INDICE
INDICE
Parte I
Servizio Acquedotto
NORME GENERALI 7
Art. 1. Ente gestore e norme per la fornitura dell’acqua 7
Art. 2. Obbligatorietà del Regolamento 7
Art. 3. Definizioni 7
Art. 4. Modalità di fornitura 10
Art. 5. Tipo di fornitura 11
FORNITURE PER USO PUBBLICO 12
Art. 6. Forniture per uso pubblico 12
Art. 7. Allacciamento e fornitura dell’acqua su strade o piazze pubbliche
ove esiste la conduttura dell’acqua potabile 12
Art. 8. Estensione e potenziamento rete idrica 13
FORNITURE PER USO PRIVATO 14
Art. 9. Domanda di allacciamento 14
Art. 10. Diritto di rifiuto alla domanda di allacciamento 15
Art. 11. Preventivo 15
Art. 12. Contratti d‘utenza 16
Art. 13. Contratti di fornitura dei grandi usi produttivi 16
Art. 14. Titolarità dei contratti d‘utenza 16
Art. 15. Voltura dell’utenza idrica 17
Art. 16. Subentro nel contratto di fornitura 18
Art. 17. Durata dei contratti di utenza 18
Art. 18. Diritto di revoca e condizioni particolari di fornitura 19
Art. 19. Modalità per il recesso dal contratto di fornitura 19
Art. 20. Riattivazione dell‘utenza idrica 20
Art. 21. Verbali di posa, e sostituzione del contatore 20
Art. 22. Prelievi abusivi 20
NORME TECNICHE 24
Art. 23. Manutenzione delle condotte idriche 24
Art. 24. Installazione del contatore 24
Art. 25. Custodia del contatore 25
Art. 26. Spostamento del contatore 26
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Art. 27. Limitatori di portata 27
Art. 28. Verifica del livello di pressione 27
Art. 29. Interruzione del servizio 27
Art. 30. Norme per l’esecuzione degli allacciamenti 28
Art. 31. Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata 29
Art. 32. Collegamenti degli impianti e degli apparecchi 29
Art. 33. Impianti di pompaggio 29
Art. 34. Serbatoi 30
Art. 35. Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc. 30
Art. 36. Modifiche degli impianti idrici privati 30
Art. 37. Vigilanza impianti ed apparecchi 31
NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI 32
Art. 38. Criteri di fatturazione dei consumi 32
Art. 39. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate 34
Art. 40. Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente 34
Art. 41. Perdite, danni, responsabilità 35
Art. 42. Pagamento dei consumi delle utenze 36
Art. 43. Prestazioni che prevedono un corrispettivo da parte dell‘utente 38
Art. 44. Divieto di rivendita dell’acqua 38
Art. 45. Danni derivanti dalla disattivazione della fornitura dell’acqua per morosità dell‘utente 38
Art. 46. Casi di disattivazione della fornitura e disciplina della risoluzione
del contratto 38
Art. 47. Dilazioni e Rateizzazioni dei pagamenti 39
Art. 48. Comunicazioni e reclami 40
Art. 49. Deposito cauzionale 40
Art. 50. Addebiti in caso di ritardato pagamento 42
Art. 51. Addebiti vari 42
Art. 52. Applicabilità del diritto comune 43
Art. 53. Contratti con i precedenti gestori 43
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Parte II
Servizio Fognatura e Depurazione
NORME GENERALI 47
Art. 1. Ambito ed efficacia del Regolamento 47
Art. 2. Oggetto del Regolamento 47
Art. 3. Scopi generali 47
Art. 4. Definizioni 48
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA 52
Art. 5. Regime autorizzatorio 52
Art. 6. Ammissibilità 53
Art. 7. Rilascio di parere tecnico preventivo e collaudo per nuovi interventi
di urbanizzazione e/o recupero edilizio 53
Art. 8. Accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura 53
Art. 9. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di AMC e AMPP 54
Art. 10. Prescrizioni per le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue
in pubblica fognatura 54
Art. 11. Divieto di diluizione degli scarichi 56
Art. 12. Scarichi vietati 56
Art. 13. Xxxxxxxx contenenti sostanze con limiti non previsti 57
Art. 14. Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti 58
Art. 15. Impianti di pretrattamento 58
Qualora si verifichino sversamenti accidentali si rimanda al disposto di cui all’Art. 14.
Art. 16. Corretto e razionale uso dell’acqua | 59 |
ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA | 60 |
Art. 17. Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura | 60 |
Art. 18. Prescrizioni tecniche generali | 60 |
Art. 19. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue domestiche | 61 |
Art. 20. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali | 60 |
Art. 21. Pozzetti di ispezione | 62 |
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Art. 22. Generalità di allacciamento 62
Art. 23. Norme particolari per l’allacciamento alla pubblica fognatura 63
CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI 64
Art. 24. Funzioni di vigilanza e controllo 64
Art. 25. Prelievi ai fini tariffari per scarichi di acque reflue industriali 64
Art. 26. Obbligo di installazione di apparecchiature di misura agli scarichi
di acque reflue industriali 65
Art. 27. Obbligo di installazione del contatore al prelievo 66
Art. 28. Caratteristiche, posizionamento, sigillo e guasti delle apparecchiature
di misura 66
Art. 29. Controlli e registrazioni delle letture dei contatori per gli stabilimenti industriali 67
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 68
Art. 30. Tariffe 68
Art. 31. Modalità e termini di pagamento della tariffa 68
Art. 32. Obblighi e prescrizioni per l’autodenuncia annuale 69
Art. 33. Compenso per spese istruttorie 70
Art. 34. Risarcimento danni 70
SISTEMA SANZIONATORIO 71
Art. 35. Sanzioni amministrative 71
Art. 36. Sanzioni penali 71
Art. 37. Provvedimenti amministrativi 71
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 72
Art. 38. Rinvio alla normativa esistente 72
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
PARTE I - SERVIZIO ACQUEDOTTO
PARTE I
SERVIZIO ACQUEDOTTO
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
6 Regolamento del Servizio Idrico Integrato
NORME GENERALI
Art. 1. Ente gestore e norme per la fornitura dell’acqua
Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti all’Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 Xxxxx Xxxxxxxx (XXXX n. 3) nei quali il servizio acquedotto sia assunto dalla società PUBLIACQUA S.p.A., in seguito denominata in breve con il termine “Azienda”. Esso regola le modalità d’erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente.
Art. 2. Obbligatorietà del Regolamento
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutte le tipologie di utenza definite all’Art. 3 ad esclusione delle Utenze Divisionali.
Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d’ogni contratto di fornitura dell’acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione e sarà consegnato all’atto della stipula del contratto, agli sportelli, o quando l’utente ne faccia richiesta.
Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all’ultimo indirizzo indicato dall’utente e mediante avviso pubblicato sulla stampa locale.
Qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato, a seguito della scadenza o della revoca della Convenzione vigente, l’utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo.
Le variazioni al presente Regolamento saranno approvate dall’AATO n.3, successivamente all’obbligatoria consultazione delle Associazioni dei Consumatori, su proposta dell’Azienda o a seguito di un processo di analisi svolto dall’Azienda ma promosso dall’Autorità medesima.
Art. 3. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all’alimentazione di uno o più utenti.
2. Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da quote fisse e quote variabili, queste ultime stabilite secondo scaglioni di consumo.
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NORME GENERALI
3. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta individuazione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e una corretta applicazione delle relative tariffe.
4. Contitolarità del contratto di utenza: situazione in cui più utilizzatori sono titolari di uno stesso contratto di utenza.
5. Contratto di utenza: contratto di somministrazione stipulato fra l’utilizzato- re di servizi idrici e l’Azienda che impegna al rispetto del presente Regolamento.
6. Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione.
7. Deposito cauzionale: importo versato dall’utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
8. Derivazione: sistema per diramare acqua da una condotta.
9. Disattivazione: interruzione della fornitura mediante chiusura o rimozio- ne del contatore.
10. Disconnettore: apparecchiatura idraulica atta a separare fisicamente due condotte o l’allacciamento dalla condotta principale.
11. Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiu- sura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso.
12. Domanda d’allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
13. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
14. Scaglioni tariffari: limiti di consumo annuali che individuano l’applicazione di una tariffa.
15. Impianto interno: impianto posto a valle del punto di consegna, la cui manutenzione è a completo carico dell’utente con l’unica esclusione del contatore.
16. Indennizzo automatico: importo riconosciuto automaticamente all’utente nel caso in cui l’Azienda non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del servizio idrico integrato, laddove previsto dalla Carta stessa.
17. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
NORME GENERALI
18. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere.
19. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d’intercettazione.
20. Perdita occulta: tutte le perdite a valle del punto di consegna posizionate in luoghi non direttamente ispezionabili e causate dalla rottura di tubazioni incassate nei muri o interrate o comunque derivanti da guasti a manufatti inaccessibili.
21. POT: Piano Operativo Triennale.
22. Portata istantanea: misura della quantità d’acqua che passa nell’unità di tempo.
23. Pozzetto: manufatto che consente l’accesso ad apparecchiature interrate.
24. Pro-die: metodologia con la quale si calcola il consumo giornaliero di un periodo e si utilizza tale valore per stimare i consumi.
25. Presa stradale: derivazione d’allacciamento dalla condotta principale.
26. Punto di consegna: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata.
27. Riattivazione: ripristino della fornitura mediante riapertura o installazione del contatore.
28. Richiesta di prestazione: richiesta di pareri, richiesta danni, verifica e correzione di fatture, variazione delle modalità di pagamento delle fatture e tutte le altre richieste che non rientrano nei reclami e/o nelle richieste di informazioni.
29. Riduttore di pressione: apparecchiatura per la riduzione del livello di pressione, di norma installato e manutenuto con oneri a carico dell’utente.
30. Sigillo: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.
31. Tipologia d’utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di utenza in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica.
32. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica, all’interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
33. Utente: persona fisica o giuridica che ha un contratto di utenza con l’Azienda o che richiede l’esecuzione di una prestazione finalizzata alla stipula del contratto.
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NORME GENERALI
34. Utenze divisionali: utenze situate all’interno di un condominio, servito da un unico contatore, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di utenza. Queste utenze sono gestite dall’amministratore o da ditte specializzate.
35. Utenza raggruppata: utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.
36. Utenza condominiale: utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari ciascuna dotata di contratto con l’Azienda e relativo contatore accessibile secondo le disposizioni del Regolamento per le utenze condominiali.
Art. 4. Modalità di fornitura
L’Azienda garantisce che l’acqua erogata ha caratteristiche di qualità tali da essere destinata al consumo umano secondo le vigenti norme.
Ai sensi del DPCM 4 marzo 1996 possono essere altresì concesse, in casi straordinari, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta:
• forniture d’acqua grezza o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità;
• forniture d’acqua ad una pressione al di fuori dei limiti previsti.
Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’utente nel contratto di utenza.Tutte le forniture già in essere, concesse dai precedenti gestori, che rientravano, anche di fatto, nelle tipologie sopra individuate al momento del passaggio all’Azienda, s’intendono mantenute alle stesse condizioni.
La fornitura dell’acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
Sono eccezionalmente ammesse forniture temporanee nei casi d’usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.). Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, dove dovranno essere indicati:
• luogo di erogazione;
• data di inizio e di cessazione della fornitura;
• utilizzo per cui è richiesta la fornitura;
• quantità di mc necessari per l’intera manifestazione.
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NORME GENERALI
Art. 5. Tipo di fornitura
Le forniture si distinguono in:
• forniture per uso pubblico;
• forniture per uso privato.
Le forniture per uso privato si suddividono nelle seguenti tipologie di uso:
a) Uso domestico – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l’acqua utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno delle unità abitative;
b) Piccolo uso produttivo – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o di altro settore terziario, nonché per uso edilizio, con consumi annui fino a 500 mc;
c) Grande uso produttivo – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o di altro settore terziario, nonché per uso edilizio, con consumi annui superiori a 500 mc;
d) Uso agricolo e allevamento animali – sono le forniture per uso idropotabile destinate ad imprese agricole e/o di allevamento animale;
e) Uso antincendio – rientra in tale tipologia l’attingimento d’acqua dalla presa all’uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi;
f) Uso promiscuo – sono le forniture per uso idropotabile a utenze raggruppate nelle quali coesistono le tipologie di utenza di cui sopra;
g) Uso autoclave o troppo pieno – tale condizione contrattuale è attribuita esclusivamente alle utenze già esistenti alla data d’entrata in vigore del presente Regolamento, per il controllo della fuoriuscita dall’impianto di autoclave in seguito a malfunzionamento del galleggiante.
Ad ogni tipologia d’utenza sopra individuata, saranno applicati i criteri e le tariffe nel tempo stabiliti dall’Autorità d’Ambito.
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FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 6. Forniture per uso pubblico
Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze delle collettività.
Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico quelle per:
1. le fontane, i fontanelli, gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
2. le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili od impianti di proprietà della Pubblica Amministrazione;
3. le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che gestiscono a titolo gratuito immobili od impianti della Pubblica Amministrazione;
4. gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra. I consumi di tali utenze sono soggetti a misurazione e fatturazione; gli oneri di manutenzione sono di competenza degli enti pubblici proprietari.
Art. 7. Allacciamento e fornitura dell’acqua su strade o piazze pubbliche ove esiste la conduttura dell’acqua potabile
Nelle strade e piazze ove già esiste la conduttura dell’acqua potabile dell’Azienda, entro i limiti del quantitativo d’acqua dalla stessa riconosciuto disponibile (e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano) l’Azienda è tenuta alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti da parte dell’AATO.
Nel caso in cui, per ragioni strutturali, la fornitura debba essere effettuata in deroga a quanto previsto dal DPCM del 1996 art 8.2.1, l’Azienda ne darà opportuna informazione al momento della stipula del preventivo e le condizioni particolari dovranno essere riportate nel contratto.
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 8. Estensione e potenziamento rete idrica
Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione oppure in cui le infrastrutture non siano adeguate a supportare ulteriori utenze, l’Azienda provvederà all’estensione della rete e/o al potenziamento degli impianti totalmente a proprio carico quando l’intervento è previsto nel Piano triennale degli investimenti approvato dall’Autorità d’Ambito, perché valutato prioritario. Negli altri casi, i costi saranno interamente a carico degli utenti richiedenti.
In caso di presenza nel POT di risorse finalizzate a generiche estensioni, verrà effettuata la ripartizione delle stesse secondo apposito Regolamento redatto dall’AATO.
Nel caso la Pubblica Amministrazione intenda contribuire al finanziamento dei lavori, agli utenti saranno attribuiti i costi al netto di tale finanziamento.
L’Azienda effettuerà l’estensione della rete quando avrà ricevuto il corrispettivo pari al costo totale di realizzazione.
Per nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio si rinvia alle linee guida per la regolamentazione dei rapporti fra il SII e interventi con maggior carico urbanistico.
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
FORNITURE PER USO PRIVATO
Art. 9. Domanda di allacciamento
La domanda di allacciamento alla rete idrica deve essere avanzata, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al Numero Verde Commerciale, oppure via e-mail, o a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito dell’Azienda o disponibile presso gli uffici aperti al pubblico.
All’atto della domanda l’Azienda indicherà dettagliatamente i documenti da consegnare al momento del sopralluogo per il preventivo. Per le richieste di allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto l’Azienda indica dettagliatamente i documenti da presentare ad integrazione alla richiesta, e più esattamente:
1. una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti, con esattezza, l’ubicazione della futura costruzione;
2. una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l’esatta posizione dell’allacciamento e del contatore da ubicare al limite tra la proprietà pubblica e privata e, comunque, in posizione concordata tra Azienda e richiedente.
Al momento della presentazione della domanda di allacciamento, l’Azienda darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l’allacciamento alla conduttura stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dall’Azienda e dal soggetto proprietario dell’area in cui insisterà l’opera precisando, in particolare, che non rientrano in questa condizione le derivazioni dalla conduttura stessa, nonché le manovre sulla rete idrica che sono di esclusiva competenza della Azienda. Nel caso decida di eseguire i lavori in proprio, l’utente è tenuto a fornire all’Azienda tutta la documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché copia dell’autorizzazione ricevuta dai soggetti terzi coinvolti. L’utente si assume tutte le responsabilità in riferimento a qualsiasi problema dovesse insorgere riguardo la non adeguata esecuzione dei lavori.
Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono, insieme al relativo preventivo, qualora non siano state perfezionate dal richiedente, mediante l’accettazione ed il pagamento del corrispettivo preventivato per l’allacciamento, entro 90 giorni.
Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento, sia necessario collocare in opera
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
FORNITURE PER USO PRIVATO
condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell’inizio dei lavori l’utente dovrà dichiarare di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni sollevando l’Azienda da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
Nel caso di forniture temporanee in cui non possa essere usato un allacciamento esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di allacciamento da determinarsi mediante redazione del preventivo così come previsto al successivo Art. 11.
Art. 10. Diritto di rifiuto alla domanda di allacciamento
Per qualsiasi tipologia di utenza il rifiuto della domanda di allacciamento potrà essere opposto quando la risorsa idrica disponibile non sia sufficiente a garantire un quantitativo adeguato alle utenze oppure si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.
Art. 11. Preventivo
A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, l’Azienda provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente e che da questo sarà sottoscritto per ricevuta.
Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d’esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all’eventuale firma del contratto di utenza.
I tempi massimi garantiti per l’esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del servizio idrico integrato e decorrono dalla data di comunicazione all’Azienda dell’avvenuto pagamento del preventivo. L’utente è tenuto a dare tempestiva ed esaustiva comunicazione di tale pagamento.
Il preventivo avrà validità 60 giorni dalla data di comunicazione all’utente; trascorso tale termine, su richiesta dell’utente, il preventivo sarà aggiornato con i prezzi e le modalità al tempo vigenti calcolate sulla base del prezzario allegato al Regolamento.
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
FORNITURE PER USO PRIVATO
Art. 12. Contratti d’utenza
Le forniture dell’acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito contratto, con l’osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E’ fatto obbligo all’utente di comunicare all’Azienda ogni modifica, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie. Il contratto di utenza non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l’esecuzione dell’allacciamento.
Le spese di bollo, amministrative e deposito cauzionale, così come stabilite nel successivo Art. 51, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.
Per la stipula dei contratti l’utente dovrà fornire codice fiscale dell’intestatario, copia del documento di riconoscimento e autocertificazione dei dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura.
Per le nuove costruzioni o recupero edilizio sarà stipulato un singolo contratto di utenza per ogni unità immobiliare, per quelle esistenti si procederà nello stesso modo a meno che non sussistano rilevanti difficoltà tecniche. Per le utenze raggruppate caratterizzate dalla presenza, al loro interno, di grandi usi produttivi, sarà obbligo dell’utenza di procedere ad una variazione contrattuale con disconnessione del grande uso produttivo.
Art. 13. Contratti di fornitura dei grandi usi produttivi
Fatte salve le norme generali fissate nel precedente articolo, per le forniture idriche destinate ai “grandi usi produttivi” è fatto obbligo all’utente determinare, in sede contrattuale, l’impegno di consumo annuo; sulla base di tale impegno l’Azienda è vincolata ad assicurare una fornitura che garantisca l’erogazione della quantità di acqua impegnata, mentre, per converso, l’utilizzatore è impegnato a ritirare tutta la quantità di acqua impegnata o, comunque, a pagare l’importo corrispondente. Su richiesta dell’utente, l’impegno può essere variato, ma non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente variazione.
L’Azienda è autorizzata ad installare, a carico dell’utente, oltre al contatore, dispositivi di regolazione del flusso per non provocare fluttuazioni di pressione sulla rete per eccesso di prelievo.
Art. 14. Titolarità dei contratti d’utenza
Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato all’Azienda i corrispettivi relativi, il contratto di utenza è intestato come segue:
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
FORNITURE PER USO PRIVATO
a) per la fornitura dell’acqua ad una singola unità immobiliare al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
b) per la fornitura dell’acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato:
- nel caso in cui vi sia una contitolarità dell’utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
- in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno responsabili ai sensi dell’Art. 1292 e seguenti del Codice Civile del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
c) per la fornitura dell’acqua per uso edilizio, all’impresario edile o al proprietario della costruzione.Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.
Al momento della firma del contratto di utenza, l’utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.
Art. 15. Voltura dell’utenza idrica
Si ha voltura dell’utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all’articolo precedente, da’ disdetta del contratto stesso, comunicando la lettura del contatore e il suo nuovo recapito, ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto che non sarà legato in solido con il precedente titolare del contratto.
Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto d’utenza. In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per l’Azienda la facoltà di procedere alla disattivazione della fornitura ed alla risoluzione del contratto secondo quanto disciplinato dall’Art. 46.
I nuovi titolari dell’utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per le spese amministrative.
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FORNITURE PER USO PRIVATO
La voltura dell’utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.
I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dove saranno accreditati il deposito cauzionale versato (come previsto al successivo Art. 49) e gli interessi maturati a tale data sullo stesso.
Art. 16. Subentro nel contratto di fornitura
L’istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, conviventi alla data dell’evento costituente presupposto del subentro. Il subentro è consentito altresì al convivente del titolare del contratto che ne faccia domanda e che risulti componente della famiglia anagrafica del titolare del contratto stesso ed abbia i titoli di cui all’Art. 14.
Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l’ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito del deposito cauzionale e dei relativi interessi maturati a tale data. Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo e del deposito cauzionale, al tempo in vigore.
