Reg. (UE) n. 470/2022
Allegato parte integrante - 1
ALLEGATO A
Reg. (UE) n. 470/2022
Disposizioni applicative per la presentazione e gestione
delle domande di ammasso privato delle carni suine
1
INDICE:
1. Premessa
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Beneficiari
5. Domande di aiuto
6. Conclusione dei contratti
7. Obblighi dell’impresa ammassatrice
8. Prodotti ammessi all’ammasso
9. Controlli
10. Spostamento e trasferimento della partita oggetto di ammasso
11. Sanzioni e incameramento della fideiussione
12. Pagamenti
- ALLEGATO 1
p. 3
p. 3
p. 3
p. 4
p. 4
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 11
p. 12
P. 13
1) Premessa
Con il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2022/470, la Commissione europea ha disposto la concessione dell’aiuto all’ammasso privato delle carni suine, così come disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1308/2013, e dai Regg. (UE) 2016/1238 e 2016/1240 per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.
Con le presenti disposizioni vengono disciplinate le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari di competenza dell’organismo pagatore AGREA.
Le presenti disposizioni e la normativa, in genere, citata nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA nella banca dati documentazione, ambito produzioni animali
xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx
2) Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/470 della Commissione del 23 marzo 2022, relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
- Circolare di AGEA Coordinamento prot n. 25388 del 24/03/2022 avente per oggetto: Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2022/470, che istituisce un regime eccezionale di aiuto all’ammasso privato per le carni suine e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto;
3) Definizioni
Ammasso privato: è la conservazione, in idonei magazzini, di un determinato quantitativo di prodotto per un determinato periodo di tempo da parte di un soggetto (persona fisica o giuridica), per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie al fine di ottenere l’aiuto concesso dalla U.E.;
Domanda di aiuto: richiesta di aiuto riferita ad una categoria di prodotto identificata con il codice NC ed elencata nel regolamento di riferimento che viene stoccata in un sito riconosciuto;
Contratto di ammasso: è l’impegno dell'impresa ammassatrice con sede legale in Regione Xxxxxx-Romagna con l'AGREA per il mantenimento del prodotto in ammasso alle condizione stabile dalla normativa nazionele dell’Unione;
Periodo di ammasso contrattuale: periodo che decorre dal giorno successivo a quello in cui sono concluse le operazioni di conferimento del prodotto all’ammasso e termina l’ultimo giorno del periodo fissato dal regolamento UE di esecuzione;
Svincolo dall'ammasso: le operazioni di uscita dal prodotto dall’ammasso che possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale;
Lotto/partita di Ammasso: è il quantitativo giornaliero di prodotto che viene rilevato al momento del conferimento in ammasso che deve essere stoccato in un idoneo sito di conservazione e sia accessibile e identificabile;
Magazzino riconosciuto: luogo in cui viene depositato il prodotto durante il periodo di ammasso contrattuale. Il magazzino deve essere riconosciuto ai sensi della normativa vigente sull’igiene dei prodotti alimentari e registrato nei sistemi di AGREA;
Ente controllore: Soggetto deputato allo svolgimento delle operazioni di verifica di ammissibilità dei prodotti in entrata in ammasso, di verifica della presenza del prodotto durante il periodo di ammasso e di svincolo dall’ammasso.
4) Beneficiari
I soggetti che possono partecipare all’aiuto sono quelli indicati all’art. 2 del Reg. UE 2016/1238.
Possono presentare domanda di aiuto ad AGREA le persone fisiche o giuridiche, con sede legale/residenza nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna, che siano in possesso di partita IVA e che dispongano il prodotto per l’ammasso in idonei impianti e attrezzature nel territorio italiano.
Nel caso di soggetti con sede legale in Xxxxxx-Romagna che ammassano in magazzini fuori regione, la gestione delle domande di aiuto è di competenza di AGREA. Al riguardo, da accordi intercorsi con gli altri organismi pagatori si è stabilito il reciproco riconoscimento dei controlli, delle procedure e della modulistica utilizzata ed adottata da ognuno nei propri ambiti di competenza. La responsabilità dei dati riportati sui singoli verbali resta in capo al funzionario che ha provveduto ad effettuare il controllo e che ne ha formalizzato gli esiti fermo restando che la responsabilità complessiva dell’intero procedimento amministrativo è dell’Organismo Pagatore competente ad erogare gli aiuti.
Ai sensi del regolamento del Consiglio Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Xxxxxx-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003 e s.m.i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per l’ammasso privato devono essere preventivamente iscritti all'anagrafe della regione Xxxxxx–Romagna (per maggiori dettagli si rimanda al link xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxx-xxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxx- aziende-agricole/anagrafe-delle-aziende-agricole) e costituire un fascicolo aziendale valido. La gestione all'anagrafe regionale avviene con le modalità previste dal citato regolamento ed è affidata, dalla regione Xxxxxx-Romagna, ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).
5) Domande di aiuto
Le domande di aiuto all’ammasso privato delle carni suine devono essere presentate ad AGREA, a partire dal 25 marzo 2022.
I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:
- i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con Agrea. Possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo
- i singoli beneficiari (utenti internet) - limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. I soggetti interessati a tale modalità possono presentare la domanda accedendo al SOP con le modalità elencate nell’apposita sezione del sito di Agrea (Accesso a Sop e a Siag per l'utente internet — Agenzia regionale per le — erogazioni in agricoltura (xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx)).
La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire ad Agrea entro il 29 aprile 2022 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a) presentazione SOP tramite il CAA
la domanda è presentata tramite un CAA convenzionato con Agrea da parte di produttori che rilasciano allo stesso apposito mandato.
In tal caso la domanda è compilata, presentata e protocollata su SOP dal CAA. L’incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede a identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento di identità e quindi procede alla protocollazione su SOP.
La copia cartacea della domanda, completa della fideiussione firmata dal produttore, deve essere trasmessa all’indirizzo PEC di AGREA Xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.
Si precisa che l’originale della fideiussione deve comunque pervenire ad AGREA entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
b) presentazione della domanda a SOP da parte degli utenti internet
Gli utenti che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con Agrea e che vogliono presentare direttamente la domanda (utenti internet), possono seguire le seguenti modalità di presentazione:
- modalità semielettronica
La domanda è compilata direttamente dall’utente su SOP, controllata per escludere la presenza di eventuali anomalie bloccanti, stampata e portata fino allo stato di ‘presentata’.
Deve quindi essere stampata (N.B. deve essere la stampa effettiva, NON quella di prova) attraverso l’apposita funzione presente a sistema, sottoscritta dal beneficiario/legale rappresentante e recapitata IN ORIGINALE, corredata della fotocopia di un documento di identità valido del firmatario e della fideiussione in originale, direttamente ad Agrea, Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, che provvederà ad effettuare la protocollazione al momento della ricezione presso i propri uffici.
Si precisa che:
- la presentazione delle domande presso gli uffici di Agrea deve avvenire in orario di ufficio (giorni feriali ore 9-16) , entro il termine ultimo di presentazione.
- in caso di invio mediante posta non viene tenuta in considerazione la data di spedizione ma solo quella di effettiva ricezione. Si invita, quindi, a tenere nella dovuta considerazione i tempi di gestione della corrispondenza mediante posta.
È ESCLUSO l’invio della domanda tramite fax e/o posta elettronica (anche se certificata) in quanto ad Agrea deve pervenire l’originale della domanda e della fideiussione firmata, completa di copia del documento ed eventuali allegati.
- Modalità elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente sul sistema di protocollo regionale completa di allegati dematerializzati.
