Contract
25.11.2013
Informativa MAGAP n˚ 230 / Informativa InterGruppi n˚ 49
COMITATI di PRESIDENZA
A tutti gli Associati
Oggetto : ACCORDO DI COLLABORAZIONE A con A GAM-MAGAP
Cari Soci
Come auspicato dalla Convention di Milano dell'11 Giugno scorso, i Gruppi Agenti GAM e MAGAP hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione A con A tra intermediari iscritti alle rispettive Associazioni.
Lungi dal celebrare con enfasi un evento unico nel panorama assicurativo nazionale, ci piace sottolinea− re la concreta sinergia instauratasi tra le ns. organizzazioni foriera di ulteriori significativi passi verso la comune rappresentanza dei Colleghi attraverso un percorso condiviso e, come tale, suscettibile di pro− durre risultati sempre più tangibili nella ricerca dell'emancipazione e della crescita culturale ed impren− ditoriale dei nostri Soci.
L'accordo, sottoscritto lo sorso 25 ottobre nel corso del Congresso Nazionale MAGAP − che lo ha bat− tezzato con grande entusiasmo e sonora approvazione − costituisce, senza alcun dubbio, una risposta legittima e lungimirante alle operazioni Societarie che vedono Unipol Group intento a dare corso alle operazioni di dismissione di portafoglio e conseguente riequilibrio delle quote di controllo del merca− to assicurativo, ”ordinate” dall'Autorità antitrust all'indomani dell'autorizzazione al ”salvataggio” del gruppo Fondiaria−Sai.
La cornice regolamentare predisposta coniuga le esigenze di solidarietà proprie dei nostri Statuti con le spinte liberiste della recente normativa introdotta dalla legge 221/2012 (art. 22 comma 10 − Colla− borazioni A con A) consentendo di realizzare un interessante sintesi di entrambe pur nella opposta causa che le determina.
Con l'accordo vengono infatti preservate sia l'istanza di continuità delle Agenzie Milano coinvolte nel− le note operazioni di spin-off che quelle di maggiore libertà degli intermediari Agenti attraverso for− me di collaborazione che li vedono cooperare al fine di rendere il servizio assicurativo sempre miglio− re ed adeguato alle aspettative di un mercato in radicale trasformazione.
Abbiamo perciò declinato regole di comportamento e impegni economici precisi, idonei a garantire professionalità e remunerazione del servizio, lasciando liberi i Colleghi di attivare tra loro, in base alle affinità ed alle rispettive esperienze e conoscenze professionali, le collaborazioni più opportune anche in relazione a più mandati esercitati.
Ne consegue che, fermo il timing stabilito, collegato simbolicamente e praticamente alle cessioni im− poste dall'Antitrust, gli Agenti Milano passati ad altra Impresa mandante per effetto di tali operazioni e quelli rimasti nel Gruppo Unipol potranno attivare la collaborazione disciplinata con l'accordo testé concluso nel duplice ruolo di agenti proponenti ed emittenti.
M.A.G.A.P. Xxx Xxxxx 00 00000 XXXXXX
G.A.M. Xxxxx X. Xxxxxxx xxx Xxxxx 00 00000 XXXXXX
I Gruppi Agenti si renderanno garanti del rispetto della disciplina convenuta ed adotteranno tutte le iniziative necessarie a rendere fruibile l'accordo attraverso una comune struttura operativa denomi− nata ”tavolo di lavoro permanente”.
Ai Soci basterà inviare alle rispettive Segreterie l'allegata lettera di impegno sottoscritta ; in base alle adesioni che perverranno verrà elaborata una mappatura delle agenzie dichiaratesi disponibili ad at− tivare le collaborazioni. Agli stessi soci verranno forniti i nominativi degli Agenti sottoscrittori in mo− do da rendere subito attivabili le collaborazioni desiderate.
Allegate alla presente inviamo una breve presentazione dell'accordo, il testo dello stesso e relativi al− legati.
Certi che apprezzerete l'iniziativa portata a termine e che dimostrerete, con l'invio immediato della lettera di impegno, la piena condivisione delle strategie poste in essere, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più sentiti ringraziamenti per il supporto ricevuto e l'impegno profuso nel consentire il conseguimento di questo importante traguardo.
IL PRESIDENTE G.A.M.
IL PRESIDENTE M.A.G.A.P.
Allegati : Slides presentazione Accordo
Accordo di Collaborazione A con A GAM-MAGAP
2
PRESENTAZIONE ACCORDO QUADRO
Collaborazione A con A tra Intermediari iscritti ai Gruppi Agenti GAM e MAGAP
GENESI
11 GIUGNO 2013
NEL CORSO DELLA CONVENTION CONVOCATA IN MILANO IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI “SPINOFF”
DELLE AGENZIE “MILANO XXX.XX S.P.A.” LE ASSEMBLEE GENERALI DEI GRUPPI GAM E MAGAP
INVITANO LE RISPETTIVE GIUNTE:
• “a preservare l'integrità dei Gruppi rinforzando, da subito, anche la collaborazione tra gli Associati rappresentati avvalendosi degli strumenti oggi consentiti dalla legge 221/2012 (art. 22 comma 10 – Collaborazioni A con A) o soluzioni affini”
PREMESSA DELL’ACCORDO
❖ Gli agenti di assicurazioni associati ai Gruppi Agenti “GAM” e “MAGAP” hanno più volte affermato e manifestato la necessità di emanciparsi culturalmente dai vincoli giuridico/amministrativi che fino a questo momento hanno ostacolato la puntuale applicazione di un ordinamento sempre più orientato a liberalizzare l’intermediazione assicurativa allo scopo di favorire e garantire il miglior livello di servizio alla clientela quale elemento indispensabile di sviluppo di un moderno e maturo mercato assicurativo.
PREMESSA DELL’ACORDO
❖ A questa visione “cliente-centrica” le intervenute Associazioni intendono dare seguito ed impulso, realizzando un sistema di collaborazioni interne che consenta un approccio laico ed emancipato con gli operatori del mercato assicurativo ed agevoli la crescita professionale e culturale dei Soci dei citati Gruppi Agenti.
❖ In questa ottica generale e alla luce dei possibili mutamenti nelle relazioni con l’impresa mandante che la cessione dei rami d’Azienda (disposta dall’autorità antitrust per favorire il corretto sviluppo del mercato assicurativo) potrà determinare nei prossimi mesi,
PREMESSA DELL’ACORDO
gli Agenti dei Gruppi Agenti
• ritengono di dover cogliere il cambiamento annunciato realizzando e sviluppando, all'interno e sotto l'egida del proprio sistema collettivo, stabili e disciplinate forme di collaborazione.
• Ciò consentirebbe inoltre di trasformare in opportunità anche le eventuali dinamiche che dovessero determinarsi all’indomani dell’avvenuto “spin-off” delle agenzie interessate dalle operazioni di cessione.
L’ACCORDO
❑Art. 1 Oggetto della lettera d’intenti
❑Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti Contraenti
❑Art. 3 Ambito dell’accordo quadro
❑Art. 4 Trattamento economico
❑Art. 5 Durata
La finalità del presente protocollo è promuovere e sviluppare la diffusione di tutte le opportunità in premessa nonché realizzare le condizioni ottimali affinché gli intermediari associati ai rispettivi gruppi, collaborando tra loro possano garantire un livello di servizio adeguato alle esigenze della propria clientela, indipendentemente dalla destinazione finale della propria agenzia.