Si ha altresì subentro in caso di utenza raggruppata quando l’utilizzatore del servizio, alla data di efficacia dell’affidamento all’Azienda, era già soggetto diverso dall’intestatario del contratto.
In questa fattispecie l’amministratore pro-tempore o persona appositamente delegata potrà richiedere, previa autocertificazione inerente l’esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, la variazione dei dati anagrafici del contratto senza l’obbligo di sottoscriverne uno nuovo, sostenendo esclusivamente le spese amministrative.
Art. 17. Durata dei contratti di utenza
Il contratto, salvo diversa disposizione è a tempo indeterminato.
La facoltà di recesso ai sensi dell’Art. 1569 del Codice civile, è esercitata per iscritto da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità di cui all’Art. 19.
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FORNITURE PER USO PRIVATO
Art. 18. Diritto di revoca e condizioni particolari di fornitura
Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà dell’Azienda rifiutare lo stesso o revocare con preavviso la fornitura già concessa ove si verifichino condizioni eccezionali d’erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi.
L’Azienda, per servire utenze diverse da quelle domestiche che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di somministrazione “limitato ed interrompibile”. Le condizioni d’esercizio, offerte dall’Azienda, possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa senza preavviso.
Art. 19. Modalità per il recesso dal contratto di fornitura
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell’acqua devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti dell’Azienda citando il codice d’utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l’utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore nonché l’indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.
La disdetta comporta la disattivazione della fornitura con la chiusura e/o la rimozione del contatore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore, la restituzione del deposito cauzionale versato e degli interessi maturati e l’addebito dei costi di chiusura o rimozione del contatore.
L’Azienda deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata o comunque non sia in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale dell’Azienda.
Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall’utente che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di utenza quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile. La mancata comunicazione comporta l’assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.
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FORNITURE PER USO PRIVATO
Art. 20. Riattivazione dell’utenza idrica
L’utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di utenza a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di posa e/o riapertura del contatore. L’utente la cui fornitura è stata disattivata per morosità, per poterla riattivare o attivarne un’altra, oltre agli oneri precedenti, dovrà anche provvedere al pagamento di tutte le somme dovute, compreso il corrispettivo previsto per la chiusura/ rimozione del contatore, le spese relative alle attività di recupero del credito e le sanzioni per la eventuale manomissione degli impianti e/o per i prelievi abusivi, oltre ad ogni eventuale costo ulteriore, conseguente ad azioni di danneggiamento, dovesse emergere in sede di riattivazione dell’utenza.
Il contratto di utenza decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura/ posa del contatore.
Art. 21. Verbali di posa e sostituzione del contatore
All’atto dell’installazione e in caso di sostituzione del contatore, il personale dell’Azienda o dalla stessa incaricato redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dall’Azienda che sarà lasciato all’indirizzo di fornitura. Su tale modulo saranno indicati: data ed ora dell’operazione, marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.
In caso di sostituzione, se l’utente sarà presente potrà, previo controllo, sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia, altrimenti il personale aziendale lascerà una copia del verbale all’indirizzo di fornitura.
Allorquando la sostituzione è connessa ad una richiesta di rettifica di fatturazione, la sostituzione sarà effettuata previo appuntamento.
In ogni caso il contatore eventualmente rimosso rimarrà a disposizione dell’utente per il controllo per 180 giorni.
Art. 22. Prelievi abusivi
E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dall’Azienda.
Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dall’Azienda se non espressamente autorizzati dalla stessa Azienda compresa la riapertura di un contatore sigillato o l’installazione di raccordi al
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posto di un contatore rimosso.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di utenza. È pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all’Azienda e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di utenza, a spese dell’utente, adeguato alle mutate condizioni.
Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio (Art. 5 lett.e), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’Art. 51del presente Regolamento e saranno fatturati alla Ia tariffa di eccedenza in vigore moltiplicata per dieci. È fatta salva la facoltà dell’Azienda di disattivare l’erogazione o risolvere il contratto di utenza senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’utente.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali o per i controlli periodici dell’impianto e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’utente alla tariffa base per tempo vigente.
È inoltre rigorosamente vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane, xxxxxxx e fontanelli pubblici per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d’incendi.
Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).
I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.
Ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 del DPGR n.29/R:
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• È vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva.
• È vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
Fermo restando il limite stabilito di cui sopra, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido.
• È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.
• È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l’alimentazione di impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso.
• È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E’ fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato. I privati dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo e i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto, situati in aree di loro proprietà.
• È vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito.
L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.
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FORNITURE PER USO PRIVATO
L’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell’Autorità di Ambito, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.
• È vietato l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
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NORME TECNICHE
Art. 23. Manutenzione delle condotte idriche
Le tubazioni idriche stradali come pure le derivazioni (o allacciamenti) fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale.
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente all’Azienda (salvo quanto stabilito nei successivi commi e agli Art. 24,Art. 25 e Art. 26) e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. L’inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l’applicazione delle penalità previste al successivo Art. 51, con riserva d’ogni altra azione a norma di legge da parte dell’Azienda.
L’allegato A definisce graficamente il limite di competenza e di proprietà tra Azienda ed utente.
La manutenzione a valle del punto di consegna è a carico dell’utente. Al verificarsi di perdite fra il limite della proprietà pubblica ed i contatori posti all’interno della proprietà privata l’utente è tenuto a provvedere all’immediata riparazione. In caso di inottemperanza l’Azienda potrà ridurre l’erogazione idrica al livello essenziale.
L’utente rimane comunque, unico responsabile riguardo al mantenimento delle caratteristiche di potabilità dell’acqua in proprietà privata ed in merito ai danni che le perdite potrebbero arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
Art. 24. Installazione del contatore
L’acqua viene somministrata attraverso il contatore.
Esso sarà collocato nel luogo stabilito dall’Azienda, sentito l’utente, ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso dovrà ottenere il previo consenso dell’Azienda.
Il contatore è posto di norma al limite della proprietà pubblica o nelle sue immediate vicinanze. Allorquando è posto lontano dalla proprietà pubblica, l’Azienda valuterà la necessità dello spostamento del contatore.
I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dall’Azienda restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall’Azienda in relazione alla tipologia d’utenza ed al fabbisogno necessario.
Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo apposto dall’Azienda.
L’utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell’Azienda, il collegamento del contatore con l’impianto interno. Deve, inoltre, mettere a
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NORME TECNICHE
disposizione dell’Azienda lo spazio necessario alla posa del contatore facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione dello stesso.
L’Azienda fornisce lo sportello a protezione del contatore e sono a carico dell’utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.
Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dall’Azienda e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua all’utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l’utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell’impianto.
L’utente, infine, ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell’acqua.
Art. 25. Custodia del contatore
L’Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà e ha la facoltà di cambiare gli stessi, quando lo ritenga opportuno, secondo le modalità dell’Art. 21.
L’utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli e, pertanto, risponde della loro buona conservazione. L’utente dovrà dare pronta e immediata comunicazione di anomalie o danni al contatore, anche se cagionati da terzi, ivi compresa la denuncia alla pubblica autorità in caso di furto o danneggiamento.
La manomissione dei sigilli apposti dall’Azienda, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell’acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell’utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell’utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile e salvo il diritto dell’Azienda di denunciare il fatto alle competenti autorità.
E’ diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da
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NORME TECNICHE
parte dell’utente, l’Azienda farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l’indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà dell’Azienda chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell’impianto antincendio, avvisare le competenti autorità.
Qualora rilevi la presenza di guasti, danneggiamenti, manomissioni o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Azienda, in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell’utente.
Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell’Azienda con le modalità di cui all’Art. 21.
Art. 26. Spostamento del contatore
I contatori dell’acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell’Azienda o da personale incaricato dalla stessa.
Qualora, per cause imputabili all’utente, sia compromessa la sicurezza, l’Azienda, comunicata all’utente la fattispecie, ha facoltà di imporre all’utente lo spostamento del contatore a spese dell’utente medesimo. Lo spostamento potrà essere eseguito con spese in toto o in parte a carico dell’Azienda (ad eccezione delle opere murarie e di collegamento all’impianto interno) solo ed esclusivamente quando tale intervento derivi da una maggiore facilità d’accesso per l’Azienda e solo a seguito di valutazione congiunta con l’utente.
L’Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento dell’ubicazione del contatore a spese dell’utente qualora il contatore stesso venga, per modifiche ambientali fatte eseguire dall’utente, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.
L’utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione all’Azienda di eventuali impedimenti che ritardino l’esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, l’Azienda ha facoltà di procedere all’esecuzione d’ufficio con addebito dei costi sostenuti.
L’utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale dell’Azienda o suo incaricato, previa verifica della
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NORME TECNICHE
compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l’obbligo per l’utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all’interno della proprietà privata.
Art. 27. Limitatori di portata
L’Azienda ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.
Art. 28. Verifica del livello di pressione
L’utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale dell’Azienda o dalla stessa incaricata alla presenza dell’utente, previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del servizio idrico integrato.
Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, l’utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile.
Art. 29. Interruzione del servizio
L’Azienda garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni salvo cause di forza maggiore e quanto previsto dall’Art. 4 e Art. 7. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori, qualora tali interruzioni non siano evitabili in considerazione dell’elevata onerosità delle operazioni altrimenti necessarie.
Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un’assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, l’Azienda avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.
Per le interruzioni programmate l’Azienda s’impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del servizio idrico integrato. Per le interruzioni non programmate, non appena definita la problematica e comunque, ove possibile, entro 12 ore dall’interruzione del servizio, l’Azienda provvede a dare adeguate informazioni, accessibili attraverso il numero verde guasti.
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NORME TECNICHE
Art. 30. Norme per l’esecuzione degli allacciamenti
Spetta all’Azienda:
1. stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro dell’allacciamento e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall’utente o consentito dall’Azienda stessa;
2. scegliere il tracciato per la costruzione dell’allacciamento e il punto per il collocamento del contatore.
Gli allacciamenti saranno realizzati in conformità con gli schemi di cui all’allegato A.
Il corrispettivo dovuto per le prestazioni dell’Azienda dovrà essere corrisposto prima dell’inizio dei lavori, secondo quanto previsto all’Art. 11 del presente Regolamento. Qualora le autorizzazioni da parte degli Enti proprietari dei terreni su cui si devono svolgere le operazioni di posa delle tubazioni contengano prescrizioni superiori rispetto a quanto mediamente richiesto per la stessa tipologia di allaccio, i relativi oneri saranno adeguatamente ricalcolati in un nuovo preventivo.
