COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI SAN XXXXXX XXXXXXXXX
(Provincia di Brindisi)
Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo
pubblico o di uso pubblico.
I N D I C E
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I° - ATTIVITA’ DEL REGOLAMENTO
Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento Art. 2 Disciplina di riferimento
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Tipologia degli interventi
TITOLO II° - USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO CAPO I° - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI
Art. 5 Programmazione e coordinamento degli interventi Art. 6 Programmazione del Comune
Art. 7 Coordinamento di Enti e Aziende
Art. 8 Interventi non previsti nei piani di programmazione Art. 9 Interventi d’urgenza
Art. 10 Occupazione del suolo e sottosuolo
CAPO II° - CONCESSIONI, CONVENZIONI, CAUZIONI
Art. 11 Presentazione della domanda Art. 12 Rilascio della concessione Art. 13 Proroga della concessione
Art. 14 Conservazione della concessione Art. 15 Inizio lavori
Art. 16 Fine lavori
Art. 17 Spese di istruttoria e sopralluogo Art. 18 Cauzione ed assicurazione verso terzi Art. 19 Convenzioni
CAPO III° - DELLA REGOLARE ESECUZIONE E DEI DANNI
Art. 20 Riconsegna aree occupate
Art. 21 Responsabilità ed oneri sino alla riconsegna delle aree Art. 22 Danni
CAPO IV° - SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 23 Esecuzione dei lavori
Art. 24 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori Art. 25 Prescrizioni in materia di circolazione stradale Art. 26 Obblighi diversi
Art. 27 Manutenzioni
Art. 28 Sospensioni
TITOLO III° - PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCAVI E REINTERRI CAPO I° - PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 29 Modalità di esecuzione degli scavi
Art. 30 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti Art. 31 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato
CAPO II° - DELLE STRADE
Art. 32 Modalità di intervento nelle strade
Art. 33 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Art. 34 Pavimentazioni in materiali speciali
Art. 35 Interventi per allacciamenti e manutenzioni localizzate Art. 36 Distanza tra i successivi ripristini
CAPO III° - DEI MARCIAPIEDI
Art. 37 Modalità di intervento
Art. 38 Vigilanza
Art. 39 Sanzioni
Art. 40 Divieti
TITOLO IV° - CONTROLLI E SANZIONI CAPO I° - VERIFICHE
CAPO II° - SANZIONI E DIVIETI
TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI CAPO I° - NORME FINALI
Art. 41 Situazioni di pericolo Art. 42 Inadempimenti
Art. 43 Entrata in vigore del regolamento Art. 44 Norme finali
Tabella “A” Tabella “B” Tabella “C” Tabella “D”
FAC SIMILE DOMANDA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I° ATTIVITA’ DEL REGOLAMENTO
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento riguarda tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, con l’obiettivo di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici, in modo da ottimizzare la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, regolarità del traffico veicolare e pedonale, al fine di evitare disagio alla popolazione nell’area interessata dai lavori.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono dirette:
a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi;
b) a prescrivere i modi ed i termini per l’esecuzione dei lavori, il raccordo dei nuovi tratti di rete con l’esistente, il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione o potenziamento o manutenzione;
c) a prescrivere i modi ed i termini per l’esecuzione degli allacciamenti.
3. Il rilascio della concessione allo scavo è vincolato alle priorità individuate dall’Amministrazione Comunale nei programmi annuali di manutenzione e riqualificazione del patrimonio comunale, unitamente a quelli presentati annualmente dagli Enti gestori dei pubblici servizi.
Art. 2 Disciplina di riferimento
1. Per quanto non espressamente previsto nel predetto Regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici approvato con D.P.C.M. 3 Marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme nazionali vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti,acquedotti, linee telefoniche, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.
Art. 3 – Definizioni
1. Ai fini delle presenti norme e tenuto conto dell’art. 3 del Nuovo Codice della Strada si indicano le seguenti definizioni:
a. Gestori di impianti tecnologici: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi;
b. Privati: soggetti privati, Enti o Società che intervengono per proprie reti;
c. Operatori Terzi: soggetti privati, organismi o società che eseguono opere non a titolo di gestori di impianti tecnologici;
d. Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico per la posa di canalizzazioni finalizzate alla fornitura di un servizio;
e. Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico, sia stradale sia non stradale, o del suolo ad uso pubblico effettuata per l’esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere;
f. Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo;
g. Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno;
h. Profondità di interramento: minima distanza intercorrente tra l’estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo, o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno;
i. Impianto tecnologico sotterraneo: sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo per la distribuzione di un servizio (Acqua, Energia Elettrica, Gas, Telecomunicazioni, ecc.);
j. Condotta: insieme di tubi, curve e accessori uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell’acqua;
k. Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di Energia Elettrica;
l. Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica , insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione;
m. Struttura sotterranea polifunzionale: galleria o cunicolo;
n. Galleria: passaggio praticabile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
o. Cunicolo: trincea o passaggio non praticabile con chiusura mobile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici;
p. Polifora: manufatto costituito da più fori destinati a contenere cavi di Energia Elettrica e/o di telecomunicazione;
q. Condotto: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavo o condotte;
r. Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l’alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenze;
s. Cameretta interrata: manufatto ubicato in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l’accesso all’interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni, nonché per l’azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta;
t. Pozzetto: manufatto ubicato sulla rete di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l’accesso all’interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi, nonché per l’azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nel pozzetto;
u. Opere di protezione: Manufatti atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall’ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d’interramento;
v. Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all’esercizio delle reti;
w. Servizi a rete: servizi resi alla cittadinanza per i quali esiste ubicata nel sottosuolo una rete di distribuzione;
x. Tecnologie trenchless o microtunnelling: tecnologie che consentono il rinnovo, l’adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente a scavi a cielo aperto.
Art. 4 Tipologia degli interventi
1. Si intendono per interventi con lavori di scavo e ripristino, tutte le modifiche e trasformazioni su suolo pubblico o di uso pubblico sia pavimentato che in area verde,
2. Gli interventi con lavori di scavo e ripristino, ai fini dell’applicazione delle prescrizioni tecniche di riferimento, si dividono in:
a) interventi per la posa di condotte o cavidotti;
b) interventi per posa cavi con teleguida sotterranea o trenchless o microtunnelling;
c) interventi per allacciamenti e/o manutenzioni localizzate;
d) interventi per la realizzazione di passo carrabile;
e) interventi per la riqualificazione della banchina stradale.
3. Si intendono interventi per la posa di condotte e cavidotti tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso longitudinale e sviluppo lineare significativo.
4. Si intendono interventi per allacciamenti e per manutenzione localizzata tutti i lavori sul suolo o nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico che prevedono lo scavo, con successivo ripristino della pavimentazione, con interessamento della sede stradale in senso trasversale, puntuale e con sviluppo lineare limitato, determinati dalla necessità di eseguire derivazioni e riparazioni di reti esistenti.
5. Si intendono interventi per realizzazione di passo carrabile tutti i lavori, da eseguirsi entro la sede stradale, necessari a consentire l’accesso dalla strada ad un’area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli.
6. Si intendono interventi per la riqualificazione della banchina stradale tutti i lavori finalizzati a far acquisire una diversa connotazione dello spazio stradale posto a margine della carreggiata, per un miglior utilizzo della stessa.
TITOLO II° - USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO CAPO I° - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI
Art. 5 Programmazione e coordinamento degli interventi
1. L’utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi e l’uso razionale dello stesso per i diversi servizi.
2. Il Comune rilascia la concessione per l’esecuzione degli interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
a) della concomitanza dei diversi interventi degli Enti ed aziende interessate;
b) dell'utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali:
c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
Art. 6 Programmazione del Comune
1. L’Amministrazione Comunale, per addivenire alla realizzazione coordinata degli interventi secondo i criteri di cui al presente articolo, comunica tramite l'ufficio preposto ogni anno agli Enti ed Aziende stabilmente operanti nel territorio, la bozza del programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale.
2. Gli Enti e le Aziende interessati all’esecuzione di interventi nelle zone indicate, saranno invitate, tramite l’ufficio preposto, ad avanzare richiesta per inserire nella programmazione gli interventi da loro previsti, fornendo opportuna documentazione tecnica. Il Comune si rapporterà con gli Enti e le Aziende per definire le modalità operative per l’esecuzione dei lavori.
Art. 7 Coordinamento di Enti ed Aziende
1. Gli Enti e le Aziende normalmente operanti sul territorio dovranno far conoscere i loro programmi di scavi o interventi equipollenti su suolo pubblico entro sei mesi di anticipo sull’esecuzione dei lavori.
2. In caso di lavori di riqualificazione, rifacimento o di manutenzione straordinaria completa del suolo pubblico, programmati dall’Amministrazione comunale, i soggetti gestori saranno tenuti, prima del loro inizio, ad accertare lo stato di manutenzione dei loro impianti, rinnovare o riparare le proprie reti di servizi.
3. Il Comune informa preventivamente tutti i soggetti gestori interessati dei Piani di Lottizzazione e delle pianificazioni generali ed attuative, dei propri progetti di intervento, di manutenzioni straordinarie, di ristrutturazione e di nuova costruzione strade; i soggetti gestori potranno eseguire eventuali interventi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento dei propri impianti e degli allacciamenti alle utenze private concordando in via preliminare, nel rispetto dei tempi indicati dall’Amministrazione comunale, il cronoprogramma dei lavori.
4. Qualora per i lavori di cui al precedente comma o per qualsiasi altra esigenza si rendesse necessario rimuovere, spostare o modificare, manufatti di privati o impianti di concessionari di pubblici servizi, i relativi lavori dovranno essere eseguiti con le modalità ed entro i termini preventivamente concordati tra le parti e comunque non oltre i 180 giorni dalla data della richiesta. In caso d'inadempienza il Comune provvederà d’ufficio, addebitando ai concessionari le spese sostenute. In caso di ritardi che comportino penali o danni a carico dell’Amministrazione Comunale , i concessionari saranno tenuti al risarcimento.
5. Le spese per i lavori di rimozione, spostamento e modifica di manufatti di cui al comma precedente sono a carico dei soggetti responsabili.
6. Il Comune, per esigenze di carattere generale connesse alla necessità di limitare quanto più possibile gli interventi di manomissione del suolo pubblico possono richiedere al Concessionario di inserire negli scavi da egli stesso effettuati, manufatti, cavidotti, tubazioni ed opere simili che devono essere utilizzati da altri Enti erogatori di pubblici servizi, con compensazione dei costi con quanto dovuto al Comune per Tosap e\o altri indennizzi.
Art. 8 Interventi non previsti nei piani di programmazione
1. Sono esclusi dalla programmazione gli allacciamenti alle reti e le riparazioni.
2. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella programmazione di cui all’art. 6.
Art. 9 Interventi d’urgenza
1. Gli interventi d’urgenza, necessitati dall’esigenza di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall’operatore previa comunicazione, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, dell’inizio dei lavori all’ufficio preposto e per le incombenze relative al traffico stradale, alla Polizia Municipale ed all'ufficio tecnico dell'ente. In tali casi l’operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone e cose. L’operatore dovrà produrre adeguata documentazione fotografica dell’intervento eseguito, indicando il numero civico ove si è effettuato l’intervento, il tipo di intervento e il danno riscontrato.
2. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.
3. In caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al Concessionario, oltre al costo effettivo, la penale previste.
Art. 10 Occupazioni del suolo e del sottosuolo
1. L’occupazione del suolo, sottosuolo pubblico o di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente e con l’onere della remissione in pristino del sedime manomesso.
CAPO II° - CONCESSIONI, CONVENZIONI, CAUZIONI
Art. 11 Presentazione della domanda
1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento. La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo (come da fac simile allegato al presente regolamento) disponibile presso l’Ufficio competente o sul sito web del Comune, è diretta al Sindaco ed è munita di n. 1 marca da bollo ordinaria di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni (sono esclusi dai bolli le Aziende erogatrici di servizi pubblici). Essa dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell’esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando:
A) i dati anagrafici del richiedente, i riferimenti telefonici e telematici;
B) i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;
C) la documentazione progettuale in doppia copia contenente:
a. planimetria in scala adeguata (1:1.000 o superiore) da cui risulta l’esatta ubicazione dei lavori
b. le reti tecnologiche presenti;
c. caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo COSAP, se dovuta;
d. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
e. particolari costruttivi significativi;
f. eventuali ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare nel cantiere;
g. eventuale piano di segnaletica del cantiere;
h. idonea documentazione fotografica dell’area interessata dai lavori;
D) la durata dei lavori;
E) il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori o il responsabile dei lavori;
F) l’indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
G) eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (soprintendenza, Provincia).
H) quant'altro ritenuto necessario dall’Ufficio competente dell'ente ai fini di una più esatta identificazione dell’intervento.
I) se la manomissione interessa sedimi di proprietà diversa da quella comunale, il Concessionario dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo. Tale autorizzazione costituirà parte integrante della richiesta di cui ai precedenti commi.
L) il DURC della/e ditta/e esecutrice/i dei lavori verrà acquisita di ufficio.
2. Il rilascio della concessione è subordinata, oltre al versamento dei diritti di istruttoria , anche al versamento di un deposito cauzionale e di un apposito contratto assicurativo o fideiussione bancaria per la copertura delle responsabilità civili verso terzi, per un importo indicato nell’Allegata Tabella A e B.
Art. 12 Rilascio della concessione
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta ordinaria ed entro 15 (quindici) giorni per quelle d’urgenza, l’Ufficio competente manderà un invito al ritiro della concessione, nel quale saranno specificati:
a) l’importo a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e dei ripristini;
b) l’importo della COSAP temporanea, se dovuta;
c) le spese di istruttoria e sopralluogo di cui al successivo art. 17.
2. La concessione dovrà essere ritirata dal richiedente presso l’Ufficio competente a seguito di comunicazione d’invito al ritiro.
3. Dalla data del ricevimento di tale invito, il richiedente avrà a disposizione trenta giorni per il ritiro; trascorso tale periodo la concessione perderà validità e sarà archiviata.
4. Contestualmente al ritiro della concessione il richiedente dovrà consegnare presso l’Ufficio competente, l’originale della fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure l’attestazione dell’avvenuto deposito cauzionale infruttifero, pari all’importo di cui all’allegato “B”.
5. Nella concessione sono indicate le condizioni tecniche da rispettare nell’esecuzione dei lavori, la validità della stessa, stabilita in massimo mesi sei a decorrere dalla data di ritiro della concessione, nonché il tempo per l’occupazione temporanea del suolo pubblico e le relative somme da versare ed inoltre la quantificazione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa o del deposito cauzionale. In casi particolari sarà il responsabile dell’Ufficio preposto a stabilire le eventuali proroghe. I lavori devono avere inizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio degli stessi (salvo prescrizioni di termini più brevi). Nel termine indicato nel provvedimento autorizzativo e, comunque, non oltre 90 giorni dall’inizio dei lavori, salvo espressa proroga ovvero diverso termine stabilito nell’autorizzazione in rapporto alla complessità dell’intervento da effettuare. Fatto salvo il ripristino definitivo di cui all'art. 33 che dovrà avvenire comunque entro i successivi tre mesi.
6. qualora entro i termini prescritti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il titolare dell'autorizzazione deve richiedere una nuova autorizzazione. Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato solo per l'insorgere di fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori.
7. Nel caso in cui l’inizio e il termine dei lavori di scavo dovessero subire variazioni temporali (entro il termine previsto nell’autorizzazione) e la relativa ordinanza fosse già stata emessa, il richiedente dovrà darne comunicazione all’ufficio competente, il quale si attiverà presso gli organi di Polizia Municipale, affinché rilascino la nuova ordinanza, nonché l’Ufficio preposto provvederà al calcolo del conguaglio della COSAP temporanea. Si sottolinea che è assolutamente vietato eseguire scavi su suolo pubblico in assenza di tale ordinanza (quando necessaria).
8. Qualora le opere previste non siano completate entro il termine fissato, il provvedimento di concessione perderà ogni efficacia, salvo proroga o rinnovo da richiedere prima della scadenza della concessione ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.
9. L’Autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo salvo la restituzione del contributo versato in ragione delle opere non eseguite.
10. La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
11. Il diniego della concessione sarà comunicato al richiedente, con indicazione dei motivi del diniego stesso.
12. L’approvazione da parte del Comune di un progetto di opera pubblica per la cui realizzazione sia necessaria l’occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita concessione. Pertanto il verbale di consegna lavori sostituisce la concessione di cui al presente Regolamento e la concessione di cui agli articoli del Codice della Strada e relativo Regolamento d’attuazione. Resta comunque necessaria l’ordinanza nel caso in cui per eseguire i lavori sia necessario modificare la viabilità. Ad avvenuta esecuzione dei lavori la ditta esecutrice o il beneficiario della concessione dovrà presentare stralcio planimetrico indicante l’esatta ubicazione degli allacci, delle reti, delle condutture, ecc. posti in essere.
Art. 13 Proroga della concessione
1. La concessione per la realizzazione dei lavori è prorogabile una sola volta e per un massimo di 30 (trenta) giorni, a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell’atto.
2. La domanda di proroga può essere presentata solo quando, a lavori iniziati od in procinto di iniziare, la loro conclusione vada oltre la data di validità della concessione e non superi il termine di cui al precedente comma.
3. Per il ritiro della proroga dovrà essere versata, se dovuta, il conguaglio della COSAP temporanea e l’eventuale integrazione al deposito cauzionale e/o fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Art. 14 Conservazione della concessione
1. Copia della concessione allo scavo dovrà essere fornita all’impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa, nel luogo dei lavori, unitamente alla copia del modulo di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari dell’Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo, fatta eccezione per gli interventi di riparazione e guasti urgenti, per i quali si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 9.
2. La mancata presenza in cantiere di copia dei documenti sopraindicati nel cantiere, comporterà l’applicazione della sanzione prevista all’art. 38 del presente regolamento.
Art. 15 Inizio lavori
1. Per tutte le tipologie di intervento è fatto obbligo di comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima all’Ufficio preposto, l’inizio dei lavori e la durata degli stessi, anche tramite fax, ad esclusione di quelli previsti all’art. 9 per i quali la suddetta comunicazione dovrà pervenire almeno le 24 ore antecedenti il concreto inizio dei lavori.
2. La suddetta comunicazione dovrà contenere i dati dell’impresa esecutrice, il nominativo del direttore tecnico ed il nominativo del responsabile dei lavori per quanto attiene la sicurezza (D. Lgs. 9.4.2008 n. 81) con i relativi recapiti telefonici ed una foto riportante in primo piano il tratto stradale a manomettersi (con evidenziazione dell’area oggetto di manomissione, sia pure con pennarello)
3. Il mancato deposito della comunicazione di inizio lavori oltre alle sanzioni previste per l’occupazione del suolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 39 del presente regolamento.
Art. 16 Fine lavori
1. I lavori dovranno essere svolti entro il termine stabilito dal Comune nella concessione ed in caso di ritardo, non imputabile alla volontà del concessionario, dovrà essere presentata, in tempo utile, richiesta di xxxxxxx.
2. Il mancato deposito della comunicazione di fine lavori con allegata foto del tratto ripristinato (ripreso in maniera da evidenziare la zona ripristinata ed in modo analogo alla precedente), renderà il concessionario responsabile per eventuali danni a cose e persone derivanti dall’intervento eseguito e non permetterà la decorrenza dei termini per lo svincolo del deposito cauzionale infruttifero e/o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Art. 17 Spese di istruttoria e sopralluogo
1. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento, in ragione della tipologia dell’intervento, delle spese di istruttoria e sopralluogo, ivi comprese quelle per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e di svincolo della cauzione e/o fideiussione bancaria o assicurativa, secondo gli importi stabiliti nell’allegata Tabella “A” del presente Regolamento.
2. L’allegata tabella “A” sarà aggiornata, mediante determina del Responsabile, ogni due anni in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nei due anni precedenti.
3. Nel caso di richieste che comprendono tipologie di scavi a cui possono essere applicati spese di istruttoria e sopralluogo, riportati nell’allegata tabella “A”, diversi tra loro (es. prolungamento della rete e allacciamento alla stessa), si applicherà l’importo ma ggiore tra le due o più casistiche a confronto.
Art. 18 Cauzione ed assicurazione verso terzi
1. Il rilascio della concessione è subordinato , oltre al versamento del diritto di istruttoria, anche del versamento di un deposito cauzionale nella misura indicata nell’allegata tabella “B”.
2. tale deposito cauzionale viene costituito a garanzia del pagamento del conto dei lavori da eseguirsi in danno per mancata osservanza del presente regolamento il deposito cauzionale è costituito in garanzia del rispetto di tutti gli obblighi costituiti in capo al concessionario dal presente regolamento. Sarà quindi computato per far fronte all’eventuale rifacimento del ripristino per cedimento sottostante, dell’eventuale trasporto d’Ufficio delle terre esuberanti e comunque ingombranti la sede stradale, di danneggiamenti di qualsiasi genere alle opere comunali, e per qualsiasi altra spesa resasi necessaria in dipendenza delle lavorazioni.
3. Il deposito cauzionale sarà svincolato alla riconsegna delle aree interessate dai lavori “previa verifica del rispetto degli obblighi imposti al concessionario.
Il rilascio dell’autorizzazione è altresì subordinato alla esibizione di apposito contratto assicurativo per la copertura delle responsabilità civili verso terzi per un importo non inferiore a €.3.000.000,00 il contratto dovrà essere valevole per tutto il periodo dei lavori e sino alla riconsegna delle aree come disciplinata dal successivo Art. 20.
In alternativa, ove il soggetto autorizzato si avvalga di imprese appaltatrici per l’esecuzione dei lavori, che nei confronti del soggetto stesso stipulano polizze assicurative a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi nell’esecuzione dei lavori, le suddette polizze possono considerarsi sostitutive a condizione che esse vengano estese anche alla civica Amministrazione.
4. L’ammontare della cauzione o della fideiussione è stabilito in misura pari all’ammontare del costo al metro quadrato per tipologia prevalente di pavimentazione, preventivato dall’Amministrazione Comunale per i lavori di ripristino. I costi medi di cui sopra sono determinati sulla base dei prezzi unitari in materia e sul territorio e vengono riportati per ciascun intervento nell’allegato “B” del presente regolamento.
5. Quando i richiedenti la concessione sono gli Enti e le società che gestiscono i servizi pubblici, a richiesta degli stessi, il deposito cauzionale può essere trasformato in una somma annua che forfettariamente verrà calcolata a fronte di tutte le lavorazioni a farsi nel periodo; tale somma annuale potrà essere sostituita con l’emissione di polizza fideiussoria a garanzia del 30% dell’importo annuale stimato .
6. La Tabella “B” di cui al 1° comma sarà aggiornata, mediante determinazione del responsabile, ogni due anni in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nei due anni precedenti.
Art. 19 Convenzioni
1. Qualora la frequenza e l’entità degli interventi previsti lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni e accordi tra i concessionari ed il Comune.
2. Le convenzioni e gli accordi possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.
CAPO III° - RICONSEGNA DELLE AREE OCCUPATE E DANNI
Art. 20 Riconsegna aree occupate
1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a segnalare per iscritto l’avvenuta ultimazione dei lavori. L’U.T.C., nel più breve tempo possibile, constata l’ultimazione e verifica il rispetto del Regolamento, previo sopralluogo con il responsabile dei lavori. Per la suddetta verifica in contraddittorio, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a prendere apposito contatto con il funzionario dell’U.T.C. e a predisporre i mezzi, compreso quello di trasporto, per il sopralluogo. Oltre 60 gg. dalla comunicazione, l’ultimazione s’intende accertata anche senza verifica da parte dell’U.T.C., quando, nel rispetto del comma precedente, il funzionario comunale non si è potuto rendere disponibile.
2. Dalla data di accertamento dell’ultimazione o dopo 60 gg. dalla comunicazione, qualora non siano già state accertate infrazioni, decorrono i termini di due anni; in mancanza i lavori continueranno ad essere ritenuti ancora in corso.
3. La consegna sarà subordinata al verificato rispetto delle norme del presente Regolamento ed avverrà al più presto possibile, tramite sopralluogo dell’U.T.C. con il responsabile dei lavori e con le modalità indicate per la verifica dell’ultimazione dei lavori. Superati 90 giorni dalla scadenza dei termini di garanzia, la riconsegna delle aree pubbliche al Comune sarà ritenuta automaticamente
avvenuta, il titolare dell’autorizzazione abbia provveduto ad avanzare istanza di consegna alla scadenza dei termini suddetti.
4. Con la presa in consegna cessano le responsabilità del richiedente in merito all’occupazione del suolo pubblico.
5. Restano comunque impregiudicate le responsabilità per vizi occulti nelle lavorazioni di ripristino e quelle generali derivanti dall’esercizio della Concessione. Queste ultime decadranno con la riconsegna del sottosuolo per cessata occupazione del medesimo, come ad esempio per spostamento d’impianti in altro sito.
Art. 21 Responsabilità ed oneri sino alla riconsegna delle aree
1. Sino alla presa in consegna del lavoro da parte del Comune, è a carico esclusivo del titolare dell’autorizzazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune, il perfetto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché la correlativa responsabilità, nei confronti del Comune e di qualunque terzo, per qualsiasi titolo o motivo.
2. Sino a che non sia stata constatata da parte dell’U.T.C. la regolarità dei lavori, anche sulla scorta dei certificati delle prove di minima o del certificato di regolare esecuzione emesso dalla
D.L. del richiedente, e sino a che, inoltre, non sia stato eseguito il ripristino della pavimentazione, il titolare dell’autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni ed i ripari e rispondere degli inconvenienti e dei danni causati e dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.
Art. 22 Danni
1. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell’opera oggetto della domanda saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.
2. Ogni e più ampia responsabilità per qualsiasi evento e danno a terzi che si dovesse verificare prima del certificato di regolare esecuzione, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell’opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata da terzi stessi, fermi restanti gli obblighi di manutenzione necessaria all’ultimazione dei lavori previsti in capo al concessionario.
CAPO IV° - SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 23 Esecuzione dei lavori
1. I lavori dovranno essere condotti in modo da limitare al massimo l’intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive contenute nell’allegato dell’atto di concessione rilasciato dal Comune.
2. In sede di esecuzione dei lavori, il concessionario è tenuto a fornire tempestivamente tutte le informazioni concernenti l’andamento dei lavori al personale tecnico del Comune.
3. Almeno 2 (due) giorni prima dell’inizio dei lavori di cui all’art. 4 comma 2 lett. a) dovranno essere posti sul luogo dell’intervento appositi cartelli di preavviso dei lavori da eseguire, onde consentire alla popolazione una costante informazione sugli interventi che verranno svolti sul suolo pubblico o di uso pubblico, consentendo altresì uno snellimento del traffico nei tratti eventualmente interessati.
4. Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali – vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l’Amministrazione può chiedere periodi e/o orari particolari di intervento secondo le esigenze. Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione può essere richiesta nei giorni festivi.
Art. 24 Responsabilità inerenti la sicurezza dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, relative a persone al lavoro, visibilità notturna dei cantieri, sicurezza dei pedoni.
Art. 25 Prescrizioni in materia di circolazione stradale
1. Il segnalamento e la delimitazione dei cantieri dovrà avvenire con le modalità indicate dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, ed al termine dei lavori, il concessionario ha l’obbligo di rimuovere i segnali stradali precedentemente apposti.
2. Dovranno altresì essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e in particolare il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, contemplati dall’art. 21 “Opere, Depositi e cantieri stradali” e le prescrizioni contenute nel relativo regolamento, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, che vanno dagli artt.30-43;
3. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico mantenendo di norma il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni ed i passi carrabili.
4. Nel caso in cui sia necessario un restringimento della carreggiata stradale, una chiusura della strada o altre modifiche della viabilità stradale, dovrà essere preventivamente chiesta dal Richiedente apposita ordinanza al Comando di Polizia Municipale con adeguato anticipo.
Art. 26 Obblighi diversi
1. Prima dell’inizio dei lavori sarà cura del titolare dell’autorizzazione accertarsi della presenza nell’area interessata dagli scavi di altre reti di sottoservizi al fine di procedere alle operazioni di scavo in modo da evitare danneggiamenti o rotture.
2. In relazione al tipo di strada oggetto dei lavori, è facoltà dell’Amministrazione Comunale imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati.
3. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere gli eventuali materiali di risulta nell’ambito dell’area di cantiere ed entro la superficie oggetto di occupazione e di mantenere pulita l’area circostante dall’eventuale caduta di materiali, le inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell’art. 38 del presente regolamento.
Art. 27 Manutenzioni
1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cura e spese del richiedente fino a due anni dalla data di riconsegna delle aree, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.
2. Qualora nel corso di tale periodo si verificassero cedimento o assestamenti, sarà fatto obbligo al soggetto concessionario di procedere al ripristino immediato, in base agli articoli del presente regolamento e secondo quanto prescritto di volta in volta dall’ufficio preposto.
Art. 28 Sospensioni
1. Per l’inosservanza totale o parziale delle prescrizioni del presente regolamento, tali da provocare danni al patrimonio comunale oppure intralci all’andamento del traffico, il Comune riterrà direttamente responsabile il concessionario e potrà disporre a suo insindacabile giudizio, con apposito verbale, la sospensione dei lavori ed imporre il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero applicare la sanzione prevista all’art. 38 del presente regolamento.
2. In caso di sospensione è onere del concessionario predisporre tutte le cautele volte alla messa in sicurezza del cantiere.
3. L’eventuale sospensione dei lavori, ovvero l’applicazione della sanzione, non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza del concessionario stesso.
4. In caso di ripetute inadempienze del concessionario il Comune si riserva la facoltà di sospendere tutte le concessioni fino alla completa attuazione da parte del concessionario stesso di tutte le prescrizioni violate ed alla conseguente verifica di qualità effettuata dai tecnici comunali competenti.
TITOLO III° - PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCAVI E REINTERRI
CAPO I° - PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 29 Modalità di esecuzione degli scavi
1. Gli scavi dovranno essere eseguiti ad una distanza non inferiore a cm. 50 dai manufatti fognari e comunque dovranno essere adottate tutte le precauzioni affinché i manufatti od impianti comunali restino integri e perfettamente efficienti.
2. I piani di posa per cavi, tubazioni, condotte od altro, sia per le reti principali che per le utenze, se posate in carreggiate stradali, dovranno rispettare la normativa di settore, relativa alla rete o servizio interrati.
3. Per le reti posate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, valgono le deroghe previste dal D.P.C.M. del 03/03/1999. In caso di inadempienza ogni onere e conseguenza resta a totale carico del concessionario.
4. Per l’esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l’utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l’uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, il Comune può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l’onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.
5. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l’accesso agli ingressi carrai.
Art. 30 Modalità di esecuzione dei ripristini per posa di condotte o cavidotti
1. Le prescrizioni sotto riportate hanno il carattere di minime disposizioni come tali non esaustive a garantire la qualità dei ripristini conseguenti agli interventi su suolo pubblico o di uso pubblico. I ripristini devono essere eseguiti in modo da evitare cedimenti differenziati e sfondamenti del manto della pavimentazione nel successivo anno dalla data di ultimazione dei lavori.
2. La dimensione del ripristino definitivo nella posa di condotte e cavidotti, negli allacci e derivazioni e per gli attraversamenti sarà determinata volta per volta dal responsabile in sede di concessione.
3. Il ripristino della pavimentazione sarà eseguito in modo che la generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature, né avvallamenti o slabbrature.
4. Non sono ammessi in sede stradale ripristini provvisori delle pavimentazioni con conglomerato cementizio o conglomerato bituminoso a freddo, salvo casi di lavori urgenti ed in particolari condizioni; in tal caso, prima del ripristino definitivo tale materiale dovrà essere completamente asportato. I ripristini delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti previa mano di attacco con emulsione bituminosa alle pareti della massicciata stradale, compresa la successiva impermeabilizzazione delle giunte dello scavo.
Art. 31 Pozzetti, camerette e opere in cemento armato
1. I pozzetti ed i relativi chiusini, presenti nell’area del ripristino definitivo, dovranno essere riportati in quota a cura e spese del concessionario.
2. Qualora si renda indispensabile la realizzazione nel sottosuolo pubblico o di uso pubblico, di manufatti di particolari dimensioni (camerette, pozzetti, tombini, etc.) il concessionario è tenuto a presentare al Comune i particolari in scala adeguata.
3. Tutti i chiusini dei pozzetti o camerette di qualsiasi dimensione dovranno rispettare la normativa di settore.
CAPO II° - DELLE STRADE
Art. 32 Modalità d'intervento nelle strade
1. In tutte le strade con carreggiate separate da spartitraffico o unica carreggiata comprese le banchine stradali e le strade di servizio, per qualsiasi intervento con operazioni di scavo e successivo ripristino si dovranno seguire le prescrizioni indicate nell’atto di concessione.
Art. 33 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
RIPRISTINI
Il ripristino della pavimentazione dovrà avvenire in due fasi successive: la prima (ripristino provvisorio), subito dopo la posa dei manufatti, la seconda (ripristino finale) dopo l’assestamento del ripristino provvisorio. In particolare:
A) Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà avvenire immediatamente dopo la esecuzione dei lavori in due fasi successive:
1a fase ripristino provvisorio
• il letto di posa delle condotte, il rinfianco ed il successivo ricoprimento dovrà essere eseguito con sabbia fine lavata per cm 20 con posa di nastro segnalatore;
• il rinterro dello scavo dovrà essere effettuato con materiale misto di cava di idonea pezzatura, opportunamente compattato e livellato per strati non superiori a cm. 30;
• successivamente si effettuerà la realizzazione dello strato di collegamento, “binder”, costituito da conglomerato bituminoso a caldo, dello spessore finito non inferiore a cm. 10, steso in opera a
mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;
Qualora sia necessario chiudere provvisoriamente lo scavo con conglomerato bituminoso a freddo, questo dovrà essere rimosso prima della stesura del conglomerato bituminoso a caldo.
Solamente nelle ipotesi di pioggia persistente, qualora non sia possibile utilizzare il binder, si potrà impiegare in sostituzione un massetto in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10, dosato a x.xx 200 di cemento 325 per mc..
Entro 30 giorni a partire dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio con calcestruzzo cementizio, i ripristini eseguiti con conglomerati cementizi dovranno essere sostituiti con lo strato di binder, sopra menzionati.
2a fase ripristino definitivo
Ad assestamento avvenuto, non prima di due mesi ed entro tre mesi, dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessore non inferiore a cm. 3. e dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno.
In particolare:
• dovrà effettuarsi la fresatura a freddo con macchina operatrice idonea della superficie di ripristino per una profondità di cm. 3;
• si procederà quindi alla realizzazione del manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compresso di cm. 3;
• successivamente si effettuerà la giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.
• infine si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale.
• Il ripristino definitivo della pavimentazione dovrà esclusivamente essere parallelo o perpendicolare all’asse della strada; non saranno accettati ripristini ad andamento obliquo.
Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo del peso non inferiore a 16 -18 tonnellate.
Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, anche se la distanza supera i cm. 50.
È comunque vietato, per eseguire rinterri in aree pavimentate, l’impiego di terre argillose, organiche ed in generale di quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono o si gonfiano generando cedimenti o spinte.
Prescrizioni particolari per il ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore a 4 metri
• Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per la tratta interessata;
• Nel caso di attraversamenti trasversali anche non estesi a tutta la larghezza della carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di metri 0,5 da tutti i lati , oltre il limite di scavo;
• Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la larghezza della carreggiata per la tratta interessata se la distanza risulta inferiore a metri 2,5 tra uno scavo e l'altro.
Prescrizioni particolari per il ripristino su strade aventi carreggiata di larghezza superiore a 4 metri
• Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (metà carreggiata) e per la tratta interessata;
• Nel caso di attraversamento di carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso per una fascia di larghezza oltre mt 0.50 di quella dello scavo da tutti i lati;
In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi;
Eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino successivamente al ripristino provvisorio e fino a quello finale, dovranno essere prontamente ripresi e riparati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con conglomerato bituminoso chiuso secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio competente.
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto all'U.T.C. ed al Comando dei VV.UU. l’inizio e l’avvenuta ultimazione dei lavori.
L’U.T.C. e il Comando dei Vigili Xxxxxx, nel più breve tempo possibile, constata l’ultimazione e verifica dei lavori, previo sopralluogo con il responsabile dei lavori. Per la suddetta verifica in contraddittorio, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a prendere apposito contatto con l’U.T.C. e a predisporre i mezzi, compreso quello di trasporto, per il sopralluogo.
Oltre 60 gg dalla comunicazione, l’ultimazione s’intende accertata anche senza la verifica da parte dell’U.T.C, quando, nel rispetto del comma precedente, il funzionario comunale non si è potuto rendere disponibile.
Sino a quando non sia stata constatata da parte dell’U.T.C. la regolarità dei lavori, anche sulla scorta dei certificati di regolare esecuzione emesso dalla direzione dei lavori del richiedente, e sino a che, inoltre non sia stato eseguito il ripristino della pavimentazione, il titolare dell’autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni ed i ripari e rispondere degli inconvenienti e dei danni causati e dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.
Art. 34 Pavimentazioni in materiali speciali
Le prescrizioni riportate nella presente norma costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell’ufficio preposto:
- disfacimento della pavimentazione speciale eseguita a mano, con accatastamento a custodia del materiale di recupero riutilizzabile, per almeno cm. 30 oltre al limite dello scavo;
- eventuale demolizione fondazione in calcestruzzo;
- scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- posa delle condotte con protezione in materiale arido di cava;
- riempimento con inerte misto stabilizzato;
- costruzione di soletta in calcestruzzo (eventuali) e di dimensioni adeguate;
- ripristino a regola d’arte della pavimentazione speciale;
- rifacimento della, eventuale, segnaletica orizzontale;
Art. 35 Interventi per allacciamenti e manutenzioni localizzate
1. Per tutti gli interventi per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per i lavori di manutenzione localizzata valgono tutte le prescrizioni dell’art. 32 e 33.
2. Nel caso in cui gli interventi di manomissione riguardino pavimentazioni in materiale lapideo di qualunque genere e tipo, il soggetto titolare dell’autorizzazione, prima dell’inizio dei lavori dovrà consegnare al Settore Manutenzioni il rilievo grafico e fotografico dell’area interessata. Qualora la pavimentazione sia composta in tutto o in parte da basoli, cordonate, lastre di pietra regolari, occorrerà procedere alla numerazione dei singoli elementi, ed il rilievo grafico e fotografico dovrà riportarne la numerazione; nel caso in cui l’attività di rimozione riguardi pavimentazioni realizzate con acciottolato, selciato, lastre in pietra irregolari, i lavori di ricomposizione dovranno assicurare l’integrale ricostruzione secondo il disegno originario, assicurando il rispetto dei motivi preesistenti, delle dimensioni e della tipologia litoide e dei disegni eventualmente presenti. Nel caso
in cui la pavimentazione in materiale lapideo risulti occultata in tutto o in parte da un sovrastante strato di materiale bituminoso, occorrerà procedere alla preventiva asportazione della sovrastante pavimentazione in materiale bituminoso con tecniche che non arrechino il minimo danneggiamento agli originari basolati ed acciottolati. L’asportazione delle pavimentazioni in materiali lapidei, dovrà essere fatta con tecniche che ne preservino l’integrità durante le attività di demolizione, caricamento, trasporto, scaricamento e riposizionamento; gli elementi di dimensioni rilevamenti (basoli, cordonate, lastre, …) dovranno essere smontati evitando l’uso di escavatori o di martelli demolitori; il caricamento ed il successivo scaricamento su autocarro dovrà avvenire previa pallettizzazione di più elementi. E’ espressamente vietato lasciare, anche per breve periodo, lungo aree pubbliche o private non custodite, il materiale lapideo proveniente da disfacimento delle antiche pavimentazioni storiche. Per quanto i basolati, il rinterro dello scavo e lo strato sottostante il letto di posa della pavimentazione, dovrà essere eseguito con l’utilizzo di misto cemento dosato a kg/mc. 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato 150 - 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25, i giunti andranno listati con malta cementizia dosata a kg/mc. 350 di cemento tipo 325 e sabbia fine tipo Badesi. I basolati, previa numerazione e rilievo grafico e fotografico, andranno ricollocati secondo la sistemazione originaria. Per quanto riguarda gli acciottolati ed i selciati, il riinterro dovrà essere eseguito con l’utilizzo di misto cementato dosato a kg/mc 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato a 150 - 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25; il riempimento degli interstizi avverrà con una miscela di saturazione composta da sabbia fine tipo Badesi e cemento tipo 325 dosato a Kg./mc. 350. I ciottoli andranno sistemati a mano singolarmente ed opportunamente battuti, nel rispetto integrale dell’originale disegno e previo rilievo grafico e fotografico. I giunti fra i singoli elementi lapidei devono essere stilati a regola d’arte, evitando sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se utilizzato, attraverso un energico lavaggio della superficie; si dovrà evitare l’imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio dei singoli elementi in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta cementizia.”
Art. 36 Distanza tra successivi ripristini
Per tutti gli interventi di cui ai precedenti articoli del presente CAPO II°, qualora il ripristino della pavimentazione secondo le modalità indicate finisca con un fronte ad una distanza inferiore a 2,5 metri rispetto al precedente ripristino, vige l’obbligo di estendere il rifacimento fino a raccordarsi con quanto già realizzato in modo tale da non creare discontinuità nelle pavimentazioni e tali da non provocare danni e pericoli alla circolazione.
CAPO III° - DEI MARCIAPIEDI
Art. 37 Modalità di intervento
Ad opere terminate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione del marciapiede esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature, non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Xxxxxxxx e quant’altro devono essere riposizionati in quota.
Le modalità di esecuzione degli scavi dovranno rispettare le prescrizioni degli artt. 32 e 33.
TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI
CAPO I° - VERIFICHE
Art. 38 Vigilanza
Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale, degli addetti comunali ai servizi di manutenzione stradale e dei funzionari addetti all’ufficio preposto, ognuno per la parte di propria competenza, sulla corretta realizzazione degli interventi, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini della scadenza delle concessioni.
CAPO II° - SANZIONI E DIVIETI
Art. 39 Sanzioni
Ai trasgressori delle presenti norme la Polizia Municipale , per la parte di competenza, applicherà le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 21 del vigente Codice, nonché quelle accessorie.
Fermo restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine e trascorso inutilmente detto termine, potrà disporre la revoca della concessione e provvedere d’ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.
Le violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell’art. 7 bis del T.U. degli Enti Locali, comportano, quando la legge non disponga altrimenti, l’applicazione delle sanzioni riportate nell’allegata Tabella “C”.
Art. 40 Divieti
Nel caso di strade di nuova costruzione, soggette ad interventi di ristrutturazione o ad interventi di manutenzione straordinaria, non verranno rilasciate concessioni per un periodo rispettivamente di:
a) nel caso di strade di nuova costruzione o soggette ad interventi di ristrutturazione, decorsi almeno due anni dalla ultimazione dei lavori;
b) nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, decorsi almeno un anno dalla ultimazione dei lavori.
Le disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere derogate nei casi di riconosciuta urgenza e per gli allacciamenti alle reti.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I° - NORME FINALI
Art. 41 Situazioni di pericolo
Quando dall’intervento dovessero emergere situazioni di pericolo per la circolazione, fermo restando il precedente articolo 39, l’Ufficio concessionario procederà a diffidare il /i soggetti inadempienti all’immediato ripristino, pena l’esecuzione d’ufficio del ripristino addebitandone i costi al soggetto inadempiente applicando i costi indicati nella Tabella D con escussione direttamente dalla polizza fidejussoria presentata.
Art. 42 Inadempimenti
1. Qualora un soggetto, nell’arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell’esecuzione dei lavori, con esecuzione da parte del Comune ed incameramento della fideiussione di cui all’art. 18 pari o superiore a quattro sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad un raddoppio della cauzione prevista per ogni richiesta di concessione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare la cauzione sotto forma di polizza fidejussoria. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l’anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.
Art. 43 Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all’Albo pretorio del Comune.
Art. 44 Norme finali
1. In ogni caso il concessionario, il direttore dei lavori e l’assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge, delle normative tecniche di riferimento e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente regolamento.
2. Il concessionario dovrà rispondere, nei tratti di strada interessata dai lavori, dei danni arrecati o comunque conseguenti alla esecuzione degli stessi, alle pavimentazioni ed altre pertinenze stradali, provvedendo al loro ripristino.
3. Il concessionario si obbliga ad effettuare, su precisa richiesta del Comune, idoneo carotaggio di verifica su rispetto delle modalità esecutive prescritte, assumendosene i relativi oneri e rispondendo, in ogni caso in prima persona, delle opere difformi.
4. Il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate. Qualora il concessionario non ottemperasse, si procederà all’esecuzione d’ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, addebitandone tutte le spese sostenute.
5. Tutte le some introitate per le finalità del presente regolamento saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all’Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.
6. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.
* * * * * * *
Tabella “A” – Determinazione delle spese d'istruttoria e sopralluogo in ragione della tipologia dell’intervento di cui all’art. 17 del Regolamento
Tipologia di intervento | Modalità di presentazione della domanda | Modalità di risposta | Spese di istruttoria e sopralluogo |
Posa di condotte o cavidotti su strade e/o marciapiedi | In bollo | In bollo | € 51,65 |
Allacciamenti posti su strade e/o marciapiedi | In bollo | In bollo | € 51,65 |
interventi urgenti per rotture e guasti e interventi di sostituzione idrici e fognanti già esistenti | ==== | ==== | ==== |
Realizzazione di passo carrabile | In bollo | In bollo | € 51,65 |
Nel caso di richiesta con carattere d’urgenza gli importi di cui alla tabella “A” con esclusione della concessione in sanatoria sono da applicarsi raddoppiati.
Tabella “B” Determinazione delle cauzioni a garanzia della perfetta esecuzione degli interventi di scavo e ripristino di cui all’art. 18 del Regolamento
Tipologia di intervento | Cauzione/ fideiussione bancaria o assicurativa |
Pavimentazione bitumata | € 100,00/mq |
Pavimentazione speciale (lapidei, basolato, marmi, ecc.) | € 140,00/mq |
Altre pavimentazioni | € 80,00/mq |
Passo carrabile | € 80,00/mq |
Tabella “C” – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Regolamento di cui all’art. 39 (ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs 267/2000 introdotto dall’art 16 della legge n. 3/2003)
Art. | Violazione | Misura minima | Misura massima | Misura ridotta |
9 | Mancanza dei presupposti d’urgenza | € 75,00 | € 480,00 | € 150,00 |
14 c. 2° | Mancata disponibilità in cantieredella documentazione | € 25,00 | € 150,00 | € 50,00 |
15 c. 3° | Mancato deposito comunicazione di inizio lavori o fine lavori | € 50,00 | € 300,00 | € 100,00 |
25 | Mancato rispetto dell’area oggetto di occupazione per il cantiere | € 35,00 | € 210,00 | € 70,00 |
28 | Mancato rispetto del verbale di sospensione dei lavori | € 70,00 | € 420,00 | € 140,00 |
Tabella “ D “ Xxxxxx da applicare per il recupero dei costi sostenuti in caso di intervento diretto dell’Ente, nei confronti dei concessionari.
TIPO DI INTERVENTO | EURO | EURO |
Intervento per mancato ripristino 1° Fase (art.33) Intervento con strato di collegamento, “binder”, costituito da conglomerato bituminoso a caldo, dello spessore finito non inferiore a cm. 10 ml/mq | 100,00 | |
Intervento per mancato ripristino 2° Fase (art.33) Ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessore non inferiore a cm. 3 previa la fresatura a freddo per una profondità di cm. 3; | 200,00 | |
Intervento su pozzetto per sola messa in sicurezza | 50,00 | |
Intervento su pozzetto con sistemazione definitiva dello stesso | 250,00 | |
Nolo indicatori di sicurezza stradale o transenne | 30,00 | |
Ora operaio comune | 22,00 |
FAC-SIMILE RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO COMUNE DI SAN
XXXXXX XXXXXXXXX ( prov. di Brindisi) BOLLO DA EURO 16,00
XXX.XX SIG. SINDACO
COMUNE DI SAN XXXXXX XXXXXXXXX (BR)
XXXXXX XXXXXXX 00000 XXX XXXXXX XXXXXXXXX
OGGETTO: richiesta di nulla – osta manomissione suolo pubblico in via/piazza per
lavori di …..…………………………………………………………………..
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………... nato/a a
……………………………………………….. il ………………………………………, residente in …………………………………….. via/piazza :…………………………………………...
Riferimento telefonico…………………… email………………………………………….
in qualità di ………………………………………………………con la presente rivolge rispettosa
RICHIESTA DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
In via/piazza ……………………………………………... per lavori di (citare tipologia intervento con caratteristiche dimensionali degli scavi diametri e materiali delle tubazioni
Il direttore lavori è ( indicare il nominativo del direttore dei lavori)
La ditta esecutrice è ( indicare la ditta esecutrice dei lavori)
Durata dei lavori : …………………………….
Con osservanza. Luogo e data
IL RICHIEDENTE
Allegati in duplice copia:
1. Planimetria illustrativa in scala adeguata con riportata l’ubicazione degli interventi
2. caratteristiche dimensionali scavo con relazione tecnica dei lavori e ripristini da effettuare ed eventuale piano di segnaletica del cantiere
3. idonea documentazione fotografica dell’area interessata
4. DURC della ditta esecutrice dei lavori
5. attestazione versamento diritti di istruttoria e sopralluogo
6. cauzione/fideiussione bancaria o assicurativa e contratto assicurativo per la copertura delle responsabilità civili verso terzi.