COMUNE DI BERTINORO
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
VI SETTORE - ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E TURISTICHE
Servizio Turismo, Cultura e Sport
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI BERTINORO (via Saffi)
L’anno ……………………….., il giorno …………………………. del mese di …………………....
alle ore presso la Residenza Municipale,
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
il Comune di Bertinoro (codice fiscale n. 80002170407), d’ora in avanti chiamato “CONCEDENTE”, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx la quale agisce nell’interesse esclusivo del Comune medesimo nella sua qualità di Capo Settore, per effetto dell’art 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e dell’art. 11 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliato per qualifica presso la Residenza Municipale, all’uopo autorizzata con ;
E
...........................................................…………………………. con sede a …………………………, in via ………………………………… n. ……., C.F. / P.IVA …………………………………, nella persona del Suo Legale Rappresentante, Sig. ………………………………………. nato a
………………………. e residente in ……………………, via ……………………… n. …., C.F.
………………………………. d'ora innanzi denominato “CONCESSIONARIO”
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Finalità ed oggetto della Concessione
Il concedente, in esecuzione alla delibera CC n. n. 29 del 29/04/2015 e della successiva determinazione del Capo VI Settore n. del , affida in concessione la gestione della Palestra Comunale di Bertinoro, sita in Via Saffi 1 a ………………………….………, nella persona del Presidente, sig. , quale concessionario.
Forma oggetto della presente concessione l'affidamento in gestione della Palestra Comunale di Bertinoro, sita in Xxx Xxxxx 0, costituita dalle strutture e dagli accessori che saranno indicati nel verbale di consegna che verrà redatto tra le parti al momento della consegna come indicato all’art. 5 della presente.
La gestione dovrà assicurare il funzionamento della suddetta palestra negli orari e alle condizioni stabilite nel presente atto e con la finalità di promuovere la pratica sportiva nel territorio comunale,
quale servizio pubblico, con particolare coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi fino a 18 anni, delle realtà sportive esistenti, e a realizzare attività diversificate per tipologia di utenza sociale.
Art. 2 - Proprietà della Palestra
Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici affidati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente.
Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il concessionario riterrà di doversi dotare o di realizzare per la migliore conduzione della Palestra, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente.
L’esercizio della gestione dell’impianto e delle attrezzature di cui trattasi è subordinata all’osservanza delle normative di sicurezza e delle leggi vigenti.
Le concessioni e/o autorizzazioni edilizie per le nuove opere e/o modifiche, nonché per le opere manutenzioni ordinaria e di eventuali migliorie di cui all’art. 8 della presente Convenzione, saranno rilasciate dagli Uffici competenti al concessionario previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente. A tal fine la presente Convenzione costituisce delega per il concessionario a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.
Art. 3 - Durata della concessione
La presente concessione avrà durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01/09/2015. fino al 31/08/2020.
La concessione non può essere rinnovata. Decorsi i termini di durata della concessione l’individuazione del concessionario avrà luogo ai sensi dell’art. 3 della LR 11/2007 nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
Art. 4 - Utilizzo della Palestra
Ai sensi della L.R. 11/2007, art. 5, comma 5 e in accordo con il Regolamento per l’uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali (Allegato A) approvato con delibera C.C. n. 34 del 15.04.2003, l’utilizzo della Palestra per quel che riguarda tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso è definito dal Piano di Utilizzo così come approvato con atto C.C. n. 132 del 28/12/2009 e allegato alla presente convenzione (Allegato B).
Il Piano di Utilizzo può essere modificato annualmente, anche su proposta del concessionario, e diviene esecutivo a seguito del consenso espresso del concedente.
In via generale il concessionario garantisce l’utilizzo della Palestra in via preferenziale alle società sportive con sede nel territorio comunale, avendo come riferimento normativo il Regolamento per l’uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali di cui sopra e la Politica tariffaria per gli impianti sportivi e per le palestre approvata, ai sensi dell’art. 5 del medesimo Regolamento, con deliberazione GC n. 130 del 25.06.2003
Art. 5 - Consegna e stato di consistenza della Palestra
La consegna della Palestra al concessionario avverrà a seguito della firma della presente Convenzione entro 20 giorni dalla presentazione del DUVR e della copia della polizza assicurativa di cui all'art. 17 da parte del concessionario, con apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti di cui all’art. 1 della presente Convenzione.
All’atto della consegna della palestra il concedente nella persona del Capo VI Settore, o suo delegato, del Capo Settore LL.PP.-AE, o suo delegato, e il concessionario, nella persona del suo Presidente o Legale Rappresentante, redigono il suddetto verbale di cui parte fondamentale è lo stato di fatto della Palestra, ossia l’elencazione dei beni immobili e mobili, e delle attrezzature relative.
Nel verbale il concedente e il concessionario dichiarano quindi di aver esaminato la Palestra, specificando lo stato in cui hanno trovato gli impianti, i beni immobili e mobili, le attrezzature e le pertinenze oggetto di concessione.
Alla scadenza della Convenzione la Palestra ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in normale stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso. È fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche agli impianti ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna, salvo se concordato con il concedente.
Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, la Palestra dovrà essere riconsegnata al concedente libera da persone o cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà quindi alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l’eventuale ripristino e/o indennizzo.
Art. 6 - Obblighi del concessionario
Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:
A. la custodia e la sorveglianza della Palestra durante l’utilizzo in orario extra-scolastico, che con il presente atto il concedente affida, nonché di assicurare a proprie spese la sua manutenzione ordinaria, come specificato al successivo art. 7 della presente Convenzione;
B. la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant’altro ivi esistente. Il concessionario dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente concessione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare tali servizi le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi in orario extra-scolastico il concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta;
C. la pulizia delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi, ossia di tutti gli spazi interni durante l’utilizzo. Il concessionario deve garantire le misure igienico sanitario necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizio, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità;
D. il controllo sul regolare utilizzo della palestra volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il concessionario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente Convenzione, in particolare per quanto attiene alla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e di gestione degli impianti sportivi,
con la tenuta dei registri infortuni e di quanto previsto dalle UNI 1176 e 1177. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il concessionario dovrà comunicarlo immediatamente per iscritto al Comune di Bertinoro e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;
E. l’osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e della disciplina previdenziale e assicurativa dei soci volontari, nonché la predisposizione del DUVR;
F. la riscossione delle tariffe d’uso e relativi adempimenti amministrativi ed economico fiscali nel rispetto della normativa vigente in materia;
G. il controllo sull’osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del concedente, nonché del Piano di Utilizzo di cui all’art. 4 della presente Convenzione.
Il concessionario, per l’uso previsto con la presente Convenzione, verserà entro il giorno 15 del mese di settembre in un’unica rata annuale presso il Servizio Tesoreria comunale al concedente un canone annuo pari a € (Iva inclusa).
Detto canone potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute.
Il concessionario:
- entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà presentare al Servizio Sport una relazione su:
a) stato di utilizzo della Palestra;
b) attività svolte nell'anno in attuazione al progetto presentato in sede di gara.
- entro il 30 ottobre di ogni anno, dovrà presentare al Servizio Sport il calendario delle attività previste durante il successivo periodo novembre-giugno per opportuna pubblicazione delle attività sul sito del Comune nelle apposite pagine e per opportuna comunicazione al Settore LL.PP. – AE per l’eventuale accensione del riscaldamento.
Qualora il Presidente di …………………………….. costituente il concessionario sia sostituito per qualsiasi ragione con altro Presidente, quest’ultimo si rende obbligato ad osservare, in virtù della carica acquisita, le condizioni contenute nella presente Convenzione e suoi allegati.
Art. 7 - Manutenzione dell’immobile e pertinenze
Si intende per “manutenzione ordinaria” quell’intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l’integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l’aspetto tecnico.
Si intende per “manutenzione straordinaria” ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.
Il concessionario, come indicato all'Art. 6, lettera A), è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:
a) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionari.
b) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorare e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d’atto del deterioramento e/o danneggiamento e l’inizio dei lavori, se non per quanto necessario all’approntamento e all’organizzazione degli stessi.
Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature deteriorate per usura o fuori uso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il concessionario dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne gli impianti e le aree pertinenti usando la diligenza del buon padre di famiglia.
Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell’esecuzione della presente convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.
Il concedente è tenuto ad eseguire, a proprio carico, la manutenzione straordinaria:
a) preventiva necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, compreso quello termico, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento straordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario;
b) necessaria alla riparazione e ripristino delle strutture, impianti sportivi o tecnologici danneggiati o inutilizzabili per usura, o necessaria al loro adeguamento, in relazione alle norme edilizie o tecnico-sportive che nel periodo di concessione potranno essere emanate dagli organi competenti.
È fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente, a mezzo lettera, al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.
Oltre agli interventi di cui alla tabella riportata all'Art. 6 della presente Convenzione, il concessionario può effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, previa acquisizione del parere del Servizio Sport in merito alla valenza sportiva, sociale e ricreativa dell'intervento, e approvazione dell'Amministrazione comunale a cura del Settore LL.PP. / AE.
In effetti al concessionario con il presente atto si attribuisce la titolarità di stazione appaltante per realizzare tali lavori, che devono essere svolti seguendo tutti gli adempimenti propri delle opere pubbliche.
In questo caso il concessionario si assume la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori a norma di legge in materia di sicurezza sul lavoro esonerando il concedente e il suo personale da ogni qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose eventualmente verificati in corso d'opera.
Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal concessionario il concedente riconoscerà un rimborso della spesa in misura pari al 100%. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.
Art. 8 – Migliorie
Il concessionario, qualora ne riscontri l’opportunità, potrà dare corso ad interventi di miglioria, ossia interventi che non sono ricompresi nella definizione di manutenzioni straordinaria volti quindi a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa.
Nel caso in cui gli interventi di miglioria comportino la realizzazione di lavori, questi dovranno essere realizzati seguendo l'iter per le opere pubbliche specificato all'Art. 6 della presente Convenzione.
Il concedente potrà riconoscere al concessionario anche una contribuzione per la miglioria apportata, fino a un rimborso massimo della spesa in misura pari all'80%. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.
Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventerà di proprietà del concedente e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al concessionario.
Art. 9 - Poteri e obblighi del concedente
Il concedente, attraverso il Servizio Sport e il Settore L.L.-P.P. / A.E., esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto, ciascuno per le rispettive competenze
Al concedente, o a un suo delegato è consentito l’accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna specifica giustificazione in ogni parte della Palestra.
Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione della Palestra, nonché all’osservanza della presente convenzione e della normativa vigente.
In caso di contestazioni il Servizio Sport, anche su segnalazione del Settore L.L.-P.P. / A.E., inoltrerà al concessionario apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all’applicazione delle penalità stabilite. Decorso inutilmente il termine fissato il concedente potrà deliberare la revoca della concessione, anche con effetto immediato.
In quest’ultimo caso il concedente si riserva la facoltà di denunciare l’accordo e rescindere il presente atto. In tal modo la palestra in oggetto rientra anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale in sua piena disponibilità e viene posto a carico del concessionario ogni danno che il concedente ha subito a causa dell’anticipata risoluzione contrattuale.
Allo stesso modo il concedente rientra nella piena disponibilità della palestra anche in caso di scioglimento della denominazione giuridica del concessionario, ove questi non provveda a rinnovo entro 30 (trenta) giorni.
Il concedente non avrà nulla a pretendere per quanto riguarda gli introiti del concessionario in relazione alla gestione dell'impianto
Art. 10 – Contributi
La sottoscrizione del presente contratto di concessione della Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx 0, non dà diritto ad alcuna erogazione di contributo da parte del concedente al concessionario.
Tale sottoscrizione comunque non esclude la possibilità di compartecipazione anche economica del
concedente alle attività sportive e ricreative del concessionario nel caso in cui il concedente riconoscesse la particolare rilevanza delle stesse con riferimento alle proprie competenze istituzionali.
Art. 11 - Pubblicità e segnaletica
Il concessionario, al fine di incrementare le entrate permettendo l'equilibrio di bilancio della gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia.
Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.
La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo, inoltre, in linea generale non deve essere contundente, in regola con le norme dell'antinfortunistica ed installato in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva, e da non essere divelto ed eventualmente anche usato come arma impropria.
Il concessionario è tenuto inoltre ad affiggere in apposita bacheca i propri riferimenti telefonici, per poter essere contattato in caso di necessità, oltre che copia degli statuti societari e del Piano di utilizzo al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.
Art. 12 - Divieto di subconcessione
II concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessuna parte della palestra potrà essere utilizzata da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte del concedente.
Art. 14 - Penali e Cauzioni
In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da € 25,00 ad € 250,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a suo giudizio insindacabile attraverso il proprio Servizio Sport e/o Settore Tecnico.
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della contestazione. Il concessionario, a garanzia degli impegni e obblighi assunti, dovrà presentare un deposito cauzionale di € 2.500,00, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati in conformità ai disposti del DPR 115/04, dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, contenente:
a. validità fino a sei mesi dopo la scadenza del contratto di concessione a partire dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;
b. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile,
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, nonché la clausola per cui “il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto al Comune di Bertinoro”.
Il concedente, qualora il concessionario si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere dal contratto senza nulla dovere al concessionario e trattenendo dal deposito cauzionale, quale indennizzo, un importo pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell’impianto accorsi in relazione all’attività di esercizio dell’uso e della gestione del concessionario o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti nell’ambito della concessione di gestione.
Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del deposito cauzionale.
Art. 15 - Inadempienze Risoluzioni
Oltre a quanto specificato all’art. 6 - Obblighi del concessionario, in generale l’inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente Convenzione, può comportare la risoluzione della stessa ipso jure.
In caso di riscontrate inadempienze da parte del concessionario degli obblighi o delle condizioni previste dalla presente Convenzione, obblighi e condizioni che si convengono tutti e tutte ugualmente importanti, il concedente, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltrare al concessionario apposita diffida ad adempiere, fissando un termine temporale per l’adempimento commisurato alla gravità e pericolosità dell’inadempienza. Decorso inutilmente il termine prefissato, il concedente potrà deliberare la revoca della concessione, anche con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.
In caso di risoluzione del contratto il concessionario dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.
Per esigenze di interesse pubblico la Convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.
L’atto di revoca dovrà contenere adeguate motivazioni circa le ragioni per cui il soddisfacimento del pubblico interesse comporta la revoca della concessione.
Art. 16 - Recesso
È data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dal contratto di concessione, unicamente entro il secondo anno di concessione, previa comunicazione da inviarsi al concedente a mezzo di lettera raccomandata con almeno 6 (sei) mesi di preavviso. In tal caso nessun onere aggiuntivo ricadrà sul concessionario. Il concessionario è comunque tenuto a rispondere delle obbligazioni da lui assunte in dipendenza della gestione.
In caso di utilizzo da parte del concessionario della facoltà di recesso anticipato dal contratto il concedente tratterà da detto deposito cauzionale quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario ed in ogni caso, non darà corso alla richiesta di
svincolo del concessionario prima di aver puntualmente verificato l’insussistenza di danni, di sospesi o di obbligazioni precedenti.
Si prevede inoltre la decadenza del contratto di concessione per la perdita dei requisiti richiesti nel Bando di gara all’Art. 2 “Soggetti affidatari”.
Art. 17 - Responsabilità e Assicurazioni
Il concessionario sottoscrivendo il presente contratto di concessione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nella palestra a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.
Tutte le obbligazioni derivanti presente contratto di concessione, fra cui anche l’adempimento alla normativa vigente in materia di contabilità, di corretto adempimento delle procedure, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al concessionario quale soggetto giuridico.
Il concessionario stipula una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, riferita alla Palestra oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a strutture, persone e cose di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto della presente convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione della Palestra stessa.
Tale polizza stipulata con una primaria compagnia di assicurazione dovrà avere decorrenza dall’inizio della concessione e con validità per tutta la sua durata, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Sezione RCT
· massimale unico non inferiore a €. 2.500.000,00;
· coprire tutte le attività svolte dal concessionario comprese attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato o escluso;
· il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo.
· Rc della conduzione del fabbricato
· Causale incendio
· Interruzione attività di terzi (industriali, agricole, commerciali..) Sezione RCO
· Massimale per sinistro € 2.500.000,00, con sotto limite per persona danneggiata di € 1.000.000,00
· Buonafede INAIL
Il concessionario si impegna a presentare copia della polizza assicurativa, regolarmente sottoscritta e quietanzata dalle parti, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e si impegna a mantenere in vigore la presente copertura assicurativa per tutta la durata della concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe con obbligo di presentazione della documentazione comprovante all’Amministrazione.
Resta inteso che qualora l’entità del danno superi l’ammontare dei singoli massimali previsti dalla predetta polizza, l’eccedenza resterà a carico del concessionario
Si precisa che il concedente è assicurato per i beni di sua proprietà, contro il rischio di incendio, atti vandalici e eventi atmosferici pur in presenza di una franchigia.
Qualora il concessionario stipuli propria polizza incendio a tutela dei beni, dovrà essere espressamente inclusa clausola per conto di chi spetta affinché l’indennizzo venga corrisposto al legittimo proprietario.
Art. 18 - Obblighi previdenziali
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso la palestra dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. Il concedente annualmente potrà richiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nella palestra nonché la documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
Il concedente potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).
Il concessionario dovrà assolvere tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, previdenziali e assistenziali relativi al personale.
Art. 19 - Spese di stipulazione contrattuale
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.
Le parti danno atto che quanto stabilito nella presente concessione ha avuto esecuzione per consenso orale tra le stesse di cui la presente scrittura assume rilevanza riproduttiva di detto consenso oltre che di garanzia dei rapporti reciprocamente assunti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
Art. 20 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso il concedente. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Segreteria – Ufficio Contratti.
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Art. 21 - Foro delle Controversie
Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.
Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione competente secondo quanto previsto dall’art. 5 della l. 1034/1971.
Art. 22 - Responsabile di procedimento
Il concessionario prende atto che la responsabilità di procedimento di cui alla presente concessione è assegnata alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxx del Servizio Turismo, Cultura e Sport.
IL CONCESSIONARIO IL CONCEDENTE
Il Legale rappresentante CAPO VI SETTORE