LOTTO N. 6
LOTTO N. 6
Polizza di assicurazione del patrocinio legale di amministratori e dipendenti
stipulata tra
COMUNE DI PORTOMAGGIORE |
Xxxxxx Xxxxxxx X, 0 |
00000 – Xxxxxxxxxxxxx (XX) |
C.F./P.I. 00292080389 |
e
Effetto: | dalle ore 24.00 del 31/12/2019 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 31/12/2022 |
Scadenza anniversaria | al 31/12 di ogni anno |
Premio lordo annuale | €................................................... |
Indice
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata 4
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio 5
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione 6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 6
Art. 3 - Durata dell’assicurazione 6
Art. 4 – Calcolo e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia 7
Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro 8
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione 8
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 8
Art. 10 - Interpretazione del contratto 8
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società 8
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta- Legittimazione 9
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 9
Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale) 9
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/20102010 e obbligo del rispetto del Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore e rispetto del Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore 10
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge 12
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione 12
Art. 20 - Trattamento dei dati 12
Art. 21 – Estensione territoriale 12
Art. 22 – Clausole vessatorie 12
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione 13
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione 13
Art. 2 - Condizioni di operatività della copertura 13
Art. 5 – Spese indennizzabili 14
Art. 6 – Spese escluse dall’Assicurazione 15
Art. 7 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività e ultrattività 15
Art. 8 – Massimali di garanzia 16
Art. 9 – Fondo spese ed onorari – Anticipo indennizzi 16
Sezione 4 – Gestione dei sinistri 16
Art. 1 – Denuncia di sinistro – Prescrizione dei diritti dell’Assicurato 16
Art. 2 – Gestione del sinistro 17
Art. 3 – Scelta del legale e del perito di parte 17
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Art. 1 – Definizioni
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Annualità assicurativa | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Arbitrato | Istituto in base al quale le Parti, concordemente, demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle Parti e da un terzo Arbitro. |
Assicurato | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione: • il Sindaco • dirigenti • amministratori • il Segretario comunale • i Dipendenti, • consulenti e/o collaboratori ai quali il Contraente è tenuto a fornire le garanzie di cui alla presente polizza in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni. Si intendono comprese in garanzia, tutte e solamente, le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell’interesse dell’Ente Contraente. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Atto illegittimo | Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica. |
Broker | Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861 con incarico in scadenza il 31.03.2020 |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. |
Conciliazione | La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28). |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione e pertanto il Comune di Portomaggiore che agisce nell’interesse proprio nonché di tutti i soggetti per i quali il Contraente stesso ha l’obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione. |
Cose | Gli oggetti materiali e gli animali. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori dell’ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
Franchigia | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell’assicurato, anche se anticipata dalla Società. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per anno | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Mediazione | L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28). |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio assoluto | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c. |
Retribuzioni | Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l’equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sentenza passata in giudicato | Sentenza non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari. |
Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. |
Sinistro | L’insorgere della vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | L’impresa assicuratrice,. |
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Comunale.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2022.
L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
E’ facoltà per le Parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per ulteriori 3 anni, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 4 – Calcolo e pagamento del premio - Decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Regolazione del premio
Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di ogni annualità, il Contraente comunicherà l’importo delle retribuzioni erogate e si procederà alla regolazione del premio a debito od a credito, per il periodo trascorso.
La regolazione e l’integrazione dell'anticipo, dovranno essere corrisposti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione premio.
Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art.– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta- Legittimazione
La presente polizza è stipulata dal Contraente, ai sensi dell’art. 1891, 1° comma c.c., nell'interesse di chi spetta.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.
Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 15 – Subappalto
Il subappalto è disciplinato dall’Art. 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e potrà essere autorizzato solo se la Compagnia avrà indicato all’atto della partecipazione alla procedura di selezione del contraente l’eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell’appalto oggetto del subappalto.
Art. 16 - Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx, x 0 -Tel. 000 0000000, con incarico in scadenza il 31.03.2020; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, fino alla data sopra indicata, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
Per l’ipotesi in cui l’Ente affidi nuovamente la gestione delle proprie polizze alla medesima società di brokeraggio o ad un’altra, la Società riconosce sin d’ora che, previa tempestiva informazione da parte del Comune di Portomaggiore che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 8%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/20102010 e obbligo del rispetto del Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore e rispetto del Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
La Società appaltatrice dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore ricevuto in copia all’atto della stipula del presente contratto.
In particolare l’assicuratore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta sanciti dal suddetto codice di comportamento all’art. 3 - “Principi generali”, all’art. 4 - “Regali, compensi e altre utilità”, all’art. 8 – “Prevenzione della corruzione”, all’art. 10 – “Comportamento nei rapporti privati” ed all’art. 14 – “Xxxxxxxxx ed altri atti negoziali”, interpretando opportunamente gli articoli 8 e 14 dalla prospettiva dell’affidatario/appaltatore.
A tal proposito, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “Clausola risolutiva espressa”, le Parti contraenti convengono e stipulano che il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell’affidatario degli obblighi contenuti nell’art. 3 - “Principi generali”, nell’art. 4 - “Regali, compensi e altre utilità”, nell’art. 8 – “Prevenzione della corruzione”, nell’art. 10 – “Comportamento nei rapporti privati” e nell’art. 14 – “Contratti ed altri atti negoziali” del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.
La risoluzione non riguarderà l’esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai sinistri occorsi anteriormente alla data di esercizio della risoluzione.
Inoltre l’assicuratore è obbligato a rispettare la norma contenuta nell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul “divieto di pantouflage” che testualmente dispone quanto segue: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 20 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che, in caso di giudizio, siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.
Art. 22 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
La presente Assicurazione ha per oggetto il patrocinio legale che la Contraente intende riconoscere agli Amministratori nonché al personale Dirigente e Dipendente.
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume pertanto a proprio carico:
a) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria;
b) l’onere relativo ad ogni spesa per l’assistenza pregiudiziale ed extragiudiziale, legale e peritale, che dovessero essere sostenute dall’Assicurato, o dalla Contraente stessa in sua vece, per la tutela degli interessi degli assicurati, così come individuati in polizza in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento dell'incarico o del servizio od all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d’ufficio svolti per conto del Contraente.
L’assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell’Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l’Assicurato sia tenuto a rispondere.
Art. 2 - Condizioni di operatività della copertura
L’Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall’Assicurato;
b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall’Assicurato e l'Ente Contraente;
c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
d) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato,
Limitatamente alla vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero in ogni caso in cui sia stato avanzato nei confronti dell’Assicurato addebito di dolo o colpa grave, l’Assicurazione opera a condizione che l’Assicurato
Art. 3 – Rischi inclusi
La garanzia è operante per:
a) la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di xxxxx;
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad inadempimento in materia fiscale, amministrativa, tributaria;
c) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria, a condizione che l’Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito;
d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell’Ente;
e) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di xxxxx conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall’Assicurato, comprese anche le spese sostenute per resistere in sede civile alle pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
f) la difesa in controversie relative ad azioni o pretese di terzi per violazione dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti al compimento di atti amministrativi;
g) la difesa in procedimenti relativi ad azioni o pretese di terzi per danni materiali e corporali ancorché trovino copertura nella polizza di responsabilità civile dell’Ente Contraente, limitatamente a:
- le spese che non dovessero essere riconosciute dalla Società Assicuratrice dell’Ente Contraente della polizza di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 c.c, per il legale scelto dall’Assicurato;
- alla quota parte di spese rimanenti in capo all’assicurato in caso il risarcimento dovuto sia superiore al massimale della polizza di responsabilità civile;
h) la difesa nei procedimenti di responsabilità penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
i) la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, amministrativi - contabile, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie ovvero debba presentare ricorso gerarchico.
Art. 4 – Rischi esclusi
L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:
a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
e) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo , atti di vandalismo da chiunque provocati;
g) è conseguente a fatti commessi con xxxx e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.
Art. 5 – Spese indennizzabili
La garanzia è operante per le spese:
a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l’intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del legale incaricato dall’Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l’intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del consulente tecnico incaricato dall’Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
c) per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio;
d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
e) per la registrazione delle sentenze;
f) di giustizia, processuali e testimoniali;
g) liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato;
h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
i) conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
Si precisa inoltre che l’Assicurazione, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, consente a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.
Art. 6 – Spese escluse dall’Assicurazione
L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:
a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
e) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo , atti di vandalismo da chiunque provocati;
g) è conseguente a fatti commessi con xxxx e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.
Art. 7 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività e ultrattività
La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti che le hanno originate sono stati posti in essere, ma non antecedentemente al 31/12/2008 e purché denunciate alla Società entro e non oltre due anni (dalla scadenza o dalla cessazione, per qualunque motivo, dell’Assicurazione stessa.
Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l’Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l’esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.
Art. 8 – Massimali di garanzia
La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:
✓ Euro 75.000,00 per sinistro
✓ Euro 200.000,00 per corresponsabilità
✓ Euro 200.000,00 per annualità assicurativa.
Art. 9 – Fondo spese ed onorari – Anticipo indennizzi
La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
✓ Euro 5.000,00 per persona
✓ Euro 10.000,00 per evento
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese ed onorari” riconosciuto.
La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venga riconosciuta una causa di esclusione di operatività della garanzia ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Sezione 4 – Gestione dei sinistri
Art. 1 – Denuncia di sinistro – Prescrizione dei diritti dell’Assicurato
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, direttamente ovvero per il tramite del Contraente. In deroga all’art. 1913 c.c.. il termine per l’avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l’Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a loro conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.
Qualora l’Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all’obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell’art. 1915 c.c.
La prescrizione del diritto dell’Assicurato a percepire l’indennizzo decorre dal momento in cui l’Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:
a) delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti,
b) delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte,
c) delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.
Art. 2 – Gestione del sinistro
La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento
Art. 3 – Scelta del legale e del perito di parte
L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte. La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.
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