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INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza n. 010818
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IREN MERCATO SPA
ESTENSIONE DI GARANZIA ELETTRODOMESTICI
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la “Nota Informativa”
Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010
Data dell’ultimo aggiornamento: settembre 2018
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Inter Partner Assistance S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx - Tel.06/42118.1
Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx 000 - Xxxxxxxx sociale Є 31.702.613 interamente versato - 100% AXA Partners Holding S.A.
N. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993 Registro delle Imprese di Roma RM – Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
NOTA INFORMATIVA
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’ISVAP. LA CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni generali
Inter Partner Assistance S.A. Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 000, capitale sociale € 31.702.613,00 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento.
Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx, tel. 06 42118.1. E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx. Sito internet: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx.
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151.
Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxxxxx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L’indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121.30%.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Frontespizio di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato in Frontespizio.
La durata delle singole coperture ha durata 1 anno dalla data di messa in copertura così come risultante dall’Istruzione invio dati inviato dal Contraente alla Società o dal Frontespizio di Polizza e purché non posteriore alla data di scadenza della Polizza. Si specifica che in caso di cessazione del contratto di fornitura con il Contraente, la copertura assicurativa indicata nella presente Polizza cesserà automaticamente.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Tutte le prestazioni contenute nella presente Polizza devono essere preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia pena la decadenza di ogni diritto.
Il Contraente troverà le p
restazioni previste e gli aspetti di dettaglio all’ Art. – Prestazioni Garantite delle “Condizioni Particolari di Assicurazione”.
Avvertenza
Il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nel Glossario e nella misura risultante nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. Si rinvia all’Art. – Prestazioni Garantite delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
4. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..
5. Aggravamento del rischio
La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
6. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
7. Premi
La Contraente è tenuto al pagamento dei premi secondo quanto indicato sul Frontespizio di Polizza. Il mezzo di pagamento ammesso è il bonifico bancario.
8. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
La Società si riserva la facoltà di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro.
9. Rivalse Avvertenza:
10. Regime fiscale
Il contratto è assoggettato alle imposte indicate sul Frontespizio di Polizza.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – erogazione delle Prestazioni
La gestione dei sinistri è affidata alla struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia – Xxx X. Xxxxxxx 000, – 00000 Xxxx.
Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si rinvia agli articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione rubricati – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.
Il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:
Servizio Clienti di
Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx numero fax 0000.00.00.00.000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx
L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consumatori Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00,
00000 Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
- reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,
- mediazione
- negoziazione assistita
- arbitrato
Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si rimanda a quanto presente nel sito: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx//xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Premesso:
• che il Contraente intende stipulare una Polizza in favore dei propri Clienti. Si specifica che la copertura assicurativa sarà offerta dal Contraente ai suoi Clienti a titolo gratuito.
• che tutte le prestazioni oggetto della presente Polizza, nei termini e con le modalità descritte nei successivi articoli, saranno fornite nel rispetto della normativa e/o dei Regolamenti vigenti in materia;
• che Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, è una compagnia assicurativa specializzata nell’erogazione di prestazioni di assistenza, nel rispetto della normativa vigente, ed è dotata delle strutture idonee per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione delle prestazioni oggetto della presente Polizza, in favore degli Assicurati.
ART. 1. PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati devono intendersi parte integrante della presente Polizza e ne costituiscono fondamento e causa.
ART. 2. OGGETTO DELLA POLIZZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce le prestazioni specificate nelle seguenti sezioni di Polizza al verificarsi di un sinistro previsto in Polizza.
ART. 3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..
ART. 4. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
ART. 5. EFFICACIA E DURATA:
5.1 - DELLA POLIZZA
Il contratto ha validità annuale in base a quanto indicato nel Frontespizio Polizza.
5.2 - DELLE SINGOLE ADESIONI
L’Assicurato beneficerà delle garanzie di Polizza, sempre che l’adesione avvenga durante il periodo di validità della Polizza, per le durate specificate nel Frontespizio di Polizza. In caso di disdetta della Polizza la data di “termine del contratto” viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura delle applicazioni. Le attivazioni rilasciate successivamente a tale termine non potranno essere considerate valide al fine della copertura assicurativa.
Il premio si intende unico e anticipato, non rimborsabile nemmeno in quota parte.
ART. 6. TACITO RINNOVO
Il contratto ha validità annuale in base a quanto indicato nel Frontespizio Polizza ed alla sua naturale scadenza si intenderà definitivamente risolto non essendo previsto il tacito rinnovo.
ART. 7. MODIFICHE AL CONTRATTO
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e controfirmate, per accettazione, dalle Parti.
