Contract
C O M U N E D I L A V A G N A
Città Metropolitana di Genova
Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016
Adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale mediante deliberazione n. 28 del 08/03/2017
Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le Funzioni Tecniche di cui all’art.
113 del D.Lgs 50/2016
Articolo 1. Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.
2. Si riporta di seguito il testo degli articoli del decreto legislativo 50/2016, che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:
Art. 113 (incentivi per funzioni tecniche)
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo
lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
Articolo 31 (ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nella concessioni), comma 12
Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113.
Articolo 102 (collaudo), comma 6
Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8
3. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs 50/2016, dai suoi Decreti ed Xxxx attuativi e dal
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.
4. Le funzioni tecnico - amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopraccitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell’ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell’Amministrazione comunale.
5. L’incarico di responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Dirigente del Settore a cui compente la voce / capitolo di PEG dell’intervento, salvo diverso provvedimento espresso. In caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, il Responsabile del procedimento per la parte di aggiudicazione si intende ex lege attribuito al Dirigente del Settore a cui compete l'ufficio dell'Accordo Consortile (attualmente istituito fra i Comuni di Lavagna e Cogorno), salvo diverso provvedimento espresso. L’attività del R.U.P. individuata c/o l'Accordo Consortile viene parametrata in ragione del 25% e trova copertura nella voce percentuale di cui al presente regolamento.
6. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.Lgs 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.
Articolo 2. Costituzione del fondo
1. Nel bilancio a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 113 comma 1 D.Lgs 50/2016 sono iscritte le quote pari al massimo al 2 (due) per cento dell’importo a base di gara, compresi Oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 per i lavori ed €. 10.000,00 per servizi e forniture, per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.
2. L’80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Dirigente del Settore competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. L’effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all’importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:
• PER I LAVORI:
1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad Euro 5.000,00, ed inferiore ad Euro 500.000
2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 500.000 ed Euro 1.500.000
3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 1.500.00
• PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:
1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00
2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro
40.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 209.000);
3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 209.000);
5. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori od omissioni imputabili all’ufficio responsabile della progettazione.
6. Nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dal decreto legislativo 50/2016, articolo, 106, l’importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.
Articolo 3. Ripartizione del fondo
1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:
• PER I LAVORI:
a) il responsabile del procedimento;
b) il tecnico che in qualità di incaricato formale dell'incarico di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell’attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
c) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
d) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
e) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
f) il personale amministrativo1 e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo
g) il personale dell'ufficio dell'accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza
• PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:
1 Come consentito da Corte Conti Sezione Autonomie, parere n. 18 del 2 maggio 2016: I collaboratori di … si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all’ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.
a) il responsabile del procedimento;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell’esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
c) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
d) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
e) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
f) il personale dell'ufficio dell'accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza
2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all’esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs. 50/2016.
3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un’equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
4. Gli importi derivanti dall’applicazione del presente articolo e spettanti al personale del Settore o Settori che svolge le funzioni cui al comma 1 dell’articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all’effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell’incarico.
5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità, assunte è così fissato:
• PER I LAVORI:
Titolare dell’incarico | Collaboratori tecnici e o amministrativi | |
Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile dei lavori | 20,00% | 5,00% |
Verifica del progetto | 5,00 | 1,00 |
Predisposizione e controllo bandi e procedure | 15,00 | 5,00% |
Direzione lavori | 35,00 | 7,00 |
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori | 1,00 | 0,50 |
Collaudo/CRE | 4,00% | 1,50 |
totale | 80,00% | 20,00% |
• PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:2
Titolare dell’incarico | Collaboratori tecnici e o amministrativi | |
Responsabile Unico del Procedimento | 28,00% | 7,00% |
Predisposizione e controllo bandi e procedure | 20,00% | 5,00% |
Direzione dell’esecuzione del contratto | 28,00% | 7,00% |
Collaudo/CRE | 4,00% | 1,00 |
80,00% | 20,00% |
6. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell’ambito del contratto.
Articolo 4. Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro
1. La composizione del gruppo è definita con l’atto formale di conferimento dell’incarico, da parte del Dirigente competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l’impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi del Settore ed ufficio di riferimento rispetto all'intervento. In caso di utilizzo dei servizi resi dall'Ufficio dell'accordo consortile il 25% della quota RUP è riservata al gruppo di lavoro del Settore ove è insediato l'Ufficio dell'accordo consortile medesimo.
