ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art.15 legge 7 agosto 1990 n. 241 TRA
Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III – Servizi per il Lavoro e la Formazione, con sede in Roma, alla xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, x. 000, (X.X. 80034390585), rappresentata dal Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Lecce il 06 agosto 1953, domiciliato per la carica in/presso la stessa sede,
E
Roma Capitale – Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, con sede legale in Roma, alla via dei Cerchi, n. 6, (C.F./P.IVA 02438750586), rappresentata dal Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nato a Cagnano Xxxxxx (FG) il 02/07/1962, domiciliato per la carica in Roma, Xxx xxx Xxxxxx x. 0, 00000,
XXXXXXXX
che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” prevede tra le funzioni fondamentali attribuite dal comma 44 alla Città metropolitana, la “strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano”;
che l’Articolo 7 comma 2 della Legge Regionale 3l dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" delega la gestione delle funzioni non fondamentali alla Città Metropolitana di Roma Capitale o Aree Vaste di Rieti/Frosinone/Latina/Viterbo trasferite alla Regione Lazio, in materia di Formazione Professionale e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale servizi e politiche attive per il lavoro, turismo, beni, servizi e attività culturali;
che l’art. 32 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato, con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014, prevede la possibilità di stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività stabilendo modalità, durata e rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte;
che, tra i principi statutari generali e programmatici sia della Città metropolitana (art. 1, comma 9, dello Statuto), sia del Comune di Roma Capitale (art. 2, comma 5, dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013) sono previsti la promozione e/o lo sviluppo e/o l’esercizio di politiche attive per il lavoro e sviluppo economico, sociale, culturale;
che l’art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che, sulla base di appositi Protocolli di Intesa tra le parti, le Pubbliche Amministrazioni possano disporre, per singoli progetti di interesse specifico e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni o imprese private;
CONSIDERATO
che l’art. 1, comma 11, della precitata legge 56/2014 prevede che lo Statuto della Città metropolitana possa disciplinare i rapporti tra i Comuni e le loro unioni facenti parte della Città metropolitana e la Città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione condivise e che mediante convenzione, che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro Unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della Città metropolitana e viceversa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
che lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014, all’art. 1, comma 3, prevede che questa coordini la propria attività con quella dei Comuni del suo territorio in conformità al principio di sussidiarietà, e tenda alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono mentre, il precitato articolo 32, prevede con riferimento alla possibilità di stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione
con gli organismi del territorio metropolitano valga il principio del reciproco avvalimento degli uffici della Città metropolitana e degli altri organismi del territorio metropolitano;
che la Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxx x. 00 del 30.09.2015 di approvazione dello schema di convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni del territorio metropolitano considera come obiettivo prioritario, nel contesto normativo, amministrativo ed operativo di riferimento, il raggiungimento di possibili accordi con Roma Capitale e con gli altri Comuni del territorio metropolitano per condividere specifiche esperienze tecniche ed amministrative maturate, risorse umane, strumentali ed economiche;
che, inoltre, la medesima Delibera pone la concertazione con i Comuni come elemento fondante dell’azione amministrativa di Città metropolitana di Roma Capitale per definire in modo coordinato e congiunto interventi in particolari e rilevanti ambiti operativi;
che la suddetta deliberazione per le finalità suindicate disciplina la collaborazione della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni del territorio per l’esercizio di funzioni amministrative, l’erogazione di servizi, lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere in specifici ambiti di materia a rilevanza metropolitana, tra i quali si indicano prioritariamente i seguenti: Servizi generali ed innovazione – Personale – Bilanci e tributi
– E-governament metropolitano – Lavori pubblici Territorio ambiente – Sviluppo economico e sociale;
ATTESO CHE
Roma Capitale attua, da oltre un secolo, attraverso le Scuole d'Arte e dei Mestieri, una particolare forma di intervento a contenuto educativo e socio-culturale, finalizzata a fornire le cognizioni essenziali - di base, di aggiornamento e perfezionamento - di un'arte, una tecnica o un mestiere a quei cittadini che ne facciano richiesta, purché abbiano superato il limite di età previsto per il completamento della scuola dell'obbligo;
Roma Capitale attraverso le Scuole d’Arte e dei Mestieri promuove l’istruzione in favore degli adulti e l’apprendimento permanente quali strumenti per il miglioramento della coesione sociale, per lo sviluppo della cittadinanza attiva, per la realizzazione personale e professionale e per il potenziamento delle possibilità di occupazione dei cittadini e per l’invecchiamento attivo;
le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale sono parte attiva della complessiva strategia posta in essere per il trasferimento delle competenze relative ad un’Arte o ad un Mestiere, anche allo scopo di preservarne la tradizione e di tramandarne i fondamenti, ponendosi l'obiettivo di trasferire conoscenze e competenze fondamentali per l'inserimento professionale nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, al fine di assicurare la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio di professionalità e competenze distintive dell'artigianato;
le quattro storiche Scuole d’Arte e dei Mestieri attualmente operanti nel territorio di Roma Capitale sono una realtà consolidata di formazione ed aggiornamento per le arti decorative ed ornamentali, per la conservazione dei mestieri artigiani, per lo sviluppo delle competenze tecniche e culturali e sono:
- Scuola “Arti Ornamentali” ad indirizzo prevalentemente artistico-artigianale;
- Scuola “Xxxxxx Xxxxxxxx” ad indirizzo prevalentemente artistico-artigianale;
- Scuola “Xxxxxx Xxxxx” ad indirizzo prevalentemente tecnico-artigianale;
- Scuola “Scienza e Tecnica” ad indirizzo prevalentemente tecnico-scientifico.
