ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSISTENZA E NOLEGGIO
in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa stipulata dal Locatore con
1.1) Alle condizioni previste nel Contratto il Locatore (i) concede in Locazione i Mezzi al Locatario e (ii) si impegna a fornire al Locatario la manutenzione dei Mezzi. Resta inteso che i beni e i servizi non espressamente previsti nel presente Contratto sono esclusi dallo stesso e saranno forniti al Locatario ai costi ed alle condizioni di volta in volta pattuiti.
1.2) Il Contratto è composto dalle presenti Condizioni Generali di Assistenza e Noleggio e dall’Accordo Quadro. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Assistenza e Noleggio il Locatario dichiara di conoscere ed accettare l’Accordo Quadro. Il Locatario dichiara che senza la conoscenza e l’accettazione dell’Accordo Quadro non sarebbe mai addivenuto alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Assistenza e Noleggio. In caso di disaccordo tra le presenti Condizioni Generali di Assistenza e Noleggio e l’Accordo Quadro prevarrà quanto previsto nell’Accordo Quadro. ARTICOLO 2 DECORRENZA E DURATA
2.1) (i) Il Contratto ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione. La durata della Locazione e l’obbligo di eseguire i servizi di manutenzione decorrono dal giorno di effettiva consegna dei Mezzi. (ii) La durata della Locazione è stabilita in un numero intero di mesi. In caso di consegna dei Mezzi in una data differente dal primo giorno del mese, ferma restando l’efficacia della Locazione dal giorno di effettiva consegna dei Mezzi, la durata mensile quale indicata nell’Accordo Quadro comincerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo, mentre per il periodo intercorrente dalla consegna alla fine del mese in questione sarà dovuto un canone calcolato proporzionalmente a quanto dovuto per il mese intero, sulla base dei giorni di effettivo godimento dei Mezzi.
2.2) PIANI DI RENTAL: (A) LONG TERM (a volte tale tipologia contrattuale può essere indicata con i termini “NOLEGGIO LTR”):
(i) la Locazione e la manutenzione hanno ad oggetto i Mezzi per la durata indicata nell’Accordo Quadro. Al Locatore ed al Locatario non è riconosciuto alcun diritto di recesso anticipato. (ii) Qualora l’Accordo Quadro preveda un periodo di locazione iniziale seguito da uno o più periodi di rilocazione (ad esempio: 60 mesi + 24 +12), il Contratto verrà automaticamente prorogato per il periodo di rilocazione successivo a quello in corso, fatto salvo l’invio di una disdetta scritta da recapitarsi al Locatore almeno 6 (sei) mesi prima del termine di durata contrattuale in corso. Pertanto la disdetta tempestiva è volta unicamente ad impedire il rinnovo del contratto per il periodo di rilocazione successivo a quello in corso; essendo espressamente escluso qualunque diritto di recesso anticipato: (i) durante il periodo di locazione iniziale o (i) durante i periodi di rilocazione maturati a seguito del mancato invio della disdetta o (iii) durante i periodi di rilocazione maturati a seguito di un invio non tempestivo della disdetta. (B) SH – SHORT TERM (a volte tale tipologia contrattuale può essere indicata con i termini “NOLEGGIO STR”): la Locazione e la manutenzione possono essere stipulati sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. In ogni caso, al Locatario è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Contratto senza il pagamento di alcun onere, mediante invio di una comunicazione scritta con preavviso minimo di quindici giorni lavorativi.
2.3) Nel caso in cui il Locatore acquisti mezzi di proprietà del Locatario, le condizioni di tale acquisto saranno indicate nell’Accordo Quadro. Qualora ciò si verifichi, con la sottoscrizione del Contratto il Locatario dichiara e garantisce che il mezzo venduto è in stato tale da non arrecare danno a cose o persone, è in grado di servire all’uso convenuto per il periodo della Locazione, è conforme a tutte le norme di legge o regolamento e non è oggetto di garanzie reali.
2.4) Nel caso in cui il Locatario assegni al Locatore l’esecuzione dei controlli periodici di cui al D. Lgs 81/2008, art. 71, comma 8, lett. b), punto 1, barrando gli appositi spazi al termine delle presenti Condizioni Generali di Assistenza e Noleggio, a tali controlli si applicheranno, qualora compatibili, le disposizioni dettate dal Contratto con riferimento ai servizi di manutenzione.
ARTICOLO 3 CORRISPETTIVO
3.1) (i) Il corrispettivo dovuto per la manutenzione e la Locazione sarà quello indicato nell’Accordo Quadro e calcolato in base a quanto pattuito nel Contratto. Salvo diversa previsione nell’Accordo Quadro, il canone deve essere pagato mensilmente. (ii) Nel caso in cui i Xxxxx siano consegnati in un giorno diverso dal primo giorno del mese, in relazione al mese in cui i Xxxxx sono stati consegnati, il Locatore fatturerà al Locatario un canone calcolato proporzionalmente a quanto dovuto per il mese intero, sulla base dei giorni di effettivo godimento dei Mezzi. (iii) Il Canone di Locazione e di manutenzione è parametrato, oltre a quanto previsto nel Contratto, alle ore/anno, calcolate con decorrenza dal giorno di effettiva consegna dei Mezzi, indicate nella Sezione “TOTALE CANONE MENSILI” di cui all’Accordo Quadro. Qualora i Xxxxx vengano utilizzati per un monte ore/anno che superi le ore/anno indicate nella citata Sezione, il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore, per tale esubero, un importo calcolato sulla base delle tariffe indicate nella citata Sezione. (iv) Un utilizzo dei Mezzi in misura inferiore alle ore/anno indicate nella citata Sezione non darà luogo a compensazioni o riduzioni del Canone.
3.2) (i) Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta al Locatore non potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno, anche in deroga a quanto previsto all’art. 1460 c.c.. (ii) In caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni pattuite nell’Accordo Quadro, o qualora non siano state previste, decorsi comunque 30 giorni dal ricevimento della fattura, saranno applicati a favore del Locatore interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
3.3) Il Canone determinato nel Contratto sarà soggetto annualmente, alla scadenza di ciascun anno contrattuale, senza necessità di richiesta da parte del Locatore, ad adeguamento con applicazione del 100% dell'incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3.4) Nel caso in cui gli indici di cui al precedente art. 3.3) fossero negativi non sarà apportata alcuna variazione.
