Modulo Tutela legale+
Modulo Tutela legale+
Appendice
alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione
Edizione gennaio 2023
Mod. 186321-009-002-012023
Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Assicurazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo.
Edizione gennaio 2023
Società del Gruppo Assicurativo
Modulo Tutela Legale+
Caro Cliente,
il Modulo Tutela legale+ integra la SEZIONE I delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.
Nel modulo sono presenti:
• SEZIONE II (Artt. 1 - 8) - Norme relative alle coperture assicurative
• SEZIONE III (Artt. 9 - 13) - Norme relative alla gestione dei sinistri
• GLOSSARIO
Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo Tutela legale+ abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico giallo, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti.
• elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.
• elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.
ll set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.
Grazie per l’interesse dimostrato.
Indice | ||
PREMESSA | ||
SEZIONE II NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE | ||
Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO | Pag. | 1 di 13 |
Art. 1.1 Tutela legale | Pag. | 1 di 13 |
Art. 1.1.1 Persone e beni assicurati | Pag. | 2 di 13 |
Art. 1.1.2 Quando un evento è coperto | Pag. | 2 di 13 |
Art. 1.1.3 Ambiti di copertura | Pag. | 2 di 13 |
Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO | Pag. | 5 di 13 |
Art. 2.1 Esclusioni | Pag. | 5 di 13 |
Art. 2.2 Spese non rimborsabili | Pag. | 6 di 13 |
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE | Pag. | 6 di 13 |
Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE | Pag. | 7 di 13 |
Art. 5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI | Pag. | 7 di 13 |
Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE | Pag. | 7 di 13 |
Art. 6.1 Carenze | Pag. | 7 di 13 |
Art. 7. MODIFICHE DEL PREMIO | Pag. | 8 di 13 |
Art. 8. INSORGENZA DEL SINISTRO, DETERMINAZIONE DELLA DATA IN CUI AVVIENE IL SINISTRO | Pag. | 8 di 13 |
Art. 8.1 Unico sinistro | Pag. | 8 di 13 |
SEZIONE III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI | ||
Art. 9. DENUNCIA DEL SINISTRO | Pag. | 8 di 13 |
Art. 10. GESTIONE DEL SINISTRO | Pag. | 9 di 13 |
Art. 11. LIBERA SCELTA DEL LEGALE | Pag. | 10 di 13 |
Art. 12. ARBITRATO | Pag. | 11 di 13 |
Art. 13. RECUPERO DI SOMME | Pag. | 11 di 13 |
GLOSSARIO | ||
Allegato 1 - TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CARENZE |
Trattazione stragiudiziale: è finalizzata a evitare che la controversia arrivi a un giudizio, utilizzando altri strumenti messi a disposizione dalla legge, quali ad esempio la mediazione, la negoziazione assistita e la transazione
(accordo tra Assicurato e Controparte con il supporto di un legale), che consentono di gestire tra
le parti la sua risoluzione
Organismo di Mediazione: Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento
di mediazione.
Sezione II
Mediazione: attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della
controversia stessa.
soccombenza: in caso di condanna l'Assicurato è tenuto a pagare le
spese legali
Avvocato domiciliatario: collaborazione con un legale esercente nella sede competente diversa da quella in cui deve essere avviata la causa quando si deve instaurare un giudizio in una sede diversa da quella in cui opera il
difensore principale.
da sapere: procedimento volto a stabilire le cause oggettive che hanno determinato un evento, volto anche a favorire la composizione
della lite tra le parti
Contributo unificato: somma che viene corrisposta all'Erario ogni volta in cui una parte inizia un processo, fatti salvi i casi in cui la legge espressamente lo esclude
da sapere: nel caso in cui un debitore non adempia ai propri obblighi nei confronti di un creditore, l'esecuzione forzata è una procedura finalizzata a sottrarre forzatamente al debitore
beni di sua proprietà
PREMESSA
Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo Tutela legale+ (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
NON DIMENTICHI
di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articolo 2 e 3)
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
articolo 1 Che cosa è assicurato
1.1 Tutela legale
Nei casi in cui opera la polizza, la garanzia copre:
a) i compensi per l'intervento di un unico avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
b) le spese dell'Organismo di Mediazione, quando la Mediazione sia obbligatoria
c) le spese liquidate giudizialmente a favore della controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato o in conseguenza di una transazione
autorizzata dalla Compagnia;
d) le eventuali spese sostenute per un avvocato domiciliatario con il limite di
1.500 euro
e) le spese di indagine o investigative
f) i compensi per l'attività di Xxxxxx
g) i compensi per l'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)
h) i compensi e le spese per l'accertamento tecnico preventivo
i) le spese relative al contributo unificato, se poste a carico dell'Assicurato
j) le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato
k) la tassa di registro degli atti giudiziari se l'Assicurato è soccombente, anche solo parzialmente, o in caso di compensazione delle spese di lite
l) le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi
I compensi e le spese sono rimborsati fino ad un massimo di 10.000 euro per sinistro e di 100.000 euro per ciascuna annualità assicurativa di polizza. Il massimale non può essere modificato.
Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l’Assicurato.
L’Assicurato è il soggetto (o i soggetti) che beneficiano delle coperture.
Unione civile: l'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n.76
da sapere: gli Assicurati devono essere in possesso di un documento di riconoscimento e del codice
fiscale italiano
da sapere: situazione in cui un soggetto, chiamato conduttore, spesso identificato anche con il termine di locatario, riceve un determinato bene immobile dal proprietario, ossia il locatore
Vita quotidiana: tutto ciò che non è riconducibile all'attività lavorativa
Lavoro subordinato: secondo l'articolo 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato è quel
dipendente che si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore
1.1.1. Persone e bene assicurati
I soggetti assicurati sono:
● la persona fisica indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale
● le persone fisiche considerate “nucleo familiare” dell'Assicurato, così come di seguito precisato:
✓ il coniuge o l'unito civilmente
✓ persone che convivono in modo continuativo con l'Assicurato
✓ figli dell'Assicurato di età non superiore a 26 anni residenti altrove per motivi di studio
✓ figli minorenni dell'Assicurato anche se affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio
✓ figli minorenni nati al di fuori del matrimonio
✓ minori in affidamento familiare ai sensi di legge.
Gli Assicurati devono esser obbligatoriamente residenti o domiciliati in Italia. Il bene assicurato è:
● l'abitazione principale utilizzata dagli Assicurati in qualità di proprietari o conduttori, nella quale risiedono o hanno il domicilio.
1.1.2. Quando un evento è coperto
Un evento rientra in copertura se avvenuto nel periodo di validità della polizza. Per determinare la data in cui avviene un sinistro si fa riferimento a:
- il giorno che ha dato origine al diritto di risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali
- il giorno in cui è avvenuta la prima violazione (anche presunta), di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della Controparte o di un terzo, in tutti gli altri casi diversi dalle richieste di risarcimento per danni extracontrattuali.
1.1.3. Ambiti di copertura
Il Modulo copre le spese che l'Assicurato deve sostenere per la difesa dei suoi diritti in sede stragiudiziale e giudiziale per gli eventi relativi a:
● vita quotidiana
● proprietà e conduzione dell'abitazione principale da lui utilizzata
● rapporti di lavoro subordinato
da sapere: ogni qualvolta un soggetto viola una regola di civile convivenza attraverso una condotta riprovevole, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza, incorre nella responsabilità extracontrattuale. Nel caso in cui tale condotta abbia causato un danno
vige l'obbligo risarcitorio
Costituzione di parte civile: la persona offesa o danneggiata da un reato interviene nel processo penale contro l'autore dell'illecito per chiedere che quest'ultimo sia condannato, oltre che alla pena prevista dall'ordinamento per tale reato, anche al risarcimento dei danni (sia morali che materiali) subiti in conseguenza del reato
Valore della controversia: ad esempio se l'Assicurato ha una vertenza con un orologiaio per una riparazione da 180 euro, la garanzia non opera perché il valore in lite è
inferiore a 300 euro
da sapere: in caso di violazione del contratto di lavoro l'assicurato viene raggiunto da una contestazione disciplinare dal proprio datore di
lavoro
Diritto reale: diritto che conferisce al titolare un potere assoluto e immediato su una cosa.
Ad esempio, un usufrutto
Ambito Vita Quotidiana | Ambito Abitazione | Ambito Lavoro Subordinato |
Il giardino di pertinenza dell'abitazione dell'Assicurato viene occupato abusivamente da un vicino di casa che vi parcheggia la propria roulotte. |
In particolare, a titolo esemplificativo e salvo i casi indicati all'art. 2.1 - Esclusioni, la copertura assicurativa opera per: A) difendersi in un procedimento penale colposo. Di seguito alcuni esempi degli ambiti in cui la copertura assicurativa opera: | ||
Ambito Vita Quotidiana | Ambito Abitazione | Ambito Lavoro Subordinato |
L'Assicurato viene indagato per lesioni colpose perché ha investito un passante con la propria bicicletta. | L'Assicurato, proprietario di casa, viene indagato per omicidio a causa dell'omessa manutenzione della caldaia le cui esalazioni hanno provocato dei morti. | L'Assicurato, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, perde il carico dal muletto e causa una lesione fisica a un collega. |
B) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di un fatto illecito di terzi, inclusa la costituzione di parte civile. Di seguito alcuni esempi degli ambiti in cui la copertura assicurativa opera: | ||
Ambito Vita Quotidiana | Ambito Abitazione | Ambito Lavoro Subordinato |
L'Assicurato viene travolto da un altro sciatore mentre si trova sulle piste da sci. | L'Appartamento dell'Assicurato viene danneggiato da infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento del vicino. | L'Assicurato, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa subisce lesioni personali in seguito ad una manovra errata di un collega. |
C) sostenere controversie di natura contrattuale purché il valore della controversia sia superiore a 300 euro ed inferiore a 50.000 euro. Sono comprese anche le controversie che l'Assicurato deve affrontare con il proprio datore di lavoro (privato o pubblico) o con i collaboratori domestici regolarmente assunti. In riferimento alle controversie con collaboratori domestici non sono previsti limiti relativamente al valore della controversia. Di seguito alcuni esempi degli ambiti in cui la copertura assicurativa opera: | ||
Ambito Vita Quotidiana | Ambito Abitazione | Ambito Lavoro Subordinato |
Assicurato intende ottenere il corretto adempimento di un obbligo contrattuale derivante dalla consegna di una cucina non avvenuta entro il termine pattuito. | L'Assicurato esige di ottenere dal muratore la corretta esecuzione di un'opera a seguito di lavori di ripristino del bagno non realizzati ad opera d'arte. | L'Assicurato, dipendente di un'impresa privata, impugna il provvedimento disciplinare presentato contro di lui. |
D) sostenere controversie riconducibili alla proprietà, o ad altri diritti reali, di beni immobili, se riferibili all'abitazione principale utilizzata. Di seguito l'esempio dell'ambito in cui la copertura assicurativa opera: |
Previdenza sociale: forma di tutela e assistenza dei lavoratori che si traducono in erogazione di prestazioni di somme di denaro o
altre utilità
da sapere: per congiunto si intende:
• il coniuge non legalmente separato,
• la parte dell'unione civile,
• un ascendente (ad esempio un genitore),
• un discendente (un figlio o un nipote),
• un affine in linea retta (ad esempio il suocero),
• l'adottante,
• l'adottato,
• un fratello o una sorella conviventi
da sapere: questa formula assicurativa prevede il rimborso di quella parte di danno che supera l'indennizzo massimo fissato dalla
prima assicurazione
Social: Ad esempio Facebook,
Instagram e Twitter
Media Network: giornali online e i siti
web di informazione
Ambito Vita Quotidiana | Ambito Abitazione | Ambito Lavoro Subordinato |
L'Assicurato, utilizzando una piattaforma social network, pubblica alcune foto di una festa dove sono presenti dei minori. Il genitore di uno di loro presenta denuncia per aver divulgato le immagini del proprio figlio senza aver dato il consenso. |
E) sostenere controversie relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali. Di seguito alcuni esempi degli ambiti in cui la copertura assicurativa opera: | ||
Ambito Vita Quotidiana | Ambito Abitazione | Ambito Lavoro Subordinato |
L'Assicurato pensionato avanza la richiesta di riconoscimento della pensione di invalidità civile, ma a seguito di contestazione dell'INPS propone un ricorso. | L'Assicurato contesta all'INPS il mancato riconoscimento di alcune settimane contributive che darebbero diritto alla pensione. | |
F) sostenere un'azione/istanza per una controversia relativa all'interdizione o inabilitazione e per la nomina di un amministratore di sostegno a un parente o ad un congiunto, o per revocare tali provvedimenti (volontaria giurisdizione). Di seguito un esempio dell'ambito in cui la copertura assicurativa opera: | ||
Ambito Vita Quotidiana | Ambito Abitazione | Ambito Lavoro Subordinato |
L'Assicurato presenta istanza di interdizione del figlio in quanto incapace di intendere e chiede la nomina di un amministratore di sostegno. | ||
G) difese da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di polizza Responsabilità Civile, il Modulo Tutela legale+ opera a secondo rischio. Di seguito alcuni esempi degli ambiti in cui la copertura assicurativa opera: | ||
Ambito Vita Quotidiana | Ambito Abitazione | Ambito Lavoro Subordinato |
Il cane dell'Assicurato morde un passante. L'Assicurato attiva la copertura di Responsabilità Civile eventualmente posseduta e attiva cautelativamente il Modulo Tutela legale+. | Dal balcone dell'Assicurato cade un vaso che danneggia un'autovettura parcheggiata in strada e il proprietario del veicolo chiede il risarcimento del danno all'Assicurato che si tutela attivando la polizza RC (qualora posseduta) e cautelativamente il Modulo Tutela legale+. | |
H) difesa penale per reati colposi commessi dall'Assicurato tramite l'utilizzo del web (ad esempio di Social e di Media Network). Di seguito alcuni esempi degli ambiti in cui la copertura assicurativa opera: |
CHE COSA NON E' ASSICURATO
Sentenza di assoluzione passata in giudicato: è una sentenza definitiva e irrevocabile, quindi non può più
essere impugnata
Derubricazione: si ha quando il giudice decide che il reato contestato è meno grave di quello
ipotizzato
da sapere: sono le spese che l'assicurato è condannato a pagare, se ritenuto responsabile, alle persone che si sono costituite parte civile e che hanno subito danni per effetto del reato da lui commesso
Ente: è l'ufficio tecnico del Comune che provvede a rilasciare le opportune autorizzazioni per eseguire
i lavori
I) richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per reati di altre persone (terzi) commessi utilizzando il web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web, su Social e su Media Network. La copertura assicurativa opera solo ed unicamente se è stato aperto un procedimento penale nel quale il responsabile è stato rinviato a giudizio. | ||
Ambito Vita Quotidiana | Ambito Abitazione | Ambito Lavoro Subordinato |
L'Assicurato, utilizzando una piattaforma social network, legge commenti con contenuti diffamatori nei suoi confronti, pubblicati da un'altra persona (conoscente o meno). | ||
Facciamo chiarezza su CAUSA CIVILE e CAUSA PENALE Le cause civili sono in generale rivolte a risolvere litigi tra due o più persone. Il giudice verifica chi ha ragione e chi ha torto, sulla base di quanto disposto dall'ordinamento civile (es. Codice Civile, Codice del consumo, Codice del lavoro). In conseguenza della causa civile, il giudice ordina di compiere determinati atti, come ad esempio di astenersi da determinati comportamenti o pagare una determinata somma di denaro. Le cause penali, invece, sono quelle che instaura lo Stato, a proprie spese, dietro una formale querela o denuncia di uno o più soggetti al fine di accertare il compimento di un reato. In caso di fatti di particolare gravità (ad esempio omicidio, lesioni personali, violenza privata, stalking), lo Stato può agire anche d'ufficio a prescindere dalla segnalazione dei soggetti coinvolti. In conseguenza della causa penale viene stabilita per il colpevole la pena, cioè la reclusione o l'arresto, multa o ammenda. articolo 2. Che cosa non è assicurato 2.1 Esclusioni Le garanzie non sono valide per: | ||
1. eventi che derivano da fatto doloso della persona assicurata. Se l'Assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la copertura opera solo quando: • il procedimento si conclude con una sentenza di assoluzione o proscioglimento passata in giudicato; • viene confermata la derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo; • si verifica l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato. La copertura assicurativa non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra indicati, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa 2. la difesa in procedimenti penali connessi alla proprietà o la guida di veicoli a motore sottoposti per legge all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile 3. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile del danneggiato quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale 4. le controversie relative a contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita dell'Abitazione principale e delle altre abitazioni di proprietà dell'Assicurato 5. le controversie contrattuali che riguardano l'Assicurato in qualità di proprietario, possessore, conducente o passeggero di veicoli terrestri, aeromobili o mezzi nautici, soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria 6. le controversie contrattuali relative a lavori di ampliamento, trasformazione e ristrutturazione dell'abitazione principale dell'Assicurato, per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dall'Ente e per difetti manifestatisi successivamente a tali lavori | ||
Serrata: sospensione delle attività in un'azienda, attuata dal proprietario a scopo di pressione, di rivalsa, di
protesta
da sapere: tra questi reati rientrano le
violenze sulle donne
Arbitrato: metodo alternativo di risoluzione delle controversie (senza ricorso quindi
a un procedimento giudiziario) per risolvere liti in materia civile e commerciale, mediante l'affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo rispetto alla controversia, detto arbitro
Class action: adesione a cause legali collettive che il Codice del Consumo concede a gruppi di consumatori per ottenere giustizia nei confronti di imprese e produttori, in tempi rapidi, e con procedura semplificata
da sapere: le sanzioni amministrative scattano quando si viola una norma di diritto amministrativo; le sanzioni penali, invece, quando si commette un reato. La multa è la sanzione pecuniaria prevista per i reati più gravi: talvolta è in alternativa alla pena detentiva, altre volte vi si aggiunge. L'ammenda, infine, è la sanzione pecuniaria per i reati minori
da sapere: il patto di quota lite è un accordo tra cliente ed avvocato, vietato dalla legge, che comporta
che il compenso professionale
dell'avvocato difensore viene calcolato sulla base di una quota del bene oggetto della controversia, anziché essere commisurato alle tariffe professionali che tengono conto anche del valore della causa e
dell'impegno necessario
7. le controversie contrattuali relative a finanziamenti di progetti per la costruzione, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell'abitazione principale dell'Assicurato 8. le controversie contrattuali di lavoro o procedimenti penali nei casi in cui l'Assicurato eserciti in forma autonoma professioni liberali, tecniche o qualsiasi altra tipologia di collaborazione 9. le controversie contrattuali di lavoro o procedimenti penali nei casi in cui l'Assicurato eserciti la professione medica e ostetrica 10. le controversie in materia fiscale, tributaria e amministrativa 11. le vertenze riguardanti separazione e/o divorzio, il diritto delle successioni e delle donazioni 12. le vertenze riguardanti comportamenti antisindacali del datore di lavoro verso l'Assicurato 13. i danni subiti per disastro atomico, ecologico, radioattivo, per atti di guerra, insurrezioni popolari, scioperi, serrate, stato di allarme e per fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale 14. la difesa di procedimenti penali connessi all'abuso di minori, reati di genere e reati di mafia 15. le controversie contrattuali con le Società del gruppo Intesa Sanpaolo 16. gli arbitrati (salvo quanto indicato all'art. 12 - Arbitrato) 17. vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d'autore e concorrenza sleale 18. i casi di adesione a class action 19. controversie tra Assicurati o tra Contraente e Assicurati all'interno del medesimo Modulo. |
2.2 Spese non rimborsabili La copertura assicurativa non include il rimborso di: |
a) sanzioni, multe, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose c) compensi predeterminati tra l'Assicurato e l'Avvocato che pattuiscono e stabiliscono prestazioni professionali d) spese legali per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi medi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni f) spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale g) spese legali per la redazione e presentazione di denuncia o querela, se non viene instaurato un procedimento penale a carico del querelato per il quale l'Assicurato si costituisce parte civile. |
articolo 3. Quali sono i limiti delle coperture • Per le operazioni di esecuzione forzata vengono coperte le spese fino a massimo di 2 tentativi per sinistro; • Per la proposizione della querela sono riconosciute le spese solamente nel caso in cui sia aperto un procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio. La differenza tra querela e denuncia Xxx i reati meno gravi (es. furto e diffamazione) la Giustizia può intervenire solo se è la vittima a chiederlo sporgendo una querela. È possibile sporgere una querela presentandosi presso una stazione di Polizia, una caserma dei Carabinieri o presso gli uffici della Procura della Repubblica, entro i limiti di tempo previsti dalla legge. Per i reati più gravi (es. lesioni gravi, omicidio o calunnia), invece, la Giustizia procede indipendentemente dal fatto che lo chieda la vittima, la quale, tuttavia, può comunque fare la segnalazione alle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Procura della Repubblica) sporgendo una denuncia. • In caso di controversie di natura contrattuale le garanzie coprono il valore della controversia solo se compreso fra 300 euro e 50.000 euro. Per le controversie con collaboratori domestici non sono previsti limiti relativamente al valore della lite. |
FINISCONO LE COPERTURE
• In caso di richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per reati di altre persone (terzi) commessi tramite l'utilizzo del web, le prestazioni sono previste solo ed unicamente nel caso in cui sia stato aperto un procedimento penale nel quale il responsabile sia stato rinviato a giudizio.
articolo 4. Dove valgono le coperture
In caso di difesa in un procedimento penale e nelle ipotesi di pretese risarcitorie derivanti da un danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato (lettera A, B, G, H e I dell'art.
1.1.3 - Ambiti di copertura) la copertura assicurativa opera per i sinistri avvenuti nell'Unione Europea, a condizione che il foro competente che deve procedere si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi (lettera C, D, E, F dell'art. 1.1.3 - Ambiti di copertura) la copertura opera per sinistri avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
articolo 5. Dichiarazioni inesatte o reticenti
Le coperture del Modulo e il relativo premio sono determinati in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Cliente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, fornite in sede di sottoscrizione o in corso di contratto,
possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in caso di sinistro.
articolo 6. Quando cominciano e quando finiscono le coperture
da sapere: la scadenza della polizza si rinnova di anno in anno senza necessità di un consenso esplicito del
Cliente
Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, solo se il premio è stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza.
In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità indicate nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
6.1 Carenze
La copertura assicurativa opera durante il periodo di validità del Modulo e non viene prestata per i sinistri che siano insorti:
a) entro 180 giorni dalla decorrenza del Modulo per le azioni/istanze di volontaria giurisdizione
b) entro 90 giorni dalla decorrenza del Madulo per ogni vertenza di natura contrattuale
Se il Modulo viene acquistato senza interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente che copre il rischio Tutela Legale, la carenza citata alla lettera a) e b) non opera per tutte le prestazioni già previste nella polizza precedente, mentre opera per le nuove prestazioni previste dal presente Xxxxxx.
Al momento della denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato dovrà fornire la documentazione necessaria a provare l'esistenza di una polizza precedente che copre il rischio della Tutela Legale.
Cos’è la carenza
È il periodo di tempo durante il quale le garanzie non hanno effetto. L’efficacia della garanzia parte infatti dopo il periodo di carenza.
MODIFICHE DEL PREMIO
articolo 7. Modifiche del premio
Sezione III
Articolo 8. Insorgenza del sinistro, determinazione della data in cui avviene il sinistro
Per insorgenza del sinistro, o per determinare la data in cui avviene un sinistro, si deve fare riferimento alla:
a) data in cui è avvenuta la prima violazione (anche presunta) di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimento penale. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo
b) data del primo evento che ha dato origine al diritto di risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato
c) data in cui è avvenuto il primo inadempimento (anche presunto) di un contratto da parte dell'Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale
d) data di presentazione dell'istanza nei casi di volontaria giurisdizione.
Se il sinistro si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la Compagnia prenderà in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta.
Articolo 8.1 Unico sinistro
Le vertenze civile e penali promosse da o contro più persone aventi ad oggetto:
• fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, oppure
• procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate
si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro e la copertura assicurativa prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Anche il massimale è da considerarsi unico con riferimento:
- alla fase stragiudiziale
- alla fase di mediazione-conciliazione-negoziazione assistita
- all'eventuale arbitrato (art. 12 - Arbitrato)
- a tutte le fasi della vertenza e ai relativi gradi di giudizio
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
articolo 9. Denuncia del sinistro
La denuncia può essere inoltrata alla Compagnia tramite:
E-mail, all'indirizzo xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
L'Assicurato deve denunciare immediatamente il sinistro, e comunque entro il tempo utile per la sua difesa, telefonando al numero verde 800.124.124 (dall'estero +39 02.30328013). In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
La Compagnia può variare unilateralmente l'importo del premio del Modulo,
comunicandolo al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
In questo caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo seguendo le modalità indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia.
Se il Cliente non effettua la disdetta del modulo le coperture del Modulo si rinnovano tacitamente alle nuove condizioni di premio.
da sapere: l'assicurato invia alla
Compagnia: descrizione e cronologia dei fatti, dati
della controparte e altra documentazione (es. la copia di un contratto o di una fattura)
Informazione di garanzia: conosciuta anche come “avviso di garanzia”, è l'atto con il quale il Pubblico Ministero informa l'indagato e la persona offesa del procedimento in corso, dando indicazione delle norme di legge che si presumono violate, della data e del luogo del fatto e invitando a esercitare il diritto di nominare un
difensore di fiducia
Posta raccomandata A/R, a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
DENUNCIA DEL SINISTRO
App di Intesa Sanpaolo Assicura
Area Clienti di Intesa Sanpaolo Assicura
e deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
A titolo esemplificativo, dovranno esser forniti:
1. generalità e recapiti della controparte
2. estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda, copia della corrispondenza intercorsa
3. copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, fotografie ecc.)
4. dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste
5. copia dell'informazione di garanzia o ogni atto notificato all'Assicurato
6. rapporto delle autorità giudiziarie (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato ecc.).
Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia:
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.
La Compagnia, raccoglierà la richiesta, indicherà i documenti necessari per l'attivazione della copertura assicurativa in funzione della tipologia di evento accaduto e fornirà le informazioni relative alle modalità di gestione del caso rilasciando un numero identificativo di fascicolo.
L'Assicurato dovrà aggiornare su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione della prestazione assicurativa nonché far pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento successivo alla denuncia di sinistro e ogni successiva notizia utile alla gestione del suo caso.
In mancanza di idonea documentazione, la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni, decadenze o pregiudizi che dovessero intervenire.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata e spedita a spese dell'Assicurato. Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l'Assicurato dovrà denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Si precisa che nel caso in cui la polizza non dovesse essere rinnovata, l'Assicurato avrà diritto all'indennizzo di sinistri avvenuti in corso di polizza solo se verranno portati a conoscenza della Compagnia entro 24 mesi dal termine della polizza.
da sapere: la negoziazione vale per i sinistri stradali e per i pagamenti sotto
50.000 euro
Resistenza in giudizio: difesa da una pretesa risarcitoria avanzata da un
terzo
articolo 10. Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Compagnia accerta la validità della copertura assicurativa e le possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato. La Compagnia svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, sia direttamente, sia con l'ausilio di legali da essa individuati. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. Per la risoluzione della controversia, la Compagnia valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire all'istituto della mediazione o al procedimento di negoziazione assistita.
Per la gestione della fase stragiudiziale, qualora l'Assicurato abbia incaricato un proprio legale o perito, la Compagnia non corrisponderà alcun compenso, in quanto la scelta del legale effettuata direttamente dal cliente è operativa solo per la fase giudiziale.
Se l'accordo amichevole fallisce, o la mediazione o la negoziazione assistita della controversia non riescono e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, l'Assicurato comunica alla Compagnia le informazioni, le ulteriori prove e le argomentazioni su cui fondare le azioni o la resistenza in giudizio.
In caso di valutazione positiva, la Compagnia autorizzerà l'eventuale azione in giudizio. La gestione della controversia viene affidata al legale scelto come indicato Art. 11 - Libera scelta del legale. Se la Compagnia, invece, ha ritenuto che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'Assicurato che non condivida il parere della Compagnia può, in alternativa all'arbitrato previsto all'art. 12 - Arbitrato, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, l'Assicurato può chiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, sempre nel limite del massimale previsto nel Modulo. | ||
Gestione della Fase Stragiudiziale | ||
Tentativo di: - accordo amichevole - mediazione - negoziazione assistita | ||
Esito Negativo della fase stragiudiziale | Esito Positivo della fase stragiudiziale | |
Pretese dell'Assicurato che presentano possibilità di successo | Pretese dell'Assicurato che NON presentano possibilità di successo | |
L'Assicurato comunica alla Compagnia le informazioni, le prove e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio | La Compagnia non autorizza l'azione in giudizio L'Assicurato può: - ricorrere all'arbitrato oppure | Si procede con la risoluzione della controversia |
In caso di valutazione positiva, la Compagnia autorizzerà l'eventuale azione in giudizio | - procedere per proprio conto. Se vince la causa con sentenza inappellabile, l'Assicurato può chiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte | |
In caso di procedimento penale per diritto doloso, le spese e le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata ad una assoluzione o ad un proscioglimento, pronunciati con sentenza passata in giudicato o a derubricazione del titolo di reato o archiviazione per infondatezza della notizia di reato. La copertura assicurativa opera anche per ogni grado successivo di procedimento, se l'impugnazione presenta possibilità di successo. Si precisa che la Compagnia autorizzerà sempre la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale. Si ricorda, infine, che per poter beneficiare delle coperture assicurative è necessario che la Compagnia confermi sempre preventivamente le spese per: • transazione o accordo a definizione della controversia, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato; • la nomina del consulente di parte o di periti in genere. | ||
articolo 11.Libera scelta del legale L’Assicurato solo per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario del foro: |
Accordo transattivo: accordo formalizzato per iscritto tra le parti della controversia.
a) dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia
in alternativa
b) del luogo di residenza dell'Assicurato.
Nel caso sia scelta l'opzione b) se il legale incaricato deve domiciliarsi, la Compagnia può fornire a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicurare le spese di domiciliazione come indicato all'art. 1.1 - Tutela Legale
Nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, sono escluse le indennità di trasferta e ogni duplicazione di onorari.
Per la fase giudiziale, la Compagnia trasmette il sinistro all'avvocato il cui nominativo è stato fornito dall'Assicurato oppure, se non indicato, sarà la Compagnia a fornire il nominativo dell'avvocato.
Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a uno nuovo, la Compagnia non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
Articolo 12. Arbitrato
In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Compagnia in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione deve essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.
In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Compagnia, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato, le spese restano integralmente a carico della Compagnia.
In caso di disaccordo tra la Compagnia e l'Assicurato in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la Compagnia a mezzo dell'Ufficio Tutela Legale avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi dell'istituto dell'arbitrato.
articolo 13. Recupero di somme
Sono di spettanza dell'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Sono di spettanza della Compagnia, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
In ogni caso l'Assicurato cede alla Compagnia tutti i diritti volti ad ottenere da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo all'esercizio delle relative azioni.
GLOSSARIO
ABITAZIONE PRINCIPALE
Abitazione dell'assicurato nella quale ha la residenza o il domicilio.
APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Contraente per l’acquisto o per l’eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.
ASSICURATO
La persona residente in Italia il cui interesse è protetto dalla polizza.
CARENZA
Il periodo di tempo durante il quale le coperture non hanno effetto. Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza e/o del Modulo.
COLLABORATORE DOMESTICO
La persona che presta la propria opera, in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro, presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall'Assicurato, come ad esempio colf, assistenti familiari, badanti, baby-sitter, camerieri.
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, a Torino, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000.
CONTRAENTE
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura e che risiede stabilmente in Italia.
MODULI
Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.
MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/ massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione.
POLIZZA
Il contratto con cui la Compagnia, in seguito al pagamento di un premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli assicurativi acquistati.
SINISTRO
Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la copertura assicurativa.
SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che:
• in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (Articolo 535 del Codice di Procedura Penale);
• in un giudizio civile, invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, è condannato a rimborsare il soccombente.
VEICOLI TERRESTRI
Veicoli destinati a muoversi sulla terra.
ALLEGATO 1- TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CARENZE
Limiti - Franchigie - Scoperti | |||
Tutela Legale | Descrizione Garanzie con limiti | Limiti di Indennizzo/operatività | Franchigie Scoperti |
Esecuzione forzata | Vengono garantiti fino a massimo 2 tentativi per sinistro | / | |
Proposizione della querela | Sono riconosciute le spese solamente nel caso in cui sia aperto un procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio | / | |
Controversie di natura contrattuale | coperture valide solo se il valore della controversia è superiore a 300 euro ed inferiore a 50.000 euro, tranne che per le controversie con collaboratori domestici. | 300 euro - 50.000 euro | |
Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali per reati di altre persone commessi tramite il web | Le prestazioni sono previste solo ed unicamente nel caso in cui sia stato aperto un procedimento penale nel quale il responsabile sia stato rinviato a giudizio | / |
Carenze | ||
Ambito | Operatività | |
Vita Xxxxxxx | ||
Xxxxxxxxx risarcimento danni extracontrattuali causati o subiti dall'assicurato | Immediata | |
Difesa penale | Immediata | |
Azioni istanze di volontaria giurisdizione | Dopo 180 giorni | |
Tutti gli altri casi | Dopo 90 giorni | |
Abitazione | ||
Tutela Legale | Xxxxxxxxx risarcimento danni extracontrattuali subiti dall'abitazione assicurata | Immediata |
controversie riconducibili alla proprietà, o ad altri diritti reali, di beni immobili | Dopo 90 giorni | |
Rapporti di lavoro subordinato | ||
Per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di un fatto illecito di terzi | Immediata | |
Difesa penale | Immediata | |
Tutti gli altri casi | Dopo 90 giorni |