PROVINCIA DI FERRARA Capitolato Specialeper l’esecuzione di Lavori Pubblici Parte normativa SERVIZIO APPALTI E GARE Schema di contratto APPALTO A MISURA Ver. 0.1 Pag. 1 di 39
PROVINCIA DI FERRARA | Capitolato Speciale per l’esecuzione di Lavori Pubblici Parte normativa | SERVIZIO APPALTI E GARE |
Schema di contratto APPALTO A MISURA | Ver. 0.1 Pag. 1 di 39 |
INDICE
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto....................................................................................................................
Art. 2 – Ammontare dell’appalto..............................................................................................................
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto..........................................................................................
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....................................................
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili..................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.................................................
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto....................................................................................
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto .............................................................................
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore .........................................................................................................
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.............................................
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.........................................
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini .................................................................
Art. 12 BIS – La politica ambientale della Provincia ...............................................................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori......................................................................................................
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori............................................................................................
Art. 15 – Sospensioni e Proroghe .............................................................................................................
Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione .....................................................................
Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.........................................
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione....................................................................................
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini........................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 – Anticipazione............................................................................................................................
Art. 21 – Pagamenti in acconto...............................................................................................................
Art. 22– Pagamenti a saldo.....................................................................................................................
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto..............................................................................
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo..................................................................................
Art. 25 – Revisione prezzi – Compensazione prezzi...............................................................................
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti............................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 – Lavori a misura.........................................................................................................................
Art. 28 – Lavoro a corpo.........................................................................................................................
Art. 29 – Lavori in economia contemplati nel contratto............................................................................
Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.............................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31 – Cauzione provvisoria................................................................................................................
Art. 32 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva...............................................................................
Art. 33 – Riduzione delle garanzie..........................................................................................................
Art. 34 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 – Variazione dei lavori.................................................................................................................
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali...............................................................................
Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.........................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 – Norme di sicurezza generali.....................................................................................................
Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro....................................................................................................
Art. 40 – Piano di sicurezza e coordinamento – Piano sostitutivo...........................................................
Art. 41 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento............................................
Art. 42 – Piano operativo di sicurezza ………………………....................................................................
Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza........................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 44 – Subappalto...............................................................................................................................
Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto...................................................................................
Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori – Disposizioni a tutela dei subappaltatori..................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 47 – Accordo bonario.......................................................................................................................
Art. 48 – Definizione delle controversie...................................................................................................
Art. 49 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...................................................................
Art. 50 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.........................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 51 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione........................................................................
Art. 52 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione....................................
Art. 53 – Presa in consegna dei lavori ultimati........................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 54 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore..................................................................................
Art. 55 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore.................................................................................
Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione......................................................................
Art. 57 – Custodia del cantiere................................................................................................................
Art. 58 – Cartello di cantiere....................................................................................................................
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse............................................................................................
TABELLE
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili............................................
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti..................................
Tabella C – Elementi principali della composizione dei lavori.................................................................
Tabella D - Lavorazioni al netto degli oneri di sicurezza.........................................................................
ABBREVIAZIONI
- D.Lgs. n.163 del 2006 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche e integrazioni)
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)
- Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni)
- D.Lgs. n.81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Regolamento generale – D.P.R. 554/99 (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)
- D.P.R. n.34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici)
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145)
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, del D.Lgs n. 81 del 2008; previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
- D.M. Sviluppo Economico n. 37 del 2008 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici)
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per le opere di:
RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI SU STRADE PROVINCIALI BASSO FERRARESE – ANNO 2010
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con gli eventuali relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, agli impianti tecnologici e relativi calcoli oltre che alla eventuale relazione geologica dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in euro | TOTALE A misura | |
a) | Importo esecuzione lavori | 902.705,21 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 7.000,00 |
a) + b) | IMPORTO TOTALE | 909.705,21 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 131 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dell'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53, quarto comma, del D.Lgs. n.163 del 2006.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006 e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere indicata nella TABELLA «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui all’articolo 132, comma 3 del D.Lgs. n.163 del 2006, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato
generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella TABELLA «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.163 del 2006 e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2 dello stesso decreto;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.163 del 2006;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Anche ai sensi e per gli effetti dell’art.253 del D.Lgs. n.163 del 2006 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel presente capitolato speciale e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
b) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e successive modifiche e integrazioni;
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per la parte vigente, applicabile nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n.163 del 2006 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);
d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006;
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta di prezzi unitari.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 140 del D.Lgs. n.163 del 2006. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto si applicano gli articoli 138 e 139 del D.Lgs.
n.163 del 2006.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D.Lgs. n.163 del 2006.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 12 BIS – La politica ambientale della Provincia
1. Oltre agli specifici obblighi eventualmente previsti in materia dal contratto d’appalto e dal presente Capitolato speciale, l'appaltatore, nell’espletamento delle attività oggetto dell’affidamento, è tenuto ad attenersi per quanto possibile agli indirizzi programmatici via via approvati dalla Provincia di Ferrara in tema di promozione dello
sviluppo sostenibile e del commercio equo e solidale nonché in tema di sensibilizzazione verso campagne internazionali contro l’uso di tecniche di marketing irresponsabili da parte di multinazionali che danno origine ad una non corretta educazione alimentare nel sud del mondo. A tal fine il Documento Programmatico approvato dalla Provincia in data 14/6/2006 viene consegnato in copia all'appaltatore.
2. Relativamente agli impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dalle attività di cui al presente rapporto, l’appaltatore si impegna ad operare secondo gli indirizzi del “Documento di politica per la qualità e l’ambiente” approvato dalla Provincia con deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 106/86669 del 18/11/2009 nell'ambito del percorso di registrazione in conformità con il Regolamento comunitario EMAS II, e di seguito riportato.
LA POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI FERRARA
La Provincia di Ferrara, nella consapevolezza delle proprie responsabilità politiche ed istituzionali, ha deciso di dotarsi volontariamente di un sistema di gestione per la qualità e l’ambiente in conformità con le norme UNI EN ISO 9001:2008, 14001:2004 e con il Regolamento comunitario EMAS II (761/2001). L’obiettivo principale è quello di promuovere costantemente il miglioramento della soddisfazione della propria utenza e del proprio operato in campo ambientale.
PRINCIPI GENERALI
Con la presente politica la Provincia di Ferrara definisce i seguenti principi generali a cui ispirare ogni attività:
mantenimento della conformità con le leggi, i regolamenti, le normative nonché il rispetto degli impegni sottoscritti; in campo ambientale, in particolare, intende avvalersi delle linee di azione definite dagli Aalborg Commitments;
miglioramento continuo della soddisfazione della propria utenza e della qualità della vita nel proprio territorio, attraverso l’erogazione controllata dei servizi, la prevenzione dell’inquinamento, la riduzione degli impatti ambientali e la promozione di iniziative per l’uso razionale delle risorse naturali;
utilizzo efficiente delle nuove tecnologie per l’erogazione ed il controllo dei servizi e la comunicazione;
sensibilizzazione, ascolto e coinvolgimento della cittadinanza, delle imprese, degli enti locali e delle associazioni che operano sul territorio, attivando azioni coordinate, coerenti con gli impegni assunti;
promozione della partecipazione attiva dei propri dipendenti al sistema di gestione per la qualità e l’ambiente, attraverso il coinvolgimento e l’adeguata formazione del personale.