ARTICOLO 4 VERBALE DI ACCETTAZIONE E CONFORMITA'
4.1) Al ricevimento di ciascun Mezzo da parte del Locatario, le Parti procederanno in contraddittorio tra loro al collaudo dei Mezzi. Il collaudo avrà in particolare ad oggetto (a) la verifica della corrispondenza dei Mezzi alle normative di legge in vigore e agli ordini del Locatario e (b) le prove di funzionamento eseguibili dal Locatario, il quale – pur non avendo le approfondite e specifiche competenze tecniche del Locatore – si dichiara dotato di una non-superficiale e non-approssimativa conoscenza in materia, acquisita utilizzando mezzi analoghi ai Mezzi da diversi anni ed in misura rilevante nell’esercizio della propria attività. A titolo esemplificativo, senza limitazioni per la generalità di quanto indicato al precedente periodo, il collaudo comporterà il controllo di freni, segnalatori acustici e visivi, forche, puleggia, montante, catena di sollevamento, sistema idraulico, piattaforma di carico, cabina di sicurezza, ruote, rulli, catene, pedali, protezione per mani e piedi, luci, cinture e dispositivi di sicurezza, nonché il controllo della stabilità e degli altri optional ordinati dal Locatario, ed in generale ispezione e prova di qualsiasi dispositivo richiesto dalla legge in funzione (i) dell'impiego cui i Mezzi sono destinati; (ii) della sicurezza dei Mezzi; (iii) del luogo in cui i Mezzi devono operare; (iii) della tutela degli operatori e di coloro che si trovano nel luogo in cui i Mezzi operano.
4.2) La sottoscrizione del DDT avrà valore di verbale di collaudo e accettazione. Con la sottoscrizione del DDT il Locatario dichiara che, compatibilmente con le proprie competenze tecniche e nei limiti della propria perizia (così come descritta alla precedente lettera (b) dell’art. 4.1)), i Mezzi e gli "optional" che ne caratterizzano l'allestimento: (a) sono stati approfonditamente visionati, provati e ispezionati; (b) sono conformi alla propria scelta – effettuata anche in virtù dell’analisi e della valutazione dei rischi nel proprio ambiente di lavoro conformemente al D. Lgs. 81/2008; (c) sono perfettamente funzionanti; (d) sono nuovi o comunque, al momento della cessione, in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza; (e) non necessitano di riparazioni; (f) sono esenti da vizi che ne diminuiscono l’idoneità all’uso convenuto; (g) sono esenti da vizi che possono arrecare danni a cose o persone; (h) sono corredati del “manuale di istruzioni d’uso e di manutenzione”; (i) sono corredati della dichiarazione di conformità alle direttive applicabili; (j) hanno le caratteristiche adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività a cui sono destinati; (k) sono stati
oggetto di “stress test” e di approfondite verifiche da parte del Locatore, dopo il trasporto degli stessi e prima della consegna al Locatario, così da verificare, con le specifiche competenze tecniche di cui gode il Locatore, che i Mezzi sono esenti da quei vizi che normalmente colpiscono mezzi analoghi ai Mezzi.
4.3) Il Locatario dichiara fin d’ora che il DDT potrà essere sottoscritto da qualunque dipendente del Locatario stesso, in quanto ciascun dipendente del Locatario rappresenta un procuratore fornito di tutti i poteri necessari per produrre un valido ed efficace verbale di accettazione con gli effetti di cui al precedente art. 4.2). In ogni caso, il Locatario si impegna a ratificare ogni atto di sottoscrizione del DDT compiuto da un proprio dipendente. Qualora non venga sottoscritto alcun DDT, si riterrà che le Parti abbiano sottoscritto un verbale di collaudo positivo – con gli effetti di cui al precedente art. 4.2) – qualora il Locatario non faccia pervenire al Locatore formale lettera di contestazione entro 60 giorni dalla consegna del Mezzo.
ARTICOLO 5 OBBLIGHI DEL LOCATARIO
5.1) Il Locatario si obbliga: (i) ad utilizzare i Mezzi esclusivamente presso lo stabilimento/unità produttiva/sito indicato dal Locatario nella Sezione “INDIRIZZO DI CONSEGNA” di cui all’Accordo Quadro; (ii) ad utilizzare i Mezzi conformemente alle condizioni di impiego comunicate dal Locatario al momento della sottoscrizione del Contratto e a non modificare tali condizioni di impiego; (iii) a non utilizzare i Mezzi per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione del Contratto o da quelli propri dei Mezzi; (iv) a rispettare scrupolosamente ed esclusivamente – e a non agire in contrasto con – le indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti dal Locatore, contenuti nella c.d. “TARGA DATI” e nel MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE, o contenuti in norme di qualunque tipo (in via esemplificativa, legge, regolamento, UNI, ISO, pertinenti norme tecniche, buone prassi, linee guida o norme di carattere europeo); (v) a far utilizzare i Mezzi esclusivamente al personale di cui all’Allegato A; (vi) a fare uso dei Mezzi con la diligenza e la cura di cui all’art. 1176, co. 2, Codice Civile; (vii) a non utilizzare i Mezzi impropriamente e/o a manometterli e/o alterarli e/o modificarli e/o intervenire sugli stessi salvo per l’esecuzione di quei compiti a cui siano autorizzati ed istruiti; (viii) ad eseguire sui Mezzi esclusivamente quei compiti a cui siano autorizzati od istruiti nel rispetto di tutte le indicazioni e le istruzioni o i divieti ricevuti dal Locatore, o contenuti nel MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE o in norme di qualunque tipo (in via esemplificativa, legge, regolamento, UNI, ISO, pertinenti norme tecniche, buone prassi o linee guida) o comunque conoscibili da un soggetto professionale dotato di competenze idonee quale il Locatario dichiara di essere; (ix) a non utilizzare i Mezzi
riferimento ai Mezzi; (x) non utilizzare i Mezzi per il trasporto delle persone e/o merce eccedenti le quantità previste dalla “TARGA DATI” e dal MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE; (xi) a non manomettere o danneggiare lo strumento contachilometri o conta-ore; (xii) a vigilare affinché i Mezzi siano condotti con la diligenza e la cura specifica di un operatore specializzato nell’utilizzo di tali categorie di mezzi; (xiii) a non utilizzare i Mezzi qualora risultino danneggiati o non perfettamente funzionanti o in stato tale da arrecare, anche solo potenzialmente, danno alle persone e alle cose o comunque nel caso in cui il perdurante utilizzo dei Mezzi possa causare un aggravamento del danno o delle condizioni dello stesso;
(xiv) ad immobilizzare i Mezzi che si trovino nello stato e nelle condizioni di cui al precedente punto (xiii) ed a porli in luoghi e/o con modalità tali che, nemmeno in forma statica, essi possano costituire fonte di pericolo per persone o cose; (xv) a comunicare entro 24 ore dall’accaduto, eventuali guasti, rotture, incidenti o eventi che possano alterare lo stato dei Mezzi o rendere i Mezzi pericolosi per le cose o le persone; (xvi) a custodire i Mezzi con la migliore diligenza e ad attivare ogni dispositivo di sicurezza esistente; (xvii) a non utilizzare i Mezzi per la circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate; (xviii) ad utilizzare i Mezzi esclusivamente nel territorio italiano; (xix) a non utilizzare i Mezzi senza un preventivo intervento del Locatore nell’ipotesi in cui i Mezzi siano stati oggetto di un prolungato periodo di inattività; (xx) a conservare l’attestazione di conformità dei Mezzi; (xxi) a mantenere costantemente informato il Locatore riguardo alle modifiche alle misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza di volta in volta apportate; (xxii) a consegnare il documento di identità del legale rappresentante del Locatario o di un soggetto comunque fornito dei necessari poteri per sottoscrivere il Contratto
(xxiii) a restituire, al termine del Contratto, per qualunque ragione intervenuta, il MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE; (xxiv) a non concedere i Mezzi in sub-locazione o sub-comodato, o comunque consentirne il godimento a terzi, senza esplicita autorizzazione scritta del Locatore, né gli stessi, o singoli componenti, potranno essere ipotecati o sottoposti a qualsiasi forma di privilegio o concessi in pegno.
