Accordo
Accordo
0.510.136.1
tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione e l’aiuto reciproco nella zona d’impiego in relazione con la presenza internazionale di sicurezza in Kosovo (KFOR)
Concluso ed entrato in vigore il 29 settembre 2003 (Stato 29 settembre 2003)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania,
rammentando la Risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
riferendosi agli scambi di note tra la NATO e il Consiglio federale svizzero sulle modalità e sugli aspetti finanziari della partecipazione svizzera alla presenza inter- nazionale di sicurezza in Kosovo2 (KFOR),
considerando la Convenzione del 19 giugno 19953 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relati- va allo statuto delle loro forze e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19954 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e
animati dal desiderio di contribuire insieme agli sforzi di stabilizzazione e di rico- struzione del Kosovo e di sostenersi reciprocamente a tal fine per il xxxxxxx xxxxx- mento delle due Parti,
hanno convenuto quanto segue:
RU 2004 3665
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 Documenti non pubblicati nella RU.
3 RS 0.510.1
4 RS 0.510.11
Art. I Oggetto
1 Il presente Accordo stabilisce i principi generali della collaborazione e dell’aiuto reciproco tra i contingenti svizzero e tedesco impiegati nel quadro della presenza internazionale di sicurezza in Kosovo.
2 L’esecuzione del presente Accordo avviene conformememte ad accordi d’esecu- zione separati (technical agreement, TA), segnatamente nei settori «Logistica»,
«Finanze» e «Istruzione».
Art. II Condizioni d’impiego
I membri dei contingenti nazionali sono subordinati al rispettivo comandante nazio- nale per quanto attiene al servizio di truppa e alla disciplina. In caso di necessità possono essere assegnati a fini di collaborazione al controllo operativo («operational control») del comandante del contingente dell’altra Parte.
Art. III Utilizzazione di immobili e di impianti
1 Di principio, l’acquartieramento dei membri dei contingenti è disciplinato a livello nazionale.
2 Le Parti possono tuttavia convenire, conformememte ad accordi d’esecuzione separati ai sensi dell’articolo I capoverso 2, la coutilizzazione di immobili e impianti già occupati dai membri del contingente dell’altra Parte.
3 In tali accordi d’esecuzione devono essere convenuti e documentati in forma appropriata (planimetrie, verbali di sopralluogo ecc.) la data di consegna, le condi- zioni e lo stato alla data di consegna, la durata d’utilizzazione, le responsabilità e la regolamentazione delle questioni finanziarie.
Art. IV Prestazioni di sostegno
1 Nell’ambito delle loro possibilità, le Parti possono garantirsi aiuto reciproco sia mediante prestazioni materiali sia mediante servizi. I particolari relativi al genere, alla durata e all’entità dell’aiuto sono disciplinati in accordi d’esecuzione ai sensi dell’articolo I capoverso 2.
2 Di principio, le prestazioni di sostegno sono concesse a pagamento. Negli accordi d’esecuzione, le Parti possono convenire la gratuità di determinate prestazioni, il conteggio dei costi mediante aliquote concordate o la rinuncia al pagamento in caso di prestazioni reciproche con un rapporto equilibrato in termini di valore.
3 L’assistenza sanitaria (Role 2+) dei membri del contingente svizzero può avvenire presso l’ospedale da campo del contingente tedesco a Prizren. La Parte svizzera partecipa all’esercizio dell’ospedale da campo mettendo a disposizione personale in misura adeguata; occorre assicurare un rapporto equilibrato tra le prestazioni fornite dalle Parti.
Collaborazione ed aiuto reciproco nella zona d'impiego
in relazione con la presenza della KFOR – Acc. con la Germania
Art. V Responsabilità
Ciascuna Parte liquida di moto proprio i danni causati a terzi nel quadro dell’ese- cuzione del presente Accordo o di un accordo d’esecuzione. Nel caso in cui entram- be le Parti siano implicate o qualora la responsabilità del danno non sia attribuibile esclusivamente a una delle Parti, i costi della liquidazione dei danni sono suddivisi di comune accordo tra le Parti.
Art. VI Relazione con accordi esistenti
1 Al presente Accordo si applicano le disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati parteci- panti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relati- va allo statuto delle loro forze.
2 L’Accordo del 30 settembre 20025 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Mini- stero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la col- laborazione tra il gruppo misto dell’aviazione dell’esercito della Brigata multi- nazionale Sud e il distaccamento delle Forze aeree svizzere in relazione con la pre- senza internazionale di sicurezza in Kosovo (KFOR) rimane in vigore. Tale Accordo è considerato un accordo d’esecuzione ai sensi dell’articolo I capoverso 2.
Art. VII Composizione delle controversie
Le controversie relative all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo sono composte di comune accordo tra le Parti e non sono sottoposte né a un tribuna- le internazionale né a terzi.
Art. VIII Disposizioni finali
1 Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma ed è concluso per una durata indeterminata.
2 Esso può essere modificato di comune accordo tra le Parti. Le modifiche devono essere formulate per scritto.
3 Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo, esso prevale sugli accor- di d’esecuzione ai sensi dell’articolo I capoverso 2. In caso di contraddizioni è de- terminante il presente Accordo.
5 Acc. non pubblicato nella RU.
4 La denuncia o la cessazione in altro modo di uno o di tutti gli accordi d’esecuzione non ha alcun effetto sulla prosecuzione della validità del presente Accordo.
5 Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. Ai fini del calcolo del termine di preavviso è determinante la data alla quale la denuncia è ricevuta dall’altra Parte.
6 Gli impegni legali e finanziari ancora in sospeso al momento della denuncia del presente Accordo sussistono fino alla loro liquidazione definitiva.
Fatto a Berlino il 29 settembre 2003 in due originali in lingua tedesca.
Per il Dipartimento federale della difesa, dello sport e della protezione della popolazione Xxxxxx Xxxxxx | Per il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania Xxxxx Xxxxxx |