CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI POSTE GESTIONE PATRIMONIALE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI POSTE GESTIONE PATRIMONIALE
Servizio collocato in Ufficio Postale per la Gestione Patrimoniale in ETF e ETC
PREMESSE
A MFM Investment Ltd (di seguito, “Moneyfarm”) è una impresa di investimento di diritto inglese autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (di seguito, “FCA”), n. di autorizzazione 629539, con sede legale in 00-00 Xxxxxxxxxxx Xxxx X0 0XX Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, e autorizzata ad operare in Italia attraverso la propria succursale con sede in Cagliari, Largo Xxxxx Xxxxxx 26, indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, codice fiscale e partita IVA 03681170928, iscritta al n. 3 dell’elenco delle Imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate a operare in Italia mediante stabilimento di succursali allegato all’Albo tenuto dalla CONSOB in conformità all’art. 20 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il “TUF”).
B Nell’ambito della propria attività in Italia, Moneyfarm ha stipulato un accordo di partnership (di seguito, l’“Accordo”) con la società Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, con sede legale in xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000, Xxxx (xx seguito, “Poste”) avente ad oggetto il collocamento da parte di Poste, nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti prestato da quest’ultima nei confronti dei propri Clienti (come infra definiti) del servizio di gestione di portafogli prestato da Moneyfarm.
C Accettando le presenti condizioni generali di contratto il Cliente, anche ai sensi degli artt. 36 del Regolamento Intermediari (come infra definito) e 44 ss. del Regolamento UE (come infra definito), conferma di:
1) aver ricevuto, esaminato e compreso le informazioni relative a Moneyfarm, ai servizi da questa prestati - compresi, tra l’altro, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi e i metodi di comunicazione utilizzati con la clientela - e alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari trattati e delle strategie di investimento proposte, come descritti nel Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento, allegato alle presenti condizioni generali di contratto (di seguito, il “Contratto”) quale Allegato A;
2) voler essere classificato come “cliente al dettaglio” ai sensi del TUF;
3) essere consapevole che, in via preliminare rispetto alla prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte di Moneyfarm, e al fine di consentire che tale servizio sia prestato secondo il migliore interesse del Cliente, il Cliente dovrà fornire per il tramite di Poste, compilando il questionario “Schede Informazioni tra intermediari e investitori” (di seguito “Questionario”), le informazioni necessarie al fine di determinare il relativo Profilo (come infra definito);
Il Profilo, pertanto, sarà determinato, sulla base delle informazioni così acquisite, come di tempo in tempo aggiornate. Il servizio di gestione di portafogli oggetto del presente Contratto è prestato da Moneyfarm sulla base del Profilo;
4) essere consapevole e di accettare che la sottoscrizione del presente Contratto è subordinata alla dichiarazione, da parte del Cliente, di essere fiscalmente residente in Italia, di non avere altre residenze fiscali estere e di non essere nato negli Stati Uniti d’America o aver acquisito la cittadinanza americana, nonché di non essere già cliente di Moneyfarm per la prestazione da parte di quest’ultima del servizio di gestione di portafogli. Sarà onere del Cliente comunicare eventuali cambi di residenza fiscale. Il Cliente è consapevole ed accetta altresì che una volta sottoscritto il presente Contratto e finché lo stesso sarà efficace non potrà concludere direttamente (cioè senza il tramite di Poste) con Moneyfarm ulteriori contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Xxxxxxxxx, si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI
Area Riservata si intende l’area riservata del Cliente messa a disposizione sul sito di Poste;
Cliente si intende il Cliente di Poste che riveste la qualifica di consumatore, cioè persona fisica maggiorenne che agisce per scopi estranei alle attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali che eventualmente svolga, e che sia classificato come “cliente al dettaglio” ai sensi del Regolamento Intermediari;
Codice del Consumo si intende il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato;
Gestione si intende il servizio di “gestione di portafogli”, come definito nel TUF, prestato da Moneyfarm a favore del Cliente in conformità alle previsioni di cui al presente Contratto;
Linea/e di Investimento si intende una o più linee di investimento in ETF e ETC determinate sulla base del Profilo;
Modalità Contributo Ricorrente si intende un piano di accumulo del capitale consistente in un investimento dilazionato nel tempo, attraverso rate mensili dell’importo minimo di € 100,00 (cento) ciascuna, per il periodo di tempo e sulla base delle condizioni e dei termini concordati con Moneyfarm;
Modulo di Richiesta si intende il modulo di richiesta di servizi a valere sulla gestione di portafogli Moneyfarm in ETF ed ETC;
Moneyfarm Fee si intende il corrispettivo di cui al successivo art. 9.3 per il servizio di gestione di portafogli prestato al Cliente;
Ordine/i si intende uno o più ordini di acquisto/vendita di prodotti o strumenti effettuati da Moneyfarm nell’ambito del servizio di Gestione; Profilo: il profilo del Cliente determinato nel rispetto della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE e, in generale, della normativa applicabile;
Regolamento Intermediari si intende la Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modifiche e integrazioni; Regolamento UE si intende il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione europea del 25 aprile 2016, come successivamente modificato e integrato;
Transmission Policy si intende la strategia di trasmissione degli Ordini illustrata nell’apposita sezione del Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A;
Upfront Fee si intende la commissione di ingresso calcolata ai sensi del successivo art. 9.3. per il servizio di gestione di portafogli prestato al Cliente.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce l’incarico a Moneyfarm di prestare il servizio di gestione di portafogli in ETF ed ETC (Gestione), ai sensi di cui all’art. 1, comma 5-quinquies del TUF, anche tramite istruzioni impartite dal Cliente stesso e conferite a Moneyfarm ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) del TUF.