L’utente internet che voglia evitare la presentazione della domanda e della relativa documentazione in formato cartaceo deve disporre di:
- un certificato di firma digitale;
- tutti gli eventuali allegati necessari alla presentazione della domanda in formato elettronico (potranno essere scansionati da un formato cartaceo o prodotti direttamente in
formato elettronico purché siano leggibili senza la necessità di acquisizione di licenze software).
Una volta effettuata la compilazione della domanda su SOP il beneficiario dovrà:
- allegare tutti gli eventuali allegati in formato elettronico;
- firmare digitalmente il documento (la stampa definitiva della domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Tale documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il formato .p7m e dovrà essere nuovamente caricato su SOP che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. La data di protocollazione sarà quella considerata ai fini della presentazione.
Si precisa che l’originale della fideiussione deve comunque pervenire ad AGREA entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
Requisiti di compilazione delle domande
Le domande presentate devono rispettare quanto stabilito dagli artt. 2 e 40 del Reg UE 1240/2016, e soddisfare le seguenti condizioni:
a) reca un riferimento al regolamento recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto;
b) reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo, CUAA e Partita IVA;
c) indica il prodotto con il corrispondente codice NC;
d) i quantitativi minimi di prodotto da sottoporre ad ammasso, 10 t. per i prodotti dissossati e 15 per gli altri prodotti;
e) indica il periodo di ammasso (00-00-000-000 giorni);
f) la categoria ed il prodotto ammassato, ogni domanda è riferita ad una sola categoria;
g) l’importo dell’aiuto richiesto;
h) lo stabilimento di stoccaggio del prodotto congelato. Ogni domando è riferita ad un solo stabilimento di stoccaggio;
i) i riferimenti della fideiussione costituita. Ai sensi dell’art. 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 2016/1238 e dell’art. 40, lett. b) del Reg. (UE) n. 2019/1240, i richiedenti l’aiuto devono presentare una garanzia fideiussoria pari al 20% dell’importo richiesto e determinato dagli importi indicati nelle colonne 3,4,5 e 6 di cui all’allegato del Regolamento n. 2022/470. Lo schema della fideiussione è pubblicato sul sito internet di AGREA all’indirizzo:
xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx-xxxx-xxx/xxxx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- fideiussioni
Accettazione della domanda di aiuto
Ai sensi dell’art. 45, comma 2, del Reg UE n. 1240/2016, le decisioni relative all’accettazione delle domande di aiuto sono comunicate al richiedente l’ottavo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.
In deroga al punto precedente, l’accettazione della domanda è comunque vincolata a quanto specificato nello stesso articolo 45, comma 3, a seguito della decisione della Commissione di adozione di una delle seguenti misure:
a) sospendere l’applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; durante tale periodo non sono accettate domande di conclusione di contratti;
b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;
c) respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo.
Al riguardo si precisa che i controlli per l’accettazione della domanda sono:
- la domanda firmata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e di ogni altro allegato indicato nello specifico quadro allegati della domanda;
- i periodi di ammasso ed i prodotti per i quali è concesso l’aiuto sono quelli indicati dall’allegato del Reg. UE n. 2022/470;
- i quantitativi minimi di carne da ammassare: 10 tonnellate per i prodotti disossati e 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti;
- la presenza e validità della garanzia fideiussoria e la congruità dell’importo indicato (20% dell’importo richiesto). Nel caso la domanda di aiuto sia respinta la cauzione è immediatamente svincolata.
- la verifica che la ditta sia registrata ai fini IVA.
La comunicazione di accettazione della domanda sarà trasmessa all’ammassatore tramite posta elettronica certificata comunicata all’anagrafe regionale.
Dal giorno successivo l’accettazione della domanda, possono iniziare le operazioni di conferimento.
Le operazioni di conferimento all’ammasso iniziano il giorno in cui è sottoposto a controllo, da parte dell’ente controllore, il primo lotto di prodotto fresco o refrigerato, presso:
- il luogo di ammasso, se il prodotto è congelato sul posto;
- nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei diverso dal luogo di ammasso.
