Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Synthesis
Contratto di assicurazione sulla vita Multiramo, a premio unico, a vita intera e prestazioni
collegate in parte ai rendimenti di una Gestione Separata e in parte al valore delle quote di Fondi Interni
e direttamente di OICR
Modello ISV-E54SINT-Ed.07/2019
Gruppo Intesa Sanpaolo
Synthesis
Condizioni di Assicurazione - Presentazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato Synthesis (Cod. MIXT5).
Synthesis appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un’assicurazione sulla durata della vita umana che consente di combinare tra loro diverse tipologie di investimento:
- una Gestione Separata ossia un fondo di investimento istituito dalla Compagnia per investire la parte dei premi che vi confluisce e realizzare i rendimenti garantiti da contratto;
- dei Fondi Interni ossia fondi d’investimento istituiti dalla Compagnia e gestiti separatamente dalle altre attività, nelle cui quote è convertita una parte dei premi investiti;
- degli OICR ossia Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono compresi i Fondi comuni di investimento e le SICAV. Gli OICR sono istituiti e gestiti da Società di Gestione esterne alla Compagnia nelle cui quote è convertita una parte dei premi investiti.
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in quattro Sezioni:
• Sezione I - Il prodotto Synthesis (Artt. 1 - 15) - che contiene la disciplina sull’inizio e termine del contratto, sul pagamento dei premi, sui diritti e gli obblighi del Cliente e sulle norme di legge di riferimento.
• Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti (Artt. 16 - 22) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla facoltà di effettuare operazioni di Switch, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata, sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni e degli OICR e su rischi e garanzie del contratto.
• Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione (Artt. 23 - 24) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
• Sezione IV - Altre informazioni (Artt. 25 - 30) - che contiene la disciplina su eventi/operazioni che possono impattare i Fondi Interni e gli OICR nonché su particolari casistiche legate all’operatività sul contratto.
Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:
• Allegato che contiene un esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue;
• Regolamenti della Gestione Separata e dei Fondi Interni in cui sono descritte le relative caratteristiche in particolare in termini di obiettivi e gestione finanziaria;
• Glossario che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale;
• Informativa sul trattamento dei dati personali che contiene le informazioni sulla raccolta e l’utilizzo dei dati personali da parte della Compagnia;
• Fac-simile del Documento di polizza che rappresenta un’esemplificazione del Documento sottoscritto effettivamente dal Cliente e dalla Compagnia e che attesta e specifica il contratto di assicurazione.
Indice
Sezione I Il prodotto Synthesis pag. 1 di 23
Articolo 1 Caratteristiche del prodotto pag. 1 di 23
Articolo 2 Requisiti per la sottoscrizione pag. 1 di 23 Articolo 3 Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata pag. 1 di 23 Articolo 4 Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso pag. 2 di 23 Articolo 5 Ripartizione dei premi investiti pag. 3 di 23 Articolo 6 Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo
dell’investimento pag. 3 di 23
Articolo 7 Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005) pag. 4 di 23
Articolo 8 I Beneficiari pag. 5 di 23
Articolo 9 La cessione del contratto e il pegno pag. 6 di 23
Articolo 10 I prestiti pag. 6 di 23
Articolo 11 La non pignorabilità e la non sequestrabilità pag. 6 di 23
Articolo 12 Le imposte pag. 6 di 23
Articolo 13 Le norme di riferimento pag. 6 di 23
Articolo 14 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente pag. 6 di 23
Articolo 15 Area Clienti pag. 7 di 23
Sezione II Le prestazioni, i rischi e i rendimenti pag. 8 di 23
Articolo 16 La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso
dell’Assicurato pag. 8 di 23
Articolo 17 Il riscatto e i costi di uscita pag. 8 di 23
Articolo 18 L’adeguamento del capitale assicurato relativo all’investimento
nella Gestione Separata e i costi di gestione pag. 10 di 23
Articolo 19 Fondi Interni: valorizzazione delle quote e costi di gestione pag. 11 di 23
Articolo 20 OICR: valorizzazione delle quote e costi di gestione pag. 12 di 23
Articolo 21 Operazioni di Switch pag. 15 di 23
Articolo 22 Garanzie, protezione e rischi pag. 16 di 23
Sezione III Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari:
i pagamenti, la documentazione e la prescrizione pag. 18 di 23
Articolo 23 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta pag. 18 di 23
Articolo 24 La prescrizione pag. 19 di 23
Sezione IV Altre informazioni pag. 20 di 23
Articolo 25 Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto pag. 20 di 23 Articolo 26 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento pag. 20 di 23 Articolo 27 Attività di Fund Selection relativa agli OICR pag. 20 di 23
Articolo 28 Operazioni relative agli OICR pag. 21 di 23
Articolo 29 Istituzione di nuovi Fondi Interni pag. 22 di 23
Articolo 30 Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni pag. 22 di 23
Allegato: Esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di
disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue pag. 23 di 23
Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” pag. 1 di 2
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 10 | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 20 | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 30 | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 15 | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 30 | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex | pag. | 1 di 5 |
Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue | pag. | 1 di 6 |
Glossario | pag. | 1 di 7 |
Informativa sul trattamento dei dati personali | pag. | 1 di 7 |
Documento di polizza (fac-simile) | pag. | 1 di 5 |
Sezione I - Il prodotto Synthesis
Articolo 1
Caratteristiche del prodotto
Synthesis (Cod. MIXT5) appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un’assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono collegate:
• in parte al rendimento della Gestione Separata denominata Trendifondo Intesa Vita (per brevità nel seguito solo Gestione Separata)
• e in parte all’andamento del valore delle quote di uno o più Fondi Interni denominati Synthesis Mix 10, Synthesis Mix 20, Synthesis Mix 30, Synthesis Multiasset 15, Synthesis Multiasset 30, Synthesis Multiasset Flex, Synthesis Pro- tettoDue (per brevità nel seguito solo Fondi Interni)
• e/o direttamente all’andamento del valore delle quote di uno o più OICR (Organismi di Investi- mento Collettivo del Risparmio) elencati all’Ar- ticolo 20. La Compagnia svolge periodicamente sugli OICR attività di aggiornamento, di monito- raggio e di salvaguardia (cosiddetta attività di Fund Selection), che può comportare la sostitu- zione di uno o più OICR, per i dettagli si rimanda all’Articolo 27.
I premi investiti sul contratto sono ripartiti tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR in base a una combinazione di investimento definita liberamente dal Cliente (Con- traente) nel rispetto dei limiti contrattuali. Per i det- tagli sulle condizioni e le modalità di investimento dei premi si rimanda all’Articolo 5.
Per la parte di investimento nella Gestione Separata, le prestazioni sono contrattualmente garantite dalla Compagnia.
Per la parte di investimento in Fondi Interni e OICR, le prestazioni sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto com- porta rischi finanziari riconducibili all’anda- mento del valore delle quote.
Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata e dei Fondi Interni sono riportate nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione nonché disponibile sul sito internet della Compagnia www. intesasanpaolovita.it, sezione “Rendimenti e Quo- tazioni”.
Per informazioni di dettaglio sulle caratteristiche degli OICR collegati al prodotto il Cliente, inoltre, è tenuto a consultare la suddetta sezione “Rendi- menti e Quotazioni” dove è disponibile l’indicazione del sito internet delle Società di Gestione attra- verso il quale è possibile visionare la Documenta- zione di Offerta degli OICR.
Articolo 2
Requisiti per la sottoscrizione
1. Il Contraente e l’Assicurato
Il Contraente è il titolare del contratto; in questo contratto il Contraente è indicato come il Cliente.
L’Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
Se il Cliente che stipula il contratto è una persona fisica deve coincidere con l’Assicurato.
2. Requisiti per la sottoscrizione
Per poter sottoscrivere il contratto:
- il Cliente deve avere la residenza in Italia (se persona fisica) oppure la sede legale in Italia (se persona giuridica);
- l’Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve avere almeno 18 anni compiuti e non deve aver compiuto 91 anni.
Articolo 3
Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata
1. La conclusione del contratto
Per conclusione del contratto si intende il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla Compagnia, da parte del Cliente.
2. La decorrenza del contratto
La data di decorrenza è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data per- tanto le prestazioni del contratto sono operanti.
Per il prodotto Synthesis la data di decorrenza del contratto coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il premio unico versato, al netto del costo fisso applicato, viene investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni e/o in parte direttamente in quote di uno o più OICR in base a una combinazione di investi- mento definita dal Cliente.
La data di investimento del premio è il terzo giorno lavorativo successivo a quello di sotto- scrizione del contratto, a condizione che la Com- pagnia abbia incassato il premio.
Se la data di investimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di investimento - l’intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui tutti i valori sono disponibili.
* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l’operazione alla data di investimento.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
La data di decorrenza del contratto coincide quindi con la data di investimento del premio.
È possibile posticipare la data di decorrenza del contratto fino a 20 giorni dopo la sottoscrizione del contratto stesso.
3. La durata del contratto e la sua estin- zione
La durata del contratto è il periodo di tempo durante il quale operano le prestazioni. Per Syn- thesis la durata è a vita intera, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita dell’Assicurato.
Il contratto si estingue quando si verifica uno di questi eventi:
• recesso dal contratto;
• decesso dell’Assicurato;
• riscatto totale del contratto.
Articolo 4
Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi ingresso
1. Premio unico
Il Cliente, per avere diritto alle prestazioni contrat- tuali, deve versare un premio unico di importo non inferiore a 150.000,00 euro.
Il premio investito è ripartito tra la Gestione Sepa- rata e i Fondi Interni e/o gli OICR in base a una combinazione tra di loro e percentuali di investi- mento liberamente definite dal Cliente alla sotto- scrizione del contratto nel rispetto dei limiti previsti; per i dettagli si rimanda al successivo Articolo 5.
2. Versamenti aggiuntivi
Il Cliente può effettuare versamenti aggiuntivi se:
• sono trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto;
• l’importo di ciascun versamento aggiuntivo è almeno di 10.000,00 euro;
• alla data di investimento del premio aggiuntivo l’Assicurato non ha ancora compiuto 91 anni.
Il premio aggiuntivo investito è ripartito tra la Gestione Separata e/o uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR secondo le indicazioni del Cliente fornite nel rispetto dei limiti previsti dal contratto; per i dettagli si rimanda al successivo Articolo 5.
3. Mezzi di pagamento dei premi
Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario presso la Banca intermediaria del contratto. La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio.
L’estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).
Il Cliente impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto cor- rente, può contattare il Servizio Clienti della Compa- gnia (numero verde: 800.124.124, indirizzo e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it) e ricevere le istruzioni per il pagamento con bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente.
Perché il versamento aggiuntivo vada a buon fine è necessario che la causale del bonifico contenga cor- rettamente i dati che il Servizio Clienti comunicherà al Cliente; in caso contrario la Compagnia rifiuterà il bonifico e il premio aggiuntivo non sarà accettato.
4. Limiti relativi al versamento dei premi
• Ammissibilità dei versamenti aggiuntivi: i ver- samenti aggiuntivi sono sempre possibili sino al 31 dicembre 2021.
A partire dal 1° gennaio 2022, la Compagnia si riserva di non consentire versamenti aggiuntivi comunicandolo ai Clienti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data da cui non sarà più possibile effettuare versamenti.
Dopo la sospensione, nel caso in cui la Compagnia decidesse di consentire nuovamente i versamenti aggiuntivi comunicherà ai Clienti la data a partire dalla quale l’operazione sarà ancora possibile.
• Importo massimo sulla Gestione Separata e su uno o più contratti Synthesis:
- nella Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita, con riferimento a uno o più contratti Syn- thesis intestati a uno stesso Cliente, non può essere versata una somma superiore a 4.000.000,00 di euro; alla determinazione di questa soglia concorrono: premi unici, versa- menti aggiuntivi e operazioni di Switch;
- è previsto un limite all’importo massimo che può essere “attivo” nella Gestione Separata
Trendifondo Intesa Vita per un unico Cliente o più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 10.000.000,00 di euro.
Per “premio attivo” si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso Cliente, o da più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Sepa- rata, al netto dei premi corrispondenti a liquida- zioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi cor- rispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie e considerando gli effetti di eventuali operazioni di Switch.
La Compagnia si riserva la possibilità di verifi- care, al momento del versamento e anche con controlli successivi, il rispetto del limite fissato sopra. Qualora la Compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al Cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l’intero importo versato mag- giorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.
5. Costi gravanti sui premi
Al premio unico versato viene applicato un costo fisso di 100,00 euro.
Il premio unico versato al netto di questo costo costituisce il premio investito.
Sugli eventuali versamenti aggiuntivi non vengono applicati costi; pertanto il premio investito, a fronte di ciascun versamento aggiuntivo, è pari al premio aggiuntivo versato.
Articolo 5
Ripartizione dei premi investiti
I premi investiti sono ripartiti tra la Gestione Sepa- rata e uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR, tra quelli disponibili, in base a una combinazione di investimento definita dal Cliente.
1. Ripartizione e limiti di investimento del premio unico versato
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Cliente può scegliere liberamente come ripartire il
ripartizione libera tra Fondi Interni e OICR fermo il limite di importo di cui al punto successivo;
• parte di premio versato riferito a ciascun Fondo Interno e a ciascun OICR prescelto: minimo 1.000,00 euro.
Deve inoltre essere rispettato il limite di importo nella Gestione Separata e su uno o più contratti Synthesis indicato al paragrafo 4 del precedente Articolo 4.
2. Ripartizione e limiti di investimento dei versamenti aggiuntivi
Il Cliente può scegliere liberamente come ripartire ciascun eventuale versamento aggiuntivo tra le componenti già in vigore sul contratto e/o anche tra nuovi Fondi Interni e OICR - cioè tra quelli disponi- bili ma non ancora selezionati - a condizione che il numero complessivo di Fondi Interni e OICR sullo stesso contratto non risulti superiore a 20 e che vengano rispettati i seguenti limiti:
• parte di premio aggiuntivo in ciascun Fondo Interno e in ciascun OICR selezionato: minimo 1.000,00 euro;
• dopo ogni versamento aggiuntivo deve essere garantita questa ripartizione, verificata sulla base dei valori che risultano alla data di richiesta del versamento:
- per la Gestione Separata, un livello minimo del 20% e massimo del 50% del valore com- plessivo dell’investimento;
- per i Fondi Interni e gli OICR complessiva- mente, un livello minimo del 50% e massimo dell’80% del valore complessivo dell’investi- mento, con ripartizione libera tra Fondi Interni e OICR fermo il limite di importo di cui al prece- dente punto.
Deve inoltre essere rispettato il limite di importo nella Gestione Separata e su uno o più contratti Synthesis indicato al paragrafo 4 del precedente Articolo 4.
La scelta di investimento effettuata dal Cliente alla sottoscrizione del contratto o successivamente con eventuali versamenti aggiuntivi, può essere modifi- cata in corso di contratto con operazioni di Switch; per ulteriori informazioni si rimanda all’Articolo 21.
In seguito all’investimento di ciascun premio (unico o aggiuntivo), la Compagnia invierà al Cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell’operazione.
premio investito in ciascuna componente selezio-
nata nel rispetto dei seguenti limiti:
• numero massimo di Fondi Interni e OICR selezio- nabili contemporaneamente: 20;
• percentuale di investimento nella Gestione Sepa- rata: minimo 20% e massimo 50% del premio complessivamente versato;
• percentuale di investimento complessiva tra Fondi Interni e OICR: minimo 50% e massimo 80% del premio complessivamente versato, con
Articolo 6
Capitale assicurato, quote attribuite, controvalore quote e valore complessivo dell’investimento
1. Capitale assicurato iniziale
Alla data di decorrenza del contratto, definita al prece- dente Articolo 3, la parte di premio investito confluita
nella Gestione Separata costituisce il capitale assicurato iniziale.
2. Numero quote inizialmente attribuite e controvalore delle stesse
Alla data di decorrenza del contratto, definita al precedente Articolo 3, la parte di premio investito convertita in quote di uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR costituisce il controvalore delle quote inizialmente attribuite.
La conversione in quote avviene sulla base del valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR selezionati rilevato alla data di investimento, come definita al precedente Articolo 3.
Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio investito da convertire in quote per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni/OICR prescelti.
3. Valore complessivo dell’investimento
La somma del capitale assicurato iniziale - descritto al precedente paragrafo 1 - e del controvalore delle quote inizialmente attribuite - descritto al prece- dente paragrafo 2 - costituisce il valore comples- sivo iniziale dell’investimento.
Il valore complessivo iniziale dell’investimento varia nel tempo per effetto:
• dell’adeguamento del capitale assicurato;
Fondi Interni e/o uno o più OICR integra il contro- valore delle quote attribuite.
La conversione in quote avviene alla data di inve- stimento, descritta sopra, sulla base del valore uni- tario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR selezionati rilevato alla stessa data.
Il numero delle quote da attribuire al Cliente si determina dividendo la parte di premio aggiuntivo da convertire in quote per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni/OICR selezionati.
Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati con bonifico bancario la data di investimento è il quinto giorno lavorativo successivo alla data di effettivo accredito del premio sul conto cor- rente della Compagnia. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di investimento - l’intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui tutti i valori sono disponibili.
* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l’operazione alla data di investimento.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
• della variazione del valore delle quote dei Fondi
Interni e degli OICR;
• di eventuali versamenti aggiuntivi;
• di eventuali riscatti parziali;
• di eventuali operazioni di Switch.
4. Investimento dei versamenti aggiuntivi
In caso di versamenti aggiuntivi, la data di investi- mento è il terzo giorno lavorativo successivo a quello di disposizione del versamento aggiun- tivo presso la Banca intermediaria del con- tratto, a condizione che la Compagnia abbia incas- sato il premio.
Se la data di investimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di investimento - l’intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui tutti i valori sono disponibili.
* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l’operazione alla data di investimento.
Alla data di investimento del versamento aggiun- tivo, in base alle indicazioni fornite dal Cliente:
• la parte di premio che confluisce nella Gestione Separata si aggiunge al capitale assicurato;
• la parte di premio convertita in quote di uno o più
Articolo 7
Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)
1. Tempo utile: 30 giorni
Il Cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza:
• sottoscrivendo il modulo presso la Banca interme- diaria;
• oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Gestione polizze - Liquidazioni Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
2. Cessazione degli obblighi
Compagnia e Cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso (fa fede il timbro postale in caso di lettera raccomandata), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo attribuita automaticamente dal sistema gestionale della Banca.
3. Rimborso
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunica- zione di recesso, completa della documentazione indicata al successivo Articolo 23, la Compagnia rimborsa al Cliente:
• il premio complessivamente versato, se la comu- nicazione di recesso perviene prima della data di investimento;
• il premio complessivamente versato tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito destinata a uno o più Fondi Interni e/o OICR, se la comunicazione di recesso perviene dalla data di investimento in poi.
In quest’ultimo caso, le quote vengono disinve- stite il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pervenimento della comunicazione di recesso moltiplicando il numero delle quote detenute dei Fondi Interni e/o degli OICR per il valore unitario delle quote stesse alla data di disinvestimento. Se questo giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento - le quote ven- gono disinvestite il primo giorno utile di valoriz- zazione successivo in cui tutti i valori sono disponibili.
* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l’operazione alla data di disinvestimento.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
Articolo 8
I Beneficiari
1. Designazione del Beneficiario
Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso dell’Assicurato.
Il Cliente può indicare in polizza uno o più Benefi- ciari, anche mediante designazione nominativa.
Nel solo caso di designazione nominativa del Beneficiario/dei Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire le complete generalitá del Benefi- ciario e in particolare:
- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente e tra Beneficiario e Assicurato, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Cliente e tra Beneficiario e Assicu- rato, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.
Il Cliente è tenuto ad indicare le suddette genera- lità sia alla sottoscrizione del contratto sia succes- sivamente, in corso di contratto, in caso di revoca
e/o modifica del Beneficiario originariamente desi- gnato.
Il Cliente può revocare e/o modificare il Beneficia- rio in qualsiasi momento tranne:
• quando il Cliente e il Beneficiario hanno dichia- rato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costi- tuzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
• dopo la morte del Cliente;
• dopo che, una volta verificato l’evento, il Benefi- ciario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
2. Validità della designazione
Le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficia- rio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, direttamente via posta o tramite la Banca intermediaria, oppure disposte per testa- mento.
La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza. In caso di inefficacia della designazione disposta dal Cliente rimane valida la precedente designazione o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.
3. Diritto proprio del Beneficiario
Secondo l’Articolo 1920 del Codice Civile, il Bene- ficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Cliente, un diritto proprio ai van- taggi dell’assicurazione.
In particolare, ciò significa che le somme pagate in caso di decesso dell’Assicurato non rientrano nella massa ereditaria. In caso di più Beneficiari, la Compagnia liquida la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Cliente.
4. Referente terzo
Il Cliente, per specifiche esigenze di riservatezza, puó indicare i dati necessari per l’identificazione e il contatto di un Referente terzo, diverso dal/dai Beneficiario/Beneficiari, che la Compagnia potrá contattare in caso di decesso dell’Assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i Beneficiario/i, quando non risulti possibile contattare il/i Beneficiario/i stesso/i. É ammesso un solo Referente terzo per contratto.
Il Cliente a tal riguardo si impegna, assumen- dosene ogni conseguente responsabilitá e sol- levando la Compagnia da qualsiasi responsabi- litá che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:
a) conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la Compa- gnia al fine di contattare il/i Beneficiario/i;
b) consegnare al Referente terzo, all’atto della nomina, copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Documento di polizza e disponibile sul sito internet della Compagnia;
c) informare tempestivamente per iscritto la Com- pagnia nel caso di revoca dell’incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all’inca- rico o, comunque, non fosse piú in grado, in corso di contratto, di svolgere l’incarico;
d) informare tempestivamente per iscritto la Compa- gnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.
Il Cliente potrà sempre modificare o revocare un Referente terzo precedentemente designato, recandosi in filiale o comunicandolo alla Compa- gnia direttamente via posta o posta elettronica cer- tificata.
Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari per l’identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei Beneficiari, se nomi- nativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sará valida e l’eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica. La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a cono- scenza secondo le modalità sopra descritte.
Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del
Beneficiario, quest’ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso deca- drebbe automaticamente dall’incarico per incom- patibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.
Articolo 9
La cessione del contratto e il pegno
1. Facoltà del Cliente
Il Cliente può dare in pegno il contratto, ma non può cederlo ad altri.
2. Efficacia
L’atto di pegno diventa efficace quando la Compa- gnia prende nota sulla polizza o sull’appendice a essa allegata dell’avvenuta costituzione in pegno.
3. Assenso scritto
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto è necessario l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Articolo 10 I prestiti
Questo contratto non prevede la concessione di pre- stiti.
Articolo 11
La non pignorabilità
e la non sequestrabilità
Le somme dovute dalla Compagnia al Cliente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specifi- camente indicati dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).
Articolo 12 Le imposte
Le imposte relative a questo contratto sono a carico del Cliente, del Beneficiario o degli aventi diritto.
Articolo 13
Le norme di riferimento
Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme della Legge italiana.
Articolo 14
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente
Tutte le controversie relative al presente con- tratto devono essere preliminarmente sottopo- ste a un tentativo di Mediazione secondo la pro- cedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l’Or- gano di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:
• Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Ufficio Affari Legali e Societari Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
• e-mail: intesasanpaolovita@legalmail.it
• fax: +39 02.3051.8173
Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Se la Mediazione non ha successo, il foro compe- tente esclusivo per le controversie relative al pre- sente contratto è quello del luogo di residenza o di
domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
Articolo 15 Area Clienti
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. mette a disposizione all’interno del proprio sito internet l’Area Clienti, un’ap- posita area riservata ai Clienti della Compagnia.
All’interno dell’Area Clienti, che non consente di effettuare operazioni dispositive (ad esempio il riscatto), è possibile consultare le coperture assi- curative in essere, la documentazione contrattuale del prodotto sottoscritto, lo stato dei versamenti e le eventuali relative scadenze, il valore di riscatto (se previsto), e ogni altra informazione utile per una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Cliente.
L’accesso al servizio è gratuito ed è consentito pre- via autenticazione tramite i codici di accesso inviati direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell’in- teressato, all’indirizzo indicato dallo stesso oppure via e-mail o via sms al numero di telefono cellulare, se forniti.
I suddetti codici garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L’utilizzo dell’Area Clienti è disciplinato dalle condi- zioni di servizio che dovranno essere accettate al primo accesso.
Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti
Articolo 16
La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia si impegna a pagare, ai Beneficiari designati, un capi- tale pari al valore complessivo dell’investimento, come definito al successivo paragrafo 1.
Questo capitale sarà incrementato di una percen- tuale variabile in funzione dell’età dell’Assicu- rato alla data di decesso, come definita al succes- sivo paragrafo 2.
1. Determinazione del valore complessivo dell’investimento riconosciuto in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso, il valore complessivo dell’inve- stimento è pari alla somma di questi importi:
• il capitale assicurato alla data di disinvesti- mento. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di premio investito nella Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvestimento, tenuto conto degli effetti di even- tuali riscatti parziali e Switch. In ogni caso, il capi- tale assicurato non potrà risultare inferiore alla cor- rispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch;
• il controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute di uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR per il corri- spondente valore unitario delle quote alla data di disinvestimento. In caso di disinvestimento di quote di OICR, dal relativo controvalore verrà trattenuto l’eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all’Articolo 20 paragrafo 3, maturato e non ancora prelevato.
La data di disinvestimento, per il calcolo del valore complessivo dell’investimento, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso.
Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento - l’intera operazione di disinvestimento viene effet- tuata il primo giorno utile di valorizzazione succes- sivo in cui tutti i valori sono disponibili.
* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l’operazione alla data di disinvestimento.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
La data di comunicazione di decesso è la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che pro- vano il decesso dell’Assicurato:
- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.
2. Maggiorazione del valore complessivo dell’investimento in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso, il valore complessivo dell’inve- stimento, definito al precedente paragrafo 1, è incre- mentato di una percentuale che varia in base all’età dell’Assicurato alla data di decesso, come indicato in tabella:
Età dell’Assicurato alla data di decesso | Percentuale di incremento |
Pari o inferiore a 75 anni compiuti | 1,0% |
Superiore a 75 anni compiuti | 0,1% |
La maggiorazione non potrà comunque superare l’importo massimo di 50.000,00 euro per testa assi- curata, indipendentemente dal numero di contratti Synthesis relativi al medesimo Assicurato.
In presenza di più contratti Synthesis aventi lo stesso Assicurato, qualora l’importo complessivo della maggiorazione risultasse superiore a 50.000,00 euro, l’importo massimo sarà liquidato proporzional- mente fra i vari contratti.
A partire dalla data di decorrenza del contratto, la prestazione assicurata in caso di decesso è pagata qualunque sia la causa del decesso, senza limiti ter- ritoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di pro- fessione dell’Assicurato.
Articolo 17
Il riscatto e i costi di uscita
1. Termini
Trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decor- renza del contratto e a condizione che l’Assicurato sia in vita, il Cliente può chiedere il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto.
2. Riscatto totale
Il valore di riscatto totale è pari al valore comples- sivo dell’investimento dato dalla somma dei seguenti due importi:
• il capitale assicurato alla data di disinvestimento. Questo capitale è costituito da ciascuna parte di pre- mio investito nella Gestione Separata adeguata in base ai rendimenti della Gestione stessa - al netto del costo di gestione - fino alla data di disinvesti- mento, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch. In ogni caso, il capitale assicurato non potrà risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch;
• il controvalore delle quote detenute alla data di disinvestimento. Questo controvalore si ottiene moltiplicando il numero di quote detenute di uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR per il corri- spondente valore unitario delle quote alla data di disinvestimento. In caso di disinvestimento di quote di OICR, dal relativo controvalore verrà trat- tenuto l’eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all’Articolo 20 paragrafo 3, matu- rato e non ancora prelevato.
La data di disinvestimento, per il calcolo del valore complessivo dell’investimento, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto totale.
Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento - l’intera operazione di disinvestimento viene effet- tuata il primo giorno utile di valorizzazione succes- sivo in cui tutti i valori sono disponibili.
* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l’operazione alla data di disinvestimento.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
Per data di richiesta del riscatto totale si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria
- per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all’Articolo 23.
Il costo applicato in caso di riscatto totale è indicato al successivo paragrafo 4.
3. Riscatto parziale
Il Cliente può chiedere il riscatto parziale scegliendo tra due modalità:
• riscatto parziale proporzionale, con il quale l’im- porto richiesto viene prelevato in maniera propor- zionale dalla Gestione Separata e dal/i Fondo/i Interno/i e/o dal/dagli OICR in vigore sul contratto, secondo le percentuali di ripartizione effettive che
risultano alla data di richiesta del riscatto parziale;
• riscatto parziale selettivo, con il quale il Cliente sceglie liberamente come disinvestire l’importo richiesto da una o più delle componenti in vigore sul contratto (Gestione Separata e/o uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR).
3.1 Condizioni per la richiesta di riscatto parziale
Condizioni comuni per il riscatto parziale pro- porzionale e il riscatto parziale selettivo
• L’importo richiesto deve essere almeno di 5.000,00 euro;
• a seguito dell’operazione, il valore complessivo residuo dell’investimento deve risultare uguale o superiore a 50.000,00 euro.
Condizioni valide solo in caso di riscatto parziale selettivo
a) Con riferimento ai Fondi Interni e agli OICR oggetto dell’operazione:
• se un Fondo Interno o un OICR viene riscattato parzialmente:
- l’importo minimo disinvestito per singolo Fondo Interno e per singolo OICR deve essere almeno di 1.000,00 euro;
- a seguito dell’operazione, su ciascun Fondo Interno e su ciascun OICR l’importo residuo deve risultare almeno di 1.000,00 euro;
• se un Fondo Interno o un OICR viene riscattato totalmente non sono previsti limiti di importo.
b) A seguito dell’operazione di riscatto parziale selet- tivo deve essere garantita questa ripartizione:
• per la Gestione Separata, un livello minimo del 20% e massimo del 50% del valore com- plessivo dell’investimento;
• per i Fondi Interni e gli OICR complessiva- mente, un livello minimo del 50% e massimo dell’80% del valore complessivo dell’investi- mento, con ripartizione libera tra Fondi Interni e OICR fermo il limite di importo di cui al prece- dente punto a).
I controlli dei suddetti limiti, di importo e di riparti- zione, vengono effettuati alla data di richiesta, come specificato al successivo paragrafo 3.2.
3.2 Modalità di esecuzione del riscatto par- ziale proporzionale e parziale selettivo
Alla data di richiesta del riscatto parziale e in funzione delle indicazioni fornite dal Cliente, la Compagnia:
• verifica il rispetto delle condizioni descritte al pre- cedente paragrafo 3.1 sulla base del valore com- plessivo dell’investimento in quel momento;
• determina gli importi da disinvestire da ciascuna componente e, con riferimento ai Fondi Interni e agli OICR, determina anche il corrispondente numero di quote da disinvestire.
