Contratto di Assicurazione dedicato ai Proprietari o Affittuari di Uffici
Contratto di Assicurazione dedicato ai Proprietari o Affittuari di Uffici
o Studi Professionali
GLOBALE UFFICI
Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali
Addetti
GLOSSARIO
Tutti coloro, compresi i titolari, familiari, prestatori di lavoro, collaboratori, coadiutori e praticanti anche occasionali, che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell’attività e/o nell’ufficio o studio professionale indicato in polizza.
Apparecchi elettronici
L’insieme delle seguenti apparecchiature:
a) d’ufficio: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; personal computer e minielaboratori; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche; macchine ed impianti di telecomunicazione, di segnalazione, di prevenzione e allarme; conduttori di collegamento; registratori di cassa;
b) professionali: impianti per la diagnosi e la terapia, apparecchi elettromedicali; impianti per l’analisi dei materiali, di ricerca scientifica, di misurazione e di controllo, bilance.
Armadi di sicurezza e/o corazzati
Gli armadi che presentano le seguenti caratteristiche:
• parete e battente in acciaio di spessore non inferiore a mm 3;
• movimento di chiusura comandante xxxxxxxxx multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;
• serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica e/o letterale;
• peso minimo kg. 100.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.
Assicurazione a Valore intero
L’assicurazione che in caso di sinistro comporta l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 8.7 “Assicurazione parziale”, allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro. Ai fini di tale calcolo come somma assicurata si assume quella indicata in polizza aumentata del 10%.
Assicurazione a Primo rischio assoluto
L’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l’Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 8.7 “Assicurazione parziale”.
Attrezzatura
L’attrezzatura e l’arredamento d’ufficio, la cancelleria, gli impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, le vetrine, i tendoni e quant’altro di simile inerente all’attività.
Casseforti
I mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche non inferiori a quelle degli armadi di sicurezza e/o corazzati, ad eccezione dello spessore delle casseforti murate. Il peso minimo per le casseforti non murate non deve essere inferiore a kg. 100.
Contenuto
L’insieme dei beni di cui alle voci “Attrezzatura”, “Apparecchi elettronici”, “Enti Particolari” e “Valori”. Sono inoltre compresi:
• i campionari merci, con esclusione di: quadri, tappeti, oggetti d’arte, preziosi e pellicole cinematografiche;
• gli effetti personali dell’Assicurato e dei suoi addetti, con esclusione dei preziosi e di quanto contenuto nelle abitazioni.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
Copertura
Il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose particolari
Archivi cartacei e meccanografici, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Dati di archivio
Le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili memorizzati dall’Assicurato con esclusione: dei dati su supporti fissi per destinazione, dei dati su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dell’Assicurato.
Enti particolari
Quadri, tappeti ed oggetti d’arte (esclusi i preziosi).
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intero complesso edilizio variamente elevato o la sua porzione costruito con strutture verticali, pareti esterne e copertura per almeno 9/10 in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili, con solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili, ivi compresi fissi ed infissi, opera di fondazione ed impianti di pertinenza del fabbricato stesso.
Se l’assicurazione è prestata su singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti costituenti proprietà comune.
Fissi, infissi e serramenti
Manufatti per le chiusure dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento e protezione.
Franchigia
L’importo che viene dedotto dal danno liquidato a termini di polizza e che resta a carico dell’Assicurato.
Furto
La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione
Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
Incendio
La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inferriata
Manufatto in barre o tondi di ferro o lega metallica, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione; l’inferriata può essere:
• ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano in modo tale che le barre ricavate nella inferriata stessa siano murate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
• fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Lastre
Le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche di sicurezza o antisfondamento complete di iscrizione e decorazione; le insegne anche luminose, esclusi i lucernari, poste all’interno o all’esterno nell’ambito dell’ufficio o studio professionale.
Massimale
La somma fino al cui limite la Società risponde in base all’assicurazione.
Onda sonica
L’onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
Parti
Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Programmi in licenza d’uso
Sequenza di informazioni, che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina
La sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Rischio
La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scasso
Il forzamento, la rimozione o la rottura di serrature o dei mezzi di chiusura e/o protezione dei locali o dei mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scoperto
La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono da considerarsi scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
Supporto dati
Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Ufficio, studio professionale
I locali in cui l’Assicurato svolge la sua attività professionale o di rappresentanza.
Valori
Il denaro, i titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo, francobolli, marche da bollo, carte bollate).
Vetro antisfondamento
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. È generalmente costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure è costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
GLOBALE UFFICI
Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Gennaio 2019
INDICE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 3
ALTRE NORME COMUNI pag. 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI pag. 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO pag. 9
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CRISTALLI pag. 11
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE GUASTI AGLI APPARECCHI ELETTRONICI pag. 12
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 13
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI pag. 17
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 22
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta l’assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.2 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro vale quanto disposto dall’Art. 8.1 “Assicurazione presso diversi assicuratori” delle “Norme che regolano i Sinistri”.
Art. 1.3 Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Art. 1.4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 1.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 1.8 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, é prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di contratto di durata pluriennale l’Assicurato, trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell’annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.
Art. 1.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione é regolata dalla legge italiana.
ALTRE NORME COMUNI
Art. 2.1 Adeguamento automatico - Indicizzazione (operante solo se richiamata in polizza)
Le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’”Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già Indice del costo della vita)” pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, secondo le regole seguenti:
• alla polizza é assegnato, come riferimento iniziale, quello del mese di settembre dell’anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
• ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo adeguamento) e l’indice del mese di settembre dell’anno solare precedente quello di detta scadenza. Se si é verificata una variazione in aumento rispetto all’indice iniziale o a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo vengono aumentati in proporzione;
• l’aumento decorre dalla data di scadenza annuale e verrà riportato su apposita quietanza da rilasciare al Contraente.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.
Art. 2.2 Titolarità dei diritti nascenti in polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 2.3 Condizione particolare A - Deroga al patto di tacita proroga (operante solo se richiamata in polizza)
In deroga a quanto previsto all’Art. 1.8 “Proroga dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, l’assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta.
Art. 2.4 Estinzione anticipata - Clausola di portabilità per i contratti vincolati (valida solo in caso di contratto connesso a mutuo/contratto di finanziamento)
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.
In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
Art. 3.1 Premessa
La presente assicurazione é prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato che:
a) il fabbricato o la porzione di fabbricato contenente le cose assicurate é costruito:
• per almeno 9/10 con strutture portanti verticali e con pareti e coperture in materiali incombustibili;
• con strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili;
b) i locali assicurati fanno parte di un fabbricato destinato in prevalenza ad uso civile abitazione, ufficio o similari;
c) l’attività dell’ufficio - studio professionale sia quella dichiarata in polizza.
Art. 3.2 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali subiti dalle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati dagli eventi di seguito indicati:
• incendio;
• fulmine (esclusi i fenomeni elettrici conseguenti);
• esplosione o scoppio;
• implosione;
• urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato e/o agli addetti;
• onda sonica;
• caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
• caduta di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni agli impianti; anche se gli stessi sono stati cagionati con colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
La Società si obbliga ad indennizzare altresì:
• le spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, con esclusione dei residui rientranti “Tossici e Nocivi” e quelli radioattivi di cui al D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;
• i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l’incendio o limitarne le conseguenze. L’assicurazione comprende inoltre i danni materiali e diretti causati da:
• mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
• mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
• colaggio o fuoriuscita di liquidi;
• sviluppo di gas o vapori;
purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate od enti posti a meno di 20 metri da esse.
Art. 3.3 Garanzia complementare - Fenomeni elettrici (sempre valida ed operante)
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dagli impianti ed apparecchiature elettriche al servizio del fabbricato o della porzione di esso, purché il medesimo sia assicurato con la presente assicurazione “Incendio e rischi accessori”, causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo determinati, anche nel caso in cui si manifestino sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.
La Società non indennizza i danni:
• causati da usure o da carenza di manutenzione;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
• dei quali devono rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
• dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
• ad impianti di pertinenza del fabbricato non di proprietà dell’Assicurato; questa esclusione non é operante nel caso in cui il fabbricato, o la porzione di esso, sia assicurato per conto di chi spetta;
• agli apparecchi elettronici.
Art. 3.4 Condizione particolare - Rinuncia al diritto di surrogazione (sempre valida ed operante)
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione stessa verso il responsabile.
Art. 3.5 Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione del relativo premio)
Art. 3.5.1 Eventi speciali
La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate e causati da:
a) Eventi socio politici ed xxxx xxxxxx in genere
1) Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, nonché quelli causati da atti vandalici o dolosi.
2) Persone (dipendenti e non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio diversi da quelli di cui al punto 1).
La Società non risponde dei danni:
• di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento;
• imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità od in occasione di serrata;
• di imbrattamento;
• di cui al precedente punto 2) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.
La Società e il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie e il premio totale
sarà diminuito (a partire dalla rata successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. In caso di recesso, la Società rimborsa la quota di premio relativa al rischio non corso, con esclusione delle imposte e di ogni altro onere di carattere tributario.
Il premio della presente garanzia é pari al 10% dell’intero premio previsto per gli “Eventi speciali”.
b) Eventi atmosferici
1) Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, quando essi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti in zona su una pluralità di enti assicurati e non.
2) Bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana all’interno del fabbricato assicurato, compresi i danni al contenuto, purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
La Società non risponde dei danni:
• causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- valanghe, cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
• subiti da:
- insegne, antenne, cavi aerei, camini, serramenti in genere, tende ed installazioni esterne in genere;
- vetrate, serramenti e lucernari in genere;
- lastre in cemento amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- recinti, cancelli, alberi e coltivazioni in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tensiostatici e simili, baracche in legno o plastica.
c) Fumo
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, degli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Art. 3.5.2 Acqua e liquidi
a) Danni da acqua condotta
La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi, compresa l’acqua anche piovana, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei locali assicurati o contenenti le cose assicurate, od a servizio esclusivo degli stessi.
Sono esclusi i danni:
• dovuti a umidità o stillicidio;
• causati da usura o carenza di manutenzione;
• derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature;
• derivanti da gelo;
• provocati da colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione;
• derivanti da occlusioni di grondaie e pluviali;
• alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.
b) Ricerca e riparazione del guasto
La Società rimborsa, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate e indennizzabile a termini del punto a), le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si é verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.
Art. 3.5.3 Ricostruzione cose particolari
La Società si obbliga a rimborsare, nei limiti delle somme assicurate, l’importo relativo al costo del materiale, delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione delle cose particolari distrutte o danneggiate a seguito degli eventi previsti dall’assicurazione “Incendio e rischi accessori”.
È escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico scientifico o affettivo.
Il rimborso é comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il temine di dodici mesi dal sinistro. La presente garanzia é prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 3.5.4 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportati;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.
Art. 3.5.5 Indennità aggiuntiva
A seguito di sinistro indennizzabile a termini dell’assicurazione “Incendio e rischi accessori”, la Società rimborsa, a titolo di risarcimento per i danni conseguenti ad interruzione o intralcio dell’attività dichiarata, effettivamente subiti e documentati, la somma prevista all’Art. 3.6 lettera h).
Art. 3.5.6 Rischio locativo
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata, qualora il fabbricato sia goduto in locazione dallo stesso, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile, a norma degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento garantito dalla presente assicurazione, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 8.7 “Assicurazione parziale”, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali a termini di polizza.
Art. 3.6 Limiti di indennizzo - Scoperti – Franchigie
Fermo quanto previsto all’Art. 8.13 “Limite massimo d’indennizzo” delle “Norme che regolano i Sinistri”, l’assicurazione é prestata con i seguenti limiti, percentuali di indennizzo e franchigie:
Partite o Garanzie | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro |
Enti particolari | fino alla concorrenza del 10% delle somma assicurata sul contenuto, con il limite di € 2.500,00 per singolo oggetto | |
Valori | fino alla concorrenza del 10% delle somma assicurata sul contenuto, con il limite di € 2.500,00 per sinistro | |
Urto di veicoli stradali | Franchigia € 250,00 per sinistro |
Spese di demolizione e sgombero | fino alla concorrenza del 10% dell’importo dell’indennizzo liquidato per danni che abbiano interessato il fabbricato ed il contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
Fenomeni elettrici | fino a concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | franchigia di € 100,00 per sinistro |
Eventi speciali Eventi socio - politici ed atti dolosi Eventi atmosferici Fumo | --- --- fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto per uno o più sinistri occorsi nell’annualità assicurativa | franchigia di € 500,00 per sinistro franchigia di € 250,00 per sinistro franchigia di € 250,00 per sinistro |
Acqua e liquidi | fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata sul fabbricato e contenuto, con il limite, per le spese di ricerca e riparazione del guasto, di € 750,00 per sinistro e per anno assicurativo | franchigia di € 150,00 per sinistro |
Indennità aggiuntiva | fino a concorrenza del 10% dell’importo dell’indennizzo liquidato per danni che abbiano interessato il fabbricato ed il contenuto con il massimo di € 25.000,00 | |
Ricorso Terzi | sino alla concorrenza del 10% del massimale per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, |
Art. 3.7 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) cagionati da atti vandalici e dolosi commessi da terzi in genere, nonché subiti dalle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; la presente esclusione non é operante nel caso sia prestata la garanzia di cui all’Art. 3.5.1 “Eventi speciali”;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
c) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o per effetto di detenzione di sostanze radioattive, anche se tali eventi siano determinati da incendio o da altro rischio coperto in polizza;
d) determinati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
e) determinati da frane, cedimenti del terreno, mareggiate, inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti;
f) provocati da grandine e/o azione del vento che accompagna uragani, temporali, trombe d’aria, bufere e tempeste; la presente esclusione non é operante nel caso sia prestata la garanzia di cui all’Art. 3.5.1 “Eventi speciali”;
g) subiti da enti sotto contratto leasing se già assicurati;
h) causati da smarrimento, furto, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno o congelante anche se conseguente ad eventi per i quali é prestata l’assicurazione;
l) indiretti, come ad esempio cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
m) derivanti da interruzione o intralcio dell’attività, salvo quanto previsto all’Art. 3.5.5 “Indennità aggiuntiva”, se operante;
n) verificatisi in caso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;
o) subiti dalle cose particolari; la presente esclusione non é operante nel caso sia prestata la garanzia di cui all’Art.
3.5.3 “Ricostruzione cose particolari”.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
Art. 4.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare a Primo rischio assoluto, alle condizioni ed ai limiti convenuti, i danni materiali e diretti al contenuto derivati da:
a) furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche costruttive previste all’Art.
4.3 “Mezzi di chiusura”;
b) furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti di locali aventi le caratteristiche costruttive previste all’Art. 4.2 “Caratteristiche costruttive del fabbricato”;
c) furto commesso con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiosi;
d) furto commesso con uso di chiavi false (non equivale ad uso di chiavi false l’uso, anche se fraudolento, di chiavi vere);
e) furto con chiavi vere che siano state sottratte fraudolentemente. Tale garanzia é operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, dell’avvenuta sottrazione, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno successivo e sempre che tale denuncia sia stata effettuata nelle stesse 24 ore dalla sottrazione;
f) furto commesso con uso di grimaldelli o arnesi simili;
g) furto con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali del fabbricato all’insaputa dell’Assicurato e/o di altri addetti e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi;
h) furto commesso attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
i) furto commesso durante i periodi di chiusura diurna o serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
l) furto commesso con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate;
m) rapina commessa nei locali del fabbricato anche quando le persone alle quali viene usata violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
n) furto commesso da dipendenti dell’Assicurato purché non si tratti di incaricati della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni oppure incaricati della sorveglianza dei locali stessi, ed alla condizione che il fatto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi.
L’assicurazione comprende:
o) i danni causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto;
p) i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai serramenti dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
q) i danni causati alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o rapina consumati o tentati.
Art. 4.2 Caratteristiche costruttive del fabbricato
La presente assicurazione é prestata a condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, con solai anche in legno.
Art. 4.3 Mezzi di chiusura
L’assicurazione “Furto” é prestata alla condizione che le aperture verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Se l’introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopraindicati la Società corrisponde all’Assicurato il 75% dell’importo del danno liquidato a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Sono comunque esclusi i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell’apertura attraverso la quale é avvenuta l’introduzione.
Art. 4.4 Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza con l’indicazione del relativo premio)
Art. 4.4.1 Portavalori
La Società indennizza all’Assicurato, nei limiti del massimale pattuito, i danni materiali e diretti derivanti da:
• furto dei valori avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona incaricata del trasporto degli stessi;
• furto con destrezza dei valori, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori stessi;
• scippo o rapina dei valori commessi nei confronti della persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, quando, al di fuori dei locali dell’azienda, detengano i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
Ai fini della presente garanzia non sono indennizzabili i danni:
• verificatisi fra le ore 22 e le ore 6;
• commessi su portavalori che abbiano minorazioni fisiche o menomazioni che li rendano inadatti al trasporto dei valori e che comunque abbiano età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.
La presente garanzia é prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 4.4.2 Valori in cassaforte e/o in armadi corazzati
L’assicurazione é prestata, nei limiti del massimale pattuito, per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina dei valori custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato.
La garanzia é prestata a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali nei modi previsti ai punti a), b), c), d), e), f), g) e i) dell’Art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione”, ed abbia poi violato la cassaforte o l’armadio corazzato mediante rottura o scasso.
La presente garanzia é prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 4.4.3 Ricostruzione cose particolari
La Società si obbliga a rimborsare, nei limiti delle somme assicurate, l’importo relativo al costo del materiale, delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione delle cose particolari distrutte o danneggiate a seguito degli eventi previsti dall’assicurazione “Furto”.
È escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico o affettivo.
Il rimborso é comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il temine di dodici mesi dal sinistro. La presente garanzia é prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 4.5 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie
Fermo quanto previsto all’Art. 8.13 “Limite massimo d’indennizzo” delle “Norme che regolano i Sinistri”, l’assicurazione é prestata con i seguenti limiti, percentuali di indennizzo e franchigie:
Partite o Garanzie | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro |
Enti particolari | fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il limite di € 2.500,00 per singolo oggetto | |
Valori | fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il contenuto, con il limite di €1.500,00 per sinistro | |
Guasti indennizzabili ai sensi del punto p) dell’Art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione” | fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro | |
Atti vandalici indennizzabili ai sensi del punto q) dell’Art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione” | fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro | |
Valori trasportati o detenuti dalle persone autorizzate ai sensi della garanzia aggiuntiva 4.4.1 “Portavalori” | scoperto del 15% per sinistro | |
Valori in cassaforte e/o in armadi corazzati | scoperto del 10% dell’indennizzo per sinistro, limitatamente alla rapina |
Art. 4.6 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendio, esplosione o scoppio;
b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
c) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate e frane;
d) verificatisi in occasione di confische e requisizioni;
e) determinate da mancato godimento delle cose assicurate, da perdite di profitti, dall’interruzione dell’attività esercitata;
f) cagionati o agevolati con dolo o colpa grave:
1) dell’Assicurato o Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata o di persone che abitano con i medesimi od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
2) di persone legate a quelle indicate al punto 1) da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;
g) cagionati o agevolati dagli addetti all’attività professionale dichiarata e dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono salvo quanto previsto alla lettera n) dell’Art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione”;
h) avvenuti:
1) per i valori a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore;
2) per gli altri beni a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per un periodo di tempo superiore;
i) di furto di enti sotto contratto leasing se già assicurati.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CRISTALLI
Art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare, fino alla concorrenza delle somme convenute, i danni materiali e diretti subiti per la rottura, dovuta a causa accidentale, delle lastre poste nell’ambito dell’ufficio o studio professionale.
L’assicurazione comprende le spese relative alla posa in opera.
In ogni caso l’assicurazione é prestata a condizione che alla data di entrata in vigore dell’assicurazione le cose danneggiate fossero integre ed esenti da difetti.
Art. 5.2 Forma dell’assicurazione - Franchigia
L’assicurazione é prestata a Primo rischio assoluto. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con l’applicazione di una franchigia di € 50,00 per sinistro.
Art. 5.3 Condizione particolare - Rinuncia al diritto di surrogazione (sempre valida ed operante)
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l’Assicurato, a sua volta non eserciti l’azione stessa verso il responsabile.
Art. 5.4 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) a lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;
b) verificatisi in occasione di traslochi, ovvero rimozioni o riparazioni effettuate sulle cose assicurate o nei locali ove le stesse si trovino;
c) che derivino da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione;
d) di natura estetica, rigature, screpolature o scheggiature;
e) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezione, terrorismo o sabotaggio;
f) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, gelo, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni atomiche;
g) derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
h) determinati o agevolati con dolo dell’Assicurato e/o dei suoi familiari e/o delle persone del fatto delle quali risponde a norma di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
GUASTI AGLI APPARECCHI ELETTRONICI
Art. 6.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare a Primo rischio assoluto, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dagli apparecchi elettronici, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:
• corto circuito, variazioni di corrente, scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine;
• liquidi in genere con esclusione dei danni derivanti da fuoriuscita di acqua condotta;
• imperizia, negligenza, errata manovra;
• mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria;
• mancato o difettoso funzionamento di dispositivi automatici di regolazione o di segnalazione.
L’assicurazione é prestata a condizione che gli apparecchi elettronici siano conservati con diligente cura e, in relazione al loro uso e destinazione, tenuti in condizioni tecniche e funzionali appropriate. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni superiori a quelle tecnicamente ammesse.
La Società si obbliga a indennizzare altresì, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione “Guasti agli apparecchi elettronici”, le maggiori spese sostenute dall’Assicurato, rispetto a quelle normali, necessarie al noleggio di un apparecchio elettronico atto a sostituire temporaneamente quello danneggiato.
Art. 6.2 Garanzia aggiuntiva - Supporto dati e programmi in licenza d’uso (operante solo se richiamata in polizza con l’indicazione del relativo premio)
La Società, in caso di danno indennizzabile a termini della presente assicurazione “Guasti agli apparecchi elettronici”, si obbliga:
a) a indennizzare i danni materiali e diretti subiti da nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati;
b) a rimborsare i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti o danneggiati, nonché quelli per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi;
c) a rimborsare i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il riacquisto dei programmi in licenza d’uso distrutti o danneggiati a seguito di danni materiali e diretti ai supporti dei programmi medesimi causati da evento accidentale.
Se la ricostruzione o la duplicazione non é necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Non sono indennizzabili i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti, da cestinatura, nonché i danni causati e/o conseguenti all’utilizzo di un programma infettato (danni da virus).
La presente garanzia é prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 6.3 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie
Fermo quanto previsto all’Art. 8.13 “Limite massimo d’indennizzo” delle “Norme che regolano i Sinistri”, l’assicurazione é prestata con i seguenti limiti, percentuali di indennizzo e franchigie:
Partite o Garanzie | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro |
Apparecchi elettronici | franchigia di € 150,00 per sinistro | |
Conduttori esterni di collegamento | fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | franchigia di € 150,00 per sinistro |
Maggiori spese | fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
Supporto dati e programmi in licenza d’uso | scoperto del 5% dell’indennizzo con il minimo di €150,00 per sinistro |
Art. 6.4 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) di incendio ed altri eventi previsti dalle assicurazioni “Incendio e rischi accessori” e di furto ed altri eventi previsti dall’assicurazione “Furto”, salvo i danni di fenomeno elettrico purché conseguenti a tali eventi;
b) causati da atti dolosi in genere, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio organizzato; la presente esclusione non é operante per i conduttori esterni di collegamento se é prestata la garanzia “Eventi speciali” di cui all’Art. 3.5.1 delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio e Rischi accessori”;
c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
d) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
e) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
f) dei quali debbano rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore od il locatore delle cose assicurate;
g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
h) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
i) attribuibili a difetti noti al Contraente e/o all’Assicurato all’atto della stipulazione dell’assicurazione indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza o meno;
l) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre forme di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
m) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
n) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
p) causati da variazioni della rete elettrica di alimentazione se le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;
q) relativamente agli apparecchi odontoiatrici, i danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengano a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini di polizza;
r) subiti da enti sotto contratto leasing, se già assicurati;
s) indiretti, come ad esempio cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 7.1 Oggetto dell’assicurazione
a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione dell’ufficio o studio professionale inerente l’attività dichiarata, con esclusione di ogni responsabilità connessa con l’attività professionale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali é prestata l’assicurazione;
2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
La garanzia é efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
Agli effetti della presente garanzia e limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti dell’impresa esercitata sono equiparati ai dipendenti.
Dalla garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.
c) Rivalsa I.N.P.S.
Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti punti a) e b) sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 7.2 Persone non considerate terzi
Ai fini dell’assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) nel caso l’Assicurato non sia persona fisica;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 7.3 Persone considerate terzi
A parziale deroga dell’Art. 7.2 “Persone non considerate terzi” lettera c), sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione limitatamente alle lesioni corporali:
a) i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio;
b) i titolari ed i dipendenti di aziende che possano trovarsi nell’ambito dell’ufficio o studio professionale per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo, pulizia e consegna e prelievo, sempre che ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell’assicurazione;
c) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l’Assicurato e frequentino l’ufficio o studio professionale per ragione del loro incarico;
d) i titolari e i dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli.
Art. 7.4 Garanzie complementari (sempre operanti a integrazione dell’assicurazione R.C.T.)
Art. 7.4.1 Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e relativi impianti fissi, ovunque ubicati, nei quali si svolge l’attività dichiarata, in buono stato di manutenzione e conservazione. Ad integrazione della definizione di fabbricato si intendono compresi gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino comprese le tende in genere, nonché strade private e parcheggi pertinenti l’ufficio o studio professionale. Inoltre sono compresi i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati svolti in economia dall’Assicurato.
Art. 7.4.2 Consegna e prelievo di documenti e pratiche
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni conseguenti ad operazioni di consegna o prelievo a domicilio di documenti e pratiche relativi all’attività svolta dall’ufficio o studio professionale con esclusione dei danni alle cose formanti oggetto di tali operazioni.
Art. 7.4.3 Committenza veicoli a motore
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato, nella sua qualità di committente, per danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero da lui presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con lo stesso conducente nei rapporti di cui all’Art. 7.2 “Persone non considerate terzi”. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
Art. 7.4.4 Danni a veicoli di dipendenti o di terzi
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni a veicoli a motore di dipendenti o di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’ufficio o studio professionale oppure in appositi parcheggi ad esso riservati. Sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.
Art. 7.4.5 Insegne e cartelli pubblicitari
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dalla proprietà o manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.
Art. 7.4.6 Cani da guardia
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti da possesso di cani da guardia, esclusi i cani appartenenti alle razze di cui all'elenco previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute a "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" in vigore al momento dell'emissione del contratto.
Art. 7.4.7 Esposizioni, fiere, mostre e mercati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand.
Art. 7.4.8 Servizi di ristoro
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni derivanti dalla gestione ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi.
Art. 7.4.9 Responsabilità civile personale dei dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile degli addetti all’ufficio o studio professionale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, in occasione dello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi gli addetti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del codice penale.
Art. 7.5 Estensione territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 7.6 Limiti di indennizzo - Scoperti - Franchigie
L’assicurazione é prestata con i seguenti limiti, percentuali di indennizzo e franchigie:
Partite o Garanzie | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro |
Danni derivanti da spargimento d’acqua | fino alla concorrenza di € 50.000,00 | franchigia di € 250,00 per sinistro |
Possesso di cani da guardia | franchigia di € 150,00 per sinistro | |
Danni a veicoli di dipendenti o di terzi | franchigia di € 250,00 per ogni veicolo danneggiato | |
Consegna e prelievo di documenti e pratiche | fino alla concorrenza dell’1% del massimale assicurato | franchigia di € 250,00 per sinistro |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | fino alla concorrenza del 50% del massimale assicurato per persona; per il danno biologico l’indennizzo verrà corrisposto sulla percentuale eccedente l’11% dell’invalidità permanente totale |
Art. 7.7 Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.
La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni:
a)
1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’assicurazione;
2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;
3) conseguenti ad eventi estranei alle coperture descritte in polizza;
4) relativi a “responsabilità contrattuale”;
5) relativi a trasporti terrestri e marittimi;
6) relativi a “responsabilità civile professionale” afferente le professioni “liberali” (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.) ivi compresa quella derivante da “negligenza medica” in ospedali, cliniche private e/o pubbliche, incluse le ASL;
7) inerenti l’attività di istituti finanziari e/o banche e/o Istituti di Vigilanza;
b) conseguenti a:
1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua;
3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
c) da proprietà o uso di:
1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3) aeromobili;
4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
5) razze canine come disciplinate dall’Ordinanza del Ministro della Salute a “Tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione di cani” in vigore al momento dell’emissione del contratto;
d)
1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
2) alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
4) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
5) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
e)
1) a condutture ed impianti sotterranei;
2) a casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
f)
1) da furto;
2) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;
3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute;
g)
1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell’Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;
h) cagionati da:
1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
i)
1) derivanti dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata;
l) derivanti da:
1) detenzione o impiego di esplosivi;
2) trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
3) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
4) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio anno 2000);
5) perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;
6) connessi sia direttamente che indirettamente alla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;
7) campi elettromagnetici e muffe tossiche;
m)
1) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
2) causanti “pure” perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;
3) causanti “puri” danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche;
4) direttamente o indirettamente riconducibili all’esercizio di Xxxx Xxxxx e/o parchi di divertimento in genere;
n) derivanti da:
1) lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996;
2) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
3) spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
4) da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili.
Art. 7.8 Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.
La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivanti da:
1) malattie professionali;
2) detenzione o impiego di esplosivi;
3) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4) malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
5) i sinistri derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
6) campi elettromagnetici e muffe tossiche.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Sinistri relativi a tutte le assicurazioni
Art. 8.1 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore eventualmente insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Xxxx intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Sinistri relativi alle assicurazioni “Incendio e rischi accessori”, “Furto”, “Cristalli” e “Guasti agli apparecchi elettronici”
Art. 8.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli é possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 del codice civile;
b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In particolare per l’assicurazione “Furto” il Contraente o l’Assicurato deve:
f) fornire alla Società, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente in relazione al sinistro;
g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione o la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
h) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
In caso di rottura o danneggiamento di apparecchi elettronici, la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può essere tuttavia modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie per il ripristino.
