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ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI
TESTO DELL’ACCORDO NAZIONALE 23 APRILE 1998, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON I
VERBALI DI ACCORDO 29 LUGLIO 1998, 3 NOVEMBRE 1998, 16 MAGGIO 2000 (si allegano i predetti verbali di accordo modificativi ed integrativi unitamente al verbale di riunione 18 dicembre 2000)
In data 23 Aprile 1998 Federtrasporti, FENIT ed ANAC
FILT- CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
Tra e
Preso atto che:
- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
- l'attuale assetto legislativo definito dal DIgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni
favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale; le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare;
- vista la legge 8 agosto, n. 335/95, e successive modificazioni ed integrazioni, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- in relazione a quanto previsto dagli accordi nazionali del 11/04/95, del 28/03/96 e del 25/07/97, i cui contenuti ed obblighi si intendono compiutamente adempiuti mediante il presente accordo;
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione di un Fondo nazionale di categoria denominato 'Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale. Pertanto si conviene che i contenuti del presente accordo istitutivo siano recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, la cui stesura sarà, altresì, integrata facendo riferimento alla disciplina contenuta del D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni,
alle disposizioni del codice civile ed agli orientamenti dell'Organo di vigilanza per i fondi pensione.
1. Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo.
2. Con esclusione dei dirigenti, sono, inoltre, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore, impegnati in attività complementari e/o ausiliarie ai servizi di trasporto pubblico, ancorché al predetto personale non si applichi il c.c.n.l. degli autoferrotranvieri, secondo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Sono, altresì, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime organizzazioni datoriali o sindacali dei lavoratori (settori affini), secondo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Associati
1. Sono associati al Fondo:
a) I lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purchè
abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.
La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine.
Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del presente accordo, dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.
b) Le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
2. L'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto.
3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti. a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di categoria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l'Organo di vigilanza.
4. In mancanza dell'atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondo.
4. Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente e il Vice presidente
- il Collegio dei revisori
2. Quanto ai poteri degli stessi si fa rinvio alla legge ed alla normativa civile sulle società, nonché agli indirizzi dell'Organo di vigilanza.
3. Negli organi collegiali la rappresentanza delle imprese e dei lavoratori è paritetica.
5. Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
l. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall'inizio della raccolta delle adesioni.
2. L'assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati è costituita da un numero di 60 delegati - che potrà essere aumentato, in relazione alla adesione dei settori affini di cui al punto 2, fino ad un massimo di 90 membri
- per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà eletti dalle imprese associate, sulla base di liste presentate separatamente dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti i contratti collettivi nazionali e secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale definito dalle parti istitutive ed allegato allo statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 12 ad un massimo di 16 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti eletti in numero pari dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alle elezione dei propri componenti il Consiglio di amministrazione, con il sistema maggioritario secondo le modalità stabilite nello Statuto , sulla base di liste sia predisposte dalla parti che hanno stipulato il presente accordo, sia sottoscritte da almeno un decimo dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
5. 1 componenti del Consiglio eletti tra i rappresentanti costituenti l'assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
7. Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da 4 revisori effettivi e 2 supplenti nominati dall'assemblea, per metà in rappresentanza delle imprese e per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo. Per la nomina-dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di tre candidati sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.
2. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. 1 revisori indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei revisori .
4. 1 componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
5. Tutti i componenti il Collegio, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/97, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia. Il venire meno dei requisiti appena richiamati comporta la decadenza dal Collegio, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il Collegio nomina al proprio interno il presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo.
8. Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva
1. La consulta delle Organizzazioni fondatrici è costituita su base paritetica da 6 rappresentanti delle organizzazioni delle imprese e da 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno costituito il Fondo. Xxxxx restando il principio della paritetiticità e l'esigenza di assicurare la maggioranza alle parti istitutive faranno altresì parte della Consulta un rappresentante per ciascuna delle altre organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti cc.cc.nn.11. applicati a lavoratori ed imprese associate al Fondo.
2. La Consulta ha funzioni consultive che esercita mediante l'emanazione di pareri al Consiglio di amministrazione ed alla Assemblea dei rappresentanti.
3. I pareri sono emanati su iniziativa della Consulta, su qualunque materia attinente allo statuto ed al regolamento del Fondo, ivi compreso il regolamento elettorale.
4. I pareri sono altresì emanati su richiesta del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei rappresentanti e sono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta.
