PROCEDURA GESTIONE ALBO DEI FORNITORI
prot. PU 296 / 2020-03-02
PROCEDURA GESTIONE ALBO DEI FORNITORI
modificata con Delibera del 25.02.2020
(ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento approvato con Xxxxxxxx consiliare del 10.10.2011, modificato con delibera del 05.10.2016, e modificato con delibera del 25.02.2020)
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Preventiva pubblicazione
Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo
Art. 4 – Presentazione delle domande di iscrizione
Art. 5 – Adeguamenti e aggiornamenti del presente Albo
Art. 6 – Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione Art. 7 – Cancellazione dall’Albo
Art. 8 – Procedura per la cancellazione Art. 9 – Utilizzazione dell’Albo
Art. 10 – Pubblicità dell’Albo e successivi aggiornamenti Art. 11 – Norme contrattuali di carattere generale
Art. 12 – Acquisto di beni e servizi mediante convenzioni e sistemi informatici Art. 13 – Procedure
Art. 14 – Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione Art. 15 – Stipulazione dei contratti
Art. 16 – Controlli sull’esecuzione del contratto Art. 17 – Modalità richieste di offerta
Art. 18 – Rapporti con l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma Art. 19 – Informazioni
Art. 20 – Dovere di segnalazione Art. 21 – Rispetto della normativa
Art. 22 – Responsabilità sociale dell’Impresa Art. 23 – Vigilanza
Art. 24 – Trasparenza Art. 25 – Imparzialità
Art. 26 – Entrata in vigore
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Premessa
L’approvazione del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) impone la revisione del presente Albo dei Fornitori, così come indicato all’articolo 5 del presente Albo.
L’obiettivo, poi, di garantire sempre più l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, richiede, anche secondo l’ANAC, che le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza siano estese anche alle società partecipate (soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche) degli enti pubblici (l’OAR è Ente pubblico non economico), pertanto il presente Albo sarà adottato anche dalle società partecipate dell’OAR: Acquario Romano S.r.l. e AR Edizioni S.r.l.
ARTICOLO 1 - Finalità
1. Le presenti procedure disciplinano, ai sensi delle leggi, l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle ditte e degli operatori economici per l’affidamento di servizi, consulenze e forniture dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma e delle sue società partecipate: Acquario Romano
S.r.l. e AR Edizioni S.r.l.. Tali ditte ed operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Le ditte e gli operatori economici iscritti all’Albo, secondo le modalità disciplinate dal presente documento, sono classificati secondo le categorie merceologiche individuate nell’apposito elenco in calce riportato.
2. Le presenti disposizioni si applicano ai contratti di servizi, consulenze e forniture di importo superiore a 40.000,00 Euro e di importo inferiore alla soglia prevista dalle norme sugli appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, che il Consiglio affida nell’unico interesse dell’Ordine e dei suoi iscritti secondo i principi di qualità, utilità, economicità e trasparenza. L’affidamento di forniture e servizi sotto soglia, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del succitato Codice, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese. Ai sensi del comma 2, lettera a) dell’articolo 36, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per importi superiori a 40.000 euro e sotto la soglia di cui all’articolo 35, tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
3. Con gli articoli seguenti l’Ente e le sue società partecipate, adeguano le proprie procedure ai principi contenuti:
a. nel decreto legislativo n.50/2016.
4. Con gli articoli seguenti i soggetti aderenti si impegnano a:
a. oltre al rispetto scrupoloso delle normative in materia di forniture di beni e servizi alla Pubblica amministrazione, ad agire nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma, di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte ed operatori economici;
b. stabilire rapporti commerciali improntati alla correttezza e alla trasparenza, presentando
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offerte riferite al materiale/servizio richiesto solo se in grado di fornirlo secondo la richiesta sia in termini quantitativi che qualitativi;
c. effettuare offerte chiare in merito alla descrizione dei materiali, pesi e misure in genere e prezzi espliciti;
x. xxxxxxxsi da comportamenti anticoncorrenziali; intendendo, ai fini del presente regolamento, per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l’impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione della gara;
tacendo l’esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; un accordo per concertare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano alla gara o ritirino la loro offerta;
e. accettare di non avvalersi di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, né di avvalersi dell’esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l’andamento delle gare.
5. Per quanto non previsto dall’Albo dei Fornitori, di seguito denominato per brevità Albo, si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.
6. Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla costituzione e gestione dell’Albo dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Roma, che potrà essere realizzato anche con modalità informatiche, così come richiamato all’articolo 12 del presente Regolamento.
ARTICOLO 2 - Preventiva pubblicazione
1. La formazione dell’Albo di cui all’articolo precedente avviene previa pubblicazione di apposito avviso da parte dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma. L’avviso ed il fac-simile di domanda viene inserito e pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma e delle sue società partecipate: Acquario Romano S.r.l. e AR Edizioni S.r.l.. L’Ente e le sue società partecipate, daranno la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo. Nell’Avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all’Albo, le modalità per l’iscrizione da parte degli interessati e l’indicazione della documentazione che dovrà essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
ARTICOLO 3 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo
1. I soggetti che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli del D.Lgs. 50/2016 per le forniture di servizi, consulenze e forniture. Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L’Ordine si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei certificati. Le imprese
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sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione, pena l’immediata decadenza dall'iscrizione.
ARTICOLO 4 - Presentazione delle domande di iscrizione
1. Per ottenere l’iscrizione all’Albo le imprese devono trasmettere i documenti richiesti entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 2.
2. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche, fino ad un massimo di 2 categorie e 3 relative sottocategorie.
ARTICOLO 5 - Adeguamenti e aggiornamenti del presente Albo
1. Il Consiglio su proposta del Consigliere Xxxxxxxxxx, adegua il presente Albo alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di amministrazione e contabilità degli ordini e collegi professionali, nonché alle modifiche dell’organizzazione dell’Ente.
2. Spetta al Consiglio apportare tutti gli aggiornamenti al presente Albo che conferiscano sempre più efficienza e trasparenza all’amministrazione e alla gestione contabile dell’Ente.
3. In via ordinaria l’Albo dei servizi, forniture e consulenze è aggiornato al massimo ogni sei mesi, previa verifica da parte di idonea commissione o del segretario stesso, le domande delle nuove ditte ed operatori economici saranno inserite in ordine cronologico in base al protocollo di arrivo. Qualora si attivasse un Albo fornitori elettronico sul sito dell’OAR e delle società partecipate, lo stesso sarebbe sempre aperto e l’iscrizione delle ditte e degli operatori economici sempre consentito.
4. Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell’avvenuta o mancata iscrizione all’Albo. Nel caso di Albo fornitori elettronico la comunicazione sarà sostituita dall’attestazione del buon esito della procedura telematica.
5. Sarà possibile verificare l’avvenuta iscrizione all’Albo consultando il sito dell’Ordine.
ARTICOLO 6 - Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione
1. In armonia con l’ordinamento normativo ed organizzativo dell’Ente i soggetti preposti alla organizzazione e gestione del presente Albo, sono:
a. il Consiglio, il Presidente ed il Consigliere Segretario per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato con atto normativo o regolamentare;
b. il Direttore e il Responsabile Amministrativo per le competenze inerenti l’attività gestionale dell’Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici.
ARTICOLO 7 - Cancellazione dall’Albo
1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3, anche:
quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
quando le imprese non abbiano ripetutamente risposto agli inviti di gara, senza fornire in merito motivazione scritta;
quando le imprese abbiano riportato una valutazione negativa
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2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
ARTICOLO 8 - Procedura per la cancellazione
1. Nei casi previsti dall’articolo precedente, l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma, anche su segnalazione delle sue società partecipate, comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio al legale rappresentante della ditta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L’impresa potrà richiedere la nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.
ARTICOLO 9 - Utilizzazione dell’Albo
1. L’Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1 e con le modalità operative di cui ai commi seguenti:
a. in caso di carenza del numero minimo previsto di cinque ditte o società da invitare per il corretto espletamento della gara, i nominativi mancanti saranno forniti direttamente dal Consiglio in caso di incarichi fiduciari, ovvero reperiti sul mercato in caso di forniture generiche;
b. se il numero delle ditte iscritte nella categoria interessata è superiore a cinque, le ditte potranno essere invitate anche con il criterio della rotazione, purché in possesso dei requisiti necessari in relazione a specifici servizi o forniture.
c. L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Roma, ove non esistano cinque operatori economici dello specifico settore, si riserva di avvalersi anche di ditte non iscritte. Ciò anche in casi particolari e motivati quando sia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura o servizio, sempre che non esistano cinque operatori economici dello specifico settore.
2. È consentito il ricorso alla trattativa diretta secondo quanto stabilito dai regolamenti e dalla normativa vigente.
ARTICOLO 10 - Pubblicità dell’Albo e successivi aggiornamenti
1. L’Albo, una volta divenuto esecutivo il provvedimento del Consiglio con cui è stato approvato, è pubblicato nel sito dell’Ordine e delle società partecipate ed è soggetto ad aggiornamenti al massimo semestrali.
ARTICOLO 11 - Norme contrattuali di carattere generale
1. L'attività contrattuale dell’Ente, oltre che dalle norme del presente titolo, è disciplinata, nei casi e nei limiti di valore prestabiliti, dalle norme dell’Unione europea e da quelle nazionali anche di recepimento.