2. L’incarico viene conferito dal Dirigente del Settore, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta contenuto nel PEG/PRO o in base agli appositi stanziamenti di bilancio. L’incarico di responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Dirigente del Settore a cui compete finanziariamente l’intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L’espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
4. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
Articolo 5. Gruppi di lavoro - ulteriori specificazioni
1. Il Dirigente del Settore competente, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a €. 5.000,00 per i lavori ed
€.10.000,00 per servizi e forniture:
2 Il fondo viene stanziato anche per servizi e forniture: Corte Conti, Sez. Controllo Lombardia, parere 16.11.2016 n.
333. Secondo la Corte la dizione “lavori a base d’asta” (rectius, “di gara”), è da “intendere in senso atecnico e quindi non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture”. Di più: a detta della Corte, non occorre che servizi e forniture debbano essere funzionalmente collegati all’esecuzione di lavori, quindi gli incentivi non sono da ricondurre solo agli appalti “misti” ascrivibili al regime dei lavori pubblici.
- conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;
- suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione
2. L’individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.
3. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
4. In caso di interventi urgenti, il Dirigente da atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell’incentivo spettante.
5. L’impegno di spesa dell’incentivo per l’importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all’interno della determinazione di impegno di spesa relativa all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).
6. Il Dirigente può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l’incarico, accertando l’attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.
Articolo 6. Liquidazione
1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine si fa dinamico rinvio all'art. 113 comma 4 del Dlgs. 50/2016 smi.
3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell’incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all’art. 7 non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.
4. L’erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
• nella misura dell’80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
• nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività del RUP;
b) all’approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
• nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
• la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
• la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l’attività del RUP;
c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
5. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all’anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate.
6. E’ inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.
7. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al pagamento degli oneri riflessi. Il dirigente preposto dovrà altresì provvedere ad adottare apposito atto di accertamento delle entrate di cui al presente comma.
Articolo 7. Decurtazioni dell’incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del Dlgs. 50/2016.
1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all’art. 3.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 3 si applicano le seguenti penali:
a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell’incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall’articolo 3 si applicano le seguenti penali:
a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 10%;
b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 25%;
c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell’incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall’articolo 3 si applicano le seguenti penali:
a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell’incentivo pari al 15%;
b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell’incentivo pari al 30%;
c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell’incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 107 del codice.
6. Nell’incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell’art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell’organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.
8. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l’accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso.
9. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l’accertamento dell’attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
10. In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione, In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.
11. La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al Dirigente entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.
12. Il Dirigente valuta le giustificazioni prima di adottare l’atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.
13. L’approvazione della scheda finale di ripartizione dell’incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell’effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell’atto di liquidazione.
14.Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell’incentivo con atto del Dirigente del settore cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.
Articolo 8. Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 3 e quindi da applicare alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) la cui progettazione da porre a base di gara sia stata approvata dopo il 19.04.2016, nonché alle attività relative ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente al 19 aprile 2016, o per i quali, in caso di contratti
3 Corte Conti Sezione Autonomie, parere n. 18 del 2 maggio 2016: In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenutinella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente,abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter edintroduce, all’art. 113, nuove forme di “incentivazione per funzioni tecniche”.Disposizione, quest’ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs.
n. 50/2016 rubricato“Esecuzione”, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendentiesclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per laverifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche,prima non incentivate, tese ad assicurare l’efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell’opera. Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell’articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alla data del 18 aprile 2016 non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 216 del Dlgs. 50/2016).
2. Per i suddetti procedimenti il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento in materia e la liquidazione potrà avvenire solo successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base dell'accantonamento effettuato sui rispettivi quadri economici 4
3. Per le attività compiute dopo il 19/04/2016, la cui progettazione a base di gara sia stata approvata prima del 19/04/2016 o il cui bando o invito siano antecedenti al 20/04/2016, la quota spettante a ciascun componente del gruppo di lavoro per la quota parte relativa all'attività di rup, direzione lavori ed il collaudo/cre è pari alla minor somma tra quella risultante dal confronto fra il presente regolamento e quello previgente, ovvero nulla sarà dovuto se riferito ad attività retribuita solo ai sensi dell'art. 113 del Dlgs. 50/2016.
4. Per tutte le attività compiute prima del 19.04.2016, anche se non ancora liquidate, si applicano i regolamenti in vigore al momento della loro esecuzione, in quota parte, ed in particolare:
il “Regolamento per la ripartizione dei compensi di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del codice dei contratti”, approvato con DGC n. 3 in data 12/01/2012 tenendo conto delle seguenti disposizioni di legge sopravvenute, come previsto dall'art. 12 “norme transitorie” del medesimo regolamento, ed in particolare:
• dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114), non possono essere più corrisposte somme ai dirigenti;
• dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, il fondo destinato al trattamento economico accessorio è ridotto del 20%, destinato al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del dlgs. 163/2006 come introdotto dalla legge 114/2014 cit;
• dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento complessivo lordo;
• dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi non possono essere corrisposti per le attività manutentive e per la redazione degli atti di pianificazione, comunque denominati;
• dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi sono decurtati dei ribassi d'asta e ridotti in proporzione all'incremento di tempi e costi;
• dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. 50/2016 non è possibile riconoscere alcun incentivo alla progettazione interna.