Art. 8.3 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere stata rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 8.4 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 8.5 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 8.2 “Obblighi in caso di sinistro”;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 8.6 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 8.4 “Procedura per la valutazione del danno” lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale é valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 8.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, sottratte o distrutte - avevano al momento del sinistro é ottenuta secondo i criteri di seguito riportati.
Art. 8.6.1 Incendio e rischi accessori
a) Fabbricato
1) Si stima il suo “Valore a nuovo”, determinato stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato stesso, escludendo soltanto il valore dell’area;
2) si stima il suo valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare soltanto quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come indicato al precedente punto 2). Resta inteso che, in ogni caso, l’ammontare dell’indennizzo non potrà essere superiore a tre volte il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2). La riparazione o ricostruzione devono avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data del sinistro.
b) Attrezzatura ed apparecchi elettronici
1) Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
• nel caso in cui sia stata scelta l’opzione “Valore a nuovo” deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, determinato nei modi di cui al precedente punto 1), il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate; l'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura, dell’arredamento e dei macchinari avvenga entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato nei modi di cui al precedente punto 2); resta inteso che, in ogni caso, l’ammontare dell’indennizzo non potrà essere superiore a tre volte il valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2);
• nel caso in cui non sia stata scelta l’opzione “Valore a nuovo”, deducendo dal valore delle cose assicurate, determinato nei modi di cui al precedente punto 2), il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate.
c) Campionari merci ed effetti personali
1) Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Art. 8.6.2 Xxxxx e rapina
a) Contenuto (escluso cose particolari)
L’ammontare del danno si determina sulla base del valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o del costo di riparazione di quelle danneggiate, limitatamente al valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
b) Titoli di credito
Si conviene che:
1) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo dovuto prima delle rispettive scadenze, se previste;
2) l'Assicurato dovrà restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, a seguito della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
3) il loro valore é dato dalla somma da essi portata.
Relativamente agli effetti cambiari, l’assicurazione vale esclusivamente per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
c) Cose particolari
L’ammontare del danno é dato dal valore del solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate o sottratte, ridotto in relazione allo stato, uso, e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.
Art. 8.6.3 Cristalli
L'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre, ivi comprese le spese di installazione e di trasporto, senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.
Art. 8.6.4 Guasti agli apparecchi elettronici
a) Nel caso di danni suscettibili di riparazione
1) Si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro e necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato in cui si trovavano al momento del verificarsi del danno;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato secondo quanto stabilito al punto 1) defalcato dell’importo stimato secondo quanto stabilito al punto 2).
b) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione
1) Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose colpite al momento del sinistro stesso;
2) si stima il valore delle cose stesse al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o per altra causa;
3) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato secondo quanto stabilito al punto 1) defalcato dell’importo stimato secondo quanto stabilito al punto 3).
Questa stima riguarda solo cose in funzione ed é valida a condizione che:
A) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;
B) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;
C) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione delle cose danneggiate o distrutte oppure queste siano ancora disponibili o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti A) e B) ed almeno una delle condizioni del punto C), l’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato secondo quanto stabilito al punto 2) defalcato dell’importo stimato secondo quanto stabilito al punto 3).
Una cosa danneggiata si considera non suscettibile di riparazione quando il danno determinato secondo il criterio di cui al punto 1), defalcato dell’importo stimato secondo quanto stabilito al punto 3), é superiore o eguaglia il valore che la cosa aveva al momento del sinistro come determinato al punto 2).
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro o per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dell’ente danneggiato o al suo rimpiazzo con altro eguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.
Art. 8.7 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme di cui al precedente Art. 8.6 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, maggiorate del 10%, con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale é risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. La presente condizione non é valida per le garanzie prestate a “Primo rischio assoluto”.
Art. 8.8 Recupero delle cose sottratte
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art. 8.9 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se é stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 3.7 lettere a) e d), 4.6 lettera f), 5.4 lettera h) e 6.4 lettere b) e c).
Art. 8.10 Indennizzo separato
A richiesta del Contraente e dell’Assicurato l’indennizzo potrà essere regolato per ciascuna partita singolarmente considerata come se, per ogni partita, fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 8.11 Anticipo indennizzo (relativamente all’assicurazione “Incendio e rischi accessori”)
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno
€ 100.000,00.
L'obbligazione della Società sorgerà dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 8.12 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro (relativamente alle assicurazioni “Furto” e “Cristalli”)
In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei corrispettivi premi.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 8.13 Limite massimo d’indennizzo
Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito nel contratto.
Sinistri relativi all’assicurazione “Responsabilità Civile”
Art. 8.14 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e
successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 8.15 Tolleranza del numero degli addetti
Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile” é determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 del codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. In caso di discordanza superiore, sarà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tenere conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.
Art. 8.16 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato é tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 8.17 Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento
L’assicurazione é prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.
In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta é considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
Art. 9.1 Indicazioni generali
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro che possa dar luogo all'attivazione delle garanzie previste in polizza si deve inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui é assegnata la polizza oppure direttamente alla Società, entro tre giorni da quando é avvenuto il fatto o da quando se ne é avuta la possibilità.
È comunque necessario indicare:
• numero di polizza;
• generalità del Contraente;
• generalità dell’Assicurato;
• generalità dei danneggiati;
• data e ora del sinistro;
• circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno).
Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all’espletamento della pratica.
Art. 9.2 Assicurazione “Incendio e Rischi accessori”
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
• precisare il tipo di sinistro avvenuto ed i danni subiti sia dalle cose assicurate, sia da altre cose non assicurate;
• indicare i tipi di interventi ed i mezzi che si sono resi necessari per limitare i danni (intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia o di altre autorità, ecc.);
• tenere a disposizione della Società, le tracce ed i residui del sinistro occorso;
• completare eventualmente la denuncia con la documentazione delle spese sostenute per arrestare o limitare le conseguenze del sinistro nonché le altre spese per le quali é assicurato il rimborso;
• inviare tempestivamente alla Società eventuali richieste di risarcimento di terzi danneggiati dal sinistro se é prestata la garanzia “Ricorso terzi”;
• in caso di danni da acqua comprovare, in caso di lavori di particolare urgenza, il sinistro con adeguata documentazione fotografica conservando, ove possibile, i residui del sinistro.
Art. 9.3 Assicurazione “Furto”
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
• fare la denuncia entro 24 ore da quando si é venuti a conoscenza del furto o della rapina al più vicino Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri;
• allegare alla denuncia alla Società:
- la dettagliata descrizione del danno subito;
- l’elenco delle cose asportate o danneggiate e il loro presumibile valore;
- la denuncia presentata alle Autorità;
• conservare eventuali tracce lasciate dai ladri e gli oggetti da questi danneggiati o distrutti;
• informare tempestivamente l’Ufficio di Rappresentanza o l’Agenzia quando si abbia notizia del ritrovamento delle cose rubate.
In caso di danni ad oggetti che richiedono una riparazione tempestiva (infissi, lastre, vetrate):
• documentare fotograficamente il manufatto danneggiato prima di effettuare qualsiasi intervento;
• conservare, ove possibile, i pezzi sostituiti per facilitare la successiva perizia;
• documentare le relative spese con fatture o ricevute fiscali.
Art. 9.4 Assicurazione “Cristalli”
Seguire quanto indicato precedentemente per incendio e rischi accessori.
Art. 9.5 Assicurazione “Guasti agli apparecchi elettronici”
Seguire quanto indicato precedentemente per incendio e rischi accessori.
Art. 9.6 Assicurazione “Responsabilità Civile”
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
• denunciare il sinistro anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del danneggiato;
• inviare tempestivamente le eventuali richieste di risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione.
Poichè la gestione del sinistro compete esclusivamente alla Società:
• non rilasciare dichiarazioni e non ammettere responsabilità o circostanze che possano compromettere la propria posizione;
• non trattare con i danneggiati;
• non concordare l’ammontare del danno;
• non pagare somme a titolo di risarcimento.
Nel caso in cui si instauri un procedimento penale e l’Assicurato riceva “avvisi di garanzia” o altre comunicazioni giudiziarie:
• trasmettere gli atti ricevuti affinché la Società possa provvedere alla difesa tramite un proprio legale (l’interessato può comunque farsi assistere, a sue spese, anche da un legale di sua fiducia, che affiancherà il legale della Società).
Se la vicenda sfocia in una vertenza giudiziaria e all’Assicurato viene notificato un atto di citazione, la Società assume, se ne ha interesse e nei limiti di un quarto della somma assicurata, la gestione della lite. In tal caso, se non sussiste conflitto di interessi con la Società:
• rilasciare mandato al legale designato dalla Società;
• trasmettere tempestivamente l’originale dell’atto di citazione, con la relativa delega;
• fornire al legale della Società qualsiasi notizia, documentazione e collaborazione utili alla difesa.
Art. 9.7 Legenda (riferita all’esempio di denuncia di sinistro)
(1)
• Incendio
• Esplosione
• Scoppio
• Urto di veicoli stradali
• Caduta di ascensori
• Fenomeni elettrici
• Eventi speciali (socio-politici, atmosferici, fumo)
• Acqua e liquidi
• Ricostruzione cose particolari
• Ricorso terzi
• Indennità aggiuntiva
• Rischio locativo
• Furto
• Rapina
• Rottura cristalli
• Guasti
• Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
• Responsabilità Civile verso prestatori d’opera (R.C.O.)
(2)
• Indicare la data certa o presunta in cui si é verificato il sinistro
(3)
• Indirizzo esatto e completo anche di C.A.P.
(4)
• Trattasi di importo indicativo e comunque senza impegno fra le parti
Art. 9.8 Esempio di denuncia di Xxxxxxxx
Mittente:
Cognome e Nome Indirizzo
C.A.P. Località Provincia
Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A.
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: denuncia di sinistro
Il/la sottoscritto/a , nato/a a _ in data _ di professione con domicilio tel. Assicurato/a con polizza n.
denuncia di sinistro di con/senza danni a Terzi verificatisi alle ore del nell’immobile ubicato in Via con presumibile importo di danno di euro
(1)
(2)
(3)
(4)
Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito: per fissare un appuntamento si può rivolgere
al Sig. tel.
Si allega (ove necessario):
preventivi o fatture per riparazioni;
attestato denuncia Autorità Giudiziaria;
descrizione particolareggiata del sinistro;
altro (specificare)
Luogo e data _
Firma