2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, e ai servizi in genere si provvede con contratti da stipularsi secondo le procedure e le norme contenute nel presente Albo.
3. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale.
4. La forma dei contratti deve essere sempre quella scritta.
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5. Il Consiglio delibera gli atti di indirizzo dei contratti.
6. I contratti devono avere termine e durata certi.
ARTICOLO 12 - Acquisto di beni e servizi mediante convenzioni e sistemi informatici
1. L’Ente si dota delle strutture organizzative e delle attrezzature tecniche necessarie per avvalersi dei sistemi elettronici ed informatici per l’acquisto di beni e servizi.
ARTICOLO 13 - Procedure
1. Il Consiglio, ovvero la Commissione delegata, salvo necessità di particolare urgenza, espressamente motivate negli atti di Consiglio, per ogni affidamento di incarico, è tenuto/a a valutare almeno cinque offerte, comparandole dal punto di vista economico, qualitativo e prestazionale, procedendo all'affidamento secondo il principio della offerta economicamente più vantaggiosa. In assenza di fornitori iscritti all’Albo, attraverso avviso pubblico potranno essere invitati soggetti non ancora iscritti all’Albo.
2. Le procedure di affidamento dei contratti hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio, incluso il Regolamento e delle norme vigenti.
3. Le ditte e gli operatori economici saranno selezionate attingendo dall’Albo, salvo quanto precedentemente precisato.
4. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, il Consiglio delibera, in conformità al proprio ordinamento, di individuare gli elementi essenziali del contratto e gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
5. L’individuazione delle ditte e degli operatori economici si svolge mediante l’invio, ai soggetti selezionati, di uno schema di atto in cui sono descritti l’oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l’invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito. La presente procedura potrà avvenire anche per via telematica con posta certificata.
6. Una volta selezionati i partecipanti e selezionata la migliore offerta, la Commissione, con apposito verbale, dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
7. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva con delibera del Consiglio.
8. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
9. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
10. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di servizi, consulenze e forniture
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ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Committente;
11. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/16 le procedure per l’affidamento di servizi e forniture rientranti nella soglia stabilita dalla normativa vigente, dovranno essere pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente” dell’OAR con le modalità riportate nel citato articolo.
ARTICOLO 14 - Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione
1. Le gare per la selezione delle ditte e degli operatori economici si svolgono nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti dalla lettera di invito, sotto la supervisione del Segretario, ovvero di un Consigliere delegato.
2. Il Consiglio, ovvero la commissione delegata, procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione, in base al seguente criterio:
3. offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica; in questi casi, nelle lettere di invito devono essere specificati i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
3. Se nessuno dei progetti risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione, non si procede all’aggiudicazione; il Segretario, ovvero il Consigliere delegato, può in tal caso proporre che venga indetta una nuova consultazione con l’eventuale adozione di nuove prescrizioni.
Se talune offerte presentano carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole al Consiglio, il soggetto offerente, su richiesta scritta del Committente e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. Successivamente, il Committente, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l’offerta.
ARTICOLO 15 - Stipulazione dei contratti
1. Nell’ambito dell’attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, il Presidente procede alla stipula del contratto.
2. Il contratto viene predisposto in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo assunti dal Consiglio.
3. Il Direttore provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole e principi sul
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procedimento amministrativo.
4. Se si determinano, nel corso della procedura, irregolarità o rallentamenti, il Direttore riferisce immediatamente al Consiglio e formula suggerimenti per il loro superamento.
5. Se, nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, ovvero della accettazione dell'offerta, non può procedersi alla stipulazione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, il Consiglio ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso, il Consiglio incamera la cauzione eventualmente prestata dall’impresa a garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.
I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ovvero in forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente.
ARTICOLO 16 - Controlli sull’esecuzione del contratto
1. L’esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d’opera, mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.
2. L’eventuale collaudo è eseguito da persone munite della competenza tecnica necessaria, nominate dal Consiglio.
3. I contratti indicano le penalità previste per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.
ARTICOLO 17 - Modalità richieste di offerta
1. L’acquisizione di beni, servizi e forniture in economia avviene, previa acquisizione dell’offerta economica, ovvero economica e tecnica, presentata dagli operatori economici invitati. La richiesta di offerta predisposta dall’Ordine contiene di regola le condizioni di fornitura di beni e servizi di seguito indicate, alle quali gli invitati devono dichiarare di assoggettarsi:
l’oggetto della prestazione da affidare;
i criteri per la scelta dell’offerta migliore; i criteri di valutazione dell’offerta;
le eventuali garanzie/assicurazioni richieste ai concorrenti ed all’affidatario;
le caratteristiche tecniche, la qualità, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione; le modalità di pagamento;
ogni altra condizione ritenuta utile.
