PRESTIGIO EVOLUTION III
PRESTIGIO EVOLUTION III
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LA MONDIALE EUROPARTNER S.A.
SET INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MULTIRAMO CHE OFFRE LA COMBINAZIONE DI COPERTURE ASSICURATIVE DI RAMO I (GESTIONE INTERNA SEPARATA) E DI RAMO III (UNIT LINKED).
Il presente Set Informativo contiene:
• KID (Key Information Document);
• DIP Aggiuntivo IBIP;
• Condizioni di assicurazione (contenenti il Glossario);
• Allegato Informazioni Finanziarie;
• Modulo di proposta;
e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di proposta. Il presente Set Informativo è aggiornato alla data del 1°maggio 2019.
Documento contenente le informazioni chiave
SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.
PRODOTTO
PRODOTTO: | Prestigio Evolution |
IDEATORE DEL PRODOTTO: | LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. |
SITO WEB DELL’IDEATORE: | |
TELEFONO: | x00.00.00.00.000 |
AUTORITÀ COMPETENTE: | Commissariat aux Assurances (CAA) - 0 xxxxxxxxx Xxxxxx XX - X-0000 Xxxxxxxxxx |
DATA DI REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO: | 18-12-2020 |
Segnalazione: state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
COS’È QUESTO PRODOTTO?
TIPO: | Questo prodotto è un contratto di assicurazione sulla vita multiramo emesso da LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. che offre la combinazione di coperture assicurative di ramo I (Gestione interna Separata, di seguito “GIS”, denominata Fondo in euro o in altre divise) e di ramo III (Unit Linked). Si tratta di un contratto di diritto italiano. |
OBIETTIVI: | Il prodotto consente all'investitore di costituire un investimento che può essere riscattato in ogni momento sotto forma di capitale e permette, in caso di decesso dell'assicurato, il versamento al/i beneficiario/i designato/i di un capitale al netto di precedenti riscatti. L'investitore sceglie l’allocazione del suo investimento tra le varie tipologie di supporti d’investimento collegate al contratto e soggette alle condizioni previste nella documentazione contrattuale: - il Fondo in euro o in altre divise si caratterizza particolarmente per una componente obbligazionaria. Tale fondo beneficia di garanzia del capitale al netto dei costi applicabili alla polizza e prevede l'attribuzione annuale della partecipazione agli utili; - i supporti di investimento espressi in quote: i fondi esterni (OICR) e i fondi interni. I fondi interni sono fondi espressi in quote, creati dalla Compagnia e gestiti separatamente dalla Compagnia o da Gestori finanziari esterni da essa delegati. I fondi interni collettivi possono essere proposti a tutti gli investitori. I fondi interni dedicati e i fondi assicurativi specializzati sono creati su richiesta di un investitore. La lista degli attivi ammessi e i loro relativi limiti sono definiti dal Commissariat aux Assurances (Lettera circolare 15/3). Tali supporti non usufruiscono di una garanzia di capitale e il loro controvalore è soggetto a fluttuazioni al rialzo o al ribasso in merito all’evoluzione dei mercati finanziari. Il rischio e il rendimento dell'investimento variano a seconda della tipologia del supporto d’investimento. |
INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO: | |
PRESTAZIONI ASSICURATIVE E COSTI: | Il prodotto prevede, in caso di decesso dell’assicurato, il pagamento al beneficiario designato di un Capitale decesso e dà la facoltà all’investitore, in corso di contratto, di riscattare parzialmente o totalmente il suo investimento. Il prodotto propone diverse garanzie in caso di decesso. Esse possono prevedere in caso di decesso dell’assicurato il versamento di un eventuale capitale complementare al controvalore della polizza come definito nella documentazione contrattuale. Il costo delle garanzie in caso di decesso viene decurtato dall’investimento costituito. Tale costo potrà essere superiore al rendimento dell'investimento e potrà essere prelevato fino all'esaurimento dello stesso. Le garanzie in caso di decesso sono obbligatorie, il relativo costo è tenuto in conto nella tabella “Andamento dei costi nel tempo” e in quella che presenta l’impatto dei costi sul rendimento per anno. Il tasso del premio di rischio è par a 0,00015%. |
DURATA: | Il prodotto è a vita intera. Il contratto si estingue al momento del recesso, del riscatto totale, dell’esaurimento dell’investimento o del decesso dell'assicurato. |
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PRESTIGIO EVOLUTION III: SET INFORMATIVO - KID
1 l 3
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Xxxxxxx più basso
Rischio più alto
L’indicatore di rischio del prodotto rappresenta la gamma delle classi
di rischio di ogni tipologia di supporti d’investimento proposta dal prodotto.
INDICATORE DI RISCHIO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
La gamma delle classi di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite a causa di movimenti sul mercato in base ai supporti d’investimento o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello di rischio da 1 a 6 su 7, che rappresentano la classe di rischio che va dalla più bassa alla seconda più alta.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto si situano fra un livello molto basso e un livello alto a seconda della tipologia di supporti d’investimento scelta.
Questo prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Alcuni degli strumenti finanziari scelti sul prodotto possono presentare un rischio di scarsa liquidità, illiquidità e/o liquidità materiale.
Se noi non fossimo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.
Tuttavia, potreste beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione “Cosa accade se LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?”). L'indicatore sopra riportato non prevede tale protezione.
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una divisa straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra la divisa dei premi versati e la divisa dei supporti d’investimento. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
SCENARI DI PERFORMANCE
Calcolo delle performance: gli scenari di performance sono stati elaborati in conformità alla regolamentazione. Tuttavia, non costituiscono un impegno della Compagnia nè possono pregiudicare le performance reali del prodotto.
Le performance del prodotto variano a seconda della tipologia di supporti d’investimento selezionata.
Le informazione specifiche di ogni supporto d’investimento sono disponibili sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxx.
COSA ACCADE SE LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
Il Suo investimento è esposto al rischio di default di LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. e, per il monetario, al rischio di default della banca depositaria relativamente gli attivi sottostanti alle polizze. Tali perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo.
Gli strumenti finanziari depositati presso la banca depositaria dovrebbero, al contrario, poter essere recuperati integralmente. La normativa lussemburghese offre un sistema di protezione degli investitori così caratterizzato: gli attivi legati alle polizze sono depositati presso una banca depositaria preventivamente approvata dal CAA.
Tali attivi costituiscono un patrimonio distinto gestito separatamente da quello di LA MONDIALE EUROPARTNER S.A.
In caso di default di quest'ultima, gli investitori dispongono collettivamente di un diritto privilegiato su questo portafoglio distinto che permetterà loro di recuperare prioritariamente i crediti relativi all'esecuzione delle loro polizze.
Infine, i fondi in euro o in altre divise sono riassicurati presso un riassicuratore. In caso di insolvenza del riassicuratore, gli impegni de LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. verso gli assicurati sono protetti da un meccanismo di garanzia bancaria.
QUALI SONO I COSTI?
La diminuzione del rendimento esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto e ai costi dei supporti d’investimento, in tre periodi di detenzione differenti. Questi
importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. I costi per l’investitore di dettaglio variano a seconda della tipologia di supporti d’investimento selezionata.
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Le informazioni specifiche di ogni supporto d’investimento sono disponibili sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxx.
ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO
L’intermediario o distributore che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.
PRESTIGIO EVOLUTION III: SET INFORMATIVO - KID
2 l 3
Investimento di 10.000 EUR
Scenari | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 4 anni | In caso di disinvestimento dopo 8 anni |
Costi totali | Da 498 EUR a 1.013 EUR | Da 1.091 EUR a 2.600 EUR | Da 1.877 EUR a 6.521 EUR |
Impatto sul rendimento per anno | Da 4,98% a 10,13% | Da 2,77% a 7,75% | Da 2,39% a 7,34% |
COMPOSIZIONE DEI COSTI
La seguente tabella presenta:
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno
Costi una tantum | Costi di ingresso | Da 0,38% a 0,42% | Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto. |
Costi di uscita | Da 0,00% a 0,00% | Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza. | |
Costi correnti | Costi di transazione del portafoglio | Da 0,00% a 3,19% | Impatto dei nostri costi di acquisito e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. |
Altri costi correnti | Da 2,01% a 5,02% | Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei costi presentati nella sezione II. | |
Oneri accessori | Commissioni di performance | Da 0,00% a 1,31% | Impatto della commissione di performance. Tratteniamo questa commissione dal vostro investimento se la performance del prodotto supera il suo parametro di riferimento. |
Carried interests (Commissioni di overperformance) | Da 0,00% a 0,23% | Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa commissione se l'investimento supera il suo parametro di riferimento. |
PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
PERIODO DI DETENZIONE RACCOMANDATO: 8 ANNI
Il periodo minimo consigliato è di 8 anni ma dipende essenzialmente dalla situazione patrimoniale dell'investitore, dal suo atteggiamento nei confronti del rischio, dal regime fiscale in vigore e dalle caratteristiche del prodotto scelto, nonché dalle varie tipologie di supporti d’investimento selezionati.
L'investitore dispone di un periodo di recesso di trenta (30) giorni a far data dal momento in cui è informato della conclusione del contratto. Una volta trascorso il periodo di recesso, l’investitore può chiedere un riscatto parziale o totale senza alcuna penalità.
La Compagnia s’impegna a pagare il riscatto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto inclusi i documenti giustificativi. La Compagnia conferma ogni operazione di riscatto tramite l'invio di un’appendice. Il riscatto totale estingue il contratto e tutte le relative garanzie.
COME PRESENTARE UN RECLAMO?
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo: LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. Sede Secondaria, Servizio Reclami, Foro Buonaparte 12, 00000 Xxxxxx (XX), Xxxxxx e contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’intermediario e descrizione del motivo del reclamo. L’esponente potrà rivolgersi a LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. ai seguenti indirizzi di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure utilizzando il nostro sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx/.
L’esponente, qualora non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx o xxxxx@xxx.xxxxx.xx) o al Commissariat aux Assurances (7, Xxxxxxxxx Xxxxxx XX,
X-0000 Xxxxxxxxxxx) quali organi istituzionali competenti all’esame dei reclami, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Si precisa che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione di tali liti. Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede la Compagnia (rintracciabile accedendo al sito della Commissione
europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
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Garanzie obbligatorie e opzionali: le cifre presenti tengono conto delle garanzie obbligatorie incluse nel prodotto. Le garanzie opzionali non sono tenute in conto.
Prima della conclusione del contratto, come previsto dalla regolamentazione italiana, l'investitore riceverà il Set Informativo ed il relativo Allegato Informazioni Finanziarie.
Potrete trovare ulteriori informazioni al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx
PRESTIGIO EVOLUTION III: SET INFORMATIVO - KID
3 l 3
Assicurazione sulla vita a premio unico, a vita intera
e prestazioni collegate ai rendimenti di una gestione separata e/o al valore delle quote di Fondi interni e/o di Fondi esterni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Compagnia: LA MONDIALE EUROPARTNER S.A.
Prodotto: Prestigio Evolution III
Tipologia: contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e Ramo Assicurativo III)
Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato il 05/10/2020 ed è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., Sede secondaria, Xxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX), Xxxxxx; Tel: x00.00.0000.000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. è una Compagnia assicurativa di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, 23, Z.A. Bourmicht - L-8070 Bertrange - Granducato di Lussemburgo - Indirizzo postale: XX 0000 - X-0000 Xxxxxxxxxxx - Tel: x000 00 00 00-0 - Fax x000 00 00 00 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - R.C.S. Lussemburgo B 26334 - TVA intracomunitaria LU 15041808, facente parte di AG2R LA MONDIALE ed operante in Italia tramite la propria sede secondaria di Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX), Tel: x00.00.0000.000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, con cui viene concluso il contratto.
La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’Autorità di Vigilanza lussemburghese (“Commissariat aux Assurances”) del 21 settembre 1987 ed è iscritta al numero I.00120/codice IVASS Impresa – D921R nell’elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia, annesso in appendice all’Albo delle Imprese di assicurazione.
La Compagnia opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta, nello svolgimento della sua attività, al controllo della predetta Autorità di Vigilanza lussemburghese.
La Compagnia può investire i premi in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti (anno 2018), il patrimonio netto di LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. è di 227.854.932 €, di cui 173.182.154 € relativi al capitale sociale ed 54.672.778 € relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) disponibile sul sito internet della stessa (al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx0x/xxxxxx_xxxxxxxxxxxx_ financieres).
Si specifica che l’importo del requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 275.728.911 €, l’importo del requisito patrimoniale minimo è pari a 68.932.228 €, l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 525.132.929 €, e che il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia è pari a 190%.
Al contratto si applica la legge italiana.
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1 l 10
Quali sono le prestazioni?
La polizza prevede le seguenti prestazioni:
a) prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata con meccanismi di partecipazione agli utili;
In caso di investimento nella Gestione Interna Separata “Fondo in euro o in altre divise" ("GIS"), le prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento della GIS.
La GIS è una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia ed è rappresentata nella polizza da Fondi in quattro divise: Euro, Sterlina, Dollaro x Xxxxxx svizzero. Il controvalore di ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS) viene rivalutato in corso d’anno su base di un tasso provvisorio, comunicato all’inizio di ogni anno dalla Compagnia e modificabile in ogni momento.
b) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dalla Compagnia di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (unit linked);
In caso di investimento in Fondi interni dedicati (FID), Fondi Interni collettivi (FIC) e/o Fondi esterni (OICR), le prestazioni sono espresse in quoteil cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentative. Il FID è un Fondo interno costituito dalla Compagnia per una singola polizza, riservato ad un solo Contraente e suddiviso in quote il cui numero varia a seconda del controvalore del premio versato dal Contraente. La politica di investimento dei FID deve rispettare la lista degli attivi ammessi e le loro relative limitazioni fissate dal Commissariat aux Assurances nella Lettre Circulaire 15/3.
I FIC sono supporti d'investimento espressi in quote creati dalla Compagnia, gestiti come attivi separati, con una gestione finanziaria generalmente delegata dalla Compagnia ad un gestore finanziario esterno. La lista degli attivi sottoscrivibili e le loro relative limitazioni sono fissate dal Commissariat aux Assurances.
c) prestazioni in caso di decesso.
In particolare, le prestazioni sono collegate agli attivi prescelti dal Contraente - Gestione Interna Separata “Fondo in euro o in altre divise” (GIS) e/o Fondi interni dedicati (FID) e/o Fondi interni collettivi (FIC) e/o Fondi esterni (OICR) - e in cui vengono investiti i premi dallo stesso versati e consistono nell’impegno della compagnia a liquidare ai beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato, un importo pari al capitale decesso garantito.
Il capitale decesso garantito ad una data è pari al controvalore della polizza eventualmente maggiorato in base alla garanzia in caso di decesso scelta dal Contraente.
Il controvalore della polizza corrisponde alla somma, espressa nella divisa di comunicazione della polizza:
(i) degli investimenti in ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS), diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso), degli eventuali disinvestimenti richiesti dal Contraente, aumentato della partecipazione agli utili attribuita nel corso degli esercizi precedenti e dell’eventuale rivalutazione provvisoria dell’anno in corso;
(ii) del prodotto tra il numero delle quote dei Fondi interni e/o esterni collegati alla polizza, diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso) ed il valore unitario delle quote a tale data.
Le garanzie in caso di decesso previste dalla polizza e che possono essere scelte dal Contraente sono le seguenti:
- Garanzie di capitale
L’importo liquidato in caso di decesso non potrà essere inferiore al capitale decesso garantito secondo l’opzione scelta dal Contraente.
- Prima opzione: Garanzia di capitale premio netto
In caso di opzione per tale garanzia al momento della sottoscrizione della polizza, il capitale decesso garantito corrisponde all’importo del versamento netto.
Quando la garanzia è implementata in corso di polizza, il capitale decesso garantito è uguale alla somma dei versamenti diminuito dei riscatti effettuati dalla sottoscrizione della polizza.
Ogni versamento aggiuntivo aumenta il capitale decesso garantito dell’importo netto corrispondente. In caso di riscatto parziale, il capitale decesso garantito è ridotto nella stessa proporzione dal controvalore della polizza alla data del riscatto.
- Seconda opzione: Garanzia di capitale importo libero
In caso di opzione per tale garanzia, il Contraente definisce il capitale decesso garantito. Tale importo viene indicato dal Contraente nel Modulo di proposta o nel documento di modifica della polizza.
Ad ogni versamento aggiuntivo, il capitale decesso garantito aumenta dell’importo netto corrispondente. In caso di riscatto parziale, il capitale decesso garantito è ridotto nella stessa proporzione dal controvalore della polizza alla data del riscatto.
A seconda dell’età dell’Assicurato, il capitale decesso garantito non può essere superiore a (espresso in base al controvalore della polizza alla presa di e cacia della garanzia):
- 4 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 35 anni);
- 3 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 45 anni);
- 2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 55 anni);
- 1,5 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 65 anni);
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- 1,2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 75 anni).
Se la polizza prevede due Assicurati ed il pagamento della prestazione al momento del primo decesso, gli importi massimi sopra fissati sono da applicare con riferimento all’età dell’Assicurato più anziano. Se la polizza prevede due assicurati e il pagamento della prestazione al momento del secondo decesso, gli importi massimi sopra fissati sono da applicare con riferimento all’età dell’Assicurato più giovane.
