CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO SERVIZI ATM DIRETTI E COMPLEMENTARI
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016.
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INDICE
PARTE GENERALE
Premessa e ambito di applicazione
CAPO I – RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 Modello relazionale di informazione e consultazione
Art. 2 Articolazione della contrattazione collettiva. Intese modificative del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 3 Procedura generale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 4 Procedura generale di conciliazione delle vertenze inerenti l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 5 Diritti sindacali Art. 6 Assemblea
Art. 7 Permessi per organi direttivi e aspettativa per incarichi sindacali e per cariche pubbliche elettive
Art. 8 Affissioni e bacheche sindacali
CAPO II –TUTELE SOCIALI
Art. 9 Appalti
Art. 10 Cessione e trasferimento d’azienda Art. 11 Ambiente di lavoro
Art. 12 Tutela della salute e sicurezza del lavoro Art. 13 Dispositivi di protezione individuale
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Art. 14 Tutela della privacy Art.15 Tossicodipendenza
Art. 16 Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali
Art.17 Mobbing
Art.18 Pari opportunità Art. 19 Lavoratori disabili
Art. 20 Lavoratori studenti e permessi per studio Art. 21 Congedi assenze e permessi
Art. 22 Tutela della maternità e paternità Art. 23 Congedo matrimoniale
Art. 24 Richiamo alle armi Art. 25 Clausola sociale
CAPO III – MERCATO DEL LAVORO
Art. 26 Premessa
Art. 27 Contratto a tempo parziale Art. 28 Contratto a tempo determinato Art. 29 Apprendistato
Art. 30 Contratto di somministrazione a tempo determinato ed indeterminato Art. 31 Telelavoro
Art. 32 Formazione continua e sostegno all’aggiornamento professionale CAPO IV - IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 33 Assunzione e documenti relativi
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Art. 34 Visite di inventario e visite personali Art. 35 Disposizioni e regolamenti aziendali Art. 36 Norme di comportamento
Art. 37 Trattamento di fine rapporto
CAPO V – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 38 Previdenza complementare
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PARTE SPECIFICA SERVIZI ATM
CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Distribuzione del testo contrattuale Art.3 Interpretazione delle norme contrattuali Art. 4 Relazioni sindacali
Art. 5 Materia e limiti della contrattazione Art. 6 Ristrutturazioni aziendali
Art. 7 Diritti d’informazione Art. 8 Rapporti con l’utenza Art. 9 Relazioni industriali
CAPO II - PROCEDURE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI
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Art. 10 Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive Art. 11 Procedure per la proclamazione degli scioperi
Art. 12 Procedure di conciliazione delle controversie individuali
CAPO III - DIRITTI SINDACALI
Art. 13 Rappresentanze sindacali Art. 14 Permessi sindacali
Art. 15 Diffusione di materiale sindacale Art. 16 Contributi sindacali
Art. 17 Locali
CAPO IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 18 Classificazione del personale Art. 19 Quadri
Art. 20 Mobilità geografica del personale Art. 21 Orario di lavoro
Art. 22 Lavoro straordinario Art. 23 Giorni festivi
Art. 24 Ferie
Art. 25 Malattia
Art. 26 Infortunio sul lavoro
Art. 27 Tutela delle condizioni particolari Art. 28 Idoneità psicofisica alle mansioni Art. 29 Buono pasto
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CAPO V - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Art. 30 Struttura della retribuzione Art. 31 Minimo contrattuale
Art. 32 Indennità integrativa speciale Art. 33 Tredicesima mensilità
Art. 34 Corresponsione della retribuzione
CAPO VI - DOVERI DEL DIPENDENTE
Art. 35 Doveri del dipendente Art. 36 Provvedimenti disciplinari Art. 37 Sospensione cautelare Art. 38 Procedimento disciplinare
CAPO VII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 39 Cause di risoluzione Art. 40 Licenziamento
Art. 41 Dimissioni
Art. 42 Decesso
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Allegato 1 Protocollo sulla gestione condivisa delle crisi Allegato 2 Clausola di salvaguardia ed armonizzazione Allegato 3 Agibilità sindacali nazionali
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SEZIONE SPECIFICA IMPIANTI STRATEGICI
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Impiego
Art. 3 Formazione
CAPO II – ORARIO DI LAVORO
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Articolazione dell’orario di lavoro Art. 6 Ferie
Art. 7 Permessi
CAPO III – NORME TECNICHE
Art. 8 Norme a tutela della specificità
Art. 9 Norme tecniche per il personale operatore radiomisure Art. 10 Vestiario
CAPO IV – ELEMENTI RETRIBUTIVI
Art. 11 Struttura della retribuzione Art. 12 Minimo contrattuale
Art. 13 Retribuzione individuale di anzianità Art. 14 Scatto anomalo
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Art. 15 Elemento distinto della retribuzione – Elemento aggiuntivo della retribuzione
Art. 16 Superminimo professionale Art. 17 Indennità di controllo
Art. 18 Indennità tecnico informatica Art. 19 Indennità di volo
Art. 20 Flessibilità d’impiego Art. 21 Indennità di funzione Art. 22 Indennità di turno Art. 23 Lavoro straordinario
Art. 24 Lavoro domenicale e notturno Art. 25 Trattamento festività
Art. 26 Valore economico buono pasto Art. 27 Quattordicesima mensilità
Art. 28 Trattamento di trasferta
Art. 29 Trattamento di trasferimento Art. 30 Trattamento di fine rapporto
SEZIONE SPECIFICA IMPIANTI A BASSO TRAFFICO
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 1 Inquadramento
Art. 2 Impiego
Art. 3 Formazione
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CAPO II – ORARIO DI LAVORO
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Articolazione dell’orario di lavoro Art. 6 Ferie
Art. 7 Permessi
CAPO III – NORME TECNICHE
Art. 8 Norme a tutela della specificità
CAPO IV – ELEMENTI RETRIBUTIVI
Art. 9 Struttura della retribuzione Art. 10 Minimo contrattuale
Art. 11 Scatto anomalo
Art. 12 Elemento aggiuntivo della retribuzione Art. 13 Superminimo professionale
Art. 14 Indennità di controllo Art. 15Flessibilità d’impiego Art. 16 Indennità di funzione Art. 17 Indennità di turno Art. 18 Lavoro straordinario
Art. 19 Lavoro domenicale e notturno
Art. 20 Trattamento festività
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Art. 21 Valore economico buono pasto Art. 22 Quattordicesima mensilità
Art. 23 Trattamento di fine rapporto Art. 24 Trattamento di trasferta
Art. 25 Trattamento di trasferimento
SEZIONE SPECIFICASERVIZI COMPLEMENTARI
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 1 Inquadramento dei lavoratori
CAPO II – ORARIO DI LAVORO
Art. 2 Orario di lavoro
Art. 3 Articolazione dell’orario di lavoro Art. 4 Orario plurisettimanale
Art. 5 Permessi annui retribuiti Art. 6 Reperibilità
Art. 7 Riposo
Art. 8 Ferie
CAPO III – ELEMENTI RETRIBUTIVI
Art. 9 Struttura della retribuzione Art. 10 Minimi tabellari
Art. 11 Aumenti periodici di anzianità
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Art. 12 Indennità mensa
Art. 13 Indennità di alta montagna e di sottosuolo Art. 14 Indennità per disagiata sede
Art. 15 Indennità maneggio denaro. Cauzione Art. 16 Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 17 Trattamento di fine rapporto
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 Inscindibilità delle norme contrattuali Art. 44 Decorrenza e durata
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PARTE GENERALE
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PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE
Le parti stipulanti il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo, in uno scenario caratterizzato dal continuo evolversi del quadro del trasporto aereo mondiale, in cui le complesse dinamiche risentono dell’incompiuta messa a sistema del settore italiano, concordano sul valore e valenza centrale ed inclusiva del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e sulla strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di governo dei processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise, in grado di assicurare: il contributo alla definizione di un sistema dei trasporti, il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo occupazionale ed il coinvolgimento delle professionalità su obiettivi di qualità.
Tutto ciò premesso:
Il perseguimento degli obiettivi condivisi dalle Parti stipulanti presuppone un nuovo approccio al settore del trasporto aereo nel suo complesso, caratterizzato da una pluralità di attività che devono assumere un ruolo complessivo di sistema in una logica di “filiera”, in quanto concorrenti, con diverso grado ad una medesima catena del valore, oltre alla ricerca condivisa di un sempre crescente livello di servizio e di attenzione al cliente e di miglioramento delle condizioni di lavoro.
Di questa appartenenza al sistema di filiera intende farsi da subito artefice il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo attraverso la fissazione di un quadro di regole di insieme da applicarsi a tutti gli operatori del settore nella PARTE GENERALE in quanto componenti a pieno titolo della filiera del trasporto aereo.
Componenti, la cui specificità in termini di diverso contributo alla catena del valore, viene dal contratto collettivo nazionale di lavoro riconosciuta e valorizzata attraverso la definizione di PARTI SPECIFICHE.
TITOLARITA’
La Parte Generale del contratto, comune a tutte le Parte Specifiche, è sottoscritta dalla totalità delle Associazioni Datoriali e dalle Segreterie Nazionali di Categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti.
Ogni Parte Specifica di seguito riportata ha una propria autonomia negoziale ed è sottoscritta dall’Associazione Datoriale interessata e dalle Segreterie Nazionali di Categoria firmatarie della parte generale.
Parte specifica gestori aeroportuali:
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- Assaeroporti;
Parte specifica vettori:
- Assaereo;
- F.A.I.R.O.
Parte specifica servizi aeroportuali di assistenza a terra:
- Assohandlers;
Parte specifica catering aereo:
- Assocatering;
Parte specifica ATM (Air Traffic Management):
- Assocontrol.
Resta peraltro convenuto che attraverso la sua sottoscrizione le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti riconoscono di aver individuato la regolamentazione di settore.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo è il riferimento regolatorio sul versante del lavoro e si applica a tutto il personale di terra e di volo per l’intera industria del trasporto aereo italiano le cui attività sono:
• servizi di navigazione e di lavoro aereo (vettori aerei stabilmente operanti in Italia);
• servizi di gestione aeroportuale;
• servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale);
• servizi di catering aereo;
• servizi ATM diretti e complementari;
• servizi di manutenzione aeronautica.
Potrà, inoltre, applicarsi alle aziende che, attraverso accordi di confluenza ed armonizzazione, aderiscano alla regolamentazione generale contrattuale del trasporto aereo.
Coerentemente con l’obiettivo comune di assicurare incrementale trasparenza e certezza di diritti e doveri, le Parti ritengono fondamentale dare massima diffusione al testo contrattuale curandone la distribuzione a tutti i lavoratori anche attraverso la sua pubblicazione nelle intranet aziendali.
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CAPO I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le Parti, in relazione ai nuovi principi su:
• rappresentanza, rappresentatività e titolarità delle Organizzazioni Sindacali;
• validità della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché modalità di ratifica delle singole parti specifiche sulla base della titolarità così come definita al precedente paragrafo;
• costituzione e composizione delle R.S.U.;
• efficacia ed esigibilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro con modalità stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto;
• clausole e procedure finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti;
si impegnano a dare tempestiva attuazione agli accordi applicativi sottoscritti in materia.
Le Parti concordano:
• sulla natura di pubblica utilità delle attività delle imprese operanti nel settore e sulla necessità di assicurare la continuità dei servizi prestati a tutela dei diritti dell’utenza;
• sull'individuazione di un assetto relazionale che sia fattivamente orientato alla prevenzione e al superamento dei motivi di conflitto;
• sulla funzionalità dell'assetto contrattuale a una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti da Governo e Parti sociali e al perseguimento di una gestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del settore.
ART. 1
MODELLO RELAZIONALE DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
1 Le Parti stipulanti:
• muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare, quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali, un sistema di partecipazione
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improntato sulla trasparenza e sulla tempestività nonché sul ruolo propositivo delle Organizzazioni Sindacali;
• allo scopo di rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti dell’efficienza gestionale, della qualità di servizio, della produttività, in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse umane;
• in considerazione della necessità di assicurare lo sviluppo della capacità competitiva delle aziende quale condizione essenziale per confrontarsi validamente con le esigenze dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati e dal processo di integrazione europea;
• tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto del sistema di relazioni sindacali, in tutti i suoi livelli;
xxxxxxxxx l’opportunità di realizzare il seguente modello relazionale.
Osservatorio Nazionale
2 Tra le Parti stipulanti viene istituito un Osservatorio Nazionale per l’approfondimento tempestivo delle problematiche connesse con l’evoluzione del sistema del trasporto aereo.
Oggetto di esame dell’Osservatorio potranno, altresì, essere le dinamiche comuni di evoluzione dell’Industria, al fine di ricercare soluzioni orientate alla costruzione di una logica di “sistema”.
Nell’ambito dell’Osservatorio si terrà un incontro semestrale dedicato al monitoraggio:
• del complessivo utilizzo degli strumenti del mercato del lavoro, anche attraverso l’esame analitico delle singole fattispecie;
• degli strumenti utili a favorire il reimpiego di risorse oggetto di ammortizzatori sociali;
• di iniziative finalizzate al riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro dell’esistenza nel settore del trasporto aereo di eventuali attività usuranti;
• dell’adeguamento delle aziende a sistemi e norme che diano garanzia di rispetto e di controllo sulle prestazioni sociali ed ambientali delle stesse;
• della evoluzione della contrattazione di secondo livello;
• delle iniziative istituzionali nazionali e comunitarie per la realizzazione del “Sistema Trasporto Aereo Italiano”;
Inoltre, viene attivata una fase progettuale relativa alla definizione di modelli di agibilità sindacali nazionali a partire dalle intese vigenti e con l’obiettivo del superamento di ogni accordo in essere.
Sarà composto da un (1) componente designato da ogni Organizzazione Sindacale stipulante ed un (1) componente designato da ogni Associazione Datoriale.
Ciascun componente rimarrà in carica per l’intera durata del contratto collettivo nazionale di lavoro salvo revoca da parte dell’Organizzazione/Associazione designante o dimissioni.
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A tal fine, sarà predisposto idoneo regolamento di funzionamento.
I servizi di segreteria dell’Osservatorio Nazionale saranno assicurati a rotazione annua dalle Associazioni Datoriali stipulanti il presente contratto.
È previsto l’insediamento dell’Osservatorio Nazionale entro6 mesi dalla data di decorrenza del presente contratto.
Informativa sull’andamento dell’Azienda
3 Nel corso di un apposito incontro, da tenersi nel primo quadrimestre di ogni anno, le aziende esporranno alle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti ovvero, in rapporto alla configurazione aziendale,alle loro articolazioni territoriali:
▪ l’andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese indicazioni di trend con specifico riferimento a particolari aree di interesse strategico;
▪ le prospettive di sviluppo dell’attività, anche con riferimento ad acquisizione e/o accordi commerciali con altre imprese;
▪ l’andamento della produttività, del livello di efficienza e della qualità del servizio correlato all’anno precedente ed in rapporto, ove possibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze del mercato;
▪ le prospettive produttive e le conseguenti previsioni di investimenti, nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti con le prevedibili implicazioni su occupazione, condizioni di lavoro, condizioni ambientali/ecologiche e sicurezza sul lavoro;
▪ gli orientamenti in materia di appalti e sub concessioni, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché gli ambiti in cui essi si esplicano o si prevede possano esplicarsi.