5. I Dirigenti dei competenti Settori provvedono a redigere entro il 28 febbraio 2017 l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze, secondo la
4 Corte Conti Sezione Controllo per il Veneto n. 353 del 6/9/2016: La ripartizione tra i dipendenti dell’ente deve avvenire “con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”. L’adozione del regolamento, dunque, continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò, evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge. Non così per il semplice accantonamento delle risorse, che, in attesa della disciplina regolamentare, ben può essere disposto dall’ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall’art. 113, 2° comma, cit.
presente disciplina transitoria, dal 19 aprile 2016 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
Scheda Determinazione fondo incentivante Lavori Pubblici | ||||||||
oggetto del contratto: | ||||||||
Determinazione fondo incentivante | ||||||||
Importo a base di gara con O.S. | € | 100.000,00 | ||||||
Aliquota applicabile (max 2%) | 2% | |||||||
Importo fondo di cui: | € | 2.000,00 | ||||||
Quota 20 % da accantonare per | € | 400,00 | ||||||
innovazione tecnologica | ||||||||
Quota 80 % da destinare al fondo | € | 1.600,00 | ||||||
incentivante | ||||||||
Applicazione aliquota articolo 3 | ||||||||
LAVORI PUBBLICI | Responsabile | Collaboratori | ||||||
Responsabile Unico Procedimento | 25,00% | 20,00% | € 320,00 | 5,00% | € 80,00 | |||
Verifica progetto | 6,00% | 5,00% | € 80,00 | 1,00% | € 16,00 | |||
Predisposizione e controllo procedure | 20,00% | 15,00% | € 240,00 | 5,00% | € 80,00 | |||
Direzione Lavori e Contabilità | 42,00% | 35,00% | € 560,00 | 7,00% | € 112,00 | |||
coordinamento della sicurezza in fase di | 1,50% | 1,00% | € 16,00 | 0,50% | € 8,00 | |||
esecuzione dei lavori | ||||||||
Collaudo / CRE | 5,50% | 4,00% | € 64,00 | 1,50% | € 24,00 | |||
100% Nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro: | 80,00% | € 1.280,00 | 20,00% | € 320,00 | ||||
Ruolo assegnato | % spettante | |||||||
Nome Cognome | ||||||||
Totali | ||||||||
Ruolo assegnato | % spettante | |||||||
Nome Cognome | ||||||||
Totali | ||||||||
Ruolo assegnato | % spettante | |||||||
Nome Cognome | ||||||||
Totali | 0% | |||||||
Totale incentivi | 0% |
Scheda Determinazione fondo incentivante servizi e forniture | |||||||||
Oggetto del contratto | |||||||||
Determinazione fondo incentivante | |||||||||
Importo a base di gara con O.S. | € | 100.000,00 | |||||||
Aliquota applicabile (max 2%) | 1,900% | ||||||||
Importo fondo di cui: | € | 1.900,00 | |||||||
Quota 20 % da accantonare per | € | 380,00 | |||||||
innovazione tecnologica | |||||||||
Quota 80 % da destinare al fondo | € | 1.520,00 | |||||||
incentivante | |||||||||
Applicazione aliquota articolo 3 | |||||||||
SERVIZI E FORNITURE | Responsabile | Collaboratori | |||||||
Responsabile Unico Procedimento | 35,0% | 28,0% | € 425,60 | 7,0% | € 106,40 | ||||
Predisposizione e controllo procedure | 25,0% | 20,0% | € 304,00 | 5,0% | € 76,00 | ||||
Direzione Lavori e Contabilità | 35,0% | 28,0% | € 425,60 | 7,0% | € 106,40 | ||||
Collaudo / CRE | 5,0% | 4,0% | € 60,80 | 1,0% | € 15,20 | ||||
100% 80% Nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro: | € | 1.216,00 | 20% | € | 304,00 | ||||
Ruolo assegnato | % spettante | ||||||||
Nome Cognome | |||||||||
Totali | 0% | ||||||||
Ruolo assegnato | % spettante | ||||||||
Nome Cognome | |||||||||
Totali | 0% | ||||||||
Ruolo assegnato | % spettante | ||||||||
Nome Cognome | |||||||||
Totali | 0% | ||||||||
Totale incentivi | 0% |