COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO C.F. 01059460152
COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO C.F. 01059460152
Cap. 20015 – X.xxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxx. 0000.000000 – Fax 0000.000000
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ SPORTIVA………………………
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DEL CENTRO SPORTIVO “XXXX XXXXXXXX –XXXXXXX XXXXXXXXX”, SITUATO IN VIA CARSO PER IL PERIODO: 1 AGOSTO 2016 – 31 LUGLIO 2019
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE
1. Il Comune di Parabiago affida in gestione al Concessionario il CENTRO SPORTIVO “XXXX XXXXXXXX – XXXXXXX XXXXXXXXX” sito in via Carso a Parabiago.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna del CENTRO SPORTIVO “XXXX XXXXXXXX – XXXXXXX XXXXXXXXX” avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.
ARTICOLO 2 – SCOPO DELLA CONCESSIONE
1. Scopo della Concessione consiste nella gestione dell’impianto di cui all’art. 1 per le finalità sportive e sociali che il Concessionario è tenuto a perseguire e che sono previste nel presente atto.
2. La gestione del Centro Sportivo “X.Xxxxxxx – X.Xxxxxxxxx” non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune di Parabiago.
3. Il Concessionario, a tal fine, dovrà redigere e trasmettere al Comune di Parabiago, un programma annuale specifico di attività sportive, nel rispetto delle assegnazioni del Servizio comunale preposto, entro il mese di settembre di ogni anno.
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
L’impianto è dotato di zone d’attività sportiva e spettatori, di spazi e servizi di supporto:
spazi di attività sportiva costituiti da:
- impianto attrezzato per la pratica del gioco del Rugby, costituito da campo principale regolare e campo sussidiario regolare per allenamento, secondo quanto previsto dai Regolamenti del
C.O.N.I. e delle Federazioni sportive e pertanto idoneo per lo svolgimento di campionati FIR.
spazi e servizi di supporto:
- n. 4 spogliatoi per atleti
- n. 1 spogliatoi per istruttori e arbitri
- n. 1 club house
- spazio riservato agli spettatori, costituito da tribuna
- pista di atletica e relative dotazioni per la pratica dell’attività sportiva
- n. 2 servizi per il pubblico
- n. 4 depositi per materiale
- impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda
- impianto di illuminazione del campo principale – quattro torri faro
- impianto di illuminazione del campo sussidiario - quattro torri faro
- dotazioni regolamentari di prevenzione incendi
- tensostruttura comprensiva di n. 2 spogliatoi per atleti e n.1 spogliatoio per arbitro e n.1 infermeria
- blocco cucina
- n. 1 DAE
- beni e strumentazioni sportivi presenti nell’impianto
Le aree dell’impianto sportivo assegnate in uso al Concessionario sono quelle indicate nella planimetria che, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, viene allegata al presente atto.
Nella stessa sono indicate le destinazioni d’uso delle aree che il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente.
Il Concessionario dichiara e riconosce che i suddetti impianti e le attrezzature su di essi esistenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Parabiago e che ogni altra eventuale opera che venisse realizzata dal Concessionario diverrà anch’essa di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Parabiago.
L’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno per una miglior organizzazione degli spazi interni all’impianto sportivo, potrà stralciare dalla suddetta Convenzione parte degli spazi e dei servizi di supporto.
ARTICOLO 4 – PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA
Con la firma della CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L’USO dell’impianto sportivo il Concessionario assume la gestione dell’impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze e autorizzazioni in essere al momento della presentazione dell’istanza di affidamento in concessione d’uso.
Saranno a carico del Concessionario interventi di ripristino, in fase di avvio delle attività, che si configurino come manutenzione ordinaria come riportato nell’ALLEGATO A.
All’atto della consegna dell’impianto, contestualmente, si provvederà a verificare in contradditorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle relative certificazioni.
Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Nello stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il Concessionario che utilizzerà personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.
Alla riconsegna dovrà redatto, in contradditorio tra le parti, specifico inventario di beni mobili e immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti a imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e addebitati al Concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all’art.21.
Le attrezzature, anche mobili, funzionanti nell’impianto, acquistate dal Concessionario e autorizzate dagli uffici preposti, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà dell’Amministrazione Comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.
ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della Concessione per la gestione e uso dell’impianto sportivo è stabilita di norma in anni 3 (tre), dal 1 agosto 2016 al 31 luglio 2019.
A semplice richiesta del Concedente, alla scadenza della Concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell’impianto in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria né per altre cause inerenti la gestione dell’ impianto.
TITOLO II
MODALITA’ PER L’USO E LA GESTIONE
ARTICOLO 6 – RAPPORTI
In relazione agli impegni assunti con la presente Concessione, il Concessionario individua un soggetto referente, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto mantenimento della struttura assegnata e ad assumersi gli oneri anche economici derivanti dalla gestione e in particolare si assume gli oneri descritti nell’allegato “A” e inoltre:
1. delle pulizie di tutto l’impianto, sia per attività ordinarie e continuative che per gare o manifestazioni sportive;
2. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di pertinenza;
3. del rispetto degli obblighi e prescrizioni da parte della autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e il mantenimento, nel corso del triennio, di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune;
4. dell’apertura, chiusura e custodia dell’impianto nel suo complesso, nel rispetto delle concessioni d’uso rilasciate dal Servizio Sport del Comune di Parabiago;
5. del regolare versamento del canone di cui al successivo art.20;
6. della rigorosa osservanza della normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi e, in particolare, di quanto disposto dal D.M. del 18 marzo 1996 n. 61 e s.m.i. , con particolare riferimento agli att. 19 e 20 (predisposizione dell’apposito “Piano della sicurezza) tramite la nomina del responsabile della sicurezza (corredato del relativo attestato), in mancanza del quale si intende nominato il rappresentante legale del Concessionario;
7. di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal “Piano Sicurezza”, dal regolamento comunale e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell’impianto e, a richiesta, essere accessibili all’utenza;
8. di adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde in ogni caso del suo operato sia del personale assunto che di quello volontario. Il Concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo rapporto di lavoro;
9. della tenuta in perfetta efficienza del locale del pronto soccorso e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
10. di tenere nota, mensilmente, della lettura dei contatori (acqua, gas, energia elettrica) e di darne comunicazione al Servizio Sport;
11. di consentire l’accesso all’impianto di personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate;
12. di consentire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
13. di non assegnare, nemmeno temporaneamente, gli spazi sportivi a terzi, se non autorizzato dall’Amministrazione Comunale;
14. di farsi promotore di qualsiasi richiesta inoltrata dai vari concessionari d’uso per l’installazione temporanea di eventuali strutture mobili (gazebo).
Il Concessionario si impegna ad adempiere ai suddetti oneri in modo esclusivo e con risorse proprie, provvedendo al personale necessario.
Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che i tecnici e i funzionari del Comune riterranno di effettuare.
L’Amministrazione comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari, ma tali decisioni dovranno essere formalizzate dal servizio comunale competente.
Fatte salve le risorse di bilancio, il Concessionario potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, il cui progetto dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale;
in tal caso, le spese anticipate dalla Società, saranno riconosciute dall’Amministrazione Comunale, previa formalizzazione di preventivo e rendicontazione completa di tutta la documentazione fiscale, debitamente approvata con determinazione dirigenziale.
Il Concessionario dovrà fornire, alla firma della Concessione:
- lo Statuto comprensivo delle cariche sociali e, per gli anni successivi, solo eventuali variazioni dello stesso e delle cariche sociali;
- il rendiconto di gestione entro il 1 ottobre di ogni anno che dovrà anche comprendere:
a. introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi legati all’impianto, apporti derivanti dai servizi di supporto;
b. interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
c. numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo.
ARTICOLO 8 – SERVIZI DI SUPPORTO
Il Concessionario può istituire servizi di supporto quali servizi di bar e ristorazione.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alla gestione di attività non prettamente sportive dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario; dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di conduzione e non sono trasferibili, essendo vincolate all’attività dell’impianto.
Il Concessionario potrà prevedere la gestione di tali servizi da parte di terzi, solo ed esclusivamente con specifica autorizzazione dell’Amministrazione comunale e richiesta delle adeguate autorizzazioni commerciali.
In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l’esercizio delle attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi delle attività di supporto con l’indicazione del costo dei servizi offerti.
ARTICOLO 9 – RENDICONTO DELLA GESTIONE SPORTIVA
Per ogni anno finanziario, entro il 1 ottobre di ogni anno, il Concessionario ha l’obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata dell’anno sportivo appena trascorso, relativa all’avvenuta gestione dell’impianto con i seguenti dati:
- numero di associazioni che utilizzano l’impianto sportivo e ore a loro riservate;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- relazione annuale del progetto educativo rivolto al settore giovanile, dell’infanzia e della disabilità.
TITOLO III
CONTROLLI, UTILIZZO DELL’IMPIANTO E RESPONSABILITA’
ARTICOLO 10 – UTILIZZO DELL’IMPIANTO PER IL GIOCO DEL RUGBY
Il Concessionario utilizzerà l’impianto assegnato per le attività previste dal suo Statuto e per le manifestazioni indicate in un programma o calendario da sottoporre, annualmente, entro la fine di settembre, al Servizio Sport del Comune, per le necessarie autorizzazioni.
In quest’ottica il Concessionario comunicherà all’Ufficio Sport il numero delle squadre di Rugby che utilizzeranno il centro sportivo e l’elenco degli atleti iscritti alla società sportiva entro e non oltre il 1 ottobre di ogni anno sportivo.
Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il proseguimento delle attività delle associazioni sportive di Atletica operanti nell’impianto, avendo preso visione delle concessioni d’uso rilasciate dal Servizio Sport del Comune.
Il Comune di Parabiago potrà autorizzare lo svolgimento di manifestazioni o gare anche di altre discipline, purché compatibili con il terreno di gioco.
Il Concessionario provvederà ad esporre un avviso pubblico riguardante il calendario di utilizzo dell’impianto: dovrà, infine, comunicare all’Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile del centro sportivo.
Per quanto riguarda gli allenamenti, dovrà essere di preferenza utilizzato il campo secondario. L’impianto è dotato di Club House e tutti i permessi e le autorizzazioni per il suo esercizio sono a carico del Concessionario di gestione.
ART. 11 – UTILIZZO DELLA TENSOSTRUTTURA E DEGLI SPOGLIATOI AD ESSA COLLEGATI
La tensostruttura è un impianto polivalente, da utilizzarsi:
- per attività sportive;
- per attività culturali e ricreative;
- per manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o pubblico spettacolo (da assoggettarsi alle autorizzazioni di legge).
La tensostruttura viene dedicata all’attività sportiva nel periodo che va dal 15 settembre al 31 maggio di ogni anno; in questo periodo è a disposizione delle Società Sportive di Atletica presenti sul territorio, nonché di altre Società che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano ottenuto la conseguente autorizzazione, compatibilmente con i calendari annuali di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi, predisposti dal Servizio Sport.
In questo periodo l’Amministrazione Comunale può riservarsi di utilizzare l’impianto per eventi culturali, ricreativi e sportivi, organizzati dalla stessa, previi accordi con le società sportive utilizzatrici, come da art. 16 della presente Convenzione.
Nel periodo che va dal 1 giugno a tutto il 14 settembre, la tensostruttura potrà essere utilizzata:
- per utilizzi sportivi, con richiesta al Servizio Sport
- per utilizzi legati a manifestazioni di pubblico spettacolo, con richiesta allo sportello unico;
- per utilizzi e manifestazioni di tipo culturale e/o ricreativo, ai Servizi Educativi e Culturali del Comune.
L’uso della tensostruttura prevede il pagamento di tariffe d’uso, approvate ogni anno dalla Giunta Comunale.
La pulizia della tensostruttura e degli spogliatoi ad essa collegati è di competenza:
1. del Concessionario, quando la struttura viene utilizzata dalle Società sportive in orari definiti dal calendario di utilizzo nell’anno agonistico, predisposto dal Servizio Sport;
2. dai soggetti promotori di manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o pubblico spettacolo, al termine delle stesse;
3. del Comune di Parabiago per utilizzi collegati ad eventi culturali e ricreativi organizzati dall’Amministrazione Comunale;
Nel caso di utilizzo della Tensostruttura per manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o pubblico spettacolo, la responsabilità verso terzi e per danni a persone o cose è dell’Associazione richiedente lo spazio, che dovrà presentare una polizza fideiussoria per eventuali danni o manomissioni della struttura e degli impianti ad essa collegati, di importo pari ad €.1.200 da
depositare allo sportello unico insieme alla richiesta per l’utilizzo, oltre che una polizza assicurative RC, con massimale di € 1.500.000 per sinistro e per persona.