5. I pareri sono richiesti dei Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei rappresentanti in particolare sulle seguenti materie:
- modifica dei regolamenti;
- scioglimento del Fondo;
- grave crisi economica del Fondo ed utilizzo del fondo riserva.
6. I pareri sono approvati a maggioranza semplice dai membri della Consulta presenti alla riunione che si tiene con le modalità previste dal regolamento.
9. Impiego delle risorse
1. Il patrimonio dei Fondo è integralmente affidato in gestione finanziaria, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere tale attività così come disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione ed i relativi capitolati indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con le quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Nella fase di avvio dei Fondo (primi tre esercizi) gli investimenti affidati a gestori finanziari concorrono ad una unica gestione patrimoniale (fondo monocomparto) e devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze, di riduzione del rischio degli investimenti, connesse all'utilizzo del T.F.R..
4. Dopo la prima fase di avvio, il Consiglio di amministrazione potrà proporre all'Assemblea un diverso assetto gestionale (fondo pluricomparto)
10. Affidamento dei servizi
1. I servizi amministrativi, bancari, assicurativi e finanziari sono affidati mediante apposita procedura di gara.
11. Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'art 6, comma 4 quinquies, lettera c) dei D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
12. Contribuzione
1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.):
- 1 % a carico dell'impresa
- 1 % a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all'indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costituiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell'anno:
- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%).
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell'anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l'individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R., così come aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condizioni stabili statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di indennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 punti.
13. Adesione e permanenza neI Fondo
l. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dall'Organo di vigilanza sui fondi pensione.
3. A seguito dell'adesione. il lavoratore, per il tramite dell'impresa, e l'impresa dalla quale dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa per qualsiasi causa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e dei lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa.
14. Prestazioni
l. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione effettiva al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità, risolto il rapporto di lavoro, si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
4. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge per l'erogazione dei vitalizi. Nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, il Consiglio di amministrazione terrà conto dell'esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
7. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale.
8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso.
La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta dei riscatto. 9. Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 dei presente articolo.
Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
10. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli ovvero se gia viventi e a carico, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo,la posizione resta acquisita al Fondo.
11. L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.
Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.
12. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
13. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
15. Cessazione dell'obbligo di contribuzione
l. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l'obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16.
3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi
cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.
4. Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.
5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.
16. Trasferimenti
1. Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo a:
a) altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente).
b) ad un fondo pensione complementare non istituito con accordi sindacali. Il trasferimento della posizione non potrà aver luogo durante i primi cinque anni di vita del Fondo e, comunque, non prima che siano trascorsi cinque anni di associazione al Fondo.
2. L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a); nella ipotesi di cui alle lettera b) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio dei medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi indicati alla lettera b)
17. Spese per la gestione del Fondo
1. All'atto dell'associazione del singolo lavoratore si procederà, al versamento di una quota d’iscrizione una tantum il cui importo per ciascun lavoratore iscritto è pari a L. 20.000, di cui L. 10.000 a carico dell’azienda e L.
10.000 a carico del lavoratore.
2. Al finanziamento delle spese per la gestione, il Fondo provvede, in via prioritaria, con la quota di Avvio di cui al comma 7 del punto 18, con la suddetta quota d’iscrizione nonché con le contribuzioni versate dalle aziende ai sensi del comma 3 del presente punto.
3. Le aziende provvederanno a versare per ciascun lavoratore un contributo articolato in tre rate, ciascuna di L. 40.000, la prima alla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo, la seconda dopo 12 mesi dalla predetta data. La terza dopo 24 mesi dalla stessa data. Il contributo è dovuto per i lavoratori di ruolo al 31.12.1995 e in forza alla fine del mese precedente alla data di scadenza delle suddette rate. Tali contributi sono prioritariamente destinati alla copertura degli oneri
amministrativi del Fondo.
18. Fase transitoria
1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo.
Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione.
2. All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio
dei revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili.
3. E Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le 'formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.
6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l'attività di promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ 20.000 a carico dell'azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio.
8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.
9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo all'Organo di vigilanza, nonché all'approvazione del regolamento di attuazione.
10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all'ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello locale.
FILT CGIL FEDERTRASPORTI
FIT CISL ANAC
UILTRASPORTI FENIT
VERBALE DI ACCORDO
(Le previsioni del presente verbale non sono state inserite nel testo coordinato e ne integrano, pertanto, il contenuto)
In data 29 luglio 1998
tra Federtrasporti, Fenit e Anac e Filt-CGIL, Fit-CISL e UILTRASPORTI
- visto l'accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini;
- considerato in particolare quanto previsto dal punto 18, comma 10, dell'accordo predetto; si precisa quanto segue:
- le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazione solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa;
- l'obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa;
- nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l'obbligo di cui al comma 4 del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente verbale non concordino di destinare l'importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendale.
FEDERTRSPORTI Filt-CGIL
FENIT Fit-CISL
ANAC UILTRASPORTI
VERBALE DI ACCORDO
In data 3 novembre 1998, tra
FEDERTRASPORTI, ANAC E FENIT
e
FILT-CIGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI
si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per ilavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini.
Le parti istitutive si riservano la competenza esclusiva sui seguenti punti afferenti le vicende del Fondo:
1. la definizione del regolamento elettorale afferente tutti gli organi del Fondo.
Tale definizione avviene separatamente per ciascuna delle parti, fermo il diritto di un rappresentante dell’altra parte di assistere agli scrutini e di verificare la validità dello spoglio;
2. la definizione e le variazioni dei contributi al Fondo e del limite previsto dal punto 17, comma 3, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998.
3. la soluzione dei problemi afferenti ad ogni decisione sul fondo di riserva di cui al punto 17, comma 4, dell’accordo nazionale 23 aprile 1998.
Le parti, inoltre, concordano di:
a) procedere alla denominazione in forma abbreviata del Fondo prima della stipulazione dell’atto costitutivo del medesimo;
b) determinare la sua sede provvisoria in Xxxx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, 00/X;
c) designare per il consiglio di amministrazione provvisorio n° 6 membri di nomina datoriale e n. 6 membri di nomina sindacale, all’interno delle quali, in prima applicazione, si concorda di avere rappresentanze paritetiche fra le parti;
d) designare per il collegio dei revisori un membro di nomina datoriale ed un membro di nomina sindacale;
e) dare le consegne a tutti gli effetti di legge all’atto dell’avvicendamento fra gli organi provvisori e quelli definitivi;
f) destinare ai fondi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le quote di cui al comma 4 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998, fatto comunque salvo l’obbligo per tali fondi di indicare separatamente quest’ultimo importo nel momento dell’eventuale trasferimento delle posizioni individuali al Fondo;
g) abrogare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998: al punto 18, comma 5: “ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all’art.16, comma 4, del Dlgs n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni”;
h) modificare il seguente periodo dell’accordo nazionale 23 aprile 1998:
al punto 12, comma 8, sostituire le parole “al TUS più due punti” con le parole “al tasso di riferimento fissato dal’1 gennaio 1999 dalla banca centrale Europea incrementato, al più, di due punti”;
i) sostituire il comma 3 del punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 con il seguente comma:
“il CdA, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, provvede annualmente a sottoporre all’Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla gestione del Fondo nonché all’individuazione della quota parte di contribuzione di cui al comma 2 del presente punto nel limite preventivamente fissato dalle parti istitutive”
Le parti concordano, infine, sulla bozza di statuto allegata al presente verbale di accordo che sostituisce la bozza di statuto del 29 luglio 1998.
FEDERTRASPORTI FILT CGIL
ANAC FIT CISL
FENIT UILTRASPORTI
VERBALE DI ACCORDO
In data 16 maggio 2000
Tra Federtrasporti, Fenit e Anac e Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti
si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all’accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini:
- Il comma 1, lettera a , del punto 3 dell’accordo nazionale del 23 aprile 1998, è sostituito dal seguente: a) “al Fondo i lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2,commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purché
abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.
La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati del Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine.
Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra, dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione, di cui al punto 12 del presente accordo dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione.”
- Al comma 1 del punto 5 , le parole “10.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall’inizio della raccolta delle adesioni”, sono sostituite da “5.000 adesioni.”
- Ai commi 1 del punto 4 e 1 e 3 del punto 7, è abrogata la parola “contabili.”
- Al comma 2 del punto 6, le parole “regolamento elettorale” sono sostituite da “Statuto.”
- .Il comma 10 del punto 14, è sostituito dal seguente: “ 10. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero se già viventi e a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo, la posizione resta acquisita al Fondo.”
