Assicurazione Danni
Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “All in One Casa” Mod. 11499
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione copre i rischi all’abitazione principale del titolare di polizza, cliente di Santander Consumer Bank S.p.A.
Che cosa è assicurato?
✓ Assistenza all’abitazione
Prevede, in caso di emergenza, le seguenti prestazioni:
− Invio di un fabbro;
− Invio di un idraulico;
− Invio di un elettricista;
Sono coperte le spese di ciascuna prestazione, per uscita e manodopera fino a Euro 200,00 per sinistro e Euro 1.000,00 per anno mentre per eventuale materiale necessario alla riparazione fino a Euro 150,00 per sinistro e Euro 500,00 per anno.
Sono inoltre previste le prestazioni di:
− Interventi di emergenza per danni d’acqua;
− Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24H; fino a Euro 200,00 per sinistro e Euro 1.000,00 per anno.
− Invio di un termoidraulico nelle 24H;
− Invio di un vetraio nelle 24H;
− Invio di un tapparellistia nelle 24H;
− Impresa di pulizia;
fino a Euro 200,00 per sinistro e Euro 700,00 per anno.
− Trasloco;
fino a Euro 1.000,00 per sinistro e Euro 2.000,00 per anno.
✓ Inagibilità dell’abitazione
Ti sarà riconosciuto un indennizzo in caso di inagibilità della tua abitazione principale per uno dei seguenti eventi, che abbiano colpito il fabbricato o il contenuto:
− incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio;
− caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, diversi da ordigni esplosivi;
− onda sonica provocata da aeromobili e simili;
− caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
− sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi;
− fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore;
− guasti cagionati per ordine dell’autorità o causati da te o da terzi per impedire o arrestare l’incendio o altro evento assicurato;
− danni dovuti da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell’attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all’intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini;
− danni dovuti da eventi atmosferici caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
− danni dovuti ad eventi sociopolitici;
− i danni dovuti a sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
− i danni da fuoriuscita d’acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.
Sarai indennizzato, per ogni mese di inagibilità, fino a:
− il 60% del tuo stipendio mensile fino a massimo Euro 1.500,00 in caso tu sia lavoratore dipendente;
− il 60% del tuo reddito dichiarato fino a massimo Euro 1.500,00 in caso tu sia lavoratore autonomo;
− Euro 500,00 al mese nel caso in cui tu non rientri in nessuno dei precedenti casi.
L’indennizzo viene riconosciuto per mesi e non per frazioni.
✓ Incendio del Contenuto
E’ assicurato il contenuto fino ad Euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per:
− Incendio e altri eventi (es. fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di ascensori e montacarichi, ecc…);
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurabili le abitazioni situate al di fuori di Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
Ci sono limiti di copertura?
! Per Assistenza all’abitazione sono esclusi:
− gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
− alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
− guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
− tuo dolo o colpa grave;
− abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
− tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
! Per l’Inagibilità dell’abitazione e l’Incendio del Contenuto sono esclusi i danni causati da:
− tuo dolo;
− terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti;
− inondazioni, allagamenti, penetrazioni di acqua marina, frane, smottamenti;
− guerre, invasioni, occupazione militare, insurrezioni, rivoluzioni;
− trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni;
− umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
− pioggia limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all’aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
− precipitazioni atmosferiche all’interno del fabbricato;
− smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
− mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno;
− i danni alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’ implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
− l’imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.
! Per l’Inagibilità dell’abitazione sono esclusi i danni:
− da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
− determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
− a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
− alle cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.
! Per l’Incendio del Contenuto sono esclusi i danni:
− da gelo;
Limitatamente a danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:
− usura o carenza di manutenzione;
− avvenuti in occasione di montaggio, smontaggio (non legati a manutenzione e revisione) o durante collaudo o prova;
− dovuti a difetti a te noti o dei quali il Costruttore è, per legge, tenuto a risponderne;
− indiretti, compresi smarrimento o sottrazione durante un incendio.
! Per Incendio del Contenuto sono previsti i seguenti limiti:
− Xxxxxxx xxxxx fino ad un massimo di Euro 100.000,00, per quanto sei tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi purchè derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose assicurate. La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, o di attività fino alla concorrenza del 10% del massimale.