Per rendere operativo il seguente protocollo d’intesa, GAM e Magap, si impegnano a :
•diffonderne i contenuti tra i propri iscritti e rendere fruibile a tutti la collaborazione in oggetto ;
•collaborare per agevolare e promuovere lo sviluppo delle collaborazioni studiando soluzioni gestionali che ne favoriscano l’adozione e la diffusione capillare tra gli iscritti
•individuare e coinvolgere altri operatori del mercato interessati alla collaborazione intrapresa ;
Art.1
Oggetto
d’intenti
della
lettera
Art. 2
Ruolo dei Gruppi Agenti
Contraenti
concordare e sviluppare di comune accordo, i supporti informatici e i processi di efficientamento più idonei alla corretta valorizzazione della presente iniziativa ;
organizzare, con la collaborazione dei Sindacati di riferimento e avvalendosi della struttura organizzativa degli stessi, sessioni di formazione miranti alla conoscenza delle norme in materia di collaborazione ed assisterli nell'adozione delle migliori prassi professionali ;
attivarsi fin da subito per stimolare l’attivazione dei singoli accordi di collaborazione tra gli attuali iscritti al GAM ed al MAGAP ancorché gli stessi saranno efficaci solo al termine dell’operazione di spin-off ;
Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti
Contraenti
provvedere alla nascita di un tavolo di lavoro permanente (3 commissari GAM e 3 commissari MAGAP) deputato a :
Gestire i vari aspetti dell’accordo sottoponendo alle rispettive giunte eventuali delibere di spesa per la realizzazione di progetti comuni ;
Vigilare sulla correttezza dei comportamenti adottati dagli intermediari coinvolti e sul rispetto del codice deontologico e di autoregolamentazione, parte integrante del presente accordo ;
Definire in un apposito regolamento, una gradualità di sanzioni, nell’ambito delle quali la Commissione potrà direttamente intervenire.
Art. 2
Ruolo dei Gruppi Agenti
Contraenti
II presente accordo quadro deve intendersi valido per gli intermediari assicurativi che alla data di sottoscrizione risultino soci ordinari del GAM e del MAGAP e abbiano sottoscritto la specifica “lettera d’impegno” che forma parte integrante del presente accordo.
Essi potranno realizzare collaborazioni incrociate o tra iscritti dello stesso Gruppo Agenti.
Le collaborazioni si svilupperanno liberamente e riguarderanno gli affari proposti direttamente dall’iscritto in sezione A, anche per il tramite della propria rete di vendita.
Il presente accordo è applicabile anche ai nuovi iscritti ai Gruppi a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all’iscrizione al Gruppo stesso.
Art. 4 Trattamento economico
❑In virtù dell’appartenenza ai Gruppi Agenti Contraenti, i Soci Intermediari Emittenti si impegnano a praticare un trattamento economico minimo a favore degli intermediari Proponenti pari ai 2/3 delle provvigioni previste dai rispettivi capitolati di nomina.
Art. 3
Ambito dell’accordo
quadro
Art. 5 Durata
II presente accordo quadro viene stipulato sine die ; sarà oggetto di una valutazione annuale da parte del tavolo di lavoro permanente, che potrà proporre modifiche e/o integrazioni alle Giunte dei rispettivi Gruppi.
I Gruppi Agenti che intervengono all’accordo potranno recedere dallo stesso dandone avviso ai partner con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso o scioglimento di uno dei due Gruppi contraenti, ferma la validità delle collaborazioni attivate, i contenuti del presente accordo saranno recepiti in un nuovo protocollo, salvo diversa determinazione dei rispettivi gruppi dirigenti.
ALLEGATI
❑ LETTERA DI IMPEGNO
❑ LETTERA DI COLLABORAZIONE
❑ CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
❑ REGOLAMENTO DEI RAPPORTI TRA INTERMEDIARI
❑ CODICE DEONTOLOGICO
A titolo esemplificativo vengono
inoltre allegati
•INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE 7A-7B
•INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
che verranno integrati e completati dai singoli intermediari Agenti in relazione alle specifiche situazioni operative, anche avvalendosi della consulenza del tavolo di lavoro permanente
LETTERA DI IMPEGNO
Il sottoscritto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ intermediario iscritto alla sezione A del RUI al n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
in virtù dell'accordo quadro
"COLLABORAZIONE A CON A TRA INTERMEDIARI ISCRITTI AI GRUPPI AGENTI GAM E MAGAP",
preso atto dei contenuti dell'accordo e relativi allegati, costituenti parti integranti dello stesso,
Si impegna a dare attuazione alle intese intervenute
Manifesta la propria volontà di dare corso, al termine dell'operazione di spin-off, all'attivazione delle collaborazioni con quei Colleghi che non faranno più parte del gruppo UnipolSai, cosicché gli stessi potranno continuare a proporre ai propri clienti anche prodotti della precedente società mandante.
Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
In fede
PROCEDURE PER RENDERE
OPERATIVO L’ACCORDO
✓ Nei prossimi giorni i Soci Magap e Xxx riceveranno una lettera dei Presidenti che informa sulla conclusione dell’accordo e sulle relative modalità operative, allegandone copia completa.
✓ In particolare i Soci dovranno sottoscrivere la lettera d’impegno allegata all’accordo ed inviarla entro la data precisata nella comunicazione (verosimilmente entro il 15.11.2013) alle rispettive segreterie dei Gruppi.
✓ Le segreterie forniranno ai i Soci che hanno sottoscritto la lettera di impegno l’elenco dei colleghi con i quali collaborare.
RIEPILOGO
• L’accordo vale per i Soci Gam e Magap che abbiano sottoscritto la lettera di impegno nei termini fissati dai rispettivi Gruppi AGenti.
• L’accordo ha vigore dal momento in cui si realizza lo spinoff delle agenzie Milano da parte di Unipol Group .
• L’accordo vale anche per i nuovi soci Gam e Magap che sottoscrivano la lettera di impegno.
• Impegna al rispetto della disciplina declinata
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
25.10.2013
ACCORDO QUADRO per la Definizione di una Collaborazione A con A tra Intermediari iscritti ai Gruppi Agenti GAM e MAGAP
PREMESSA
La legge 221/12, conversione del D.L. 179 del 18.10.2012, cosiddetto ”decreto Crescita 2.0”, postula, in materia assicurativa, provvedimenti tesi a sviluppare la necessaria concorrenza sul mercato assicurativo italiano e detta norme imperative atte ad impedire anacronistiche posizioni di retroguardia attraverso il superamento di logiche contrarie al libero mercato ed alla competizione finalizzata al miglioramento di operatori, strumenti e prodotti adeguati alla domanda ed alle necessità dei ”consumatori”.
Gli agenti di assicurazioni associati ai Gruppi Agenti ”GAM” e ”MAGAP” hanno più volte af− fermato e manifestato la necessità di emanciparsi culturalmente dai vincoli giuridi− co/amministrativi che fino a questo momento hanno ostacolato la puntuale applicazione di un ordinamento sempre più orientato a liberalizzare l'intermediazione assicurativa allo sco− po di favorire e garantire il miglior livello di servizio alla clientela quale elemento indispensa− bile di sviluppo di un moderno e maturo mercato assicurativo.
A questa visione ”cliente−centrica” le intervenute Associazioni intendono dare seguito ed im− pulso, realizzando un sistema di collaborazioni interne che consenta un approccio laico ed emancipato con gli operatori del mercato assicurativo ed agevoli la crescita professionale e culturale dei Soci dei citati Gruppi Agenti.
In questa ottica generale e alla luce dei possibili mutamenti nelle relazioni con l'impresa mandante che la cessione dei rami d'Azienda (disposta dall'autorità antitrust per favorire il corretto sviluppo del mercato assicurativo) potrà determinare nei prossimi mesi,
gli Agenti dei Gruppi Agenti GAM e MAGAP
ritengono di dover cogliere il cambiamento annunciato realizzando e sviluppando, all'interno e sotto l'egida del proprio sistema collettivo, stabili e disciplinate forme di collaborazione.
Ciò consentirebbe inoltre di trasformare in opportunità anche le eventuali dinamiche che dovessero determinarsi all'indomani dell'avvenuto ”spin−off” delle agenzie interessate dalle operazioni di cessione.
