Impegno del garante — Garanzia globale
Impegno del garante — Garanzia globale
Spettabile
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ufficio delle Dogane di _______
Via _____________
_____________________
Impegno del garante
Premesso che:
a) La Ditta _______________________ con sede legale in ______, Via ___________________, codice fiscale e partita I.V.A. ______________________(in seguito denominata “Ditta stipulante”), in qualità di debitore o persona che può diventarlo in proprio o in quanto rappresentante, o anche di persona diversa ai sensi dell’art. 89.3 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), è stata autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio _____________ con provvedimento n.__________ del __/__/____ e s.m.i., allegato alla presente fideiussione, alla costituzione di una garanzia globale ai sensi dell’art. 89, par 5 del CDU a copertura delle obbligazioni doganali relative a più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali, come ivi descritti e di seguito riportati, poste in essere dalla Ditta stipulante o da persona diversa, soggetto passivo del debito doganale.
b) È interesse della Ditta Stipulante ottenere la predetta garanzia globale a copertura delle operazioni, dichiarazioni o regimi appresso descritti ed a tal fine la stessa ha richiesto l’emissione della presente garanzia,
tutto ciò premesso
1 La sottoscritta (1) _________________________________________________ (in seguito denominata “Banca”), con sede (2) a _____________, Via ______________, indirizzo PEC__________, iscritta nel registro delle Imprese di __________, codice fiscale e partita IVA _________________ e all’albo delle banche e nel Registro enti Cooperativi di _____________ al n. ______________, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 60 del d.lgs. 415/96,
nella persona del/dei sottoscritto/i rappresentante/i:
signor/ra _________________, nato/a a ________________, il _____________, nella qualità di _________________,
signor/ra _________________, nato/a a ________________, il _____________, nella qualità di _________________,
validamente autorizzato/a/i, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, ad impegnarla con atti di fideiussione,
si costituisce garante in solido con la Ditta Stipulante fino alla concorrenza dell’importo massimo di € (_______________/00) (indicare importo in lettere)
nei confronti dell’Unione europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia (3), del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4),
per tutte le somme di cui la Ditta stipulante (5) è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di debitore doganale, rappresentante in dogana o in qualità di terzo nell’ipotesi di cui all’art. 89.3 CDU per gli obblighi del debitore doganale, per dazi, altri tributi dovuti, spese ed accessori (6) (di seguito denominato “Debito Doganale”) che potrebbero insorgere o sono insorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.
Per la Repubblica italiana la garanzia è prestata in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di ___________, Via ____________, indirizzo PEC ______________, destinataria della garanzia medesima (di seguito denominata “Beneficiario”).
L’importo massimo della garanzia comprende un importo di
€ _____________
a) che rappresenta la quota ai sensi dell’art. 95.2 CDU delle obbligazioni doganali che potrebbero insorgere nonché altri oneri, per le finalità di cui al punto 1 bis,
e
€ _____________
b) che rappresenta la quota ai sensi dell’art. 95.3 CDU delle obbligazioni doganali che sono insorte nonché altri oneri, per le finalità di cui al punto 1 ter.
1 bis. L’importo che costituisce la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e, ove del caso, altre spese, che potrebbe insorgere è relativo alle finalità di seguito elencate (9):
a) custodia temporanea
b) regime di transito unionale/regime comune di transito
c) regime di deposito doganale
d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione
e) regime di perfezionamento attivo
f) regime di uso finale
g) [se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione]
1 ter. L’ importo che costituisce la quota dell’importo di riferimento, corrispondente a un importo insorto di debiti doganali e, ove del caso, altre spese, è relativo alle finalità di seguito elencate, (10):
a) immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento
b) immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento dei diritti doganali ed altri oneri annotati sul conto di debito acceso ai sensi degli articoli 110 e 111 del CDU e 34, 78 e 79 del T.U.L.D. per operazioni di importazione e/o esportazione, diverso dal conto di debito indicato alla lettera g)
c) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
d) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
e) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione
f) regime di uso finale
g) dilazione di pagamento della tassa di ancoraggio e della tassa supplementare di ancoraggio attraverso annotazione sul conto di debito acceso ai sensi degli articoli 34, 78 e 79 del T.U.L.D.
h) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.
2. La Banca si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1 e per la Repubblica italiana, alla prima richiesta del Beneficiario, il pagamento delle somme oggetto di escussione, fino al limite dell’importo massimo sopra indicato, senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. La Banca non sarà tenuta ad effettuare il pagamento se prima della scadenza di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione la Ditta stipulante, la Banca stessa o ogni altra persona interessata dimostri alle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1/al Beneficiario, con soddisfazione delle autorità doganali espressa mediante comunicazione scritta alla Banca, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.
Le autorità competenti possono, a richiesta della Banca e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale la Banca è tenuta ad effettuare il pagamento delle somme richieste.
Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello previsto dall’art. 112 CDU per i dazi e dalla normativa nazionale per altri oneri.
Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando la Banca è invitata a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dal Beneficiario, tramite comunicazione inviata via PEC alla Banca, ed ha validità fino al _____________. La Banca è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Nel caso in cui il presente impegno può essere utilizzato in più di uno Stato tra quelli suindicati, ai sensi dell’art. 82.1 del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/2446 (RD), per l’elezione del domicilio/designazione mandatario da parte della Banca in tali Stati, ai fini del presente impegno, si fa riferimento a quanto indicato nell’ allegato A di questa garanzia (12).
La Banca riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti/mandatari designati, saranno accettate e a lei debitamente comunicate.
La Banca riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio/designato mandatario.
La Banca s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio/designazioni mandatari o, se indotta a modificare uno o più domicili eletti/mandatari designati, a informare preventivamente il Beneficiario.
Fatto a ___________________________________
Il _________________________
(Firma) (13)
II. Accettazione del Beneficiario
Ufficio di garanzia di ______________________________________________________
Impegno del garante accettato il _____________________________________
(Timbro e firma)
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.
(4) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
(5) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.
(6) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.
(7) vuoto.
(8) vuoto.
(9) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione europea.
(10) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione europea.
(11) vuoto.
(12) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
(13) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA BANCA E IL BENEFICIARIO
1. Oggetto della garanzia
La presente garanzia, prestata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unionali e nazionali in materia doganale, garantisce al Beneficiario, nei limiti del massimale indicato per le obbligazioni a titolo di dazi ed a titolo di altri oneri, il pagamento del Debito Doganale che fosse dovuto all’Amministrazione doganale(i) garantita(e) dalla Ditta stipulante a seguito dell’autorizzazione alla costituzione di garanzia globale citata in premessa. La garanzia è prestata esclusivamente per gli obblighi derivanti dalle autorizzazioni ai regimi/procedure indicati ai punti 1bis e/o 1ter che siano espressamente contrassegnati.
Con riferimento alla dilazione di pagamento (art. 1ter lettera b) e g)), ove la dilazione consista nel pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali ex artt.110-111 CDU e artt. 34 e 78-79 T.U.L.D. e successive modifiche, la garanzia copre anche le ipotesi di utilizzo della dilazione da parte di soggetti, diversi dal titolare della stessa autorizzazione alla dilazione di pagamento, a ciò espressamente autorizzati dal competente Ufficio delle Dogane e dei Monopoli.
La garanzia copre il regolare pagamento, alle scadenze, dei diritti doganali, spese ed interessi dovuti dai proprietari delle merci oggetto di operazioni doganali effettuate nel periodo di validità della garanzia anche qualora le merci siano sdoganate a cura della ditta stipulante e/o, se soggetti diversi, dalla casa di spedizioni autorizzata al pagamento periodico/differito.
2. Durata della garanzia - revoca
La garanzia è valida a decorrere dal giorno in cui è accettata dal Beneficiario tramite comunicazione inviata via PEC alla Banca. Successivamente al termine di durata, la garanzia resta in vigore esclusivamente per le operazioni accese nel periodo di validità, non essendo operante per nuove operazioni.
È comunque ammesso il riutilizzo delle somme riaccreditate per garantire nuove operazioni, sempre nell'ambito di quelle coperte dalla presente garanzia e nell'ambito della validità temporale della fideiussione, restando sempre fermo il limite massimo della somma garantita.
La Banca dichiara espressamente di aver preso cognizione delle disposizioni di cui:
- all’art. 82, par. 2, del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui “la revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore”,
- all’art. 82, par. 3 del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui “la cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è notificata, dal fideiussore all’ufficio doganale in cui la garanzia è costituita”.
La revoca/cancellazione dell’impegno dovrà essere notificata con raccomandata A.R. e/o con le altre forme di cui all’art. 10.
La Banca è responsabile del pagamento del Debito Doganale per operazioni doganali coperte dal presente impegno, sorte anteriormente alla data di efficacia della revoca o disdetta della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
3. Efficacia della garanzia - Svincolo
La garanzia, come previsto dall’art. 98 CDU, è efficace sino a quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri siano estinte o non possano più sorgere ed a tale momento il Beneficiario svincolerà immediatamente la garanzia e provvederà alla restituzione dell’atto fideiussorio o all’emissione di lettera liberatoria.
4. Pagamento dell’importo garantito - rinuncia alle eccezioni
In deroga al disposto dell’art. 1944 del codice civile, la Banca dichiara espressamente di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale e si obbliga a versare le somme dovute dallo stesso e coperte dalla presente garanzia, a semplice richiesta (o “a prima richiesta”) scritta del Beneficiario e con rinuncia a qualsiasi eccezione, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fino al limite degli importi massimi sopra indicati.
