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A cura di Xxxxxxxx Xx Xxxx |
Contratto a tempo determinato: se assistito ammesso oltre i limiti di durata Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Contratto di lavoro |
Al raggiungimento del tetto massimo di durata del contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro può sottoscrivere un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi in modalità assistita dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. L’INL, nella nota n. 8120 del 2019, è entrata nel merito fornendo al proprio personale ispettivo precise indicazioni sui controlli che è necessario effettuare riguardo la motivazione addotta dal datore di lavoro per stipulare l’ulteriore contratto a tempo determinato. In ogni caso il funzionario non può entrare nel merito della motivazione esposta nel contratto, ma unicamente verificare la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto e la genuinità del consenso prestato dal lavoratore. |
Di cosa si tratta?
Caratteristiche del contratto assistito 4
Il Jobs Act
ha disciplinato i contratti a termine assistiti che le parti (azienda e lavoratore) possono sottoscrivere dinanzi all’Ispettorato del Lavoro, una volta raggiunto il massimale di durata previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato.
INFORMA - La durata massima stabilita dalla legge è pari, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Dignità, a 24 mesi. Tuttavia la contrattazione collettiva può prevedere una diversa durata anche maggiore di quella legale.
A tal fine è necessario tenere presente che, a prevedere la deroga, deve essere un contratto collettivo nazionale o territoriale stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o anche un contratto collettivo aziendale, stipulato dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
OSSERVA - Una volta raggiunto il tetto massimo di durata così determinato, la legge consente di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, tramite la sottoscrizione dello stesso in sede assistita, ovvero dinanzi ad un funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Il controllo effettuato dall’INL deve concentrarsi sulla motivazione addotta dal datore di lavoro per stipulare l’ulteriore contratto a tempo determinato in sede assistita, ovvero innanzitutto sulla presenza della causale, introdotta dal Decreto Dignità, obbligatoria su tutti i rinnovi dei contratti di lavoro a
tempo determinato.
Il contratto assistito si configura infatti quale ulteriore contratto a termine stipulabile solo al raggiungimento della durata massima prescritta dal
legislatore.
Ne deriva che, trattandosi di un rinnovo contrattuale, è necessario che sussista almeno una delle seguenti causali: | |
1 | esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; |
2 | esigenze di sostituzione di altri lavoratori; |
3 | esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. |
Il personale ispettivo limiterà la propria verifica:
alla completezza e correttezza formale del contenuto del contratto;
alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, senza entrare nel merito della motivazione esposta nel contratto;
alla verifica del cd. stop & go, cioè di quel periodo di vacanza obbligatoria tra 2 contratti a tempo determinato;
al rispetto della durata massima del contratto assistito (non superiore a12 mesi);
al controllo che non sia stato precedentemente sottoscritto un contratto assistito tra le parti.
NOTA BENE - L’avallo dell’Ispettorato del lavoro al contratto assistito infatti non assume alcuna valenza certificativa sulla effettiva e veritiera sussistenza della causale.
INFORMA - Il lavoratore che cessa un rapporto a tempo determinato diretto non può essere riassunto, con la medesima tipologia contrattuale, prima che sia trascorso un periodo minimo di “non lavoro” pari ad almeno 10 giorni, se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 giorni, se il precedente contratto era superiore ai 6 mesi.
Tale disposizione relativa allo “stop and go” non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali:
individuate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fermo restando che fino all'adozione del Decreto in questione continuano a trovare applicazione le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
In caso di violazione, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza del secondo contratto.
nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Caratteristiche del contratto assistito
Il legislatore e la prassi amministrativa hanno delineato tutte le caratteristiche che legittimano il contratto da sottoscrivere dinanzi agli Uffici territoriali dell’Ispettorato del lavoro, al raggiungimento del massimale di durata previsto dalla legge o dal contratto collettivo.
Nell’oggetto deve essere indicato che il contratto a tempo determinato si stipula “ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015”. Il contratto deve contenere la causale obbligatoria.
NOTA BENE - E’ possibile stipulare un solo contratto a termine assistito: ne deriva che, qualora stipulato per una durata inferiore a 12 mesi, il contratto non potrà essere prorogato né rinnovato, né potrà essere prevista la c.d. «prosecuzione di fatto».
Per tutta la durata del contratto il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la contribuzione addizionale dell’1,40%, maggiorata dello 0,50% per il numero dei rinnovi effettuati;
In caso di mancato rispetto della procedura, nonché di superamento del termine dei 12 mesi, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Nell'ambito della introduzione delle norme sulla NASpI, è stato disposto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il Decreto Dignità aumenta di un ulteriore 0,5% tale contributo, a decorrere dalla seconda proroga o rinnovo.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che il versamento del predetto contributo costituisce una “regola” per ogni tipologia contrattuale di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
La legge ha altresì individuato i casi tassativi in cui detto contributo addizionale non si applica: |
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; |
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; |
c) agli apprendisti; |
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La legge prevede inoltre la restituzione del contributo addizionale successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.
OSSERVA - Può anche accadere che il datore di lavoro assuma il medesimo lavoratore con un nuovo contratto a tempo determinato dopo la scadenza del precedente.
In tal caso, la legittimità della nuova assunzione è subordinata alla circostanza che dall'interruzione del precedente rapporto siano trascorsi dieci o venti giorni, a seconda che esso avesse durata sino a sei mesi o superiore.
La disciplina in esame non si applica in caso di attività stagionali e di start up innovative nei primi quattro anni di attività.
• INL nota n. 1214 del 7 febbraio 2019;
• INL, nota n. 8120 del 17 settembre 2019;
• Articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015;
Allegato 1
QUESITO
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Quali limiti e regole relativi alla stipula del contratto a tempo determinato
possono essere derogati dalla contrattazione collettiva?
Oggetto: Contratto a tempo determinato: intervento CCNL
SOLUZIONE
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Conferma della volontà del legislatore di estendere l’incisività della contrattazione collettiva e di prossimità, si prevede che i contratti collettivi nazionali, territoriali o anche aziendali hanno facoltà di:
modificare la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (24 mesi);
rivedere l’intervallo che deve trascorrere (c.d. stop & go) tra contratti a termine; rivedere la percentuale massima di lavoratori a termine assumibili;
definire i periodi per i quali l’azienda è esentata dal rispetto della percentuale massima di rapporti a termine;
disciplinare diversamente i diritti di precedenza;
rivedere la percentuale massima di lavoratori somministrati a tempo indeterminato e determinato;
definire le modalità di informazione ai lavoratori a tempo determinato e le
rappresentanze sindacali aziendali, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa.