ART. 1 (L)
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I Oggetto e definizioni
ART. 1 (L)
(Oggetto)
1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.
ART. 3 (R)
(Definizioni)
1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;
c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;
e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il
magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;
o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;
q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di xxxxx, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale
ART. 4 (L)
(Anticipazione delle spese)
1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
ART. 5 (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)
1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennità per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
e) le indennità di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti.
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 5
(Spese ripetibili e non ripetibili) (L)
L'originario elenco delle spese ripetibili e non ripetibili, contenuto negli artt. 1 e 4, r.d. n. 2701/1865, e negli artt. 1 e 2 r.d. n. 1071/1931, come modificato dal r.d. n. 1493/1938, è stato aggiornato dal punto di vista terminologico alle voci di spesa quali oggi risultano nell'ordinamento come ricostruito nel testo unico. Non è mutata la sostanza del precetto.
Per i magistrati professionali dei collegi d'assise, l'originaria non ripetibilità delle spese per trasferte, che prima trovava la sua ratio nella logica della corte itinerante, oggi trova ancora giustificazione solo nell'ipotesi residuale in cui l'intero processo si svolge in luogo diverso da quello di ordinaria convocazione.
Per la pubblicazione della sentenza di condanna, già la modifica operata con la legge del 1931 aveva disposto la ripetibilità, in senso contrario alla previsione del 1865.
La non ripetibilità delle spese per trasferte del giudice di sorveglianza - secondo gli articoli 1 e 2 del r.d. n.1071/1931 e successive modificazioni del 1938 - non ha valore precettivo attuale. Infatti nel procedimento di sorveglianza non c'è condanna alle spese e, quindi, manca il presupposto per la ripetizione. D'altra parte, oggi non c'è ragione di distinguere le spese per trasferte dei giudici di sorveglianza da quelle per trasferte degli altri giudici, sulla base dei mutamenti nell'ordinamento giudiziario. La conseguenza è che se, in futuro, il legislatore introducesse la condanna nel procedimento di sorveglianza queste spese per trasferte sarebbero ripetibili in quanto rientranti nella categoria generale di cui alla lett. b) del comma 1.
Con riferimento al comma 3, la norma riprende il principio della prevalenza delle norme esterne stabilito dall'art. 696 c.p.p. e lo rapporta alla materia delle spese per evitare dubbi interpretativi in caso di applicabilità delle norme interne.
Nel caso di rogatorie dall'estero, mancando un processo in Italia non si dovrebbe proprio porre il problema della ripetibilità non essendo ipotizzabile la condanna, tuttavia è opportuno precisarlo perché nella prassi sono stati registrati dubbi applicativi e, pur non essendo mai state recuperate, si è fatto ricorso all'art. 109 del regio decreto 2701/1865 (spese straordinarie).
Nel caso di estradizione da e per l'estero manca la condanna alle spese, attesa la natura mista di tale procedimento, anche quando è per l'estero, e quindi non si dovrebbe porre il problema della ripetibilità. Tuttavia, la precisazione è opportuna perché la Cassazione, per sostenere la non ripetibilità, le qualifica spese di amministrazione di giustizia. La non ripetibilità, inoltre, risulta conforme alla previsione del cap. 1360 (ex cap. 1631 e 1589) del Ministero della giustizia.
ART. 6 (L)
(Remissione del debito)
1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 6 (Remissione del debito) (L)
La norma è riscritta registrando gli interventi della Corte costituzionale (sentt. n. 342/1991 e n. 271/1998).
La fattispecie incide sulla materia di cui ci si occupa, perché la remissione estingue il debito per spese processuali e di mantenimento. La riformulazione tiene conto delle precisazioni apportate con il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Non è disciplinata la trasmissione della notizia, dell'avvenuta presentazione dell'istanza e della decisione sulla stessa, dal giudice competente all'ufficio che procede alla riscossione, ai fini della sospensione o dell'estinzione della procedura di riscossione, perché opera l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Contrariamente a quanto suggerito dal Consiglio di Stato, si è ritenuto opportuno non inserire una definizione di "regolare condotta in libertà"
trattandosi di materia estranea al testo unico. Né si è ritenuto opportuno inserire un richiamo espresso all'articolo 106 del d.P.R. n.230/2000, trattandosi di normativa di attuazione secondaria.
ART. 7 (R)
(Rogatorie all'estero)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 7 (Rogatorie all'estero) (R)
Nel caso di rogatorie all'estero, se l'Italia - svolgendosi il processo nel proprio territorio - provvede ad anticipare sulla base delle regole esterne o, in mancanza, di quelle interne, si applicano tutte le norme del testo unico, come è pacifico secondo la giurisprudenza della Cassazione
Titolo III
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 8 (L)
(Onere delle spese)
1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 8 (Onere delle spese) (L)
Tale disposizione riprende l'articolo 90 del codice di procedura civile, riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello Stato.
Esplicita, inoltre, il collegamento con gli altri processi, già presente nell'ordinamento sulla base di espliciti rinvii alle norme generali del processo civile.
PARTE II VOCI DI SPESA
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 9 (L)
(Contributo unificato)
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 9 (Contributo unificato) (L)
Prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile e amministrativo, come già disposto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 488 del 1999, modificato dalla legge n. 342 del 2000.
ART. 10 (L)
(Esenzioni)
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 10 (Esenzioni) (L)
Indica i procedimenti per i quali non è dovuto il contributo unificato.
La materia delle esenzioni è stata innovata dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002, n. 91, che ha sostituito il comma 8, dell'art. 9, legge n. 488/1999, ha modificato la tabella 1 allegata alla stessa legge, ha introdotto l'esenzione per i procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge n. 89/2001 ed ha previsto che la ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione.
Il decreto legge in oggetto ha riformulato il comma 8 originario per eliminare dubbi interpretativi, nei casi elencati:
- è stata introdotta la "o"; per le voci richiamate (bollo, ogni altra spesa tassa o diritto) la legge prevede generalmente un trattamento unitario di esenzione; a volte, però, la prima si differenzia rispetto a quella più generale, con la conseguenza che un procedimento può essere esente dal bollo ed essere assoggettato alla seconda. La ratio del legislatore del '99 era sicuramente di ricomprendere nelle esenzioni del contributo unificato anche quei
procedimenti che, pur essendo esenti da bollo erano assoggettati ai diritti perché il contributo unificato ha sostituito anche questi;
- per i procedimenti in materia tavolare l'esenzione è già il frutto di una modifica legislativa all'art. 9; infatti, l'art. 56, comma 1, legge n. 342/2000 ha soppresso l'inciso "in materia tavolare" nel c. 2 originario dell'art. 9 e lo ha lasciato nel c.1 originario, mirando a non gravare ulteriormente una materia già soggetta al pagamento dei diritti regionali;
- è stato omesso il rinvio all'art. 454 c.p.c. perché abrogato dall'art. 110, d.P.R. n. 396/2000, (regolamento di semplificazione che ha ridisciplinato la procedura mantenendo la competenza in capo ai tribunali) ed è stato aggiunto l'inciso "procedimento di regolamento di competenza e di giurisdizione" perchè la loro mancanza nella norma originaria era frutto di un difetto di coordinamento, in quanto anche questi sono procedimenti incidentali come quelli cautelari;
- è stato eliminato il riferimento specifico al processo civile - frutto di un refuso - perché è inequivocabile il riferimento dell'intera norma anche al processo amministrativo;
- ha eliminato il riferimento all'imposta di registro ai fini dell'esenzione; infatti, visto che il contributo unificato sostituisce per alcuni processi l'imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario (mentre non sostituisce l'imposta di registro) il collegamento dell'esenzione con l'imposta di registro poteva ingenerare dubbi per i procedimenti esenti da bollo, ma non dall'imposta di registro o viceversa.
Lo stesso decreto legge, convertito con modificazioni dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, ha apportato le seguenti innovazioni:
- è prevista l'esenzione per i procedimenti esecutivi di rilascio e consegna (art. 605 e ss. c.p.c.), poiché nel corso degli stessi l'intervento del giudice è solo eventuale, e per quelli esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500;
- è prevista l'esenzione per i processi riguardanti la prole e, in particolare, per quelli in materia di assegni di mantenimento; l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente;
- è prevista l'esenzione per i processi speciali disciplinati dal libro IV, titolo II, del codice di procedura civile; dall'esenzione è espressamente escluso il capo VI dello stesso titolo, che detta disposizioni comuni in materia di procedimenti in camera di consiglio, con la conseguenza che i procedimenti in camera di consiglio diversi da quelli elencati negli altri capi del titolo II non sono esenti ma assoggettati a una disciplina diversa (v. art. 13, comma 1, lett. a));
- è prevista l'esenzione per i procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge n. 89/2001. Le esenzioni sono state introdotte, alcune con il decreto-legge n. 28/2002, altre in sede di conversione.
Secondo le regole generali, se la legge non dispone diversamente, l'esenzione opera dal momento dell'entrata in vigore della norma che la prevede rispetto ai processi iniziati dopo tale momento.
Nei casi di interesse il legislatore ha disciplinato retroattivamente l'esenzione solo per i processi di cui all'art. 3, della legge n. 89/2001 (vedi art. 265). Per gli altri, valgono le regole generali, con la conseguenza, per esempio, che il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a € 2.500 è esente solo se iniziato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre se è iniziato prima si applica il regime precedente: contributo unificato, se dal 1° marzo in poi; bollo, diritti, ecc. se antecedente al 1° marzo.
ART. 11 (L)
(Prenotazione a debito del contributo unificato)
1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 11
(Prenotazione a debito del contributo unificato) (L)
La norma in commento riprende la ratio della previsione originaria e la esplicita coordinandola al sistema del testo unico. Infatti lì il termine "esenzione" è usato in modo atecnico per indicare che non vi è passaggio di denaro. Quindi, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito.
Inoltre, riproduce l'ultima parte del comma 4 dell'art. 9, come modificato dal decreto legge n. 28/2002, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002, n. 91 , relativo all'azione civile nel processo penale.
ART. 12 (L)
(Azione civile nel processo penale)
1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 00
(Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx) (X)
Stabilisce che, in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale il contributo unificato è dovuto soltanto quando è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e questa è accolta. L'importo del contributo si calcola in base al valore dell'importo liquidato.
ART. 13 (L)
(Importi)
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro 258.228;
e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro 516.457;
f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 13 (Importi) (L)
Determina la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi, già indicato nella tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999, come modificata dal decreto legge n. 28/2002, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002, n. 91, riscrivendo la norma originaria solo per esigenze di maggiore chiarezza.
La legge di conversione ha previsto gli importi in euro, arrotondandoli; ha precisato che lo scaglione previsto per la procedura fallimentare si riferisce alla procedura ufficiosa dalla sentenza dichiarativa alla chiusura; ha ricompresso i procedimenti per convalida di sfratto tra i procedimenti del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, per i quali il contributo è ridotto alla metà, individuando nel contempo espressamente il criterio per il calcolo del valore della causa.
Infine, ha introdotto una sanzione economica per l'ipotesi in cui non è effettuata la dichiarazione sul valore della causa, prevedendo un valore presunto pari a quello per cui si applica il massimo del contributo unificato.
ART. 14 (L)
(Obbligo di pagamento)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 14 (Obbligo di pagamento) (L)
L'articolo individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato e rimette alla parte la determinazione del valore dei procedimenti, ai sensi del codice di procedura civile, valore che rileva per l'importo dovuto.
Individua le ipotesi in cui il contributo è dovuto nel corso del procedimento, se c'è l'aumento del valore della causa.
La norma originaria è stata modificata dal decreto legge n. 28/2002, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002, n. 91, che da un lato ha eliminato dei dubbi interpretativi, dall'altro ha innovato la materia.
Il decreto legge in oggetto ha eliminato dubbi interpretativi nei casi elencati:
- è stata soppressa l'espressione "o interviene nella procedura di esecuzione"; che poteva ingenerare equivoci e non serviva; infatti, l'interveniente deve pagare il contributo unificato solo se è lui a fare istanza di vendita o assegnazione, non avendo provveduto a farla il creditore procedente; ipotesi già compresa nella formula "fa istanza", potendo questa essere fatta dal creditore procedente o dall'interveniente;
- è stata soppressa l'espressione: "salvo il diritto alla ripetizione dalla parte soccombente", essendo inutile, poiché secondo i principi generali, la parte anticipa le spese poste a suo carico della legge o dal giudice e le recupera quando ne ricorrono i presupposti;
- è stata soppressa l'espressione "ovvero nell'atto di precetto", perché frutto di un refuso; non aveva senso il richiamo al valore del procedimento indicato nell'atto di precetto, visto che è determinato lo scaglione per i processi esecutivi mobiliari e immobiliari; né l'indicazione poteva riferirsi ai procedimenti di opposizione a precetto e ai vari giudizi di opposizione in sede esecutiva, visto che il giudizio di opposizione è un ordinario giudizio di cognizione che viene introdotto con atto di citazione.
Lo stesso decreto legge ha apportato importanti innovazioni.
Ha eliminato l'irricevibilità e l'improcedibilità previste dalla norma originaria per il caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, che si esponeva a forti dubbi di legittimità costituzionale. Infatti, secondo il consolidato orientamento della Consulta (sen. n. 45/1960, nn. 91 e 100/1964, n. 157/1969, n. 61/1970 e da ultimo n. 333/2001) l'esercizio del diritto di azione (art. 24 cost.) non può essere condizionato al pagamento di un contributo di tipo fiscale. L'irricevibilità poteva ledere il diritto di azione in molti casi (es.: opposizione a decreto ingiuntivo, ricorso davanti al giudice amministrativo). Invece la soluzione adottata, che ha soppresso l'irricevibilità e improcedibilità e ha previsto la riscossione di quanto dovuto (v. art. 16) è anche conforme all'indirizzo legislativo (inaugurato con l'art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16, d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955) volto ad eliminare ogni impedimento fiscale al diritto di azione.
Infine, il decreto legge in oggetto ha aumentato il novero dei soggetti tenuti all'integrazione del contributo in corso di causa. Mentre prima l'ipotesi era limitata alla modifica della domanda, oggi la fattispecie è estesa alla domanda in riconvenzione, all'intervento autonomo e alla chiamata in causa, che facciano scattare lo scaglione superiore previsto e nei soli limiti dell'aumento.
Tale innovazione è più rispondente alla regole generali sulla competenza dettate dal codice di procedura civile, secondo le quali il valore di una causa si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti (artt. 10 e ss. c.p.c.).
Nel riprendere la norma originaria, con meri fini chiarificatori, si è aggiunta l'espressione "di espropriazione forzata", alla quale evidentemente si riferisce l'istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati cui è collegato il pagamento del contributo. Infatti, per le altre forme del processo esecutivo, il pagamento si effettua al momento del ricorso (esecuzione degli obblighi di fare e non fare) o dell'atto di citazione (opposizioni) e per la consegna e rilascio è prevista l'esenzione.
ART. 15 (R)
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)
1. Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 15
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato) (R)
Esplicita il tipo di verifica che il funzionario effettua, al solo fine di evitare dubbi interpretativi.
Il controllo non può che essere quello formale di riscontro tra l'importo pagato (v. parte VI Pagamento, per la ricevuta) e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa, quale risulta dalla dichiarazione resa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore - sulla base delle regole del codice di procedura civile - alla parte e nel non prevedere alcun controllo sul valore così determinato.
Invece, un qualunque "contraddittorio" sul valore ai sensi del codice di procedura civile non può che essere espressamente previsto dal legislatore, attinendo a criteri che incidono sulla competenza per valore del giudice, la cui deducibilità è regolata dalle norme di procedura.
I problemi applicativi che il rinvio alle norme del codice di procedura civile può in concreto determinare, non sono diversi da quelli che l'avvocato deve affrontare nel momento in cui inizia un procedimento.
Certamente manca il controllo all'origine sull'importo da versare. Il legislatore ha scelto di fare affidamento sulla dichiarazione dell'avvocato che, nella sostanza, non è libera, essendo indirettamente collegata con la competenza per valore. Il che assicura alla base una normale corrispondenza tra quanto dichiarato e l'effettivo valore. Ne consegue che la dichiarazione non può mai mancare, essendo oramai divenuto uno degli elementi che compongono l'atto che si deposita. Se manca, scatta la presunzione di valore massimo, introdotta dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, in sede di conversione nella legge 10 maggio 2002, n. 91, e prevista nell'articolo 13.
Con riferimento alla natura del controllo, considerazioni analoghe valgono per le esenzioni; che sono i casi in cui il processo può iniziare senza il pagamento del contributo.
ART. 16 (L)
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
NOTA dell RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Articolo 16
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato) (L)
La materia è stata innovata dal decreto legge n. 28/2002, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002, n. 91, che ha introdotto il comma 5 bis all'art. 9 originario.
Nella norma in commento si rinvia alle norme del testo unico, dove la materia è trattata per ragioni sistematiche. Infatti il nuovo legislatore ha previsto la riscossione mediante ruolo - secondo un sistema oramai comune alle entrate patrimoniali dello Stato - ed ha precisato che scattano gli interessi legali con l'iscrizione a ruolo.
La norma in commento, con meri fini chiarificatori, precisa la decorrenza degli interessi.
ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo
13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 00 (Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) (X)
Individua in un decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della Giustizia, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'atto attraverso il quale apportare le variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore.
ART. 18 (L)
(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di xxxxx non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 18
(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) (L)
La norma originaria, così come modificata dal decreto legge n. 28/2002 in sede di conversione, è stata riscritta in funzione del riordino operato con il testo unico. Le altre voci di spesa per le quali era prevista la non applicabilità sono quelle che non esistono più nell'ordinamento, perché abrogate espressamente con il testo unico (tassa di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria), facendo operare il precetto dell'originario comma 1, che ne stabiliva la non applicabilità; o quelle disciplinate nel testo unico (diritti di copia, ricomprendibili concettualmente tra i diritti di cancelleria, residuati dopo la soppressione di diritti di cancelleria).
Il comma 1 originario ha così perduto il significato che aveva nel contesto in cui interveniva all'epoca dell'emanazione, quando erano presenti nell'ordinamento tutte le norme sulle voci di spesa richiamate.
Nel nuovo contesto del testo unico è necessario prevedere solo la non applicabilità dell'imposta di bollo, disciplinata da norme esterne allo stesso. In tal modo è rispettata la ratio originaria.
Gli obiettivi della disposizione originaria sono quelli di escludere l'imposta di bollo in tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento giurisdizionale penale e di quello civile e amministrativo, per gli ultimi dei quali è stato introdotto in sostituzione il contributo unificato.
Questo obiettivo è inequivocabile dopo le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge n. 28/2002, che ha ricompreso tutti gli atti processuali, precisando che tra questi rientrano gli atti antecedenti all'avvio in senso proprio del processo, e quelli comunque necessari e funzionali. Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, il bollo non è dovuto per la procura alle liti, l'atto di citazione, l'atto di precetto, l'atto di costituzione di parte civile, la relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, l'istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare, il provvedimento conclusivo del procedimento, il mandato di pagamento emesso dal funzionario, il decreto di pagamento emesso dal magistrato, l'istanza per la liquidazione per la consulenza, le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.
In questo contesto, inoltre, il legislatore ha chiarito espressamente che il bollo non si applica per le copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali purché richieste dalle parti.
Il comma 2 individua le categorie di atti per i quali la disciplina sul bollo è rimasta invariata; ha mero valore ricognitivo rispetto alle scelte
effettuate dal legislatore e ha l'obiettivo di eliminare xxxxx interpretativi.
Certamente la disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente - a titolo esemplificativo - il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie (come si ricava espressamente dal comma 1) è tenuto al bollo sull'istanza con cui le chiede; invece, l'istanza dell'ausiliario o del consulente di parte con cui si chiede la liquidazione, essendo collegata al processo, non è soggetta al bollo; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile, non è soggetta al bollo se presentata da una delle parti, è soggetta se presentata da un terzo interessato.
La disciplina sul bollo è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici (v. definizioni), sempre che non siano collegati a processi, come può accadere in casi eccezionali quale quello del certificato sullo stato del processo civile chiesto da una delle parti.
Il legislatore ha espressamente stabilito che per i procedimenti non giurisdizionali compiuti dagli uffici (vedi definizione)(atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva, iscrizione nell'apposito registro della vendita di macchine con riserva di proprietà, ricerca e visione collegate alla pubblicità di testamenti, iscrizione nell'albo dei consulenti) non si applicano i diritti di cancelleria che, previsti dalla vecchia disciplina per i procedimenti giurisdizionali, erano applicati per estensione anche a questi procedimenti. Con la conseguenza che, quando (come nel caso dell'atto di notorietà o dell'iscrizione nel registro delle vendite con riserva di proprietà) questi procedimenti sono soggetti al bollo è invariata la disciplina generale.
Il rilascio dei certificati, che pure è un procedimento non giurisdizionale, non è ricomprendibile tra quelli per i quali sono stati soppressi genericamente i diritti di cancelleria perché il diritto di certificato ha sempre avuto nella legislazione una sua autonomia (v. art. 273). In questa sede è stato necessario richiamarlo perché il certificato può riguardare pure lo stato del processo e, la previsione del diritto di certificato [che mantiene la propria autonoma configurabilità per i certificati estranei al processo (casellario) e per quelli attinenti al processo chiesti da terzi] non è configurabile quando concerne il processo ed è chiesto dalle parti processuali.
Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari
Nel presente titolo sono individuate tutte le spettanze dovute agli ufficiali giudiziari quando ad essi si ricorre - sulla base di norme sulle notifiche estranee al testo unico - nel procedimento giurisdizionale. Nel termine di "spettanze" sono ricompresse le somme dovute a vario titolo, quali i diritti per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio e delle parti, le indennità di trasferta, i diritti di esecuzione, le spese di spedizione.
Per le spese postali, alternative all'indennità di trasferta, si è usata la definizione generica " spese di spedizione" per non precludere possibilità future. Naturalmente, oggi, sono le spese postali. Queste, quando sono a carico dell'erario sono versate direttamente alle Poste, se a carico dei privati, invece, sono versate all'ufficiale giudiziario.
La prospettiva scelta è quella funzionale al testo unico: conseguentemente, non ci sono le norme sul riparto tra gli ufficiali giudiziari, né quelle sull'indennità integrativa.
Il termine "ufficiale giudiziario " è usato in modo onnicomprensivo prescindendo dalle qualifiche.
Capo I Disposizioni generali
Nel presente titolo sono individuate tutte le spettanze dovute agli ufficiali giudiziari quando ad essi si ricorre - sulla base di norme sulle notifiche estranee al testo unico - nel procedimento giurisdizionale. Nel termine di "spettanze" sono ricompresse le somme dovute a vario titolo, quali i diritti per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio e delle parti, le indennità di trasferta, i diritti di esecuzione, le spese di spedizione.
Per le spese postali, alternative all'indennità di trasferta, si è usata la definizione generica " spese di spedizione" per non precludere possibilità future. Naturalmente, oggi, sono le spese postali. Queste, quando sono a carico dell'erario sono versate direttamente alle Poste, se a carico dei privati, invece, sono versate all'ufficiale giudiziario.
La prospettiva scelta è quella funzionale al testo unico: conseguentemente, non ci sono le norme sul riparto tra gli ufficiali giudiziari, né quelle sull'indennità integrativa.
Il termine "ufficiale giudiziario " è usato in modo onnicomprensivo prescindendo dalle qualifiche.
ART. 19 (R)
(Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)
1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
Nel presente titolo sono individuate tutte le spettanze dovute agli ufficiali giudiziari quando ad essi si ricorre - sulla base di norme sulle notifiche estranee al testo unico - nel procedimento giurisdizionale. Nel termine di "spettanze" sono ricompresse le somme dovute a vario titolo, quali i diritti per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio e delle parti, le indennità di trasferta, i diritti di esecuzione, le spese di spedizione.
Per le spese postali, alternative all'indennità di trasferta, si è usata la definizione generica " spese di spedizione" per non precludere possibilità future. Naturalmente, oggi, sono le spese postali. Queste, quando sono a carico dell'erario sono versate direttamente alle Poste, se a carico dei privati, invece, sono versate all'ufficiale giudiziario.
La prospettiva scelta è quella funzionale al testo unico: conseguentemente, non ci sono le norme sul riparto tra gli ufficiali giudiziari, né quelle sull'indennità integrativa.
Il termine "ufficiale giudiziario " è usato in modo onnicomprensivo prescindendo dalle qualifiche.
ART. 20 (L)
(Indennità di trasferta)
1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 20 (Indennità di trasferta) (L)
Il comma 1 indica quando è dovuta l'indennità di trasferta, riformulando il dettato precedentemente contenuto negli artt. 142 e 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari (d.P.R. 1229/1959). La norma si riferisce sia alle notifiche nel processo penale che a quelle nel processo civile. Infatti, l'articolo 142 richiama il 133 citato.
Le norme originarie recitavano: "a rimborso di ogni spesa" (art. 133); "a titolo di rimborso spese" (art. 142). La formulazione dell'articolo in commento: "che rimborsa ogni spesa" tiene conto dell'art. 48, comma 6, x.XX n. 917/1986, come introdotto dall'art. 3, d. lgs n. 314/1997, che ha previsto la tassazione di tale indennità nella misura del 50 per cento, risolvendo un lungo contenzioso sulla natura retributiva e/o risarcitoria della stessa. La definizione delle situazioni pregresse è stata poi risolta dall'art. 35, legge n. 342/2000.
Oggi, quindi, l'indennità ha per metà natura retributiva e per metà natura risarcitoria.
E' eliminato il termine "ritualmente", e, conseguentemente, le decurtazioni di cui al sopracitato art. 142, ultimo comma, perché mai applicate nella prassi, stante la difficoltà di distinguere notificazioni rituali e irrituali.
Si è precisato che rileva l'ufficio dell'ufficiale giudiziario perché spesso questo non è ubicato nello stesso stabile dell'ufficio giudiziario. Il comma 2 prevede che l'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
Il comma 3 prevede l'adeguamento stabile dell'indennità di trasferta attraverso decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, poiché, qualificandosi l'attività in questione come meramente amministrativa, tale strumento risulta più idoneo rispetto al decreto del ministro originariamente previsto.
Infatti, la possibilità dell'adeguamento -secondo la previsione originaria - non si collega alla discrezionalità, ma all'accertamento delle variazioni da parte dell'ISTAT. In tal senso è stata riformulata la previsione originaria, qui e in altre parti del testo unico.
ART. 21 (R)
(Calcolo delle distanze)
1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 21 (Calcolo delle distanze) (R)
La disposizione in commento stabilisce che nel calcolo delle distanze si deve tener conto di quella più breve per raggiungere il luogo in cui l'atto deve essere eseguito. Le tavole polimetriche per calcolare le distanze, a cui faceva rinvio la norma originaria, non esistono più e gli uffici non ne conservano neanche memoria. Oggi le distanze sono calcolate chiedendo informazioni presso il Comune (che è l'ipotesi più ricorrente in quanto gli ufficiali giudiziari compiono personalmente le notifiche all'interno del Comune, mentre normalmente ricorrono alle Poste per le notifiche al di fuori di tale ambito) ed, eccezionalmente, alle Ferrovie dello Stato s.p.a. e ad altre società di servizio passeggeri per collegamento su strada nell'ambito
regionale.
La norma in commento registra la prassi diffusa sul presupposto che presso il Comune esistono tavole idonee al calcolo delle distanze e lascia aperta la possibilità di ricorrere, quando occorre, ad altre tavole note, purchè fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)
1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.
(cfr. art.212)
NOTA della Relazione illustrativa
Articolo 22
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio) (R)
La norma in commento individua i casi in cui le notifiche sono equiparate a quelle a richiesta d'ufficio, ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, desumendoli dal sistema legislativo vigente per come è concretamente vissuto nella prassi applicativa. Per quanto riguarda l'invito al pagamento si rinvia al commento dell'articolo relativo nella parte riscossione. Con riferimento alle notifiche chieste dalle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito è indubitabile che, al di là della lettera della norma originaria (art. 143 D.P.R. n. 1229/59), l'Avvocatura anticipa solo le spese di spedizione o l'importo delle trasferte e non i diritti, proprio come nelle notifiche d'ufficio. In sostanza, è pacificamente vissuta nell'ordinamento come notifica a richiesta d'ufficio quanto al tipo di spettanze agli ufficiali giudiziari. Infatti, ai sensi dell'art. 6, L. n. 59/1979, sono anticipate solo le indennità di trasferta o le spese di spedizione e non i diritti.
Capo II Notificazioni nel processo penale
Sezione I Norme generali
ART. 23 (L)
(Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 23 (Diritti) (L)
Stabilisce che per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta dell'ufficio.
ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)
1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 24 (Indennità di trasferta) (L)
Prevede che per le notificazioni relative allo stesso procedimento, se i luoghi in cui la notificazione deve essere eseguita distano tra loro meno di cinquecento metri, spetta una sola indennità di trasferta.
Sezione II Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)
1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 25 (Importo dei diritti) (L)
L'art. 142, comma 3, del x.XX 1229/1959, non ha mai trovato applicazione. Il decreto ministeriale con il quale si sarebbe dovuto individuare quanto, sul recuperato (secondo la forfetizzazione prevista dall'art. 199 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e attuata dal decreto ministeriale n. 347/89) sarebbe dovuto spettare agli ufficiali giudiziari per diritti, non è stato mai emanato.
Oggi lo Stato recupera un importo forfettario unitario per diritti e trasferte e chiamata di causa (oltre le spese postali secondo il dm. n. 347/89); le trasferte le ha già anticipate con il meccanismo dell'anticipazione postuma, le spese postali le ha già versate alle Poste (conto di credito), i diritti li restituisce con un meccanismo farraginoso, in mancanza del decreto previsto dalla norme originaria.
Dalla somma totale recuperata ex decreto ministeriale n. 347/89 si sottrae l'importo anticipato per trasferte con il meccanismo dell'anticipazione postuma (dall'importo forfettizzato per tipo di procedimento, la somma delle anticipazioni postume di tutte le notifiche effettivamente effettuate); il risultato, se positivo, viene versato agli ufficiali giudiziari ex art. 138 d.P.R. 1229/1959, insieme alle altre spettanze prenotate a xxxxxx. Per consentire il versamento finale da parte dell'ufficio del registro, l'ufficio giudiziario faceva emergere la distinzione nei versamenti all'ufficio del registro. Con la conseguenza che i versamenti delle spettanze agli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 138 d.P.R. 1229/1959, non riguardavano solo gli importi prenotati a debito (a cui avevano diritto se recuperati), ma anche questi diritti, a cui allo stesso modo avevano diritto solo se recuperati. La norma in commento si collega all'art. 204, secondo cui lo stesso decreto ministeriale che forfettizza tutte le spese per notifiche individua la quota spettante per diritti sul riscosso come già previsto dall'art.199 att. c.p.p.
ART. 26 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 26
(Indennità di trasferta e spese di spedizione) (L)
Gli importi riportati sono stati aumentati dall' art. 1, co. 2, d. P.R. n. 601/1996, sulla base dell'art. 133 d.P.R. 1229/1959, come sostituito dall'art. 1, legge n. 407/1984, che prevede un meccanismo di adeguamento stabile. Gli importi sono stati bloccati da leggi finanziarie successive (sino alla legge n. 488/99 per l'anno 2000).
L'art. 142, comma 5, originario, prevedeva la destinazione delle trasferte, se recuperate, dall'ufficio del registro in conto di eventuali entrate del Tesoro, previa trasmissione dall'ufficio giudiziario che procedeva al recupero, all'ufficio del registro. Oggi la disciplina della riscossione, affidata ai concessionari, regolamenta il versamento del recuperato.
Sezione III Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 27
(Notificazioni a richiesta delle parti) (L)
Il comma 1 individua che cosa le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari.
Il comma 2, riproducendo le norme originarie, per la determinazione del diritto unico e dell'indennità di trasferta rinvia alle disposizioni del testo unico relative alle notificazioni a richiesta di parte nel processo civile.
Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Sezione I Norme generali
Naturalmente, le norme che seguono si applicano agli altri processi nella misura in cui per le notificazioni si ricorre agli ufficiali giudiziari sulla base di norme di legge. Dalla ricognizione normativa emerge che - seppure esistono casi in cui sono previsti altri sistemi di notificazione - in linea generale è possibile, e a volte obbligatorio, ricorrere agli ufficiali giudiziari.
ART. 28 (L)
(Contestualità di trasferte)
1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 28 (Contestualità di trasferte) (L)
Disciplina l'indennità di trasferta nell'ipotesi di contestualità di trasferte.
ART. 29 (L)
(Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 29 (Diritti) (L)
Prevede che per la notificazione è dovuto un diritto unico, con l'eccezione delle notificazioni a richiesta d'ufficio.
Sezione II Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
vedi allegato
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 30
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile) (L)
Stabilisce che le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notificazioni a richiesta dell'ufficio sono a carico delle parti, mediante anticipazione all'erario, nella misura indicata nell'allegata tabella, che risulta dalla riformulazione dell'allegato 2 della legge n. 59 del 1979, sulla base delle innovazioni introdotte nella materia dall'articolo 9 della legge n. 488 del 1999.
Per le notificazioni a richiesta d'ufficio la legge prevede anticipazioni forfettarie dai privati all'erario per tutte le voci (diritti, indennità, spese di spedizione). L'erario, invece, verserà agli ufficiali giudiziari l'importo pieno (artt. 31 e 35) per trasferte, o verserà direttamente alle Poste l'importo per spese di spedizione, mentre non verserà nulla per i diritti, secondo l'originario articolo 6, comma 1, l. n. 59/1979.
La previsione legislativa originaria per le anticipazioni forfettarie è relativa al solo processo civile. Trattandosi di prestazione patrimoniale imposta, non può essere estesa al processo amministrativo, come suggerisce il Consiglio di Stato.
Opera l'esenzione prevista dall'articolo unico della legge n. 319/1958, come sostituito dall'articolo 10, legge n. 533/1973 per i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza e per quelli relativi all'azione di risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie per i quali l'articolo citato è applicabile perché espressamente richiamato (art. 15, l. n. 117/1988).
La norma in commento disciplina, inoltre, una ipotesi particolare: il raddoppio dell'importo in caso di mancato invio delle marche nell'impugnazione presentata a mezzo posta. Qui tale previsione è stata raccordata con la nuova disciplina sulla riscossione perché la norma originaria rinviava alla vecchia normativa sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Nonostante l'esiguità dell'importo (raddoppiato non raggiunge euro 5,16) con la conseguenza che è estinto legalmente sulla base delle norme transitorie, si è riportata la fattispecie per l'ipotesi che il legislatore aumenti l'importo.
ART. 31 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
NOTA della relzione illustrativa
Articolo 31
(Indennità di trasferta e spese di spedizione) (L)
Disciplina le spettanze degli ufficiali giudiziari: non spettano i diritti, pur compresi nel deposito forfetario della parte, ma non corrisposti agli ufficiali giudiziari, come risulta dall'art. 6 della legge n. 59/1979, nè le spese postali che sono pagate dall'erario alle Poste, ma solo l'indennità di trasferta di importo pari a quello previsto per le notificazioni a richiesta di parte.
Sezione III Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 32
(Notificazioni a richiesta delle parti) (L)
Stabilisce che le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta, relative a notificazioni di atti a richiesta delle parti, debbono da queste essere anticipate agli ufficiali giudiziari.
Per effetto dell'esenzione prevista dall'articolo unico della l. n. 319/1958, come sostituito dall'articolo 10, l. n. 533/1973, le stesse spese sono a carico dell'erario nei procedimenti in materia di controversie di lavoro, di assistenza e previdenza e in quelli relativi all'azione di risarcimento del danno cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per questi ultimi, l'art. 10 citato è richiamato dall'articolo 15, l. n. 117/1988.
ART. 33 (L)
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 33
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) (L)
Rispetto alla formulazione di cui all'art. 143 del d.P.R. 1229/1959, si prescinde dal riferimento agli atti a richiesta del pubblico ministero per le spettanze degli ufficiali giudiziari, perché l'ipotesi coincide con una forma particolare di patrocinio a spese dello Stato (interdizione a richiesta del P.M.). Inoltre, dalla verifica fatta con gli uffici giudiziari, non risultano atti gratuiti, previsti dalla norma originaria.
La norma in commento si basa sul modo in cui la norma originaria è concretamente sempre vissuta nell'ordinamento, confortata dall'interpretazione risultante da circolari e note del Ministero della giustizia e dall'analisi dei registri, tanto che si può considerare diritto vivente. Di conseguenza se, in accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, si escludesse il meccanismo dell'assorbimento dalla ricostruzione della normativa effettuata con il testo unico, si apporterebbe un'innovazione di carattere sostanziale nelle spettanze degli ufficiali giudiziari.
Il precetto previsto nei commi 1 e 2 è l'unico effettivamente operante perché in concreto gli ufficiali giudiziari procedono contemporaneamente ad atti a richiesta di parte a pagamento e a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il meccanismo dell'assorbimento non opera in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a richiesta d'ufficio, in caso di contestualità di atti a richiesta di parte privata a pagamento e atti a richiesta dell'Amministrazione, e nel penale.
Nei commi 3 e 4 è riportata la disciplina risultante dalle norme originarie (art. 143, comma 1, e 135, comma 2, del d.P.R. 1229/1959) riferita anche agli atti di esecuzione.
ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)
1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 34 (Importo dei diritti) (L)
Stabilisce in che misura è dovuto il diritto, riproducendo il precetto della norma originaria, tenendo conto delle successive modifiche.
ART. 35 (L)
(Importo dell'indennità di trasferta)
1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 35
(Importo dell'indennità di trasferta (L)
Prevede gli importi dell'indennità di trasferta, riproducendo il precetto della norma originaria, tenuto conto delle successive modifiche che li hanno aumentati. L'ultimo aumento è stato disposto dal d.P.R. 17 ottobre 1996, n. 601, poi sono stati bloccati dalle leggi finanziarie successive (sino alla legge n. 488/1999 per il 2000).
ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)
1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 36 (Maggiorazioni per l'urgenza) (L)
Tale disposizione disciplina i casi in cui può essere chiesto il compimento degli atti con urgenza, precisando quando l'atto sia da considerarsi urgente, e la conseguente maggiorazione delle spettanze. Essa riprende i precetti della norma originaria, esplicitandoli con chiarezza ed eliminando solo la disciplina di dettaglio sulle modalità della richiesta. L'espressione originaria "per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti può essere interpretata soltanto, e la prassi lo conferma, nel senso disgiuntivo.
Capo IV
Atti di esecuzione nel processo civile
ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)
1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 37 (Diritto di esecuzione) (L)
Individua i diritti dovuti per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari, nonché per tutti gli atti che comportino la redazione di verbali, riproducendo la norma originaria.
ART. 38 (L)
(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)
1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 38
(Indennità di trasferta per gli atti di esecuzione) (L)
Stabilisce che per gli atti di esecuzione l'importo dell'indennità di trasferta è dovuto in misura doppia rispetto a quello dovuto per le notificazioni civili a richiesta di parte, riproducendo la norma originaria.
Titolo III Spese di spedizione
ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)
1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 39 (Spese di spedizione) (R)
Oggi le comunicazioni e notificazioni di atti sono effettuate con il servizio postale e per il tramite degli ufficiali giudiziari (art. 149 c.p.c.). La trasmissione di documenti avviene sempre per mezzo del servizio postale.
Per la prima ipotesi, quando le comunicazioni o notificazioni sono a richiesta di parte, l'importo della spesa è anticipato agli ufficiali giudiziari che di volta in volta versano alle poste. Quando sono a richiesta di ufficio e di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, essendo a carico dell'erario, gli importi, che sono quelli delle tariffe ordinarie, sono versati mensilmente all'ufficio postale - sulla base di accordi intervenuti agli inizi degli anni novanta con l'allora Ente Poste e recepiti in circolare - tramite ordini di pagamento del cancelliere su richiesta dell'ufficiale giudiziario (nel testo unico, nella parte sulle norme transitorie in materia di pagamento la procedura è stata innovata attribuendo la competenza degli ordini di pagamento agli ufficiali giudiziari).
Per la trasmissione di documenti oggi si fa ricorso al servizio postale e il relativo onere fa capo alle spese di ufficio.
La norma in commento prevede lo strumento della convenzione per perseguire la riduzione dei costi e perché, anche attraverso la forfetizzazione, si possono raggiungere accordi che evitino di aggravare l'attività degli uffici con il calcolo atto per atto.
E' volutamente generica sui soggetti con cui le convenzioni possono essere stipulate per consentire il massimo della scelta- nell'ambito della compatibilità con altre norme di legge - tra quelli che operano nell'ordinamento. Oggi, per esempio, per le comunicazioni e notificazioni di atti, il servizio postale è una scelta obbligata ai sensi dell'articolo 149 c.p.c.. Comunque, la scelta è ancorata alla vigente normativa sull'evidenza pubblica. Poiché si tratta di convenzioni quadro, che non comportano impegni di spesa, si è rimessa l'approvazione ai Ministeri della giustizia e dell'economia, per tutti i tipi di processi, non accogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di approvazioni differenziate per le giurisdizioni speciali.
La norma in commento estende la possibilità di convenzioni anche alla trasmissione di documenti, che propriamente non rientrano nel sistema spese di giustizia, per perseguire esigenze di uniformità.
Titolo IV
Diritto di copia e diritto di certificato
ART. 40 (L)
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 40
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi) (L)
Rimette ad uno strumento regolamentare la disciplina del diritto di copia e di certificato e l'individuazione degli importi, ancorando questi ultimi ai costi del servizio e ai costi per l'incasso.
Si tratta di materia in cui è indispensabile introdurre uno strumento elastico per consentire il rapido adeguamento della disciplina alle innovazioni tecnologiche in materia di mezzi di riproduzione e ai mutamenti, anche in collegamento con le innovazioni tecnologiche, dei costi.
Sino ad ora tutto trovava disciplina nella legge (v. Parte norme transitorie) e ad essa si è dovuto ricorrere ogni qualvolta un nuovo mezzo di riproduzione si è affermato tra le modalità tecniche. Da ultimo è stato necessario ricorrere alla legge per il CD-Rom. Presto potrebbe porsi il problema per il DVD.
La scelta del regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge n. 400/1988, consente di innovare procedendo alla abrogazione delle norme di leggi preesistenti.
Non costituisce ostacolo la presenza di una riserva relativa di legge con riferimento agli importi, posto che la legge attributiva della potestà regolamentare individua con precisione i parametri cui ancorare il mutamento degli importi.
La legge originaria prevede solo un meccanismo di adeguamento degli importi (art. 3 bis, legge n. 525/1996, aggiunto dal comma 70, art. 145, legge
n. 388/2000, che rimette il generico adeguamento a decreto ministeriale), evidentemente inadeguato. Sembra, invece, funzionale al raggiungimento dell'obiettivo l'ancoraggio ai costi del servizio (già previsto, nel contesto di un diverso sistema per il processo tributario, dall'art. 25, comma 2, d. lgs. 542/92).
Nell'ambito del riordino normativo si è generalizzato questo criterio, in quanto esso appare uno strumento elastico tale da consentire di calibrare gli importi ai costi del servizio reso. Poiché nel rapporto costi-benefici non incidono poco i costi sopportati dallo Stato per incassare tali diritti è stata inserita anche questa voce.
Titolo V
Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile
Il presente titolo è riferito solo ai magistrati ordinari perché in tal senso dispongono inequivocabilmente le norme originarie e qualunque estensione comporterebbe un aumento di spesa.
ART. 41 (L)
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)
1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 41
(Trasferte di magistrati professionali e xxxxxxx) (L)
Con l'espressione "magistrati" ci si riferisce naturalmente ai giudici e ai pubblici ministeri comprendendo tutte le nuove figure: giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale, procuratori onorari; magistrati professionali di Corte di assise.
Non sono stati compresi i giudici popolari e gli esperti componenti dei collegi.
Infatti, ai giudici popolari e agli esperti nei collegi, insieme al "compenso", spettano spese e indennità (variamente individuate) in caso di servizio prestato fuori dalla residenza; queste sono attribuite anche se lo spostamento è fra il luogo del processo e il luogo del singolo atto processuale e non solo in caso di svolgimento del processo fuori dalla residenza (vedi Titolo XI di questa parte).
In generale, le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali, alle quali si rinvia in modo elastico, sono oggi costituite dalla legge n. 836/1973, dal d.P.R. n. 513/1978 e dalla legge n. 417/1978, che individuano l'importo delle suddette spese e sono suscettibili di modificazioni, anche contrattuali: per tale motivo si preferisce il rinvio elastico.
ART. 42 (L)
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)
1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 42
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise) (L)
La vecchia disciplina contenuta nel regio decreto 2701/1865 e nel regio decreto 1043/1923, che prevedeva sempre le trasferte (non ripetibili) per i magistrati di corte di assise è incompatibile con la trasformazione delle corti di assise da vaganti a fisse operata con la riforma del 1951.
Oggi opera nei soli casi residuali (ex art. 7, legge n. 287/1951) in cui l'intero dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, trattandosi di un'ipotesi in cui ritorna la vecchia logica della corte itinerante (vedi anche elenco delle spese ripetibili e non ripetibili).
ART. 43 (L)
(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)
1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 43
(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) (L)
La norma in commento riprende le norme originarie, attualizzando il riferimento alle figure professionali. La precisazione relativa ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria si fonda sulla circolare del Ministero della giustizia n. 2/1998, che ha integrato la circolare dello stesso Dicastero n. 18/1996, dove si fa espresso riferimento alla delega da parte del magistrato, che può scegliere tra ufficiale ed agente o delegare entrambi e che, in ogni caso, li deve individuare nella delega.
ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)
1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 44
(Trasferte degli ufficiali giudiziari) (L)
La norma prevede che all'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti spetta, oltre all'indennità di missione e alle spese di viaggio, un diritto il cui importo è parametrato al tempo impiegato nella redazione degli atti cui assiste. La disposizione scioglie il rinvio all'art. 32 dello stesso D.P.R. 1229/59, contenuto nella norma originaria.
Titolo VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
I precetti contenuti in tale titolo risultano da una riformulazione di quelli già fissati dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, come modificato ed integrato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836. Con le norme contenute in tale titolo si opera il necessario raccordo con le normative collegate sopravvenute.
ART. 45 (L)
(Indennità per testimoni residenti)
1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 45
(Indennità per testimoni residenti) (L)
Determina la misura delle indennità spettanti ai testimoni residenti, nel luogo in cui sono esaminati ovvero in un Comune ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.
ART. 46 (L)
(Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)
1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 46
(Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti) (L)
Nello stabilire il quantum del rimborso delle spese di viaggio spettante ai testimoni non residenti nel caso di utilizzo del mezzo aereo tiene conto di quanto già avviene nella prassi sulla base della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (relativa al trattamento di missione spettante ai dipendenti civili dello Stato, che consente, se autorizzato, l'uso del mezzo aereo) applicata per analogia (circ. Min. Giust. AA.CC.IV, n. 4/1767/40.5 del 6 giugno 1976).
Dalla norma originaria è stata espunta la disciplina che prevedeva un'indennità chilometrica, pari a lire 20 (euro 0,01) a chilometro, per l'ipotesi residuale di mancanza di servizi di linea, che non trova mai applicazione anche a causa dell'importo. Per non lasciare del tutto priva di disciplina la fattispecie, e nell'impossibilità di aumentare l'indennità chilometrica, è stata estesa la regola generale ancorandola alla località più vicina coperta dal servizio di linea.
Il comma 3 individua l'indennità spettante ai testimoni non residenti con riferimento al tempo impiegato per il viaggio ed, eventualmente, al tempo di soggiorno nel luogo in cui sono esaminati.
ART. 47 (L)
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)
1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 47
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi) (L)
Dopo aver previsto che al testimone minore degli anni quattordici non spetta alcuna indennità, attribuisce agli accompagnatori - che non siano essi stessi testimoni - di testimoni minori di anni quattordici e di invalidi gravi, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto alle indennità e rimborso spese che spettano ai testimoni ex artt. 45 e 46 sopra descritti.
La norma originaria richiama solo le norme sul rimborso spese e sulle indennità per testimoni non residenti; ma ciò appare frutto di un difetto di coordinamento in quanto non si comprende il perché chi accompagna, pur nella stessa residenza, non debba avere diritto all'indennità dell'art.44. Naturalmente, dato l'importo attuale, la questione rileva solo sotto il profili della coerenza del sistema e non in pratica.
L'art. 4 del R.D. n. 1043/1923 limita l'accompagno alle forme gravi di invalidità. La nuova disciplina sull'handicap (legge n. 104/1992 e successive modificazioni) prevede il diritto di accompagno per gli invalidi gravi, con conseguente rilascio di un tesserino e di apposita certificazione con l'indicazione dell'accompagnatore. Tale certificazione può essere usata a molteplici fini.
ART. 48 (L)
(Testimoni dipendenti pubblici)
1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 48
(Testimoni dipendenti pubblici) (L)
Sulla base della norma originaria, la norma in commento attribuisce ai dipendenti pubblici, che siano testimoni per motivi inerenti al proprio servizio, il rimborso spese e le indennità spettanti ai testi. Coordina questa disciplina con quella generale in tema di missione di dipendenti pubblici, che attribuisce l'indennità di missione a chi si sposta per ragioni di servizio, limitandola all'integrazione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza, fino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione.
Per un certo periodo, invece, gli ufficiali di P.G. chiedevano solo l'attestato di presenza e di non aver ricevuto le indennità specifiche e percepivano l'intero trattamento di missione dall'amministrazione di appartenenza.
Più di recente, invece, la tendenza si è invertita sulla base di indicazioni ricevute dalle amministrazioni di appartenenza e le due discipline vivono nella prassi integrandosi, così come recepito nel testo unico. D'altra parte, dall'art. 5, r.d. n.1043/1923 non scaturisce alcuna preclusione; infatti, il comma 1, nel prevedere "non è dovuta alcuna indennità" non si riferisce all'attività di testimone, ma, riferendola alla "guardia campestre" all'attività ordinaria di polizia giudiziaria, consistente nella trasmissione di verbali o nella traduzione di detenuti. Per tale motivo ci si è discostati dal parere del consiglio di Stato.
Titolo VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Nel Titolo VII sono disciplinate le spettanze degli ausiliari del magistrato per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria, sulla base dei precetti risultanti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
ART. 49 (L)
(Elenco delle spettanze)
1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo. NOTA della relazione illustrativa
Articolo 49
(Elenco delle spettanze) (L)
Individua le spettanze degli ausiliari del magistrato ed elenca la tipologia degli onorari.
ART. 50 (L)
(Misura degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 50 (Misura degli onorari) (L)
Rispetto alla formulazione contenuta nella legge n. 319 del 1980, opera due innovazioni: una tiene conto delle norme sopravvenute in materia di fonti; l'altra estende le tabelle agli onorari a tempo, essendo venuta meno la ragione originaria di differenziazione.
La norma originaria prevedeva l'approvazione delle tabelle con d.P.R., su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
L'innovazione tiene conto delle norme sopravvenute in materia di fonti: la legge 12 gennaio 1991, n. 13, sugli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e la legge n. 400/1988. Si prevede, pertanto, un regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988, data la natura regolamentare dell'atto richiesto per l'approvazione delle tabelle.
Per gli onorari a tempo la legge originaria prevedeva il sistema delle vacazioni.
L'estensione della procedura delle tabelle agli onorari a tempo persegue il fine di una maggiore elasticità del sistema.
Non c'è ostacolo all'uniformazione del metodo, nell'ambito del riordino; anzi, gli adattamenti e le forzature nella prassi consigliano un regolamento centrale elastico che li individui sulla base delle tariffe professionali esistenti.
Oggi, d'altra parte, è venuta meno la ratio dell'ottica originaria del legislatore.
La previsione di un meccanismo residuale a tempo si fondava sull'ipotesi che vi fossero materie in cui non era possibile prevedere tabelle basate su tariffe professionali, mancando tariffe professionali e avendo in mente le tariffe professionali "pubblicistiche".
Invece, allo stato, è ipotizzabile la conoscibilità di tariffe per tutte le materie che, pur senza la veste pubblicistica, siano attendibili e utilizzate a più fini. In ogni caso l'individuazione e la finalizzazione all'incarico pubblico è garantita dalla mediazione a livello centrale con il regolamento ministeriale.
Inoltre, il dettaglio della norma originaria e il richiamo specifico alla responsabilità del magistrato si spiegano con il fatto che per questo tipo di compenso era determinato dalla legge solo l'importo della vacazione, senza alcuna preventiva individuazione della materia, mentre per le altre tipologie di onorari operavano le tabelle. In realtà la responsabilità vale per tutte le ipotesi, secondo le regole generali, e sarebbe equivoco lasciare la previsione solo in questa sede.
(v. Parte VI Pagamento, responsabilità dei magistrati e dei funzionari)
ART. 51 (L)
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)
1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 51
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili) (L)
Dispone che nella quantificazione degli onorari variabili si debba tener conto della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione ed, inoltre, fissa la misura dell'aumento per quelli fissi e variabili, in caso di urgenza. Per quelli a tempo, invece, vale la previsione dell'articolo 50, c. 3.
ART. 52 (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)
1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 52
(Aumento e riduzione degli onorari) (L)
Prevede che gli onorari possono essere aumentati sino al doppio nel caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà e che possono essere ridotti se la prestazione non è completata nei termini fissati. Rispetto all'articolo 8 della legge n. 319/80, non è stato riportato l'inciso "sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile", perché ritenuto inutile, essendo comunque applicabili.