L’utente può realizzare direttamente, a proprio totale carico e secondo le norme tecniche prescritte dall’Azienda nell’allegato specifico e dall’Ente concedente l’autorizzazione, l’allacciamento, ad esclusione dell’operazione di derivazione dalla conduttura stradale con relative manovre sulla rete e dell’installazione del contatore. Sono previste due tipologie di intervento:
1. l’utente esegue tutte le opere di xxxxx, riempimento e ripristino con esclusione delle opere idrauliche che restano a carico dell’Azienda, cui spetta anche il coordinamento dell’intervento;
2. l’utente esegue, oltre a quanto sopra, anche le opere idrauliche (utilizzando materiali propri), con esclusione del collegamento alla rete e delle eventuali manovre sulla stessa.
Il contributo dell’allacciamento conteggiato dall’Azienda terrà conto solo delle opere da quest’ultima eseguite e dei costi relativi alle operazioni di controllo e certificazione dei lavori.
L’utente, nei casi in cui esegue le opere di cui al comma precedente, è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti occorrenti per la realizzazione dell’allacciamento, come l’autorizzazione comunale o i permessi.
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NORME TECNICHE
Art. 31. Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata
L’utente è responsabile civilmente e penalmente delle opere realizzate dopo il punto di consegna. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all’adduzione dell’acqua.
Le tubazioni di derivazione d’utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell’utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.
Nell’interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un’adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.
Nell’eventualità che quest’ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
Nessuna tubazione dell’impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all’interno di fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
L’Azienda si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.
Art. 32. Collegamenti degli impianti e degli apparecchi
E’ vietato collegare le condutture d’acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d’altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
E’ vietato l’uso delle tubazioni dell’acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all’Azienda degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.
Art. 33. Impianti di pompaggio
Gli apparecchi per il sollevamento dell’acqua all’interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
E’ vietato in ogni caso l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.
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NORME TECNICHE
Art. 34. Serbatoi
Nel caso si renda indispensabile l’accumulo d’acqua in serbatoi, la bocca d’alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento.
Per gli impianti esistenti che necessitano di serbatoi di accumulo, dotati in via transitoria di un contatore sullo scarico del ”troppo pieno” si applicano i criteri di fatturazione del Piccolo Uso Produttivo.
Art. 35. Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.
Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d’impianto approvate dall’Azienda, per evitare possibili riflussi dall’impianto interno nella rete di distribuzione dell’acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, l’Azienda potrà esigere, oltre all’installazione di un disconnettore, l’osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l’impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l’efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
Qualora il personale dell’Azienda accerti che l’utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida scritta, essere interrotta l’erogazione dell’acqua in caso di speciali ed eccezionali circostanze.
Art. 36. Modifiche degli impianti idrici privati
Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d’accumulo, di cui ai precedenti Art. 33 e Art. 34, dovranno essere messi in opera a regola d’arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua.
L’Azienda si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.
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NORME TECNICHE
In caso di inadempienza l’Azienda ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua fino a quando l’utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell’acqua, l’Azienda declina ogni responsabilità per deficienze nell’erogazione nel caso esse non siano eseguite.
Art. 37. Vigilanza impianti ed apparecchi
L’Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell’Azienda o dalla stessa incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati dell’Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le operazioni di disattivazione delle forniture sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento sia ai patti contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, l’Azienda si riserva il diritto di interrompere immediatamente l’erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell’Azienda.
Resta infine salvo il diritto dell’Azienda di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito, comunque maturato, previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
Art. 38. Criteri di fatturazione dei consumi
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. Le modalità e la periodicità delle fatturazioni sono fissate dall’Azienda. In ogni caso è garantita almeno una fatturazione semestrale sulla base della tipologia delle utenze allacciate e di scelte organizzative e funzionali per garantire il miglior servizio all’utenza.
Il consumo è fatturato sulla base di scaglioni tariffari commisurati ai giorni di competenza della fattura stessa.
Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, l’Azienda potrà emettere “fatture d’acconto” tra una lettura effettiva e l’altra.
I consumi d’acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell’utente dei due anni precedenti, con l’esclusione dei due maggiori consumi rilevati nel periodo di riferimento. Per i nuovi contratti di utenza i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia d’utenza d’appartenenza.
In alternativa al calcolo del consumo d’acconto, l’utente può richiedere di comunicare l’autolettura del contatore, previo accordo con il call center aziendale, che specificherà i tempi e le modalità della comunicazione medesima. Entro tre anni dall’approvazione del presente Regolamento sarà cura dell’Azienda specificare in ogni bolletta il periodo della successiva lettura e la tipologia della medesima.
In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato un primo conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Quale ulteriore garanzia per l’utente della corretta applicazione delle fasce di consumo annue o di eventuali variazioni tariffarie intervenute, l’Azienda effettuerà il conguaglio definitivo con la fatturazione, a seguito di lettura effettiva, successiva o pari al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell’Art. 12 del presente Regolamento) l’Azienda provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die. L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale dell’Azienda o comunque incaricato dalla stessa, l’accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario, sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
di “autolettura” nella quale sono indicate le modalità e i tempi di comunicazione dei consumi. La mancata restituzione della stessa comporterà l’addebito di un consumo d’acconto, come sopra determinato.
In ogni semestre l’Azienda effettua almeno una lettura del contatore con propri incaricati. Qualora ciò non sia possibile, per cause imputabili all’utente, quest’ultimo ha l’obbligo di restituire la cartolina di autolettura. L’Azienda potrà richiedere, mediante raccomandata A.R., l’accesso al contatore per eseguire la lettura e i controlli sul contatore. In caso di inadempienza l’utente sarà soggetto al pagamento di una penale, come da apposito tariffario di cui al successivo Art. 51, che sarà addebitata nella prima fattura utile, ed alla possibile disattivazione della fornitura così come previsto dal precedente Art. 37.
Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del sigillo apposto dall’Azienda) che abbia determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell’utente, l’Azienda provvederà ad addebitare gli stessi in base a quelli rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d’appartenenza. In ogni caso verrà applicata la penale prevista al successivo Art. 51.
In caso di guasto del contatore accertato dall’Azienda sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore, oppure in base al consumo medio della stessa tipologia d’uso, salvo conguaglio con i consumi registrati successivamente.
L’emissione della fattura per l’addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l’utente dall’addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.
Per le forniture temporanee l’utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione, come specificato nel tariffario, e dell’importo dei consumi dichiarati nella domanda, calcolati alla tariffa base nel tempo in vigore, da determinarsi in relazione all’uso richiesto. A conclusione dei giorni di fornitura richiesti dall’utenza, l’Azienda procederà alla rimozione del contatore ed effettuerà il conguaglio dei consumi.
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
Art. 39. Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate
Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative previste nel Regolamento per le Utenze Condominiali, sarà fatturato dall’Azienda tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti. Fermo restando quanto disposto dall’Art. 42 relativamente alla facoltà dell’Azienda di disattivare la fornitura in caso di morosità, qualora per il recupero della medesima si proceda mediante decreto ingiuntivo, l’Azienda dovrà preliminarmente notificare il medesimo al condominio nel suo complesso. I condomini sono responsabili ai sensi dell’Art. 1292 e seguenti del Codice Civile.
La quota fissa e l’ampiezza degli scaglioni di consumo delle quote variabili saranno determinati proporzionalmente al numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti nel condominio.
Per la trasformazione e la gestione delle utenze raggruppate in utenze condominiali, nei condomini serviti da un unico contatore generale in cui si renda possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a seguito di stipula dei contratti di fornitura tra Azienda e i singoli condomini, si applica lo specifico Regolamento per le Utenze Condominiali.
Art. 40. Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente
Qualora l’utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica che sarà effettuata dall’Azienda con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.
I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno.
Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l’utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo, previsto nel tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile costo del contatore sostituito.
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Nel caso in cui risulti non idoneo, se non fosse stato ancora rimosso, il contatore sarà sostituito a spese e cura dell’Azienda e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l’irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica.
Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica. Per scostamenti superiori a +/– 10% si procederà come previsto all’Art. 38 comma 11.
Art. 41. Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.
Così come stabilito dal precedente Art. 25 l’utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l’Azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
In caso di perdite occulte, così come definite all’Art. 3, che abbiano generato un consumo superiore del 30% dei consumi medi effettivi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato, l’Azienda applicherà la tariffa base ai consumi eccedenti quelli medi. Sui volumi conteggiati a perdita sarà calcolata la sola tariffa per il servizio acquedotto. Per i “Grandi Usi Produttivi” i quantitativi di acqua impegnata saranno comunque fatturati senza alcuna riduzione.
Nel caso di nuove utenze le condizioni di cui sopra verranno applicate considerando il consumo medio della stessa tipologia d’uso.
Per ottenere il ricalcolo della perdita l’utente, entro la data di scadenza della fattura che evidenzia il consumo anomalo, e comunque non oltre 10 giorni dopo, dovrà presentare richiesta scritta all’Azienda allegando, anche successivamente entro al massimo 30 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione utile fra cui: descrizione dell’intervento, la documentazione fotografica e la fattura o autocertificazione per le spese sostenute per la riparazione del guasto.
Allo scopo di verificare la validità della richiesta presentata dall’utente, l’Azienda si riserva la facoltà di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire con le seguenti modalità:
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
• d’ufficio, sulla base della documentazione presentata dall’utente;
• con verifica diretta da parte del personale aziendale o da altro incaricato dall’Azienda.
La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal contatore alla data della riparazione, detratti i consumi medi come sopra descritti, ed a decorrere dal momento in cui hanno avuto inizio i consumi anomali e, comunque, non oltre i 365 giorni precedenti all’avvenuta riparazione del guasto. Ogni richiesta potrà essere inoltrata esclusivamente decorso almeno un anno dalla precedente.
Nel caso in cui l’Azienda, a seguito di lettura effettiva del contatore, rilevi consumi anomali rispetto ai dati storici, la stessa provvederà entro 25 giorni dalla rilevazione a dare comunicazione scritta all’utente di un’eventuale perdita occulta. Nessuna altra riduzione sarà applicata alle perdite occulte.
Art. 42. Pagamento dei consumi delle utenze
Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.
Le fatture, oltre all’ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati, interessi di mora e quant’altro sia dovuto dall’utente, come meglio specificato nella Carta del servizio idrico integrato.
La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all’utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dall’Azienda.
È diritto dell’utente ricevere la fattura almeno 10 giorni prima della scadenza della stessa, quindi è obbligo dell’Azienda emettere la fattura con una data di scadenza successiva alla data di emissione di almeno venti giorni.
Qualsiasi opposizione che l’utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata all’Azienda entro il termine di pagamento indicato nella fattura.
Nel caso in cui risulti all’Azienda, dopo la scadenza indicata in fattura, il mancato pagamento della stessa, l’utente sarà informato di tale condizione nella fattura immediatamente successiva a quella che risulta non pagata, evidenziando il numero della fattura non pagata e l’importo.
