AEMME LINEA AMBIENTE SRL
AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Via per Busto Arsizio, n. 53 20025 LEGNANO (MI)
ACCORDO QUADRO CAPITOLATO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER LA FORNITURA DI CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
LOTTO 1 CIG: 6734899678 LOTTO 2 CIG: 6734910F89 LOTTO 3 CIG: 6734913207 LOTTO 4 CIG: 673492189F LOTTO 5 CIG: 6734924B18 LOTTO 6 CIG: 6734929F37
Legnano, 20 Giugno 2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Migliorini
INDICE
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga
Art. 3 - Ammontare dell'accordo
Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni
Art. 8 – Subappalto.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda
Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni
Art. 13 - Elenco dei prezzi unitari.
Art. 14 - Forniture a piè d’opera
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione
Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni
Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni
Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione
Art. 23 - Pagamenti
Art. 24 - Pagamenti a saldo
Art. 25 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 27 – Cessione del credito
Art. 28 - Revisione e adeguamento prezzi
Art. 29 – Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione
Art. 30 – Riservatezza
Art. 31 – Riserve e reclami
Art. 32 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti
Art. 33 - Obblighi a carico dell’impresa.
Art. 34 - Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Art. 35 - Anticipazione
Art. 36 – Garanzia a corredo dell’offerta
Art. 37 – Garanzia definitiva per l’accordo quadro
Art. 38 – Riduzione delle garanzie
Art. 39 - Assicurazioni a carico dell’impresa
Art. 40 – Danni a cose e persone.
Art. 41 - Imposte e oneri fiscali
Art. 42 - Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto Art. 43 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali Art. 44 – Grave errore contrattuale
Art. 45 - Risoluzione dell’accordo quadro
Art. 46 - Recesso dal contratto
Art. 47 – Accordo bonario e transazione
Art. 48 - Tribunale competente
Art. 49 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti
Art. 50 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Art. 51 – Trattamento dati personali
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE E DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 52 – Caratteristiche tecniche generali
LOTTO 1 - Contenitori in materiale plastico da 1100 lt e 660 lt per la raccolta dei rifiuti: Art. 53 – Capacità convenzionali
Art. 54 – Caratteristiche tecniche specifiche
Art. 55 – Caratteristiche degli attacchi Art. 56 – Caratteristiche della vasca Art. 57 – Caratteristiche coperchio Art. 58 – Dotazioni
Art. 59 – Optional
LOTTO 2 – Bidoni carrellati in materiale plastico da 240 lt e 360 lt per la raccolta dei rifiuti: Art. 60 – Capacità convenzionali
Art. 61 – Caratteristiche tecniche specifiche
Art. 62 – Caratteristiche degli attacchi Art. 63 – Caratteristiche della vasca Art. 64 – Caratteristiche coperchio Art. 65 – Dotazioni
Art. 66 – Optional
LOTTO 3 – Bidoni carrellati in materiale plastico da 120 lt per la raccolta dei rifiuti: Art. 67 – Capacità convenzionali
Art. 68 – Caratteristiche tecniche specifiche
Art. 69 – Caratteristiche degli attacchi Art. 70 – Caratteristiche della vasca Art. 71 – Caratteristiche coperchio Art. 72 – Dotazioni
Art. 73 – Optional
LOTTO 4 - Mastelli in materiale plastico da 10 lt, 25 lt, 30 lt e 40 lt per la raccolta dei rifiuti: Art. 74 – Capacità convenzionali
Art. 75 – Caratteristiche tecniche specifiche
Art. 76 – Caratteristiche degli attacchi Art. 77 – Caratteristiche della vasca Art. 78 – Caratteristiche coperchio Art. 79 – Dotazioni
Art. 80 – Optional
LOTTO 5 – Pattumiere aereate in materiale plastico da 7 lt, e 10 lt per la raccolta della frazione organica dei rifiuti:
Art. 81 – Capacità convenzionali
Art. 82 – Caratteristiche tecniche specifiche
Art. 83 – Caratteristiche del manico
Art. 84 – Caratteristiche della vasca Art. 85 – Caratteristiche coperchio Art. 86 – Optional
LOTTO 6 - Bio-compostiere in materiale plastico da 300 lt: Art. 87 – Capacità convenzionali
Art. 88 – Caratteristiche tecniche specifiche
Art. 89 – Dotazioni
Art. 90 – Optional
Allegati:
- Allegato B - Elenco Prezzi
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con operatori economici ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i seguenti beni necessari alle attività Aziendali:
• Lotto 1: contenitori in materiale plastico da 1100 lt e da 660 lt per la raccolta dei rifiuti;
• Lotto 2: bidoni carrellati in materiale plastico da 240 lt e 360 lt per la raccolta dei rifiuti;
• Lotto 3: bidoni carrellati in materiale plastico da 120 lt, per la raccolta dei rifiuti;
• Lotto 4: mastelli in materiale plastico da 10 lt, 25 lt, 30 lt e 40 lt per la raccolta dei rifiuti;
• Lotto 5: pattumiere aereate da 7 lt, e 10 lt per la raccolta della frazione organica dei rifiuti;
• Lotto 6: compostiere per il compostaggio della frazione verde.
I beni sopraindicati saranno descritti in dettaglio nel seguito del presente capitolato di accordo quadro.
I beni oggetto del presente accordo quadro consistono nel garantire prestazioni di cui l’Azienda ha necessità per il corretto svolgimento delle propria attività e trattandosi di prestazioni in ambito igienico sanitario acquisiscono la caratteristica di prestazioni essenziali che non possono essere interrotte né differiti.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni contemplate.
Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell’accordo.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.
I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo.
Con la conclusione dell’accordo quadro, le imprese aggiudicatarie di ciascun lotto si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.
Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l’applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l’affidamento dell’accordo quadro.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell’impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga
L'accordo quadro avrà durata di anni quattro a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto come rimborso a qualsiasi titolo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L’impresa è vincolata alla proroga.