ART. 53 (L)
(Incarichi collegiali)
1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 53 (Incarichi collegiali) (L)
Disciplina la determinazione del compenso nell'ipotesi di incarichi attribuiti ad un collegio di ausiliari.
ART. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 54
(Adeguamento periodico degli onorari) (L)
Prevede che all'adeguamento periodico degli onorari si provveda con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma originaria prevedeva un d.P.R. Il nuovo strumento è invece in linea con le innovazioni del sistema delle fonti e con il principio della separazione politica-amministrazione.
Per effetto della legge n.13/1991, relativamente agli atti emanati dal Presidente della Repubblica, lo strumento può essere solo un decreto ministeriale: la norma originaria, infatti, è stata già attuata con tale strumento in data 5.12.1997 per le vacazioni.
Peraltro, oggi, la separazione politica-amministrazione consente e impone un decreto dirigenziale per gli adeguamenti ISTAT, atteso che la possibilità dell'adeguamento non si ricollega alla discrezionalità, ma all'accertamento delle variazioni da parte dell'ISTAT (la stessa scelta è stata operata in altre parti del testo unico, vedi relazione sub art.20).
ART. 55 (L)
(Indennità e spese di viaggio)
1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 55 (Indennità e spese di viaggio) (L)
In materia di indennità e spese di viaggio la norma opera un rinvio alla normativa applicabile ai dipendenti pubblici, con gli adattamenti dovuti all'esigenza di raccordo con la riforma della dirigenza pubblica.
Il rinvio nella norma originaria al dirigente superiore e al primo dirigente è stato adeguato alla riforma del sistema dirigenziale (v. d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni). Infatti, la precedente tripartizione della dirigenza (dirigente generale, dirigente superiore, primo dirigente) è ora sostituita da una bipartizione (dirigente generale e dirigente); la categoria del dirigente superiore, non trovando più corrispondenza è divenuta un ruolo ad esaurimento.
L'ausiliario del giudice è stato equiparato al dirigente di seconda fascia, indipendentemente dal titolo di laurea, perché all'interno della seconda fascia le differenziazioni economiche sono ora collegate solo al tipo di incarico e al tipo di amministrazione. Per tale motivo non si è accolto il suggerimento del Consiglio di Stato di mantenere la distinzione tra l'incaricato laureato e non laureato.
L'espressione "servizi di linea" è stata utilizzata per uniformità con la disciplina dei testimoni.
ART. 56 (L)
(Spese per l'adempimento dell'incarico)
1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 56
(Spese per l'adempimento dell'incarico) (L)
Indica le modalità e i criteri per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento degli incarichi.
Per i collaboratori è stato eliminato il rinvio agli usi locali perché, sulla base dell'impostazione data agli onorari nel testo unico, tutti i compensi sono ricavabili dalle tabelle.
ART. 57 (R)
(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)
1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 57
(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato) (R)
L'equiparazione prevista dalla norma in commento registra la prassi diffusa di fare ricorso sostanzialmente alle tabelle previste per gli ausiliari del magistrato, quando si liquidano le spettanze del commissario ad acta.
Tale prassi si è consolidata in mancanza di disciplina espressa, ma in conformità ai principi dell'ordinamento, e per tale motivo è recepita nel testo unico nell'ambito del riordino operato nella materia.
L'equiparazione, naturalmente, è limitata ai fini utili per il testo unico, e, pertanto, non incide sulla controversia relativa alla qualificazione giuridica del commissario ad acta.
Titolo VIII
Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
NOTA della relazione illustrativa
ART. 58 (L)
(Indennità di custodia)
1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 58 (Indennità di custodia) (L)
La norma riformula più articoli del R.D. n. 2701/1865, e per la determinazione dell'importo, tiene conto dell'articolo 5, legge n. 836/1965, come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 230 del 1989.
La disciplina è riferita anche al sequestro negli altri processi, in ordine ai quali non vi sono norme ad hoc che regolano gli importi, la domanda, ecc. Nel processo civile, estensibile agli altri processi sulla base di rinvii esistenti nell'ordinamento, il diritto al compenso è solo un'ipotesi residuale, sia per il sequestro giudiziario che per quello conservativo (art. 317, comma 3, c.p.p., 676, 678-679-522-543-546-559 c.p.c.). Di regola sono nominati custodi i soggetti titolari di un diritto sul bene. Inoltre, se si tratta di custode terzo, il compenso è corrisposto solo a richiesta.
Naturalmente, "custode" è quello privato, perchè non c'è compenso se i beni sono custoditi presso la cancelleria.
Oltre che attraverso le tariffe risultanti dalle tabelle (vedi articolo successivo), l'indennità può essere determinata secondo gli usi locali. E' un'ipotesi che opererà in via residuale, se qualche ipotesi di custodia non risulterà dalle tabelle, e consente elasticità.
L'orientamento della cassazione, prevalente da ultimo, è quello di considerare unitariamente custodia e conservazione, costituendo la seconda un aspetto della prima. In alcuni casi la cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso di spese, documentate, necessarie per la conservazione, quando si tratta di beni che necessitino di conservazione specifica (in tal caso la conservazione acquista una valenza autonoma). Si tratta, evidentemente, di spese che non si inseriscono nell'ordinaria gestione d'impresa per la custodia e conservazione; si pensi, ad esempio, al consumo di acqua ed energia necessarie per la conservazione di un vivaio sequestrato.
Invece, nell'ottica originaria del r.d. 2701/1865, c'era sicuramente la distinzione tra custodia e spese di conservazione. Nel testo si è scelto di prendere atto della giurisprudenza in tema di custodia e conservazione, che costituisce oramai diritto vivente.
Non è stato sviluppato il tema relativo a chi può essere nominato custode. Esiste una disciplina collegata ed autonoma: gli articoli 259 e 120 c.p.p.; i magistrati e la polizia giudiziaria (che nomina i custodi a norma dell'art. 81 comma 3, disp. attuaz.) utilizzano nella prassi gli elenchi dei depositari per i sequestri amministrativi.
Non è ipotizzabile la formalizzazione della prassi perché si trasformerebbero gli elenchi in albi, a danno della discrezionalità del giudice. Inoltre la materia è estranea al testo unico.
ART. 59 (L)
(Tabelle delle tariffe vigenti)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 59
(Tabelle delle tariffe vigenti) (L)
Tale disposizione disciplina il quantum del compenso.
La Corte costituzionale, nella motivazione della pronuncia n. 230 del 1989, ritiene ontologicamente identica l'attività del custode per il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria (nella fattispecie, penale) e per il sequestro disposto dall'autorità amministrativa, escludendo un diverso regime. All'epoca di quella pronuncia vi era, per il penale, l'indennità giornaliera individuata nella legge, lontanissima dalle tariffe per i sequestri amministrativi. Oggi, dopo l'intervento della Consulta che fonda il compenso sulle tariffe vigenti, la conformità alla Costituzione è assicurata ancorando le tabelle alle tariffe vigenti che sono anche quelle esistenti per i sequestri amministrativi.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale le prassi sono state varie.
Fermo restando il ricorso agli usi nel caso in cui non esistono tariffe ufficiali, le tariffe ufficiali esistenti sono quelle della prefettura a fini amministrativi: alcuni giudici le applicano integralmente, altri - anche sulla base di "direttive" dei capi degli uffici - utilizzano quelle del 1994 con rivalutazione, altri fanno riferimento all'equità e le riducono.
Alla base dei diversi orientamenti dei giudici vi è l'esigenza di ridurre le tariffe amministrative dati i tempi lunghissimi dei sequestri penali. La cassazione, anche di recente, ha legittimato la riduzione con ricorso all'equità anche quando riferita alle tariffe vigenti e non solo agli usi.
La norma in commento prevede il ricorso ad un regolamento, d.m. ex art. 17, comma 3, legge n. 400/88, analogo a quello previsto per il compenso agli ausiliari del magistrato. Nella redazione delle tabelle mediante regolamento, oltre alle tariffe esistenti per i sequestri amministrativi potrebbero entrare in gioco quelle presso le camere di commercio ecc.
Nell'ambito del riordino della materia e sulla base della verifica dell'esistenza di problemi applicativi è stato esteso uno strumento già previsto dal legislatore per materia analoga.
Il comma 3 tiene conto di un'esigenza emersa nella prassi: l'opportunità di verifica dello stato del bene al fine di incidere sulla riduzione dell'indennità.
Demandando al regolamento la determinazione delle percentuali di riduzione dell'indennità, si persegue un obiettivo di uniformità.
Titolo IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
ART. 60 (R)
(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)
1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 60
(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile) (R)
Nell'ambito penalistico le spese di pubblicazione sono sempre anticipate dallo Stato, salvo casi eccezionali (v. art. 4); nel processo civile sono anticipate dallo Stato solo se il privato ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stato condannato al pagamento delle spese di pubblicazione (nel caso dell'articolo 120 c.p.c. e artt. 7, 314 e 2600 c.c.).
Oggi per la determinazione dell'importo si tiene conto dei prezzi previsti dai giornali, dai Comuni, dalla Gazzetta ufficiale.
E' emersa l'esigenza di convenzioni, anche per ottenere condizioni di favore. A questa esigenza risponde la norma in commento. La formulazione è volutamente generica e per le modalità di pubblicazione, perché non si vogliono precludere possibilità che possono aprirsi con i nuovi strumenti di telecomunicazione, e per i possibili soggetti con cui stipulare convenzioni, per consentire il massimo della scelta a seconda dei soggetti che via via operano nell'ordinamento. In generale, si rinvia al commento dell'articolo 39.
La norma è riferita solo al processo penale e civile perché, allo stato della legislazione, l'obbligo di pubblicazione è stato rinvenuto solo per questi procedimenti.
Titolo X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo
NOTA della relazione illustrativa
Il titolo in commento esplicita con norme regolamentari i principi presenti nell'ordinamento, sulla base dei quali si è formato un diritto vivente guidato dal giudice di legittimità, e raccorda la materia con l'art. 2, comma 56, legge n. 662/1992.
La disciplina è idonea anche per la fattispecie analoga nel processo amministrativo.
ART. 61 (R)
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)
1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 61
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi) (R)
Alla base della norma in commento vi è la sentenza della Corte di cassazione SS.UU. 24.7.1996, n. 15, seguita da numerose altre, secondo cui l'ordine di demolizione è provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa, sottoposto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale.
La norma in commento registra il diritto vivente, esplicita il collegamento con i principi giuridici esistenti nell'ordinamento e richiede al magistrato di scegliere l'alternativa meno onerosa.
Inoltre, raccorda espressamente la disciplina con il nuovo testo unico in materia di edilizia, richiamando la norma che - per l'incarico alle imprese private - consente il ricorso alla trattativa privata in aggiunta alle procedure di evidenza pubblica.
Il termine "magistrato" è volutamente utilizzato per ricomprendere sia la figura del pubblico ministero che del giudice, secondo le competenze derivanti dalla legge.
ART. 62 (R)
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)
1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 62
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia) (R)
La norma in commento stabilisce un raccardo con l'articolo 2, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L'estensione della convenzione oggetto della disposizione in esame al Ministero della giustizia si spiega con la natura giurisdizionale del provvedimento che si esegue e, soprattutto, con la circostanza che le spese sono recuperabili nei confronti del soggetto obbligato, se si tratta del condannato; quindi, sono annotate ai fini del recupero e poi recuperate con la procedura del recupero delle spese di giustizia.
La partecipazione del Ministero delle infrastrutture scaturisce dal fatto che i Provveditorati alle opere pubbliche sono strutture di questo Dicastero sul territorio per il tramite delle quali viene richiesto l'intervento delle unità tecnico-operative del Ministero della difesa (si veda art. 2, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Presupposto interpretativo, in riferimento all'art. 21, r.d. n. 263/1928, comma 1, richiamato dall'art. 2 cit., è che, al di là della lettera della norma e di come essa oggi concretamente operi, tra i ministeri è essenziale che vi siano regolazioni contabili ai fini di bilancio e non passaggi reali di denaro. I rapporti tra i ministeri per le imputazioni di bilancio sono rimessi alla convenzione, già prevista dall'art. 2, comma 56, legge n. 662/1996.
Il meccanismo di anticipazione delle spese ex art. 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 è tuttora formalmente in vigore, tuttavia il r. d. 263/1928 è tra i provvedimenti che saranno abrogati in virtù della delega di delegificazione e semplificazione contenuta nell'articolo 7 della legge 14 novembre 2000, n. 331, da esercitarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge e non ancora esercitata. Per tale motivo non si è ritenuto opportuno un richiamo espresso.
Infine, la determinazione preventiva e successiva delle spese necessarie consente al magistrato, da un lato di valutare se il ricorso a questa procedura è conveniente rispetto all'affidamento all'impresa privata, dall'altro di considerare quanto è effettivamente costato l'intervento delle strutture tecnico operative del Ministero della difesa.
ART. 63 (R)
(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)
1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 63
(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi) (R)
L'articolo in esame disciplina le modalità di determinazione dell'importo da corrispondere, con decreto del magistrato (v. art. 169), per l'attività di demolizione e riduzione in pristino.
Oggi il magistrato, quando ricorre alle imprese private liquida l'importo secondo equità, quando ricorre alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa liquida quanto richiesto. La norma in commento riordina e razionalizza la materia ancorandola a parametri oggettivi e predeterminati, esistenti nell'ordinamento, in caso di ricorso alle imprese private. Nel caso di ricorso alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, rimette la determinazione dell'importo alle convenzioni, pure previste nell'ordinamento, che sono in grado di risolvere i problemi procedurali già emersi nella prassi applicativa.
Titolo XI
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari
e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili
NOTA della relazione illustrativa
Pur nella consapevolezza del dibattito sui giudici onorari e sulla ricomprensione o meno nel loro ambito degli esperti in alcuni collegi, si è mantenuta la distinzione tra esperti e giudici onorari per comodità espositiva collegata alle diversità della disciplina.
Le disposizioni del titolo in questione riguardano sia il penale che il civile, salvo specifica riferibilità all'uno o l'altro secondo le funzioni ordinamentali.
Tutte le voci rientrano nelle spese di giustizia non ripetibili perché sono assimilabili ai costi di funzionamento ordinario. La loro variabilità spiega perché sono pagate con il sistema delle spese di giustizia (mod. 12) ed è la ragione del loro inserimento nel testo unico.
ART. 64 (L)
(Indennità dei magistrati xxxxxxx)
1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 64
(Indennità dei magistrati onorari) (L)
Si è scelto il rinvio specifico alle norme che disciplinano le indennità e gli importi, per evitare, da un lato, un rinvio generico alle norme che prevedono le indennità, dall'altro, il riversamento nel testo unico di norme che hanno una loro autonomia sistematica nell'ambito della disciplina dei componenti appartenenti alla magistratura.
Le indennità, che costituiscono un vero e proprio compenso per l'attività svolta, sono variabili in rapporto al lavoro svolto - con una parte fissa per i giudici onorari aggregati e per i giudici di pace - e non comprendono soggiorno e spese in caso di servizio fuori dalla residenza.
Per i giudici di pace sono state considerate anche le indennità spettanti per la funzione di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (articolo 15, della legge n. 374/1991, come modificata dalla legge n. 479/1999 e dal decreto legge n. 341/2000) cui è equiparata la fattispecie della reggenza, di cui all'articolo 3, comma 2, legge n. 374/1991 (in tal senso Quesito Min. Giust. Prot. 986/2001/U).
Le spese per queste indennità gravano sul cap. 1360 (ex cap. 1631 e 1589), relativo alle spese di giustizia; i pagamenti vengono effettuati con il modello 12.
Per i giudici di pace la legge 23.12.1992, n. 501 ha modificato l'intestazione del capitolo e inserito la voce.
I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari gravano sullo stesso capitolo per effetto dell'assimilazione con i vecchi vicepretori e vice procuratori onorari per i quali la legge di bilancio 29.12.1990, n. 406 ha integrato il cap. 1589 (ora cap. 1360), dopo che la legge istitutiva, in particolare, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 273/1989, aveva espressamente qualificato tali indennità come spese di giustizia.
Per i giudici onorari aggregati, il decreto del Ministero del tesoro 25.9.97, n. 190/74 ha inserito la voce specifica e modificato la denominazione del capitolo, in attuazione della legge n. 276/1997 che li istituiva.
ART. 65 (L)
(Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)
1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 65
(Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise) (L)
La norma in commento riproduce, con poche variazioni formali, l'art. 36 della l. n. 287/1951, come sostituito prima dall'art.1 della l. 25 ottobre 1982, n. 795, poi dall'art. 12, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 237, e come modificato, infine, dall'art. 52, comma 44, della legge n. 448/2001 che ha abrogato il comma 6 dell'art. 36.
Il comma 3 è stato così formulato per ricomprendere gli aumenti dell'indennità operati non con la tecnica della novella, sul presupposto della natura mobile del rinvio contenuto nella norma originaria. Il rinvio alla l. n. 27/1981 è contenuto nella norma originaria, così come successivamente sostituita, ed è quindi frutto di un equivoco l'osservazione del Consiglio di Stato, secondo cui l'indennità speciale sarebbe stata introdotta dal testo unico.
Il comma 4 è raccordato terminologicamente con il titolo "Trasferte".
ART. 66 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)
1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 66
(Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori) (L)
La norma tiene conto della modifica apportata alla legge del 1957 dall'art. 52, comma 44, della legge n. 448/2001 ed esplicita - mediante il richiamo diretto - il rinvio alle indennità previste per i giudici onorari di tribunale.
ART. 67 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)
1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 5, riferite ai magistrati di tribunale.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 67
(Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza) (L)
L'art. 70 della legge n. 354/1975, come risultante dalla sostituzione operata con l'art. 22 della legge n. 663/1986, equipara i componenti privati dei collegi di sorveglianza, per il trattamento economico, agli esperti di cui all'art. 80 della stessa legge.
All'articolo 70 citato si è data attuazione con il d.P.R. 5 dicembre 1988, n.564 (emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988) che, oltre a prevedere l'importo, per l'epoca, spettante agli esperti nei collegi di sorveglianza ha previsto lo strumento del decreto ministeriale ai fini dell'adeguamento periodico del compenso di questi esperti a quelli dell'amministrazione penitenziaria.
Nel citato articolo 80 è individuato solo il criterio per determinare l'importo.
Dal 1998, l'importo è determinato con decreto dirigenziale sia per gli esperti penitenziari che per gli esperti dei tribunali di sorveglianza; ciò in applicazione della distinzione politica-amministrazione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001.
La norma è stata riformulata tenendo conto della normativa di attuazione e del modo in cui concretamente ha operato nell'ordinamento.
Il comma 3, in particolare, si adegua al contenuto della circolare del Ministero della Giustizia n. 8/431/1 del 22/2/1991 che estende agli esperti dei tribunali di sorveglianza l'indennità di missione prevista per i giudici popolari di Corte di assise (prima dall'articolo 36 legge n. 287/1951, ora confluita in questo titolo del testo unico).
ART. 68 (L)
(Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)
1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti
statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 68
(Indennità degli esperti delle sezioni agrarie) (L)
Oggi queste spese non gravano sul cap. 1360 (ex cap. 1631 e 1589) del Ministero della giustizia, ma sul cap. 1449 (ex cap. 1131) del Ministero delle politiche agricole e forestali e non sono pagate con la procedura relativa alle spese di giustizia. Infatti la spesa è gestita dal Ministero dell'interno, tramite le prefetture.
Tuttavia, poiché la vecchia disciplina risale all'epoca in cui i collegi agrari non erano sezioni specializzate del tribunale ordinario, si ritiene rispondente all'armonizzazione del sistema la ricomprensione nel testo unico delle spese di giustizia.
Si è aggiornata la norma, che correlava l'indennità di missione a quella del "direttore di divisione", - figura non più esistente alla luce della riforma del pubblico impiego - correlando l'indennità a quella che spetta al dirigente di seconda fascia. Infatti, con la riforma, il direttore di divisione -le cui funzioni sono svolte dal primo dirigente, ai sensi dell'art.6, d.P.R. 748/1972 - e il primo dirigente rientrano nella seconda fascia della dirigenza
Per tale motivo si è ritenuto di discostarsi dalle osservazioni del Consiglio di Stato.
Si è interpretato l'originario riferimento all'indennità come comprensivo delle spese di viaggio che sempre sono dovute.
Titolo XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
ART. 69 (L)
(Spese escluse)
1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
a) la sepoltura dei detenuti;
b) la traduzione dei detenuti;
c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 69 (Spese escluse) (L)
Indica quali spese non rientrano nelle spese di giustizia, riprendendo e adeguando l'elencazione contenuta nell'articolo 2 della Tariffa Penale. Nella norma originaria, all'elencazione delle spese escluse seguiva la loro disciplina. Ora queste spese sono disciplinate da altre norme dell'ordinamento con propria autonomia e per tale motivo si è scelto di riportare solo la loro elencazione.
Le spese di sepoltura dei detenuti sono disciplinate dall'art. 44, legge n. 354/1975 e dall'articolo 92 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: i detenuti morti sono a disposizione dei congiunti, in mancanza di questi, si procede a spese del Comune (d.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria). Per il trasferimento dei detenuti, la disciplina del r.d. 2701 è completamente sostituita. Oggi le spese sono tutte a carico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che provvede attraverso la polizia penitenziaria (art. 42 bis, legge n. 354/1975, aggiunto nel 1992, operativo dal 1996). Nel testo si è sostituito il termine trasferimento dei detenuti (ex art. 125 tariffa penale) con il termine traduzione, in quanto nella legge 354/1975 con il termine "trasferimento" si intende il trasferimento da un istituto ad un altro, mentre nel testo in commento ci si riferisce alla traduzione ex art. 42-bis della medesima legge (sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale).
Le spese di trasporto, custodia e sepoltura di persone decedute nella pubblica via o in altro luogo pubblico sono di competenza dei Comuni (d.P.R. n. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria), salvo che non siano disposti accertamenti dall'autorità giudiziaria, nel qual caso esse divengono spese di giustizia e non occorre previsione specifica.
Per il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo, sicuramente non è più attuale la disciplina prevista dal r.d. n. 2701/1865. Oggi si provvede a mezzo posta, affrontando spese che gravano su quelle dell'ufficio, o utilizzando per il trasporto personale dipendente o degli uffici giudiziari o della P.G. Si tratta di spese rientranti tra quelle di ufficio, non riferibili al singolo processo. L'esigenza di prevedere delle convenzioni con corrieri privati a fini di celerità, trova risposta nel Titolo III.
ART. 70 (L)
(Spese straordinarie)
1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 70
(Spese straordinarie) (L)
Le spese previste come straordinarie nel x.x. x. 0000/0000 (x. artt. 106-110), o rientrano tra quelle sostenute dall'ausiliario del magistrato sulla base della disciplina successiva (art. 7 l. n. 319/1980), oppure sono tipizzate come straordinarie ipotesi oramai superate ( per es. riproduzione di copie). La norma in commento può essere utile come norma di chiusura. In concreto potrebbe servire, per esempio, per il recupero di navi o aerei in caso di disastri.
Si è previsto un rinvio ad un'altra ipotesi analoga (parte II, titolo X) e per le norme a regime e per quelle transitorie.
Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza
NOTA della relazione illustrativa
ART. 71 (L)
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)
1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 71
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte) (L)La norma in commento rielabora gli articoli originari, eliminando delle ambiguità terminologiche e adeguandoli alle novità normative in tema di modalità di pagamento. Le voci di spesa prese in considerazione sono quelle che risultano dalle norme originarie.
Non sono comprese, pertanto, le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti (parte II, titolo XI). Infatti, le indennità dei giudici onorari e degli esperti (nei collegi dei minori, di sorveglianza ed agrari) sono state disciplinate successivamente all'articolo 24 originario del
r.d. n. 1043/1923 e la normativa di settore non prevede né richiama la prescrizione speciale.
Per i giudici popolari di assise, l'articolo 24 citato era, all'epoca dell'emanazione, sicuramente riferibile anche a loro, essendo questi disciplinati
dall'articolo 23 dello stesso regio decreto; ma successivamente la materia è stata ridisciplinata senza prevedere né richiamare la prescrizione. La norma in commento supera l'ambiguità terminologica del doppio termine di "prescrizione", previsto dalla norma originaria, anche sulla base delle osservazioni del Consiglio di Stato.
E' pacifico che il termine previsto per l'incasso dell'importo è di decadenza, così come è di decadenza quello previsto per la presentazione della domanda. Infatti, nella norma originaria il termine finale per la presentazione della domanda coincide con quello qualificato di "prescrizione"; quindi si tratta di termine di decadenza, operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto.
Il termine di decadenza per l'incasso è stato riferito solo all'ipotesi di pagamento in contanti. Infatti, la decadenza del diritto del beneficiario, il quale in precedenza, oltre a chiedere la liquidazione, doveva sempre presentarsi all'ufficio pagatore, oggi si pone concretamente solo se si sceglie il pagamento in contanti. Se si sceglie l'accredito, nel momento in cui si richiede il pagamento all'ufficio che dispone il pagamento stesso, si indicano anche gli estremi del conto corrente, l'eventuale delega, esaurendosi con ciò l'attività richiesta al beneficiario.
Il termine "avviso di pagamento" è mutuato dalle norme regolamentari, che il testo unico prevede nella Parte VI, Titolo II. Con riferimento ai diversi termini di decadenza, si è ripetuto il precetto della norma originaria.
ART. 72 (R)
(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)
1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 72
(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia) (R)
Con l'articolo in commento si è perseguito l'obiettivo di uniformare la disciplina a quella relativa al sequestro amministrativo, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale (la sentenza n. 230 del 1989 ritiene ontologicamente identica l'attività del custode per il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria e per quello disposto dall'autorità amministrativa), e di superare le incertezze e le diverse interpretazioni registrate nella prassi, dando rilievo alla giurisprudenza di legittimità più recente.
L'art. 12, del d.P.R. n. 571/1982, relativo ai sequestri amministrativi, prevede la liquidazione a domanda all'esito della custodia e la possibilità di acconti.
Nella prassi dei sequestri disposti dal giudice, in mancanza di normativa ad hoc, si è ritenuta necessaria la domanda di acconto, qualificata come atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
La giurisprudenza ha affermato la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., sulla base della natura del rapporto di deposito, che esclude la liquidazione alla fine, e secondo cui il credito matura giorno per giorno e alla base vi era l'esigenza di ridurre gli importi, eccessivi per la lunga durata del sequestro.
Sentenze di legittimità più recenti hanno affermato la prescrizione decennale, proprio sulla base della circostanza che il credito si matura solo con la cessazione dell'incarico.
La norma in commento si ispira al modello nel sequestro amministrativo e, ponendo esplicitamente la regola della liquidazione alla fine - giustificata dall'adattamento del contratto di deposito a fini pubblicistici-, vale a superare i dubbi e le diverse interpretazioni attualmente esistenti sulla durata della prescrizione.
Per la riduzione dei tempi del sequestro, vedi Parte IV relativa ai procedimenti particolari.
Titolo XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
ART. 73 (R)
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)
1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione
entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 73
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari) (R)
Oggi, depositata la sentenza, si invia l'originale all'ufficio finanziario competente che fissa l'importo e la restituisce, se si tratta di casi di prenotazione a debito o la trattiene sino al pagamento. Questo meccanismo crea ritardi ed intralci agli uffici giudiziari che, per lungo tempo, non hanno la disponibilità dell'atto.
In generale si deve considerare che:
- il testo unico documentazione amministrativa ha disciplinato la trasmissione del documento informatico;
- l'art. 36, legge 24 novembre 2000, n. 340 ha stabilito che l'obbligo di produrre gli originali, riferito ai notai e ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici, si intende adempiuto mediante produzione di copia autentica;
- non ci sono ragioni imprescindibili che giustifichino la necessità dell'invio dell'originale;
- è fondamentale assicurare all'ufficio finanziario la conoscenza dell'atto da sottoporre ad imposta e la quantificazione della stessa, nonché, che sull'atto venga annotato l'importo e l'eventuale quietanza.
Di tutto questo si è tenuto conto nella norma in commento e in quella prevista per la fase transitoria (v. Parte IX, tit. I, cap. VI).
A regime è stata introdotta la trasmissione telematica, prevedendo un decreto dirigenziale specifico per l'adattamento delle modalità tecniche, nel contesto generale del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione, che sono espressamente richiamati.
Per la fase transitoria è stata prevista la trasmissione di copia autentica estendendo espressamente il principio di cui all'art. 36 cit. per superare i dubbi interpretativi emersi nella prassi in ordine alla applicabilità dello stesso agli atti giudiziari (quesito AA. CC. giustizia, Prot. 309/2001/U, 23.1.01).
La procedura di cui trattasi è riferita solo a quei procedimenti per i quali, allo stato della legislazione, è prevista l'imposta di registro.
PARTE III PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NOTA della relazione illustrativa
Premessa
Il testo unico riunisce e coordina anche le norme in tema di patrocinio a spese dello Stato. La disciplina della materia è stata fortemente innovata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134.
Sino a quella data sono esistite nell'ordinamento due discipline generali: quella del gratuito patrocinio nel processo civile (R.D. n. 3282/1923), alla quale rinviavano norme relative agli altri processi, e norme di settore per particolari processi civili; quella del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (L. n. 217/1990), alla quale rinviavano norme di settore. Accanto alle discipline generali coesistevano alcune discipline speciali per determinati processi, che regolamentavano gli effetti dell'ammissione.
La legge n. 134/2001, con la tecnica della novella alla legge n. 217/1990, - oltre ad alcune modifiche relative al patrocinio nel processo penale - ha riformato la disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio nei processi diversi dal penale, dettando la nuova disciplina generale con decorrenza dal 1° luglio 2002.
Il testo unico riunisce e coordina l'intera materia, tenendo conto di tutte le modifiche legislative.
La sistemazione organica della materia all'interno del testo unico è imposta dalla circostanza che si tratta sostanzialmente di una particolare disciplina delle spese del procedimento; infatti, già il R.D. n. 2700 del 1865 incorporava la regolamentazione delle spese nel caso di gratuito patrocinio, naturalmente con riferimento alla legislazione all'epoca vigente. E' imposta, anche, dalla necessità di raccordare, anche terminologicamente, le voci di spesa con quelle elencate nel testo unico, per evitare problemi interpretativi; mentre oggi, anche la disciplina più recente utilizza le voci di spesa del R.D. n. 3282/1923, in un contesto ordinamentale oramai cambiato da altre leggi. E' consigliata, inoltre, dall'opportunità di poter raccordare in un contesto unitario le norme di settore che rinviano alla disciplina generale, con indubbi vantaggi per l'interprete e l'operatore.
Nel rispetto dei limiti imposti dalla delega legislativa, il testo unico ha proceduto ad un riordino e coordinamento formale, trattandosi di norme di rango primario non attinenti ad aspetti procedimentali e organizzativi. In particolare: sono state aggiornate le voci di spesa, in modo da farle risultare coerenti con le altre norme dell'ordinamento; si è tenuto conto, per l'autocertificazione, del testo unico sulla documentazione amministrativa; sono stati eliminati dei refusi attribuibili alla tecnica della novella utilizzata dalla L. n. 134/2001; si è data alla materia una nuova impostazione sistematica in modo da distinguere le norme comuni a tutti i processi da quelle particolari, rispettivamente riferite al solo processo penale o agli altri processi; sono state raccordate alla disciplina generale alcune fattispecie speciali presenti nell'ordinamento. Infine, la disciplina prevista dalla legge n. 134/2001 per il processo civile e amministrativo è stata esplicitamente riferita anche al processo contabile e tributario,
secondo quanto inequivocabilmente emerge dalle intenzioni del legislatore della riforma, che ha abrogato integralmente la vecchia disciplina generale (R.D. n. 3282/1923), alla quale rinviavano norme di settore per questi ultimi processi
Titolo I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I Istituzione del patrocinio
ART. 74 (L)
(Istituzione del patrocinio)
1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 74 (Istituzione del patrocinio) (L)
Indica coloro che possono usufruire del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, compreso il penale militare, civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.
I commi 2 e 4, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, relativi all'azione per il risarcimento del danno e alle restituzioni derivanti da reato, non sono stati fatti confluire in questo articolo, in quanto superflui rispetto al sistema, come si ricava dalla lettura congiunta dell'articolo 1 originario e dell'articolo 15 bis della medesima legge, che ormai disciplina l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in tutti i giudizi civili.
ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilità)
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 75 (Ambito di applicabilità) (L)
Specifica l'ambito temporale di validità dell'ammissione al patrocinio.
Nell'articolo 15 octiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, non era previsto esplicitamente il procedimento di opposizione di terzo (ordinaria e revocatoria), per un difetto di coordinamento. Si è ritenuta opportuna l'esplicita previsione per evitare gli equivoci che potevano essere ingenerati dalla presenza nella norma solo del procedimento di revocazione. Del resto, l'ampia previsione di cui al comma 1, dell'articolo in commento, già li ricomprende concettualmente entrambi, trattandosi di mezzi di impugnazione.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 76 (L)
(Condizioni per l'ammissione)
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 76 (Condizioni per l'ammissione) (L)
Specifica le condizioni reddituali in cui deve versare il soggetto per essere ammesso al patrocinio. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, non è stato inserito nell'articolo in commento, in quanto il contenuto, relativo alla elevazione della soglia reddituale in caso di somma dei redditi dei familiari conviventi, è specifico solo per il diritto penale (v. articolo 91).
La asimmetria tra il civile e il penale, presente nella disciplina della legge n. 217/1990, come successivamente modificata, può essere spiegata alla luce dei beni e valori, di rilievo diverso, tutelati nei diversi procedimenti.
ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 77
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) (L)
Alla luce della separazione tra attività di gestione, di competenza dirigenziale, e di indirizzo politico, di competenza del Ministro, il decreto interministeriale per l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione, precedentemente previsto dalla legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, è stato trasformato in un decreto dirigenziale. Si è operata una scelta uniforme in tutto il testo unico (v. art. 20).
Capo III
Istanza per l'ammissione al patrocinio
ART. 78 (L)
(Istanza per l'ammissione)
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 78
(Istanza per l'ammissione) (L)
Nella formulazione del comma 1 della presente norma, si è optato per il termine "interessato", già usato dall'articolo 2 della legge n. 217/1990, in quanto tale termine ricomprende anche il concetto di "parte", usato, invece, dall'art. 15 quater della legge 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001.
Al comma 2, si è inserito il riferimento alla nuova disciplina in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000). La vecchia formulazione, prevista dall'originario articolo 2, comma 2, della legge n. 217/1990 ("ovvero dal funzionario che la riceve") è stata attualizzata, scegliendo, nell'ambito della disciplina del Testo Unico documentazione amministrativa, la via più semplice per l'interessato all'ammissione al patrocinio (quella prevista dall'articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000 e non quella più complessa dell'articolo 21, comma 2 dello stesso testo). Infatti, non sembrano sussistere ragioni per limitare le possibilità di autenticazione per l'utente.
ART. 79 (L)
(Contenuto dell'istanza)
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 79 (Contenuto dell'istanza) (L)
Nell'elencare gli elementi dell'istanza, alla lettera c), del comma 1, il termine "autocertificazione" previsto originariamente dalla legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, è stato sostituito con il riferimento al testo unico in materia di documentazione amministrativa.
Al comma 2, la dicitura "straniero", originariamente prevista dagli articoli 5 e 15 quinquies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, è stata sostituita con "cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea", sempre uniformandosi alla disciplina adottata in materia di documentazione amministrativa. Infatti, l'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000 equipara nella materia cittadini italiani e comunitari.
Quindi, la disciplina particolare prevista per gli stranieri riguarda soltanto gli extracomunitari, non potendosi riferire ai cittadini di paesi appartenenti all'Unione europea.
Capo IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
ART. 80 (L)
(Nomina del difensore)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 80 (Nomina del difensore) (L)
Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, che ha base territoriale circondariale, è istituito un elenco degli avvocati per il patrocinio. Quindi dall'interpretazione degli articoli 9, comma 1, e 15 duodecies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge 134/2001, si desume che l'ammesso al patrocinio può scegliere uno degli avvocati iscritti negli elenchi di tutti i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello.
Rispetto alle originarie norme della legge n. 217/1990, la formulazione della norma nasce dalla scelta di distinguere la disciplina relativa al difensore da quella relativa agli ausiliari del magistrato e al consulente tecnico di parte. Scelta che, con riferimento al profilo della liquidazione, consente per questi ultimi il rinvio alla disciplina comune.
Il comma 2 raccorda la norma con l'art. 126 (L), nella cui formulazione originaria era disciplinata l'ipotesi del procedimento presso la corte di cassazione.
ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.
3. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 81
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) (L)
Disciplina le condizioni e i requisiti per l'inserimento e la permanenza negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
ART. 82 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 82
(Onorario e spese del difensore) (L)
L'articolo in commento disciplina l'onorario e le spese del difensore riprendendo le norme originarie.
ART. 83 (L)
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di
cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. NOTA della relazione illustrativa
Articolo 83
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) (L)
Detta norme in ordine alla determinazione dell'onorario e delle spese e specifica le fasi in cui la liquidazione è effettuata, riprendendo dalla norma originaria solo le diversità rispetto alla disciplina generale, prima prevista nella legge n. 319/1980, e poi confluita nel testo unico.
Per ausiliari e consulenti di parte non è previsto il limite massimo perché la norma originaria (art.12, c.1, l. n. 217/90) lo riferisce solo agli avvocati. Infatti, il limite dei valori medi delle tariffe professionali relative ad onorari, diritti ed indennità riguarda le tariffe professionali degli avvocati e non gli onorari di ausiliari e consulenti, determinati sulla base delle tabelle ex l. n. 319/80, ora incorporata nel testo unico. Per tale motivo non si è accolto il suggerimento del Consiglio di Stato.
Si è abrogato l'articolo 15 quattuordecies, comma 4 (ultimo periodo) della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, che prevedeva la trasmissione del decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico anche alla Guardia di Finanza. Premesso che tale previsione esisteva solo per il civile, tale norma rappresenta un difetto di coordinamento del legislatore, in quanto nel nuovo sistema del patrocinio a spese dello Stato non ha alcun senso inviare all'amministrazione finanziaria il decreto di liquidazione. Dall'invio, infatti, non deriva alcun adempimento accertativo per l'amministrazione finanziaria.
ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 84
(Opposizione al decreto di pagamento) (L)
In generale, dalla norma originaria sono riprese solo le diversità rispetto alla disciplina generale, prima prevista dalla legge n.319/1980, e poi confluita nel testo unico.
Nella formulazione della norma non si è riportata l'originaria previsione dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 217/1990 ("eccettuati quelli coperti da segreto"), perché, secondo altra norma (v. parte del testo unico relativa al Pagamento), fino a che c'è segreto istruttorio, non c'è possibilità di opposizione.
ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale. NOTA della relazione illustrativa
Articolo 85
(Divieto di percepire compensi o rimborsi) (L)
Prevede che il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente di parte non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a titolo
diverso da quelli previsti dal testo unico. (Per esempio, l'Ausiliario o il consulente di parte agiscono direttamente nei confronti della parte ammessa, vittoriosa o revocata, o dell'altra parte condannata alle spese).
Capo V
Recupero delle somme da parte dello Stato
ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 86
(Recupero delle somme da parte dello Stato) (L)
Prevede il diritto da parte dello Stato di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento.
Capo VI Norme finali
ART. 87 (L)
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 87
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato) (L)
Il servizio al pubblico, disciplinato dall'articolo 20 della legge n. 134/2001, è comune al patrocinio a spese dello Stato e alla difesa di ufficio. Pertanto, l'articolo 20, della legge n. 134/2001, non può essere incorporato nell'ambito del testo unico, ma ci si deve limitare alla presente norma di raccordo e rinvio.
ART. 88 (L)
(Controlli da parte della Guardia di finanza)
1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 88
(Controlli da parte della Guardia di Finanza) (L)
Tale previsione era originariamente inserita solo per il civile, nell'articolo 15 decies, comma 5, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge
n. 134/2001. Si è inserita tra le norme comuni perché chiaramente è norma di sistema, diretta alla Guardia di finanza, indipendentemente dal tipo di processo.
Tra l'altro, nelle due procedure di ammissione, seppure diverse per altri profili, la Guardia di Finanza svolge lo stesso ruolo di accertamento e di verifica.
ART. 89 (L)
(Norme di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 89 (Norme di attuazione) (L)
La norma originaria prevedeva lo strumento regolamentare per le norme di attuazione.
Nell'elaborare il testo unico incorporando tutta la disciplina del patrocinio a spese dello Stato non si sono individuate norme di attuazione necessarie. Tuttavia, si è preferito lasciare nell'ordinamento lo strumento previsto dal legislatore per l'ipotesi che se ne rinvenisse la necessità in futuro.
Titolo II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
Capo I Istituzione del patrocinio
ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 90
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide) (L)
Il termine "straniero" si riferisce sia al cittadino di Paesi appartenenti all'Unione europea, sia al cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le uniche differenze per quanto attiene la documentazione da presentare insieme all'istanza sono disciplinate nell'articolo 79.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 91 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 91 (Esclusione dal patrocino) (L)
Prevede le ipotesi in cui è esclusa l'ammissione al patrocinio.
ART. 92 (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 92
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) (L)
La asimmetria tra il civile e il penale è presente nella disciplina della legge n. 217/1990, come successivamente modificata, e può essere spiegata alla luce dei beni e valori diversi tutelati nei diversi procedimenti.
Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 93 (L)
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il
direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 93
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente) (L)
Dal combinato disposto del presente articolo, relativo all'individuazione del giudice competente a ricevere l'istanza, e dell'articolo 78 (L), comma 1, discende che non occorre una norma specifica, che preveda la possibilità di presentare l'istanza di ammissione anche durante le indagini preliminari al magistrato competente. Per questo motivo, il contenuto dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n.134/2001, è interamente assorbito.
Nel presente articolo (e in tutto il testo in commento) si è sostituito il termine "cancelleria", adottato nell'originario articolo 2 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, con il termine "ufficio", sulla base della definizione contenuta nelle norme generali del testo unico, secondo cui "ufficio" è l'apparato strumentale dell'ufficio giudiziario.
Nell'individuazione del giudice a cui presentare l'istanza, si è scelta l'espressione "il giudice che procede", in quanto nel penale non è possibile immaginare una richiesta di ammissione al patrocinio prima del coinvolgimento di un giudice (anche nella fase delle indagini preliminari). Pertanto, non serve mantenere l'espressione "il giudice competente a conoscere del merito".
ART. 94 (L)
(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)
1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 94
(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità) (L)
Il comma 1 prevede che in caso di impossibilità di produrre la documentazione richiesta dall'art. 79 (L), comma 3, questa possa essere sostituita con una dichiarazione sostitutiva.
Il comma 2 prevede una dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare sui redditi prodotti all'estero. Tale previsione appare in contrasto con l'articolo 3, comma 2, del Testo unico documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2001), che consente al cittadino extracomunitario l'autocertificazione solo su fatti comprovabili da autorità italiane. D'altro canto, non si può cambiare tale previsione, perché incide sui diritti di cittadini extracomunitari e consente loro di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche nelle ipotesi di impossibilità di contattare la loro autorità consolare, magari accreditata in un altro Paese, oppure nell'ipotesi di una mancata risposta da parte dell'autorità consolare.
In generale, per i primi due commi, emerge la previsione, che appare contraddittoria, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione che sostituisce la documentazione integrativa o la certificazione dell'autorità consolare, entrambe richieste - dopo l'iniziale dichiarazione sostitutiva - proprio per accertarne la veridicità. La previsione, presente nella normativa originaria, è mantenuta nel testo unico, perché il mutamento di disciplina inciderebbe sul diritto all'ammissione e, quindi, non può rientrare nell'ambito della semplice armonizzazione perseguita.
Quanto al comma 3, emerge la disparità di trattamento, presente nella legge, per cui al cittadino extracomunitario non detenuto o comunque non privato della libertà personale è possibile sostituire la certificazione dell'autorità consolare con un'autocertificazione. Invece, nei confronti del cittadino extracomunitario detenuto o, comunque, privato della libertà di circolazione, tale sostituzione non è possibile. L'unica possibilità è un termine ulteriore di 20 giorni in cui il difensore o i familiari possono presentare la certificazione. Infatti, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il giudice dispone la revoca dall'ammissione stabilita in attesa della documentazione (come prevedeva l'originario articolo 10, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001 e l'attuale articolo 112 (L) del testo unico).
ART. 95 (L)
(Sanzioni)
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 95 (Sanzioni) (L)
La norma in commento riporta la fattispecie penale prevista nella norma originaria - differente rispetto a quella prevista per i procedimenti diversi dal penale - e si limita a sciogliere i rinvii interni alla legge raccordandoli con il Testo unico.
Il termine "autocertificazione" previsto originariamente dalla legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, è stato sostituito con l'espressione contenuta nel testo unico in materia di documentazione amministrativa "dichiarazione sostitutiva di certificazione".
Alla previsione della revoca si è aggiunta la precisazione "con efficacia retroattiva", per coordinare meglio il testo del presente articolo con la formulazione dell'art. 112 (L) relativo alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio.
Per il resto, se si escludono i necessari coordinamenti formali con il testo unico, è stata mantenuta la previsione legislativa originaria che presenta delle differenziazioni nell'individuazione della fattispecie penale tra processo penale e altri processi [v. art. 125 (L)].
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione
ART. 96 (L)
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite
anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 96
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio) (L)
Disciplina i tempi e gli elementi di valutazione rilevanti per la decisione del magistrato in ordine alla richiesta di ammissione, secondo le previsioni delle norme originarie.
Le osservazioni del Consiglio di Stato, relative al ruolo del pubblico ministero sono il frutto di un equivoco originato dal testo presente nella raccolta delle Leggi d'Italia, testo vigente, Xx Xxxxxxx, edita da De Agostani professionale.
Infatti, l'art. 6, c.1, l. n. 217/1990 è stato modificato dall'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha attribuito alcune funzioni al pubblico ministero; poi, contestualmente alle modifiche operate con la l. n. 134/2001, l'art.152 è stato abrogato dall'art.23, l. n. 134/2001. Invece, nella raccolta citata le modifiche operate con l'art.152 cit. risultano presenti.
ART. 97 (L)
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)
1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 97
(Provvedimenti adottabili dal magistrato) (L)
L'articolo in commento riprende la norma originaria relativa ai provvedimenti adottabili dal magistrato e alla loro conoscibilità.
ART. 98 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112
NOTA della relazione illustrativa
. Articolo 98
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione) (L)
Nell'articolo in commento e in quelli successivi, l'espressione "intendente di finanza" è stata sostituita con "ufficio finanziario". Analogamente, negli articoli relativi agli altri processi, l'espressione "direttore regionale delle entrate" e altre espressioni similari sono state sostituite con l'espressione "ufficio finanziario". Ciò, in coerenza con le definizioni generali adottate per il testo unico e per evitare futuri dubbi interpretativi, che potrebbero sorgere con le modifiche dell'organizzazione interna dell'amministrazione finanziaria.
Inoltre, l'espressione "cancelleria del giudice" è stata sostituita con "ufficio", per adeguarsi alle definizioni generali adottate nella prima parte del testo unico.
L'originaria previsione della trasmissione all'amministrazione finanziaria è stata limitata al caso di decreti di ammissione, perché solo in tal caso l'amministrazione è interessata.
In caso di rigetto sarà interessata solo se c'è il ricorso dell'interessato (vedi articolo 99 (L) e potrà avere la documentazione come parte del relativo procedimento.
E' stato eliminata l'espressione "a mezzo posta" per consentire maggiore elasticità.
ART. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 99
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza) (L)
La norma originaria si riferisce solo al penale. La tutela giurisdizionale è prevista anche in caso di revoca (vedi articolo 113 (L).
Per gli altri processi (vedi articolo 126 (L), ultimo comma), l'interessato che si sia visto rigettare l'istanza dal consiglio dell'ordine può solo proporla al giudice.
Nessuna altra tutela è data in caso di revoca..
Con riferimento al comma 1, è stata espressamente prevista la forma monocratica, ripetendo la scelta già effettuata nella Parte VI. Con l'entrata in vigore della riforma che ha introdotto il giudice unico, come regola generale se non derogata da norme ad hoc, il rinvio contenuto nella norma originaria del 1942, che prevedeva la forma collegiale in una procedura semplificata, in un contesto in cui la forma collegiale era la regola, avrebbe avuto l'effetto di conservare nell'ordinamento la competenza collegiale per una procedura semplificata, andando, quindi, in una direzione opposta a quella intrapresa dal legislatore più recente. Per una applicazione analoga fatta dal legislatore, vedi relazione alla parte Pagamento.
Anche il ricorso avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dal giudice di pace si presenta al Presidente del tribunale, in quanto il giudice coordinatore dell'ufficio del giudice di pace svolge mere funzioni amministrative e non giurisdizionali.
Per le osservazioni del Consiglio di Stato relative alle funzioni del pubblico ministero, v. relazione all'articolo 96.
Capo V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
ART. 100 (L)
(Nomina di un secondo difensore)
1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 100
(Nomina di un secondo difensore) (L)
Prevede, per casi determinati, la possibilità per l'interessato di nominare un secondo difensore per gli atti che si compiono a distanza.
ART. 101 (L)
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)
1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 101
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) (L)
Prevede la possibilità per il difensore della persona ammessa al patrocinio di nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato.
ART. 102 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 102
(Nomina del consulente tecnico di parte) (L)
Disciplina la nomina del consulente tecnico di parte nel processo penale.
ART. 103 (L)
(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)
1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 103
(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio) (L)
Stabilisce le informazioni che, nel caso in cui si proceda alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria devono dare all'interessato.
ART. 104 (L)
(Compenso dell'investigatore privato)
1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 104
(Compenso dell'investigatore privato) (L)
Prevede che il compenso dell'investigatore è determinato e liquidato dall'autorità giudiziaria e che è ammessa opposizione, come per l'ausiliario del magistrato.
ART. 105 (L)
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)
1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non è esercitata.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 105
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari) (L)
Il legislatore originario, all'articolo 7, comma 1, della legge n. 217/1990 non aveva previsto l'ipotesi della liquidazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei compensi anche dell'investigatore privato. La norma in commento comprende anche l'investigatore privato, perchè dal sistema emerge che l'omissione è un mero difetto di coordinamento.
Per le osservazioni del Consiglio di Stato relative al pubblico ministero, v. relazione all'articolo 96.
ART. 106 (L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 106
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) (L)
La norma, che prevede la non liquidazione del compenso al difensore nel caso in cui l'impugnazione è dichiarata inammissibile, riprende il precetto contenuto nell'art. 12, comma 2 bis, ultimo periodo, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001.
Il comma 2, invece, riporta la previsione (dell'art. 4, comma 2, legge citata), che esclude la liquidazione del compenso al consulente di parte se gli accertamenti tecnici, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti ai fini della prova.
La previsione è limitata, su suggerimento del Consiglio di Stato, al compenso del consulente di parte, apparendo ragionevole un controllo ex post per verificare, sulla scorta di un giudizio prognostico rapportato al momento del conferimento, se l'incarico al consulente non apparisse ab origine irrilevante o superfluo in relazione alla formazione della prova, al fine di evitare abusi ad opera del soggetto ammesso al patrocinio.
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 107 (L)
(Effetti dell'ammissione)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
e) l'indennità di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 107
(Effetti dell'ammissione) (L)
In generale, si rinvia ai commenti all'articolo corrispondente per gli altri processi (art.131).
Il legislatore nel disciplinare gli effetti non ha distinto tra spese normalmente anticipate nel processo penale, indipendentemente dal patrocinio a spese dello Stato, e quelle che sono anticipate solo per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che gravano ordinariamente sulla parte privata (vedi come esempio lett. c) e d) della norma originaria, per gli ausiliari del giudice e per i testimoni). Non è possibile procedere a tale distinzione. La disciplina del recupero di tutto in caso di revoca è costruita come "sanzione" e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese ordinariamente anticipate e ripetibili (un revocato, anche se assolto, deve restituire tutto; per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell'erario, anche quelle che - se non fosse stato ammesso al patrocinio - sarebbero state recuperabili nei suoi confronti (vedi art. 111 (L).
Per quanto attiene al comma 3, alla lettera d), i termini "consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte" sono stati sostituiti con la
terminologia "ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte" sulla base della definizione di "ausiliario del magistrato".
Nel nuovo processo penale, periti sono i consulenti tecnici nominati dal giudice, mentre consulenti tecnici sono quelli nominati dalle parti (p.m. o parti private). Quindi la terminologia originaria è comunque impropria. Non ci sono dubbi in ordine alla ricomprensione del consulente tecnico nominato dal p.m. e del perito del giudice. Infatti, anche per le altre voci di spesa, nelle norme originarie sono sempre ricomprese tra gli effetti quelle che sono sempre anticipate dall'erario nel processo in cui non vi è ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Dalla ricostruzione fatta, nessuna funzione è svolta dai notai nel processo penale. Per tale motivo non si è riportato il riferimento ad essi previsto nell'articolo originario.
Sempre per quanto attiene il comma 3, alla lett. e), l'indennità di custodia è tra le spese sempre anticipate, indipendentemente dall'ammissione (vedi articolo 694 c.p.p).
Con riferimento alle voci di spesa previste alle lett. d) e f), della norma in commento, va chiarito che "l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c)", secondo la formulazione originaria della lettera d) (esistente anche nella formulazione prima della riforma del 2001) significa inequivocabilmente, sulla base della prassi applicativa e del collegamento con l'art. 12 della legge originaria, che tali spese e, in particolare gli onorari di avvocati e consulenti tecnici, erano annotate per il recupero e sicuramente anticipate dall'erario e non prenotate a debito. "Annotazione", usato nell'articolo originario, si riferisce solo, e per le spese recuperabili per intero, all'annotazione nel modello ex art. 200 att. c.p.p. - in realtà nella prassi nel fascicolo
- e non all'annotazione nel campione, che si formava solo nel momento finale.
E' stata eliminata la lettera e) dell'articolo originario poiché le dichiarazioni sostitutive sono tutte esenti dall'imposta di xxxxx, secondo quanto stabilito dall'art. 16, della tabella B, del D.P.R. n. 642/1972, e secondo l'articolo 37, comma 1, del testo unico documentazione amministrativa: D.P.R. n. 445/2000.
ART. 108 (L)
(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 108
(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale) (L)
In generale, vedi commenti all'articolo sugli effetti relativo agli altri processi (art.131).
Dell'originario art. 4, legge n. 217/1990, lett. a), limitatamente alle parole "di bollo" e "di qualsiasi…natura", non si è tenuto conto perché assorbito dall'art. 9, legge n. 488/1999, che ha soppresso il bollo e i diritti di cancelleria.
Sino ad oggi, pur in assenza di prassi per mancanza di ipotesi concrete - infatti non ci sono casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - la prenotazione a debito sarebbe dovuta avvenire nel campione civile sulla base della circolare di Giustizia che ha fatto riferimento alla natura dell'azione.
Infatti, la circolare 30.6.95, relativa alla annotazione della prenotazione a debito dell'imposta di registro della sentenza di condanna al risarcimento del danno, prevede il campione civile. Ciò vale anche per la categoria generale dei giudizi relativi a tale azione nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fondandosi l'argomentazione sulla natura dell'azione. E' così superata la circ. 19.11.90 (annotazione nel campione penale). Oggi il problema non si pone sulla base del nuovo assetto proposto in materia di registri.
ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)
1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 109 (Decorrenza degli effetti) (L)
Stabilisce nello specifico da quando decorrono gli effetti dell'ammissione
ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 110
(Pagamento in favore dello Stato) (L)
Nel presente articolo è confluito il contenuto dell'articolo 14, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, salvo il comma 4, che, essendo relativo alle controversie civili, risulta ampiamente superato dalla disciplina dell'articolo 15 sexiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001.
ART. 111 (L)
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)
1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 111
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio) (L)
L'articolo 17, comma 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, è stato riformulato nella presente norma in positivo per esigenze di maggiore chiarezza.
Nella formulazione originaria con l'espressione "nel processo penale", non ci si riferiva anche all'azione civile nel processo penale che è l'ipotesi disciplinata dall'articolo 108 e, in parte, dall'articolo 110.
La formulazione originaria si riferisce solo alla revoca su richiesta dell'amministrazione finanziaria. Questa previsione è incompatibile con l'altra (originario articolo 11), secondo cui i casi in cui la revoca ha efficacia retroattiva sono più ampi perchè ricomprendono anche la revoca per la mancata certificazione dell'autorità consolare e la revoca disposta dal magistrato all'esito delle integrazioni richieste alla Guardia di finanza e alla DIA e alla DNA in caso di imputazione per alcuni delitti.
Per eliminare la discordanza presente nella legge originaria, probabilmente dovuta ad un difetto di coordinamento, le due ulteriori ipotesi di revoca con effetto retroattivo sono state accorpate, quanto agli effetti della revoca, alla fattispecie più vicina per struttura e ratio a quella espressamente disciplinata dal legislatore. Per cui, la mancata certificazione ha seguito la disciplina delle altre ipotesi dell'articolo 112 (efficacia a tempo), mentre la revoca a seguito delle integrazioni chieste alla Guardia di finanza, alla DIA e alla DNA, ha seguito la disciplina prevista per la revoca su richiesta dell'amministrazione finanziaria (efficacia retroattiva).
Questo articolo va esaminato in collegamento con gli articoli 112 e 114.
Capo VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
ART. 112 (L)
(Revoca del decreto di ammissione)
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :
a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.
NOTA della relazione illustrativa
Articolo 112
(Revoca del decreto di ammissione) (L)
Degli originari articoli 10 e 11, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, si evince chiaramente come l'uso di diversi termini "modifica" e "revoca" ha il solo valore precettivo di individuare i diversi termini di decorrenza degli effetti (vedi articolo 114 del testo unico). Non si tratta, quindi, di due istituti, ma di un solo istituto, quello della revoca. Il termine "modifica" si riferisce sempre e soltanto alle condizioni reddituali. In tal senso, la norma è stata riformulata per esigenze di chiarezza.
La previsione generale di cui al comma 3, del presente articolo assorbe anche la previsione specifica relativa al giudice per le indagini preliminari di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001.
Coerentemente alla scelta operata in altra norma (articolo 98) è stata esclusa la comunicazione all'amministrazione finanziaria, che in caso di revoca non ha interesse.
Per le osservazioni del Consiglio di Stato relative alle funzioni del pubblico ministero, v. relazione all'articolo 96.
ART. 113 (L)
(Ricorso avverso il decreto di revoca)
1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.
Articolo 113
(Ricorso avverso il decreto di revoca) (L)
L'articolo in questione riguarda solo l'ordinanza che decide la revoca richiesta dall'amministrazione finanziaria, secondo le modalità dell'articolo 112, comma 1, lett. d), del presente testo unico.
Per le osservazioni del Consiglio di Stato relative alle funzioni del pubblico ministero, v. relazione all'articolo 96.
ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)
1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.
Articolo 114 (Effetti della revoca) (L)
In relazione alle ipotesi ivi richiamate, indica il momento dal quale la revoca del provvedimento di ammissione ha effetto (v. art. 112).
Titolo III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale
ART. 115 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
Articolo 115
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia) (L)
L'articolo 12, comma 2 ter della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, che confluisce nel testo Unico, sostituisce, integrandola, la previsione contenuta nell'articolo 13, comma 6 della legge n. 82/1991.
La scarna previsione di quest'ultimo articolo (provvedimento del giudice su parere del consiglio dell'Ordine) è, infatti, integrata nell'art. 12, comma 2 ter citato con il rinvio alle norme e modalità disciplinate per il patrocinio a spese dello Stato (tariffe professionali, valutazione dell'impegno professionale, ecc.). Il rinvio non può non ritenersi esteso all'opposizione, che è parte integrante della disciplina.
La norma nulla prevede in ordine all'estensione della disciplina relativa all'eventuale recupero della somma. Che l'importo sia anticipato dallo Stato discende dalla legge n. 82/1991, che ricomprende l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica. Invece, sull'eventuale recupero della somma, nulla dispone la stessa legge n. 82/1991 e non è sostenibile l'estensione della disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato, la quale subordina il recupero alla revoca dell'ammissione basata su profili reddituali e attinenti alla procedura.
ART. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando
il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
Articolo 116
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) (L)
L'art. 32 disp. att. c.p.p., sostituito dall'art. 17 della legge n. 60/2001, prevede che, se l'avvocato dimostra di non aver recuperato nulla dal difeso, il compenso è liquidato dallo Stato, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, se il proprio assistito non paga.
Lo Stato ha diritto di ripetere la somma anticipata dal difeso a meno che le condizioni di quest'ultimo non siano quelle che avrebbero consentito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Poiché l'ammissione al patrocinio è sempre costruita nel sistema come concessione di beneficio a domanda dell'interessato, l'unica interpretazione possibile del comma 2 dell'articolo originario è nel senso che, emesso il decreto di liquidazione, si avvia la procedura di recupero (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) a meno che il difeso non fa istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In tal caso, la procedura di recupero si interrompe se l'istante è ammesso e il credito dello Stato è estinto per insussistenza, essendo venuto meno il presupposto di legge cui era subordinato il diritto di recupero. La procedura di recupero, invece, procede indisturbata se l'istanza di ammissione non è presentata o non è accolta. Questa interpretazione è alla base della riformulazione del comma 2 della norma in commento.
L'espressione "versi nella condizione" non può presupporre una procedura che vede come parte attiva l'ufficio pubblico sul modello di quella per i minori. Nella fattispecie proposta per i minori, infatti, c'è una presunzione di non abbienza del soggetto che non nomina un difensore di fiducia e un'ammissione officiosa al patrocinio a spese dello Stato, salvo verifiche, che ha il suo fondamento nel favor minoris del nostro ordinamento.
Non occorre il rinvio alla riscossione, nella norma originaria richiamata attraverso il d.P.R. n. 602/1973, dato il nuovo contesto del testo unico.
ART. 117 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.
Articolo 117
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) (L)
L' articolo 32 bis delle disp. att. c.p.p., introdotto dall'articolo 18 della legge n. 60/2001, prevede che al difensore di ufficio dell'irreperibile è liquidato dallo Stato il compenso nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio, come accade sempre se il difeso è ammesso al patrocinio. E' un modo per assicurare l'effettività e l'efficacia della difesa di ufficio, garantendo la retribuzione al difensore, in caso di irreperibilità del difeso. Lo Stato recupera (invito al pagamento, iscrizione a ruolo, riscossione mediante ruolo) quando il difeso diventa reperibile. L'articolo è stato così riformulato in quanto non ha contenuto precettivo il richiamo al comma 5, dell'originario articolo 1, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, visto che l'individuazione del soggetto nei cui confronti lo Stato ha diritto di ripetizione è fatta nell'articolo 32 bis. Quanto alla misura e alle modalità, anche il comma 5, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990 rinviava a quelle previste nel resto della legge, ora in questa parte del Testo unico. Un significato al richiamo del comma 5 citato, si può forse rinvenire nell'esigenza di chiarire la differenza con l'ipotesi disciplinata dall'articolo precedente: mentre lì la liquidazione del difensore è subordinata all'infruttuosa riscossione nei confronti del difeso, qui - come nel processo minorile - il difensore è comunque liquidato salvo recupero.
ART. 118 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del
xxxxxxxxx, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
Articolo 118
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore) (L)
Già prima della legge n. 60/2001, che ha innovato la disciplina della difesa di ufficio e si è posta l'obiettivo di assicurare l'efficacia della difesa, anche garantendo la retribuzione del difensore (vedi articoli che precedono), il legislatore era andato in questa direzione per il processo penale minorile, prevedendo la norma originaria (art. 1, comma 5, l. n. 217/1990) in esame. In sostanza, limitatamente al compenso del difensore, c'è una ammissione d'ufficio al patrocinio, senza domanda dell'interessato, purché esistano le condizioni reddituali richieste in generale.
Quanto alle altre voci di spesa, si deve considerare che nel processo penale minorile non c'è condanna, sulla base dell'articolo 29 del d.lgs. n.
272/1989, alle altre spese anticipate, con la conseguenza che sempre, e indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese, che normalmente lo Stato anticipa e poi recupera nei confronti del condannato, rimangono a carico dell'erario.
Che l'ammissione di ufficio fosse limitata al compenso al difensore, lo conferma la circostanza che, nella prassi, non si è posto il problema per l'anticipo da parte dell'erario di spese, quali la consulenza tecnica di parte o le spese di notifica di testi a difesa, che, in caso di patrocinio a spese dello Stato, sono anticipate dall'erario invece che dalla parte.
Relativamente alle modalità di accertamento delle condizioni reddituali ai fini del recupero, in caso di superamento dei limiti, si è riscontrata un'applicazione differenziata della norma originaria.
Alcuni uffici procedono all'azione di recupero in mancanza di prove da parte dell'interessato della sussistenza delle condizioni reddituali.
Comunicato il decreto di liquidazione alla parte privata e invitata a documentare la sussistenza dei requisiti per il beneficio, anche nel silenzio della parte, avviano le procedure per il recupero.
Altri uffici, invece, per procedere al recupero, ritengono necessaria la prova positiva, prodotta dalla parte privata invitata a documentare o accertata tramite la direzione regionale dell'agenzia delle entrate.
Quest'ultima interpretazione, recepita nell'articolato, appare la più corretta sulla base di tre ragioni collegate: a) discende coerentemente dalla costruzione dell'istituto come ammissione di ufficio, che si fonda sulla presunzione di non abbienza del minore che non abbia nominato un difensore di fiducia; b) si inserisce nel contesto del favor minoris proprio del nostro ordinamento minorile; c) impedisce spreco di risorse per riscuotere un credito che non può essere concretamente recuperato per mancanza di disponibilità e il cui recupero è stato avviato solo perché l'interessato non ha risposto alla richiesta di documentazione.
In sostanza, liquidato il compenso e comunicato (secondo le regole generali) al difensore, alle parti processuali e all'ufficio finanziario, dando termine per la produzione della documentazione richiesta (in generale) quando si presenta l'istanza, si procederà al recupero delle somme anticipate (invito al pagamento, iscrizione al ruolo e riscossione mediante ruolo) se i limiti di reddito risultano superati sulla base della documentazione prodotta, o degli accertamenti effettuati dall'ufficio finanziario, anche attraverso la Guardia di finanza, secondo le regole generali. Se dalla documentazione o dagli accertamenti risulta la sussistenza dei limiti reddituali richiesti, il credito è estinto per insussistenza (secondo le regole generali), non essendosi verificato il presupposto per il suo sorgere.
E' stato previsto il decreto del magistrato - peraltro già nella prassi - perché si tratta di una ammissione - sia pure di ufficio - al patrocinio.
La prima parte dell'originario comma 5, dell'articolo 1, della legge n. 217/1990 ("Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore") non è riportata perché costituisce un'inutile ripetizione del principio generale in tema di difesa di ufficio.
Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I Istituzione del patrocinio
ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Articolo 119
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide) (L)
Il termine "straniero" si riferisce sia al cittadino di Paesi appartenenti all'Unione europea, sia al cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le uniche differenze per quanto attiene la documentazione da presentare insieme all'istanza sono disciplinate nell'ambito dell'articolo 79 (L).
ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilità)
1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Articolo 120 (Ambito di applicabilità) (L)
La norma in commento si collega alla disposizione generale (articolo 75), che prevede la validità dell'ammissione per ogni grado e fase del processo, ed esclude dalla limitazione, prevista dall'originario 15 sexies, comma 1, l'azione di risarcimento del danno nel processo penale, operando un raccordo con l'originario articolo 1, comma 4.
Questa interpretazione, suggerita dal Consiglio di Stato, trova conferma nella circostanza che la novella del 2001 ha previsto il 15 sexies ed ha contemporaneamente soppresso dall'originario c. 4 dell'articolo 1, l'espressione "qualora risulti vittoriosa". La ratio del diverso regime è nell'esigenza di una tutela rafforzata del non abbiente leso da reato.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 121 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Articolo 121 (Esclusione dal patrocinio) (L)
Prevede i casi in presenza dei quali è esclusa l'ammissione al patrocinio
Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell'istanza)
1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
Articolo 122
(Contenuto integrativo dell'istanza) (L)
Prevede il contenuto, a pena di inammissibilità, dell'istanza di ammissione al patrocinio.
Nel riformulare la norma originaria è stato eliminato un difetto di coordinamento con altro articolo della stessa legge. Infatti, mentre la disposizione che istituisce il patrocinio per questi processi prevede che le ragioni del non abbiente risultino "non manifestamente infondate", quella che disciplina il contenuto dell'istanza fa riferimento alla "fondatezza della pretesa". Per eliminare il difetto di coordinamento si è data prevalenza alla norma di principio.
ART. 123 (L)
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)
1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a
due mesi.
Articolo 123
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità) (L)
Stabilisce che il termine in oggetto non può essere superiore a due mesi.
ART. 124 (L)
(Organo competente a ricevere l'istanza)
1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Articolo 124
(Organo competente a ricevere l'istanza) (L)
Nell'originaria formulazione dell'articolo 15 quater, comma 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, non era prevista l'indicazione dei soggetti che potevano presentare l'istanza. Per esigenze di uniformità con la disciplina del penale, si è ritenuto di esplicitare anche in questa norma l'indicazione dei soggetti legittimati alla presentazione (interessato e difensore).
Inoltre, il principio previsto per la Cassazione è stato esteso ai corrispondenti organi delle altre giurisdizioni.
ART. 125 (L)
(Sanzioni)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle
somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).
Articolo 125 (Sanzioni) (L)
La norma in commento riporta la fattispecie penale prevista nella norma originaria - differente rispetto a quella prevista per i procedimenti diversi dal penale - e si limita a sciogliere i rinvii interni alla legge raccordandoli con il Testo unico.
Il termine "autocertificazione" previsto originariamente dalla legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, è stato sostituito con l'espressione contenuta nel testo unico in materia di documentazione amministrativa "dichiarazione sostitutiva di certificazione".
Alla previsione della revoca si è aggiunta la precisazione "con efficacia retroattiva", per coordinare meglio il testo del presente articolo con la formulazione dell'art. 136 (L) relativo alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio.
Per il resto, se si escludono i necessari coordinamenti formali con il testo unico, è stata mantenuta la previsione legislativa originaria, che presenta delle differenziazioni nell'individuazione della fattispecie penale tra processo penale e altri processi [v. art. 95 (L)].
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
ART. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
Articolo 126
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) (L)
La differenza tra gli altri procedimenti e il penale è proprio nella previsione del presente articolo: l'ammissione in via anticipata da parte del consiglio dell'ordine.
Qui la decisione del giudice ha funzione di "appello" rispetto alla decisione negativa del consiglio dell'ordine degli avvocati.
Trattandosi di una forma di rimedio, se la decisione è adottata "unitamente al merito", come recitava l'articolo originario, si perde la natura di revisione della decisione del consiglio dell'ordine e viene meno la logica della norma. Per tale motivo l'articolo in commento è stato riformulato prevedendo che il giudice decide con decreto, indipendentemente dal merito
ART. 127 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)
1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonchè la
compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
. Articolo 127
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio) (L)
Al comma 1, la previsione originaria dell'articolo 15 decies, comma 2 della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, è stata riformulata, nel senso di prevedere la trasmissione all'amministrazione finanziaria della copia solo del decreto di accoglimento dell'istanza. E' inutile, infatti, la trasmissione della copia del decreto con cui il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza.
Lo stesso tipo di intervento è stato fatto nelle norme relative al procedimento penale.
Capo V
Difensori e consulenti tecnici di parte
ART. 128 (L)
(Obbligo a carico del difensore)
1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
Articolo 128
(Obbligo a carico del difensore) (L)
Prevede l'obbligo, pena la responsabilità disciplinare, del difensore della parte ammessa al patrocinio di chiedere la dichiarazione di estinzione del processo, in caso di cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.p.c.
ART. 129 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.
Articolo 129
(Nomina del consulente tecnico di parte) (L)
Disciplina la nomina del consulente tecnico di parte negli altri processi.
ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Articolo 130
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) (L)
Per quanto attiene al presente articolo, in merito ai compensi, si ritiene che, nonostante l'evidente disparità di trattamento tra gli altri processi ed il penale, non sia possibile intervenire in sede di testo unico per uniformare la disciplina.
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
Articolo 131
(Effetti dell'ammissione al patrocinio) (L)
La riformulazione aggiorna le voci di spesa secondo la ricostruzione fatta nel testo unico, mentre anche la legge del 2001 usa le categorie del vecchio r.d. del 1923, che non trovano più corrispondenza.
Relativamente al comma 2, si segnala :
- alla lett. a): la previsione ha alla base l'interpretazione dell'articolo 9, comma 7, legge n. 488/1999, ( vedi Parte Voci di spesa , titolo sul contributo unificato). La terminologia del comma 7 originario "sono esentati" è imprecisa, e, alla luce del comma 8, va interpretata nel senso che non c'è versamento di denaro, ma, conformemente alla sistematica del patrocinio a spese dello Stato, prenotazione a debito;
- alla lett. f) : la formulazione originaria della lett. c) dell'art. 15 sexies, riproduce letteralmente il n. 3, primo periodo dell'art. 11, r.d. del 1923; "senza percezione di diritti o altre spese", da intendersi, come è confermato nella prassi, non nel senso della gratuità ma nel senso della prenotazione a debito.
Relativamente al comma 3, si segnala :
- in generale, l'ipotesi della prenotazione a debito successivamente all'infruttuosa escussione da parte del professionista, appare un'ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità, ma in tal senso è la norma originaria;
- in particolare, per quanto attiene ai consulenti tecnici: i soli onorari (le spese sostenute per l'incarico e le spese e indennità di trasferta sono anticipate, v. comma successivo) sono a domanda prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato alle spese non ammesso e dell'ammesso in caso di revoca dell'ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa. Rispetto al r.d del 1923, la disciplina incorporata nel testo unico è uguale per le spese, mentre è diversa per gli onorari, perché prima erano automaticamente prenotati a debito e recuperati nei confronti del condannato non ammesso e dell'ammesso in caso di revoca o di vittoria a certe condizioni. Oggi, il consulente tecnico agisce direttamente e, solo se non recupera, chiede l'annotazione a debito e prova il recupero nelle forme ordinarie delle altre spese;
- per quanto attiene ai notai: il riferimento ai notai è espresso nella lett. d) mentre è implicito nella lett. e) dell'articolo originario, che ripete la norma del r.d. del 1923. Infatti nella lett. e) si parla di pubblici ufficiali, categoria in cui sicuramente rientrano i notai. La normativa di riferimento per i notai: ai sensi dell'articolo 68, comma 2, c.p.c., il giudice può ricorrere al notaio per il compimento di alcuni atti, quando la legge lo prevede. La legge prevede che si possa ricorrere al notaio in funzione sostitutiva del giudice (in materia di espropriazione forzata ai sensi della legge n. 302/1998, e nelle operazioni di divisione, ai sensi degli articoli 786, 790, 791, c.p.c) o, in alternativa all'utilizzo di cancellieri o ufficiali giudiziari (artt. 212, 733, 769 c.p.c.);
- per quanto attiene l'indennità di custodia, il legislatore del 2001 e del 1923 non parla di custodi. L'ipotesi è del tutto residuale (vedi Parte Voci di spesa, indennità di custodia) nella prassi, tuttavia, in astratto, non si può escludere la possibilità che ricorra: se è nominato un custode terzo per il bene sottoposto a sequestro giudiziario o conservativo e questi ha chiesto di essere compensato ai sensi del c.p.c. e il giudice ha posto la spesa a carico della parte ammessa al beneficio. La disciplina in commento si basa sull'estensione della disciplina prevista per notai e consulenti tecnici, legittimata dalla circostanza che la norma originaria parla di pubblici ufficiali.
Relativamente al comma 4, si segnala :
- alla lett. a), per quanto attiene gli avvocati, al momento della liquidazione paga lo Stato, salvo recupero. Questa previsione, contenuta nella lett. a) dell'articolo originario, è stata ritenuta prevalente rispetto a quelle, incompatibili, dettate dagli artt. 15 septies e art. 15 sexiesdecies, comma 4. La presenza di questi ultimi articoli, ripresi dalla vecchia disciplina, può spiegarsi con il difetto di coordinamento dei nuovi principi con la disciplina preesistente. Con il r.d del 1923, l'avvocato poteva agire direttamente - il che sempre faceva - o domandare l'iscrizione a debito, perché venisse recuperato insieme alle altre spese (norma desueta). Ora la differenza fondamentale è che è pagato subito dall'erario.
- alla lett. d): le originarie lett. f), g) ed h) dell'art. 15 sexies sono state rese più elastiche, anche in considerazione del regolamento, ex art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, previsto dall'art. 31 legge n. 340/2000. Certamente non è necessario il rinvio a specifiche norme del c.c. e c.p.c.
L'originaria lett. f) riproduce il n. 5 dell'art. 11, r.d. del 1923, che prevedeva la gratuità, ma è una previsione che da tempo immemorabile non è applicata. Non si conoscono giornali di pubblicazioni giudiziarie. Anche a voler considerare il F.A.L. - oramai soppresso - tra questi, era prevista la prenotazione a debito sulla base di legge di settore e non la gratuità.
Altre precisazioni: l'originaria lett. d) "i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. …e le indennità", riprende il n. 3, art. 11, r.d. del 1923.
Nella prassi non sono state riscontrate categorie diverse oltre i consulenti tecnici, i notai e i pubblici ufficiali elencati tra le spese anticipate; a queste categorie è riferito il termine indennità. Non è stata prevista l'indennità di trasferta per i custodi (considerati invece per gli onorari) perché appare non configurabile astrattamente la possibilità di una loro trasferta. Per il consulente tecnico non è necessario prevedere che debbono prestare la loro opera, essendo già previsto altrove, mentre prima la precisazione era necessaria perché opera gratuita, salvo recupero.
Il comma 5 opera un rinvio alla disciplina prevista nell'articolo 33 per gli ufficiali giudiziari.
ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
Articolo 132
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) (R)
La norma in commento riproduce una norma regolamentare già esistente, riscrivendola in maniera più chiara, e la inserisce nel testo unico per motivi sistematici. La prima ipotesi si ha quando ha vinto l'ammesso e ha interesse alla registrazione. La seconda quando ha vinto l'altra parte e ha interesse alla registrazione, oppure, indipendentemente dalla vittoria, la parte diversa dall'ammesso ha interesse alla registrazione.
ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Articolo 133 (Pagamento in favore dello Stato) (L)
Al comma 1, si è scelta la terminologia "pone a carico della parte" anziché "condanna" per ricomprendere l'ipotesi del processo esecutivo (articolo 95 c.p.c.).
L'espressione dell'articolo 15 sexiesdecies originario ("Lo Stato cura direttamente il recupero delle spese di cui al comma 1") non si è ripetuta perché non occorre nel contesto del testo unico.
ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
Articolo 134 (Recupero delle spese) (L)
Il comma 2 della norma in commento pone il principio, fissato dall'art. 15-septiesdecies della legge n. 217/1990, per il quale in caso di estinzione o rinuncia al giudizio da parte del soggetto ammesso al patrocinio, lo Stato esercita azione di rivalsa per il recupero delle spese prenotate o anticipate. Nel processo civile, infatti, l'estinzione consegue ordinariamente, come noto, oltre che alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), all'inattività delle parti, conseguente alla mancata riassunzione del giudizio a seguito di cancellazione della causa dal ruolo, e, più in generale, alla mancata costituzione a seguito di riassunzione, alla mancata rinnovazione della citazione o prosecuzione del giudizio, ovvero alla mancata integrazione del
contraddittorio nei casi stabiliti dalla legge o dal giudice (art. 307 c.p.c.).
Il comma 4 del presente articolo riformula più chiaramente il precetto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 septiesdecies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001. Infatti, si completa la disciplina disponendo (cfr. art. 15 septiesdecies, comma 5) che l'attore ovvero l'impugnante diverso dalla parte ammessa al beneficio del patrocinio sono obbligati al pagamento delle spese prenotate a debito quando il giudizio è estinto o rinunciato. La ratio di tale previsione riposa sulla circostanza che, essendo, come detto, l'estinzione fenomeno che ordinariamente consegue alla rinunzia agli atti del giudizio, ovvero all'inattività delle parti, è parso giusto al legislatore che la parte la quale abbia dato impulso al giudizio (o al singolo grado di esso) con l'atto introduttivo o con l'impugnazione, e che successivamente rinunci al giudizio o lo lasci estinguere per inattività, sopporti per intero le spese prenotate a debito.
L'ultimo comma del presente articolo stabilisce, infine, un principio di solidarietà tra tutte le parti del giudizio nel quale vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese prenotate a debito nelle ipotesi di mancata comparizione bilaterale all'udienza di cui all'art. 309 c.p.c. e nei casi di estinzione "diversi da quelli di cui ai commi precedenti". In tal modo, si elimina un difetto di coordinamento presente nella norma originaria. Infatti, così come è scritto il comma 6, dell'articolo 15 septiesdecies, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001, sarebbe in contraddizione con i precetti dei commi 4 e 5 originari. Invero, la disposizione contenuta nell'art. 15-septiesdecies, comma 6, della legge prevede che "in ogni caso tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese annotate a debito nelle ipotesi di estinzione di cui ai commi precedenti". Tale espressione, letteralmente intesa, colliderebbe proprio con quanto stabilito dai "commi precedenti", che, come si è visto, pongono le spese, in caso di estinzione, non necessariamente a carico di tutte le parti del giudizio in maniera solidale. Si è pertanto ritenuto che la legge, in realtà, volesse riferire la previsione di solidarietà - oltre che alla diserzione bilaterale dell'udienza - ai casi di estinzione "diversi" da quelli già in precedenza menzionati. Si tratta di una previsione idonea a coprire le ipotesi di estinzione o, comunque, di venir meno del giudizio, non direttamente imputabili alla negligenza o alla deliberata volontà di una delle parti, ad esempio nei casi di cessazione della materia del contendere derivanti da fatti o circostanze diversi dalla transazione (si pensi alla morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di divorzio).
La norma in commento non ha riportato la previsione originaria relativa al patrocinio parzialmente a carico dello Stato perché non esistono ipotesi di parzialità di accollo nel patrocinio a spese dello Stato e non si individuano casi di applicazione pratica. Si tratta, quindi, di un refuso da eliminare.
ART. 135 (L)
(Norme particolari per alcuni processi)
1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
Articolo 135
(Norme particolari per alcuni processi) (L)
Si tratta di procedimenti, in cui manca un provvedimento di condanna. La formulazione dell'originario articolo 15 sexies, lett. g) e h), già presente nel r.d. del 1923, è stata generalizzata perché con certezza i principi richiamati valgono per tutte le spese e non solo per quelle di pubblicazione del provvedimento, come è confermato dalla prassi.
Sono state eliminate le parti che ripetevano principi generali già affermati altrove nel testo unico e il riferimento alla pubblicazione della sentenza, perché rientra nella previsione della lettera d), comma 4, dell'articolo 131 (L), applicabili anche a questi procedimenti.
Capo VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Capo VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
Premesse generali
-L'articolo 23, l. n. 134/2001 ha abrogato, a partire dal 1° luglio 2002, la disciplina generale del gratuito patrocinio contenuta nel r.d. n. 3282/1923, relativa al processo civile, nonché, attraverso rinvii alla stessa contenuti in norme di settore, relativa al processo tributario, oltre che contabile e amministrativo.
- L'abrogazione è coordinata temporalmente con l'entrata in vigore della nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato (prevista dalla l. n. 134/2001 attraverso la tecnica della novella alla l. n. 217/1990, relativa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale), che ha sostituito la precedente del gratuito patrocinio contenuta nel r.d. del 1923.
-Il legislatore della riforma ha innovato la disciplina generale di base riferendola espressamente al processo civile e amministrativo; poiché nel prevedere la nuova disciplina generale ha espressamente abrogato la precedente disciplina generale, si deve ritenere che la nuova disciplina è riferibile anche al processo tributario, oltre che contabile, la cui disciplina di settore si ancorava a quella generale con la tecnica del rinvio mobile.
-La vecchia e la nuova disciplina differiscono radicalmente: in sintesi, si passa dal gratuito patrocinio al patrocinio a spese dello Stato, modellato su quello previsto dalla l. n. 217/1990 per il processo penale.
-In particolare e in estrema sintesi:
• per i presupposti del beneficio, si passa dallo stato di povertà, certificato (imposta fondiaria, tassa di ricchezza mobile con parere dell'ufficio distrettuale delle imposte sullo stato di povertà, certificato del sindaco), al reddito quantificato (ora euro 9.296,22) autocertificato (salvo richiesta di documentazione comprovante), con la previsione di controlli;
• per la procedura di concessione del beneficio, si passa dalla competenza di una commissione ad hoc promiscua (composta da magistrati e rappresentanti dei difensori), che decide ascoltando la parte avversa, contro i cui provvedimenti gli interessati possono ricorrere dinanzi alla commissione analoga istituita presso il giudice superiore, all'ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati, confermata o meno dal giudice che procede sulla base delle modifiche delle condizioni reddituali, ma anche per l'accertata insussistenza dei presupposti (ed al quale ci si può rivolgere anche in caso di esito negativo dell'istanza dinanzi al consiglio dell'ordine);
• quanto al difensore, si passa da un incarico onorifico e obbligatorio (art. 1, r.d. del 1923), conferito dalla speciale commissione (art. 29), nonché gratuito (art. 11, c.1, n. 1), ad un incarico conferito dalla parte nell'ambito di elenchi a base volontaria di difensori che hanno particolari requisiti per garantire l'efficacia della difesa, con onorario a carico dello Stato, ma dimezzato per tutti i processi diversi dal penale;
• nella disciplina del 1923, la gratuità non è riferita solo al fruitore del beneficio ma anche al difensore; infatti, quest'ultimo - solo nelle cause civili - può recuperare l'onorario dalla parte contraria condannata (ed a suo beneficio vanno gli onorari liquidati in danno di questa) o agendo direttamente, o chiedendo la registrazione a debito in modo che il recupero sia effettuato insieme alle altre spese che deve recuperare lo Stato, (artt. 11, c.1, n. 1 e 35, c. 2, 40, del r.d. del 1923);
• in collegamento alla scelta del difensore, da parte dell'ammesso, scompare nella nuova disciplina la sorveglianza del procuratore generale, volta a garantire che la causa dei poveri fosse diligentemente trattata, promovendo azioni disciplinari nei confronti del difensore, destinando altro difensore; sorveglianza che non ha più ragione d'essere se il difensore è scelto dalla parte nell'ambito di elenchi costituiti da soggetti aventi determinati requisiti a garanzia dell'efficacia della difesa;
• la nuova disciplina garantisce l'attività di verifica dell'amministrazione finanziaria sui requisiti reddituali, inserendola nel nuovo contesto procedimentale.
Non si può interpretare il rinvio operato dall'articolo 13, d.lgs. n. 546/1992 al r.d. del 1923, come rinvio fisso perché tale ipotesi contrasta con la lettera della legge che prevede il rinvio, la quale richiama le successive modificazioni ed integrazioni, nonché con la volontà, seppure implicita, del legislatore del 2001, di innovare sostanzialmente l'intera materia.
Tuttavia, il legislatore della riforma non ha tenuto conto - per mero difetto di coordinamento - delle peculiarità relative al processo tributario, quali emergono dall'articolo 13, d.lgs. n. 546/1992.
In particolare non ha considerato che l'assistenza tecnica è affidata, oltre che agli avvocati, ad altre categorie professionali, quali risultano dall'art. 12 dello stesso d.lgs., con la conseguenza che la commissione per la concessione del beneficio è composta anche da rappresentanti di queste ultime categorie.
Il difetto di coordinamento può essere superato recuperando e inserendo nel T.U. le particolarità esistenti nella legislazione speciale, coordinandole con la nuova legislazione generale.
Gli articoli del presente capo hanno l'obiettivo di superare il difetto di coordinamento del legislatore della riforma, dando nel contempo rilievo alle suddette particolarità.
ART. 137 (L)
(Ambito temporale di applicabilità)
1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.
Articolo 137
(Ambito temporale di applicabilità) (L)
L'efficacia temporale del coordinamento effettuato con il T.U. è limitata: cessa al momento dell'emanazione di nuove norme particolari emanate dal legislatore.
ART. 138 (L)
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)
1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
Articolo 138
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato) (L)
L'articolo in commento riprende testualmente l'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, proprio perché la composizione mista di questa commissione - comprensiva di rappresentanti di categorie professionali diverse da quelle degli avvocati - non consente l'operatività per il processo tributario della riforma, che invece affida al consiglio dell'ordine, sia pure solo per l'ammissione anticipata, le funzioni che prima erano svolte dalle commissioni per il gratuito patrocinio.
ART. 139 (L)
(Funzioni della commissione)
1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
Articolo 139
(Funzioni della commissione) (L)
La norma in commento riprende il precetto dell'articolo 13, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e lo raccorda con il T.U..
In particolare, lo raccorda con le norme del t.u. che riproducono i precetti della legge di riforma del 2001. Queste attribuiscono al consiglio dell'ordine degli avvocati la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio in via anticipata, al magistrato che procede il potere di revoca per mutamento delle condizioni reddituali, ma anche per difetto originario dei presupposti, nonché il potere di decidere sull'istanza presentata dopo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità da parte del consiglio. Inoltre, disciplinano la procedura decisionale, le comunicazioni, anche all'ufficio
finanziario, e i controlli da parte di quest'ultimo.
Nel processo tributario queste funzioni attribuite, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato, sono svolte solo dalla speciale commissione del patrocinio a spese dello Stato, che rappresenta magistrati, avvocati e difensori diversi dagli avvocati, e che, quindi, è l'unica a decidere sull'istanza di ammissione, a verificare le condizioni di ammissibilità e i presupposti di reddito, originari e sopravvenuti, a revocare, ad effettuare le comunicazioni, a richiedere la documentazione integrativa. Di conseguenza non potrà logicamente operare la funzione di "appello" del magistrato rispetto alla decisione del solo ordine degli avvocati, prevista dalla legge generale, ma per evitare dubbi interpretativi è stata espressamente esclusa.
L'articolo in commento, infine, non riprende la parte della norma originaria secondo cui la commissione pronunzia in unico grado. Infatti, la precisazione aveva un significato nel vecchio sistema, dove la disciplina generale prevedeva l'appello alla commissione analoga operante presso il giudice superiore, ma non ne ha nel nuovo, dove la nuova funzione di appello attribuita al magistrato è già assorbita dalla natura mista della commissione che decide.
ART. 140 (L)
(Nomina del difensore)
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
Articolo 140 (Nomina del difensore) (L)
L'abrogazione della vecchia disciplina che prevedeva la designazione del difensore da parte della commissione che concedeva il beneficio è raccordata con la nuova, che rimette all'ammesso la scelta nell'ambito di elenchi (quando si tratta di avvocati) e con la peculiarità del processo tributario, che consente la difesa tecnica a categorie diverse.
Sino a che il legislatore non effettuerà un miglior raccordo, il coordinamento può garantirsi consentendo la scelta - per i difensori diversi dagli avvocati - nell'ambito degli albi ed elenchi nominati nell'art. 12, del d. lgs n. 546/1992.
ART. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.
Articolo 141
(Onorario e spese del difensore) (L)
La nuova disciplina, che prevede la retribuzione a carico dell'erario, sia pure ridotta della metà, e per la quantificazione richiede il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, è raccordata con la peculiarità del processo tributario che, nel prevedere difensori diversi degli avvocati, applica a tutti questi le tariffe vigenti per i ragionieri (art. 15 , comma 2, del d.lgs n. 546/1992) e si rimette ai rispettivi consigli dell'ordine il parere richiesto.
Titolo V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV
ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .
Articolo 142
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea) (L)
Avverso il provvedimento di espulsione l'articolo 13, d.lgs. n. 286/1998 prevede un ricorso al giudice amministrativo o al giudice ordinario a seconda che si tratti di espulsione per motivi di ordine pubblico o per altri motivi.
Con riferimento alle spese, l'art. 13 prevede l'ammissione al "gratuito patrocinio" nel contesto della disciplina della nomina del difensore di ufficio, laddove il beneficiario fosse sprovvisto di un difensore di fiducia, e di un interprete, se necessario. Sulla base di questa norma si è provveduto alla liquidazione degli onorari e delle spese ad avvocati ed interpreti. Non si sono annotate altre spese; non si sono aperti articoli di campione per il recupero.
In sostanza, la norma è stata interpretata come ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato previsto per i giudizi penali (legge n. 217/1990), senza alcuna verifica, neanche postuma, dei limiti reddituali. Infatti, il gratuito patrocinio civile all'epoca prevedeva la prenotazione a debito degli onorari dei consulenti tecnici, degli interpreti, e, su domanda, di quelli degli avvocati.
Non è stata prevista l'apertura dell'articolo di campione per il recupero, mancandone i presupposti, anche teorici: in caso di soccombenza dello Stato non si pone proprio il problema; in caso di soccombenza dell'espellendo non ci sarebbero state le condizioni per il recupero nei suoi confronti, perché, sia con riferimento alla disciplina del gratuito patrocinio (civilistica), sia con riferimento a quella del patrocinio a spese dello Stato (penalistica), per il recupero vengono in questione profili reddituali che, per queste ipotesi, sono stati radicalmente esclusi.
Né, in questo giudizio particolare, vengono in questione altre spese, diverse da quelle a cui ha fatto riferimento il legislatore nel prevedere il "gratuito patrocinio".
La norma in commento registra il modo in cui la norma originaria è vissuta nell'ordinamento e la esplicita. Non occorre la previsione di una disciplina transitoria. Nulla è detto nella legge n. 134/2001 per questi giudizi, nè la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato pone problemi di interferenza: infatti, quest'ultima disciplina il patrocinio a spese dello Stato a domanda, mentre quella in esame è un'ammissione di ufficio.
ART. 143 (L)
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)
1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
Articolo 143
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) (L)
1. Contesto ordinamentale in cui si inserisce la norma originaria
Per le procedure previste dalla legge n. 184/1983 (esempio: dichiarazione di adottabilità, affidamento preadottivo, dichiarazione di adozione) sono previste esenzioni (art. 82).
L'art.75 prevede il patrocinio a spese dello Stato specificando che lo stesso "comporta l'assistenza legale per le procedure previste dalla legge" e disciplina la liquidazione di tali compensi. Lo stesso articolo rinvia al comma 2, dell'art. 14, legge n. 533/1973 (processo del lavoro) che disciplina l'anticipo a carico dell'erario di spese che coinvolgono terzi, compresi i consulenti tecnici.
Non è richiamata la procedura di ammissione, né i limiti reddituali, né il recupero secondo la legislazione allora vigente per il gratuito patrocinio (R.D. del 1923).
Queste norme non sono state incise dalla novella alla stessa legge operata dalla legge n. 149/2001.
La nuova legge (n.134/2001) sul patrocinio a spese dello Stato, che ha introdotto il patrocinio per i processi diversi dal penale, sostituendo (a decorrere dal 1.7.2002) il gratuito patrocinio di cui al R.D. del 1923, non si occupa specificamente della materia.
2. Prassi
L'esistenza di pochi casi nella prassi, che riguardano solo il consulente tecnico, si spiegano con la circostanza che prima della riforma, effettuata con la legge n. 149/2001, non era prevista l'assistenza legale se non in Cassazione. Infatti, nel campione civile di Roma, si registrano solo due annotazioni di consulenza tecnica (risalenti al 1984), entrambi senza provvedimento formale di ammissione al gratuito patrocinio, annullati per insussistenza "vertendosi in procedura sorretta da interessi morali"; a Firenze, una sola annotazione di consulenza tecnica del 1988, ma con ammissione formale al gratuito patrocinio, annullato per soccombenza del ricorrente.
3. Modifiche della disciplina processuale
Oggi, la novella operata con la legge n. 149/2001, prevede l'assistenza legale delle parti sin dall'inizio della procedura per la dichiarazione di adottabilità (art.8).
4. Il decreto-legge n.150/2001
Il decreto-legge n. 150/2001, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2001, n. 240, mantiene in vita, sino al 30 giugno 2002, la disciplina processuale preesistente alle modifiche apportate con la legge n. 149/2001, cioè la non obbligatorietà della difesa tecnica sin dall'inizio del procedimento, preannunciando una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio.
Presupposto interpretativo di tale intervento normativo è che gli effetti (assistenza legale, anticipo da parte dello Stato di altre spese), conseguano all'ammissione al beneficio - previa richiesta e dimostrazione delle condizioni reddituali - allora disciplinata dal R.D. del 1923 e, dal 1° luglio 2002, dalla legge n. 134/2001.
Poiché le condizioni reddituali sono lo stato di povertà ai sensi del R.D. del 1923 e il limite di 18 milioni per la nuova legge, il d.l. n. 150/2001 preannuncia norme ad hoc per consentire la difesa di ufficio a carico dello Stato, al fine di tutelare l'efficacia delle difesa giurisdizionale in giudizi la cui natura fa ragionevolmente prevedere la non abbienza (dichiarazioni di adottabilità, dichiarazioni di adozione), e nei quali è prevalente l'interesse del minore alla famiglia (impugnazione degli adottanti della sentenza che non dispone l'adozione).
5. La disciplina del Testo Unico.
La norma in commento, nonostante nella prassi vi siano state incertezze sulla necessità o meno della richiesta di ammissione al beneficio e sulla conseguente pronuncia di ammissione al fine di farne scaturire gli effetti, fa propria la tesi, presupposta dal decreto legge n. 150/2001, secondo cui è necessaria l'ammissione sulla base dei limiti reddituali.
I richiami alla legge base del beneficio (la legge n. 134/2001 incorporata nella parte III del T.U.) si limitano alla necessità della domanda con la documentazione dei requisiti di reddito e alle regole procedimentali relative a tale richiesta.
Infatti, nulla autorizza l'estensione delle norme relative al recupero: né il dettato legislativo dell'articolo 75 e della legge n. 134/2001 (che al riguardo non contiene alcun riferimento) né la natura dei giudizi.
L'elenco delle spese anticipate è ricavato dall'art. 75 e dall'articolo 14 della legge del 1973, cui il primo rinvia; naturalmente, quali delle spese concretamente opereranno per questi procedimenti dipende dalla struttura del procedimento: le più probabili sul piano fattuale saranno gli onorari di avvocati e di consulenti tecnici.
Per questi procedimenti il legislatore - sul modello della disciplina prevista per il processo del lavoro - anticipava la disciplina degli effetti che poi ha dettato per i processi penali (legge n. 217/90).
Infine, si è tenuto conto del preannuncio, con il decreto-legge n. 150/2001, di nuove norme sulla difesa d'ufficio a carico dello Stato.
ART. 144 (L)
(Processo in cui è parte un fallimento)
1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
Articolo 144
(Processo in cui è parte un fallimento) (L)
Si tratta dell'ipotesi in cui il fallimento deve agire o resistere in giudizio, che il R.D. del 1923 disciplinava all'articolo 16, comma 4. Sulla base di questa norma, la commissione del gratuito patrocinio concedeva tale beneficio su richiesta del giudice delegato, che attestava l'assenza di denaro, senza ulteriore verifica.
Nella prassi la "formale" procedura di ammissione da parte della commissione del gratuito patrocinio è stata superata e si è aperto il campione civile sulla base del provvedimento del giudice delegato.
Il legislatore della legge n. 134/2001 non ha disciplinato l'ipotesi e non emergono dagli atti parlamentari ragioni per ritenere che l'omissione sia stata consapevole.
La norma in commento colma la lacuna riformulando quella originaria sulla base di come questa è correttamente e concretamente vissuta nell'ordinamento. Infatti, è corretta se si considera che la procedura di ammissione si riduce a pura formalità se non possono essere verificati i limiti di reddito.
Peraltro, oggi la procedura di ammissione così come disciplinata dalla legge n. 134/2001(coinvolgimento del consiglio dell'ordine degli avvocati) sarebbe incompatibile con un provvedimento del giudice delegato che attesta le condizioni reddituali.
ART. 145 (L)
(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)
1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
Articolo 145
(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero) (L)
E' un'ipotesi di gratuito patrocinio prevista nel R.D. 2700/1865 e non in quello del 1923. E' una ipotesi particolare :
a) per effetto della sentenza Corte Cost. n. 112 del 12 luglio 1967, che ha previsto l'anticipo per gli onorari dei consulenti tecnici (con il X.X. xxx 0000 xxxxx solo le spese);
b) è una ammissione di ufficio, salvo verifica dei limiti reddituali ai fini del recupero.
Per il profilo dell'accertamento dei limiti reddituali, la norma in commento adotta la stessa soluzione relativa all'ammissione d'ufficio nel processo penale minorile, con l'obiettivo di risolvere i problemi sorti nella prassi. Dal riscontro dell'applicazione della norma originaria nella prassi, emerge che circa l'80% delle sentenze dispongono "nulla per spese", probabilmente avendo desunto induttivamente dal processo che l'interdetto o l'inabilitato non ha beni; il 20% contengono condanna del curatore alle spese. Si procede all'annullamento del campione: se "nulla per le spese"; se il curatore dimostra la non abbienza; invece, si avvia il recupero anche nel silenzio del curatore. In generale è da considerare, infine, che se l'azione è esercitata dal p.m., si tratta di indigenti, non ci sono parenti, che avrebbero potuto proporla, nominabili tutori o curatori, con la conseguenza che questi sono di regola funzionari pubblici (sindaci, ecc.).
PARTE IV PROCESSI PARTICOLARI
Titolo I Procedura fallimentare
ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
Articolo 146
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) (L)
In origine, le istruzioni del campione civile (art. 39 decreto ministeriale del 1866) prevedevano l'anticipo da parte dell'erario delle spese della procedura fallimentare e richiamavano la disciplina del campione civile per la liquidazione, il pagamento e il rimborso delle stesse.
Successivamente, la legge sul gratuito patrocinio (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282) ha innovato la normativa precedente: l'art. 5 ultimo comma del regio decreto ha previsto l'anticipazione delle spese con decreto del giudice delegato e l'art. 42 n. 5 ha previsto la prenotazione a debito. La legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), poi, ha del tutto superato la normativa preesistente. Le norme di quest'ultima legge (art. 91, art. 21, comma 3, art. 133, comma 2) sono alla base della riformulazione contenuta nella disposizione in commento, essendo le altre norme già abrogate per incompatibilità proprio con la legge del 1942.
Nell'ordinamento, con il passare degli anni, l'originaria bipartizione, prevista dall'art. 91 della legge fallimentare, tra bollo e registro da un lato (prenotate) e tutte le altre spese (anticipate), si è andata modificando; infatti, si è arricchita la categoria delle spese prenotate (a cominciare dai diritti di cancelleria e di copia che hanno assunto natura di "tasse") a scapito di quella delle spese anticipate, nella quale sono confluite solo quelle elencate nella norma in commento.
Per quanto attiene alle spese prenotate a debito, la riformulazione dell'art. 91 tiene conto dell' art. 9, della legge n. 488/1999, che ha soppresso il bollo e istituito il contributo unificato. Nella riformulazione, inoltre, è stata eliminata la previsione dell'apposito decreto del giudice delegato per le annotazioni delle prenotazioni a debito. Infatti, allo stato, tale decreto, che non esiste per le spese che derivano direttamente dall'art. 17 della legge fallimentare, non essendoci ancora il giudice delegato, si traduce in un timbro sull'atto che dà luogo alla spesa.
Nell'ambito delle spese anticipate, la lettera a), del comma 3, riporta per gli ufficiali giudiziari l'art. 6, della legge n. 59/1979 (anticipazione delle trasferte o delle spese di spedizione); infatti, non si applica quella parte della stessa legge che prevede il deposito forfettizzato delle parti private anche per queste spese perché è procedura officiosa. La norma in commento si basa sulla applicazione fatta dalla maggioranza degli uffici, che annotano come anticipazione queste spese. In pochi altri, invece, le stesse spese sono prenotate a debito.
Nell'ambito della previsione delle spese anticipate, non è stato previsto l'anticipo delle spese ai curatori, perché in contrasto con il d.m. 28.7.1992, n. 570, che, all'art. 4, prevede oltre all'acconto generale solo il rimborso.
La lettera c) del comma 3, con la previsione degli ausiliari del magistrato, fa riferimento all'ipotesi del consulente per la stima dei beni e del coadiutore nelle operazioni manuali di inventario.
Infine, per quanto attiene alle spese di pubblicità (lettera d) del comma 3, si evidenzia che esse non comprendono quelle del FAL, prenotate sulla base di legge di settore, ed ora soppresso da legge n. 340/2000 senza che scatti la pubblicazione residuale in Gazzetta Ufficiale.
Nella disposizione è stata eliminata la previsione dell'apposito decreto del giudice delegato, già superata dalla prassi, perché non occorre, valendo le regole generali del testo unico per i titoli di pagamento.
Per quanto riguarda il recupero, la norma in commento recepisce le modalità procedurali con cui l'originario art. 91 del r.d. 16/3/1942, n. 267, è concretamente vissuto nell'ordinamento: non vi è un prelevamento dall'attivo ad opera del cancelliere, ma un pagamento dell'importo risultante dai registri (attualmente campione fallimentare, sulla base del testo unico, si tratterà dei registri delle spese pagate) da parte del curatore che utilizza - su autorizzazione del giudice delegato - i fondi o il conto fallimentare. Quest'ultima è un'attività che non occorre disciplinare, perché esistente comunque nel sistema fallimentare (art. 34 e art. 111, n. 1 della legge fallimentare, nonché i principi generali della materia).
La norma in commento non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti di falliti persone fisiche, dopo la chiusura della procedura per mancanza di attivo, perché non occorre in quanto le spese gravano sul fallimento e la legge non prevede la condanna del fallito persona fisica alle
spese. Se non c'è attivo non si realizza il presupposto per il sorgere del diritto al recupero. Poiché, sulla base del testo unico (v. Parte sui registri), il credito si iscrive nel registro dei crediti solo dopo che è sorto, non si pone il problema dell'annullamento. Invece, la prassi è differenziata sul territorio. Alcuni uffici, decorsi i 5 anni entro i quali la procedura può essere riaperta (ex art. 121 della legge fallimentare), avviano l'azione di recupero facendo ricorso, parzialmente (la nota spese non è resa esecutiva), all'articolo 43 disp att. c.p.c. Ciò sulla base di una lontana avvertenza del Ministero della giustizia, in Bollettino 31. 5. 68, n. 10, secondo cui il credito era annotato a tavola alfabetica per il recupero in caso di mutamento delle condizioni economiche del debitore. Altri uffici giudiziari, decorsi i cinque anni, annullano l'articolo di credito stante la mancanza di attivo nel fallimento.
Il comma 5 non introduce innovazioni. E', infatti, il giudice delegato ad autorizzare il curatore al prelevamento dei fondi per il pagamento delle spese prenotate e anticipate e giudice e curatore sono gli unici a sapere se vi sono somme liquide. Esplicitare il precetto è utile solo al fine di evitare che l'ufficio che ha annotato spese prenotate e anticipate svolga inutili attività per verificare se e quando ci sono tali somme.
ART. 147 (L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)
1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
Articolo 147
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento) (L)
La riformulazione contenuta nel presente articolo tiene conto della sentenza della Corte cost. n. 46 del 1975 relativa all'art. 21, comma 3, della legge fallimentare. Prima dell'intervento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza faceva gravare le spese sul fallito, tutte le volte in cui non era stato condannato il creditore istante per colpa nella richiesta di fallimento.
Il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 22 originario, non è stato riportato perché incompatibile con la soppressione del fondo speciale, finalizzato - tra l'altro - a corrispondere al curatore il pagamento dei compensi; soppressione operata con il d. lgs. C. p. S. 23 agosto 1946 n.153. E, infatti, la disposizione non trova più applicazione.
Titolo II
Eredità giacente attivata d'ufficio
ART. 148 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
Articolo 148
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) (L)
L'ipotesi considerata dalla norma è quella in cui il giudice procede d'ufficio, in mancanza di richiesta di persone interessate, alla nomina del curatore dell'eredità non accettata. Ad oggi, in assenza di una norma specifica, tale ipotesi vive, nella prassi e secondo i principi generali del sistema delle spese, nel seguente modo: le spese di questa procedura sono via via annotate nel campione civile, come prenotate a debito (bollo, diritti di cancelleria in relazione alle varie attività: dal decreto di nomina del curatore, al verbale di giuramento al verbale di inventario; diritti di copia, spese per la pubblicazione nel FAL) o come anticipate (trasferte o spese di spedizione per le notifiche a cura degli ufficiali giudiziari).
La norma in commento registra il diritto vivente sulla base dei principi e individua ciò che si prenota prendendo atto delle voci di spesa rimaste dopo l'introduzione del contributo unificato e delle soppressioni operate dall'art. 9, della legge n. 488/1999. In particolare, l'ipotesi ricorrente rispetto alla lett. b) del comma 3, è quella del cancelliere che collabora nell'attività di inventario.
Nei procedimenti civili in genere non si pone il problema di individuare che cosa si prenota e che cosa si anticipa. Sulla base delle regole del codice di procedura civile le spese sono anticipate dalla parte direttamente o sulla base di provvedimento del giudice; non ci sono prenotazioni a debito (salvo casi particolari che risultano specificamente).
Nei procedimenti civili in cui vi è ammissione al patrocinio a spese dello Stato che cosa si prenota o si anticipa risulta dalla legge.
Nel procedimento in questione, invece, è necessario individuare l'elenco perché non c'è una parte privata, ma è lo Stato - attraverso l'ufficio giudiziario - che si sostituisce ad essa.
Naturalmente, se l'eredità giacente è a istanza di parte, o di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ritornano le regole generali. Infine, la norma in commento recepisce l'istituto del recupero delle spese così come esso vive nell'ordinamento sulla base dei principi generali. All'esito della procedura (tendente all'inventario, alla gestione, alla liquidazione dell'eredità), il giudice pone le spese in questione a carico del curatore, nella qualità; quindi a carico dell'eredità (devoluta allo Stato ai sensi del 586 c.c.). Se, successivamente alla nomina del curatore
dell'eredità giacente, interviene accettazione dell'eredità, con conseguente cessazione delle funzioni da parte del curatore, ex art. 532 c.c., il giudice pone le spese della procedura a carico dell'erede. Questo è il titolo per il recupero (iscrizione del credito nel registro dei crediti, invito al pagamento, iscrizione a ruolo ecc.).
Titolo III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
Premessa
L'inserimento delle norme di questo titolo nel testo unico si spiega in ragione della loro stretta attinenza con il recupero delle spese di custodia: l'intervento sull'articolo 264 c.p.p. è necessario ai fini dell'adeguamento con la nuova disciplina che ha soppresso le funzioni di cassa dell'ufficio del registro; l'intervento concerne anche l'articolo 265 c.p.p. considerata la sua stretta attinenza alle spese.
E' stata semplificata e accelerata di molto la procedura di restituzione. La vecchia procedura, contribuendo ad allungare i tempi di custodia, rendeva ipotetico il recupero delle spese sul ricavato della vendita perché il bene veniva venduto quando ormai privo di valore.
Capo I
Restituzione e vendita di beni sequestrati
ART. 149 (R)
(Raccordo)
1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.
Articolo 149 (Raccordo) (R)
La norma è stata introdotta per far salve tutte le norme speciali.
ART. 150 (L)
(Restituzione di beni sequestrati)
1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile.
2. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione è redatto verbale.
Articolo 150 (Restituzione di beni sequestrati) (L)
E' mantenuto il riferimento all'esenzione dal bollo, perché le istanze non sono comprese negli "atti e nei provvedimenti relativi ai procedimenti" per i quali l'art. 9, legge n. 488/99, efficace dal 1° marzo 2002, prevede la non applicabilità dell'imposta di bollo. Pertanto, va riportata la norma di esenzione.
Per la comunicazione del provvedimento di restituzione, l'art. 84 att. c.p.p. fa riferimento solo all'avente diritto; ma già la circolare n. 1/98 del Ministero della Giustizia l'ha ragionevolmente estesa al custode.
Nella norma originaria il pagamento del compenso al custode è posto come condizione per la restituzione, eccetto in queste tre ipotesi:
a) archiviazione, non luogo a procedere, assoluzione imputato, se avente diritto alla restituzione è l'imputato;
b)se avente diritto alla restituzione è un terzo;
c)se il sequestro è stato revocato in sede di riesame.
Eliminando questa condizione si riespandono le regole generali. Questa spesa è anticipata insieme alle altre dall'erario ed è recuperata per intero, insieme ad altre, se si realizza il presupposto generale di condanna dell'imputato.
L'esistenza della condizione posta nella norma originaria ha contribuito ad allungare i tempi della custodia.
Se è vero che nella norma originaria le spese gravano sull'avente diritto a partire da una certa data (comunicazione della restituzione), è pur vero che l'imputato per non pagare le spese non chiede la restituzione di un bene che, se aveva un valore, l'ha perduto con il tempo. Con la conseguenza che scatta la procedura di vendita per il recupero, il cui ricavato non copre neanche le spese di custodia (nel frattempo aumentate sino alla vendita). Svincolando la restituzione del bene dal pagamento delle spese, si incide fortemente sui tempi di custodia. Conseguentemente, è stato eliminato il termine a partire dal quale il compenso per la custodia è a carico dell'avente diritto.
Se, come risulta nell'articolo successivo, scaduto un termine - uguale a quello originariamente previsto per la decorrenza delle spese a carico dell'avente diritto - il bene restituito non ritirato si può vendere, la previsione è inutile.
La norma in commento si collega all'articolo 263 c.p.p.; solo per chiarezza sistematica, si ribadisce che la restituzione è comunque disposta dall'autorità giudiziaria quando la sentenza è divenuta inoppugnabile, qualora il magistrato non vi abbia già provveduto di ufficio o l'interessato non abbia presentato richiesta.
ART. 151 (L)
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)
1. Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro.
2. L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per tutti gli altri beni, ed è comunicata all'avente diritto.
3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
Articolo 151
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari) (L)
Il termine iniziale per i provvedimenti del giudice - finalizzato alla destinazione finale ad altri, previo recupero delle spese - può decorrere in via esclusiva dalla conoscenza dell'avente diritto del provvedimento di restituzione, finalizzato al ritiro da parte dello stesso.
Avendo eliminato il pagamento dell'indennità di custodia come condizione per la restituzione, non può verificarsi l'ipotesi che la richiesta sia stata
respinta dopo l'inoppugnabilità della sentenza.
In questo senso è stato riformulato l'articolo in esame.
Nel comma 2, si è tenuto conto di precisazioni espresse dal Ministero della giustizia secondo cui è necessario il provvedimento del giudice che individui il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di somme e valori.
E' stata prevista la comunicazione all'avente diritto del provvedimento del giudice. Non era prevista nella norma originaria. Può essere utile nella nuova struttura del procedimento che è di molto accelerato. Prima decorrevano due anni - durante i quali il più delle volte l'avente diritto aveva modo di sapere che le somme rischiavano di essere destinate ad altri - ora la destinazione alla cassa delle ammende avviene decorsi soli tre mesi. L'ultimo comma riprende un'ipotesi, già presente nella norma originaria, che si collega, ampliandola, a quella prevista dall'articolo 260 comma 3
c.p.p. e dall'art. 83 delle disposizioni di attuazione al c.p.p.
Mentre lì si tratta di beni deperibili e la vendita o distruzione avviene quasi contestualmente al sequestro (e la norma non si pone il problema del ricavato), qui c'è una valutazione di economicità rispetto al costo della custodia e alla svalutazione del bene (e c'è una destinazione del ricavato).
ART. 152 (R)
(Vendita)
1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.
Articolo 152 (Vendita) (R)
E' stato eliminato il riferimento, contenuto nella norma originaria, alle pubbliche borse e all'asta pubblica e sostituito con la possibilità di avvalersi degli istituti di vendite giudiziarie. E' stato recepito il modo in cui questa norma viene applicata. Infatti, per la vendita di questi beni, si utilizza la previsione dell'articolo 13 del reg. att. c.p.p. relativo ai beni confiscati.
In caso di beni di interesse scientifico o artistico, questa connotazione fa diventare prevalente la destinazione pubblicistica rispetto alla possibilità degli aventi diritto di richiedere, dopo la vendita, il ricavato, o alla possibilità della cassa ammende di ricevere il ricavato.
L'ultimo comma è stato inserito per l'impossibilità tecnica di lasciare nell'ordinamento il comma 3 dell'originario articolo 87 disp. att. c.p.p., che da solo non avrebbe senso.
ART. 153 (R)
(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)
1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.
Articolo 153
(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita e delle somme e dei valori sequestrati) (R)
La norma è stata formulata tenendo conto delle novità legislative e delle modalità con cui la norma originaria è stata concretamente applicata. L'Ufficio di registro, previsto nella norma originaria, non svolge più funzioni di cassa. Oggi le somme sequestrate sono presso le Poste s.p.a. nella forma del deposito giudiziario, in base all'art. 11, reg. c.p.p.. Sono versate al concessionario con il mod. F23 e codice tributo specifico della cassa delle ammende, quando devono essere assegnate a questa. Nella stessa forma è depositato il ricavato della vendita. I valori sequestrati sono custoditi in cancelleria o segreteria ai sensi dello stesso art. 11 reg. c.p.p.
La norma in commento tiene conto della circostanza che oggi nell'ordinamento i concessionari fungono da uffici cassa: anticipano le spese per conto dell'erario (insieme alle poste); ricevono i pagamenti spontanei, effettuano la riscossione coattiva.
Già oggi, valori e somme ricavate - provenienti dalla cancelleria o segreteria (valori) o dai depositi giudiziari presso le Poste (somme sequestrate e somme ricavate dalle vendite) - transitano, attraverso i concessionari, cui sono inviate con il modello F23 per la destinazione alla cassa delle ammende.
E' innegabile che la forma dei depositi giudiziari presso le Poste s.p.a. (infruttiferi e con spese minime) è arcaica. Per questo motivo, è stato previsto uno strumento elastico e centralizzato che assicuri la destinazione dei beni, superando uno strumento inadeguato che aggrava gli uffici (per tutti gli adempimenti richiesti) ed impone un passaggio ulteriore delle somme, che dovranno essere comunque inviate al concessionario per la destinazione finale.
ART. 154 (L)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)
1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
Articolo 154
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori) (L)
Il termine di due anni previsto dalla norma originaria è stato ridotto a tre mesi. Questo appare un termine ragionevole se si considera che si tratta di aventi diritto che non hanno ritirato il bene, pur avendo avuto conoscenza della restituzione e del provvedimento che provvede ai fini dell'ulteriore destinazione ad altri.
Capo II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
Nelle procedure esecutive ad istanza dell'ufficio, non c'è un creditore procedente privato, ma è l'ufficio che procede nell'interesse dello Stato a vendere beni sequestrati non restituiti o beni confiscati.
In entrambi i casi l'annotazione sui registri non è finalizzata al recupero mediante riscossione, ma assolve alla funzione di mera memoria contabile.
ART. 155 (L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)
1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Articolo 155
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati) (L)
La norma elenca le spese prenotate e quelle anticipate ed è necessaria per superare molte incertezze, che, nella prassi, hanno generato comportamenti differenziati.
Ora la prenotazione a debito e l'annotazione delle spese anticipate avviene nel campione civile con voci differenziate sul territorio, soprattutto per le spese anticipate; quasi mai risultano le annotazioni per ausiliari del giudice.
La chiarezza è indispensabile se si considera che le spese, prenotate e anticipate, sono detratte dal ricavato della vendita dall'ufficio che procede alla vendita prima che l'eventuale residuo venga dato all'avente diritto o, subordinatamente, alla Cassa delle ammende (v. Capo I).
Nell'elenco mancano l'imposta di registro, ai sensi dell'art. 59, lett. c), d.P.R. n. 131/1986, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. e), d.lgs. n. 347/1990, perché sono versate dall'acquirente.
Per le spettanze degli Ufficiali giudiziari, la situazione nella prassi è identica a quella descritta per le procedure fallimentari, quindi, variegata sul territorio, e si è adottata identica soluzione.
Per le spese di pubblicità, si è utilizzata una previsione generale modellata sulle altre previste nel testo unico; attualmente spesso tali spese non ci sono perché si provvede alla pubblicazione nell'albo pretorio; ma, in collegamento con il regolamento da emanare relativo agli strumenti di pubblicità, è preferibile la scelta effettuata.
ART. 156 (R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)
1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.
Articolo 156
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati) (R)
Anche in questa ipotesi, le spese anticipate sono annotate nei relativi registri per ragioni contabili. Invece, non ha ragione di essere l'annotazione delle altre spese come prenotate a debito, perché, trattandosi di beni dello Stato, il problema del recupero sul ricavato non si pone.
Titolo IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
ART. 157 (R)
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)
1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.
Articolo 157
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo) (R)
Si tratta delle spese processuali (diritti e tasse), da tener distinte dalle spese della procedura esecutiva affidata ai concessionari (ex art. 17, d. lgs. n. 112/1999 e decreto ministeriale del 21 novembre 2000) per i procedimenti giurisdizionali attivati dal concessionario per la riscossione coattiva del credito principale (pene e spese penali e civili, nonché altri crediti erariali: tributi ecc.).
1. Stato normativo e fattuale sino all'affidamento della riscossione ai concessionari. Credito principale spese civili:
- annotazione come prenotazione delle spese via xxx xxxxxxxx xxxx'xxxxxxxx xx xxxxxxxx originario come spese suppletive; lo stesso ufficio era parte attiva del recupero perché dava impulso ai procedimenti di riscossione e provvedeva al recupero del credito principale e di quelle suppletive.
Credito principale spese e pene penali:
- l'ufficio del campione penale, che era parte attiva nelle procedure di riscossione coattiva, manteneva in evidenza nel fascicolo, informalmente, memoria delle spese processuali della procedura esecutiva (sicuramente non si provvedeva ad aprire corrispondente campione civile) che computava nel recupero, che seguiva direttamente, del credito principale.
Credito principale Entrate tributarie:
- la riscossione era già a cura del concessionario, prima della riforma del 97, e l'ufficio giudiziario non compiva alcuna attività di riscossione. Apertura campione civile sulla base di notizie dell'ufficio giudiziario presso cui era attivo il procedimento di riscossione coattiva (a volte su registro analogo a quello del campione ma materialmente diviso).
Chiusura dell'articolo: per notizia ricevuta dal concessionario per avvenuto recupero anche di queste spese.
In caso di mancata notizia dal concessionario, avuta notizia, dall'ufficio giudiziario presso cui pende il procedimento, dell'abbandono o della definizione della causa, invio a Finanze (ora Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate) dell'elenco degli importi iscritti, chiusura degli articoli di campione per consegna.
2. Stato fattuale dopo l'affidamento della riscossione ai concessionari.
Le spese collegate alla riscossione dei campioni civili e penali sono scomparse nel nulla, probabilmente perché non si sta procedendo alla riscossione coattiva dati tutti i problemi collegati alla formazione e all'invio dei ruoli ai concessionari;
Le spese per la riscossione delle altre entrate: sospese, non è inviata notizia alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate per discussioni sul visto di esecutorietà del ruolo.
0.Xx disciplina del T.U.
La norma in commento ha l'obiettivo di semplificare al massimo una procedura che, già farraginosa quando si trattava solo delle spese processuali dei procedimenti di riscossione coattiva per i crediti erariali, si è ulteriormente complicata oggi con l'intervento dei concessionari anche per le spese di giustizia.
La disposizione evita per tutte le riscossioni molti passaggi di carte; attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate.
Oggi l'individuazione di quali spese e degli importi relativi si presenta agevole perché tutto è nel testo unico.
Poiché si tratta di spese che nascono dal processo (diritti e tasse) si prevede un visto di riscontro da parte dell'ufficio funzionalmente competente. Per questo non occorreranno passaggi di carte perché può essere tutto verificato sulla base del riscontro tra richiesta del concessionario e norme di legge.
Titolo V
Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
Premessa
La disciplina delle spese nei processi in cui è parte un'amministrazione ha origini risalenti.
All'inizio era previsto un legame forte tra la disciplina delle spese dei processi in cui una parte era ammessa al gratuito patrocinio e quella delle spese in cui era parte un'amministrazione statale. Infatti, le norme attuative del campione civile (art. 39, d.m. 28 giugno 1866), per i processi in cui era parte un'amministrazione statale, rinviavano all'elenco delle spese anticipate per il gratuito patrocinio dell'epoca e ne prevedevano l'annotazione nello stesso registro (art. 40, d.m. citato).
Il tipo di legame diventa meno forte e sicuramente cambia con il r.d. 3282/1923, che detta la nuova regolamentazione generale del gratuito patrocinio. Con questa legge il legame è limitato alle spese prenotate a debito, di cui è disciplinato il recupero. I processi in cui è parte un'amministrazione dello Stato sono accomunati a quelli in cui è parte una persona ammessa al gratuito patrocinio solo per il termine per l'esazione delle spese prenotate a debito (art. 39 r.d. 3282/1923). E' disciplinato, inoltre, il recupero delle spese prenotate a debito nei giudizi amministrativi, che è affidato all'ufficio del registro (art. 36 r.d. citato); mentre per il recupero nel processo civile vale la precedente norma, che disciplina il recupero attraverso il campione civile.
Il modo in cui queste norme hanno trovato applicazione nell'ordinamento conferma quanto sopra precisato.
Con gli anni, alle amministrazioni dello Stato si sono aggiunte le altre amministrazioni ammesse dalla legge alla prenotazione a debito e nei registri si sono annotate imposte e tasse, mentre tutti gli altri tipi di spese (dagli onorari al consulente tecnico, alle indennità ai testimoni) venivano anticipate direttamente dall'amministrazione.
La nuova legge sul patrocinio a spese dello Stato (l. n. 134/2001) ha reciso il collegamento tra la disciplina delle spese relativa ai processi in cui è parte la persona ammessa al beneficio e quella dei processi in cui è parte un'amministrazione pubblica; infatti non si occupa proprio di questi ultimi. La conseguenza di questa scissione è, da un lato, che nella materia rilevano solo le norme che prevedono la prenotazione a debito di alcune imposte quando la parte è un'amministrazione (per evitare esborsi tra amministrazioni ed erario), e le norme particolari per le notificazioni compiute dagli ufficiali giudiziari, dall'altro, che per il resto valgono le regole generali. Quindi, le prenotazioni sono fatte a meri fini contabili e i relativi importi saranno recuperati - in presenza del presupposto della condanna - insieme alle altre spese anticipate dall'amministrazione.
ART. 158 (L)
(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)
1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
Articolo 158
(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse) (L)
La norma in commento trae le conseguenze di quanto esposto in premessa.
Il comma 1 è ricognitivo dell'esistente rispetto alle voci di spesa prenotate a debito; prende atto delle scelte del legislatore di evitare concreti esborsi di denaro quando dovrebbe anticipare le somme un'amministrazione.
Il comma 2 si collega alla norma che equipara le notifiche a richiesta dell'amministrazione alle notifiche a richiesta d'ufficio (art. 22 (R), alla cui relazione si rinvia).
Il comma 3 prende atto della scelta del legislatore, con la L. n. 134/2001, di svincolare il recupero di queste spese dalle modalità di recupero delle spese nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Così, queste spese saranno recuperate insieme a quelle ordinariamente anticipate dall'amministrazione, con il vantaggio di evitare che rispetto allo stesso processo si sommino due modalità di recupero diverse.
ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.
Articolo 159
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese) (R)
La norma in commento riproduce una norma regolamentare già esistente, riscrivendola in maniera più chiara, e la inserisce nel testo unico per motivi sistematici.
PARTE V REGISTRI
Premesse
Prima di analizzare le singole disposizioni dedicate ai registri occorre premettere una breve sintesi della situazione esistente, anche sotto il profilo del contesto ordinamentale in materia, e chiarire le scelte operate con il testo unico.
1.Situazione normativa e fattuale ad oggi Oggi esistono:
- il registro delle spese anticipate dall'erario, solo presso gli uffici giudicanti, mod. 12;
- il registro, c.d. del campione civile (mod. 20), "delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito", presso gli uffici civili di merito e la Cassazione. Oltre alle spese prenotate a debito, sono riportate le spese anticipate (già annotate nel mod. 12). Le annotazioni riguardano le cause civili in cui è parte un'amministrazione, quelle in cui una parte è ammessa al gratuito patrocinio, l'azione civile nel processo penale.
- il registro delle spese nelle procedure fallimentari, solo presso la cancelleria fallimentare di primo grado, dove sono annotate le spese anticipate (già annotate nel mod. 12) e quelle prenotate a debito;
- il registro del c.d. campione penale (mod. 29) del Ministero delle Finanze, solo presso gli uffici di merito della giurisdizione penale, dove sono riportati gli importi recuperabili e le successive vicende;
- tavola alfabetica, (mod. 18, che è stato superato nella prassi, dopo che la riscossione è stata affidata ai concessionari), presso gli uffici giudicanti di merito, dove sono riportati i crediti di dubbia solvibilità;
- il registro dei ruoli, collegato al nuovo regime della riscossione, presso tutti gli uffici giudicanti di merito, unitario per il penale e civile, dove sono annotati gli importi da recuperare (già risultanti dall'attuale campione civile e campione penale) e le successive vicende del credito; questo, previsto dal regolamento (decreto ministeriale 27.03.2000, n. 264) non è ancora operativo, non essendo stati emanati i modelli.
- alcuni registri di comodo nati nella prassi e in vario modo ufficializzati dall'amministrazione centrale.
2. Contesto ordinamentale.
Alle vecchie norme - primarie e secondarie - che istituivano i registri e regolavano i dettagli (dai due regi decreti n. 2700 - tariffa civile - e n. 2701- tariffa penale - del 1865, alle relative istruzioni, ai decreti ministeriali precedenti e successivi ai citati regi decreti, ad alcune norme di attuazione del codice di procedura civile, a norme collaterali, quali l'art. 2 della legge n.182/1956, attributivo di competenza ai funzionari amministrativi) si è aggiunta la legislazione del 1989 (per il penale) e la legge n.399/91 (a carattere generale), ed alcune norme più recenti, quale l'articolo 17, del decreto legislativo n. 51/1998, sino al regolamento n. 264/2000.
In sintesi, dalla disciplina con fonte primaria si è giunti ad un contesto di delegificazione della materia, seguendo, però, strade diverse in ambito penale e in ambito civile.
Con riferimento al penale, i registri sono individuati con decreto ministeriale sin dal 1989, sulla base dell'art. 206 att. c.p.p. che rinvia al regolamento di attuazione del codice (della tipologia ex articolo 17, comma 3 legge n. 400/88) il quale, a sua volta all'articolo 2 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale.
Con riferimento al civile, la legge n. 399/1991 rimette al decreto ministeriale l'individuazione dei registri, delle modalità di tenuta, anche con riferimento a quelle automatizzate, e abroga alcune norme di legge, che sono tuttavia, mantenute in vigore sino all'emanazione dei decreti ministeriali. Non essendo mai stati emanati i decreti ministeriali per i registri relativi al civile, l'art. 17, del decreto legislativo n. 51/1998 ripete il rinvio a decreti ministeriali per i modelli.
Le norme di delegificazione citate non hanno mai fatto espresso riferimento alle norme originarie istitutive dei registri delle spese, ma piuttosto alle norme di attuazione del codice di procedura civile, che elencavano anche i registri relativi alle spese, con l'eccezione del campione penale, di
competenza del Ministero delle finanze.
Con il decreto del Ministro della giustizia del 27 marzo 2000, n. 264 (della tipologia ex articolo 17, comma 3 legge n. 400/88), che assume come fonti legittimanti la legge del 1991, la legge del 1998 e tutte le norme sulla tenuta informatizzata, è stato individuato l'elenco dei registri civili (in cui rientrano tutti quelli disciplinati dal testo unico, con eccezione del campione penale) ed è fatto rinvio ai decreti ministeriali per i modelli (prevedibili come operati per il gennaio 2002).
0.Xx disciplina del T.U.
La scelta innovativa fondamentale è quella di individuare i registri necessari sulla base della necessità della funzione da registrare. Le funzioni che rilevano sono tre:
- l'esborso del denaro da parte dell'erario;
- l'annotazione di un importo a futura memoria - nei casi in cui per diverse ragioni il legislatore non ha ritenuto opportuno un passaggio materiale di denaro - per un credito che potrà sorgere: prenotazione a debito;
- l'importo del credito ai fini del recupero: quando è sorto nei confronti di soggetti determinati e le successive vicende.
Proprio perché i registri sono individuati sulla base delle funzioni, che sono trasversali rispetto alla tipologia dei processi, non è necessario indicare presso quali uffici sono tenuti i registri, ma è sufficiente individuare il nesso tra la tenuta del registro e la funzione. Ad esempio, il registro delle spese pagate, ci sarà laddove il pagamento è disposto (presso l'ufficio giudicante o requirente, o presso l'ufficio UNEP, non presso la cassazione); il registro delle spese prenotate a debito sarà previsto laddove nasce la spesa da prenotarsi (presso l'ufficio giudicante o requirente, presso l'ufficio UNEP, presso la cassazione); il registro dei crediti ci sarà presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione (presso gli uffici giudicanti di I e II grado, non presso le procure, non presso la cassazione).
L'obiettivo del testo unico è di semplificare al massimo la materia, riducendo il numero dei registri e eliminando duplicazioni di annotazioni, di aumentare l'efficacia e la correttezza della registrazione e di impedire che le norme di legge siano di ostacolo alle possibilità aperte dall'informatizzazione.
Questa scelta appare idonea al raggiungimento degli obiettivi.