IMPEGNI
La Provincia di Ferrara si impegna specificatamente a:
in materia di Infrastrutture e strumenti di lavoro
in materia di Risorse umane
- assicurare che la qualità delle risorse umane sia idonea all’erogazione di servizi gestiti con competenza e cortesia e promuovere la partecipazione attiva del proprio personale all’individuazione dei possibili miglioramenti da apportare alle modalità di svolgimento delle proprie attività;
- organizzare il lavoro in modo tale da garantire la ciclicità delle attività di pianificazione, esecuzione, controllo e miglioramento di ogni processo;
in materia di Fornitori
- assicurare che la qualità delle forniture di beni, servizi e lavori sia idonea a consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- promuovere e preferire, dove possibile e sempre nel rispetto della trasparenza e delle leggi vigenti, l’instaurazione di rapporti con fornitori i cui sistemi gestionali abbiano ottenuto certificazioni di qualità e/o ambientali;
- ricorrere a procedure di appalto sostenibili dando attuazione ad una politica di acquisti verdi;
- vigilare, negli appalti, sulla corretta applicazione delle normative sull’igiene e sicurezza del lavoro, sulla regolarità dei lavoratori impiegati e sul rispetto delle normative ambientali;
in materia di Collettività
- assicurare la massima trasparenza nelle attività svolte, tramite una efficiente ed efficace comunicazione relativamente agli obiettivi previsti ed ai risultati conseguiti;
- favorire la coesione della società locale in trasformazione, dei territori e delle istituzioni anche attraverso il processo partecipativo di Agenda 21 Locale e le altre forme di coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle strategie e delle scelte;
in materia di Utenti
- assicurare una costante attenzione alle esigenze della propria utenza ed alle valutazioni che la stessa esprime di come queste vengono soddisfatte;
- garantire la partecipazione ai procedimenti e la tempestiva comunicazione di ogni necessaria informazione nel pieno rispetto delle leggi, delle regole di trasparenza e di quelle relative alla privacy;
- incrementare le modalità di tutela dell’utenza previste dalle normative vigenti attraverso un sistema di raccolta e rapido trattamento dei reclami.
Inoltre, la Provincia di Ferrara, sulla base della valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali diretti e indiretti derivanti dalle proprie attività, intende perseguire i seguenti obiettivi strategici specifici (anche attraverso la promozione dell’utilizzo degli strumenti volontari promossi dell’Unione Europea):
in materia di risorse naturali comuni
- ridurre il consumo di energia, promuovendo iniziative volte al risparmio energetico, all’uso razionale e all’utilizzo di fonti rinnovabili;
- pianificare l’uso delle risorse idriche garantendone la conservazione e il risanamento;
- difendere la biodiversità, tutelando e valorizzando gli habitat al fine di salvaguardare la flora e la fauna locale;
- contenere il consumo del suolo per insediamenti ed infrastrutture;
- ridurre la produzione dei rifiuti e a perseguirne il riuso, il riciclaggio ed il recupero energetico esclusivamente per la frazione residua;
- migliorare la qualità dell’aria, riducendo le emissioni di inquinanti attraverso l’attività di pianificazione e controllo;
in materia di consumo responsabile e stili di vita
- promuovere, attraverso una corretta informazione, l’adozione da parte dei cittadini di stili di vita rispettosi dell’ambiente;
in materia di mobilità e traffico
- realizzare modelli di mobilità sostenibile e sicura tramite la pianificazione intersettoriale e, in particolare: a ridurre la necessità di trasporto, a promuovere e favorire il trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, in alternativa a quello privato e a promuovere le modalità di trasporto a minor impatto ambientale;
in materia di economia locale sostenibile
- promuovere un modello di sviluppo locale fondato sulla ricerca, sull’innovazione tecnologica e sulla tutela dell’ambiente e del patrimonio storico e culturale e a incentivare attività a basso impatto ambientale.
La presente politica costituisce il riferimento per valutare l’avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati; la Provincia di Ferrara si impegna a renderla nota a tutto il personale, ai propri fornitori e disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei casi previsti all’art. 11 del D.Lgs. n.163 del 2006; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni SESSANTA (60) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006.
2. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24 e 25 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal RUP, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
6. Si applica l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie eventualmente previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17; in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 14 si intende il termine intermedio previsto dal predetto articolo 17, comma 4 e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione
1. Ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. 554/99 e degli artt.136 e seguenti del D.Lgs. n.163 del 2006, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Per i lavori di cui al presente Capitolato non è previsto alcun premio di accelerazione.
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n.81 del 2008.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n.163 del 2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. In seguito alla risoluzione del contratto si applicano gli articoli 138 e 139 del D.Lgs. n.163 del 2006.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 450.000,00.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 gg., il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 45, commi 4, 5 e 6, e 46, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006.
3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 - Revisione prezzi - Compensazione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del D.Lgs. n.163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ove ricorrano le circostanze previste dall'articolo 133 del D.Lgs. 163 del 2006, si procederà alla compensazione dei prezzi con le modalità e nei limiti previsti da tale normativa.
3. Ferme restando le disposizioni previste al comma 2 e qualora esse siano compatibili con quelle riportate nel presente comma, al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all’articolo 133, comma 3 del D.Lgs. 163 del 2006, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs.
n.163 del 2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, che nell’oggetto sociale sia previsto
l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera Raccomandata A/R alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
3. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora quest’ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera Raccomandata A/R al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera Raccomandata A/R.
4. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui all’articolo 3 del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 28 - Lavori a corpo
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 29 - Lavori in economia contemplati nel contratto
1. La contabilizzazione dei lavori in economia, quando gli stessi siano stati previsti nel contratto d’appalto, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
3. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in economia, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. L’Amministrazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno, si riserva insindacabilmente la facoltà di valutare i manufatti ed i materiali a pié d’opera accettati dalla direzione dei lavori, con le modalità previste dal Capitolato Generale e dal presente articolo.
2. I manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 21 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera.
3. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n.163 del 2006, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo (compresi gli oneri per la sicurezza) preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. La cauzione deve essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.
Art. 32 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, e deve:
a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in assenza del rilascio del certificato, fino a 12 (dodici) mesi della data di ultimazione dei lavori risultante;
b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile;
c) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile e con operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
d) contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
e) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto;
f) essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera e).
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 33 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n.163 del 2006.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1, ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del D.Lgs. n.163 del 2006.
3. Le imprese singole o riunite possono beneficiare della riduzione del 50 per cento della cauzione alle condizioni e con le modalità tassativamente previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dalle Determinazioni Autorità LL.PP. 44/2000 e 21/2003.
Art. 34 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, nei limiti previsti dal D.M. Attività Produttive n.123/04.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo schema tipo n. 2.3, sezioni A e B, ed alla relativa scheda tecnica n.2.3, previsti dal D.M. Attività Produttive n.123/04. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una somma assicurata:
- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa;
- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non inferiore ad euro 200.000,00;
- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad euro 200.000,00.
e deve:
a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere di cui al comma 3 con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. n.163 del 2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Ai sensi dell’art.23 dello schema tipo n.2.3 sopraccitato, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Società assicuratrice si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi all’Appaltatore nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006, dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5 per cento per tutti gli altri lavori dei gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro dell’appalto di cui all’articolo 132, comma 3 del D.Lgs.
n.163 del 2006 e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Tali gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro dell’appalto sono individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato speciale.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.
2. Qualora tra i prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell’articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L’appaltatore dovrà essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale, così come definita all’art.89, comma 1, lettera L) del D.Lgs. 81 del 2008.
Art. 40 – Piano di sicurezza e coordinamento – Piano sostitutivo
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.163 del 2006. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) ovvero nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 90, comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 2008, trova applicazione l’articolo 43 del presente capitolato.
