ACCORDO DI COOPERAZIONE
Allegato 2
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regolamento (CE) 1305/2013
Misura 19.3 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale
ACCORDO DI COOPERAZIONE
relativo al progetto di cooperazione interterritoriale LEADER denominato:
“W.E.A.L. - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy”
“Progetto W.E.A.L. - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy”
ACCORDO DI COOPERAZIONE
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di gennaio tra i seguenti:
GAL Garda e Colli Mantovani scarl, codice fiscale e Partita IVA 02510410208, con sede in Cavriana (MN) in xxxxxx Xxxxxxxx 0, beneficiario della misura 19 del PSR della Regione Lombardia, nella persona del proprio rappresentante legale Xxxxx Xxxxxxx, nato a Rovato (BS), il 2/2/1969 e domiciliato per la carica presso la sede del Gal Garda e Colli Mantovani in xxxxxx Xxxxxxxx 0 x Xxxxxxxx (XX), delegato alla stipula del presente atto in virtù della nomina di Amministratore Unico avvenuta durante l’Assemblea ordinaria dei soci del 16/05/2018,
di seguito denominato Capofila
- da un lato-
e
GAL TERRE DEL PO, codice fiscale/Partita IVA 02505240206 con sede in Commessaggio (MN) Piazza Italia, 1 (46010), beneficiario della misura 19 del PSR – nome REGIONE LOMBARDIA, nella persona del proprio rappresentante legale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Casalmaggiore (CR), il 08/10/1967 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Terre del Po in Piazza Italia, 1 a Commessaggio (46010) delegato alla stipula del presente atto;
GAL Risorsa Lomellina scarl, codice fiscale/Partita IVA 02683570184 con sede in Mede (PV), beneficiario della misura 19 del PSR di Regione Lombardia, nella persona del proprio rappresentante legale Xxxxxxx Xxxx, nato a Pavia il 9/9/1966 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Risorsa Lomellina in Mede, delegato alla stipula del presente atto;
Fondazione Xxx Xx Xxxx, codice fiscale 84001330178, con sede in LONATO DEL GARDA, nella persona del proprio rappresentante legale Direttore Generale Xxxx. XXXXXX XXXXX, nato a CASTELCOVATI (BS), il 15 dicembre 1958, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione in LONATO DEL GARDA (BS), Via ROCCA n. 2, delegato alla stipula del presente atto in virtù della carica di Direttore Generale (Statuto della Fondazione Xxx Xx Xxxx – art. 7);
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO, codice fiscale 83001030200 con
sede in Xxxxxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxx, 0 nella persona del proprio rappresentante legale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a San Xxxxxxx d/A (MN) il 29/10/1959 e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di Bonifica stesso in Casalmaggiore, delegato alla stipula del presente atto in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 R.D. dell’08/01/2018;
ASCHIERI-DE PIETRI S.R.L., codice fiscale IT00194220190 con sede in Xxxxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxx, 00 nella persona del proprio rappresentante legale Xxxx Xxxxxxxx, nato a Casalmaggiore, il 7/7/1954 e
domiciliato per la carica presso la sede della società stessa in Fossacaprara (CR), delegato alla stipula del presente atto in qualità di Rappresentante legale della società;
ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO, codice fiscale 92010070180, con sede in Ferrera Erbognone, nella persona del proprio rappresentante legale Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Casale Monferrato (AL), il 19/07/1949 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL RISORSA LOMELLINA, delegato alla stipula del presente atto in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell’Ecomuseo del Paesaggio Lomellino;
SOCIETÀ AGRICOLA AGRIFERR ss di XXXXX XXXXXX & C., codice fiscale 01470040195 con sede in Xxxxxxx Xxx X. Xxxxxx, 0/X nella persona del proprio rappresentante legale Xxxxxx Xxxxx, nato a Cremona il 26/08/1973 e domiciliato per la carica presso la sede della società stessa in Cremona, delegato alla stipula del presente atto in quanto rappresentante legale della società agricola Agriferr ss.
di seguito denominati Partner o, collettivamente, le Parti
- dall’altro-
Premesso che
I programmi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti di cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (transnazionale);
in accordo con le indicazioni della Commissione contenute nella Guida per l’attuazione della sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato “W.E.A.L. -
Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy” (di seguito il “Progetto”);
i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario ed organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto cui è allegato il presente accordo (Allegato n. 1).