i servizi e attività culturali sono previsti, dai principi programmatici dello Statuto di Roma Capitale, che all’art. 2 comma 5 recita: “Roma Capitale promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l’occupazione, attività di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro”;
dette funzione sono condivise con la Città metropolitana di Roma Capitale che, tra i principi statutari generali e programmatici, individua nelle politiche attive per il lavoro e nel sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini;
nella programmazione finanziaria e gestionale per il triennio 2017-2019 relativa alla Direzione Formazione Professionale e Lavoro tra gli obiettivi strategici ed operativi è stata posta, tra l’altro, la riorganizzazione e riqualificazione delle Scuole d’Arte e dei Mestieri promuovendo la collaborazione con la Città metropolitana di Roma Capitale per l'attivazione di nuovi modelli organizzativi ed informativi dei servizi;
per le attività didattiche delle quattro Scuole d'Arte e dei Mestieri, Roma Capitale si è avvalsa sia di personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, costituito da n. 11 unità di cui 3 part time, sia di docenti incaricati con rapporto di lavoro a carattere libero-professionale con i quali si è fatto fronte all’attivazione del 73% dei corsi;
la vigente normativa prevede che i contratti di lavoro autonomo possono essere conferiti soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, e la prestazione deve essere di natura temporanea, e non è ammesso il rinnovo ed il ricorso ai contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;
è necessario rispondere alle esigenze organizzative del corrente anno formativo 2018/2019, per assicurare in via di urgenza il regolare svolgimento del servizio, nelle more dell’attivazione di nuovi strumenti, è indispensabile reperire personale docente esterno in assenza del quale Roma Capitale, sarebbe costretta a sospendere un servizio di rilievo pubblico;
con deliberazione di Giunta Capitolina n. 238 in data 06/11/2017, con D.G.C. n. 105 in data 11/06/2018 e con Decreto di Citta’ Metropolitana di Roma Capitale n. 81 del 09/08/2018, è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale per l’attivazione di rapporti di collaborazione interistituzionali finalizzati tra l’altro alla realizzazione di azioni in materia di servizi e attività culturali, all’individuazione di modelli organizzativi utili a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, l'accrescimento delle capacità professionali, mediante l’implementazione delle azioni volte a favorire l’occupazione, l’attività di formazione professionale e lo sviluppo dell’Offerta Formativa pubblica, dell’Orientamento al Lavoro, degli Incubatori di impresa e delle Scuole d’Arte e dei Mestieri;
VALUTATO
che la Città metropolitana di Roma Capitale gestisce attività di formazione volte all'accrescimento delle capacità professionali con indirizzi e finalità simili a quelli gestiti da Roma Capitale anche con formatori esperti selezionati e contrattualizzati annualmente sulla base di una procedura di evidenza pubblica;
che la Città metropolitana di Roma Capitale, per le procedure di selezione e contrattualizzazione si avvale da alcuni anni della propria società in house Capitale Lavoro S.p.A. che opera in regime di delegazione interorganica ed è sottoposta a controllo analogo e che annualmente pubblica un bando per la presentazione delle candidature su piattaforma informatica tra le quali individua e contrattualizza i formatori e gli esperti necessari alla realizzazione dei corsi;
che, in conformità a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) approvato con X.Xxx.