Art. 41 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 42 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, previsto dall’art.131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.163 del 2006 e redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Come previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.163 del 2006, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 40 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento OPPURE il piano sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 44 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, l’osservanza dell’articolo 118 del D.Lgs.
n.163 del 2006, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) i lavori delle categorie a qualificazione obbligatoria diverse da quella prevalente, generali o specializzate, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori ovvero a 150.000 euro a tale fine indicati nel bando, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria, salvo che per motivate esigenze debitamente autorizzate dalla Stazione appaltante;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’effettiva applicazione della presente disposizione viene verificata dalla stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione;
c) NEI CARTELLI ESPOSTI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE I NOMINATIVI DI TUTTE LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, COMPLETI DELL’INDICAZIONE DELLA CATEGORIA DEI LAVORI SUBAPPALTATI E DELL’IMPORTO DEI MEDESIMI;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
f) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva;
g) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono altresì trasmettere copia del piano di sicurezza di cui all’art.131 del D.Lgs. n.163 del 2006 in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 40 e 42 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori – Disposizioni a tutela dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a lui effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, per lavori contabilizzati e compresi nel relativo certificato di pagamento, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
In proposito, l’Appaltatore prende atto che in sede di autorizzazione al subappalto non saranno accolte dalla Stazione Appaltante istanze e/o contratti di subappalto recanti condizioni di pagamento delle prestazioni svolte dai subappaltatori che risultino incompatibili con il termine di 20 giorni sopra indicato. In ogni caso eventuali condizioni incompatibili saranno ritenute nulle di diritto e l’Appaltatore dovrà rispettare il termine di trasmissione delle fatture di cui al presente articolo. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a suo favore. In caso di controversia insorta tra Appaltatore e subappaltatori o cottimisti e fino a risoluzione della stessa, la Stazione appaltante potrà anche operare a garanzia una corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all’Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. L’Appaltatore prende atto altresì che il mancato o intempestivo adempimento di cui ai commi 1 e 2, risultante ingiustificato dopo formale richiamo e/o messa in mora, costituisce per la Stazione appaltante grave inadempimento contrattuale, come tale passibile delle conseguenze previste dagli artt. 136 e seguenti del D.Lgs.
n.163 del 2006 (risoluzione del contratto per grave inadempimento).
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del D.L.
n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 47 - Accordo bonario
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e può dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n.163 del 2006.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
3. L’appaltatore che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo anche qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo
141 del D.Lgs. n.163 del 2006 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell’art. 240-bis del D.Lgs. n.163 del 2006, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art. 48 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 47 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. Le Parti stabiliscono inoltre che le controversie nascenti dal presente contratto potranno, previo specifico accordo di entrambe le Parti, essere previamente sottoposte a tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara ed ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale nn. 204/55883 del 3 luglio 2008.
Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 comma 6, del D.Lgs. n.163 del 2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 52 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori (il Certificato di Regolare esecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori) ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest’ultimo deve comunque essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo (collaudo in corso d’opera) volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da subappaltatori in conseguenza dell’esecuzione di lavori;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente conferiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto ,di accatastamento e di discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 57 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 58 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l’indicazione dei nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi.
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali, di stampa e di riproduzione del contratto e dei documenti e dei disegni che debbano essergli consegnati, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione Appaltante;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
CAPO 13 – NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 60 - Demolizione della pavimentazione stradale
La demolizione degli strati di pavimentazione stradale dovrà essere eseguita con apposite attrezzature meccaniche, secondo le superfici e le profondità, riportate nel computo metrico e comunque secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, avendo cura di realizzare il piano di posa della pavimentazione stradale perfettamente piano, è compreso nella lavorazione l’onere del carico del materiale di risulta e del trasporto a discarica, e delle indennità di discarica nonché la pulizia del piano di posa per eliminare ogni residuo prima della posa del conglomerato bituminoso.
Art. 61 - Proprietà dei materiali provenienti dalle demolizioni
Tutti i materiali provenienti da escavazioni e demolizioni relative al presente appalto,di proprietà della Amministrazione ai sensi dell’ art. 36 del Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto Ministeriale 16 aprile 2000, n. 145, dovranno essere acquisiti dall’Appaltatore. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è già stato dedotto, in sede di determinazione dei prezzi unitari posti a base di gara, come evidenziato nell’elaborato denominato Elenco dei Prezzi Unitari.
ART. 62 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
APPLICAZIONI NORMATIVE EUROPEE,MARCATURE CE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
I conglomerati bituminosi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere dotati obbligatoriamente di marcatura CE
DESCRIZIONE
ART. 63- STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Lo strato di base è costituito da un conglomerato bituminoso di tipo “semichiuso” o “semiaperto”, formato da un misto granulare di ghiaia e/o pietrisco/pietrischetto/ graniglia, sabbia ed additivo (“filler”), impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essicazione degli aggreganti, steso in opera con macchina vibrofinitrice e rullato a fondo.
Nella composizione dell’aggregato grosso (totale trattenuto al setaccio ASTM n.10), il materiale frantumato dovrà in genere essere presente almeno per il 40% rispetto al peso dell’intera miscela di aggregati.
A giudizio della Direzione Lavori potrà essere richiesto che tutto l’aggregato grosso sia costituito da pietrisco, pietrischetto e graniglia di frantumazione.
AGGREGATO GROSSO
L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di ghiaia e/o pietrisco, pietrischetto e graniglia che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- dimensione massima mm. 40 (valida per uno spessore finito dello strato di base di almeno cm. 7);
- forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (pietrischi), comunque non appiattita, allungata o lenticolare;
- coefficiente di frantumazione, secondo la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, non superiore a 160;
- resistenza a compressione, secondo la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, non inferiore a 1200 Kg/cmq;
- perdita in peso per decantazione, secondo la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, non superiore a 1%;
- materiale non idrofilo, secondo la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, con limitazione a max 0,7% della perdita in peso dopo scuotimento;
- perdita in peso alla prova di abrasione Los Angeles, secondo la norma C.N.R. B.U. n.34, non superiore al 40%.
Nel caso in cui l’aggregato grosso risulti idrofilo, esso potrà, a giudizio della D.L., essere ugualmente accettato purché, per la produzione dell’impasto bituminoso, venga fatto uso del dope di adesione. In questo caso l’aggregato grosso dovrà soddisfare l’ulteriore requisito:
- prova di rivestimento e spogliamento (secondo la norma ASTM D 1664-69), da effettuarsi con l’aggregato e con il legante bituminoso impiegati in ogni caso specifico, dopo aver addittivato il legante con il tipo e dosaggio di dope di adesione approvati dalla Direzione Lavori: superficie degli elementi litici rimasta rivestita superiore al 95%.
Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature di aggregato grosso si seguirà la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, Capo II e successivi aggiornamenti.
AGGREGATO FINO
L’aggregato fino sarà costituito da sabbia naturale e/o di frantumazione e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- perdita in peso per decantazione, secondo la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, non superiore a 2%;
- equivalente in sabbia, secondo la norma C.N.R. B.U. n.27, non inferiore al 50%;
- materiale non idrofilo, secondo la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, con limitazione a max 0,7% della perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovrà essere eseguita su pezzatura 2/5 mm. della stessa natura e provenienza della sabbia in esame.
Nel caso in cui l’aggregato fino risulti idrofilo, esso potrà, a giudizio della D.L., essere ugualmente accettato purché venga fatto uso del dope di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura mm. 8/12 della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovrà soddisfare l’ulteriore requisito:
- prova di rivestimento e spogliamento (secondo la norma ASTM D 1664-69), da effettuarsi con l’aggregato in pezzatura di cui sopra e con il legante bituminoso da impiegare in ogni caso specifico, dopo aver addittivato il legante con il tipo e dosaggio di dope di adesione approvati dalla Direzione Lavori: superficie degli elementi litici rimasta rivestita superiore al 95%.
Per il prelievo dei campioni di sabbia si seguirà la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, Capo II e successivi aggiornamenti.
ADDITIVO MINERALE (“FILLER”)
L’additivo minerale (filler) dovrà provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree, che potranno essere sostituite da cemento, da calce idrata o da polvere di asfalto; dovrà inoltre soddisfare ai requisiti dell’art. 6 delle Norme C.N.R. fasc. n.4 del 1953 “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali”.
Per il prelievo dei campioni si seguirà la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, Capo II o, per il filler asfaltico, la norma C.N.R., fasc. 6, 1956, Capo II.
LEGANTE BITUMINOSO
Il legante dovrà essere un bitume semisolido rispondente alla norma C.N.R., fasc. 2, 1951, e successivi aggiornamenti.
IMPASTO
La miscela da adottare per i materiali inerti dovrà presentare una curva granulometrica, secondo i metodi di analisi
C.N.R. B.U. n.23, ad andamento sostanzialmente continuo.
A titolo orientativo si indicano i seguenti limiti validi per uno spessore finito dello strato di base non inferiore a cm.7:
Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
Crivello | 40 | 100 |
30 | 80 - 100 | |
25 | 70 - 100 | |
15 | 45 - 85 | |
10 | 35 - 70 | |
5 | 25 - 55 | |
Setaccio | 2 | 17 - 40 |
0,4 | 6 - 20 | |
0,18 | 4 - 14 | |
0,075 | 3 - 8 |
Per il passante al setaccio 0.4 l’indice di plasticità, secondo i metodi secondo i metodi C.N.R. UNI 10014 dovrà risultare non plastico (NP).