In ogni caso, trascorsi almeno 20 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata pagata, l’utente sarà messo in mora
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dall’Azienda attraverso una comunicazione scritta con indicazione della fattura insoluta. Il costo della messa in mora sarà addebitato nella fattura successiva. In detta comunicazione sarà inoltre indicato il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data di ricezione della notifica, dopo il quale l’Azienda, se l’utente non avrà provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla disattivazione della fornitura senza ulteriori comunicazioni. In caso di manomissione degli impianti, persistenza, reiterata o ingente morosità, la disattivazione assumerà la forma della rimozione del contatore. L’azienda si impegna a fornire il duplicato della fattura insoluta su richiesta dell’utente. Trascorsi ulteriori 15 giorni, persistendo le condizioni di morosità, il contratto sarà automaticamente risolto.
L’utente a cui sia stata notificata la messa in mora oppure a cui sia stata già disattivata la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento.
L’utente potrà evitare la disattivazione della fornitura mediante dimostrazione dell’avvenuto pagamento direttamente al personale aziendale incaricato dell’intervento di chiusura o rimozione del contatore, in questo caso sarà soggetto al pagamento delle spese sostenute dall’Azienda per l’invio del personale a domicilio.
L’Azienda non sarà responsabile di eventuali danni dovuti alla disattivazione della fornitura nel caso in cui l’utente non abbia provveduto a dare comunicazione del pagamento.
Dopo la disattivazione della fornitura dovuta al protrarsi di una situazione di morosità, per ottenere la riattivazione, l’utente dovrà saldare tutte le fatture scadute. Nella successiva fattura saranno inoltre addebitati i costi della messa in mora, oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario. Gli interessi di mora potranno essere addebitati, per il periodo maturato, fin dalla prima fattura successiva a quella non saldata, anche se ancora presente la situazione debitoria. La risoluzione del contratto di fornitura comporta l’incameramento della cauzione da parte dell’Azienda sino a concorrenza dell’importo dovuto.
Dopo la disattivazione o la risoluzione del contratto sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’utente tutte le spese che l’Azienda si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
Nei casi in cui il gestore abbia disattivato la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del servizio idrico integrato.
Art. 43. Prestazioni che prevedono un corrispettivo da parte dell’utente
Negli Allegati al Regolamento sono indicate le tariffe di tutte le prestazioni soggette al pagamento di un corrispettivo. Gli importi indicati sono soggetti ad adeguamento annuale secondo il tasso d’inflazione reale. Il pagamento di questi servizi deve essere effettuato da parte dell’utente in seguito all’emissione di regolare fattura da parte dell’Azienda, con le modalità indicate sulle fatture stesse.
Art. 44. Divieto di rivendita dell’acqua
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua erogata dall’Azienda. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 51, lettera a) del presente Regolamento.
Art. 45. Danni derivanti dalla disattivazione della fornitura dell’acqua per morosità dell’utente
L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla disattivazione della fornitura dell’acqua, né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Art. 46. Casi di disattivazione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
Come disciplinato nei precedenti articoli, l’Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori che non potrebbero essere altrimenti svolti o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato.
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
L’Azienda provvederà alla attivazione delle procedure di disattivazione della fornitura e risoluzione del contratto di cui all’Art. 42 della fornitura nei casi:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri (Art. 15 e Art. 16 del presente Regolamento);
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (Art. 22 del presente Regolamento);
c) prelievi abusivi (Art. 22 del presente Regolamento);
d) cessione dell’acqua a terzi (Art. 44 del presente Regolamento);
e) irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Art. 35 e Art. 36 del presente Regolamento);
f) opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell’Azienda ( Art. 38 del presente Regolamento);
g) opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno da parte dell’Azien- da (Art. 37 del presente Regolamento);
h) in caso di pericolo per persone o cose;
i) manomissione del contatore e delle opere a monte del punto di consegna, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (Art. 23 e Art. 24 del presente Regolamento);
j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 42 del presente Regolamento).
La disattivazione sarà disposta dopo 20 giorni dalla ricezione del preavviso contenente l’invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l’utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera i).
Art. 47. Dilazioni e Rateizzazioni dei pagamenti
Allorquando l’utente riceva una fattura di importo anomalo dovuto ad un periodo di fatturazione superiore ad un semestre oppure ad un consumo superiore del 30% dei corrispondenti consumi storici, l’Azienda, su richiesta scritta dell’utente effettuata entro la data di scadenza della fattura, proporrà un piano di rateizzazione. Quando non sia rispettato il piano di rateizzazione, l’Azienda provvederà ad addebitare gli interessi di mora così come definiti all’Art. 50 e sarà attivata la procedura di cui all’Art.42 per il recupero dei crediti.Nel caso in cui la rateizzazione sia stata richiesta dall’utente in data successiva alla messa in mora per mancato pagamento, l’Azienda potrà procedere alla disattivazione della fornitura senza ulteriori comunicazioni.
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
Ad esclusione dei casi in cui il periodo di fatturazione sia superiore ad un semestre per responsabilità dell’Azienda, saranno applicati interessi di rateizzazioni nella misura del tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni prima dell’inizio del periodo, più 1,5 punti. Tale tasso non sarà applicato alle utenze che usufruiscono delle agevolazioni tariffarie.
Art. 48. Comunicazioni e reclami
Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l’utente deve rivolgersi alle strutture competenti dell’Azienda nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del servizio idrico integrato.
Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatta al di fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, non potrà essere ritenuta valida.
Art. 49. Deposito cauzionale
All’atto della stipula del contratto di fornitura l’utente deve versare un deposito cauzionale, fruttifero d’interessi al tasso legale, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell’utente stesso.
Tale deposito sarà calcolato per ogni unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e dello Stato.
Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale all’atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato insieme agli interessi eventualmente maturati nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale sarà provveduto all’addebito del deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca. Il valore del deposito è determinato in base ai criteri sotto indicati e, comunque, nel rispetto delle diverse tipologie d’uso e tariffe vigenti tempo per tempo
1. uso domestico: il deposito cauzionale è determinato sulla base di un consumo medio annuo di 120 mc. ad unità immobiliare calcolato alle tariffe al tempo in vigore e rapportato ad un periodo di due mesi;
2. piccolo uso produttivo: il deposito cauzionale è determinato in base ad un consumo di 120 mc rapportati ad un periodo di due mesi;
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
3. grande uso produttivo: il deposito cauzionale è determinato in base alla quantità annua di mc. impegnati dall’utente rapportato ad un periodo di due mesi.
4. uso agricolo, allevamento animali: il deposito cauzionale è determinato in base ad un consumo di 120 mc rapportati ad un periodo di due mesi.
5. antincendio: il deposito cauzionale è determinato secondo il tariffario, per tempo vigente, per la relativa categoria e di cui al successivo Art. 51.
Successivamente il deposito cauzionale dovrà essere adeguato entro il mese di ottobre 2011 e ogni 3 anni successivi sulla base delle tariffe in vigore, dei consumi degli ultimi due anni al netto di eventuali perdite e della puntualità di pagamento secondo i seguenti criteri:
1 Per le utenze che nei due anni precedenti hanno pagato regolarmente le fatture ai sensi dell’art. 42, il deposito cauzionale sarà adeguato rapportandolo ad un periodo di due mesi.
2 Per le utenze per le quali nei due anni precedenti è stata avviata per una volta la procedura di disattivazione della fornitura ai sensi dell’art. 42, il deposito cauzionale sarà adeguato rapportandolo ad un periodo di quattro mesi.
3 Per le utenze per le quali nei due anni precedenti è stata avviata per più di una volta la procedura di disattivazione della fornitura ai sensi dell’art. 42, il deposito cauzionale sarà adeguato rapportandolo ad un periodo di sei mesi.
Entro il mese di giugno di ciascun anno il deposito cauzionale sarà adeguato alle utenze che avranno cambiato la categoria di appartenenza in base alla regolarità dei pagamenti di cui al comma precedente.
Ai fini dell’adeguamento di cui ai commi precedenti non si terrà conto di eventuali ritardi nei pagamenti avvenuti tra il 1 novembre 2010 e il 30 Aprile 2011 o comunque conseguenti all’adeguamento del deposito cauzionale avvenuto nel 2010 o 2011.
Le utenze alle quali sono state accordate agevolazioni ai sensi del Regolamento delle agevolazioni tariffarie si considerano come caratterizzate da regolarità nei pagamenti.
In caso di cessazione del rapporto di utenza il deposito sarà rimborsato con l’ultima fattura utile insieme agli interessi maturati.
Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell’importo totale della morosità pregressa.
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
Art. 50. Addebiti in caso di ritardato pagamento
Il mancato pagamento delle somme dovute all’Azienda a seguito dell’emissione di fatture, ai sensi dei precedenti Art. 38,Art. 39,Art. 42, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:
• nei primi 10 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al tasso legale commisurato in funzione dell’importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo;
• dall’11° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione del 3,5%, anch’essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.
Art. 51. Addebiti vari
Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
a) penale per usi impropri e rivendita dell’acqua (Art. 44 del presente Regola- mento);
b) penale per prelievi abusivi (Art. 22 del presente Regolamento);
c) penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (Art. 25 del presente Regolamento);
d) corrispettivo per le volture d’utenza (Art. 15 del presente Regolamento);
e) corrispettivo per subentro (Art. 16 del presente Regolamento);
f) corrispettivo per la chiusura e riapertura del contatore (Art. 20 del presente Regolamento);
g) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso (Art. 40 del presente Regolamento) in caso di contatore risultato idoneo;
h) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
i) deposito cauzionale (Art. 49 del presente Regolamento);
j) addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art. 50 del presente Regola- mento);
k) penale per mancata lettura contatore (Art. 38 del presente Regolamento).
l) canone annuo per uso antincendio (Art. 5 del presente Regolamento);
m) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (Art. 23 del presente Regolamento);
n) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (Art. 28 del presente Regolamento).
Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall’AATO n. 3 su proposta degli organi aziendali e rese note attraverso le fatture salvo l’adeguamento annuale di cui all’Art. 43.
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NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI
Art. 52. Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto privato, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 53. Contratti di utenza preesistenti con i precedenti gestori
I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori e trasferiti all’Azienda, si intenderanno adeguati alle normative del presente Regolamento mediante adesione dell’utenza con il pagamento della prima fattura emessa.
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PARTE II - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
PARTE II
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
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NORME GENERALI
Art. 1. Ambito ed efficacia del Regolamento
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni dell’AATO n. 3 di cui alla L.R. 81/95, nei quali i servizi di fognatura e di depurazione sono gestiti dalla Publiacqua S.p.A., in seguito denominata in breve con il termine “Azienda”. Esso regola le modalità di gestione dei servizi sopraccitati e dovrà costituire parte inte- grante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Comunali Edilizi e d’Igiene locali. Ferme restando le norme del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sono fatti salvi specifici e motivati inter- venti restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sani- tarie competenti relativamente agli usi potabili dell’acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78.
