ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
ALL. 3
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
I sottoscritti (inserire i dati del Responsabile dell’Ufficio)
……………………………………………………………………………………………………….. e
(inserire i dati del lavoratore agile)
………………………………………………………………………………………………………..
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
1. Il dipendente è ammesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile nei termini e alle condizioni di seguito indicate e in conformità alle prescrizioni stabilite dalla disciplina normativa vigente stabilendo altresì:
- la data di avvio della prestazione di lavoro in modalità agile ;
- la data di fine della prestazione di lavoro in modalità agile ;
- il/i giorno/i settimanale/i per la prestazione di lavoro in modalità agile ;
- ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile da remoto, si prevede l’utilizzo della seguente dotazione:
a) dotazione tecnologica di proprietà/nella disponibilità del dipendente, conforme alle specifiche tecniche richieste: (specificare).
OPPURE
b) dotazione tecnologica fornita dall’Amministrazione: cellulare, personal computer portatile e relativa strumentazione accessoria: (specificare).
Art. 2 Luogo di lavoro
1. La prestazione lavorativa in modalità agile si svolgerà …………………………………….
Art. 3 Fascia oraria di contattabilità obbligatoria del dipendente
1. La fascia oraria di contattabilità obbligatoria è individuata nella mattina dalle ore
alle ore e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, dalle ore
alle ore .
Art. 4 Fascia oraria di disconnessione
1. La fascia oraria di disconnessione è individuata dalle ore alle ore oltre a: sabato (secondo l’organizzazione del lavoro), domenica e festivi.
Art. 5 Potere direttivo, di controllo e disciplinare
1. La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.
2. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti.
3. Tra dipendente in lavoro agile e diretto responsabile saranno condivisi, in coerenza con il Piano della Performance ... od altro strumento di pianificazione delle attività adottato..., obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa in lavoro agile. Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e responsabile si confronteranno almeno con cadenza mensile/bisettimanale sullo stato di avanzamento. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.
4. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento e nella Carta dei Valori del Comune di
.
5. Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Accordo può comportare l’esclusione da un eventuale rinnovo dell’Accordo individuale; è escluso il rinnovo in caso di revoca disposta ai sensi del successivo art. 6.
7. Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nell’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui, con la sottoscrizione del presente Accordo, conferma di avere preso visione.
Art. 6 Recesso e revoca dell’accordo
1. Il presente accordo è a tempo determinato.
2. Ai sensi dell’art. 19, L. 22 maggio 2017, n. 81, il lavoratore agile e l’Amministrazione possono recedere dall’accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno ……… giorni.
3. Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell’art. 1, L. 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell’Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.
4. L’accordo individuale di lavoro agile può, in ogni caso, essere revocato dal Dirigente/ Responsabile del Servizio di appartenenza nel caso:
a) in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
b) di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e definiti nell’accordo individuale.
5. In caso di revoca il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa secondo l’orario ordinario presso la sede di lavoro dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. La comunicazione della revoca potrà avvenire per e-mail ordinaria personale e/o per PEC.
6. L’avvenuto recesso o revoca dell’accordo individuale è comunicato dal Dirigente/Responsabile al Servizio Personale.
7. In caso di trasferimento del dipendente ad altro servizio, l’accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.
Art. 7 Presenza in sede
1. L’Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio rappresentate dal Dirigente/Responsabile di riferimento. Qualora sia impossibilitato al momento della richiesta, il dipendente è in ogni caso tenuto a presentarsi in sede entro le 24 ore successive.
Art. 8 Informativa
1. Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nell’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui conferma la presa visione con la sottoscrizione del presente accordo.
Art. 9 Sicurezza sul lavoro
1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine, si allega al presente accordo formandone parte integrante un'informativa scritta, contenente l’indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché indicazioni in materia di requisiti minimi di sicurezza, alle quali il dipendente è chiamato ad attenersi al fine di operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
3. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
4. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.
5. L'Amministrazione comunica all'INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono di modalità di lavoro agile.
Art. 10 Autorizzazione al trattamento dei dati personali
1. Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa ……………………………………………. autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.
…………., li ………………………
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ……………………………………
IL LAVORATORE ……………………………………