I vuoti intergranulari nella miscela degli inerti costipata - secondo The Asphalt Institute, MS 2/1956 - dovranno essere compresi fra il 12% e il 17% in volume.
Il contenuto di bitume nell’impasto dovrà essere compreso fra 3,5% e 4,5% riferito al peso secco totale degli inerti. Esso dovrà comunque essere determinato come il minimo necessario e sufficiente ad ottenere il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e di compattezza, di seguito precisati:
- elevata resistenza meccanica, cioè capacità di sopportare le sollecitazioni statiche o dinamiche senza rotture o deformazioni permanenti;
- idonea visco-elasticità, cioè comportamento opportunamente equilibrato fra i due estremi della rigidità e della plasticità;
- la stabilità Marshall dell'impasto, secondo la norma C.N.R. B.U. n.30,determinata su provini costipati con 75 colpi su ciascuna faccia (in conformità.con quanto prescritto dalla norma C.N.R. n.178/1995 "Catalogo delle pavimentazioni stradali"), e condizionati a 60øC, dovrà essere la più elevata possibile e comunque pari ad almeno 200 Kg;
- lo scorrimento Marshall dell'impasto, secondo la norma e le condizioni sopra indicate, dovrà risultare compreso tra mm 2 e mm 5 ed essere orientato piuttosto in posizione intermedia tra i valori limite o pi- prossima al limite inferiore od a quello superioe, in funzione delle caratteristiche degli strati sottostanti e delle condizioni ambientali e di traffico, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori;
- idonea capacità portante: il rapporto fra stabilità e scorrimento Marshall dovrà comunque risultare pari almeno a 100 Kg/mm;
- congruo riempimento parziale con bitume dei vuoti intergranulari della miscela degli inerti costipata: la percentuale dei vuoti riempiti con bitume, secondo la succitata pubblicazione dello Asphalt Institute, dovrà essere compresa fra 65% e 75% in volume;
- addensamento e compattezza idonei: la “densità” (peso di volume) - determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n.40
- dei provini Marshall preparati secondo la norma C.N.R. succitata, dovrà essere la più elevata possibile, compatibilmente con il contenuto di vuoti residui - determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n.39 - che dovrà essere compreso fra 4% e 7% in volume.
L’impasto bituminoso dovrà inoltre presentare una sufficiente insensibilità al contatto prolungato con l’acqua: la stabilità Marshall, secondo la norma C.N.R. e le condizioni succitate, misurata dopo 7 giorni di immersione dei provini in acqua distillata, mantenuta per tutto il periodo a 60°C, dovrà risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della D.L., l’impasto potrà essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il dope di adesione e, in tal modo, l’impasto superi la prova.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
- la “densità” (peso di volume), determinata secondo la succitata norma C.N.R., non dovrà essere inferiore al 98% della “densità” dei provini Marshall;
ART. xxx - STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMICHIUSO
DESCRIZIONE
Lo strato di collegamento è costituito da un conglomerato bituminoso semichiuso, cioè da una miscela ben graduata di pietrischetti, graniglie, sabbia ed additivo minerale (“filler”), impastata con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essicazione degli aggregati, stesa in opera con macchina vibrofinitrice e rullata a fondo.
Tutto l’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere costituito da materiale frantumato. AGGREGATO GROSSO
L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie - tutti provenienti da frantumazione di pietrame, ciottoli o ghiaie - che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- dimensione massima mm. 25 (valida per uno spessore finito dello strato di collegamento di almeno cm. 4);
- forma poliedrica a spigoli vivi, comunque non appiattita, allungata o lenticolare;
- coefficiente di frantumazione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non superiore a 140;
- indice dei vuoti delle singole pezzature (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) minore di 0,80;
- resistenza a compressione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non inferiore a 1200 Kg/cmq;
- perdita in peso per decantazione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non superiore a 1%;
- coefficiente di imbibizione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non superiore a 0,008; questo valore potrà essere elevato fino a max 0,015 purché, nel dosaggio del legante, si tenga conto della maggiore capacità di assorbimento dell’aggregato;
- materiale non idrofilo (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) con limitazione a max 0,5% della perdita in peso dopo scuotimento;
- perdita in peso alla prova di abrasione Los Angeles, (norma C.N.R. B.U. n.34) non superiore al 25%.
Nel caso in cui l'aggregato grosso risulti idrofilo, esso potrà, a giudizio della D.L., essere ugualmente accettato purchè, per la produzione dell'impasto bituminoso, venga fatto uso del dope di adesione; in questo caso l'aggregato grosso dovrà soddisfare l'ulteriore requisito:
- prova di rivestimento e spogliamento (secondo la norma ASTM D 1664-69), da effettuarsi con l'aggregato e con il legante bituminoso impiegati in ogni caso specifico, dopo aver additivato il legante con il tipo e dosaggio di dope di adesione approvati dalla Direzione Lavori: superficie degli elementi litici rimasta rivestita superiore al 95%.
Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature di aggregato grosso si seguirà la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, Capo II e successivi aggiornamenti.
AGGREGATO FINO
L’aggregato fino sarà costituito da sabbie naturali e/o di frantumazione, dure, vive, aspre al tatto, pulite ed esenti da polveri e da altri minerali estranei e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- perdita in peso per decantazione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non superiore a 2%;
- equivalente in sabbia (C.N.R. B.U. n.27) non inferiore a 50;
materiale non idrofilo (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) con limitazione a max 0,5% della perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovrà essere eseguita su pezzatura mm. 2/5 della stessa natura e provenienza della sabbia in esame.
Nel caso in cui l’aggregato fino risulti idrofilo, esso potrà, a giudizio della D.L., essere ugualmente accettato purché venga fatto uso del dope di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura mm. 8/12 della stessa natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovrà soddisfare l’ulteriore requisito:
prova di rivestimento e spogliamento (secondo la norma ASTM D 1664-69), da effettuarsi con l’aggregato in pezzatura di cui sopra e con il legante bituminoso da impiegare in ogni caso specifico, dopo aver addittivato il legante con il tipo e dosaggio di dope di adesione approvati dalla Direzione Lavori: superficie degli elementi litici rimasta rivestita superiore al 95%.
Per il prelievo dei campioni di aggregato fino si seguirà la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, Capo II e successivi aggiornamenti.
ADDITIVO MINERALE (“FILLER”)
L'additivo minerale (filler) dovrà provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree, che potranno essere sostituite da cemento, da calce idrata o da polvere di asfalto; dovrà inoltre soddisfare ai requisiti dell'art.6 delle norme C.N.R., fasc. 4-1953 ("norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali").
Per il prelevamento dei campioni si seguirà la norma C.N.R., fasc.4-1953, Capo II o, per il filler asfaltico, la norma C.N.R., fasc.6-1956, Capo II.
Per tutto ciò non espressamente sopra descritto si richiama la norma C.N.R. n. 139/1992, tabella 5.
LEGANTE BITUMINOSO
Il legante dovrà essere un bitume semisolido rispondente alla norma C.N.R., fasc. 2, 1951, e successivi aggiornamenti, oltre a quanto prescritto al precedente articolo.
IMPASTO
La miscela da adottare per i materiali inerti dovrà presentare una curva granulometrica, secondo i metodi di analisi
C.N.R. B.U. n.23, ad andamento continuo.
A titolo orientativo si indicano i seguenti limiti validi per uno spessore finito dello strato di collegamento non inferiore a cm. 7:
Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
Crivello | 30 | 100 |
25 | 75 - 100 | |
15 | 55 - 80 | |
10 | 45 - 70 | |
5 | 30 - 55 | |
Setaccio | 2 | 20 - 45 |
0,4 | 7 - 25 | |
0,18 | 5 - 15 | |
0,075 | 3 - 7 |
Per il passante al setaccio 0.4 l’indice di plasticità, secondo i metodi secondo i metodi C.N.R. UNI 10014 dovrà
risultare non plastico (NP).
I vuoti intergranulari nella miscela degli inerti costitpata - secondo The Asphalt Institute, MS 2/1956 - dovranno essere compresi fra il 13% e il 18% in volume.
Il contenuto di bitume nell’impasto dovrà essere compreso fra 4% e 5.5% riferito al peso secco totale degli inerti. Esso dovrà comunque essere determinato come il minimo necessario e sufficiente ad ottenere il
raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e di compattezza, di seguito precisati:
- elevata resistenza meccanica, cioè capacità di sopportare le sollecitazioni statiche o dinamiche senza rotture
o deformazioni permanenti;
- idonea visco-elasticità, cioè comportamento opportunamente equilibrato fra i due estremi della rigidità e
della plasticità;
- la stabilità Marshall dell'impasto, secondo la norma C.N.R. B.U. n.30, determinata su provini costipati con 75 colpi su ciascuna faccia (in conformità. con quanto prescritto dalla norma C.N.R. n. 178/1995 - "Catalogo delle pavimentazioni stradali") e condizionati a 60°C, dovrà essere la più elevata possibile e comunque pari
ad almeno 1000 Kg;
- lo scorrimento Marshall dell’impasto, secondo la norma e nelle condizioni sopra indicate, dovrà risultare compreso fra mm. 2 e 4 ed essere orientato piuttosto in posizione intermedia fra i valori limiti o più prossima
al limite inferiore od a quello superiore, in funzione delle caratteristiche degli strati sottostanti e delle condizioni ambientali e di traffico, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori;
- idonea capacità portante: il rapporto fra stabilità e scorrimento Marshall dovrà comunque risultare pari
almeno a 300 Kg/mm;
- congruo riempimento parziale con bitume dei vuoti intergranulari della miscela degli inerti costipata: la percentuale dei vuoti riempiti con bitume, secondo la succitata pubblicazione dello Asphalt Institute, dovrà
essere compresa fra 70% e 80% in volume;
- addensamento e compattezza idonei: la “densità” (peso di volume) - determinata secondo la norma C.N.R.
B.U. n.40 - dei provini Marshall preparati secondo la norma C.N.R. B.U. n.30 (costipati con 75 colpi per faccia in deroga alla norma predetta), dovrà essere la più elevata possibile, compatibilmente con il contenuto di vuoti residui - determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n.39 - che dovrà essere compreso fra 3% e 7%
in volume.
L’impasto bituminoso dovrà inoltre presentare una sufficiente insensibilità al contatto prolungato con l’acqua: la stabilità Marshall, secondo la norma C.N.R. e le condizioni succitate, misurata dopo 7 giorni di
immersione dei provini in acqua distillata, mantenuta per tutto il periodo a 60°C, dovrà risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della D.L., l’impasto potrà essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il dope di adesione e, in tal modo, l’impasto superi la prova.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
- la “densità” (peso di volume), determinata secondo la succitata norma C.N.R., non dovrà essere inferiore al
98% della “densità” dei provini Marshall;
- il contenuto dei vuoti residui, determinato anch’esso secondo la norma C.N.R., dovrà comunque risultare
compreso fra 5% e 9% in volume.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura,
dovrà presentare una sufficiente scabrezza ed antisdrucciolevolezza.
ART.64 STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO
DESCRIZIONE
Il manto di usura è costituito da un conglomerato bituminoso chiuso (calcestruzzo bituminoso), cioè da una miscela molto ben graduata di pietrischetti, graniglie, sabbia ed additivo minerale (“filler”), impastata con
bitume a caldo, previo riscaldamento ed essicazione degli aggregati, stesa in opera con macchina vibrofinitrice e rullata a fondo.
Tutto l’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere costituito da materiale frantumato. Anche l’aggregato fino (sabbia) dovrà essere costituito da materiale di frantoio o, salvo approvazione della
Direzione Lavori, da una miscela di sabbia di frantoio e naturale in rapporto non inferiore a 1:1.
AGGREGATO GROSSO
L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie - tutti provenienti da frantumazione di pietrame, ciottoli o ghiaie - che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- dimensione massima mm. 15 (valida per uno spessore finito del manto di usura di almeno cm. 3);
- forma poliedrica a spigoli vivi, comunque non appiattita, allungata o lenticolare;
- coefficiente di frantumazione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non superiore a 120 (eccezionalmente 140 in relazione all’eventuale impiego di materiali della II categoria, se consentito dalla D.L.);
- indice dei vuoti delle singole pezzature (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) minore di 0,80;
- resistenza a compressione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non inferiore a 1400 Kg/cmq;
- perdita in peso per decantazione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non superiore a 1%;
- coefficiente di imbibizione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non superiore a 0,008; questo valore potrà essere elevato fino a max 0,015 purché, nel dosaggio del legante, si tenga conto della maggiore capacità di
assorbimento dell’aggregato;
- materiale non idrofilo (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) con limitazione a max 0,5% della perdita in peso dopo
scuotimento;
- perdita in peso alla prova di abrasione Los Angeles, (norma C.N.R. B.U. n.34) non superiore al 25%.
Nel caso in cui l'aggregato grosso risulti idrofilo, esso potrà, a giudizio della D.L., essere ugualmente accettato purchè, per la produzione dell'impasto bituminoso, venga fatto uso del dope di adesione; in questo caso
l'aggregato grosso dovrà soddisfare l'ulteriore requisito:
- prova di rivestimento e spogliamento (secondo la norma ASTM D 1664-69), da effettuarsi con l'aggregato e con il legante bituminoso impiegati in ogni caso specifico, dopo aver additivato il legante con il tipo e dosaggio di dope di adesione approvati dalla Direzione Lavori: superficie degli elementi litici rimasta
rivestita superiore al 95%.
Per il prelevamento dei campioni delle varie pezzature di aggregato grosso si seguirà la norma C.N.R., fasc.4-
1953, Capo II e successivi aggiornamenti.
AGGREGATO FINO
L’aggregato fino sarà costituito da sabbie naturali e/o di frantumazione, molto ben graduate, vive, aspre al tatto, pulite ed esenti da polveri e da altri minerali estranei e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- perdita in peso per decantazione (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) non superiore a 2%;
- equivalente in sabbia (C.N.R. B.U. n.27) non inferiore a 60;
- materiale non idrofilo (norma C.N.R., fasc. 4, 1953) con limitazione a max 0,5% della perdita in peso dopo scuotimento; la prova dovrà essere eseguita su pezzatura mm. 2/5 della stessa natura e provenienza della
sabbia in esame.
Nel caso in cui l’aggregato fino risulti idrofilo, esso potrà, a giudizio della D.L., essere ugualmente accettato purché venga fatto uso del dope di adesione. In questo caso, reperita una pezzatura mm. 8/12 della stessa
natura e provenienza della sabbia in esame, tale materiale dovrà soddisfare l’ulteriore requisito:
- prova di rivestimento e spogliamento (secondo la norma ASTM D 1664-69), da effettuarsi con l’aggregato in pezzatura di cui sopra e con il legante bituminoso da impiegare in ogni caso specifico, dopo aver addittivato
il legante con il tipo e dosaggio di dope di adesione approvati dalla Direzione Lavori: superficie degli elementi litici rimasta rivestita superiore al 95%.
Per il prelievo dei campioni di aggregato fino si seguirà la norma C.N.R., fasc. 4, 1953, Capo II e successivi
aggiornamenti.
ADDITIVO MINERALE (“FILLER”)
L'additivo minerale (filler) dovrà provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree, che potranno essere sostituite da cemento, da calce idrata o da polvere di asfalto; dovrà inoltre soddisfare ai
requisiti dell'art.6 delle norme C.N.R., fasc. 4-1953 ("norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali").
Per il prelevamento dei campioni si seguirà la norma C.N.R., fasc.4-1953, Capo II o, per il filler asfaltico, la
norma C.N.R., fasc.6-1956, Capo II.
Per tutto ciò non espressamente sopra descritto si richiama la norma C.N.R. n. 139/1992, tabella 5.