ART. 3 – Finalità e Obiettivi
Il progetto “W.E.A.L. - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy” ha come suoi
obiettivi:
Obiettivo 1: accrescere le competenze e le capacità operative (capacity building) dei GAL proponenti e della collettività in tema di servizi ecosistemici legati al “Green Care” offerti dalle infrastrutture verdi e dagli agroecosistemi e di valorizzazione economica degli stessi (PES);
Obiettivo 2: identificare le infrastrutture verdi, pratiche gestionali (PES) e lavori verdi che aumentano l’erogazione dei servizi ecosistemici legati alla salute, benessere e inclusione sociale (Green Care) e stimare il valore economico in termini di salute e benessere delle popolazioni locali;
Obiettivo 3: individuare, sui territori LEADER dei 3 GAL, gli attori interessati a sviluppare schemi di PES e o lavori verdi (fornitori e acquirenti di SE) attraverso focus group, world cafè, open space technology e altre forme partecipative;
Obiettivo 4: coinvolgere soggetti appartenenti al territorio Lombardo che possano avere interesse specifico al punto “Obiettivo 3”;
Obiettivo 5: stesura di pre-accordi di PES o di studi di fattibilità/business plans per l’attivazione di iniziative di green care/lavori verdi;
O6: in riferimento a ciascun territorio LEADER: formazione e disseminazione dei risultati alle figure chiave e alla collettività.
ART. 4 – Azioni di progetto
Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un’azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un “Steering Committee”, ai sensi del successivo articolo 9.
Le azioni previste dal progetto sono quelle elencate al paragrafo 4.2 dell’Allegato 1 e ai successivi paragrafi
relativi alle azioni locali.
Nell’ambito delle azioni di progetto le Parti si impegnano a:
Il GAL Garda e Colli Mantovani, in qualità di capofila, coordina, attua e partecipa alle azioni comuni, implementa le proprie azioni locali, supporto i partner nell’attuazione delle rispettive azioni locali, per un importo di € 140.000,00;
Il GAL Terre del Po, in qualità di partner, partecipa alle azioni comuni e implementa le proprie azioni locali
per un importo di € 55.000,00;
Il GAL Risorsa Lomellina, in qualità di partner, partecipa alle azioni comuni e implementa le proprie azioni locali per un importo di € 70.000,00.
I Partner associati partecipano alle attività di progetto che li coinvolgono e assolvono agli impegni elencati al paragrafo “Ruolo dei partner associati” della scheda di progetto di cui all’Allegato 1 del presente accordo, senza rispondere a uno specifico impegno finanziario, svolgendo le attività i cui costi sono a proprio carico.
ART. 5 – Risorse finanziarie
Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto allegata al presente Accordo.
Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività.
In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in parti uguali.
ART. 6 Obblighi delle Parti
Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto.
Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine all’esecuzione dei compiti a ciascuna affidati.
In caso di inadempimento, da parte di una della Parti, agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri Partner, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.
ART. 7 Ruolo e doveri del Capofila
Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto:
- la progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l’adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all’ingresso di nuovi partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell’attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell’azione comune;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l’eventuale aggiornamento del crono- programma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;
- sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.
Il Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo Steering Committee, con funzioni consultive e di controllo dell’attuazione del Progetto.
ART. 8 – Doveri dei Partner
Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni dello Steeering Committee.
I Partner sono tenuti inoltre all’elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Xxxxxxxx, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e, inoltre, a curare i flussi informativi sul Progetto nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.