n. 82/2005 (come aggiornato dal d.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 e, da ultimo, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190) in tema di utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, si prevede l’implementazione da parte della Città metropolitana, per il tramite dell’Ente strumentale in house providing Capitale Lavoro S.p.A, di apposita piattaforma software per la candidatura on line degli esperti formatori interessati, nell’ottica dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa;
che, al fine di rispondere in via di urgenza all’esigenza di reperire esperti formatori da impiegare nelle attività didattiche delle Scuole d’Arte e dei Mestieri, Roma Capitale intende avvalersi, per l’anno formativo 2018/20189, di formatori ed esperti contrattualizzati per il tramite di Capitale Lavoro S.p.A. società in house di Città metropolitana, pianificando in un progetto generale le necessità riguardo le tipologie di discipline, il numero dei docenti, la durata e la spesa da sostenere;
che per reperire le professionalità necessarie all’attivazione di corsi previsti dal piano dell’offerta formativa 2018 -2019 delle Scuole d’Arte e dei Mestieri ci si avvarrà dalle graduatorie gestite da Capitale Lavoro S.p.A tramite il nuovo Albo degli Insegnanti delle Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale con validità 2018-
2021 costituitosi a seguito dell’avviso pubblico per la “Raccolta delle manifestazioni di interesse presentate da insegnanti, esperi e maestri d’arte che intendono candidarsi per incarichi a termine presso le scuole d’arte e dei mestieri di Roma Capitale”;
che le collaborazioni e le sinergie create attorno al predetto accordo di collaborazione potranno, altresì, garantire un sistema educativo comune in ambito metropolitano superando le criticità determinate dalle difficoltà operative di reperimento e contrattualizzazione;
RITENUTO OPPORTUNO
definire un accordo di collaborazione interistituzionale che preveda, tramite affidamento in house da parte della Città metropolitana di Roma Capitale alla società Capitale Lavoro S.p.A., la contrattualizzazione dei formatori ed esperti delle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale;
autorizzare all’erogazione delle risorse economiche per un ammontare complessivo concordato in via presuntiva in € 833.400,00 a copertura dei costi diretti di docenza e dei connessi costi indiretti di gestione, con conseguente rendicontazione degli stessi.
Tutto ciò premesso e valutato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione e si considerano integralmente richiamate, trascritte e riportate nel presente articolo.
Art. 2 (Oggetto)
Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato, in linea con l’attuazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, a consentire l’impiego, presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale di esperti contrattualizzati per il tramite della società in house di Città metropolitana di Roma Capitale Lavoro S.p.A.;
il personale da contrattualizzare verrà reperito dalle graduatorie gestite da Capitale Lavoro S.p.A del nuovo Albo degli Insegnanti delle Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale con validità 2018-2021 costituitosi a seguito dell’avviso pubblico per la “Raccolta delle manifestazioni di interesse presentate da insegnanti, esperi e maestri d’arte che intendono candidarsi per incarichi a termine presso le scuole d’arte e dei mestieri di Roma Capitale”;
il fabbisogno docenze del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale è quantificato in n. 13.890 ore come da schema di dettaglio (Allegato A), allegato al presente Accordo di Collaborazione, quale parte integrante e sostanziale, e comunque soggetto a variazione espressa in funzione dell’effettivo andamento dell’attività.
Art. 3 (Obiettivi)
Con il presente Accordo di collaborazione le parti intendono cooperare nel settore dell’erogazione dell’Offerta Pubblica di Formazione in ambito metropolitano al fine di realizzare obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nella individuazione degli insegnanti da impiegare nelle attività realizzate presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale, nonché di immediatezza rispetto alla necessità ed urgenza di assicurare il corretto svolgimento dell’anno formativo in corso.
Art. 4 (Durata e recesso)
L’ Accordo di collaborazione viene siglato in funzione delle attività formative previste nell’anno formativo 2018/2019.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo di collaborazione dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 30 giorni.
Art. 5
(Oneri finanziari e Xxxxx)
Le attività di cui al presente Accordo di collaborazione sono finanziate con fondi ordinari previsti dal bilancio di Roma Capitale stanziati, sui fondi ordinari di bilancio posizione finanziaria U1.03.02.11.002.03SM del CDR 1SE a copertura delle spese di personale esterno, per la realizzazione delle attività formative.
Il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale e il Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale concordano l’erogazione delle relative risorse finanziarie, risorse quantificate in via presuntiva per un ammontare complessivo di € 833.400,00 soggette a rendicontazione analitica dei costi diretti di contrattualizzazione del personale formatore ed esperto, nonché dei relativi afferenti costi indiretti di gestione, ed eventualmente oggetto di revisione in funzione dell’effettivo monte ore insegnanti ed esperti necessarie a garantire il regolare svolgimento dell’attività formativa.
La somma complessiva verrà corrisposta secondo le seguenti modalità:
- € 475.000,00 entro il 15 dicembre 2018;
- € 150.000,00 a seguito del raggiungimento documentato di un livello di spesa pari all’80% dell’anticipazione;
- la parte residuale, a seguito di rendicontazione, al termine del servizio e comunque non oltre trenta giorni dalla chiusura dei corsi e cioè entro il 30 luglio 2019.
Art. 6
(Modifiche all’ Accordo di collaborazione)
Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’ Accordo di collaborazione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Art. 7 (Eventuali atti successivi)
Le Parti formalizzeranno le attività oggetto del presente Accordo di collaborazione attraverso la stipulazione di successivi atti contenenti i relativi impegni giuridici e finanziari.
Letto, Approvato e Sottoscritto in Roma il
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III
Servizi per la formazione e il lavoro
ROMA CAPITALE
Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro