REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA
Delibera AC n. 8 del 05/05/08
Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, Vicolo Catrisana, 6 – 00000 Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (XX) Tel.: 0000.000000 – Fax: 0000.000000 – web: xxx.xxxxx.xx - email: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
X.XXX: 03019650260 - C.F.: 92007080267
D09901 Regolamento disciplina gestione rifiuti 10-11-08 Rev4 - pag. 1
INDICE
Titolo 1: Parte generale 5
art. 1 Premessa 5
art. 2 Principi generali 5
art. 3 Oggetto del Regolamento 7
art. 4 Organizzazione del Documento 7
art. 5 Campo di Applicazione 8
art. 6 Competenze dell’Ente 8
art. 7 Attività e funzioni di ausilio alla gestione dei rifiuti consortili. 9
art. 8 Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione. 10
art. 9 Accesso alle informazioni 10
art. 10 Estensione territoriale dei servizi 10
art. 11 Ordinanze contingibili ed urgenti 10
Titolo 2: Definizioni 12
art. 12 Premessa 12
art. 13 Definizioni inerenti al conferimento, raccolta e smaltimento dei Rifiuti 14
Titolo 3: Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani 17
art. 14 Premessa 17
art. 15 Norme di esclusione 17
art. 16 Procedure di accertamento per l’assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività 18
art. 17 Norme e termini di adesione a convenzione con l’Ente 18
Titolo 4: Il conferimento dei rifiuti 19
art. 18 Premessa 19
art. 19 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani non pericolosi. Conferimento Domiciliare 19
art. 20 ABROGATO 23
art. 21 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) 23
art. 22 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Assimilati 23
art. 23 Modalità di conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati. Convenzionati per il Trasporto in proprio 24
art. 24 Modalità di conferimento della frazione umida e secca non riciclabile all’interno dei cimiteri 25
art. 25 Modalità di conferimento dei Rifiuti Mercatali 25
art. 26 Modalità di conferimento dei RAEE, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti inerti 25
art. 27 Obblighi dell’utente 26
art. 28 ABROGATO 26
Titolo 5: Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani 27
art. 29 Premessa 27
art. 30 Disposizioni di carattere generale 27
art. 31 Raccolta domiciliare 27
art. 32 Raccolta mediante bidoni carrellati e cassonetti 28
art. 33 Collocazione e caratteristiche dei bidoni carrellati e cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi 28
art. 34 ABROGATO 30
art. 35 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 00
art. 36 Raccolta della frazione organica 30
art. 37 Raccolta della frazione riciclabile 30
art. 38 | Raccolta della frazione vegetale | 30 |
art. 39 | Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi RUP | 31 |
art. 40 | Raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti inerti | 31 |
art. 41 | Raccolta dei rifiuti Mercatali | 31 |
art. 42 | Raccolta dei rifiuti prodotti nei cimiteri | 32 |
art. 43 | Raccolta dei rifiuti speciali assimilati | 32 |
art. 44 | Pesatura dei rifiuti Urbani Speciali Assimilati | 32 |
art. 45 | Compostaggio Domestico | 32 |
art. 46 | Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche | 33 |
art. 47 | Altri tipi di raccolta | 33 |
art. 48 | Trasporto | 33 |
art. 49 | Destinazioni dei Rifiuti | 33 |
art. 50 | Accesso agli impianti di smaltimento e recupero dell’Ente | 34 |
art. 51 | Recupero e/o smaltimento | 34 |
Titolo 6: | Centri di Raccolta Differenziata 35 | |
art. 52 | Premessa | 35 |
art. 53 | Accesso ai Centri di raccolta differenziata | 35 |
art. 54 | Rifiuti ammessi | 35 |
art. 55 | Calendari di apertura | 36 |
art. 56 | Modalità di conferimento | 36 |
art. 57 | ABROGATO | 37 |
art. 58 | Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali | 37 |
art. 59 | Conferimento dei Rifiuti Ingombranti e dei RAEE | 37 |
art. 60 | Conferimento del rifiuto riciclabile | 37 |
art. 61 | Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi | 37 |
art. 62 | Conferimento di altri rifiuti | 37 |
art. 63 | Obblighi dei cittadini | 38 |
art. 64 | Obbligo del personale di controllo e gestione | 38 |
art. 65 | Responsabilità dell’Ente | 39 |
art. 66 | ABROGATO | 39 |
Titolo 7: | Norme e Servizio di Nettezza Urbana. Gestione dei Rifiuti da Spazzamento 40 | |
art. 67 | Oggetto del Servizio di Nettezza Urbana | 40 |
art. 68 Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico 40
art. 69 Pulizia caditoie stradali 40
art. 70 Svuotamento cestini porta rifiuti 41
art. 71 Pulizia e lavaggio aree mercatali 41
art. 72 Asporto di carogne di animali 41
art. 73 Estirpazione erba spontanea in aree pubbliche 41
art. 74 Divieti ed obblighi degli Utenti 42
art. 75 Aree occupate da Pubblici Esercizi 42
art. 76 Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere 42
art. 77 Aree di sosta per nomadi 43
art. 78 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli 43
art. 79 Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico 43
art. 80 Servizi accessori ed integrativi 43
art. 81 Smaltimento/recupero dei rifiuti 44
Titolo 8: Compostaggio Domestico 45
art. 82 Obblighi per l’utente 45
art. 83 Impegni dell’Ente 45
art. 84 | Esclusioni dall’adesione al compostaggio domestico | 45 |
art. 85 | Modalità di svolgimento del compostaggio domestico | 45 |
art. 86 | Modalità di adesione | 46 |
art. 87 | Controlli | 46 |
art. 88 | Uso improprio | 46 |
art. 89 | Durata | 46 |
art. 90 | Cattivo funzionamento del processo di compostaggio | 46 |
art. 91 | ABROGATO | 47 |
art. 92 | Smaltimento della frazione vegetale | 47 |
art. 93 | Varie | 47 |
Titolo 9: Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni 48
art. 94 Efficacia e Pubblicità 48
art. 95 Vigilanza 48
art. 96 Divieti 48
art. 97 Sanzioni 49
Titolo 10: Carta di Qualità dei Servizi 51
art. 98 Premessa. Principi fondamentali 51
art. 99 Strumenti standard di qualità del servizio 51
art. 100 Continuità e regolarità del Servizio 52
art. 101 Rapporti con gli utenti 52
art. 102 Strutture di controllo 52
art. 103 Indagini demoscopiche sul livello di gradimento dei servizi 52
Titolo 11: Disposizioni Varie e Finali 54
art. 104 Interessenze ed interventi sul territorio 54
art. 105 ABROGATO 54
art. 106 Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti 54
Titolo 1: Parte generale art. 1 Premessa
1. Il Regolamento disciplina ai sensi del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e degli artt. 7 e 15 della
L.R.V. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii. lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e di nettezza urbana nei territori dei Comuni serviti dal Consorzio-Azienda Treviso 3.
2. Il Consorzio-Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre (nel prosieguo anche e solo Consorzio-Azienda o Ente o Ente del servizio) accumula in sé le seguenti funzioni:
- Ente responsabile del Bacino TV3 il quale svolge anche le funzioni d’Autorità d’Ambito;
- Ente che svolge le funzioni dei Comuni associati per Statuto previste;
- le funzioni di soggetto gestore.
3. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il Consorzio-Azienda può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e di loro Associazioni anche in diretto accordo con il Comune interessato.
4. Il Consorzio-Azienda può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
5. Il Regolamento è redatto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
6. Sono introdotti standard di qualità del servizio a tutela dell’igiene ambientale, del cittadino e del decoro del paesaggio.
7. Per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (art. 238 D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 158/1999 e ss.mm.ii.) nei suoi elementi e modalità si rinvia all’apposito Regolamento consortile.
art. 2 Principi generali
1. Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni d’igiene e pulizia ed il decoro dell’ambiente. I servizi oggetto del regolamento si svolgeranno non soltanto nelle vie, piazze ed altri spazi attualmente esistenti, ma anche in quelli che saranno realizzati successivamente. Parimenti il servizio di raccolta rifiuti sarà effettuato nei confronti della popolazione insediata e di quella che si insedierà in futuro nell’ambito del territorio servito.
Durante l’effettuazione dei servizi di cui al presente Capitolato, il personale operativo erogante i servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale dovrà avere cura di:
1. evitare danni e pericoli per la salute, l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire i servizi;
2. salvaguardare l’ambiente e l’igiene, evitando degradi, in particolare al verde pubblico ed all’arredo urbano;
3. non causare inconvenienti da rumori o odori;
4. non causare fuoriuscita di liquami.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
3. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per l’incolumità e la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ricercando metodi e tecnologie efficienti e efficaci e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
d) rispondendo ai bisogni delle utenze domestiche e non domestiche, coniugando efficienza, economicità e qualità della vita.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
5. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare dei rifiuti pericolosi mediante:
a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) l’utilizzo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
e) la promozione di accordi e contratti di programma, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Consorzio-Azienda favorisce la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) la separazione dei rifiuti a monte;
c) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
d) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
7. Il servizio di raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, è promosso ed organizzato al fine di ottenere i seguenti obiettivi:
a) diminuire i flussi dei rifiuti da smaltire;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta garantendo un adeguato grado di purezza, riducendo la quantità di risorse disponibili da avviare a smaltimento e riducendo in tal modo i costi del servizio;
c) incentivare l’autosmaltimento delle frazioni organiche putrescibili dei RSU;
d) ridurre le quantità dei rifiuti pericolosi non recuperabili da avviare a smaltimento assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
8. Particolare attenzione è data al controllo del servizio introducendo procedure atte a:
a) garantire gli standard di qualità prefissati in accordo con gli Enti Locali competenti territorialmente e nel rispetto della Carta dei Servizi;
b) verificare l’efficacia delle procedure adottate attraverso metodici controlli sul territorio, raccogliendo informazioni dagli operatori economici appaltatori e dagli utenti;
c) monitorare i costi di gestione al fine di perseguire politiche di stabilità tariffarie.
art. 3 Oggetto del Regolamento
1. Il Consorzio-Azienda disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed ai sensi del D.Lgs. 152/06, ha come oggetto:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e le frequenze della raccolta stessa;
d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e le frequenze del servizio stesso;
f) il contenuto della convenzione da stipularsi nel caso di istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06;
h) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e/o allo smaltimento, con possibilità di controllo anche da parte dei Comuni;
j) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 195,comma 2, lettera d) del D.Lgs. 152/06 e della Delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 03.06.2004;
k) le disposizioni particolari relative a specifici Comuni.
art. 4 Organizzazione del Documento
3. Il presente Regolamento è costituito da 11 Titoli:
Titolo 1. Parte Generale. Sono illustrati i principi generali e gli scopi del Regolamento con particolare riferimento agli obblighi dell’Ente e dell’utenza al fine dell’ottenimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e economicità.
Titolo 2. Definizioni. Interamente dedicato alle definizioni.
Titolo 3. Assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani. Sono illustrati i criteri utilizzati per definire l’assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani e le norme e i termini di adesione alla convenzione per il ritiro dei RSA.
Titolo 4. Il Conferimento dei Rifiuti. Sono illustrate, suddivise per tipologia di utenza e di rifiuto, le modalità di conferimento che l’Ente deve predisporre e l’Utente obbligatoriamente osservare.
Titolo 5. Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani. Accanto alle modalità di raccolta per tutte le tipologie di rifiuto provenienti da utenze domestiche e non domestiche, è chiarito lo svolgimento delle successive fasi di gestione delle diverse frazioni dei RSU ed RSA.
Titolo 6. Centro di Raccolta Differenziata (CARD). Sono illustrati i principi e le norme di accesso e utilizzo dei centri di raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e di quelle non domestiche autorizzate.
Titolo 7. Norme e Servizio di Nettezza Urbana e Gestione dei Rifiuti da Spazzamento. Riguarda il servizio di nettezza urbana, comprendendo i servizi garantiti dall’Ente e gli obblighi delle utenze domestiche e non domestiche.
Titolo 8. Compostaggio Domestico. Sono illustrate le modalità di adesione al servizio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei RSU, con particolare riferimento agli obblighi dell’utente e alle prescrizioni tecniche per la realizzazione del processo di compostaggio domestico.
Titolo 9. Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni.
Titolo 10. Carta di Qualità dei Servizi. Focalizza gli obiettivi di qualità relativamente alle modalità di erogazione dei servizi oggetto del Regolamento con particolare attenzione al controllo delle attività connesse e al colloquio con l’Utenza interessata.
Titolo 11. Disposizioni Varie e Finali.
art. 5 Campo di Applicazione
1. Costituiscono campo di applicazione del presente Regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio consortile e nello specifico: Rifiuti Urbani (RSU), Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani (RSA).
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
e) ai materiali esplosivi in disuso.
art. 6 Competenze dell’Ente
1. Il Consorzio-Azienda è l’Ente responsabile del Bacino Treviso 3, ed ha come attività istituzionale la gestione integrata e unitaria dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) ed assimilati (R.S.A.) prodotti nel territorio dei Comuni consorziati. Fermo restando quanto già previsto nella Convenzione e Statuto consortili, nonché negli atti di indirizzo dell’Assemblea, al Consorzio- Azienda competono le seguenti attività:
a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi ed in particolare la definizione delle frequenze, dei calendari e degli orari delle operazioni di raccolta dei rifiuti;
b) l’organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati;
c) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico;
d) la definizione delle articolazioni e modalità di organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
e) la determinazione delle modalità di gestione dei Centri di raccolta differenziata;
f) la gestione della tutela igienico-sanitaria del territorio attraverso la programmazione di periodici interventi di spazzamento e lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole;
g) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte Quarta, titolo II del D.Lgs. 152/06;
h) l’individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
i) l’attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall’età scolare;
j) i criteri per la stipula di convenzione in materia di rifiuti con le Associazioni di volontariato ed ambientalistiche;
k) le modalità ed il controllo dello svolgimento del compostaggio domestico;
l) la disciplina del servizio di vigilanza mediante personale consortile ovvero l’esercizio delle funzioni di polizia inerenti all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento;
m) la gestione dei materiali contenenti amianto;
n) la raccolta dei rifiuti sanitari;
o) la raccolta dei RUP per le utenze non domestiche;
p) la raccolta dei rifiuti agricoli.
2. La privativa non si applica alle attività di raccolta e recupero dei rifiuti speciali assimilati, i quali pertanto possono essere:
- raccolti ed avviati a recupero dal Consorzio-Azienda in base a convenzione;
- conferiti a cura del produttore e in base a convenzione al Consorzio-Azienda;
- conferiti a terzi autorizzati.
3. Fermo la necessità del previo parere da parte delle Amministrazioni interessate circa i servizi erogati nei loro confronti sarà attivata, con forme e modalità che saranno appositamente concordate, una costante consultazione fra Consorzio-Azienda e gli Enti Locali (e con le associazioni di categoria) allo scopo di rendere il servizio di gestione sempre più rispondente alle concrete esigenze dell’utenza.
art. 7 Attività e funzioni di ausilio alla gestione dei rifiuti consortili.
1. Il Consorzio-Azienda nella propria organizzazione ha individuato un’apposita Unità dedicata all’attività di sorveglianza e di controllo sui servizi di gestione dei rifiuti. In collegamento con gli Enti Locali, A.U.S.L., Unità di Protezione Civile e appaltatore è organizzato un servizio di pronta reperibilità ed eventualmente di pronto intervento a supporto di eventuali situazioni di emergenza igienico-ambientale.
2. Particolare impulso è dato all’attività consortile di monitoraggio, reportistica, analisi e studio sulla qualità dei rifiuti urbani e assimilati più specificatamente per le frazioni riciclate avviate a trattamento e riciclaggio ed alla loro incentivazione.
art. 8 Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione.
1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Consorzio-Azienda promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, di informazione, educative e partecipative nei confronti dei soggetti coinvolti atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi e di sensibilizzarli al riguardo. Le campagne di informazione sono progettate e valutate sulla base degli obiettivi raggiunti.
3. Il Consorzio-Azienda, d’intesa con i competenti organi e/o Enti, promuove l’organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio, lezioni e attività anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo alle problematiche ambientali e segnatamente a quelle dei rifiuti.
4. I cittadini e gli utenti sono chiamati a collaborare con il Consorzio-Azienda al fine di migliorare i servizi, in tal senso sono promossi periodicamente incontri territoriali, istituiti servizi di assistenza al pubblico e altre attività di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito del Consorzio-Azienda.
art. 9 Accesso alle informazioni
1. Chiunque ne faccia richiesta può ottenere informazioni riguardo alla gestione dei rifiuti. Le forme di accesso ai documenti ed agli atti relativi alla gestione dei rifiuti sono quelle stabilite dalla legge 241/90, dal D.Lgs. 195/05 e dai provvedimenti ad essi collegati, nelle versioni vigenti.
art. 10 Estensione territoriale dei servizi
1. Tutti i servizi di cui al presente Regolamento sono svolti nell’ambito del Bacino Treviso 3, nei territori dei Comuni di: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Istrana, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Trevignano, Vedelago. Si intendono coperte dal servizio anche le zone sparse.
2. I perimetri entro i quali il servizio viene espletato coincidono con il territorio comunale salvo eccezioni espressamente indicate dalle Amministrazioni comunali con apposito provvedimento.
art. 11 Ordinanze contingibili ed urgenti
Le responsabilità igienico-ambientali in merito alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati rimane in capo al Consorzio-Azienda, ma qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell’ambiente, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e della normativa vigente in materia di tutela ambientale, il Sindaco del Comune interessato,
anche di concerto con l’Ente, può emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Titolo 2: Definizioni
art. 12 Premessa
Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. 152/06 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Rifiuti urbani o domestici: i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
Frazione secca non recuperabile o rifiuto urbano residuo (RUR): il rifiuto urbano ed assimilato misto che residua dalla raccolta separata delle frazioni secche recuperabili e della frazione organica dei rifiuti, con contenuto di umidità non superiore al 10%, come, a mero titolo di esempio ma non esaustivamente: carta sporca, carta assorbente, tovaglioli o fazzoletti sporchi e/o unti, carta oleata o plastificata (poliaccoppiati) escluso tetrapak, cocci di ceramica, porcellana o terracotta, piccoli oggetti di uso domestico, calze in nylon, sottovasi in plastica, bicchieri e piatti in plastica, bacinelle in plastica, giocattoli in plastica non contenenti parti elettroniche, cassette audio e video, cosmetici e tubetti di dentifricio, pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici, oggetti in gomma, spugne, polveri dell’aspirapolvere.
Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) o frazione umida o rifiuto umido: il materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e costituito da residui alimentari, ovvero a mero titolo di esempio, ma non esaustivamente: resti alimentari, avanzi di cibo, scarti di cucina, piccole ossa, pane vecchio, salviette di carta, ceneri spente di caminetti, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri da tè, escrementi o lettiere di piccoli animali domestici, fiori e foglie in piccolissima quantità, altri rifiuti di origine organica.
Frazione riciclabile:la frazione del rifiuto passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
Vetro o frazione vetro: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose. A titolo non esaustivo, trattasi di: bottiglie in vetro, flaconi in vetro, vasetti in vetro, bicchieri in vetro, contenitori in vetro di qualsiasi tipo, specchi.
LATTINE in alluminio, acciaio e banda stagnata i contenitori in alluminio, acciaio, banda stagnata, (es.: lattine e barattoli) utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose.
Carta: a titolo non esaustivo: carta pulita, carta da lettere, buste, fogli, carta patinata, carta da computer, giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta, depliant.
Cartone: gli imballaggi primari e secondari cellulosici, incluso il tetrapak.
Plastica o frazione plastica: gli imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile dei seguenti polimeri (il presente elenco, si badi, è puramente indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA.): Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; cassette e fusti; Polietilentereftalato (PET) bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati; Polivinilcloruro (PVC): bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili; Polipropilene (PP): flaconi per detergenza e cosmetica; cassette; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali; Polistirene (PS): scatole trasparenti, flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS); Polistirolo: imballaggi per alimenti, vaschette e cassette.
Rifiuti verdi: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
Rifiuti urbani pericolosi o frazioni particolari: i rifiuti che per loro caratteristiche o per espresse disposizioni di Legge, devono essere avviati a forme particolari di recupero o smaltimento, come definito dall’art. 1.2. dell’elaborato “F” del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.C.R.V. 22.11.2004, n° 59. Per esempio: oli minerali usati, pile e batterie per apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico, medicinali scaduti, contenitori contaminati da liquidi e sostanze infiammabili, irritanti nocivi tossici corrosivi e ecotossici, batterie per auto esauste possedute da privati, oli e grassi esausti di origine vegetale ed animale.
Rifiuti ingombranti o ingombranti: i rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie; non possono, perciò, essere conferiti all’ordinario servizio di raccolta, se non presso il Centro di raccolta differenziata (p.e. materassi, pareti in cartongesso, ecc.).
Rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade: tutti i rifiuti raccolti nell’ambito delle attività di spazzamento manuale o meccanizzato, originariamente giacenti sulle strade ed aree pubbliche [ad esempio, la polvere, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, i detriti (compresi quelli giacenti nelle caditoie dell’acqua meteorica), la carta, le bottiglie e lattine, i pacchetti di sigarette, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.].
Rifiuti mercatali: i rifiuti provenienti dalle attività del mercato.
Imballaggio: un prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore.
Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 218, comma 1, lettera a), D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione.
Rifiuti cimiteriali:i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare: resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (art. 184, comma 2, lettera f del D.Lgs. 152/06; art. 16, D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
Rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi della Delibera Assemblea Consortile n. 4 del 03.06.2004. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti urbani (frazione secca, frazione organica, frazione verde, frazione secca riciclabile, ecc.).
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/2005, ossia le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.
art. 13 Definizioni inerenti al conferimento, raccolta e smaltimento dei Rifiuti
1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 si adottano le seguenti definizioni:
Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
Conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dopo la chiusura.
Soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell’art. 202 del D.Lgs. 152/2006 e con riferimento della L.R. 3/2000; ai sensi del presente regolamento Soggetto gestore è il Consorzio-Azienda Treviso 3.
Raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
Raccolta monomateriale: la raccolta differenziata di una sola frazione merceologica contenuta nei rifiuti urbani.
Raccolta multimateriale: la raccolta in un unico flusso di due o più frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani che siano poi facilmente separabili con appositi impianti di selezione multimateriali.
Spazzamento: modalità di raccolta rifiuti su strada;
Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/06.
Recupero: le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06.
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs 152/06.
2. Ai fini del presente Regolamento si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni:
Raccolta porta a porta o domiciliare: la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell’utente o presso punti individuati dall’Ente e concordati con l’utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati.
Raccolta su chiamata: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, di rifiuti vegetali od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l’Ente.
Compostaggio domestico: il trattamento in proprio della frazione organica dei RSU e della frazione vegetale da parte dell’utenza domestica al fine dell’ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost).
Trasporto: le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall’Ente per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio.
Spazzamento: si intendono le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta.
Combustibile da rifiuti: il combustibile classificato, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche e integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato a garantire un adeguato potere calorifico, nonché a ridurre e controllare 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione.
Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata.
Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
Compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
Contenitore: un recipiente (es. sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.
Centro di raccolta differenziata: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E’ un’area recintata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili
Piazzola ecologica si intende uno spazio riservato, generalmente recintato ma non presidiato, ad uso esclusivo di alcuni utenti dove sono disposti dei contenitori per la raccolta differenziata.
Utenza non domestica: le comunità, le attività commerciali, di servizio, industriali, professionali e le attività non domestiche in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell’assimilabilità, le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le utenze domestiche.
Utente: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
Utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomìni, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
Utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
Utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli destinati a civile abitazione.
Ambito territoriale ottimale: l’unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi.
Concessionari dei servizi: soggetti individuati dal Soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
Ecosportello: ufficio ove l’utenza riceve informazioni e materiali relativi alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti
Tariffazione puntuale: modalità di applicazione della tariffa calcolata, in via diretta o indiretta,sulla quantità dei rifiuti prodotti mediante sistemi volumetrici o ponderali secondo modalità tecniche specifiche;
Fase transitoria: fase di raccolta temporanea in cui vengono utilizzati contenitori e modalità provvisorie di conferimento, stabilita nei tempi dal Consorzio-Azienda.
Fase a regime: fase in cui verranno utilizzati contenitori e modalità definitive, la cui decorrenza verrà stabilita dal Consorzio-Azienda.
Titolo 3: Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani.
art. 14 Premessa
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano i criteri e le modalità tecniche di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche e pertanto classificati originariamente come speciali, ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento in privativa nell’ordinario servizio svolto dall’Ente.
2. In attesa che, sulla base dei criteri generali di cui all’art. 195, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n° 152/06, sia emanato il decreto che fissa i criteri quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, i criteri per tale assimilazione sono quelli di cui alla Delibera Interministeriale 27/07/1984, all’art. 185 del D.Lgs. 152/06 nonché al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che regolamenta la disciplina dei rifiuti speciali sanitari ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 152/06.
3. Il produttore di RSA ai sensi del presente Regolamento deve usufruire del servizio di smaltimento espletato in privativa dall’Ente, con regime tariffario della categoria di appartenenza.
4. Per le fasi di gestione dei RSA diverse dallo smaltimento il produttore può, qualora sussistano tutti i requisiti dettati dall’Ente:
- stipulare apposita convenzione con l’Ente per la raccolta e/o l’avvio al recupero;
- avviare autonomamente a recupero una parte o tutti i propri RSA;
- conferire i rifiuti agli impianti di smaltimento e recupero dell’Ente previa stipula di una apposita convenzione.
5. L’Ente si riserva comunque la possibilità di variare i criteri quantitativi e qualitativi previsti dal presente titolo e di valutare i termini di applicazione in funzione dell’utente non domestico richiedente la convenzione, ciò in considerazione della propria impiantistica.
6. Per il calcolo delle relative superfici per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale si rimanda allo specifico Regolamento.
art. 15 Norme di esclusione
1. Sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani quei rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di gestione adottate dall’Ente e più precisamente:
a) materiali non aventi consistenza solida;
b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
c) materiali fortemente maleodoranti;
d) materiali eccessivamente polverulenti.