− Rischio locativo fino ad un massimo di Euro 100.000,00; In caso di sinistro indennizzabile, sono coperte anche le spese:
− di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, se indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato, fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, fino a Euro 5.000,00 per sinistro; delle spese di rifacimento materiale dei documenti della tua famiglia, fino a Euro 2.500,00 per sinistro;
− di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino al 10% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato;
− che sostieni per il pernottamento tuo e della tua famiglia in alberghi, pensioni, e simili o in altra abitazione a causa dell’inagibilità dei locali della tua abitazione principale, fino a Euro 50,00 al giorno a persona e Euro 2.500,00 per l’intero nucleo familiare;
− gli affitti che tu non possa perceperire per i locali del fabbricato regolarmente locati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario per il ripristino (ma non oltre un anno) fino a Euro 2.500,00;
per il rimpiazzo del combustibile in caso di fuoriuscita per rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino a Euro 2.500,00 per sinistro.
− Euro 18.000,00 per il singolo oggetto pregiato;
− il 50% con il massimo di Euro 10.000,00 per preziosi e valori ed Euro 1.000,00 per il denaro. Questo limite non si applica se i beni sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau di Istituti di Credito o Pegno, cassaforte e/o armadio corazzato;
− il 10% per beni e oggetti riposti in ripostigli, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l’abitazione (esclusi pregiati, preziosi e valori) con il limite di Euro 1.000,00;
− per i beni anche solo parzialmente elettrici o elettronici il valore a nuovo è riconosciuto solo fino a una vetustà di 12 mesi dalla data di acquisto.
Dove vale la copertura?
✓ Le garanzie della polizza sono prestate per l’abitazione, indicata nel modulo di adesione, che si trovi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini dei giorni indicati alla sezione “Cosa fare in caso di sinistro” del Dip Aggiuntivo.
Quando e come devo pagare?
Alla data di adesione, autorizzi Santander Consumer Bank S.p.A. all’addebito del premio di polizza, comprensivo delle imposte, tramite finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel modulo di adesione e avrà una durata pari a 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 o 120 mesi, senza alcun tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
La polizza non prevede tacito rinnovo.
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “All in One Casa” Mod. 11499
Data redazione del Dip Aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, x.0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Dove vale la copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Che obblighi ho? Quali obbighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: | Assistenza all’abitazione (Obbligatoria) In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione Assistenza, devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Inagibilità dell’abitazione (Obbligatoria) In caso di sinistro devi fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate; entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, effettuare una denuncia – accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure darne avviso ad Europ Assistance – xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 |
Xxxxxx, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri – Assicurazione Inagibilità dell’Abitazione E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Per la positiva definizione del sinistro, sei tenuto ad inviare tempestivamente ad Europ Assistance, la documentazione attestante l’agibilità dell’abitazione. Incendio del Contenuto (Obbligatoria) in caso di sinistro dovrai effettuare, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c., una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Incendio" Inoltre dovrai: − fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate; − sporgere denuncia scritta all’autorità competente; precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia ad Europ Assistance; − conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro; − in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’articolo 1914 del codice civile; − predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Assistenza Diretta/ in convenzione: | Assistenza all’abitazione (Obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza Inagibilità dell’abitazione (Obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance Incendio del Contenuto (Obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance | |
Gestione da parte di altre imprese: | Assistenza all’abitazione (Obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Inagibilità dell’abitazione (Obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Incendio del Contenuto (Obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese | |
Prescrizione: | Assistenza all’abitazione (Obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda Inagibilità dell’abitazione (Obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta |
Incendio del Contenuto (Obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni | |
Obblighi dell’impresa | Assistenza all’abitazione (Obbligatoria) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Inagibilità dell’abitazione (Obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Incendio del Contenuto (Obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Rimborso | Recesso dalla Polizza (deroga Art. 1899 C.C.) A parziale deroga dell’Art. 1899 C.C. l’Assicurato, avrà facoltà di recedere dalla Polizza in qualunque momento, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Gestione Portafogli e Contratti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, lettera raccomandata A/R o pec all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Europ Assistance, in assenza di sinistro, provvederà, a rimborsare direttamente all’Assicurato la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. Nel caso venga esercitata facoltà di recesso in presenza di sinistro il rimborso avverrà a partire dall’annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso. |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso dalla Polizza (deroga Art. 1899 C.C.) A parziale deroga dell’Art. 1899 C.C. l’Assicurato, avrà facoltà di recedere dalla Polizza in qualunque momento, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Gestione Portafogli e Contratti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, lettera raccomandata A/R o pec all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Europ Assistance, in assenza di sinistro, provvederà, a rimborsare direttamente all’Assicurato la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. Nel caso venga esercitata facoltà di recesso in presenza di sinistro il rimborso avverrà a partire dall’annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” |
A chi è rivolto questo prodotto?