Art. 3 - Ammontare dell'accordo
Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili con singoli appalti ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta all’incirca a:
Lotto 1: Euro 22.600,00 - (Euro ventiduemilaseicento/00)
Lotto 2: Euro 285.440,00 - (Euro duecentottantacinquemilaquattrocentoquaranta/00) Lotto 3: Euro 294.400,00 - (Euro duecentonovantaquattromilaquattrocento/00) Lotto 4: Euro 154.600,00 - (Euro centocinquantaquattromilaseicento/00)
Lotto 5: Euro 47.200,00 - (Euro quarantasettemiladuecento/00) Lotto 6: Euro 20.000,00 - (Euro ventimila/00)
Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell’arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti.
Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie
Ai sensi dell’art. 48, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che la prestazione principale del presente accordo quadro consiste nella fornitura dei materiali sopraindicati; non vi sono prestazioni secondarie.
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante aggiudicazione al prezzo più basso come da Allegato B – Elenco prezzi e meglio specificati nel disciplinare di gara.
L’elenco prezzi di riferimento per i singoli beni è contemplato nell’allegato “B” di cui al presente Capitolato.
Per quanto concerne i pezzi di ricambio, la ditta aderente all’accordo quadro si impegna a fornire annualmente (entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento) il proprio “listino prezzi ufficiale” sul quale si applicherà lo sconto praticato dalla medesima ditta per la partecipazione all’accordo quadro. Il primo listino dovrà essere consegnato in sede di offerta per la partecipazione all’accordo quadro. A partire dal secondo anno di validità dell’accordo quadro, nel caso in cui non venga presentato il listino prezzi aggiornato, entro il termine di cui sopra, verrà ritenuto valido quello dell’anno precedente.
Art. 6 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1) il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati;
2) le polizze di garanzia.
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno costituiti dai singoli ordinativi emessi dalla stazione appaltante. Gli ordinativi di cui si tratta saranno comunicati via fax oppure via mail all’indirizzo indicato dalla ditta aggiudicataria del lotto; da tale data decorreranno i termini di consegna del materiale indicati nel seguito del presente capitolato. La ditta aggiudicataria del singolo lotto deve firmare l’ordine per accettazione e ritrasmetterlo alla stazione appaltante via fax o mail.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10 del D.Lvo n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni in forza di appalti specifici e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro sono a carico dell’Impresa appaltatrice. E’ a carico della stazione appaltante la sola IVA.
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite franco deposito con contenitori a filo sponda e/o resi a terra in base alle necessità della stazione appaltante e che saranno indicate al momento dell’ordine. La consegna del materiale ordinato dovrà avvenire presso il magazzino Aemme Linea Ambiente Srl di via per Busto Arsizio 53, Legnano o in altro luogo fissato presso i comuni asserviti da Aemme Linea Ambiente come stabilito e precisato nei singoli ordinativi ivi compresi l’impiego di automezzi dotati di sponda idraulica e transpallets per lo scarico e la movimentazione dei contenitori.
Le prestazioni devono essere garantite con automezzi in regola con le disposizioni vigenti in tema di trasporti, nel pieno rispetto del Codice della Strada.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si demanda alla parte prestazionale dei diversi beni oggetto del presente accordo quadro.
Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato.
Gli appaltatori debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando l’Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d’arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.
Il materiale oggetto del presente accordo quadro dovrà essere fornito nei termini che saranno indicati nei singoli ordini e che comunque non saranno superiori a 40 giorni dalla data dell’ordine, fatta salva la possibilità di concordare con la Ditta aggiudicataria un termine inferiore in casi particolari.
Art. 8 - Subappalto.
L’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto specifico e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs. 50/16.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.lvo n. 50/2016.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell’azienda
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
Art. 10 – Domicilio dell’appaltatore, rappresentante dell’appaltatore e referente aziendale
L’appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell’esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
L’appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall’accordo quadro stesso.
L’appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile 24 ore al giorno per tutti i giorni di durata dei singoli appalti specifici, compresi i festivi. Il direttore dell’esecuzione nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 102 del D.lvo 50/2016 ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
All’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all’impresa che si sarà aggiudicata il lotto mediante invio di appositi ordinativi di fornitura. Tali ordini rappresentano a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro.
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell’ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva l’ordine, la Direzione dell’esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all’esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, le spese di trasporto, spedizione e scarico, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
La Direzione dell’esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.
Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.
Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d’arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.
Art. 13 - Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione richiesta.
L’allegato “B”, che si considera parte integrante del presente Capitolato, contiene i prezzi e le unità di misura per tipologia dei singoli beni in base ai quali, al netto del ribasso offerto in fase di gara e secondo le altre modalità disciplinate, saranno individuate le ditte aggiudicatarie di ogni singolo lotto che sottoscriveranno il contratto di accordo quadro inerente le prestazioni oggetto di appalto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d’arte.
Art. 14 - Forniture a piè d’opera
Il prezzo dei beni comprende sempre tutte le prestazioni necessarie alla perfetta regola d’arte della fornitura richiesta. Nei prezzi sono compresi le attività ed i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.
Art. 15 – Esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d’arte e potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell’esecuzione o persona appositamente incaricata.
La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell’esecuzione.
Qualora l’appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell’appalto specifico e dell’accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni
La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.
L’espletamento delle prestazioni sarà richiesta all’aggiudicatario in diverse modalità in base alle varie tipologie di prestazione oggetto del presente accordo quadro.
Per quanto attiene alle modalità di fornitura delle singole prestazioni si demanda alla parte prestazionale del presente capitolato.
Art. 17 – Direttore dell’esecuzione
La prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.
Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli ordinativi di fornitura da parte della ditta appaltatrice, che costituiscono appendice all’accordo quadro.
É facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016; in tal caso il direttore dell’esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.
Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell’esecuzione;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell’esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
f) le sospensioni dell’attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lvo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni
Dopo che l’ordinativo è stato firmato per accettazione, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla vigente notmativa.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.
Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione
La stazione appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 23 - Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle prestazioni svolte.
La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente consegnato, accettato e verificato.
Il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.lvo n. 50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare anche in fattura.
Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all’aggiudicazione di appalto specifico).
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
• omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
• DURC irregolare;
• mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 24 - Pagamenti a saldo
Nel caso di prestazioni continuative il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a seconda che l’appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria.
