Comune di Bardolino
Comune di Bardolino
REGOLAMENTO SUI CONTRATTI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 08.07.2002
INDICE DEL REGOLAMENTO SUI CONTRATTI
SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
Art. 1: Oggetto e rispetto dei principi
Art. 2: Durata dei contratti, termine iniziale e finale Art. 3: Divieto di cessione del contratto
Art. 4: Proroga del contratto
Art. 5: Rinnovo del contratto
SEZIONE SECONDA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA
Art. 6: Predisposizione degli elenchi dei beni e dei servizi Art. 7: Determinazione a contrarre: competenze
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 8: Procedure di aggiudicazione Art. 9: Asta pubblica
Art. 10: Licitazione privata Art. 11 : Procedura negoziale
Art. 11 bis Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale
SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
Art. 12: Modalità di svolgimento delle gare
Art. 13: Principi inerenti il bando e la lettera di invito Art. 14: Riapertura e proroga dei termini
Art. 15: Regole per la presentazione delle offerte Art. 16: II verbale di gara
Art. 17: I rappresentanti delle ditte Art. 18: Interpretazione dell'offerta Art. 19: Aggiudicazione
SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO
Art. 20: Forma dei contratti
Art. 21: Termini per la stipulazione del contratto Art. 22: Condizioni generali di contratto
Art. 23: Esecuzione del contratto Art. 24: Pagamenti ed anticipi Art. 25: Cauzioni
Art. 26: La risoluzione del contratto
Art. 27: Collaudi e liquidazione dei corrispettivi Art. 28: Le spese contrattuali
Art. 29: L'imposta di xxxxx e di registrazione
SEZIONE SESTA: NORME FINALI
Art. 30: Aggiornamento degli importi Art. 31: Abrogazione di norme
SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
ART. 1 -Oggetto e rispetto dei principi
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della legge e dello statuto, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato, disciplina l'attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti di servizi e di fornitura finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente. Per le procedure di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione di lavori od opere pubbliche si applicano le disposizioni del presente regolamento nei limiti in cui non risultino incompatibili con le disposizioni di legge nazionali che dovranno quindi essere applicate in luogo di quelle previste dal presente regolamento.
2. presente regolamento trova applicazione per i contratti di servizi e di forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto per l'applicazione della disciplina comunitaria.
3. Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario filtrati mediante la legislazione regionale nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 come modificato dall'ari. 13 della legge 24 aprile 1998 n. 128.
ART. 2 - Durata dei contratti, termine iniziale e finale
1. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. In tutti i contratti ad esecuzione continuata e periodica, ivi compresi quelli ad esecuzione differita, stipulati dal Comune devono essere specificati in modo chiaro la durata del contratto nonché il termine iniziale e finale dello stesso. La durata ed i termini iniziale e finale, devono essere indicati in modo preciso con indicazione della data di inizio e di fine del rapporto giuridico. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
3. Nessun rapporto contrattuale del Comune può avere di norma una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
4. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
5. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.
ART. 3 - Divieto di cessione del contratto
1. E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune.
2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto contraente purché si continui l'esercizio di tale attività imprenditoriale e salve le garanzie sulla base delle quali il contratto era stato stipulato, che dovranno essere rigorosamente dimostrate. In caso di trasformazione dello status giuridico del contraente, questi è tenuto a comunicare le modalità attraverso cui si intende trasformare lo status almeno con un preavviso di trenta giorni rispetto l'avvio della procedura di trasformazione, la data di inizio e la data di ultimata trasformazione tenendo peraltro informato il Comune sull'andamento del procedimento in corso.
3. In caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, il Comune potrà sempre rivedere le forme di garanzia preventivamente stabilite, attraverso un eventuale ed opportuno adeguamento delle stesse in considerazione sia della capacità patrimoniale della nuova società sia del valore della prestazione oggetto del contratto.
4. In ogni caso, nel corso della durata del contratto ogni ditta non può apportare trasformazioni giuridiche tali da pregiudicare l'adempimento della prestazione contrattuale nonché delle relative garanzie. La violazione di questa disposizione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. Il Comune, dopo aver ricevuto esaustiva documentazione comprendente l'atto costitutivo, lo statuto e le relazione tecniche previste dal codice civile, relative alle modalità della trasformazione, nonché la documentazione sulle forme di garanzia della stessa, si dovrà pronunciare entro i trenta giorni previsti, decorsi i quali senza che nel frattempo sia intervenuto un atto di diniego, la trasformazione si intende accolta. Nel termine di cui sopra il Comune potrà in ogni caso, richiedere chiarimenti.
6. È fatta salva la cessione dei contratti a seguito del trasferimento di azienda. In questo ultimo caso, il responsabile del servizio ha sempre la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa. Anche in caso di trasferimento di azienda il contraente ha l'onere di comunicarlo con un congruo preavviso al Comune a pena di risarcimento del danno.
7. La cessione del contratto da parte del terzo contraente in violazione della presente disposizione, costituisce titolo giuridico per il Comune per chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'alt. 1456 c.c; a tal fine nei contratti stipulati dal Comune dovrà essere richiamata quale parte integrante dello stesso la presente disposizione.
ART. 4 - Proroga del contratto
1. Per proroga del contratto si intende il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate.
2. Possono essere oggetto di proroga solo i contratti ad esecuzione continuata o periodica.
3. Nel caso in cui si dovessero presentare in prossimità della scadenza del contratto delle esigenze di particolare rilevanza pubblica di imprevedibile urgenza e tali da rendere necessaria la prosecuzione del rapporto contrattuale, il responsabile del servizio competente, prima della scadenza del termine del contratto, con provvedimento motivato, proroga la durata del contratto per un periodo di tempo equivalente a quello necessario all'espletamento della gara e comunque per un periodo mai superiore a sei mesi. La proroga del contratto avrà la stessa forma utilizzata per il contratto prorogato ed in nessun modo dovrà comportare per il Comune oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel contratto prorogato. E’ vietato prorogare lo stesso contratto per più di una volta.
ART. 5 - Rinnovo del contratto
1. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente fermi restando la durata del rapporto, le clausole del contratto ed ogni altro elemento contrattuale, salvo l'adeguamento di aggiornamento prezzi ISTAT obbligatorio per tutti i contratti di durata pluriennale. Il rinnovo del contratto è possibile solamente nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
2. E' vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita.
3. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e di servizi. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi di cui all'art. 44 della legge 724/96, il responsabile del servizio, provvedere al rinnovo del contratto con l'originario contraente.
4. Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti conclusi attraverso procedure di gara ovvero conclusi attraverso il procedimento di cui all'art. 13, e della facoltà di rinnovo, di norma, ne deve essere dato atto nel contratto originario.
5. Il rinnovo del contratto può essere utilizzato per più di una volta purché venga rispettato il limite di cui all'art. 2 comma III del presente.
6. II contratto di xxxxxxx deve avere la stessa forma del contratto originario.
SEZIONE SECONDA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA
ART. 6 - Predisposizione degli elenchi dei beni e dei servizi
Gli elenchi dei beni e dei servizi periodici di cui l'ente necessita per il suo regolare funzionamento e relativi all'anno solare successivo, articolati per distinte categorie, sono predisposti dal responsabile dell'Area interessata entro il mese di ottobre di ogni anno.
Degli elenchi inoltre deve essere stimato il valore complessivo ai fini del loro inserimento nel Bilancio di previsione prima e nel Piano Esecutivo di Gestione dopo.
Nel Piano Esecutivo di Gestione deve essere espressamente prevista la suddivisione gestionale, finanziaria e funzionale sia dei beni di consumo che dei servizi affinchè per ciascuna area funzionale sia palese la dotazione di budget e di risorse.
Gli elenchi una volta predisposti ed inseriti nel Piano Esecutivo di gestione, sono corredati, a cura del dirigente del servizio ragioneria, dalle attestazioni previste dalla legge in ordine ai conseguenti impegni finanziari costituendo ad ogni effetto autorizzazioni di spesa, entro i limiti ivi previsti, per le singole categorie di beni e di servizi.
Sulla base dell'avvenuta attestazione di copertura finanziaria e di autorizzazione alla spesa, ciascun Responsabile di area provvedere poi alla gestione dei contratti in piena
autonomia funzionale nel corso dell'anno solare di riferimento.
ART. 7 - Determinazione a contrarre: competenze
E' competenza del responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l'adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l'avvio della procedura di gara.
L'adozione della determinazione a contrarre non è necessaria per i contratti il cui valore sia inferiore a 10.000 euro nei limiti in cui si tratti di contratti stipulati per la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi amministrativi.
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 8 - Procedure di aggiudicazione
Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
a) asta pubblica
b) licitazione privata
c) trattativa privata
Per i contratti dai quali derivi un'entrata per il Comune, dovrà utilizzarsi sempre il sistema dell'asta pubblica di cui all'art. 11 comma IV.
Per i contratti dai quali derivi un'uscita per il Comune, si utilizzerà il sistema più opportuno tra quelli previsti nella presente sezione, avendo modo di indicarlo chiaramente già nella determinazione a contrarre .
ART. 9 - Asta pubblica
Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.
Dell'asta pubblica deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future.
Il bando di gara deve indicare quanto meno:
a) il comune proponente, gli estremi della determinazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;
b) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
c) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
d) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte.
All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall'amministrazione;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la consistenza finanziaria, l'esperienza maturata.
In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono necessariamente essere menzionati nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
ART. 10 - Licitazione privata
Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti dal bando di gara, che presentino richiesta di invito.
Della licitazione privata deve essere dato un preventivo avviso da pubblicarsi secondo le forme di pubblicità obbligatorie legislative vigenti e future.
Il bando di gara deve indicare quanto meno:
e) il comune proponente,gli estremi della determinazione a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa;
f) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva, o delle altre ulteriori forme di garanzia;
g) i requisiti di capacità tecnico-economica e di affidabilità prescritti;
h) il criterio di aggiudicazione prescelto nonché i criteri e le modalità di presentazione delle offerte;
i) il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di invito, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale si deve procedere agli inviti.
Ove non pervenga più di una richiesta di invito la gara si intende deserta.
Pervenute le richieste, l’amministrazione provvede, entro il termine di 30 giorni, ad invitare alla gara tutte le ditte in possesso dei requisiti prescritti, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La lettera di invito, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la gara, deve contenere:
a) l'espresso riferimento all'avviso di gara ed ai singoli elementi in esso indicati;
b) la data, l'ora ed il luogo fissati per lo svolgimento della gara, nonché il termine entro il quale devono pervenire le offerte;
c) l'eventuale ulteriore documentazione ovvero autocertificazione da presentare unitamente all'offerta;
d) la precisazione nel caso in cui non si voglia procedere ad aggiudicazione qualora abbia a pervenire una sola offerta.
All'aggiudicazione si fa luogo, di regola, indifferentemente secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel bando di gara e nella determinazione a contrarre verrà comunque indicato uno dei seguenti criteri:
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base di asta indicato dall'amministrazione;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri e gli elementi numerici corrispondenti che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono
necessariamente essere menzionati nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.
ART. 11 - Procedura negoziale
Con la procedura negoziale si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo eventuale confronto concorrenziale.
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:
a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
b) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico scientifico;
e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50% dell'importo di quello originario;
f) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili, non consenta di far luogo a pubblica gara;
g) allorquando il valore del contratto non superi il valore di lire 30.000 euro IVA esclusa, fermo il divieto in base al quale nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di eludere la disciplina del presente regolamento;
h) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze di cui dovrà essere data giustificazione nella determinazione a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara.
Nei casi previsti alla lett. g) si fa luogo sempre ad un confronto concorrenziale tra almeno cinque persone o ditte scelte discrezionalmente tra quelle ritenute in possesso dei requisiti necessari all'adempimento della prestazione.
Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alla caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero in ogni caso quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 5.000 Euro IVA esclusa.
ART. 11 BIS - Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale
Allorquando sia ritenuto opportuno affidare una fornitura od un servizio ad una cooperativa di solidarietà sociale, il responsabile di area può provvedere a stipulare una relativa convenzione nel rispetto della disciplina di legge vigente.
SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
ART. 12 - Modalità di svolgimento delle gare
Tutte le gare sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
In caso di unica offerta l'amministrazione è sempre in facoltà di non procedere all'aggiudicazione laddove motivatamente rilevi la non congruità dell'offerta presentata ovvero la sua non convenienza economica anche in considerazione della mancanza di un parametro di confronto con altre eventuali offerte.
ART. 13 - Principi inerenti il bando e la lettera d'invito
Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di xxxxxx e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.
Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla sostituzione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall'espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
ART. 14 - Riapertura e proroga dei termini
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
ART. 15 - Regole per la presentazione delle offerte
Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall'avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti a pena dell'esclusione dell'offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo
all'ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall'avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l'offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l'amministrazione decida motivatamente di differire l'apertura delle stesse.
Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.
ART. 16 - II verbale di gara
Il verbale di gara è l'atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all'aggiudicazione.
Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico;
Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
• la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
• i principi che regolano il procedimento di gara;
• l'elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
• la formulazione della graduatoria;
• le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dall'art. 19;
• la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall'ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.
ART. 17 - I rappresentanti delle ditte
Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell'intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale
l'interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante e ne spenda la
contemplatio domini.
ART. 18 - L'interpretazione dell'offerta
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l'indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un'espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.
ART. 19 – Aggiudicazione
1. Il bando di gara deve prevedere che il vincolo giudico consegua esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta infatti l'atto con il quale si individua l'offerta migliore con cui l'ente stipulerà il successivo contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l'ente provvederà d'ufficio ad annullare l'aggiudicazione provvisoria e ad incamerare le somme previste dall'art. 23 II comma del presente regolamento.
3. Dopo avere verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti dichiarati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia, l'ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.
4. Il contratto non è soggetto ad approvazione.
SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO
ART . 20 - Forma dei contratti
1. I contratti, sulla base degli schemi predisposti dall'ufficio contratti, sono stipulati dal responsabile competente per materia e vengono rogati - di norma – dal Segretario Comunale, con le seguenti modalità:
a) per atto pubblico;
b) in forma pubblico - amministrativa, scrittura privata autenticata;
c) a mezzo di scrittura privata.
2. Il Segretario comunale roga i contratti indicati alla lettera b) del comma 1, ed è tenuto a custodirli, a mezzo dell'ufficio contratti e sotto la propria responsabilità, e tenere il repertorio secondo legge.
3. La stipulazione del contratto in forma pubblica o pubblico - amministrativo è obbligatoria:
a) se la scelta del contraente è avvenuta con il sistema dell'appalto concorso, dell'asta pubblica e della licitazione privata;
b) quando si debba iscrivere ipoteca;
c) quando l'importo contrattuale, al netto di imposte e tasse, è superiore ad euro 5.000 IVA esclusa;
d) negli altri casi previsti specificamente per particolari esigenze dalla determinazione a contrarre di cui all'art. 7.
4. I contratti aggiudicati a trattativa privata, oltre che per atto pubblico o pubblico - amministrativo, possono stipularsi, salvi i casi indicati al comma 3:
a) per mezzo di scrittura privata;
b) per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
c) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera - offerta, sottoscritto dall'offerente ed accettato dal Comune;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Anche per gli atti di cui alla lettera a) e b) similmente agli atti da registrarsi in caso di uso - come da circolare n. 4 del 14.01.1974 dir. Gen. a. g.g. e personale del Ministero degli Interni - vengono repertoriati dal Segretario Comunale nel proprio repertorio.
5. Al contratto sono allegati la deliberazione di approvazione del verbale o di aggiudicazione e gli altri documenti ritenuti necessari dall'ufficiale rogante o richiesti dalle parti; ove si richiamino capitolato generali o speciali è sufficiente farne menzione senza allegarli.
ART. 21 - Termini per la stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto deve intervenire di regola entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. In ogni caso l'aggiudicatario deve
presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un preavviso di almeno sette giorni.
2. Nel bando di gara ovvero nel capitolato d'oneri, deve essere previsto che qualora il contraente non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni, il quale corrisponde in ogni caso alla somma corrispondente alla differenza tra il valore dell'offerta del primo concorrente non presentatosi per la stipula ed il valore dell'offerta presentata dal secondo classificato.
(Nel caso in cui tuttavia il valore della cauzione provvisoria sia quantomeno equivalente alla predetta differenza l'ente avrà titolo per incamerare solo la cauzione provvisoria.
Nel caso in cui il valore della cauzione provvisoria sia inferiore alla predetta differenza, l'ente provvedere ad incamerare la cauzione e la somma residua necessaria a colmare la differenza tra il valore dell'offerta de! primo concorrente non presentatosi per la stipula ed il valore dell'offerta presentata dal secondo classificato).
Nel caso in cui il Comune non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nel termine indicato al comma 1 il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.
ART. 22 - Condizioni generali del contratto
Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria.
ART. 23 - Esecuzione del contratto
1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile di area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l'adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
ART. 24 - Pagamenti ed anticipi
1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E’ vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso di uso.
3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.
ART. 25 – Cauzioni
1. Le cauzioni sono validamente costituite mediante il deposito presso l'istituto bancari di riferimento del Comune, mediante bonifico bancario, fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di legge.
2. La cauzione provvisoria, obbligatoria solo per i procedimenti di asta pubblica, licitazione privata ed appalto concorso, e che tutela l'ente per l'eventuale mancata stipulazione da parte dell'aggiudicatario, deve sempre avere un importo non inferiore al 5% del valore della base d'asta; essa è sempre dovuta salvo quanto previsto da leggi che dispongano inderogabilmente in modo diverso.
3. La cauzione definitiva, sempre di importo non inferiore al 5% del valore complessivo del contratto, è obbligatoria per tutti i contratti salvo quanto disposto da leggi che dispongano inderogabilmente in modo diverso.
4. Il Comune può per altro indifferentemente prevedere che la cauzione definitiva sia costituita mediante una fideiussione bancaria ovvero assicurativa del valore totale corrispondente a quello del contratto che viene stipulato.
5. Questa disposizione a garanzia dell'esecuzione della prestazione si applica di norma allorquando nel corso del contratto si verifichi una trasformazione dello status giuridico da società di persona e società di capitali.
6. Le cauzioni definitive a prescindere dalla forma di garanzia utilizzata, devono sempre necessariamente avere una validità temporale coincidente con i termini di durata del contratto.
7. A garanzia dell'adempimento della prestazione il contraente privato ed anche i suoi fideiussori devono sempre impegnarsi a non opporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, tranne nei casi in cui venga opposta una eccezione di nullità, di annullabilità o di recesso del contratto. In ogni altro caso i contraenti non io opporre eccezioni pretestuose a pena di risarcimento dei danni.
8. Il fidejussore è sempre obbligato in solido con il debitore principale e le parti non mai convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale in quanto l'ente deve sempre contestualmente avere titolo per agire
giudizialmente e senza prescrizioni od impedimenti nei confronti del debitore principale e di tutti i fideiussori.
ART. 26- La risoluzione del contratto
1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dalla disciplina del codice civile. In tal caso esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
2. Il Comune ha, inoltre, facoltà di risolvere i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, in qualunque momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. (In questo caso, esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sino al momento della risoluzione ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite non essendo applicabile l'art. 1671 del codice civile).
3. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, qualora non sia prevista la revisione dei prezzi.
4. Il Comune può prevede delle particolari condizioni o specifiche modalità di adempimento della prestazione la cui violazione comporti di diritto l'effetto della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salva comunque la facoltà di non far valere la clausola risolutiva espressa.
ART. 27 - Collaudi e liquidazione dei corrispettivi
1. Ogni prestazione effettuata a favore del Comune in esecuzione di un contratto prima della liquidazione del compenso dovuto, è soggetta alla verifica, da parte del responsabile di area interessato, della conformità della prestazione alle clausole stabilite dal capitolato o dal contratto stipulato.
ART. 28 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria almeno entro 10 giorni precedenti la stipula del contratto.
ART. 29 - Imposta di bollo e registrazione
1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore; i contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d'uso quando trattasi di operazioni assoggettate all'IVA, altrimenti anch'essi vengono registrati a termine fisso.
2. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
3. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'Ufficio Contratti.
SEZIONE SESTA: NORME FINALI
ART. 30 - Aggiornamento degli importi
1. I valori monetari specificati nelle varie disposizioni del presente regolamento possono essere aggiornati entro il mese di febbraio di ciascun anno, per adeguarli alle variazioni del potere d'acquisto della lira verificatesi nel corso dell'anno precedente.
ART. 31 - Abrogazione di norme
Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure in economia, sono abrogate le disposizioni vigenti che dispongono in senso difforme e tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.