Su mandato delle rispettive assemblee generali tenutesi congiuntamente nella convention di Milano dell'11.06.2013 i Gruppi dirigenti del GAM e MAGAP, associazioni di intermediari pro− fessionisti, forti di oltre 1280 soci, in rappresentanza di oltre 960 agenzie operanti su tutto il territorio nazionale italiano, fatte proprie le istanze delle rispettive assemblee generali volte a preservare l'integrità dei predetti Gruppi Agenti nella comune ricerca di tutela dei propri iscritti hanno convenuto quanto segue :
M.A.G.A.P. Xxx Xxxxx 00 00000 XXXXXX
G.A.M. Xxxxx X. Xxxxxxx xxx Xxxxx 00 00000 XXXXXX
TRA
L 'Associazione GAM con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, 00 P.Iva /Codice Fiscale 97566750150 rappresentata dal proprio presidente Xxxxx Xxxxx
E
L' associazione MAGAP con sede in XXXXXX, Xxx Xxxxx, 00 Codice Fiscale 97569190156 rap− presentata dal proprio presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Si conviene e stipula il seguente Accordo Quadro di collaborazione tra intermediari iscritti ai rispettivi Gruppi di appartenenza :
Art. 1 Oggetto della lettera d’intenti
Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti Contraenti Art. 3 Ambito dell’accordo quadro
Art. 4 Trattamento economico Art. 5 Durata
Art. 1 Oggetto della lettera d’intenti
La finalità del presente protocollo è promuovere e sviluppare la diffusione di tutte le oppor− tunità in premessa nonché realizzare le condizioni ottimali affinché gli intermediari associati ai rispettivi gruppi, collaborando tra loro possano garantire un livello di servizio adeguato alle esigenze della propria clientela, indipendentemente dalla destinazione finale della propria agenzia.
Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti Contraenti
Per rendere operativo il seguente protocollo d'intesa, GAM e Magap, si impegnano a :
→ diffonderne i contenuti tra i propri iscritti e rendere fruibile a tutti la collaborazione in oggetto ;
→ collaborare per agevolare e promuovere lo sviluppo delle collaborazioni studiando solu− zioni gestionali che ne favoriscano l'adozione e la diffusione capillare tra gli iscritti ;
→ individuare e coinvolgere altri operatori del mercato interessati alla collaborazione intra− presa ;
→ concordare e sviluppare di comune accordo, i supporti informatici e i processi di efficien− tamento più idonei alla corretta valorizzazione della presente iniziativa ;
→ organizzare, con la collaborazione dei Sindacati di riferimento e avvalendosi della struttu− ra organizzativa degli stessi, sessioni di formazione miranti alla conoscenza delle norme in materia di collaborazione ed assisterli nell'adozione delle migliori prassi professionali ;
→ attivarsi fin da subito per stimolare l'attivazione dei singoli accordi di collaborazione tra gli attuali iscritti al GAM ed al MAGAP ancorché gli stessi saranno efficaci solo al termine dell'operazione di spin−off ;
→ provvedere alla nascita di un tavolo di lavoro permanente (3 commissari GAM e 3 com− xxxxxxx XXXXX) deputato a :
a) Gestire i vari aspetti dell'accordo sottoponendo alle rispettive giunte eventuali delibe− re di spesa per la realizzazione di progetti comuni ;
b) Vigilare sulla correttezza dei comportamenti adottati dagli intermediari coinvolti e sul rispetto del codice deontologico e di autoregolamentazione, parte integrante del pre− sente accordo ;
c) Definire in un apposito regolamento, una gradualità di sanzioni, nell'ambito delle quali la Commissione potrà direttamente intervenire.
Art. 3 Ambito dell’accordo quadro
II presente accordo quadro deve intendersi valido per gli intermediari assicurativi che alla da− ta di sottoscrizione risultino soci ordinari del GAM e del MAGAP e abbiano sottoscritto la specifica ”lettera d'impegno” che forma parte integrante del presente accordo.
Essi potranno realizzare collaborazioni incrociate o tra iscritti dello stesso Gruppo Agenti.
Le collaborazioni si svilupperanno liberamente e riguarderanno gli affari proposti diretta− mente dall'iscritto in sezione A, anche per il tramite della propria rete di vendita.
Il presente accordo è applicabile anche ai nuovi iscritti ai Gruppi a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'iscrizione al Gruppo stesso.
Art. 4 Trattamento economico
In virtù dell'appartenenza ai Gruppi Agenti Contraenti, i Soci Intermediari Emittenti si impe− gnano a praticare un trattamento economico minimo a favore degli intermediari Proponenti pari ai 2/3 delle provvigioni previste dai rispettivi capitolati di nomina.
Art. 5 Durata
II presente accordo quadro viene stipulato sine die ; sarà oggetto di una valutazione annuale da parte del tavolo di lavoro permanente, che potrà proporre modifiche e/o integrazioni alle Giunte dei rispettivi Gruppi.
I Gruppi Agenti che intervengono all'accordo potranno recedere dallo stesso dandone avviso ai partner con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso o scioglimento di uno dei due Gruppi contraenti, ferma la validità delle collaborazioni attivate, i contenuti del presente ac− cordo saranno recepiti in un nuovo protocollo, salvo diversa determinazione dei rispettivi gruppi dirigenti.
ALLEGATI
1- LETTERA DI IMPEGNO
2- LETTERA DI COLLABORAZIONE
3- CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
4- REGOLAMENTO DEI RAPPORTI TRA INTERMEDIARI
5- CODICE DEONTOLOGICO
A titolo ESEMPLIlICATIVO vengono inoltre allegati
INFORMATIVA PRE−CONTRATTUALE 7A−7B INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
che verranno integrati e completati dai singoli intermediari Agenti in relazione alle specifi- che situazioni operative, anche avvalendosi della consulenza del tavolo di lavoro perma- nente.
IL PRESIDENTE G.A.M. IL PRESIDENTE M.A.G.A.P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ALLEGATO 1
LETTERA DI IMPEGNO
Il sottoscritto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
del RUI al n˚ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
intermediario iscritto alla sezione A
in virtù dell'accordo quadro “COLLABORAZIONE A CON A TRA INTERMEDIARI ISCRITTI AI
GRUPPI AGENTI GAM E MAGAP“,
preso atto dei contenuti dell'accordo e relativi allegati, costituenti parti integranti dello stesso,
− Si impegna a dare attuazione alle intese intervenute
− Manifesta la propria volontà di dare corso, al termine dell'operazione di spin−off, all'at− tivazione delle collaborazioni con quei Colleghi che non faranno più parte del gruppo UnipolSai, cosicché gli stessi potranno continuare a proporre ai propri clienti anche prodotti della precedente Società mandante.
Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
In fede
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ALLEGATO 2
LETTERA DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 10, LEGGE 221□2012 □e□D.L. Crescita 2.0□
Tra
L’intermediario xxxxxxxxxxxxxxxxxxx iscritto alla Sez. A. del RUI ovvero □in qualità di legale rappresen□ tante e responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Società xxxxxxxxxxxxxxxx iscritta al RUI alla sezione A n°A0000xxxxxxxxxx con sede in □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□.
e
L’intermediario xxxxxxxxxxxxxxxxxxx iscritto alla Sez. A. del RUI ovvero □in qualità di legale rappresen□ tante e responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Società xxxxxxxxxxxxxxxx iscritta al RUI alla sezione A n°A0000xxxxxxxxxx con sede in □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□.
Premesso che
L’Intermediario□Società □di seguito definita Agenzia 1 □è titolare di incarico agenziale conferitogli dalle seguenti società mandanti e regolarmente iscritto ai Gruppi Agenti GAM o MAGAP
1□Milano Assicurazioni s.p.a. □UnipolSai s.p.a.□ 2□□ □ □ □ □ □ □ □
3□□ □ □ □ □ □ □ □
L’Intermediario□Società □di seguito definita Agenzia 2 □è titolare di incarico agenziale conferitogli dalle seguenti società mandanti:
1□□ □ □ □ □ □ □ □ □ ..
2□□ □ □ □ □ □ □ □ □ ..
3□□ □ □ □ □ □ □ □ □ ..
□l’Agenzia 1 e l’Agenzia 2 intendono avviare un rapporto di reciproca collaborazione allo scopo di sviluppare la propria attività di intermediazione assicurativa ed ampliare l’offerta di prodotti alla propria clientela.
Ai fini della presente lettera di collaborazione e con riferimento ai contratti assicurativi che in forza dello stesso verranno conclusi si intende:
A) per “intermediario emittente”: □Agenzia 1□l’l’intermediario titolare di incarico xxxxxxxxx in forza del quale il contratto assicurativo viene stipulato, su proposta dell’intermediario proponente, con i clienti di quest’ultimo□
B□per “intermediario proponente”: □Agenzia 2□l’Intermediario che propone all’intermediario emittente la sti□ pula di contratti assicurativi con suoi clienti, in forza del presente accordo.
Ciascuna delle parti potrà rivestire al contempo la funzione di “intermediario emittente” □per i contratti che stipu□ lerà con i clienti dell’altra parte e su proposta di quest’ultima□ed “intermediario proponente” □per i contratti dei quali proporrà la stipula all’altra parte□.
Ci□ premesso, nello spirito dell’accordo sottoscritto dalle rappresentanze dei Gruppi Agenti GAM e MAGAP, di cui la presente lettera forma parte integrante, le parti pattuiscono e concordano quanto segue:
1. Oggetto della lettera di collaborazione
Le parti potranno proporre, ciascuna ai propri clienti che ne mostrino interesse, i prodotti assicurativi previsti da□ gli incarichi agenziali gestiti, con le modalità di seguito precisate:
L’agenzia 2, in relazione ai prodotti assicurativi intermediati in forza della presente collaborazione, potrà offrire ai propri clienti, anche con il supporto degli strumenti messi a disposizione del Gruppo Agenti GAM o MAGAP, i seguenti servizi:
- preventivazione personalizzata e informatica sui prodotti assicurativi□
- conclusione ed emissione della polizza□
- incasso del premio□
- rilascio quietanza□
- gestione ed esecuzione della polizza □modifiche, sostituzioni, denunce di sinistro□.
2. Obblighi delle parti
Premesso che ciascuna parte è libera di stipulare accordi di collaborazione con altri intermediari anche al di fuori del protocollo d’intesa siglato tra i Gruppi agenti GAM e MAGAP, le parti si impegnano:
a) al pieno rispetto delle disposizioni di legge e norme regolamentari previsti dal d.lgs. 20□□200□ □Co□ dice delle Assicurazioni□e dai relativi regolamenti ISVAP□IVASS di attuazione□
b) a rispettare il codice di comportamento, in linea con quello predisposto dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione □SNA□, da considerarsi parte integrante dell’accordo quadro stipulato dai Gruppi agenti GAM e MAGAP□
c) a rispettare le norme relative alla procedura di assunzione e gestione dei contratti contenute nel codice di autoregolamentazione, che forma parte integrante dell’accordo quadro stipulato dai Gruppi agenti GAM e MAGAP, e le istruzioni tecnico□operative per la presentazione, emissione e gestione del contratto assicurativo che verranno fornite dall’ Intermediario emittente□
d) a fornire ai propri clienti una corretta e completa informativa sul fatto che l’attività di intermediazio□ ne viene svolta in forza della presente lettera di collaborazione, comunicando ai clienti l’esatta i□ dentità e gli estremi di iscrizione al RUI dell’intermediario emittente ed il ruolo svolto dall’agenzia in base a quanto previsto al punto 1□
e) ad astenersi dall’indirizzare proposte commerciali e attività promozionale ai clienti dell’altra parte e comunque dallo svolgere qualsivoglia attività diretta a sviare i clienti appartenenti al portafoglio dell’altra parte□
f) in caso di cessazione del rapporto agenziale con la propria mandante, a comunicare tempe□ stivamente all’altra parte per iscritto tale notizia□
g) a comunicare ogni modifica introdotta dalle rispettive mandanti relativamente ai prodotti interme□ diati□
h) a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, la documentazione e le notizie connesse alle ri□ spettive attività di cui verranno a conoscenza nell’esecuzione della presente lettera, cos□come quelle relative alla rispettiva organizzazione aziendale□
i) a rispettare le disposizioni del Codice della Privac□nel rapporto con i rispettivi clienti, anche in re□ lazione al contenuto della presente lettera di collaborazione ed al trattamento dei dati personali che verranno acquisiti nell’ambito della collaborazione.
3. Modalità di svolgimento dell’incarico
Ciascuna parte agisce in piena autonomia dall’altra e a suo esclusivo rischio e spese.
4. Responsabilità
Le parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato polizza di assicurazione della responsabilità civile profes□ sionale in conformità alle previsioni del Codice delle Assicurazioni e alla legge 221□2012. Le parti risponderanno in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento dell’attività prevista dal presen□ te accordo, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
□ermo restando quanto sopra, resta inteso che l’intermediario proponente è responsabile nei confronti dell’emittente e di terzi:
a) dell’assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. da □□ a □□ bis del Reg. ISVAP n.□□200□□
b) dell’autenticità della firma apposta dal proprio cliente sulla polizza e restante documentazione con□ trattuale□
c) dell’incasso del premio sino al momento in cui esso verrà versato all’altra parte□
d) della correttezza dei dati raccolti, della loro trasmissione all’altra parte, della regolarità e completez□ za della documentazione.
5. Validità delle coperture
Ai fini della validità delle coperture assicurative resta inteso tra le parti che ogni comunicazione inerente al perfe□ zionamento e gestione dei rapporti assicurativi □emissione polizze, incasso premi, richieste di sostituzione o va□ riazione, disdette, recessi, denunce sinistri, etc.□produrrà i suoi effetti giuridici nel momento in cui tale comuni□ cazione o la rimessa del premio, verranno ricevute dall’agenzia titolare del mandato rilasciato dall’impresa che ha in carico la polizza. L’intermediario proponente si impegna pertanto a rendere edotto il Cliente circa le pro□ cedure per la corretta e tempestiva esecuzione delle predette comunicazioni.
6. Rappresentanza
Ciascuna parte agirà senza alcun potere di rappresentanza dell’altra parte, né dell’impresa mandante di quest’ultima.
“L’intermediario proponente” non assume alcun diritto od obbligo nei confronti sia delle imprese mandanti, che dei dipendenti□collaboratori dell’intermediario emittente, i quali restano in via esclusiva in capo all’agente xxxxxx□ re di detti rapporti.
7. Pubblicità e marchio
Nelle comunicazioni di natura commerciale con il pubblico □quali messaggi pubblicitari, insegne e simili□l'inter- mediario proponente s’impegna a non utilizzare il marchio dell’impresa mandante dell’intermediario emittente. La denominazione di tale impresa potrà essere utilizzata dall'intermediario proponente solo allo scopo di informare la clientela circa il contenuto del rapporto di collaborazione con l'intermediario emittente, evitando in ogni caso comunicazioni che possano ingenerare confusione con i marchi e le denominazioni delle imprese per le quali la parte proponente opera in qualità di agente.
8. Informativa
Le parti si impegnano a darsi reciprocamente informativa circa i prodotti intermediati e quelli di nuova immissione in commercio, anche in ottica comparativa
9. Formazione
L’intermediario proponente provvede, per il tramite dell’intermediario emittente e□o del supporto informatico messo a disposizione dai Gruppi Agenti GAM e MAGAP sui propri siti, alla formazione dei prodotti da interme□ diare e consegna, se richiesto dall’intermediario emittente, l’attestato di superamento del test di valutazione o, in mancanza, apposita autocertificazione.
10. Compensi provvigionali
L’intermediario emittente, in relazione ai contratti perfezionati per effetto dell’attività svolta dal proponente, si impegna ad erogare a quest’ultimo un compenso provvigionale pari ai 2□3 delle proprie provvigioni di mandato, come previsto dall’accordo quadro sottoscritto dai gruppi Agenti GAM e MAGAP e di cui la presente lettera costi□ tuisce parte integrante.
11. Xxxxxx, recesso e risoluzione dell’accordo
Il presente accordo di collaborazione è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con un pre□ avviso di trenta giorni da comunicare all’altra parte e al tavolo di lavoro permanente previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto dai gruppi agenti GAM e MAGAP, a mezzo raccomandata a□r.
In caso di inadempimento di una delle parti degli obblighi previsti dalla presente lettera, dal codice deontologico e dal codice di autoregolamentazione, il tavolo di lavoro permanente potrà, una volta informato, intervenire diret□ tamente fino a disporre l’immediata rescissione del rapporto di collaborazione in essere che, in tal caso, non po□ trà essere attivato con nessun altro iscritto ai Gruppi che ripeta lo stesso mandato oggetto di contestazione.
In caso di recesso o scioglimento dell’accordo quadro di riferimento, la presente lettera di collaborazione resterà valida, fatta salva la volontà delle parti.
La presente lettera si intenderà risolta con effetto immediato in caso di cancellazione o trasferimento in altra se□ zione del RUI.
In ogni caso di cessazione del presente accordo, ciascuna parte è obbligata a restituire, entro tre giorni dalla da□ ta di comunicazione, tutto il materiale di pertinenza di quest’ultima in suo possesso. Resta inteso che la risolu□ zione del presente accordo non darà luogo ad alcun diritto ad indennità, risarcimenti o rimborsi di qualsivoglia natura di una parte nei confronti dell’altra.
12. Controversie
Ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e□o esecuzione della presente contratto dovrà essere tempestivamente comunicata al tavolo di lavoro permanente il quale potrà direttamente intervenire per dirimere la questione. In caso ci□ non fosse possibile, la stessa potrà essere risolta a mezzo di procedura conciliativa ADR, o a mezzo arbitrato irrituale presso la Camera Arbitrale istituita presso le CCIAA. L’individuazione del ri□ corso ad una delle suddette procedure è concordata tra le Parti. E’ fatta salva la facoltà delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. E’ fatto salvo il ricorso al Collegio dei Probi Viri del Gruppo, con riferimento ai soli aspetti di natura deontologica.
13. Norma transitoria
Le parti si impegnano a non modificare la documentazione fornita dai Gruppi Agenti GAM e MAGAP pena la decadenza dei benefici tutti derivanti dal protocollo d’intesa sottoscritto dai Gruppi stessi.
I gruppi agenti GAM e MAGAP potranno successivamente adattare il contenuto della presente lettera di collabo□ razione in relazione alle eventuali modifiche regolamentari in materia da parte dell’IVASS o a seguito di revisione del contenuto del protocollo sottoscritto.
Le parti si impegnano a ritenere comunque valide ed efficaci tra di esse le condizioni previste dalla presente let□
tera di collaborazione, ivi compresi i reciproci impegni economici pattuiti e ad adattarle secondo le indicazioni dei Gruppi agenti.
Luogo e data : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( Firma Agenzia “1” )
_
( Firma Agenzia “2” )
Sono parte integrante della lettera di collaborazione i seguenti documenti, che l’intermediario sottoscri-
ve e si impegna a rispettare:
→ Accordo-Quadro GAM-MAGAP
→ Lettera di Impegno debitamente sottoscritta
→ Codice di Autoregolamentazione
→ Regolamento dei Rapporti tra Intermediari
→ Codice Deontologico
( Firma Agenzia “1” )
_
( Firma Agenzia “2” )
ALLEGATO 3
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LE COLLABORAZIONI
Premesso che i Gruppi Agenti GAM e MAGAP :
− hanno sottoscritto un accordo quadro per la definizione di una collaborazione “A con A” tra gli intermediari iscritti ai rispettivi Gruppi, per promuovere e sviluppare la diffusione di tutte le op□ portunità offerte dalla legge nonché realizzare le condizioni ottimali affinché gli stessi, collabo□ rando tra di loro, possano garantire un livello di servizio adeguato alle esigenze della propria clientela, indipendentemente dalla destinazione finale della propria agenzia□
− hanno costituito un apposito tavolo di lavoro permanente che vigilerà sulla correttezza dei comportamenti adottati dagli intermediari coinvolti e sul rispetto anche del presente codice di autoregolamentazione□
− il presente codice rappresenta l’insieme delle regole e dei comportamenti cui devono unifor□ marsi gli intermediari. Il rapporto di collaborazione commerciale tra Xxxxxxxx deve essere im□ prontato alla reciproca correttezza e alla buona fede, nel rispetto dei rapporti di collaborazione sottoscritti dai singoli Agenti. Nel caso di compartecipazione alla gestione del contratto, gli in□ termediari si impegnano a rispettare accordi preesistenti o usi e consuetudini di piazza. La li□ bera collaborazione tra intermediari si intende ispirata ai principi del rispetto della titolarità del□ la clientela e dei portafogli clientI.
Di conseguenza:
□l’intermediario emittente deve astenersi dal:
1□concordare condizioni diverse da quelle stabilite e□o modificare la documentazione fornita dai Gruppi Agenti□
2□intrattenere rapporti diretti con il cliente segnalato dal collega salvo espressa autorizzazione ri□ cevuta da quest’ultimo□
3□effettuare offerte commerciali e operazioni di cross□selling;
□□distrarre clientela e□o collaboratori dell’intermediario proponente□
□□discriminare la gestione del contratto o del preventivo, senza operare differenziazioni del servi□ zio, rispetto a quanto riservato alla propria clientela e alla propria sotto rete.
□l’intermediario proponente si impegna a:
1□effettuare la formazione dei prodotti che andrà ad intermediare in forza del presente accordo di collaborazione, avvalendosi anche degli strumenti informatici messi a disposizione dai Gruppi A□ genti sul proprio sito ed a fornire, se richiesto dal collega emittente, copia dell’attestazione di su□ peramento del testo o, in mancanza, apposita autocertificazione□
2□selezionare i rischi da proporre con la medesima diligenza riservata a quelli sottoposti per l’as□ sunzione alle proprie mandanti□
3□ rispettare le disposizioni delle norme codicistiche, regolamentari e quelle comunicate dall’intermediario emittente, comprese quelle relative alla documentazione precontrattuale□
□□provvedere al corretto perfezionamento dei contratti ,alla raccolta delle firme, al rispetto dei termini fissati per l’invio delle comunicazioni e dei pagamenti all’intermediario emittente.
Ogni intermediario si impegna a rispettare quanto prescritto dal presente Xxxxxx, dalla lettera di collaborazione e dal regolamento. Le inosservanze daranno luogo all’immediata segnalazione al tavolo di lavoro permanente che potrà intervenire direttamente fino a disporre la cessazione dell’incarico e all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste nell’apposito regolamento.
Luogo e Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□xxxx Intermediario Emittente □xxxx Intermediario Proponente
ALLEGATO 4
REGOLAMENTO DEI RAPPORTI TRA INTERMEDIARI
Norme generali
Art. 1
L’intermediario proponente agisce in piena autonomia, cos□come previsto dall’art.10□del Codi□ ce delle Assicurazioni private, pertanto è libero, per conto dei clienti, di proporre a qualsiasi altro intermediario firmatario di una lettera di collaborazione, l’assunzione dei rischi.
Art. 2
L’intermediario emittente a suo insindacabile giudizio, nei limiti del mandato conferitogli dalle Imprese che rappresenta, è libero di accettare in tutto o in parte i rischi proposti, alle condizioni di assicurazione e di premio che verranno di volta in volta concordate
Art. 3
E’ fatto obbligo all’Intermediario Emittente di comunicare all’Intermediario Proponente ogni comunicazione relativa a variazioni e□o disdetta del contratto formulata dal cliente, nonché ogni variazione del suo rapporto con il cliente che possa essere d’interesse dell’agenzia.
Art. 4
L’emissione dei documenti contrattuali è riservata all’Intermediario Emittente con esclusione per l’Intermediario Proponente di qualsiasi potere di stipulazione in nome e per conto delle Im□ prese rappresentate dall’ Intermediario emittente.
Art. 5
La lettera di collaborazione si intenderà risolta di diritto ad ogni effetto e con decorrenza immedia□ ta nel caso che, per qualunque motivo, l’IVASS proceda alla cancellazione o al trasferimento in altra sezione del RUI che non preveda la possibilità di collaborazione dell’Intermediario Propo- nente□
In tali casi le parti saranno tenute ad informare tempestivamente il tavolo di lavoro permanente e l’intermediario proponente a restituire tutto il materiale di pertinenza dell’emittente in suo pos□ sesso.
Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo, da parte dell’Intermediario Emittente nei confronti dell’Intermediario Proponente, ad alcun obbligo di indennizzo o di risar□ cimento, neanche per rimborso spese, altro titolo o causa.
Nell’ipotesi di disdetta della presente lettera spetteranno all’Intermediario Proponente le provvi□ gioni pattuite su tutte le polizze, da lui fino ad allora intermediate, fintanto che le stesse, tacita proroga e sostituzione comprese, restino in vigore.
Per tali polizze le provvigioni relative ad eventuali incrementi di premio saranno oggetto di specifi□ ca pattuizione.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle ipotesi di risoluzione della presen□ te intesa:
□nel caso in cui l’IVASS abbia proceduto alla cancellazione o al trasferimento in altra sezione del RUI che non preveda la collaborazione dell’Intermediario Proponente.
□per inadempimento dell’Intermediario Proponente.
In caso di cessazione del contratto di agenzia tra l’Intermediario Emittente e la compagnia man□ xxxxx , agli intermediari è fatto obbligo di regolare i reciproci rapporti contabili di debito□credito.
Art. 6
Le parti si obbligano a rivolgersi, in caso di controversia inerente all’interpretazione e□o esecuzio□ ne della presente lettera di collaborazione, del codice di autoregolamentazione e del presente re□ golamento, al tavolo di lavoro permanente disciplinato dall’accordo quadro tra i gruppi agenti Ga□ me e Magap. Esperito ogni tentativo di risoluzione bonaria, per tutti gli aspetti di carattere eco□ nomico□patrimoniale, le parti potranno rivolgersi ad un organismo di mediazione territoriale. E’ fat□ to salvo il ricorso dell’iscritto al Collegio dei Probiviri del Gruppo con riferimento ai soli aspetti di natura deontologica.
NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE E DI GESTIONE DEI CONTRATTI
Art.7
Le proposte di assicurazione con gli eventuali questionari dovranno essere presentate compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal cliente al fine di una esatta individuazione e classificazione del rischio. □uando non sia richiesta la compilazione di appositi documenti, ogni elemento utile per l’esatta rappresentazione del rischio dovrà essere comunque fornito dall’Intermediario propo- nente in modo chiaro e univoco e con i mezzi più idonei. In ogni caso saranno applicabili le di□ sposizioni degli art. 1□□2 e 1□□3 C.C. L’Intermediario emittente, ricevuta la proposta, provvede□ rà all’emissione dei documenti contrattuali. L’Intermediario proponente riceverà i documenti contrattuali e provvederà a farvi apporre la firma del Contraente e□o Assicurato.
Art.8
Il pagamento del premio potrà essere effettuato dal contraente□assicurato:
□a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente separato intestato all’intermediario emittente entro □giorni dalla data di emissione del contratto□
□attraverso altri strumenti di pagamento direttamente intestati all’intermediario emittente, che l’intermediario proponente si impegna a consegnare entro 3 giorni dalla data di emissione.
L’ intermediario proponente è responsabile verso l’Emittente del rispetto delle modalità di in□ casso pattuite ed è garante dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali, dell’esattezza della data di perfezionamento e□o di pagamento del premio, nonché della correttez□ za di tutti i dati indicati nei documenti stessi.
La restituzione all’agenzia emittente dei documenti contrattuali dovrà avvenire entro 3 giorni dal perfezionamento.
Art. 9
Salvi e impregiudicati i diritti del Contraente□Assicurato, l’assicurazione avrà effetto dalle ore 2□.00 del giorno di disposizione del bonifico sul conto dell’intermediario emittente ovvero dalle ore 2□.00 del giorno di comunicazione della ricezione di altro mezzo di pagamento da parte dell’intermediario proponente.
Art. 10
Di ogni titolo rilasciato dall’Intermediario emittente all’Intermediario proponente e da questi perfezionato, incassato o consegnato al cliente, dovrà essere data tempestiva comunicazione per la sua regolare registrazione. A tal fine il proponente che ha perfezionato il contratto si impegna ad inviare “ordine fermo di copertura” tramite fa□, e□mail o consegna diretta della documentazione all’intermediario emittente.
Art. 11
In caso di mancato perfezionamento o pagamento del premio di polizze consegnate dall’Intermediario emittente all’Intermediario proponente, correlate da apposita lista di carico, l’intermediario proponente dovrà darne tempestiva comunicazione all’intermediario emittente richiedendone l’annullamento, comunque non oltre la fine del mese in corso. Gli originali delle po□ lizze annullate dovranno essere restituite entro il 10 del mese successivo alla data di emissione. In caso di recupero di premi insoluti a seguito di azione diretta del proponente, le provvigioni sa□ ranno liquidate nella misura del □0□ , al netto delle spese sostenute dalla stessa per il recupero del premio.
NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO PROVVIGIONALE
Art. 12
Sui premi e sulle regolazioni di contratti assicurativi, rinnovi, aumenti e proroghe conclusi per effetto dell’intervento dell’Intermediario proponente, spettano allo stesso le provvigioni concor□ date nella misura dei 2/3 di quelle previste dal mandato dell’intermediario emittente.
.
Art. 13
□ualora un cliente disdetti il contratto, all’Intermediario proponente non sarà dovuta alcuna
provvigione per i premi delle annualità successive a quella in corso al momento della disdetta. Sa□
ranno invece dovute, ad avvenuto incasso, le provvigioni sugli eventuali premi arretrati nonché, relativamente al periodo assicurativo in corso, sulle rate a scadere a pagamento frazionato e sulle regolazioni di premi e consuntivi.
Art. 14
In caso di storni provvigionali a carico dell’Intermediario emittente o qualora egli dovesse resti□ tuire al cliente, in tutto od in parte il premio pagato, L’Intermediario proponente sarà tenuto a re□ stituire, entro il 10° giorno del mese successivo, lo storno sulla provvigione da egli percepita o la provvigione percepita sull’ammontare del premio restituito.
Luogo e Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□xxxx Intermediario Emittente
□xxxx Intermediario Proponente
ALLEGATO 5
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Professionalità e rispetto dei diritti della clientela, alla base dei principi etici degli Intermediari assicurativi iscritti alle Associazioni di categoria.
L'Intermediario di assicurazione esercita professionalmente la propria attività di intermediazione consu□ lenza e gestione per la copertura dei rischi in totale indipendenza e trasparenza professionale, con preci□ puo orientamento alla soddisfazione dei bisogni assicurativi di persone ed Enti.
Nell'esplicazione della sua attività, ed allo scopo di garantire interessi e diritti dei consumatori, l'Interme□ diario:
□osserva la dovuta riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza, ed in particolare si attiene ad un puntuale rispetto della legge sulla privac□□
□cura in modo costante l'aggiornamento professionale proprio e dei suoi collaboratori□
□provvede, con piena assunzione degli oneri e degli obblighi relativi, alla organizzazione ed alla gestione della propria attività, senza mai venire meno all'autonomia delle sue scelte□
□collabora con gli organi preposti alla disciplina dell'attività assicurativa e del mercato, segnalando eventuali prassi e disposizioni contrarie alla più ampia soddisfazione dei bisogni assicurativi di persone ed Enti□
□segnala comportamenti delle compagnie che si concretino nel rifiuto, diretto o indiretto, di stipula di assicurazioni obbligatorie, di pronto ed equo pagamento degli indennizzi e di trattamento omogeneo della clientela, senza discriminazione alcuna□
□si adopera perché siano rispettati dalle compagnie i seguenti diritti della clientela:
□diritto all'informazione□
□diritto alla chiarezza contrattuale□
□diritto alla competenza professionale dell’Intermediario□
□diritto al servizio assicurativo□
□diritto al risarcimento□
□diritto alla prevenzione□
□diritto alla reciprocità□
□diritto all'equo trattamento.