Analoga esposizione verrà effettuata dalle aziende, anche su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, in relazione ad aggiornamenti significativi di tali programmi.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
Progetti di intervento sugli assetti organizzativi
4 In caso di fenomeni di rilevanza strategica quali ad esempio il riassetto produttivo o organizzativo che abbiano significativi impatti sugli aspetti occupazionali, le aziende daranno una preventiva informativa alle organizzazioni sindacali, ovvero, in rapporto alla loro configurazione aziendale, alle loro articolazioni territoriali.
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ART. 2
ARTICOLAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. INTESE MODIFICATIVE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1 Le Parti, al fine di rendere più competitivo il comparto del trasporto aereo, concordano nel riconoscere la centralità del presente contratto ed, allo scopo di fornire al settore uno strumento volto alla valorizzazione della professionalità dei lavoratori, a tutelare l’occupazione e lo sviluppo delle relazioni industriali, individuano nella contrattazione aziendale lo strumento attraverso il quale promuovere tali iniziative.
Le Parti, pertanto, in linea con quanto previsto dai recenti Accordi Interconfederali, convengono che la contrattazione collettiva sia articolata come segue.
Contratto Nazionale
2 Il contratto nazionale avrà durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica.
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi, avendo la funzione di favorire processi di risanamento e riorganizzazione aziendale e di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore.
Il contratto nazionale definisce, altresì, modalità ed ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello, affinché la stessa operi per migliorare il posizionamento competitivo delle aziende e la produttività, attraverso un migliore impiego dei fattori di produzione e dell’organizzazione del lavoro.
Il contratto nazionale individua materie ed istituti propri del livello nazionale, derogabili a livello aziendale attraverso intese modificative secondo le finalità e le modalità specificatamente riportate nel paragrafo “intese modificative del contratto collettivo nazionale di lavoro”.
Il contratto nazionale,sia nella parte generale comune che nelle parti specifiche,individua materie ed istituti propri del livello nazionale , nonché materie ed istituti di competenza del livello aziendale diversi e non ripetitivi rispetto ai primi.
Contrattazione Aziendale o di secondo livello
3 In relazione agli Accordi Interconfederali il contratto nazionale individua le materie che sono oggetto della contrattazione aziendale. In virtù di tale disposizione, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori materie nelle Parti Specifiche, le Parti hanno inteso delegare le seguenti materie nel rispetto del principio dell’effettività di regolamentazioni disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro sulla base di specifici rinvii già previsti nei singoli articoli dello stesso:
• orario di lavoro (aspetti applicativi);
• mercato del lavoro (aspetti applicativi);
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• premio di risultato ove ne sussistano le condizioni di redditività aziendale; le modalità e l’ambito di applicazione possono essere definiti nella parti specifiche, fermo restando che il premio variabile deve comunque avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla legge.
Intese modificative del contratto collettivo nazionale di lavoro
4 Le Parti, al fine di adeguare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze di specifici contesti produttivi, concordano sulla possibilità di sottoscrivere specifiche intese modificative a livello aziendale, anche in via sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente contratto.
Le intese modificative sottoscritte a livello aziendale sono efficaci, in attesa dei regolamenti attuativi degli Accordi Interconfederali, per tutto il personale in forza e vincolano tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, se sottoscritte dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle organizzazioni sindacali che, singolarmente o insieme alle altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda al 1°gennaio dell’anno di stipulazione dell’intesa modificativa del contratto.
A tal fine, verranno prese in considerazione le deleghe risultanti all’azienda e riscontrate dalle stesse organizzazioni sindacali.
In caso di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie le intese modificative hanno efficacia per tutto il personale in forza e vincolano tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto operanti all’interno dell’azienda, se approvate dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti.
In ogni caso le intese modificative sono negoziate con le rappresentanze sindacali costituite su iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie il contratto operanti in azienda d’intesa ovvero congiuntamente con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria ovvero con le articolazioni organizzative competenti delle corrispondenti organizzazioni sindacali espressione delle Federazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le intese sottoscritte ai sensi del presente articolo sono trasmesse,attraverso le rispettive Associazioni Datoriali, a fini informativi alle Parti stipulanti il contratto ed acquisiscono immediatamente e direttamente efficacia modificando, per le materie e le durate definite, le relative clausole del contratto.
Le intese modificative dovranno indicare:
• gli obiettivi che si intendono conseguire;
• la durata;
• i riferimenti puntuali agli articoli del contratto oggetto di modifica;
• le pattuizioni a garanzia dell’esigibilità dell’accordo con provvedimenti a carico degli inadempimenti di entrambe le parti.
Gli ambiti nei quali potranno essere raggiunte tali intese sono:
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• la gestione di situazioni di crisi aziendale, anche con l’obiettivo di limitare le ricadute occupazionali;
• lo sviluppo economico ed occupazionale dell’azienda nella prospettiva di un diverso posizionamento strategico e competitivo.
In questi ambiti le intese modificative potranno avere ad oggetto gli istituti del contratto che disciplinano la prestazione lavorativa, l’inquadramento, gli istituti di carattere retributivo, con l’esclusione dei minimi tabellari, dell’indennità di contingenza, degli emolumenti di natura individuale.
ART. 3
PROCEDURA GENERALE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1 Le Parti si impegnano al rispetto della seguente modalità di confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Le proposte per il rinnovo del presente contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza.
2 Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, e comunque per un periodo pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
3 Le Parti stipulanti e le articolazioni organizzative territoriali si astengono, altresì, dall’intraprendere qualsiasi iniziativa unilaterale inerente materie già oggetto di disciplina nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro, durante l’intero periodo di vigenza dello stesso.
ART. 4
PROCEDURA GENERALE DI CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INERENTI L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
1 Salvo quanto previsto dalle specifiche intese intervenute tra le Parti e già recepite in apposite delibere della Commissione di Garanzia,al fine di migliorare l’efficacia delle relazioni sindacali, le Parti si obbligano, prima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alle procedure di conciliazione di cui al presente articolo.
2 Le controversie individuali di rilevanza collettiva, intendendosi per tali le controversie che riguardano una potenziale pluralità di soggetti o comunque relative all’interpretazione di accordi collettivi,dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al
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completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale o legale.
3 Le seguenti materie sono escluse dalle procedure di che trattasi:
• licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli Accordi Interconfederali in vigore;
• provvedimenti disciplinari.
4 Qualora insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme di questo contratto collettivo nazionale di lavoro su richiesta scritta di una delle parti interessate, le Parti stipulanti si impegnano a fornire, nel corso di un apposito incontro, la propria interpretazione e valutazione possibilmente concordata, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo.
5 Il parere delle Parti stipulanti, qualora concordato, è vincolante per i soggetti che hanno dato corso alla procedura.
6 Nel periodo occorrente alle Parti stipulanti per pronunciarsi, i soggetti interessati alla procedura non assumono iniziative unilaterali.
ART. 5 DIRITTI SINDACALI
1 Per i dirigenti sindacali, ivi compresi quelli delle rappresentanze sindacali
aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie, si fa rinvio a quanto previsto dalle apposite norme della Legge n. 300/1970, per quanto applicabile od eventualmente regolamentato nelle Parti Specifiche, nonché dagli accordi interconfederali intervenuti in materia.
2 Il trattamento economico per i permessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe spettato all’interessato in caso di effettiva prestazione lavorativa, fatto salvo quanto previsto nella singole parti specifiche e/o nella singole aziende.
ART. 6 ASSEMBLEA
1 Nelle singole unità produttive, così come individuate dalle norme vigenti, potranno essere promosse dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero delle rappresentanze sindacali unitarie, ove costituite, o dalle organizzazioni sindacali
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dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee (ex art. 20 Legge n. 300/1970)del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dall'azienda, di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.
2 La richiesta, che dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, dovrà essere presentata alla direzione aziendale con un preavviso minimo di 48 ore rispetto alla data di convocazione, indicando il giorno, l'ora di inizio e la durata presunta dell'assemblea.
Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data, dell'ora e del luogo dell'assemblea saranno comunicate tempestivamente all'organismo che ha indetto l'assemblea.
I predetti organismi provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso affisso sugli albi aziendali a loro disposizione.
3 Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale unitaria o rappresentanza sindacale aziendale, previamente indicati al datore di lavoro.
Lo svolgimento delle assemblee, al di fuori dell’orario di lavoro, per il personale navigante delle compagnie aeree, avviene secondo le modalità definite nell’apposita sezione.
4 Compete agli organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
5 I lavoratori hanno diritto a riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di
10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione la durata dell'assenza dal lavoro verrà, a tal fine, rilevata dal cartellino individuale o altro metodo equivalente.
6 Allo scopo di evitare turbative all'esercizio del pubblico servizio, le assemblee saranno svolte in modo tale da assicurare la continuità e la regolarità delle operazioni; a tal fine, in particolare per i settori operativi, durante le assemblee indette nel corso dell'orario di lavoro dovrà essere assicurato un adeguato presidio operativo.
Negli scali, le assemblee avverranno di norma nelle ore interessate da minor traffico e tali da rendere minimo il disagio all'utenza.
ART.7
PERMESSI PER ORGANI DIRETTIVI, AGIBILITA’ SINDACALI NAZIONALI E ASPETTATIVE PER INCARICHI SINDACALI E PER CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
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1 Ai dipendenti membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto potranno essere concessi i permessi di cui all’art.30 della Legge n.300/1970.
2 Agli stessi, nonché a quei dipendenti che siano chiamati all’assolvimento di cariche pubbliche elettive, potrà essere concesso per l’assolvimento delle rispettive funzioni un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 300/1970, sino alla scadenza dell’incarico, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.
3 Per quanto riguarda le agibilità sindacali nazionali si rinvia a quanto definito nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale.
ART.8
AFFISSIONI E BACHECHE SINDACALI
1 Le aziende, presso la sede della direzione generale e presso le altre sedi di lavoro, collocheranno un albo a disposizione di ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive organizzazioni.
2 Le suddette comunicazioni dovranno riguardare la materia sindacale.
3 Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere contestualmente inoltrato alle rispettive direzioni.
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CAPO II TUTELE SOCIALI
ART. 9
APPALTI
1 Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati a livello comunitario le Parti intendono definire un sistema che, a partire dai processi di selezione degli appaltatori consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare, valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale delle imprese.
2 Conseguentemente le aziende inseriranno nei contratti di appalto e verificheranno l’esistenza in eventuali contratti di subappalto, di clausole inerenti la previsione dell’osservanza degli obblighi derivanti da norme di legge nonché dai contratti collettivi di lavoro.
3 A tal fine i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso la certificazione INPS ed INAIL.
4 In coerenza con il regolamento ENAC in vigore sulla “certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”, l’operatore certificato garantisce il possesso, da parte del subappaltatore, di standard corrispondenti a quelli propri e necessari alla certificazione stessa, con particolare riguardo ai requisiti richiesti dal citato regolamento, riguardanti gli standard di sicurezza,l’addestramento, la qualità e la tutela ambientale e gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e di sicurezza sul lavoro.
5 Coerentemente con le linee strategiche contenute nella premessa/ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le Parti riconoscono l’esigenza di evitare gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall’utilizzo improprio dell’istituto dell’appalto.
Le Parti, infine, consapevoli della prevista modifica comunitaria attualmente in discussione sul tema delle attività di assistenza a terra, si impegnano ad incontrarsi tempestivamente a valle delle modifiche introdotte.
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6 I lavoratori di aziende appaltatrici di servizi operanti in azienda potranno fruire, compatibilmente con la disponibilità di strutture, dei servizi di mensa, ove esistenti, previa opportune intese tra la società di erogazione del servizio e l’azienda appaltatrice.
ART. 10
CESSIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA
1 Per gli obblighi conseguenti al trasferimento di attività, alla cessione o al trasferimento di azienda o di ramo di azienda, le Parti fanno riferimento a quanto disposto dalle normative di legge in vigore.
ART. 11 AMBIENTE DI LAVORO
1 Le Parti convengono che l’ambiente di lavoro ed il contesto nel quale la prestazione viene fornita siano aspetti fondamentali per il miglioramento del servizio offerto e che il livello di soddisfacimento dei bisogni e delle finalità delle risorse umane all’interno dell’organizzazione aziendale in relazione agli obiettivi assegnati siano elementi imprescindibili al fine di creare un clima positivo, nel quale poter operare validamente in condizioni di salubrità e sicurezza.
In tal senso, si conviene che le aziende, andando anche oltre la specifica disciplina sul tema “Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro” di cui al successivo art. 12, pongano in essere quelle azioni volte a tutelare e garantire il diritto dei lavoratori ad operare in un ambiente di lavoro consono e adeguato, rimuovendo quegli ostacoli che si frappongono al perseguimento di tale obiettivo.
ART. 12
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
1 Le Parti individuano, come valore condiviso, l’impegno per una costante attenzione nei confronti della tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, della sicurezza negli ambienti di lavoro e della prevenzione, formazione ed informazione.
2 Coerentemente con questi obiettivi,le Parti condividono la necessità di agire in un’ottica proattiva anziché reattiva, stante i primari interessi in gioco che attengono, fondamentalmente ma non unicamente, alla salute fisica e psichica del lavoratore.
3 In ottemperanza a tale ottica proattiva condivisa, tutti i soggetti interessati collaborano ed interagiscono nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità
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per migliorare costantemente le condizioni degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, salubrità, igiene e garantire una formazione adeguata, con particolare riferimento ai rischi specifici connessi all’ambiente aeroportuale, in modo tale non solo da valutare, prevenire, eliminare e/o ridurre progressivamente i rischi ed i pericoli alla fonte, ma anche per potere creare un ambiente di lavoro ottimale.
4 Tenuto conto anche di quanto previsto dall’ente regolatore in merito alle attività che si svolgono in aree o spazi destinati ad un uso generalizzato da parte di operatori e/o soggetti che operano in ambito aeroportuale o che prevedono l’utilizzo promiscuo di infrastrutture e/o attrezzature, le Parti convergono sulla necessità di attribuire anche una particolare attenzione alle problematiche inerenti la circolazione nelle aree aeroportuali operative interne e ritengono opportuno che tutti i soggetti interessati sopra citati diano il loro contributo in un’ottica di prevenzione e tutela grazie all’impiego di strumenti di coordinamento sempre più incisivi.
5 A tal fine, le aziende confermano l’impegno alla massima sensibilizzazione ed alla diffusione di una cultura di prevenzione tra i lavoratori, ponendo particolare attenzione alle attività che, in relazione alla specificità di comparto, attengono alla movimentazione carichi, agli agenti chimici e fisici ed alle lavorazioni che richiedono l’utilizzo di mezzi ed attrezzature aeroportuali.
6 Premesso quanto sopra, visto quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento al Titolo I, capo III, sezione VII, e dall’Accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, tenuto conto di quanto previsto anche dall’ente regolatore, le Parti confermano la piena attuazione ed il sostegno al ruolo degli R.L.S. (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) cui vengono affidati in maniera specifica ed esclusiva dalla normativa esistente le titolarità di rappresentanza in questa materia.
7 Ai sensi dell’art. 47, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere designati o eletti nell’ambito delle rappresentanze sindacali esistenti in ciascuna Azienda, nel numero, con le modalità e la durata previste dall’Accordo Interconfederale 22 Giugno 1995.
8 Per quanto concerne le aziende che impiegano meno di 15 dipendenti, si rinvia all’Accordo Interconfederale da ultimo citato, ferma restando l’opportunità, in coerenza con le premesse sviluppate, che in tutte le aziende sia eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In mancanza del rappresentante dei lavoratori per l sicurezza, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le Parti individuano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui al comma 1 del citato articolo nel “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ciascun comparto di competenza”.
Si rinviano, pertanto, in sede aziendale le modalità di elezione e designazione.
Permessi retribuiti
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9 Per l’esercizio delle attività di competenza ad ogni R.L.S. spettano 40 ore annue di permessi retribuiti, fatte salve le condizioni di miglior favore condivise a livello aziendale o nelle sezioni specifiche.
10 In caso di attività di R.L.S. di sito le ore spettanti vengono elevate a 60 ore complessive.
11 L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con le stesse modalità in vigore per la concessione dei permessi ai componenti delle R.S.A. o delle R.S.U., salvo le situazioni di rischio di particolare gravità.
12 Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b, c, d, g, i ed l dell’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. non viene utilizzato il predetto monte ore.
Formazione e compiti degli R.L.S.
13 Le Parti, nel comune impegno volto a dare concreta ed effettiva attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,in uno spirito di reciproca e fattiva collaborazione finalizzata a promuovere e migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche al fine di costruire una comune visione di valutazione e gestione dei rischi, confermano la primaria importanza rivestita dalla formazione degli R.L.S..
14 Tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008e s.m.i. e dall’Accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si rende disponibile all’effettuazione della necessaria attività formativa ed il datore di lavoro assicurerà con oneri a proprio carico un’adeguata ed esaustiva formazione in materia con particolare attenzione ai rischi specifici esistenti nei relativi ambiti di rappresentanza, prevedendo comunque specifici cicli di aggiornamento annuali.
15 Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare:
a) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda, ovvero nell’unità produttiva;
b) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
c) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
d) elabora proposte in merito all’attività di prevenzione;
e) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
Modalità di accesso ai luoghi di lavoro
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16 Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro ex art. 50 D.Lgs 81/2008e s.m.i., sarà esercitato nel rispetto dell’esigenze produttive nonché delle disposizioni legislative relative ai luoghi di lavoro.
17 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro dovrà darne comunicazione scritta all’azienda almeno 24 ore prima specificando il luogo ed i motivi dell’accesso, salvo le situazioni di rischio di particolare gravità.
18 In caso di necessità di accesso su aree soggette a restrizioni, le Parti si attiveranno con le direzioni aeroportuali per l’ottenimento di procedure che consentano il rilascio delle autorizzazioni necessarie nei tempi predetti, salvo il rispetto delle altre condizioni specifiche previste per le stesse.
19 Le Parti concordano che tale accesso avvenga possibilmente congiuntamente ad un rappresentante del servizio di prevenzione e protezione al quale deve essere fatta in ogni caso esplicita richiesta da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al fine di una più puntuale analisi congiunta dei problemi e delle possibili soluzioni.
20 Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge e all’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.
R.L.S. di sito
21 In considerazione di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. con riferimento al “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, eletto tra gli R.L.S. delle aziende presenti, nel quadro di un sempre più efficace sistema di relazioni industriali nell’ambito delle specifiche tematiche oggetto del presente articolo, le Parti condividono la necessità,che negli aeroporti con traffico superiore ai 3 milioni di passeggeri annui e che presentino situazioni di particolare interferenza operativa connessa alla presenza di più società, venga istituita anche la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito, cui verrà attribuito uno specifico compito di coordinamento e di rappresentanza in caso di assenza di R.L.S. nella singola azienda.
Negli aeroporti ove venga nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, lo stesso svolgerà i compiti anche del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale intervenendo nei casi e con le modalità previste dalla legge.
ART.13
DIISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1 Le Parti, nel ribadire il valore, condiviso come di primaria importanza, della tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, convenendo sulla necessità di
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continuare nell’impegno comune di sensibilizzare le imprese ed i dipendenti al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), considerati, assieme alla formazione ed alla prevenzione, fondamentali per prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale, confermano preliminarmente che la fornitura dei D.P.I. al personale in relazione alle mansioni svolte ed alla specifica tipologia di lavoro è obbligo che per la normativa di legge grava direttamente sulle imprese.
2 Pertanto, fermo restando il rispetto da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori della normativa in materia, con particolare riferimento agli articoli 74 - 79 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, all’atto di ogni nuova assunzione i lavoratori hanno diritto ad ogni D.P.I. eventualmente funzionale alla tipologia di lavorazione.
Per il corretto utilizzo degli stessi dovranno inoltre essere previste apposite procedure informative e/o di addestramento.
3 L’impresa è comunque impegnata ad assicurare che, al verificarsi di condizioni di usura o di inefficienza dei D.P.I., gli stessi vengano prontamente sostituiti.
4 Rimane l’obbligo per i lavoratori di utilizzare sempre tutti i D.P.I. messi a disposizione. (Vedi circolare n. 34 del 29/4/1999 emanata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e succ. modif.), in materia di “indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale”.
5 Tutti i D.P.I. dovranno essere usati unicamente nell’ambito delle attività aziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati all’impresa sia in occasione delle nuove forniture, sia al momento della risoluzione del contratto di lavoro.
6 Le Parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di formazione tese ad accrescere una diffusa cultura della sicurezza e della prevenzione.
7 Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l’uso, il rinnovo ed il controllo dei D.P.I. durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, formano oggetto di accordo tra le Parti a livello aziendale.
ART. 14
TUTELA DELLA PRIVACY
1 Le Parti:
• in considerazione della crescente rilevanza delle problematiche connesse alla tutela dei dati personali, anche in relazione alla progressiva diffusione di sempre più avanzati apparati, tecnologie e strumentazioni che possono consentire di accedere ad una moltitudine di informazioni ed immagini inerenti un soggetto;
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• stante la acuita sensibilità da parte dell’opinione pubblica e dei soggetti passivi, anche solo potenziali, del trattamento dei dati personali, conseguente al diffondersi del timore di illecite interferenze con la sfera di riservatezza individuale;
• in considerazione del fatto che, per esigenze legate alla garanzia della pubblica sicurezza potrebbe essere richiesta la comunicazione di dati sensibili per assicurare l’affidabilità di chiunque operi in ambito aeroportuale;
• vista la necessità di trattare un numero di dati personali dei clienti dei servizi aeroportuali in costante e significativo aumento;
convergono sulla necessità di attribuire specifica attenzione alla tematica della tutela dei dati personali, intesa in senso ampio e rivolta sia nell’ambito del rapporto di lavoro che vede come soggetto interessato il dipendente, sia nei confronti dei clienti dei servizi aeroportuali che può interessare le aziende ed un’ampia fascia di lavoratori come titolari, responsabili e/o incaricati del trattamento.
2 In tale ottica, le Parti condividono che, oltre ad una scrupolosa applicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti della normativa in materia, con specifico riferimento al codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, ed allo statuto dei lavoratori, Legge n. 300/1970 e relativi accordi aziendali in materia, ferme restando le Autorizzazioni Generali del Garante, sarà attribuita un’adeguata considerazione alle indicazioni e raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
ART. 15 TOSSICODIPENDENZA
1 Fermo restando quanto distintamente regolato nelle parti specifiche, le
aziende concederanno un periodo di aspettativa non retribuita per la durata dell'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali sia accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali individuate dalla Legge n. 162/1990.
2 Le aziende concederanno al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita, della durata complessiva non superiore a sei mesi, da fruire fino a concorrenza per periodi continuativi non inferiori a un mese, motivata dalla comprovata necessità di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza effettuano terapie di riabilitazione da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla Legge n.162/1990.
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3 L’aspettativa potrà non essere concessa in pendenza di procedimenti disciplinari per fatti gravi che prevedano la sanzione di licenziamento a norma del contratto collettivo nazionale o regolamento aziendale.
ART. 16
SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA’ DEI LAVORATORI ANCHE IN MATERIA DI MOLESTIE SESSUALI
1 Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
2 Per molestia sessuale, si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso che, di per sé, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, oppure sia suscettibile di creare un clima di intimidazioni nei suoi confronti.
3 Di particolare rilievo va considerata la molestia sessuale che produca atteggiamenti intimidatori dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
4 La molestia o ricatto sessuale costituisce infrazione disciplinare; analogamente si configura la denuncia di fatti inesistenti compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro.
5 Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale secondo quanto convenuto nel quarto capoverso del presente articolo, le aziende hanno l’obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi per assistenza e consulenza anche dei C.P.O. aziendali.
Le aziende provvederanno altresì alla diffusione di campagne di informazione e valuteranno l’adozione di specifici codici di condotta.
ART. 17 MOBBING
1 Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
2 Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di situazioni di mobbing, nonché di prevenire il
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verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale della lavoratrice e del lavoratore interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
ART. 18
PARI OPPORTUNITA’
1 Ai fini della piena applicazione delle Leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e
s.m.i. nonché della normativa della CEE in tema di pari opportunità uomo-donna nel lavoro, vengono istituiti il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità e i Comitati Pari Opportunità Aziendali.
2 Il comitato nazionale sulle pari opportunità, costituito in forma paritetica tra rappresentanti designati dalle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, ha il compito di monitorare l’andamento occupazionale, recepire le direttive nazionali ed europee emanate in materia di pari opportunità e monitorare la loro applicazione, instaurare buone prassi a livello europeo con organismi che hanno gli stessi compiti istituzionali e con i comitati pari opportunità nazionali esistenti sul territorio Italiano.
3 Il comitato nazionale è presieduto da un presidente nominato tra i suoi componenti con apposita deliberazione assunta dai presenti alla riunione e a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo dei componenti.
4 Si riunirà trimestralmente e invierà annualmente alle Parti stipulanti un rapporto sull’attività svolta.
5 Ognuna delle Parti potrà formulare richieste per una riunione straordinaria, con un preavviso di 15 giorni.
6 Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, il comitato presenterà alle Parti un rapporto conclusivo dell’attività svolta nel corso del mandato, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del successivo rinnovo contrattuale.
7 I comitati pari opportunità aziendali vengono costituiti in forma paritetica tra rappresentanti designati dalle aziende e rappresentanti sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro presenti sul territorio.
8 Al fine di avere omogeneità nell’assegnazione dei compiti e nelle regole di funzionamento i comitati pari opportunità aziendali si doteranno di uno statuto.
9 Per poter favorire la realizzazione delle finalità dei rispettivi organismi di parità le associazioni datoriali e le aziende, nelle rispettive competenze, garantiranno tutti gli strumenti necessari al loro funzionamento (informazioni, corsi di formazione, strumenti comunicativi interni, agibilità per le componenti sindacali).
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10 In particolare, valorizzeranno, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli organismi in questione, favorendone la pubblicità con i mezzi più idonei.
11 L’attività espletata in qualità di componenti del comitato nazionale e dei comitati pari opportunità aziendali è a tutti gli effetti prestazione di servizio in orario di lavoro, trattandosi di attività istituzionale a valere sul monte ore permessi sindacali.
12 Saranno programmati, a livello nazionale e aziendale, incontri periodici con i corrispondenti referenti datoriali e sindacali su tematiche particolari e/o per compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione e di applicazione della legge, degli accordi e della normativa in materia di pari opportunità.
13 In ottemperanza all’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 dovranno essere forniti, nel mese di gennaio, i rapporti sul personale che saranno oggetto di analisi e confronti fra associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e comitato nazionale e fra aziende, organizzazioni sindacali e comitati pari opportunità aziendali.
14 I rapporti dovranno essere consegnati 15 giorni prima degli incontri.
15 Al fine di garantire un equilibrato accesso al lavoro tra uomini e donne, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006, si individueranno, a livello aziendale, tutte le azioni positive che a ciò possano contribuire.
ART. 19 LAVORATORI DISABILI
1 Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili su attività confacenti
alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le aziende si adopereranno anche per individuare interventi atti a superare le c.d. “barriere architettoniche”.
2 Le Parti, inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia, confermano la particolare attenzione verso l’evoluzione del quadro normativo e dei conseguenti regolamenti attuativi in una prospettiva di ricerca dei possibili ambiti di intervento tenendo conto delle disposizioni di cui alla Legge n.104/1992 e successive disposizioni legislative in materia.
ART. 20
LAVORATORI STUDENTI E PERMESSI PER STUDIO
Lavoratori studenti
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1 I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 300/1970 a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2 I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
3 Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Permessi per studio
4 I lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio attinenti all’attività svolta dall’azienda istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali procapite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre ché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.
I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare il 2% del totale dei lavoratori occupati in ciascuna unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno, né potranno contemporaneamente superare l'1% del totale dei lavoratori occupati in ciascun turno nell'unità produttiva. I permessi verranno concessi compatibilmente con la possibilità di un normale espletamento del servizio.
I lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di cui al precedente secondo capoverso, l’azienda, fermo restando il limite sopra previsto, stabilirà, tenendo presente le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, etc.) per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, dandone comunicazione alle strutture delle R.S.U./R.S.A..
5 Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative, agevoleranno i su indicati percorsi di studio concedendo ai dipendenti eventuali periodi di ferie o permessi non retribuiti su richiesta dell’interessato.
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ART. 21
CONGEDI, ASSENZE E PERMESSI
1 In relazione a quanto previsto dalla Legge n. 53/2000 e s.m.i., limitatamente a quanto da essa demandato alla contrattazione collettiva, le Parti convengono quanto segue:
a) qualora il periodo di congedo di cui all’art. 4, comma 3, della Legge. 53/2000 e s.m.i. venga usufruito in modo continuativo per un periodo superiore ad un anno, il lavoratore interessato sarà riammesso al lavoro, potendosi prevedere la partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale relativo sia a tematiche operative sia a problematiche di sicurezza. Qualora il corso abbia una durata superiore a 5 giorni lavorativi, la parte eccedente sarà tenuta al 50% fuori orario di lavoro e, per questa parte, non darà corso a retribuzione aggiuntiva;
b) i congedi di formazione di cui all’art. 5 della Legge. 53/2000e s.m.i. potranno essere utilizzati contemporaneamente da non più del 2% del personale in forza, all’atto della richiesta, avente i requisiti di anzianità aziendale di cui al comma 1 del medesimo art. 5. I congedi verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per il completamento della scuola dell’obbligo e, in sequenza, per il conseguimento di un titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea in discipline attinenti all’attività professionale svolta o per la partecipazione ad attività formative inerenti l’attività svolta. In sede aziendale potranno essere definiti i criteri e il procedimento per la richiesta e la concessione o il diniego di tali congedi;
c) per quanto concerne i percorsi di formazione di cui all’art. 6 della Legge . 53/2000 e s.m.i., viene definito in 2 ore/dipendente a tempo indeterminato/anno il monte ore da destinare ai congedi per la partecipazione agli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 dello stesso art. 6. Le aziende potranno intervenire con una copertura forfettaria dei costi didattici sostenuti dal dipendente. In sede aziendale, saranno definiti i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione;
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d) per quanto attiene ai congedi parentali ex D.Lgs. n. 151/2001 e s.m i., e con particolare riferimento all’art.32 dello stesso, che attribuisce alla contrattazione collettiva la facoltà di introdurre criteri e modalità di esercizio del diritto al congedo parentale, si conviene che, al fine di contemperare la ratio legis alla erogazione di un servizio pubblico legato alla mobilità della persona, la richiesta deve essere formulata alle aziende nei termini di legge, compresi i casi di oggettiva impossibilità, come definito nelle singole parti specifiche ove si terrà conto delle esigenze di programmazione operativa e ove verranno comunque fatte salve le specifiche pattuizioni attualmente in vigore.