In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
Art. 25 – Percentuale interessi per ritardato pagamento
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aderente all’accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e smi, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La ditta aderente all’accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Art. 27 – Cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.
Art. 28 - Revisione e adeguamento dei prezzi
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Si procederà esclusivamente all’adeguamento periodico dei prezzi. Per l’adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento si procederà alla applicazione della variazione dell’indice CHEMORBIS – Indice internazionale dei polimeri. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento dei prezzi riportati nell’allegato listino sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto di accordo quadro con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 ottobre 2016, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 ottobre 2017 prendendo come riferimento la variazione CHEMORBIS decorsa tra il 30/9/2016 e il 30/9/2017). I prezzi su cui applicare lo sconto percentuale saranno quelli vigenti al momento di invio del singolo ordine di fornitura.
Art. 29 – Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione
Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in luogo della verifica di conformità di cui sopra è redatta l’attestazione di regolare esecuzione.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 30, c. 5 del DLvo n. 50/2016.
Art. 30 – Riservatezza
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 31 – Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione mediante iscrizione di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza, oppure per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 32 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, ivi comprese le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D.Lvo n. 152/2006 e smi.
Art. 33 - Obblighi a carico dell’impresa.
Sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l’espletamento delle prestazioni.
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a. l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
b. l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l’apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d’istituto all’interno delle singole strutture;
c. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
d. l’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
e. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
g. l’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
h. la consegna a terra delle attrezzature oggetto del presente accordo quadro presso il magazzino Aemme Linea Ambiente di via per Busto Arsizio 53 Legnano o altro luogo indicato al momento dell’ordine e secondo le modalità ivi precisate;
In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta appaltatrice è tenuta a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso. In caso di sciopero del personale, trattandosi di prestazioni attinenti l’igiene e la salute pubblica, la ditta appaltatrice deve comunque garantire le prestazioni principali del presente capitolato in maniera tale da non arrecare situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica.
Art. 34 – Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.
La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L’impresa si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità competenti.
Prima dell’inizio dell’appalto l’impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della stazione appaltante in data da concordare fra le parti.
Prima dell’inizio delle prestazioni, l’Impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lvo n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 c. 3 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..
A tal fine l’Impresa dovrà procedere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la stazione appaltante, ad un’attenta visita dei locali ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse.
Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’incarico.
Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare appositi indumenti ad alta visibilità, tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le lavorazioni presenti sull’impianto né accedere a locali/zone ad esso interdette.
La ditta appaltatrice dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.Lvo n. 81/2008 e smi.
Art. 35 – Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 36 – Garanzia a corredo dell’offerta
La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
La fidejussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016.
Art. 37 – Garanzia definitiva per l’accordo quadro
Al momento della firma del contratto di accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.
Art. 38 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l’importo della cauzione provvisoria e l’importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000. La ditta potrà beneficiare delle ulteriori forme di riduzione della garanzia se in possesso delle certificazioni di cui al medesimo art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016; in tal caso dovrà dimostrarne il possesso mediante fotocopia resa autentica delle certificazioni.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Art. 39 – Assicurazioni a carico dell’impresa
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:
La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti i servizi affidati, con le seguenti caratteristiche minime:
a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio oggetto del presente accordo quadro;
b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell’appalto affidato derivante dal presente accordo quadro;
c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
e) La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalla proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall’appaltatore;
f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall’appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
Art. 40 – Danni a cose e persone
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’Azienda.
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa.
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.
Art. 41 – Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dall’Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 42 – Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 108 del D.Lvo 50/16.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lvo 50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/16 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all’accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell’accordo del lotto di riferimento al fine di attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell’accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.
Art. 43 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata indicazione del referente aziendale e delle eventuali modifiche (per ogni inadempienza) | 10 | Euro 700,00 |
Mancata comunicazione del domicilio aziendale (per ogni inadempienza) | 10 | Euro 500,00 |
Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (per ogni inadempienza) | 11 | Euro 500,00 |
Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell’impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D.Lvo n. 81/08 e smi (per ogni inadempienza) | 34 | Euro 300,00 |
Mancato rispetto dei tempi di consegna previsti dai singoli contratti di Accordo Quadro (per ogni giorno di ritardo) | 7 | 1 per mille dell’importo netto contrattuale |
Mancata applicazione delle dotazioni richieste (per ogni dotazione mancante, per ogni cassonetto) | 58 - 86 | Euro 100,00 |
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dal primo certificato di pagamento e fattura utili in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di
avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altre penalità specifiche.
Art. 44 – Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) subappalto non autorizzato;
d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
f) cessione dell’Azienda non comunicato, cessazione dell’attività o fallimento;
g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
h) applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all’art. 43 durante la validità dell’accordo quadro
i) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all’art. 108 del D.Lvo n. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.
Art. 45 - Risoluzione dell’accordo quadro
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro;
b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all’accordo;
c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in
accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..
Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.
Art. 46 - Recesso dal contratto
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.
Art. 47 – Accordo bonario e transazione
Ai sensi dell’articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l’art. 205 del D.Lvo n. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 48 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Busto Arsizio. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 49 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si segnala che le aree della stazione appaltante sono soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate dalla stazione appaltante per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.
Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.
Art. 50 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 76, c. 4 del D.Lvo n. 50/16, la ditta aderente all’accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Art. 51 – Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
1. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice pere la protezione dei dati personali
2. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
3. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
Art. 52 – Caratteristiche tecniche generali
I contenitori dovranno avere le caratteristiche minime descritte ai successivi articoli.
I cassonetti oggetto del presente appalto sono destinati ad essere utilizzati in ambienti interni ed esterni per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani in modo differenziato, e per tale ragione devono essere costruiti con tecniche di produzione, materiali e spessori tali da conferire al prodotto caratteristiche tecniche dimensionali, chimico – fisiche e strutturali tali da garantirne lunga durata, alta resistenza, stabilità dimensionale ed ottima igienicità e lavabilità.
Per ciascuno dei lotti 1, 2 e 3 si richiede di fornire unitamente alla documentazione di gara certificato di prova di laboratorio attestante che il modello/articolo del contenitore offerto
abbia una capacita di portata espressa in Kg. pari o superiore a quella richiesta nel presente capitolato.
