ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx E
Il Ministero della Salute, Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali, rappresentato da in seguito denominato Ministero;
e
……………………………………..
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, istitutiva del Ministero della Salute;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 59, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute” ed in particolare l’art. 19, comma 2, in base al quale le strutture organizzative previste dal D.P.R. n. 108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 1, comma 5, lettera d), in base al quale le attività di informazione e di comunicazione sono finalizzate a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 16, comma 1, lettera d), in base al quale i dirigenti di uffici dirigenziali generali adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165”;
CONSIDERATO che il Ministero ha realizzato il progetto editoriale “Il Ministero per la Tua Salute”, pubblicato sul Portale del Ministero, con l’obiettivo di rendere noto ai cittadini le attività che il Ministero svolge e, al tempo stesso, fornire ai cittadini servizi migliori;
ATTESO che il Ministero intende implementare il progetto editoriale inserendo all’interno di ciascuna area tematica una sezione dedicata alle “Domande e risposte” (FAQ);
ATTESO che con Avviso pubblico per l’adesione all’iniziativa di collaborazione finalizzata all’implementazione del progetto “Il Ministero per la Tua Salute”, pubblicato sul Portale istituzionale del Ministero in data ……, è stata avviata la procedura per l’individuazione delle Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali delle professioni sanitarie e delle Associazioni/Società Scientifiche che hanno fornito la disponibilità ad aderire all’iniziativa di collaborazione;
ATTESO che ha presentato la proposta di collaborazione ed è stata compresa nell’elenco dei soggetti ammessi, pubblicato sul Portale istituzionale del Ministero;
CONSIDERATO che tutte le azioni ed i servizi resi dal Ministero, nell’ambito del richiamato progetto, sono suddivisi per aree tematiche, tra le quali è compresa l’area “ ”, le cui materie rientrano nelle competenze della ; CONSIDERATO che l’attività che si intende realizzare non ha finalità di lucro e non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero;
RILEVATO che è necessario disciplinare lo svolgimento delle predette attività e regolamentare gli aspetti operativi della collaborazione;
si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo 1 (Oggetto )
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione all’implementazione del progetto editoriale “Il Ministero per la Tua Salute”.
In particolare, l’attività consiste nel fornire un contributo, sotto il profilo scientifico, nella formulazione delle risposte ai quesiti degli utenti, relativi ai contenuti informativi presenti nell’area tematica
Le parti concordano di stabilire con successive intese la puntuale articolazione delle attività e le modalità di attuazione delle stesse.
Articolo 2 (Obblighi)
La realizzazione delle attività oggetto del presente accordo dovrà avvenire nel rispetto
dei criteri e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e di trasparenza.
Il Ministero si impegna:
- a trasmettere periodicamente alla _i quesiti posti dagli utenti, relativi all’area tematica_ ;
- ad inserire il logo della _ all’interno dell’area tematica
La si impegna:
- a collaborare nel fornire al Ministero un contributo scientifico in ordine ai quesiti che il Ministero provvederà, periodicamente, a trasmettere alla
, per gli aspetti di competenza relativi all’area tematica
;
- ad attenersi scrupolosamente, nella formulazione delle risposte, alle attuali evidenze tecnico-scientifiche;
- a non orientare lo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo al conseguimento di interessi personali, o comunque riferibili a soggetti ed enti che operano in collaborazione con la ;
- a fornire al Ministero, con cadenza semestrale, una relazione tecnica sulle attività oggetto del presente accordo;
- a far rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti nel “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del presente accordo in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso.
Articolo 3 (Responsabili delle attività)
La si impegna a realizzare le attività di cui al precedente articolo in
costante collegamento con il Ministero.
La individua il , quale Responsabile delle attività oggetto del presente accordo, che assicurerà il collegamento operativo con il Ministero.
Il Ministero indica …………… quale Referente delle attività oggetto del presente
accordo, che assicurerà il collegamento operativo con la
monitoraggio dell’accordo stesso.
ed il
Il Ministero e la si riservano di nominare i sostituti in caso di assenza e/o di impedimento dei responsabili di cui sopra.
Articolo 4
(Gruppo paritetico di coordinamento)
Ai fini della corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, con decreto del Direttore Generale della Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali sarà istituito un Gruppo paritetico di coordinamento, coordinato dal , Referente del Ministero, con poteri di impulso, controllo, verifica,
coordinamento generale e coordinamento esecutivo, in relazione alle attività oggetto del presente accordo.
Il Gruppo si riunisce di regola ogni tre mesi e redige un resoconto degli incontri.
La partecipazione al Gruppo è senza alcun onere a carico del bilancio del Ministero.
Articolo 5 (Durata)
Il presente accordo ha la validità di dodici (12) mesi e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
L’accordo potrà essere modificato, rinnovato e/o prorogato a seguito di accordo scritto tra le parti, previo parere favorevole del Gruppo paritetico di coordinamento di cui all’articolo 4.
Articolo 6 (Diritto di uso)
La riconosce che il Ministero potrà avvalersi, senza oneri alcuni, del contributo fornito, ai sensi del presente accordo.
Articolo 7 (Pubblicità e sponsorizzazione)
Le parti convengono che, in occasione dello svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, è vietata qualsiasi forma di pubblicità diretta e/o indiretta, nonché l’attività promozionale di qualsiasi tipo di prodotti di interesse sanitario.
Inoltre, è vietato l’invio di iniziative e di servizi, per finalità di informazione sanitaria e di informazione scientifica, nonché ogni attività di sponsorizzazione di strumenti e di presidi medici.
Articolo 8 (Recesso)
Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. con un preavviso non inferiore a trenta (30) giorni.
Il recesso ha effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica dello stesso.
Il recesso ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte dell’accordo già eseguita.
Articolo 9 (Risoluzione)
E’ facoltà del Ministero risolvere il presente accordo qualora accerti la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della .
Articolo 10 (materiali prodotti)
Tutti i materiali prodotti in attuazione del presente accordo rimarranno in perpetuo di proprietà del Ministero.
Articolo 11 (Trattamento dei dati e Riservatezza)
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento a quanto previsto riguardo le misure di sicurezza.
Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni ed i documenti, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo stesso; successivamente i dati potranno essere diffusi solo in forma aggregata o anonima.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento dell’attività e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione dell’accordo.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non rimarranno di pubblico dominio.
Eventuali “dati sensibili” dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..
Articolo 12 (Oneri finanziari)
Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio del Ministero.
Articolo 13
(Norme che regolano l’accordo)
La riconosce che il presente atto negoziale è interamente regolato dal presente accordo, comprensivo della premessa, dalle condizioni odiernamente sottoscritte, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
Si applicano i principi del codice civile in materie di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Articolo 14 (Controversie e competenza)
Per ogni eventuale controversia scaturente dall’applicazione del presente accordo, che le parti non riescano a risolvere con accordo xxxxxxx, sarà competente il Foro di Roma.
Per tutti gli effetti del presente accordo, elegge domicilio in
Articolo 15 (Registrazione)
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso sulla base di quanto disposto dal
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 16 (Copie)
Il presente accordo è redatto in tre esemplari, di cui due per il Ministero, uno per
Articolo 17 (Efficacia )
Il presente accordo è efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione. Il presente accordo consta di pagine.
Letto, confermato e sottoscritto Roma lì,
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti contenuti nell’accordo di collaborazione.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:
art. 2 (Obblighi); art. 5 (Durata); art. 6 (Diritto d’uso); art. 7 (Pubblicità e sponsorizzazione); art. 8 (Recesso); art. 9(Risoluzione); art. 10(materiali prodotti); art 11(Trattamento dei dati e Riservatezza);art. 12 (Oneri finanziari); art. 14 (Controversie e competenza).
Letto, confermato e sottoscritto Roma lì,
Eventuali integrazioni e/o modificazioni saranno concordate dalle parti