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2 l 10
- Garanzie incrementate
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato di un importo addizionale calcolato in base all’opzione scelta dal Contraente.
- Prima opzione: Garanzia incrementata tramite importo
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato dell’importo determinato alla sottoscrizione della garanzia.
- Seconda opzione: Garanzia incrementata tramite percentuale
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato della percentuale determinata alla sottoscrizione della garanzia.
- Garanzia degressiva
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato della percentuale determinata dall’età dell’Assicurato secondo la seguente degressione:
Età dell’Assicurato | Maggiorazione | Capitale decesso garantito |
12-39 | 1,0% | 101,0% |
40-49 | 0,9% | 100,9% |
50-59 | 0,8% | 100,8% |
60-69 | 0,7% | 100,7% |
70-79 | 0,6% | 100,6% |
80 | 0,5% | 100,5% |
81 | 0,4% | 100,4% |
82 | 0,3% | 100,3% |
83 | 0,2% | 100,2% |
84 e oltre | 0,1% | 100,1% |
In mancanza della scelta di una garanzia in caso di decesso, alla polizza viene automaticamente applicata la garanzia degressiva.
Tutte le garanzie in caso di decesso possono essere scelte per qualsiasi Assicurato di età superiore ai dodici (12) anni ed inferiore a settantacinque (75) anni e vengono trasformate nella garanzia degressiva al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell’Assicurato. In caso di due assicurati, tale trasformazione avviene al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell’Assicurato più anziano, se il Contraente ha optato per il pagamento al primo decesso, e al compimento del settantacinquesimo anno di età dell’Assicurato più giovane, se il Contraente ha optato per il pagamento al secondo decesso.
Il capitale massimo complementare al controvalore della polizza versato in caso di decesso, accordato sulla totalità delle polizze assicurate dalla Compagnia, non potrà superare 500.000 € per il medesimo Assicurato.
Il Contraente può modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali.
In particolare, il Contraente ha la possibilità di richiedere alla Compagnia di trasferire una parte o la totalità del suo investimento dal supporto (GIS e/o FID e/o FIC e/o OICR) inizialmente prescelto in un altro supporto d’investimento (cd. switch), definendo una nuova allocazione dell’investimento, nel rispetto dei seguenti importi minimi:
Importo minimo dello Switch | 5.000 € |
Importo minimo dopo uno switch per Fondo in euro o in altre divise (GIS) | 5.000 € |
Importo minimo dopo uno switch per Fondi esterni | 5.000 € |
Importo minimo dopo uno switch per FID* | 125.000 € |
*A condizione che il controvalore della polizza sia uguale o superiore a 250.000 €
In caso di richieste di switch che non rispettano i predetti importi minimi, la Compagnia si riserva la facoltà di disinvestire tutto l’investimento dal supporto d'investimento richiesto.
Inoltre, il Contraente ha la possibilità di modificare la tipologia di gestione dei FID, mediante l’apposito Modulo FID da trasmettere alla Compagnia debitamente compilato e firmato e, previa accettazione scritta della Compagnia, di modificare la banca depositaria e/o il gestore finanziario del FID.
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Le informazioni sulle eventuali modifiche della politica d’investimento o sulla chiusura dei FIC, e le differenti opzioni proposte al Contraente, verranno comunicate dalla Compagnia al Contraente tramite lettera.
Il regolamento della Gestione Interna Separata “Fondo in Euro o in altre divise” è disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx. Presso lo stesso sito sono disponibili anche i regolamenti della gestione/gli statuti degli OICR che possono essere collegati al contratto.
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3 l 10
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Il diritto al capitale complementare previsto dalle garanzie in caso di decesso è escluso nel caso di falsa dichiarazione dell’Assicurato. Il diritto al capitale complementare è altresì escluso in caso di decesso causato da: • suicidio o tentativo di suicidio nel corso dei primi due anni dall’acquisizione di efficacia della garanzia o dell’ultimo aumento della stessa; • atti di guerra civile o estera (il legislatore in tal caso definisce le condizioni di garanzia della polizza); • conflitti a carattere militare, terrorismo, sabotaggio, attentati, sommosse, disordini civili o movimenti popolari; • spostamento o soggiorno al di fuori dei seguenti Paesi: Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Islanda, Australia, Giappone e Singapore; • abuso di alcol e conseguenze dell’abuso di alcol, uso e conseguenze dell’uso di droghe, stupefacenti, prodotti medici o tranquillanti non prescritti da un medico; • partecipazione a risse o sommosse, crimini o delitti, atti di terrorismo, sabotaggi; • esposizione dell’Assicurato a radiazioni dovute ad una guerra o ad un incidente nucleare; • partecipazione a competizioni o prove di veicoli a motore; • pratica di uno sport a titolo professionale (per pratica, s’intende l’allenamento, le prove e le gare sportive); • incidente aereo, salvo se l’Assicurato si trova a bordo di un apparecchio munito di regolare certificato di navigabilità e pilotato da un pilota in possesso di brevetto valido per l’apparecchio utilizzato e licenza non scaduta; • conseguenze di malattie o incidenti la cui prima costatazione è anteriore alla data di acquisizione di efficacia della garanzia e la cui esclusione è notificata nelle Condizioni di assicurazione. In tali casi, la Compagnia versa al beneficiario unicamente il controvalore della polizza alla data di conoscenza del decesso. |
Ci sono limiti di copertura? |
➢ In caso di Garanzia di capitale di importo libero, il capitale decesso garantito non può essere superiore a (espresso in base al controvalore della polizza alla presa di e cacia della garanzia): - 4 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 35 anni); - 3 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 45 anni); - 2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 55 anni); - 1,5 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 65 anni); - 1,2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 75 anni). ➢ Il capitale massimo complementare al controvalore della polizza versato in caso di decesso, accordato sulla totalità delle polizze assicurate dalla Compagnia, non potrà superare Euro 500.000 per il medesimo Assicurato. |
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha la compagnia? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: in caso di decesso dell’Assicurato, per la liquidazione della prestazione, occorre trasmettere alla Compagnia la seguente documentazione: - una dichiarazione scritta da parte dei beneficiari indirizzata alla Compagnia; - il certificato di decesso dell’Assicurato indicante la causa esatta del decesso; - la copia del documento d’identità in corso di validità del beneficiario; - la lettera redatta da ogni beneficiario in cui accetta il beneficio della polizza; - l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nonché la copia di tutti i documenti (testamento, atto di famiglia, ecc.) che permettano di identificarlo in modo univoco; - ove necessario, i documenti imposti dalla regolamentazione o necessari all'amministrazione. Se il beneficiario è un minore, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. La Compagnia richiede inoltre la copia del decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la Compagnia alla liquidazione del capitale e contestualmente permette la riscossione delle quote destinate a favore del beneficiario minorenne incapace di agire. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti giustificativi complementari. In ogni caso e in ogni momento, il medico di fiducia della Compagnia può chiedere l’accesso alla cartella medica dell’Assicurato. Per il riscatto totale o parziale del contratto, occorre inviare alla Compagnia una richiesta che deve contenere i riferimenti esatti della polizza ed in allegato la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto). La Compagnia si riserva il diritto di richiedere qualsiasi ulteriore documento giustificativo, in particolare in relazione ai suoi obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci (10) anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione entro il suddetto termine, la Compagnia - in conformità a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni ed al ricorrere delle condizioni prescritte dalla relativa normativa di attuazione (DPR 22 giugno 2007, n. 116) - è tenuta a devolvere le somme prescritte al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. | |
Erogazione della prestazione: Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, quest’ultimo verrà eseguito dalla Compagnia entro trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione rilevante, compatibilmente con i tempi di esecuzione degli ordini di disinvestimento da parte dei gestori finanziari interessati (in relazione ai quali la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile). Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di trenta (30) giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Qualora al contratto siano attribuiti attivi caratterizzati da liquidità limitata, la liquidazione di tali attivi, ai fini del pagamento delle prestazioni assicurative in caso di riscatto, scadenza o decesso, potrebbe avvenire in tempi più lunghi rispetto a quelli sopra indicati. La Compagnia, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile e non risponde dei danni eventualmente subiti dal Contraente o dal beneficiario a causa di ritardi dovuti ai prolungati tempi di liquidazione dei suddetti attivi. In questo caso, inoltre, la Compagnia si riserva la facoltà di adempiere la propria prestazione mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel/nei fondo/i interno/i a favore del Contraente o del beneficiario. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, trovano applicazione gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile Italiano. In caso di reticenza o di falsa dichiarazione intenzionale del Contraente, la Compagnia si riserva il diritto di annullare la polizza. In caso di annullamento della polizza, la Compagnia rimborsa il valore di riscatto della polizza alla data in cui viene a conoscenza della reticenza o falsa dichiarazione intenzionale del Contraente. |
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Quando e come devo pagare? | |
Premio | La polizza prevede il pagamento di premio unico di importo non inferiore a 250.000 € e la possibilità di effettuare versamenti di premi aggiuntivi, fatti salvi i seguenti importi minimi: Versamento iniziale 250.000 € Versamento aggiuntivo 5.000 € Investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) 5.000 € Investimento in Fondi esterni 5.000 € *Investimento minimo in FID 125.000 € Investimento minimo su un FIC Secondo le modalità del fondo descritte nel Modulo FIC *A condizione che il controvalore della polizza sia uguale o superiore a 250.000 € La ripartizione degli importi dei premi e dei versamenti aggiuntivi tra i diversi supporti è specificata dal Contraente in occasione di ogni versamento. I versamenti a valere sul contratto possono essere effettuati nelle seguenti valute: EUR, USD, GBP, CHF (altra divisa, con riserva di accettazione da parte della Compagnia). Il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente mediante bonifico bancario a favore di LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. – Sede Secondaria. |
Rimborso | Non applicabile. |
Sconti | Il prodotto non prevede sconti di premio. |
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Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza è a vita intera e quindi la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato. È possibile esercitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento nel periodo di vigenza della polizza. La presente polizza è un contratto a vita intera che si estingue con il decesso dell'Assicurato, il recesso, la richiesta di riscatto totale o con l'esaurimento del controvalore della polizza dovuto ai costi della garanzia in caso di decesso. La presente polizza si considera conclusa al verificarsi delle seguenti condizioni: i. la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di proposta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, completa di tutti i documenti richiesti dalla Compagnia (ivi compresi i documenti di sottoscrizione dei Fondi interni: FIC, FID, FAS) e dalla normativa applicabile; ii. la Compagnia abbia accettato la proposta; iii. il premio iniziale sia stato versato, accreditato e reso disponibile per la Compagnia. Ove le predette condizioni si verifichino, la polizza acquisisce efficacia alla prima data che segue tre (3) giorni a decorrere dalla conclusione del contratto ed, in particolare, dalla data di verifica dell’ultima delle tre condizioni sopra indicate. Le richieste vengono trattate dalla Compagnia entro le ore 12 orario italiano. Ogni richiesta pervenuta dopo l’orario in vigore verrà trattata alla data di efficacia seguente. Ogni richiesta incompleta (documenti mancanti richiesti dalla Compagnia) verrà trattata alla data di efficacia seguente, a partire dalla ricezione della richiesta completa (in merito all’orario limite in vigore). Le garanzie in caso di decesso decorrono dal giorno di presa di efficacia della polizza o dalla data di efficacia della modifica da parte della Compagnia. In questo secondo caso tale data si applicherà: - quando i requisiti medici non sono necessari, il giorno della sottoscrizione della polizza o alla prima data dopo tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione del Modulo di proposta o del documento di modifica della polizza da parte della Compagnia; - quando le formalità mediche sono necessarie, durante queste formalità e, fino all’accettazione da parte della Compagnia, alla polizza viene applicata la garanzia degressiva. Le garanzie in caso di decesso si concludono l’ultimo giorno dell’anno e si rinnovano tacitamente il 1° gennaio dell’anno successivo. Il Contraente ha la facoltà di modificare, in ogni momento la garanzia in caso di decesso, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricezione alla Compagnia. La lettera di disdetta deve pervenire alla Compagnia almeno trenta (30) giorni prima della fine del mese in questione. Le garanzie in caso di decesso cessano immediatamente nei seguenti casi: - al momento in cui la Compagnia ha conoscenza del decesso dell’Assicurato, per effetto del ricevimento di comunicazione scritta corredata dal certificato di morte; - qualora l’Assicurato rinunci alla sua polizza; - qualora il valore di riscatto della polizza divenga nullo, a seguito di riscatto totale o esaurimento del controvalore. Fatto salvo quanto precede, il contratto si estingue con il decesso dell'Assicurato, il recesso, la richiesta di riscatto totale o con l'esaurimento del controvalore della polizza dovuto ai costi della garanzia in caso di decesso. |
Sospensione | Il contratto non prevede la sospensione delle garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Fino a che il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare il Modulo di sottoscrizione della polizza, inviando alla Compagnia una comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che contenga riferimento puntuale agli estremi della proposta e la chiara ed inequivocabile volontà di revocare la stessa. In caso di revoca della proposta, verrà restituito al Contraente l’intero premio eventualmente versato, senza detrazione di alcun costo, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. |
Recesso | Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto, mediante l'invio alla Compagnia di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta (30) giorni a far data dal momento in cui è informato della conclusione del contratto. In caso d’investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), il recesso implica il rimborso da parte della Compagnia del premio investito, nonché dei costi di emissione del contratto effettivamente sostenuti, diminuito dei costi della garanzia in caso di decesso applicabili durante il periodo. In caso d’investimento nei supporti d'investimento espressi in quote, il recesso implica il rimborso da parte della Compagnia del controvalore delle quote (sia in caso di incremento che di decremento dello stesso) maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e diminuito dei costi applicati per la garanzia in caso di decesso. In ogni caso, la Compagnia procede al rimborso entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso. |
Risoluzione | Il prodotto non prevede la facoltà del Contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. |
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Sono previsti riscatti o riduzioni? 🞎SI 🞎NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Decorso il termine legale per l’esercizio del recesso è data la facoltà al Contraente di richiedere per iscritto alla Compagnia il riscatto parziale o totale del contratto, nel rispetto dei seguenti minimi: Importo minimo dopo un riscatto per Fondo in euro o in altre divise (GIS) 5.000 € Importo minimo dopo un riscatto per Fondi esterni 5.000 € *Importo minimo dopo un riscatto per FID 125.000 € *A condizione che il controvalore della polizza sia uguale o superiore a 250.000 € Il riscatto totale determina l’immediato scioglimento del contratto, mentre per effetto dell’esercizio del riscatto parziale, che determina una diminuzione proporzionale del controvalore della polizza, il contratto rimane in vigore per la parte non riscattata. In caso di riscatto parziale che determina un controvalore del supporto d'investimento espresso in quote al di sotto dei predetti importi minimi, il riscatto parziale viene convertito in riscatto totale del supporto. Inoltre, in mancanza di un’espressa indicazione del Contraente sui supporti d’investimento da riscattare, l'allocazione del riscatto parziale sarà fatta pro-rata sulla base dei controvalori dei vari supporti d’investimento di cui si compone la polizza. La Compagnia s’impegna a pagare il riscatto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto. Il valore di riscatto della polizza è uguale alla somma, espressa nella divisa di comunicazione della polizza, dei controvalori del Fondo in euro o in altre divise (GIS) e dei supporti espressi in quote. Tale valore è determinato ad ogni data di valorizzazione della polizza ed è utilizzato per il calcolo della fiscalità da applicare sulla polizza. Il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS) viene rivalutato in corso d’anno sulla base di un tasso provvisorio comunicato all’inizio di ogni anno dalla Compagnia e modificabile in ogni momento. Il controvalore di un supporto d'investimento espresso in quote è uguale al valore unitario del supporto alla data di valorizzazione espresso nella divisa, moltiplicato per il numero di quote presenti sulla polizza dopo l’applicazione dei costi. Il valore del riscatto può essere inferiore ai premi complessivamente versati dal Contraente. Il contratto non prevede un valore di riduzione. |
Richiesta di informazioni | Il Contraente, al fine di ottenere informazioni in merito al valore di riscatto, può contattare la Compagnia ai seguenti recapiti: LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., Sede secondaria, Xxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (telefono: 02.8690 990, fax: 02.8699 7394, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx). |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto a persone fisiche, residenti in Italia, e persone giuridiche, con sede in Italia, con qualsiasi grado di conoscenza degli strumenti finanziari-assicurativi e con qualsiasi livello di esperienza pregressa in materia di investimenti in strumenti finanziari e con qualsiasi capacità di sopportare le perdite. Il prodotto intende soddisfare allo stesso tempo le esigenze del risparmio e quelle tipicamente legate alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita. Esso è rivolto ad un investitore alla ricerca di un rendimento che abbia un orizzonte temporale d'investimento consigliato pari ad almeno otto (8) anni. Gli orizzonti minimi consigliati d’investimento possono variare in relazione ai supporti d'investimento selezionati dal cliente. |
Quali costi devo sostenere? |
Le informazioni dettagliate sui costi del contratto sono riportate nel Documento contenente le informazioni chiave (KID). In aggiunta rispetto alle informazioni dei costi riportate nel Documento contenente le informazioni chiave (KID), si precisa quanto segue: - costi per l’esercizio delle opzioni I costi di switch sono applicati ad ogni operazione di switch nella misura fissa di 50 € (o l’equivalente in un’altra divisa) per singola operazione. Vengono prelevati al momento dello switch sull’investimento in uscita. Previa accettazione scritta della Compagnia, il Contraente ha la facoltà di modificare la banca depositaria e/o il gestore finanziario del FID. Tale variazione comporta uno switch del FID verso un altro FID e l’applicazione forfettaria di un importo pari a 1.000 €. - costi di intermediazione La quota parte percepita dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal contratto, è compresa tra il 50% ed il 72,2%. |
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? |
Con la sottoscrizione della polizza, il Contraente assume il rischio di ottenere: - un valore di riscatto inferiore ai premi versati; - un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi versati. In particolare, i premi investiti nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) sono soggetti ad una rivalorizzazione sulla base di un tasso provvisorio comunicato dalla Compagnia all’inizio di ogni anno e che può essere modificato in corso d’anno previa informativa al Contraente. È inoltre prevista una partecipazione agli utili dal Fondo in euro o in altre divise (GIS), attribuita alla fine di ogni anno, entro il 15 febbraio dell’anno seguente, su tutte le polizze investite nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), durante l’esercizio e ancora in essere alla data di attribuzione. La partecipazione agli utili viene definita, tra l’altro, in considerazione dei costi di gestione e dei costi legati alla garanzia in caso di decesso e delle date dei versamenti, dei riscatti e degli switch. In caso di investimento dei premi in Fondi esterni o Fondi interni dedicati (FID) o Fondi interni collettivi (FIC), le prestazioni previste dalla polizza sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentative. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote. La Compagnia non garantisce il capitale corrispondente ai premi versati. Per il Fondo in euro o in altre divise (GIS), l’impegno della Compagnia corrisponde all’ammontare degli investimenti in ogni supporto d'investimento, diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso), e degli eventuali disinvestimenti richiesti dal Contraente. Per i supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia non presta nessuna garanzia di rendimento minimo. In tal caso, pertanto, il Contraente assume il rischio finanziario connesso all’eventuale andamento negativo del valore delle quote. Sintesi dei principali rischi legati alla stipula della polizza: • rischio di cambio: rischio a cui si espone chi investe in una divisa diversa dall'investimento. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'investimento calcolato nella divisa della polizza; • rischio di credito (o di controparte): rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; • rischio di interesse: rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa; • rischio di liquidità: rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore; • rischio di mercato: rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato; • rischio di performance: rischio di non riuscire ad attribuire alla polizza un determinato rendimento; • rischio di prezzo: rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari; • rischio finanziario: rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura. |
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REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: - tassazione dei premi: In conformità alle disposizioni di legge in vigore, non è prevista l'applicazione dell'imposta sui premi di assicurazione corrisposti dal Contraente per la sottoscrizione della polizza sulla vita. - tassazione dei redditi: I redditi di capitale percepiti in virtù di una polizza di assicurazione sulla vita sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’articolo 26-ter co. 3, del D.P.R. n. 600/1973. Tali redditi di capitale sono pari alla differenza tra l’ammontare del riscatto percepito dagli aventi diritto e l’ammontare dei premi pagati dal Contraente. L'imposta sostitutiva si applica anche in caso di liquidazione della prestazione caso morte ai beneficiari della polizza, limitatamente alla componente finanziaria derivante dalla polizza. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dalla Compagnia al tasso del 26% sui redditi di capitale maturati. Per i redditi di capitale maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, la differenza tra le somme incassate ed i premi pagati dal Contraente dovrà essere diminuita del 37,50% (51,92% a decorrere dal 1° luglio 2014) dei proventi, ove presenti, riferibili alle obbligazioni del Governo italiano e altri titoli equiparati di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. “White List” ed equiparati. La Compagnia opera in qualità di sostituto d’imposta e pertanto provvederà ad applicare e versare l'imposta sostitutiva dovuta in sede di erogazione della prestazione, liquidando al Contraente/ beneficiario le somme dovute diminuite delle imposte previste dalla legge. Per le polizze sottoscritte da società di capitali, i proventi derivanti dal riscatto della polizza non sono, invece, assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973. Tali proventi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo della società sottoscrittrice. - imposta di bollo ordinaria e speciale: La polizza, per la parte investita nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13 co. 2-ter dell’Allegato A “Tariffa parte prima” al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dall’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per la parte investita nei supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia provvederà ad applicare l'imposta di bollo dovuta con aliquota del 2 per mille e ad eseguire i relativi versamenti all’atto del riscatto e/o in caso di chiusura della polizza o decesso. Qualora la polizza sia stata sottoscritta con somme di denaro oggetto di emersione mediante procedure di rimpatrio (c.d. “scudo fiscale”) e sia detenuta in regime di “riservatezza”, la Compagnia provvederà ad applicare l’imposta di bollo "speciale", introdotta dall’articolo 19, co. 6 del D.L. n. 201/2011; tale imposta è calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data di riferimento (31 dicembre o data di rinuncia o perdita del regime di riservatezza) ed è applicata nella misura del 4 per mille. - imposta di successione: Le prestazioni assicurative erogate in caso di decesso dell’Assicurato sono corrisposte a titolo proprio dalla Compagnia e, conseguentemente, non confluiscono nella dichiarazione di successione degli eredi. |
LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il presente documento riporta dati aggiornati alla data del 01/05/2019
INDICE
GLOSSARIO
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Articolo 2 - Diritto applicabile, foro competente e regime fiscale
Articolo 3 - Istituto di vigilanza
Articolo 4 - Riservatezza dei dati personali - Utilizzazione dei dati personali
SOTTOSCRIZIONE
Articolo 5 - Sottoscrizione e contenuto delle Condizioni di polizza Articolo 6 - Conclusione, decorrenza e durata del contratto Articolo 7 - Informativa per il Contraente
Articolo 8 - Valore di riscatto
Articolo 9 - Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato
Articolo 10 - Diritto di revoca e di recesso Articolo 11 - Richiesta d'informazioni e reclami Articolo 12 - Prescrizione
SUPPORTI D’INVESTIMENTO
Articolo 13 - Fondo in euro o in altre divise (GIS)
Articolo 14 - Supporti d'investimento espressi in quote
Articolo 15 - Classificazione dei contraenti di Fondi interni
OPERAZIONI SUL CONTRATTO
Articolo 16 - Cambio
VERSAMENTI
Articolo 17 - Versamento iniziale
Articolo 18 - Versamenti aggiuntivi
SWITCH
Articolo 19 - Switch
DISPONIBILITÀ DELL'INVESTIMENTO
Articolo 20 - Riscatto parziale
Articolo 21 - Riscatto totale
Articolo 22 - Decesso dell'Assicurato
Articolo 23 - Attivi non agevolmente liquidabili Articolo 24 - Cessione, pegno e vincolo
GARANZIE IN CASO DI DECESSO
Articolo 25 - Capitale decesso garantito
Articolo 26 - Modalità
MINIMI E MODALITÀ DI OPERAZIONI MINIMI
Articolo 27 - Minimi in vigore al 01/05/2019
MODALITÀ D'OPERAZIONI
Articolo 28 - Date di valorizzazione e date di efficacia delle operazioni
Articolo 29 - Modalità d’investimento e di disinvestimento
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI/DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI
Articolo 30 - Partecipazione agli utili per il Fondo in euro o in altre divise (GIS)
Articolo 31 - Distribuzione dei proventi per supporti d'investimento espressi in quote
COSTI
Articolo 32 - Costi
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Articolo 33 - Rischi
Articolo 34 - Conflitto di interessi
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Allegato relativo al regime fiscale applicabile (al 01/05/2019) se il Contraente è residente fiscalmente in Italia.
La polizza, così come ogni documento ad essa allegato, sono redatti in lingua italiana, salvo diverso accordo tra le parti.
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GLOSSARIO
Il prodotto Prodotto multiramo
I prodotti multiramo sono prodotti vita che combinano una copertura assicurativa di ramo I, ad un prodotto finanziario di tipo unit linked di ramo III, in cui il rischio di investimento resta a carico dell’Assicurato.
LE PARTI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
Impresa di assicurazione
LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. è un’impresa di assicurazione sulla vita di diritto lussemburghese, facente parte di AG2R LA MONDIALE, con sede Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, 00, X.X. Xxxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxx – Xxxxxxxxxx (sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx). LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento del Commissariat aux Assurances del 21 settembre 1987 ed opera in Italia, in regime di libertà di stabilimento, in seguito alla notifica del Commissariat aux Assurances all’IVASS in data 28 febbraio 2014 (numero di iscrizione all’elenco imprese IVASS – I.00120/codice IVASS Impresa – D921R).
LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. opera in Italia tramite la sua Sede secondaria stabilita in Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, 00, XXX - 00000 (telefono: 00 0000 000, xxx.xxxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx).
LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. che opera in qualità di sostituto d’imposta sui proventi della polizza, applica tutte le imposte dovute sulle polizze in essere ed eroga gli importi riscattati diminuiti dall'eventuale tassazione. La Compagnia è sottoposta al controllo del Commissariat aux Assurances, avente sede a Xxxxxxxxx Xxxxxx XX, 0,
X-0000 Xxxxxxxxxxx.
Commissariat aux Assurances
Istituto che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle compagnie di assicurazione lussemburghesi.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle compagnie di assicurazione italiane.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l’Assicurato o il beneficiario, che sottoscrive la polizza e gestisce tutti gli adempimenti amministrativi; è tenuto a pagare i premi e ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri della polizza: ad esempio può esercitare
il diritto di riscatto e modificare il beneficiario. Le sue scelte vengono confermate dall’invio delle Condizioni di polizza da parte della Compagnia. Solo il Contraente ha la facoltà di designare il beneficiario e può modificare la clausola beneficiaria. In caso di sottoscrizione congiunta, ogni richiesta relativa alla polizza deve essere firmata da entrambi i Contraenti.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulata la polizza, che può coincidere o meno con il Contraente.
Le prestazioni previste dalla polizza sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti
alla sua vita. Se la polizza prevede due (2) assicurati, salvo indicazione contraria espressa al momento della sottoscrizione e accettata dalla Compagnia, il pagamento della polizza avviene al primo decesso.
Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato Persona fisica o giuridica designata dal Contraente a ricevere il capitale decesso garantito al momento del sinistro. Il Contraente, l'Assicurato ed il beneficiario possono coincidere.
La designazione del beneficiario può essere redatta anche tramite testamento olografo o depositato dal Notaio (nel Modulo di proposta, documento di variazione, lettera).
DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Garanzie in caso di decesso
Alla sottoscrizione della polizza, il Contraente deve scegliere una garanzia in caso di decesso (essa può essere modificata in corso di polizza). Questa garanzia prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, la liquidazione del capitale decesso garantito al beneficiario, come definito agli articoli 25 e 26 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Capitale decesso garantito
Il capitale decesso garantito è uguale al controvalore della polizza al momento del decesso maggiorato dall’eventuale capitale complementare, calcolato secondo le modalità dell’opzione di garanzia in caso di decesso scelta dal Contraente.
Divisa di comunicazione
La divisa di comunicazione è la divisa in cui sono espressi gli importi riscattati e la garanzia in caso di decesso. Il Contraente sceglie la divisa di comunicazione fra quelle proposte dalla Compagnia e può modificarla in ogni momento in corso di polizza. Indipendentemente dalla divisa di comunicazione, ogni supporto d’investimento viene valorizzato nella propria divisa di valorizzazione
e le operazioni possono essere realizzate in altre divise proposte dalla Compagnia.
Il rischio di cambio è a carico del Contraente.
Contratto
Il contratto è costituito dal Set informativo ed Allegati, dal Modulo di proposta, dalle Condizioni di polizza ed in caso di sottoscrizione di Fondi esterni, Fondi interni collettivi (di seguito “FIC”), Fondi interni dedicati (di seguito “FID”), e Fondi di assicurazione specializzati (di seguito “FAS”), dai documenti di sottoscrizione informativi relativi ai vari supporti d’investimento
espressi in quote (Keys Investor Information Document o Documento contenente le informazioni chiave di seguito "KIID" incluso) ed eventualmente di appendici integrative.
Recesso
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Il recesso è il diritto del Contraente di recedere dalla polizza e farne cessare gli effetti entro trenta (30) giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha effetto di liberare le parti da qualsiasi vincolo derivante dallo stesso.
PRESTIGIO EVOLUTION III: SET INFORMATIVO - Condizioni di assicurazione
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Revoca della proposta
La revoca della proposta è la possibilità, legislativamente prevista, di interrompere il completamento della polizza di assicurazione prima che la Compagnia di assicurazione comunichi la sua accettazione, che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato.
SUPPORTI D’INVESTIMENTO
Fondo in euro o in altre divise (Gestione Interna Separata, di seguito “GIS”)
La Gestione Interna Separata "Fondo in euro o in altre divise" è una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che prevede una partecipazione agli utili calcolata annualmente sulla base del 100% dei prodotti finanziari diminuiti dei costi e delle spese finanziarie e tecniche. Questa partecipazione agli utili viene attribuita sulla base dal controvalore di ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS) come definito all’Articolo 30 delle presenti condizioni di assicurazione.
Supporti d'investimento espressi in quote L'investimento nei Fondi esterni (OICR) e/o nei Fondi Interni: FIC, FID e FAS è espresso in quote. L’elenco degli attivi ammissibili e le loro limitazioni è fissato dal Commissariat aux Assurances (CAA) nella Lettre Circulaire 15/3 (disponibile su richiesta in qualsiasi momento presso la Compagnia). La Compagnia non
garantisce il capitale dei supporti d'investimento espressi in quote, che è soggetto a fluttuazioni al rialzo o al ribasso in merito all’evoluzione dei mercati finanziari.
Le fluttuazioni al rialzo rappresentano un beneficio per il Contraente, le fluttuazioni al ribasso rappresentano invece un rischio. Il rischio finanziario è quindi a carico esclusivo del Contraente.
La Compagnia si riserva la possibilità di proporre dei nuovi supporti d'investimento espressi in quote in funzione dell'evoluzione della Regolamentazione lussemburghese.
Fondi esterni
Supporti d'investimento espressi in quote rappresentative di OICR soggetti ad autorizzazione e vigilanza prudenziale e continua da parte di un Istituto di Vigilanza statale.
Fondi interni
Supporti d’investimento espressi in quote creati e gestiti separatamente dalla Compagnia o da Gestori finanziari da essa delegati.
I Fondi interni collettivi (di seguito "FIC") possono essere proposti a tutti i Contraenti.
I Fondi interni dedicati (di seguito "FID") e i Fondi assicurativi specializzati (di seguito "FAS") sono creati su richiesta di un Contraente.
Il gestore esterno esegue la gestione discrezionale degli attivi dei Fondi interni. Il Contraente non può intervenire in alcun modo nella scelta e la gestione degli attivi sottostanti dei fondi interni. Il Contraente non è quindi
autorizzato a contattare direttamente il gestore esterno né ad indirizzargli ordini d’investimento. Solo la Compagnia è autorizzata a comunicare con il gestore esterno al quale ha delegato la gestione finanziaria dei fondi interni.
Investimento e disinvestimento
Per "investimento" s'intendono le seguenti operazioni: versamento iniziale, versamenti aggiuntivi e switch in. Per "disinvestimento" s'intendono le seguenti operazioni: riscatti parziali, riscatti totali, decesso e switch out.
Switch
Operazione con cui il Contraente effettua il disinvestimento di uno o più supporti d'investimento e il contestuale reinvestimento in altri supporti d'investimento.
DISPOSIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA
Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
PRESTIGIO EVOLUTION III è un contratto di assicurazione sulla vita multiramo emesso da LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. che offre la combinazione di coperture assicurative di ramo I Gestione Interna Separata Fondo in euro o in altre divise (di seguito “GIS”) e di ramo III (Unit Linked).
PRESTIGIO EVOLUTION III prevede il pagamento al beneficiario designato di un capitale garantito in caso di decesso dell’Assicurato, detto "capitale decesso garantito" dà la facoltà al Contraente in corso di polizza
di riscattare parzialmente o totalmente in ogni momento il suo investimento.
Articolo 2 - DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE E REGIME FISCALE
DIRITTO APPLICABILE
PRESTIGIO EVOLUTION III è un contratto di diritto italiano, la cui validità ed esecuzione sono regolate dal diritto italiano. Tuttavia la polizza e le operazioni ad essa collegate sono soggette alle disposizioni tecniche, prudenziali e di vigilanza lussemburghesi.
FORO COMPETENTE
Il foro competente per qualsiasi controversia inerente alla polizza è il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente (Art. 66 bis Codice del Consumo).
REGIME FISCALE
La polizza è rivolta a Contraenti residenti in Italia. Il regime fiscale applicabile è quello italiano, esso prevede un'imposta sostitutiva sui redditi secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale italiana.
Il controvalore della polizza viene calcolato dalla Compagnia prima dell'applicazione della fiscalità.
Il regime fiscale italiano è specificato nelle Informazioni Complementari: Allegato relativo al regime fiscale applicabile.
La fiscalità può evolvere in corso di polizza. Il Contraente deve dichiarare ogni variazione di residenza fiscale o di domicilio alla Compagnia.
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Articolo 3 - ISTITUTO DI VIGILANZA
La Compagnia è sottoposta al controllo del Commissariat aux Assurances, avente sede al 0, Xxxxxxxxx Xxxxxx XX,
X-0000 Xxxxxxxxxxx.
PRESTIGIO EVOLUTION III: SET INFORMATIVO - Condizioni di assicurazione
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Articolo 4 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - UTILIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento generale sulla protezione dei dati”), i
dati personali sono raccolti e trattati da LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., Compagnia di assicurazione, membro di AG2R LA MONDIALE, ai fini della stipula, della gestione e dell’esecuzione della polizza assicurativa.
I dati utilizzati sono:
• dati relativi all’età, alla situazione familiare o professionale e alla salute del Contraente, necessari per valutare le sue esigenze e il suo profilo, al fine di proporgli prodotti e servizi adeguati;
• informazioni sui redditi del Contraente, sul suo patrimonio e sui suoi investimenti, per valutare le sue esigenze e il suo profilo di investitore, al fine di proporgli prodotti, supporti di investimento e servizi finanziari adeguati;
• i contatti e le informazioni bancarie del Contraente, per la gestione amministrativa, tecnica e commerciale della sua polizza e dei servizi correlati.
I dati possono essere inoltre utilizzati per perseguire gli interessi legittimi di protezione e di sviluppo delle attività della Compagnia e il miglioramento continuo dei prodotti e servizi offerti ai clienti attraverso:
• l’adempimento di analisi e studi relativi al funzionamento delle polizze per sviluppare nuove offerte di prodotti assicurativi;
• la lotta contro la frode, in particolare a partire dell’individuazione di anomalie nell’operatività delle polizze, che potranno portare all’iscrizione in un elenco di persone a un rischio di frode.
I dati sono infine trattati per soddisfare gli obblighi legali e normativi della Compagnia, tra cui:
• la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo;
• le dichiarazioni obbligatorie presso le autorità e amministrazioni pubbliche.
La Compagnia potrà avere la necessità di sviluppare trattamenti automatizzati o di profilazione basati sull’analisi dei dati personali del Contraente, in particolare per rispondere ai propri obblighi di consulenza, di determinare garanzie, investimenti o prestazioni, e di proporre polizze e servizi adeguati.
I dati necessari per la gestione della polizza e dei servizi correlati sono conservati per la durata della polizza e fino alla scadenza dei termini di prescrizione legali.
Le informazioni presentate come obbligatorie sono necessarie per la buona esecuzione delle operazioni previste dalla polizza e la loro assenza potrebbe implicare il rifiuto di tali operazioni da parte della Compagnia.
Nell’ambito delle operazioni di trattamento, il Contraente autorizza la Compagnia a comunicare tali dati ai servizi in relazione con lui e i suoi aventi diritto, ai membri di AG2R LA MONDIALE, a terzi, partner, intermediari assicurativi, mandatari, assicuratori e riassicuratori impegnati
nella realizzazione delle finalità summenzionate, ai professionisti del settore finanziario o assicurativo,
nonché agli organismi cui la Compagnia è legalmente tenuta a comunicare tali dati, secondo le modalità e condizioni fissate nell’articolo 300 della legge del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, che regola il segreto professionale in materia di assicurazioni e/o in conformità con i mandati ricevuti.
Il Contraente potrà inoltre autorizzare la Compagnia a comunicare determinati dati a qualsiasi soggetto terzo, mediante un apposito mandato di comunicazione.
Diritti del Contraente
Il Contraente dispone del diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei propri dati. Egli potrà quindi, a determinate condizioni, chiedere la limitazione di un trattamento o opporsi al suo adempimento.
Tali diritti possono essere esercitati inviando una lettera corredata da un giustificativo di identità a LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., all’attenzione del Delegato
alla protezione dei dati, 00, X.X. Xxxxxxxxx, X-0000 XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX) o tramite e-mail a xxx@xxxxxxxxxx.xx.
Xxxxxxxxx, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati leda in qualche modo i suoi diritti, il Contraente ha la facoltà di presentare un reclamo alla COMMISSION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES (CNPD), 1 AVENUE DU ROCK’N’ROLL, X-0000 XXXX- XXX-XXXXXXX (XXXXXXXXXXX).
Per sapere di più sulla politica di protezione dei dati personali di LA MONDIALE EUROPARTNER S.A.:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx0x/xxxxxxxx_xxxxxxx
SOTTOSCRIZIONE
Articolo 5 - SOTTOSCRIZIONE E CONTENUTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
Il Modulo di proposta deve essere firmato e compilato dal/i Contraente/i e dall’Assicurato/i se persona diversa dal/i Contraente/i , ed accompagnato da una copia dei documenti d’identità dei firmatari in corso di validità – e di qualsiasi altro documento giustificativo richiesto dalla Compagnia – nonché dal Questionario medico, da
indirizzare con busta chiusa al servizio di riassicurazione della Compagnia.
Il Contraente, per usufruire delle disposizioni della polizza PRESTIGIO EVOLUTION III, compila e firma il Modulo di proposta precisando in modo particolare:
• Informazioni personali (stato civile, indirizzo fiscale, recapito postale, ecc.);
• Allocazione dell’investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) e in supporti d'investimento espressi in quote;
• Caratteristiche della polizza (importo del premio iniziale, beneficiari, ecc.).
Entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data dell’investimento del premio nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) e/o nei supporti d’investimento espressi
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in quote, la Compagnia invia al Contraente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno le Condizioni di polizza, che precisano fra l’altro:
• l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito nella divisa di comunicazione scelta;
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• l’investimento su ogni supporto;
• la data di efficacia della polizza;
• per ciascun FID: la politica di investimento ed altre informazioni;
• il capitale garantito in caso di decesso e le condizioni tariffarie specifiche per la garanzia in caso di decesso scelta;
• i beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato;
• il valore ed il numero delle quote attribuite a ciascun supporto d'investimento espresso in quote e la data di valorizzazione delle quote;
• l’importo investito nel Fondo in euro o in altre divise (GIS);
• i costi della polizza.
La Compagnia si riserva la possibilità di rifiutare il cambio dell’Assicurato, in caso di sottoscrizione di una persona giuridica (sulla base par esempio di sesso, età e stato di salute, legame con la società). In caso di non accettazione di questa modifica, la polizza viene riscattata.
In caso di trasformazione, fusione o scissione della società sottoscrittrice, la Compagnia si riserva il diritto di valutare la continuazione della polizza.
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, trovano applicazione gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile Italiano.
Articolo 6 - CONCLUSIONE, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
La presente polizza è un contratto a vita intera che si estingue con il decesso dell'Assicurato, il recesso, la richiesta di riscatto totale o con l'esaurimento del
controvalore della polizza dovuto ai costi della garanzia in caso di decesso.
La presente polizza si considera conclusa al verificarsi delle seguenti condizioni:
i. la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di proposta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, completa di tutti i documenti richiesti dalla Compagnia (ivi compresi i documenti di sottoscrizione dei Fondi interni: FIC, FID, FAS) e dalla normativa applicabile;
ii. la Compagnia abbia accettato la proposta;
iii. il premio iniziale sia stato versato, accreditato e reso disponibile per la Compagnia.
Ove le predette condizioni si verifichino, la polizza acquisisce efficacia alla prima data che segue tre (3) giorni a decorrere dalla conclusione del contratto ed, in particolare, dalla data di verifica dell’ultima delle tre condizioni sopra indicate. Le richieste vengono trattate dalla Compagnia entro le ore 12 orario italiano. Ogni
richiesta pervenuta dopo l’orario in vigore verrà trattata alla data di efficacia seguente. Ogni richiesta incompleta (documenti mancanti richiesti dalla Compagnia) verrà trattata alla data di efficacia seguente, a partire dalla ricezione della richiesta completa (in merito all’orario limite in vigore).
Il Contraente conferma che tutte le informazioni dichiarate nel Modulo di proposta sono complete e veritiere. In
caso di reticenza o di falsa dichiarazione intenzionale del Contraente, la Compagnia si riserva il diritto di annullare la polizza. In caso di annullamento della polizza, la Compagnia rimborsa il valore di riscatto della polizza alla data in cui viene a conoscenza della reticenza o falsa dichiarazione intenzionale del Contraente.
Articolo 7 - INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE
La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, il rendiconto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del controvalore della polizza e della misura della rivalutazione.
Il rendiconto annuale si compone delle seguenti informazioni minimali:
- cumulo dei premi versati dal perfezionamento della polizza al 31 dicembre dell’anno precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto precedente;
- numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento, numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento del rendiconto;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell’anno di riferimento e, in relazione al numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento, l’indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
- numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dal Fondo in euro o in altre divise (GIS); aliquota di
retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
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Unitamente al Rendiconto annuale, la Compagnia di assicurazione consegna anche l’aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.
Qualora, in corso di polizza, il controvalore delle quote complessivamente detenute dal Contraente si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti e/o
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switch, la Compagnia ne dà comunicazione per iscritto al Contraente, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. Analoga informazione con le medesime modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
Il Contraente ha l’obbligo di informare la Compagnia di tutte le variazioni del suo indirizzo di corrispondenza, dato che tutte le informazioni vengono spedite all’ultimo indirizzo conosciuto.
Articolo 8 – VALORE DI RISCATTO
PRESTIGIO EVOLUTION III è un contratto multidivisa all’interno del quale, ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS) e/o ogni supporto d'investimento espresso in quote è valorizzato nella propria divisa di valorizzazione.
Il valore di riscatto della polizza è uguale alla somma, espressa nella divisa di comunicazione della polizza, dei controvalori del Fondo in euro o in altre divise (GIS) e dei supporti espressi in quote.
Il valore di riscatto della polizza è determinato ad ogni data di valorizzazione della polizza ed è utilizzato per il calcolo della fiscalità da applicare sulla polizza.
Il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS) viene rivalutato in corso d’anno sulla base di un tasso provvisorio comunicato all’inizio di ogni anno dalla Compagnia e modificabile in ogni momento.
Il controvalore di un supporto d'investimento espresso in quote è uguale al valore unitario del supporto alla data di valorizzazione espresso nella divisa, moltiplicato per il
numero di quote presenti sulla polizza dopo l’applicazione dei costi.
Articolo 9 - BENEFICIARIO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO
Il Contraente designa il beneficiario della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del beneficiario può essere redatta anche tramite testamento olografo o depositato dal Notaio. Quando
il beneficiario viene nominato possono essere forniti i suoi dati alla Compagnia che saranno utilizzati in caso di decesso dell’Assicurato.
Il Contraente può modificare la clausola beneficiaria in qualsiasi momento, quando lo ritenga necessario.
Dopo il decesso dell’Assicurato, ogni beneficiario deve accettare il beneficio della polizza al fine di percepire il capitale decesso garantito.
Quando l’accettazione del beneficio avviene prima del decesso dell’Assicurato, essa rende irrevocabile la sua designazione.
Questa clausola è subordinata all’accettazione scritta del Contraente. L'accettazione prende efficacia solo dopo trenta (30) giorni dalla conoscenza della conclusione della polizza da parte del Contraente tramite la ricezione delle Condizioni di polizza. Il Contraente non può, senza il consenso del beneficiario accettante, chiedere un riscatto totale o parziale, uno switch, un pegno, una modifica di beneficiario.
Articolo 10 – DIRITTO DI REVOCA E DI RECESSO
10.1 REVOCA
Fino a che la polizza non sia conclusa ai sensi dell’articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente può revocare la proposta di sottoscrizione della polizza, inviando alla Compagnia una comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che contenga riferimento puntuale agli estremi della proposta e la chiara ed inequivocabile volontà di revocare la stessa.
In caso di revoca della proposta, verrà restituito al Contraente l’intero premio eventualmente versato, senza detrazione di alcun costo, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
10.2 RECESSO
Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla polizza, mediante l'invio alla Compagnia di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta (30) giorni, a far data dal momento in cui è informato della conclusione della polizza.
In caso d’investimento nei supporti d'investimento espressi in quote, il recesso implica il rimborso da parte della Compagnia del controvalore delle quote (sia in caso di incremento che di decremento dello stesso) maggiorato
di tutti i costi applicati sul premio e diminuito dei costi applicati per la garanzia in caso di decesso.
In caso d’investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), il recesso implica il rimborso da parte della Compagnia del premio investito, nonché dei costi di emissione del contratto effettivamente sostenuti, diminuito dei costi della garanzia in caso di decesso applicabili durante il periodo.
In ogni caso, la Compagnia procede al rimborso entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso.
Articolo 11 – RICHIESTA D’INFORMAZIONI E RECLAMI
Per ogni richiesta d’informazioni, il Contraente può rivolgersi al proprio Intermediario.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo: LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. Sede Secondaria, Servizio Reclami, Xxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX), Xxxxxx.
Al fine di proteggere la privacy dei contraenti, nel rispetto delle norme italiane e lussemburghesi applicabili in materia, la Compagnia non può fornire chiarimenti o informazioni sulla polizza via telefono o e-mail.
Il reclamo presentato alla Compagnia deve contenere: nome, cognome, domicilio del reclamante, denominazione dell’intermediario e descrizione del motivo del reclamo.
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L’esponente, qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, tutela.consumatore@ xxx.xxxxx.xx o xxxxx@xxx.xxxxx.xx) o al Commissariat aux Assurances (7, Xxxxxxxxx Xxxxxx XX, X-0000 Xxxxxxxxxxx)
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quali Organi Istituzionali competenti all’esame dei reclami, corredando l’esposto della documentazione relativa
al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo presentato all’IVASS deve inoltre contenere il nome, il cognome e il domicilio del reclamante (con
eventuale recapito telefonico) nonché l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile
per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si precisa che per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la procedura c.d. FIN-NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione di tali liti. Per
attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede
la Compagnia (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone la gestione nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/
fin-net) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Articolo 12 – PRESCRIZIONE
La prescrizione è l’estinzione di un diritto non esercitato dal titolare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Ai sensi del D. lgs. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha modificato l’articolo 2952 comma 2 del Codice Civile Italiano, i diritti derivanti dalla polizza di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci (10) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano.
Pertanto, il decorso del termine di dieci (10) anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dalla polizza.
SUPPORTI D’INVESTIMENTO
Il Contraente sceglie l’allocazione del suo investimento tra i seguenti supporti d'investimento: Fondo in euro o in altre divise (GIS), Fondi esterni, FIC, FID e FAS, tutti descritti nell’Allegato Informazioni Finanziarie.
Articolo 13 – FONDO IN EURO O IN ALTRE DIVISE (GIS)
La Gestione Interna Separata "Fondo in euro o in altre divise" è una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia e rappresentativa dagli impegni della Compagnia espressi in Fondo in euro o in altre divise (GIS).
Tale impegno corrisponde all’ammontare degli investimenti in ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS), diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso) e dei disinvestimenti effettuati su richiesta del Contraente.
Il controvalore di ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS) viene rivalutato in corso d’anno su base di un tasso provvisorio, comunicato all’inizio di ogni anno dalla Compagnia e modificabile in ogni momento.
Il Regolamento della GIS è nell’Allegato Informazioni Finanziarie.
La GIS è rappresentata nella polizza dai Fondi in quattro
(4) divise: Euro, Sterlina, Dollaro x Xxxxxx svizzero.
La Compagnia può aggiungere un altro Fondo in euro o in altre divise (GIS) in qualsiasi momento in corso di polizza. La Compagnia si riserva la possibilità di rifiutare nuovi investimenti nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) e ne informerà per iscritto il Contraente.
La Compagnia di assicurazione pubblica, sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.:
a) il rendiconto riepilogativo della GIS “Fondo in Euro o in altre divise”;
b) il prospetto annuale della composizione della GIS;
c) il prospetto semestrale della composizione della GIS.
I documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono pubblicati entro sessanta (60) giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. Il documento di cui alla
precedente lettera c) è pubblicato entro trenta (30) giorni dalla chiusura del primo semestre di ogni periodo di osservazione.
I documenti di cui alle precedenti lettere b) e c) restano disponibili nel predetto sito internet della Compagnia di assicurazione per almeno sei (6) mesi. Il documento di cui alla precedente lettera a) resta disponibile nel medesimo sito internet della Compagnia di assicurazione almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione.
Articolo 14 – SUPPORTI D'INVESTIMENTO ESPRESSI IN QUOTE
L’investimento in supporti d'investimento espressi in quote non beneficia di una garanzia di capitale da parte della Compagnia.
La Compagnia garantisce il numero di quote e non il loro controvalore. Il controvalore delle quote riflette il valore degli attivi sottostanti, che non è garantito ma è soggetto a fluttuazioni al rialzo o al ribasso in merito all’evoluzione dei mercati finanziari. Le fluttuazioni al rialzo rappresentano un beneficio per il Contraente, le fluttuazioni al ribasso rappresentano invece un rischio. Il rischio finanziario è quindi a carico esclusivo del Contraente.
La Compagnia di assicurazione pubblica o rende disponibili tramite link ad altri siti, in merito al supporto d’investimento, sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, il prospetto e
il rendiconto periodico dei Fondi Interni Collettivi e dei Fondi Esterni, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.
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La Compagnia di assicurazione, inoltre, pubblica giornalmente, sul proprio sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, il valore della quota dei Fondi Interni Collettivi e dei Fondi Esterni, con la relativa data di valorizzazione, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a tale data.
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ll Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia di assicurazione in forma scritta il valore della quota del Fondo Interno o della quota o azione del Fondo Esterno e i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato. La Compagnia di assicurazione fornisce riscontro al Contraente entro venti (20) giorni dalla richiesta.
PRESTIGIO EVOLUTION III propone quattro (4) diverse tipologie di supporti d’investimento espresse in quote: i Fondi esterni, i FIC, i FID e i FAS.
ARTICOLO 14-1 FONDI ESTERNI
L’elenco dei Fondi esterni è presente nell’Allegato Informazioni finanziarie del Set Informativo. Le principali caratteristiche dei Fondi esterni selezionati sono indicate nei Keys Investor Information Document o Documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KIID ”) allegati alle Condizioni di polizza, e/o all’appendice switch, versamento aggiuntivo e ai rendiconti annuali.
Per ogni Fondo esterno sottoscritto, il Contraente può richiedere, una volta l’anno e senza costi, le seguenti informazioni:
• la denominazione del Fondo ed eventualmente dei Fondi di fondi;
• la denominazione della Società di Gestione del Fondo o dei Fondi di fondi;
• la politica di investimento del Fondo, inclusa l’eventuale specializzazione in determinati settori geografici ed economici;
• tutte le indicazioni esistenti nello Stato d’origine del Fondo o in mancanza nello Stato di residenza del Contraente, relative alla classificazione del Fondo in termini di rischio o di profilo tipo dell’investitore;
• la nazionalità del Fondo e l’autorità di vigilanza competente in materia di sorveglianza prudenziale;
• la conformità o meno rispetto alla direttiva modificata CE 65/2009 del 13 Luglio 2009;
• la data di lancio del Fondo e, se prevista, la data di chiusura;
• le performance annuali del Fondo degli ultimi cinque
(5) anni o, in alternativa, a partire dalla data di lancio del Fondo;
• l’indirizzo elettronico dove possono essere ottenuti o consultati il prospetto Informativo, i rendiconti annuali e semestrali del fondo;
• le modalità di pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo;
• qualsiasi eventuale limitazione al diritto di rimborso alla prima richiesta.
In corso di polizza, la Compagnia si riserva la possibilità di proporre nuovi Fondi esterni.
In caso d’estinzione o in caso di modifica delle modalità di valorizzazione, di sottoscrizione o di riscatto di un Fondo esterno investito in polizza, uno switch dell’investimento viene realizzato verso un supporto monetario senza l’applicazione di costi. La Compagnia informa allora il Contraente e gli propone lo switch, senza costi, verso
un altro Fondo esterno. La Compagnia conferma ogni operazione di switch tramite l'invio di un’appendice.
Oltre i casi in cui i Fondi esterni saranno offerti solo per un periodo di tempo definito, la Compagnia potrà rifiutare
la possibilità di effettuare nuovi investimenti su un Fondo esterno determinato, motivando ciò per l’interesse del Contraente o per casi di forza maggiore. Nel caso in cui
il Contraente scegliesse, in corso di polizza, un Fondo esterno non più sottoscrivibile, in particolare in caso di liquidazione o chiusura dello stesso, l’investimento verrà trasferito su un supporto d'investimento monetario.
Ed inoltre, tramite richiesta scritta del Contraente entro sessanta (60) giorni, si potrà eseguire uno switch senza costi dal supporto d'investimento monetario ad uno o più Fondi esterni sottoscrivibili e descritti nell’Allegato Informazioni Finanziarie.
ARTICOLO 14-2 FONDI INTERNI COLLETTIVI (FIC)
I FIC sono supporti d'investimento espressi in quote creati dalla Compagnia, gestiti come attivi separati, con una gestione finanziaria generalmente delegata dalla Compagnia ad un gestore finanziario esterno.
Tali Fondi possono investire in OICR secondo la direttiva modificata 2009/65/CE, titoli o altri strumenti finanziari autorizzati dalla normativa lussemburghese e accettati dalla Compagnia.
La lista degli attivi sottoscrivibili e le loro relative limitazioni sono fissate dal Commissariat aux Assurances (nella Lettre Circulaire 15/3, disponibile su richiesta in qualsiasi momento presso la Compagnia).
I FIC sono espressi in quote il cui valore unitario viene calcolato dalla Compagnia.
I FIC non comportano alcuna garanzia di rendimento né di capitale da parte della Compagnia.
La Compagnia crea regolarmente dei FIC che possono essere proposti a tutti i Contraenti.
Prima dell'investimento, il Contraente riceve per ogni FIC a cui è interessato, le seguenti informazioni:
• la denominazione del Fondo interno;
• la denominazione del gestore finanziario del Fondo interno;
• il tipo di Fondo interno e la sua categoria;
• la politica di investimento del Fondo interno, inclusa l’eventuale specializzazione in determinati settori geografici ed economici;
• l’indicazione se il Fondo può investire o meno in Fondi alternativi;
• indicazioni sul profilo di rischio dell’investitore e l’orizzonte dell’investimento;
• la data di lancio del Fondo e, se prevista, la data di chiusura;
• le performance annuali del Fondo degli ultimi cinque
(5) anni o, in alternativa, a partire dalla data di lancio del Fondo;
• il benchmark di riferimento del Fondo o, in mancanza di un tale parametro di riferimento, o di uno o più benchmark di riferimento rispetto ai quali è possibile confrontare le performance del Fondo;
• le indicazioni dove è possibile reperire o consultare le informazioni relative alla contabilità separata del Fondo interno;
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• le modalità di valorizzazione e di pubblicazione del valore del Fondo;
• le modalità di riscatto delle quote.
In caso di significative modifiche della politica di investimento o in caso di chiusura del FIC, la Compagnia
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propone al Contraente una delle tre (3) seguenti opzioni:
• lo switch gratuito verso un altro FIC o verso Fondi esterni che presentano una politica d’investimento e dei costi di gestione simili al FIC che è stato chiuso o che ha subito significative modifiche;
• lo switch gratuito verso un supporto d'investimento privo di rischio d'investimento;
• il riscatto totale della polizza.
Le informazioni sulle eventuali modifiche della politica d’investimento o sulla chiusura dei FIC, e le tre (3) differenti opzioni proposte al Contraente, verranno comunicate dalla Compagnia al Contraente tramite lettera.
Dalla ricezione della lettera, il Contraente dispone di un periodo di sessanta (60) giorni per comunicare alla Compagnia la propria scelta.
In caso di mancata risposta del Contraente entro il termine di sessanta (60) giorni, la Compagnia applicherà l’opzione di default indicata nella lettera.
ARTICOLO 14-3 FONDO INTERNO DEDICATO (FID)
La Compagnia costituisce per ciascuna polizza di assicurazione, ove richiesto dal Contraente, all’atto della sottoscrizione o in corso di polizza, un FID riservato a quel Contraente e suddiviso in quote il cui numero varia a seconda del controvalore del premio versato.
L'investimento minimo sulla polizza, definito dalla Compagnia, per sottoscrivere un FID, è di 250.000 € al netto dei costi gravanti sul premio, con un minimo di 125.000 € al netto dei costi gravanti sul premio da investire nel FID.
Il Contraente seleziona, nel Documento di sottoscrizione del FID, la politica d’investimento desiderata per ogni FID. Il suddetto documento indica anche i costi di gestione finanziaria, le spese di transazione, le spese di amministrazione (custody fees) così come le altre spese bancarie applicabili al FID.
Ogni politica d’investimento deve rispettare la lista degli attivi ammessi e le relative limitazioni fissate dal Commissariat aux Assurances (Lettre Circulaire 15/3, disponibile su semplice richiesta presso la Compagnia). La Compagnia si riserva il diritto di comunicare al Gestore finanziario ulteriori restrizioni in relazione alla regolamentazione.
Le cedole e i dividendi generati dagli attivi rappresentativi del FID sono reinvestiti al 100% negli stessi FID.
Il Contraente ha la possibilità di richiedere in qualsiasi momento una modifica della politica d’investimento, previa accettazione scritta da parte della Compagnia.
Il Contraente ha la possibilità, previa accettazione scritta della Compagnia, di modificare la banca depositaria e/o di gestore finanziario. Tale variazione comporta uno switch del FID verso un altro FID e l’applicazione forfettaria di
1.000 €.
Una polizza dedicata è una polizza costituita totalmente o parzialmente da un FID ed eventualmente da altri supporti d’investimento: Fondo in euro o in altre divise (GIS) o espressi in quote.
Una polizza dedicata può essere composta da uno o più FID, a condizione che l’investimento in ciascun FID sia almeno pari a 125.000 € come contrattualmente definito dalla Compagnia.
Gli attivi sottostanti al FID sono di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione della Compagnia, il Contraente della polizza collegata ad un FID usufruisce solo del privilegio, comune a tutti gli altri assicurati, conformemente all’articolo 118 della legge lussemburghese del 07 Dicembre 2015 sul settore assicurativo.
Non ha dunque diritto di precedenza che lo metterebbe in una situazione privilegiata rispetto agli altri contraenti.
I depositi bancari sono autorizzati e assoggettati alla regolamentazione sui sistemi di garanzia dei depositi applicabile agli istituti bancari. Il rischio di indisponibilità di questi investimenti non è a carico della Compagnia.
In caso di ricorso a banche depositarie stabilite al di fuori dello Spazio Economico Europeo, tutti i rischi legati a qualsiasi negligenza, frode, o fallimento da parte della banca depositaria sono a carico del Contraente, nonché quelli derivanti da misure restrittive o esecutive per
gli attivi della polizza, derivanti da disposizioni legali, giudiziarie o amministrative.
I FID sono espressi in quote create dalla Compagnia, gestite come attivi separati la cui gestione finanziaria è delegata dalla Compagnia ad un unico Gestore finanziario esterno e collegato a un’unica polizza.
Questi Fondi possono investire in OICR secondo la direttiva modificata 2009/65/CE, titoli o altri strumenti finanziari autorizzati dalla normativa lussemburghese e accettati dalla Compagnia.
La lista degli attivi ammissibili e le relative limitazioni sono fissate dal Commissariat aux Assurances (CAA) nella Lettre Circulaire 15/3.
I FID sono rappresentati da quote, il cui valore unitario è calcolato dalla Compagnia.
I FID non comportano garanzia di rendimento né di capitale da parte della Compagnia.
Inoltre, al momento della sottoscrizione il Contraente dispone del KID (Key Information Document) che descrive le caratteristiche chiave dei supporti d’investimento.
ARTICOLO 14-4 FONDI DI ASSICURAZIONE SPECIALIZZATI (FAS)
I FAS sono dei supporti d'investimento espressi in quote creati dalla Compagnia, gestiti come attivi separati e collegati ad un'unica polizza.
L’uso dei FAS è ammissibile in tutte le polizze collegate ai Fondi d’investimento nelle condizioni fissate dalla Compagnia.
Tali Fondi possono investire in Fondi esterni o liquidità, previa accettazione scritta dalla Compagnia.
Il Contraente sceglie gli attivi che compongono il FAS autorizzati dalla regolamentazione lussemburghese ed accettati dalla Compagnia, al momento del versamento iniziale, del versamento aggiuntivo o dello switch.
I FAS sono espressi in quote di cui il valore unitario viene calcolato dalla Compagnia.
I FAS non comportano alcuna garanzia di rendimento né di capitale da parte dalla Compagnia.
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I limiti d’investimento per un determinato attivo si deducono con l'applicazione dei limiti dell’allegato 1 Lettre Circulaire 15/3 e dipendono della categoria del Contraente come indicato nella Lettre Circulaire 15/3. I detti limiti si applicano in riferimento al valore globale della polizza.
In caso di coesistenza di un FAS e di uno o più FID e onde evitare concentrazioni di rischio non volute, la
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composizione del FAS deve essere trasmessa ai gestori di FID. Tale comunicazione deve essere effettuata ai Gestori dei FID esistenti alla creazione del FAS e al gestore di ogni FID aggiuntivo creato dopo l’implementazione del FAS. Gli attivi sottostanti al FAS sono depositati presso banche depositarie selezionate dalla Compagnia.
Gli attivi sottostanti al FAS sono di proprietà della Compagnia.
In caso di liquidazione della Compagnia, il Contraente della polizza dedicata usufruisce solo del privilegio, comune a tutti gli altri assicurati, conformemente all’articolo 118 della legge lussemburghese del 07 Dicembre 2015 sul settore assicurativo. Non ha dunque precedenza rispetto agli attivi del FAS che lo metterebbe in una situazione privilegiata relativamente rispetto agli altri contraenti.
I depositi bancari sono autorizzati e assoggettati alla regolamentazione sui sistemi di garanzia dei depositi applicabile agli Istituti bancari. Il rischio d’indisponibilità di questi investimenti in titoli non agevolmente liquidabili non è a carico della Compagnia.
In caso di ricorso a banche depositarie stabilite al di fuori dello Spazio Economico Europeo, tutti i rischi legati a qualsiasi negligenza, frode, o default da parte della banca depositaria sono a carico del Contraente, nonché quelli derivanti da misure restrittive o esecutive per gli attivi della polizza, e quelli derivanti da che influiscono nelle disposizioni legali, giudiziarie o amministrative.
Articolo 15 - CLASSIFICAZIONE DEI CONTRAENTI DI FONDI INTERNI
Ai sensi della Lettre Circulaire 15/3 esistono cinque (5) tipologie di Contraenti in funzione del loro patrimonio mobiliare netto dichiarato e dell'importo investito su tutte le polizze sottoscritte presso la stessa Compagnia.
La Compagnia distingue cinque (5) tipi di Fondi interni. Il tipo N è specifico per i Fondi Interni Collettivi mentre i quattro (4) seguenti sono comuni a tutti i Fondi Interni. Di seguito la descrizione:
Tipo N: accessibili ai clienti che investono nel FIC, senza minimo d'investimento;
Tipo A: accessibili ai soli clienti che investono almeno
250.000 € nella loro polizza con un investimento minimo di 125.000 € nel Fondo interno e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 250.000 €;
Tipo B: accessibili ai soli clienti che investono almeno
250.000 € nella polizza e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 500.000 €; Tipo C: accessibili ai soli clienti che investono almeno
250.000 € nella polizza e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 1.250.000 €; Tipo D: accessibili ai soli clienti che investono almeno
1.000.000 € nella polizza e che dichiarano di possedere un patrimonio mobiliare netto superiore o uguale a 2.500.000 €.
OPERAZIONI SULLA POLIZZA
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, il Contraente autorizza il suo intermediario
assicurativo a comunicare, memorizzare e trattare i dati forniti, così come quelli successivamente raccolti, al fine di valutare i rischi, preparare, stabilire, gestire ed eseguire le polizze assicurative, per risolvere gli eventuali sinistri e prevenire le frodi, in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati e al decreto legislativo italiano del 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia dei dati personali”), senza pregiudizio della regolamentazione europea in vigore. Le operazioni effettuate non devono provenire da reati ai sensi della regolamentazione in materia di antiriciclaggio o da una violazione della legge. Il Contraente s’impegna a fornire alla Compagnia tutte le informazioni che quest’ultima ritenga necessarie.
Articolo 16 – CAMBIO
Indipendentemente dalla divisa di comunicazione scelta, il Contraente può effettuare dei versamenti aggiuntivi o
dei riscatti nelle seguenti divise: EUR, GBP, USD o CHF. Per ogni operazione in divisa diversa da quella di riferimento, il Contraente ne richiede l'accettazione alla Compagnia.
Per ogni versamento, switch o riscatto che richiedono la conversione fra la divisa di valorizzazione del supporto d'investimento e la divisa dell’operazione, la Compagnia applica un tasso all’acquisto e un tasso alla vendita basato sul tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea, con una differenza dello 0,50% massimo rispetto a quel tasso.
VERSAMENTI
Articolo 17 – VERSAMENTO INIZIALE
PRESTIGIO EVOLUTION III è un contratto a premio unico che offre la possibilità di versamenti di premi aggiuntivi
e prelievi, mediante riscatto parziale, a discrezione del Contraente. Decorsi trenta (30) giorni dalla sua conclusione, il Contraente maturerà il diritto al riscatto della polizza.
Il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente mediante bonifico bancario a favore di LA MONDIALE EUROPARTNER S.A. – Sede Secondaria.
Il Contraente determina l’importo del versamento iniziale, in funzione dei minimi indicati all’articolo 27 e la sua allocazione, diminuito dei costi gravanti sui versamenti fra il Fondo in euro o in altre divise (GIS) e i supporti d'investimento espressi in quote.
Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dalla polizza, pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi della polizza, non concorre alla formazione del capitale.
Nel caso in cui la Compagnia non ricevesse, entro sessanta
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(60) giorni, stabiliti a decorrere dalla data di efficacia della polizza, la prova che il Contraente è stato informato della conclusione della polizza, la Compagnia si riserva il diritto di procedere allo switch verso un supporto d'investimento monetario d’attesa.
I premi versati non devono essere rappresentati da importi derivanti da reato di riciclaggio o comunque da violazioni di legge.
Il Contraente s’impegna a fornire alla Compagnia ogni
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informazione necessaria all’accertamento dell’origine economica dei fondi che alimentano il premio iniziale, nonché ogni documento giustificativo che possa essere utile ai fini delle verifiche antiriciclaggio.
Articolo 18 – VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Il Contraente può in qualsiasi momento effettuare dei versamenti aggiuntivi al premio iniziale, determinandone l’ammontare in base agli importi minimi presenti all’articolo
27. I versamenti, diminuiti dei costi, sono ripartiti in base alla scelta del Contraente. Il Contraente può richiedere, per ogni nuovo versamento, una nuova allocazione. In mancanza, sarà considerata l'allocazione precedente.
Il Contraente stabilisce l’allocazione tra il Fondo in euro o in altre divise (GIS) e supporti d'investimento espressi in quote. La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare il versamento aggiuntivo e di informare per iscritto il Contraente.
Tutti i versamenti aggiuntivi sono confermati dalla Compagnia con l'invio di un'appendice.
Il Contraente s’impegna a fornire alla Compagnia ogni informazione necessaria all’accertamento dell’origine economica dei fondi che alimentano il premio, nonché ogni documento giustificativo che possa essere utile ai fini delle verifiche antiriciclaggio.
SWITCH
Articolo 19 – SWITCH
Una volta conclusa la polizza, dopo la ricezione della copia delle Condizioni di polizza da parte della Compagnia e trascorso il periodo di recesso, il Contraente può chiedere per iscritto lo switch parziale o totale dell’investimento verso un Fondo in euro o in altre divise (GIS) o un altro supporto d'investimento espresso in quote della polizza, rispettando i minimi della tabella dell’articolo 27.
Il Contraente definisce in tal caso una nuova allocazione fra il Fondo in euro o in altre divise (GIS) e/o i supporti d'investimento espressi in quote.
In caso di richiesta di switch che non rispettasse i minimi elencati nella tabella dell’articolo 27, la Compagnia si riserva la facoltà di disinvestire tutto l’investimento dal supporto d'investimento richiesto.
La Compagnia conferma ogni operazione di switch tramite l'invio di un’appendice, con la quale vengono fornite informazioni in merito alle operazioni di disinvestimento e investimento, al numero delle quote disinvestite e di quelle investite nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.
DISPONIBILITÀ DELL'INVESTIMENTO
Una volta conclusa la polizza, dopo la ricezione della copia delle Condizioni di polizza da parte della Compagnia e trascorso il periodo di recesso, il Contraente può chiedere per iscritto un riscatto parziale o totale, rispettando i minimi della tabella dell’articolo 27.
I valori di riscatto possono risultare inferiori ai premi
versati. Conseguentemente i rischi finanziari riconducibili alle possibili variazioni dell'investimento sono a carico del Contraente, che ne assume il rischio.
Per ottenere informazioni sui valori di riscatto, il Contraente può rivolgersi alla Compagnia ai seguenti recapiti: LA MONDIALE EUROPARTNER S.A., Sede secondaria, Xxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (telefono: 02.8690 990, fax:
02.8699 7394, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx).
La Compagnia conferma ogni richiesta di riscatto tramite invio di un’appendice, con la quale vengono fornite informazioni, tra l’altro, in merito al numero delle quote rimborsate nonché al valore unitario del giorno di riferimento.
Articolo 20 – RISCATTO PARZIALE
La Compagnia conferma ogni operazione di riscatto parziale tramite l'invio di un’appendice.
La richiesta di riscatto parziale, debitamente compilata e firmata dal Contraente (nonché dall’eventuale beneficiario accettante), deve contenere i riferimenti esatti della polizza, le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento ed in allegato la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Contraente nonché dell’eventuale beneficiario accettante (Carta d'identità o passaporto).
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere qualsiasi ulteriore documento giustificativo, in particolare in relazione ai suoi obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La Compagnia s’impegna a pagare il riscatto entro trenta
(30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto parziale. Inoltre, in mancanza di un’espressa indicazione del Contraente, l'allocazione del riscatto parziale sarà fatta pro-rata sulla base dei controvalori del Fondo in euro o in altre divise (GIS) e/o supporti d'investimento espressi in quote di cui si compone la polizza.
Il controvalore di un supporto d'investimento, a seguito di un riscatto parziale, non potrà essere inferiore ai minimi presenti nella tabella dell’articolo 27. In caso di riscatto parziale che determina un controvalore del supporto d'investimento al di sotto dei predetti importi, il riscatto parziale viene convertito in riscatto totale del supporto d'investimento.
Il controvalore della polizza, a seguito di un riscatto parziale, non potrà essere inferiore ai minimi presenti nella tabella dell’articolo 27. In caso di riscatto parziale che determina un controvalore della polizza al di sotto dei predetti importi, il riscatto parziale viene convertito in riscatto totale.
Articolo 21 – RISCATTO TOTALE
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La Compagnia conferma ogni operazione di riscatto totale tramite l'invio di un’appendice.
La richiesta di riscatto totale, debitamente compilata e firmata dal Contraente (nonché dall’eventuale beneficiario accettante), deve contenere i riferimenti esatti della
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polizza, le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento ed in allegato la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Contraente nonché dell’eventuale beneficiario accettante (Carta d'identità o passaporto).
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere qualsiasi ulteriore documento giustificativo, in particolare in relazione ai suoi obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il riscatto totale ha lo scopo di estinguere la polizza, comprese le garanzie in caso di decesso, alla data d’efficacia dell’operazione.
In questo caso, il valore del riscatto, determinato alla data d’effetto dell’operazione viene utilizzato per il calcolo della fiscalità applicabile.
La Compagnia s’impegna a pagare il riscatto entro trenta
(30) giorni dalla ricezione della richiesta completa di riscatto.
Articolo 22 – DECESSO DELL’ASSICURATO
Determinazione dell’importo in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato, il valore di riscatto della polizza è calcolato sulla base della prima valorizzazione della polizza, in seguito al ricevimento del certificato
di decesso dell’Assicurato. Questo valore corrisponde al controvalore della polizza alla data di efficacia del decesso.
Il capitale complementare dovuto a titolo della garanzia in caso di decesso è uguale alla differenza, se positiva, fra il capitale decesso garantito come definito nell’articolo “Garanzie in caso di decesso” e il controvalore della polizza alla data di efficacia del decesso.
La Compagnia liquida al beneficiario designato dal Contraente, nella divisa di valorizzazione della polizza, un importo di “prestazione decesso” uguale al valore di riscatto alla data di effetto della prestazione ridotto della fiscalità applicabile e aumentato da un'eventuale capitale complementare dovuto a titolo della garanzia in caso di decesso scelta.
Documenti da trasmettere per la liquidazione del decesso In caso di decesso dell’Assicurato, la documentazione da trasmettere rapidamente alla Compagnia per ottenere
la prestazione entro trenta (30) giorni a partire della ricezione, è la seguente:
• una dichiarazione scritta da parte dei beneficiari indirizzata alla Compagnia;
• il certificato di decesso dell’Assicurato indicante la causa esatta del decesso;
• la copia del documento d’identità in corso di validità del beneficiario;
• la lettera redatta da ogni beneficiario in cui accetta il beneficio della polizza;
• l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nonché la copia di tutti i documenti (testamento, atto di famiglia, ecc.) che permettano di identificarlo in modo univoco;
• ove necessario, i documenti imposti dalla regolamentazione o necessari all'amministrazione.
Se il beneficiario è un minore, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal
tutore. La Compagnia richiede inoltre la copia del decreto del Giudice Tutelare con il quale si autorizza la Compagnia alla liquidazione del capitale e contestualmente
permette la riscossione delle quote destinate a favore del beneficiario minorenne incapace di agire.
Si prega di notare che qualsiasi documento richiesto dalla Compagnia in caso di decesso dell’Assicurato mira a rispettare la volontà del Contraente.
In tal senso, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere altri documenti giustificativi complementari.
In ogni caso e in ogni momento, il medico di fiducia della Compagnia può chiedere l’accesso alla cartella medica dell’Assicurato.
Articolo 23 - ATTIVI NON AGEVOLMENTE LIQUIDABILI
Qualora tra gli attivi collegati alla polizza siano presenti titoli caratterizzati da una liquidità non immediata e/o di non facile realizzazione, l’esecuzione della prestazione da parte della Compagnia potrà avvenire nei termini e con le modalità che seguono.
In caso di riscatto parziale, totale o decesso dell’Assicurato, la Compagnia riceve tutta la documentazione necessaria alla liquidazione del capitale (ivi compresa l’indicazione
del numero di conto corrente per l’accredito del capitale e del numero di conto titoli per il trasferimento della titolarità degli asset non agevolmente liquidabili). Nel caso in cui non sia possibile la liquidazione di taluni asset, la Compagnia, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa del Commissariat aux Assurances, adempierà le proprie obbligazioni mediante il trasferimento – in capo all’avente diritto – della titolarità degli asset sopra menzionati, se tale operazione sia permessa ai sensi dei regolamenti negoziali concernenti la sottoscrizione e la gestione dei suddetti titoli.
Il Contraente, mediante la sottoscrizione della polizza, presta sin da subito il proprio consenso, per sé e per tutti i suoi successori ed aventi causa, al trasferimento diretto degli asset in questione dalla Compagnia all’avente diritto.
La Compagnia, a seguito del ricevimento della richiesta di riscatto o liquidazione di cui sopra, invierà una comunicazione scritta nella quale verrà specificato il controvalore in quote della polizza che risulta investita in attivi non agevolmente liquidabili.
È fatta salva la facoltà, per l’avente diritto, di richiedere con comunicazione scritta, entro dieci (10) giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione della Compagnia, che la liquidazione di tali asset sia effettuata a cura della Compagnia prima del pagamento della prestazione.
Nel caso in cui non riceva tale richiesta nel termine di dieci
(10) giorni sopra previsto, la Compagnia provvederà al trasferimento della titolarità degli asset in capo all’avente diritto.
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Qualora l’avente diritto abbia richiesto in tale comunicazione la liquidazione da parte della Compagnia degli asset non agevolmente liquidabili, la liquidazione delle somme dovute dalla Compagnia sarà effettuata entro un termine massimo di trenta (30) giorni dal momento
in cui la Compagnia prenderà conoscenza dei valori di riferimento applicabili alla liquidazione degli attivi non
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agevolmente liquidabili, salvo impossibilità oggettiva di liquidazione, in tale ultimo caso gli attivi verranno liquidati non appena possibile.
Il Contraente è consapevole che la Compagnia non potrà in alcun modo essere ritenuta in mora e, pertanto, non sarà tenuta a corrispondere interessi di mora o compensativi, né danni di qualsiasi specie conseguenti ai maggiori tempi necessari al trasferimento o alla loro liquidazione.
Il trasferimento o la liquidazione degli asset, nell’ipotesi in cui siano richiesti dall’avente diritto, ai sensi delle disposizioni che precedono, saranno subordinati all’avvenuto rimborso da parte degli aventi diritto alla prestazione degli eventuali costi ed oneri sostenuti dalla Compagnia nel corso delle predette operazioni.
Il valore dell’asset utilizzato al momento del riscatto potrebbe essere diverso dall’ultimo NAV conosciuto.
Articolo 24 – CESSIONE - PEGNO - VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri la polizza, nonché vincolarla in pegno o in altre forme. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale di polizza mediante un’appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione e quelle di switch, richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Articolo 25 – CAPITALE DECESSO GARANTITO
Il prodotto PRESTIGIO EVOLUTION III propone diverse garanzie in caso di decesso. Esse possono prevedere in caso di decesso dell’Assicurato il versamento di
un'eventuale capitale complementare al controvalore della polizza. L’elenco e le caratteristiche di queste garanzie sono definiti di seguito.
GARANZIE IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, è previsto il pagamento del capitale decesso garantito ai beneficiari designati in polizza dal Contraente. Il capitale decesso garantito ad una data è pari al controvalore della polizza eventualmente maggiorato in base alla garanzia in caso di decesso scelta.
Il controvalore della polizza corrisponde alla somma espressa nella divisa di comunicazione della polizza:
- degli investimenti in ogni Fondo in euro o in altre divise (GIS), diminuito dei costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso), degli eventuali
disinvestimenti richiesti dal Contraente, aumentato della partecipazione agli utili attribuita nel corso degli esercizi precedenti e dell’eventuale rivalutazione provvisoria dell’anno in corso;
- del prodotto tra il numero delle quote dei fondi collegati alla polizza, diminuito dei costi della polizza (inclusi
i costi della garanzia in caso di decesso) ed il valore unitario delle quote a tale data.
GARANZIE OFFERTE IN CASO DI DECESSO
Garanzie di capitale
L’importo liquidato in caso di decesso non potrà essere inferiore al capitale decesso garantito secondo l’opzione scelta dal Contraente.
Prima opzione: Garanzia di capitale premio netto
In caso di opzione per tale garanzia al momento della sottoscrizione della polizza, il capitale decesso garantito corrisponde all’importo del versamento netto. Quando la garanzia è implementata in corso di polizza,
il capitale decesso garantito è uguale alla somma dei versamenti diminuito dei riscatti effettuati dalla sottoscrizione della polizza.
Ogni versamento aggiuntivo aumenta il capitale decesso garantito dell’importo del versamento netto. In caso di riscatto parziale, il capitale decesso garantito è ridotto nella stessa proporzione del controvalore della polizza alla data del riscatto.
Seconda opzione: Garanzia di capitale importo libero
In caso di opzione per tale garanzia, il Contraente definisce il capitale decesso garantito. Tale importo viene indicato dal Contraente nel Modulo di proposta o nel documento di modifica della polizza.
Ad ogni versamento aggiuntivo, il capitale decesso garantito aumenta dell’importo netto corrispondente. In caso di riscatto parziale, il capitale decesso garantito è ridotto nella stessa proporzione del controvalore della polizza alla data del riscatto.
A seconda dell’età dell’Assicurato, il capitale decesso garantito non può essere superiore a (espresso in base al controvalore della polizza alla data di presa di e cacia della garanzia):
• 4 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 35 anni);
• 3 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 45 anni);
• 2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 55 anni);
• 1,5 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 65 anni);
• 1,2 volte il controvalore della polizza (in caso di Assicurato di età inferiore a 75 anni).
Se la polizza prevede due assicurati ed il pagamento della prestazione al momento del primo decesso, gli importi massimi sopra fissati sono da applicare con riferimento all’età dell’Assicurato più anziano.
Se la polizza prevede due assicurati e il pagamento della prestazione al momento del secondo decesso, gli importi massimi sopra fissati sono da applicare con riferimento all’età dell’Assicurato più giovane.
Garanzie incrementate
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Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato di un importo addizionale calcolato in base all’opzione scelta dal Contraente.
Prima opzione: Garanzia incrementata tramite importo
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore
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della polizza maggiorato dell’importo determinato alla sottoscrizione della garanzia.
Seconda opzione: Garanzia incrementata tramite percentuale
Età dell’Assicurato | Maggiorazione | Capitale decesso garantito |
12-39 | 1,0% | 101,0% |
40-49 | 0,9% | 100,9% |
50-59 | 0,8% | 100,8% |
60-69 | 0,7% | 100,7% |
70-79 | 0,6% | 100,6% |
80 | 0,5% | 100,5% |
81 | 0,4% | 100,4% |
82 | 0,3% | 100,3% |
83 | 0,2% | 100,2% |
84 e oltre | 0,1% | 100,1% |
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato della percentuale determinata alla sottoscrizione della garanzia.
In mancanza della scelta di una garanzia in caso di decesso, alla polizza viene automaticamente applicata la garanzia degressiva.
Le garanzie incrementate e di capitale vengono trasformate nella garanzia degressiva al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell’Assicurato. In caso di due assicurati, tale trasformazione avviene al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell’Assicurato più anziano se il Contraente ha optato per il pagamento al primo decesso; al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età dell’Assicurato più giovane se il Contraente ha optato per il pagamento al secondo decesso.
Articolo 26 – MODALITÀ
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Età del Contraente
Tutte le garanzie in caso di decesso possono essere scelte per qualsiasi Assicurato di età superiore ai dodici (12) anni ed inferiore a settantacinque (75) anni. La Compagnia accetta tuttavia un Assicurato di novantacinque (95) anni di età massima. In caso di pluralità di polizze che prevedono lo stesso Assicurato, fermo restando il predetto limite, il capitale complementare della polizza dovuto ai sensi delle garanzie sarà prioritariamente versato ai beneficiari delle polizze le cui garanzie sono efficaci da più tempo.
In caso di sottoscrizione da parte di una persona giuridica, il Contraente deve dare tempestiva comunicazione alla Compagnia se le funzioni dell'Assicurato dovessero cambiare.