Per ciascuno dei lotti 2, 3, 4, sui contenitori dovrà essere stampato a caldo il logo societario e la dicitura riportante la tipologia di rifiuto da conferire nel contenitore, secondo quanto precisato nei singoli ordini di fornitura.
I beni forniti dovranno avere caratteristiche tecniche ottemperanti alla norma UNI EN 840 – 1/5/6 ed alle vigenti disposizioni antinfortunistiche a norma di legge e dovranno essere dotati di tutte le certificazioni previste dalle norme di riferimento e dovranno rispondere in particolare a:
• Rispetto degli artt. 22 e 23 del D.lgs.81/2008;
• Prescrizioni disciplinate del Codice della Strada;
• Norme antinfortunistiche;
La ditta aggiudicataria di ciascun lotto al momento della firma del contratto di accordo quadro deve fornire per ogni singolo contenitore del lotto di riferimento un campione identico a quello offerto in sede di gara per il quale è stata resa la scheda tecnica e la prova di laboratorio. Tale campione rimarrà depositato presso la stazione appaltante per tutta la durata dell’accordo quadro al fine di poter verificare la conformità tra quanto fornito ed il campione stesso. Alla ditta aggiudicataria non sarà riconosciuto alcun compenso per il campione prodotto e la stessa potrà ritirare il campione solo alla scadenza dell’accordo quadro.
Qualora nel corso di validità dell’accordo quadro la ditta aggiudicataria del singolo lotto dovesse modificare il tipo di contenitore dovrà fornire alla stazione appaltante, prima di qualsiasi fornitura, un nuovo campione corredato da scheda tecnica e prove di laboratorio; tale campione verrà sottoposto ad approvazione della stazione appaltante ed in caso di mancata accettazione il contratto di accordo quadro sarà risolto di diritto senza riconoscimento di alcuna forma di indennizzo alla ditta aggiudicataria del lotto di riferimento.
Nel caso in cui la ditta fornisca prodotti con caratteristiche diverse dal campione la stazione appaltante rifiuterà la fornitura con addebito di spese alla ditta aggiudicataria del lotto.
LOTTO 1 - Contenitori in materiale plastico da 1.100 lt. e da 660 lt. per la raccolta dei rifiuti Art. 53 – Capacità convenzionali
Il presente Accordo Quadro si riferisce alla fornitura di contenitori con le seguenti capacità convenzionali:
• 1100 lt.
• 660 lt
Art. 54 – Caratteristiche tecniche specifiche
Cassonetti mobili, da lt. 1100, in HPDE di prima estrusione, atossico e riciclabile al 100%, trattato contro i raggi UV, a norme UNI EN 840-1, incernierato con n. 2 maniglie per il sollevamento, attacco a pettine, portata minima kg. 500, a quattro ruote (dimensioni mm. 200) di cui due con freno pedale, per la raccolta di rifiuti, di colore verde/giallo/bianco, movimentabili con attrezzature e caricamento posteriore e/o laterale; vasca e coperchio in polietilene lineare a media densità additivato per la resistenza ai raggi UV; sistema di apertura coperchio con comando a pedale. Attacco DIN – Il prezzo si intende escluso del sistema di apertura coperchio con comando a pedale. Segnaletica autoadesiva a norme come prevista dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici”. Cassonetti mobili, da lt. 660, in HPDE di prima estrusione, atossico e riciclabile al 100%, trattato contro i raggi UV, a norme UNI EN 840-1, incernierato con n. 2 maniglie per il sollevamento, attacco a pettine, portata minima kg. 300, a quattro ruote (dimensioni mm. 200) di cui due con freno pedale, per la raccolta di rifiuti, di colore verde/giallo/bianco, movimentabili con attrezzature e
caricamento posteriore e/o laterale; vasca e coperchio in polietilene lineare a media densità additivato per la resistenza ai raggi UV; sistema di apertura coperchio con comando a pedale. Attacco DIN - Il prezzo si intende escluso del sistema di apertura coperchio con comando a pedale.
Segnaletica autoadesiva a norme come prevista dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici”
I contenitori dovranno essere conformi alle Norme di riferimento (UNI 10571 - UNI EN 840). L’appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante copia del certificato, rilasciato da un ente preposto e una prova di laboratorio attestante che il modello/articolo del contenitore offerto abbia una capacita di portata espressa in Kg. pari o superiore a quella richiesta nel presente capitolato e uno schema costruttivo da cui si evinca che la capacità volumetrica del contenitore a coperchio chiuso sia pari alla specifica richiesta con tolleranza ± 5%.
I contenitori dovranno essere realizzati in polietilene ad iniezione in un unico pezzo e realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE). Il materiale dovrà essere stabilizzato, riciclabile, resistente agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, ai raggi U.V. ed infrarossi, agli acidi ed agli alcali ed alle variazioni di temperatura.
Tutti i componenti in metallo dovranno essere adeguatamente protetti dall’ossidazione e dagli agenti atmosferici con processo di zincatura a caldo per immersione effettuato a lavorazione ultimata nel rispetto delle norme UNI EN 1461. Dovrà essere specificato lo spessore dello zinco.
La bulloneria, se presente, dovrà essere in acciaio inox.
Si riporta elenco esemplificativo ma non esaustivo della gamma di colori che potranno essere richiesti:
✓ Marrone scuro;
✓ Bianco;
✓ Giallo vivo;
✓ Verde scuro;
✓ Grigio Antracite;
✓ Blu.
Art. 55 – Caratteristiche degli attacchi
La forma e la dimensione del contenitore dovranno essere tali da potere essere agganciate e vuotate dalle attrezzature alza-contenitori con attacco maschio (tipo DIN 30700) e con attacco a pettine, ricavato su bordo anteriore della vasca, senza creare danni o problemi di nessun genere in tutte le fasi del ciclo di movimentazione dell’attrezzatura stessa.
Art. 56 – Caratteristiche della vasca
La vasca dovrà essere realizzata in polietilene ad iniezione in un unico pezzo.
Il fondo dovrà essere a tenuta per contenere eventuali liquidi prodotti dai rifiuti.
La vasca dovrà avere n. 4 maniglie poste ai lati per consentire la movimentazione del contenitore stesso.
