SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI FASCICOLI DEL PERSONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CODICE CIG DI GARA 059271972F
Il Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Gesuina Tomainu
Art. 1 Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 Durata del contratto 5
Art. 3 Corrispettivo 5
Art. 4 Fatturazione e pagamento 5
Art. 5 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizi 6
Art. 6 Penali e procedure di contestazione 7
Art. 7 Cauzione definitiva 8
Art. 8 Sicurezza e responsabilità per infortuni e danni 9
Art. 9 Recesso 9
Art. 10 Risoluzione del contratto 10
Art. 11 Effetti della risoluzione da parte dell’amministrazione 11
Art. 12 Effetti della risoluzione da parte dell’impresa 12
Art. 13 Condizione risolutiva del contratto 12
Art. 14 Esecuzione del servizio in danno 12
Art. 15 Cessione dei crediti 13
Art. 16 Subappalto 13
Art. 17 Riservatezza 14
Art. 18 Tutela dei lavoratori dipendenti 14
Art. 19 Obblighi dell’impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 15
Art. 20 Foro competente 15
Art. 21 Spese contrattuali e oneri fiscali 16
Art. 22 Rinvio 16
SCHEMA DI CONTRATTO
Regione Autonoma della Sardegna
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI FASCICOLI DEL PERSONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila il del mese di , in Cagliari nella sede della Regione Autonoma della Sardegna, dinanzi a me Dott. , Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti
sono presenti:
da una parte
il rappresentante legale della Regione Autonoma della Sardegna che interviene in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna giusta (C.F. --------------- - P. IVA ) di seguito denominata amministrazione;
e dall’altra
il interviene, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa , con sede legale in
, via , n. , (C.F. / P. IVA
), di seguito denominata impresa
PREMESSO CHE
- l’amministrazione per l’affidamento del servizio di digitalizzazione, indicizzazione e gestione informatizzata dei fascicoli del personale della Regione Autonoma della Sardegna ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta;
- l’impresa è risultata aggiudicataria della gara come da
- si deve procedere alla stipulazione del contratto, per la fornitura del servizio citato, tra le parti come sopra individuate della cui identità io, Ufficiale Rogante, sono certo e che, me consenziente, rinunciano alla presenza dei testimoni ai sensi dell’art. 48 della legge notarile vigente n. 89 del 16/2/1913;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Come indicato all’art. 2 del capitolato speciale, l’appalto ha per oggetto:
Le prestazioni devono essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente contratto, nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara, e nell’offerta economica.
La descrizione del servizio, riportata in dettaglio nel capitolato speciale, rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l’impresa tenuta ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio.
L’impresa prende atto ed accetta che, in generale, dovrà assicurare non solo la più alta qualità del servizio ma anche la massima collaborazione con le strutture dell’amministrazione per individuare le soluzioni operative più adeguate alle esigenze.
I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: schema di contratto, capitolato speciale, disciplinare di gara, offerta economica presentata dall’impresa in sede di gara, DUVRI.
L’esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto.
In caso di discordanze o contrasti, tutti gli atti e i documenti della procedura di gara prodotti dall’amministrazione prevalgono sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’impresa.
Art. 2 Durata del contratto
La durata contrattuale è di sei mesi a partire dalla data di inizio dell’esecuzione del servizio e ha termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza.
L’amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, richiedere all’impresa modifiche e/o integrazioni alle modalità di gestione tecnica ed organizzativa del servizio ove la medesima dovesse non essere soddisfacente rispetto alle esigenze dell’amministrazione stessa.
Art. 3 Corrispettivo
Il corrispettivo per le prestazioni previste in esecuzione del contratto, determinato tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara, è pari a € oltre l’I.V.A.
Detto prezzo si intende stabilito a compenso di tutti gli obblighi che l’impresa assume con il presente contratto.
Art. 4 Fatturazione e pagamento
L’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale a seguito dell’esito positivo dei tre collaudi previsti nel capitolato e dell’autorizzazione all’emissione della fattura.
L’importo contrattuale è erogato secondo la seguente tempistica:
- 10% a seguito dell’esito positivo del collaudo della fase di digitalizzazione;
- 30% a seguito dell’esito positivo del collaudo delle fasi di indicizzazione e archiviazione;
- 60% a seguito dell’approvazione del collaudo finale.
I pagamenti vengono effettuati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con mandato di pagamento a favore dell’impresa.
Le fatture devono essere redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale dell’organizzazione e del personale, Xxxxx Xxxxxxx x.
000 - 00000 Xxxxxxxx, C.F. 80002870923 e devono riportare le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.
L’impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità deve rendere tempestivamente note all’amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.
Le fatture non vengono mandate in pagamento, e la loro ricezione non è idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non rispondano alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché il codice IBAN. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.
In caso di ritardato pagamento da parte dell’amministrazione, sono applicati gli interessi legali. L’impresa non può pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
L'amministrazione si riserva di trattenere direttamente, dagli importi da liquidare, quanto dovuto dall’impresa per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le fatture devono essere emesse unicamente dalla società mandataria del raggruppamento. Parimenti, il pagamento avviene esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento.
Art. 5 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
L’amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’impresa di tutte le disposizioni contenute nel contratto.
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme al contratto, per cause imputabili all’impresa, quest’ultima deve provvedere tempestivamente ad
eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, l’amministrazione procede alla contestazione ed all'applicazione delle penali previste nel presente contratto.
Art. 6 Penali e procedura di contestazione
Con riferimento alle modalità di erogazione del servizio oggetto dell’appalto, come disciplinati dalla documentazione di gara, qualora nel corso dell’esecuzione si riscontrassero delle inadempienze contrattuali, l’amministrazione si riserva la facoltà di applicare per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite nei documenti di gara, una penale pari euro 100,00 (euro cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
L’amministrazione applica le penali previa contestazione dell’addebito in forma scritta all’impresa. La stessa può, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi rappresentare all’amministrazione le proprie controdeduzioni. L’amministrazione, dopo aver acquisito gli atti e le eventuali osservazioni decide a suo insindacabile giudizio mediante provvedimento motivato da comunicare all’impresa.
Dopo la formale applicazione di sei penali, l’amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’amministrazione porta in detrazione l’ammontare delle penali, applicate in base al presente contratto, dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione definitiva.
In ogni caso, l’applicazione delle penali non è condizionata all’emissione di nota di debito o altro documento da parte dell’impresa e l’amministrazione si può avvalere della cauzione di cui all’art. 7 senza bisogno di diffida e/o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’impresa non può evitare le conseguenze previste dal presente contratto per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a comunicare all’amministrazione immediatamente o al massimo entro tre giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza, l’inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell’adempimento del contratto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 7 Cauzione definitiva
L’impresa, a garanzia del rispetto della buona esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali costituisce, a favore dell’amministrazione, la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006 per un importo, da determinarsi a seguito dell’offerta economica, pari a euro , (euro ,00), in quanto in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’amministrazione.
L’amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti in esecuzione del contratto, per l’applicazione delle penali comminate e contrattualmente stabilite, per la soddisfazione degli obblighi e degli adempimenti posti a carico dell’impresa e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa, l’amministrazione trattiene, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.
L’impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte e comunque resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze pena la risoluzione di diritto del contratto. La cauzione viene quindi svincolata, previa deduzione di crediti dell’amministrazione verso l’impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria prestata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 8 Sicurezza e responsabilità per infortuni e danni
L’impresa risponde dei danni arrecati dai fatti illeciti dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del codice civile.
Nell’esecuzione del contratto, l’impresa è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d’igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l’incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell’amministrazione. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
E’ a carico dell’impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell’amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che venisse proposto da terzi nei riguardi dell’amministrazione e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, deve intervenire tenendo indenne e manlevando totalmente l’amministrazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi.
Art. 9 Recesso
L’amministrazione, oltre agli altri casi espressamente previsti nel presente documento, può recedere dal contratto:
• in qualunque momento dell’esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
• per motivi di pubblico interesse;
• per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della natura giuridica;
• in caso di fallimento dell’impresa;
• in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l’amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
• in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa.
Il recesso deve essere comunicato all’impresa almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data dalla quale ha effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore da comunicarsi all’impresa con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa deve cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti danno alcuno all’amministrazione. In caso di recesso da parte dell’amministrazione, l’impresa ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d’arte.
Art. 10 Risoluzione del contratto
L’amministrazione, oltre ai casi espressamente previsti nel presente documento, ha la facoltà di risolvere il presente contratto e di far eseguire il servizio a terzi, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile previa dichiarazione da comunicarsi all’impresa con raccomandata, nei seguenti casi:
• grave negligenza, frode, dolo, colpa grave;
• mancato reintegro del deposito cauzionale;
• azione giudiziaria contro l’amministrazione per responsabilità dell’impresa;
• insolvenza o grave dissesto economico e finanziario dell’impresa risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’impresa;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Resta inoltre salva, per l’amministrazione, la possibilità di applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione, nonché il risarcimento del maggior danno subito dall’amministrazione.
In caso di inadempimento, totale o parziale, rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali e negli atti di gara, l’amministrazione chiede la risoluzione del contratto e procede all’incameramento del deposito cauzionale. A carico dell’impresa resta l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti ed è fatto salvo il risarcimento del maggiore danno creato all’amministrazione.
L’impresa ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile.
Art. 11 Effetti della risoluzione da parte dell’amministrazione
La risoluzione dà diritto all’amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione prestata.
Con la risoluzione del contratto, sorge nell’amministrazione il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa.
L’affidamento dell’appalto a terzi può avvenire mediante un nuovo contratto da stipulare con il concorrente collocato al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata.
L’affidamento a terzi viene comunicato all’impresa nelle forme prescritte, e successivamente è reso noto l’importo del danno addebitatole per i maggiori oneri sostenuti dall’amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.
Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’impresa e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell’amministrazione sui beni dell’impresa.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 12 Effetti della risoluzione da parte dell’impresa
Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell’impresa in relazione all’ipotesi di cui all’ultimo capoverso dell’art. 10, viene riconosciuto il compenso maturato fino alla data della risoluzione.
Art. 13 Condizione risolutiva del contratto
Il contratto è condizionato in via risolutiva alla mancata produzione e/o all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora si verificasse la mancata produzione e/o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il contratto si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell’amministrazione di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Questa norma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e degli altri atti di gara con essa eventualmente contrastanti.
Art. 14 Esecuzione del servizio in danno
Qualora l’impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel capitolato speciale d’appalto, l’amministrazione può affidare ad altro operatore, previa comunicazione all’aggiudicataria, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale sono addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’amministrazione anche rivalendosi sulla garanzia prestata
Art. 15 Cessione dei crediti
Nel caso in cui l’impresa intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs n.163/2006. In particolare, ai fini dell’opponibilità all’amministrazione, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all’amministrazione medesima. La cessione diviene efficace qualora l’amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’atto.
Art. 16 Subappalto
In caso di subappalto si applica quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs n.163/2006. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l’impresa all'atto dell'offerta abbia indicato le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'impresa provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione l'impresa trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo decreto legislativo;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e s.m.i.
L’amministrazione provvede al pagamento dei corrispettivi esclusivamente a favore dell’impresa; è fatto obbligo a quest’ultima di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’amministrazione, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti effettuati dall’impresa medesima al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 17 Riservatezza
Tutti i documenti che l’impresa deve trattare contengono dati riservati e/o sensibili. Pertanto l’impresa ha l’obbligo di mantenerli riservati, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’impresa è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
I vincoli permangono anche dopo la scadenza del contratto e l’amministrazione si riserva il diritto, in caso di violazione dei suddetti, di incamerare il relativo deposito cauzionale e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In applicazione di tale disciplina l’impresa è tenuta ad individuare il responsabile del trattamento dei dati entro la data fissata per l’inizio dell’esecuzione del contratto.
L’impresa ha l’obbligo di rendere partecipe l’amministrazione, alla scadenza del contratto, di tutte le operazioni di formattazione e cancellazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati.
Art. 18 Tutela dei lavoratori dipendenti
Nell'esecuzione del servizio l’impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché da quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.
L’impresa deve osservare le norme e le prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
In caso di violazione degli obblighi predetti, denunciati dall’Ispettorato del lavoro, l’amministrazione, previa comunicazione all’impresa, si riserva il diritto di operare una ritenuta, sino ad un massimo del 20% sull’importo della fattura, da rimborsare solo quando l’Ispettorato citato dichiara che l’impresa abbia regolarizzato la propria posizione; in tal caso l’impresa non può vantare diritto alcuno per il mancato o ritardato pagamento.
Art. 19 Obblighi dell’impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e si obbliga a comunicare all’amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’impresa si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
L’amministrazione verifica in occasione del pagamento all’impresa e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ne dà immediata comunicazione all’amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari.
Art. 20 Foro competente
Per tutte le questioni relative al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Cagliari.
Art. 21 Spese contrattuali e oneri fiscali
Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’impresa è tenuta ad assumere a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente contratto, e in caso di mancato versamento, l’amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero compensare in sede di pagamento delle fatture.
Art. 22 Rinvio
Per quanto non specificamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e alle norme e regolamenti in vigore per quanto applicabili all’oggetto del contratto.
Il presente contratto, redatto in pagine n. e righe n. escluse le firme, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me Ufficiale Rogante alle parti contraenti, che a mia domanda hanno dichiarato di approvarlo pienamente e di trovarlo in tutto conforme alle loro volontà, è dalle parti stesse con me sottoscritto.
PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L’IMPRESA
L'UFFICIALE ROGANTE
L’impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, c.c., di aver presa piena conoscenza e di approvare incondizionatamente e specificatamente le clausole relative agli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21.