Resta fermo che Moneyfarm provvederà in conformità alle previsioni di cui al Contratto alla custodia e amministrazione degli strumenti finanziari per conto del Cliente, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato, nonché al deposito delle disponibilità liquide del Cliente.
2.2 Moneyfarm effettuerà gli investimenti secondo le Linee di Investimento indicate nel Modulo di Richiesta Nel rispetto delle caratteristiche del Profilo, le Linee di Investimento potranno essere modificate successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
2.3. Moneyfarm potrà effettuare uno o più ribilanciamenti della/e Linea/e di Investimento del Cliente durante il corso dell’investimento al fine di allinearla alle proprie valutazioni sulle situazioni contingenti di mercato. Tale ribilanciamento avverrà in ogni caso tenendo conto delle caratteristiche del Profilo. Laddove un tale ribilanciamento avvenga (a) Moneyfarm provvederà ad adottare i conseguenti atti gestori e (b) ad informare tempestivamente il Cliente per il tramite di Poste.
2.4. Resta ferma la possibilità del Cliente, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 5 che segue, di usufruire dei servizi prestati da Moneyfarm sulla base della Modalità Contributo Ricorrente, secondo le condizioni e i termini concordati con Moneyfarm.
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
3.1. In relazione al servizio di Gestione, la detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela avverrà secondo le modalità di cui all’art. 5 che segue. Nel momento in cui il Cliente decida di avvalersi del servizio di Xxxxxxxx opta automaticamente in relazione allo stesso per il regime di tassazione del cd. risparmio gestito di cui all’art. 7 del D. Lgs. 461/1997. Si precisa che tale regime potrà essere soggetto a variazioni in futuro in virtù delle decisioni del legislatore.
3.2. Moneyfarm svolge l’attività di Gestione ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al TUF ed ai relativi regolamenti di attuazione, nonché in conformità a quanto previsto dal presente Contratto e dal relativo Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, Moneyfarm viene espressamente autorizzata dal Cliente ad agire a propria discrezione sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, del TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
3.3. Moneyfarm nell’esecuzione del servizio di Gestione ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere, salvo disposizione contraria da parte del Cliente e nel rispetto delle caratteristiche del Profilo del Cliente, tutti gli atti relativi alla Gestione senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente. Le linee di investimento che possono essere attivate dal Cliente, nei limiti del rispetto delle caratteristiche del proprio Profilo, sono indicate nel Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A. Moneyfarm non potrà conferire a terzi diversi dalle società appartenenti al medesimo gruppo di Moneyfarm deleghe di gestione in relazione alle linee di investimento di cui al presente Contratto, ferma restando in ogni caso la responsabilità di Moneyfarm in qualità di soggetto delegante.
3.4. Nella trasmissione degli Ordini relativi alle operazioni disposte, Moneyfarm adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e regolamento, alle dimensioni e alla natura dell’Ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, nel rispetto della Transmission Policy. In particolare, quando esegue un Ordine per conto di un Cliente, Moneyfarm tiene conto al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione.
3.5. Moneyfarm (i) assicura che le operazioni svolte nell’ambito dell’attività di Gestione siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; e (ii) tratta le operazioni comparabili dei Clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente. Moneyfarm provvede a riesaminare le misure adottate e la Transmission Policy con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sull’investimento.
3.6. Il Cliente ha facoltà di impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere, purché dettagliate, specifiche e compatibili con le caratteristiche della Linea di Investimento e con l’operatività di Moneyfarm. In particolare, le istruzioni possono riguardare esclusivamente acquisti e vendite di ETF e ETC facenti parte delle Linee di Investimento di Moneyfarm. Tali eventuali istruzioni dovranno essere comunicate in lingua italiana tramite i canali resi disponibili, di tempo in tempo. Moneyfarm darà attuazione a tali istruzioni nei tempi tecnici necessari, salvo quanto disciplinato dal successivo punto 3.8 del presente articolo e fatto salvo il diritto di recesso di Moneyfarm ai sensi dell’art. 11 ove le istruzioni siano incompatibili con le caratteristiche della Linea di Investimento o con il Profilo del Cliente. Il Cliente prende atto e accetta che nel caso di istruzioni che comportino il superamento di un limite di investimento del controvalore del patrimonio gestito, così come stabilito nella Linea di Investimento, la posizione deve essere riportata entro detti limiti nel più breve tempo possibile e Moneyfarm potrà pertanto adottare i conseguenti atti gestori. Moneyfarm in ogni caso non darà seguito a istruzioni che prevedano la negoziazione di ETF o ETC, anche se facenti parte delle proprie Linee di Investimento, al di fuori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione.
3.7. Qualora il portafoglio del Cliente risulti inadeguato rispetto al suo Profilo, il Cliente ne viene informato entro 30 giorni di calendario dalla relativa rilevazione, tramite l’Area Riservata ovvero nei diversi canali di volta in volta resi disponibili. Qualora nei successivi 60 giorni non siano
state adottate, d’intesa con il Cliente, apposite iniziative volte ad eliminare le suddette situazioni di inadeguatezza, Moneyfarm modificherà la/e Linea/e di Investimento sottoscritta/e dal Cliente il cui Profilo non risulti più adeguato e, ove tale modifica non risulti possibile, chiuderà la suddetta Linea d’Investimento al fine di assicurare l’adeguatezza del portafoglio del Cliente rispetto al Profilo. Il Cliente ne sarà tempestivamente informato tramite apposita comunicazione nella sua Area Riservata o nei canali di volta in volta resi disponibili.
3.8. Moneyfarm, sulla base del Profilo del Cliente ricevuto da Poste e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della/e Linea/e di Investimento d, valuta che le operazioni realizzate siano adeguate rispetto al Profilo del Cliente.
Moneyfarm non può effettuare per conto del Cliente operazioni non conformi al mandato gestorio conferito con il presente Contratto e non in linea con il Profilo del Cliente. Qualora Moneyfarm riceva dal Cliente disposizioni relative ad operazioni non conformi al mandato gestorio e/o al relativo Profilo provvede, per il tramite di Poste, ad informarlo di tale circostanza e del fatto che non darà esecuzione alle disposizioni stesse, salva la possibilità di concordare con il Cliente i termini di un nuovo diverso mandato gestorio e/o la possibilità per il Cliente di modificare il proprio Profilo
Moneyfarm valuta nell’ambito della Gestione la compatibilità degli strumenti finanziari e delle relative caratteristiche rispetto al mercato di riferimento della Linea di Investimento. Moneyfarm può non consentire all’esecuzione di istruzioni impartite dal Cliente qualora il relativo strumento non sia ritenuto compatibile con il predetto mercato di riferimento.
4. PATRIMONIO IN GESTIONE
4.1. La provvista relativa alle operazioni disposte da Moneyfarm nell’espletamento dell’attività di Gestione verrà prelevata dal Conto Omnibus (come di seguito definito). Gli importi risultanti a credito del Cliente e gli strumenti finanziari inseriti nel Conto Omnibus devono ritenersi indisponibili per il Cliente, salvo quanto di seguito previsto nel presente Contratto in relazione all’esercizio della facoltà di recesso, o di disinvestimento parziale o integrale del portafoglio in Gestione.
4.2. Costituiscono il patrimonio in Gestione sia le disponibilità liquide trasmesse inizialmente e nel perdurare dell’incarico, sia gli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.
4.3. Fermo quanto previsto dal precedente art. 3.7., il Cliente accetta e riconosce che non potrà modificare la Linea di Investimento. Resta in ogni caso ferma la facoltà del Cliente di disinvestire in parte o integralmente quanto investito su una o più Linee di Investimento e, una volta ricevuta la liquidità derivante dal disinvestimento procedere all’investimento di tale liquidità, in ogni caso nel rispetto delle caratteristiche del proprio Profilo e delle previsioni di cui all’art. 5.1 che segue, su una o più diverse linee di investimento rivolgendosi a tal fine al consulente a lui assegnato nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto da Poste Italiane. Qualora tuttavia il Cliente proceda al disinvestimento integrale di quanto investito su tutte le proprie linee di investimento attive si intenderà che lo stesso abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 11 che segue e troveranno quindi applicazione i corrispondenti effetti. In tale ipotesi l’attivazione di una o più nuove linee di investimento sarà soggetta alla previa sottoscrizione di un nuovo contratto con Moneyfarm.
5. CONFERIMENTI - DEPOSITO DELLA LIQUIDITÀ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
5.1. L’avvio della prestazione del servizio di Gestione è subordinato ad un conferimento minimo iniziale da parte del Cliente pari ad almeno € 5.000,00 (Euro cinquemila).
La predetta soglia di € 5.000,00 è calcolata con riferimento ad ogni singola Linea di Investimento.
Il patrimonio iniziale versato dal Cliente è quello risultante dal Modulo di Xxxxxxxxx. Il Cliente può eseguire i versamenti esclusivamente in Euro.
Il Cliente potrà usufruire dei servizi prestati da Moneyfarm in Modalità Contributo Ricorrente solo in relazione a singole Linee di Investimento che presentino un importo investito pari ad almeno € 5.000,00 (Euro cinquemila).
5.2. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell’esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento versamenti successivi di importo minimo pari ad almeno € 1.000,00 (Euro mille).
Moneyfarm non risponderà in alcun caso dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di liquidità, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
Laddove nel corso dell’esecuzione del Contratto (e tenuto conto a tal fine sia dei versamenti successivi che dei disinvestimenti parziali nel frattempo effettuati dal Cliente) l’importo maggiore tra (i) quanto versato dal Cliente su una singola Linea di Investimento e (ii) il controvalore di mercato di quanto versato su tale Linea di Investimento divenga inferiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila), Moneyfarm si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in conformità alle previsioni di cui al successivo art. 11.
5.3. Moneyfarm è espressamente autorizzata dal Cliente a ricorrere al deposito della liquidità conferita nonché della liquidità e degli strumenti finanziari comunque derivanti dalla prestazione da parte di Moneyfarm del servizio di Gestione in un conto unico (c.d. “Conto Omnibus”) tenuto presso altri soggetti dotati dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e intestato a MFM Investment LTD, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che il patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri clienti, fermo restando che Moneyfarm, nel rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il patrimonio di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. Moneyfarm tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei singoli Clienti.
5.4. In particolare, le somme di denaro versate dalla clientela sono anzitutto depositate in un Conto Omnibus aperto presso Banca Sella
S.p.A. (banca di diritto italiano, regolarmente autorizzata e vigilata), intestato a MFM Investment LTD - Italian Branch, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale conto è tenuto distinto da quelli accesi da Moneyfarm in proprio.
Quindi, poiché per l’esecuzione delle operazioni collegate al servizio di Gestione Moneyfarm si avvale di Saxo Bank A/S (ente creditizio di diritto danese, regolarmente autorizzato e vigilato dalla Finanstilsynet ed iscritto all’albo delle banche UE autorizzate ad operare in Italia mediante stabilimento di succursale tenuto dalla Banca d’Italia), Moneyfarm mantiene – previo consenso del Cliente, espresso con la sottoscrizione del presente Contratto – un ulteriore Conto Omnibus (c.d. “client transaction account”) dove vengono depositati il denaro e sub-depositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela, in funzione delle operazioni disposte; tale conto è mantenuto presso BNP Paribas Securities Services Italia (banca di diritto francese, regolarmente autorizzata e vigilata), che svolge la funzione di sub- depositario di Saxo Bank A/S, ed è sempre intestato a MFM Investment LTD - Italian Branch, con l’espressa indicazione che si tratta di beni della clientela ed è tenuto distinto da quelli accesi da Moneyfarm in proprio.
5.5. Moneyfarm provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza della clientela.
Moneyfarm non sarà responsabile nel caso in cui, per effetto delle operazioni effettuate ai sensi del Contratto, siano acquisiti strumenti finanziari in relazione ai quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di una successiva variazione in aumento o in diminuzione degli strumenti finanziari per i quali sia stata effettuata la detta comunicazione.
Moneyfarm non utilizza, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide della clientela, da essa detenuti a qualsiasi titolo.
La liquidità versata o comunque detenuta da Moneyfarm non è produttiva di interessi.
5.6. Tutte le rimesse e i movimenti in Euro, in dare ed avere, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in strumenti finanziari, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti, gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant’altro derivante in numerario dalla prestazione del servizio di Gestione saranno regolati sulla quota di liquidità del patrimonio investito dal Cliente in una Linea di Investimento e custodito da Moneyfarm (la “Liquidità”).
5.7. I prelevamenti effettuati da Moneyfarm ai fini della prestazione del servizio di Gestione ai sensi del presente Contratto vengono addebitati sulla Liquidità con valuta pari alla data di regolamento delle operazioni, e gli accrediti con valuta pari alla data in cui Moneyfarm avrà effettivamente ottenuto la disponibilità dei relativi importi.
5.8. Il Cliente può effettuare in ogni momento disinvestimenti parziali in relazione a una specifica Linea di Investimento per un importo inferiore al controvalore di mercato di quanto investito su tale linea. In tale ipotesi
Moneyfarm è espressamente autorizzata a procedere nei tempi tecnici necessari alla liquidazione di quanto occorrente al fine di effettuare il disinvestimento richiesto.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’ultimo paragrafo dell’art.
5.2 che precede.
Il Cliente può altresì effettuare in ogni momento il disinvestimento integrale del proprio patrimonio investito su una Linea di Investimento. In tale ipotesi Moneyfarm procederà nei tempi tecnici necessari alla liquidazione del patrimonio del Cliente su tale linea al fine di effettuare il disinvestimento richiesto.
Laddove il Cliente richieda il disinvestimento integrale in relazione a tutte le proprie linee di investimento attive, si considererà che il Cliente abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal Contratto in conformità alle previsioni di cui all’art. 11 che segue e troveranno applicazione i corrispondenti effetti.
5.9. Il Cliente può richiedere la revoca delle operazioni di conferimento o di disinvestimento (parziale e integrale) presso l’Ufficio Postale nel quale sono state richieste. La revoca dell’operazione può essere richiesta esclusivamente entro la medesima giornata lavorativa in cui l’operazione è stata richiesta, fermo restando che non potranno essere revocate le operazioni che, all’atto della richiesta del Cliente, risultino essere già in esecuzione.
6. RISCHI DELLE OPERAZIONI
6.1. Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A, dichiara di essere consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e di essere pienamente informato del fatto che i rischi connessi alle operazioni finanziarie oggetto del Contratto non sono eliminabili: i servizi di cui al Contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di non veder diminuito il valore degli investimenti e maturano altresì a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti. Il Cliente si dichiara quindi consapevole (i) del rischio di perdita totale di quanto investito, e (ii) che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio investito potrà essere costituito.
7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
7.1. Moneyfarm non è responsabile dell’accertamento dell’identità della persona che impartisce le istruzioni (e/o l’eventuale revoca delle stesse) e non assume alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo dell’account personale del Cliente sul portale di Poste. Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara altresì di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del software così come descritte nella sezione riservata dei Canali Digitali.
7.2. Moneyfarm non assume alcuna responsabilità per la mancata o parziale prestazione del servizio di Gestione nonché per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo virus, bugs, malware, indisponibilità del Post Office Protocol (POP), attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, eventi esterni al di fuori del controllo di Moneyfarm, scioperi e qualsivoglia causa di forza maggiore o caso fortuito.
Moneyfarm in particolare non è responsabile della mancata trasmissione degli Ordini dovuta a impossibilità a operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l’interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento della rete Internet, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi in genere e ogni impedimento od ostacolo. In tali casi, Moneyfarm procederà all’esecuzione degli Ordini, ove intenda ancora darvi corso e sempre che nel frattempo non abbia ricevuto istruzioni contrarie da parte del Cliente, entro il giorno di ripresa dell’operatività.
8. STRUMENTI FINANZIARI GESTITI
8.1. Il Cliente dichiara di essere stato informato da Moneyfarm che la tipologia di strumenti finanziari che potranno essere inclusi nella Linea di Investimento del Cliente e in cui potrà investire sono quelli elencati
nel Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento allegato al presente Contratto quale Allegato A al presente Contratto e conferma di essere interessato a investire negli stessi anche su base esclusiva.
