Via Sanremo 3 20098 San Giuliano Milanese bandiavvisi@pec.asfsangiuliano.it
Xxx Xxxxxxx 0
00000 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO PRESTAZIONALE |
Tipologia: accordo quadro con un unico operatore economico articolo 3, comma 1, lettera iii) ed articolo 54, c. 3, d.lgs. n. 50 del 2016 |
Procedura: aperta, articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 Criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 |
FORNITURA DI FARMACI OTC, FARMACI SOP, PRODOTTI GALENICI EX PRECONFEZIONATI, PRODOTTI OMEOPATICI E DI ERBORISTERIA, ALIMENTI DIETETICI PRIMA INFANZIA E ALIMENTI DIETETICI INTEGRATORI, PRODOTTI PER MEDICAZIONE, PARAFARMACI, COSMETICI, SANITARI E SERVIZI AGGIUNTIVI |
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO 3
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 3
1.1. Definizioni 6
Art. 2. Durata del contratto 6
Art. 3. Importo del contratto 6
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto 7
Capo 2 – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE 8
Art. 5. Articolazione della fornitura 8
Art. 6. Requisiti dei prodotti e dei servizi aggiuntivi 9
Art. 7. Condizioni generali di fornitura 10
Art. 8. Servizi ancillari alla fornitura 10
8.1. Trasporto e consegna 10
8.2. Resi o mancanti 11
8.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa 11
8.2.2 Tempistiche dei mancanti per difformità quantitative. 11
8.2.3 Tempistiche dei resi per difformità quantitative. 11
Art. 9. Monitoraggio e reportistica 12
Capo 3 – I SERVIZI AGGIUNTIVI 13
Art. 10. Caratteristiche dei servizi aggiuntivi 13
10.1. Screening osteoporosi 13
10.2. Screening circolatorio gambe 13
10.3. Spirometria 13
10.4. Analisi composizione corporea 13
10.5. Analisi del capello 13
10.6. ECG basale 13
10.7. Holter pressorio 14
Capo 14 – IL PERSONALE 15
Art. 11. Personale – disposizioni generali 15
11.1. Il referente della fornitura 15
Art. 12. Sicurezza dei lavoratori 16
Art. 13. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali 16
Capo 16 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 17
Art. 14. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 17
Art. 15. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 17
Art. 16. Danni e polizza assicurativa 17
Art. 17. Rinvio allo schema di contratto 18
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti:
✓ farmaci OTC;
✓ farmaci SOP;
✓ prodotti galenici ex preconfezionati;
✓ prodotti omeopatici e di erboristeria;
✓ alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori;
✓ prodotti per medicazione;
✓ parafarmaci;
✓ cosmetici;
✓ sanitari;
e tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento delle farmacie comunali delle Aziende aggregate (di seguito denominate anche Committente) ASF San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ACF Farmacie Comunali San Xxxxxx Xxxxxxxx, Azienda Farmacie Peschiera Borromeo, Farmacie AEB Seregno.
Costituisce prestazione meramente accessoria l’erogazione di servizi specifici, come meglio illustrati nel capo 3 del presente documento.