In caso di trasformazione, fusione o scissione della società sottoscrittrice, la Compagnia si riserva il diritto di valutare la continuazione della polizza.
Garanzia degressiva
Il capitale decesso garantito è pari al controvalore della polizza maggiorato della percentuale determinata dall’età dell’Assicurato secondo la seguente degressione:
Capitale massimo complementare in caso di decesso
Il capitale massimo complementare al controvalore della polizza versato in caso di decesso, accordato sulla totalità delle polizze assicurate dalla Compagnia, non potrà superare 500.000 € per il medesimo Assicurato.
In caso di pluralità di polizze che prevedono un limite, il capitale complementare della polizza dovuto ai sensi delle garanzie in caso di decesso sarà prioritariamente versato ai beneficiari delle polizze le cui garanzie sono efficaci da più tempo.
La sottoscrizione della polizza comporta la totale assunzione, da parte del Contraente, del rischio finanziario in relazione alla possibile variazione del valore delle quote dei fondi, in funzione della variazione del valore degli attivi sottostanti. Pertanto, in caso di variazioni negative di tali valori, l’entità della prestazione liquidata dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati.
Per le polizze denominate in una divisa diversa da quella di riferimento, il rischio di cambio resta a carico del Contraente.
Durata della garanzia
Le garanzie in caso di decesso decorrono dal giorno di presa di efficacia della polizza o dalla data di efficacia della modifica da parte della Compagnia.
In questo secondo caso tale data si applicherà:
• quando i requisiti medici non sono necessari, la garanzia in caso di decesso prenderà efficacia il giorno della sottoscrizione della polizza o alla prima data dopo
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tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione del Modulo di proposta o del documento di modifica della polizza da parte della Compagnia;
• quando le formalità mediche sono necessarie, durante queste formalità e fino all’accettazione da parte della Compagnia, alla polizza viene applicata la garanzia degressiva.
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La garanzia in caso di decesso scelta al momento della sottoscrizione della polizza e le relative condizioni vengono indicate nelle Condizioni di polizza.
In caso di variazione da parte del Contraente della scelta della garanzia in corso di polizza, la Compagnia conferma la modifica inviando un’appendice alla polizza, in cui vengono indicate le relative condizioni.
Le garanzie in caso di decesso si concludono l’ultimo giorno dell’anno e si rinnovano tacitamente il 1° gennaio dell’anno successivo. Il Contraente ha la facoltà di modificare, in ogni momento la garanzia in caso di decesso, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricezione alla Compagnia. La lettera di disdetta deve
pervenire alla Compagnia almeno trenta (30) giorni prima della fine del mese in questione.
Le garanzie in caso di decesso cessano immediatamente nei seguenti casi:
• al momento in cui la Compagnia ha conoscenza del decesso dell’Assicurato, per effetto del ricevimento di comunicazione scritta corredata dal certificato di morte;
• qualora l’Assicurato rinunci alla sua polizza;
• qualora il valore di riscatto della polizza divenga nullo, a seguito di riscatto totale o esaurimento del controvalore.
Calcolo della tariffa
La garanzia in caso di decesso comporta un prelievo l'ultimo giorno di calendario di ogni mese, al termine della polizza, nonché pro-rata temporis in caso di variazione della scelta della garanzia, tenendo conto dei riscatti e dei versamenti nel frattempo effettuati. Tale tariffa è in funzione dell’età dell’Assicurato e della tariffa in vigore alla data del prelievo. Alla data di calcolo della tariffa, se il controvalore della polizza è superiore al capitale decesso garantito, la garanzia in caso di decesso non genera prelievi.
In caso contrario il costo della garanzia in caso di decesso, denominato premio di rischio, viene prelevato dalla polizza. Il suo valore è determinato nella divisa di comunicazione della polizza applicando un coefficiente collegato alla tavola di mortalità e all'importo del capitale di rischio.
Esso viene espresso nella divisa di comunicazione ed è uguale alla differenza tra l'importo del capitale di rischio ed il controvalore della polizza alla data del prelievo dei costi.
Il prelievo premio di rischio è effettuato in proporzione al controvalore dei vari supporti di investimento, scelti tra il Fondo in euro o in altre divise (GIS) ed i supporti d'investimento espressi in quote.
Quando l'importo del capitale decesso garantito aumenta, il premio di rischio può diventare più costoso rispetto al controvalore della polizza. Onde evitare l'esaurimento del controvalore che ne potrebbe derivare, il Contraente ha
la possibilità di chiedere alla Compagnia una revisione al ribasso del capitale decesso garantito, al fine di ridurre i costi futuri in caso di decesso.
Formalità mediche per le garanzie
Alla costituzione o in caso di aumento della garanzia, la Compagnia può richiedere che venga compilato il
Questionario medico. La garanzia o l’aumento della stessa può avere effetto solo dopo l'accettazione da parte della Compagnia, alle condizioni di seguito descritte.
a) Sottoscrizione della garanzia
Alla sottoscrizione della garanzia in caso di decesso,
la Compagnia calcola il capitale decesso garantito corrispondente alla differenza tra il capitale garantito in caso di decesso e il controvalore della polizza.
Qualora la somma dei versamenti diminuita dei riscatti effettuati dal Contraente superasse i 5.000.000 €, sarà richiesta la compilazione e la trasmissione del Questionario medico dell’Assicurato.
Il capitale massimo complementare al controvalore della polizza versato in caso di decesso, accordato sulla totalità delle polizze assicurate dalla Compagnia, non potrà superare 500.000 € per il medesimo Assicurato.
b) Aumento della garanzia
La garanzia può aumentare:
• dopo aver effettuato un versamento aggiuntivo sulla polizza;
• dopo una richiesta di modifica della garanzia da parte del Contraente.
Quando la somma dei versamenti diminuita dei riscatti effettuati dal Contraente supera la soglia di 5.000.000 € a seguito di un versamento aggiuntivo, sarà richiesta la compilazione del Questionario medico.
Validità delle formalità mediche
I costi legati alle formalità mediche sono a carico del Contraente. Possono essere rimborsati dalla Compagnia forfettariamente previa presentazione della fattura,
alla presa di efficacia della garanzia in caso di decesso, secondo le tariffe in vigore disponibili su richiesta.
Se le formalità mediche sono richieste per entrambi gli assicurati, il rifiuto per uno dei due potrebbe condurre alla modifica della scelta della garanzia.
In mancanza di formalità mediche compilate in caso di versamento aggiuntivo o in caso di rifiuto del Consulente medico della Compagnia, il capitale minimo garantito
a titolo della garanzia in caso di decesso scelta non considera questo versamento.
Esclusioni
Il diritto al capitale complementare in caso di decesso è escluso nel caso di falsa dichiarazione dell’Assicurato.
Il diritto al capitale complementare è altresì escluso in caso di decesso causato direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, da:
• suicidio o tentativo di suicidio nel corso dei primi due anni dall’acquisizione di efficacia della garanzia o dell’ultimo aumento della stessa;
• atti di guerra civile o estera (il legislatore in tal caso definisce le condizioni di garanzia della polizza);
• conflitti a carattere militare, terrorismo, sabotaggio, attentati, sommosse, disordini civili o movimenti popolari;
• spostamento o soggiorno al di fuori dei seguenti Paesi: Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Islanda, Australia, Giappone e Singapore;
• abuso di alcol e conseguenze dell’abuso di alcol, uso e conseguenze dell’uso di droghe, stupefacenti, prodotti medici o tranquillanti non prescritti da un medico;
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• partecipazione a risse o sommosse, crimini o delitti, atti di terrorismo, sabotaggi;
• esposizione dell’Assicurato a radiazioni dovute ad una guerra o ad un incidente nucleare;
• partecipazione a competizioni o prove di veicoli a
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motore o pratica di uno sport a titolo professionale (per pratica, si intende l’allenamento, le prove e le gare sportive);
• incidente aereo, salvo se l’Assicurato si trova a bordo di un apparecchio munito di regolare certificato di navigabilità e pilotato da un pilota in possesso di
brevetto valido per l’apparecchio utilizzato e licenza non scaduta;
• conseguenze di malattie o incidenti la cui prima costatazione è anteriore alla data di acquisizione di efficacia della garanzia e la cui esclusione è notificata nelle Condizioni di polizza.
Dichiarazione di decesso
In caso di decesso, la Compagnia richiede un certificato di decesso dell’Assicurato con la causa esatta del decesso, oltre ai consueti documenti richiesti. In caso di decesso
causato da un incidente, la Compagnia richiede inoltre:
• un’attestazione dell’avvenuto sinistro precisando la natura, le circostanze, la data e il luogo;
• una prova del sinistro (verbale dei Carabinieri o della Polizia, la dinamica del sinistro, articoli di giornale, ecc...).
La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere altri documenti giustificativi complementari.
In ogni caso ed in ogni momento, il Consulente medico della Compagnia può chiedere l’accesso alla cartella medica dell’Assicurato.
Modifiche
La Compagnia si riserva la facoltà di proporre nuovi tipi di garanzie così come di modificare i criteri d’accesso alle garanzie (minimo e/o massimo d’età, limite di rivalutazione) e gli importi garantiti previa informazione scritta al Contraente.
MINIMI E MODALITÀ DI OPERAZIONI
Minimi
Articolo 27 – MINIMI IN VIGORE AL 01/05/2019
La Compagnia dispone della facoltà di modificare gli importi minimi previa informazione scritta al Contraente.
OPERAZIONI | ¹IMPORTI MINIMI IN € |
VERSAMENTI | |
Versamento iniziale | 250.000 € |
Versamento aggiuntivo | 5.000 € |
Investimento nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) | 5.000 € |
Investimento in Fondi esterni | 5.000 € |
Investimento sui Fondi interni | 125.000 € |
RISCATTI | ¹IMPORTI MINIMI IN € |
Riscatti parziali | 5.000 € |
Importo minimo dopo un riscatto per Fondo in euro o in altre divise (GIS) | 5.000 € |
Importo minimo dopo un riscatto per Fondi esterni | 5.000 € |
²Importo minimo dopo un riscatto per FID | 125.000 € |
SWITCH | ¹IMPORTI MINIMI IN € |
Importo minimo dello switch | 5.000 € |
Importo minimo dopo uno switch per Fondo in euro o in altre divise (GIS) | 5.000 € |
Importo minimo dopo uno switch per Fondi esterni | 5.000 € |
²Importo minimo dopo un riscatto per FID | 125.000 € |
1 o il loro controvalore in un'altra divisa
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2 A condizione che il controvalore della polizza sia uguale o superiore a 250.000 €
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Modalità di operazioni
Articolo 28 – DATE DI VALORIZZAZIONE
E DATE DI EFFICACIA DELLE OPERAZIONI
DATE DI VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA
Le date di valorizzazione sono quotidiane. In caso di giorno festivo lussemburghese esse vengono riportate il primo giorno lavorativo lussemburghese seguente.
DATE DI EFFICACIA DELLE OPERAZIONI
Le date di efficacia sono le date che corrispondono alla conclusione delle diverse operazioni sulla polizza, in particolare relativamente a versamenti, switch e riscatti. Le date di valorizzazione sono quotidiane.
In caso di giorno festivo lussemburghese esse vengono riportate al primo giorno lavorativo lussemburghese seguente.
Ogni richiesta di operazione completa (che contiene tutti i documenti necessari richiesti dalla Compagnia, così come eventualmente la ricevuta del versamento sul conto della Compagnia) è gestita alla prima data di efficacia che segue tre (3) giorni a decorrere dalla sua ricezione da parte della Compagnia prima dell’orario in vigore (ore 12.00).
Ogni richiesta pervenuta dopo l’orario in vigore verrà trattata alla data di efficacia seguente.
Ogni richiesta incompleta (documenti mancanti) verrà trattata alla data di efficacia seguente, a partire dalla ricezione della richiesta completa (in merito all’orario limite in vigore).
In caso di diverse operazioni, si sottolinea che un’operazione prende efficacia trascorsi tre (3) giorni feriali a partire dall’indomani della data di conoscenza della Compagnia dell’insieme dei valori di realizzazione dei supporti d'investimento coinvolti nell’operazione precedente.
La Compagnia si riserva la possibilità di modificare l’orario limite in vigore per poter realizzare nelle condizioni migliori le operazioni richieste dai contraenti. In questo caso informerà i contraenti tramite lettera d’informazione.
Per ogni operazione d’investimento o disinvestimento su quote denominate diversamente dall’euro, le date di efficacia delle operazioni potranno essere posticipate tenendo conto della tempistica di cambio.
In caso di deroga alle regole definite sopra, le modalità di rivalorizzazione saranno definite in allegati finanziari specifici dei relativi supporti.
Articolo 29 – MODALITÀ D’INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO
MODALITÀ PER IL FONDO IN EURO O IN ALTRE DIVISE (GIS)
Per ogni investimento in un Fondo in euro o in altre divise (GIS), il controvalore del supporto d'investimento è aumentato dell'importo dell'investimento e diminuito dei costi applicati alla polizza.
Per ogni disinvestimento da un Fondo in euro o in altre divise (GIS), il controvalore del supporto d'investimento è diminuito dell'importo del disinvestimento e dei costi.
Il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS) è pari alla somma dei versamenti nel fondo diminuito dei
costi della polizza (inclusi i costi della garanzia in caso di decesso), degli eventuali switch e dei riscatti richiesti dal Contraente.
Tuttavia, in caso di disinvestimento dal Fondo in euro o in altre divise (GIS), il controvalore dal supporto
d'investimento è calcolato applicando il tasso provvisorio di rivalutazione determinato e comunicato dalla Compagnia all’inizio dell’anno, pro-rata temporis per la durata dell'investimento.
Se questo tasso dovesse risultare inferiore o uguale ai costi della polizza, il controvalore dal Fondo in euro o in altre divise (GIS) verrebbe diminuito, al massimo, dei costi della polizza.
MODALITÀ PER I SUPPORTI D'INVESTIMENTO ESPRESSI IN QUOTE
L’investimento in quote non beneficia di una garanzia di capitale da parte della Compagnia. La Compagnia garantisce il numero di quote e non il loro controvalore.
Il controvalore delle quote riflette il valore degli attivi sottostanti, che non è garantito ma soggetto a fluttuazioni verso il basso e verso l’alto in funzione, soprattutto, dell’evoluzione dei mercati finanziari.
Le fluttuazioni verso l’alto rappresentano un beneficio per il Contraente, le fluttuazioni verso il basso rappresentano invece un rischio.
Il rischio finanziario e di cambio è quindi a carico esclusivamente del Contraente.
Valore unitario dei Fondi esterni
Il valore unitario della quota per ogni singola operazione sui Fondi esterni (investimento/disinvestimento), corrisponde alla prima valorizzazione alla data di efficacia dell’operazione successiva al cut off della banca depositaria del Fondo, all’orario di ricezione e al trattamento dell’operazione da parte della Compagnia.
Valore unitario dei Fondi interni
Il valore unitario della quota per ogni singola operazione sui Fondi interni (investimento/disinvestimento), corrisponde alla prima valorizzazione calcolata dalla Compagnia alla data di efficacia dell’operazione.
Alla creazione di ogni FIC, il valore unitario iniziale è indicato nel documento di sottoscrizione del FIC creato dalla Compagnia e trasmesso al Contraente come indicato all’articolo 14.
Alla creazione di ogni FID o FAS, il valore unitario iniziale è fissato a 1.000 € o all'importo equivalente in un'altra divisa di valorizzazione del supporto d'investimento espresso in quote.
In corso di polizza, la Compagnia calcola il valore unitario del supporto d'investimento espresso in quote alla data di efficacia di ogni operazione (investimento/ disinvestimento) e l’ultimo giorno feriale di ogni mese.
Il valore unitario corrisponde al valore dell’attivo netto del supporto d'investimento espresso in quote, ridotto dei costi. La Compagnia calcola a titolo d’informazione il valore unitario settimanale o quotidiano.
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L’investimento sui Fondi interni è il prodotto fra il numero di quote ed il loro valore unitario.
Investimento in quote
L'investimento in un supporto d'investimento espresso
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in quote, diminuito dei costi della polizza, diviso per il valore unitario della quota in vigore alla data di efficacia, (maggiorato di eventuali costi dei Fondi esterni) è pari al numero di quote investite.
Nel caso in cui la divisa dell'investimento sia diversa da quella dei singoli supporti d'investimento scelti, la Compagnia applica le modalità di cambio secondo
l'articolo 16 del presente documento. Il numero di quote viene arrotondato al decimillesimo più vicino.
Disinvestimento di quote
Il disinvestimento lordo da un supporto d'investimento espresso in quote diviso per il valore unitario della quota, in vigore alla data di efficacia, (diminuito di eventuali costi dei Fondi esterni) è pari al numero di quote disinvestite.
Il numero di quote viene arrotondato al decimillesimo più vicino.
NUMERO DI QUOTE
Il numero di quote attribuite ad ogni Fondo varia ad ogni valorizzazione:
• aumentando il numero di quote attribuite a fronte di nuovi versamenti aggiuntivi o switch in entrata;
• per reinvestimento del 100% degli eventuali dividendi e cedole netti percepiti al giorno della loro distribuzione;
• riducendo il numero di quote per effetto di eventuali riscatti o di switch in uscita o verso il Fondo in euro o in altre divise (GIS);
• riducendo il numero di quote per effetto dell'applicazione dei costi di gestione.
Il numero di quote attribuite ad ogni supporto d'investimento espresso in quote varia anche l’ultimo giorno del mese, riducendosi per effetto dell'applicazione:
• dei costi di gestione;
• dei costi legati alla garanzia in caso di decesso, in base alla tariffa in vigore alla data del calcolo.
Il valore unitario della quota dei Fondi esterni, FIC, FID o FAS viene comunicato dalla Compagnia al Contraente ogniqualvolta questi ne faccia richiesta ed annualmente attraverso il rendiconto annuale.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI/ DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI
Articolo 30 – PARTECIPAZIONE AGLI UTILI PER IL FONDO IN EURO O IN ALTRE DIVISE (GIS)
DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
I premi investiti nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) sono soggetti ad una rivalorizzazione sulla base di un tasso provvisorio comunicato dalla Compagnia all’inizio di ogni anno e che può essere modificato in corso d’anno previa informativa al Contraente.
È inoltre prevista una partecipazione agli utili dal Fondo in euro o in altre divise (GIS), attribuita alla fine di ogni anno, entro il 15 febbraio dell’anno seguente, su tutte le polizze investite nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), durante l’esercizio e ancora in essere alla data di attribuzione.
La partecipazione agli utili della GIS è determinata in
merito ai risultati tecnici e finanziari dell’esercizio. Questi dipendono anche dalle fluttuazioni dei mercati finanziari che possono generare, in un contesto sfavorevole, un tasso di partecipazione agli utili nullo anche prima dell’applicazione dei costi di gestione della polizza. La partecipazione agli utili viene calcolata, conformemente alla normativa in vigore, a partire da un rendiconto di gestione che comprende:
• A credito:
- investimento all’apertura dell’esercizio;
- provvigioni tecniche e regolamentari all’apertura dell’esercizio;
- fondi di partecipazione agli utili all’apertura dell’esercizio;
- flussi netti investiti (versamenti, switch, ecc... );
- 100% dei prodotti finanziari diminuiti dei costi legati alla gestione dell’investimento;
- altri prodotti tecnici.
• A debito:
- investimento alla chiusura dell’esercizio prima dello stanziamento della partecipazione agli utili;
- provvigioni tecniche e regolamentari alla chiusura dell’esercizio;
- flussi lordi disinvestiti (riscatti, decesso, trasferimenti, ecc... );
- spese e costi finanziari non attribuiti;
- tasse ed imposte;
- saldo passivo eventuale dell’esercizio precedente.
Il saldo di gestione è ripartito come segue:
- una parte della provvigione per la partecipazione agli utili;
- una partecipazione agli utili attribuita ai contraenti per l'esercizio.
DISTRIBUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Per ogni anno di riferimento e per le polizze che sono state investite durante l’anno sul Fondo in euro o in altre divise (GIS), la partecipazione agli utili viene attribuita prima del 15 febbraio dell’anno seguente.
Viene ripartita al pro-rata delle provvigioni matematiche tenendo conto:
• dei costi applicati alla polizza (costi di gestione e costi di garanzia in caso di decesso);
• delle date dei versamenti aggiuntivi, switch e riscatti. Quindi, se la partecipazione agli utili, prima dell’applicazione dei costi, dovesse risultare inferiore o uguale ai costi della polizza, il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS) verrebbe diminuito, al massimo, dei costi della polizza.
Articolo 31 – Distribuzione dei proventi per i supporti d'investimento espressi in quote
Fondi esterni
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Per ogni Fondo esterno, le modalità di distribuzione dei proventi sono precisate nel KIID allegato alle Condizioni di polizza e nelle appendici dei versamenti aggiuntivi, degli switch e dei rendiconti annuali.
Inoltre, per ogni supporto d'investimento espresso in
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quote costituito da parti o azioni di OICR, le modalità di distribuzione dei proventi sono ugualmente indicati nel KIID o nel Prospetto disponibile presso il sito della Società di Gestione o tramite semplice richiesta alla stessa.
COSTI
Articolo 32 – COSTI
COSTI GRAVANTI SUI VERSAMENTI
Questi costi sono prelevati su ogni versamento e non possono superare il 3%.
COSTI DI GESTIONE
La polizza prevede l'applicazione di costi di gestione pari al massimo all'1,30% del controvalore della polizza in caso di investimenti nella GIS “Fondi in euro o altre divise” (tali costi sono pari al massimo all'1,00% del controvalore della
polizza in caso di investimento nel Fondo in Franchi svizzeri).
La polizza prevede l'applicazione di costi di gestione pari al massimo 2,00% del controvalore della polizza in caso di investimenti espressi in quote. Detti costi vengono calcolati ad ogni operazione d'investimento o disinvestimento sulla polizza (versamento, switch, riscatto) ma anche alla fine
di ogni mese e prelevati alla data di calcolo, diminuendo il controvalore del Fondo in euro o in altre divise (GIS), e/o il numero di quote dei Fondi espressi in quote.
VARIAZIONE DEI COSTI DELLA POLIZZA
I costi di gestione sono fissati per un massimo di cinque
(5) anni dalla data di efficacia della polizza. Dopo cinque
(5) anni, la Compagnia si riserva il diritto di modificare i costi per un ulteriore periodo di cinque (5) anni.
Prima di qualsiasi modifica dei costi di gestione, la Compagnia invierà, sei (6) mesi prima della loro
applicazione, un’appendice che informerà il Contraente dei nuovi costi.
Costi per riscatto
La polizza non prevede costi in caso di riscatto (parziale o totale).
ALTRI COSTI
Costi di switch
I costi di switch sono applicati ad ogni operazione di switch nella misura fissa di 50 € (o l’equivalente in un’altra divisa) per singola operazione. Vengono prelevati al momento dello switch sull’investimento in uscita.
Costi nuove opzioni
Nel caso in cui nuove opzioni dovessero essere proposte alla polizza, i costi specifici sarebbero indicati in un documento dedicato ad esse.
COSTI RELATIVI AI FONDI ESTERNI
I costi di gestione di ogni Fondo esterno sono precisati nell’Allegato Informazioni Finanziarie.
Tutti i costi dei Fondi esterni selezionati sono indicati nei Keys Investor Information Document o Documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KIID”) allegati alle Condizioni di polizza, ed alle appendici inviate dopo uno switch, un versamento aggiuntivo, o ai rendiconti annuali.
I KIID sono anche disponibili presso il sito della Società di Gestione o su richiesta scritta da parte del Contraente.
Altri costi relativi ai Fondi esterni
Tutti i costi e commissioni, tasse e imposte che potrebbero essere fatturate o a carico della Compagnia, al momento dell’acquisizione o della cessione di parti di Fondi esterni, in qualità di titolare di parti, sono a carico del Contraente secondo le condizioni descritte nei KIID annessi alla polizza.
COSTI RELATIVI AI FONDI INTERNI
Costi di gestione finanziaria
Per ogni quota costituita da parte di FIC o FID, i costi di gestione finanziaria sono precisati nel Documento di sottoscrizione del Fondo interno.
Detti costi sono integralmente percepiti dal Gestore finanziario del Fondo e dedotti al momento del calcolo del valore della quota.
Altri costi relativi ai Fondi interni
Per ogni Fondo (FIC, FID e FAS) le spese di transazione, le spese di amministrazione (custody fees) e altre eventuali spese bancarie sono prelevate dalla banca depositaria, e riducono il valore delle quote dei Fondi interni. Tutti gli oneri, le spese, le tasse e le imposte che potrebbero essere fatturati o addebitati alla Compagnia sia come titolare di quote, o all'acquisto o alla vendita di quote di OICR, sono a carico del Contraente.
Il Contraente ha la possibilità, previa accettazione scritta della Compagnia, di modificare la banca depositaria e/o di gestore finanziario. Tale variazione comporta uno switch del FID verso un altro FID e l’applicazione forfettaria di
1.000 €.
COSTI RELATIVI ALLA GARANZIA IN CASO DI DECESSO
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La polizza prevede l’applicazione di costi relativi alle garanzie in caso di decesso. Nel rimandare al precedente articolo 26, paragrafo “Calcolo della tariffa”, si segnala che questi costi, chiamati anche "premi di rischio" sono prelevati mensilmente sul controvalore della polizza. La tariffa può evolvere in corso di polizza.
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Tariffa in vigore al 1° maggio 2019
Età dell’Assicurato | Premio di rischio annuale per Assicurato per 1.000 € di capitale di rischio | Età dell’Assicurato | Premio di rischio annuale per Assicurato per 1.000 € di capitale di rischio | Età dell’Assicurato | Premio di rischio annuale per Assicurato per 1.000 € di capitale di rischio |
12 anni | 0,12 € | 42 anni | 1,36 € | 72 anni | 25,68 € |
13 anni | 0,14 € | 43 anni | 1,49 € | 73 anni | 29,58 € |
14 anni | 0,18 € | 44 anni | 1,66 € | 74 anni | 32,58 € |
15 anni | 0,24 € | 45 anni | 1,84 € | 75 anni | 35,58 € |
16 anni | 0,30 € | 46 anni | 2,05 € | 76 anni | 38,77 € |
17 anni | 0,36 € | 47 anni | 2,27 € | 77 anni | 41,72 € |
18 anni | 0,42 € | 48 anni | 2,49 € | 78 anni | 46,65 € |
19 anni | 0,45 € | 49 anni | 2,75 € | 79 anni | 52,68 € |
20 anni | 0,47 € | 50 anni | 3,01 € | 80 anni | 60,70 € |
21 anni | 0,50 € | 51 anni | 3,24 € | 81 anni | 68,89 € |
22 anni | 0,52 € | 52 anni | 3,64 € | 82 anni | 77,46 € |
23 anni | 0,54 € | 53 anni | 3,96 € | 83 anni | 88,41 € |
24 anni | 0,53 € | 54 anni | 4,43 € | 84 anni | 100,32 € |
25 anni | 0,54 € | 55 anni | 4,95 € | 85 anni | 112,45 € |
26 anni | 0,54 € | 56 anni | 5,55 € | 86 anni | 126,75 € |
27 anni | 0,53 € | 57 anni | 6,12 € | 87 anni | 142,75 € |
28 anni | 0,53 € | 58 anni | 6,79 € | 88 anni | 160,09 € |
29 anni | 0,58 € | 59 anni | 7,34 € | 89 anni | 180,48 € |
30 anni | 0,61 € | 60 anni | 8,05 € | 90 anni | 202,87 € |
31 anni | 0,64 € | 61 anni | 8,82 € | 91 anni | 223,96 € |
32 anni | 0,69 € | 62 anni | 9,67 € | 92 anni | 247,69 € |
33 anni | 0,70 € | 63 anni | 10,74 € | 93 anni | 273,21 € |
34 anni | 0,77 € | 64 anni | 11,77 € | 94 anni | 291,56 € |
35 anni | 0,81 € | 65 anni | 13,21 € | 95 anni | 302,14 € |
36 anni | 0,86 € | 66 anni | 14,74 € | 96 anni | 324,37 € |
37 anni | 0,91 € | 67 anni | 16,46 € | 97 anni | 357,07 € |
38 anni | 0,99 € | 68 anni | 17,17 € | 98 anni | 394,13 € |
39 anni | 1,07 € | 69 anni | 18,45 € | 99 anni | 430,26 € |
40 anni | 1,15 € | 70 anni | 20,16 € | 100 anni | 463,46 € |
41 anni | 1,26 € | 71 anni | 22,81 € | 101 anni* | 488,77 € |
*Le tariffe dei premi di rischio annuali per Assicurati oltre i 101 anni sono disponibili su richiesta.
PSGEVL3BV1020I versione Febbraio 2021
Le garanzie incrementate e di capitale vengono trasformate nella garanzia degressiva al compimento del settantacinquesimo (75°) anno d'età dell’Assicurato.
La tariffa può evolvere in corso di polizza. Ogni modifica verrà comunicata al Contraente almeno un trimestre prima della sua applicazione.
PRESTIGIO EVOLUTION III: SET INFORMATIVO - Condizioni di assicurazione
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RISCHI
Articolo 33 – RISCHI
PRESTIGIO EVOLUTION III è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che offre la combinazione di coperture assicurative di ramo I
(Gestione Interna Separata) e di ramo III (Unit Linked). Le prestazioni collegate al valore delle quote di uno o più fondi dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentative.
La stipula della polizza comporta per il Contraente l’assunzione di una serie di rischi finanziari, in particolare:
- Rischio di cambio: rischio a cui si espone chi investe in una divisa diversa dalla divisa dell'investimento. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando
il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'investimento calcolato nella divisa della polizza;
- Rischio di credito (o di controparte): rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso
all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale;
- Rischio di interesse: rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio,
nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- Rischio di liquidità: rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore;
- Rischio di mercato: rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato;
- Rischio di performance: rischio di non riuscire ad attribuire alla polizza un determinato rendimento;
- Rischio di prezzo: rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari;
- Rischio finanziario: rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura.
CONFLITTO DI INTERESSI
Articolo 34 –CONFLITTO DI INTERESSI
La Compagnia potrebbe trovarsi in possibili situazioni di conflitto d’interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo e/o da rapporti di affari propri e/o di società del gruppo di appartenenza. Tale conflitto, in particolare,
si può concretizzare nel conferimento dell’incarico di gestione degli attivi sottostanti a società del gruppo o al
riconoscimento alla Compagnia di utilità derivanti dalla retrocessione di commissioni od altri proventi in virtù di accordi con soggetti terzi (anche di gruppo).
In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo tale da non recare pregiudizio
ai Contraenti, al fine di ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Allegato relativo al regime fiscale applicabile (al 01/05/2019) se il Contraente è residente fiscalmente in Italia.
1. TASSAZIONE DEI PREMI
In conformità alle disposizioni di legge in vigore, non è prevista l'applicazione dell'imposta sui premi di assicurazione corrisposti dal Contraente per la sottoscrizione della polizza sulla vita.
2. TASSAZIONE DEI REDDITI
I redditi di capitale percepiti in virtù di una polizza di assicurazione sulla vita sono soggetti all’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’articolo 26-ter co. 3, del D.P.R. n. 600/1973.
Tali redditi di capitale sono pari alla differenza tra l’ammontare del riscatto percepito dagli aventi diritto e l’ammontare dei premi pagati dal Contraente.
L'imposta sostitutiva si applica anche in caso di liquidazione della prestazione caso morte ai beneficiari della polizza, limitatamente alla componente finanziaria derivante dalla polizza.
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dalla Compagnia al tasso del 26% sui redditi di capitale maturati.
Per i redditi di capitale maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, la differenza tra le somme incassate ed i premi pagati dal Contraente dovrà essere diminuita del 37,50% (51,92% a decorrere dal 1° luglio 2014) dei proventi, ove presenti, riferibili alle obbligazioni del
Governo Italiano e altri titoli equiparati di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. “White List” ed equiparati.
La Compagnia opera in qualità di sostituto d’imposta e pertanto provvederà ad applicare e versare l'imposta sostitutiva dovuta in sede di erogazione della prestazione, liquidando al Contraente/beneficiario le somme dovute diminuite delle imposte previste dalla legge.Per le polizze sottoscritte da società di capitali,
i proventi derivanti dal riscatto della polizza non sono, invece, assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 26 ter del DPR 600/73. Tali proventi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo della società sottoscrittrice.
3. IMPOSTA DI BOLLO ORDINARIA E SPECIALE
PSGEVL3BV1020I versione Febbraio 2021
La presente polizza, per la parte investita nel Fondo in euro o in altre divise (GIS) non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13 co. 2-ter dell’Allegato A “Tariffa parte prima” al D.P.R. n. 642/1972, come
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modificato dall’articolo 19 del D.L. 201/2011 e dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Per la parte investita nei supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia provvederà ad applicare l'imposta di bollo dovuta con aliquota del 2 per mille e ad eseguire i relativi versamenti all'atto del riscatto e/o in caso di chiusura della polizza o decesso.
Qualora la polizza sia stata sottoscritta con somme di denaro oggetto di emersione mediante procedure di rimpatrio (c.d. “scudo fiscale”) e sia detenuta in regime di “riservatezza”, la Compagnia provvederà ad applicare
l’imposta di bollo "speciale", introdotta dall’articolo 19, co. 6 del D.L. 201/2011; tale imposta è calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data di riferimento (31 dicembre o data di rinuncia o perdita del regime di riservatezza) ed è applicata nella misura del 4 per mille.
4. IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Le prestazioni assicurative erogate in caso di decesso dell’Assicurato sono corrisposte a titolo proprio dalla Compagnia e, conseguentemente, non confluiscono nella dichiarazione di successione degli eredi.
5. MONITORAGGIO FISCALE
La Compagnia ha optato per operare come sostituto d’imposta sui redditi di capitale di fonte assicurativa e per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale (ove applicabili) la Compagnia rinvia al contenuto della Circolare n. 19/2014 emanata dall’Agenzia delle Entrate ed alle Istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, raccomandando di rivolgersi ad un professionista italiano per la relativa assistenza (ove necessaria).
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