6) Conclusione dei contratti
I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), comunque non superiore al quantitativo comunicato con l’accettazione della domanda di aiuto.
Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata dai controlli amministrativi e in loco.
AGREA comunica all’impresa ammassatrice che il contratto è concluso entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del Reg. UE n. 2016/1240, sempreché sia confermata l’ammissibilità dei prodotti in ammasso.
7) Obblighi dell’impresa ammassatrice
L’ammassatore deve rispettare i seguenti impegni:
- i prodotti da ammassare sono quelli indicati in domanda di aiuto e accettati da AGREA;
- conferire all'ammasso il prodotto dal giorno successivo la data del rilascio dell’accettazione della domanda di aiuto e concludere le operazioni di ammasso entro il 28° giorno successivo alla medesima data. Le operazioni di conferimento dell'ammasso terminano il giorno in cui è pesata e immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto di accettazione. Si precisa che fa fede, ai fini del conteggio dei giorni, la data di conferimento del prodotto fresco o refrigerato allo stabilimento di stoccaggio o di congelamento, se diverso dal luogo di stoccaggio. L’immissione e la conservazione del prodotto in ammasso è eseguita dagli ammassatori a proprie spese e rischio.
- comunicare all’ente controllore, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare. Al riguardo si precisa che non è possibile conferire il prodotto in ammasso nei giorni di sabato, domenica e festivi riconosciuti;
- nel caso in cui le operazioni di congelamento del prodotto avvengano in luogo diverso dal magazzino dell’ammasso, l’ammassatore è tenuto a darne comunicazione all’ente controllore competente sullo stabilimento di congelamento. Ai fini dello spostamento del prodotto dal luogo di congelamento al luogo di stoccaggio devono essere utilizzati mezzi di trasporto idonei e sigillati come da disposizioni impartite dai controllori;
- al fine di agevolare il dovuto controllo da parte del personale controllore, il quale deve presenziare in ogni conferimento, sia alla presentazione del prodotto a peso fresco, che alla successiva presa in carico del prodotto congelato, si consiglia di conferire all’ammasso almeno 5 tonnellate di prodotto giornaliero;
- conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati. Tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, AGREA può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati;
- mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza;
- detenere la documentazione commerciale o le certificazioni sanitarie rilasciate dal servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione attestante le caratteristiche qualitative del prodotto da mettere in ammasso.
- provvedere alla pesatura su bilance omologate del prodotto allo stato fresco e refrigerato al momento dell’immissione in ammasso, al netto dell’imballaggio, e conservarne i documenti;
- compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;
- collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni a tale scopo impartite dai controllori che hanno presieduto alle operazioni di ammasso adottando i mezzi dagli stessi suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell’ammasso e rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l’indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni, date di conferimento e il numero del contratto;
- consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di controllori facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;
- fare in modo che i prodotti ammassati siano facilmente accessibili, singolarmente identificati e possibilmente accorpati per singola domanda. Ogni pallet e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, deve essere contrassegnato con una cartellonistica che ne identifica il riferimento della domanda e la data di accettazione, il tipo di prodotto, il peso totale fresco e congelato, la data di conferimento. La data di conferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno;
- osservare ogni altro obbligo previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.
Inoltre, deve essere conservata e resa disponibile tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:
a) il numero di riconoscimento dello stabilimento e lo Stato di produzione;
b) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
c) la data di conferimento all'ammasso;
d) la data prevista di fine del periodo di ammasso contrattuale;
e) contabilità di magazzino con i seguenti dati:
- identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;
- il numero delle mezzene, delle scatole o degli altri colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni pallet o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente registrati per singole partite;
- l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.
Qualora non siano rispettati gli impegni sopra riportati, l’ammasso è rigettato e si procede ad incamerare la relativa fideiussione presentata a garanzia degli impegni sottoscritti.
8) Prodotti ammessi all’ammasso
Le carni ammissibili all’aiuto all’ammasso privato sono quelle di cui all’allegato alle presenti disposizioni e al regolamento UE 2022/470.