2. Sono peraltro esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, pur compresi nell’elenco di cui alla Delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 03.06.2004 per i quali:
a) non sia ammesso il conferimento presso gli impianti di smaltimento e/o avvio a recupero di cui il Consorzio-Azienda sia il titolare dell’autorizzazione o con i quali il Consorzio-
Azienda abbia stipulato convenzioni o ai quali comunque l’appaltante abbia titolo ad accedere;
b) i rifiuti speciali che, pur compatibili da un punto di vista qualitativo con i rifiuti urbani, sono in quantità tale da superare la potenzialità di raccolta e smaltimento dell’Ente. Non sono pertanto assimilati i rifiuti provenienti da attività non domestiche che producano più di 10 (dieci) metri cubi di rifiuti speciali assimilati alla settimana. Quindi si dovrà parlare di rifiuti assimilabili e non assimilati ossia: “non sono pertanto assimilabili i rifiuti provenienti da attività non domestiche che producano più di 10 mc di rifiuti speciali qualitativamente assimilabili alla settimana”.
art. 16 Procedure di accertamento per l’assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività
L’accertamento della natura dei rifiuti ai fini dell’assimilazione può avvenire:
a) d’ufficio, anche con sopralluogo, ovvero sulla scorta delle analisi di laboratorio autorizzato prodotti dall’interessato;
b) a richiesta dell’interessato, previa presentazione di adeguata documentazione (fornita su moduli all’uopo predisposti), corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti.
art. 17 Norme e termini di adesione a convenzione con l’Ente
1. Possono stipulare convenzione con l’Ente per la raccolta, per l’avvio a recupero e per il conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai sensi del presente Regolamento, le utenze non domestiche con sede operativa all’interno del territorio del Bacino Treviso Tre.
2. La stipula di questa convenzione libera il produttore dagli oneri di cui all’art. 188 del D.Lgs. 152/06 e conseguenti.
Titolo 4: Il conferimento dei rifiuti
art. 18 Premessa
1. Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati:
a) conferimento domiciliare dei rifiuti all’interno di appositi sacchi e/o contenitori dedicati (sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, eventuali contenitori condominiali, ecc.) autorizzati e forniti dall’Ente;
b) conferimento presso contenitori (sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) posizionati all’interno di aree recintate di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, asili, centri sociali, ecc.) o presso negozi e attività commerciali aperte al pubblico (farmacie, supermercati, ecc.);
c) conferimento presso i Centri di raccolta differenziata da parte delle sole utenze domestiche.
2. Le modalità e le frequenze di conferimento sono riportate in un calendario redatto dal Consorzio-Azienda secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. I contenitori e le attrezzature a perdere sono date in comodato gratuito ma rimangono comunque di proprietà dell’Ente. L’utente deve utilizzare questo materiale solo per le operazioni di conferimento previste da questo Regolamento e identificarlo, ove previsto, con il proprio nominativo.
4. La dotazione standard utilizzata per i condomini è mediante contenitori individuali; per i condomini superiori a 30 (trenta) Utenze possono essere concordate con l’Ente dotazioni diverse atte a risolvere la carenza e/o la promiscuità degli spazi. Il regolamento condominiale deve prevedere la dislocazione del materiale fornito in comodato gratuito ad uso condominiale (sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) e le modalità di conferimento tenendo conto che:
- nei giorni in cui non è prevista la raccolta esso deve rimanere all’interno degli spazi privati possibilmente non in vista onde evitare conferimenti selvaggi;
- esso deve essere esposto in luogo pubblico secondo le modalità indicate dal calendario di raccolta;
- tutto il materiale dovrà essere mantenuto integro, pulito ed igienizzato;
- eventuali particolari dotazioni o modalità di conferimento potranno essere autorizzate di volta in volta dal Consorzio-Azienda previo accordo con l’Ente locale interessato.
art. 19 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani non pericolosi.
Conferimento Domiciliare
1. Sono previste le seguenti modalità di conferimento domiciliare per i Rifiuti Urbani non pericolosi, da parte delle Utenze Domestiche:
a) conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (frazione secca) in sacchi trasparenti da 70- 100 litri di colore giallo in PE a perdere collocati nella fase transitoria direttamente su suolo pubblico e a regime sacchi grigi da 70-100 lt in Pe a pardere da collocare all’interno di contenitori carrellati da 120 lt di colore grigio con trasponder o in caso di mancanza di spazi da 40 lt di colore grigio dotati di trasponder. Lo standard di raccolta consortile prevede una frequenza di raccolta settimanale. I sacchetti verranno forniti dall’Ente presso gli ECOSPORTELLI in numero adeguato all’utilizzo della singola Utenza
. Il conferimento dei rifiuti verrà effettuato secondo le modalità riportate nel calendario di raccolta. Nei condomini in caso di carenza di spazi il conferimento della frazione secca potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo di contenitori individuali da 40 lt di colore grigio dotati di transponder; la dotazione avverrà in base agli spazi eventualmente disponibili da parte dell’utenza; le dotazioni per i condomini oltre le 30 utenze saranno concordate di volta in volta dal Consorzio-Azienda con le Amministrazioni condominiali interessate;
b) conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani in sacchi in materiale biodegradabile da 7 o da 10 litri trasparenti a perdere posti all’interno della biopattumiera marrone scura da 25 litri (in fase transitoria anche di colore verde). I sacchetti forniti gratuitamente dall’Ente fino ad un numero di 300 pezzi (per forniture oltre 300 sono a pagamento) presso gli ECOSPORTELLI in numero adeguato all’utilizzo della singola Utenza , vanno consegnati ben chiusi secondo le modalità stabilite nel calendario di raccolta. All’utenza verranno fornite biopattumiere aereate da 7 o da 10 lt da sottolavello di colore azzurro per la esclusiva raccolta domestica, mentre l’esposizione andrà fatta con contenitori da 25 lt. Nei condomini le modalità di conferimento della frazione umida, concordate con l’Ente, saranno stabilite di volta in volta dal regolamento condominiale. I contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell’utente. Le dotazioni per i condomini oltre le 30 utenze saranno concordate di volta in volta dal Consorzio- Azienda con le Amministrazioni condominiali interessate; tutti i contenitori sono dotati di trasponder;
c) Conferimento della frazione riciclabile CARTA E CARTONE in fase transitoria anche mediante cassette gialle da 50 lt, a regime mediante contenitori carrellati da 120 lt di colore giallo o in caso di mancanza di spazi di contenitori da 40 lt di colore giallo: nei condomini il conferimento della frazione carta deve avvenire normalmente attraverso l’utilizzo di contenitori individuali della seguente tipologia: bidoni gialli da 40 lt o bidoni carrellati gialli da 120 lt; la dotazione avverrà in base agli spazi eventualmente disponibili da parte dell’utenza; le dotazioni per i condomini oltre le 30 utenze saranno concordate di volta in volta dal Consorzio-Azienda con le Amministrazioni condominiali interessate. I contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell’utente; tutti i contenitori sono dotati di trasponder; solo per le utenze con contenitore da 40 lt, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni o eventuali cartoni potranno essere consegnati in maniera ordinata a fianco o posati sopra i contenitori sopra specificati, salvo durante giornate caratterizzate da precipitazioni, in cui tale operazione non è consentita;
d) Conferimento nella fase transitoria della frazione riciclabile PLASTICA e a regime della frazione riciclabile PLASTICA e delle LATTINE in sacchi trasparenti di colore azzurro o viola da 100 litri a perdere. Lo standard di raccolta consortile prevede una frequenza di raccolta settimanale. I sacchi forniti dall’Ente presso gli ECOSPORTELLI in numero adeguato all’utilizzo della singola Utenza, vanno consegnati ben chiusi compatibilmente con il calendario di ritiro concordato. Le dotazioni per i condomini oltre le 30 utenze saranno concordate di volta in volta dal Consorzio-Azienda con le Amministrazioni condominiali interessate;
e) Conferimento nella fase transitoria della frazione riciclabile VETRO E LATTINE anche mediante cassetta verde da 50 lt. Nella fase a regime, conferimento della sola frazione riciclabile VETRO mediante contenitori carrellati da 120 lt di colore blu o in caso di mancanza di spazi da 40 lt di colore blu. I contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell’utente. Nei condomini la modalità di conferimento del vetro, fino alle 30 Utenze avviene tramite bidoni individuali di colore blu da 40 lt o da 120 lt. Le dotazioni per i condomini oltre le 30 utenze
verranno concordate di volta in volta dal Consorzio-Azienda con le Amministrazioni condominiali interessate; tutti i contenitori sono dotati di trasponder;
f) Conferimento della frazione vegetale solo nel caso di piccole quantità – non eccedenti il volume della biopattumiera fornita per il conferimento del rifiuto umido – e comunque all’interno del normale circuito di ritiro della frazione umida;
g) Conferimento, in giorno fisso, con frequenza di circa 41 interventi annui (quindicinale nel periodo novembre-marzo e settimanale nel periodo aprile-ottobre) per la sola frazione vegetale nei Comuni dove tale servizio è attivo. E’ comunque facoltà del Consorzio-Azienda, anche in ragione dell’eventuale anticipata produzione di rifiuto vegetale, variare la frequenza di raccolta. Ad ogni utenza domestica richiedente sarà fornito dal Consorzio-Azienda, previo versamento di una tariffa stabilita dal Consorzio- Azienda, un contenitore da 240 lt di colore marrone chiaro (nella fase transitoria anche marrone scuro) che rimarrà a disposizione dell’Utente per il conferimento del suddetto materiale; tutti i contenitori sono dotati di trasponder;
2. In caso di necessità di sacchetti da parte dell’utenza rispetto a quelli indicati potrà essere consegnato all’utenza un ulteriore quantitativo di sacchetti previa individuazione e rimborso della spesa di fornitura.
3. Il servizio di raccolta viene garantito nelle strade comunali e/o ad uso pubblico dell’intero territorio comunale, comprese le zone sparse, entro i limiti previsti dall’articolo 10 del presente Regolamento.
4. Il servizio di raccolta è svolto, salvo circostanze eccezionali, nei giorni lavorativi con frequenza, modalità ed orari determinati dal Consorzio-Azienda e riportati nell’apposito calendario; in caso di festività infrasettimanali coincidenti con i giorni di raccolta, questa sarà recuperata, limitatamente alle frazioni secche riciclabili (carta, plastica, vetro e lattine) in giorni prefissati anticipandola o posticipandola al primo o al secondo giorno feriale utile. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la giornata di raccolta della frazione umida, tale servizio sarà recuperato con gli stessi criteri solo nel periodo compreso dal 1 giugno al 31 agosto, mentre sarà comunque garantita la raccolta della frazione secca residua con frequenza minima settimanale durante tutto l’arco dell’anno.
5. La pulizia delle aree nei punti ove il servizio viene svolto domiciliarmente, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta al Consorzio- Azienda che la eseguirà direttamente ovvero tramite un appaltatore.
6. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme ed esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
7. Gli orari di raccolta dei rifiuti posti in area pubblica o ad uso pubblico devono concentrarsi soprattutto al mattino e comunque non prima delle ore 06:00 e non oltre le ore 14:00. Particolari deroghe possono essere concordate con l’appaltatore, previo accordo con il Consorzio-Azienda e l’Ente locale di competenza.
8. Per i condomini sotto le 30 utenze i contenitori individuali di norma saranno esposti secondo le modalità di cui all’art. 27 del presente regolamento. Relativamente alle realtà condominiali con numero di utenze superiori a 30 (trenta), il Condominio dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie perché all’interno dell’immobile stesso il servizio di conferimento e la raccolta siano espletati nei modi corretti. Il Condominio dovrà, altresì, disciplinare le operazioni
connesse e/o propedeutiche al conferimento del rifiuto e si obbliga a far custodire le attrezzature e gli eventuali contenitori ad uso collettivo dati in comodato gratuito, a mantenerli in stato da servire all’uso convenuto, a non utilizzarli per scopi diversi e a restituirli, alla cessazione del rapporto. Il condominio risponde della perdita o dei danneggiamenti subiti dal materiale fornito, qualora non provi che ciò derivi da causa non imputabile all’uso abituale da parte dei condomini per le operazioni di conferimento concordate. L’Amministratore o un qualsiasi condomino deve immediatamente segnalare eventuali danni subiti dal materiale. Il condominio si obbliga a mantenere tutto il materiale integro, pulito ed igienizzato, provvedendo a periodici interventi di lavaggio a propria cura ed onere (minimo quattro lavaggi all’anno per i contenitori della frazione organica). Il Consorzio Azienda Treviso Tre su richiesta del Condominio provvede ad effettuare interventi di lavaggio sui contenitori di raccolta dei rifiuti. Il Condominio assume ogni responsabilità conseguente ai danni a cose e persone, che gli automezzi dell’Ente dovessero causare durante le operazione di svuotamento dei contenitori posizionati in area privata ad uso pubblico per effetto esclusivo di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, fosse biologiche, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di autocarri pesanti, et alia. L’Amministratore, infatti - coadiuvato dall’Ente per quanto concerne l’individuazione delle aree necessarie ai mezzi per effettuare le operazioni di movimentazione e scarico – segnala, anche con apposita cartellonistica, eventuali percorsi ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione per agevolare la rapidità delle operazioni di svuotamento, producendo, se del caso, apposita planimetria con l’indicazione dei percorsi e dei comportamenti da tenersi.