L'Intermediario assicurativo si attiene, nell'esercizio della professione, ai principi di etica e assoluta probità, ed osserva un comportamento improntato a dignità, decoro e trasparenza. Si astiene, pertanto, dall'acquisire contratti attraverso iniziative non compatibili con l'etica ed il decoro della sua attività, ed in particolare, ove ricopra cariche pubbliche, non se ne avvale in alcun modo per fini professionali. □ provvi□ sto di una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale per sé e per i suoi collaboratori e subagenti, al di là degli obblighi normativi in vigore.
2 - Rapporti con la clientela
L'Intermediario assicurativo:
2.1 valuta attentamente le necessità assicurative del cliente □persona o azienda□in relazione alle infor□ mazioni personali, professionali e patrimoniali acquisite e gli propone, nello svolgimento della propria atti□ vità, le forme di garanzia che ritiene più adeguate□
2.2 informa con precisione sulle caratteristiche dei contratti, ivi compresa la loro durata, chiarendo i diritti e gli obblighi che derivano dalle condizioni generali e particolari di assicurazione□
2.3 salvaguarda gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, an□ che in ordine alla durata dei contratti assicurativi. In particolare l’entità della remunerazione che egli per□ cepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio e la scelta del prodotto□
2.4 fornisce, con chiarezza, tutte le notizie che gli vengono richieste, nonché tutte le informazioni utili per
ridurre il rischio e completare le garanzie per la valutazione e determinazione del premio□
2.5 rende edotto il cliente della necessità di comunicare senza indugio eventuali modifiche del rischio as□ sicurato per un tempestivo aggiornamento delle coperture assicurative□
2.6 mette a disposizione del cliente un servizio fondato su una gestione amministrativa di qualità. Egli fornisce il proprio servizio con scrupolo e diligenza, anche dopo la stipulazione del contratto e indipen□ dentemente dall'importanza dell'affare□
2.7 si impegna ad informare i propri clienti in modo chiaro ed evidente, anche attraverso targhe ed affis□ sioni presso i locali agenziali, della sua qualificazione professionale e della denominazione delle compagnie mandanti. Egli si impegna altres□a far rispettare tale principio di trasparenza anche ai propri subagenti e collaboratori□
2.8 informa i propri clienti dell'esistenza del presente Codice Deontologico□
2.9 si impegna a non fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella pubblicità dirette alla clientela e a non fare affermazioni atte a creare discredito ad un collega o alla categoria□
2.10 si astiene da ogni comportamento che possa favorire alcuni clienti a danno di altri□
2.11 si impegna a rispettare il segreto professionale.
3 - Rapporti con le Imprese mandanti
L'incarico agenziale è svolto con diligenza e perizia professionale□ l'Intermediario assicurativo si impegna a:
3.1 tenere regolare contabilità, a fornire alle compagnie mandanti le scritture relative ai premi incassati, e ad effettuare puntualmente le rimesse dei fondi che egli detiene in ragione della sua attività professiona□ le□
3.2 conoscere tutte le modalità operative ed i prodotti delle compagnie mandanti aggiornandosi ad ogni emissione, in modo da offrire le coperture assicurative più adeguate ai suoi clienti□
3.3 rendersi interprete delle esigenze dei clienti e a rappresentare alle Imprese le innovazioni e le modifi□ che dei prodotti assicurativi atte a soddisfarle.
3.4 rifiutare iniziative e comportamenti che dovessero essere richiesti e suggeriti dalle compagnie man□ xxxxx, che siano in contrasto con gli interessi dei clienti, non accogliendo le richieste in contrasto con le norme del presente Codice Deontologico.
4 - Rapporti con la concorrenza
L'Intermediario assicurativo:
4.1 impronta alla massima correttezza i rapporti verso i colleghi e verso tutti gli altri operatori del mercato anche sul piano concorrenziale□
4.2 in caso di coassicurazione, rapporto di collaborazione o gestione associata di un'operazione di assi□ curazione, rispetta scrupolosamente gli accordi conclusi per una corretta gestione comune. In man□ canza sono fatti salvi gli accordi collettivi di zona, ove esistenti□
4.3 in caso di controversia con un collega, ne ricerca in via preliminare la composizione bonaria con ogni possibile iniziativa di conciliazione e, in caso di non conciliabilità, ricorre preferibilmente all'istituto della mediazione civile□
4.4 è tenuto a denunciare all’Istituto di vigilanza i casi di abusivo esercizio della professione e collabora
con gli organismi che curano la difesa degli interessi della categoria.
5 - Durata delle polizze
L'Intermediario assicurativo consiglia al cliente la stipula di contratti di durata annuale. Tuttavia egli potrà proporre contratti pluriennali, ogni qualvolta ci□ sia reso necessario o sia suggerito da motivazioni tecni□ che intrinseche al rischio o dall’interesse del cliente.
6 - Rapporti con i Xxxxxxxx e con l’Organizzazione di appartenenza L’intermediario assicurativo si impegna ad assumere il principio di leale concorrenza. In particolare:
6.1 deve astenersi dall’influenzare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni□
6.2 non deve accettare e□o proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle provvigioni d’uso□
6.3 deve tener conto, nella determinazione della propria remunerazione, degli interessi del cliente e delle quotazioni di mercato e conformarsi ad una equa politica economica□
6.4 non deve denigrare i colleghi. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate e□ sclusivamente su ragioni tecniche□
6.5 deve evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all’etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare le rispettive organizzazioni di ogni atteggiamento scorretto□
6.6 deve partecipare alle iniziative svolte dall’organizzazione di appartenenza, riconoscendone il ruolo di rappresentanza degli interessi collettivi□
6.7 deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa nuocere all’immagine e al prestigio degli inte□ resse della categoria e deve adeguare i propri comportamenti alle delibere degli organi associativi□
6.8 non deve partecipare, direttamente o indirettamente, anche attraverso o per il tramite di propri ammi□ nistratori, ad Associazioni analoghe.
Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□□xxxx Xxxxxxx “1” □ □ □xxxx Xxxxxxx “2” □
Carta Intestata AGENZIA
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS
n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di in− termediazione assicurativa, l'Intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrati− ve pecuniarie e disciplinari.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Mod. 7A
GLI INTERMEDIARI :
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al Contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'Intermediario stesso, sul− le potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente ;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente − in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile − gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi fi− nanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta ;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al ri− schio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile ;
d) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall' Intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza ;
e) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto ;
f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamen− to :
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità ;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 ;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la re− sponsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite, per questi ultimi, di set− tecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÈ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE
Mod. 7B
PARTE I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il Contraente
Qualifica : Addetto all’attività di intermediazione all’interno dei locali dell’Intermediario iscritto nella Sezione A
1 Dati del Soggetto che entra in contatto con il Contraente : Cognome−Nome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 | Dati del Soggetto che entra in contatto con il Contraente : Cognome−Nome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE | RECAPITI TELEFONICI | E.MAIL | |
SEDE OPERATIVA Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | SEDE LEGALE Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
Iscritto dal _ _ /_ _ /_ _ alla Sezione _ _ del RUI al n˚ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Sito _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||
Qualifica : € AGENTE | € SUB-AGENTE | € IMPIEGATO di SUB-AGENTE | € COLLABORATORE |
3 | Dati dell’Intermediario Agente per il quale è svolta l'attività | |
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE | RECAPITI TELEFONICI | E.MAIL |
SEDE OPERATIVA Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | SEDE LEGALE Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | |
Iscritto dal _ _ /_ _ /_ _ alla Sezione A del RUI al n˚ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Sito _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
La ns. Agenzia propone prodotti assicurativi delle seguenti Imprese in qualità di Agente
1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
La ns. Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione con i seguenti intermediari
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
A) L'Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso ⬜ sono ⬜ non sono detentori di una partecipazio− ne diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione ;
B) dichiarano che Imprese di assicurazione o Imprese controllanti un'Impresa di assicurazione ⬜ sono ⬜ non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera ;
C) La ns. Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti dei rami danni di una o più Imprese. Con riguardo al contratto proposto, la ns. Agenzia opera in qualità di A- gente, se il contratto si riferisce a prodotti della/e Impresa/e su−indicata/e, ovvero in qualità di Collaboratore di una degli Intermediari su−indicati, se il contratto si riferisce a prodotti di una delle Imprese per le quali essi
operano. Il Contraente verrà informato del suo diritto di richiedere la denominazione delle Imprese con le qua− li hanno o potrebbero avere rapporti d'affari.
