CREDITO
CREDITO
Marzo 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
31 marzo 2015 | 1° aprile 2015 | 31 dicembre 2018 | |
Parti stipulanti | ABI e Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl credito, Uilca-Uil, Unisin | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti – quadri direttivi e personale delle aree professionali – delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 385/1993, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto. Il contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l’esercizio delle funzioni di cui sopra. | ||
Accordi e protocolli aggiuntivi | Accordo 4 febbraio 2016 | rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | |
Accordo 15 dicembre 2015 | congedi parentali a ore | ||
Accordo 25 novembre 2015 | in materia di libertà sindacali |
Minimi contrattuali
DATI RETRIBUTIVI
Area | Livello | Stipendio * | |||
da 1.1.2015 | da 1.10.2016 | da 1.10.2017 | da 1.10.2018 | ||
Quadri direttivi | 4 | 4.185,11 | 4.224,86 | 4.272,56 | 4.320,26 |
3 | 3.552,46 | 3.586,20 | 3.626,69 | 3.667,18 | |
2 | 3.170,41 | 3.200,53 | 3.236,67 | 3.272,81 | |
1 | 2.986,59 | 3.014,96 | 3.049,00 | 3.083,04 | |
3a area prof. | 4 | 2.631,90 | 2.656,90 | 2.686,90 | 2.716,90 |
3 | 2.441,43 | 2.464,62 | 2.492,45 | 2.520,28 | |
2 | 2.306,54 | 2.328,45 | 2.354,74 | 2.381,03 | |
1 | 2.188,38 | 2.209,17 | 2.234,11 | 2.259,05 | |
2a area prof. | 3 | 2.057,33 | 2.076,87 | 2.100,32 | 2.123,77 |
2 | 1.978,58 | 1.997,37 | 2.019,92 | 2.042,47 | |
1 | 1.925,11 | 1.943,40 | 1.965,34 | 1.987,28 | |
Livello unico - guardia notturna | 1.840,52 | 1.858,00 | 1.878,98 | 1.899,96 | |
Livello unico - ausiliari | 1.792,91 | 1.809,94 | 1.830,38 | 1.850,82 | |
Livello retributivo di inserimento professionale (lavoratori assunti dal 1° aprile 2015) | 1.969,54 | 1.988,25 | 2.010,70 | 2.033,15 | |
Livello retributivo di inserimento professionale (lavoratori in servizio al 31 marzo 2015) ** | 1.794,47 | 1.813,18 | 1.835,63 | 1.858,08 | |
* Importi mensili per 13 mensilità. ** Le differenze rispetto agli assunti dal 1° aprile 2015 sono assicurate tramite prestazioni del fondo per il sostegno dell’occupazione (F.O.C.). |
Attività complementari e/o accessorie: nei confronti del personale assunto dal 20 gennaio 2012 per lo svolgimento di attività complementari e/o accessorie le tabelle retributive sono ridotte del 20%. Il c.c.n.l. elenca le seguenti attività complementari e/o accessorie: servizio portafoglio (con talune esclusioni) e cassa/trattazione assegni, lavorazioni di data entry relative ad attività di back office; trattamento delle banconote, trattamento della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto valori; attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica; gestione di archivi, magazzini, economato (materiali d’uso), servizi centralizzati di sicurezza, vigilanza.
Area
Livello
Scatti di anzianità
Importo ex ristrutturazione tabellare
Quadri direttivi | 4 | 95,31 | 14,30 |
3 | 95,31 | 14,30 | |
2 | 41,55 | 7,99 | |
1 | 41,55 | 7,99 | |
3a area prof. | 4 | 41,55 | 7,99 |
3 | 41,55 | 7,99 |
DATI RETRIBUTIVI | ||||||
Area | Livello | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare | |||
2 | 41,55 | 7,99 | ||||
1 | 41,55 | 7,99 | ||||
2a area prof. | 3 | 35,57 | 6,83 | |||
2 | 29,07 | 5,59 | ||||
1 | 29,07 | 5,59 | ||||
Livello unico - guardia notturna | 21,17 | 4,07 | ||||
Livello unico - ausiliari | 20,12 | 3,87 | ||||
Importi mensili per 13 mensilità. | ||||||
Periodo di maturazione: triennale, tranne il primo scatto che matura dopo 4 anni in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 3° al 4° livello per i quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura. Numero massimo: - aree professionali, 8 scatti; - quadri direttivi, livv. 1° e 2°, 8 scatti; - quadri direttivi, livv. 3° e 4°, 7 scatti. Per i quadri gli scatti decorrono dalla data di assunzione o nomina. Disciplina transitoria: - nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2014 non matura l’anzianità di servizio ai fini degli scatti e dell’importo ex ristrutturazione tabellare; - il personale destinatario dei c.c.n.l. 19.12.1994 e 22.6.1995 (16.6.1995 per le casse di risparmio), in servizio rispettivamente al 19.12.1994 e al 1.7.1995, mantiene il numero di scatti ivi stabilito. Elemento di garanzia retributiva 258,00 L’EGR viene erogato annualmente ai dipendenti da aziende prive di contrazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto stabilito dal c.c.n.l. Apposito elemento della retribuzione: dopo tre mesi dalla scadenza del c.c.n.l. e in mancanza del rinnovo contrattuale, viene erogato un apposito elemento retributivo commisurato al 30% del tasso di inflazione previsto, applicato alla voce stipendio. | ||||||
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione entro il 20 dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese è considerata mese intero. | |||||
Premio di risultato | La contrattazione di secondo livello, aziendale o di gruppo, può individuare un premio aziendale correlato ai risultati dell’impresa in termini di incrementi della produttività, redditività, efficienza, qualità, riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative. Le aziende che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo non daranno luogo all’erogazione del premio aziendale. L’impresa può preveder l’istituzione di un premio incentivante (anche sotto forma di stock option e stock granting) la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, le parti possono prevedere un unico premio variabile di risultato in sostituzione del premio aziendale e del premio incentivante. | |||||
Lavoro straordinario, notturno, festivo | L’impresa può richiedere prestazioni aggiuntive all’orario normale nei limiti di 2 ore al giorno o 10 ore settimanali. Le prestazioni aggiuntive fino a 50 ore all’anno vengono recuperate obbligatoriamente. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella per lavoro straordinario diurno feriale, il lavoratore può scegliere, per le prime 50 ore, il recupero secondo il meccanismo della banca ore o il compenso per lavoro straordinario; le ulteriori prestazioni fino ad un massimo di 50 ore nell’anno sono compensate come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario non può essere effettuato di sabato, di domenica e nei giorni festivi, salvo particolari ed eccezionali esigenze. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E’ considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva). La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla paga oraria (1/360 della retribuzione annua diviso 7,5). | |||||