2. La scelta dell’affidatario avviene sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella richiesta di offerta.
3. Il Consiglio, ovvero la commissione delegata, nei casi in cui pervenga una sola offerta, affida comunque la fornitura del bene o del servizio, ove ritenga che tale offerta sia vantaggiosa per l’Ordine.
4. L’ordinazione dei beni e dei servizi può essere effettuata mediante buono d’ordine, lettera di affidamento, contratto nella forma di scrittura privata, riportanti l’importo contrattuale, nonché le condizioni ed i contenuti di cui sopra.
5. È consentito, altresì, il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di beni, servizi e forniture, in conformità alla normativa vigente.
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6. Le lettere o altri documenti di ordinazione della spesa possono essere sottoscritti mediante l’utilizzo della firma digitale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 ("Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica") e dall’art. 22 ("Firma digitale") d.p.r. n.445/2000.
Tutta la documentazione inerente le spese è conservata agli atti.
ARTICOLO 18 - Rapporti con l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma
1. Le imprese prendono atto del D.M. 28.11.2000 e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12.7.2001 aventi per oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e si impegnano a regolarsi di conseguenza per quanto riguarda le proprie azioni o iniziative.
2. In particolare nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque ad esse connesse e nella successiva esecuzione, le imprese si impegnano ad astenersi da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti o delegati dell’ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma.
ARTICOLO 19 - Informazioni
1. Le imprese non divulgheranno i dati relativi all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma e delle società partecipate che dovessero acquisire partecipando alle gare. Inoltre non chiederanno né divulgheranno dati sui contenuti dell’offerta in modo da non ostacolare la libera concorrenza
ARTICOLO 20 - Dovere di segnalazione
1. Ogni singola impresa segnalerà all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma o alle società partecipate, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. Ogni singola impresa segnalerà altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.
ARTICOLO 21 - Rispetto della normativa
1. Le imprese si impegnano al più scrupoloso rispetto della normativa, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, pari opportunità e molestie sessuali nonché in materia di contabilità e contributi.
ARTICOLO 22 - Responsabilità sociale d’impresa
1. Oltre al rispetto scrupoloso di norme e contratti di lavoro, le imprese si impegnano a un’attenzione particolare alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle pari opportunità sul lavoro, ai diritti dei lavoratori e alla importazione di beni e servizi prodotti nel rispetto della dignità del lavoro con particolare riguardo alla lotta al lavoro minorile e al lavoro nero.
ARTICOLO 23 - Vigilanza
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1. L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma e le società partecipate si impegnano a vigilare a tutti i livelli sulla scrupolosa osservanza delle presenti norme da parte dei propri dipendenti, delegati e delle imprese inserite nell’Albo.
ARTICOLO 24 - Trasparenza
1. L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma e le società partecipate si impegnano a fornire in modo paritario tutte le informazioni necessarie e in loro possesso alle imprese invitate alla gara anche avvalendosi dei supporti informatici e attraverso le risposte on line sull’apposito sito.
ARTICOLO 25 - Imparzialità
1. L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Roma e le società partecipate assicurano la parità di trattamento tra le imprese e gli operatori economici . Perciò vigileranno affinché i propri dipendenti e delegati si astengano da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e a non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri.
ARTICOLO 26 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine (25 febbraio 2020) e pertanto il 1 marzo 2020.
2.
il Segretario Architetto Xxxxxxxxxx Xxxxx
il Presidente Architetto Xxxxxx Xxxxxxxx
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Tabelle di merceologiche di riferimento
Consulenze:
A1. Legale, fiscale e Commerciale A2. Tecnica e amministrativa
A3. Informatica
A4. Progettazione grafica
A5. Comunicazione e servizi informativi A6. Servizi redazionali
A7. Consulenza Tecnica in procedure comunitarie
A8. Consulenza Tecnica in procedure finanziate e/o comunitarie
Servizi:
B1. Manutenzioni e riparazioni B2. Pulizia , disinfestazioni B3. Traslochi e facchinaggio B4. Servizi informatici
B5. Servizi tipografici, fotografici
B6. Produzione audio- video e multimedia
B7. Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali
B8. Allestimenti fieristici, catering , servizi di interpretariato e di accoglienza B9. Vigilanza
B10. Noleggio attrezzature varie
B11. Organizzazione viaggi e trasferte B12. Telefonia e internet
Forniture:
C1. Arredi e complementi per ufficio C2. Materiale e attrezzature
C3. Impianti
C4. Hardware e software
C5. Cancelleria e prodotti cartacei
C6. Materiali di consumo per attrezzature informatiche C7. Materiali per igiene personale
C8. Oggetti istituzionali e per premiazioni
rev. 03 del 25/02/2020
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