La richiesta di escussione della presente garanzia dovrà essere effettuata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli indicato in premessa quale Beneficiario. Resta fermo che, qualora la garanzia sia valida anche in uno o più dei Paesi dell’elenco riportato nella parte “I. Impegno del Garante”, la stessa potrà essere escussa, come indicato al punto 2 della medesima parte, anche dalle autorità competenti di ciascuno degli Stati beneficiari, con comunicazione da indirizzare alla Banca al domicilio eletto/mandatario designato in tale Paese.
La Banca non sarà tenuta al pagamento se prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione la Ditta stipulante, la Banca stessa o ogni altra persona interessata dimostri al Beneficiario, con soddisfazione delle autorità doganali espressa mediante comunicazione scritta alla Banca, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.
Le autorità competenti possono, a richiesta della Banca e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare il termine entro il quale la Banca è tenuta a effettuare il pagamento delle somme richieste oltre il termine sopra indicato. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello previsto dall’art. 112 CDU per i dazi e dalla normativa nazionale per altri oneri. In deroga al disposto dell’art. 1945 c.c., la Banca dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, nonché ad opporre eccezioni di compensazione ai termini degli articoli 1242 e 1247 c.c.; la Banca dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire il decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c.
Resta in ogni caso salva l’azione di ripetizione verso il Beneficiario nel caso in cui le somme pagate dalla Banca risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal debitore principale o dalla Banca.
La Banca dichiara espressamente che, in caso di escussione della garanzia, non potrà essere opposto al beneficiario il mancato pagamento da parte della Ditta stipulante delle commissioni, delle spese e di quant’altro pattuito in relazione all’emissione della garanzia, anche nel caso di eventuali proroghe della garanzia medesima.
5. Delimitazione della garanzia
Per quanto concerne in particolare gli interessi, si intendono garantiti quelli previsti dagli artt. 112 e 114 CDU, nonché dagli artt. 79, 86 e 218 T.U.L.D. La garanzia comprende anche i diritti doganali, interessi e spese, qualora l’Amministrazione Doganale ne richieda il pagamento a seguito di furto e/o rapina delle merci vincolate a dogana e nei casi non coperti dall’ambito di applicazione dell’art.37 del DPR 23.01.1973, n.43 – T.U.L.D. -, il tutto, in ogni caso, nei limiti dei massimali garantiti come definiti al punto 1 della Garanzia Globale.
6. Facoltà di tutela del garante – impegno di collaborazione del Beneficiario
Fermo restando quanto previsto al punto 4, la Banca ha la facoltà, non l’obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si renda possibile una richiesta di pagamento da parte del Beneficiario, di svolgere anche in nome e per conto della Ditta stipulante o del soggetto passivo del Debito Doganale, se diverso, tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi.
Anche, ma non limitatamente a tale fine, il Beneficiario provvederà a comunicare su richiesta della Banca gli eventi che hanno portato all’escussione della garanzia.
7. Rivalsa – surrogazione
La Banca è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante, o se diverso il soggetto passivo del Debito Doganale, loro successori, aventi causa o terzi a qualunque titolo obbligati al pagamento.
Per l’efficace esperimento dell’azione di regresso e di surroga verso tutti i soggetti sopra descritti, il Beneficiario si impegna a fornire tempestivamente alla Banca, a richiesta di questa, tutte le notizie e documenti idonei a tale fine senza ulteriori oneri di spese.
8. Foro competente
In caso di controversia fra Banca e Beneficiario, il foro competente sarà quello previsto dall’art. 25 c.p.c.
9. Modifiche delle condizioni contrattuali
La garanzia è il solo documento che determina i rapporti contrattuali tra Banca e Beneficiario. Eventuali modifiche inerenti agli elementi determinati, alle clausole o alle condizioni contrattuali devono essere autorizzate ed accettate espressamente dal Beneficiario.
10. Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche relative alla presente fideiussione dovranno avvenire esclusivamente con lettera raccomandata presso la sede del Beneficiario ovvero presso la sede della Banca e/o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
Per la Banca: _____________________
Per il Beneficiario: __________________
ALLEGATO “A” ALLA GARANZIA GLOBALE N.____________
Elezione di domicilio/designazione mandatario
A tutti gli effetti della presente fideiussione, la Banca elegge il proprio domicilio/designa mandatario in: _________________________________________________________________________________ (Oppure) Elegge il proprio domicilio o designa un mandatario in ciascuno degli Stati membri e delle parti contraenti della Convenzione di Transito Comune (CTC) in cui è valida l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, presso:
La sottoscritta Società Garante riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative alla presente garanzia, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti/designatari designati ai recapiti suindicati saranno accettate e ad essa debitamente comunicate. La Banca s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio/designazioni mandatari o, se indotta a modificare uno o più domicili eletti/mandatari designati, a informare preventivamente l’ufficio doganale competente. |
* Ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto, un garante stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
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