Altre voci | Buono pasto: per ogni giornata di effettuazione della pausa intermedia, ai dipendenti inquadrati nelle aree professionali e ai quadri direttivi di 1° e 2° livello spetta un buono per la consumazione del pasto di 1,81 euro. Il buono compete anche ai turnisti che effettuano la pausa. Il buono non spetta al personale in missione che fruisce della diaria ovvero del rimborso spese per l’effettiva consumazione del pasto. Assegni mensili per anzianità. Importi mensili per 13 mensilità: A3-3° e 2° liv. euro 23,71 – A2-3° liv. (limitatamente agli ex operai specializzati) euro 33,87 – A2-2° e 1° liv. euro 22,35 – A1 euro 14,90. Importi annui per le aziende già destinatarie del c.c.n.l. casse di risparmio: - euro 154,10 quale “differenza assegno di anzianità ex vice capo ufficio”; - euro 149,70 quale “differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi capo commesso e vice capo commesso)”; - euro 61,64 quale “differenza assegno di anzianità ex operai”; - euro 70,44 quale “differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)”. Indennità per lavoro in locali sotterranei: al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori svolti in locali ubicati, per oltre metà dell’altezza, al di sotto del livello stradale spetta l’importo di euro 45,99. Indennità di reperibilità: ai lavoratori appartenenti a particolari servizi (es. centri elettronici, estrazione valori, sistemi di sicurezza, impianti |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
straordinario feriale | 25% |
straordinario al sabato (orario distribuito da lunedì a venerdì) o al lunedì (orario distribuito da martedì a sabato) | 30% |
straordinario notturno | 55% |
straordinario notturno nei giorni destinati al riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali | 65% |
festivo (giorno di riposo settimanale) * | 25% |
domenicale | 20% |
nelle festività infrasettimanali | 30% |
* 30% per il personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell’impresa. |
DATI RETRIBUTIVI | |
tecnologici, servizi automatizzati all’utenza) cui viene richiesta la reperibilità spetta: - l’importo di 30,68 euro riferito alla reperibilità per 24 ore con un minimo di 13,95 euro; - il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento; - un compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento con un minimo di 18,42 euro (esclusi quadri direttivi). Indennità connesse all’orario di lavoro. Compenso per lavoro al sabato: al personale che svolge attività di promozione e consulenza al sabato (nel caso di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) viene erogato un compenso di euro 18,42 (non cumulabile con l’indennità di turno, né con l’indennità per orario che termina oltre le 18 e 15 ed entro le 19 e 15) per ogni sabato di effettiva prestazione. Lo stesso compenso spetta agli addetti a succursali situate in località turistiche o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini. Orario giornaliero che termina dopo le 18 e 15 ed entro le 19 e 15: spetta un’indennità di 3,68 euro per ogni giornata di effettiva prestazione. Orario giornaliero che termina dopo le 19 e 15: spetta l’indennità di turno diurno per ogni giornata di effettiva prestazione. Indennità di turno: - aree professionali 4,30 euro/giorno per i turni diurni compresi tra le 6 e le 22; aree professionali e quadri direttivi 30,68 euro per ciascuna notte di effettuazione in turno notturno dalle 22 alle 6. L’indennità viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre due ore tra le 22 e le 6 ed in misura ridotta del 50% se la prestazione notturna non supera le due ore. Indennità prestazioni aggiuntive nei giorni semifestivi: per le prestazioni eccedenti le 5 ore, il personale di custodia e gli addetti alla guardiania sono compensati con un’indennità pari alla paga oraria maggiorata del 30%. Compensi per commessi e ausiliari adibiti alla vigilanza Indennità di rischio: spetta al personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni, con esclusione dei periodi di assenza di durata superiore a un mese non dovuti a ferie o malattia. Concorso spese tranviarie | |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione: la quota oraria è pari a 1/360 della retribuzione annua diviso 7,5. Numero di mensilità: 13. |
Commessi (A2-1° liv.) adibiti a turno alla custodia diurna o vigilanza notturna e per gli ausiliari (A1) che sostituiscono il guardiano notturno | Commessi | Ausiliari |
custodia diurna di sabato | 49,04 | - |
pernottamento | 18,42 | 10,74 |
vigilanza notturna di durata superiore all’orario normale diurno | 24,52 | 14,71 |
vigilanza notturna di durata non superiore all’orario normale diurno | 14,71 | 9,21 |
Vigilanza notturna: viene inoltre attribuito un giorno di riposo compensativo |
Qualifica e mansioni | Importi mensili | |
Centri A | Centri B | |
QD, A3, A2-3° liv. (esclusi addetti a mansioni operaie) | ||
- cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti (*) | 126,62 | 94,95 |
- addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi di 3º e 4º liv.) | 126,62 | 94,95 |
- cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti (*) | 90,24 | 67,67 |
- cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello (*) | 64,21 | 48,11 |
- addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi di 3º e 4º liv.) | 62,52 | 46,85 |
- addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere | 55,06 | 41,31 |
- addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello | 48,60 | 36,38 |
A2-1° e 2° liv. (esclusi addetti a mansioni operaie) | ||
- lavoratori che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello | 36,38 | 27,23 |
Centri A = capoluoghi di provincia e centri con intenso movimento bancario – Centri B = altri centri (*) “Addetti” con riguardo ai quadri direttivi di 3° e 4° liv. | ||
