carico del FORNITORE stesso (ivi compresi quelli nei confronti del personale, quelli in materia di tutela dei dati personali, riservatezza e sicurezza delle informazioni, nonché quello di consentire l’accesso ai propri dati e ai locali di cui all’art. 11 che precede) verificandone il rispetto e assicurando a sua volta le spettanze dovute ai subaffidatari, ivi inclusi gli eventuali costi per la sicurezza previsti in Contratto o nei documenti ad esso allegati.
14.4 I subaffidatari non potranno subaffidare a loro volta.
14.5 L’autorizzazione potrà essere revocata ove risultasse il venir meno dei requisiti di cui sopra ovvero il mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti.
14.6 Nonostante eventuali autorizzazioni ricevute, il FORNITORE resta il solo e completo responsabile dell’adempimento del rapporto contrattuale e sarà integralmente responsabile di ogni danno causato da subaffidatario durante o in occasione dell’esecuzione delle Forniture.
14.7 Si precisa che ovunque, nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari nonché in tutti gli accordi ai quali si applichino le presenti Condizioni Generali si faccia riferimento al subaffidamento e/o ai subaffidatari, le relative previsioni saranno applicabili altresì a eventuali subappalti, contratti d’opera, incarichi e rapporti di collaborazione a qualunque titolo.
15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO
15.1 Fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni, la SOCIETÀ potrà dichiarare risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, ciascun accordo a cui si applichino le presenti Condizioni Generali, qualora:
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a. il FORNITORE violi le previsioni di cui agli artt. 4 (Modalità di adempimento delle obbligazioni), 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7 (Sicurezza sul lavoro), 9 (Garanzie), 11 (Verifiche e controlli), 14 (Subaffidamento), 16 (Tutela dei dati personali), 17 (Scambio di informazioni- riservatezza e sicurezza dei dati), 18 (Assicurazione e garanzia); 19.2 (Cessione);
b. il FORNITORE versi in stato d’insolvenza o deliberi la liquidazione volontaria;
c. non siano rispettati i termini (siano essi riferibili a realizzazione, consegne, verifiche/collaudi, presentazione delle garanzie) o i livelli di servizio contrattualmente stabiliti;
d. le penali maturate (ove contrattualmente previste) ammontino ad un importo superiore al limite di cui all’art. 13.7;
e. si verifichino le eventuali ulteriori cause di risoluzione descritte negli specifici accordi.
15.2 La SOCIETÀ potrà avvalersi della facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche solo parzialmente, da ciascun accordo al quale si applichino le presenti Condizioni Generali senza penali od oneri (anche in deroga agli artt. 1373 e 1671 c.c.), dando unicamente un preavviso di 30 (trenta) giorni. La SOCIETÀ potrà altresì recedere in ogni momento, con semplice comunicazione scritta e con effetto immediato, nel caso in cui il recesso fosse imposto da un’Autorità di Xxxxxxxxx. Nei casi sopra previsti la SOCIETÀ corrisponderà unicamente quanto dovuto per le attività erogate fino alla data di efficacia del recesso, escludendosi ogni pretesa risarcitoria e/o indennizzo di sorta e/o rimborso.
16 TUTELA DEI DATI PERSONALI
16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti.
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17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo.
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18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi.
Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture.
La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto.
La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia.
Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
19 CESSIONE
19.1 La SOCIETÀ potrà, in qualunque momento, liberamente cedere alle altre Società del Gruppo e/o a società che erogano servizi a favore delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo a qualunque titolo, gratuito od oneroso, anche parzialmente, ciascun accordo cui si applichino le presenti Condizioni Generali (e le relative Condizioni Particolari) e/o i diritti da essi nascenti a proprio favore, senza alcuna autorizzazione da parte del FORNITORE, fermo restando tuttavia l’obbligo di darne allo stesso tempestiva comunicazione. Il FORNITORE acconsente sin d’ora alla liberazione della SOCIETÀ a decorrere dal momento in cui la cessione avrà efficacia nei suoi confronti.
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19.2 Il FORNITORE non potrà cedere a terzi, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, in tutto o in parte, gli accordi cui si applichino le Condizioni Generali (e le relative Condizioni Particolari) e/o i diritti da essi nascenti in proprio favore, senza il consenso preventivo scritto della SOCIETÀ.
20 ASSISTENZA IN CASO DI CESSAZIONE E MIGRAZIONE
20.1 In ogni ipotesi di cessazione di ciascun Contratto relativo ad attività di carattere continuativo, il FORNITORE
- su espressa richiesta della SOCIETÀ - si obbliga ad erogare le relative prestazioni per un ulteriore periodo (fino a dodici mesi, secondo quanto richiesto dalla SOCIETÀ) a decorrere dalla data di cessazione del rapporto contrattuale, applicandone le relative modalità, termini e condizioni anche economiche.