I bordi del contenitore dovranno essere arrotondati in modo da evitare ogni rischio di infortunio per gli utenti ed operatori.
I contenitori dovranno essere provvisti di 4 ruote pivottanti in gomma piena di Ø 200mm; di cui n° 2 con freno centralizzato a pedale, in maniera tale da permettere sia il blocco della rotazione che del pivottamento.
Art. 57 – Caratteristiche coperchio
Il coperchio dovrà essere realizzato in polietilene ad iniezione in un unico pezzo.
L’apertura dovrà avvenire sia in maniera manuale che con apposite maniglie poste sul tappo che con pedaliera alza-coperchio, assistita da pistone a rilascio lento.
Art. 58 – Dotazioni
I contenitori dovranno avere le seguenti dotazioni:
− n. 4 pannelli rifrangenti (uno per ogni angolo del contenitore) di classe 2 con disegno a “gradi di caporale” bianco/rosso secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 1584 del 31 marzo 1995 e dal cosiddetto “Codice della strada” (D.Lgs. n. 285/1992 e smi);
Art. 59 – Optional
L’appaltatore, inoltre, dovrà inviare un elenco dettagliato e quotato degli optional che è possibile installare sul contenitore proposto, fra cui:
• sistema di apertura del coperchio con comando a pedale;
• coperchio di ricambio comprensivo degli accessori per il fissaggio dello stesso.
LOTTO 2 - Bidoni carrellati in materiale plastico da lt, 240 lt e 360 lt per la raccolta dei rifiuti Art. 60 – Capacità convenzionali
Il presente Accordo Quadro si riferisce alla fornitura di contenitori con le seguenti capacità convenzionali:
• 240lt;
• 360 lt.
Art. 61 – Caratteristiche tecniche specifiche
Contenitori carrellati portarifiuti da lt. 240, in HPDE di prima estrusione, atossico e riciclabile al 100%, trattato contro i raggi UV, a norme UNI EN 840-1, dotati di n. 2 ruote in gomma piena (diametro 200 mm.), coperchio piano incernierato con n. 2 maniglie per il sollevamento, attacco a pettine, portata minima kg.110.
Contenitori carrellati portarifiuti da lt. 360, in HPDE di prima estrusione, atossico e riciclabile al 100%, trattato contro i raggi UV, a norme UNI EN 840-1, dotati di n. 2 ruote in gomma piena (diametro 200 mm.), coperchio piano incernierato con n. 2 maniglie per il sollevamento, attacco a pettine, portata minima kg.160, di colore giallo solo logo personalizzato senza dicitura (consegna unica).
I contenitori dovranno essere conformi alle Norme di riferimento (UNI 10571 - UNI EN 840). L’appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante copia del certificato, rilasciato da un ente preposto e una prova di laboratorio attestante che il modello/articolo del contenitore offerto abbia una capacita di portata espressa in Kg. pari o superiore a quella richiesta nel presente capitolato e uno schema costruttivo da cui si evinca che la capacità volumetrica del contenitore a coperchio chiuso sia pari alla specifica richiesta con tolleranza ± 5%,
I contenitori dovranno essere realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE) ad iniezione in un unico pezzo. Il materiale dovrà essere stabilizzato, riciclabile, resistente agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, ai raggi U.V. ed infrarossi, agli acidi ed agli alcali ed alle variazioni di temperatura.
Tutti i componenti in metallo dovranno essere adeguatamente protetti dall’ossidazione e dagli agenti atmosferici con processo di zincatura a caldo per immersione effettuato a lavorazione ultimata nel rispetto delle norme UNI EN 1461. Dovrà essere specificato lo spessore dello zinco.
La bulloneria, se presente, dovrà essere in acciaio inox.
Si riporta elenco esemplificativo ma non esaustivo della gamma di colori che potranno essere richiesti:
✓ Marrone scuro;
✓ Bianco;
✓ Giallo vivo;
✓ Verde scuro;
✓ Grigio Antracite;
Art. 62 – Caratteristiche degli attacchi
La forma e la dimensione del contenitore dovranno essere tali da potere essere agganciate e vuotate dalle attrezzature alza-contenitori con attacco a pettine (DIN 30740), ricavato su bordo anteriore della vasca, senza creare danni o problemi di nessun genere in tutte le fasi del ciclo di movimentazione dell’attrezzatura stessa.
Art. 63– Caratteristiche della vasca
La vasca dovrà essere realizzata in polietilene ad iniezione in un unico pezzo. La vasca dovrà essere di forma troncopiramidale.
Il fondo dovrà essere a tenuta per contenere eventuali liquidi prodotti dai rifiuti.
La vasca dovrà avere un’unica maniglia per consentire la movimentazione manuale.
I bordi del contenitore dovranno essere arrotondati in modo da evitare ogni rischio di infortunio per gli utenti ed operatori.
I contenitori dovranno essere provvisti di assale in acciaio zincato e due ruote in gomma piena di diametro 200mm.
Art. 64 – Caratteristiche coperchio
Il coperchio dovrà essere realizzato in polietilene ad iniezione in un unico pezzo, dovrà essere dotato di almeno n°2 maniglie o n. 2 vani di presa tali da consentire l’apertura dello stesso.
Il coperchio dovrà essere: a chiusura completa in grado di aderire completamente al bordo superiore della vasca in maniera tale da evitare la fuoriuscita di odori, sagomato in modo da evitare il ristagno di acqua piovana e dovrà avere un’apertura totale (270°).
Il coperchio dovrà essere realizzato in modo tale da consentire l’apertura automatica dello stesso in fase di svuotamento.
Art. 65 – Dotazioni
I contenitori dovranno avere le seguenti dotazioni minime:
Logo personalizzato a caldo e dicitura riportante la tipologia del rifiuto da conferire.