ARTICOLO 6 ASSICURAZIONE
6.1) Per tutto il periodo di validità della Locazione, secondo quanto previsto al precedente ARTICOLO 2 , i Xxxxx sono completamente affidati al Locatario e sottoposti alla sua responsabilità. Per questo stesso periodo il Locatario è responsabile per qualsiasi danno provocato ai Mezzi ed eventualmente per la sua distruzione o perdita e si assume ogni responsabilità nei confronti del Locatore in caso di danni ai Mezzi sottoposti alla sua custodia. Per tali Mezzi il Locatario dovrà inoltre stipulare presso una primaria compagnia assicuratrice una polizza d'assicurazione di responsabilità civile verso terzi in conformità con la legislazione in vigore, facendone avere copia al Locatore, senza ritardo. E' vietato manomettere il mezzo, inserire e/o collegare attrezzature e/o dispositivi e comunque alterarne le condizioni originali. Qualora si evidenzi quanto sopra, potrà essere disposto il fermo obbligato del mezzo. Sarà a carico del Locatario fornire la copertura assicurativa per incendio e furto totale o parziale dei Mezzi, fatte salve ulteriori polizze assicurative specificate nel presente contratto.
6.2) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario terrà il Locatore mallevato ed indenne da tutti i danni costi, spese e oneri che il Locatore dovesse subire a causa della mancata stipulazione, mancata efficacia o mancata validità (anche per non aver pagato i relativi premi) dell’assicurazione che il Locatario è obbligato a stipulare. ARTICOLO 7 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
7.1) Con la sottoscrizione del Contratto il Locatario affida al Locatore i servizi di manutenzione dei Mezzi come dettagliatamente specificati nel successivo art. 7.2).
7.2) (a) Sono ricompresi nel Canone i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Mezzi – i quali verranno eseguiti con le cadenze prescritte dal MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE – fatta eccezione per quella manutenzione connessa o conseguente (i) a comportamenti dolosi, negligenti, imprudenti, imperiti o comunque colposi – anche lievemente
– del Locatario o di terzi; (ii) a modifiche legislative, normative o regolamentari; (iii) ad un uso improprio dei Mezzi e/o ad un uso degli stessi non conforme a quanto previsto nel Contratto e specificatamente, ma non limitatamente a quanto previsto nell’art. 5.1); (iv) alla distruzione dei Mezzi totale o sostanziale; (v) ad incidenti causatisi anche senza la colpa del Locatario. Per i servizi di manutenzione o i ricambi non ricompresi nel canone si applica quanto previsto all’art. 1.1) ult. cpv.. (b) Ai sensi degli artt. 1363, 1364, 1365, 1366 e 1367 c.c., ed in deroga a quanto previsto nell’art. 1.2) e negli art. 1370 e 1342, co. 1, c.c. (di cui il Locatario rinuncia a far valere in giudizio la loro applicazione), i servizi di manutenzione eventualmente descritti nell’Accordo Quadro devono intendersi come una mera esemplificazione di quanto previsto nel presente articolo 7.2), lett. (a), a meno che il presente art. 7.2), lett. (a) non venga espressamente ed inequivocabilmente richiamato e derogato o comunque vengano utilizzate espressioni che inequivocabilmente ed espressamente richiamano il presente art. 7.2), lett. (a) e derogano alle ipotesi ivi previste.
7.3) Sono a carico del Locatario – e quindi esclusi dai servizi di manutenzione di cui agli artt. 7.1) e 7.2) – le seguenti attività, di cui il Locatario si accolla ogni spesa, onere, responsabilità e conseguenza: (i) manutenzione quotidiana dei Mezzi;
(ii) verifica quotidiana dello stato di carica della batteria, come indicato nel MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE e ricarica della stessa; (iii) controllo di tutti gli organi di sicurezza (freni, segnalatori acustici e visivi, protezione per mani e piedi e in generale qualsiasi dispositivo richiesto dalla legge in funzione dell'impiego cui i Mezzi sono destinati); (iv) la manutenzione che, secondo il MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE, è a carico dell’operatore. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario rinuncia ad esperire qualunque azione nei confronti del Locatore (ad esempio per danni prodotti a cose o persone) che trovi il proprio fondamento in un atto o un fatto causati, anche indirettamente, dalla mancata esecuzione di quanto previsto al presente articolo 7.3). Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario terrà il Locatore mallevato ed indenne da ogni costo, spesa od onere connesso o conseguente, anche indirettamente, alla mancata esecuzione di quanto previsto al presente articolo 7.3).
7.4) Con la sottoscrizione del Contratto le Parti conferiscono, per tutta la durata del Contratto (e anche successivamente, qualora insorgano controversie tra le stesse), mandato irrevocabile all’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” di cui all’Accordo Quadro affinché lo stesso determini – secondo le applicabili norme tecniche, linee guida e buone prassi – se gli interventi di manutenzione da eseguire sono del tipo di quelli ricompresi nel Canone oppure di quelli esclusi. Le Parti autorizzano ora per allora l’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” a nominare altri soggetti per l’esecuzione di tale compito, purché questi siano soggetti di comprovata esperienza e di gradimento del Locatario, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. I costi di tale mandato verranno sopportati dal Locatore. Con la sottoscrizione del Contratto il Locatario prende atto e accetta che tra il Locatore e l’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” intercorrono rapporti commerciali (quali, in via esemplificativa, concessione di vendita o subappalto). In caso di mancata accettazione da parte del Locatario della determinazione dell’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” e/o del terzo dallo stesso incaricato, e sempre che la determinazione abbia ad oggetto un intervento su un Mezzo (con ciò comprendendosi anche i costi di eventuali ricambi, sostituzioni o riparazioni) che comporti per il Locatario un esborso superiore ad Euro 1000,00 (mille) per ciascun Mezzo, le Parti convengono sin d’ora di affidare l’incarico ad un tecnico di comprovata esperienza nominato di comune accordo dalle Parti ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Milano. Le parti si impegnano sin d'ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito. A pena di decadenza dalla facoltà di contestare la determinazione dell’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” e/o del terzo, il Locatario è tenuto a comunicare al Locatore la propria mancata accettazione della determinazione dell’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” e/o del terzo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della suddetta determinazione. Resta inteso che il fermo del Mezzo in tale periodo di 15 giorni, o in quello maggiore conseguente all’attivazione della procedura descritta al presente art. 7.4), non esime il Locatario dall’obbligo di pagare il relativo canone. Solo qualora il perito nominato di comune accordo, oppure quello nominato dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, dovesse avvallare (in tutto o in parte) la contestazione del Locatario, il Locatore sarà tenuto a restituire (in tutto o in parte) il canone percepito nel periodo di fermo del Mezzo, rimanendo inteso che il Locatario non potrà sospendere il pagamento dei canoni sulla base della suddetta contestazione.
7.5) Qualora non sia presente un “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE”, il Locatario conferisce l’incarico di cui sopra al Locatore, il quale dovrà effettuare la valutazione in buona fede e secondo le applicabili norme tecniche, linee guida e buone prassi. In tale ipotesi si applicheranno le stesse norme, procedure, limiti e decadenze di cui al precedente art. 7.4).
7.6) Il Locatore o l’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” interverrà ed eseguirà la manutenzione entro un tempo congruo in considerazione della complessità degli interventi da compiere. La frequenza degli interventi e la durata di immobilizzazione dei Mezzi per le operazioni di manutenzione saranno quelle indicate nel MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE o quelle necessarie a mantenere i Mezzi in stato tale da servire all’uso convenuto.
7.7) La manutenzione dei Mezzi – anche quella non ricompresa nel Canone – è affidata al Locatore in via esclusiva ed il Locatario ha l’espresso divieto di consentire interventi da parte di terzi, a meno che questi ultimi non siano espressamente autorizzati dal Locatore.
7.8) Il Locatario autorizza fin da ora il Locatore a ricorrere al subappalto, mediante affidamento all’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” di cui all’Accordo Quadro oppure a nominare altri soggetti per l’esecuzione di tale compito, purché questi siano soggetti di comprovata esperienza e di gradimento del Locatario, gradimento che dovrà essere preventivo e non potrà essere irragionevolmente negato.
7.9) Il Locatario si impegna inoltre ad assicurare al tecnico incaricato dal Locatore o dall’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” le condizioni migliori per l’esecuzione della manutenzione, vale a dire: (i) immobilizzare i Mezzi per il tempo necessario, nei giorni e orari di lavoro del Locatore (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17), e consentire l'accesso ai Mezzi in qualsiasi momento salvo disposizioni contrarie; (ii) mettere a disposizione del tecnico un locale adeguato al riparo delle intemperie e rispondente alle norme di prevenzione infortuni ed a quelle interne di tutela di salute dei lavoratori.
7.10) Il Locatario prende atto che i servizi di manutenzione devono essere svolti con la cadenza periodica indicata nel MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE o, in ogni caso, al raggiungimento del monte ore indicato in tale manuale. Il Locatario pertanto si obbliga a comunicare al Locatore il raggiungimento del monte ore indicato in tale manuale entro e non
MD_PQ_72_03_B rev.08
oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui tale monte ore viene raggiunto, al fine di consentire al Locatore lo svolgimento dei servizi di manutenzione. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Locatario – fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge – rinuncia ad esperire contro il Locatore qualunque azione che trovi il proprio fondamento nella mancata manutenzione dei Mezzi da parte del Locatore. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Locatario – fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge – si obbliga a mallevare e tenere indenne il Locatore da qualunque pretesa di terzi e dei dipendenti del Locatario che trovi il proprio fondamento nella mancata manutenzione dei Mezzi da parte del Locatore.
7.11) Il Locatario è tenuto ad informare tempestivamente il Locatore nel caso in cui decida di (i) modificare le condizioni di impiego dei Mezzi così come comunicate al momento della sottoscrizione del Contratto, (ii) utilizzare i Mezzi per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione del Contratto o da quelli propri dei Mezzi, (iii) modificare gli ambienti in cui operano i Mezzi o nel caso in cui mutino le condizioni ambientali o di sicurezza in cui operano i Mezzi. Il Locatario non può modificare quanto descritto nel presente articolo 7.11) senza un preventivo intervento del Locatore volto ad apportare ai Mezzi tutte le modifiche necessarie a renderli sicuri, per le cose e per le persone, e conformi alle normative applicabili (ad esempio aggiungendo o modificando i dispositivi di sicurezza). Nel caso in cui quanto previsto al presente articolo 7.11) muti per fattori esterni al Locatario, questo è tenuto a comunicare al Locatore tali mutamenti entro e non oltre 24 ore. Le modifiche apportate dal Locatore potranno influire sull’ammontare del corrispettivo dovuto dal Locatario. Nel caso in cui il Locatario non adempia correttamente quanto previsto al presente articolo 7.11), il Locatario – fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge – rinuncia ad esperire contro il Locatore qualunque azione che trovi il proprio fondamento nel mancato apporto delle necessarie modifiche ai Mezzi da parte del Locatore. Nel caso in cui il Locatario non adempia correttamente quanto previsto al presente articolo 7.11), il Locatario – fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge – si obbliga a mallevare e tenere indenne il Locatore da qualunque pretesa di terzi e dei dipendenti del Locatario che trovi il proprio fondamento nel mancato apporto delle necessarie modifiche ai Mezzi da parte del Locatore. ARTICOLO 8 DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008
8.1) Con la sottoscrizione del Contratto le Parti danno atto di aver adempiuto a tutti gli oneri ed a tutti gli obblighi di cui al D.
Lgs. 81/2008, in particolare, ma non limitatamente, gli oneri di cui all’art. 26 del citato decreto. A tal riguardo, le Parti si impegnano a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi sul lavoro incidenti sull'esecuzione dei servizi di manutenzione a cui siano esposti il personale del Locatario e/o il personale del Locatore e/o il personale dell’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” addetto ai servizi di manutenzione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze tra loro nell’esecuzione dei servizi di manutenzione, in particolare secondo quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che il Locatario si impegna a redigere prima dell’avvio dell’attività manutentiva ed ad allegare al Contratto. Le Parti dichiarano che i costi della sicurezza da interferenze originanti dal Contratto sono esplicitamente quantificati nell’Accordo Quadro, al quale le Parti espressamente rinviano.
8.2) Il Locatario dichiara che i soggetti di cui all’Allegato A sono stati adeguatamente informati e istruiti ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro anche con riferimento specifico alle caratteristiche dei Mezzi, alle corrette condizioni di impiego dei Mezzi (anche con riferimento all’ambiente in cui operano), ai rischi cui sono esposti e a cui possono esporre terzi durante l'uso o l’inattività dei Mezzi, ai contenuti del MANUALE DI ISTRUZIONI D’USO E DI MANUTENZIONE e le spie di sicurezza dei Mezzi, ai rischi interni all’ambiente in cui operano i Mezzi.