Ai Partner spetterà:
- il rispetto di tutti gli impegni presi con quest’Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto, ivi inclusa la partecipazione alle spese sostenute dalla struttura giuridica comune eventualmente costituita per la realizzazione delle azioni di Progetto;
- l’organizzazione d’incontri e scambi all’interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all’interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all’avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori;
- il collegamento delle attività di progetto con le proprie iniziative in essere o future sul tema delle infrastrutture verdi, servizi ecosistemici e salute e benessere della popolazione, con l’obiettivo di assicurare continuità a medio/lungo termine delle attività di progetto nell’interesse diffuso dell’area di competenza.
ART. 9 Steering Committee
Lo Steering Committee assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione dell’attività di Progetto e
nella relativa attuazione.
Lo Steering Committee si riunisce ogni qual volta si renda necessario prendere decisioni sull’avanzamento del progetto. Le riunioni sono indette dal Capofila o ogni volta lo richiedano almeno due Partner, dandone comunicazione via PEC al Capofila, e comunque con cadenza almeno trimestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione.
Per riunione dello Steering Committe si intendono sia gli incontri fisici, presso una sede condivisa, sia le modalità di scambio da remoto (video conferenza).
Lo Steering Committee è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo un altro Partner.
Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:
- per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro alcuno/i dei Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l’approvazione della deliberazione;
- per le deliberazioni relative a azioni di Xxxxxxxx, spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza/espressione del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l’approvazione della deliberazione.
Delle riunioni il Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.
ART. 10 Inadempimento ed esclusione
In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa nello Steeering Committee. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l’esclusione comporta l’obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative a spese sostenute e obblighi già assunti per il Progetto. Xxx sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla all’Autorità di Gestione.
ART. 11 – Adesione di nuovi partner
L’adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere, e dei relativi impegni di cui all’articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.
Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all’approvazione dello Steering Committee, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall’articolo 9 del presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L’adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente; (ii) valore aggiunto dell’adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati; (iv) rispetto del cronoprogramma di progetto.
A seguito il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal
Capofila, il quale provvederà all’aggiornamento delle seguenti parti:
- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.
L’adesione diventerà effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell’aderente di una dichiarazione di adesione. Da quel momento l’aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.
ART. 12 – Rinuncia di uno o più Partner
I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dallo Steering Committee non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative ad impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.
ART. 13 – Durata
Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il 30/06/2022, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno 5 anni. A tal fine, le Parti concordano fin d’ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell’Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d’uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell’Accordo, lo Steering Committee deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.
ART. 14 – Modifiche ed integrazioni
Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo Steering Committee. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.
ART. 15 - Norme applicabili e clausola arbitrale
Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.
Le Parti convengono che in caso di controversia sorta in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo e, in ogni caso, relativamente ad ogni aspetto connesso, la risoluzione sarà compromessa a un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati da ciascuna parte in conflitto e il terzo designato dal Presidente della Camera di Commercio di Brescia.
ART. 16 – Ulteriori specifiche
Il presente Accordo potrà subire integrazioni o specifiche in caso di esito favorevole della candidatura, e
comunque prima dell’inizio delle attività di progetto, qualora le Parti ritengano opportuno meglio regolare
alcuni aspetti di funzionamento operativo della cooperazione, purché approvati e sottoscritti da tutte le Parti.
ART. 17 – Disposizioni finali
Il presente Accordo, redatto in n. 2 copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di
registrazione sono a carico della parte richiedente.
Il presente atto è composto da 17 articoli e 9 pagine singole escluso lo spazio occupato dalle firme e dalle copie dei documenti di identità, oltre all’allegato 1 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.
Gli Allegati sono formati da: “Allegato 1 – Scheda di progetto”.
Il presente accordo di cooperazione è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto “W.E.A.L. - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy”.