'Persona residente in Italia, che desidera tutelare i beni contenuti nella propria dimora abituale.
Quali costi devo sostenere?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al 34,00%
Quando e come devo pagare?
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Come posso disdire la polizza?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. | |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx). |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 – Milano.
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Xxxxx e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nelle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD.11499 Ed. 01.01.2019
INDICE
PAG. 4 DEFINIZIONI GENERALI
PAG. 4 NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE PAG. 6 SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA
PAG. 9 SEZIONE II - ASSICURAZIONE INAGIBILITA’ DELL’ABITAZIONE PAG. 13 SEZIONE III – ASSICURAZIONE INCENDIO
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:
00.00.00.00.00 – 000.00.00.00
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- codice identificativo riportato sul modulo di adesione;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la struttura organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia s.p.a. - xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841.
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali2.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati processi decisionali automatizzati che potrebbero comportare l’impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,3 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa4.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4 Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto può scrivere a
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A. con sede in Torino, via Nizza, 262 - P.Iva 05634190010.
Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - iscritta alla sezione I Dell'albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di assicurazioni Generali S.p.A.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.
Nucleo familiare: l'Assicurato il coniuge/convivente more uxorio e i figli conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l’Assicurato.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’assicurazione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nell’accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a proprio carico.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del c.c., all’Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l’inadempimento quale omissione dolosa.
Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
In caso disaccordo tra l’Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all’esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all’Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
Art.3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.4. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, la Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Art.5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art.6. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto all'art. 2952 c.c. nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Art.7. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute in paesi non appartenenti all'unione europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla banca centrale europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.
Art.8. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Contraente e/o a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.
L’Assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall’art. 1897 c.c.
Art.9. PREMIO
L’Assicurato, dalla data indicata sul modulo di adesione autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del seguente premio lordo pro-capite in base alla durata scelta:
ALL IN ONE Casa
DURATA (in mesi) | PREMIO ASSISTENZA (R 18) | di cui imposte | PREMIO PERDITE PECUNIARIE (R 16) | cui imposte | PREMIO INCENDIO (R 8) | Di cui imposte | TOTALE PREMIO | TOTALE IMPOSTE |
12 | € 80,00 | € 7,27 | € 20,00 | € 3,51 | € 50,00 | € 9,10 | € 150,00 | € 19,88 |
24 | € 156,80 | € 14,25 | € 39,20 | € 6,87 | € 98,00 | € 17,84 | € 294,00 | € 38,96 |
36 | € 230,40 | € 20,95 | € 57,60 | € 10,09 | € 144,00 | € 26,21 | € 432,00 | € 57,25 |
48 | € 300,80 | € 27,35 | € 75,20 | € 13,18 | € 188,00 | € 34,22 | € 564,00 | € 74,74 |
60 | € 368,00 | € 33,45 | € 92,00 | € 16,12 | € 230,00 | € 41,86 | €6 90,00 | € 91,44 |
72 | € 432,00 | € 39,27 | € 108,00 | € 18,93 | € 270,00 | € 49,14 | € 810,00 | € 107,34 |
84 | € 492,80 | € 44,80 | € 123,20 | € 21,59 | € 308,00 | € 56,06 | € 924,00 | € 122,45 |
96 | € 550,40 | € 50,04 | € 137,60 | € 24,12 | € 344,00 | € 62,61 | € 1.032,00 | € 136,76 |
108 | € 604,80 | € 54,98 | € 151,20 | € 26,50 | € 378,00 | € 68,80 | € 1.134,00 | € 150,28 |
120 | € 656,00 | € 59,64 | € 164,00 | € 28,74 | € 410,00 | € 74,62 | € 1.230,00 | € 163,00 |
Art.10. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico della Contraente.