Art. 2. Oggetto del Regolamento
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni il presente Regolamento ha per oggetto: a) le modalità per il reca- pito degli scarichi di qualsiasi tipo in pubblica fognatura e il relativo controllo; b) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della pubblica fognatura; c) la gestione amministrativa e i rapporti con l’utenza. Il presente Regolamento non si applica alle caditoie stradali e alle fognature bianche non afferenti al Servizio Idrico Integrato. Eventuali modifiche della parte II del Regolamento seguiranno le procedure di cui all’Art. 2 della Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Inte- grato - Distribuzione e fornitura dell’acqua potabile.
Art. 3. Scopi generali
Le presenti norme stabiliscono una disciplina omogenea degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, nel rispetto della legislazione statale e regionale, al fine di:
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell’am- bito della gestione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dal D. Lgs. 152/06;
- tutelare le infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione;
- promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di salvaguardare la risorsa primaria.
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NORME GENERALI
Art. 4. Definizioni
Agli effetti del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalle nor- mative vigenti e, in particolare, di quanto indicato dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, e dalla normativa regionale vigente valgono le definizioni ivi riportate, s’intende per:
1. D.Lgs. 152/06 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152/06 Norme in materia ambientale;
2. L.R.20/06 la Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006 n°20 Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento;
3. D.P.G.R. 46/R/2008 il regolamento di attuazione della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006 n°20 Norme per la tutela delle acque dall’inqui- namento;
4. abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richie- sta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossi- geno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri abitante giorno;
5. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in ge- nere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi o sostanze similari nell’ambito domestico;
6. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edi- fici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
7. acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
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NORME GENERALI
8. acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all’articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., in particolare quelle individuate con provvedimento regionale, ai sensi della lettera e) dello stesso art. 28, comma 7; le acque reflue definite dall’art. 101 comma 7 D.Lgs. 152/06 e in particolare quelle individuate con D.P.G.R.46/R/2008;
9. agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile sia tecnicamente che economicamente anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
10. rete fognaria: sistema di canalizzazioni per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale;
11. fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima la fognatura bianca, adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, la seconda, la fognatura nera, destinata alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
12. fognatura mista: rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un’unica condotta degli scarichi di acque reflue e di acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei disposi- tivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto e, in quantità stabilita, le ac- que di pioggia verso il recapito finale;
13. scarichi esistenti: scarichi di acque reflue urbane, di impianti di tratta- mento di acque reflue urbane, di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 (13/06/1999), erano in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente;
14. acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
15. scarico: qualsiasi immissione di acque reflue tramite condotta nelle ac- que superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, a prescindere dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a trattamenti preventivi di depurazione (sono esclusi i rilasci di acque di restituzione previste al art.114 del D.Lgs. 152/06);
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
NORME GENERALI
16. stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento): tutta l’area sot- toposta al controllo di un unico gestore nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazio- ne e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 8 alla parte III del D.Lgs. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
17. impianto di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura ai fini del rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento;
18. valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinan- te contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
19. scaricatori di piena: dispositivi a servizio di fognatura mista atti a scarica- re verso un recettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionali- tà delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti bypass degli impianti di depurazione e dei sollevamen- ti fognari;
20. sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
21. acque meteoriche di prima pioggia AMPP: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uni- formemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
NORME GENERALI
22. acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteo- riche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svol- gimento di attività produttive, ossia: strade pubbliche e private, piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettiva- mente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell’articolo 8 comma 8 della L.R.20/06;
23. acque meteoriche contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, di- verse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le ac- que meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali, indivi- duate dal regolamento di cui all’art. 13 della legge regionale 20/06;
24. punto di consegna: il punto di consegna della fornitura del servizio che definisce il limite delle responsabilità del Gestore è identificato con il pozzetto di consegna posto su suolo pubblico al confine tra proprietà pubblica e privata. Nel caso in cui il pozzetto di consegna non sia pre- sente, il punto di consegna è costituito dal limite tra suolo pubblico e proprietà privata.
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DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 5. Regime autorizzatorio
Per l’autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:
− Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 2 dell’art.124 del D. Lgs. 152/06, nell’osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere presentata all’Azienda domanda di allac- ciamento, unitamente alla documentazione tecnica di cui all’allegato 1 al presente Regolamento.
− Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono esse- re autorizzati, come previsto dagli art. 124 e 125 D. Lgs 152/06 e dalla normativa regionale, secondo le modalità di cui all’Art.8 del presente Regolamento; succes- sivamente dovrà essere presentata all’Azienda apposita domanda di allacciamento.
− Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche deve essere presentata all’Azienda domanda di allacciamento corredata della do- cumentazione tecnica di cui all’allegato 1 al presente Regolamento e una dichiara- zione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli scarichi derivanti dalle attività svolte, sono conformi a quanto previsto dall’art.101 comma 7 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni. e a quanto indicato dalla normativa regionale.
− Gli scarichi di AMPP (art.8 comma 1 della L.R.20/06) e AMDNC (art.9 comma 1 della L.R.20/06) sono sempre ammessi previo assenso e secondo le prescrizioni del gestore.
− Gli scarichi delle AMPP di cui all’art. 8 comma 3 della L.R.20/06 sono sog- gette ad autorizzazione rilasciata da ATO previo parere e prescrizioni del gestore, fatto salvo le norme transitorie per gli scarichi esistenti come previsto all’art. 24 della L.R. stessa.
− Gli scarichi di AMC sono soggetti ad autorizzazione secondo le modalità pre- viste dal D.P.G.R.46/R/2008. L’AATO n. 3, richiamati i criteri di ammissibilità di cui all’Art.6 del presente Regolamento, si riserva di negare l’autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l’autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali sca- richi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon fun- zionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
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DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 6. Ammissibilità
Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell’osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento, sono sempre am- messi. Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali in pubblica fognatu- ra sono ammessi, purché autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06. Per i nuovi scarichi, in relazione all’assetto fognario, all’esistenza di scaricatori di piena e alla capacità depurativa residua dell’impianto pubblico di depurazione asservito alla pubblica fognatura, l’accettazione sarà subordinata al parere preventivo dell’Azienda sulla base del seguente ordine di preferenza:
1. acque reflue domestiche;
2. acque reflue industriali.
In subordine alle tipologie sopra riportate ai punti 1 e 2, è ammesso lo smalti- mento presso gli impianti pubblici di depurazione delle tipologie di cui all’art. 110 comma 3 punti a) b) e c) del D.Lgs 152/06, secondo le procedure specificate nello stesso art. 110.
Art. 7. Rilascio di parere tecnico preventivo e collaudo per nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio
Per i nuovi interventi di urbanizzazione e/o recupero edilizio si rinvia all’apposi- to regolamento “Linee guida per la regolamentazione dei rapporti fra il servizio idrico integrato e gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico”.
Art. 8. Accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
Per gli stabilimenti che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura, l’accettazione degli scarichi è subordinata al rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e contenute nei provvedimenti autorizzatori, nonché dei valori limite stabiliti dall’Azienda. L’Azienda, tenuto conto sia della capacità depurativa dei singoli impianti pubblici di depurazione, valutata per carico volu- metrico, organico e azotato, sia della idoneità della rete fognaria pubblica, valutata secondo la tipologia, le caratteristiche tecniche e la dislocazione di eventuali sca- ricatori di piena, può stabilire valori limite per lo scarico in pubblica fognatura in deroga a quelli indicati dalla tabella 3 dell’allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06 e suc- cessive modificazioni e integrazioni, limitatamente ai parametri di cui alla tabella A dell’allegato 2 al presente Regolamento. L’Azienda, può stabilire valori in deroga anche per i parametri di cui alla tabella B dell’allegato 2 al presente Regolamento,
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DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
purché sia garantito che gli scarichi finali siano conformi ai limiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di AMC e AMPP
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto tito- lare dello scarico finale, oppure laddove tra più stabilimenti sia costituito un con- sorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo rispettivamente al titolare dello scarico o al consorzio medesimo. L’autorizzazione è valida per quat- tro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione in corso, fino all’ado- zione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestiva- mente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scaden- za, trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente. La procedura di autorizzazione e il modello di domanda, sono definiti dall’AATO
n.3 nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, reperibili presso gli sportelli unici per le attività produttive, l’Azienda e l’AATO n.3.
Art. 10. Prescrizioni per le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura
L’AATO, recepiti i pareri favorevoli dell’Azienda e di ARPAT secondo quanto sta- bilito dall’apposito Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni, dispone le necessarie prescrizioni.Tali prescrizioni potranno essere individuate in fase di au- torizzazione o di rinnovo dell’atto autorizzatorio ovvero a seguito di attività di vigilanza e controllo. Le prescrizioni che l’autorizzazione allo scarico deve conte- nere sono volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzio- nalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni normative senza che ne consegua pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l’ambiente. Il gestore può proporre, in relazione alle specifiche condizioni dello scarico, pre- scrizioni per gli scarichi industriali in funzione del rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi da scolmatori di piena e impianti di depurazione:
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DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
a) una relazione annuale riportante le modalità di gestione, di manutenzione e di controllo con eventuali risultati dei controlli analitici da conservare tre anni;
b) obbligo di comunicare tempestivamente quali siano le sostanze inquinanti che possono essere presenti in eventuali scarichi accidentali o derivati da avaria del ciclo produttivo e/o dell’impianto di pretrattamento;
c) obbligo di comunicare tempestivamente le disfunzioni ai cicli produttivi e/o agli impianti di trattamento come previsto all’Art.14 e Art.15 che possano deter- minare rischio di inquinamento;
d) l’installazione di misuratore di portata allo scarico, obbligatorio per gli scarichi sopra i 100 AE in riferimento allo scarico giornaliero di punta, per gli scarichi con parametri in deroga e per gli scarichi industriali contenenti sostanze peri- colose entrambi anche se inferiori;
e) per gli scarichi industriali in deroga e per quelli contenenti sostanze pericolose può essere prescritto:
i) l’installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità e la quantità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’Azienda per un periodo non inferiore a tre anni;
ii) l’installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di ido- nei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, eventualmente dotati di registratore e di sigillo, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi;
iii) l’installazione di un sistema di telecontrollo e interruzione automatica dello scarico ai fini di tutelare scaricatori di piena e lo scarico dell’impianto;
iv) la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impie- gare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell’arco di 24 ore lavorative;
v) la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l’immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell’impianto pubblico di depurazione e in relazione alle portate previste e alla presenza di scaricatori di piena;
vi) la realizzazione di un trattamento particolare per gli scarichi parziali conte- nenti le sostanze pericolose di cui alla tabella C dell’allegato 2 al presente Regolamento prima della loro confluenza nello scarico generale.