PARTE III- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) i premi pagati dal Contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso. È facoltà dell'Intermediario, in luogo del Conto Separato, stipulare una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 15 mila euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite l'Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l'Agenzia ;
b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni ar− recati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infe− deltà dei Dipendenti, dei Collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge ;
c) il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscrit− to all'Impresa ; il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di ri− scontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 − 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PARTE IV- Informativa ai sensi dell’art. 9 del Regolamento ISVAP n˚ 23 [09.05.2008].
Questa Parte IV va compilata e consegnata in caso di sottoscrizione di polizza contenente la garanzia RCAuto.
IMPRESE MANDANTI e LIVELLI PROVVIGIONALI PERCEPITI sul premio X.X.XXXX
SETTORE | PROVVIGIONI SUL PREMIO LORDO | PROVVIGIONI SUL PREMIO IMPONIBILE | PROVVIGIONI IN VALORE ASSOLUTO | ||||||
COMPAGNIA MANDANTE 1 | I e II | Autovetture ad uso privato e Autotassametri | _ _ _ _ % | _ _ _ _ % | € _ _ _ _ _ | ||||
III | Autobus | _ _ _ _ % | _ _ _ _ % | € _ _ _ _ _ | |||||
IV | Autocarri e simili | _ _ _ _ % | _ _ _ _ % | € _ _ _ _ _ | |||||
IV | Motocarri e simili | _ _ _ _ % | _ _ _ _ % | € _ _ _ _ _ | |||||
V | Ciclomotori, Motocicli e Qua− dricicli per trasporto persone | _ _ _ _ % | _ _ _ _ % | € _ _ _ _ _ | |||||
VI | Macchine operatrici e carrelli | _ _ _ _ % | _ _ _ _ % | € _ _ _ _ _ | |||||
VII | Macchine agricole | _ _ _ _ % | _ _ _ _ % | € _ _ _ _ _ | |||||
Natanti settori I e II | _ _ _ _ % | _ _ _ _ % | € _ _ _ _ _ | ||||||
Polizze a Libro Matricola | _ _ _ _ % | _ _ _ _ % | € _ _ _ _ _ | ||||||
Le percentuali indicate considerano l'imposta base RCA del 12,50% e non le successive variazioni deliberate o deliberande dalle singole Provincie.
TIMBRO e FIRMA INTERMEDIARIO
Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data _ _ _ _ _ _ _ _
Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa.
DATI DELL’ INTERMEDIARIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Città_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Via_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n°_ _ P.Iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iscriz. RUI _ _ _ _ _ _ _ _
INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’AGENZIA
1. Trattamento dei dati per finalità inerenti alla presentazione, stipula e gestione delle polizze
1.1 Finalità del trattamento
I dati personali dei clienti verranno raccolti e trattati dalla nostra Agenzia per adempiere agli obblighi di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati che la legge pone a carico degli interme□ diari assicurativi, quali:
a□prima della stipula della polizza: richiesta e rilascio di preventivi□acquisizione dal cliente delle infor□ mazioni necessarie a valutare le sue esigenze assicurative, previdenziali e la sua propensione al ri□ schio□valutazione dell’adeguatezza dei prodotti assicurativi richiesti dal cliente o proposti dall’Agenzia□ compilazione dei relativi questionari e modulistica□ consegna al cliente delle informazioni relative all’Agenzia, alla sua attività ed ai suoi obblighi nei confronti dei contraenti□consegna della documenta□ xxxxx precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze richieste dal cliente o proposte dall’Agenzia□ raccolta della dichiarazione del cliente di avvenuta consegna delle predette informazioni e documenta□ zione□fornitura al contraente delle informazioni che gli consentano di effettuare scelte consapevoli e ri□ spondenti alle sue esigenze □con riferimento, in particolare, alle caratteristiche, durata, costi, limiti di co□ pertura, eventuali rischi finanziari connessi alla polizza ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta, anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse□□
b□ dopo la stipula della polizza: acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie a valutare l’evoluzione delle loro esigenze assicurative al fine di verificare l’adeguatezza dei contratti in corso□ge□ stione dei mezzi di pagamento dei premi e dei relativi incassi o rimborsi□comunicazione e gestione di eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse del contraente□raccolta e trattazione delle denuncie di sinistro e relative informazioni.
1.2 Modalità di trattamento dei dati
Per le finalità di cui al punto 1.1, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:
a□alle Compagnie di assicurazione dalle quali la nostra Agenzia ha ricevuto o riceverà incarichi agen□ xxxxx e ad altri intermediari assicurativi con i quali la nostra Agenzia ha concluso o concluderà accordi di collaborazione □gli estremi completi delle predette Compagnie ed intermediari sono riportati sul Modello
□B consegnato al cliente□□
b□ad altri soggetti del settore assicurativo□finanziario□peritale quali a titolo esemplificativo e non limitati□ vo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, periti, bro□er, promotori finanziari, banche, Sim, Autorità di vigilanza, anche in forza di obblighi di legge.
I trattamenti dei dati personali avvengono mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logi□ che strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riser□ vatezza dei dati stessi.
I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui al punto 1.1, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, le polizze concluse, la documentazione consegnata, verranno conser□ vati, anche successivamente alla cessazione della singola polizza e□o alla cessazione dell’incarico a□ genziale con singole Compagnie di assicurazioni, in formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell’Agenzia.
Il conferimento dei dati per i fini di cui al punto 1.1 è necessario per consentire alla nostra Agenzia di adempiere correttamente, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati, agli obblighi di legge nei confronti dei clientela. Il mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non precluderà la conclusione delle polizze assicurative e la loro esecuzione, ma potrà impedire lo svolgimento da parte della nostra Agenzia di attività quali la preventivazione, l’individuazione delle esigenze assicurative dei clienti, la valutazione dell’adeguatezza dei contratti richiesti od offerti.
1.3 Fonte e natura dei dati personali
I dati personali trattati dalla nostra Agenzia sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione dello svolgimento delle attività descritte al punto 1.1.
Tali dati personali dei clienti possono comprendere anche “dati sensibili”, quali in particolare dati relativi allo stato di salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti od offerti.
I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.
2. Trattamento dei dati per finalità promozionali e commerciali
I dati personali potranno essere trattati dalla nostra Agenzia per lo svolgimento di attività di informazio□ ne commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l’agenzia stessa ha ricevuto o riceverà mandato da Compagnie di assicurazione o instaurato rap□ porti di collaborazione con altri intermediari.
3. Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Responsabile del trattamento è _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
□. Diritti dell’interessato
Il cliente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l’esistenza o meno di propri dati personali, l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento□ottenere la cancella□ zione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge□ l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati□opporsi al trattamento dei dati.
1.6 Consenso del cliente
Preso atto dell’informativa sopra riportata e delle finalità del trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra Agenzia:
acconsento non acconsento al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell’informativa □presentazione, stipula e gestione delle polizze□□
acconsento
non acconsento
al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2
dell’informativa □attività di informazione commerciale e□o promozionale da parte dell’agenzia□.
Copie dei contratti assicurativi stipulati presso l’intermediario, potranno essere conservate per tutto il tempo previsto dalle normative vigenti.
Cognome e Nome dell’Assicurato | |
Indirizzo di residenza | |
Città | |
Numero Telefono o Cell. | |
Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Firma del cliente
Con la firma del presente documento dichiaro di averne ricevuto una copia
Fonte : Sindacato Nazionale Agenti Allegato a Prot. 98 – 06.08.2013