20.2 Indipendentemente da quanto precede, e senza ulteriori oneri economici per la SOCIETÀ, il FORNITORE si obbliga (oltre a quanto previsto dalle normative e dai provvedimenti delle Autorità competenti in materia) a:
a. cooperare con la SOCIETÀ/Società Interessata nella predisposizione e realizzazione di un piano per la migrazione delle attività, restando inteso che, qualora le attività venissero successivamente erogate da un terzo designato dalla SOCIETÀ e salvi diversi espressi accordi, l’attività del FORNITORE sarà limitata ad assistere il terzo designato nella preparazione ed esecuzione di detto piano, con oneri a carico della SOCIETÀ;
b. prestare tutte le attività necessarie all’ordinato trasferimento delle attività alla SOCIETÀ, alla Società Interessata o al soggetto terzo designato da questa/e, garantendo comunque fino alla cessazione definitiva, le prestazioni e i livelli di continuità e qualità delle Forniture previsti nei Contratti. Resta inteso che il FORNITORE non dovrà provvedere all’addestramento del personale designato all'esecuzione delle prestazioni, ma dovrà comunque fornire tutte le informazioni necessarie per la presa in carico delle attività da parte di un operatore ragionevolmente competente;
c. effettuare l’estrazione ordinata, secondo metodologie e tempistiche concordate, dei dati gestiti in esecuzione del Contratto e necessari per la presa in carico delle attività, provvedendo alla consegna secondo formati e supporti parimenti concordati;
d. restituire, entro la data di conclusione della migrazione, informazioni e Materiali ricevuti e/o di pertinenza della SOCIETÀ e/o dalle Società Interessate e di cui fosse ancora in possesso;
e. consegnare alla SOCIETÀ e/o alla Società Interessata, anche tramite il terzo designato dalle stesse, ogni chiave fisica o logica, credenziale d’accesso, documentazione tecnica aggiornata, certificazione, registro interventi, o quant’altro necessario a consentire la completa accessibilità di apparecchiature, prodotti o infrastrutture oggetto del Contratto cessato e di pertinenza della SOCIETÀ.
21 MISCELLANEA
21.1 (Uso di segni distintivi) Il FORNITORE non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi in titolarità della SOCIETÀ e/o delle Società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, senza il preventivo consenso scritto della SOCIETÀ e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.
21.2 (Comunicazioni al pubblico) Fatti salvi gli obblighi di legge, qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del contenuto di un accordo tra le Parti potrà avvenire solo previo accordo scritto circa le modalità e il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.
21.3 (Modifiche) Eventuali modifiche e/o integrazioni degli accordi sottoscritti dalle Parti dovranno essere apportate esclusivamente per atto scritto, sottoscritto da persone munite dei necessari poteri.
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21.4 (Esclusione obblighi) La sola sottoscrizione di un accordo al quale si applichino le presenti Condizioni Generali non determina di per sé aspettative di fatturato o obbligo specifico di concludere Contratti; anche in deroga all’art. 1560 c.c., ove applicabile, qualora le quantità delle Forniture non siano determinate, si intendono corrispondenti a quanto di volta in volta espressamente richiesto dalla SOCIETÀ.
21.5 (Assenza di mandati o esclusive) Né le Condizioni Generali, né le Condizioni Particolari, né gli accordi a cui le stesse si applicano danno o daranno vita a rapporti di mandato, rappresentanza, associazione o esclusiva tra le Parti, salvo esplicita ed apposita previsione concordata tra le Parti medesime.
21.6 (Iscrizione a Portale Fornitori) Il FORNITORE si impegna a mantenere aggiornata la documentazione obbligatoria richiesta in sede di iscrizione a Portale Fornitori.
22 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
22.1 Ogni accordo a cui si applichino le presenti Condizioni Generali (e le relative Condizioni Particolari), è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Qualunque controversia inerente l’interpretazione o l’esecuzione di ciascuno di tali accordi, comprese quelle inerenti alla loro validità, efficacia e risoluzione, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
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Luogo e Data Timbro e Firma del FORNITORE e indicazione del ruolo del soggetto firmatario
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il FORNITORE dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente con apposita ed ulteriore sottoscrizione i seguenti articoli: art. 5 Variazioni (deroghe 1660 e 1661 c.c.), art. 6 Rispetto di specifiche normative (manleve), art. 7 Sicurezza sul lavoro (manleve), art. 9 Garanzie (manleve), art. 12 Verifica dell’adempimento delle prestazioni contrattuali (deroghe), art. 13 Corrispettivi, penali, fatturazioni e pagamenti, art. 14 Subaffidamento (divieto di subaffidamento e manleve), art. 15 Clausola risolutiva espressa e recesso, art. 18 Assicurazione e garanzia, art. 19 Cessione, art.20.1 (ultrattività), art.21 Miscellanea (esclusione obblighi), art. 22 Legge applicabile e Foro competente.
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Luogo e Data Timbro e Firma del FORNITORE e indicazione del ruolo del soggetto firmatario