ART. 8. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
ART. 9. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
In caso di alienazione dell'azienda del Contraente o di parte delle sue attività, gli effetti della Polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione del Contraente, la Polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto della fusione.
Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente Xxxxxxx continuerà con la nuova forma societaria.
Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente entro il termine di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.
Nei casi di scioglimento del Contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito stabilito in Polizza e comunque dovuto.
ART. 10. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 12. VERIFICA DEGLI ASSICURATI
La Società si riserva il diritto di verificare a posteriori se il soggetto che ha beneficiato di una prestazione di assistenza o di una garanzia assicurativa ne aveva effettivamente diritto attraverso un controllo con la direzione del Contraente.
ART. 13. LIMITI DI ETA’
Omissis.
ART. 14. PUBBLICAZIONI
Il Contraente dovrà riportare nelle proprie pubblicazioni una sintetica descrizione delle prestazioni assicurative fornite dalla Società. Nelle proprie pubblicazioni, il Contraente dovrà riportare il marchio ed il logo della Società che quest’ultima fornirà. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante la Società, dovrà essere preventivamente approvato da quest’ultima, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte della Società medesima.
ART. 15. TUTELA DEI MARCHI
Il Contraente prende atto che i marchi, le denominazioni ed i loghi della Società, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome ed alla sua identità economica sono e resteranno nella titolarità esclusiva della Società ed il Contraente non potrà farne alcun uso, se non sarà a ciò preventivamente autorizzata per iscritto di volta in volta.
Alla scadenza del contratto o in caso di sua risoluzione, estinzione o cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare il marchio, la denominazione o il logo dell’altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fosse stata a ciò specificamente preventivamente autorizzata.
ART. 16. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
ART. 17. COMUNICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Con cadenza settimanale, il Contraente provvederà a comunicare alla Società i dati relativi agli Assicurati attivati, secondo le modalità indicate nell’apposito allegato “Istruzione invio dati”.
Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l’omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata alla Società la quale, fermo quanto disposto nell’ambito delle condizioni particolari di assicurazione, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.
ART. 18. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO
I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall’ Assicurato.
ART. 19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Le Parti s’impegnano, in ordine alle informazioni che si scambieranno nella predisposizione del contratto e nella sua esecuzione a rispettare gli obblighi dettati in materia di riservatezza, nonché le disposizioni a tutela dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
La Società non potrà utilizzare i dati in suo possesso per i trattamenti diversi da quelli necessari per svolgere i suoi compiti istituzionali, né potrà trattare i medesimi dati, né cederli a terzi per fini di marketing diretto o indiretto.
ART. 20. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.
ART. 21. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea, relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
ART. 22. TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
ART. 23. INFORMAZIONI AGLI ASSICURATI
Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati il Documento di Sintesi redatto ai sensi del reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010.
Il Contraente dovrà sottoporre alla preventiva, reciproca approvazione, prima della pubblicazione, qualsiasi testo, anche di carattere pubblicitario, che semplicemente proponga o illustri le Garanzie del presente contratto.
ART. 24. PRIVACY
Il Contraente, in qualità di unico Titolare del trattamento dei dati dei propri Clienti, si obbliga, a fornire a propria cura e spese, agli Assicurati, che usufruiranno delle Garanzie prestate dalla Società l’Informativa sulla privacy.
Il Contraente, al fine di dare esecuzione alle obbligazioni di cui al presente contratto, si impegna a comunicare alla Società i dati personali degli Assicurati c he si rendano necessari per l’erogazione delle prestazioni, previa autorizzazione degli stessi.
24.1 - INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI DEL CONTRATTO
Ai sensi della normativa vigente riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuno per le proprie attività istituzionali, ai fini del presente atto, sono il Contraente e la Società.
24.2 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per la Società l’elaborazione di dati relativi agli Assicurati al fine di provvedere all’erogazione delle prestazioni, il Contraente provvede a nominare Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia "Responsabile" del Trattamento ai sensi della normativa vigente. Del pari la Società si impegna a nominare ove non abbia a ciò già provveduto, gli addetti allo svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione del presente accordo quali "Incaricati" del Trattamento dei dati.
ART. 25. CONTROVERSIE TRA LE PARTI
Le Parti si impegnano espressamente a manlevarsi e tenersi indenni sostanzialmente e processualmente, anche nei confronti dei propri successori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, dipendenti, collaboratori, organi amministrativi da ogni pregiudizio, danno (incluso il danno all’immagine), perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda, (sia essa giudiziale che stragiudiziale), e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), di qualsivoglia natura (sia essa contrattuale che extracontrattuale), che sia stata avanzata - in forma singola o collettiva - nei confronti dell’una o dell’altra Parte in qualunque sede, da parte di qualsiasi terzo, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i clienti di ciascuna Parte), in conseguenza della violazione da ognuna delle Parti di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali e degli obblighi di legge previsti rispettivamente in capo a ciascuna in relazione all’espletamento del delle attività oggetto del presente contratto.