Maggiorazioni: per i cassieri con maneggio valori relativamente alle operazioni di sportello (contanti o non contanti), per gli addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori, ovvero incassano effetti, bollette e similari, gli importi indicati in tabella sono proporzionalmente maggiorati: - fino ad un massimo del 20%, in caso di adibizione giornaliera allo sportello per oltre 5 ore; - di un ulteriore 14% qualora l’adibizione sia superiore alle 6 ore. Lavoratori a tempo parziale: l’indennità viene corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero. |
Importi mensili erogati per 12 mensilità ai dipendenti (esclusi quadri direttivi di 3° e 4° livello) che prestano servizio nei centri elencati | |
Città | Importo |
Verona | 1,11 |
Catania | 1,21 |
Bari | 1,24 |
Venezia | 1,27 |
Padova, Palermo | 1,34 |
Trieste | 1,47 |
Bologna | 1,50 |
Messina, Napoli, Torino | 1,55 |
Genova | 1,70 |
Firenze | 2,01 |
Roma | 2,32 |
Milano | 2,92 |
DATI RETRIBUTIVI | |
Voci componenti del trattamento economico. Quadri direttivi: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegno ex intesa 8 dicembre 2007, assegno ex intesa 11 luglio 1999, indennità varie (ad es. indennità di rischio, sotterraneo), assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del c.c.n.l. 11 luglio 1999. Aree professionali: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, ecc.). |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. I lavoratori sono classificati nell’area dei quadri direttivi e in tre aree professionali, articolate su più livelli retributivi. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 82 quadri direttivi; art. 90 aree professionali). Livello di inserimento nella terza area professionale: è attribuito per i primi quattro anni dall’assunzione. |
Periodo di prova | Durata: 3 mesi; 30 giorni per i lavoratori della prima area professionale e per il personale addetto a mansioni operaie. Esclusione: sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate, per almeno tre mesi. |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 37 ore e 30 minuti settimanali, distribuite di norma dal lunedì al venerdì con possibilità per i lavoratori di optare, all’inizio di ogni anno, per fruire di una riduzione settimanale di 30 minuti (opzione sospesa per gli anni 2012-2018) o di accantonare la differenza, pari a 23 ore/anno, in banca ore. L’orario normale è fissato in 36 ore, con esclusione di ulteriori riduzioni e specifiche indennità, se vengono adottate le articolazioni di orario previste dal c.c.n.l. (6x6, 4x9, da lunedì pomeriggio a sabato mattina, in turni, ecc.). Regimi particolari di orario sono previsti per gli addetti alle succursali operanti presso mercati, complessi industriali, manifestazioni temporanee, sportelli cambio, posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. Regole specifiche sono previste per i nastri orari giornalieri, i turni giornalieri, l’orario di sportello. Personale di custodia, guardiani notturni: l’orario normale è di 40 ore settimanali; l’orario massimo giornaliero di ore 10 e 30 minuti. Intervallo giornaliero. Il personale ha diritto ad un intervallo di un’ora per la colazione, fra le ore 13.25 e le ore 14.45; con accordo aziendale la durata dell’intervallo può essere ridotta a mezz’ora o protratta fino a due ore. Orario multiperiodale: in presenza di esigenze tecniche, organizzative o commerciali, l’azienda può richiedere per un periodo massimo di 4 mesi nell’anno il superamento dell’orario normale settimanale e la riduzione delle prestazioni in altri periodi dell’anno. In ogni caso la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore a 5 ore giornaliere e 25 settimanali. L’orario multiperiodale non può essere adottato per un numero di lavoratori superiore al 2% del totale dei dipendenti. Addetti ai videoterminali. Il lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo due ore di adibizione continuativa ha diritto ad una pausa di un quarto d’ora. I lavoratori inseriti nei turni presso servizi/reparti di elaborazione dati hanno diritto nella giornata, in luogo delle pause di cui sopra, a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti riconosciuta dall’art. 102, comma 4 del c.c.n.l. Addetti ai centralini. A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa una pausa giornaliera di mezz’ora, divisibile anche in due periodi. L’indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti (L. n. 113/1985) è fissata in 6 euro, elevata a 7 euro in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni. Addetti alle attività complementari e/o accessorie: per gli assunti dal 20 gennaio 2012 l’orario di lavoro settimanale è di 40 ore; ai lavoratori già in forza e adibiti a tali attività successivamente al 19 gennaio 2012 viene riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari a 2 ore e 30 minuti per ciascuna settimana effettivamente lavorata. Il c.c.n.l. elenca le seguenti attività complementari e/o accessorie: servizio portafoglio (con talune esclusioni) e cassa/trattazione assegni, lavorazioni di data entry relative ad attività di back office; trattamento delle banconote, trattamento della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto valori; attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica; gestione di archivi, magazzini, economato (materiali d’uso), servizi centralizzati di sicurezza, vigilanza. |
Banca ore | Le prestazioni di lavoro straordinario confluite in banca ore devono essere recuperate entro 24 mesi. Trascorso tale termine, l’impresa indicherà i tempi di fruizione nei successivi 6 mesi, possibilmente con l’accordo dell’interessato. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre). Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma); per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato è altresì considerata semifestiva la vigilia di Pasqua. Festività nazionali coincidenti con domenica: l’azienda può riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio. |