L’additivo, inoltre, dovrà essere tale che l’equivalente in sabbia della frazione di aggregato passante al Crivello UNI da mm. 5 subisca un abbassamento compreso fra un minimo di 30 ed un massimo di 50 punti, in
corrispondenza ad un contenuto dell’additivo in esame variante dal 4% al 10% in peso, calcolato sul totale della miscela di aggregato.
LEGANTE BITUMINOSO
Il legante dovrà essere un bitume semisolido rispondente alla norma C.N.R.68/1978 (Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - caratteristiche per l'accettazione) al precedente art.12 (bitumi per usistradali).
IMPASTO
La miscela da adottare per i materiali inerti dovrà presentare una curva granulometrica, secondo i metodi di analisi C.N.R. B.U. n.23, molto ben graduata, ad andamento continuo, compresa entro i seguenti limiti validi
per uno spessore finito del manto di usura non inferiore a cm. 3:
Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
Crivello | 15 | 100 |
10 | 70 - 100 | |
5 | 45 - 75 | |
Setaccio | 2 | 30 - 55 |
0,4 | 12 - 30 | |
0,18 | 7 - 20 | |
0,075 | 5 - 10 |
Per il passante al setaccio 0.4 l’indice di plasticità, secondo i metodi secondo i metodi C.N.R. UNI 10014 dovrà
risultare non plastico (NP).
I vuoti intergranulari nella miscela degli inerti costipata - secondo The Asphalt Institute, MS 2/1956 - dovranno
essere compresi fra il 15% e il 20% in volume.
Il contenuto di bitume nell’impasto dovrà essere compreso fra 5,5% e 6,5% riferito al peso secco totale degli inerti. Esso dovrà comunque essere determinato come il minimo necessario e sufficiente ad ottenere il
raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e di compattezza, di seguito precisati:
- elevatissima resistenza meccanica, cioè capacità di sopportare, anche sotto le più alte temperature estive, le sollecitazioni statiche o dinamiche senza rotture o deformazioni permanenti;
- idonea visco-elasticità, cioè comportamento opportunamente equilibrato fra i due estremi della rigidità e
della plasticità;
- la stabilità Marshall dell'impasto, secondo la norma C.N.R. B.U. n.30, determinata su provini costipati con 75 colpi su ciascuna faccia (in conformità con quanto prescritto dalla norma C.N.R. n.178/1995 catalogo
delle pavimentazioni stradali) e condizionati a 60°C, dovrà essere la più elevata possibile e comunque pari ad almeno 1100 Kg;
- lo scorrimento Marshall dell’impasto, secondo la norma e nelle condizioni sopra indicate, dovrà risultare compreso fra mm. 1 e 3,5 ed essere orientato piuttosto in posizione intermedia fra i valori limiti o più
prossima al limite inferiore od a quello superiore, in funzione delle caratteristiche degli strati sottostanti e delle condizioni ambientali e di traffico, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori;
- idonea capacità portante: il rapporto fra stabilità e scorrimento Marshall dovrà risultare superiore a 250
Kg/mm;
- congruo riempimento parziale con bitume dei vuoti intergranulari della miscela degli inerti costipata: la percentuale dei vuoti riempiti con bitume, secondo la succitata pubblicazione dello Asphalt Institute, dovrà
essere compresa fra 75% e 82% in volume;
- addensamento e compattezza idonei: la "densità" (peso di volume) – determinata secondo la norma C.N.R.
B.U. n.40 - dei provini Marshall preparati secondo la norma C.N.R. B.U. n.30 (costipati con 75 colpi per faccia in deroga alla norma predetta), dovrà essere la più elevata possibile, compatibilmente con il contenuto di vuoti residui - determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n.39 – che dovrà essere compreso tra 3% e 6%
in volume.
L’impasto bituminoso dovrà inoltre presentare una sufficiente insensibilità al contatto prolungato con l’acqua: la stabilità Marshall, secondo la norma C.N.R. e le condizioni succitate, misurata dopo 7 giorni di
immersione dei provini in acqua distillata, mantenuta per tutto il periodo a 60°C, dovrà risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della D.L., l’impasto potrà essere ugualmente accettato purché il legante venga additivato con il dope di adesione e, in tal modo, l’impasto superi la prova.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
- la “densità” (peso di volume), determinata secondo la succitata norma C.N.R., non dovrà essere inferiore al
98% della “densità” dei provini Marshall;
il contenuto dei vuoti residui, determinato anch’esso secondo la norma C.N.R., dovrà comunque risultare
compreso fra 4% e 8% in volume.
Lo strato di usura costituito dovrà avere impermeabilità praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna d'acqua di cm 10 di altezza, dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio d'acqua.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura dovrà presentare elevate caratteristiche di scabrezza ed antisdrucciolevolezza che, in funzione delle caratteristiche degli aggregati
adoperati e segnatamente della resistenza all’usura ed all’abrasione, dovranno mantenersi tali il più a lungo possibile sotto il traffico.
MODALITA’ D’ESECUZIONE DEI MANTI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Per regola generale nell’eseguimento dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d’arte, nonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date.
Non appena ricevuta la consegna, l’Appaltatore dovrà innanzi tutto organizzare efficienti cantieri e procedere in modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi e svolgersi secondo le disposizioni della
Direzione Lavori.
In quanto all’ordine dello svolgimento delle opere comprese nell’appalto, esso sarà stabilito all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori in relazione alle speciali condizioni di luogo e di tempo interessanti le singole opere,
tenendo debito conto del termine concesso per la completa ultimazione delle opere medesime.
PREPARAZIONE, TRASPORTI, POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI
PREPARAZIONE
Gli impasti dovranno essere preparati in un idoneo impianto di mescolamento a caldo - di potenzialità proporzionale all’entità complessiva del lavoro ed ai previsti tempi di esecuzione - preventivamente approvato dalla Direzione Lavori.
L’impianto di mescolamento dovrà essere munito di idonee tramogge predosatrici atte ad alimentare il cilindro essicatore con le diverse pezzature di aggregati in modo continuo ed uniforme secondo le proporzioni definite dalla composizione approvata.
L’impianto dovrà inoltre assicurare:
- la perfetta essicazione degli aggregati ed il loro riscaldamento alla temperatura d’impasto;
- la separazione della polvere dagli aggregati, che potrà essere reimpiegata nella miscela solo se approvato
dalla Direzione Lavori;
- la limitazione dell’immissione di polvere e/o fumi nell’atmosfera, secondo le leggi ed i regolamenti
dell’inquinamento;
- la riclassificazione degli aggregati mediante vagli vibranti o ruotanti;
- il corretto dosaggio a peso delle varie pezzature di aggregati riclassificati;
- lo stoccaggio dell’additivo minerale (filler), la sua uniforme alimentazione ed il suo corretto dosaggio a peso;
- lo stoccaggio del bitume in quantità adeguata alla capacità di produzione dell’impianto, il suo riscaldamento alla temperatura di impasto ed il suo corretto dosaggio in proporzione al dosaggio complessivo degli inerti;
- il mescolamento completo ed uniforme degli inerti con il legante.
L’impianto di mescolamento dovrà essere inoltre munito di termometri collegati all’uscita del cilindro
essicatore ed alle tramogge a caldo.
La cisterna del bitume dovrà essere munita di sistema di riscaldamento, di tipo adatto ad evitare surriscaldamenti locali, nonché di termostato a termometro.
I sistemi di dosaggio, i termometri ed il succitato termostato dovranno essere verificati di frequente, in modo che sia sempre assicurato il loro corretto funzionamento.
Le temperature di impasto, salvo diversa indicazione della D.L., dovranno essere normalmente le seguenti:
Bitume 80/100
Temperatura legante bituminoso 150 -160°C aggregati 145 - 155°C
additivo (filler) ambiente (asciutta)
Bitume 60/80
Temperatura legante bituminoso 155 - 165°C aggregati 150 - 160°C
additivo (filler) ambiente (asciutta)
L’ubicazione dell’impasto di mescolamento dovrà essere tale da consentire, in relazione alle distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte per l’impasto e per la stesa.
TRASPORTO
Il trasporto degli impasti dovrà essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta tenuta, pulito e coperto con idonei sistemi per ridurre al massimo il raffreddamento dell’impasto.
Per impedire l’adesione dell’impasto al fondo ed alle pareti del cassone, questi potranno essere umettati con olio o gasolio, avendo però cura di asportare ogni eccesso di tali materiali onde evitare l’inquinamento
dell’impasto.
La percorrenza stradale dall’impianto di confezionamento al cantiere di stesa non dovrà richiedere un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato (non superiore ad un’ora).
POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI
Si procederà ad un’accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione, ed alla stesa sulla superficie stessa di un velo continuo di ancoraggio con emulsione bituminosa, del tipo
prescritto dalla Direzione Lavori a seconda delle condizioni ambientali e stagionali, in ragione di circa 0,5 Kg/mq. Non appena sarà avvenuta la “rottura” della emulsione farà seguito lo stendimento dello strato di collegamento. A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla Direzione Lavori.
Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura, previa spalmatura, sullo strato di collegamento, di una ulteriore mano di ancoraggio identica alla precedente.
L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici, di tipo approvato dalla Direzione Lavori, in perfetto stato d’uso.
Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la confezione dei conglomerati stessi, dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tali che il controllo umano sia ridotto al minimo. Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120°C, per conglomerato confezionato con bitume
80/100, e non inferiore a 130°C, in caso di impiego di bitumi 60/80.
La stesa dei conglomerati non andrà effettuata quando le condizioni metereologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in particolare quando il piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura dello strato di posa del conglomerato, misurata in un foro di circa cm. 23 di profondità e di
diametro corrispondente a quello del termometro, sia inferiore a 5°C.
Se la temperatura dello strato di posa è compresa fra 5°C e 10°C si dovranno adottare, previa autorizzazione della D.L., degli accorgimenti che consentano di ottenere ugualmente la compattazione dello strato messo in
opera e l’aderenza con quello inferiore (innalzamento temperatura di confezionamento e trasporto con autocarri coperti).
Strati eventualmente compromessi dalle condizioni metereologiche o da altre cause dovranno essere rimossi e
sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.
Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale e, quando il bordo di una striscia sia stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in modo da presentare una superficie liscia
finita.
In corrispondenza dei giunti di ripresa di lavoro e dei giunti longitudinali tra due strisce adiacenti, si procederà alla spalmatura con legante bituminoso alla scopo di assicurare impermeabilità ed adesione alle superfici di
contatto.
La sovrapposizione degli strati dovrà essere eseguita in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino sfalsati
di almeno cm. 30.
RULLATURA DEGLI IMPASTI
Il costipamento dell’impasto steso sarà effettuato con rulli metallici a rapida inversione di marcia, possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote gommate e/o con rulli misti (metallici e gommati).
Il tipo, il peso ed il numero dei rulli proposti dall’Appaltatore, in relazione al sistema ed alla capacità di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.
In ogni caso, il sistema di rullatura prescelto dovrà essere tale da assicurare il prescritto addensamento in tutto lo spessore dello strato, nonché l’adeguata finitura e sagomatura della sua superficie.
L’operazione di rullatura dovrà essere iniziata alla più alta temperatura possibile dell’impasto steso, cioè il primo rullo dovrà seguire la finitrice il più dappresso possibile, evitando però ogni indebito scorrimento
dell’impasto sotto le ruote del rullo.
Allo stesso scopo di comprimere l’impasto senza spostarlo, i rulli dovranno essere orientati in modo da
rivolgere le ruote motrici verso la finitrice.
Inizialmente si procederà a costipare il giunto longitudinale con la striscia precedentemente stesa; si passerà quindi a rullare l’altro lato della nuova striscia, procedendo poi gradatamente verso il centro e tornando
infine sul giunto longitudinale.
Questa operazione andrà ripetuta per ciascun rullo adoperato finché l’impasto non mostra più alcun addensamento al passaggio del rullo; per contro l’operazione dovrà essere interrotta se si manifesta una tendenza al dislocamento dell’impasto per temperatura troppo alta od alla fessurazione per temperatura
troppo bassa.
Nelle curve sopraelevate il costipamento andrà sempre eseguito iniziando sulla parte bassa e terminando su
quella alta.
Ogni passaggio dal rullo dovrà essere sovrapposto per circa metà larghezza al passaggio precedente e le inversioni di marcia, in prossimità della finitrice, dovranno essere tutte sfalsate fra loro; gli spostamenti trasversali del rullo, da un passaggio all’altro, dovranno essere effettuati diagonalmente ad una sufficiente
distanza dalla finitrice.
Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovrà assolutamente evitare che i rulli
vengano arrestati sullo strato ancora caldo.
A costipamento ultimato la “densità” (peso di volume) di ciascuno strato non dovrà essere inferiore al 98% della “densità” dei rispettivi provini Marshall di riferimento; il contenuto di vuoti residui dell’impasto in
opera dovrà risultare compreso entro i limiti prescritti per ciascuno strato.
Le superfici finite dei diversi strati dovranno presentare le quote previste dal progetto ed essere esenti da ondulazioni o avvallamenti. Non saranno ammessi scostamenti dalle quote e dalla sagoma di progetto superiori a mm. 10, mm. 7, mm. 5 rispettivamente per gli strati di base, collegamento, usura (e solo in qualche punto singolare). Tali scostamenti verranno misurati mediante un’asta rettilinea di ml. 4.00 di
lunghezza o con altra attrezzatura ritenuta idonea dalla D.L..
Sulla superficie finita dello strato di collegamento (nei casi previsti dal Capitolato) e del manto di usura, a distanze stabilite dalla Direzione Lavori, dovrà essere ugualmente verificata la resistenza di attrito radente
(antisdrucciolevolezza).
CONTROLLO DEI MATERIALI E DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
L’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà far eseguire presso un laboratorio ufficiale le necessarie prove sperimentali sui campioni degli inerti e del legante, per la relativa accettazione; dovrà inoltre precisare la formulazione degli impasti bituminosi che intende impiegare, comprovando con certificati di laboratorio la rispondenza della composizione e delle caratteristiche degli impasti rispetto alle prescrizioni di capitolato e, in particolare, i risultati dello studio di ottimizzazione di ciascun impasto effettuato variando il tipo di additivo minerale - da scegliere, su proposta dell’Appaltatore e salvo approvazione della Direzione Lavori, fra quelli prescritti in Capitolato - e, per ogni tipo, variando la percentuale di bitume entro i limiti di Capitolato e secondo le modalità indicate nel metodo Marshall di progettazione degli impasti.
La Direzione Lavori si riserva di approvare la composizione ed i risultati della caratterizzazione esibiti, ovvero di richiedere la variazione di alcuni elementi e/o l’esecuzione di nuove prove di laboratorio.
L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Appaltatore relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati bituminosi in opera.
Una volta approvata la composizione proposta, l’Appaltatore dovrà attenervisi rigorosamente.
Per controllare in sede esecutiva che le norme tecniche stabilite nei precedenti articoli siano osservate e che i materiali abbiano le qualità e le caratteristiche prescritte e preventivamente accettate, la Direzione Lavori preleverà campioni dei materiali per le prove da effettuare presso Laboratori ufficialmente riconosciuti.
Gli addetti alla Direzione Lavori avranno perciò libero accesso e completa possibilità di controllo anche nei cantieri per la preparazione del conglomerato.
Non saranno ammesse variazioni occasionali maggiori di 5 sulla percentuale in peso di aggregato grosso, 3 sulla percentuale in peso di aggregato fino e 1 sulla percentuale in peso di additivo minerale (filler), rispetto ai
valori rispettivamente definiti dalla granulometria approvata.
Per il contenuto di bitume non saranno ammessi scostamenti occasionali maggiori di 0,3 rispetto alla
percentuale in peso stabilita.
Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere fatto tanto sul lavoro che direttamente dai depositi di cantiere e dalla impastatrice all’atto della immissione nel mescolatore.
Quando i campioni vengono tratti dalla pavimentazione già ultimata o in corso di ultimazione, l’Impresa è tenuta a provvedere a sua cura e spese alla riparazione del manto eventualmente manomesso.
Le spese per le analisi dei materiali e dei campioni prelevati saranno a carico dell’Impresa.