Art. 66 – Optional
La stazione appaltante, a richiesta, potrà ordinare uno o più dei seguenti optional che l’appaltatore dovrà quotare separatamente, in fase di presentazione dell’offerta:
• pedaliera a fascia per l’apertura del coperchio;
• n. 2 pannelli rifrangenti (uno per ogni angolo del contenitore) di classe 2 con disegno a “gradi di caporale” bianco/rosso secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 1584 del 31 marzo 1995 e dal cosiddetto “Codice della strada” (D.Lgs. n. 285/1992 e smi);
• chiusura gravitazionale a chiave piana;
• transponder UHF a 96 bit installato in sede protetta, inizializzato con scrittura ASCII secondo codifica che sarà comunicata dalla stazione appaltante al momento dell’affidamento. Sul fianco del fusto, sempre su richiesta dalla stazione appaltante, dovrà essere eseguita una marchiatura a caldo riportante il codice ASCII con il quale è stato inizializzato il trasponder del contenitore, la marchiatura dovrà essere composta da due elementi:
▪ codice alfanumerico per esteso in chiaro;
▪ codice a barre 2D in formato DATAMATRIX.
L’appaltatore, inoltre, dovrà inviare un elenco dettagliato e quotato degli optional che è possibile installare sul contenitore proposto.
LOTTO 3 - Bidoni carrellati in materiale plastico da lt, 120 per la raccolta dei rifiuti Art. 67 – Capacità convenzionali
Il presente Accordo Quadro si riferisce alla fornitura di contenitori con le seguenti capacità convenzionali: 120 lt.
Art. 68 – Caratteristiche tecniche specifiche
Contenitori carrellati portarifiuti da lt. 120, in HPDE di prima estrusione, atossico e riciclabile al 100%, trattato contro i raggi UV, a norme UNI EN 840-1, dotati di n. 2 ruote in gomma piena (diametro 200 mm.), coperchio piano incernierato con n. 2 maniglie per il sollevamento, attacco a pettine, portata minima kg.60.
I contenitori dovranno essere conformi alle Norme di riferimento (UNI 10571 - UNI EN 840). L’appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante copia del certificato, rilasciato da un ente preposto e una prova di laboratorio attestante che il modello/articolo del contenitore offerto abbia una capacita di portata espressa in Kg. pari o superiore a quella richiesta nel presente capitolato e uno schema costruttivo da cui si evinca che la capacità volumetrica del contenitore a coperchio chiuso sia pari alla specifica richiesta con tolleranza ± 5%,
I contenitori dovranno essere realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE) ad iniezione in un unico pezzo. Il materiale dovrà essere stabilizzato, riciclabile, resistente agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, ai raggi U.V. ed infrarossi, agli acidi ed agli alcali ed alle variazioni di temperatura.
Tutti i componenti in metallo dovranno essere adeguatamente protetti dall’ossidazione e dagli agenti atmosferici con processo di zincatura a caldo per immersione effettuato a lavorazione ultimata nel rispetto delle norme UNI EN 1461. Dovrà essere specificato lo spessore dello zinco.
La bulloneria, se presente, dovrà essere in acciaio inox.
Si riporta elenco esemplificativo ma non esaustivo della gamma di colori che potranno essere richiesti:
✓ Marrone scuro;
✓ Bianco;
✓ Giallo vivo;
✓ Verde scuro;
✓ Grigio Antracite;
✓ Blu
Art. 69 – Caratteristiche degli attacchi
La forma e la dimensione del contenitore dovranno essere tali da potere essere agganciate e vuotate dalle attrezzature alza-contenitori con attacco a pettine (DIN 30740), ricavato su bordo anteriore della vasca, senza creare danni o problemi di nessun genere in tutte le fasi del ciclo di movimentazione dell’attrezzatura stessa.
Art. 70 – Caratteristiche della vasca
La vasca dovrà essere realizzata in polietilene ad iniezione in un unico pezzo. La vasca dovrà essere di forma troncopiramidale.
Il fondo dovrà essere a tenuta per contenere eventuali liquidi prodotti dai rifiuti.
La vasca dovrà avere un’unica maniglia per consentire la movimentazione manuale.
I bordi del contenitore dovranno essere arrotondati in modo da evitare ogni rischio di infortunio per gli utenti ed operatori.
I contenitori dovranno essere provvisti di assale in acciaio zincato e due ruote in gomma piena di diametro 200mm.
Art. 71 – Caratteristiche coperchio
Il coperchio dovrà essere realizzato in polietilene ad iniezione in un unico pezzo, dovrà essere dotato di almeno n°2 maniglie o n. 2 vani di presa tali da consentire l’apertura dello stesso.
Il coperchio dovrà essere: a chiusura completa in grado di aderire completamente al bordo superiore della vasca in maniera tale da evitare la fuoriuscita di odori, sagomato in modo da evitare il ristagno di acqua piovana e dovrà avere un’apertura totale (270°).
Il coperchio dovrà essere realizzato in modo tale da consentire l’apertura automatica dello stesso in fase di svuotamento.
Art. 72 – Dotazioni
I contenitori dovranno avere le seguenti dotazioni minime:
Logo personalizzato a caldo e dicitura riportante la tipologia del rifiuto da conferire.
Art. 73 – Optional
La stazione appaltante, a richiesta, potrà ordinare uno o più dei seguenti optional che l’appaltatore dovrà quotare separatamente, in fase di presentazione dell’offerta:
• pedaliera a fascia per l’apertura del coperchio;
• n. 2 pannelli rifrangenti (uno per ogni angolo del contenitore) di classe 2 con disegno a “gradi di caporale” bianco/rosso secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 1584 del 31 marzo 1995 e dal cosiddetto “Codice della strada” (D.Lgs. n. 285/1992 e smi);
• chiusura gravitazionale a chiave piana;
• transponder UHF a 96 bit installato in sede protetta, inizializzato con scrittura ASCII secondo codifica che sarà comunicata dalla stazione appaltante al momento dell’affidamento. Sul fianco del fusto, sempre su richiesta dalla stazione appaltante, dovrà essere eseguita una marchiatura a caldo riportante il codice ASCII con il quale è stato inizializzato il trasponder del contenitore, la marchiatura dovrà essere composta da due elementi:
▪ codice alfanumerico per esteso in chiaro;
▪ codice a barre 2D in formato DATAMATRIX.
▪
L’appaltatore, inoltre, dovrà inviare un elenco dettagliato e quotato degli optional che è possibile installare sul contenitore proposto.