Art.11. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA
Per ciascun Assicurato la Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e, in assenza di recesso esercitato secondo le modalità di cui all’art. “Recesso dalla Polizza”, scade alle ore 24.00 dell’ultimo giorno della durata scelta dall’Assicurato. E’ escluso tacito rinnovo. La durata della copertura potrà essere di 12, 24, 36, 48,
60, 72, 84, 96, 108, 120 mesi a seconda della durata scelta dall’Assicurato, così come riportato sul Modulo di Adesione Mod. FI6582.
Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un’unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente all’Assicurato.
Art.12. RECESSO DALLA POLIZZA
A parziale deroga dell’Art. 1899 C.C. l’Assicurato, avrà facoltà di recedere dalla Polizza in qualunque momento, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Contract Portfolio Management – Xxxxxx Xxxxxx,
0 - 00000 Xxxxxx, lettera raccomandata A/R o pec all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Europ Assistance, in assenza di sinistro, provvederà, a rimborsare direttamente all’Assicurato la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. Nel caso venga esercitata facoltà di recesso in presenza di sinistro il rimborso avverrà a partire dall’annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso.
Art.13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.
Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.
Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
Furto con destrezza: il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.14. SOGGETTI ASSICURATI
E’ Assicurato:
- la persona fisica residente in Italia, cliente di Santander Consumer Bank S.p.A. che abbia sottoscritto con quest’ultima un contratto di finanziamento e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente.
Art.15. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni”, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.
PRESTAZIONI
1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l’accesso all’abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimali
Europ Assistance terrà a proprio carico:
− i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;
− i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.
2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d’acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
− i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;
− i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi:
− i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
− i sinistri dovuti all’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
− i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
− i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;
− i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi:
− i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
− i sinistri dovuti all’interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore;
− i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.
4. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D’ACQUA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un intervento d’emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi i sinistri dovuti a:
− guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
− i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari;
− negligenza dell’Assicurato.
5. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi:
− tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’ Assicurato.
6. INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24H
Nel caso in cui l’ Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi:
− tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
7. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi:
− tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
8. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi:
− tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato;
− gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.
9. TRASLOCO
Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furtol’abitazione dell’Assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 2.000,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi:
− i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco.
10. IMPRESA DI PULIZIA
Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento,furto e atti vandalici compiuti dai ladri durante o nel tentativo di commettere il furto, l’abitazione dell’Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell’intervento di pulizia fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Art.16. ESTENSIONE TERRITORIALE
La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite ed in particolare in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, fatta salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.
Art.17. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri dipendenti o provocati da:
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave ;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Art.18. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione Assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.
Art.19. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE INAGIBILITA’ DELL’ABITAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature,moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione.
Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale
mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Mensilità: lo stipendio mensile netto come risultante dall’ultima busta paga dell’Assicurato al momento del sinistro.
Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.20. SOGGETTI ASSICURATI
E’ Assicurato:
- la persona fisica residente in Italia, cliente di Santander Consumer Bank S.p.A. che abbia sottoscritto con quest’ultima un contratto di finanziamento e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente.
Art.21. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. INAGIBILITÀ DELL’ABITAZIONE
Europ Assistance, nei limiti del massimale previsto all’art. “CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO”, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un indennizzo per l’inagibilità dell’abitazione principale dovuta ad uno degli eventi sotto riportati e che abbia colpito il fabbricato o il contenuto:
a) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio;
b) caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, diversi da ordigni esplosivi;
c) onda sonica provocata da aeromobili e simili;
d) caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
e) sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
f) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
g) guasti cagionati per ordine dell’autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’incendio o altro evento Assicurato;
h) danni dovuti da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell’attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all’intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini;
i) danni dovuti da eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
j) danni dovuti ad eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
k) i danni dovuti a sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
l) i danni da fuoriuscita d’acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.
Art.22. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di Adesione, ubicato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art.23. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni causati da:
- dolo dell’Assicurato;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo , radiazioni.
- umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- pioggia limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all’aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- precipitazioni atmosferiche all’interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenzadegli eventi atmosferici indicati;
- smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno;
Sono inoltre esclusi:
- i danni alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’ implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- l’imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato;
- i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
- i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;
- i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- i danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento.
Sono, inoltre, escluse dall'assicurazione i danni alle cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.
Art.24. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
a) entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, effettuare una denuncia – accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure
darne avviso ad Europ Assistance – xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri – Assicurazione Inagibilità dell’Abitazione, inviando:
b) copia del modulo di adesione;
c) copia dell’ultima busta paga attestante la mensilità percepita nel caso l’Assicurato sia un lavoratore dipendente, oppure, copia della dichiarazione dei redditi nel caso l’Assicurato sia un lavoratore autonomo;
d) ogni documentazione che attesti l’inagibilità dell’abitazione;
e) la denuncia rivolta all’autorità competente, precisando le circostanze dell’accaduto;
f) tutta l’ulteriore documentazione utile alla gestione della pratica. inoltre l’Assicurato dovrà:
g) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro.
L’Assicurato, per la positiva definizione del sinistro, è tenuto ad inviare tempestivamente ad Europ Assistance, la documentazione attestante l’agibilità dell’abitazione.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del c.c. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.
Art.25. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance si obbliga a riconoscere all’Assicurato:
a. il 60% della mensilità retributiva nel caso in cui l’Assicurato stesso sia un lavoratore dipendente pubblico o privato.
Detto indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per ogni mese di inagibilità dell’abitazione e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro;
b. il 60% del reddito dichiarato qualora l’Assicurato stesso sia un lavoratore autonomo.
Detto indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per ogni mese di inagibilità dell’abitazione e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro;
c. un indennizzo pari ad Euro 500,00 per ogni mese di inagibilità dell’abitazione e fino ad un massimo di 12 mesi, qualora l’Assicurato al momento del sinistro non si trovi in una delle condizioni di cui ai punti a. o b.;
L’indennizzo del primo sinistro, pari ad una mensilità della retribuzione, verrà riconosciuto solo qualora siano trascorsi trenta giorni consecutivi dalla data in cui le autorità competenti hanno dichiarato l’inagibilità dell’abitazione.
Non saranno indennizzate le frazioni delle mensilità retributive.
Art.26. COLPA GRAVE
In deroga all'art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.
Art.27. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia all’azione di rivalsa (art. 1916 c.c.) verso i parenti ed affini dell’ Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo e purché l’ Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile stesso.
Art.28. USO DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili.
Art.29. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia costruito in materiale incombustibile.
Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:
- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
Art.30. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall' Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art.31. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall’ Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva comunque la possibilità per l’Assicurato di adire l’autorità giudiziaria.
Art.32. MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2 verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”;
3 procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) sono obbligatori per le parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’autorità giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.33. ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
L’Assicurato se ne fa espressamente richiesta, ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari a tre mensilità retributive in base a quanto stabilito all’art. “CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO” che dovrebbero essere pagate in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art.34. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
SEZIONE III – ASSICURAZIONE INCENDIO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Beni assicurati/contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione.
Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del codice civile.
Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d’oro, d’argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Xxxxxxx/implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo del contenuto ad eccezione degli oggetti d’arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.
Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.35. SOGGETTI ASSICURATI
E’ Assicurato:
- la persona fisica residente in Italia, cliente di Santander Consumer Bank S.p.A. che abbia sottoscritto con quest’ultima un contratto di finanziamento e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente.
Art.36. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
1. INCENDIO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al contenuto dell’abitazione nei limiti delle somme indicate all’art. “DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE” determinati da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonica provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati
- camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell’autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’incendio o altro evento Assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo – sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).
2. RICORSO TERZI
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000,00 di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
– di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
– il coniuge e il convivente more uxorio;
– i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.
L’Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del codice civile.
3. RISCHIO LOCATIVO
Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell’Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile e fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, dei danni materiali e diretti ai locali posti all’interno del fabbricato tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio.
4. SPESE
Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, i rimborsi per:
a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dall’Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;
b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro;
c) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico,fino alla concorrenza del 10% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato;
d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali del fabbricato adibito ad dimora abituale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di Euro 2.500,00 per l’intero nucleo familiare;
e) pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali del fabbricato regolarmente affittati/locati e rimasti danneggiati. ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, con massimale annuo di Euro 2.500,00;
f) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.
Art.37. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per i fabbricati, indicati sul modulo di adesione, ubicati in Italia.
Art.38. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni causati da:
- dolo dell’Assicurato;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni.
Relativamente al fabbricato e al contenuto le garanzie non sono operanti per i seguenti danni:
- causati da gelo (salvo quanto previsto all’art.“gelo”), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione , ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne , antenne , cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all’aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- causati da precipitazioni atmosferiche all’interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
- di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
- conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto all’articolo “merci in refrigerazione”);
- alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:
- usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.
Art.39. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c., una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Incendio" allegando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono. Inoltre l'Assicurato dovrà:
− fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le coseassicurate;
− sporgere denuncia scritta all’autorità competente; precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia ad Europ Assistance;
− conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
− in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al
− debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’articolo 1914 del codice civile;
− predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del c.c. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.
Art.40. LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per il contenuto, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:
a. Euro 18.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);
b. del 50% con il massimo di euro 10.000,00 per: preziosi e valori (euro 1.000,00 per il denaro) ovunque riposti. qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s’intende abrogato. Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese di procedura;
c. del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l’abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di euro 1.000,00.
Art.41. COLPA GRAVE
A deroga dell’articolo 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Art.42. BUONA FEDE
A parziale deroga dell’art. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO”, l’omissione da parte dell’Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Art.43. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia all’azione di rivalsa (art. 1916 c.c.) verso i parenti ed affini dell’Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile stesso.
Art.44. USO DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.
Art.45. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:
– le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dal fabbricato stesso;
– i materiali combustibili impiegati per l’impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
Art.46. FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata:
– a “Primo rischio assoluto” per quanto riguarda la partita contenuto. L’assicurazione è inoltre prestata a “Valore a nuovo”.
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il “Valore a nuovo” verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il “valore commerciale”.
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene Assicurato.
Art.47. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art.48. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall’Assicurato con apposito atto unico. i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascunadelle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Resta salva comunque la possibilità per l’Assicurato di adire l’autorità giudiziaria.
Art.49. MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’ Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’autorità giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.50. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L’assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
Art.51. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.52. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la forma a “Primo rischio”, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Europ Assistance, su richiesta dell’Assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso l’Assicurato stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
Art.53. TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art.54. RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art.55. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse Assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. “ESCLUSIONI” della presente sezione.
Art.56. CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Qualora la dimora abituale vanga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell’ambito territoriale previsto dalla polizza.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il fabbricato sito al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’art.“ DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO”.