2 Per quanto riguarda l’introduzione del congedo ad ore per il personale di terra previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 così come modificato dall’art. 1 comma 339 della Legge n. 228/2012 si rinvia alle singole parti specifiche.
Permessi per eventi e cause particolari
3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 53/2000 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento d'attuazione di cui al D.M. n. 278/2000, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto complessivamente a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito all'anno nel caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
4 Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Si darà priorità di accettazione alle richieste di ferie collegate con gravi motivi familiari, fatte salve esigenze organizzative e produttive.
ART. 22
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TUTELA DELLA MATERNITA’ E PATERNITA’
1 Fatte le salve le specifiche previsioni per il personale navigante, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 le lavoratrici hanno diritto al congedo di maternità:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta;tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
2 La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
3 Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice licenziata nel periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
4 Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.1026/1976, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
5 In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
6 Durante tutto il periodo di congedo di maternità le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera secondo le modalità e le misure previste nelle singole sezioni del presente contratto.
7 Nessuna altra indennità derivante dal presente contratto o dalle sue sezioni è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto eventualmente previsto nelle parti specifiche.
8 Il padre lavoratore, oltre a quanto previsto dall’art. 4, comma 24, lett. a) della Legge n. 92/2012 e dal successivo D.M. del 22 dicembre 2012, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte
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residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre, nonché in caso di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre.
A tal fine il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al periodo precedente deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
9 I periodi di assenza relativi al padre lavoratore di cui al comma precedente sono computati agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, della Legge n.1204/1971 e s.m.i..
10 Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo della durata di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della nursery o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
11 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite individuale di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età.
12 I periodi di assenza di cui al comma precedente sono computati agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, della Legge n.1204/1971 e s.m.i..
13 Per fruire dei congedi di cui al comma 12 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
Inoltre, la lavoratrice ed il lavoratore devono presentare al datore di lavoro una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo.
14 In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e alle indennità previste dalle disposizioni di legge e da quanto previsto nelle singole sezioni del presente contratto per il caso di licenziamento.
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Tale disposizione si applica sia al lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, sia in caso di adozione o affidamento sempre entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia.
15 La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
16 Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari, i dipendenti possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, il lavoratore però può procedere al riscatto col versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
17 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto ivi incluse le specifiche previsioni o le regolamentazioni europee per il personale navigante.
ART.23 CONGEDO MATRIMONIALE
1 Ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza della normale retribuzione.
2 Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né potrà avere luogo durante il preavviso di licenziamento.
3 La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 30 giorni dall’evento, salvo casi eccezionali.
4 Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, al termine del congedo, la regolare documentazione della avvenuta celebrazione del matrimonio.
ART.24 RICHIAMO ALLE ARMI
1 Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
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2 Il dipendente richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.
3 Il periodo di richiamo alle armi verrà computato nell’anzianità di servizio ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
4 Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
ART. 25 CLAUSOLA SOCIALE
1 Con l’obiettivo di salvaguardare l’efficienza, la sicurezza e la qualità complessiva dei sevizi di assistenza a terra, a beneficio degli utenti ed in relazione alle peculiarità organizzative, alla salvaguardia delle competenze del personale, dei processi formativi e delle professionalità ed al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la ricollocazione del personale conseguente al trasferimento dei servizi tra gli operatori delle attività di assistenza a terra presenti in ciascuna azienda del trasporto aereo, salva l’ipotesi di cessione di azienda o di ramo di essa ove sia concretamente identificabile la parte funzionalmente autonoma, in virtù del dettato di cui all’art 13 del D.Lgs n. 18/1999,ogni trasferimento delle sole attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra individuate negli allegati A e B del citato decreto legislativo comporta, fatto salvo quanto previsto nei punti che seguono, il passaggio del personale individuato, d’intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, dall’azienda cedente il/i servizio/i stesso/i all’azienda subentrante in misura proporzionale alla quota di traffico trasferita.
2 Fermo restando quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, nelle more di un eventuale intervento normativo, le Parti, in virtù del dettato di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 18/1999, convengono sull’adozione della regolamentazione specificata nelle singole parti speciali, sottolineando l’applicazione della stessa con la salvaguardia del principio di reciprocità anche nel caso in cui il trasferimento di attività e risorse intervenga tra aziende che applichino diverse Parti Specifiche del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3 Le Parti concordano fin da ora che il passaggio di personale avverrà tramite novazione soggettiva ed oggettiva del contratto con contestuale assunzione. In ragione della sostanziale contestualità dell’instaurazione del rapporto di lavoro, lo stesso avverrà con modalità tali da non comportare effettuazione di periodo di prova nell’azienda subentrante e, di conseguenza, senza l’insorgere dell’obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e per l’azienda cedente, con applicazione dei trattamenti normo-retributivi della parte specifica dell’azienda subentrante ed in base alle intese da definire in parte specifica o in sede locale/aziendale.
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Le Parti altresì riconoscono che l’assunzione da clausola sociale non costituisce violazione dei diritti di precedenza previsti dalla normativa in tema di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.
4 Le Parti, altresì, consapevoli delle annunciate modifiche normative delle attività di handling da parte dell’Unione Europea e delle conseguenti norme di recepimento da parte della legislazione nazionale si impegnano ad incontrarsi successivamente all’emanazione delle stesse al fine di condividere il necessario raccordo tra la nuova normativa e quanto definito nel presente articolo, nelle relative parti specifiche e nei relativi protocolli in materia sottoscritti anche in sede locale.
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Le Parti riconoscono, infine, che l’applicazione della clausola sociale, per esperienza comune, non costituisce elemento di destabilizzazione degli ammortizzatori sociali qualora attivati.
Pertanto, qualora emergessero elementi di contrasto allo stato non prevedibili, le Parti si impegnano ad incontrarsi nelle sedi istituzionali interessate ai soli fini del mantenimento dell’efficacia degli interventi in materia di ammortizzatori sociali già riconosciuti.
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CAPO III MERCATO DEL LAVORO
ART. 26 PREMESSA
1 Le Parti, considerato che le profonde trasformazioni in atto nel trasporto aereo impongono la costante ricerca di adeguati livelli di produttività, efficienza, competitività e competenze al fine di fornire uno standard di qualità del servizio sempre più elevato, ritengono utile procedere verso una coerente flessibilità nell’impiego del personale, al fine di consentire alle aziende di rispondere con tempestività ed efficacia alla variabilità delle esigenze dei mercati ed alla loro velocità di sviluppo, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti contrattuali, di adeguata e tempestiva considerazione.
2 Viene riconosciuta l’opportunità di fare ricorso agli strumenti che la normativa prevede sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di agevolare l’incontro fra domanda ed offerta, nonché di assicurare modalità della prestazione lavorativa funzionali ad una gestione ottimale del processo produttivo nell’intento di perseguire il rafforzamento della capacità competitiva delle aziende e condizioni di lavoro che valorizzino il contributo e la professionalità espressa dalle risorse umane.
3 Pertanto, si attribuisce particolare significato agli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano articolate modalità di offerta del servizio idonee a soddisfare le esigenze sempre più diversificate della clientela, in applicazione di quanto statuito dalla normativa tutta in materia di occupazione e mercato del lavoro.
ART. 27 CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
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1 Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale, intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto, costituisce uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore. Le modalità attuative vengono definite nelle parti specifiche.
2 L’assunzione di personale a tempo parziale avverrà avuto riguardo alle specifiche norme di legge nonché a quanto previsto ai commi seguenti.
3 Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato, potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale, con esclusione del personale che svolge mansioni non compatibili con il lavoro a tempo parziale.
Le aziende si riservano di accogliere le domande compatibilmente con le esigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di organico.
Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale, e previo accordo tra azienda e lavoratore, variazioni individuali delle quantità di ore all’interno del rapporto di lavoro a tempo parziale.
4 Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
a) orizzontale, fatta eccezione per il personale navigante, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro
b) verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, fatta eccezione per il personale navigante, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.
5 In recepimento di quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 e s.m. i., si stabilisce che nel rapporto di lavoro a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare è ammesso fino a concorrenza del limite settimanale e annuo del normale orario di lavoro, individuato nelle parti specifiche del presente contratto collettivo.
Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, non solo nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, ma altresì in ogni ulteriore fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato ai sensi della legislazione vigente.
Si ammette inoltre, previamente concordato tra lavoratore e azienda, il ricorso al lavoro in orari e/o giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente fissata.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, le causali al cui verificarsi è ammesso nei suddetti limiti il ricorso al lavoro supplementare sono da individuare nelle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema del trasporto aereo e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio.
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Quanto sopra può essere esemplificato, in via non esaustiva, nelle seguenti fattispecie: esigenza di mantenimento del pubblico servizio; anomalie tecnico- operative; improvvise modifiche di attività incidenti sulla regolarità dell’erogazione del servizio anche dipendenti da anomalie di erogazione di soggetti terzi; incrementi produttivi non prevedibili o comunque definiti nel tempo; particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di altri dipendenti; necessità non programmabili di addestramento con carattere di urgenza e per aree omogenee.
Il trattamento delle ore di lavoro supplementare come sopra definite viene convenuto nelle singole parti specifiche.
6 In ogni caso di rapporto di lavoro a tempo parziale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate con le relative disposizioni contrattuali previste per il personale a tempo pieno nelle parti specifiche del presente contratto collettivo.
7 L'individuazione dei regimi di orario verrà effettuata dall'azienda in relazione alle esigenze tecnico-organizzative del settore di appartenenza e verrà comunicata alle competenti strutture delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.
8 La prestazione a tempo parziale può essere organizzata secondo turni articolati programmati a rotazione e predeterminati. Tali prestazioni a tempo parziale non configurano, secondo l’accordo delle Parti, una fattispecie di clausola flessibile disciplinata dall’art. 3, comma 7 del D.Lgs n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Analogamente non configurano clausole flessibili le variazioni dell’orario concordato conseguenti a variazioni dell’operativo.
ART. 28
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
1 Il ricorso all’istituto del contratto a tempo determinato, oltre che nei casi di stagionalità meglio specificati nel comma successivo, è previsto in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostituivo riferite alla normale attività aziendale, riscontrabili alla data della stipula del contratto a termine e precisate nella lettera di assunzione.
2 E’ consentito stipulare contratti a termine o di somministrazione acausali ai sensi delle lett. a) comma 1 – bis dell’art. 1 del D.Lgs n. 368/2001. I contratti di cui alla lettera a) possono essere prorogati, una sola volta, entro il limite massimo di 12 mesi.
3 Nell’ambito della delega riconosciuta dall’art. 1, comma 1 bis, lett. b), del D.Lgs. n. 368/2001 all’autonomia collettiva, così come modificato dalla Legge n. 92/2012 e dal D.L. n. 76/2013, oltre alle ipotesi previste dalla lett. a) del medesimo articolo è consentita l’individuazione da parte della contrattazione anche aziendale
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di ulteriori ipotesi in cui non è richiesto il requisito di cui all’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001.
4 Fermo restando il limite temporale dei 44 mesi,comprensivo di proroghe e rinnovi, previsto dal presente contratto in ordine a contratti a termine ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, vengono di seguito individuate le ipotesi per le quali non viene richiesto il requisito della causalità:
Ipotesi soggettive:
- soggetti ammessi ad ammortizzatori sociali anche in deroga;
- soggetti senza lavoro da almeno un mese;
- donne con figlio a carico;
- giovani fino a 35 anni non compiuti;
- lavoratori svantaggiati;
- in relazione al concreto collegamento scuola – lavoro, studenti iscritti alle scuole superiori nel periodo tra la fine e l’inizio dell’anno scolastico.
Ipotesi quantitative:
- I contratti a termine acausali possono essere stipulati senza eccedere il limite del 25%, calcolato come media su base annua da determinare mensilmente con riferimento ai rapporti di lavoro a termine attivi, del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola azienda.
5 In attuazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 7 del D.Lgs. n. 368/2001 in ordine all’eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a termine, si conviene che le assunzioni con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n.368/2001, per le sole specifiche ipotesi di seguito individuate, non possano eccedere, come media su base annua calcolata mensilmente con riferimento ai rapporti di lavoro a termine attivi, il10% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola azienda:
▪ lavori di manutenzione straordinaria degli impianti o delle attrezzature;
▪ copertura di posizioni di lavoro derivanti da disposizioni temporanee e non definitive delle autorità amministrative, o di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate a seguito di modifiche organizzative;
▪ attività non programmabili e non riconducibili all’attività ordinaria dell’impresa;
▪ adempimenti relativi ad attività amministrative o tecnico-procedurali aventi carattere saltuario e/o straordinario;
▪ inserimento di nuove tipologie di aeromobili nella flotta a fronte di necessità operative incrementali.
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Negli aeroporti con traffico annuo inferiore a 2 milioni di passeggeri, la percentuale di cui sopra viene elevata al 15%.
La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità superiore.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello aziendale con le competenti strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti, per motivate esigenze tecnico, produttive od organizzative.
6 Si concorda che la fase di avvio di nuove attività/servizi, ivi inclusa l’ipotesi di start up di nuove rotte, debba essere riferita ad un periodo di diciotto mesi decorrenti dal momento dell’effettivo start-up dell’attività/servizio in questione, dovendosi intendere per tale, a titolo esemplificativo, anche quello connesso alla messa in esercizio di nuovi impianti e/o infrastrutture.
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello aziendale con le competenti strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.
7 In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
8 L’azienda informerà annualmente le R.S.U. o le R.S.A., ove costituite, sulle dimensioni quantitative del ricorso all’istituto del contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
9 I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
10 In riferimento a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 bis del D.Lgs n. 368/2001 così come modificato dalla Legge n. 247/2007 e da ultimo in considerazione dell’ulteriore novella introdotta dall’art. 21, comma 2, Legge. n. 133/2008, le Parti ritengono che la specificità del settore debba guidare ad una valorizzazione della delega che il legislatore ha ritenuto affidare all’autonomia negoziale.
Il periodo massimo di legge previsto dal predetto art. 5 comma 4 bis del D.Lgs. n. 368/2001, in ossequio alla delega conferita all’autonomia collettiva viene definito in 44 mesi; esso può essere modificato nelle singole parti specifiche in relazione alle peculiarità delle stesse ovvero a livello aziendale.
Rimane, comunque, fermo quanto già pattuito in precedenti accordi intervenuti in sede aziendale.
Quanto sopra anche nel caso di cumulo tra successivi contratti a termine e di somministrazione a tempo determinato con il medesimo lavoratore e per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
Fermo restando il non assoggettamento del contratto di somministrazione a tempo determinato ai vincoli dall’art. 5 comma 4 – bis primo periodo del D.Lgs. n. 368/2001.
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11 Inoltre, in ossequio al potere di deroga sancito nel secondo periodo del citato art. 5 comma 4 bis, le Parti fanno riferimento all’Avviso Comune del 10 aprile 2008.
Rimane ferma la possibilità di ulteriori diversi accordi a livello aziendale in particolare nei casi di crisi, ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.
Stagionalità
12 Le Parti, a mente del comma 4 ter dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche, confermano il carattere stagionale delle attività di cui all’art. 2, comma 1, del citato X.Xxx n. 368/2001.
Per i contratti a termine stipulati ai sensi di questa disposizione, pertanto, non trova applicazione l’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/ 2001.
Le Parti confermano, altresì, che le assunzioni a termine effettuate ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001 non sono soggette agli intervalli temporali minimi di 10 e 20 giorni di cui all’art. 5, comma 3, primo periodo del D.Lgs. n. 368/2001, tenendo comunque conto della successiva disposizione di cui all’art. 5 comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Con riferimento al limite quantitativo del 15% previsto per questa tipologia di contratti a termine le Parti condividono come lo stesso debba riferirsi alla forza complessiva operativa a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno e che tale limite non debba essere superato, mensilmente, dal numero delle risorse in servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001.
Intervalli
13 Nei casi di successione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 368/2001 ovvero di successione tra un contratto a termine ex art. 1 del medesimo decreto ed un contratto di somministrazione a tempo determinato, gli intervalli tra un contratto di lavoro ed il successivo sono rispettivamente di 10 e 20 giorni, per i contratti di durata inferiore o superiore a sei mesi, secondo quanto stabilito dall’art. 5 comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001.
ART. 29 APPRENDISTATO
1 Fatte salve specifiche previsioni per il personale navigante, le Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, nelle tipologie in cui esso si configura per effetto delle disposizioni di legge vigenti, da ultimo il D.Lgs. n. 167/2011, cd. “Testo unico sull’Apprendistato” e s.m.i. un contratto a causa mista (lavoro e formazione) che può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto e lo considerano strumento idoneo a facilitare l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro.
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2 È consentita la stipulazione di contratti di “apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale”, di “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” e di “apprendistato di alta formazione e di ricerca”.
3 Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni non ancora compiuti, mentre il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per i lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex Legge n. 53/2003 e 29 anni); in via transitoria, fino all’emanazione delle normative regionali per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, si applicherà quanto di seguito convenuto.
4 La durata dei contratti di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di legge.
5 La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.
6 Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate assunte con contratto a tempo indeterminato.
7 Le modalità attuative dell’apprendistato professionalizzante, anche ai fini del D.Lgs. n. 167/2011, cd. “Testo unico sull’Apprendistato” s.m.i. ed il trattamento economico sono definiti secondo quanto specificato nelle singole sezioni.
8 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 167/2011, è consentito, altresì, articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro trentasei mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
9 L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione potrà esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
ART. 30
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
1 Fatte salve specifiche previsioni per il personale navigante, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
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2 In aggiunta alle ipotesi di legge ed in applicazione dell’art. 20, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 276/2003, la somministrazione a tempo determinato è ammessa, senza che trovi applicazione l’art. 20, comma 4 del D.Lgs. n 276/2003, per fare fronte a qualsiasi esigenza organizzativa/produttiva, anche ordinaria e non temporanea, nei seguenti casi:
• soggetti di età inferiore a 35 anni;
• soggetti con un’invalidità certificata di almeno il 20%;
• contratti di somministrazione di durata complessivamente non inferiore a 12 mesi;
• donne con almeno un figlio a carico;
• soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno un mese;
• soggetti senza lavoro da almeno un mese.
In questi casi i contratti di somministrazione possono essere stipulati senza indicazione di una causale.
Resta ferma la possibilità di individuare ulteriori fattispecie nella contrattazione aziendale.
3 Le Parti, tenuto conto della specificità del settore, concordano, altresì,la non applicabilità del divieto di cui all’art. 20, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 276/2003.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 in ordine all’eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione di detta tipologia contrattuale si rinvia alle singole sezioni.
ART. 31 TELELAVORO
1 Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
2 Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico- operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
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• telelavoro domiciliare (home working): l’effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio dei lavoratori ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;
• telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l’attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma.
3 Qualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi attività già presenti nelle aziende, l’adesione allo stesso da parte dei lavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. I lavoratori che eventualmente non aderissero a tale forma di prestazione verranno ricollocati secondo le esigenze tecnico- organizzative.
Le aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento della attività mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi.
In caso di riassorbimento della attività in seno all’organizzazione aziendale, le aziende provvederanno al reinserimento in azienda dei suddetti lavoratori.
Le aziende potranno accogliere richieste del telelavoratore domiciliare, già, prestatore di lavoro interno, di interruzione dell’attività di telelavoro motivate da esigenze personali dalle quali derivi una incompatibilità con la continuazione di tale modalità lavorativa.
4 Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
5 Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore continua ad essere pienamente inserito nell’organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato ai sensi del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
6 Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale.
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
7 Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese delle aziende che ne mantengono la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto/danneggiamento.
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Nei casi di telelavoro domiciliare le aziende si fanno carico delle spese derivanti dall’effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono, etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari.
Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all’idoneità dell’ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
8 Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet, ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione.
9 I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
10 Le Parti invitano le aziende a promuovere anche attraverso modalità innovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale quali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal diretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche, etc.
Sono, altresì, assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità derivanti dall’attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti dalla Legge n. 300/1970.
11 Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
ART. 32
FORMAZIONE CONTINUA E SOSTEGNO ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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1 Le Parti, nel solco di quanto evidenziato anche dal libro verde della UE nell’ambito delle strategie di Lisbona, condividono che il mantenimento dei livelli di competitività del settore passi obbligatoriamente ai livelli professionali del personale tramite un costante processo di aggiornamento.
2 In tale ottica, le parti ritengono che puntare comunemente sulla formazione continua del personale rappresenti l’elemento chiave non solo per garantire un livello sempre elevato di qualità del servizio, ma sia anche lo strumento attraverso il quale si possano anticipare processi di riqualificazione e riconversione professionale atti ad evitare emergenze di esuberi anche in fasi di crisi di mercato.
* * *
Relativamente alla disciplina di cui agli articoli 33 e x.x. xxx X.Xxx. x. 000/0000 xx Parti rinviano la definizione alle singole parti specifiche delle modalità applicative.
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CAPO IV
IL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 33
ASSUNZIONE E DOCUMENTI RELATIVI
1 Per l'assunzione del personale, le Parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2 L'assunzione di norma ha luogo a tempo indeterminato,essa viene comunicata all'interessato con lettera contenente le seguenti indicazioni:
• data e luogo di assunzione;
• località/sede delle prestazioni di lavoro;
• categoria e livello di inquadramento iniziale;
• trattamento economico iniziale;
• durata dell'eventuale periodo di prova;
• altre condizioni di lavoro eventualmente concordate.
3 All'atto dell'assunzione, il dipendente deve presentare tutti i documenti che la società ritenesse opportuno richiedere in relazione alle mansioni da affidare tra i quali:
▪ un documento di identificazione personale;
▪ certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
▪ certificato di stato di famiglia;
▪ a richiesta della società, il certificato degli studi compiuti;
▪ codice fiscale.
4 Il dipendente è tenuto a dichiarare la sua residenza ed il suo abituale recapito ed a notificare alla società ogni successivo mutamento.
5 Il lavoratore può essere sottoposto a visita medica di assunzione secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.
6 La società, ove lo reputi necessario, può sottoporre i candidati a verifiche tecnico/pratiche.
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ART. 34
VISITA DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI
1 Nessun dipendente può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli.
2 Per ciò che attiene alle visite personali di controllo, le stesse devono essere effettuate secondo le modalità fissate dall'art. 6 della Legge n. 300/1970 e successive modifiche.
ART. 35
DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI AZIENDALI
1 I dipendenti devono osservare le disposizioni e i regolamenti che sono stabiliti dall'azienda, entro i limiti della legge e del presente contratto collettivo.
2 I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del personale mediante affissione nei luoghi di lavoro e/o mediante intranet aziendale o altri mezzi multimediali
ART. 36
NORME DI COMPORTAMENTO
1 I doveri del dipendente che verranno articolati nelle parti specifiche, anche in relazione alle tipologie di attività, dovranno rispondere ai criteri generali di seguito specificati:
• rispetto delle disposizioni di legge, delle autorità competenti, dei manuali operativi, dei regolamenti aziendali e di contratto inerenti la attività svolta, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro sua personale e degli altri, alla sicurezza del volo, alla sicurezza di impianti e mezzi e di qualsiasi strumento aziendale assegnatogli;
• rispetto della dignità altrui e tutela del buon nome dell’azienda evitando la divulgazione, attraverso qualunque strumento, di immagini e la diffusione di giudizi lesivi dell’azienda;
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• usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse della azienda mantenendo la segretezza sulle informazioni riservate della stessa ,nonché fornire una collaborazione attiva;
• attenersi ad un comportamento di scrupolosa correttezza e trasparenza nei rapporti che si intrattengono per ragioni di servizio con i clienti delle aziende, con espresso divieto di ricevere compensi in denaro o regalie sotto qualsiasi forma per l’attività svolta in relazione alle mansioni affidate;
• rispettare l’orario di lavoro nonché i tempi di presentazione previsti, assicurando la propria presenza sul posto di lavoro all’interno dell’orario prescritto mantenendo un comportamento responsabile e vigile in linea con gli standard previsti da regolamenti e disposizioni aziendali;
• garantire,in relazione alla rilevanza posta dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, una partecipazione attiva ai corsi stabiliti dall’azienda con particolare riferimento a quelli di riqualificazione professionale destinati a percettori di ammortizzatori sociali.
ART. 37 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il
trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dalla Legge n. 297/1982.
Il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso, quando dovuta, verranno corrisposte al lavoratore entro il mese successivo a quello della cessazione del servizio.
2 In caso di contestazione o contenzioso dovrà, comunque, essere corrisposta la parte non controversa.
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CAPO V PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ART. 38 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1 I Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, al momento in attesa di una compiuta fusione in unico fondo pensione del settore, il fondo PREVAER ed il fondo FONDAEREO.
2 Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende in materia di previdenza complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro possono aderire al fondo PREVAER ovvero al fondo FONDAEREO, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche.
Allo scopo accettano gli statuti e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni dei fondi.
3 L’adesione al fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive parti specifiche.
4 L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del fondo, ovvero la perdano successivamente.
Tale obbligo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti a PREVAER ovvero a FONDAEREO o all’evoluzione degli stessi.
5 Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al fondo, l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.
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6 Le parti si impegnano a definire nelle singole parti specifiche l’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le organizzazioni sindacali ribadiscono la volontà di ricercare nelle parti specifiche, nel rispetto delle compatibilità economiche e delle specificità la definizione di un piano integrativo di assistenza sanitaria per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore.
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PARTE SPECIFICA SERVIZI ATM
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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1 La presente parte specifica del Contratto Collettivo Nazionale del Settore del Trasporto Aereo relativa ai servizi ATM (Air Traffic Management) diretti e complementari si articola nella presente parte riguardante tutto il personale dipendente dalle Società che forniscono i suddetti servizi e nelle successive sezioni specifiche come di seguito elencate:
• Personale dipendente da Società che forniscono servizi diretti ed indiretti di assistenza al volo (ATM) presso “Impianti strategici” intendendosi per tali gli uffici di direzione societaria,Academy,Radiomisure, i centri di controllo d’area (ACC di Milano, Padova, Roma e Brindisi) e gli aeroporti di Malpensa, Linate, Fiumicino, Ciampino, Torino Caselle, Orio al Serio, Venezia Tessera, Verona Villafranca, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Genova, Ronchi dei Legionari, Firenze, Lamezia Terme, Olbia, Alghero, Cagliari;
• Personale dipendente da Società che forniscono servizi diretti ed indiretti di assistenza al volo (ATM) presso “Impianti a basso traffico” intendendosi per tali gli aeroporti di Albenga, Torino Aeritalia, Cuneo, Brescia Montichiari, Bolzano, Venezia Lido, Padova, Parma, Forlì, Ancona Falconara, Pescara, Perugia, Rieti, Roma Urbe, Salerno Pontecagnano, Foggia, Grottaglie, Crotone, Reggio Calabria, Lampedusa, Pantelleria;
• Personale dipendente da Società che forniscono servizi complementari (progettazione, sviluppo, installazione, conduzione e manutenzione impianti) all’assistenza al volo.
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ART. 2
DISTRIBUZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE
1 Le Società provvederanno alla messa a disposizione del presente contratto ai dipendenti.
ART. 3
INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI
1 Per la risoluzione di qualsiasi controversia attinente l’applicazione e/o l’interpretazione delle norme del presente contratto si applicano le procedure di conciliazione previste al successivo capo II.
ART. 4 RELAZIONI SINDACALI
1 Le Società riconoscono come interlocutori sindacali, in ambito nazionale e nelle singole unità produttive, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto purché posseggano i requisiti numerici di iscritti minimi previsti dal punto
2 dell’articolo13 -parte specifica - del presente contratto per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ovvero di rappresentanze sindacali unitarie qualora costituite.
ART. 5
MATERIE E LIMITI DELLA CONTRATTAZIONE
1 Appartengono al livello negoziale centrale le materie concernenti il trattamento economico e normativo dei dipendenti, nel rispetto degli ambiti e con le modalità previste dal presente contratto.
2 La contrattazione sulla quantificazione e distribuzione del premio di risultato spettante al personale non quadro delle varie categorie, si svolge a livello
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aziendale con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.
3 La contrattazione con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, qualora costituite,presso le varie sedi aziendali riguarda esclusivamente le seguenti materie:
• applicazione della rotazione dei periodi di ferie;
• verifica su igiene e sicurezza del lavoro per il tramite del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’unità produttiva di riferimento;
• programmazione, addestramento e verifica dei piani di formazione professionale;
• tematiche espressamente indicate nelle parti specifiche delle categorie professionali e altre materie esplicitamente delegate da accordi con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto.
4 Sono escluse dalla contrattazione con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con le rappresentanze sindacali unitarie, qualora costituite,le seguenti materie:
• responsabilità attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
• organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
• organizzazione del lavoro;
• processi di selezione del personale;
• garanzia della libertà di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
ART. 6 RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
1 Le Parti firmatarie del presente contratto si danno reciprocamente atto che le tensioni esistenti nel settore del trasporto aereo potrebbero dare luogo anche per le società che forniscono servizi ATM diretti e complementari a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione con conseguenti ricadute anche sui livelli occupazionali.
In tal caso le Parti- prima di ricorrere all’utilizzo delle norme di cui alla Legge n. 223/1991 ed alle possibili evoluzione normative posto il confronto tra Governo e Parti Sociali circa il c.d. “fattore lavoro”, convengono di ricercare preliminarmente, in tempi rapidi, ogni soluzione (es. : contratti di solidarietà) idonea a salvaguardare, ove possibile, le professionalità presenti nelle realtà aziendali oggetto degli interventi.
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ART. 7
DIRITTI DI INFORMAZIONE
1 Le Società, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità, forniscono alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto informazioni sulle seguenti materie al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all’efficienza dei servizi gestiti:
• criteri generali dell’organizzazione del lavoro;
• fabbisogni di personale e piani di assunzione;
• qualità e produttività dei servizi;
• carichi di lavoro.
ART. 8 RAPPORTI CON L’UTENZA
1 Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le Parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione delle Società il miglioramento delle relazioni con l'utenza, diretta e finale, del settore del trasporto aereo.
ART.9 RELAZIONI INDUSTRIALI
1 Le Parti stipulanti riconoscono come valori di riferimento per il presente contratto la centralità e strategicità delle Relazioni Industriali quale strumento di governo dei processi aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise, in grado di assicurare il perseguimento di risultati sempre più avanzati e di garantire al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità.
2 A tale riguardo, onde prevenire l’insorgenza dei conflitti, le relazioni industriali saranno caratterizzate da un’ampia collaborazione tra le Parti che, nell’intento di privilegiare i momenti di partecipazione, al fine di individuare le soluzioni più efficaci nell’interesse delle Società ed allo scopo di garantire il contemperamento degli interessi dei dipendenti con i diritti degli utenti, si ponga come base per un corretto operare a vantaggio di tutto il sistema e dell’utenza in particolare, mantenendo un adeguato livello di tutela dei diritti sindacali.
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3 A tale fine le Società e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si impegnano a costituire organismi paritetici per promuovere, con il coinvolgimento delle istituzioni interessate, nuove forme di concertazione e un nuovo modello di relazioni industriali.
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CAPO II
PROCEDURE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI
ART. 10
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
1 Fermo restando quanto disciplinato dalla Commissione di Garanzia con la regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 01/92 formulata nella seduta del 19 luglio 2001, che qui s’intende riportata fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 30 e 31 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della Legge n. 146/1990, cosi come modificata dalla Legge n. 83/2000, le sotto elencate procedure si applicano in occasione di apertura di controversie e/o dichiarazione di stati di agitazione sia di carattere locale che nazionale.
2 Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro o riconosciute dalle Società, le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, che in presenza di una controversia hanno comunicato alla Società la formale apertura di vertenza e/o lo stato di agitazione, dovranno osservare le seguenti procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze.
• Il primo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva, in caso di vertenza di carattere locale,avverrà con un incontro a livello aziendale che sarà effettuato con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, presso la sede di riferimento, mentre, in caso di vertenza di carattere nazionale l’incontro avverrà presso la sede centrale della Società con le organizzazioni sindacali nazionali interessate.
L’incontro dovrà avvenire entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite,e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.
Al termine di ogni incontro tra le Parti viene redatto il relativo verbale di riunione.
La relativa procedura non potrà esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa.
La suddetta procedura di raffreddamento di primo livello si riterrà comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di
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apertura della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa.
• Il secondo livello di raffreddamento e di conciliazione di una controversia collettiva avverrà, successivamente al mancato accordo nel primo livello, con un incontro che sarà effettuato unicamente in merito alle motivazioni poste a base della vertenza iniziale.
In caso di vertenza locale l’incontro sarà effettuato presso la sede di riferimento.
Previo accordo fra la Società e le organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza l’incontro di secondo livello relativo alla vertenza locale si potrà tenere presso la sede centrale della Società.
In caso di vertenza di carattere nazionale l’incontro sarà effettuato presso la sede della Società o in alternativa presso la sede dell’associazione datoriale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali nazionali interessate alla vertenza.
L’incontro di secondo livello dovrà avvenire, successivamente al mancato accordo di primo livello, entro cinque giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta avanzata dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, e/o dalle organizzazioni sindacali nazionali.
Al termine di ogni incontro tra le Parti viene redatto il relativo verbale di riunione.
La relativa procedura non potrà esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione, salvo esito positivo della stessa.
La suddetta procedura di raffreddamento di secondo livello si riterrà comunque espletata con esito negativo qualora le Parti, entro quindici giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di richiesta d’incontro di secondo livello della vertenza, non abbiano trovato una positiva composizione della stessa.
In alternativa a quanto sopra previsto e fermo restando i termini di cui al punto precedente le Parti concordemente possono decidere di esperire il tentativo di raffreddamento e di conciliazione di secondo livello nelle sedi amministrative previste dall’articolo 2, comma 2della Legge n. 146/1990, cosi come modificata dalla Legge n. 83/2000.
Nell’ambito sia del primo che secondo livello di raffreddamento e conciliazione di una controversia collettiva allo scadere del decimo giorno successivo alla prima riunione e al decorrere di ulteriori 45 giorni di inattività da parte delle organizzazioni sindacali, ovvero dalla chiusura negativa del primo o del secondo livello di raffreddamento e conciliazione, la vertenza si ritiene esaurita.
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ART.11
PROCEDURE PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI SCIOPERI
1 La proclamazione di uno sciopero sia a carattere nazionale che locale è sempre preceduta dall’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui al precedente articolo 10 – sezione specifica del presente contratto.
2 Ferma restando l’applicazione di quanto disposto dalla Legge, n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché dalla regolamentazione formulata per il settore del trasporto aereo dalla Commissione di Garanzia, con la delibera n. 01/92nella seduta del 19 luglio 2001, la proclamazione di sciopero potrà avvenire da parte delle organizzazioni sindacali e/o delle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, solo successivamente all’espletamento, con esito negativo, delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui al precedente articolo 9 del presente capo.
3 Le Parti convengono di rinviare ad un apposito protocollo la determinazione di ulteriori ed avanzate forme rappresentative e conoscitive collegate alle fasi antecedenti e successive alla proclamazione di uno sciopero nonché l’individuazione di forme di azione diverse dallo sciopero, comunque onerose per le Società e per i dipendenti, caratterizzate dalla mancanza di effetti pregiudizievoli per la regolarità del servizio e per i diritti dell’utenza.
ART. 12
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
1 Il dipendente che non intende avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'articolo 410 e seguenti del codice di procedura civile,così come modificati dal D.Lgs. n. 80/1998, può presentare, anche per il tramite dell'organizzazione sindacale alla quale è iscritto o alla quale conferisce apposito mandato, istanza di conciliazione della controversia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2 Entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’istanza in questione, le Società fissano la data di convocazione per esperire il tentativo di conciliazione al quale l'interessato può partecipare anche con un rappresentante dell'organizzazione sindacale alla quale è iscritto o alla quale ha conferito apposito mandato.
Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza in questione, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato indipendentemente dai motivi che hanno determinato il mancato esperimento, salvo i casi di forza maggiore.
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3 Se il tentativo di conciliazione non riesce, si redige un apposito verbale scritto.
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CAPO III DIRITTI SINDACALI
ART. 13 RAPPRESENTANZE SINDACALI
1 Presso ciascuna unità produttiva possono essere costituite rappresentanze dei lavoratori attraverso rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema collettivo del 23.071993, dall’accordo interconfederale per la costituzione delle R.S.U. del 20.12.1993 e dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10.01.2014.
2 Presso ciascuna unità produttiva i dipendenti iscritti ad una medesima organizzazione sindacale possono costituire, nel loro ambito, una rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) o una rappresentanza sindacale aziendale (R.S.A.), qualora non fossero ancora costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dell'organizzazione purché – limitatamente alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - le organizzazioni sindacali costituenti di riferimento abbianociascuna almeno 5% degli iscritti in ambito aziendale ed almeno 3 iscritti nell’unità produttiva di riferimento.
3 Tutte le prerogative derivanti dallo status di organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo, previste nel presente contratto ed in ogni accordo, nazionale o locale, vigente,tempo per tempo, sono attribuite esclusivamente alle organizzazioni che posseggono il requisito numerico previsto dal comma precedente.
Se viene meno almeno uno dei requisiti numerici di cui al comma precedente la rappresentanza sindacale aziendale già costituita decade.
4 Le organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alle Società ed al responsabile dell’unità produttiva presso cui il dipendente presta abitualmente la propria opera i nominativi dei rappresentanti sindacali aziendali o della rappresentanza sindacale unitaria.
In mancanza di detta comunicazione, le Società non procedono al relativo accreditamento ai fini della fruizione delle previste agibilità.
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ART. 14 PERMESSISINDACALI
1 I componenti degli organi sindacali di livello nazionale delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro hanno diritto a permessi sindacali retribuiti, anche a carattere di continuità, per l’espletamento del loro mandato.
La richiesta del permesso deve essere presentata di norma alla direzione dell’unità produttiva di appartenenza delle Società con almeno ventiquattro ore di preavviso.
2 I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite,presso ogni unità produttiva hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per l’espletamento del loro mandato.
La richiesta del permesso deve essere presentata alle Società presso l’unità produttiva di appartenenza, con almeno ventiquattro ore di preavviso.
3 I rispettivi monte ore di agibilità sindacali sia per gli organi di livello nazionale che per le rappresentanze sindacali aziendali o per le rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, sono monitorati dalle Società che mensilmente comunica a ciascuna organizzazione sindacale la fruizione effettuata rispetto al monte ore annuo attribuito.
4 In coincidenza di scioperi sono sospesi tutti i permessi sindacali presso gli impianti interessati dagli scioperi ad eccezione di quelli necessari per l’effettuazione delle procedure di raffreddamento delle vertenze e dei permessi continuativi.
Vengono, altresì, sospesi tutti i permessi sindacali nelle festività disciplinate dall’art.23 della presente parte specifica.
ART. 15
DIFFUSIONE DI MATERIALE SINDACALE
1 La stampa ed il materiale di contenuto sindacale da diffondere ed affiggere nei locali aziendali negli appositi spazi o bacheche messi a disposizione dalle Società devono, in conformità alle disposizioni generali sulla stampa, recare l'indicazione dell'organizzazione sindacale che li ha elaborati e devono essere firmati dai rispettivi responsabili sindacali di livello nazionale, regionale, locale.
Una copia delle comunicazioni affisse deve essere tempestivamente inoltrata alla direzione dell’unità produttiva di appartenenza.
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2 Le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali comunicano alle Società i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
3 Non è ammessa l'affissione di documenti sindacali al di fuori degli spazi messi a disposizione dalle Società.
ART. 16 CONTRIBUTI SINDACALI
1 Le Società provvedono alla trattenuta delle quote sindacali a favore delle organizzazioni sindacali, di cui all'articolo 4della presente parte specifica,nei confronti dei dipendenti che effettuano apposita richiesta scritta anche per il tramite della organizzazione sindacale di appartenenza.
La trattenuta ha decorrenza dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alle Società mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La delega sindacale deve contenere le seguenti indicazioni:
• data della sottoscrizione;
• generalità del dipendente, codice fiscale, codice personale e sede di lavoro;
• ammontare della quota mensile;
• l'organizzazione sindacale a favore della quale deve essere versata la quota;
• consenso al trattamento dei dati personali cosi come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
2 Il dipendente può revocare, in forma scritta, in qualsiasi momento la delega, inoltrando la relativa comunicazione alle rispettive Società di appartenenza e/o all'organizzazione sindacale interessata.
L'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la revoca è stata presentata alla Società.
ART. 17 LOCALI
1 In tutte le sedi con almeno 200 dipendenti le Società mettono a disposizione dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, per l'esercizio delle loro funzioni un locale opportunamente attrezzato all'interno dell'unità produttiva o nelle vicinanze di essa.
2 Nelle unità produttive con un numero di dipendenti inferiore alle 200 unità le Società mettono temporaneamente a disposizione, su richiesta dalle
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rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite,un locale idoneo per il tempo necessario.
Nel caso di più richieste da parte dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie ove costituite, per il medesimo giorno ed ora vale la priorità della domanda.
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CAPO IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 18 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
1 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2095 del codice civile il modello di classificazione del personale dipendente è articolato in:
• categorie professionali;
• profili professionali;
• classi stipendiali.
2 Il personale dipendente delle Società è collocato nelle sotto elencate categorie professionali:
• Controllore del traffico aereo;
• Esperto di assistenza al volo;
• Meteorologo;
• Operatore radiomisure;
• Tecnico;
• Informatico;
• Amministrativo;
• Operaio.
ART. 19 QUADRI
1 In applicazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Legge n. 190/1985,la qualifica di quadro è attribuita a quei dipendenti sia tecnici, operativi ed amministrativi che svolgono con carattere di continuità e con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi, uffici ed entità organizzative essenziali delle Società o di gestione di programmi/progetti di fondamentale importanza.
I dipendenti quadri, nel perseguire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, garantiscono un contributo di particolare originalità e creatività, operando il
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coordinamento di risorse umane, tecniche e/o finanziarie di una o più unità organizzative di particolare complessità.
I dipendenti quadri esprimono, nello svolgimento delle loro attività, elevate competenze specialistiche e/o gestionali, attraverso l’impiego di capacità, conoscenze ed esperienze nell’esercizio di responsabilità funzionali e/o gestionali di strutture organizzative aziendali, centrali e/o periferiche, a cui vengono assegnati, al fine di determinare una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione dei compiti ed obiettivi ad essi connessi.
I dipendenti quadri, per la loro capacità di autonomia, le competenze professionali e i livelli di esperienza posseduti -nel raggiungimento degli obiettivi assegnati - garantiscono gli interessi delle Società anche operando in contesti esterni e interagendo con interlocutori istituzionali nazionali e/o internazionali.
I dipendenti quadri devono garantire, inoltre, capacità di giudizio in grado di individuare i comportamenti organizzativi più idonei per il conseguimento degli obiettivi complessivi delle Società.
Nei confronti di tale personale, ferma restando la normativa contrattuale prevista per le singole categorie professionali, trova applicazione quanto segue.
Inquadramento
2 Il personale quadro viene individuato dalle Società, di norma, tra il personale collocato nelle classi stipendiali di massima attestazione delle diverse categorie professionali di riferimento e la sua retribuzione viene definita da una specifica politica retributiva.
L’assegnazione definitiva della qualifica di quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro,avviene dopo aver svolto le nuove attività, con profitto, per almeno sei mesi continuativi.
Informazione
3 Nei confronti del personale quadro, con riferimento alla rilevanza delle funzioni assegnate, le Società forniscono tutti gli elementi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali, intendendo per tali sia quelli dell’area di pertinenza che quelli più generali, con particolare riferimento alle modifiche strutturali degli assetti tecnologici e organizzativi della Società.
Formazione
4 Nei confronti del personale quadro,con riferimento alla rilevanza delle funzioni assegnate, le Società promuovono coerenti programmi di formazione per lo sviluppo delle competenze e delle capacità professionali ritenute necessarie per competere in uno scenario di riferimento caratterizzato da sempre più veloci, e a volte imprevedibili, evoluzioni di mercato e da un quadro normativo sempre più vincolante e strutturato.
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Responsabilità civile e/o penale
5 Al personale quadro viene riconosciuta attraverso una apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili e/o penali per cause non dipendenti da dolo e relative a fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Le Società sono tenute altresì ad assicurare il personale quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi per fatti non dipendenti da dolo nello svolgimento delle proprie funzioni.
ART. 20
MOBILITA’ GEOGRAFICA DEL PERSONALE
1 Il trasferimento, sia a carattere definitivo che temporaneo, del dipendente ad altra sede di lavoro può avvenire con le seguenti modalità:
• a domanda;
• su ricerca aziendale;
• per esigenze di servizio o ristrutturazione;
• per selezione;
• previa professionalizzazione.
ART. 21 ORARIO DI LAVORO
1 L’orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell’ambito dell’orario di servizio della sede in cui presta la propria attività.
Il rispetto dell’orario di lavoro è assicurato con sistemi imparziali ed automatici, che assicurano piena ed oggettiva conformità tra i dati rilevati e l’effettiva prestazione di lavoro.
2 All’ora prevista per l’inizio del lavoro il personale dipendente deve trovarsi al proprio posto.
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Nessun dipendente può cessare il lavoro e abbandonare il posto di lavoro prima del termine previsto.
Durante l’orario di lavoro nessun dipendente può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo o allontanarsi dalla sede di lavoro se non debitamente autorizzato.
3 Tutte le assenze devono essere giustificate.
Ogni assenza non giustificata o non autorizzata dalla Società comporta la perdita della retribuzione per il tempo di assenza e rappresenta presupposto per l’applicazione di sanzioni disciplinari.
4 Salvo autorizzazione o urgenti motivi di servizio non è consentito entrare o intrattenersi nella sede di lavoro al di fuori del proprio orario di lavoro.
5 Tutto il personale quadro, qualunque sia la tipologia d’impiego, ha l’obbligo della timbratura in ingresso ed in uscita dalle rispettive sedi aziendali.
Tutto il personale quadro è tenuto ad essere disponibile al di fuori del proprio orario di lavoro, sulla base di quanto eventualmente disposto di volta in volta dalla direzione di appartenenza.
Ciascun quadro, in relazione alle concrete esigenze funzionali ed organizzative della struttura presso la quale presta la propria opera, è tuttavia tenuto, per sua autonoma valutazione o su specifica richiesta del dirigente di riferimento a prolungare od articolare il suo quotidiano impegno lavorativo per tutto il tempo necessario alla soddisfazione delle esigenze aziendali.
Eventuali prestazioni effettuate fuori sede e/o permessi contrattuali e di legge devono essere registrati/autorizzati preventivamente sugli appositi fogli giustificativi di assenza.
Il riposo settimanale di norma coincide con la domenica; nel caso in cui sia richiesta la prestazione in un giorno domenicale il relativo riposo deve essere compensato con la fruizione di una giornata di riposo, di norma, nella settimana successiva.
La prestazione effettuata in un giorno festivo dà luogo al compenso della maggiorazione oraria prevista per le ore effettivamente lavorate senza recupero di alcuna giornata di riposo.
Al personale quadro non compete il compenso per lavoro straordinario comunque definito e remunerato.
ART. 22
LAVORO STRAORDINARIO
1 Tutto il personale dipendente, escluso il personale quadro, è tenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo individuale di 250 ore annue.
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2 Costituiscono lavoro straordinario le ore effettivamente rese, su richiesta aziendale, in eccedenza all'orario ordinario previsto, sia nei giorni di riposo (feriale, festivo o domenicale) che nei giorni lavorativi, in prolungamento o meno all'orario giornaliero.
3 Le Società possono ricorrere a lavoro straordinario entro il limite massimo di 2 ore giornaliere, di norma in prolungamento della prestazione lavorativa, e di 250 ore annuali pro capite.
ART. 23 GIORNI FESTIVI
1 I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge e di seguito elencati:
• Capodanno (1 gennaio)
• Epifania (6 gennaio)
• Domenica di Pasqua
• Lunedì dell’Angelo
• Festa della Liberazione (25 aprile)
• Festa del lavoro (1 maggio)
• Festa della Repubblica (2 giugno)
• Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx (15 agosto)
• Ognissanti (1 novembre)
• Immacolata Concezione (8 dicembre)
• Natale del Signore (25 dicembre)
• Santo Stefano (26 dicembre)
In sostituzione delle festività civili e religiose soppresse dalla Legge n. 54/1977 e s.m.i., spettano annualmente tre giornate di permesso retribuito per recupero festività soppresse (RFS) per le sedi ubicate nel Territorio di Roma Capitale oltre alla festività del Santo Patrono (SS. Xxxxxx e Xxxxx del 29 giugno) e quattro giornate di permesso retribuito per le restanti sedi.
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ART. 24 FERIE
1 Il numero delle giornate di ferie spettanti annualmente sono ridotte di un dodicesimo per ogni mese di minor servizio prestato o per le assenze che non sono utili a tale fine.
Non sono computate come giornate di ferie i giorni di festività calendariali ricadenti nel periodo di ferie fruito.
2 Nel periodo dell’anno compreso tra il 5 giugno ed il 23 settembre spetta un periodo di ferie pari ad almeno tre settimane continuative.
3 Nell’assoluto rispetto del principio di irrinunciabilità delle ferie e della normativa vigente in materia, le ferie vanno richieste e fruite entro l’anno di competenza.
Per motivi di servizio le ferie potranno essere rinviate sino a ventiquattro mesi dalla scadenza dell’anno di riferimento.
4 In caso di richiamo dalle ferie, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute ed al pagamento come straordinario delle ore effettivamente rese.
In caso di revoca, per comprovate esigenze di servizio, di periodi di ferie già concessi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute.
ART. 25 MALATTIA
1 In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro.
Il dipendente è tenuto a comunicare alla Società tempestivamente la durata della prognosi.
2 Il dipendente – a fronte di specifica richiesta aziendale - è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica al competente istituto di previdenza.
La comunicazione del numero di protocollo andrà effettuata con modalità informatica (e-mail) o, in caso di impossibilità di tale utilizzo, a mezzo fax o posta; in tale ultimo caso farà fede il timbro della data di partenza.
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3 In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all’estero, per mancanza di collegamento telematico tra la struttura sanitaria e l’istituto di previdenza, etc.), il lavoratore dovrà trasmettere alla Società il certificato di malattia in forma cartacea rilasciato dal medico entro il terzo giorno dall’inizio della malattia iI dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia.
4 Il dipendente non può presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione di cui ai commi precedenti.
Qualora il dipendente intenda ripresentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di malattia, lo stesso dovrà avere cura di produrre ulteriore certificato medico che attesti la variazione della prognosi iniziale e, quindi, indichi la conseguente idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa.
5 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari.
Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita.
6 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Il dipendente che – per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi – non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società.
Al dipendente che si sottragga alla visita di controllo senza giustificato motivo si applicano le decurtazioni economiche previste dalle vigenti disposizioni legislative; inoltre, tale comportamento costituisce presupposto per eventuali sanzioni disciplinari.
7 Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni.
Ai fini della maturazione del periodo di comporto si sommano tutte le assenze per malattia verificatesi nel corso dei quattro anni precedenti l’ultima manifestazione morbosa.
8 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia.
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9 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze per malattia, senza soluzione di continuità dall’evento e debitamente certificate, per i periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza, per malattia conseguente ad infortunio accertato presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per malattie riconducibili allo stato di gravidanza o di puerperio e per le assenze riconducibili all’effettuazione di terapie salvavita.
10 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi.
11 Superato il periodo di comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
12 Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico:
• sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile della singola sezione specifica di riferimento;
• dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile;
• dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile;
• dal 366° giorno calendariale nessuna retribuzione.
Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 9 del presente articolo, superato il 365° giorno calendariale di assenza verrà corrisposto il 50%della retribuzione lorda fissa mensile.
13 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in funzione del periodo di contratto.
14 Durante l'assenza per malattia, il dipendente matura il diritto alle ferie.
La malattia insorta durante le ferie, comporta, su richiesta dell’interessato la sospensione delle stesse per tutta la durata della prognosi risultante dal certificato medico.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva gli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo.
15 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di comporto.
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Per tali assenze compete l’intera retribuzione lorda fissa mensile.
ART. 26 INFORTUNIO SUL LAVORO
1 Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, l’infortunio sul lavoro deve essere immediatamente comunicato alla Società entro le prime 24 ore successive all’evento.
In caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge, il dipendente interessato è tenuto a dare immediata comunicazione, anche telefonica, al proprio diretto superiore.
Analogo comportamento dovrà essere osservato dal dipendente in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio verificatosi negli specifici casi disciplinati dall’articolo 12 del D.Lgs.n. 38/2000.
2 Il dipendente infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte del servizio sanitario competente.
In caso di malattia professionale, conseguente ad infortunio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.
3 Il dipendente non potrà presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione medica.
Qualora il dipendente intenda ripresentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità, lo stesso dovrà avere cura di produrre ulteriore certificato medico che attesti la variazione della prognosi iniziale e, quindi, indichi la conseguente idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa.
4 Durante il periodo di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente non in prova ha diritto all'intera retribuzione e matura il diritto alle ferie.
5 La Società ha diritto di rivalsa sulle somme percepite dal dipendente dall’INAIL o da altre forme assicurative per il periodo di assenza per infortunio sul lavoro, quando il relativo contributo, premio o onere sia a carico della Società stessa.
6 Superato il termine di conservazione del posto di lavoro come sopra determinato, qualora il dipendente non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello indicato nel certificato di guarigione, lo stesso sarà considerato assente ingiustificato.
ART. 27
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TUTELA DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI
1 I dipendenti assunti a tempo indeterminato che, successivamente al periodo di prova, dovessero versare in stato di tossicodipendenza o alcolismo e che intendano accedere, in applicazione dell'articolo 124 del D.P.R. n. 309/1990, ai programmi terapeutici e riabilitativi presso strutture sanitarie, sono collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del trattamento di riabilitazione, per un periodo non superiore a tre anni.
2 Il dipendente interessato a detto periodo di aspettativa inoltra alla Società la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma terapeutico riabilitativo ai sensi dell’articolo 122 del citato decreto.
3 Il dipendente dovrà far pervenire mensilmente la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale esegue il programma terapeutico certificante l’effettiva continuazione dello stesso.
4 Il rapporto di lavoro si intenderà risolto qualora il dipendente che abbia completato la terapia, ovvero esaurito il periodo massimo di aspettativa, non riprenda servizio entro sette giorni.
5 Le Società dispongono l'accertamento della idoneità al lavoro del dipendente in stato di tossicodipendenza o alcolismo che non voglia sottoporsi ai previsti programmi di recupero ovvero al termine degli stessi.
6 Il dipendente in stato di tossicodipendenza o alcolismo, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere trasferito allo scopo di ricongiungersi con la propria famiglia ed impiegato in mansioni rientranti in quelle del profilo di appartenenza ma diverse da quelle normalmente espletate, qualora ciò sia ritenuto utile dal programma di riabilitazione.
7 A seguito dell'accertamento dello stato di tossicodipendenza o alcolismo il dipendente che svolge funzioni tali da poter comportare rischi per l'incolumità di terzi, se non espletata nel pieno equilibrio psico-fisico, deve essere immediatamente distolto da tali attività ed impiegato in mansioni del proprio profilo non aventi le caratteristiche sopracitate nel rispetto della necessaria riservatezza, ai sensi della vigente normativa di legge e delle intese Stato-Regioni.
8 I dipendenti con coniuge o con parenti entro il secondo grado in stato di tossicodipendenza o alcolismo possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita per motivi familiari, per concorre ai programmi di recupero del familiare tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne accerti la necessità, ai sensi del comma 2, dell’articolo 124 del D.P.R. n. 309/1990per tutta la durata del progetto.
Tale periodo non è utile ad alcun fine, ivi compreso il computo delle ferie e la progressione di carriera.
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9 In applicazione della Legge n. 135/1990,riguardante i lavoratori affetti da virus HIV, la Società si impegna, in particolare a non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione della patologia e garantire il posto di lavoro e la riservatezza favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo ed accordando turni di lavoro, orari, anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
10 In applicazione della legge riguardante la tutela dei portatori di handicap, al fine di facilitare l'inserimento e l'impiego, le Società ne favoriranno la collocazione mirata con l'ausilio delle strutture pubbliche competenti, adottando specifici programmi e progetti, sia ai fini riabilitativi che di integrazione socio-lavorativa.
11 I dipendenti i cui parenti o affini (conviventi), entro il primo o in mancanza il secondo grado, si trovino nelle condizioni di cura ed assistenza per malattie terminali, debitamente certificate, hanno diritto ad un turno di lavoro sviluppato, anche su base individuale, in maniera tale da consentire una adeguata assistenza.
12 I dipendenti che siano residenti in località colpite da calamità naturali ovvero i cui congiunti entro il primo, o in mancanza il secondo grado, siano residenti in località colpite da calamità naturali dichiarate tali dall'autorità pubblica, hanno diritto ad agevolazioni nella turnazione del lavoro tali da consentire una adeguata disponibilità per il tempo necessario al ripristino delle normali attività dei luoghi interessati, comunque non oltre trenta giorni dall’evento.
ART. 28
IDONEITA’ PSICO-FISICA ALLE MANSIONI
1 Nei confronti del dipendente riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni previste per la categoria ed il profilo professionale di appartenenza, le Società non possono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo.
2 Le Società accertano, per il tramite dell’Azienda Sanitaria Locale o di altra apposita struttura medica collegiale, le mansioni che il dipendente è in grado di svolgere.
3 Nel caso in cui il dipendente, esperita la procedura prevista al punto precedente, risulti idoneo al lavoro ma inidoneo allo svolgimento delle mansioni previste per la categoria contrattuale e/o per il profilo professionale di appartenenza, può essere collocato in un profilo o un categoria diversa, anche di classe stipendiale inferiore a quella precedente.
In tale caso, il dipendente conserva la retribuzione lorda fissa già percepita se più favorevole con successivo riassorbimento, in futuro, dei maggiori importi eventualmente attribuiti.
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4 La procedura sopraindicata può essere attivata anche nei confronti del dipendente temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni per oltre trenta giorni e per il solo periodo di inidoneità indicato dalla competente struttura sanitaria.
5 Per il personale titolare di licenza aeronautica rilasciata dall’ENAC si rimanda a quanto disciplinato dallo specifico regolamento emanato dall’ente regolatore.
ART. 29 BUONO PASTO
1 Per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa di almeno 6 ore il dipendente ha diritto al servizio di ristorazione.
2 Le Società garantiscono la possibilità di esercitare il diritto attribuendo un buono pasto.
Il buono pasto è attribuito nella misura di uno per ogni giornata in relazione ad uno dei due pasti principali.
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CAPO V
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
ART. 30
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1 Le voci retributive che compongono la retribuzione lorda fissa mensile sono:
• minimo contrattuale;
• indennità integrativa speciale;
e ogni altra voce retributiva prevista nella sezione specifica di riferimento.
2 Le voci retributive che compongono la retribuzione lorda mensile variabile sono:
• lavoro straordinario;
• maggiorazione lavoro festivo;
• maggiorazione lavoro domenicale;
• maggiorazione lavoro notturno;
• festività coincidenti;
e ogni altra voce retributiva prevista nella sezione specifica di riferimento.
ART. 31
MINIMO CONTRATTUALE
1 Gli importi lordi mensili dei minimi contrattuali sono riportati nelle sezioni specifiche di riferimento.
ART. 32
INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE
1 Secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia al personale dipendente – fatta eccezione per i dipendenti a cui a decorrere dal 1 luglio 1999 i valori dell’ex indennità di contingenza sono stati conglobati nei
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rispettivi minimi tabellari - sono attribuiti i seguenti importi lordi mensili a titolo di indennità integrativa speciale spettanti per ciascuna classe stipendiale:
classe stipendiale Importi
1 515,23 euro
2 520,78 euro
3 526,33 euro
4 533,32 euro
5 539,75 euro
6 546,75 euro
7 553,74 euro
8 560,74 euro
9 560,74 euro
10 560,74 euro
11 560,74 euro
12 560,74 euro
13 560,74 euro
quadro 560,74 euro
ART.33 TREDICESIMA MENSILITA’
1 Con le competenze del mese di novembre, le Società corrispondono a tutto il personale in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione lorda fissa mensile di cui alla sezione specifica di riferimento.
2 In caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il dipendente ha diritto ai relativi dodicesimi in relazione ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni di servizio effettivamente prestato.
3 Qualora nel corso dell’anno vi siano stati periodi di servizio durante i quali le suddette voci retributive sono state corrisposte in misura ridotta per più di quindici giorni, i dodicesimi corrispondenti a tali periodi sono ridotti della stessa misura.
4 Sono utili alla maturazione della tredicesima mensilità, oltre ai periodi di effettivo servizio, anche le assenze per le quali è prevista la salvaguardia della retribuzione ai sensi delle norme di legge e del presente contratto.
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ART. 34 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
1 Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata di norma il 25 di ogni mese.
2 Il pagamento deve essere comunque effettuato entro dieci giorni da tale data, salvo il caso di comprovata necessità e riconosciuta eccezionalità.
3 Il dipendente ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga.
4 Gli importi relativi alle trasferte e agli elementi variabili della retribuzione vengono di norma corrisposti il mese successivo a quello di riferimento.
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CAPO VI
DOVERI DEL DIPENDENTE
ART. 35
DOVERI DEL DIPENDENTE
1 Nell’esercizio della propria attività il dipendente ha l’obbligo di osservare le disposizioni di legge e di contratto, i regolamenti aziendali nonché tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina, correttezza, buona fede, dignità e moralità di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile.
In particolare è fatto obbligo al dipendente di:
a) usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse della Società, nonché fornire una collaborazione attiva ed intensa;
b) osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dai propri superiori in relazione alla disciplina ed alle modalità di adempimento della prestazione lavorativa;
c) avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, degli automezzi, dei macchinari e strumenti affidati, non avvalersi dei mezzi di comunicazione posti a disposizione dalla Società per ragioni che non siano di servizio;
d) mantenere assoluta segretezza sugli interessi della Società e non utilizzare a proprio profitto le notizie conosciute in ragione delle funzioni svolte ed in ogni caso non porre in essere un’attività contraria agli interessi della Società ed in concorrenza con lo stessa;
e) attenersi ad un comportamento di scrupolosa correttezza e trasparenza nei rapporti che si intrattengono per ragioni di servizio con gli utenti della Società, con espresso divieto di ricevere compensi o regalie sotto qualsiasi forma per l’attività svolta in relazione alle mansioni affidate;
f) xxxxxxxsi da ogni comportamento lesivo della dignità della persona, anche in ragione delle condizioni sessuali;
g) non trarre benefici, sotto qualsiasi forma, dalla posizione ricoperta all’interno della Società e non valersi di tale posizione per esplicare, sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dall’orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso – che siano in contrasto anche indiretto o in concorrenza con la Società;
h) non accettare nomine ed incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di dipendente della Società;
i) non effettuare collette, raccolte di firme, vendita di biglietti e/o di oggetti oltre i limiti previsti dalla Legge n. 300/1970;
j) rispettare le disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
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k) informare immediatamente i propri superiori di qualsiasi infortunio gli accada durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
l) osservare scrupolosamente l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e delle assenze;
m) non allontanarsi, senza espressa autorizzazione di un proprio superiore, dal posto di lavoro durante l’orario di lavoro;
n) non permanere nei locali aziendali fuori dal normale orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con l’autorizzazione di un superiore;
o) giustificare tempestivamente l’assenza dal posto di lavoro, salvo il caso di legittimo impedimento del quale il dipendente deve fornire la prova;
p) comunicare immediatamente ogni mutamento del proprio domicilio e/o residenza sia durante il servizio che durante i periodi di ferie e/o di malattia;
q) comunicare alla Società l’insorgenza dello stato di malattia o il suo eventuale perdurare ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 25 della presente sezione specifica;
r) riprendere il servizio alla scadenza del periodo indicato dal certificato del medico curante ovvero del medico che ha eventualmente effettuato la visita di controllo.
Oltre ai sopracitati doveri, la cui elencazione non è da intendersi esaustiva ma a mero titolo esemplificativo, il dipendente ha l’obbligo di rispettare ogni altra norma di legge e di contratto nonché le disposizioni emanate dalla Società nei limiti delle leggi vigenti.
ART. 36 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1 Il dipendente responsabile di azioni od omissioni in contrasto con i propri doveri o che commetta violazioni delle norme di civile convivenza è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla Società o a terzi, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa;
• sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
• licenziamento.
2 Le sanzioni non sono tenute in alcun conto decorsi due anni dalla data della loro applicazione.
Esse sono comminate tenendo conto sia della gravità della mancanza sia dei precedenti disciplinari, nel limite temporale suddetto, e delle circostanze in cui si è svolto il fatto, nel rispetto delle opportune forme di riservatezza.
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3 Richiamo verbale
Qualora il dipendente commetta una violazione avente carattere di lieve gravità, lo stesso può essere richiamato dal diretto superiore gerarchico al corretto comportamento.
L’eventuale difesa da parte dell’interessato può avvenire in forma scritta o verbale.
4 Richiamo scritto
Qualora il dipendente commetta una violazione avente carattere di maggiore gravità rispetto a quella che può dare luogo al richiamo verbale, lo stesso può essere richiamato, per iscritto, al corretto comportamento dal responsabile della sede di lavoro, sulla base di un’eventuale relazione del diretto superiore gerarchico.
Tale provvedimento non comporta alcuna conseguenza.
L’eventuale difesa da parte dell’interessato deve avvenire in forma scritta.
5 Multa
Il dipendente che, in via semplificativa:
• non si attenga alle disposizioni vigenti e ciò provochi un notevole disservizio e/o ciò sia oneroso per la Società;
• non rispetti l’orario di lavoro per almeno tre volte nel mese;
• non sia in grado di giustificare oggettivamente un’assenza;
• tenga un comportamento incivile nei confronti dell’utente o nei confronti dei propri colleghi;
• esegua lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi nei locali della Società, compresa la vendita oggetti o biglietti al di fuori dell’orario di lavoro;
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
• danneggi, per negligenza o disattenzione, anche lievemente il materiale affidatogli dalla Società;
• esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
• non consenta con il suo ingiustificato comportamento, in caso di assenza per malattia, il controllo medico disposto dalla Società;
• sia recidivo in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due richiami scritti negli ultimi dodici mesi;
può essere oggetto di una multa d’importo pari fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione da devolvere ad un’organizzazione di solidarietà, stabilita in accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie.
6 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
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Il dipendente che, in via esemplificativa:
• non si attenga alle disposizioni vigenti e ciò provochi un disservizio di particolare gravità, anche sul piano economico o sia lesivo per l’immagine della Società;
• non rispetti l’orario di lavoro e ciò provochi un disservizio di particolare gravità, anche sul piano economico, per la Società;
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo e ciò provochi un disservizio di particolare gravità, anche sul piano economico, o sia lesivo per l’immagine della Società;
• non sia in grado di giustificare oggettivamente un’assenza superiore ad un giorno;
• tenga un comportamento incivile nei confronti dei propri colleghi seguito da vie di fatto;
• tenga un comportamento incivile nei confronti dell’utente tale da essere lesivo per l’immagine della Società;
• divulghi notizie riservate relative all’attività della Società ovvero dati personali relativi al personale dipendenti, dirigenti o altri soggetti in rapporti di lavoro o commerciali con la Società;
• tenga un comportamento pregiudizievole di natura razziale, sessuale, di credo politico, religioso, sindacale, volto a ledere la dignità e la libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
• esegua lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi nei locali della Società compresa la vendita oggetti o di biglietti durante l’orario di lavoro anche senza l’utilizzo di strumenti della Società;
• esegua lavori anche al di fuori dei locali della Società e dell’orario di lavoro con l’utilizzo di strumenti della Società;
• violi deliberatamente le disposizioni vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto il palese effetto di sostanze stupefacenti;
• sia recidivo per qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due multe negli ultimi dodici mesi;
è sospeso dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.
7 Licenziamento
Il licenziamento per motivi disciplinari può essere adottato dalla Società nei confronti del dipendente al verificarsi di mancanze di particolari gravità quali, in via esemplificativa, quelle di seguite indicate:
• assenza ingiustificata per un periodo superiore a tre giorni consecutivi;
• esecuzione di lavori di notevole entità nei locali della Società per conto proprio e/o di terzi;
• esecuzione di lavori per conto proprio e/o di terzi durante o al di fuori dell’orario di lavoro, all’esterno o all’interno dei locali della Società, con o
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senza l’utilizzo di mezzi aziendali, in concorrenza con l’attività della Società;
• sollecitazione di compensi o regalie da parte degli utenti o di altri soggetti terzi con riferimento alle mansioni svolte nella società;
• insubordinazione grave ed ingiustificata nei confronti di un superiore seguita da ingiurie e/o da vie di fatto;
• avviamento ingiustificato di un diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali;
• tenuta di un comportamento discriminante e/o offensivo sulla base di motivazioni di carattere razziale, religioso, sessuale, politico o sindacale volto a ledere gravemente la dignità e la libertà personale e sessuale di altri lavoratori ovvero mantenimento di un comportamento simile anche se di minore gravità, nonostante precedenti provvedimenti;
• effettuazione di furto di beni all’interno dei locali della Società o del sedime aeroportuale di proprietà della Società stessa o di terzi;
• danneggiamento volontario di beni per i quali il dipendente è comunque tenuto al risarcimento;
• alterazione, falsificazione o sottrazione di documenti o atti della Società;
• irregolare utilizzo o alterazione con qualsiasi mezzo dei servizi preposti al controllo della presenza in servizio propria o di colleghi;
• alterazione di certificato medico in qualsiasi delle sue parti attestante lo stato di malattia o di infortunio;
• compimento di atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio;
• recidiva nei comportamenti già sanzionati con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
ART. 37 SOSPENSIONE CAUTELARE
1 Nei casi di cui al punto 7 dell’articolo 36 – parte specifica - del presente contratto le Società possono disporre, in ipotesi di particolare gravità, la sospensione cautelare temporanea dal servizio per il periodo di tempo necessario all’effettuazione degli accertamenti sui fatti addebitati al dipendente con corresponsione della retribuzione.
Il periodo di sospensione cautelare dal servizio è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato.
ART. 38 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
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1 ll provvedimento disciplinare è adottato dalla Società previa contestazione dell’addebito al dipendente e conseguente difesa dello stesso.
2 Il dipendente cui sia stata contestata un’infrazione disciplinare ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni al responsabile dell’unità organizzativa presso la quale è assegnato entro cinque giorni dalla notifica.
La Società comunica le proprie decisioni tempestivamente.
Per le sanzioni superiori al richiamo scritto il dipendente può essere assistito, in ogni fase del procedimento, da una persona di fiducia ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale alla quale aderisce o alla quale conferisce apposito mandato.
3 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 della Legge n. 300/1970, per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il dipendente cui sia stata contestata un’infrazione disciplinare potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento per il tramite dell’organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato.
In tal caso entro i cinque giorni successivi si darà luogo ad un incontro per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto la Società a non accogliere le eventuali giustificazioni del dipendente.
Il ricorso alla presente procedura sospende l’applicazione del provvedimento. Qualora entro i venti giorni successivi alla richiesta dell’organizzazione sindacale le parti non abbiano raggiunto un accordo il provvedimento disciplinare diverrà operativo.
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CAPO VII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 39
CAUSE DI RISOLUZIONE
1 Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito al raggiungimento dei limiti di età il rapporto di lavoro può risolversi:
• per decisione della Società (licenziamento);
• per decisione del dipendente (dimissioni);
• per risoluzione consensuale.
ART. 40 LICENZIAMENTO
1 Le Società possono risolvere il rapporto di lavoro:
• per giusta causa, senza obbligo di preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
• per giustificato motivo, con un preavviso non inferiore a quattro mesi, quando sussistano le seguenti condizioni:
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente;
- ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 - parte specifica - del presente contratto.
2 La risoluzione del rapporto da parte della Società avviene con provvedimento avente forma scritta nel quale sono indicati i motivi che hanno portato all'emanazione del provvedimento.
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ART. 41 DIMISSIONI
1 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può estinguersi, da parte del dipendente, per dimissioni.
2 Le dimissioni devono essere presentate alla Società per iscritto con un preavviso di almeno quattro mesi.
In caso di mancato preavviso, il dipendente è tenuto al pagamento alla Società di un'indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo relativo al preavviso.
ART. 42 DECESSO DEL DIPENDENTE
1 In caso di morte del dipendente la Società corrisponde, su richiesta ed a favore dei familiari un contributo di 2.000,00 euro lordi per spese funerarie nonché un ulteriore contributo non superiore a 1.000,00 euro lordi per le spese di trasporto funebre dalla località di decesso a quella di tumulazione ove le due località si trovino in comuni diversi.
Eventuali contributi aggiuntivi possono essere concessi per casi eccezionali e di particolare gravità.
2 In caso di morte del dipendente la Società è tenuta, comunque,al pagamento della indennità di mancato preavviso.
Qualora il dipendente avesse già rassegnato le proprie dimissioni, l'importo dovuto è pari alla retribuzione spettante per il periodo intercorrente tra il momento del sopravvenuto decesso e la data di cessazione comunicata.
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Allegato 1
Protocollo sulla gestione condivisa delle crisi
Le Organizzazioni Sindacali dei trasporti e le Associazioni Datoriali del trasporto aereo ritengono di prioritario comune interesse la gestione condivisa e non traumatica del superamento della lunga fase di crisi dell’industria italiana del trasporto aereo.
La stipula del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo rappresenta per le parti un cardine fondamentale su cui poggiare il progressivo superamento delle crisi aziendali. Il contratto collettivo nazionale di lavoro definisce un contesto prima non disponibile di norme e di procedure per la gestione delle crisi. La sua corretta applicazione interviene sulla competizione sleale e interrompe il dumping che si è creato nell’industria in questi lunghi anni di crisi.
Con il presente protocollo le Parti sottoscrittrici intendono rafforzare le previsioni contenute nella parte generale del contratto collettivo nazionale di lavoro. Le aziende aderenti alle Associazioni Datoriali titolari della stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo (Assocontrol, Assaeroporti, Assaereo, Assohandlers, Assocatering, Fairo ) che si impegnino, nei piani di gestione di crisi aziendali, a non procedere a licenziamenti, avranno accesso alle fasi di negoziazione nei termini previsti dall’articolo 2 - parte generale
- del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo
Nel rispetto del Testo unico interconfederale sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che le Parti assumono integralmente nella parte generale comune del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo, in caso di crisi aziendali, le Associazioni datoriali convocheranno le Segreterie Nazionali delle Federazioni Sindacali firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro (FILT CGIL, FIT CISL, UILT e UGLT) per illustrare i piani di crisi e di rilancio, le iniziative da assumere, che esplicitamente garantiscano la tenuta dei livelli occupazionali per la ricerca di accordi di livello nazionale; di segmento associativo o di livello aziendale.
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Allegato 2
Clausola di salvaguardia e di armonizzazione
Le Organizzazioni Sindacali dei trasporti e le Associazioni Datoriali del trasporto aereo ritengono di prioritario comune interesse la gestione condivisa e non traumatica del superamento della lunga fase di crisi dell’industria italiana del trasporto aereo.
La stipula del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo rappresenta per le Parti un cardine fondamentale su cui poggiare il progressivo superamento delle crisi aziendali.
Il contatto collettivo nazionale di lavoro definisce un contesto prima non disponibile di norme. La sua corretta applicazione interviene sulla competizione sleale e interrompe il dumping che si è creato nell’industria in questi lunghi anni di crisi.
La corretta e verificata congiuntamente applicazione a tutte le aziende del settore è un impegno assunto dalle Parti all’atto della stipula del contatto collettivo nazionale di lavoro.
Per quanto sopra le Parti sono impegnate ad un percorso di armonizzazione delle condizioni preesistenti con particolare riferimento a tutte le condizioni, retributive e normative, di miglior favore per i lavoratori, da coniugare attraverso le intese di secondo livello.
Tali intese devono essere definite attraverso specifici accordi aziendali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo.
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