LOTTO 4 - Mastelli in materiale plastico da lt 10, 25 lt, 30 lt e 40 lt per la raccolta dei rifiuti: Art. 74 – Capacità convenzionali
Il presente Accordo Quadro si riferisce alla fornitura di contenitori con le seguenti capacità allo
stramazzo:
• 10lt;
• 25lt;
• 30lt;
• 40lt.
Art. 75– Caratteristiche tecniche specifiche
Contenitori portarifiuti da lt. 10 in polipropilene vergine, atossico e riciclabile al 100%, di forma tronco-piramidale a base rettangolare, coperchio con apertura totale a 270°, chiusura con sistema antirandagismo, con personalizzazione stampa a caldo del logo aziendale e dicitura riportante la tipologia del rifiuto da conferire.
Contenitori portarifiuti da lt. 25 in polipropilene vergine, atossico e riciclabile al 100%, di forma tronco-piramidale a base rettangolare, coperchio con apertura totale a 270°, chiusura con sistema antirandagismo, con personalizzazione stampa a caldo del logo aziendale e dicitura riportante la tipologia del rifiuto da conferire.
Contenitori portarifiuti da lt. 30 in polipropilene vergine, atossico e riciclabile al 100%, di forma tronco-piramidale a base rettangolare, coperchio con apertura totale a 270°, chiusura con sistema antirandagismo, con personalizzazione stampa a caldo del logo aziendale e dicitura riportante la tipologia del rifiuto da conferire.
Contenitori portarifiuti da lt. 40 in polipropilene vergine, atossico e riciclabile al 100%, di forma tronco-piramidale a base rettangolare, con coperchio con apertura totale a 270°, chiusura con sistema antirandagismo, con personalizzazione stampa a caldo del logo aziendale e dicitura riportante la tipologia del rifiuto da conferire.
L’appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante copia del certificato, rilasciato da un ente certificatore preposto, attestante la rispondenza del contenitore alla normativa UNI/EN vigente
Il materiale dovrà essere stabilizzato, riciclabile, resistente agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, ai raggi U.V. ed infrarossi, agli acidi ed agli alcali ed alle variazioni di temperatura, colorati in massa, in grado di resistere ai carichi derivanti dalla movimentazione e le sollecitazioni meccaniche dovute ad urti ripetuti.
I bordi del contenitore dovranno essere arrotondati in modo da evitare ogni rischio di infortunio per gli utenti ed operatori.
Tutti i componenti in metallo dovranno essere adeguatamente protetti dall’ossidazione e dagli agenti atmosferici con processo di zincatura a caldo per immersione effettuato a lavorazione ultimata nel rispetto delle norme UNI EN 1461. Dovrà essere specificato lo spessore dello zinco.
La bulloneria, se presente, dovrà essere in acciaio inox.
Si riporta elenco esemplificativo ma non esaustivo della gamma di colori che potranno essere richiesti:
✓ Marrone scuro;
✓ Bianco;
✓ Giallo vivo;
✓ Verde scuro;
✓ Grigio Antracite;
✓ Blu
Art. 76 – Caratteristiche degli attacchi
I contenitori dovranno essere provvisti di un manico incernierato al fusto.
Il manico dei contenitori dovrà essere dotato di dispositivo di chiusura anti-randagismo con presa ergonomica e blocco in posizione verticale.
Art. 77 – Caratteristiche della vasca
La vasca dovrà essere di forma troncopiramidale e realizzata in un unico pezzo. Il fondo dovrà essere a tenuta per contenere eventuali liquidi prodotti dai rifiuti.
I bordi del contenitore dovranno essere arrotondati in modo da evitare ogni rischio di infortunio per gli utenti ed operatori.
Art. 78 – Caratteristiche coperchio
Il coperchio piano dovrà essere incernierato al fusto con sistema di attacco tale da agevolare l’inserimento del sacco.
Il coperchio dei contenitori dovrà essere provvisto di un punto di presa per facilitare l’apertura dello stesso.
Il coperchio dei contenitori dovrà essere: a chiusura completa in grado di aderire completamente al bordo superiore della vasca in maniera tale da evitare la fuoriuscita di odori, sagomato in modo da evitare il ristagno di acqua piovana ed in modo da permettere ai contenitori di essere impilati uno sull’altro, dovrà avere un’apertura totale (270°) e comunque dovrà essere realizzato in modo tale da consentire l’apertura automatica dello stesso in fase di svuotamento.
Art. 79 – Dotazioni
I contenitori dovranno avere le seguenti dotazioni minime:
Logo personalizzato a caldo e dicitura riportante la tipologia del rifiuto da conferire.
Art. 80 – Optional
La stazione appaltante, a richiesta, potrà ordinare uno o più dei seguenti optional che l’appaltatore dovrà quotare separatamente, in fase di presentazione dell’offerta:
• transponder UHF a 96 bit installato in sede protetta, inizializzato con scrittura ASCII secondo codifica che sarà comunicata dalla stazione appaltante al momento dell’affidamento. Sul fianco del fusto, sempre su richiesta dalla stazione appaltante, dovrà essere eseguita una marchiatura a caldo riportante il codice ASCII con il quale è stato inizializzato il trasponder del contenitore, la marchiatura dovrà essere composta da due elementi:
▪ codice alfanumerico per esteso in chiaro;
▪ codice a barre 2D in formato DATAMATRIX.
L’appaltatore, inoltre, dovrà inviare un elenco dettagliato e quotato degli optional che è possibile installare sul contenitore proposto.
LOTTO 5 – pattumiere aereate portarifiuti in materiale plastico da 7 lt. e 10 lt per la raccolta della frazione organica:
Art. 81 – Capacità convenzionali
Il presente Accordo Quadro si riferisce alla fornitura di contenitori con le seguenti capacità allo stramazzo:
• 7 lt;
• 10lt;
Art. 82– Caratteristiche tecniche specifiche
I contenitori dovranno avere le caratteristiche minime descritte ai successivi articoli.
Contenitori pattumiera areata portarifiuti per frazione organica da lt. 7 in polipropilene riciclato, atossico e riciclabile al 100%, areazione complessiva del contenitore minimo 25%, forma tronco- piramidale a base rettangolare, coperchio con apertura totale, colore consentiti marrone/blu, non si richiede la personalizzazione.