9. CORRISPETTIVI
9.1. Nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, Moneyfarm fornisce al Cliente, ex ante e in forma aggregata e per il tramite di Poste, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di Gestione, ai servizi accessori e agli strumenti finanziari oggetto della Linea di Investimento sottoscritta, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. È facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.
Moneyfarm inoltre, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, fornisce al Cliente un’informativa ex post personalizzata inerente agli oneri e ai costi sostenuti dal Cliente stesso relativamente agli strumenti finanziari, al servizio di Gestione e ai servizi accessori di cui al presente Contratto, nonché al relativo effetto complessivo sul rendimento. Tale informativa è pubblicata con periodicità annuale sull’Area Riservata.
9.2 Fermo quanto sopra previsto, il Cliente riconosce a Moneyfarm la Upfront Fee e la Moneyfarm Fee, calcolate come previsto dal successivo art. 9.3, quale compenso per i servizi di cui all’art. 2.1 che precede prestati al Cliente ai sensi del Contratto.
9.3. La Upfront Fee consiste in una commissione di ingresso prelevata in occasione del conferimento iniziale e di ciascun versamento successivo e di ammontare pari:
- all’1,50% dell’ammontare investito per versamenti iniziali di importo inferiore a € 25.000,00 (Euro venticinquemila) e per ciascun versamento successivo fino alla concorrenza di un ammontare investito pari a € 25.000,00 (Euro venticinquemila);
- all’1,00% dell’ammontare investito per versamenti iniziali di importo pari o superiore a € 25.000,00 (Euro venticinquemila) e per ciascun versamento successivo che concorra ad un ammontare investito pari o superiore a € 25.000,00 (Euro venticinquemila);
- all’1,00% dell’ammontare investito per ciascun versamento effettuati nell’ambito di un piano di accumulo secondo la Modalità Contributo Ricorrente.
Con riferimento a ciascun versamento successivo, la percentuale è calcolata con riferimento al solo ammontare di tale versamento.
La Moneyfarm Fee è calcolata su base giornaliera secondo la seguente formula: (X * Y) / Z, dove:
X è rappresentato dal controvalore di mercato complessivo, calcolato alla fine del giorno di riferimento, di tutte le linee di investimento attive del Cliente;
Y corrisponde all’1,30% del valore maggiore, alla fine del giorno di riferimento, tra (i) quanto il Cliente ha complessivamente investito – al netto di eventuali disinvestimenti parziali effettuati - nelle proprie linee di investimento attive e (ii) il controvalore di mercato complessivo, alla fine del giorno di riferimento, di tali linee di investimento attive;
Z, essendo la Moneyfarm Fee calcolata su base giornaliera, è il numero complessivo dei giorni dell’anno solare in cui viene effettuato il calcolo. La Moneyfarm Fee è in ogni caso da considerarsi sempre oltre IVA. L’IVA, ove applicabile, sarà quindi a carico del Cliente. Moneyfarm emetterà fattura nel rispetto della normativa fiscale vigente. Resta ferma la possibilità di concordare per iscritto con il Cliente eventuali specifiche promozioni.
9.4. Sono esclusi dalla Moneyfarm Fee, e rimarranno pertanto a carico del Cliente, i bolli e le imposte applicati direttamente da Moneyfarm.
9.5. Il Cliente autorizza Moneyfarm a procedere al prelievo dei corrispettivi (pro-rata in caso di più linee di investimento attive) della Moneyfarm Fee direttamente dalla Liquidità con cadenza mensile posticipata o preventivamente rispetto alla scadenza del mese in caso di recesso. Resta fermo che laddove il Cliente prima della scadenza di un dato mese disinvesta integralmente quanto investito su una o più linee di investimento ma ne conservi attiva almeno un’altra, la Moneyfarm Fee maturata sulle linee oggetto di disinvestimento sarà prelevata al termine del mese dalla Liquidità della Linea di Investimento ancora attiva (o pro-rata dalla relativa Liquidità in caso di più linee di investimento ancora attive).
9.6. Le modifiche delle condizioni economiche di cui al presente Contratto sono soggette alle previsioni di cui all’art. 13 che segue. Nel caso in cui il Cliente non accetti tale modifica, egli avrà facoltà di recedere dal Contratto alle condizioni fino a quel momento applicabili con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 13. Resta in
ogni caso salvo il diritto di recesso di Moneyfarm ai sensi del successivo art. 11.
10. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
10.1. Il Contratto si conclude con la comunicazione di conferma con cui Moneyfarm, per il tramite di Poste, informa il Cliente della propria accettazione, successiva al ricevimento da parte di Moneyfarm del Contratto debitamente sottoscritto dal Cliente, previa sua identificazione ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio, come previsto dal successivo art. 12.
11. DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
11.1. Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 che precedono, resta ferma la facoltà per entrambe le Parti di recedere dal Contratto in ogni momento. Il Cliente che intenda esercitare il diritto di recesso dovrà inviare una comunicazione a Moneyfarm in forma scritta o tramite posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:
• a mezzo posta ordinaria o Raccomandata A/R indirizzata a MFM Investment Ltd, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx;
• via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ;
Il recesso di Moneyfarm sarà soggetto a un preavviso di 15 (quindici) giorni.
11.2. Resta inteso che il Cliente, al fine di recedere tramite PEC dal presente Contratto, dovrà utilizzare un indirizzo PEC che sia chiaramente e inequivocabilmente riconducibile allo stesso.
11.3. In caso di recesso non saranno dovute/applicate penalità o spese ma al Cliente sarà addebitatala Moneyfarm Fee maturata nonché le imposte applicabili. Conseguentemente, in caso di recesso, Moneyfarm è autorizzata a procedere alla liquidazione del portafoglio del Cliente accreditando, per il tramite di Poste, sullo strumento indicato dal Cliente (il conto corrente Bancoposta oppure il libretto di risparmio postale del Cliente medesimo) l’importo corrispondente decurtato della Moneyfarm Fee eventualmente maturata fino a tale momento e delle imposte applicabili.
12. ULTERIORI OBBLIGHI
12.1. Il Cliente è tenuto a trasmettere a Poste tutti i dati identificativi e le informazioni richieste in conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio (D Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche), secondo le procedure operative adottate da Poste stessa in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Il Cliente prede atto e accetta che i dati e le informazioni così raccolti saranno condivisi con Moneyfarm. Resta ferma la facoltà per Moneyfarm, anche nel corso del rapporto contrattuale e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, di richiedere al Cliente specifici dati e informazioni al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. Il Cliente si impegna a rispondere tempestivamente anche a tali richieste, fornendo tutti i dati e le informazioni dovute.
13. MODIFICHE AL CONTRATTO
13.1. Moneyfarm ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, le condizioni previste dal Contratto, dando al Cliente 30 (trenta) giorni solari di preavviso mediante comunicazione che sarà inviata al Cliente per il tramite di Poste, e fornendogli adeguata motivazione; il Cliente, durante il periodo di preavviso, ha diritto di recedere dal Contratto in ogni momento alle condizioni contrattuali in quel momento applicabili. Trascorso il periodo di preavviso senza che sia intervenuto il recesso da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate.
13.2. Le modifiche al Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Moneyfarm, per il tramite di Poste, provvederà ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche recepite.
14. COMUNICAZIONI
14.1. Moneyfarm effettuerà le comunicazioni di cui al presente art. 14 per il tramite dell’Area Riservata, o, in alternativa, direttamente via e- mail o su supporto cartaceo agli indirizzi indicati dal Cliente.
14.2. Le comunicazioni o dichiarazioni al Cliente saranno effettuate mediante supporto cartaceo solo su richiesta espressa per iscritto del Cliente stesso, trasmessa ai sensi del successivo art. 14.4. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal precedente art. 11.
14.3. Sarà cura del Cliente comunicare tempestivamente presso l’Ufficio Postale eventuali modifiche dei propri indirizzi fermo restando
che, in caso di mancata comunicazione di variazione, saranno considerate valide le comunicazioni inviate agli indirizzi precedentemente indicati.
14.4. Fermo quanto previsto dagli artt. 11 e 16, le comunicazioni da parte del Cliente a Moneyfarm dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: (i) tramite posta: Poste Italiane – Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) via PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Eventuali modifiche degli indirizzi che precedono saranno tempestivamente comunicate al Cliente da Poste ed opportunamente evidenziate nell’area pubblica del sito xxx.xxxxx.xx .
15. RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
15.1. Il Cliente potrà in ogni momento visionare l’andamento dei propri investimenti nell’apposita Area Riservata, con possibilità di salvataggio su supporto durevole.
15.2. Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni in merito all’attività svolta in conformità alla normativa applicabile e secondo quanto indicato ai paragrafi che seguono. Resta fermo che Moneyfarm fornirà al Cliente le informazioni e la documentazione di cui al presente art. 15 mediante Area Riservata.