In un contesto informatizzato integrato, l'ufficio che svolge la funzione di determinare l'importo da recuperare è in grado di estrarre i dati che gli servono telematicamente, rintracciandoli in un sistema in cui altri hanno provveduto all'annotazione, così controllando la corrispondenza tra quanto risulta dai registri e quanto risulta dagli atti processuali contenuti nel fascicolo in suo possesso.
ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
Articolo 160
(Funzioni sottoposte ad annotazioni) (L)
Prevede l'annotazione nei registri dei pagamenti dell'erario, delle prenotazioni a debito, dei crediti da recuperare e delle successive vicende.
Nella legge sono indicate solo le funzioni sottoposte ad annotazione. Tutto il resto, nel contesto di delegificazione chiarito nelle premesse, è previsto in norme regolamentari.
ART. 161 (R)
(Elenco registri)
1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:
a. registro delle spese pagate dall'erario;
b. registro delle spese prenotate a debito;
c. registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
Articolo 161 (Elenco registri) (R)
Il termine "spese pagate" sembra più corretto perché nella materia trattata assume rilievo l'esborso di denaro e si prescinde dalla recuperabilità o
meno delle spese.
La vidimazione del Procuratore, presente nelle norme originarie, è già superata dall'art. 2, legge n. 182/1956, attributivo di competenza ai funzionari amministrativi.
ART. 162 (R)
(Attività dell'ufficio)
1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
Articolo 162 (Attività dell' ufficio) (R)
Prevede l'annotazione, da parte dell'ufficio procedente, delle spese pagate dall'erario, delle spese prenotate a debito, dell'importo del credito recuperabile e di tutte le vicende successive.
ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.
Articolo 163 (Determinazione dei modelli dei registri) (R)
Per più ragioni si è preferito prevedere con norma autonoma lo strumento di individuazione dei modelli dei registri delle spese, anziché operare un rinvio diretto alle norme del d.m. n. 264/2000.
Innanzitutto è stato previsto uno strumento più agile, quale è il decreto dirigenziale dei ministeri competenti, anziché il decreto del Ministro che è lo strumento con cui sono approvati i modelli degli altri registri rilevanti nell'attività degli uffici giudiziari. Non c'è dubbio che trattandosi solo di modalità tecniche, non occorre un decreto del Ministro. La scelta del decreto del Ministro nel regolamento del 2000, è stata, invece, mutuata dall'art. 17 d.lgs. n. 51/1998 e dalla legge generale di delegificazione dei registri n. 399/1991. Quindi, da un contesto ordinamentale ormai superato. Oggi, infatti, è ormai affermata la separazione tra politica e amministrazione.
Inoltre, è stato possibile sciogliere il rinvio, presente nella norma originaria, all'art. 646 del regolamento generale di contabilità. Poiché nella materia de qua rileva sempre, trattandosi di servizi amministrativi che hanno attinenza con la contabilità, si è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, si è eliminato il richiamo alle norme, contenuto nell'ultimo periodo dell'art.14 del d.m. n. 264/2000. Si tratta di norme già abrogate espressamente dall'art. 7, legge n. 399/1991 e mantenute in vigore sino all'emanazione dei decreti ministeriali per i modelli di registri. Il nuovo richiamo a queste norme, proprio nel contesto della previsione dei decreti ministeriali, potrebbe far sorgere il dubbio che le norme stesse rimangano ferme anche a decreti ministeriali emanati.
ART. 164 (R)
(Rinvio)
1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della
giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.
Articolo 164 (Rinvio) (R)
La tecnica del rinvio è imposta dalla circostanza che si tratta di norme che non avrebbe senso incorporare nel testo unico perché riferibili a tutti i registri.
PARTE VI PAGAMENTO
Premesse generali al Titolo I (Xxxxxx di pagamento delle spese)
In relazione ai soggetti competenti all'emissione del provvedimento con cui è disposto il pagamento, occorre premettere che oggi esistono due diversificazioni:
a) l'attribuzione a soggetti diversi - in funzione della diversità dei beneficiari - dell'emissione dell'ordine di pagamento e della contestuale quantificazione dell'importo (a funzionari amministrativi per le spese a favore dei testimoni; a magistrati per le spese a favore di magistrati);
b) l'attribuzione a soggetti diversi della competenza alla quantificazione dell'importo e della competenza all'emissione dell'ordine di pagamento, per tutte le altre spese, diverse da quelle a favore dei magistrati e dei testimoni (il magistrato, con decreto, quantificava l'importo, quindi il funzionario emetteva l'ordine di pagamento).
Le disposizioni del testo unico eliminano entrambe le suddette diversificazioni, non essendoci fondate ragioni né per la ripartizione delle competenze in funzione dei beneficiari, né per una sostanziale duplicazione del titolo di pagamento.
L'unica distinzione è fondata sull'indispensabilità dell'attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla quantificazione, quando rilevano aspetti valutativi: come è nel caso degli onorari agli ausiliari, dell'indennità di custodia, dell'importo da corrispondere per l'attività di demolizione e riduzione in pristino dei luoghi
Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l'ordine di pagamento, se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di pagamento.
La disciplina originaria era fondata sull'articolo 7 della legge n. 182/1956, mentre le norme in commento trovano conferma nell'art. 10 d. lgs. n. 237/97, che testualmente parla di "ordine o decreto" di pagamento, il cui contenuto confluisce nel modello di pagamento, trasmesso dall'ufficio che dispone il pagamento al soggetto abilitato a pagare.
In ordine a quest'ultimo aspetto, non è stato possibile superare la distinzione tra ordine-decreto di pagamento e modello di pagamento, costituendo il primo il titolo, da annotare nel registro (ex mod. 12 e sulla base del T.U., registro delle spese pagate dall'erario), e il secondo uno strumento per far conoscere il titolo al soggetto concretamente abilitato all'erogazione del denaro.
Titolo I
Titoli di pagamento delle spese
Capo I
Ordine di pagamento emesso dal funzionario
ART. 165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
Articolo 165
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario) (L)
Nell'originario art. 7, della legge n. 182/1956 si rinveniva il seguente schema:
- per le spettanze ai testi, il funzionario amministrativo quantificava ed emetteva l'ordine di pagamento;
- per le spettanze a titolo di trasferta si distingueva a seconda dei beneficiari: se questi erano magistrati, era un magistrato a quantificare ed emettere ordine di pagamento; per gli altri la quantificazione spettava ad un magistrato mentre ad emettere l'ordine di pagamento era un funzionario amministrativo;
- per le spettanze a titolo di indennità a giudici onorari ed esperti, era un magistrato a quantificare e ad emettere l'ordine di pagamento.
L'unificazione in capo al funzionario amministrativo della quantificazione e dell'emissione dell'ordine di pagamento ha finalità di riordino, non essendovi ragioni ostative all'innovazione di carattere procedurale.
La quantificazione non presenta alcun elemento di discrezionalità, le norme applicabili sono oramai chiare - proprio per effetto del testo unico -, non vi sono ragioni per distinguere, anzi non ha senso la distinzione, sulla base dei beneficiari.
Dato che nel capo che segue, e altrove nel testo unico, risultano i casi in cui la liquidazione è effettuata dal magistrato, non occorre elencare i casi in cui la liquidazione è effettuata dal funzionario ed è più opportuno costruire la norma in generale.
ART. 166 (L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)
1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.
Articolo 166
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale) (L)
Rispetto alla norma originaria, non sono stati disciplinati nel dettaglio gli aspetti procedurali in quanto ritenuti superflui.
E' stato eliminato il termine "provvisorio" perché l'ordine non si differenzia da quello ordinario, è solamente emesso prima della testimonianza. Si tratta di una norma del tutto desueta, a causa del minimo ammontare delle indennità previste dalla legislazione vigente; può, però, assumere concreto rilievo per le rogatorie.
ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)
1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.
Articolo 167
(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari) (L)
Le disposizioni contenute nell'originario articolo 6, commi 2 e 3, legge n. 59/1979 sono o inutili (comma 2) o superate (comma 3): inutili, perché la richiesta da parte dell'ufficiale giudiziario non può non essere fatta sulla base dell'elenco delle trasferte effettuate per notifiche risultante dal registro cronologico A bis (d.m. 13 giugno 1979, che lo istituisce); superate, perché oggi, sulla base delle modifiche introdotte dall'art. 10 d.lgs. n. 237/1997 (v. capo dedicato ai soggetti abilitati al pagamento) al soggetto che paga per conto dello Stato non si trasmette l'ordine di pagamento ma un modello contenente i dati dell'ordine.
Nella norma originaria (art. 6 citato), l'emissione del mandato di pagamento era attribuita al dirigente della cancelleria ed espressamente solo per le notifiche civili a richiesta d'ufficio.
Tuttavia, questa regola è stata estesa nella prassi anche alle richieste di notifica delle parti ammesse al gratuito patrocinio o al patrocinio a spese dello Stato e delle parti esenti a norma di legge.
La norma in commento, oltre a recepire la prassi suddetta, la estende alle notifiche a richiesta d'ufficio nel processo penale, per le quali (sulla base della circolare del Dipartimento affari civili, Ufficio V, n. 5/2443/035 del 9.07.80, punto 6), l'ordine di pagamento era emesso da parte del capo dell'ufficio giudiziario, probabilmente perché era
prevista la verifica di ritualità, mai effettuata in concreto e oggi venuta meno già in forza di circolare (v. spettanze ufficiali giudiziari).
Inoltre, è innovata la competenza che viene attribuita agli ufficiali giudiziari.
Nell'articolo in commento non è riportata la parte della norma originaria relativa al soggetto abilitato al pagamento (oggi concessionario o Poste) perché sviluppata, unitariamente a tutte le altre spese, nel Titolo II di questa stessa parte.
Per il procedimento civile e penale, in sostanza, l'innovazione consiste nell'attribuzione, al funzionario addetto dell'ufficio UNEP, della competenza a liquidare le spese per notifiche con ordini di pagamento a favore del proprio ufficio, sostituendo l'originaria competenza frammentata tra cancelliere e capo dell'ufficio giudiziario. Infatti, alla competenza in capo a questi ultimi non si accompagnava un controllo, visto che la quantificazione veniva effettuata sulla base dell'elenco fornito dagli ufficiali giudiziari.
Inoltre, si è estesa la procedura agli altri procedimenti, nel rispetto delle regole sull'autonomia finanziaria, per perseguire uniformità semplificando la procedura in essere. Infatti, in questi l'erario seguiva le regole poste per i privati: pagamento volta per volta all'ufficio UNEP.
Capo II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato
ART. 168 (L)
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia)
1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
Articolo 168
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia) (L)
La disciplina è riferibile unitariamente a tutti i processi, eccettuati alcuni profili che sono riferibili solo al penale (es. segreto istruttorio).
Sotto il profilo terminologico, l'espressione "spettanze" si riferisce all'onorario, alle spese e indennità di trasferta e alle spese per l'espletamento dell'incarico; l'espressione "magistrato" sostituisce quella di giudice e pubblico ministero.
Circa le modalità della comunicazione che, nella norma originaria erano specificate solo per il processo penale, non si è ritenuto di doverle specificare, poiché valgono le regole ordinarie.
La norma in commento persegue l'obiettivo di risolvere il problema di come contemperare il segreto investigativo con l'esigenza di liquidare l'ausiliario all'esito dell'espletamento dell'incarico.
Nella formulazione della norma originaria questo contemperamento non era possibile. Infatti, mentre nel processo civile il decreto era provvisoriamente esecutivo, nel processo penale il decreto diveniva esecutivo (e poteva essere emesso l'ordine di pagamento) solo all'esito della scadenza dei termini per l'opposizione e, quindi, solo quando tutte le parti oltre il beneficiario ne erano venuti a conoscenza ai fini dell'opposizione. Nella norma in commento è prevista la provvisoria esecutività nel processo penale solo in caso di segreto istruttorio, con decorrenza dei termini per l'opposizione per tutti dalla cessazione del segreto.
Così, in assenza di segreto, il decreto diventa esecutivo solo alla scadenza dei termini per l'opposizione, come oggi. Se c'è il segreto il decreto è esecutivo per consentire il pagamento all'ausiliario ed è portato a conoscenza dei possibili opponenti solo dopo, proprio per consentire l'opposizione. Per quanto riguarda l'indennità di custodia, l'uso del decreto emesso da parte del magistrato che procede emerge dai principi generali ed è confermato dalla prassi; invece, nella norma originaria era il capo dell'ufficio giudiziario competente ad emettere il decreto.
ART. 169 (L)
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)
1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
Articolo 169
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi) (L)
La norma in commento disciplina solo la fase del pagamento (per l'importo v. Parte II, titolo X) ed è di raccordo tra l'art.168 e il titolo X della parte II.
E' stato previsto un articolo autonomo, rispetto all'articolo che precede, perché nell'ipotesi considerata non può venire in rilievo il segreto istruttorio.
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Articolo 170
(Opposizione al decreto di pagamento) (L)
La norma in commento disciplina l'opposizione al decreto di pagamento, apportando delle innovazioni rispetto alle previsione della norma originaria.
In linea con il mutamento del sistema, a seguito dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 51/1998 (che ha sostituito l'art. 48 dell'ordinamento giudiziario), la norma prevede la competenza monocratica, peraltro già attuata dal legislatore con l'art. 50, lett. c) del d. lgs. n. 274/2000. Altrimenti, in mancanza di previsione espressa, la competenza sarebbe collegiale per una procedura semplificata fin dall'origine.
Il Presidente del tribunale sarà competente anche per i decreti emessi dal giudice di pace, trattandosi dell'unica figura di vertice, non potendo tale funzione giurisdizionale essere attribuita al coordinatore del giudice di pace che ha solo funzioni amministrative.
Per maggiore elasticità, è stato eliminato il rinvio diretto all'art. 29, legge n. 794/1942, che disciplina il procedimento speciale, alternativo al codice di procedura civile.
Inoltre, è stata disposta l'estensione - alle spese per la custodia e alle spese per la demolizione e riduzione in pristino dei luoghi affidata a imprese private - della procedura prevista dalla norma originaria solo per le spese di consulenza e che prevede una tutela giurisdizionale semplificata.
La ratio dell'estensione, per finalità di riordino, è di prevedere una disciplina uguale di fattispecie analoghe, al fine di superare i contrasti giurisprudenziali creatisi nel vuoto normativo sull'indennità di custodia.
La misura del compenso per la custodia e la liquidazione dello stesso erano disciplinati nel campione penale, dove nulla era detto relativamente all'impugnazione; pertanto, sullo strumento di impugnazione è sorto un grande contrasto, anche con riferimento all'applicabilità dell'art. 11, legge n.
319/1980, che ha visto coinvolta anche la Corte costituzionale. Allo stato questa è la sintesi del diritto vivente.
Per il processo civile: opposizione nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo (ex 645 c.p.c., con contraddittorio pieno), poiché (v. art. 65 c.p.c. e 53 att. c.p.c.) il decreto è titolo esecutivo (la Corte Costituzionale con la sentenza n. 38/1988 lo ha ritenuto provvedimento speciale a carattere monitorio, contro cui è esperibile l'opposizione ex 645 c.p.c, con conseguente esclusione dell'illegittimità dell'art. 11, legge 319/1980 nella parte in cui non si riferisce ai custodi).
Per il processo penale: secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. da ultimo Cass. pen. sez. IV, n. 896/1994; Cass. pen. sez. I, n. 548/1998) atteso il vuoto normativo, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al custode giudiziario è stata ammessa la richiesta di riesame con il rito di cui agli artt. 665 e 666 c.p.p., applicabili in via analogica, quindi l'opposizione al giudice dell'esecuzione, richiamata per le spese dall'art. 695 c.p.p. E' scartata l'ipotesi dell'applicabilità dell'art. 645 c.p.c., è scartata l'ipotesi che sia applicabile in via analogica l'art. 11, legge n. 319/1980, relativo ai consulenti tecnici; un'unica sentenza (Cass. pen., sez. VI, n. 1755/1995) ritiene applicabile l'art. 11 citato solo per il civile.
Infine, sempre per perseguire coerenza sistematica, la procedura semplificata è stata estesa al compenso liquidato alle imprese private per la demolizione e riduzione in pristino.
Naturalmente, non può essere estesa al caso in cui l'attività è compiuta dalle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, perché l'importo è quello che risulta dalla convenzione tra i ministeri interessati.
ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)
1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
Articolo 171
(Effetti del decreto di pagamento) (R)
E' una norma finale di raccordo per evitare che nelle ipotesi non espressamente disciplinate in questo Capo, in cui è l'autorità giudiziaria ad emettere il decreto di liquidazione della spesa, torni a rivivere la vecchia duplicazione del titolo (superata nel testo unico sulla base dell'articolo 10 del d. lgs. n.237/1997) e, oltre al decreto del magistrato, si ritenga necessario un ordine del funzionario addetto all'ufficio: si pensi al decreto di liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Capo III Responsabilità
ART. 172 (L)
(Responsabilità)
1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
Articolo 172 (Responsabilità) (L)
La norma in commento riproduce l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 237/97 che, a sua volta, riprende testualmente l'art. 455, del r.d. n. 827/1924. In più, solo per esigenze di chiarezza, si è fatto rinvio alla normativa generale in tema di responsabilità amministrativa. Inoltre, si è attualizzata la terminologia, riferendo espressamente la responsabilità a funzionari e magistrati. Infatti, all'epoca della disciplina del 1924, gli ordini di pagamento erano emessi solo da magistrati e, presumibilmente, solo ad essi si riferiva la norma; successivamente l'emissione di tali ordini è stata affidata alla competenza esclusiva di funzionari, o alla competenza esclusiva di magistrati, o ad entrambi (il decreto più l'ordine).
Nel testo unico alcuni ordini di pagamento sono esclusivi dei funzionari, altri sono esclusivi dei magistrati: se quantifica il funzionario è questo che emette l'ordine di pagamento; se quantifica il magistrato (per le ipotesi in cui sono necessarie valutazioni) è questo che emette il decreto. Ai fini dell'attualizzazione della terminologia, non osta la natura "giurisdizionale" del decreto di liquidazione del magistrato. Al di là della discussione, anche giurisprudenziale, sulla natura giurisdizionale o meno di tale decreto, pur ammettendo che si tratta di provvedimento giurisdizionale
(nell'ambito di una definizione ampia della funzione giurisdizionale), il legislatore può prevedere casi e forme di responsabilità per atti giudiziari del tipo in questione atteso che può prevederli anche per la giurisdizione in senso stretto. Infatti, la Costituzione non assicura al magistrato lo status di assoluta irresponsabilità, ma lascia aperto il campo alla discrezionalità del legislatore, in un contesto di tendenziale generalità della giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (v. Corte costituzionale sentenza n. 385/1996).
La norma prevista nel testo unico non introduce una forma di responsabilità inesistente per i magistrati. Attualizzando il linguaggio, evidenzia ciò che era stato a lungo oscurato dalla circostanza che da moltissimi anni (concretamente almeno dal 1956 con la costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura) i magistrati non potevano essere agevolmente ricompresi nella categoria di "funzionari giudiziari".
Con riferimento alla richiesta, espressa nel parere della Commissione Giustizia del Senato, di sostituire nell'articolo 172 le parole "responsabilità amministrativa" con le seguenti: "secondo le relative regole di responsabilità", la stessa non può essere accolta perché introdurrebbe un'innovazione legislativa integrando una violazione dei limiti della delega.
Invero, la formulazione proposta dalla Commissione Giustizia del Senato richiama diverse regole di responsabilità per magistrati e funzionari che, secondo quanto emerge dagli atti parlamentari, sono la responsabilità amministrativa per i funzionari e la responsabilità ai sensi della legge n.
117/1988 per i magistrati. Quest'ultima legge, come noto, regola la responsabilità per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di terzi.
Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell'erario Premessa
Negli articoli che seguono è stato incorporata la normativa secondaria, elaborata da una commissione mista (Finanze, Giustizia, Tesoro, Poste). Le disposizioni contenute in tale elaborato sono state coordinate con le disposizioni dello stesso d.lgs.273/97 e con l'intero sistema del testo unico.
L'espressione "l'ufficio che dispone il pagamento", è stata preferita a quella di "ufficio giudiziario ordinario" in quanto coerente con la definizione generale di ufficio (come apparato strumentale di quello giudiziario - v. Parte I Definizioni). Inoltre, il termine che si è preferito utilizzare tiene conto delle altre giurisdizioni (amministrativa, tributaria, contabile).
Per quanto concerne i "soggetti abilitati al pagamento", cioè il concessionario e l'ufficio postale, ferma restando la sussidiarietà dell'ufficio postale se non esistono sportelli del concessionario, si è ritenuto preferibile che la scelta spetti al beneficiario, indipendentemente dall'importo.
Quanto alle modalità di pagamento, la disciplina è stata formulata in modo da essere in sintonia con quella generale in materia di procedure di spesa, prevista dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
Di conseguenza, la modalità di pagamento ordinaria è quella mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, o altro mezzo di pagamento disponibile a scelta del creditore (art.1 del D.P.R. n. 367/1994). Allo stesso creditore è data la possibilità di scegliere di ricevere il pagamento in contanti sino all'importo (oggi di euro 4.131,66) previsto dall'articolo 13 del D.P.R. n. 367/1994, come eventualmente modificato secondo la procedura prevista nello stesso articolo.
In tal modo il pagamento delle spese di giustizia non si discosterà dalle norme generali dell'ordinamento.
Con riferimento alla decadenza del diritto del beneficiario di incassare l'importo, le norme in esame raccordano la fattispecie alla disciplina prevista in altra parte del testo unico (Parte II, Titolo XIII), dove la decadenza è prevista solo per l'incasso in contanti. Infatti, la decadenza del diritto del beneficiario si pone concretamente solo se si sceglie il pagamento in contanti e, naturalmente è comune alle Poste e al concessionario, dato che è stata lasciata l'opzione al beneficiario. Se il beneficiario sceglie l'accredito, nel momento in cui richiede il pagamento, indica gli estremi del conto corrente e l'eventuale delega e non deve compiere più alcuna attività sottoponibile a decadenza, mentre prima, si rivolgeva all'ufficio che dispone il pagamento e doveva presentarsi al soggetto che pagava. Pertanto, solo in caso di richiesta di pagamento in contanti, si può configurare l'ipotesi di decadenza, e l'ufficio abilitato al pagamento restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha disposto. Invece, in caso di mancato accredito - per qualunque motivo- ferma la comunicazione negativa prevista nei prospetti riepilogativi, l'ufficio abilitato potrà pagare sino al compimento della prescrizione.
Per quanto concerne il controllo da svolgersi sul soggetto abilitato al pagamento, il testo unico ha scelto la strada più semplice garantendone l'efficacia. Si tratta del controllo sui concessionari e sulle poste prima dell'emissione degli ordini di pagamento in loro favore, relativi alle regolazioni contabili e ai rimborsi.
Il testo unico affida tale controllo ai funzionari delegati, cioè ai soggetti che emettono gli ordini di pagamento, relativi alle regolazioni contabili e ai rimborsi, in favore di concessionari e poste. I funzionari delegati effettuano il controllo sulla base dei modelli di pagamento e dei prospetti riepilogativi, dove risultano anche i mancati accrediti e i mancati pagamenti in contanti, che sono stati loro inviati dai concessionari e dalle poste, nonché sulla base della documentazione allegata ai singoli modelli di pagamento, loro trasmessa dagli uffici che dispongono il pagamento.
In sostanza, chi è delegato ad emettere gli ordinativi in favore di concessionari e poste svolge anche la funzione di controllo. Se si attribuisce tale controllo all'ufficio che dispone il pagamento della spesa anticipata dall'erario, si allungherebbe la procedura senza garantire maggiore efficacia. Infatti, questi ultimi uffici non hanno altri documenti rilevanti per il controllo ed effettuerebbero lo stesso comunque sui modelli di pagamento e sui prospetti riepilogativi e sulla documentazione allegata.
Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento
ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)
1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.
Articolo 173
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese) (L)
La norma in commento riprende quella originaria attualizzandola e sciogliendo il rinvio in essa contenuto. Il riferimento alle entrate già riscosse "dallo stesso ufficio del registro", è stato sciolto richiamando l'articolo 2 del d.lgs n. 237/97. Ed inoltre, è stato sciolto ed attualizzato il rinvio all'articolo 454 del r.d. n. 827/1924, attraverso il richiamo alle entrate disciplinate dal presente testo unico. Infine, rispetto all'originario art. 454, si deve precisare che le spese relative alle inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro e per gli infortuni agricoli non ci sono più; non si fa riferimento a chi paga per i reati finanziari perché nell'ambito del testo unico è stata soppressa la disciplina particolare (v. Relazione relativa alla Parte Riscossione).
Il comma 2 riprende la norma originaria, che rimette alla normativa secondaria l'individuazione dei casi in cui il pagamento è eseguito dall'ufficio postale, e rinvia alla norma secondaria che li disciplina.
ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio
che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
Articolo 174
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale) (R)
La norma prevede che il pagamento è eseguito dall'ufficio postale, se lo richiede il beneficiario e, sempre, se nel Comune in cui ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario, ovvero per ragioni particolari non siano utilizzabili.
ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
Articolo 175
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento) (R)
La disposizione individua la competenza territoriale dell'ufficio che esegue il pagamento.
Naturalmente, l'esigenza di individuare quale è, sul territorio, l'ufficio del concessionario o delle poste che è competente ad eseguire il pagamento si pone solo se gli uffici non sono collegati con tecnologie informatiche. Peraltro, in un contesto non informatizzato in cui la modalità ordinaria di pagamento è l'accredito sul conto corrente bancario o postale, l'esigenza di privilegiare la comodità del beneficiario è marginale, mentre è ragionevole privilegiare la comodità dell'ufficio che dispone il pagamento, che dovrà inviare i modelli di pagamento al soggetto che lo esegue. Da ciò la formulazione della norma che individua il criterio della maggior vicinanza tra ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue.
ART. 176 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 176 (Modalità di pagamento) (R)
In linea con quanto rappresentato nelle premesse, tale disposizione individua nell'accredito, o altro mezzo esistente nel circuito bancario e postale, la modalità di pagamento ordinaria e rimette al creditore la scelta del pagamento in contanti, sino all'importo risultante dalle norme generali in
materia di procedure di spesa (articolo 13 D.P.R. n. 367/1994).
I commi 2 e 3 disciplinano l'ipotesi di pagamento a soggetto delegato dal beneficiario.
Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)
1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:
a. il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
b. i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
c. gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
d. l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;
e. le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
f. gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
g. gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
h. il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.
2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.
vedi allegato
Articolo 177 (Modello di pagamento) (R)
Tale disposizione indica il contenuto del modello di pagamento e ne prevede la trasmissione - con tempi certi - al competente concessionario ovvero al competente ufficio postale, nonché al beneficiario. Prevede, inoltre, la trasmissione di copia della documentazione relativa ai singoli modelli al funzionario delegato.