Come stabilito dall’art 3 del Reg UE 1238/2016, possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto le carni fresche o refrigerate di qualità sana, leale e mercantile ottenute da animali allevati nella Comunità che rispettano i seguenti requisiti (allegato VI del REG UE 1238/2016):
a) carni provenienti da animali allevati nella UE almeno negli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data di conferimento all'ammasso; per i suini macellati prima dei due mesi di età, le carni provengono da animali allevati nell'Unione dalla nascita;
b) carni di animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) carni di animali prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
d) carni di animali non macellati d'urgenza;
e) carni conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.
Al riguardo si precisa che i requisiti sopra riportati dovranno essere dimostrati al momento del conferimento del prodotto in ammasso. La documentazione deve essere conservata dall’ammassatore e dovrà riportare ogni elemento utile a rintracciare la partita di prodotto destinata all'ammasso. In particolare, si precisa che per dimostrare il rispetto del requisito di cui al punto a) la documentazione da presentare è la seguente:
- attestazione rilasciata dall'autorità competente in materia dei controlli ufficiali previsti ai sensi del Reg. CE 882/2004, sull'impianto di macellazione, sia essa di un paese comunitario o nazionale (per l’Italia il servizio veterinario delle ASL); in alternativa:
- in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 del Reg. UE 1337/2013, i requisiti sulla provenienza degli animali e la data di macellazione, potranno essere attestati nella documentazione posta ad accompagnamento della carne, sotto la responsabilità della struttura di macellazione degli animali che deve timbrare e firmare il documento.
La verifica della presenza del bollo sanitario o marchio/etichetta di identificazione previsto dal Reg. CE 853/2004, assolve anche al controllo dei requisiti riportati ai punti b), d), e).
9) Controlli
I controlli sull’ammasso privato di carni suine sono effettuati da personale delegato da AGREA.
Il soggetto richiedente l’aiuto tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto/domanda.
I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dagli art. 60 e 61 del Regolamento UE n. 1240/2016 e al termine di ogni controllo è redatta una relazione di controllo rilasciata in copia soggetto richiedente l’aiuto o ad un delegato.
I controlli in loco sono effettuati sui prodotti che entrano in ammasso e prevedono:
Una verifica iniziale al momento del conferimento delle carni nel sito di xxxxxxxxxx.Xx tale fase si verifica la tipologia di prodotto conferito, il peso, la documentazione commerciale che ne attesti la proprietà, la documentazione sanitaria che ne attesta la qualità, si impartiscono le indicazioni per lo stoccaggio del prodotto in magazzino. Al termine delle operazioni di conferimento e quando tutto il prodotto è congelato, si procede ove possibile alla sigillatura dei prodotti immagazzinati. Ogni lotto in ammasso viene identificato con il riferimento della domanda, la data di accettazione, la data di fine conferimento e la durata dell’ammasso.
Si precisa che le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente.
Nel caso di prodotti non sigillati, un controllo intermedio, senza preavviso, può essere effettuato su un campione rappresentativo pari ad almeno al 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratto. Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità di magazzino, la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione.
Alla fine del periodo di ammasso contrattuale dovranno essere effettuati i controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali, in base ad un controllo documentale del registro del magazzino e dei documenti giustificativi nonché alla verifica della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso. Inoltre, è sottoposto a verifica fisica un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5% dei lotti che comprenda almeno il 5% dei quantitativi totali oggetto di contratti per accertare quantitativo, tipo, confezionamento, marcatura e identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso privato.
Il controllo finale deve essere effettuato su tutti i contratti/domande e l’operatore deve avvisare almeno cinque giorni lavorativi prima della fine del periodo di ammasso contrattuale, l’ente delegato da AGREA ai controlli, indicando il numero di riferimento del contratto/domanda che intende svincolare dall’ammasso.
Nel caso di prodotti sigillati, sia in fase di controllo intermedio che finale, si verifica solo la presenza e l’integrità dei sigilli apposti.
10) Spostamento e trasferimento della partita oggetto di ammasso
Il trasferimento della partita di prodotto oggetto di ammasso, da un magazzino ad un altro magazzino, può avvenire solo in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati.
In tali situazioni l'ammassatore che intende spostare la partita oggetto di ammasso contrattuale, deve chiedere l'autorizzazione all’AGREA, che procede alla verifiche di competenza e autorizza o meno il trasferimento da un magazzino ad un altro. Le operazioni di trasferimento devono essere fatte in presenza di personale delegato da AGREA che verifica la corretta esecuzione delle operazioni di trasferimento, nonché l’integrità del prodotto ammassato e la presa in carico del prodotto in arrivo.
In caso di trasferimento di partite in siti di stoccaggio posti nel territorio regionale a magazzini posti fuori regione la richiesta di autorizzazione va inoltrata anche all’Organismo Pagatore in cui ha sede il magazzino di destinazione.
11) Xxxxxxxx e incameramento della fideiussione
Per l’incameramento e lo svincolo della fideiussione si rimanda a quanto stabilito dall’art 5 del Reg UE 1238/2016.
Inoltre riprendendo quanto stabilito dall’art 62 del Reg UE 1204/2016 si precisa che qualora si constati che un documento presentato da un operatore, che è necessario e previsto dai regolamenti delegati (UE) 1238/2016 e 1240/2016, contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato, si esclude l'operatore dalla procedura di concessione dell'aiuto per il prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno dalla data in cui è stata adottata la decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.
L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati.
L’esclusione dalla concessione dell’aiuto non si applica se l'operatore fornisce prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui sopra è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.
12) Pagamenti
In conformità all’art. 55 del Regolamento UE n. 1240/20168, la domanda di pagamento dell’aiuto, corredata dalla documentazione giustificativa, deve essere presentata all’AGREA entro i 3 mesi successivi alla scadenza del periodo di ammasso contrattuale, sempre mediante inserimento della domanda nel Sistema Operativo Pratiche (SOP)
Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui sopra.
ALLEGATO 1
Categorie di Prodotti | Prodotti per i quali è concesso l’aiuto | Importo dell’aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/Tonnellata) | |||||||
60 giorni | 90 giorni | 120 giorni | 150 giorni | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Categoria 1 ex 0203 11 10 | Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognone, diaframma e midollo spinale. Carcasse intere di animali fino a 20 kg. | 270 | 286 | 301 | 317 | ||||
Categoria 2 ex 0203 12 11 | Prosciutti | ||||||||
ex 0203 12 19 | Spalle | ||||||||
ex 0203 19 11 | Parti anteriori | 326 | 341 | 357 | 372 | ||||
ex 0203 19 13 | Lombate, con o senza il collare oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2, 3) | ||||||||
Categoria 3 ex 0203 19 55 | Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza collare, oppure i collari soli, lombate con o senza lo scamone, disossati (2, 3) | 377 | 392 | 407 | 423 | ||||
Categoria 4 | |||||||||
ex 0203 19 15 | Pancette, tal rettangolare | quali | o | in | taglio | 282 | 297 | 313 | 327 |
Categoria 5 | |||||||||
ex 0203 19 55 | Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza cotenna o costole | 348 | 361 | 375 | 389 | ||||
Categoria 6 ex 0203 19 55 | Tagli corrispondenti alle parti centrali (“middles”), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4) | 279 | 293 | 306 | 320 | ||||
Categoria 7 ex 0203 10 11 | Lardo con o senza cotenna (5) | 157 | 168 | 180 | 190 |
(1) Xxxxxxx inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene presentate secondo il taglio «Wiltshire», cioè senza testa, guancia, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.
(3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.
(4) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.
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(5) Tessuto adiposo fresco situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; nel caso si presenti con la cotenna, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.