La fornitura deve essere garantita alle farmacie gestite delle Aziende aggregate, elencate qui di seguito con l’indicazione degli orari di apertura:
ASF SAN XXXXXXXX XXXXXXXX
Farmacia n. 1
xxx Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30
sabato dalle 08.30 alle 12.30
domenica dalle 08.30 alle 12.30
Farmacia n. 2
via della Vittoria – Sesto Ulteriano - 00000 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 19.30 sabato dalle 08.30 alle 12.30
Farmacia n. 3
xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 19.30 sabato dalle 08.30 alle 12.30
Farmacia n. 4
xxx Xxxxxxx, 00 x/x Xxxxxx Xxxxxxxxxxx “San Giuliano” - 00000 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 9.30
domenica dalle 10.00 alle 19.30
Farmacia Comunale n. 1
ACF XXX XXXXXX XXXXXXXX
xxxxxx Xxxxxx, 00 (a breve n. 16) - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
Farmacia Comunale n. 2
xxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:30
Farmacia Comunale n. 3
xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
Farmacia Comunale n. 4
xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30 sabato dalle 9:00 alle 13:00
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI PESCHIERA
Farmacia Comunale n. 1
xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 20068 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (MI) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Farmacia Comunale n. 2
via 2 Giugno, 20/22 – 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 sabato mattina dalle 08.30 alle12.30
Farmacia Xxxxxxxx x. 0 x/x Xxxxxxxx Xxxxxxxx
via Liberazione, 8 – 20068 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (MI) orari di apertura al pubblico:
tutti i giorni con orario continuato dalle 09.30 alle ore 20.00
Dispensario Farmaceutico
via Archimede, 21 - frazione Linate - 20068 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (MI) orari di apertura al pubblico:
lunedì dalle 15.30 alle 19.30
martedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30
mercoledì dalle 15.30 alle 19.30
giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30
venerdì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30
sabato dalle 08.30 alle 13.00
FARMACIE AEB SEREGNO
Farmacia Comunale n. 1
via Edison, 96 – 00000 Xxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30
Farmacia Comunale n. 2
viale Santuario, 23/25 – 00000 Xxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Farmacia Comunale n. 3
via Colzani, 135 – 00000 Xxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.00 sabato dalle 8.30 alle 20.30
Farmacia Comunale
via Verri, 16 – 20853 Biassono (MB) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Farmacia Comunale
xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30
sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Farmacia Comunale
xxx Xxx Xxxx, 00 – 20842 Xxxxxx in Brianza (MB) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Farmacia Comunale
via Catalani, 62 – 20833 Birone di Giussano (MB) orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Tutti i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio e devono essere erogati in favore della Committente, affinché le farmacie abbiano costante ed adeguata disponibilità dei prodotti da distribuire.
Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente dalle Aziende aggregate, presso le imprese produttrici e/o attraverso loro depositari. Le Aziende aggregate si riservano altresì di trattare direttamente con le aziende produttrici i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione nei confronti del fornitore selezionato.
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni e le forniture, anche accessorie, necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione del contratto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
1.1.Definizioni
Per tutti i principali termini e definizioni di natura medica, scientifica e farmacologica si rimanda all’art.1 D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219.
Nel presente Capitolato sono inoltre assunte le seguenti definizioni:
a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Linee guida RUP: Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 adottata dall’Anac - Linee guida n. 3 - recanti
«Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
c) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) Appaltatore, denominato altresì ditta appaltatrice, impresa appaltatrice, ditta aggiudicataria o aggiudicatario: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l’appalto;
e) Accordo quadro: l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
f) Appalto di fornitura: contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
h) DEC: Direttore dell’esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice;
Art. 2. Durata del contratto
Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi per il periodo dall’01/01/2020, o dalla data di affidamento della fornitura se successiva, al 31/12/2021, salvo la facoltà per le Aziende aggregate di rinnovo dello stesso, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, per ulteriori 24 mesi.
Art. 3. Importo del contratto
L'ammontare globale presunto della fornitura oggetto del presente capitolato è stimato in € 6.600.000,00 per i 24 mesi suddiviso come segue per ogni Azienda aggregata:
Azienda aggregata | Importo |
ASF San Xxxxxxxx Xxxxxxxx | € 2.000.000,00 |
ACF Farmacie Comunali San Xxxxxx Xxxxxxxx | € 1.200.000,00 |
Azienda Farmacie Peschiera Borromeo | € 1.000.000,00 |
Farmacie AEB Seregno | € 2.400.000,00 |
L’importo globale presunto della fornitura è da considerarsi meramente indicativo ai fini dell’imputazione della spesa, e non vincolante per le Aziende aggregate in alcun modo, potendo la fornitura stessa, in rapporto all’andamento del mercato subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove
disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico, pertanto in caso di mancato raggiungimento degli importi sopra indicati nulla sarà dovuto alla Ditta/e aggiudicataria/e oltre il pagamento delle forniture effettivamente eseguite.
Tale disposizione è idonea a rispettare sia l’equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l’indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile ad essa quantità riferito.
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato per scrittura privata. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri connessi al contratto, ivi compresi quelli relativi alla materiale redazione dello stesso e dei suoi allegati, ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924. Detti oneri sono fissati dalla stazione appaltante in € 5.000,00 oltre IVA e oneri 4%.
Capo 2 – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE
Art. 5. Articolazione della fornitura
Il fornitore selezionato deve garantire l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, evadendo quotidianamente gli ordini formulati dai direttori delle farmacie gestite dalla Committente.