Ad opera finita la pavimentazione dovrà presentarsi con una superficie ed un profilo perfettamente regolare ed
uniforme.
Dovrà rispondere inoltre ai seguenti requisiti:
- la superficie non dovrà risultare scivolosa; precisamente il coefficiente di attrito radente su superficie lievemente bagnata, rilevato con il carrello dell’I.S.S. non deve essere, a 50 Km/h, inferiore a 0,45;
- i tasselli prelevati in vari punti del manto non devono accusare un tenore in bitume che differisca in alcun punto da quello prescritto in più od in meno di una quantità maggiore dello 0,3%.
L’Impresa dovrà inoltre provvedere all’esatta profilatura dei bordi della nuova pavimentazione, al ricollocamento in opera dei segnalimiti eventualmente spostati, nonché alla raschiatura e pulizia di zanelle,
cordoli, segnalimiti, ecc. imbrattati durante l’esecuzione dei lavori.
ART 64 -STRATI DI USURA CONFEZIONATI CON BITUMI MODIFICATI.
Ferme restando tutte le prescrizioni relative alla miscela degli aggregati da adottarsi, le prescrizioni relative al bitume modificato e quelle relative alla resistenza all'usura superficiale ed alla compattezza del
conglomerato di cui ai precedenti punti, nel caso di strati d'usura confezionati con bitume modificato il valore della stabilità Marshall (CNR BU n.30 del 15/03/1973) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di pestello per faccia, dovrà essere non inferiore a 1200Kg.
Lo scorrimento Marshall superiore a 350 Kg/mm.
La percentuale dei vuoti (CNR BU n.39 del 23/03/1973) dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego presente, dovrà essere compresa tra 3% e 6%.
La resistenza richiesta per prove eseguite a distanza di tempo previo riscaldamento del materiale, sarà ugualmente di 1200 Kg. con gli stessi valori limiti di scorrimento e vuoti.
ART. 65- CONGLOMERATO BITUMINOSO ANTISDRUCCIOLO
DESCRIZIONE
L’asfalto d’usura antisdrucciolo è costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler) impastato a caldo in appositi impianti con bitume modificato da polimeri
termoplastici SBS al fine di realizzare un conglomerato ad alta resistenza e tale da evitare fenomeni di acquaplaning.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.
Materiali inerti: Gli inerti impiegati nella confezione dell’asfalto antisdrucciolo dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei e soddisfare le
prescrizioni emanate dal CNR – BU n° 139/1992.
AGGREGATO GROSSO:
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza o natura diversa, anche se preferibilmente basaltica, aventi forma poliedrica a spigoli vivi, rispondenti ai requisiti di seguito indicati:
Quantità di frantumato = 100%
Perdita in peso alla prova Los Angeles “LA” secondo le Norme CNR-BU. n.34/1973 < 18% Coefficiente di levigabilità accelerata “CLA” secondo le Norme CNR-BU n. 140/1992 > 0.45% Coefficiente di forma “Cf” secondo le Norme CNR-BU n. 95/1984 < 3%
Coefficiente di appiattimento “Ca” secondo le Norme CNR-BU n. 95/1984 < 1.58 Sensibilità al gelo secondo le Norme CNR-BU n. 80/1980 < 20%
Spogliamento in acqua a 40°C secondo le Norme CNR-BU n. 138/1992 = 0%
AGGREGATO FINO:
L’aggregato fino sarà costituito da sabbie ricavate esclusivamente per frantumazione da rocce e da elementi litoidi di fiume, con le seguenti caratteristiche:
Perdita in peso alla prova Los Angeles “LA” secondo le Norme CNR-BU. n.34/1973 < 25% Equivalente in sabbia “ES” secondo la Norma CNR-BU n. 27/1972 > 70%
L'additivo minerale (filler) dovrà provenire dalla frantumazione di rocce preferibilmente calcaree, che potranno essere sostituite da cemento, da calce idrata o calce idraulica, e dovrà soddisfare i seguenti
requisiti:
alla prova CNR-BU n° 139/92 dovranno risultare compresi nei seguenti minimi: Setaccio 0.18 passante in peso a secco 100%;
Setaccio 0.075 passante in peso a secco 80%;
Più del 60% della quantità di additivo minerale passante per via umida al setaccio n. 0.075, deve passare a tale
setaccio anche a secco;
Nella composizione della curva granulometrica dell’sfalto dovrà essere comunque presente il 2% in peso di filler costituito da calce idrata, calcolata sul peso totale degli aggregati componenti il conglomerato
bituminoso.
FIBRE MINERALI
Fibre minerali stabilizzanti costituite da microfibrette di cellulosa, vetro o acriliche, possono essere inserite in ragione dello 0.20-0.30 % rispetto al peso degli inerti.
LEGANTE BITUMINOSO:
Il legante bituminoso idoneo per il confezionamento di conglomerati di usura antisdrucciolo SMA sarà bitume
modificato tipo B 50/70 di classe 3° 4.
RAPPORTO FILLER-BITUME
Il rapporto filler-bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7.
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 44 Capitolato speciale)
TABELLA «A»
n. | Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000 | Euro (al lordo della sicurezza) | Incidenza % manodoper a | % sul totale |
Ai sensi dell’art. 73, comma 1 del regolamento generale i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%. | ||||||
1 | Lavori stradali, asfaltature | Prevalente | OG3 | 909.705,21 | 15% | 100% |
Ai sensi dell’art. 74, comma 2 del regolamento generale e dell’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n.163 del 2006, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4 del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante. In caso contrario il concorrente singolo o associato in orizzontale o verticale deve possedere in tali categorie la relativa qualificazione per almeno il 70% della stessa e dovrà, per la restante percentuale, obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili a ditte specializzate, pena la non ammissione alla gara stessa. La copertura di qualificazione di tale restante percentuale dovrà essere posseduta dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente.. | ||||||
Scorporabile | O… | |||||
Scorporabile | O... |
Ai sensi dell’art. 74, comma 2, del regolamento generale, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale ovvero a euro 150.000, appartengono a categorie generali o specializzate (serie «OG» od «OS») diverse da quella prevalente, individuate nell’allegato “A” al D.P.R. 34/2000 come categorie a QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, ovvero indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti. | ||||||
Scorporabile e subappaltabile | O… | XX% | XX% | |||
Scorporabile e subappaltabile | O…. |
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del regolamento generale, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale ovvero a euro 150.000, appartengono a categorie generali o specializzate (serie «OG» od «OS») diverse da quella prevalente, a QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA, possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad un’impresa mandante, ovvero eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. | ||||||
Scorporabile e subappaltabile | O…. | XX% | XX% | |||
Scorporabile e subappaltabile | O…. |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI Comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 909.705,21 |
TABELLA «B» | GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità dei lavori e delle varianti in corso d’opera (articolo 5 del Capitolato speciale) | |
n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee | In euro |
Fresatura e posa in opera di conglomerato bituminoso | 902.705,21 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
a) | TOTALE LAVORI A MISURA (articolo 27) Importo esecuzione lavori (base d’asta) | 902.705,21 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Parte 1 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Parte 2- Totale oneri per la sicurezza A MISURA | 7000,00 | |
b) | Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2) | 7.000,00 |
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) | 909.705,21 |
(*) La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle sottocategorie (es. di 11a + 11b + 11c) deve essere pari all’aliquota della categoria che le assorbe (es. 11).
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
TABELLA «C»
Elemento di costo importo incidenza %
1) | Manodopera | euro | % | ||
2) | Materiale | euro | % | ||
3) | Trasporti (ql/Km) | euro | % | ||
4) | Noleggi | euro | % |
euro | 100 | % |
squadra tipo:
Operai specializzati n.
Operai qualificati n.
Manovali specializzati n.
Tabella «D» lavorazioni al NETTO degli oneri di sicurezza
n. | Euro (al NETTO della sicurezza) | |
1 | OG3 | 909.705,21 |
2 | ||
3 |
Il progettista Il Dirigente
Geom. Michele Tassoni Ing. Giuseppe Galvan
IL Responsabile Unico
Arch. Massimo Mastella