ART. 26. DIVIETO DI CESSIONE
E’ fatto espresso divieto alle Parti di cedere il presente contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento del danno.
ART. 27. FORO COMPETENTE
Il Foro competente per le controversie tra le Parti è esclusivamente Roma esclusa quindi ogni altra e diversa competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria.
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE GLOSSARIO
Abitazione: il luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato (a condizione che sia situato in Italia e sia ad esclusivo uso abitativo) ove quest’ultimo ha attivato un’utenza gas e/o energia elettrica con IREN MERCATO. L’indirizzo dell’abitazione deve risultare al momento della comunicazione d’inclusione in copertura di ciascun Assicurato.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero persona fisica, residente in Italia, che abbia in essere un’utenza gas e/o energia elettrica con IREN MERCATO a servizio della propria Abitazione.
Bene indennizzabile: un apparecchio di elettronica di consumo o elettrodomestico presente presso
l’Abitazione dell’Assicurato per uso esclusivamente personale, con un prezzo minimo di acquisto di almeno € 150 e un prezzo massimo d’acquisto di € 500, acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia e il bene viene venduto per essere utilizzato sul mercato italiano e non è incluso tra i beni non coperti. Il fabbricante deve fornire una garanzia originale di almeno 24 mesi per il bene indennizzabile.
Carenza (Periodo di): periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l’effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza
Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, n. 121 – 00000 Xxxx – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: IREN MERCATO SPA
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Guasto: un malfunzionamento interno di un bene indennizzabile che sarebbe stato coperto dalla garanzia originale del fabbricante dovuto solo ad un difetto dei materiali o della lavorazione e che determini il malfunzionamento del bene indennizzabile rispetto allo scopo previsto.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Periodo di garanzia estesa: il periodo che inizia il giorno successivo al giorno di scadenza della garanzia
originale del fabbricante (che dovrà essere di almeno 24 mesi) e termina 36 mesi dopo per tutte le categorie di prodotti ad esclusione delle categorie “Grey” e “Foto” che hanno una copertura che termina 12 mesi dopo.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxxxx 121 – 00000 Xxxx.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Art. 2 ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato presente nell’elenco degli aventi diritto.
Art. 3 OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa;
• con costi a carico della Società entro il limite di 1 sinistro per anno, e un massimo di 3 sinistri nei 36 mesi di validità della copertura, ad eccezione delle categorie “Grey” e “Foto” la cui copertura dura 12 mesi con il limite di 1 sinistro per anno;
• con un periodo di carenza di 60 giorni dalla data di decorrenza della messa in copertura.
Art. 4 PRESTAZIONI GARANTITE
Si intendono le prestazioni descritte di seguito:
ESTENSIONE DI GARANZIA ELETTRODOMESTICI
L’Assicurato è coperto per i costi di riparazione del bene indennizzabile in seguito a guasto durante il periodo di garanzia estesa.
Qualora la riparazione non fosse possibile si provvederà all’indennizzo del bene, decurtando il prezzo d’acquisto riportato sullo scontrino, come di seguito riportato:
• Per le categorie Apparecchi Audiovisivi (Brown), Elettrodomestici (White) e Apparecchi Fotografici (Foto): decurtazione del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
• Per la categoria Dispositivi Informatici (Grey): decurtazione del 2,5% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
Si specifica che l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo d’acquisto comprensivo di IVA indicato sullo scontrino.
ELENCO BENE INDENNIZZABILI
APPARECCHI AUDIOVISIVI (BROWN)
• TV LCD
• TV Led
• Schermo al plasma
• Televisione - Smart TV
• Decoder HDVT
• Home Cinema
• DVD & video
• Lettore Blue Ray DVD
• DVR
• Lettore DVD portatile
• Registratore DVD
• Proiettore
• Videotelefono
• HI FI
• Audiomediaplayer
• Lettore CD
• Amplificatore
• Giradischi
• Sintonizzatore
• Altoparlante
• MP3/Ipod
• Lettore CD
• Radio
• Sveglia
ELETTRODOMESTICI (WHITE)
• Frigo
• Congelatore
• Cantina vini
• Asciugatrice
• Lavastoviglie
• Lavatrice
• Piano cottura
• Piano cottura elettrico
• Cucina a induzione
• Piano cottura vetroceramica
• Forno
• Forno a vapore
• Micro-onde
• Micro-onde combinato
• Forno piccolo
• Forno per riscaldare
• Cappa a isola
• Cappa-camino
• Cappa telescopica
• Aria condizionata
• Ventilatore
• Macchina per il Pane
• Macchina Espresso
• Robot Cucina
• Lucidatrice pavimenti
• Aspirapolvere
• Lava pavimenti
• Ferro da stiro
• Macchina da cucire
• Umidificatore
• Deumidificatore
• Purificatore dell’aria
• Spazzola elettrica
• Piastra capelli
• Rasoio elettrico
• Spazzolino elettrico
• Coperta elettrica
• Tapis roulant
DISPOSITIVI INFORMATICI (GREY)
• Desktop
• Laptop
• Netbook
• Tablet
• Stampanti e Scanner
• Telefono fisso
• Fotocopiatrice/fax
APPARECCHI FOTOGRAFICI (FOTO)
• Telecamera
• Telecamera HD
• Macchina fotografica
• Macchina Fotografica digitale
Art. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO IN CASO DI GUASTO
In caso di guasto ad un bene indennizzabile è necessario contattare la Società al seguente numero:
Linea Verde 800 915786
Linea urbana 06 4211 5632
fornendo il nome dell’Assicurato, il marchio e il modello del bene indennizzabile e la data in cui si è verificato il guasto. L’Assicurato dovrà fornire alla Società la ricevuta/scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile. La Società, una volta verificato che il bene indennizzabile è effettivamente coperto, procederà all’invio di un riparatore presso il domicilio dell’Assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile la Società valuterà l’eventuale riparazione del bene presso un centro autorizzato o procederà all’indennizzo del bene.
In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate dalla Società non saranno rimborsate.
Art. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI
1. L’Assicurato deve fornire alla Società la ricevuta originale rilasciata dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile.
2. La garanzia estesa copre solo le spese di riparazione in caso di guasto del bene indennizzabile successivamente alla scadenza della garanzia originale del fabbricante che dovrà essere di almeno 24 mesi.
Art. 7 ESCLUSIONI
1. furto e danno accidentale;
2. telefoni cellulari e smartphone.
3. utensili da giardinaggio alimentati elettricamente.
4. caldaie.
5. beni originali venduti per mezzo di canali non autorizzati, in diretta concorrenza con i distributori autorizzati.
6. beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in Italia.
7. beni privi di istruzioni per l’uso in italiano.
8. beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati.
9. beni acquistati per essere rivenduti.
10. spese di installazione o ricostruzione o modifica di un bene.
11. spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette.
12. le spese sostenute per la rettifica di eventuali blocchi (tranne il caso dei sistemi di raffreddamento delle apparecchiature di refrigerazione).
13. i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni.
14. eventuali costi sostenuti per l'accesso e la riparazione di apparecchiature incorporate in sistemi componibili.
15. beni utilizzati per scopi commerciali.
16. spese sostenute in relazione a riparazioni per funzionamento, ispezioni o installazioni di routine, oppure oneri per chiamate di assistenza laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel bene.
17. il software e altri accessori informatici non interamente assemblati dal produttore.
18. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati.
19. corrosione.
20. danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza.
21. fulmini, temporali o inondazioni.
22. spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dall'Assicuratore.
23. eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante.
Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (cliente/contraente/aderente alla Polizza collettiva/ Assicurato/co- Assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue. |
AVVERTENZA PRELIMINARE |
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. « catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057). |
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO |
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Roma Via Xxxxx Xxxxxxx n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 00000000000, Tel: 06/42118.1. |
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) |
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti: • per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 – 00000 Xxxx; |
3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO |
Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato: a. Dati identificativi dell’Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale; b. Dati sensibili dell’Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato. |
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO |
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. |
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO |
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l’esercizio sia dell’attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l’Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell’Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale. |
6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI |
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell’organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità. Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono: a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. “catena assicurativa”), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione); b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.; c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi; d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e |
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine. I dati personali non sono soggetti a diffusione. |
7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI |
Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell’Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa sul trasferimento. |
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI |
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all’Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti. |
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO |
L’Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento: a. l’accesso; b. la rettifica; c. la cancellazione; d. la limitazione del trattamento. L’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti; g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; 2. all'indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx , oppure posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; 3. fax al numero: 06/000000000. |
10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI |
Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l’Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all’attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l’Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati). |
11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI |
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all’utilizzo dei cookie secondo quando previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage. |
12. DATI DEI MINORI |
Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all’erogazione del servizio. |