8.3) Il Locatore attesta che i Mezzi sono: (i) conformi ai requisiti di sicurezza di cui alle direttive comunitarie applicabili e (ii) al momento della consegna, in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs 81/2008.
ARTICOLO 9 RESTITUZIONE DEI MEZZI
9.1) Le seguenti previsioni costituisco disposizioni comuni a quanto previsto alle precedenti lettere (A) e (B) dell’ARTICOLO
2 : (i) Al termine della Locazione, per qualunque ragione intervenuta (in via esemplificativa, risoluzione o recesso), il Locatario deve riconsegnare i Mezzi al Locatore entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine della Locazione. (ii) Qualora nell’Accordo Quadro non sia esplicitamente previsto “FRANCO VOSTRO STABILIMENTO”, i Xxxxx devono essere riconsegnati – a spese e rischi del Locatario – presso la sede del Locatore così come indicata nell’Accordo Quadro. Resta inteso tra le Parti che la dizione “FRANCO VOSTRO STABILIMENTO” è applicabile solo ed esclusivamente al caso in cui il Contratto giunga alla sua naturale scadenza temporale. Infatti, nei casi di risoluzione o recesso comunicati dal Locatore (anche ai sensi del successivo ARTICOLO 11 ), il Locatario è tenuto a riconsegnare i Mezzi, a proprie spese e rischi, presso la sede del Locatore così come indicata nell’Accordo Quadro, indipendentemente dalla presenza della locuzione “FRANCO VOSTRO STABILIMENTO”. (iii) Qualora il Locatario non consegni i Mezzi entro 2 giorni lavorativi dal termine della Locazione, o comunque, oltre questo termine, trattenga i Mezzi, o impedisca o renda più gravoso al Locatore il recupero dei Mezzi, il Locatario, per tale ritardo, sarà tenuto al pagamento di una penale per ciascun Mezzo, pari al canone di Locazione applicato a ciascun Mezzo, maggiorato di un importo pari agli interessi di mora da calcolarsi, per ogni giorno di ritardo, al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002, impregiudicato il diritto del Locatore al risarcimento del maggior danno. (iv) Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconnessa al rispetto dei termini contrattuali di durata, che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale delle Parti. La penale è stata altresì determinata nell’importo indicato anche in considerazione degli importi dovuti dal Locatore ai sensi del successivo articolo
15.5 (v) Fermo restando l’obbligo di riconsegna dei Mezzi secondo quanto previsto al presente articolo 9.1), nelle more dell’effettiva restituzione dei Mezzi, il Locatario si obbliga a fermare i Xxxxx, a non utilizzarli e a conservarli in luogo sicuro. Terminato il Contratto (per qualunque ragione, in via esemplificativa, risoluzione o recesso o naturale scadenza), verranno meno tutti gli obblighi assunti dal Locatore, tra cui, l’obbligo di prestare i servizi di manutenzione assunti con il presente Contratto. (vi) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario rinuncia ad esperire ogni azione nei confronti del Locatore che trovi il proprio fondamento nell’utilizzazione o nel mancato fermo dei Mezzi successivamente al termine del Contratto. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario terrà mallevato ed indenne il Locatore da tutti i costi, gli oneri, le spese o le responsabilità connessi o conseguenti a danni prodotti da un uso dei Mezzi successivo al termine del Contratto.
9.2) Le seguenti previsioni costituisco disposizioni comuni a quanto previsto alle precedenti lettere (A) e (B) dell’ARTICOLO 2 : (i) Qualora, al termine della Locazione, per qualunque ragione intervenuta, uno o più Mezzi o singoli componenti di questi dovessero risultare rovinati, avariati, danneggiati o deteriorati (oltre il normale deterioramento dovuto ad un utilizzo dei Mezzi conforme alle disposizioni del Contratto), il Locatore addebiterà al Locatario i relativi costi secondo il prezzario tempo per tempo vigente, fermo restando il diritto del Locatore alla riconsegna/restituzione dei Mezzi. Qualora i Mezzi, al termine della Locazione, risultino distrutti totalmente o sostanzialmente il Locatore addebiterà al Locatario l’intero costo dei Mezzi secondo il prezzario tempo per tempo vigente. Il Locatario si impegna a corrispondere al Locatore le relative somme, rinunciando espressamente sin d’ora ad avanzare contestazioni e/o ad opporre eccezioni a tale riguardo. Il pagamento di dette somme avverrà secondo quanto previsto all’art. 3.2).
9.3) Le Parti conferiscono mandato irrevocabile all’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” di cui all’Accordo Quadro affinché lo stesso compia – secondo le applicabili norme tecniche, linee guida e buone prassi – le valutazioni di cui al precedente art. 9.2). Le Parti autorizzano ora per allora l’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” a nominare altri soggetti per l’esecuzione di tale compito, purché questi siano soggetti di comprovata esperienza e di gradimento del Locatario, gradimento che dovrà essere preventivo e non potrà essere irragionevolmente negato. I costi di tale mandato verranno sopportati dal Locatore. Con la sottoscrizione del Contratto il Locatario prende atto e accetta che tra il Locatore e l’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” intercorrono rapporti commerciali (quali, in via esemplificativa, concessione di vendita o subappalto). In caso di mancata accettazione da parte del Locatario della valutazione dell’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” e/o del terzo dallo stesso incaricato, troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7.4) (ivi compresi i limiti e le decadenze). Le parti si impegnano sin d'ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.
9.4) Qualora non sia presente un “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE”, il Locatario conferisce l’incarico di cui sopra al Locatore, il quale dovrà effettuare la valutazione in buona fede e secondo le applicabili norme tecniche, linee guida e buone prassi. In tale ipotesi si applicheranno le stesse norme, procedure, limiti e decadenze di cui al precedente art. 7.4).
9.5) La riparazione dei Mezzi e la sostituzione dei pezzi di ricambio o dei componenti dei Mezzi (per qualunque ragione, tra cui, per usura, avaria, deterioramento, non perfetto funzionamento, modifiche richieste dalla legge) è affidata in via esclusiva al Locatore ed il Locatario non potrà affidare tali servizi o ricevere tale pezzi di ricambio o componenti da terzi.
ARTICOLO 10 PROPRIETA'
10.1) Il Locatario non acquisisce alcun diritto di proprietà sui Mezzi o su singoli componenti di questi, anche nel caso in cui questi siano stati sostituiti o riparati.
ARTICOLO 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO
11.1) Il Contratto di Locazione e di manutenzione non può terminare prima della scadenza pattuita ai sensi dell’art. 2.2).
11.2) Il Locatore può, ai sensi dell’art. 1456 c.c., risolvere il Contratto in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli: (a) ARTICOLO 3 (il Locatore può risolvere il Contratto anche in caso di mancato pagamento di una sola rata); (b) ARTICOLO 5 ; (c) ARTICOLO 6 ; (d) ARTICOLO 7 ; (e) ARTICOLO 9 .
11.3) Nel caso in cui il Locatore si avvalga del diritto di cui al precedente art. 11.2), si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 9.1). In ogni caso, impregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto, in tali casi il Locatore avrà diritto a trattenere i canoni fino a quel momento corrisposti ed a percepire dal Locatario, salvo in ogni caso il maggior danno, una penale pari alla somma delle seguenti voci: (a) i canoni scaduti e non ancora pagati maggiorati degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002; (b) qualora i Mezzi o singoli componenti siano danneggiati, deteriorati,
rovinati o smarriti, si applicheranno gli artt. 9.2), 9.3), 9.4) e 9.5); (c) un importo corrispondente a tutti i canoni fino alla scadenza naturale del contratto secondo quanto previsto all’articolo 2.2). Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconnessa al rispetto delle disposizioni contrattuali richiamate all’art. 11.2), che corrispondono ad una effettiva esigenza di tutela dei Mezzi, delle persone e del Locatario. La penale è stata altresì determinata nell’importo indicato anche in considerazione degli importi dovuti dal Locatore ai sensi del successivo articolo 15.5.
11.4) Il Locatore avrà diritto di recedere dal Contratto al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) scioglimento e/o liquidazione del Locatario a qualsiasi titolo operato; (ii) sottoposizione da parte del Locatario a sequestro giudiziale od esecuzione forzata sui beni di proprietà; (iii) deterioramento, distruzione, perdita, furto, rovina, danneggiamento dei Mezzi o di singoli componenti di questi dovuti ad un uso non conforme alle prescrizioni del Contratto – specificatamente ma non limitatamente a quanto previsto nell’art. 5.1); (iv) deterioramento, distruzione, perdita, furto, rovina, danneggiamento dei Mezzi o di singoli componenti di questi dovuti alle azioni od omissioni di cui all’art. 7.2), punti (i) e (iii); (v) significative variazioni nelle condizioni di impiego dei Mezzi rispetto a quelle inizialmente previste; (vi) perdita o distruzione accidentale dei Mezzi.
11.5) Nel caso in cui il Locatore si avvalga del diritto di recesso cui all’art. 11.4), ricorrendo le ipotesi previste ai punti (i) e (ii), troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 11.3), fatta eccezione per quanto previsto alla lett. (c) (salvo, ovviamente, il maggior danno). Nel caso in cui il Locatore si avvalga del diritto di recesso cui all’art. 11.4), ricorrendo le ipotesi previste ai punti (iii), (iv), (v) e (vi), troveranno applicazione integrale le disposizioni di cui all’art. 11.3).
11.6) In caso di mancato ritiro, da parte del Locatario, di uno o più Mezzi entro i 15 giorni successivi alla data di messa a disposizione dei medesimi da parte del Locatore, quest’ultimo avrà diritto di recedere dal Contratto limitatamente ai Xxxxx non ritirati. In tal caso, impregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto in favore del Locatore, il Locatario sarà tenuto al pagamento di una penale, per ciascun Mezzo non ritirato, pari al 30% dell’importo corrispondente a tutti i canoni applicati a ciascun Mezzo fino alla scadenza naturale del Contratto secondo quanto previsto all’articolo 2.2), detratta la c.d. “quota service” indicata nell’Accordo Quadro. Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconnessa al rispetto dei termini contrattuali di durata, che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale delle Parti. La penale è stata altresì determinata nell’importo indicato anche in considerazione degli importi dovuti dal Locatore ai sensi del successivo articolo 15.5.
11.7) Le Parti espressamente riconoscono che il Locatore potrà avvalersi dei diritti e delle facoltà di cui agli artt. 11.2), 11.4) e 11.6) anche nel caso in cui le ipotesi previste in tali articoli (e nelle disposizioni richiamate) si siano verificate con riferimento anche ad un solo Mezzo in Locazione.
ARTICOLO 12 RESPONSABILITÀ, ESONERO E RINUNCE
12.1) Fatti salvi i limiti e i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per danni occorsi a persone o cose conseguenti ad un uso dei Mezzi non conforme a quanto previsto nel Contratto (in particolare, ma non limitatamente a quanto previsto nell’art. 5.1).
12.2) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario terrà il Locatore mallevato ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, perdita, pregiudizio, responsabilità, conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura, diretti e/o indiretti, potenziali e/o attuali, inclusi senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali, che deriveranno a carico del Locatore come conseguenza dei danni causati, a cose o persone, da un uso non conforme dei Mezzi secondo quanto previsto nel Contratto, nella legge, nel DUVRI, nelle relative norme tecniche e buone prassi.
12.3) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Locatario rinuncia, nei confronti del Locatore: (i) ad esperire ogni azione (di risoluzione, di riduzione del corrispettivo, di risarcimento dei danni o di responsabilità) connessa a vizi dei Mezzi attuali o sopravvenuti che non siano stati prontamente comunicati dal Locatario al Locatore, impedendogli in questo modo di intervenire; (ii) ad esperire ogni azione avente ad oggetto le determinazioni dell’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” o del terzo previste agli artt. 7.4) e 9.3), una volta decorso il termine di 15 giorni ivi previsto oppure nel caso in cui la determinazione si riferisca ad un intervento di importo inferiore ad Euro 1000,00 per ciascun Mezzo; (iii) ad esperire ogni azione avente ad oggetto il prezzo determinato dal Locatore ai sensi degli artt. 7.5) e 9.4); (iv) ad esperire ogni azione per i vizi ignorati senza colpa dal Locatore (per i quali il Locatore non sarà mai responsabile); (v) ad esperire l’azione di cui all’art. 1584 c.c.
12.4) Le Parti stabiliscono che il Locatario decade dalla possibilità di proporre o presentare qualunque azione, pretesa, istanza, ricorso o richiesta, a qualunque titolo avanzata nei confronti del Locatore x xxxxx causa di questo, nel caso in cui (i) non invii al Locatore una raccomandata a/r – contenente la pretesa del Locatario – all’indirizzo contenuto nell’Accordo Quadro entro 30 giorni e (ii) non instauri giudizialmente la relativa azione, istanza, ricorso o pretesa entro 90 giorni: tali termini decorrono dal momento in cui si verifica l’evento da cui origina la pretesa del Locatario o, qualora l’evento sia occulto, dal momento della scoperta di questo. Nel caso in cui nel Contratto siano previsti termini di comunicazione inferiori a quelli appena indicati – come ad esempio nell’articolo 5.1), punto xiv) – la relativa comunicazione potrà essere effettuata anche informalmente, fermo restando che a seguito di tale comunicazione informale dovrà in ogni caso essere rispettato quanto previsto ai punti (i) e (ii) del presente articolo 12.4). Il Locatario prende atto che le comunicazioni informali effettuate tempestivamente rivestono molta importanza per il Locatore, anche – ma non limitatamente – al fine di consentirgli un pronto accertamento degli atti o fatti di cui si richiede una tempestiva comunicazione.