Per data di richiesta del riscatto parziale si intende la data in cui la Compagnia o la Banca inter- mediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione indicata all’Articolo 23.
L’operazione di riscatto parziale verrà eseguita alla data di disinvestimento definita di seguito, pertanto gli importi da disinvestire - per effetto della valorizza- zione a tale data - potrebbero discostarsi da quelli definiti al momento della richiesta.
La data di disinvestimento è il terzo giorno lavo- rativo successivo alla data di richiesta del riscatto parziale.
Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento - l’intera operazione di disinvestimento viene effet- tuata il primo giorno utile di valorizzazione succes- sivo in cui tutti i valori sono disponibili.
* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l’operazione alla data di disinvestimento.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
In caso di disinvestimento di quote di OICR, dal rela- tivo controvalore delle quote verrà trattenuto l’even- tuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all’Articolo 20 paragrafo 3, maturato e non ancora prelevato.
Il costo applicato in caso di riscatto parziale è indi- cato al successivo paragrafo 4.
In seguito al riscatto parziale:
• il contratto resta in vigore per il valore complessivo residuo dell’investimento;
• la Compagnia invia al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell’operazione.
4. Costi di riscatto
In caso di riscatto totale o di riscatto parziale (pro- porzionale e selettivo), il contratto prevede l’applica- zione di un costo fisso pari a 100,00 euro da appli- care all’importo lordo riscattato.
Articolo 18
L’adeguamento del capitale assicurato relativo all’investimento nella Gestione Separata e i costi di gestione
Per la parte di investimento nella Gestione Separata Trendifondo Intesa Vita, il contratto prevede l’ade- guamento annuale del capitale assicurato.
La Compagnia effettuata l’adeguamento del capitale assicurato il 31 dicembre di ogni anno (data di ade- guamento) applicando il tasso annuo di adegua- mento riconosciuto.
1. Determinazione del tasso annuo di ade- guamento
Il tasso annuo di adeguamento è pari al rendimento annuo della Gestione Separata - realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l’inizio del mese antecedente quello in cui viene effettuato l’adeguamento - diminuito del costo di gestione trattenuto dalla Compagnia pari all’1,30% annuo.
Il tasso annuo di adeguamento attribuito potrebbe assumere anche valore negativo determinando un decremento del capitale assicurato.
Ogni nuovo adeguamento si applica sul capitale assicurato comprensivo degli effetti di tutti gli ade- guamenti precedenti.
In caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto è pre- vista comunque la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispon- dente parte dei premi investiti nella Gestione Sepa- rata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti par- ziali e Switch.
2. Modalità di adeguamento del capitale assicurato
Di seguito sono descritte le modalità di applicazione del tasso di adeguamento a tutti gli importi in entrata nella Gestione Separata e in uscita dalla Gestione Separata. Più in dettaglio:
• per importi in entrata si intendono:
- il capitale assicurato iniziale che deriva dalla parte di premio unico investita nella Gestione Separata;
- il capitale assicurato che deriva dalla parte di eventuali versamenti aggiuntivi investita nella Gestione Separata;
- l’importo trasferito nella Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Switch;
• per importi in uscita si intendono:
- il capitale assicurato riconosciuto in caso di decesso dell’Assicurato;
- il capitale assicurato riconosciuto in caso di richiesta di riscatto parziale o di riscatto totale;
- il capitale assicurato trasferito dalla Gestione Separata in seguito a eventuali operazioni di Switch.
Il tasso di adeguamento:
• per tutti gli importi in entrata, si applica in pro- porzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dalla data di investimento fino al succes- sivo 31 dicembre o, se antecedente, fino alla data di disinvestimento dell’operazione considerata;
• per tutti gli importi in uscita, si applica in pro- porzione al periodo di tempo trascorso (in pro rata temporis) dall’ultima data di adeguamento (31 dicembre immediatamente precedente) o, se posteriore, dalla data effetto - in caso di eventuali Switch o riscatti parziali - fino alla data di disinve- stimento dell’operazione considerata.
In questi casi il rendimento della Gestione Sepa- rata utilizzato è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del mese antecedente quello della data effetto dell’operazione.
Articolo 19
Fondi Interni: valorizzazione delle quote e costi di gestione
1. Valorizzazione delle quote dei Fondi Interni
Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione dei Fondi Interni, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, calco- lato con le modalità descritte nel relativo Regola- mento, per il numero complessivo delle quote di cia- scun Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arro- tondato alla terza cifra decimale.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calenda- rio delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matu- razione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.
Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno e il valore protetto del Fondo Interno Syn- thesis ProtettoDue sono pubblicati giornalmente sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaolo- vita.it. Tali valori sono al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.
In caso di mancata valorizzazione delle quote unita- rie dovuta a turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa, la Compagnia informerà i Clienti attraverso il sito internet.
2. Costi gravanti sui Fondi Interni
I costi gravanti su ciascun Fondo Interno sono di seguito indicati;
• Remunerazione della Compagnia: per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli inve- stimenti e per le spese di amministrazione dei contratti è prevista una commissione di gestione pari a una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di cia-
scun Fondo Interno. La commissione di gestione è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibi- lità di ciascun Fondo Interno.
La commissione di gestione:
- è pari all’1,60% annuo per ciascuno dei seguenti Fondi Interni: Synthesis Mix 10, Synthesis Mix 20, Synthesis Mix 30, Synthesis Multiasset 15, Syn- thesis Multiasset 30, Synthesis Multiasset Flex;
- è pari all’1,32% annuo per il Fondo Interno Syn- thesis ProtettoDue; per questo Fondo Interno, la commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo Interno risulti interamente allo- cato in OICR monetari.
• Costo della protezione: con riferimento al Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, lo specifico Accordo di protezione tra la Compagnia e Banca IMI S.p.A. prevede un costo dello 0,28%, su base annua, del valore complessivo netto del patrimo- nio del Fondo Interno, calcolato ad ogni valorizza- zione accantonando un rateo e prelevato trime- stralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
Il costo della protezione non sarà prelevato qua- lora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari a seguito del verificarsi dell’Evento o qualora, nel caso di mancato rinnovo con Banca IMI S.p.A. o cessazione anticipata dell’Accordo di protezione, non venga stipulato un nuovo accordo con altra controparte e secondo quanto previsto nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione e disponibile anche sul sito della Compagnia.
• Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, in misura mas- sima pari all’1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di queste commissioni di gestione qua- lora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Clienti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condi- zioni contrattuali delle polizze collegate ai Fondi Interni, il diritto di riscatto senza penalità.
Sui Fondi Interni non gravano oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di quote degli OICR.
• Altri costi a carico dei Fondi Interni:
- eventuali oneri di intermediazione sulla compra- vendita di valori oggetto di investimento;
- spese per l’attività svolta dalla Società di Revi- sione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
- eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla Banca Depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Articolo 20
OICR: valorizzazione delle quote e costi di gestione
1. Valorizzazione delle quote degli OICR
Il singolo OICR è suddiviso in quote di pari valore denominate in euro. Il valore delle quote è calcolato giornalmente da ciascuna Società di Gestione secondo le modalità previste dalla specifica regola- mentazione disponibile sui rispettivi siti internet.
Nei giorni in cui, a causa di eventi eccezionali (per esempio eventi di turbativa del mercato), non fosse disponibile il valore della quota anche solo di un OICR, la Compagnia considererà ai fini della deter- minazione delle prestazioni previste dal contratto, il primo valore delle quote reso successivamente disponibile dalla Società di Gestione dell’OICR.
Il valore delle quote degli OICR, in tutti i casi in cui è disponibile, è reperibile sul sito internet della Com- pagnia www.intesasanpaolovita.it e pubblicato sui siti internet delle rispettive Società di Gestione.
2. Costi gravanti sugli OICR
• Commissione di gestione: gli OICR nei quali il Cliente può decidere di investire prevedono delle commissioni annue di gestione, descritte di seguito, che gravano sul valore unitario della quota dell’OICR. Questi costi vengono trattenuti direttamente dalle Società di Gestione per la loro attività di gestione degli OICR stessi.
Denominazione e Codice Isin dell’OICR | Commissioni di gestione annue |
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund LU0837981736 | 0,75% |
Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund LU0231473439 | 0,70% |
Algebris Financial Credit Fund IE00B81TMV64 | 0,50% |
Amundi Index J.P. Morgan Emu Govies IG LU1050469870 | max 0,10% |
Amundi Index MSCI Emerging Markets LU0996175948 | max 0,10% |
Amundi Index MSCI EMU LU0389810994 | max 0,10% |
Amundi Index MSCI Japan LU0996180351 | max 0,10% |
Amundi Index S&P 500 LU0996178371 | max 0,10% |
Denominazione e Codice Isin dell’OICR | Commissioni di gestione annue |
BlackRock Euro Corporate Bond Fund LU1373033965 | 0,40% |
BlackRock Euro Short Duration Bond Fund LU0468289250 | 0,40% |
BlackRock European Fund LU0368230461 | 0,75% |
BlackRock Fixed Income Strategies Fund LU0438336777 | 0,60% |
BlackRock Global Allocation Fund LU1653088838 | 0,75% |
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund LU1170327289 | max 2,00% |
BNY Mellon Global Equity Income Fund IE00B3VHXC32 | 1,00% |
Candriam Bonds Credit Opportunities LU1120697633 | max 0,60% |
Candriam Bonds Euro High Yield Fund LU0144746509 | max 0,60% |
Capital Group New Perspective Fund LU1295556887 | 0,75% |
Carmignac Portfolio Emergents LU0992626480 | 0,85% |
Carmignac Portfolio Patrimoine LU0992627611 | 0,85% |
Carmignac Portfolio Securité LU0992624949 | max 0,55% |
DJE Zins & Dividende LU1794438561 | max 0,30% |
DNCA Invest Eurose LU0284394151 | max 0,70% |
Epsilon Fund Emerging Bond Total Return LU0365358570 | 0,25% |
Eurizon Fund Absolute Active LU0335994041 | 0,40% |
Eurizon Fund Absolute Prudent LU0335993746 | 0,30% |
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile LU0497418391 | 0,60% |
Eurizon Fund Bond Emerging Markets LU0335991294 | 0,40% |
Eurizon Fund Bond Flexible LU1090960326 | 0,40% |
Eurizon Fund Bond High Yield LU0335991534 | 0,25% |
Eurizon Fund Bond Usd LU0335989553 | 0,25% |
Denominazione e Codice Isin dell’OICR | Commissioni di gestione annue |
Eurizon Fund Active Allocation LU0735549858 | 0,60% |
Eurizon Fund Flexible Multistrategy LU1341632757 | 0,60% |
Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE LU0335989397 | 0,14% |
Fidelity Emerging Markets Fund LU1097728361 | 0,80% |
Fidelity Euro Balanced Fund LU0346389934 | 0,60% |
Fidelity European Dynamic Growth Fund LU0318940003 | 0,80% |
Fidelity Global Multi Asset Income Fund LU0979392502 | 0,70% |
First Eagle Amundi International Fund LU0433182507 | max 1,00% |
Fonditalia Bond Global High Yield LU0388708157 | 0,90% |
Fonditalia Constant Return LU1481510243 | 1,35% |
Fonditalia Equity Global Emerging Markets LU0388708587 | 1,40% |
Fonditalia Equity Global High Dividend LU0388708231 | 1,40% |
Fonditalia Equity Italy LU0388707183 | 1,25% |
Fonditalia Ethical Investment LU0814413083 | 0,85% |
Fonditalia Euro Corporate Bond LU0388707266 | 0,80% |
Fonditalia Flexible Italy LU0553727644 | 1,25% |
Fonditalia Global Income LU0388709049 | 1,00% |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund LU1093756911 | 1,75% |
Franklin Strategic Income Fund LU0727124124 | 0,55% |
Gam Star (Lux) Merger Arbitrage LU1438036433 | max 1,00% |
Gam Star Credit Opportunities Fund IE00B50JD354 | max 0,95% |
HSBC Global Emerging Markets Local Debt LU0551371700 | 0,625% |
Invesco Euro Corporate Bond Fund LU0955863922 | 0,50% |
Invesco Global Targeted Returns Fund LU1004133531 | 0,70% |
Denominazione e Codice Isin dell’OICR | Commissioni di gestione annue |
Invesco Global Total Return Bond Fund LU1625225237 | 0,50% |
Invesco Pan European Equity Fund LU1625225310 | 0,75% |
Invesco Pan European High Income Fund LU1625225666 | 0,62% |
Invesco Pan European Structured Equity Fund LU1297948447 | 0,65% |
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) LU1373035663 | 0,20% |
JP Morgan Emerging Markets Local Currency Debt LU1773286189 | 0,40% |
JP Morgan Global Balanced Fund LU1727361229 | 0,58% |
JP Morgan Global Income Fund LU1814672587 | 0,50% |
JPMorgan Euroland Dynamic Fund LU1814671183 | 0,60% |
JPMorgan Global Macro Opportunities LU0248010471 | 0,60% |
Lazard Convertible Global FR0013185535 | max 0,865% |
Lazard Credit Fi FR0011844034 | max 0,665% |
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund LU1941717651 | max 0,60% |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund LU1941717735 | max 0,75% |
M&G (Lux) Optimal Income Fund LU1881796145 | max 0,75% |
Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return IE00BD6GFC99 | 0,50% |
Morgan Stanley Global Balanced Risk Control Fund LU0706093803 | 0,80% |
Morgan Stanley Global Brands Fund LU0360483019 | 0,75% |
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities Fund LU0712124089 | 0,45% |
Morgan Stanley Global Quality Fund LU0955011761 | 0,75% |
Muzinich Americayield Fund IE0032860458 | max 1,00% |
Muzinich Enhancedyield Short Term Fund IE0033758917 | max 0,45% |
Denominazione e Codice Isin dell’OICR | Commissioni di gestione annue |
Schroder ISFGlobal Multi-Asset Income LU0757360705 | 0,75% |
Schroder US Small & Mid Cap Equity Fund LU0334663407 | 0,85% |
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund LU0570151364 | 0,15% |
State Street Euro Corporate Bond Index Fund LU0438092701 | 0,15% |
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund LU0956454291 | 0,15% |
State Street UK Index Equity Fund LU1159238978 | 0,20% |
Templeton Global Total Return Fund LU0260871040 | 0,55% |
Tikehau Taux Variables FR0010814806 | 0,50% |
Vontobel Emerging Markets Equity LU0368556220 | max 0,825% |
Vontobel Eur Corporate Bond Mid Yield LU0278087860 | max 0,55% |
Vontobel Global Equity Fund LU1171709931 | max 0,825% |
Vontobel US Equity Fund LU0368557038 | max 0,825% |
Epsilon Fund Euro Cash** LU0365346997 | 0,14% |
* A partire dal 1° agosto 2019 la nuova denominazione dell’OICR sarà Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile; la relativa commissione di gestione annua sarà pari a 0,28%.
** L’OICR non è selezionabile dal Cliente per investimenti; come descritto all’Articolo 27 questo OICR può essere selezionato unica- mente dalla Compagnia per l’attività di Fund Selection.
3. Costi applicati mediante prelievo di quote per la parte di investimento in OICR
Con riferimento all’eventuale parte di investimento direttamente in OICR è prevista una commissione di gestione pari all’1,60% annuo trattenuta dalla Com- pagnia per l’attività di Fund Selection descritta all’Arti- colo 27.
Questa commissione di gestione è prelevata pro- rata, mediante disinvestimento delle quote di OICR in vigore sul contratto, alla fine di ogni mese solare. In caso di decesso dell’Assicurato, di riscatto totale o parziale (proporzionale e selettivo) e di Switch, dal controvalore relativo alle quote di OICR disin- vestite verrà trattenuto l’eventuale pro-rata della commissione di gestione maturato ma non ancora prelevato.
Per ogni altra informazione sugli OICR si rimanda ai siti internet delle rispettive Società di Gestione.
Denominazione e Codice Isin dell’OICR | Commissioni di gestione annue |
Muzinich Global Tactical Credit Fund IE00BHLSJ159 | max 1,05% |
Neuberger Berman High Yield Bond Fund IE00B12VW904 | max 0,60% |
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund IE00BDZRX185 | max 0,50% |
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund IE00BJTD3X67 | max 1,35% |
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund IE00B84HCB79 | max 0,85% |
NN (L) European High Yield LU0529383175 | max 0,72% |
NN (L) First Class Multi Asset Fund LU0809674202 | max 0,50% |
NN (L) US Credit LU0803997666 | max 0,36% |
NN Emerging Market Debt Hard Currency Fund LU0555020725 | max 0,72% |
Nomura US High Yield Bond Fund IE00B78FDY06 | 0,50% |
Nordea 1 Stable Return Fund LU1915151887 | 0,60% |
Pictet Emerging Local Currency Debt Fund LU0280437160 | max 1,05% |
Pictet Eur Short Term High Yield Fund LU0726357444 | max 1,00% |
Pictet Global Megatrend Selection LU0386875149 | max 1,20% |
Pictet Multi Asset Global Opportunities Fund LU1115920552 | max 0,90% |
Pimco Capital Securities Fund IE00B6VHBN16 | 0,79% |
Pimco Credit Opportunities Bond Fund IE00B6W1GF96 | 0,90% |
Pimco Global Investment Grade Credit Fund IE0032876397 | 0,49% |
Pimco Income Fund IE00B80G9288 | 0,55% |
Raiffeisen Euro Plus Bond* AT0000A0LNJ1 | max 0,30% |
Schroder ISF Bric Fund LU0232933159 | 1,00% |
Schroder ISF Strategic Credit Fund LU1046235906 | 0,60% |
Articolo 21 Operazioni di Switch
1. Che cos’è lo Switch
È l’operazione richiesta dal Cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse componenti (nel presente contratto detto anche Switch volontario). Più in dettaglio, il Cliente, nel rispetto dei limiti descritti al successivo paragrafo 2, può chiedere il trasferimento:
• totale da un Fondo Interno e/o da un OICR verso altri Fondi Interni e/o OICR oppure verso la Gestione Separata; in particolare il Cliente può trasferire le somme complessivamente presenti su un Fondo Interno e/o su un OICR:
- a uno o più Fondi Interni e/o a uno o più OICR tra quelli già in vigore sul contratto,
- a uno o più nuovi Fondi Interni e/o a uno o più nuovi OICR cioè disponibili ma non ancora sele- zionati,
- alla Gestione Separata;
• parziale da un Fondo Interno e/o da un OICR verso un altro Fondo Interno e/o un altro OICR oppure verso la Gestione Separata; in particolare il Cliente può trasferire in parte le somme presenti su un Fondo Interno e/o su un OICR:
- a uno o più Fondi Interni e/o a uno o più OICR tra quelli già in vigore sul contratto,
- a uno o più nuovi Fondi Interni e/o a uno o più nuovi OICR cioè disponibili ma non ancora sele- zionati,
- alla Gestione Separata;
• parziale dalla Gestione Separata verso uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR; in particolare il Cliente può trasferire in parte le somme presenti nella Gestione Separata:
- a uno o più Fondi Interni e/o a uno o più OICR tra quelli già in vigore sul contratto,
- a uno o più nuovi Fondi Interni e/o a uno o più nuovi OICR cioè disponibili ma non ancora sele- zionati.
Resta fermo che il numero complessivo di Fondi Interni e OICR sul contratto non può risultare supe- riore a 20.
2. Termini e condizioni per la richiesta di Switch
Il Cliente può chiedere lo Switch sottoscrivendo l’ap- posito modulo presso la Banca intermediaria del contratto a condizione che:
- l’Assicurato sia in vita;
- siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- l’importo minimo complessivamente disinvestito sia almeno di 1.000,00 euro;
- vengano rispettati i limiti di importo e di ripartizione di seguito descritti.
Per ogni anno solare, inoltre, sono ammesse solo
due operazioni di Switch con trasferimento dalla Gestione Separata ai Fondi Interni/OICR o vice- versa dai Fondi Interni/OICR alla Gestione Sepa- rata; non sono previsti limiti alle operazioni di Switch tra Fondi Interni e OICR.
L’operazione di Switch è ammessa se sono rispet- tate inoltre le seguenti condizioni.
Sui Fondi Interni e gli OICR oggetto dell’operazione di Switch sono previsti questi limiti di importo:
a) in caso di Switch in uscita:
• se il trasferimento da un Fondo Interno o da un OICR è parziale:
- l’importo minimo da trasferire da ciascun Fondo Interno e da ciascun OICR selezio- nato deve essere almeno di 1.000,00 euro;
- dopo l’operazione su ciascun Fondo Interno e su ciascun OICR selezionato l’importo minimo residuo deve essere almeno di 1.000,00 euro;
• se il trasferimento da un Fondo Interno o da un OICR è totale, non sono previsti limiti di importo.
b) in caso di Switch in entrata, sia in un Fondo Interno o un OICR già collegato al contratto o nuovo cioè disponibile e non ancora selezionato, l’importo minimo trasferito in ciascuno di essi deve essere almeno di 1.000,00 euro.
A seguito dell’operazione di Switch deve inoltre essere garantita questa ripartizione:
• per la Gestione Separata, un livello minimo del 20% (il controllo si applica solo per operazioni in uscita dalla Gestione Separata) e massimo del 50% (il controllo si applica solo per operazioni in entrata nella Gestione Separata) del valore com- plessivo dell’investimento;
• per i Fondi Interni e gli OICR complessivamente, un livello minimo del 50% e massimo dell’80% del valore complessivo dell’investimento, con ripartizione libera tra Fondi Interni e OICR fermo il limite di importo di cui ai precedenti punti a) e b).
Inoltre, con riferimento alla sola Gestione Sepa- rata è previsto che l’importo trasferito sommato agli altri premi versati sempre nella Gestione Separata, su uno o più contratti Synthesis e per singolo Cliente, non possa superare l’importo complessivo massimo di 4.000.000,00 di euro.
I controlli dei suddetti limiti, di importo e di riparti- zione, vengono effettuati alla data di richiesta, come specificato al successivo paragrafo 3.
3. Modalità di esecuzione dell’operazione di Switch
Alla data di richiesta dello Switch e in funzione delle indicazioni fornite dal Cliente, la Compagnia:
- verifica il rispetto delle condizioni descritte al pre- cedente paragrafo 2 sulla base del valore com- plessivo dell’investimento in quel momento;
- determina gli importi da trasferire da ciascuna componente e, con riferimento ai Fondi Interni e agli OICR, determina anche il corrispondente numero di quote da disinvestire/investire.
Per data di richiesta dello Switch si intende la data in cui la Compagnia o la Banca intermediaria - per le richieste inoltrate tramite la rete distributiva - riceve la richiesta di Switch completa di documenta- zione, se prevista.
L’operazione di Switch verrà eseguita alla data di disinvestimento/investimento definita di seguito, per- tanto gli importi da trasferire - per effetto della valo- rizzazione a tale data - potrebbero discostarsi da quelli definiti al momento della richiesta.
La data di disinvestimento/investimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richie- sta dello Switch.
Se la data di disinvestimento /investimento cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni e degli OICR o anche di un solo OICR* non è calcolato - se non fossero quindi disponibili tutti i valori unitari delle quote degli OICR oggetto di disinvestimento/investimento - l’intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo in cui tutti i valori sono disponibili.
* In base alle caratteristiche del singolo OICR si terrà conto anche degli eventuali tempi di preavviso per la trasmissione degli ordini necessari per eseguire l’operazione alla data di disinvestimento/investimento.
Si rimanda all’Articolo 26 per la definizione dei giorni lavorativi.
In caso di disinvestimento di quote di OICR, dal relativo controvalore delle quote verrà trattenuto l’eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all’Arti- colo 20 paragrafo 3, maturato e non ancora prelevato.
L’operazione di Switch non prevede alcun costo.
In seguito allo Switch la Compagnia invierà al Cliente una comunicazione con il dettaglio dell’ope- razione.
4. Switch automatico dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue
Con riferimento al Fondo Interno Synthesis Protetto- Due, qualora si verifichi l’Evento di discesa del valore quota corrente sotto il margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto, la Compa- gnia procederà con uno Switch automatico verso il Fondo Interno Synthesis Mix 10.
In particolare, in tale eventualità, la Compagnia:
- invierà preventivamente una comunicazione ai Clienti per informarli dello Switch automatico con- seguente all’Evento sopra descritto;
- trascorsi 60 giorni dalla prima valorizzazione in cui il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue risulterà interamente allocato in OICR monetari, provve-
derà a trasferire gratuitamente il relativo valore delle quote nel Fondo Interno Synthesis Mix 10.
Per le informazioni di dettaglio sull’Evento si rimanda al Regolamento del Fondo Interno Syn- thesis ProtettoDue che è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Il disinvenstimento delle quote presenti nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue e il contestuale inve- stimento nel Fondo Interno Synthesis Mix 10 avverrà sulla base dei rispettivi valori unitari delle quote rile- vati alla data di disinvestimento/investimento.
La data di disinvestimento/investimento, in cui la Compagnia eseguirà l’operazione di Switch automa- tico, è il 60° giorno successivo alla prima valorizza- zione in cui il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue sarà interamente allocato in OICR monetari. Se que- sto giorno cade in un giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione verrà effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.
A seguito dello Switch automatico:
• il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue si estin- guerà e conseguentemente cesserà la protezione del valore della quota;
• ai Clienti direttamente interessati dall’operazione verranno attribuite quote del Fondo Interno Synthe- sis Mix 10. La Compagnia invierà una comunica- zione con il dettaglio dell’operazione.
Ai Clienti non è richiesto di fornire un preventivo assenso all’operazione di Switch automatico.
Qualora il Fondo Interno Synthesis Mix 10 non fosse più disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato verso un altro Fondo Interno con caratteristiche ana- loghe.
Articolo 22
Garanzie, protezione e rischi
1. Garanzia per la parte di investimento nella Gestione Separata
Per la parte di investimento nella Gestione Sepa- rata, in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto è prevista la garanzia di un rendimento minimo pari allo 0%; ciò significa che, in questi casi, il capitale assicurato non potrà essere inferiore alla corrispon- dente parte dei premi investiti nella Gestione Sepa- rata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch.
2. Rischi per la parte di investimento nei Fondi Interni e negli OICR
Per la parte di investimento nei Fondi Interni e negli OICR, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo.
Il controvalore delle quote riconosciuto dalla Com- pagnia in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispon- dente parte dei premi investiti per la variabilità del valore delle quote dei Fondi Interni e degli OICR. Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione dei premi investiti tra Gestione Separata e Fondi Interni e/o OICR. Infatti, relativa- mente alla parte di investimento in quote di Fondi Interni e di OICR non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo. Pertanto il Cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.
3. Protezione prevista per la parte di investi- mento nel Fondo Interno Synthesis Pro- tettoDue
Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, se selezionato dal Cliente, la cui politica gestionale ha come obiettivo:
- incrementare il valore dell’investimento e
- al contempo preservare l’80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito “Obiet- tivo di Protezione”).
Il “Valore Quota Protetto” è quindi pari all’80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data della sua istituzione.
La protezione del valore unitario della quota opera nel continuo in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione, la Compagnia ha sottoscritto uno spe- cifico accordo con Banca IMI S.p.A. (nel seguito “Accordo di protezione”).
In virtù dell’Accordo di protezione, nel caso in cui il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Banca IMI S.p.A. corrispon- derà alla Compagnia l’importo necessario per con- sentirle di reintegrare il patrimonio del Fondo Interno e far sì che il valore unitario della quota sia almeno pari al Valore Quota Protetto. Tale Accordo ha durata contrattuale di 7 anni con scadenza fissata a ottobre 2024.
L’Accordo di protezione potrà essere rinnovato, pre- vio consenso di entrambe le parti, per un numero illi- mitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni, che esten- deranno la durata contrattuale originaria.
L’impegno di Banca IMI S.p.A. derivante dall’Ac- cordo di protezione (e suoi eventuali rinnovi) non è incondizionato e potrebbe venir meno per:
• eventi o circostanze che comportino la cessa- zione anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Ac-
cordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
• eventi o circostanze che comportino l’inopera- tività dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, l’insolvenza o l’inadempimento di Banca IMI S.p.A.);
• eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguar- dino Banca IMI S.p.A. (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concor- suali o di risoluzione).
In caso di mancato rinnovo dell’Accordo di prote- zione con Banca IMI S.p.A., o comunque nel caso di sua cessazione anticipata:
• ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria investment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di protezione originario;
• qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l’Obiettivo di Protezione volto a pre- servare il Valore Quota Protetto secondo quanto indicato nel Regolamento del Fondo Interno; in tale caso il patrimonio del Fondo Interno non sarà reintegrato qualora il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
Attenzione: l’Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l’Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può per- tanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto rico- nosciuto al Cliente o come garanzia di restitu- zione della somma investita.
Nell’Allegato alle presenti Condizioni di Assicura- zione è riportato un esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue.
Sezione III - Obblighi della Compagnia, del Cliente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione
Articolo 23
I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta
1. Pagamenti entro 30 giorni
La Compagnia pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti secondo quanto viene indicato ai successivi paragrafi 2 e 3. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto, e sino alla data di effettivo pagamento, gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarci- mento dell’eventuale maggior danno.
2. Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accre- dito in conto corrente bancario; per questo è richie- sta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i paga- menti conseguenti al decesso dell’Assicurato, que- ste indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti i Beneficiari della prestazione; per i paga- menti conseguenti al recesso, alla richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclu- sivamente a conti correnti intestati al Cliente (se il Cliente è persona fisica) o all’azienda (se il Cliente è persona giuridica).
La Compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che preve- dono il pagamento delle somme assicurate in “Paesi o territori a rischio”, intendendosi tutti i Paesi o i ter- ritori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali com- petenti (per es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.
3. Documenti
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compa- gnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.
Recesso:
- comunicazione firmata dal Cliente (se il Cliente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Cliente è persona giuridica) inoltrata con le moda- lità indicate all’Articolo 7.
Riscatto totale e parziale:
- richiesta firmata dal Cliente (se il Cliente è per- sona fisica) o dal legale rappresentante (se il Cliente è persona giuridica).
Decesso dell’Assicurato:
AVVERTENZA: Si richiama l’attenzione del Cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.
In particolare il Cliente è consapevole che la richiesta di acquisire dal Beneficiario l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una cor- retta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- comunicazione di decesso dell’Assicurato con la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari anche disgiuntamente tra loro; sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni;
- originale del certificato di morte dell’Assicurato o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuri- dici come l’interdizione, l’inabilitazione o l’ammini- strazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di soste- gno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l’indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l’eso- nero della Compagnia da ogni responsabilità.
Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di Beneficiario nominativa- mente individuato:
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Uffi- ciale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che l’Assicurato sia dece- duto lasciando uno o più testamenti, indicante:
(i) gli estremi del/i testamento/i;
(ii) che il/i testamento/i, per quanto a cono- scenza del dichiarante, sono gli unici cono- sciuti, validi e non impugnati;
II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di Beneficiario nominativa- mente individuato:
I) nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a cono- scenza del dichiarante, l’Assicurato sia dece- duto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire;
II) nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
(i) che, per quanto a conoscenza del dichia- rante, l’Assicurato sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
(ii) gli estremi del/i testamento/i;
(iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’Assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
Sul sito della Compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.
Pegno:
In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudi- chi l’efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell’Articolo 7 “Il recesso (Articolo 177 D. Lgs. 209/2005)”, richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Ulteriori documenti necessari:
Per tutti i pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari.
Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di decesso, se la richiesta di liquidazione per- viene direttamente alla Compagnia stessa, è richie- sta copia del documento d’identità del Cliente; in presenza di procura, è richiesta la copia del docu- mento d’identità del procuratore; analogamente, se il Cliente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità del rappresentante legale.
In caso di decesso, è richiesta la copia del docu- mento d’identità del denunciante e di tutti i Benefi- ciari, sia se la richiesta perviene direttamente alla Compagnia, sia se perviene alla Compagnia tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richie- sta la copia del documento d’identità del procura- tore; analogamente, se il Beneficiario è persona giu- ridica, è richiesta la copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale.
Richieste motivate di altri documenti:
La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori docu- menti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al paga- mento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.
Gestione dei documenti:
Al fine di ridurre gli oneri a carico dei Clienti, la Compagnia e la Banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo Cliente, e che risulti ancora in corso di validità.
Articolo 24
La prescrizione
I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verifi- cato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile).
In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanzia- rie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti e non richiesti entro il ter- mine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integra- zioni).
Sezione IV - Altre informazioni
Articolo 25
Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto
Le operazioni di versamento aggiuntivo, Switch e riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o totale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un’altra operazione ancora in corso di esecuzione.
Alla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere, per un tempo mas- simo di tre giorni lavorativi, l’accettazione delle richieste di versamento aggiuntivo, Switch e riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o totale.
Al fine di consentire la corretta esecuzione dell’eventuale Switch automatico di cui al prece- dente Articolo 21 paragrafo 4, nei 10 giorni lavo- rativi precedenti la data di detto Switch automa- tico ai Clienti che in quel momento detengono quote del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue non è consentito effettuare sul contratto le seguenti operazioni:
- versamento aggiuntivo;
- Switch;
- riscatto parziale (proporzionale e selettivo) o riscatto totale.
Articolo 26
Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/ disinvestimento
Per giorni lavorativi, ai fini della determinazione delle date di investimento o di disinvestimento nei casi previsti dal contratto, si intendono tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali.
Tale calendario è pubblicato sul sito internet della Compagnia ed è il medesimo calendario che defini- sce anche i giorni in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato.
Per la consultazione dei casi/giorni in cui il valore delle quote degli OICR non è disponibile si rimanda ai siti internet delle rispettive Società di Gestione.
Articolo 27
Attività di Fund Selection relativa agli OICR
Il contratto prevede l’attività di Fund Selection con la quale la Compagnia procede alla revi-
sione degli OICR selezionabili dal Cliente. Que- sta attività viene svolta dalla Compagnia attra- verso:
• l’attività di monitoraggio;
• l’attività di aggiornamento periodico;
• l’attività di salvaguardia.
1. Attività di monitoraggio
• Frequenza dell’attività: almeno 2 volte in ciascun anno solare, salvo frequenza più ravvicinata in relazione alle valutazioni del contesto finanziario effettuate dalla Compagnia.
• Finalità dell’attività: questa attività è finalizzata a garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi degli OICR selezionati dal Cliente. Tale attività può comportare nell’interesse del Cliente, la sostituzione degli OICR che non risul- tano rispettare determinati standard qualitativi e/o quantitativi e di mercato sulla base di un determi- nato modello valutativo adottato dalla Compagnia.
• Analisi quantitativa e qualitativa svolta dalla Compagnia:
- l’analisi quantitativa è mirata a verificare l’ade- guatezza delle performance di ciascun OICR rispetto ad altri OICR con caratteristiche simili, in particolare mediante tecniche di misurazione del ritorno dell’investimento in rapporto al rischio sopportato;
- l’analisi qualitativa prevede una valutazione complessiva degli OICR in base a solidità del gestore, qualità ed efficacia della strategia nel generare rendimenti positivi nel contesto di mer- cato analizzato.
• Modalità della sostituzione: la Compagnia prov- vederà - tramite operazioni di Switch automatico definito al successivo paragrafo 5 - alla sostitu- zione degli OICR selezionati dal Cliente.
• Comunicazione al Cliente: a seguito dell’opera- zione di Switch automatico, la Compagnia invierà una comunicazione al Cliente interessato dall’ope- razione con il dettaglio del trasferimento.
2. Attività di aggiornamento periodico
• Finalità dell’attività: la Compagnia per mante- nere l’offerta degli OICR diversificata e qualitativa- mente elevata provvederà, all’esito dell’attività di monitoraggio descritta la precedente paragrafo, ad aggiornarne la selezione:
a) inserendo nuovi OICR per ampliare l’offerta degli OICR collegati al prodotto. La Compagnia provvederà ad informare il Cliente;
b) eliminando uno o più OICR e sostituendoli con altri già presenti nell’elenco degli OICR disponi- bili da prodotto e che abbiano caratteristiche simili; se nell’elenco degli OICR disponibili non
fosse presente un OICR con caratteristiche simili a quello eliminato, il trasferimento verrà effettuato nell’OICR “Monetario” definito al suc- cessivo paragrafo 4;
c) sostituendo uno o più OICR con nuovi non pre- senti nell’elenco degli OICR disponibili da pro- dotto; il nuovo OICR avrà caratteristiche simili all’OICR sostituito.
• Modalità della sostituzione: la Compagnia prov- vederà alla sostituzione tramite una operazione di Switch automatico definito al successivo para- grafo 5.
• Comunicazione al Cliente: la Compagnia invierà al Cliente interessato dall’operazione una comunica- zione per informarlo che procederà all’aggiornamento.
• Lettera di conferma operazione: a seguito dello Switch automatico la Compagnia invierà al Cliente interessato dall’operazione una comunicazione con il dettaglio del trasferimento.
3. Attività di Salvaguardia
• Frequenza dell’attività: non è prevista una fre- quenza prestabilita, l’attività potrà essere svolta dalla Compagnia in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale qualora ricorrano le circo- stanze e i presupposti di seguito definiti.
• Finalità dell’attività: l’attività è svolta dalla Compa- gnia allo scopo di tutelare i Clienti da eventi esogeni riguardanti gli OICR. Questa attività è svolta indi- pendentemente dagli OICR scelti dal Cliente.
• Eventi che possono determinare l’attività di salvaguardia:
a) sospensione di un OICR alla negoziazione;
c) operazioni di fusione o liquidazione di un OICR;
d) variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti su un OICR o di altre varia- zioni tali da alterare sostanzialmente le caratte- ristiche dello stesso.
La Compagnia provvederà alla sostituzione dell’OICR interessato con un altro tra quelli già presenti nell’elenco degli OICR disponibili da prodotto, effettuando la scelta in base alla speci- fica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche dell’OICR di destinazione siano simili alle caratteristiche dell’OICR da sostituire.
• Modalità della sostituzione: la Compagnia provvederà alla sostituzione tramite un’opera- zione di Switch automatico definito al successivo paragrafo 5.
• Eventuale trasferimento nell’OICR “Moneta- rio”: nel caso in cui non fosse possibile identifi-
essere effettuata dalla Compagnia anche in caso di chiusura a nuovi investimenti per raggiunta capienza dell’OICR. Il Cliente che ha investito nell’OICR che ha raggiunto la capienza non potrà effettuare nuovi investimenti. La Compa- gnia provvederà ad informare il Cliente.
4. OICR Monetario
Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione l’OICR Monetario eventualmente utilizzato per l’attività di aggiornamento periodico e di salvaguardia è Epsilon Fund Euro Cash.
Si evidenzia che il suddetto OICR non è sele- zionabile su iniziativa del Cliente.
5. Switch automatico
Lo Switch automatico è previsto nel caso in cui la Compagnia eserciti una delle attività sopra descritte di aggiornamento, monitoraggio e salva- guardia. Con l’operazione di Switch automatico la Compagnia provvede a trasferire il controvalore delle quote dell’OICR di provenienza oggetto di sostituzione nell’OICR di destinazione identificato in base a una delle attività di Fund Selection.
Dal controvalore totale da trasferire verrà tratte- nuto l’eventuale pro-rata della commissione di gestione, indicata all’Articolo 20 paragrafo 3, matu- rato sugli OICR e non ancora prelevato.
L’operazione di Switch automatico verrà eseguita dalla Compagnia seguendo le stesse regole dello Switch volontario in termini di tempistiche.
L’operazione di Switch automatico non prevede alcun costo.
Al Cliente non è richiesto di fornire un preventivo assenso alle operazioni di Switch automatico.
6. Operazioni di investimento dei premi e di Switch volontario in fase di sostitu- zione di un OICR
Qualora la sostituzione di un OICR, in base alle
attività sopra descritte, avvenisse in fase di investi- mento di un premio o in fase di Switch volontario, le rispettive operazioni di investimento/trasferi- mento verranno effettuate direttamente nell’OICR in quel momento disponibile.
care l’OICR di destinazione tra quelli presenti
nell’elenco degli OICR disponibili da prodotto, il trasferimento verrà effettuato nell’OICR “Moneta- rio” definito al successivo paragrafo 4.
• Comunicazione al Cliente: a seguito dell’opera- zione di Switch automatico, la Compagnia invierà una comunicazione al Cliente interessato dall’operazione con il dettaglio del trasferimento.
• Ulteriori eventi: l’attività di salvaguardia potrà
Articolo 28
Operazioni relative agli OICR
Le Società di Gestione degli OICR e la Compagnia possono effettuare le seguenti operazioni riportate nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Modifica della denominazione dell’OICR: la modifica riguarda unicamente il nome di uno o
più OICR selezionabili o già selezionati dal Cliente;
• Modifica del grado di rischio dell’OICR: questa modifica potrebbe eventualmente comportare anche la variazione della politica di investimento;
• Modifica della politica di investimento dell’OICR: questa modifica potrebbe eventual- mente comportare anche la variazione del grado di rischio;
• Modifica della commissione di gestione dell’OICR: vengono modificate le percentuali annue delle commissioni di gestione gravanti sui singoli OICR;
• Chiusura dell’OICR a nuovi investimenti: l’OICR oggetto dell’operazione viene chiuso a nuove sot- toscrizioni, versamenti aggiuntivi e Switch volon- tari in entrata; l’OICR rimane aperto per operazioni di riscatto e di Switch volontari in uscita;
• Riapertura dell’OICR a nuovi investimenti: l’OICR oggetto dell’operazione chiuso in prece- denza viene riaperto a nuove sottoscrizioni, versa- menti aggiuntivi e Switch volontari in entrata;
• Fusione tra OICR: con questa operazione due o più OICR si fondono insieme e ne costituiscono uno nuovo;
• Fusione per incorporazione: con questa opera- zione un OICR viene incorporato da un altro OICR già esistente;
• Trasferimento: con questa operazione il Com- parto di un OICR, o parte di esso, viene trasferito in un altro OICR all’interno del quale viene quindi creato un nuovo Comparto.
Qualora dovessero verificarsi gli eventi sopra descritti la Compagnia ne darà comunicazione al Cliente.
Articolo 29
Istituzione di nuovi Fondi Interni
La Compagnia può istituire in futuro nuovi Fondi Interni comunicandolo ai Clienti secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Gli eventuali nuovi Fondi Interni integreranno l’of- ferta di quelli già collegati al prodotto Synthesis.
Articolo 30
Eventuale fusione e liquidazione dei Fondi Interni
Come previsto dai Regolamenti dei Fondi Interni, la Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Clienti, può fondere un Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare un Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Clienti e saranno comuni- cate con le modalità e i tempi previsti dalla norma- tiva di riferimento, fermo restando il limite minimo di investimento in Fondi Interni di cui all’Articolo 5.
Synthesis
Condizioni di Assicurazione - Allegato
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Allegato:
Esempio di applicazione del Valore Quota Protetto in caso di disinvestimento dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue
Al fine di illustrare le modalità di applicazione del Valore Quota Protetto con riferimento all’investimento nel Fondo Interno Synthesis ProtettoDue, secondo quanto descritto all’Articolo 22 paragrafo 3 delle presenti Con- dizioni di Assicurazione, di seguito, a titolo puramente esemplificativo, si riportano degli esempi che ipotizzano due casi di disinvestimento:
- un caso (Esempio 1) in cui il controvalore delle quote disinvestite è determinato utilizzando il valore unitario della quota corrente;
- un caso (Esempio 2) in cui il controvalore delle quote disinvestite è determinato utilizzando il Valore Quota Protetto.
Esempio 1
N° quote detenute del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue | Valore unitario della quota corrente (in euro) | Valore Quota Protetto (in euro) | Controvalore delle quote disinvestite (in euro) |
(a) | (b) | (c) | (d) = (a) X (b) |
500 | 9,115 | 8,139 | 4.557,50 |
Nell’Esempio 1 il controvalore delle quote disinvestite è determinato applicando il valore unitario della quota corrente poiché superiore al Valore Quota Protetto alla data di disinvestimento.
Esempio 2
N° quote detenute del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue | Valore unitario della quota corrente (in euro) | Valore Quota Protetto (in euro) | Controvalore delle quote disinvestite (in euro) |
(a) | (b) | (c) | (d) = (a) X (c) |
500 | 8,110 | 8,139 | 4.069,50 |
Nell’Esempio 2 il controvalore delle quote disinvestite è determinato applicando il Valore Quota Protetto poi- ché superiore al valore unitario della quota corrente alla data di disinvestimento.
Attenzione: l’Obiettivo di Protezione, perseguito anche attraverso l’Accordo di protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al Cliente o come garanzia di restituzione della somma investita.
Regolamento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita”
Art. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Trendifondo Intesa Vita”. Il presente Regola- mento è parte integrante delle Condizioni di Assicu- razione.
Art. 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” è l’euro.
Art. 3
Nella Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” confluiranno le attività relative ai contratti a presta- zioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
Il Regolamento della Gestione Separata “Trendi- fondo Intesa Vita” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Pri- vate e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.
Art. 4
La gestione di “Trendifondo Intesa Vita” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revi- sione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.
Art. 5
Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° novembre di ciascun anno fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendi- mento medio di “Trendifondo Intesa Vita” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediata- mente precedenti.
Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risul- tato finanziario della Gestione Separata alla gia- cenza media delle attività della gestione stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” si devono intendere i pro- venti finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, compren- sivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli
utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusva- lenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è cal- colato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività e per l’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revi- sione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 6
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” compe- tono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.
La gestione finanziaria di “Trendifondo Intesa Vita” è caratterizzata principalmente da investimenti del Comparto obbligazionario denominati in euro, non- ché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tut- tavia escludere l’utilizzo di tutte le attività ammissi- bili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investi-
menti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio1. Per la compo- nente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finan- ziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societa- rio con merito creditizio rientrante principalmente nel
c.d. “investment grade”, secondo le scale di valuta- zione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating2.