Xxxxx | Xxxxxx dall’anno successivo a quello di assunzione Durata nell’anno di assunzione: nell’anno in cui è avvenuta l’assunzione competono 20 giorni di ferie da rapportare ai mesi di servizio prestato (la frazione di mese è considerata mese intero); per i lavoratori rientranti nelle categorie protette il periodo di ferie non può essere inferiore a 12 giorni se l’assunzione è avvenuta nel primo semestre e a 6 giorni se è avvenuta nel secondo semestre. Ai quadri direttivi assunti direttamente con tale inquadramento spettano, nell’anno di assunzione, 2 giorni di ferie per ciascun mese intercorrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre (la frazione di mese è considerata mese intero) con un massimo di 20 giorni (per gli appartenenti alle categorie protette i periodi minimi di ferie sono rispettivamente di 20 e 12 giorni). Maturazione: su base annua Criteri di computo: sulla base dei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale con orario settimanale di lavoro è distribuito su 4 o 6 giorni anziché su 5. Assenze dal servizio: il periodo di ferie viene ridotto di 1/12 per ciascun mese intero di assenza dal servizio (in caso di malattia la |
Area/Livello | Anzianità di servizio | Durata |
QD | - | 26 giorni |
A3-4° livello | fino a 10 anni * | 22 giorni |
oltre 10 anni | 25 giorni | |
altre aree/livelli | fino a 5 anni * | 20 giorni |
da 6 a 10 anni | 22 giorni | |
oltre 10 anni | 25 giorni |
ORARIO DI LAVORO | |
riduzione non si applica se l’assenza non supera i 6 mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi 6 mesi, salvo che l’assenza si prolunghi per l’intero anno). Lavoratori cessati nell’anno: spetta 1/12 delle ferie per ciascun mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (l’indennità sostitutiva è ragguagliata a 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata di ferie non godute). Malattia o infortunio sopravvenuti: non sono computati nella durata delle ferie i giorni di malattia o infortunio immediatamente denunciati. | |
Permessi ROL - Ex festività | Maturazione: i lavoratori maturano su base annua i seguenti permessi retribuiti: - un giorno a titolo di riduzione di orario, da usufruire anche in modo frazionato, nel limite minimo di 1 ora; - un numero di giornate corrispondente al numero delle ex festività cadenti nei giorni in cui sia prevista la prestazione ordinaria per il lavoratore interessato. Criteri di utilizzo/liquidazione: i permessi sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno; quelli non utilizzati sono liquidati sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata). Disciplina transitoria: per gli anni 2012-2018 il numero dei permessi è ridotto per le aree professionali di una giornata lavorativa annua (7 ore e 30 minuti) e per i quadri direttivi di un giorno di ex festività. Il corrispondente ammontare è destinato al fondo per l’occupazione. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Conservazione del posto e dell’intero trattamento economico Clausola di salvaguardia: per l’ultimo periodo non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello previsto dal R.D.L. n. 1825/1924. Prolungamento della conservazione del posto: il periodo di comporto è aumentato del 50%, con un minimo di 12 ed un massimo di 30 mesi complessivi, in caso di cure per tbc e Aids; in caso di malattie oncologiche i periodi di conservazione del posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi. Esclusioni: non sono computate le assenze necessarie per sottoporsi al trattamento di dialisi. Lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento (vecchiaia): il termine finale della conservazione del posto non può scadere oltre il sesto mese dalla data di maturazione dei requisiti; se la malattia inizia successivamente il trattamento viene riconosciuto per 6 mesi. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, a richiesta da presentare prima della scadenza dei termini di comporto, dell’aspettativa per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. In ogni caso l’aspettativa non può prolungarsi oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne ha maturato i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia. |
Maternità | Congedo di maternità: integrazione a carico del datore di lavoro, fino al 100% della retribuzione, durante il periodo di astensione obbligatoria, nel limite massimo di cinque mesi. Congedo parentale: può essere fruito anche su base oraria, per periodi minimi di un’ora giornaliera la cui somma nell’arco di ciascun mese corrisponda a giornate intere. La paga oraria e giornaliera è calcolata secondo i comuni criteri; il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è pari a 7 ore e 30 minuti (8 ire nel caso di contratti complementari). |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto e trattamento economico: come per la malattia. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio al lavoratore compete un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. |
Servizio militare | Il periodo di richiamo alle armi è computato ai fini degli scatti di anzianità, nonché per la maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso. Al termine del periodo di richiamo il lavoratore deve riprendere in servizio entro 30 giorni. |
Corsi di studio e attività formative | Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto di essere assegnati, se adibiti a turni continuativi, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o di ottenere spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e uscita. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti – oltre che per le giornate di esame – anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la sede degli esami (qualora frequentino corsi in località diversa da quella di residenza non dotata di istituti del tipo prescelto). Inoltre ai lavoratori iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale spetta – una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi – un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella dell’esame. Ai lavoratori studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e secondo grado (con esclusione delle scuole a carattere artistico) spetta in aggiunta ai permessi di cui sopra e per una sola volta un permesso retribuito di 8 giorni; in occasione dell’esame di laurea e di laurea magistrale tale permesso spetta rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni. Ai lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale ed escluse quelle a carattere artistico) oppure iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale spetta un permesso retribuito di 20 ore all’anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso spetta per il numero di anni – più due – di corso legale per le scuole di istruzione secondaria e per il numero di anni – più uno – di corso legale per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale. I predetti lavoratori possono ottenere – una sola volta per ciascun ciclo di studi (istruzione secondaria di primo grado, istruzione secondaria di secondo grado, università) – un permesso straordinario non retribuito fino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi. Il limite di utilizzo contemporaneo da parte dei lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva è pari al 5% dei lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti all’unità produttiva. Premi per il conseguimento di titoli di studio: - ai lavoratori che conseguono dopo l’assunzione la licenza di scuola media superiore (con esclusione dei titoli a carattere artistico) viene attribuito un premio di 133,51 euro; - ai lavoratori non laureati che conseguono il titolo dopo |
Anni di servizio | Periodo (A) | Periodo (B) |
fino a 5 | 6 mesi | 8 mesi |
da 6 a 10 | 8 mesi | 10 mesi |
da 11 a 15 | 12 mesi | 14 mesi |
da 16 a 20 | 15 mesi | 18 mesi |
da 21 a 25 | 18 mesi | 22 mesi |
oltre 25 | 22 mesi | 24 mesi |
(A) per evento singolo. (B) per sommatoria di assenze nei 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
l’assunzione viene attribuito un premio di 136,35 per la laurea e di 85,22 euro per la laurea magistrale. Borse di studio: ai figli o persone equiparate a carico dei dipendenti (secondo il criterio utile per gli assegni familiari), iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale vengono annualmente corrisposte le seguenti provvidenze: Le provvidenze di cui sopra spettano per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi prevista dai rispettivi ordinamenti e sono erogate: - agli studenti di scuola di istruzione secondaria che abbiano superato l’anno scolastico di riferimento; - agli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione di esami dell’anno accademico di riferimento. La corresponsione delle provvidenze viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento. Agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell’anno di iscrizione, un importo pari a 116,20 euro. Formazione. Nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine l’azienda promuove corsi di formazione professionale: un pacchetto formativo non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro; un ulteriore pacchetto di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite da svolgere fuori orario. Le ore di formazione non fruite possono essere utilizzate nei 9 mesi successivi al periodo di riferimento. | |
Altri permessi e aspettative | Congedo per motivi personali: per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata l’azienda può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se e per quale durata corrispondere il trattamento economico. Aspettativa non retribuita: compatibilmente con le esigenze di servizio, l’azienda riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa per motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività di volontariato, fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi. Le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio di età compresa fra 3 e 8 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità. |
Trasferta | Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista nei limiti della diaria. Il personale che effettua 5 o più giornate di missione nel corso di un mese di calendario può optare per il trattamento di diaria ovvero il rimborso a piè di lista nei limiti della diaria (qualora il rimborso spese risulti inferiore all’importo della diaria, al lavoratore compete la differenza a titolo di diaria). Per gli appartenenti alle aree professionali, nel caso di missione di durata superiore a 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno. Per i quadri direttivi, nel caso di missione di durata superiore a 45 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 15° giorno successivo alla comunicazione da cui risulti che la missione avrà una durata superiore a detto periodo. Al personale inviato in missione all’estero spetta, dopo il superamento di 4 giorni di missione nel mese, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all’estero, una diaria non inferiore alla metà del trattamento contrattualmente previsto. Esclusioni. Le disposizioni sulla trasferta non si applicano quando la distanza tra la località di missione e la dimora abituale del lavoratore non supera i 00 xx. (xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx), xxxxx il rimborso delle spese effettive di viaggio. Non si configura la fattispecie del “corto raggio” nell’ipotesi in cui il lavoratore in trasferta effettui, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti superiori complessivamente a 50 km. fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista più di 25 km. dalla dimora abituale del lavoratore. Trattamento di diaria da 1.1.2005 |
Trasferimento | Quadri direttivi. Al lavoratore trasferito con cambio di residenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco e al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione fino al massimo di un anno, è dovuto il trattamento di diaria per il tempo necessario per la sistemazione con un massimo di 60 giorni (con un massimo di 120 giorni per il lavoratore con carico di famiglia) più la diaria (ridotta al 60%) per ciascun familiare trasferito. L’impresa fornisce l’alloggio nella nuova sede di residenza per una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento. Spetta inoltre una indennità una tantum pari a: - una mensilità e mezza qualora il cambio di residenza riguardi solo il lavoratore (l’indennità è pari a due mensilità se la distanza della sede di destinazione è superiore a 100 km. secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico); - quattro mensilità qualora il cambio di residenza riguardi anche i familiari (l’indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della sede di destinazione è superiore a 100 km. secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico); - i criteri di computo della mensilità di riferimento sono specificati dal c.c.n.l. Verificandosi determinate fattispecie di risoluzione del rapporto, entro cinque anni dal trasferimento, l’impresa rimborsa le spese di viaggio e trasloco all’interessato che sposti la residenza in altra località entro un anno dalla risoluzione stessa. Aree professionali. Al lavoratore trasferito con cambio di residenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuto il trattamento di diaria per il tempo necessario alla sistemazione con un minimo di 3 giorni (con un minimo di 15 giorni ed un massimo di 30 giorni per il lavoratore con carico di famiglia) più la diaria (ridotta al 60%) per ciascun familiare trasferito. Spetta inoltre il rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione fino al massimo di un anno e un contributo pari alla differenza tra i canoni di locazione del precedente e del nuovo alloggio per 5 anni (l’ammontare del contributo è ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza). Verificandosi determinate fattispecie di risoluzione del rapporto, entro due anni dal trasferimento, l’impresa rimborsa le spese di viaggio e trasloco all’interessato che rientri nella residenza originaria entro |
Tipo di istituto | A | B |
scuola di istruzione secondaria di primo grado | 74,89 euro | - |
scuola di istruzione secondaria di secondo grado | 105,87 euro | 157,52 euro |
università | 216,91 euro | 294,38 euro |
A – importi ordinari. B – importi corrisposti agli studenti che frequentano corsi di studio in località diversa dal luogo di residenza della famiglia per mancanza di istituti del tipo prescelto. |
N. abitanti | QD | 3ª e 2ª area (liv. 3) | 2ª area (liv. 1-2) | 1ª area |
Fino a 200.000 | 133,66 | 79,40 | 62,75 | 58,88 |
fino a 500.000 | 147,03 | 87,34 | 69,02 | 64,76 |
fino a 1.000.000 | 160,40 | 95,29 | 75,30 | 70,65 |
oltre 1.000.000 | 173,76 | 103,22 | 81,57 | 76,53 |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
6 mesi dalla risoluzione stessa. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione: l’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento, nell’arco di 36 mesi, di una qualificazione corrispondente ai profili rientranti nella terza area professionale. Il trattamento economico dell’apprendista è riferito al livello retributivo di inserimento della terza area professionale. Prolungamento del contratto: in caso di assenza per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell’apprendista e comunque di durata superiore a 30 giorni, l’impresa può disporre il prolungamento del rapporto. Formazione: le attività formative professionalizzanti hanno una durata media di 80 ore all’anno. Malattia e infortunio: è prevista la conservazione del posto e l’integrazione fino al 100% della retribuzione per un periodo complessivo pari a 6 mesi in caso di comporto secco ed a 8 mesi in caso di comporto per sommatoria. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di un mese, da riconoscersi tramite la corrispondente indennità sostitutiva. Anzianità di servizio: al lavoratore mantenuto in servizio il periodo di apprendistato è computato integralmente ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e limitatamente al 50% per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi. Apprendistato a tempo parziale. La durata dell’orario non può essere inferiore a 25 ore settimanali. |
Altri tipi di apprendistato | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Per il periodo di vigenza contrattuale non è consentito alle imprese di utilizzare questo istituto. Apprendistato di alta formazione e ricerca. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Lavoro a tempo determinato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro a tempo parziale | Limiti numerici. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare: - il 20% del personale in servizio a tempo pieno, per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio; - il 10% del personale in servizio per le assunzioni dall’esterno. Le percentuali indicate possono essere elevate con accordo aziendale. Limiti di durata. Per le aree professionali la durata dell’orario settimanale è compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti; per il personale appartenente alla prima area professionale o addetto a mansioni operaie della seconda area professionale, l’orario può essere inferiore a 15 ore settimanali. La prestazione giornaliera non può essere superiore a 9 ore. I limiti indicati possono essere modificati con accordo aziendale. Computo degli istituti. Ai fini dei trattamenti contrattuali per ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali. Sono previsti adattamenti per i permessi per motivi di studio. Lavoro supplementare. Consentito per le seguenti specifiche esigenze organizzative: - operazioni di quadratura contabile e di chiusura; - interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro; - assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa. Compensato con la paga oraria (1/360 della retribuzione annua diviso 7,5) corrispondente a quella del lavoratore a tempo pieno con lo stesso inquadramento; in alternativa al compenso per lavoro supplementare il lavoratore può optare per fruire di permessi di recupero. |
Lavoro intermittente | Per il periodo di vigenza contrattuale non è consentito alle imprese di utilizzare questo istituto. |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Telelavoro | Nozione: il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e/o telematici, che può svolgersi, a titolo esemplificativo, presso il domicilio del lavoratore, in centri di telelavoro o in postazioni satellite, sotto forma di telelavoro mobile. Orario di lavoro: la prestazione del lavoratore in regime di telelavoro si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l’azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali. Il lavoratore ha l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie giornaliere prestabilite. |
Somministrazione di lavoro | Somministrazione a tempo indeterminato. Per il periodo di vigenza contrattuale non è consentito alle imprese di utilizzare questo istituto. Somministrazione a tempo determinato. Il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione non può superare il 5% dei dipendenti a tempo indeterminato. Nelle imprese che occupano fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato la predetta percentuale è elevata all’8%. |
Lavoro a domicilio | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: - nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori possono riunirsi al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite; - nelle unità produttive che occupano da 8 a 15 dipendenti i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue retribuite; - nelle unità produttive da 3 a 7 dipendenti i lavoratori possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, alle assemblee indette presso l’unità produttiva più vicina; - nelle unità produttive che occupano fino a 2 dipendenti i lavoratori possono partecipare, nei limiti di 5 ore annue e di due volte all’anno, alle assemblee indette presso l’unità produttiva più vicina. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Locali: la materia è regolata dall’art. 27, L. n. 300/1970. Costituzione RSA: - presso ciascuna unità produttive che occupi più di 15 dipendenti, i lavoratori iscritti alla medesima organizzazione sindacale (purché in numero non inferiore a 8) possono costituire una rappresentanza sindacale aziendale. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle aziende che occupano fino a 200 lavoratori; - 3 nelle aziende che occupano da 201 a 1.000 lavoratori; - 6 nelle aziende che occupano oltre 1.000 dipendenti. Nelle aziende che occupano più di 2.000 lavoratori, il numero dei rappresentanti è integrato come segue: - fino a 8.000 dipendenti, 1 rappresentante ogni 3.000 lavoratori o frazione di 3.000, eccedenti i primi 2.000; - oltre 8.000 e fino a 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.000 lavoratori o frazione di 7.000, eccedenti i primi 8.000; - oltre 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.500 lavoratori o frazione di 7.500, eccedenti i primi 29.000. Gruppi bancari: il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza non può essere inferiore a 1 rappresentante ogni 800 lavoratori del gruppo. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Permessi retribuiti | Dirigenti RSA: ciascuna RSA ha diritto a permessi in conformità al disposto degli artt. 23-24, L. n. 300/1970. Possono usufruire di permessi retribuiti: a) nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, un dirigente per ciascuna RSA; b) nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti, un dirigente ogni 300 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA; c) nelle unità produttive di maggiori dimensioni, un dirigente ogni 500 dipendenti (o frazione) per ciascuna RSA, in aggiunta a quanto indicato sub b). I permessi retribuiti vengono concessi ai predetti dirigenti nelle seguenti misure: - 1 ora all’anno, aumentabile compatibilmente con le esigenze di servizio fino a 1 ora e 15 minuti, per ciascun dipendente, nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; 8 ore mensili, aumentabili compatibilmente con le esigenze di servizio fino a 11 ore mensili, nelle unità che occupano più di 200 dipendenti. Ai dirigenti sono altresì concessi permessi retribuiti nella misura di 3 giorni all’anno (2 giorni all’anno nel caso di imprese che operino nell’ambito di una sola regione o di due regioni limitrofe). I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno inoltre diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a convegni sindacali in misura non inferiore a 8 giorni all’anno. Nei gruppi bancari che occupino almeno 3.500 dipendenti è riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale stipulante la possibilità di distaccare a tempo pieno i segretari degli organi di coordinamento. Rappresentanti per la sicurezza: per l’espletamento del mandato sono concessi a ciascun rappresentante permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue. Dal monte ore sono esclusi i tempi di viaggio strettamente necessari per recarsi nei luoghi di lavoro ubicati fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del rappresentante. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle organizzazioni stipulanti spettano permessi retribuiti nei limiti di un monte annuale di permessi retribuiti attribuito dal 1° gennaio 2016 secondo i seguenti criteri: - una dotazione annua di 6 ore e 51 minuti per ciascun iscritto, per le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti; - una dotazione annua di 4 ore per ciascun iscritto, per le organizzazioni sindacali che abbiano almeno 3.000 iscritti ed una rappresentatività fino al 5% dei lavoratori iscritti. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Assistenza integrativa | Spesa annua complessiva a carico dell’impresa per i quadri direttivi di 3° e 4° livello: 361,52 euro per ciascun interessato (e relativo nucleo familiare) in servizio. La copertura assicurativa per long term care è garantita tramite la Casdic mediante un contributo annuale a carico dell’impresa pari a 100 euro pro capite. |
Polizze assicurative | Responsabilità penale. Sono a carico dell’azienda le sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali e di assistenza legale in relazione a fatti commessi dal lavoratore nell’esercizio delle proprie funzioni. Sono escluse dalla tutela le azioni penali conseguenti ad atti commessi in violazione di istruzioni emanate dall’azienda e nei casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l’azienda stessa. Responsabilità civile verso terzi. I quadri direttivi hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti conseguenti allo svolgimento delle mansioni contrattuali. La tutela è estesa agli altri lavoratori particolarmente esposti al medesimo rischio. |
