— in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca, condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e
— in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca, condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e
8.02 dell’Electricity Distribution Loan Agreement, che comprendono:
— 52 657 141,77 euro, ossia la somma dovuta alla Banca al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);
— ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati ad un tasso annuo pari al maggiore (nel periodo di tempo rilevante) tra (i) il tasso interbancario applicabile, maggiorato del 2 % (200 punti base) e (ii) il tasso dovuto ai sensi della clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), sino alla data del pagamento;
— ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino al pagamento effettivo, incluse le spese del presente procedimento;
— in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo dovuto all’UE o alla Banca, a seconda del caso, per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, comprensivo:
— del capitale e degli interessi di ciascuna rata;
— degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati ad un tasso annuo pari al maggiore (nel periodo di tempo rilevante) tra (i) il tasso interbancario applicabile, maggiorato del 2 % (200 punti base) e (ii) il tasso dovuto ai sensi della clausola 3.01, maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata sino all’effettivo pagamento da parte della Siria;
— condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.
Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole
3.01 e 4.01 dell’Electricity Distribution Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Electricity Distribution Loan Agreement.
Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria (Causa T-541/17)
(2017/C 369/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx e F. de Xxxxx Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e X. Xxxxxxxx, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute all’UE in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Electricity Transmission Loan Agreement (accordo di prestito relativo alla fornitura di energia elettrica), in forza del suo diritto di surrogazione, che comprendono:
— 3 383 971,66 franchi svizzeri (CHF) e 38 934 400,51 euro, ossia la somma dovuta all’UE al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);
— ulteriori interessi moratori, maturati ad un tasso annuo complessivo costituito da: (i) un tasso del 2,5 % (250 punti base) e (ii) il tasso applicabile ai sensi della clausola 3.01, sino alla data del pagamento;
— ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;
— in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenga sussistere la surrogazione dell’UE nei diritti della Banca, condannare la Siria al pagamento di tutte le somme dovute alla Banca in virtù delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e
8.02 dell’Electricity Transmission Loan Agreement, che comprendono:
— 3 383 971,66 CHF e 38 934 400,51 euro, ossia la somma dovuta alla Banca al 9 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori (maturati dalla data di scadenza al 9 agosto 2017);
— ulteriori interessi moratori, maturati ad un tasso annuo complessivo costituito da: (i) un tasso del 2,5 % (250 punti base) e (ii) il tasso applicabile ai sensi della clausola 3.01, sino alla data del pagamento;
— ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino al pagamento effettivo, incluse le spese del presente procedimento;
— in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo dovuto all’UE o alla Banca, a seconda del caso, per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, che comprende:
— il capitale e gli interessi di ciascuna rata;
— gli interessi moratori, maturati ad un tasso annuo complessivo costituito da: (i) un tasso del 2,5 % (250 punti base) e
(ii) il tasso applicabile ai sensi della clausola 3.01, dalla data di scadenza di ciascuna rata all’effettivo pagamento da parte della Siria;
— condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.
Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole
3.01 e 4.01 dell’Electricity Transmission Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 e 8.02 dell’Electricity Transmission Loan Agreement.
Ricorso proposto l’11 agosto 2017 — BEI/Siria (Causa T-542/17)
(2017/C 369/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx e F. de Xxxxx Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato, e X. Xxxxxxxx, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana