ACCORDO
ACCORDO
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica argentina
La COMUNITÀ EUROPEA (in seguito denominata «la Comunità»), da una parte, e
la REPUBBLICA ARGENTINA (in seguito denominata «Argentina»), dall'altra,
in seguito denominate le «parti»,
CONSIDERATO l'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina del 2 aprile 1990;
CONSIDERATA l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo economico e sociale delle parti; CONSIDERATA la cooperazione scientifica e tecnologica in atto tra la Comunità e l'Argentina;
CONSIDERATO che la Comunità europea e l'Argentina stanno conducendo ricerche e attività tecnologiche, ivi compresi
progetti di dimostrazione secondo la definizione dell'articolo 2, lettera d), in alcuni settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo a condizioni di reciprocità;
DESIDERANDO stabilire una base formale per la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che consenta di ampliare e rafforzare le attività di cooperazione in settori di interesse comune e di promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale;
CONSIDERATO che il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si colloca nel contesto della coopera- zione globale tra l'Argentina e la Comunità,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione tra la Comunità e l'Argentina in settori d'interesse comune in cui conducono attività di ricerca e sviluppo scienti- fico e tecnologico.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) «attività di cooperazione», qualunque attività che le parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca congiunta;
b) «informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto della ricerca congiunta e qual- siasi altro dato ritenuto necessario dai partecipanti alle attività di cooperazione, incluse, se del caso, le parti stesse;
c) «proprietà intellettuale», la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;
d) «ricerca congiunta», ricerca, sviluppo tecnologico o dimo- strazione condotta con o senza il finanziamento di una delle parti o di entrambe, che comporti la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che dell'Argentina e che sia designata per iscritto come ricerca congiunta dalle parti
o da agenzie e organismi delle parti che attuino programmi di ricerca scientifica. Se il finanziamento è erogato da una sola parte, la designazione spetta alla parte finanziatrice e ai partecipanti al progetto. Per «progetti di dimostrazione» si intendono progetti che sono destinati a comprovare l'efficienza economico-finanziaria di nuove tecnologie che offrono un potenziale beneficio economico, ma che non possono essere commercializzate diretta- mente;
e) «partecipante» o «organismo» di ricerca, qualsiasi persona fisica o giuridica, istituto di ricerca o qualunque altro soggetto giuridico o impresa avente sede nella Comunità o in Argentina, che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.
Articolo 3
Principi
Le attività di cooperazione sono svolte sulla base dei principi seguenti:
a) il vantaggio reciproco fondato su una ripartizione equili- brata dei vantaggi;
b) l'accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecno- logico intraprese dalle parti;
c) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;
d) una tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 4
Settori di cooperazione
La cooperazione ai sensi del presente accordo può estendersi a tutte le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, in seguito denominate «RST», rientranti nella prima azione del programma quadro e definite dall'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea e a tutte le azioni di RST analoghe condotte in Argentina nei corrispondenti settori scientifici e tecnici.
Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione dell'Argentina, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.
Articolo 5
Modalità delle attività di cooperazione
a) Le Parti favoriscono la partecipazione degli organismi di ricerca alle attività di cooperazione ai sensi del presente accordo, in conformità delle rispettive politiche interne e legislazioni, con l'obiettivo di offrire opportunità compara- bili di partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.
b) Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:
— partecipazione di organismi di ricerca argentini a progetti di RST previsti dalla prima azione del programma quadro e reciproca partecipazione di orga- nismi di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti argentini intrapresi in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle regole e alle procedure applicabili previste dai programmi di RST di ciascuna delle parti;
— collaborazione in progetti di RST già in atto in confor- mità delle procedure previste dai programmi di RST delle parti;
— visite e scambi di personale scientifico e personale tecnico;
— organizzazione in comune di seminari, conferenze, simposi e workshop e partecipazione di esperti a tali attività;
— azioni concertate;
— scambi o condivisione di attrezzature e materiali;
— scambi di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi rilevanti ai fini della cooperazione ai sensi del presente accordo;
— qualsiasi altra modalità raccomandata dal comitato direttivo previsto dall'articolo 6, lettera b), e ritenuta conforme alle politiche e alle procedure applicabili in entrambe le parti.
I progetti congiunti di RST sono attuati dopo che i parteci- panti hanno elaborato un piano di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nell'allegato del presente accordo.
Articolo 6
Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione
a) Ai fini del presente accordo, le parti designano le seguenti autorità, quali organi esecutivi incaricati del coordina- mento e dell'agevolazione delle attività di cooperazione: per conto dell'Argentina, il segretariato di scienza e tecno- logia del ministero della Cultura e dell'Istruzione, o altra autorità che l'Argentina potrà notificare in qualsiasi momento con preavviso scritto e, per conto della Comu- nità, i rappresentanti della Commissione delle Comunità europee.
b) Gli organi esecutivi istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione nella RST (in seguito denominato «comi- tato direttivo») a cui è affidata la gestione del presente accordo. Il comitato direttivo è formato da un numero pari di rappresentanti ufficiali per ciascuna parte; esso adotta il proprio regolamento interno.
c) Il comitato direttivo svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
1) promuove e controlla le varie attività di cooperazione menzionate all'articolo 4 del presente accordo, nonché le attività eventualmente intraprese a titolo di coopera- zione nel quadro della RST ai fini dello sviluppo;
2) indica, tra i possibili settori di cooperazione ai sensi dell'articolo 5, lettera b), primo trattino, quali sono i settori e i sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;
3) propone, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), secondo xxxxxxxx, ai ricercatori di entrambe le parti le collabora- zioni nei progetti da loro attuati che possono essere reciprocamente vantaggiose e complementari;
4) formula raccomandazioni ai sensi dell'articolo 5, lettera b), settimo trattino;
5) consiglia alle parti metodi per valorizzare e rafforzare la cooperazione, coerenti con i principi stabiliti dal presente accordo;
6) esamina l'efficienza e l'applicazione dell'accordo;
7) compila ogni anno una relazione destinata alle parti sullo stato della cooperazione intrapresa in virtù del presente accordo, sul livello raggiunto dalla stessa e sui suoi risultati. Tale relazione è inviata al comitato misto istituito dall'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità econo- mica europea e la Repubblica argentina del 2 aprile 1990.
d) Il comitato direttivo si riunisce normalmente una volta all'anno, preferibilmente prima della riunione del comitato misto istituito dall'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina del 2 aprile 1990, nelle date concordate, e informa detto comitato dell'esito delle riunioni. Le riunioni si tengono alternativamente nella Comunità e in Argentina. Su richiesta di una delle parti, possono essere convocate riunioni straordinarie.
e) Ciascuna parte si fa carico delle spese relative alla propria partecipazione alle riunioni del comitato direttivo. I costi diversi dalle spese di viaggio e di soggiorno direttamente connessi alle riunioni del comitato direttivo sono a carico della parte ospitante.
Articolo 7
Finanziamento
a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibi- lità di fondi sufficienti e all'osservanza delle leggi, delle politiche e dei programmi applicabili nelle parti. I costi sostenuti dai partecipanti alle attività di cooperazione non possono comportare trasferimenti di fondi da una parte all'altra.
b) Qualora programmi specifici di cooperazione di una delle parti prevedano il finanziamento dei partecipanti dell'altra parte, qualsiasi sovvenzione, contributo finanziario o di altro tipo erogato da una parte ai partecipanti dell'altra a favore di tali attività deve essere esentato da tasse e dazi doganali, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna parte.
Articolo 8
Circolazione del personale e delle apparecchiature
Ogni parte adotta le misure necessarie e si adopera, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti, al fine di agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal suo territorio di persone, materiali, dati e apparecchiature inerenti o impiegati in attività di coopera- zione individuate dalle parti ai sensi delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 9
Divulgazione e utilizzazione di informazioni
Per quanto riguarda la titolarità, la divulgazione e l'uso di informazioni nonché la proprietà intellettuale sorta nel contesto della partecipazione a progetti comunitari di RST, gli organismi di ricerca aventi sede in Argentina, che partecipano a
progetti comunitari di RST, sono tenuti ad osservare le norme sulla diffusione dei risultati della ricerca derivanti da programmi specifici comunitari di RST e le disposizioni dell'al- legato del presente accordo.
Gli organismi di ricerca aventi sede nella Comunità, che parte- cipano a progetti di RST argentini, hanno, per quanto riguarda la titolarità, la divulgazione e l'uso di informazioni nonché la proprietà intellettuale sorta nell'ambito di tale partecipazione, gli stessi diritti ed obblighi degli organismi di ricerca argentini e sono soggetti alle disposizioni dell'allegato del presente accordo.
L'allegato sui diritti di proprietà intellettuale forma parte inte- grante del presente accordo.
Articolo 10
Ambito d'applicazione territoriale
Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica argentina.