15.3. Con riferimento al servizio di Gestione, Moneyfarm fornisce al Cliente il relativo rendiconto con cadenza trimestrale. Il rendiconto contiene le indicazioni di cui all’art. 60 del Regolamento UE. Il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite nel contesto della Gestione operazione per operazione. In tale ipotesi all’atto dell’esecuzione di un’operazione Moneyfarm fornirà prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali in merito a tale operazione. Moneyfarm invierà inoltre al Cliente una comunicazione di conferma dell’operazione, contenente le indicazioni previste dalla normativa applicabile, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, qualora Moneyfarm riceva la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo. La comunicazione di conferma non troverà applicazione nei casi in cui conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto.
15.4. Moneyfarm comunica al Cliente eventuali perdite relative al valore complessivo del portafoglio in Gestione (valutato all’inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 62 del Regolamento UE e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui la soglia di perdita del 10% (e successivi multipli del 10%) è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo.
15.5. In considerazione del fatto che essa detiene gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Cliente, Moneyfarm mette a sua disposizione su supporto durevole, nell’apposita sezione riservata dei Canali Digitali, un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide su base trimestrale, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 63 del Regolamento UE. Tale rendiconto contiene le informazioni di cui al predetto art. 63 del Regolamento UE e può essere incluso nel rendiconto periodico fornito per il servizio di Gestione. Nel caso di operazioni non regolate le informazioni relative allo strumento finanziario o ai fondi detenuti alla fine del periodo oggetto del rendiconto possono essere basate sulla data di negoziazione o di regolamento, e la stessa base può essere applicata a tutte le informazioni di questo tipo presenti nel rendiconto.
15.6. I rendiconti sopra indicati si intenderanno tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso a Moneyfarm entro 60 (sessanta) giorni dalla data della relativa ricezione.
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
16.1. Il Cliente che intenda presentare eventuali reclami inerenti alla prestazione del servizio di Gestione può inviare tali reclami in forma scritta a Moneyfarm o, con riferimento all’attività di collocamento del servizio di Gestione, a Poste con le seguenti modalità:
nei confronti di Moneyfarm
• a mezzo posta ordinaria o Raccomandata A/R indirizzata a MFM Investment Ltd, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx;
• via email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx ;
• via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ;
nei confronti di Poste
• a mezzo posta ordinaria o Raccomandata A/R indirizzata a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta – Gestione Reclami, Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 Xxxx;
• via Fax al numero 00 00000000;
• per via telematica utilizzando lo specifico “Modulo di Reclamo BancoPosta” disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx ;
• all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx utilizzando il predetto “Modulo di Reclamo BancoPosta”.
16.2. Laddove il Cliente invii il proprio reclamo solamente a Moneyfarm e lo stesso riguardi invece esclusivamente profili di competenza di Poste, sarà cura di Moneyfarm inoltrare tempestivamente lo stesso a Poste.
Viceversa, laddove il Cliente invii il proprio reclamo solamente a Poste e lo stesso riguardi esclusivamente profili di competenza di Moneyfarm, sarà cura di Poste inoltrare tempestivamente lo stesso a Moneyfarm.
16.3. I riscontri ai reclami saranno forniti entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa ricezione.
16.4. Ove insoddisfatto dell’esito del reclamo, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, in quanto Cliente al dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente a Moneyfarm e/o a Poste. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con Moneyfarm e/o con Poste, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell’ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con Moneyfarm e/o con Poste, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
17. FONDI DI GARANZIA
17.1. Moneyfarm aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento.
18. RISERVATEZZA
18.1. Moneyfarm adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. Tuttavia, Moneyfarm non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento anche tecnici e dovuti ad eventi non imputabili a Moneyfarm.
18.2. Il Cliente si impegna a mantenere confidenziali e a non divulgare a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Moneyfarm, dati, ricerche, analisi ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza o in occasione del Contratto.
19. FORO COMPETENTE
19.1. Per qualsiasi controversia inerente al Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo è competente il foro di residenza o di domicilio eletto del Cliente.
20. LEGGE APPLICABILE
20.1. Il Contratto è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana.
21. ALLEGATI
21.1. Il Cliente conferma di aver preso completa visione del seguente allegato al presente Xxxxxxxxx, che il Cliente stesso dichiara di accettare e approvare integralmente:
A) Documento Informativo sull’Impresa e sui Rischi Generali di Investimento.