12.5) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso il Locatore sarà responsabile dei cc.dd. danni indiretti, ossia di quei danni conseguenti alla sospensione o all’interruzione delle attività produttive o lavorative del Locatario causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo) o guasti dei Mezzi. Costituiscono danni indiretti, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l’aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l’impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna. Il Locatario rinuncia ad esperire o avanzare ogni azione, pretesa, istanza, ricorso aventi ad oggetto i danni indiretti come sopra descritti. In ogni caso, eventuali azioni aventi ad oggetto i danni indiretti dovranno essere iniziate, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui si è verificato l’evento che ha causato i danni indiretti.
12.6) Il Locatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali ritardi e/o inadempimenti, qualora ciò sia causato da calamità naturali, sommosse, scioperi, blackout elettrici, incendi, e cause ad esso non direttamente imputabili derivanti da altro evento imprevedibile e al di fuori di ogni possibilità di controllo delle parti stesse.
ARTICOLO 13 SMALTIMENTO RIFIUTI
13.1) In ottemperanza alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che impongono di avviare al recupero/smaltimento presso centri autorizzati tutti i rifiuti prodotti durante la manutenzione/riparazione dei Mezzi, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi, garantendo, di fronte alle autorità preposte al controllo, una completa tracciabilità del processo, il Locatore può farsi carico del servizio di ritiro di tali rifiuti direttamente presso l’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE”, nonché degli adempimenti documentali e di registrazione obbligatori. Tale condizione deve essere accettata in modo indipendente rispetto al resto del Contratto e deve essere dato espresso consenso scritto in ordine allo svolgimento della menzionata attività di gestione dei rifiuti da parte del Locatore o espressa conferma dello smaltimento in proprio attraverso aziende autorizzate direttamente incaricate.
13.2) L’attività viene realizzata dal Locatore anche ai sensi dell’art. 266, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, con la collaborazione di un Partner di primaria importanza autorizzato al trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non, per conto terzi.
13.3) In caso di responsabilità del servizio in capo al Locatore, l’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” dovrà seguire la procedura di gestione e smaltimento/recupero attraverso la società autorizzata sopra indicata. In caso contrario, il Locatario viene riconosciuto quale detentore dei rifiuti e si impegna a mettere a disposizione dell’ “AGENTE/CONCESSIONARIO/ASSISTENTE” un’idonea area per il deposito temporaneo con le caratteristiche di cui all’art. 183 del
D. Lgs. 152/2006 e dotata di tutte le attrezzature atte al corretto deposito dei rifiuti speciali, pericolosi e non, solidi e liquidi, derivanti dalle attività di manutenzione. Allo stesso modo, il Locatario si impegna a provvedere autonomamente alla gestione e allo smaltimento di detti rifiuti, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi attraverso aziende autorizzate a proprie spese.
In relazione ad entrambe le opzioni di cui sopra, il soggetto che provvede alla gestione e allo smaltimento/recupero dei rifiuti generati nell’ambito delle attività oggetto del presente Contratto, renderà disponibili con cadenza mensile e comunque tutte le volte in cui venga fatta richiesta, le copie di tutti i documenti di contabilità e tracciabilità connesse alle attività di gestione e smaltimento/recupero degli stessi rifiuti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la copia della quarta copia del formulario, copia del registro di carico e scarico e scarico, ecc.
ARTICOLO 14 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
14.1) Il Locatore ed il Locatario si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti da questo accordo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO 15 MISCELLANEA
15.1) Il Contratto o le singole relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria. Il Locatario acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che il Locatore possa cedere ad un terzo il Contratto. Il Locatore dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Locatario, dei suoi soci e degli amministratori di questi.
15.2) Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di detrimento all’esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.
15.3) Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.
15.4) Il Contratto supera ed annulla ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all’oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l’invalidità o l’inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto.
15.5) I Mezzi possono essere di proprietà di una società finanziaria di diritto svedese denominata “Toyota Material Handling Commercial Finance AB”, CIN 556032-5002 (il "Proprietario") e da questa forniti al Locatore. Il Proprietario si riserva il diritto di subentrare in luogo del Locatore nel presente Contratto e fornire i Xxxxx al Locatario, il quale accetta sin d'ora tale eventuale subentro senza opporre eccezioni. Le Parti si impegnano a non modificare il Contratto senza il consenso scritto del Proprietario.
ARTICOLO 16 RISERVATEZZA
16.1) Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all’attività del Locatore che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dal Locatore stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all’attività del Locatore.
16.2) Il Locatario si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell’esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
16.3) Il contenuto del Contratto, nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know-how relativi all’attività del Locatore dei quali il Locatario venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto sono e restano di esclusiva proprietà del Locatore e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate e restare coperte da segreto industriale. Resta altresì inteso che il Locatario si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i documenti o materiali ricevuti dal Locatore o prodotti per il Locatore. Dietro semplice richiesta del Locatore, il Locatario si impegna, entro 20 (venti) giorni, a distruggere ovvero restituire al Locatore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito il Locatario dovrà comunicare per iscritto al Locatore le azioni intraprese in tal senso.
16.4) Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: (i) se le Informazioni Confidenziali in questione siano già di dominio pubblico; (ii) se la divulgazione di tali informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Locatario si impegna a rendere tempestivamente note al Locatore.
16.5) Il Locatario riconosce che l’inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al Locatore e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Locatore dalla legge, il Locatario riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto il Locatario riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.
16.6) Le obbligazioni assunte dal Locatario ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l’intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso.
Valutazione di Impatto Privacy ai sensi della Normativa Privacy al fine valutare e minimizzare i rischi connessi all'uso dei dati personali degli interessati attraverso i Mezzi.
19.4) Senza pregiudizio per i diritti di proprietà intellettuale del Locatario e in conformità con la legge applicabile, il Locatario accetta che, al fine di migliorare continuamente le soluzioni logistiche, prodotti, noleggio e offerte di servizi del Locatore, quest’ultimo e le sue affiliate raccolgano, utilizzino, modifichino e copino, per i propri autonomi scopi commerciali e interessi legittimi, dati anonimi raccolti dai Mezzi e ricevuti ai sensi del Contratto. Tutti gli obblighi di legge relativi alla protezione dei dati personali rimangono inalterati.