I contenitori forniti dall’Ente al Condominio devono essere gestiti dai condomini o inquilini dovranno rimanere all’interno degli spazi privati possibilmente non in vista. Nelle sole gravi situazioni di carenza di spazi condominiali e ove non sia possibile ricorrere a fornitura individuale è possibile previa autorizzazione del Consorzio Azienda Treviso Tre e dell’Amministrazione Comunale posizionare, in maniera stabile, i contenitori sul suolo pubblico od a uso pubblico. I condomini di nuova costruzione dovranno prevedere gli spazi da dedicare ai contenitori dei rifiuti.
I contenitori, a seconda della tipologia di rifiuto a cui sono preposti, salvo diversa concordata prescrizione, vanno movimentati la sera precedente il giorno di raccolta o entro le ore 06:00 del giorno di raccolta indicato nel calendario fornito. La movimentazione, eseguita dai condomini o da loro preposto, prevede il posizionamento del contenitore sul suolo pubblico o ad uso pubblico, in un posto concordato con l’Ente che faciliti le operazioni di svuotamento e non crei intralcio o pericolo alla viabilità. A svuotamento avvenuto si deve provvedere al tempestivo (entro il pomeriggio del giorno di raccolta) ritiro. E’ assolutamente vietato posizionare, anche temporaneamente, i contenitori in luoghi diversi da quelli individuati per il conferimento.
I condomini e/o inquilini devono conferire i rifiuti esclusivamente all’interno dei contenitori secondo le modalità impartite dall’Ente, suddivisi per tipologia merceologica, utilizzando i contenitori assegnati, nel rispetto degli orari e dei calendari concordati. E’ assolutamente vietato depositare materiale all’esterno dei contenitori. Qualora trattasi di area in cui, per le particolari condizioni o per gli accorgimenti anche di tipo tecnico adottati (ad es.: chiavi di accesso, sistemi riservati di apertura del cassonetto,…), risulti in maniera oggettiva ed inconfutabile che non vi possa essere stata l’azione irregolare di un estraneo, il Condominio sarà considerato responsabile degli eventuali conferimenti impropri dei rifiuti in essa riscontrati. Nel medesimo caso, al Condominio stesso saranno addebitate le eventuali spese conseguenti che l’Ente dovesse sostenere per il corretto smaltimento di quanto conferito.
Il personale incaricato della raccolta, qualora rilevi possibili anomalie nella modalità di conferimento o nella composizione del materiale, può rifiutarsi di ritirarlo segnalando il fatto all’Ente, il quale potrà avvalersi di proprio personale per eseguire controlli sulla qualità e tipologia dei rifiuti conferiti nei contenitori. Nel caso in cui dalle risultanze dei controlli si
accertino violazioni, imputabili ai singoli condomini o inquilini, l’Ente applicherà agli stessi i provvedimenti sanzionatori previsti dal successivo articolo 97.
Le Utenze condominiali in forma associata in possesso dei mezzi di trasporto e dei requisiti richiesti dall’Ente possono conferire i propri rifiuti direttamente agli impianti dell’Ente previa stipula di apposita convenzione.
art. 20 ABROGATO
art. 21 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)
1. I RUP così come identificati dalla Deliberazione 27.07.84 e successive modifiche ed integrazioni sono oggetto di conferimento separato.
Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi:
a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossico) e/o F (infiammabile). Vernici, solventi, fitofarmaci ed anticrittogamici e relativi contenitori, bombolette spray di ogni tipo;
b) batterie d’auto esauste;
c) oli e grassi vegetali o animali esausti residui della cottura di alimenti;
d) oli minerali residui o esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori;
e) lampade alogene, a scarica, lampade a fluorescenza e tubi catodici;
f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
g) pile e farmaci.
2. Sono previste le seguenti modalità di conferimento per i Rifiuti Urbani Pericolosi:
a) abrogato
b) Conferimento in contenitori stradali dedicati del tipo “ecopila”, per la raccolta delle batterie esauste (pile, accumulatori, ecc.) o su specifici contenitori posizionati presso le utenze pubbliche selezionate e punti di vendita. La collocazione dei contenitori dovrà avvenire in luogo ben visibile al pubblico. Tali contenitori saranno posizionati in accordo con le Amministrazioni Comunali;
c) Conferimento in contenitori dedicati per i farmaci. Tali contenitori saranno posizionati presso tutte le farmacie, ambulatori, studi medici, ecc. del territorio comunale e comunque in accordo con le Amministrazioni Comunali;
d) Per le sole utenze domestiche, conferimento presso Centri di Raccolta Differenziata nei giorni e negli orari di apertura e solo in presenza del personale addetto, così come precisato nel Titolo 6;
e) Per le Utenze non domestiche, eventuale servizio dedicato non in privativa.
art. 22 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Assimilati
Sono previste le seguenti modalità di conferimento:
1. Conferimento nell’ambito del servizio base di raccolta mediante l’utilizzo dei seguenti contenitori, dotati di matricola visibile e transponder (eccetto i sacchi) e di appositi adesivi indicanti la tipologia di rifiuto conferibile, con frequenza richiesta dalla singola Utenza:
- Secco residuo: conferimento nella fase transitoria mediante 60 (sessanta) sacchi/annui da
100 lt circa di colore rosso;in fase a regime tali sacchi verranno forniti grigi distribuiti dall’Ente all’Utenza presso gli ECOSPORTELLI in numero adeguato all’utilizzo della singola Utenza ; nella fase a regime i sacchi verranno collocati all’interno di un contenitore grigio
da 120 lt ; (in mancanza di spazi o di basse produzioni di secco residuo, potrà essere utilizzato un contenitore grigio da 40 lt ).
- Frazione umida: conferimento della FORSU in sacchetti in materiale biodegradabile collocati in contenitori da 25 lt di colore marrone (in fase transitoria anche di colore verde), ovvero contenitori carrellati di colore marrone da 120 o 240 lt a seconda della richiesta dell’utenza, sulla base degli spazi interni disponibili e della produzione rifiuti (in fase transitoria anche di colore verde);
- Plastica e lattine: Conferimento nella fase transitoria della frazione riciclabile PLASTICA e a regime della frazione riciclabile PLASTICA e delle LATTINE; il conferimento avviene in fase a regime tali sacchi verranno distribuiti dall’Ente all’Utenza presso gli ECOSPORTELLI in numero adeguato all’utilizzo della singola Utenza (mediante 60 (sessanta) sacchi/annui da 100 lt nella fase transitoria) ovvero mediante contenitore completamente azzurro o viola da 120 lt o 240 lt a seconda della richiesta dell’utenza, sulla base degli spazi interni disponibili e della produzione rifiuti;
- Carta: conferimento nella fase transitoria anche mediante l’utilizzo di cassetta gialla da 50 lt, ovvero nella fase a regime mediante contenitori carrellati di colore giallo da 120 lt, (o da 40 lt in situazioni di carenza di spazi) ovvero contenitore giallo da240 lt a seconda della richiesta dell’utenza, sulla base degli spazi interni disponibili e della produzione rifiuti;
- Vetro: Conferimento nella fase transitoria della frazione riciclabile VETRO e LATTINE e a regime della frazione riciclabile VETRO; conferimento nella fase transitoria anche mediante l’utilizzo di cassetta verde da 50 lt, ovvero nella fase a regime mediante contenitori carrellati di colore blu da 40 lt o da 120 lt, o da 240 lt (nella fase transitoria anche di colore verde) a seconda della richiesta dell’utenza, sulla base degli spazi interni disponibili e della produzione rifiuti.
2. Conferimento nell’ambito del servizio dedicato mediante l’utilizzo dei seguenti contenitori, dotati di matricola visibile e transponder e di appositi adesivi indicanti la tipologia di rifiuto conferibile, con frequenza richiesta dalla singola Utenza:
- Secco residuo: conferimento mediante contenitori da 120 lt, 240 lt, 360 lt, 660, lt, 1.050
lt, 1.700 lt, 15 mc e 25 mc;
- Frazione umida: conferimento mediante contenitori da 120 lt, 240 lt, 360 lt, 660 lt, 15 mc e 25 mc;
- Plastica: conferimento mediante contenitori da 120 lt, 240 lt, 360 lt, 660 lt, 1.050 lt, 1.700
lt, 15 mc e 25 mc;
- Carta: conferimento mediante contenitori da 120 lt, 240 lt, 360 lt, 660 lt, 1.050 lt, 1.700 lt,
15 mc e 25 mc;
- Vetro: conferimento mediante contenitori da 120 lt, 240 lt, 360 lt, 660 lt, 15 mc e 25 mc;
- Vegetale: conferimento mediante contenitori da 240 lt, 360 lt, 660 lt, 1.050 lt, 1.700 lt, 15 mc e 25 mc.
3. L’Utente dovrà lavare e disinfettare a propria cura e spesa i contenitori con le cadenze specifiche per ogni tipologia di rifiuto conferibile; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l’igiene e la sicurezza dell’utenza e degli operatori addetti ai servizi. Il Consorzio-Azienda fornisce, su richiesta, un servizio a pagamento di lavaggio e disinfezione dei contenitori.
art. 23 Modalità di conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati. Convenzionati per il Trasporto in proprio
Le utenze non domestiche in possesso dei mezzi di trasporto e dei requisiti richiesti dall’Ente possono conferire i propri rifiuti direttamente agli impianti dell’Ente previa stipula di apposita convenzione.
art. 24 Modalità di conferimento della frazione umida e secca non riciclabile all’interno dei cimiteri
I rifiuti prodotti all’interno dei cimiteri quali residui di fiori, addobbi, corone funebri, cere, plastiche e simili, vanno conferiti in contenitori, forniti dal Consorzio-Azienda, posizionati all’interno delle cinte murarie del cimitero, in quantità adeguate alle necessità e suddivisi in frazione organica e frazione secca non riciclabile, così come indicato sui contenitori. Sarà cura di ciascun Ente locale individuare l’area di pertinenza dei contenitori nel rispetto dell’igiene e del decoro.
art. 25 Modalità di conferimento dei Rifiuti Mercatali
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati pubblici sono tenuti a raccogliere e conferire i RSA in modo differenziato e in particolare, devono conferire nelle posizioni e modalità concordate con l’Ente (L’Ente si riserva, comunque, di apportare modifiche alle modalità di conferimento per il buon andamento del servizio):
a) il rifiuto secco in sacchi trasparenti rossi o grigi da 100 litri circa, ben chiusi ed accatastati nel luogo stabilito dal Consorzio-Azienda, in accordo con l’Amministrazione locale;
b) il cartone, una volta ridotto volumetricamente, accatastato ordinatamente nella zona assegnata;;
c) le cassette in legno accatastate ordinatamente nella zona assegnata;
d) le cassette in plastica accatastate ordinatamente nella zona assegnata;
e) gli imballaggi in plastica in sacchi trasparenti azzurri da 100 litri circa, ben chiusi ed accatastati nel luogo stabilito dal Consorzio-Azienda, in accordo con l’Amministrazione locale;
f) il rifiuto umido, per i soli produttori di rifiuto umido, utilizzando sacchi in materiale biodegradabile da 120 lt e contenitori carrellati marroni da 120 lt forniti dall’Ente. Al termine delle operazioni di vendita, i contenitori con all’interno il sacco in mater-bi verranno ritirati dal Soggetto gestore ..
art. 26 Modalità di conferimento dei RAEE, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti inerti
1. Le utenze domestiche devono conferire i propri rifiuti ingombranti e i RAEE presso uno qualsiasi Centro di raccolta differenziata, salvo nel caso di acquisto di nuove apparecchiature elettriche od elettroniche, allorché il corrispondente RAEE deve essere preferibilmente riconsegnato al negoziante contestualmente all’acquisto. Negli altri casi il conferimento va effettuato presso qualsiasi Centro di raccolta differenziata, così come precisato nel titolo 6.
2. Per chi fosse impossibilitato al trasporto dei rifiuti ingombranti, compresi i RAEE, presso i Centri di raccolta differenziata, il Consorzio-Azienda assicura un servizio di ritiro a pagamento su chiamata, in giornate fisse indicate nel calendario di raccolta.
3. Piccole quantità di inerti (limitatamente a 1 m3), provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica possono essere conferiti dalla sola utenza domestica unicamente presso i Centri di raccolta differenziata.
art. 27 Obblighi dell’utente
1. La detenzione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve evitare la generazione di cattivi odori e di condizioni di rischio per l’igiene pubblica. E’ fatto divieto agli utenti di lasciare, anche temporaneamente, i sacchetti dei rifiuti e/o i contenitori dedicati in luoghi diversi da quelli individuati per il conferimento.
2. Il conferimento dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati deve essere effettuato nel rispetto delle norme dettate da questo Regolamento. I sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il meno possibile incustoditi, nei punti concordati per il ritiro, sempre ben chiusi e nei contenitori dedicati qualora forniti. Il punto di conferimento va individuato, preferibilmente, nel punto più prossimo alle pubbliche vie e ove possibile in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell’utente, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale I rifiuti vanno conferiti suddivisi per tipologia merceologica e utilizzando unicamente i contenitori e/o sacchi consegnati dall’Ente, nel rispetto degli orari e del calendario di raccolta.
art. 28 ABROGATO
Titolo 5: Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani
art. 29 Premessa
Sono previste le seguenti modalità di raccolta:
a) Raccolta ordinaria: consiste nel ritiro dei Rifiuti suddivisi per tipologia merceologica e conferiti in base alle modalità di cui al titolo 4, attraverso il servizio domiciliare;
b) Raccolta mediante contenitori rigidi (bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, o altro): consiste nello svuotamento dei contenitori rigidi posti in punti fissi di pertinenza di strutture pubbliche o private per la raccolta delle frazioni differenziate FORSU, secca non riciclabile, carta, plastica, vetro, lattine, vegetale e dei RUP;
c) Raccolta presso i Centri di raccolta differenziata: svuotamento dei contenitori e degli scarrabili posizionati nei Centri di raccolta differenziata;
d) Raccolta su chiamata: è prevista per i rifiuti ingombranti e per i rifiuti vegetali in grosse quantità, solo per gli utenti residenti in Comuni nei quali tale servizio è attivo, nei Comuni eventualmente temporaneamente privi di Centro di raccolta differenziata autorizzato e comunque, a discrezione dell’Ente, per motivati casi.
art. 30 Disposizioni di carattere generale
Le frequenze di svuotamento previste da questo Regolamento possono essere modificate dall’Ente, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
art. 31 Raccolta domiciliare
1. Tale servizio consiste nel ritiro delle frazioni, in contenitori x xxxxxxxxx, che verranno posti, a cura dell'utente, lungo il bordo delle strade, pubbliche o destinate ad uso pubblico, possibilmente in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell’utente o presso punti individuati dal Consorzio-Azienda, concordati con l’utenza interessata e/o gli uffici tecnici comunali.
2. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dal servizio di raccolta più vicino alla loro abitazione. E’ facoltà delle utenze residenti all’interno di una strada privata di richiedere l’attivazione del servizio porta a porta, manlevando l’Ente da eventuali danni causato dal passaggio dei mezzi addetti alla raccolta. In tal caso il Consorzio-Azienda, sentito il Comune per la disponibilità di spesa e qualora tecnicamente fattibile, si riserva la facoltà di attivare il servizio all’interno di tale strada privata. Previo accordo con il proprietario e/o amministratore, per ragioni di comodità e/o praticità, si potrà decidere di effettuare il conferimento anche all’interno di un’area privata e/o condominiale.
3. Gli addetti al servizio di raccolta possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. Sarà cura degli addetti del servizio, segnalare il fatto all’Ente e posizionare accanto al rifiuto segnalazioni, appositamente predisposte. Analoghe segnalazioni possono essere apposte anche dal personale di vigilanza e controllo del Consorzio-Azienda in caso di conferimenti non conformi e, in tal senso, il rifiuto in questione non dovrà essere raccolto.
4. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante nonché di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
5. Il servizio comprende inoltre la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
6. In caso di nuove opere di urbanistica primaria e nuove lottizzazioni ricadenti su strade private, dovrà essere sempre garantita da parte delle Amministrazioni comunali e prevista la servitù di passaggio dei mezzi di raccolta dei rifiuti e di spazzamento stradale. A tal fine e per quanto previsto dall’art. 33 comma 6 del presente regolamento, le Amministrazioni comunali adeguano i propri regolamenti edilizi per tali previsioni.
art. 32 Raccolta mediante bidoni carrellati e cassonetti
1. Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni, in bidoni carrellati o cassonetti, messi a disposizione dall’Ente presso Utenze pubbliche, eventualmente presso condomini con numero di utenze superiore a 30 (trenta) ed in aree private di uso pubblico.
2. Il servizio comprende anche la pulizia dell’area circostante al cassonetto e/o piazzola ecologica nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
3. I nominativi degli utenti che adottino comportamenti scorretti deve essere tempestivamente comunicato agli uffici competenti dell’Ente e del Comune di appartenenza per i provvedimenti del caso.
4. L’utente autorizzato al conferimento mediante contenitore condominiale è tenuto a servirsi dei soli contenitori disponibili e a chiudere il coperchio; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo. All’interno dei contenitori condominiali è tassativamente escluso il conferimento da parte delle altre utenze non autorizzate.
art. 33 Collocazione e caratteristiche dei bidoni carrellati e cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi
1. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
2. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utente; devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di metri 10 (dieci) in orizzontale da porte e finestre.
4. Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili ed anziani, assicurando in ogni caso sicurezza e praticità d’uso.
5. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole all’interno dell’area di pertinenza condominiale per i condomini superiori a 30 unità, ovvero all’interno dell’area di pertinenza dei municipi, biblioteche, scuole pubbliche, ecc. nel caso di utenza pubblica, opportunamente allestite ai fini dell’igienicità, dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.
6. Nel caso di interventi di attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, nel caso di realizzazione di condomini oltre 30 unità dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree per la raccolta dei rifiuti urbani e la relativa segnaletica, sulla base degli standard di cui al presente Regolamento e secondo le indicazioni del Comune, in relazione alle forme organizzative dei servizi adottate. Il Comune, prima di rilasciare la concessione edilizia, dovrà verificare che il richiedente, contestualmente alla presentazione del progetto, identifichi aree idonee al conferimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora nella documentazione presentata, non fossero presenti tali aree, il Comune potrà rilasciare la concessione solamente con apposite prescrizioni a riguardo, in modo da evitare la non realizzazione delle aree, ovvero la realizzazione di aree ecologiche non idonee ai sistemi di raccolta adottati. L’amministrazione comunale potrà inoltre richiedere al Consorzio-Azienda TV3, apposito parere tecnico-funzionale, relativamente alle modalità di raccolta ed alla realizzazione delle aree ecologiche in situazioni condominiali particolari. La richiesta di parere tecnico-funzionale, sarà invece obbligatoria negli interventi che porteranno alla realizzazione di un numero superiore a 30 unità abitative, sia nel caso si tratti di un solo edificio condominiale, sia si tratti di più edifici costituenti un supercondominio. In particolare, in linea di indirizzo, relativamente all’individuazione e al dimensionamento delle aree ecologiche per i condomini sopra le 30 unità abitative dovranno essere seguite le seguenti indicazioni nella realizzazione dei relativi progetti:
a) Le aree ecologiche dovranno essere posizionate in area privata, ad una distanza di 10 metri in orizzontale da porte e finestre.
b) Le aree ecologiche dovranno essere opportunamente mascherate, in modo da renderne armonioso l’inserimento con le altre opere di arredo urbano, e dovranno essere comunque accessibili dall’area pubblica, o privata ad uso pubblico per consentire un’agevole esecuzione del servizio di raccolta da parte degli operatori.
c) Ogni area ecologica dovrà avere una profondità di almeno 110 cm al netto di eventuali siepi di mascheramento, muri di contenimento, eccetera, garantendo per ogni unità abitativa, uno spazio di almeno 0,40 metri quadrati.
d) Le aree ecologiche, qualora si renda necessario, potranno essere dotate di cancello, in modo da renderne l’uso, esclusivo da parte dei soli residenti. In questo caso dovrà però essere concordata con l’Ente la tipologia di chiusura da adottare, affinché non si vengano a creare interruzioni del servizio di raccolta.
e) Nel caso di condomini realizzati con più accessi e/o vani scala, è sempre preferibile la realizzazione di un punto di conferimento per ogni accesso o vano scala, piuttosto che la realizzazione di un’unica macro area.
f) Nel caso di complessi condominiali, a destinazione promiscua (residenziale, direzionale, commerciale, ecc.), il progettista dovrà individuare apposite aree di conferimento destinate alle sole utenze non domestiche. Nei casi di mancanza oggettiva di spazi da destinare alle utenze non domestiche, il Consorzio-Azienda in accordo con l’amministrazione comunale, valuterà di volta in volta la soluzione più idonea, atta a garantire un adeguato standard del servizio di raccolta rifiuti.
g) Nell’individuare le aree ecologiche, il progettista dovrà prestare particolare attenzione alla portata degli automezzi dedicati alla raccolta rifiuti, garantendo sulle aree condominiali destinate al transito di quest’ultimi, una portata di almeno 19 tonnellate.
h) Qualora l’area ecologica sia realizzabile esclusivamente su uno spazio privato, non direttamente accessibile dagli automezzi, il Consorzio-Azienda in accordo con l’amministrazione comunale, valuterà di volta in volta la soluzione più idonea, atta a garantire un adeguato standard del servizio di raccolta rifiuti.
7. I contenitori devono essere collocati, di norma, all'interno di negozi, condomini, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi, escludendo, di norma, collocazioni su aree pubbliche, salvo deroghe, dovute a mancanza di spazi interni, decise dal Consorzio-Azienda in accordo con l’Amministrazione comunale interessata.
art. 34 ABROGATO
art. 35 Raccolta della frazione secca
La raccolta domiciliare avviene secondo le modalità di cui al Titolo 4, con frequenza minima settimanale.
art. 36 Raccolta della frazione organica
1. La raccolta domiciliare avviene secondo le modalità di cui al precedente Titolo 4, con frequenza minima bisettimanale. Il servizio comporta anche la pulizia dell'area circostante al punto di conferimento nonché la raccolta di tutti i rifiuti compostabili che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche.
2. La movimentazione dei rifiuti umidi dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, al fine di evitare qualunque tipo di percolamento.
art. 37 Raccolta della frazione riciclabile
1. La raccolta differenziata di vetro, lattine, contenitori di banda stagnata, carta, contenitori in plastica è effettuata con il sistema di raccolta domiciliare. Si provvede alla raccolta manuale dei materiali nei contenitori o nei sacchi conferiti come stabilito dal Titolo 4.
2. Le componenti del rifiuto riciclabile saranno raccolte settimanalmente. La raccolta della carta e la raccolta del vetro sono garantite, di norma, con frequenza quindicinale. La raccolta della plastica e dei contenitori metallici è garantita, di norma, con frequenza settimanale.
3. Il Consorzio-Azienda provvede a raccogliere, comunque, anche i rifiuti riciclabili che per qualsiasi ragione dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento mentre non è tenuto a raccogliere i rifiuti conferiti in difformità a quanto stabilito dal presente Regolamento. In particolare non è tenuto a raccogliere rifiuti conferiti in sacchi non trasparenti o in altri contenitori, scatole, ecc. non ispezionabili.
art. 38 Raccolta della frazione vegetale
1. E’ prevista la raccolta domiciliare della frazione vegetale contestualmente alla raccolta della frazione organica nel caso di piccole quantità, comunque non superiore al volume della
biopattumiera in dotazione. L’Ente attiva, in tutti i Comuni, un servizio di ritiro domiciliare con modalità e frequenze descritte dall’art. 19.
2. La frazione vegetale va in ogni altro caso conferita presso i Centri di raccolta differenziata. Gli utenti impossibilitati al trasporto della frazione vegetale ai Centri di raccolta differenziata consortili, perché non dispongono di mezzi idonei, possono richiedere il ritiro domiciliare su chiamata all’Appaltatore il quale si riserva di valutare di volta in volta il costo del servizio integrativo.
3. L'utente è, in ogni caso, tenuto a conferire il rifiuto verde privo di altre impurità non compostabili e così come previsto dall’art. 19. In caso contrario il prodotto non verrà ritirato rimanendo a carico dell’utente i successivi incombenti.
art. 39 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi RUP
1. E’ cura dell’Appaltatore provvedere allo svuotamento dei contenitori predisposti per batterie, pile e farmaci scaduti, con frequenza minima quindicinale. Deve essere rigorosamente evitato il traboccamento dei contenitori per cui l’Appaltatore è tenuto a provvedere a svuotamenti integrativi anche su richiesta dell’Amministrazione comunale interessata.
2. Il servizio di raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T/F e altri rifiuti urbani pericolosi provenienti esclusivamente da attività domestica (solventi, coloranti, vernici, filtri, lampade a scarica, tubi catodici, componenti elettronici, oli minerali esausti, oli e grassi vegetali, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti) è svolto presso i Centri di raccolta differenziata.
art. 40 Raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti inerti
1. I rifiuti ingombranti, i XXXX ed i rifiuti inerti saranno raccolti presso i Centri di raccolta differenziata.
2. E’ previsto un servizio di raccolta domiciliare supplementare su chiamata. Tali interventi saranno prenotati telefonicamente al numero verde approntato dal Consorzio-Azienda e saranno effettuati in un giorno fisso a cadenza quindicinale. In tale servizio i materiali oggetto della richiesta dovranno essere ritirati presso la soglia (al pianterreno) dell’abitazione del richiedente. L’appaltatore in presenza di una persona disabile, anziana e/o comunque impossibilitata ad alzare e/o trasportare il rifiuto ingombrante si farà carico di ritirare direttamente il materiale oggetto della chiamata.