Contributi contrattuali | Fondo per il sostegno dell’occupazione: viene gestito per il tramite dell’ente bilaterale Enbicredito ed è alimentato, fino al 31 dicembre 2018, dai seguenti contributi dei dipendenti con rapporto a tempo indeterminato (compresi apprendisti): - aree professionali, una giornata lavorativa annua costituita dalla rinuncia a 7 ore e 30 minuti di r.o.l. - quadri direttivi, una giornata lavorativa annua costituita dalla rinuncia a un giorno di ex festività. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Licenziamento per superamento del periodo di comporto A) Se il lavoratore non beneficia di un trattamento previdenziale più favorevole di quello risultante dall’assicurazione obbligatoria, l'indennità sostitutiva del preavviso compete nelle seguenti misure: - quadri direttivi, 5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni e mezza mensilità ulteriore per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi; - terza area e seconda area professionale, 3º livello (esclusi addetti a mansioni operaie), mezza mensilità per ogni anno di effettivo servizio, con un minimo di 2 ed un massimo di 8 mensilità; - seconda area professionale, 1º e 2º livello (esclusi addetti a mansioni operaie), un terzo di mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di una e mezza ed un massimo di 6 mensilità; - prima area professionale e addetti a mansioni operaie, un quarto di mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di una ed un massimo di 4 mensilità. B) Se il lavoratore beneficia in misura massima di un trattamento previdenziale più favorevole di quello risultante dall’assicurazione obbligatoria, l'indennità sostitutiva del preavviso compete nelle seguenti misure: - quadri direttivi, 4 mesi; - terza area e seconda area professionale, 3° livello (esclusi addetti a mansioni operaie), 2 mesi; - seconda area professionale, 1° e 2° livello (esclusi addetti a mansioni operaie), 45 giorni; - prima area professionale e addetti a mansioni operaie, 1 mese e un quarto. C) Se il trattamento previdenziale più favorevole è inferiore al massimo, spetta il trattamento sub A) ridotto del 25%. Licenziamento per superamento dei limiti di età Se il lavoratore beneficia di un trattamento previdenziale più favorevole di quello risultante dall’assicurazione obbligatoria, trovano applicazione le seguenti misure: - quadri direttivi, 4 mesi; - terza area e seconda area professionale, 3° liv. (esclusi addetti a mansioni operaie), 2 mesi; - seconda area professionale, 1° e 2° liv. (esclusi addetti a mansioni operaie), 45 giorni; - prima area professionale e addetti a mansioni operaie, 1 mese e un quarto. |
Area/Livello | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
QD | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
A3 e A2-3° (*) | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
A2-1° e 2° (*) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi |
A1 e addetti a mansioni operaie | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
(*) Esclusi addetti a mansioni operaie. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Licenziamento per giustificato motivo Dimissioni La durata del preavviso è di un mese. Se le dimissioni vengono rassegnate per giusta causa, al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva del preavviso previsto in caso di licenziamento per giustificato motivo incrementata: - di altri 4 mesi per anzianità fino a 10 anni; - di altri 6 mesi per anzianità superiori. Se il lavoratore dimissionario è in possesso dei requisiti per la pensione (vecchiaia) ha diritto al trattamento previsto per il caso di risoluzione del rapporto per limiti di età. Indennità sostitutiva in caso di morte del lavoratore Se il lavoratore beneficia di un trattamento previdenziale più favorevole di quello risultante dall’assicurazione obbligatoria, l'indennità sostitutiva del preavviso compete nelle seguenti misure: - quadri direttivi, 5 mesi; - terza area e seconda area professionale, 3° liv. (esclusi addetti a mansioni operaie), 3 mesi; - seconda area professionale, 1° e 2° liv. (esclusi addetti a mansioni operaie), 2 mesi e mezzo; - prima area professionale e addetti a mansioni operaie, 1 mese e tre quarti. | |
Trattamento di fine rapporto | Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è costituita dai seguenti elementi: a) per le aree professionali: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegno temporaneo per gli apprendisti, assegno di anzianità, indennità di rischio, indennità per lavoro in locali sotterranei, concorso spese tranviarie, indennità per orari giornalieri di cui all’art. 101, comma 3 del c.c.n.l., indennità di turno diurno, assegni da automatismi, ex premio di rendimento aziendale; b) per i quadri direttivi: stipendio e tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa eventuale indennità di rischio. Dal computo restano esclusi gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di rimborso anche parziale di spese sostenute ed i trattamenti in caso di trasferta e trasferimento. Al personale delle aree professionali in servizio al 1° novembre 1999, già destinatario del c.c.n.l. 19 dicembre 1994 per le casse di risparmio, continua ad applicarsi la relativa normativa. Disciplina transitoria: nel periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare. |
Area/Livello | Anzianità di servizio | |||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | da 11 a 15 anni | oltre 15 anni | |
QD | 5 mesi | 6 mesi | 7 mesi | 8 mesi |
A3 e A2-3° liv. (*) | 3 mesi | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
A2-1 e 2° liv. (*) | 2 mesi | 2 mesi e un quarto | 3 mesi | 4 mesi |
A1 e addetti a mansioni operaie | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 2 mesi e mezzo | 3 mesi |
(*) Esclusi addetti a mansioni operaie. |
Area/Livello | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
QD | 5 mesi | (**) | (**) |
A3 e A2-3° liv. (*) | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
A2-1° e 2° liv. (*) | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi |
A1 e addetti a mansioni operaie | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
(*) Esclusi addetti a mansioni operaie. (**) Incremento di mezzo mese per ogni anno di servizio successivo al quinto e fino al quindicesimo (indennità massima complessiva pari a 10 mesi). |