I direttori delle singole farmacie individuano e ordinano i prodotti occorrenti, in funzione delle quotidiane necessità di rifornimento della singola farmacia.
Le forniture devono essere eseguite tutti i giorni, a cura dei contraenti, presso le sedi delle farmacie delle Aziende aggregate individuate al precedente articolo 1.
Più nel dettaglio, i singoli ordinativi saranno emessi nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti di gara e secondo quanto offerto dai singoli contraenti nel rispetto delle modalità seguenti relative alle consegne:
a. Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi delle Farmacie, inderogabilmente almeno due volte al giorno per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), con possibilità di richiedere una terza consegna per eventuali urgenze.
b. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso le singole Farmacie durante l’orario di apertura delle stesse. In particolare, quanto agli orari di consegna si prenderanno a riferimento le seguenti fasce orarie:
- consegna entro le 9.30 per gli ordini inviati entro le 19.30 del giorno precedente;
- consegna entro le ore 16.30 per gli ordini inviati entro le ore 12.30 dello stesso giorno;
- consegna entro le ore 19.00 per gli ordini inviati entro le ore 17.00 dello stesso giorno.
c. Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo.
d. L’Aggiudicatario è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici.
e. Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del Direttore di ognuna delle Farmacie o di suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli consegnati.
f. Il controllo della merce e le eventuali evidenze di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive ed in tale termine di tempo segnalate all’Aggiudicatario.
g. L’aggiudicatario si impegna ad effettuare le consegne anche nel caso di trasferimenti delle sedi di farmacie rispetto a quello dichiarato in origine.
h. L’aggiudicatario si impegna ad effettuare le consegne anche nel caso di variazione di nominativo e/o forma societaria a seguito di fusione e/o aggregazione.
Per le Farmacie in servizio le domeniche e nei giorni di turno festivo dovrà altresì essere prevista una consegna alle ore 09:30, su ordine effettuato entro le 19:30 del giorno di apertura precedente.
Gli ordini sono trasmessi tramite il sistema informatico in funzione presso le farmacie gestite dalla Committente (Wingesfar).
Gli ordini possono comunque essere effettuati tramite telefono o telefax, ove particolari ragioni impediscano l’utilizzo del sistema informatico.
I contraenti, in collegamento diretto tramite strumenti informatici e telefonici, devono fornire alle farmacie le informazioni richieste sulla giacenza di magazzino, sulle reperibilità dei prodotti e sui relativi prezzi.
Ricevuto l’ordine, il contraente deve produrre un documento di trasporto elettronico in formato leggibile dal software aziendale.
Tale documento deve essere trasmesso al direttore di farmacia che ha formulato l’ordine, per il controllo della corrispondenza quantitativa tra i prodotti richiesti e quelli forniti.
Ogni singolo contraente deve scrupolosamente garantire i tempi di consegna sopra indicati, decorrenti dalla formulazione del singolo ordine.
Gli eventuali aggravi di spese e gli eventuali danni, causalmente riconducibili alla mancata evasione dell’ordine secondo quanto previsto, saranno imputati al contraente inadempiente.
Le consegne devono essere effettuate da personale incaricato dal contraente, che dia ogni e più ampia garanzia, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni vigenti in materia.
Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del direttore della farmacia o di un suo incaricato, il quale sottoscrive il documento di trasporto cartaceo per ricevuta, relativamente al numero dei colli consegnati; il controllo della merce e la segnalazione di errori verranno comunicati al fornitore entro il termine di 24 ore lavorative. Sul documento di trasporto dovranno comparire i prodotti ordinati e non consegnati (i cosiddetti mancanti).
Orari e modalità diverse delle consegne stabilite potranno essere definiti sulla base di specifici accordi che potranno intercorrere tra i Responsabili delle Aziende aggregate ed il Soggetto aggiudicatario.
Art. 6. Requisiti dei prodotti e dei servizi aggiuntivi
I prodotti offerti devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente articolo e segnatamente:
- essere conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l’autorizzazione alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio;
- essere conformi, per quanto riguarda l'etichettatura, il confezionamento e l'imballaggio, ai requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della fornitura;
- essere confezionati in imballaggi di materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idonei a garantire la corretta conservazione;
- essere corredati di tutte le informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro (es. periodo assoluto di durata, condizioni per la conservazione);
- all'atto della consegna presentare una vita utile residuale non inferiore a quattro quinti della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto.
In ogni caso i contraenti dovranno fornire i prodotti con una scadenza non inferiore alla metà del periodo di vendibilità degli stessi (salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili o particolari che abbiano, alla data di confezione, durata inferiore).
I contraenti devono consegnare alle farmacie i listini aggiornati relativi ai prodotti di parafarmaco, specialità da banco e prodotti in campagna promozionale.
Il listino dovrà indicare:
- codice e descrizione del prodotto;
- prezzo al pubblico;
- aliquota IVA e prezzo al pubblico netto IVA;
- percentuale di sconto e percentuale di spettanza del grossista;
- prezzo di cessione alla farmacia netto IVA.
Qualora il Soggetto aggiudicatario effettui, anche per brevi periodi di tempo, vendite promozionali o offerte speciali riguardanti alcuni o tutti gli articoli oggetto del presente appalto, le stesse condizioni commerciali dovranno essere riconosciute alla Committente, se migliorative di quelle con cui è stata aggiudicato l’appalto medesimo.
Delle predette condizioni dovrà essere data comunicazione alle Farmacie delle Aziende aggregate entro il quarto giorno lavorativo antecedente la loro decorrenza, il tutto su supporto cartaceo che dovrà riportare il codice di identificazione e descrizione del prodotto in Banca dati FEDERFARMA e sconto al netto di I.V.A. per ogni referenza. Inoltre dovrà essere indicata l’ultima data in cui saranno in vigore le singole vendite promozionali. Nel caso di Soggetto collettivo il listino delle vendite promozionali dovrà essere unico per tutte le Imprese raggruppate mentre le condizioni di miglior favore si intendono anche quelle praticate da una sola delle Ditte costituenti il raggruppamento.
I contraenti devono garantire inoltre:
✓ l’espletamento dei servizi aggiuntivi descritti nel capo 3 del presente capitolato presso le Farmacie nei tempi e modi concordati con ciascuna Azienda aggregata;
✓ a tutti i dipendenti della Committente la partecipazione gratuita a tutte le iniziative di formazione da loro indette o gestite, sia di carattere prettamente professionale/tecnico, sia di gestione di impresa.
Art. 7. Condizioni generali di fornitura
Sono a carico dei fornitori tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
I contraenti garantiscono l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
Nell'esecuzione delle prestazioni i contraenti devono osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Nello specifico:
l’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà alle Aziende aggregate, nell’espletamento delle forniture, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevate ed indenni le Aziende aggregate da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione alle forniture oggetto dell’appalto.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere le Aziende aggregate sollevate ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento delle forniture e si impegna a sollevare le Aziende aggregate da ogni molestia e responsabilità relativa. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalle Aziende aggregate in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.
Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti delle Aziende aggregate stesse, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle farmacie continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale; le prestazioni oggetto del presente capitolato, pertanto, devono essere eseguite garantendo la piena operatività delle farmacie, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in corso.
In ogni circostanza di inadempienza le Aziende aggregate si riservano la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi.
Art. 8. Servizi ancillari alla fornitura 8.1.Trasporto e consegna
Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore nei locali indicati dalla farmacia richiedente negli appositi ordinativi.
Il prodotto deve essere trasportato fino alla consegna, mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire la catena del freddo, ove necessaria.
Per lo scarico del materiale il contraente non può avvalersi del personale e dei mezzi della Committente; ogni operazione deve essere eseguita dal fornitore ovvero dal soggetto incaricato della consegna.
La merce deve essere consegnata:
- in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordinativi inviati di volta in volta;
- entro i termini tassativamente indicati nel presente capitolato.
Non sono ammesse consegne parziali. In tal caso la Committente applicherà le penali previste dallo schema di contratto.
I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:
- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- numero e data di riferimento dell'ordinativo;
- prodotti consegnati e relativo quantitativo;
- numero colli.
La firma posta dalla Committente su tale documento attesta la mera consegna.
In ogni caso la Committente ha sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordinativo.
Al fornitore non è consentito fissare alcun importo minimo per l’esecuzione della fornitura.
8.2.Resi o mancanti
In caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico, prodotti con residuo di validità inferiore a quattro quinti rispetto a quello stabilito dalla casa farmaceutica) e/o quantitativa (numero in eccesso o in difetto) tra l’ordinativo e quanto consegnato dal fornitore che evidenzi la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, la Committente invia al contraente una contestazione scritta, per raccomandata o anche a mezzo fax.
8.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa.
Il fornitore deve ritirare, senza alcun addebito per la Committente, entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione di contestazione di cui al precedente punto 8.2, i prodotti che presentino difformità qualitativa, emettendo le necessarie note di accredito e salva l’applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.
In tal caso inoltre, la Committente secondo le modalità ritenute più opportune avvia le procedure per l’approvvigionamento dei prodotti resi, con l'addebito al contraente inadempiente di ogni spesa ulteriore sostenuta e ferma l’applicazione delle penali previste dallo schema di contratto.
La Committente non risponderà di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso i magazzini delle farmacie.
8.2.2 Tempistiche dei mancanti per difformità quantitative.
Il fornitore deve assicurare l’esatta evasione dell’ordine, garantendo l’approvvigionamento delle quantità richieste dal direttore della singola farmacia.
La Committente secondo le modalità ritenute più opportune avvia le procedure per l’approvvigionamento dei prodotti mancanti, con l’addebito al contraente inadempiente di ogni eventuale spesa ulteriore sostenuta, qualora:
- il fornitore abbia emesso un documento di trasporto elettronico nel quale siano segnalate le quantità eventualmente mancanti del prodotto richiesto;
- non sia in grado di garantire l’esatta evasione del singolo ordine;
- il direttore della farmacia e/o il soggetto incaricato al ritiro, all’atto della consegna dei prodotti ordinati, riscontrino che gli stessi sono in numero inferiore rispetto alle quantità indicate nel documento di trasporto elettronico, ed in tal caso inoltre sono applicate le penali previste dallo schema di contratto.
8.2.3 Tempistiche dei resi per difformità quantitative.
Il fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per la Committente, entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso.
La Committente non risponde di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza presso i magazzini delle farmacie.
Art. 9. Monitoraggio e reportistica
Con cadenza mensile il fornitore deve inviare alle singole farmacie, entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate.
In particolare, i report mensili devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- data e ora di ricezione di ciascun ordinativo di fornitura;
- quantitativo della fornitura suddiviso per tipologia di prodotto;
- importi fatturati.
Il monitoraggio di tali attività può altresì essere effettuato dalla Committente anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative.
Capo 3 – I SERVIZI AGGIUNTIVI
Art. 10. Caratteristiche dei servizi aggiuntivi
Di seguito vengono descritti in sintesi le attività relative ai servizi aggiuntivi da garantire nella fornitura oggetto del seguente appalto.
Tali servizi sono da effettuarsi creando delle giornate di screening direttamente in farmacia con una programmazione concordata mensilmente di scelta di un servizio e di punto vendita, almeno due volte al mese, ad esclusione dei mesi di luglio, agosto e dicembre, per ciascuna Azienda associata.
10.1. Screening osteoporosi
Servizio per cui attraverso la densitometria ossea ad ultrasuoni è possibile misurare la resistenza dell’osso nel punto più sensibile del calcagno attraverso specifici macchinari. Questa zona è simile dal punto di vista biomeccanico a quella del femore e delle vertebre, sedi più soggette a fratture causate dall’osteoporosi. Grazie ad un’immagine visualizzata in tempo reale, lo screening ti fornirà informazioni di massima sulla qualità dell’osso. Una corretta valutazione consente di suggerire le migliori strategie nutrizionali e di stile di vita per la prevenzione delle fratture.
10.2. Screening circolatorio gambe
Servizio che prevede la misurazione dell’insufficienza venosa che viene eseguita con un dispositivo che, attraverso l’utilizzo della reografia a luce riflessa, è in grado di fornire informazioni relative all’intero sistema venoso e in particolare al funzionamento delle valvole venose.
L’esame, semplice e non invasivo, si effettua sugli arti inferiori e consente di calcolare i tempi di riempimento/svuotamento venoso.
Se associato ad altri esami, permette di valutare lo stato complessivo della circolazione venosa a livello degli arti inferiori.
10.3. Spirometria
Servizio che consente di valutare la funzionalità dell’apparato respiratorio misurando l’aria all’interno dei polmoni e come la stessa si muove attraverso i bronchi.
La prova spirometrica viene refertata da medici specialisti ed il referto sarà ritirabile direttamente in farmacia dopo 24 ore.
10.4. Analisi composizione corporea
Il servizio permette di scoprire la composizione corporea in modo semplice e veloce, utilizzando la bilancia impedenziometrica.
Nello specifico questa bilancia monitora in maniera rapida e approfondita la composizione corporea attraverso i dati relativi al peso, alla massa muscolare, alla massa grassa e all’acqua totale corporea fornisce l’Indice di Massa Corporea (BMI).
10.5. Analisi del capello
Il servizio di analisi del capello viene eseguito per mezzo di una microcamera, o strumento simile, questo esame non invasivo permette di evidenziare le cause dei più frequenti problemi legati alla bellezza ed al benessere del cuoio capelluto (forfora, caduta dei capelli, secchezza, desquamazione etc.)
10.6. ECG basale
Servizio di esecuzione dell’elettrocardiogramma (ECG) che è il tracciato che si ottiene mediante un’apparecchiatura che registra l’attività del cuore tramite una serie di elettrodi applicati in diversi punti del corpo.
Grazie all’ECG è possibile rappresentare graficamente l’attività elettrica del cuore durante la sistole (fase di contrazione) e la diastole (fase di rilassamento) di atri e ventricoli. Una volta terminata la rilevazione, il risultato verrà elaborato da un centro di cardiologia di riferimento della farmacia e il paziente otterrà il risultato in 24 ore grazie ad un medico cardiologo che referterà i dati.
10.7. Holter pressorio
Il servizio consiste nel monitoraggio pressorio delle 24 ore (Holter Pressorio o ABPM) che è un test non invasivo che consente di registrare la pressione arteriosa continuativamente per 24 ore, mediante un piccolo apparecchio fissato in vita con una cintura. Rispetto alla classica, singola, misurazione della pressione arteriosa che si effettua dal medico, in farmacia, o a casa, consente di avere un quadro completo delle condizioni pressorie, rilevando con molta accuratezza le variazioni della pressione arteriosa circadiane e notturne, determinando un profilo pressorio che rispecchia maggiormente quello reale. Il referto viene consegnato il giorno successivo al termine dell’esame e consiste in un riassunto comprensivo di tutte le misurazioni effettuate e di elaborazioni grafiche di tutti i dati acquisiti nelle 24 ore, nonché di un commento sintetico da parte del cardiologo del centro di telemedicina.
Capo 14 – IL PERSONALE
Art. 11. Personale – disposizioni generali
Ferma restando la possibilità di ricorrere al subappalto o al lavoro autonomo, al personale addetto nei servizi ancillari ed aggiuntivi:
a) ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Codice, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
Sotto questo profilo l’appaltatore:
a) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
11.1. Il referente della fornitura
Per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Referente della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.
In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della Convenzione, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all’Ente e all’ASF, inviando congiuntamente i riferimenti del Referente della Fornitura proposto in sostituzione.
È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.
In particolare, il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:
− essere il referente per tutti gli Enti che emettono Ordinativi di Xxxxxxxxx e Richiesta di Consegna;
− identificare e implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
− gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti ordinanti.
Art. 12. Sicurezza dei lavoratori
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore deve quindi, tra l’altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal “Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
Sono a carico dell’appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs. 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo Decreto. Parimenti a carico dell’aggiudicatario è il costo relativo alla sorveglianza sanitaria di cui alla sezione V del D. Lgs. 81/2008.
Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.
Art. 13. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali
Non sono stati ravvisati rischi di natura interferenziale.
Capo 16 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 14. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante ed il concessionario, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in €uro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 15. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato direttamente o con delega a personale dipendente tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.
La successiva sottoscrizione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitolato prestazionale.
Art. 16. Danni e polizza assicurativa
La ditta appaltatrice assume piena e diretta responsabilità gestionale delle forniture affidate liberando a pari titolo le Aziende aggregate ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quella concernente la sicurezza dei prodotti forniti. La ditta appaltatrice risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte delle Aziende aggregate, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
L'appaltatore dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata.
L'esistenza di tali polizze non libera la ditta appaltatrice dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, pertanto restano ferme le responsabilità per danni eccedenti i massimali assicurati.
Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dalla ditta appaltatrice all’ASF prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' amministrazione alle relative scadenze.
Art. 17. Rinvio allo schema di contratto
Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, ed a porre ulteriori oneri a carico di quest’ultimo.