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DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Resta salva la facoltà da parte dell’Azienda di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive motivate dalla necessità di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 124 comma 10.
Art. 11. Divieto di diluizione degli scarichi
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4 dell’art. 101 del D.Lgs 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti. In sede di autorizzazione può essere prescritto che lo scarico delle acque di raffreddamento, lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
Art. 12. Scarichi vietati
E’ vietato scaricare in pubblica fognatura ogni sostanza classificabile come rifiuto e in particolare le sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fau- na ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare danni ai manufatti fognari e al processo dell’impianto pubblico di depurazione.
A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:
a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidri- co, anidride solforosa, ecc.;
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DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costitu- ire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell’impianto pubblico di depu- razione;
f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli im- pianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolo- sità di cui alla precedente lettera f);
h) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
i) spurghi di fognature private;
j) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
k) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l’ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
l) reflui con carica batterica e/o virale patogena che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.
L’inosservanza degli elencati divieti espone l’autore del fatto a rispondere, nei confronti dell’Azienda, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni amministrative, penali e l’eventuale risarcimento del danno ambientale ai sensi della normativa vigente.
Art. 13. Scarichi contenenti sostanze con limiti non previsti
Qualora risulti, o che le acque reflue per le quali è richiesta l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura contengano sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dal presente Regolamento e/o sostanze che possono comporta- re pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione e/o all’ambiente, l’Azienda, in caso di parere favorevole all’accettabilità dello scarico in pubblica fognatura, si riserva di stabilire, caso per caso, e previo parere tecnico di XXXXX, i relativi limiti di accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verifica secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo. Nel caso di accertamento in fase di controllo l’Azienda provvederà a richiedere l’adeguamento dell’atto autorizzatorio, definendo caso per caso, e previo parere tecnico di XXXXX, i relativi limiti di accettabilità.
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DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 14. Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti
In caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possano pervenire in pubblica fognatura, i titolari dello scarico o i responsabili dello sversamento sono tenuti a dare immediata comunicazione all’Azienda a mezzo telefono e per iscrit- to a mezzo fax, anche se lo sversamento accidentale è avvenuto all’interno di in- sediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di imme- diata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l’impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbal- mente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici dell’Azienda e dell’Autorità competente per territorio. In caso di possibili riflessi ambientali l’Azienda dovrà tempestivamente dare comunicazione all’ARPAT competente per territorio. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedu- ra, l’Azienda darà debita comunicazione direttamente all’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ASL competente per territorio. Tutte le spese sopportate dall’Azienda, dall’ARPAT, dall’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ASL dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.
Art. 15. Impianti di pretrattamento
Gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue do- mestiche che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi. Per scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono, e per iscritto a mezzo fax, all’Azienda e gli scarichi devono essere immediatamente sospesi. Qualora si veri- fichino sversamenti accidentali si rimanda al disposto di cui all’Art.14. L’eventuale disattivazione degli impianti di pretrattamento dovuta a lavori di manutenzione ordinaria deve preventivamente essere concordata con l’Azienda; la data di disat- tivazione deve essere indicata all’Azienda con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione.
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 16. Corretto e razionale uso dell’acqua
I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fo- gnatura sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, di cui al Capo II “Tutela Quantitativa della Risorsa e Risparmio Idrico” del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni. L’Azienda, oltre al con- trollo generale sul rispetto di detti criteri, potrà svolgere funzioni di indirizzo nei confronti degli stabilimenti allacciati alla pubblica fognatura, fornendo l’assistenza necessaria allo scopo di promuovere e favorire il riutilizzo e il riciclo delle acque reflue o già usate nel ciclo produttivo.
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Art. 17. Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura
Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue do- mestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Ai fini del comma precedente per “zona servita da pubblica fognatura” deve in- tendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata ad una distanza dal fabbricato non superiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbli- che vie o servitù attivabili.Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo, come definito dall’allegato 3 al presente Regolamento. Quanto sopra fatti salvi casi par- ticolari rilevati dai competenti organi comunali e preventivamente concordati con l’Azienda. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Sindaco stabilisce il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l’utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi altra forma di smaltimento. Nelle zone non servite da pubblica fognatu- ra, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla estensione del sistema – rete e impianto – o alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta, alle autorità competenti ai sensi della L.R. 20/2006, di apposita autorizzazione allo scarico.
Art. 18. Prescrizioni tecniche generali
Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque me- teoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono es- sere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell’Azienda dovute all’accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di sepa- razione. Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteo- riche con le acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita solo al livello di un apposito “pozzetto di raccordo”, posto all’interno della proprietà privata e collegato alla pubblica fognatura. A monte dell’immissio- ne in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito “pozzetto di ispezione” sulla linea delle acque reflue industriali e delle eventuali AMC e AMPP
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle carat- teristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le caratteristiche indicate dall’Art.21 del presente Regolamento. Quando possibile, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi.
Art. 19. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue domestiche
L’utente deve provvedere a proprie spese alla realizzazione di un adeguato im- pianto di pretrattamento dei propri reflui domestici, tranne che in situazioni locali, specifiche ed eccezionali indicate dall’Azienda. In occasione di trasformazioni, ri- strutturazioni o modifiche degli edifici, il sistema di raccolta e pretrattamento dei reflui domestici dovrà essere reso conforme al presente Regolamento. I titolari degli scarichi dovranno garantire il buon funzionamento di tutti gli impianti di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla periodica vuotatura dei pozzetti a interruzione idraulica e delle fosse biologiche. Per il dimensionamento di tali dispositivi e per gli schemi base degli allacciamenti si rimanda all’allegato 4 del presente Regolamento. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in pubblica fognatura.
Art. 20. Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali
Le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo devono essere se- parate, fino al pozzetto d’ispezione, dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche. L’Autorità competente può, in sede di autorizzazione, prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento. Resta salva la facoltà dell’Autorità competente di prescrivere l’installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant’altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell’omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento. In particolare possono essere previsti per la misurazione di tali scarichi anche uno o più pozzetti intermedi nella rete fognaria interna allo stabilimento, in relazione a deroghe derivanti dall’accertata impossibi- lità tecnica di effettuare i lavori di separazione. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare vengono valutati in sede di autorizzazione.
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Regolamento del Servizio Idrico Integrato
ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Art. 21. Pozzetti di ispezione
I pozzetti di ispezione devono essere costruiti secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia degli scarichi ed avere caratteristiche e dimensioni tali da consenti- re l’effettuazione di campionamenti nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed idonea collocazione per un’accessibilità in sicurezza.
A tal fine l’Azienda si riserva di prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifi- ca e/o la ricollocazione di pozzetti preesistenti per l’adeguamento a quanto pre- visto dal presente Regolamento. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall’Azienda sarà applicata la penale prevista all’Allegato 6.
Art. 22. Generalità di allacciamento
I lavori relativi alla realizzazione dell’allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali, dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, saranno eseguiti a spese del richiedente. Al momento della presen- tazione della domanda di allacciamento, l’Azienda darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura l’allacciamento fino alla conduttura stradale, nel rispetto di spe- cifiche tecniche fissate dall’Azienda nell’apposito allegato, previo nulla-osta rila- sciato dall’Azienda. I titolari degli scarichi ottempereranno, in tal caso, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’attuazione dell’allacciamento, come l’autorizzazione comunale o i permessi, e dovranno versare la cauzione prevista, che sarà restitu- ita entro 90 giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell’utente. L’Azienda si riserva di effettuare sopralluoghi di accertamento della regolare esecuzione dei lavori. In casi di rilevata difformità rispetto alle specifiche tecniche indicate nel nulla-osta, potrà essere richiesto l’adeguamento delle opere realizzate. Nel caso in cui il richiedente scelga di fare eseguire i lavori all’Azienda, la stessa provvederà dietro pagamento delle somme previste nel preventivo sulla base delle tariffe di cui all’allegato C della Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. L’allacciamento dovrà essere eseguito secondo gli schemi 1, 2, 3, 4 dell’allegato 4 al presente Regolamento, secondo il tipo di fognatura in essere e dell’attività svolta all’interno dell’immobile. L’allacciamento alla fognatura deve essere eseguito sulla testa del condotto fognario. In casi particolari l’Azienda si riserva di autorizzare l’allacciamento a una quota più bassa e comunque non infe- riore ai 2/3 dell’altezza della fognatura.
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ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regola- mento, realizzati difformemente da quanto sopra riportato, il titolare dello scarico dovrà provvedere ad installare idonei dispositivi antiriflusso. In tali casi di difformi- tà l’Azienda non risponderà dei danni provocati da eventuali allagamenti per rigur- giti della pubblica fognatura. Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo. Nel caso di nuova costru- zione della pubblica fognatura, l’Azienda provvederà ad individuare gli insediamen- ti soggetti all’obbligo di allaccio. Nei casi di modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti fognari esistenti, motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o non conformità alle norme vigenti in materia, l’onere rela- tivo all’adeguamento degli allacciamenti esistenti è posto a carico dell’utente limi- tatamente alla parte ricadente nella proprietà privata. Le operazioni di stasatura e spurgo dell’allacciamento sono a carico dell’utente sino alla conduttura stradale. La manutenzione straordinaria dell’allacciamento, intesa come sostituzione della condotta, è a cura e spese dell’utente sino al punto di consegna. In caso di malfun- zionamento dell’allacciamento e per verificare le cause dello stesso, l’utente può rivolgersi al Gestore che effettuerà il sopralluogo a titolo oneroso.
Art. 23. Norme particolari per l’allacciamento alla pubblica fognatura
Nella costruzione delle canalizzazioni interrate all’interno delle aree private de- vono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta im- permeabilità alla penetrazione di acqua dall’esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio.Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni ge- nerali impartite dall’Azienda. Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le acque posizionate a quota in- feriore alla pubblica fognatura, tale immissione dovrà avvenire per gravità tramite un “pozzetto di calma”.
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CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 24. Funzioni di vigilanza e controllo
Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, l’Azienda, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale tecnico ester- no espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo. L’Azienda è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accerta- mento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e regolamentari. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natu- ra e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua e, più in ge- nerale, il rispetto delle norme e delle prescrizioni autorizzative di cui all’Art.10 del presente Regolamento. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dall’Azienda. L’accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l’obbligo di osservare le norme di cui alla L. 675/96 e del D.P.R. 318/99 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell’organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d’ufficio.
L’Azienda ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma 1, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di de- purazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli affluenti della pubblica fognatura.
Art. 25. Prelievi ai fini tariffari per scarichi di acque reflue industriali
Durante i controlli di cui all’Art.24 del presente Regolamento potrà essere ese- guito il prelievo di uno o più campioni dello scarico significativo ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa. Il campione rappresentativo dello scarico dovrà essere prelevato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 allegato 5 parte III punto 1.2.2, in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi. Tale campione sarà suddiviso in tre aliquote adeguatamente
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CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI
xxxxxxxxx, una delle quali verrà consegnata al titolare dello scarico, la seconda sarà avviata all’analisi, mentre la terza sarà mantenuta dall’Azienda a disposizione per eventuali revisioni. Il campionamento e l’analisi dovranno essere effettuati secon- do le procedure previste dalla normativa vigente. Relativamente a tutte le opera- zioni effettuate verrà redatto un apposito verbale che sarà lasciato in copia al tito- lare dello scarico, al quale s’indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia allo scopo incaricato. Nel caso in cui il titolare dello scarico, per la propria aliquota, abbia ottenuto un esito analitico significativamente diverso da quello risultante all’Azienda, lo stesso potrà richiedere la revisione dell’analisi da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato (oppure accreditato secondo la norma UNI ISO 17025). La revisione verrà effettuata inviando l’aliquota di confronto al laboratorio di analisi ARPAT competente per territorio o a un laboratorio terzo concordato, le cui risultanze di analisi verranno ritenute definitive. I costi delle analisi relative all’aliquota di confronto saranno a carico dell’utente. Nel caso in cui le operazioni di prelievo siano ostacolate, sarà applicata la specifica penale prevista all’Allegato 6.
Art. 26. Obbligo di installazione di apparecchiature di misura agli scarichi di acque reflue industriali
Come previsto dall’Art.10 del presente Regolamento per gli scarichi di acque reflue industriali il gestore può prescrivere l’installazione, a spese del titolare del- lo scarico, di misuratori di portata per il controllo della quantità e, nel caso di scarichi con parametri in deroga e/o contenenti sostanze pericolose, anche l’in- stallazione di strumenti di misura, se del caso in continuo e/o telecontrollati, della quantità e qualità dello scarico. Il titolare dello scarico è obbligato ad assicurare il corretto funzionamento della strumentazione installata. L’utente ha l’obbligo di concedere l’accesso agli strumenti per le letture e il prelievo dei campioni delle acque di scarico. In questo caso il volume scaricato utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto è quello misurato dal misuratore di portata installato. I titolari degli scarichi dovranno seguire le modalità di controllo e registrazione del misuratore secondo quanto disposto all’Art.29 del presente Regolamento. Nel caso di scarichi in deroga in sede di rilascio della autorizzazione può essere prescritta l’installazione di un sistema di telecontrollo e interruzione automatica dello scarico ai fini di tutelare scaricatori di piena e lo scarico dell’impianto.
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CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 27. Obbligo di installazione del contatore al prelievo
Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all’installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità di cui all’Art.29 del presente Regolamento. La mancata installazione dello strumento di misura comporterà l’applicazione dell’apposita penale prevista all’Allegato 6.
Art. 28. Caratteristiche, posizionamento, sigillo e guasti delle apparecchiature di misura
I contatori di cui all’Art.27 installati e mantenuti in efficienza ad esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano e/o scaricano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e/o scaricate e dovranno essere installati in luoghi che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento. La non corretta manutenzione dei dispositivi di misura comporterà l’applicazione della specifica penale di cui all’Allegato 6. Per le acque prelevate, tali contatori dovranno essere posti sopra il punto di prelevamento per chi si approvvigiona di acque superficiali e sul “collo” per chi si approvvigiona da pozzi. Qualora l’attingimento avvenga da fonti diverse da quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere discipli- nate dall’Azienda condizioni diverse e particolari inerenti il posizionamento dei contatori di portata. Nel caso di prelievi idrici per uso industriale, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 26 della legge 36/94, l’obbligo dell’installazione del contatore al prelievo, dovrà essere assolto prima del rilascio dell’autorizzazio- ne allo scarico. In caso di comprovata impossibilità, l’Azienda può fissare i tempi entro i quali i titolari degli scarichi devono installare i contatori. L’Azienda può imporre, a spese del titolare degli scarichi, una diversa collocazione del contatore, qualora esso si trovi in luogo poco adatto alla lettura e alle verifiche di cui sopra, o non rispondente alle indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento. Pri- ma dell’attivazione degli emungimenti, i soggetti interessati, dovranno comunicare all’Azienda:
- la marca e il tipo di contatore installato;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.
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CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI
L’Azienda provvederà, al momento dell’attivazione del prelievo, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura dei contatori che non potrà essere manomessa. I sigilli apposti potranno essere rimossi solo da parte del personale dell’Azienda o da persona dalla stessa formalmente autorizzata. L’Azienda provvederà alla rimo- zione dei sigilli per consentire l’intervento di riparazione o di sostituzione del contatore e alla rilevazione della lettura. L’interessato dovrà poi comunicare entro tre giorni, la nuova installazione del contatore per la nuova sigillazione. Nel pe- riodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato ai soggetti interessati il prelievo medio riscontrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente.
Art. 29. Controlli e registrazioni delle letture dei contatori per gli stabilimenti industriali
L’Azienda imporrà l’adozione annuale per ogni stabilimento, di un apposito regi- stro vidimato e numerato sul quale dovranno essere annotati, a cura dei titolari degli scarichi, per l’anno successivo:
- il numero di matricola di ogni contatore installato al prelievo e/o allo scarico;
- letture mensili degli stessi con data di rilevazione;
- indicazione degli eventuali periodi di guasto.
Il registro dovrà essere costantemente aggiornato, tenuto presso lo stabilimento e messo a disposizione dell’Azienda per controlli. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere inviata all’Azienda e all’Autorità di Xxxxxx l’autodenuncia di cui all’Art.32 del presente Regolamento. L’Azienda si riserva inoltre di richiedere ai fini del controllo quantitativo degli scarichi e/o della fatturazione degli stessi, la lettura dei contatori di prelievo e/o di scarico anche con cadenza mensile o trimestrale.
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DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 30. Tariffe
Gli utenti sono tenuti al pagamento delle tariffe relative ai servizi di fognatura e di depurazione, laddove presenti. Nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione l’applicazione della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione segue le modalità indicate dall’articolo 8-sexies della Legge 27 febbraio 2009, n. 13. Gli utenti tenuti all’obbligo di versamento delle tariffe di cui sopra sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente arti- colo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. Per gli scarichi industriali, vale la tariffa definita dalla Autorità di Ambito ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L.R. 20/2006.
Art. 31. Modalità e termini di pagamento della tariffa
Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate allacciati al pubblico acquedotto l’addebito dei costi dei servizi di fognatura e, nel caso, di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell’acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati. Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l’addebito è effettuato con appo- site fatture trimestrali, anche presuntive, emesse sulla base dell’autodenuncia an- nuale di cui all’Art.32 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dall’Azienda. Nel caso di mancata autodenuncia annuale o nel caso sia accertata la mancanza di uno strumento di misura, l’Azienda provvederà all’ad- debito in via presuntiva di una quantità prelevata pari a 75 mc/anno per persona. Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali l’addebito dei costi di fognatura e, nel caso, di depurazione è effettuato con apposite fatture trimestrali, anche pre- suntive, emesse sulla base dell’autodenuncia annuale di cui all’Art.32 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dall’Azienda. Per utenti particolarmente significativi per quantità e qualità di scarico, la fatturazione può essere anche mensile. Il pagamento delle fatture emesse deve essere effettuato entro i termini di scadenza. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, verranno applicate le penalità per ritardato pagamento con le modalità di cui alla Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Distribuzione e fornitura dell’acqua potabile.
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DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 32. Obblighi e prescrizioni per l’autodenuncia annuale
I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che provvedono all’ap- provvigionamento idrico mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli messi a dispo- sizione dall’Azienda, i quantitativi prelevati nel corso dell’anno precedente per l’addebito della tariffa per i servizi di fognatura e, nel caso, di depurazione. I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno precedente, facendo uso degli appositi moduli messi a disposizione dall’Azienda, gli elementi necessari per la determinazione della tariffa per i servizi di fognatura e, nel caso, di depurazione nei seguenti termini:
b1) elementi quantitativi: dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascun scarico terminale desunti dalla lettura degli ap- positi contatori allo scarico, ove presenti, nonché l’entità complessiva degli scarichi effettuati. Dovranno inoltre essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d’acqua emunti mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acque- dotto in dotazione allo stabilimento, nonché i prelievi idrici complessivi.
b2) elementi qualitativi: sono oggetto di autodenuncia i valori medi annuali relativi alle acque di scarico determinati attraverso controlli periodici. Dovranno nel- lo specifico essere denunciati: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, N totale e P totale, nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo, riportati nell’autorizzazione allo scarico.
L’omessa o ritardata denuncia di cui al presente articolo sarà penalizzata secondo quanto previsto all’Allegato 6. L’Azienda predispone controlli d’ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle Autorità competenti per territorio, per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veri- dicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell’autorizzazione allo scarico. L’accertamento ai fini tariffari è effettuato secondo le disposizioni di legge.
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DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33. Compenso per spese istruttorie
Per gli oneri, a carico dei titolari degli scarichi, derivanti dall’effettuazione di so- pralluoghi, accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per l’istruttoria della doman- da di allacciamento, l’Azienda farà riferimento alle tariffe previste nell’apposito allegato al presente Regolamento.
Art. 34. Risarcimento danni
L’Azienda si riserva di rivalersi sui responsabili per tutti i costi dovesse essere chiamata a sostenere in conseguenza di atti dolosi o eventi accidentali che causi- no lo sversamento in fognatura di liquami non rispondenti alle prescrizioni e alle norme vigenti.
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SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 35. Sanzioni amministrative
Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazio- ni, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 133 del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate e applicate dall’AATO, ai sensi dell’artico- lo 135 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito all’art. 22 della L.R. 31 maggio 2006 N°20.
Art. 36. Sanzioni penali
In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall’art 137 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sarà data comunicazione all’Au- torità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
Art. 37. Provvedimenti amministrativi
Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli Art.35 e 36 di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, l’AATO adotterà i provvedimenti am- ministrativi previsti dall’art 130 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni procedendo, secondo la gravità dell’infrazione:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irre- golarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo deter- minato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
- alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazio- ne di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. Inoltre, qualora l’utente non rispetti prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nel presente Regolamento, saranno applicate le penali previste all’Allegato 6. Nei casi di violazione di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4 dell’Allegato 6, l’Azienda provvederà a comunicare all’utente le prescrizioni e i termini per l’adempimento delle stesse. Il termine di esecu- zione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’utente. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni entro il termine previsto l’Azienda applicherà le penali descritte ai rispettivi punti.
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DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38. Rinvio alla normativa esistente
Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamen- to, fino all’adozione di specifiche normative, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e dell’Autorità di Ambito Terri- toriale Ottimale n.3 Medio Valdarno.
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