Art.57. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
La garanzia Incendio è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 30.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
Modulo di Adesione Mod. FI6582 alla Convenzione n. 30872Q
Santander “ALL IN ONE Casa”
CODICE IDENTIFICATIVO
(riportare il numero di contratto di finanziamento)
DATI ASSICURATO
Ubicazione del rischio (da compilare se diverso dall’indirizzo sopra riportato)
Indirizzo città cap prov
COGNOME e NOME INDIRIZZO CAP CITTA’ PR TEL. CODICE FISCALE
DATA DECORRENZA: | || | | | | | | | | |
gg mm aaaa
(barrare la soluzione scelta)
All In One Casa | ||||||||
Durata (in mesi) | Premio Totale | Premio Assistenza (R 18) | IMPOSTE | Premio Perdite Pecuniarie (R 16) | IMPOSTE | Premio Incendio (R 8) | IMPOSTE | |
12 | € 150,00 | € 80,00 | € 7,27 | € 20,00 | € 3,51 | € 50,00 | € 9,10 | |
24 | € 294,00 | € 156,80 | € 14,25 | € 39,20 | € 6,87 | € 98,00 | € 17,84 | |
36 | € 432,00 | € 230,40 | € 20,95 | € 57,60 | € 10,09 | € 144,00 | € 26,21 | |
48 | € 564,00 | € 300,80 | € 27,35 | € 75,20 | € 13,18 | € 188,00 | € 34,22 | |
60 | € 690,00 | € 368,00 | € 33,45 | € 92,00 | € 16,12 | € 230,00 | € 41,86 | |
72 | € 810,00 | € 432,00 | € 39,27 | € 108,00 | € 18,93 | € 270,00 | € 49,14 | |
84 | € 924,00 | € 492,80 | € 44,80 | € 123,20 | € 21,59 | € 308,00 | € 56,06 | |
96 | € 1.032,00 | € 550,40 | € 50,04 | € 137,60 | € 24,12 | € 344,00 | € 62,61 | |
108 | € 1.134,00 | € 604,80 | € 54,98 | € 151,20 | € 26,50 | € 378,00 | € 68,80 | |
120 | € 1.230,00 | € 656,00 | € 59,64 | € 164,00 | € 28,74 | € 410,00 | € 74,62 |
Il premio per le coperture di durata poliennale è ridotto in virtù dell’applicazione dello sconto del 2,00% per ciascuna annualità. A fronte della riduzione di premio l’Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale; fatto salvo quanto previsto dall’Art. Recesso dalla Polizza”
Dichiaro di aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale di cui all'art. 56 del Reg. Ivass n. 40/2018 secondo le modalità concordate tra Santander Consumer Bank ed Europ Assistance. Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione il Set Informativo previsto dal Regolamento IVASS 41/2018 comprensivo delle Condizioni di Assicurazione Mod. 11500 oltre all’Informativa sul trattamento dei dati. Mi impegno a far conoscere le Condizioni di Assicurazione e l’Informativa sul trattamento dei dati agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse;
Dichiaro di essere a conoscenza che l’importo totale del premio a mio carico verrà incluso nel finanziamento Santander Consumer Bank e, da questa versato in nome e per mio conto ad Europ Assistance in unica soluzione anticipata, nonché di essere informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa e non indispensabile ai fini dell’ottenimento del finanziamento alle condizioni proposte.
Dichiaro di essere a conoscenza che il diritto alla copertura dell’Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e, in assenza di recesso esercitato secondo le modalità di cui all’art. “Recesso dalla Polizza”, scade alle ore 24.00 dell’ultimo giorno della durata scelta dall’Assicurato. E’ escluso tacito rinnovo. La durata della copertura potrà essere di 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 108, 120 mesi, a seconda della durata scelta dall’Assicurato, così come riportato sul Modulo di Adesione Mod. FI6582.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI
Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati.
Per accettazione Data
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Firma dell’Assicurato
Prendo atto, ai sensi dell’Art. 180 del Decreto Legislativo nr. 209/2005 che la Contraente ed Europ Assistance hanno convenuto di sottoporre al contratto di assicurazione la legislazione italiana, accettando quanto convenuto.
Dichiaro di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt.1341 secondo comma e 1342 Cod. Civile i seguenti Articoli riportati nelle Condizioni di Assicurazione Mod. 11499:
Art. 1 “Altre Assicurazioni”; Art. 2 “Legge regolatrice della Polizza e giurisdizione”; Art. 4 “Recesso in caso di sinistro”; Art. 8 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”; Art. 9 “Premio”; Art. 12 “Recesso dalla Polizza”; Artt. 14, 20 e 35 “Oggetto dell’Assicurazione/Oggetto e operatività dell’Assicurazione”; Artt. 16, 22 e 37 “Esclusioni”; Artt. 17, 23 e 38 “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”; Artt. 26 e 42 “Rinuncia al diritto di surrogazione”; Art. 39 “Limiti di indennizzo”; Art.41 “Buona fede”; Art. 49 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; Art. 51 “Riduzione delle somme assicurate”; Art. 56 “Determinazione del massimale”.
Per accettazione Data
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Firma dell’Assicurato
AVVERTENZE:
LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE/GARANZIA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.