COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXX XXXX
Nella seduta del 26/07/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso pervenuto il 16/03/2015, la ricorrente espone che nell’esercizio della sua attività di affittacamere riceveva l’8.8.2015, attraverso il sito Expedia, la prenotazione di un soggiorno presso la propria struttura dal 14 al 20 agosto. Il cliente accettava espressamente la “cancellation policy” indicata sul sito. La ricorrente procedeva dunque a preautorizzare l’importo pattuito (€ 770) sulla carta di credito del cliente. Il 13.8.2015, vale a dire il giorno prima dell’arrivo previsto, il cliente comunicava alla ricorrente la sua intenzione di disdire la prenotazione. La ricorrente, attesa la tardività della richiesta di cancellazione, applicava la “cancellation policy” e, per l’effetto, provvedeva a chiudere la preautorizzazione sulla carta di credito del cliente, ad emettere ricevuta fiscale per un importo di € 770 nonché a corrispondere ad Expedia le commissioni sulla prenotazione ricevuta (€ 8,16). Il 15.9.2015, la ricorrente riceveva dall’intermediario la richiesta della documentazione a supporto della transazione, evidenziando come il cliente avesse contestato la titolarità dell’operazione di pagamento. Il 22.9.2015, e poi nuovamente il 25.9.2015, la ricorrente provvedeva ad inoltrare all’intermediario la documentazione richiesta. Il 21.11.2015, l’intermediario procedeva allo storno dell’importo della transazione, motivando la procedura di charge back sull’acritico rilievo che il cliente “non
riconosceva la transazione”. Il 28.11.2015, la ricorrente presentava reclamo, sostenendo come la documentazione inoltratagli dimostrasse la genuinità della transazione contestata, e chiedeva la restituzione dell’importo illegittimamente stornato al netto delle commissioni corrisposte ad Expedia (€ 761,84). Chiede che, accertata l’illegittimità del charge back, l’intermediario provveda alla restituzione dell’importo della transazione al netto delle commissioni (€ 761,84).
Con controdeduzioni del 28.04.2016, l’intermediario rileva che a seguito dell’inoltro della documentazione da parte della ricorrente, ha riscontrato l’inosservanza delle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite, rappresentate dalla procedura “Prenotazione garantita - No-Show” e da quella “Advance Deposit Service”. In particolare, per quanto concerne la procedura “Prenotazione garantita - No-Show”, la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente. Inoltre, la “cancellation policy” applicata dalla ricorrente prevede l’addebito al cliente dell’intero importo del soggiorno laddove la procedura de qua consente, in caso di cancellazione della prenotazione, l’addebito della sola prima notte di pernottamento. Le modalità di prenotazioni seguite dalla ricorrente non possono nemmeno ricondursi alla procedura (alternativa) denominata “Advance Deposit Service”. L’inadempimento contrattuale della ricorrente ha reso vani i tentativi, pur effettuati dall’intermediario, di respingere le richieste restitutorie del cliente. Lo storno dell’importo della transazione risulta dunque legittimo ai sensi dell’art. 56 cod. cons.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Con la propria replica alle controdeduzioni, la ricorrente riferisce che l’intermediario ha fondato la legittimità della procedura di charge back sulla acritica accettazione della contestazione del cliente. Tuttavia, la documentazione inoltrata attesta la regolarità della transazione eseguita, considerando anche che le generalità del cliente ed i dati della sua carta di credito sono stati forniti al sito Expedia che, soltanto in un secondo momento, li ha trasferiti alla ricorrente per completare l’operazione di prenotazione. L’art. 56 cod. cons. non può applicarsi al caso concreto, non essendosi verificati i suoi presupposti probatori. Ad ogni modo, il contratto di convenzionamento non vincola la ricorrente, in sede di prenotazione, all’osservanza di una delle due procedure - “Prenotazione garantita – No- show” ovvero “Advance Deposit Service” - rinviando alla più flessibile disciplina dettata dalle successive condizioni generali. Le clausole del contratto di convenzionamento risultano, nella loro esecuzione, “macchinose ed operativamente inattuabili”, così che la ricorrente ha tentato di rispettarle interpretando le stesse secondo buona fede. In conclusione, la prenotazione eseguita dalla ricorrente può essere agevolmente riconducibile sotto una delle due tipologie pattuite (“Prenotazione garantita – No show” ovvero “Advance Deposit Service”).
DIRITTO
Il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che non può ragionarsi in merito ad una possibile applicazione dell’art.
56 cod. cons. - disposizione richiamata dall’intermediario per corroborare la sua tesi difensiva. La norma è stata infatti interamente riscritta dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con decorrenza dal 13 giugno 2014. Nella sua precedente versione, esso si occupava effettivamente del “Pagamento mediante carta”, disciplinando anche l’ipotesi di charge back. Nella sua nuova versione, vigente al momento in cui si è verificata la vicenda, tale disciplina non esiste più. La norma è rubricata adesso “Obblighi del professionista in caso di recesso” del consumatore e nulla più dispone in merito. La regolamentazione delle cd. clausole di riaddebito – ad eccezione delle ipotesi specificamente previste dalla legge – è dunque demandata all’autonomia negoziale.
Appare dunque imprescindibile esaminare il regolamento dei rapporti tra esercente (odierna ricorrente) e emittente della carta di credito (odierna resistente) in relazione al diritto di riaddebito. L’intermediario ha effettuato, infatti, il charge back dell’importo precedentemente accreditato all’esercente, sostenendo che questi non ha correttamente adempiuto alle modalità di prenotazione convenzionalmente pattuite.
Il “Contratto accessorio Servizi Distintivi per Alberghi”, sottoscritto dall’esercente con l’emittente della carta prevede che siano disponibili due sole modalità di prenotazione con carta di credito:
- “Prenotazione garantita (o No show”), che “consente ai titolari di carta di credito di prenotare soggiorni anche di una sola notte, comunicando il numero della propria carta a garanzia della prenotazione. In caso di mancata presentazione del Titolare, se la prenotazione non sia stata cancellata nei termini e con le modalità previsti, l’esercente potrà addebitare al Titolare l’importo corrispondente ad un pernottamento”.
- “Advance Deposit Service”, il quale “consente ai titolari di carte di credito di prenotare soggiorni, pagando un anticipo tramite carta di credito a garanzia della prenotazione. Il pagamento dell’anticipo può avvenire anche senza la presenza fisica del titolare presso l’albergo.
In caso di mancata presentazione del titolare, o in caso di cancellazione della prenotazione oltre i termini comunicati dall’albergo, l’albergo avrà il diritto di trattenere l’anticipo pagato dal titolare”.
In questo caso, non si tratta di un’utilizzazione della carta di credito a garanzia del futuro pagamento, bensì di un vero e proprio pagamento anticipato.
Entrambe le modalità prevedono che al titolare siano obbligatoriamente comunicate alcune informazioni, tra le quali quella relative alla politica delle cancellazioni (che l’albergo può determinare liberamente). Nella seconda modalità, si richiede anche che il titolare, ricevute le informazioni, confermi per iscritto la propria accettazione.
L’intermediario contesta la insufficienza dell’informazione fornita al titolare della carta al momento della prenotazione, che non consentirebbe neppure di comprendere in quale delle dette modalità rientri la prenotazione. Contesta poi che l’esercente non avrebbe fornito tutte le informazioni prescritte per la modalità adottata.
Xxxxxx, nel caso di specie, sotto il primo profilo, nonostante quanto sostenuto dall’intermediario, si può escludere che il servizio attivato dell’esercente con il titolare della carta (attraverso Expedia) presenti dubbi di identificabilità. Esso non rientra certamente nella fattispecie “Advance Deposit Service”, della quale non possiede alcuna caratteristica. A tacer d’altro, nella videata degli alloggi prenotabili, depositata dalla ricorrente, si legge chiaramente “Book now, pay later”. Si tratta, invece palesemente di un’ipotesi di “Prenotazione garantita (o No Show)”, che evidenzia però una grave anomalia. Contrariamente a quanto indicato nel contratto con l’emittente della carta di credito, sul sito di Expedia, con riferimento alla prenotazione presso la ricorrente, è indicato che la mancata presentazione o le cancellazioni/cambiamenti di prenotazione effettuati oltre una data ed un orario indicati comporteranno il prelievo dell’intero prezzo del soggiorno. Ciò contrasta con la clausola del contratto, già vista, secondo cui “In caso di mancata presentazione del titolare, o in caso di cancellazione della prenotazione oltre i termini comunicati dall’albergo, l’albergo avrà il diritto di trattenere l’anticipo pagato dal titolare”.
Quanto alle informazioni fornite al titolare della carta in sede di conferma della
prenotazione, la resistente rileva che:
a) la ricorrente aveva l’onere di informare il cliente circa l’importo complessivo del pernottamento, i dettagli relativi al tipo di sistemazione prescelta, il codice di prenotazione e le modalità della “cancellation policy”, con particolare riguardo all’applicazione di
eventuali penali (di importo comunque non superiore al costo della prima notte di pernottamento);
b) in caso di tardiva cancellazione della prenotazione, la ricorrente aveva l’onere di compilare un “ordine di pagamento Carta Sì” indicando, tra l’altro, oltre la “dicitura no-show in sostituzione della firma del titolare”, anche l’“importo corrispondente ad una notte di pernottamento”.
Afferma che dalla documentazione versata in atti, ed in particolare della conferma di prenotazione prodotta dalla medesima ricorrente, emerge ictu oculi la carenza di molte delle informazioni convenzionalmente richieste, in particolare dalla clausola 1.4 del contratto.
In effetti, la conferma della prenotazione appare carente di alcune informazioni non secondarie, tra quelle indicate dal contratto. In particolare, appaiono mancare, quanto meno:
- l’importo complessivo del soggiorno prenotato;
- il Codice Prenotazione;
- l’importo che gli verrà addebitato in caso di No-show o di mancata cancellazione nei termini e con le modalità previsti (che non potrà essere superiore all’importo di una notte di soggiorno);
- l’invito a conservare la documentazione;
- le modalità per la cancellazione della prenotazione.
Per le dette ragioni, il riaddebito può ritenersi conforme agli accordi negoziali intercorrenti tra la ricorrente e l’intermediario resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1