ART. 12 – UTILIZZO DEL BLOCCO CUCINE
Il blocco cucine, ubicato all’interno del Centro sportivo, è composto da:
Il blocco cucine potrà essere utilizzato dal Concessionario e da soggetti terzi, su richiesta all’Amministrazione comunale e al Concessionario, per le seguenti finalità:
- supporto ad attività sportive;
- supporto ad attività culturali e ricreative
- supporto a manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o pubblico spettacolo (da assoggettarsi alle autorizzazioni di legge).
La pulizia del blocco cucina è di competenza:
1. del Concessionario, quando la struttura viene utilizzata dallo stesso;
2. dai soggetti promotori di manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o pubblico spettacolo, al termine delle stesse;
3. dal Comune di Parabiago per utilizzi collegati ad eventi sportivi, culturali e ricreativi organizzati dall’Amministrazione Comunale;
Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature presenti nel blocco cucina.
Nel caso di utilizzo del Blocco cucine per manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o pubblico spettacolo, la responsabilità verso terzi e per danni a persone o cose è dell’Associazione richiedente lo spazio, che dovrà presentare una polizza fideiussoria per eventuali danni o manomissioni della struttura e degli impianti ad essa collegati, di importo pari ad €.1.200 da depositare allo sportello unico insieme alla richiesta per l’utilizzo, oltre che una polizza assicurative RC, con massimale di € 1.500.000 per sinistro e per persona.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E PER DANNI
Il Comune di Parabiago è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell’impianto, prestatori d’opera, volontari.
Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza, anti infortunistiche e ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali; assume pienamente e incondizionatamente l’onere della responsabilità civile, penale verso terzi, spettatori compresi.
Il Concessionario, per le ragioni di cui sopra, dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative, con apposite compagnie e società primarie, per la copertura:
- di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con un massimale unico non inferiore ad
€.5.000.000 per danni a persone o cose a qualunque titolo presenti nell’impianto;
- di responsabilità civile (R.C.O.) con i seguenti massimali: € 2.500.000 per sinistro, con limite di € 516.000 a persona.
Copia di tali polizze, con estensione temporale pari alla durata del periodo della concessione, dovrà essere fornita al Servizio Sport al momento della stipulazione della Convenzione.
Non sarà ammissibile la gestione dell’impianto senza copertura assicurativa.
ARTICOLO 14 – SORVEGLIANZA SULL’IMPIANTO E SULLE ATTIVITA’
Il Concessionario deve vigilare affinché coloro che utilizzano l’impianto, utenti e addetti, si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Il Concessionario ha la facoltà di allontanare temporaneamente dall’impianto, i singoli utenti che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d’uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.
Successivamente dovrà segnalare quanto accaduto al Servizio Sport, che prenderà gli eventuali provvedimenti.
Il Concessionario che ometta di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la responsabilità.
TITOLO IV DISCIPLINA ECONOMICA
ARTICOLO 15 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento Comunale, i seguenti oneri:
- assegnare gli “spazi sportivi” , anche della tensostruttura, con apposite concessioni d’uso, alle associazioni sportive e culturali che lo richiedano per attività sportive;
- stabilire le tariffe d’uso che saranno annualmente aggiornate all’INDICE F.O.I. dell’I.S.T.A.T.;
- assicurare la fornitura del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua (fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 2);
- assicurare la manutenzione straordinaria attraverso il proprio ufficio tecnico ed in particolare:
a. eventuale sostituzione completa dei quadri elettrici e sostituzione completa di tutte le linee;
b. eventuale sostituzione completa della caldaia o interi impianti tecnologici e interi circuiti dell’impianto idrosanitario;
c. sostituzione di fari e portalampade dell’impianto;
d. interventi che comportino variazioni delle certificazioni di corretta installazione e funzionamento previsti dalla legge (ad eccezione di quanto previsto all’art.7).
ARTICOLO 16 – GIORNATE RISERVATE AL COMUNE
L’impianto sportivo dovrà essere messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale gratuitamente e per n.15 giornate durante l’anno agonistico. Il Concessionario dovrà rendere disponibile la totalità dell’impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).
Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell’evento sportivo o culturale ( apertura, chiusura e custodia dell’impianto sportivo) e lo spazio sportivo interessato, all’occorrenza, dovrà essere liberato da eventuali attrezzature che lo occupino.
ARTICOLO 17 – INTROITI DA TARIFFE D’USO
Tutti gli introiti derivanti da tariffe per l’accesso al pubblico, pubblicità e proventi vari, relativi ad eventi sportivi promossi competeranno in via esclusiva al Concessionario, ma dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale che esprimerà il proprio parere in merito.
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE E SPONSORIZZAZIONI
Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora e visiva, pubblicità commerciale all’interno dell’impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni normative vigenti.
Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicate al responsabile comunale del servizio.
Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività e le iniziative svolte, nel rispetto degli impegni assunti con la presente concessione.
ARTICOLO 19 – RAPPORTI ECONOMICI
1. Il Concessionario dovrà versare all’Amministrazione Comunale, in due rate semestrali (entro i mesi di dicembre e giugno di ogni anno), un canone annuo minimo per l’utilizzo dell’impianto, pari ad €. 500 (cinquecento) oltre I.V.A. ai sensi di legge, soggetto ad adeguamento annuale all’indice FOI dell’I.S.T.A.T.
2. L’Amministrazione prevederà annualmente, con propria deliberazione di Giunta comunale, un obiettivo di riduzione dei costi relativi alle utenze che il Concessionario si impegna a perseguire.
Nel caso di non conseguimento dell’obiettivo previsto il Concessionario si farà carico della differenza economica tra quanto effettivamente consumato e quanto previsto dall’obiettivo definito dall’Amministrazione comunale.
3. L’Amministrazione Comunale potrà erogare contributi a sostegno dell’attività sportiva giovanile solo dopo la presentazione della documentazione di cui agli artt. 7 e 9 della presente Convenzione.
ARTICOLO 20 – DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario costituisce una cauzione definita di € 10.000 (diecimila), mediante polizza fideiussoria emessa in una delle forme previste dalla legge.
La polizza fideiussoria potrà essere utilizzata dal Comune anche nel caso di non avvenuti pagamenti relativi a quanto previsto dall’art. 19.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune procederà alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione e potrà essere svincolata solo con lettera da parte del Servizio Sport.
ARTICOLO 21 – OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall’accensione del conto dedicato alla Concessione in oggetto, gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso.
Il Concessionario si impegna inoltre a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente la presente Concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell’Ente, per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi della presente concessione, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
TITOLO V DISCIPLINA GIURIDICA
ARTICOLO 22 – VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
Il Concessionario è tenuto ad informare l’Amministrazione Comunale, tramite raccomandata AR, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, NULLA OSTA, previa modifica dell’atto di convenzione.
ARTICOLO 23 – SUB CONCESSIONI O CESSIONE DI CREDITI
Il Concessionario non può sub – concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione del Centro Sportivo.
Il Concessionario, sotto la propria responsabilità potrà servirsi di Società o Ditte esterne per l’affidamento del servizio di custodia e di supporto e/o quanto necessario alla gestione dell’impianto nel rispetto della vigente normativa, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
E’ vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’esecuzione della presente concessione.
TITOLO VI PENALI E REVOCA
ARTICOLO 24 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Qualora, nel corso della concessione dovessero essere accertate violazioni da parte del Concessionario agli obblighi assunti con la presente concessione, il Comune assegnerà un congruo termine per l’adempimento, trascorso il quale, senza che il Concessionario vi abbia ottemperato:
- sarà applicata una sanzione pari al doppio dell’importo che avrebbe dovuto sostenere per attività di manutenzione non eseguite, calcolate ai prezzi di mercato;
- sarà applicata una sanzione di € 500,00 per mancata consegna della documentazione di cui all’art. 7, entro i termini previsti
- sarà applicata una sanzione di €. 250,00 qualora non venissero rispettati i tempi previsti per il pagamento del corrispettivo.
L’irrogazione delle sanzioni verrà preceduta da comunicazione formale, da recapitare al Concessionario.
Il Concessionario avrà 10 giorni di tempo per far pervenire all’Amministrazione comunale le proprie controdeduzioni, trascorsi i quali, sarà comminata la sanzione.
In caso di contenzioso la decisione sarà demandata al Tribunale territoriale competente.
ARTICOLO 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune ha la facoltà di risolvere la Concessione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:
- la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
- la manutenzione (ALLEGATO A) non sia stata effettuata secondo quanto convenuto;
- l’Amministrazione comunale rilevi gravi danneggiamenti alla struttura data in concessione.
Il Comune comunica al Concessionario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR con almeno 90 giorni di anticipo.
In caso di risoluzione della concessione, al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione, mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 26 - ONERI E SPESE
Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della presente concessione, saranno a carico del Concessionario.
ARTICOLO 27 – RINVII
Per quanto non disciplinato dalla presente concessione si rinvia al Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti si impegnano a rivedere i termini della concessione sulla base di modifiche legislative e normative che dovessero intervenire, con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra concedente e Concessionario e al mutare della dotazione strutturale dell’impianto.
ARTICOLO 28 – RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione della presente Convenzione, sarà definita dall’Autorità Giudiziaria competente.
ALLEGATO A
Elenco, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, degli interventi di manutenzione ordinaria
IMPIANTI TECNOLOGICI
1. Impianti elettrici e di sicurezza
a. Verifica linee e dispositivi elettrici
b. Pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri e parti trasparenti
c. Sostituzione di lampade, lampadine, tubi al neon, reattori, prese, apparecchi di comando. Revisione ed eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, orologi-interruttore, interruttori crepuscolari
d. Revisione e verifiche anche con sostituzione dei singoli componenti di automatismi di cancelli elettrici, di impianti di filodiffusione, antifurto e antincendio, ove presenti
e. Revisione, anche con sostituzione di singoli componenti di impianti di illuminazione di emergenza.
2. Impianti antincendio
a. Verifica periodica degli estintori e con eventuale sostituzione
b. Prove di efficienza e funzionamento dei presidi antincendio fissi
3. Impianti idraulici
a. Verifica delle pompe di sollevamento, dei relativi quadri ed apparati elettrici, anelli di chiusura, giranti, spazzole, motori, regolatori di livello, componenti elettriche ed elettromeccaniche anche con sostituzione di singole componenti
b. Verifica dei sistemi idraulici di carico e scarico
c. Pulizia generale delle pompe, spurgo fosse di alloggiamento pompe, tubazioni varie, basamento e staffe di sostegno, infissi, botole e chiusini di accesso
d. Sostituzione irrigatori deteriorati
FINITURE EDILI E MURARIE
a. Accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza, stabilità ed efficienza tecnica dei controsoffitti, dei serramenti interni ed esterni, pavimentazioni interne, ripristino finiture murarie e di carpenteria, interne ed esterne
b. Ispezione e pulizie canali di gronda e pluviali, pulizia tubature sub – orizzontali e relativi pozzetti di ispezione, ispezione e pulizia del sistema fognario
c. Tinteggiatura e verniciatura delle parti murarie, di carpenteria e delle opere in metallo
MANTO ERBOSO
x. Xxxx’impianto sportivo particolare attenzione dovrà essere rivolta alla manutenzione dei terreni di gioco, avendo cura di effettuare regolarmente tutto l’anno:
- il taglio del manto erboso
- eventuali semine parziali
- l’annaffiatura
- il ripristino del terreno dovuto all’uso, come la copertura di buche con, all’occorrenza, il riporto di sabbia silicea o miscela di sabbia e torba, rullatura e livellamento ove necessario.
Nel mese di maggio, a fine campionati, va effettuata la rigenerazione con le operazioni di: arieggiatura, top – dressing e sabbiatura con concimazione, la trasemina ed eventuali diserbi selettivi se necessari.
b. verifica dello stato delle recinzioni, delle panchine per giocatori e delle porte ed effettuare gli interventi necessari.
ATTREZZATURE SPORTIVE
Dovrà essere tenuta in efficienza l’attrezzatura sportiva