19.5) Il Locatario manleva e tiene indenne il Locatore per eventuali danni, incluse le spese legali, che possano derivare da qualsiasi pretesa avanzata al Locatore in conseguenza della violazione degli obblighi stabiliti nel Contratto o delle operazioni illecite o scorrette di trattamento dei dati attribuibili a fatti, comportamenti od omissioni del Locatario o di chiunque collabori con lo stesso.
* * *
Bologna, lì
TIMBRO E FIRMA CLIENTE (ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CLIENTE)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Locatario dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: art. 2.2), lett. (A), punto (ii) [TACITA PROROGA] – art. 2.2), lett. (B), punto [DIRITTO DI RECESSO] – art. 3.2), punto (i) [RINUNCIA ALLA FACOLTÀ E AI DIRITTI DI SOSPENDERE O RITARDARE IL PAGAMENTO] – art. 6.2) [MALLEVA] – art. 7.2), lett. (b) [RINUNCIA A FAR VALERE L’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1342, CO. 1 E 1370 C.C.] – art. 7.3) [RINUNCIA
ALLE AZIONI E MALLEVA] – art. 7.4) [DECADENZA, LIMITAZIONE ALLE ECCEZIONI E ALLA RESPONSABILITÀ] – art. 7.7) [DIVIETO DI INTERVENTO DI XXXXX] – art. 7.10) [RINUNCIA ALLE AZIONI E MALLEVA] – art. 9.1) (vi) [RINUNCIA ALLE AZIONI E MALLEVA] – art. 9.2) [RINUNCIA ALLE AZIONI] – art. 9.5) [DIVIETO DI CONTRARRE CON TERZI] – art. 11.4) [DIRITTO DI RECESSO] – art. 11.6) [DIRITTO DI RECESSO E PENALE PER MANCATO RITIRO DEI MEZZI] – art. 12.1) [ESONERO DA RESPONSABILITÀ] – art. 12.2) [MALLEVA] – art.
12.3) [RINUNCIA ALLE AZIONI] – art. 12.4) [DECADENZE] – art. 12.5) [RINUNCIA ALLE AZIONI, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ, DECADENZE] – art. 12.6) [LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ] – art. 15.1) [LIMITAZIONI CON I TERZI] – art. 15.3) [FORO COMPETENTE]
– art. 17.5) [CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01]
TIMBRO E FIRMA CLIENTE (ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CLIENTE)
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L. ha informato il cliente dei suoi obblighi come Datore di Lavoro con riferimento ai controlli periodici di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008, art. 71, comma 8, lett. b), punto 1, per i Mezzi oggetto del Contratto. TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L. si offre come fornitore del servizio.
O Sì O No
ARTICOLO 17 CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01
17.1) Il Locatario dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il “Decreto 231”), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che il Locatore ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) in conformità al Decreto 231 e,
Il cliente accetta:
(COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)
nell’ambito di tale Modello, un codice etico (“Codice di Condotta TMH”) e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/ e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.
17.2) Il Locatario si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l’Organismo di Vigilanza del Locatore, laddove richiesta.
17.3) Il Locatario dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, né risulta pendente a carico di tali rappresentanti legali e/o di tali soggetti in posizione apicale alcuna indagine o procedimento rilevanti a tali fini.
17.4) Il Locatario si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., a far si che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal proprio personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).
17.5) L’inosservanza, anche parziale, da parte del Locatario e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome e/o conto (i.e.: fornitori, subappaltatori e consimili), delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituisce grave inadempimento degli obblighi di cui al Contratto e potrà legittimare il Locatore a recedere dal medesimo ed a risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via fax, impregiudicato ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.
ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
18.1) Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere accesso a dati personali di titolarità dell’altra Parte. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito "Regolamento") il Locatario dichiara di aver ricevuto dal Locatore l’informativa privacy circa il trattamento dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi e, ove necessario, di aver prestato il consenso al relativo trattamento. Ai sensi della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
18.2) Le Parti dichiarano che, nell’ambito dell’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, le stesse agiranno, per quanto di propria competenza, in conformità al citato Regolamento, nonché alle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali (“Garante”). Il Locatario garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali per conto del Locatario, che i dati personali raccolti e trasmessi al Locatore nell’ambito dell’esecuzione del Contratto saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento e mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento e da ogni altra norma applicabile. Il Locatario garantisce la legittimità delle modalità di utilizzo dei dati personali eventualmente trasmessi al Locatore, impegnandosi sin d’ora a manlevare e tenere indenne quest’ultimo da qualsiasi responsabilità e/o danno, incluse le spese legali, che dovesse essere riconosciuta in capo al Locatore per effetto della illiceità o non correttezza del trattamento di dati personali imputabile alla struttura organizzativa del Locatario.
ARTICOLO 19 RACCOLTA E UTILIZZO DEI DATI DAI MEZZI – SERVIZIO I-SITE
19.1) Servizio I-Site inattivo: i Mezzi raccolgono e memorizzano i dati di utilizzo quando vengono utilizzati. Tutti questi dati sono dati anonimi che non rientrano nella definizione di "dati personali" ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 (collettivamente, la "Normativa Privacy") e sono trasmessi al, e trattati dal, Locatore per i propri autonomi scopi commerciali e interessi legittimi.
19.2) Senza pregiudizio per i diritti di proprietà intellettuale del Locatario e in conformità con la legge applicabile, il Locatario accetta che, al fine di migliorare continuamente le soluzioni logistiche, prodotti, noleggio e offerte di servizi del Locatore, quest’ultimo e le sue affiliate potranno raccogliere, utilizzare, modificare e copiare dati anonimi raccolti dai Mezzi e ricevuti in base al Contratto. Il Locatario dichiara e garantisce che nessun dato personale verrà trasmesso al Locatore e/o alle sue affiliate per le finalità sopra indicate. Tutti gli obblighi di legge relativi ad altri dati personali non raccolti dai Mezzi e per gli scopi sopra indicati rimangono inalterati.
19.3) Servizio I-Site attivato dal Locatario: quando il Locatario attiva il servizio I-Site, i Mezzi raccolgono e memorizzano i dati di utilizzo quando vengono utilizzati, che potrebbero essere considerati dati personali ai sensi della Normativa Privacy. Tutti questi dati sono trasmessi al, e trattati dal, Locatore per conto del Locatario, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi della Normativa Privacy e sottoscrivendo apposito "Accordo sul trattamento dei dati personali". In relazione a tali dati personali, il Locatario agisce come titolare del trattamento e, in quanto tale, dichiara e garantisce che la raccolta dei dati sarà effettuata mediante l'attuazione degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy, ivi incluse l'autorizzazione per l'uso dei Mezzi da parte degli uffici del lavoro competenti (ove necessario ai sensi delle leggi nazionali), idonea informativa agli interessati in relazione alla raccolta e all'uso dei relativi dati personali specificando anche la raccolta di dati da parte del Locatore, una
TIMBRO E FIRMA CLIENTE (ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CLIENTE)