3. I RAEE non sono inseriti nel flusso destinato allo smaltimento del rifiuto secco. Vengono raccolti presso i Centri di raccolta differenziata per il conferimento ai sistemi collettivi, come previsto dal D.Lgs. 151/2005 o ad altri impianti di recupero.
art. 41 Raccolta dei rifiuti Mercatali
Viene assicurata la raccolta dei rifiuti e il trasporto, in maniera differenziata, dei rifiuti mercatali prodotti dalle attività dei mercati ambulanti settimanali, anche festivi. Al termine delle operazioni di vendita l’Appaltatore provvede alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività di vendita che saranno oggetto di accordo con l’Ente.
art. 42 Raccolta dei rifiuti prodotti nei cimiteri
1. I contenitori della frazione secca ed umida posti all’interno della cinta muraria di cimiteri vengono svuotati compatibilmente con gli orari di apertura del cimitero e durante i giorni prefestivi ed anche su richiesta degli uffici comunali competenti.
2. In particolari periodi (ricorrenza dei Santi, festività dei defunti e dei caduti in guerra, Natale, Pasqua, ecc.) è prevista un’intensificazione del servizio, garantendo comunque il prelevamento nel giorno feriale antecedente la festività.
art. 43 Raccolta dei rifiuti speciali assimilati
1. I rifiuti speciali assimilati conferiti con le modalità previste per le utenze domestiche saranno raccolti nell’ambito dell’ordinario giro di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani.
2. I rifiuti speciali assimilati conferiti su giro dedicato mediante bidoni carrellati, cassonetti e cassoni dedicati devono essere raccolti separatamente dai corrispondenti rifiuti urbani, in modo da consentire l’applicazione della tariffa proporzionale alla quantità e alle tipologie di rifiuti conferiti.
3. Il servizio di svuotamento per i cassonetti sarà effettuato con una frequenza che sarà concordata con l’utente, il servizio di svuotamento dei cassoni scarrabili sarà effettuato su chiamata.
art. 44 Pesatura dei rifiuti Urbani Speciali Assimilati
1. Nel giro dedicato alle utenze aderenti il Consorzio-Azienda predispone mezzi dotati di idonei sistemi di pesatura e registrazione della pesata nonché esplicita prezzi unitari per la gestione dei contenitori. In concomitanza del servizio, per le frazione secca residua e organica all’utente dovrà essere rilasciata apposita ricevuta riportante il peso del materiale raccolto per ogni contenitore svuotato. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di pesi e misure, la taratura degli strumenti di pesatura dovrà essere verificata almeno una volta all’anno ed il certificato di taratura dovrà essere esibito su richiesta all’utente che ne faccia richiesta.
2. In caso di svuotamento di cassoni scarrabili, la pesata sarà effettuata presso l’impianto di destinazione del rifiuto o una pesa pubblica e successivamente comunicato il peso all’interessato. Su richiesta, con spese conseguenti a suo carico, l’utente può chiedere di effettuare il peso presso una pesa pubblica.
art. 45 Compostaggio Domestico
1. Le utenze Domestiche possono stipulare con l’Ente del servizio apposita convenzione per il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).
2. Tale trattamento noto come Compostaggio Domestico va condotto nel rispetto delle indicazioni tecniche predisposte dall’Ente con questo Regolamento al Titolo 8.
3. I convenzionati non hanno diritto al ritiro domiciliare della frazione organica (FORSU).
4. L’adesione alla convenzione dà diritto ad una riduzione pari all’effettiva riduzione della quota variabile della tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. riferita alla frazione organica.
art. 46 Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche
1. Iniziative di raccolte differenziata possono inoltre essere avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli, e con autonomia gestionale, da Associazioni di volontariato, Parrocchie e Associazioni ambientaliste, ai sensi della nota n° 6291/311.41 del 06.07.1998 della Regione Veneto, in coerenza con la nota della Provincia di Treviso prot. 49911 del 18.08.2006. Tali raccolte se utilizzano strutture o servizi dell’Ente possono essere avviate solo subordinatamente alla stipula di una convenzione.
2. Le suddette associazioni dovranno tassativamente comunicare all’Ente la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. Tali dati dovranno essere disaggregati per Comune e per tipologia di materiale.
art. 47 Altri tipi di raccolta
L’Ente, previo consenso dei Comuni associati, si riserva di attivare altre forme di raccolta differenziata e di affidare tali servizi anche alle Associazioni di volontariato e Associazioni ambientaliste.
art. 48 Trasporto
1. Il trasporto dei Rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle vigenti nel territorio Consortile. Speciali autorizzazioni possono essere concesse dalle Amministrazioni comunali interessate per agevolare lo svolgimento di un servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, transito, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).
3. Deve essere evitato ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di liquidi o liquami, deve essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo la rumorosità ed adeguata l’emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
4. L’eventuale utilizzo di un’area finalizzata al travaso dei rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri in automezzi pesanti in vista del successivo trasporto all’impianto di smaltimento e recupero deve avvenire evitando lo spandersi dei rifiuti e la produzione di miasmi e rumori molesti. Le suddette operazioni di travaso dovranno essere inoltre effettuate al di fuori di centri storici o aree di interesse turistico. Nel corso di tali operazioni è esclusa la cernita manuale.
art. 49 Destinazioni dei Rifiuti
1. Lo smaltimento dei rifiuti non recuperabili viene svolto direttamente dall’Appaltatore nel rispetto delle normative vigenti.
2. I rifiuti recuperabili sono avviati a recupero in impianti debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi e in base a convenzione con i relativi consorzi di filiera e/o consorzi obbligatori.
art. 50 Accesso agli impianti di smaltimento e recupero dell’Ente
1. L’accesso agli impianti di smaltimento e recupero di proprietà dell’Ente è riservato al personale ed ai mezzi dell’Ente, dell’Appaltatore ed ai tecnici degli Enti locali associati. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dagli organi dell’Ente, compatibilmente con le potenzialità dei centri:
a) mezzi e personale dei Comuni Consortili e/o di Ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potature;
b) Vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali assimilati che conferiscano per conto di aziende convenzionate con l’Ente;
c) Mezzi di Produttori di rifiuti speciali assimilati convenzionati con l’Ente.
2. E’ fatto divieto ai privati cittadini di conferire direttamente in proprio rifiuti di qualsiasi natura.
art. 51 Recupero e/o smaltimento
Per il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti l’Ente può servirsi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.
Titolo 6: Centri di Raccolta Differenziata.
art. 52 Premessa
1. In accordo con le Amministrazioni locali competenti, per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di “raccolta differenziata” il Consorzio-Azienda ha attivato almeno un Centro di raccolta differenziata in ogni Comune consorziato. Tale centro va inteso come luogo di conferimento separato e diretto, da parte dei cittadini utenti e per l’ulteriore selezione e valorizzazione dei materiali riutilizzabili, delle frazioni dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati. Il Centro di raccolta differenziata è una zona recintata e presidiata, dotata di appositi contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti.
2. I Centri di raccolta differenziata sono autorizzati dalla Provincia di Treviso ai sensi della
L.R.V. 3/2000.
art. 53 Accesso ai Centri di raccolta differenziata
1. Il servizio di conferimento dei soli rifiuti riciclabili presso i Centri di raccolta differenziata è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Possono accedere ed usufruire del Centro di raccolta differenziata:
a) le utenze domestiche residenti in qualsiasi Comune del Consorzio-Azienda;
b) i soggetti espressamente e formalmente autorizzati dall’Ente.
3. Non potranno accedere al Centro di raccolta differenziata le utenze non domestiche con le quali è istituito un servizio dedicato di ritiro domiciliare dei RSA.
art. 54 Rifiuti ammessi
Le utenze domestiche possono conferire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Titolo e qualora il Centro di raccolta differenziata sia attrezzato e autorizzato dalla Provincia di Treviso per il conferimento, le seguenti tipologie di rifiuto:
a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F;
b) accumulatori d’auto esauste;
c) oli e grassi vegetali o animali esausti residui dalla cottura degli alimenti;
d) oli minerali esausti per autotrazione;
e) lampade alogene a scarica e tubi catodici;
f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
g) rottami ferrosi;
h) carta e cartoni;
i) rottami di vetro, lattine e contenitori in banda stagnata;
j) sfalci d’erba, xxxxxxxx e scarto verde in generale;
k) XXXX;
l) piccole quantità di inerti;
m) stracci e tessuti in genere;
n) contenitori in plastica e plastiche varie;
o) rifiuti ingombranti;
p) legno;
q) plastiche non da imballaggio;
r) siringhe;
s) altri rifiuti individuati dal Consorzio-Azienda.
art. 55 Calendari di apertura
I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dall’Ente in accordo con le Amministrazioni locali ed esposti all’ingresso dei Centri di raccolta differenziata. L’Ente si impegna a dare ampia pubblicità di detti calendari. L’Ente si riserva di modificare temporaneamente il calendario di apertura, dandone comunicazione preventiva all’utenza interessata e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso.
art. 56 Modalità di conferimento
1. L’utente ha accesso al Centro di raccolta differenziata soltanto dietro presentazione di un apposito documento che provi la sua identità e che va esibito al personale addetto al momento dell’ingresso. L’addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti da questo Regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti da questo Titolo o in difformità alle norme del presente Regolamento. E’ consentito l’accesso contemporaneo al Centro di raccolta differenziata di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell’addetto responsabile.
2. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le segnaletiche presenti all’interno del centro e nel rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Treviso. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all’interno degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta a cura dell’utente o, nel caso in cui ciò comporti l’impiego di apparecchiature di travaso, a cura degli addetti autorizzati del Centro di raccolta differenziata. Qualora l’utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all’esterno degli appositi contenitori. In questo senso l’utente deve evitare spargimenti e spandimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico.
3. L’eventuale verifica del peso (quantità) e della qualità del materiale conferito spetta unicamente al personale addetto, il quale ha l’obbligo di annotare questi dati nel quaderno del Centro di raccolta differenziata. L’Utente ha diritto al conferimento presso i Centri di raccolta differenziata di quantità di rifiuti pari al massimo ad un metro cubo per ogni singola tipologia, oppure limitatamente ai rifiuti ingombranti a n. 1 pezzo per ogni giorno di apertura e per ogni tipologia di rifiuto, ciò al fine di garantire disponibilità volumetrica anche alle altre utenze conferenti ai Centri di raccolta differenziata. Conferimenti di volumetrie superiori di rifiuti saranno respinti.
4. L’Ente si riserva di avviare un sistema di pesatura per riconoscere premi od altri incentivi per le utenze domestiche che dimostrino di conferire notevoli quantità di frazioni riciclabili selezionate.
5. L’Ente provvede a stipulare assicurazioni a copertura di eventuali danni causati e/o subiti dagli e/o agli utenti che frequentano i Centri di raccolta differenziata.
art. 57 ABROGATO
art. 58 Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali
I rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori dedicati. I rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume. È consentito l’uso di sacchi in plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti ma gli stessi dovranno essere liberati, a cura dell’utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell’apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.
art. 59 Conferimento dei Rifiuti Ingombranti e dei RAEE
1. I rifiuti ingombranti e i RAEE devono essere conferiti al Centro di raccolta differenziata direttamente a cura dei cittadini utenti i quali devono provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l’aiuto degli addetti autorizzati.
2. I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione e, per quanto possibile, dovranno essere asportate le parti metalliche e le altre frazioni non compostabili.
3. Chi fosse impossibilitato al trasporto dei rifiuti ingombranti può usufruire del servizio di ritiro domiciliare su chiamata a pagamento.
art. 60 Conferimento del rifiuto riciclabile
Tutti i tipi di rifiuti in oggetto devono essere depositati negli appositi contenitori, suddivisi per tipologia, da parte dei cittadini e devono essere esenti da materiale estraneo che ne comprometta l’eventuale recupero.
art. 61 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
I RUP possono essere conferiti al Centro di raccolta differenziata a cura direttamente dei cittadini. L’accettazione di batterie d’auto, olio esausto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa purché essi non provengano da attività non domestiche.
art. 62 Conferimento di altri rifiuti
1. I rifiuti raccolti in occasione di campagne di pulizie di aree di particolare valore paesaggistico e ambientale, raccolte benefiche (per i soli rifiuti non avviati a recupero), ecc. potranno essere depositate nel Centro di raccolta differenziata per il solo tempo necessario al conferimento agli impianti di smaltimento previo stipula di esclusiva concessione con l’Ente. Il deposito di tali rifiuti dovrà avvenire a norma di legge e dovrà essere separato dai contenitori destinati al deposito/stoccaggio dei diversi materiali. Operazioni di selezione atte a recuperare o a destinare a smaltimento differenziato determinate frazioni merceologiche sono ammesse solo da parte del personale di sorveglianza o specificatamente addetto.
2. I rifiuti rinvenuti in stato d’abbandono su aree pubbliche o private soggette a uso pubblico possono essere solo eccezionalmente depositati presso i Centri di raccolta differenziata , in luogo presidiato, accessibile al solo personale di controllo autorizzato.
art. 63 Obblighi dei cittadini
1. Per accedere al Centro di raccolta differenziata i cittadini devono essere muniti di idoneo documento come previsto dall’art. 56 del presente Regolamento.
2. Gli utenti possono trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Le operazioni di conferimento sono sospese durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.
3. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni indicate da apposite segnaletiche. Durante le operazioni di conferimento, i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le presenti norme e le istruzioni regolamentari impartite dal personale di controllo. In particolare è espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o di prelievo di rifiuti presso i cassoni, l’utente non dovrà mai, in alcun modo allontanarsi dalle zone previste per il conferimento. Non è consentito l’uso di autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.
4. L’utente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni deliberatamente provocati dall’irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente Titolo e per le quali il Centro di raccolta differenziata non sia attrezzato alla ricezione.
art. 64 Obbligo del personale di controllo e gestione
1. Il personale incaricato alla custodia e alla gestione del Centro di raccolta differenziata è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti.
In particolare il personale è tenuto a:
– curare l’apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prestabiliti;
– essere costantemente presente durante l’apertura del Centro di raccolta differenziata;
– fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al Centro di raccolta differenziata tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
– curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
– curare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle ditte autorizzate, siglando e consegnando al Consorzio-Azienda il formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dai trasportatori;
– provvedere alla tenuta del quaderno dei conferimenti ed alla registrazione giornaliera delle operazioni di carico, qualora il Consorzio-Azienda non effettui tali incombenze direttamente;
– provvedere a tenere aggiornato il quaderno di manutenzione dei Centri di raccolta differenziata;
– segnalare al competente ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero
essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
– curare che, nei casi previsti dalle presenti norme, esclusi i privati, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposita dichiarazione e, in questi casi, verificare l’accettabilità del materiale consegnato;
– coadiuvare ed assistere i cittadini nel conferimento, manovrando se necessario le apparecchiature di travaso;
– verificare la capienza residua dei contenitori, trasmettendo a fine giornata prospetto indicante il grado di riempimento dei contenitori;
– verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del Centro di raccolta differenziata (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.).
art. 65 Responsabilità dell’Ente
1. L’Ente non è responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell’utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate in questo Titolo e/o riportate sull’apposita cartellonistica all’ingresso del Centro di raccolta differenziata.
art. 66 ABROGATO
Titolo 7: Norme e Servizio di Nettezza Urbana. Gestione dei Rifiuti da Spazzamento
art. 67 Oggetto del Servizio di Nettezza Urbana
Formano oggetto del Sevizio di Nettezza Urbana le seguenti attività:
a) spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade ed aree di competenza, piste pedonali, piste ciclabili, marciapiedi, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico;
b) pulizia caditoie stradali;
c) pulizia e lavaggio delle aree mercatali;
d) manutenzione e svuotamento cestini porta rifiuti;
e) asporto carogne di animali e ritiro animali feriti o abbandonati;
f) diserbaggi e asporto erba spontanea in aree pubbliche.
art. 68 Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico
1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto sulle aree interessate al servizio specificate al comma successivo.
2. Lo spazzamento deve interessare:
a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
b) le piazze;
c) i marciapiedi;
d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
e) i percorsi pedonali anche coperti, i percorsi ciclabili e qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l’interno delle tettoie di attesa degli autobus, i parchi e le aree verdi di uso pubblico.
3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
4. Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6 Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
art. 69 Pulizia caditoie stradali
1. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche esistenti lungo le vie, piazze e viali devono essere mantenute libere e sgombre da qualsiasi materia in modo da assicurare il libero scolo delle acque stesse. Potrà essere prevista la possibilità di pulizia anche all’interno della condotta stradale che collega le varie caditoie nonché la pulizia delle caditoie o altre strutture dei
sottopassi stradali. L’Ente assicura almeno una volta all’anno la pulizia delle caditoie stradali secondo un programma concordato con l’Amministrazione locale. Tale servizio è comunque espletato non dopo il mese di settembre. Esso deve prevedere lo spurgo del fango o di altri rifiuti accumulatisi.
2. Il trasporto all’impianto di smaltimento, in modo separato, del materiale di risulta è a cura dell’Appaltatore che è anche responsabile degli eventuali danni arrecati nell’esecuzione del servizio, sia alle grate che ai manufatti accessori.
art. 70 Svuotamento cestini porta rifiuti
1. Durante gli orari di svolgimento dello spazzamento manuale è svolto anche il servizio di manutenzione e svuotamento dei cestini porta rifiuti effettuato mediante la sostituzione dei sacchi a perdere forniti dal gestore.
2. La dotazione comunale dei cestini porta rifiuti già collocati, potrà essere incrementata nel numero dalle Amministrazioni Comunali in accordo con l’Ente o modificata nella collocazione al fine di prevenire la formazione di sporco sul suolo.
3. La periodicità del servizio sarà concordata con l’Amministrazione comunale interessata.
art. 71 Pulizia e lavaggio aree mercatali
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulita l’area di loro pertinenza, raccogliendo i rifiuti secondo le modalità stabilite dall’Ente, sentita l’amministrazione comunale, nel presente Regolamento.
2. Alla raccolta dei rifiuti seguirà lo spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree interessata dalle attività mercatali, dovranno in particolar modo essere lavate e deodorizzate le aree adibite a pescheria.
art. 72 Asporto di carogne di animali
1. L’Ente provvede ad attivare un servizio per l’asporto delle carogne di animali domestici e non, giacenti sul suolo pubblico, secondo le modalità stabilite dalla AUSL competente e nel rispetto della normativa vigente. Potrà essere previsto anche la possibilità di asporto di animali trovati su fossati o griglie irrigue.
2. L’Ente provvede ad attivare un servizio per il ritiro di animali feriti e abbandonati che sostino in luogo pubblico. L’Appaltatore provvederà a consegnare l’animale, qualora non fosse possibile risalire immediatamente al proprietario, alla ASL di competenza.
art. 73 Estirpazione erba spontanea in aree pubbliche
L’Ente assicura la rimozione per estirpazione o diserbo mediante l’uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, delle erbe spontanee da strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico. Sarà cura dell’Appaltatore adottare tutte le precauzioni necessarie per non arrecare con le attività in oggetto, danni a persone, animali e cose.
art. 74 Divieti ed obblighi degli Utenti
1. E’ vietato a chiunque abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità e imbrattare il suolo pubblico. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal Titolo 4 oppure utilizzando i contenitori predisposti dall’Ente o dal Comune (cestini porta rifiuti, ecc.).
2. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all’asporto degli escrementi solidi.
3. Chi svolge operazioni di carico e scarico e trasporto di materiali e merci di qualsiasi natura deve provvedere, qualora necessario, alla pulizia del suolo pubblico e all’asporto di quanto eventualmente rimasto a terra. In caso l’interessato non intenda oppure non possa provvedere alla pulizia questa è effettuata dall’Appaltatore, previo pagamento della spesa sostenuta dall’Appaltatore ed irrogazione della sanzione Amministrativa ai sensi di legge e del presente Regolamento.
4. Chi effettua attività agricole, commerciali e industriali o relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.
art. 75 Aree occupate da Pubblici Esercizi
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e i chioschi stagionali e simili, debbono provvedere alla costante pulizia delle aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E’ vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare pulita.
art. 76 Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere
1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali oltre ad applicarsi quanto previsto dall’art. 17 del vigente Regolamento per l’applicazione della tariffa, i promotori e/o gestori devono provvedere a tenere la costante pulizia dei luoghi.
2. Ai gestori e/o promotori saranno forniti a cura dell’Ente, previo apposito accordo rispondente alle necessità dei predetti soggetti, cassonetti del secco e dell’umido di tipo stradale in numero sufficiente, da posizionare secondo le modalità preventivamente concordate.
3. Ogni onere connesso ai servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2, ricade sui gestori e sugli organizzatori delle attività di cui trattasi. L’Ente garantisce comunque il potenziamento del Servizio durante il periodo di svolgimento e al termine delle manifestazioni.
4. Per le iniziative aventi rilevanza sociale-culturale in ambito comunale, comunque patrocinate dall'Amministrazione comunale, qualora i gestori delle medesime iniziative adottino misure o comportamenti tesi ad obiettivamente utilizzare per lo svolgimento delle loro attività, determinati materiali riciclabili o riusabili, anziché destinati allo smaltimento, ovvero che avvenga - in via prevalente - un effettivo recupero del materiale di cui trattasi, potranno usufruire di una sorta di bonus che verrà rimesso alle decisioni dell'Amministrazione comunale stessa di concerto con il Consorzio-Azienda.
art. 77 Aree di sosta per nomadi
1. Nelle aree assegnate dalle Amministrazioni comunali per la sosta dei nomadi è istituito uno specifico servizio di raccolta secondo gli indirizzi operativi dettati dalla medesima Amministrazione.
2. Sarà cura del Consorzio-Azienda, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, ripulire e bonificare le aree pubbliche o ad uso pubblico precedentemente occupate da nomadi o altri soggetti non autorizzati e per soste inferiori alle 48 ore.
art. 78 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recitati e non devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre tenerli sgombri da rifiuti abbandonati anche da terzi e curarne il decoro, la manutenzione e lo stato di conservazione ed efficienza.
art. 79 Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico
1. Qualora avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il personale dell’Ente si attiverà per accertare l’identità degli autori i quali, ove individuati, oltre alle sanzioni di cui all’art. 97 del presente regolamento dovranno provvedere all’asporto dei rifiuti, e a destinarli secondo le indicazioni del Consorzio-Azienda.
2. Nel caso di impossibilità nell’individuazione degli autori di abbandono di rifiuti il Consorzio- Azienda provvederà comunque alla loro rimozione e recupero e/o smaltimento evitando ulteriore pregiudizio per l’ambiente e la salute pubblica.
art. 80 Servizi accessori ed integrativi
1. I servizi oggetto del presente articolo, per la loro natura di accessorietà e di complementarietà vanno espressamente richiesti dalle Amministrazioni comunali interessate all’Ente e comprendono:
a) deaffissioni di manifesti e cancellazioni scritte; per l’esecuzione del servizio sono adottate tecniche appropriate al fine di non compromettere o danneggiare le parti su cui ricadono le scritte medesime;
b) lavaggio di superfici di particolare pregio;
c) lavaggio e disinfezione delle fontanelle, dei servizi igienici, dei sottopassaggi e dei portici di uso pubblico;
d) raccolta e asportazione delle foglie durante il periodo autunnale; tale servizio verrà svolto da operatori con l’ausilio di idonee attrezzature.
2. I costi per l’esecuzione dei servizi in oggetto e per lo smaltimento dei rifiuti risultanti ricadono sull’Amministrazione comunale interessata.
art. 81 Smaltimento/recupero dei rifiuti
1. Lo smaltimento/recupero dei Rifiuti provenienti dalle operazioni di cui al presente titolo, in caso non ne venga individuato l’autore,sarà a cura de Consorzio-Azienda e a carico delle Amministrazioni comunali.
Titolo 8: Compostaggio Domestico
art. 82 Obblighi per l’utente
1. L’utente è tenuto:
- ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio domestico esclusivamente la frazione organica prodotta nell’unità domestica di appartenenza dell’utente, oltre a piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc.;
- a smaltire in proprio il materiale prodotto dal compostaggio domestico e comunque compatibilmente con le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei R.S.U. del Comune di residenza;
- a liberare l’Ente da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
- ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell’ottimizzazione del processo e dell’ottenimento di compost di qualità.
art. 83 Impegni dell’Ente
1. L’Ente si impegna:
- a riconoscere la riduzione pari all’effettiva diminuzione della quota variabile della tariffa dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento della frazione organica dei R.S.U. e comunque con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di adesione alla convenzione ovvero di attivazione dell’attività di compostaggio domestico;
- a verificare eventuali irregolarità connesse con la convenzione in oggetto;
- a promuovere serate informative di incontro con la cittadinanza al fine di favorire il compostaggio domestico come pratica di gestione dei R.S.U.;
- ad effettuare, per quanto possibile, sopralluoghi presso gli utenti che ne facciano richiesta al fine di consigliare loro le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dall’uso del compostaggio domestico.
art. 84 Esclusioni dall’adesione al compostaggio domestico
Sono escluse dall’attività di compostaggio domestico:
- le utenze non domestiche;
- le utenze domestiche che non dispongono di un’area idonea ovvero che non dispongono di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare; tale superficie andrà dichiarata mediante autocertificazione nel modulo di adesione.
art. 85 Modalità di svolgimento del compostaggio domestico
1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell’Utente.
2. L’Utente che aderisce al compostaggio domestico deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo Titolo evitando espressamente di introdurre materiale non compatibile ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile; al fine di favorire il processo, il
materiale organico va mescolato con una sufficiente quantità di materiale di struttura (ramaglie, frammenti di legno, ecc.) e movimentato con regolarità al fine di evitare l’instaurarsi di condizioni anossiche.
art. 86 Modalità di adesione
1. L’utente che intenda aderire al compostaggio domestico deve autocertificare il possesso e l’utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la sede dell’Ente o presso l’Ufficio comunale incaricato;
2. L’utente che intenda aderire al compostaggio domestico dopo l’attivazione del servizio di ritiro domiciliare della frazione organica dei RSU dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare la biopattumiera avuta in dotazione dal Consorzio-Azienda.
art. 87 Controlli
Il personale consortile sottopone l’utenza convenzionata ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l’esistenza dei presupposti che consentono di ottenere i relativi benefici tariffari.
art. 88 Uso improprio
L’uso improprio, o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo Regolamento o successivamente introdotte dall’Ente è vietato e comporta l’automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l’intero anno di contestazione dell’irregolarità, dalla riduzione tariffaria nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa nelle misure previste dall’art. 97 del presente Regolamento.
art. 89 Durata
1. Dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione l’utente è tenuto ad ottemperare alle modalità operative fino a disdetta o a revoca.
2. L’utente che non intenda più operare il compostaggio domestico deve comunicare tale decisione all’Ente mediante domanda in carta semplice da consegnare direttamente all’incaricato dell’Ente presso il Comune di residenza; l’utente potrà usufruire del servizio di raccolta del rifiuto umido decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta domanda all’Ente.
3. Qualora, relativamente all’anno della rinuncia, sia già stata emessa la relativa fattura, l’Ente provvederà successivamente a conguagliare l’importo residuo.
art. 90 Cattivo funzionamento del processo di compostaggio
Qualora si presenti la necessità non altrimenti evitabile, di smaltire per cattivo funzionamento del processo tutta o parte del materiale organico avviato al compostaggio, il convenzionato può consegnare detto materiale presso il Centro di raccolta differenziata previo pagamento della quota di smaltimento in corso prevista per il rifiuto organico; l’utente è tenuto al pagamento di detta quota, anche cumulativa, qualora essa superi, nell’anno solare di riferimento, la cifra di € 20,00 (venti).
art. 91 ABROGATO
art. 92 Smaltimento della frazione vegetale
1. L’adesione al compostaggio domestico comporta l’automatica esclusione dal servizio di ritiro domiciliare della frazione vegetale (erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.).
2. Qualora l’utente si trovi a dover conferire maggiori quantità della frazione vegetale (erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.) di quanto il proprio compostaggio possa smaltire, potrà farlo solamente attraverso i Centri di raccolta differenziata, oppure se impossibilitato al trasporto, potrà richiedere il ritiro su chiamata previo pagamento delle spese di raccolta e smaltimento.
art. 93 Varie
L’Ente si riserva di valutare particolari richieste da parte di utenti che intendessero comunque attuare il compostaggio domestico anche se non rientranti nelle categorie previste da questo Regolamento (ad esempio il compostaggio condominiale); tali richieste vanno opportunamente giustificate e spedite in carta semplice al Consorzio-Azienda.
Titolo 9: Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni.
art. 94 Efficacia e Pubblicità
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.
2. Ai soli fini di maggior pubblicità, una copia del presente Regolamento sarà inoltrata per l’affissione all’albo pretorio dei Comuni associati. Sarà inoltre fatto conoscere a tutte le utenze interessate attraverso la sua pubblicazione e distribuzione per mezzo delle pubblicazioni consortili e/o altri canali informativi, compreso il sito internet del Consorzio-Azienda.
art. 95 Vigilanza
1. Il Consorzio-Azienda, in collaborazione anche con la Polizia Municipale competente, svolge tutte le funzioni di polizia amministrativa relative alla gestione dei servizi dei rifiuti come disciplinati dal presente Regolamento ovvero l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza.
2. Il personale consortile adibito non può svolgere funzioni di polizia giudiziaria né in ordine ad illeciti e/o a sanzioni amministrative.
3. Il personale consortile ha l’obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al
P.M. o ad un Ufficiale di P.G., in ordine ad ogni reato procedibile d’ufficio di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
4. Nell’ambito di una leale e fattiva collaborazione con la Provincia e con i Comuni, al fine di garantire una più compiuta tutela ambientale e/o igienico-sanitaria del territorio interessato dal servizio di gestione dei rifiuti, i dipendenti consortili segnaleranno tempestivamente alla vigilanza provinciale e/o alla competente Polizia municipale ogni illecito punibile con una sanzione amministrativa.
5. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e ss. della Legge n. 689 del 1981 per tutte le sanzioni amministrative per le quali una specifica disposizione di legge non stabilisca altrimenti.
6. Rimangono escluse dalle competenze del Consorzio-Azienda:
a) i reati contravvenzionali di cui al X.Xxx. 152/2006 per i quali sono competenti tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali;
b) l’irrogazione delle sanzioni amministrative contemplate dal D.Lgs 152/2006.
art. 96 Divieti
Sono vietati tutti i comportamenti non attinenti a quanto precisato nei vari Titoli di questo Regolamento. Sono in particolare vietati:
a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
b) l'esposizione di sacchetti e/o di contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
c) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
d) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
e) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
i) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
j) l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
k) il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
l) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
n) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.
o) Presso i Centri di raccolta differenziata è vietato:
- l’abbandono di rifiuti all’esterno dei Centri di raccolta differenziata stessi;
- l’accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
- il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori;
- il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- il conferimento di rifiuti speciali;
- il danneggiamento delle strutture dei Centri di raccolta differenziata stessi.
art. 97 Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge statale e/o regionale in materia.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono quelle contemplate dall’art. 344 T.U. 27/07/1934, n. 1265.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla raccolta differenziata dei RSU e RSA su applicano le seguenti sanzioni amministrative:
RIFERIMENTO | VIOLAZIONE | CASISTICA | SANZIONE | |
Da | A | |||
Art. 96 lett. A) | Xxxxxxx, rovistamento e prelievo dei rifiuti dai contenitori di raccolta | 20,00 | 120,00 | |
Art. 96 lett. b), c), f), g), h) e j) | Uso improprio dei contenitori per la raccolta compreso l’esposizione in orari e giorni diversi da quelli stabiliti e il conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti | 20,00 | 120,00 | |
Art. 96 lett. d) e e) | Spostamento dei cassonetti e sosta di veicoli nei spazi di manovra degli stessi | 20,00 | 120,00 | |
Art. 96 lett. I) | Combustione di rifiuti, diversi dai residui vegetali secchi | 20,00 | 120,00 | |
Art. 96 lett. K) | Imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico | 20,00 | 120,00 | |
Art. 96 lett. L) | Conferimento al servizio o abbandono su area pubblica, ecc. di animali morti | 20,00 | 120,00 | |
Art. 96 lett. M) | Conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati | Rifiuti speciali non pericolosi | 20,00 | 120,00 |
Art. 96 lett. M) | Conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati | Rifiuti speciali pericolosi | 20,00 | 120,00 |
Art. 96 lett. N) | Danneggiamento delle strutture del servizio pubblico | 20,00 | 120,00 | |
Art. 96 lett. O) | Comportamento difforme al Regolamento vigente nei Centri di raccolta differenziata (CARD) | 20,00 | 120,00 | |
Art. 90 | Difformità nello svolgimento del compostaggio domestico da parte di utenti usufruenti della riduzione tariffaria | 20,00 | 120,00 | |
Altre violazioni non contemplate dalle precedenti voci | 20,00 | 120,00 |
Le sanzioni sono espresse in Euro
Titolo 10: Carta di Qualità dei Servizi
art. 98 Premessa. Principi fondamentali
1. La Carta di Qualità dei Servizi si prefigge di elevare e migliorare il livello dei servizi ambientali garantendo il controllo delle attività svolte e il colloquio continuo con l’utenza. Essa si applica a tutte le attività di cui al presente Regolamento ed in particolare:
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani, urbani pericolosi, Speciali assimilati;
- raccolta differenziata, selezione e riciclaggio;
- pulizia stradale sia meccanizzata che manuale;
- recupero residui e energia, smaltimento e trattamento in impianti autorizzati.
2. L’Ente, nell’obiettivo dell’efficienza, garantisce, nell’espletamento delle attività, il rispetto dei principi considerati prioritari per i servizi pubblici:
- eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti;
- imparzialità nell’erogazione del servizio;
- continuità e regolarità delle prestazioni;
- diritto di scelta dell’utente tra i diversi soggetti che possano erogare i servizi;
- partecipazione dell’utenza alla prestazione del servizio;
- efficienza,efficacia, economicità e trasparenza;
L’Ente si prefigge di adeguare le strutture operative, i mezzi tecnici, le tecnologie impiegate e l’organizzazione gestionale per migliorare l’efficienza del servizio.
3. L’Ente si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge, a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscono l’ottemperanza e a garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.
4. L’Ente si impegna a rispettare l’Ambiente nell’esercizio dei servizi offerti ed a garantire la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente minimizzando gli impatti delle attività svolte, in particolare attraverso la riduzione dei quantitativi dei rifiuti da smaltire e della loro pericolosità e la promozione di iniziative per ogni forma di raccolta separata e di recupero di materiali ed energia.
5. L’Ente garantisce la adeguata partecipazione dell’utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti. L’utente ha diritto di accedere alle informazioni inerenti alle prestazioni che lo riguardano, di presentare relazioni ed istanze, di produrre memorie e documenti, di formulare osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio.
art. 99 Strumenti standard di qualità del servizio
1. I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che l’Ente è determinato ad osservare sono:
- Continuità e regolarità del servizio;
- Tutela dell'ambiente;
- Formazione del personale;
- Procedure di comunicazione ed accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano;
- Rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite;
- Certificazione di qualità dei propri processi.
2. Attraverso le analisi delle rilevazioni sistematiche del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, l’Ente attiverà quelle procedure necessarie per l’adeguamento del servizio per aumentarne l’efficienza e la qualità.
art. 100 Continuità e regolarità del Servizio
1. L’Ente si impegna a garantire la continuità e regolarità dei servizi ambientali mediante la propria struttura organizzativa. Le modalità pratiche sono definite e concordate con le Amministrazioni Comunali interessate in relazione anche alla specifica attività da eseguire e nell'ambito delle pattuizioni.
2. L’Ente attiverà una opportuna modalità di controllo per il sistematico rilievo dell'esecuzione dei servizi. Le modalità di rilievo ed i risultati dovranno essere rese note.
art. 101 Rapporti con gli utenti
1. L’Ente ed il suo personale sono tenuti a trattare con gli utenti e/o clienti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi.
2. I dipendenti sono tenuti, inoltre, ad indicare le proprie generalità sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche. Tutti i dipendenti, con mansioni di front office, devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, sul quale sono riportati le generalità, la funzione e la fotografia.
3. Per i reclami presentati dall'utente, l'ufficio preposto comunica il nominativo del responsabile del procedimento e dei tempi previsti per l'espletamento della stessa. Comunque il responsabile del procedimento riferisce entro trenta giorni all'utente sull'esito degli accertamenti compiuti e le modalità ed i termini in cui l’Ente provvederà a rimuovere le irregolarità evidenziate.
art. 102 Strutture di controllo
L’Ente provvede a garantire le seguenti attività:
- ricevere i reclami degli utenti e/o clienti;
- effettuare accertamenti sui reclami stessi;
- effettuare indagini a campione presso gli utenti/clienti per raccogliere giudizi inerenti al servizio;
- elaborare progetti per il conseguimento di migliorie o di nuovi obiettivi di qualità dei Servizi o dì migliore tutela dell'ambiente.
art. 103 Indagini demoscopiche sul livello di gradimento dei servizi
1. L’Ente si impegna, con cadenza almeno triennale, a commissionare ad Istituti e/o Enti di comprovata esperienza, individuati mediante apposite procedure ad evidenza pubblica, una ricerca sul livello di gradimento dei servizi pubblici erogati agli utenti. Questa ricerca demoscopica dovrà, tra l’altro, riferirsi alle attività che hanno riscontrato lamentele da parte dei cittadini-utenti ed essere articolata sul territorio dove opera il gestore.
2. I risultati degli studi e delle ricerche, adeguatamente commentati da parte dei soggetti incaricati, sono portati a conoscenza delle Amministrazioni Comunali e trasmessi agli organismi preposti alla tutela dei consumatori.
Titolo 11: Disposizioni Varie e Finali
art. 104 Interessenze ed interventi sul territorio
1. Le Amministrazioni Comunali, per quanto di competenza, assistono il Consorzio-Azienda al fine di facilitare il corretto sviluppo dei servizi affidati e, in particolare, si impegnano ad informare, documentare e sentire l’Ente in materia di piani urbanistici, relativamente agli aspetti di interdipendenza fra sviluppo urbanistico e gestione di servizi, in tempo utile affinché il Consorzio-Azienda possa progettare, fornire e/o realizzare al meglio gli impianti e/o strutture necessari ad assicurare i servizi relativi.
2. Le Amministrazioni si impegnano a valutare ed eventualmente ad inserire nei piani urbanistici adeguate previsioni per mettere a disposizione del gestore le aree di proprietà comunale, o di terzi, occorrenti per l’installazione e l’esercizio degli impianti individuati dal gestore per la gestione dei servizi.
3. L’Amministrazione garantisce al gestore l’uso gratuito delle aree pubbliche destinate al traffico di superficie del Comune ed ogni altra superficie di proprietà comunale occorrenti per la realizzazione dei servizi.
4. L’Ente quando esegue interventi ed opere sul suolo pubblico ovvero su immobili ed impianti del Comune, è tenuto a ripristinare il normale stato dei luoghi a propria cura e spese. In difetto parziale o totale, il gestore sarà obbligato a corrispondere all’Amministrazione comunale le spese da questa sostenute per l’esecuzione dei ripristini omessi.
5. L’Amministrazione, valutata la necessità, assume, se necessario, l’impegno di costituire diritti d’uso, servitù, superficie, comodato, locazione dei lavori di propria competenza sul territorio comunale. Le modalità di informazione saranno concordate con gli Enti locali di riferimento e dovranno tener conto della durata ed entità dei lavori da effettuare.
art. 105 ABROGATO
art. 106 Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti
Sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili incompatibili ovvero contrastanti con il presente Regolamento.