A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:
• Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
• Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
• Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
• Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, com- prese le quote di OICR): al massimo 15%;
• Strumenti afferenti al Comparto immobiliare: al massimo 5%;
• Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata “Trendifondo Intesa Vita” e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a coper- tura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realiz- zare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
In relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell’in- teresse dei Contraenti.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per
l’attività di gestione di “Trendifondo Intesa Vita”. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell’Art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante con- trollo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
Art. 7
La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contra- enti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’Ar- ticolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n.
25:
• per l’investimento in organismi di investimento col- lettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
• per l’investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.
Art. 8
Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l’Assicurato.
1. Con il termine “valore del portafoglio” si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. “valore di carico”), così come definito all’Art. 5 del presente Regola- mento.
2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. “rating sintetico”) al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emis- sione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.
Regolamento aggiornato a luglio 2014.
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 10
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Synthesis Mix 10 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al Benchmark.
Il Benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici compa- rabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l’indicazione del Benchmark del Fondo Interno:
Indici che compongono il Benchmark | Codice Bloomberg |
30% Merrill Lynch Euro Government Bill | EGB0 INDEX |
10% JP Morgan GBI Global Unhedged in euro | JNUCGBIG INDEX |
50% JP Morgan EMU | JPMGEMLC INDEX |
4% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World ex EMU | MSDUWXEM INDEX |
6% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EMU | MSDLEMU INDEX |
Gli indici che compongono il Benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri-
vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di
capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla varia- bilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a red- dito fisso, quanto più lunga è la loro vita resi- dua: un aumento dei tassi di mercato compor- terà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il
capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamen- tati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quota- zione ufficiale può rendere più complesso l’ap- prezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valuta- zioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) rischio connesso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati: l’utilizzo di strumenti finan- ziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe pos- sibile tramite un investimento diretto nei sotto- stanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in ter- mini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Tali OICR potranno anche essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appar- tenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compa- gnia fa parte.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comun- que denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato rego- lamentato; obbligazioni convertibili e/o cum war- rant negli strumenti finanziari di cui sopra; qual- siasi altro titolo normalmente negoziato che per- metta di acquisire o vendere gli strumenti finan- ziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l’investimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Synthesis Mix 10 persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nella costruzione
di un portafoglio orientato ad un bilanciamento delle principali Categorie di Strumenti Finanziari attra- verso OICR diversificati sui mercati internazionali.
Essa prevede un’allocazione orientata alla genera- zione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell’Art. 2 del presente Regolamento, attra- verso l’utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non. La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresen- tata in investimenti azionari non può superare il 20%, salvo il temporaneo superamento determinato dal rialzo delle quotazioni relative degli strumenti finanziari in portafoglio.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai sog- getti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compa- gnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario delle quote non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compa- gnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unita- rio delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore com- plessivo netto del Fondo Interno (patrimo- nio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri-
monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compa- gnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola-
mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trime- strale.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Synthesis Mix 10 | 1,60% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sen- sibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti conce- dendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze colle- gate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
c) Altri costi a carico del Fondo Interno:
• eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investi- mento;
• spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
• eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
• eventuali compensi alla Banca Depositaria;
• imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno
con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 20
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Synthesis Mix 20 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al Benchmark.
Il Benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici compa- rabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l’indicazione del Benchmark del Fondo Interno:
Indici che compongono il Benchmark | Codice Bloomberg |
25% Merrill Lynch Euro Government Bill | EGB0 INDEX |
10% JP Morgan GBI Global Unhedged in euro | JNUCGBIG INDEX |
45% JP Morgan EMU | JPMGEMLC INDEX |
8% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World ex EMU | MSDUWXEM INDEX |
12% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EMU | MSDLEMU INDEX |
Gli indici che compongono il Benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è
ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il
prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla varia- bilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a red- dito fisso, quanto più lunga è la loro vita resi- dua: un aumento dei tassi di mercato compor- terà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di
debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamen- tati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quota- zione ufficiale può rendere più complesso l’ap- prezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute
diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) rischio connesso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati: l’utilizzo di strumenti finan- ziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe pos- sibile tramite un investimento diretto nei sotto- stanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in ter- mini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Tali OICR potranno anche essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appar- tenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compa- gnia fa parte.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comun- que denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato rego- lamentato; obbligazioni convertibili e/o cum war- rant negli strumenti finanziari di cui sopra; qual- siasi altro titolo normalmente negoziato che per- metta di acquisire o vendere gli strumenti finan- ziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea-
lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l’investimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Synthesis Mix 20 persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nella costruzione
di un portafoglio orientato ad un bilanciamento delle principali Categorie di Strumenti Finanziari attra- verso OICR diversificati sui mercati internazionali. Essa prevede un’allocazione orientata alla genera- zione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell’Art. 2 del presente Regolamento, attraverso l’utilizzo di quote di più OICR, armoniz- zati e non.
La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappre- sentata in investimenti azionari non può superare il 30%, salvo il temporaneo superamento determi- nato dal rialzo delle quotazioni relative degli stru- menti finanziari in portafoglio.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari. Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione profes- sionale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai sog- getti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compa- gnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il
valore complessivo netto del Fondo Interno, calco- lato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calenda- rio delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la matu- razione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate. I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Com- pagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patri- monio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri-
monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evi- denziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compa- gnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile-
vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trime- strale.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Synthesis Mix 20 | 1,60% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di
gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sen- sibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti conce- dendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze colle- gate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
c) Altri costi a carico del Fondo Interno:
• eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investi- mento;
• spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
• eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
• eventuali compensi alla Banca Depositaria;
• imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Mix 30
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Synthesis Mix 30 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di massimizzare il rendimento della gestione rispetto al Benchmark.
Il Benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici compa- rabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l’indicazione del Benchmark del Fondo Interno:
Indici che compongono il Benchmark | Codice Bloomberg |
20% Merrill Lynch Euro Government Bill | EGB0 INDEX |
15% JP Morgan GBI Global Unhedged in euro | JNUCGBIG INDEX |
35% JP Morgan EMU | JPMGEMLC INDEX |
12% Morgan Stanley Capital International (MSCI) World ex EMU | MSDUWXEM INDEX |
18% Morgan Stanley Capital International (MSCI) EMU | MSDLEMU INDEX |
Gli indici che compongono il Benchmark sono tutti valorizzati al cambio ufficiale BCE.
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri-
vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di
capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emit- tenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla varia- bilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a red- dito fisso, quanto più lunga è la loro vita resi- dua: un aumento dei tassi di mercato compor- terà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il
capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamen- tati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quota- zione ufficiale può rendere più complesso l’ap- prezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valuta- zioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) rischio connesso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati: l’utilizzo di strumenti finan- ziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe pos- sibile tramite un investimento diretto nei sotto- stanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in ter- mini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Tali OICR potranno anche essere promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appar- tenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compa- gnia fa parte.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comun- que denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato rego- lamentato; obbligazioni convertibili e/o cum war- rant negli strumenti finanziari di cui sopra; qual- siasi altro titolo normalmente negoziato che per- metta di acquisire o vendere gli strumenti finan- ziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati anche attraverso l’investimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Synthesis Mix 30 persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nella costruzione
di un portafoglio orientato ad un bilanciamento delle principali Categorie di Strumenti Finanziari attra- verso OICR diversificati sui mercati internazionali.
Essa prevede un’allocazione orientata alla genera- zione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell’Art. 2 del presente Regolamento, attra- verso l’utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non.
La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresen- tata in investimenti azionari non può superare il 50%, salvo il temporaneo superamento determinato dal rialzo delle quotazioni relative degli strumenti finanziari in portafoglio.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai sog- getti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario delle quote non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compa- gnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unita- rio delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore com- plessivo netto del Fondo Interno (patrimo- nio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri-
monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo giorna- liero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del por- tafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Synthesis Mix 30 | 1,60% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura mas- sima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non pre- visto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
c) Altri costi a carico del Fondo Interno:
• eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
• spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
• eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
• eventuali compensi alla Banca Depositaria;
• imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 15
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Synthesis Multiasset 15 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è la ricerca di una remunerazione dell’inve- stimento attraverso una contenuta esposizione ai mercati azionari.
Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composi- zione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l’indicazione del Benchmark del Fondo Interno:
Indici che compongono il Benchmark | Codice Bloomberg |
15% Barclays Euro Treasury Bill | LEB1TREU INDEX |
45% JP Morgan EMU Euro 1-10yr | JNEU1R10 INDEX |
25% Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate 1-5yr | ER0V INDEX |
15% Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Index | MXWD INDEX |
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emit- tenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla varia- bilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a red- dito fisso, quanto più lunga è la loro vita resi- dua: un aumento dei tassi di mercato compor- terà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine
a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamen- tati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quota- zione ufficiale può rendere più complesso l’ap- prezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) rischio connesso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati: l’utilizzo di strumenti finan- ziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe pos- sibile tramite un investimento diretto nei sotto- stanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in ter- mini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclu- siva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve-
stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbli- gazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normal- mente negoziato che permetta di acquisire o ven- dere gli strumenti finanziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le
caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’inve- stimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Synthesis Multiasset 15 persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nel cogliere le
opportunità offerte prevalentemente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversifica- zione anche su altri strumenti di investimento.
Essa prevede un’allocazione orientata alla genera- zione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell’Art. 2 del presente Regolamento, attra- verso l’utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato moneta- rio, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell’Area Euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.
La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del controvalore del portafoglio del Fondo Interno; men- tre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 25%, salvo temporanei sforamenti.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai sog- getti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario delle quote non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compa- gnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unita- rio delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore com- plessivo netto del Fondo Interno (patrimo- nio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri-
monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compa- gnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trime- strale.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Synthesis Multiasset 15 | 1,60% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, appli- cate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura mas- sima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non pre- visto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
c) Altri costi a carico del Fondo Interno:
• eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investi- mento;
• spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
• eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
• eventuali compensi alla Banca Depositaria;
• imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno
con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset 30
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Synthesis Multiasset 30 (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è la ricerca di una remunerazione dell’inve- stimento attraverso una moderata esposizione ai mercati azionari.
Il Benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composi- zione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Si riporta di seguito l’indicazione del Benchmark del Fondo Interno:
Indici che compongono il Benchmark | Codice Bloomberg |
10% Barclays Euro Treasury Bill | LEB1TREU INDEX |
40% JP Morgan EMU Euro 1-10yr | JNEU1R10 INDEX |
20% Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate 1-5yr | ER0V INDEX |
20% Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Countries World ex-Europe | MSUEAXEU INDEX |
10% Stoxx Europe 50 | SX5P INDEX |
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il
prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspet- tative di mercato sulle prospettive di anda- mento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla varia- bilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a red- dito fisso, quanto più lunga è la loro vita resi- dua: un aumento dei tassi di mercato compor- terà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche
del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamen- tati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quota- zione ufficiale può rendere più complesso l’ap- prezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valuta- zioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) rischio connesso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati: l’utilizzo di strumenti finan- ziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe pos- sibile tramite un investimento diretto nei sotto- stanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in ter- mini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclu- siva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve- stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regola- mentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea-
lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’inve- stimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Synthesis Multiasset 30 persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto.
La politica di investimento consiste nel cogliere le
opportunità offerte prevalentemente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversifica- zione anche su altri strumenti di investimento.
Essa prevede un’allocazione orientata alla genera- zione di valore rispetto al Benchmark di riferimento, riportato nell’Art. 2 del presente Regolamento, attra- verso l’utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato moneta- rio, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell’Area Euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.
La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresen- tata in investimenti azionari non può superare il 50%. Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai sog- getti delegati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compagnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore
complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario delle quote non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compa- gnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unita- rio delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore com- plessivo netto del Fondo Interno (patrimo- nio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri-
monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compa- gnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile-
vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trime- strale.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Synthesis Multiasset 30 | 1,60% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, appli-
cate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sen- sibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti conce- dendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze colle- gate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
c) Altri costi a carico del Fondo Interno:
• eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investi- mento;
• spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
• eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
• eventuali compensi alla Banca Depositaria;
• imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un
livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Synthesis Multiasset Flex (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è realizzare una crescita moderata del valore del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un livello massimo di rischio (10% di volatilità massima annua).
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il
prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale inve- stito, mentre il valore delle obbligazioni è influen- zato dall’andamento dei tassi di interesse di mer- cato e dalle valutazioni della capacità dell’emit- tente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a sca- denza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di
capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emit- tenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla varia- bilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a red- dito fisso, quanto più lunga è la loro vita resi- dua: un aumento dei tassi di mercato compor- terà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’Ente Emittente, per effetto di un deteriora- mento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a tra- sformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mer- cato in cui gli stessi sono trattati. In linea di mas- sima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione uffi- ciale può rendere più complesso l’apprezza- mento del valore effettivo del titolo, la cui deter- minazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre considerare la variabilità del rap- porto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denomi- nati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non
siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
f) rischio connesso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati: l’utilizzo di strumenti finan- ziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe pos- sibile tramite un investimento diretto nei sotto- stanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in ter- mini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclu- siva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve- stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all’Art. 42 del medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comun- que denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato rego- lamentato; obbligazioni convertibili e/o cum war- rant negli strumenti finanziari di cui sopra; qual- siasi altro titolo normalmente negoziato che per- metta di acquisire o vendere gli strumenti finan- ziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’inve- stimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Synthesis Multiasset Flex persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto.
Il Fondo Interno è di tipo flessibile e si avvale di uno stile di gestione attivo che affronta la ciclicità dei mercati finanziari modulando dinamicamente la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria degli investimenti.
Essa prevede un’allocazione orientata alla genera- zione di valore attraverso l’utilizzo di quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principal- mente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in stru- menti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli
di debito, sia dell’Area Euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società.
La componente obbligazionaria High Yield e Paesi emergenti può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 50% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 60%.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio, con un limite massimo del 70%, anche OICR flessibili o con obiettivo total return.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti dele- gati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compa- gnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di Valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- rato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.
Il Calendario di Valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario delle quote non sarà deter-
minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
I suddetti calendari sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.
Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte e/o Lussemburgo la Compa- gnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unita- rio delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore com- plessivo netto del Fondo Interno (patrimo- nio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri-
monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compa- gnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo deter- minato sugli elementi d’informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di resi- denza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrile- vanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal-
colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecni- che di valutazione adottate assicurano una attribu- zione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indi- pendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo gior- naliero per valuta del conto corrente bancario rela- tivo al Fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trime- strale.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Synthesis Multiasset Flex | 1,60% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
b) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non pre- visto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al Fondo, il diritto di riscatto senza penalità.
c) Altri costi a carico del Fondo Interno:
• eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investi- mento;
• spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
• eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
• eventuali compensi alla Banca Depositaria;
• imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sot- toposto a revisione da parte di una Società di Revi- sione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimen- sionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’inte- resse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finan- ziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Regolamento del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue
Art. 1
Istituzione e denominazione del Fondo Interno
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “Compa- gnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti, in base a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di stru- menti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denomi- nato Synthesis ProtettoDue (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.
Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Art. 2
Obiettivo del Fondo Interno
L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno Synthesis ProtettoDue è:
- incrementare il valore del capitale investito e
- al contempo preservare l’80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stesso a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito “Obiet- tivo di Protezione”)
attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al suc- cessivo Art. 4.
Il “Valore Quota Protetto” è quindi pari all’80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data della sua istituzione.
La protezione del valore unitario della quota opera nel continuo in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione la Compagnia ha sottoscritto uno spe- cifico accordo con Banca IMI S.p.A. (nel seguito “Accordo di protezione”).
In virtù dell’Accordo di protezione, nel caso in cui il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Banca IMI S.p.A. corrispon- derà alla Compagnia l’importo necessario per con- sentirle di reintegrare il patrimonio del Fondo Interno e far sì che il valore unitario della quota sia almeno pari al Valore Quota Protetto. Tale Accordo ha durata contrattuale di 7 anni con scadenza fissata a ottobre 2024.
L’Accordo di protezione potrà essere rinnovato, pre- vio consenso di entrambe le parti, per un numero illi- mitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni, che esten- deranno la durata contrattuale originaria.
L’impegno di Banca IMI S.p.A. derivante dall’Ac-
cordo di protezione (e suoi eventuali rinnovi) non è incondizionato e potrebbe venir meno per:
- eventi o circostanze che comportino la cessa- zione anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Ac- cordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- eventi o circostanze che comportino l’inopera- tività dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, l’insolvenza o l’inadempimento di Banca IMI S.p.A.);
- eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguar- dino Banca IMI S.p.A. (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concor- suali o di risoluzione).
In caso di mancato rinnovo dell’Accordo di prote- zione con Banca IMI S.p.A., o comunque nel caso di sua cessazione anticipata:
- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria investment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di protezione originario;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l’Obiettivo di Protezione del Fondo Interno volto a preservare il Valore Quota Protetto secondo quanto indicato al successivo Art. 4; in tale caso il patrimonio del Fondo Interno non sarà reintegrato qualora il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
L’Obiettivo di Protezione, perseguito anche attra- verso l’Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al Valore Quota Protetto riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita.
Art. 3
Profili di rischio del Fondo Interno
I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli deri- vanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.
In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emit- tenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle flut- tuazioni dei tassi di interesse di mercato; que- ste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato com- porterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventua- lità che l’Ente Emittente, per effetto di un deterio- ramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamen- tati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quota-
zione ufficiale può rendere più complesso l’ap- prezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli compo- nenti dello stesso e degli effetti che questa varia- bilità potrebbe portare sul valore dell’investi- mento;
e) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni con- trattualmente pattuite, per effetto di un deteriora- mento della loro solidità patrimoniale. La prote- zione finanziaria prevista nel Fondo Interno risente di tale rischio. Il rischio legato alla solvibi- lità della controparte ricade sul Contraente;
f) rischio connesso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati: l’utilizzo di strumenti finan- ziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sot- tostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplifi- cato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contra- enti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.
Art. 4
Criteri di investimento del Fondo Interno
Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”.
Gli OICR in cui investe il Fondo Interno, per un minimo del 30% fino ad un massimo del 100%, sono promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte.
Il Fondo Interno potrà altresì investire in Fondi Multi- manager, ovvero in OICR di Case terze, per una percentuale massima di investimento non superiore al 70%.
Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:
• quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposi- zioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commer- cializzati nel territorio nazionale;
• quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’autorizza- zione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
• strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
- depositi bancari in conto corrente;
- certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario;
- operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
• strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui ade- riscono uno o più dei predetti Stati ovvero da sog- getti residenti nei predetti Stati membri che appar- tengono alle seguenti tipologie:
- Titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certifi- cati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regola- mentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.
Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di
ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’inve- stimento in quote di OICR dedicati.
Il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto.
Il Fondo Interno è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferi- mento, e persegue una propria politica d’investi- mento volta a incrementare il valore del capitale investito e a realizzare l’Obiettivo di Protezione come descritto al precedente Art. 2.
L’esposizione ai mercati del Fondo Interno è di tipo flessibile, senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografi- che, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.
La gestione del Fondo Interno si basa su una strate- gia di allocazione dinamica tra la Componente di Performance (composta da OICR azionari, obbliga- zionari, flessibili e Absolute Return) e la Compo- nente di Protezione (costituita da OICR Absolute Return, OICR monetari o strumenti del mercato monetario).
L’esposizione ai mercati azionari è gestita dinamica- mente attraverso l’utilizzo di modelli quantitativi di asset allocation tattica, attraverso i quali il gestore definisce periodicamente il peso da allocare in cia- scuno strumento finanziario selezionato, compatibil- mente con:
- il livello di volatilità target (l’asset allocation indi- cata dal gestore viene sottoposta ad un controllo giornaliero di volatilità finalizzato a mantenerla ad un livello massimo annuo non superiore al 10%) e
- il livello di protezione.
L’allocazione tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione è in funzione delle aspet- tative del gestore sull’evoluzione dei mercati di riferi- mento, delle performances ottenute al momento dell’allocazione e del livello di protezione fissato.
La strategia di gestione finanziaria modificherà dina- micamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e la quota investita nella Componente di Protezione allo scopo di evitare che il valore corrente unitario della quota del Fondo Interno risulti inferiore al Valore Quota Protetto. In particolare, tanto più il valore corrente unitario della quota del Fondo Interno si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orien- tata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo Interno da andamenti avversi dei mercati finanziari (Componente di Protezione).
Ciascuna delle due Componenti può rappresentare una quota residuale del Fondo Interno oppure arri-
vare a costituire il 100% del valore del Fondo Interno stesso.
Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati si verificasse l’evento di discesa del valore quota corrente sotto il margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (nel seguito “Evento”), ossia quando il risultato della seguente formula:
(Valore Quota - Valore Quota Protetto) / Valore Quota
sia inferiore a 0,75%.
dove
Valore Quota = valore unitario della quota stessa Valore Quota Protetto = valore unitario della quota protetto
non sarà più possibile attuare la strategia di alloca- zione dinamica sopra descritta e la politica di inve- stimento sarà indirizzata esclusivamente al perse- guimento della protezione, pertanto l’intero patrimo- nio del Fondo Interno sarà allocato nella Compo- nente di Protezione che in tal caso sarà costituita unicamente da OICR monetari.
Nel caso in cui si verificasse l’Evento, il valore delle quote investite nel Fondo Interno Synthesis Protet- toDue verrà automaticamente e gratuitamente tra- sferito nel Fondo Interno Synthesis Mix 10 o, qua- lora quest’ultimo non fosse più disponibile, in un Fondo Interno avente caratteristiche equivalenti.
La Compagnia eseguirà l’operazione di trasferi- mento automatico trascorsi 60 giorni dalla prima valorizzazione in cui il Fondo Interno Synthesis Pro- tettoDue risulterà interamente allocato in OICR monetari. Con il trasferimento automatico il Fondo Interno Synthesis ProtettoDue si estinguerà e con- seguentemente cesserà la protezione del valore della quota.
Per i dettagli sulle modalità di trasferimento del valore delle quote si rimanda alle Condizioni di Assi- curazione dei contratti collegati al Fondo Interno.
Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.
Gli strumenti oggetto di investimento sono denomi- nati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.
Art. 5
Gestione del Fondo Interno
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a
soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all’Art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti dele- gati.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla Compa- gnia.
Art. 6
Valore unitario della quota
Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costitu- zione del Fondo Interno, a 10,00 euro.
Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo Art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione conside- rato.
Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra deci- male.
Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell’anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In que- sti giorni il valore unitario della quota non sarà deter- minato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della Compagnia.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provo- chino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l’assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la Compagnia potrà non calco- lare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.
In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.
Art. 7
Criteri per la determinazione del valore com- plessivo netto del Fondo Interno (patrimo- nio netto)
Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patri- monio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi eviden- ziati al successivo Art. 8.
Per il valore delle attività si farà riferimento alle
quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.
In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:
- gli OICR sono valutati in base all’ultima valorizza- zione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati sono valutati in base all’ultimo prezzo uffi- ciale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quo- tazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utiliz- zato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d’informazione dispo- nibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regola- mentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati “Over the Counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche pre- valenti sul mercato basate su metodologie di cal- colo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e nega- tivi durante l’intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manife- stano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio dispo- nibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valoriz- zazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l’effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al Fondo Interno come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati non ver- ranno attribuiti al Fondo Interno.
Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.
Art. 8
Costi gravanti sul Fondo Interno
I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.
a) Commissione di gestione: pari ad una percen- tuale espressa su base annua, del valore com- plessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
Fondo Interno | Commissione di gestione annua |
Synthesis ProtettoDue | 1,32% |
La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministra- zione dei contratti.
La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo Interno risulti interamente allo- cato in OICR monetari.
b) Costo della protezione: lo specifico Accordo di protezione tra la Compagnia e Banca IMI S.p.A. prevede il costo indicato nella seguente tabella pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patri- monio del Fondo Interno calcolata ad ogni valo- rizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.
Fondo Interno | Costo della protezione annuo |
Synthesis ProtettoDue | 0,28% |
Il costo della protezione non sarà prelevato qua- lora il Fondo Interno risulti interamente allocato in OICR monetari a seguito del verificarsi dell’Evento descritto all’Art. 4 o qualora, nel caso di mancato rinnovo con Banca IMI S.p.A. o cessazione anticipata dell’Accordo di prote- zione, non venga stipulato un nuovo accordo con altra controparte secondo quanto previsto all’Art. 2.
c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all’1,20% annuo degli attivi stessi.
Sono previste inoltre commissioni di overperfor- mance gravanti sugli OICR nella misura mas- sima del 30% dell’overperformance stessa.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora
le condizioni economiche di mercato varino sen- sibilmente. In tal caso, la Compagnia ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti conce- dendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze colle- gate al Fondo interno, il diritto di riscatto senza penalità.
d) Altri costi a carico del Fondo Interno:
• eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investi- mento;
• spese inerenti l’attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendi- conto del Fondo Interno;
• eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
• eventuali compensi alla Banca Depositaria;
• imposte e tasse previste dalle normative vigenti.
Art. 9
Rendiconto annuale del Fondo Interno
La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.
Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del
D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 10
Modifiche al Regolamento del Fondo Interno
Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti.
Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.
Art. 11
Fusione e liquidazione del Fondo Interno La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche
in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perse- guire l’interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non com- portano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
1. In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti supe- riori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del Fondo Interno; il ter- mine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “conte- nuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.
Regolamento aggiornato a gennaio 2019.
Glossario
Anniversario (della decorrenza del contratto)
Definisce ogni annualità di polizza e coincide con la ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.
Area Euro
Paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea che hanno aderito all’euro.
Assicurato
È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.
Banca intermediaria (o intermediario)
È il Soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa che consiste nel presentare o proporre pro- dotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Benchmark
Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso dell’Assicu- rato.
Bottom-up
I metodi di investimento bottom-up sono basati su strategie che tralasciano le condizioni economiche e setto- riali più generali ma che invece vengono messe a punto su una selezione di singoli titoli o di singoli mercati.
Capitale assicurato
È il capitale costituito dalla parte di premio investito (unico o aggiuntivo) destinata alla Gestione Separata ade- guata in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata stessa al netto del costo di gestione.
Categoria
La categoria è un attributo di un fondo che fornisce un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Cliente
Nel presente contratto è il titolare del contratto (il Contraente).
Combinazione di investimento
Ripartizione dei premi investiti tra la Gestione Separata e uno o più Fondi Interni e/o uno o più OICR in base alle scelte del Cliente nel rispetto dei limiti contrattuali.
Compagnia
È la Società con la quale il Cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..
Componenti
Sono la Gestione Separata, i Fondi Interni e gli OICR che in base alla scelta del Cliente compongono la com- binazione di investimento.
Comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la società invia al Cliente se il valore finanziario del contratto, per la parte di investimento in Fondi Interni e in OICR, si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Conclusione del contratto
È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia.
Conflitto di interessi
Il contrasto fra l’interesse del Cliente e quello della Compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest’ul- tima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.
Contraente
È il titolare del contratto che si impegna ad effettuare il versamento del premio unico alla Compagnia. Nel pre- sente contratto la figura del Contraente, se persona fisica, coincide con quella dell’Assicurato.
Contratto
L’accordo che stabilisce gli obblighi del Cliente e della Compagnia.
Controvalore delle quote
Per la parte di investimento in Fondi Interni e in OICR, è l’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Cliente a una determinata data.
Data di decorrenza (del contratto)
Data a partire dalla quale il contratto ha effetto.
Data di comunicazione di decesso
È la data in cui la Compagnia riceve la richiesta di liquidazione comprensiva di uno di questi documenti che provano il decesso dell’Assicurato:
- Certificato di morte;
- Verbale di pubblicazione del Testamento;
- Atto Notorio o dichiarazione sostitutiva;
- Estratto di morte;
- Attestazione giudiziale.
Destinazione dei proventi
Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori oppure alla loro accu- mulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Documento di polizza
Vedi “Polizza”.
Fondo Interno (Assicurativo)
Fondo di investimento costituito all’interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi investiti confluisce in uno o più Fondi Interni e viene convertita in quote (unit) del/i Fondo/i Interno/i stesso/i. I Fondi Interni collegati al pre- sente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti contenuti nelle Condizioni di Assicurazione e dispo- nibili anche sul sito della Compagnia.
Gestione Separata
Fondo di investimento istituito dalla Compagnia per valorizzare i capitali dei Clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. Con riferimento al presente contratto, parte dei premi investiti, confluisce nella Gestione Separata disciplinata da uno specifico Regolamento contenuto nelle Condizioni di Assicurazione e disponibile anche sul sito della Compagnia. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Trendi- fondo Intesa Vita.
Grado di rischio
Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio di un fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocata la parte di premio investito. Il grado di rischio varia in una scala qua- litativa tra: “basso”, “medio basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto-alto”.
ISVAP
Vedi “IVASS”.
IVASS
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consu- matore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
OIC
Organismi di Investimento Collettivo con diversa forma giuridica che investono, in strumenti finanziari (ad esempio azioni o obbligazioni) o in altre attività, il denaro raccolto fra il pubblico dei risparmiatori operando secondo criteri di gestione fondati sul principio della ripartizione dei rischi.
OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di Gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. Con riferimento al presente contratto parte dei premi possono essere inve- stiti direttamente in quote di uno o più OICR, tra quelli disponibili, e convertiti in quote degli OICR stessi. In OICR possono investire anche i Fondi Interni.
OICR armonizzato
OICR conforme alle disposizioni della normativa comunitaria ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche/integrazioni.
OICR monetario
Nel presente contratto e alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione è l’OICR Epsilon Fund Euro Cash utilizzato dalla Compagnia per l’Attività di Fund Selection; tale OICR pertanto non è selezio- nabile dal Cliente.
OICVM
Gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari sono intermediari finanziari specializzati nell’investi- mento colletivo in valori mobiliari, introdotti nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. 84/1992 (Direttiva 1985/611/ CEE) e poi disciplinati dal Testo Unico della Finanza. Si tratta di organizzazioni il cui oggetto esclusivo è l’inve- stimento collettivo in valori mobiliari (strumenti finanziari che possono essere negoziati nel mercato dei capi- tali, quali per es. le azioni di società e altri titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito) dei capitali rac- colti presso il pubblico.
Orizzonte temporale di investimento consigliato
Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.
Paesi emergenti
Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad Investment Grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.
Percentuale di investimento (o percentuale di ripartizione)
Rappresenta in percentuale la parte investita in ciascuna componente in vigore sul contratto.
Polizza
Documento sottoscritto dal Cliente e dalla Compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.
Premio investito
È il premio versato (unico al netto del costo fisso e aggiuntivo) investito in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni e/o in parte anche in quote di uno o più OICR, in base a una combina- zione di investimento definita dal Cliente.
Premio unico
Importo che il Cliente corrisponde in un’unica soluzione alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni con- trattuali.
Premio versato
Importo del premio unico al lordo del costo fisso o del versamento aggiuntivo.
Prestazione
Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia si impegna a riconoscere a fronte del versamento effettuato dal Cliente.
Pro rata temporis (o pro-rata)
Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di adeguamento “in proporzione al tempo trascorso”. Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell’ultimo adeguamento fino alla data effetto del calcolo considerata.
Per l’eventuale parte di investimento direttamente in OICR, è - nei casi previsti - il meccanismo di applicazione della commissione di gestione in proporzione al tempo trascorso prelevata dalla Compagnia, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, per lo svolgimento dell’attività di Fund Selection.
Quietanza
È la ricevuta che certifica l’avvenuto pagamento.
Quota
Unità di misura di un fondo. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio di un fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determi- nato prezzo.
Rating
Il rating è una valutazione del merito di credito di un emittente o di una particolare emissione obbligazionaria, assegnata da società indipendenti specializzate come Moody’s e Standard & Poor’s. Attraverso una sigla con- venzionale, il rating esprime la capacità dell’emittente di far fronte puntualmente agli impegni di pagamento (interessi e rimborso della quota capitale) alle scadenze prefissate.
SCALE DI RATING PER I TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE:
Standard & Poor’s | ||
Investment Grade | ||
AAA | Capacità di rimborso del debito molto alta | |
AA | AA+ | Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore ad AAA |
AA | ||
AA- | ||
A | A+ | Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria |
A | ||
A- | ||
BBB | BBB+ | Adeguata capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli |
BBB | ||
BBB- | ||
Speculative Grade | ||
BB | BB+ | Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario |
BB | ||
BB- | ||
B | B+ | Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso |
B | ||
B- | ||
CCC,CC e C | CC indica un alto grado di speculazione; C è riservato a titoli per cui non sono stati pagati interessi | |
DDD,DD e D | D è riservato ai titoli in stato di insolvenza |
I segni + e - possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all’interno della classe di rating.
Moody’s | ||
Investment Grade | ||
Aaa | Bassissimo grado di rischio dell’investimento | |
Aa | Aa1 | Bassissimo grado di rischio dell’investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiori a quelle della classe superiore |
Aa2 | ||
Aa3 | ||
A | A1 | Adeguati elementi di garanzia per il pagamento degli interessi e del capitale alla scadenza, che però possono deteriorarsi in futuro |
A2 | ||
A3 | ||
Baa | Baa1 | Adeguate possibilità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, tuttavia influenzabile da fattori esogeni |
Baa2 | ||
Baa3 | ||
Speculative Grade | ||
Ba | Ba1 | Copertura degli interessi e del capitale insoddisfacenti, titoli con caratteristiche leggermente speculative |
Ba2 | ||
Ba3 | ||
B | B1 | Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento della quota interesse e della quota capitale |
B2 | ||
B3 | ||
Caa | Caa1 | Possibili condizioni di insolvenza |
Caa2 | ||
Caa3 | ||
Ca e C | Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso della quota capitale |
Ai rating compresi tra Aa e Caa è aggiunto un numero (1, 2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamente superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza.
Recesso
È la possibilità del Cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso del premio versato secondo le modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto totale
È la possibilità del Cliente di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il valore di riscatto.
Riscatto parziale
È la possibilità del Cliente di riscuotere parte del valore di riscatto.
Rischio finanziario
Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni e degli OICR che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il loro patrimonio.
SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile: è una società per azioni la cui costituzione è subordinata a pre- ventiva autorizzazione e il cui statuto prevede quale oggetto sociale, l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)
Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Switch automatico
Nel presente contratto è:
• il trasferimento, operato dalla Compagnia, del controvalore totale delle quote da un OICR ad un altro per una delle Attività di Fund Selection, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
• il trasferimento, operato dalla Compagnia, del controvalore totale delle quote dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue al Fondo Interno Synthesis Mix 10 al verificarsi dell’evento previsto contrattualmente.
Switch volontario
È l’operazione richiesta dal Cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse componenti del contratto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste.
Tasso annuo di adeguamento (o tasso di adeguamento)
È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al capitale assicurato relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata.
Tasso di rendimento (o rendimento annuo della Gestione Separata)
È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.
Top-down
Le tecniche di investimento top-down partono dall’alto (ovvero dal generale) per arrivare al particolare. Analiz- zando il quadro generale dell’economia mondiale tentano di fare previsioni su quali industrie genereranno più utili nei mesi e negli anni futuri. Prima si scelgono le grandi asset class, in seguito si scelgono i settori e le aree geografiche (e il peso da attribuire a ciascuno) e infine si arriva alla scelta dei singoli titoli da acquistare e mettere in portafoglio - insieme alle decisioni sulla tempistica di messa in atto delle strategie.
Total Expenses Ratio (TER)
Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio di un fondo dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo e il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Total Return
Gli indici Total Return sono degli indici il cui rendimento è calcolato ipotizzando il reinvestimento dei proventi (cedole e dividendi) generati dagli strumenti finanziari che compongono l’indice stesso.
Trendifondo Intesa Vita
Vedi “Gestione Separata”.
Turnover
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Valore complessivo del Fondo Interno
Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore complessivo dell’investimento
È il capitale ottenuto dalla somma di due importi:
• il capitale assicurato, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
• il controvalore delle quote detenute, relativo alla parte di investimento in uno o più Fondi Interni e/o in uno o più OICR in funzione della scelta del Cliente.
Valore dell’investimento alla data di richiesta
Al fine di procedere con le richieste di versamento aggiuntivo, riscatto parziale e Switch, la Compagnia alla data di richiesta dell’operazione verifica il rispetto delle condizioni previste dal contratto sulla base del valore complessivo dell’investimento calcolato a tale data. Per calcolare questo valore viene presa a riferimento la data dell’ultimo valore quota disponibile al momento della richiesta; in questa data quindi vengono determinati il controvalore delle quote dei Fondi Interni/OICR e l’adeguamento del capitale assicurato.
Valore unitario della quota
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data.
Valorizzazione della quota
Calcolo del valore complessivo netto del fondo e di conseguenza del valore unitario della quota del fondo stesso.
Volatilità
Indica il grado di rischiosità collegato ad un investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite. L’informazione sulla variabilità dei rendimenti sta alla base della valutazione delle performance dei fondi.
Volatilità media annua attesa
Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo stesso in un determinato periodo di tempo.
Valore di riscatto
È il valore del capitale liquidabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell’investimento. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto e le eventuali imposte di legge.
Versamenti aggiuntivi
Somma, non inferiore all’importo minimo previsto da contratto, che il Cliente può versare per integrare il capi- tale inizialmente investito.
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Informativa aggiornata a maggio 2018)
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’“INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir- colazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati per- sonali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protec- tion Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati de- finiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi 1 (in quest’ultimo caso pre- via verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e con- trollo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all’applicazione della di- sciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richie- dono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
1 Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a co- municarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici.
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplifi- cativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Perso- nali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Perso- nali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministra- tivi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, ecc.), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (Banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamen- to dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servi- zio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il con- trollo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attivi- tà di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicura- zione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elet- tronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche ammi- nistrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazio- nale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Com- missione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbli- gatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi na- zionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agisco- no quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Perso- nali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della So- cietà o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTER- NAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Pae- si al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle fi- nalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Perso- nali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove inter- venga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, op- pure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal ca- so, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Perso- nali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accerta- mento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto ti- tolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura for- nirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci ap- posita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compre- sa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli inte- ressi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conse- guente conclusione ed esecuzione degli stessi 2. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il tratta- mento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applica- bile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona), necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Re- golamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
2 Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell’assicurato).
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir- colazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati per- sonali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protec- tion Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e- mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attivi- tà per le seguenti finalità promo-commerciali:
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Perso- nali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministra- tivi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, ecc.) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elet- tronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi. Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del tratta- mento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della So- cietà o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTER- NAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso Pae- si al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Per- sonali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrat- tuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto in- terruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, op- pure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal ca- so, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati ecc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Perso- nali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accerta- mento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto ti- tolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura for- nirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci ap- posita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compre- sa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i
Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli inte- ressi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il tratta- mento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applica- bile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. informa che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica (“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
Documento di polizza (fac-simile)
Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia in relazione al contratto sarà emesso tramite procedura informatica all’atto della sottoscrizione.
A titolo puramente esemplificativo, nel fac-simile si ipotizza:
- Cliente persona fisica;
- designazione nominativa dei Beneficiari della prestazione assicurata;
- indicazione anche di un Referente terzo.
DATI PERSONALI
Signor/Signora Nome Cognome
Polizza assicurativa
Synthesis - Cod. MIXT5
N. XXXXXXXXXXX
CLIENTE
ASSICURATO
Il Contraente titolare del contratto La persona sulla cui vita viene stipulato il contratto
COGNOME
NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE INDIRIZZO di RESIDENZA
FAC-SIMILE
LOCALITÀ CAP, PROV. e STATO INDIRIZZO di RECAPITO LOCALITÀ CAP, PROV. e STATO INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Che cos’è Synthesis
Synthesis è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il versamento di una somma iniziale (premio uni- co), la possibilità di versamenti aggiuntivi e prestazioni collegate:
• in parte al rendimento di una Gestione Separata e
• in parte all’andamento del valore delle quote di uno o più Fondi Interni e/o di uno o più OICR tra quelli previsti dal contratto.
I premi investiti vengono ripartiti tra Gestione Separata e Fondo/i Interno/i e/o OICR in base a una combinazione di investimento liberamente definita dal Cliente nel rispetto dei limiti contrattuali; le informazioni di dettaglio sulle mo- dalità di investimento sono riportate nell’Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.
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Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
Società del gruppo
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Che cosa offre Synthesis (prestazione in caso di decesso e riscatto)
• In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia paga, ai Beneficiari designati, un capitale pari al valore complessivo dell’investimento costituito dalla somma dei seguenti due importi:
- il capitale assicurato alla data di disinvestimento, relativo alla parte investita nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote alla data di disinvestimento, relativo alla parte investita in Fondi Interni e/o in OICR. Il valore complessivo dell’investimento è inoltre maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso e nel rispetto dei limiti contrattuali.
La prestazione riconosciuta in caso di decesso dell’Assicurato è descritta in dettaglio nell’Articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione.
• Il Cliente ha comunque la possibilità di riscattare parzialmente o totalmente il proprio capitale; per i dettagli si rimanda all’Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.
Il prodotto prevede i costi di gestione annui applicati al rendimento della Gestione Separata, ai Fondi Interni e all’investimento in OICR; una parte di questi costi viene retrocessa alla Banca intermediaria.
Chi sono i destinatari della prestazione di Synthesis (Beneficiari dell’assicurazione) I destinatari del capitale in caso di decesso dell’Assicurato sono:
Cognome e nome * Codice fiscale Nato/a a il gg/mm/aaaa
* Tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario e il Cliente:
1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.
Recapito e contatti del Beneficiario:
Indirizzo Comune CAP Provincia Nazione Telefono cellulare e-mail
FAC-SIMILE
Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei Beneficiario/i designato/i, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i Beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.
Ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza.
Referente terzo cui la Compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata: Cognome e nome Codice fiscale Indirizzo Comune CAP Provincia Nazione Telefono cellulare e-mail
Inizio e durata del contratto
Questa polizza decorre dalle ore 24 del [gg/mm/aaaa] secondo le modalità indicate all’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione, e dura per tutta la vita dell’Assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.
Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il Cliente ha diritto di recedere dal contratto.
Può farne richiesta sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla Compagnia tramite raccomandata A.R..
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la Compagnia restituirà al Cliente il premio complessiva- mente versato tenuto conto eventualmente del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferi- mento alla parte di investimento in Fondi Interni e/o in OICR; per le informazioni di dettaglio si rimanda all’Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.
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PREMIO UNICO VERSATO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMIO INVESTITO
Il Cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente.
La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di decorrenza del contratto: l’estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).
Al premio unico versato si applica un costo fisso di 100,00 euro, pertanto il premio investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.
Componenti* | Importo investito (in euro) | Percentuale di investimento | |
Gestione Separata | |||
Trendifondo Intesa Vita | XXXX,XX | XX% | |
Fondi Interni | |||
Synthesis Mix 10 | XXXX,XX | XX% | |
Synthesis Multiasset 30 | XXXX,XX | XX% | |
OICR | |||
Algebris Financial Credit Fund | XXXX,XX | XX% | |
Invesco Euro Corporate Bond Fund | XXXX,XX | XX% | |
BlackRock Euro Corporate Bond Fund | XXXX,XX | XX% | |
Totale | XXXX,XX | XXX,XX% |
RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Cliente ha scelto di ripartire il premio investito tra la Gestione Separata, i Fondi Interni e gli OICR secondo quanto indicato nella tabella che segue:
* nel presente fac-simile i Fondi Interni e gli OICR indicati sono riportati a titolo puramente esemplificativo.
La parte di premio investito destinata ai Fondi Interni e agli OICR verrà convertita in quote alla data di decorrenza del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento saranno comunicati al Cliente con la lettera di conferma investimento del premio.
FAC-SIMILE
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DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:
- la vigente versione del “Documento contenente le informazioni chiave” nonché il relativo Allegato in cui sono descritte le diverse opzioni di investimento;
- la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi);
- le Condizioni di Assicurazione Mod. ISV-E54SINT-Ed.07/2019;
- il Documento di polizza in formato fac-simile;
che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali Appendici contrattuali.
Dichiaro inoltre che ho ricevuto il set informativo sopra indicato in formato cartaceo.
X
Cliente
Dichiaro di approvare espressamente i seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 4 Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso; Articolo 6, paragrafo 4 Investimento dei versamenti aggiuntivi; Articolo 8 I Beneficiari; Articolo 9 La cessione del contratto e il pegno; Articolo 14 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente; Articolo 16 La prestazione assicurata: capitale riconosciuto in caso di decesso dell’Assicurato; Articolo 17 Il riscatto e i costi di uscita; Articolo 21, paragrafo 4 Switch automatico dal Fondo Interno Synthesis ProtettoDue; Articolo 23 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta; Articolo 25 Limitazioni alle operazioni che il Cliente può chiedere in corso di contratto; Articolo 27 Attività di Fund Selection relativa agli OICR.
X
Cliente
Dichiaro di avere la residenza e il domicilio in Italia.
FAC-SIMILE
Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla Compagnia in caso di decesso, di cui all’Articolo 23 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
Mi impegno a consegnare ai Beneficiari e al Referente terzo copia dell’Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza*, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.
* L’Informativa è emessa dalla procedura informatica.
Infine autorizzo la Banca [NOME BANCA] ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A..
Per la sottoscrizione della polizza | X | X | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. | Cliente | ||
Luogo e data di sottoscrizione |
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. ISV-E54SINT-Ed.07/2019), prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell’Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 “Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento”.
Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell’Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell’Informativa.
Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Il Cliente:
X
Firma dell’Interessato (il Cliente)
** * **
Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nelle Condizioni di Assicurazione (Mod. ISV-E54SINT-Ed.07/2019), con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali, di cui alla Sezione 3 “Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento” dell’Informativa,
presto il consenso nego il consenso
al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di
customer satisfaction relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo;
FAC-SIMILE
presto il consenso nego il consenso
alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di customer satisfaction e di comunicazione commerciale.
Il Cliente:
X
Firma dell’Interessato (il Cliente) Luogo e data
DICHIARAZIONE DELL’INTERMEDIARIO
Proposta di Investimento n° <numero proposta>
Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.
Nome e Cognome Matricola
X
Intermediario
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Synthesis
Modello ISV-E54SINT-Ed.07/2019
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
Società del gruppo