Contenitori pattumiera areata portarifiuti per frazione organica da lt. 10 in polipropilene riciclato, atossico e riciclabile al 100%, areazione complessiva del contenitore minimo 25%, forma tronco- piramidale a base rettangolare, coperchio con apertura totale, colore consentiti marrone/blu, non si richiede la personalizzazione.
L’appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante copia del certificato, rilasciato da un ente certificatore preposto, attestante la rispondenza del contenitore alla normativa UNI/EN vigente
I contenitori dovranno essere realizzati in Plastica Seconda Vita (PSV). L’appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante copia del certificato, rilasciato da un ente certificatore preposto, attestante la tipologia di materiale con cui è stato realizzato il contenitore.
Il materiale dovrà essere stabilizzato, riciclabile, resistente agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, ai raggi U.V. ed infrarossi, agli acidi ed agli alcali ed alle variazioni di temperatura, colorati in massa, in grado di resistere ai carichi derivanti dalla movimentazione e le sollecitazioni meccaniche dovute ad urti ripetuti.
I bordi del contenitore dovranno essere arrotondati in modo da evitare ogni rischio di infortunio per gli utenti ed operatori.
Tutti i componenti in metallo dovranno essere adeguatamente protetti dall’ossidazione e dagli agenti atmosferici con processo di zincatura a caldo per immersione effettuato a lavorazione ultimata nel rispetto delle norme UNI EN 1461. Dovrà essere specificato lo spessore dello zinco.
La bulloneria, se presente, dovrà essere in acciaio inox.
La vasca ed il coperchio del contenitore potranno essere forniti nei seguenti colori:
✓ Marrone scuro;
✓ Blu.
Art. 83 – Caratteristiche del manico
I contenitori dovranno essere provvisti di manico incernierato al fusto.
Art. 84 – Caratteristiche della vasca
La vasca dovrà essere di forma troncopiramidale e realizzata in un unico pezzo ed aereata in modo da permettere la massima evaporazione della parte acquosa contenuta nella frazione umida.
Il fondo dovrà essere realizzato in modo da consentire l’aereazione e contenere eventuali liquidi.
I bordi del contenitore dovranno essere arrotondati in modo da evitare ogni rischio di infortunio per gli utenti ed operatori.
Art. 85 – Caratteristiche coperchio
Il coperchio piano dovrà essere incernierato al fusto con sistema di attacco tale da agevolare l’inserimento del sacco.
Il coperchio dei contenitori dovrà essere provvisto di un punto di presa per facilitare l’apertura dello stesso.
Il coperchio dovrà avere un’apertura totale (270°) e comunque dovrà essere realizzato in modo tale da consentire l’apertura automatica dello stesso in fase di svuotamento.
Art. 86 – Optional
La stazione appaltante, a richiesta, potrà ordinare uno o più dei seguenti optional che l’appaltatore dovrà quotare separatamente, in fase di presentazione dell’offerta:
• coperchio di ricambio
L’appaltatore, inoltre, dovrà inviare un elenco dettagliato e quotato degli optional che è possibile installare sul contenitore proposto.
LOTTO 6 – Bio-composter in materiale plastico da 300 lt Art. 87 – Capacità convenzionali
Il presente Accordo Quadro si riferisce alla fornitura di bio-composter con capacità compresa tra 280 lt e 350lt.
Art. 88 – Caratteristiche tecniche specifiche
I contenitori dovranno avere le caratteristiche minime descritte ai successivi articoli ed essere rispondenti alla normativa di settore.
Compostiera da circa 310 lt. in polipropilene riciclato, atossico e riciclabile al 100%, dovrà avere elevata resistenza meccanica, agli urti, agli agenti chimici e soprattutto alle basse temperature ed agli sbalzi termici; coperchio antipioggia con apertura totale, griglia di fondo e cono di areazione tale da assicurare il massimo interscambio con il terreno e l'aria per una conservazione del giusto grado di umidità e la protezione dal dilavamento.
Il sistema di aerazione dovrà essere adeguato a garantire il ricircolo totale dell’aria, in modo da evitare fenomeni di fermentazione anaerobica ed il rilascio di cattivi odori anche tramite feritoie o fori di aerazione che permettano una migliore aerazione interna; sportello mobile per estrazione compost, completa di manuale d’uso, non si richiede la personalizzazione, avere capacità nominale di 310 litri circa ± il 5%;
Il materiale dovrà essere stabilizzato, riciclabile, resistente agli agenti chimici, biologici ed atmosferici, agli acidi ed agli alcali ed alle variazioni di temperatura, colorati in massa, in grado di resistere ai carichi derivanti dalla movimentazione e le sollecitazioni meccaniche dovute ad urti ripetuti.
Il contenitore dovrà avere delle fessure tali da permettere l’areazione del materiale contenuto al suo interno ma di dimensioni tali da impedirne la fuoriuscita.
I bordi del contenitore dovranno essere arrotondati in modo da evitare ogni rischio di infortunio per gli utenti ed operatori.
Tutti i componenti in metallo dovranno essere adeguatamente protetti dall’ossidazione e dagli agenti atmosferici con processo di zincatura a caldo per immersione effettuato a lavorazione ultimata nel rispetto delle norme UNI EN 1461. Dovrà essere specificato lo spessore dello zinco.
La bulloneria, se presente, dovrà essere in acciaio inox.
La vasca ed il coperchio del contenitore potranno essere richiesti anche di colore diverso tra loro, si riporta elenco esemplificativo ma non esaustivo della gamma di colori che potranno essere richiesti:
✓ Marrone scuro;
✓ Verde scuro.
L’appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante copia del certificato, rilasciato da un ente certificatore preposto, attestante la rispondenza del contenitore alla normativa UNI/EN vigente.
Art. 89 – Dotazioni
I contenitori dovranno avere le seguenti dotazioni:
− Almeno uno sportello per il prelievo del compost posizionato nella parte inferiore del contenitore;
− manuale d’uso esplicativo delle varie fasi operative;
− cono di areazione.
Art. 90 – Optional
La stazione appaltante, a richiesta, potrà ordinare uno o più dei seguenti optional che l’appaltatore dovrà quotare separatamente, in fase di presentazione dell’offerta:
• coperchio di ricambio;
• sportello di ricambio;
• manuale d’uso.