Xxxxx restando le note stabilite, dai verbali di accordo del 29 luglio 1998 e del 3 novembre 1998, il punto 17 viene sostituito come segue:
VERBALE DI RIUNIONE
Addì 18 dicembre 2000, presso la sede sociale del Fondo “Priamo”, Federtrasporti, Fenit ed Anav e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti si sono incontrate per adeguare l’art. 12 della Fonte istitutiva, in materia di contribuzioni al Fondo, alla previsione di cui all’art. 10 dell’ipotesi di accordo 27 novembre 2000 di rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri - internavigatori 2000 - 2003.
Conseguentemente, ferma restando la decorrenza prevista nell’art. 12 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998 (Fonte istitutiva), a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2001, relativamente agli aderenti al Fondo “Priamo”, la misura della contribuzione, sempre sulla base retributiva prevista dall’art.12 della Fonte istitutiva, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, sarà incrementata come segue:
- 2% a carico azienda
- .2% a carico del lavoratore
Le Parti istitutive, infine, prendono atto che, con riferimento ai lavoratori aderenti al Fondo con almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/95, le nuove percentuali di contribuzione sopra indicate, a partire dalla medesima data, comportano alla luce delle normative di legge decorrenti dal 1° gennaio 2001 e concernenti il nuovo regime fiscale dei fondi pensione, un adeguamento della quota di TFR da destinare al Fondo riferita a tali lavoratori, la quale sarà, pertanto, incrementata di una percentuale pari allo 0,27 con conseguente diminuzione dell’accantonamento annuale. Il costo di tale operazione, per quest’ultimi lavoratori sarà, in linea con quanto previsto dall’art. 10 dell’ipotesi di accordo 27 novembre 2000, a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002- 2003.
Letto confermato e sottoscritto.
FILT-CGIL FEDERTRASPORTI
FIT-CISL ANAC
UILTRASPORTI FENIT
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI XXXXXX
(testo coordinato con il verbale di accordo del 4 giugno 2002)
Parte A
Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori
1) Indizione delle elezioni.
a) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Rappresentanti, stabilendo la data di inizio delle operazioni almeno 150 giorni prima della scadenza del mandato di tale Assemblea, ed informando tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 23.04.1998 e
successive integrazioni, istitutivo del Fondo Pensione Complementare PRIAMO, nonché le Organizzazioni Sindacali stipulanti gli accordi di adesione e successive modifiche e/o integrazioni relativi ai settori affini.
b) Contestualmente il Consiglio di amministrazione del Fondo provvede ad informare i lavoratori associati mediante comunicazione da affiggere, a cura delle Organizzazioni di cui sopra, negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale.
c) Ove il Consiglio di Amministrazione del Fondo non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Parti istitutive provvedono in sostituzione ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
d) All’atto dell’indizione delle elezioni, viene altresì stabilita la data di inizio delle operazioni di voto non oltre 120 giorni dalla data di cui alla precedente lettera a) del presente punto 1), fermo restando il rispetto delle scadenze di seguito indicate.
2) Elettorato attivo e passivo.
a) Xxxxx diritto di votare tutti i lavoratori associati a PRIAMO che risultino iscritti al Fondo alla data di inizio delle operazioni elettorali.
b) Nei venti giorni successivi alla data di inizio delle operazioni elettorali, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione elettorale di cui alla successiva parte C punto 1 gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per impresa e per province e regioni.
c) Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.
3) Liste elettorali
a) All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:
l. liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 23.04.98 e successive integrazioni istitutivo del Fondo Pensione Complementare PRIAMO;
2. liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno 300 lavoratori associati, distribuiti in almeno 4 regioni.
b) Le liste devono contenere l'indicazione del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici ed i nominativi dei candidati proposti.
c) Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa dalla quale il candidato dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.
d) Xxxxxxx candidato non può figurare in più di una lista concorrente.
e) I componenti la Commissione elettorale, non sono candidabili.
f) Ciascuna lista può contenere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere, aumentato del 30%.
g) Le liste sono presentate alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto.
h) Le liste devono rimanere esposte a cura delle Organizzazioni di cui al punto 1) lett. a) negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in luoghi visibili ed accessibili a tutti, presso tutte le imprese associate a PRIAMO almeno nei quindici giorni precedenti le elezioni.
4) Modalità di votazione.
a) Ogni impresa associata a XXXXXX, in tempo utile per la data fissata per le elezioni, consegnerà ai lavoratori aventi diritto, la scheda elettorale contenente tutte le liste regolarmente presentate, corredata da relativa busta appositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione alla Commissione medesima, nonché dalle relative istruzioni.
b) La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici.
c) Contestualmente alla consegna, il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco per ricevuta. L'impresa restituirà alla Commissione elettorale, l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto contenente le sottoscrizioni che attestano l'avvenuto ritiro delle schede, nonché le schede non consegnate.
d) Le operazioni di voto dovranno concludersi entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di inizio delle operazioni di voto e comunque in modo da rispettare il termine di cui alla successiva lett. f).
e) La restituzione della scheda contenete il voto espresso sarà effettuata mediante l’apposita busta chiusa, inviata per posta alla Commissione elettorale a cura dell’elettore.
f) La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, tutte le schede pervenute entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di inizio delle operazioni di voto.
5) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti.
a) La Commissione elettorale, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla proclamazione dei candidati eletti in base ai quozienti a ciascuna lista spettanti.
b) A tal fine si applicano le seguenti regole:
l. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
2. si ripartisce il numero dei rappresentanti in Assemblea fra le liste concorrenti in proporzione alla percentuale di voto validi , ottenuti da ciascuna di esse.
3. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più rappresentanti non siano stati attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto" percentuale.
c) Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla individuazione dei candidati eletti nell’ambito di ciascuna lista, iniziando dal primo, secondo l’ordine di presentazione della lista e proseguendo fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti.
d) Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati informando gli organi di XXXXXX e le organizzazioni e i gruppi promotori delle liste.
Parte B
Elezione dei rappresentanti delle imprese
1) Indizione delle elezioni
a) Almeno 150 giorni prima della scadenza dell’organo deliberativo il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all’avvio della procedura per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l’elezione dei rappresentanti delle imprese, informando le imprese associate a XXXXXX e
le Organizzazioni datoriali stipulanti l’accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo del Fondo pensione Priamo nonché le Organizzazioni datoriali stipulanti gli accordi di adesione e successive modifiche e/o integrazioni relativi ai settori affini.
b) Ove il Consiglio di Amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le Parti istitutive procedono ad indire le elezioni in sostituzione ed in tempo utile ed ai relativi adempimenti.
c) All’atto dell’indizione delle elezioni, viene stabilita, non più tardi di 120 giorni dalla data di cui alla
precedente lettera a) del presente punto 1, la data di inizio delle operazioni di voto, fermo restando il rispetto delle scadenze di seguito indicate.
2) Elettorato attivo e passivo.
a) Xxxxx diritto di votare tutte le aziende associate a PRIAMO in quanto abbiano almeno un lavoratore che risulti iscritto al Fondo alla data di inizio delle operazioni elettorali.
b) Nei venti giorni successivi all’inizio delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione elettorale di cui alla successiva parte C punto 1 l’elenco delle aziende aventi diritto al voto, suddiviso per province e regioni.
c) Sono eleggibili i candidati delle imprese associate di cui sopra.
3) Liste elettorali
a) Le Organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 1, per l’elezione dei rappresentanti delle impreseassociate,
predispongono, congiuntamente o disgiuntamente, liste elettorali, ciascuna contenente un numero complessivo massimo di candidati, pari alla quota di rappresentanti statutariamente competente, aumentata del 30%.
b) La lista riporterà accanto al nome e cognome dei candidati alle elezioni, luogo e data di nascita, ruolo ricoperto, impresa-associata e organizzazione proponente.
c) Ogni organizzazione datoriale può risultare promotrice di una sola lista elettorale.
d) Le liste elettorali sono comunicate alla Commissione elettorale almeno 60 giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto.
e) Si procede alla sostituzione del relativo candidato eletto qualora, nel corso del mandato, l’impresa rappresentata perde la qualità di associata a Priamo.
4) Modalità di votazione
a) Le imprese, dopo aver ricevuto, almeno 10 giorni prima della data di inizio delle elezioni, la scheda elettorale contenente l’indicazione delle liste presentate e dei relativi promotori nonché l’elenco dei candidati, procedono alla votazione in uno dei quarantacinque giorni successivi alla data di inizio delle operazioni di voto e, comunque, in modo da rispettare il termine di cui al punto d).
b) Ciascuna impresa può votare solo una lista elettorale, tra quelle riportate nella scheda e non è ammesso voto di preferenza.
c) La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l’apposita busta ricevuta unitamente alla scheda.
d) La Commissione elettorale considera utili ai fini dello scrutinio le schede pervenute entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di inzio delle operazioni di voto.
5) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti.
a) La Commissione elettorale, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla proclamazione dei candidati eletti.
b) A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste, ripartendo in modo paritetico il numero dei rappresentanti in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi.
c) Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla individuazione dei candidati eletti nell’ambito di ciascuna lista, iniziando dal primo, secondo l’ordine di presentazione della lista e proseguendo fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti.
d) Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati informando gli organi di XXXXXX e le organizzazioni promotrici delle liste.
Parte C
Disposizioni comuni
1) Commissione elettorale
a) All’atto dell’indizione delle elezioni viene insediata, presso la sede di Priamo, una Commissione elettorale composta da un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di PRIAMO ed un rappresentante per ogni Organizzazione o gruppo presentatore di lista, non ricompreso tra le parti istitutive.
b) La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente.
c) I candidati di lista, non possono far parte della Commissione elettorale.
d) Il Presidente di XXXXXX trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per imprese.
e) La Commissione svolge tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni sia dei rappresentanti dei lavoratori associati che dei rappresentanti delle imprese associate, ed in particolare:
1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
2. predispone le schede elettorali;
3. invia a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori associati a PRIAMO da essa dipendenti, aventi diritto al voto, unitamente alla scheda per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori,ad apposita busta e relative istruzioni;
4. invia a ciascuna impresa la scheda per l’elezione dei propri rappresentanti, corredata di busta e relative istruzioni;
5. invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo di PRIAMO gli elenchi dei lavoratori associati a PRIAMO suddivisi per impresa, per province e per regioni;
6. invia a ciascuna impresa gli stampati con l’elenco delle liste, presentate per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori;
7. annota il numero delle schede inviate a ciascuna impresa;
8. predispone il modello di verbale da compilare per lo scrutinio;
9. procede allo scrutinio generale delle schede;
10. proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a XXXXXX;
11. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di XXXXXX.
f) La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di XXXXXX, alle Organizzazioni firmatarie dell’accordo istitutivo di XXXXXX ed alle organizzazioni ai gruppi promotori delle liste.
2) Co1legio elettorale
Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale, distinto per elezione dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese.
3) Schede elettorali.
a) La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione elettorale.
b) Le schede, devono essere firmate da almeno un componente la Commissione elettorale.
4) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati.
a) Ultimate le operazioni di voto, la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede e redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali utilizzando il modello appositamente predisposto.
b) Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:
1. il numero degli associati aventi diritto al voto;
2. il numero degli associati che hanno esercitato il diritto al voto;
3. il numero delle schede utilizzate per le operazioni di voto;
4. il numero di voti attribuito a ciascuna lista;
5. il numero di schede nulle;
6. il numero delle schede bianche;
7. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione;
8. il numero delle schede rimaste inutilizzate.
c) Ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione elettorale, il Presidente provvede ad inviare al Consiglio di Amministrazione di Xxxxxx, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.
5) Validità delle elezioni.
Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.
6) Validità dei voti.
a) L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione della lista.
b) Non e' ammesso il voto di preferenza.
c) Il voto e' da considerarsi nullo:
l. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste concorrenti;
2. quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca);
3. quando la scheda contenga segni atti ad una possibile identificazione dell’elettore.
7) Controllo generale e conservazione della documentazione
a) La Commissione elettorale trasmette al Presidente del Fondo tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati.
b) Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 30 giorni successivi, esamina il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.
c) Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
d) I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del mandato dell’Assemblea alla cui elezione si riferiscono.
8) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica
a) Qualora un eletto in seno all’Assemblea dei rappresentanti cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato che risulti primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
b) Ove per effetto dei subentri, la composizione originaria dell’Assemblea sia modificata per un numero superiore al 50% dei rappresentanti, verranno indette anticipatamente le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea stessa.
9) Modifica del regolamento elettorale
Le modifiche del Regolamento elettorale sono adottate dalle parti stipulanti l’accordo nazionale 23 aprile 1998 e successive modifiche e/o integrazioni, istitutivo di Priamo.
10) Norma transitoria
Per l’elezione della prima Assemblea di PRIAMO la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio al raggiungimento di 5.000 iscritti a PRIAMO.
Le elezioni si svolgeranno entro 90 giorni dalla loro indizione.
FEDERTRASPORTI FILT CGIL
FENIT FIT CISL
ANAV UILTRASPORTI