Articolo 11
Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie
a) Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima delle comunicazioni scritte mediante le quali le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo.
b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere tacitamente prorogato di quin- quennio in quinquennio, previa valutazione effettuata nel corso del penultimo anno di ogni quinquennio.
c) Il presente accordo può essere modificato con il consenso delle parti. Le modificazioni entrano in vigore secondo le stesse modalità di cui alla lettera a).
d) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi inoltrato per via diplomatica. La cessazione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità e la durata degli accordi stipulati nel suo contesto, nonché i diritti e gli obblighi attribuiti a norma dell'alle- gato.
e) Qualsiasi questione o controversia relativa all'interpreta- zione o all'attuazione del presente accordo sarà composta consensualmente tra le parti.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Fatto a Bruxelles, il venti settembre millenovecentonovantanove, in duplice copia, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per la Comunità europea
Per la Repubblica argentina
ALLEGATO
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
L'allegato forma parte integrante dell'«Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica argentina», in seguito denominato «accordo».
I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell'accordo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.
I. Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica alla ricerca congiunta condotta ai sensi dell'accordo, salvo che sia diversamente convenuto tra le parti.
II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti
1. Agli effetti del presente allegato, la definizione di «proprietà intellettuale» è quella data dall'articolo 2, lettera c) dell'accordo.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti, degli interessi e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i suoi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma dell'allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che è disciplinata dalle norme e dalle procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Le parti si attengono inoltre ai seguenti principi, che devono essere riportati nei contratti conclusi in base al presente accordo:
a) protezione effettiva della proprietà intellettuale. Le parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione, entro un termine ragionevole, di qualunque proprietà intellettuale sorta nell'ambito dell'accordo e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
b) sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle parti e dei loro partecipanti;
c) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
d) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione dei contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, ai quali deve essere allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, del trasferimento di dati, beni o servizi la cui esportazione è controllata, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante. Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale per quanto riguarda le ricerche condotte da ricercatori ospiti (cioè ricercatori che non provengono dalle parti né sono partecipanti).
Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di regolare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.
Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può disciplinare anche le conoscenze di base e le nuove conoscenze, le licenze e gli elementi da fornire.
5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute conoscenze o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali conoscenze o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali conoscenze o diritti spetta in comune a tutti partecipanti alla ricerca congiunta che ha generato le conoscenze o i diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali conoscenze e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.
6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in conformità di tali principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà l'accordo, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base al presente protocollo e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere:
i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'ac- cordo, e
ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione o la denuncia dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.
III. Opere oggetto di diritto d'autore e letteratura scientifica
Ai diritti d'autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica la disciplina della Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971). Il diritto d'autore può avere per oggetto soltanto espressioni e non idee, procedure, metodi operativi o concetti matematici in quanto tali. Le limitazioni o le deroghe ai diritti di esclusiva sono ammesse solo in casi speciali e non possono impedire il normale sfruttamento dell'opera né pregiudicare gli interessi del titolare del diritto.
Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione II, i risultati della ricerca sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca congiunta. Xxxxx restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:
1) in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi dell'accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
2) Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi dell'accordo e pubblicate da editori indipendenti abbiano la più ampia diffusione possibile.
3) Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo di cooperazione erogato dalle parti.
IV. Invenzioni, scoperte ed altri ritrovati scientifici e tecnologici
Le invenzioni, le scoperte ed altri ritrovati scientifici e tecnologici creati nell'ambito di attività di cooperazione svolte direttamente dalle parti sono di proprietà delle parti stesse, salvo diverso accordo tra le parti.
V. Informazioni esclusive
A. Informazioni esclusive documentali
1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le agenzie e i partecipanti di questa devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che esse intendono mantenere segrete con riferimento all'accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;
b) il valore commerciale reale o potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza;
c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.
Le parti ed i loro partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi dell'accordo devono essere tenute segrete.
2. Ciascuna parte identifica o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente le informazioni esclu- sive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.
La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi dell'accordo si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.
3. Le informazioni esclusive comunicate ai sensi dell'accordo possono essere rivelate dalla parte che le riceve a personale interno o da essa assunto, nonché ad altri suoi dipartimenti o uffici autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che le informazioni esclusive così comunicate siano regolate da un accordo scritto sulla riservatezza e siano rese facilmente riconoscibili in quanto tali nel modo sopra indicato.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesto ed ottenuto il consenso scritto preliminare a una più ampia divulgazione delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale consenso nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.
B. Informazioni esclusive non documentali
Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi dell'accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.
C. Controllo
Ciascuna parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.