SOMMARIO
SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE 2019/2020 PER L’ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE A FAVORE, DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI TESSERATI DELLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
SOMMARIO
TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE 4
DEFINIZIONI 4
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 7
ESTENSIONE TERRITORIALE 7
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 7
GARANZIA INFORTUNI 7
PERSONE ASSICURATE 7
GARANZIE PRESTATE 8
PERDITA ANNO SCOLASTICO PERI TESSERATI STUDENTI 8
CONTAGIO DA H.I.V 9
RAPPRESENTATIVA NAZIONALE 9
CASO LESIONI 9
RIMBORSO SPESE DI CURA OSPEDALIERE 9
RIMBORSO SPESE PER "GRANDI INTERVENTI" 9
SPESE DI CURA PRE-POST INTERVENTO CHIRURGICO 11
RIMBORSO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 11
INDENNITA' GIORNALIERA IN CASO DI RICOVERO 11
RIMBORSO SPESE PER CURE DENTARIE EO PROTESI DENTARIE 12
INDENNITA FORFETTARIA PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO GESSATO 12
DANNO ESTETICO 12
INDENNITA AGGIUNTIVE 12
RISCHI COMPRESI 13
RISCHIO VOLO 13
RESPONSABILITA DEL CONTRAENTE 14
CRITERI DI INDENNIZZABILITA 14
MORTE 14
MORTE ED INVALIDITA PERMANENTE PER ALTRE CAUSE 14
PRECISAZIONI LIMITATAMENTE ALLA GARANZIA LESIONI 15
PERSONE NON ASSICURABILI 15
INFORTUNI DERIVANTI DA COLPA GRAVE E DA TUMULTI POPOLARI 15
RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 15
RISCHI ESCLUSI 16
CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI 16
CUMULO DI INDENNIZZI 17
GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA 18
SOGGETTI ASSICURATI 18
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 18
RISCHI COMPRESI 19
DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE 21
ESCLUSIONI 21
PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA 21
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI 22
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 22
MASSIMALI DI GARANZIA 22
FRANCHIGIA 22
GARANZIE ASSISTENZA 23
PERSONE ASSICURATE 23
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 23
EFFICACIA E DURATA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 23
MASSIMA ESPOSIZIONE 23
CENTRALE OPERATIVA 23
VALIDITA TERRITORIALE DELLE GARANZIE PRESTATE 23
ASSISTENZA NOTTURNA IN CASO DI RICOVERO 23
RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE DOPO LE CURE 24
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA 24
REPERIMENTO ED INVIO DI UN MEDICO NEI CASI DI URGENZA 24
TRASFERIMENTO SANITARIO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO 24
COLLEGAMENTO CONTINUO CON IL CENTRO OSPEDALIERO 25
INTERPRETE 25
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI 25
RIMPATRIO SANITARIO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO 25
OBBLIGO DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 25
TRASMISSIONE DEI DATI 26
GARANZIE TUTELA LEGALE 26
PERSONE ASSICURATE 26
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 26
VALIDITA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE 26
LIMITI DI INDENNIZZO 26
ESCLUSIONI 26
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - LIBERA SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO 27
RECUPERO DI SOMME 27
PENALE DOLOSO 27
PRESENZA DI GARANZIA DI RESPONSABILITA CIVILE 27
Titoli che danno diritto all'assicurazione
I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative - senza distinzione di attività - purché rientrante negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, sono:
• La Tessera nominativa e numerata e/o la richiesta di tesseramento on-line, effettuata da parte della Società Sportiva, vidimata dal Comitato Regionale di appartenenza;
• Per le Società sportive l'affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti;
La tessera verrà rilasciata a cura della Lega Nazionale Dilettanti anche a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, territoriali, Società affiliate) da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.
DEFINIZIONI
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente la Lega Nazionale Dilettanti, comprese le strutture periferiche, le Società partecipanti al Campionato LND affiliate alla stessa, i Tesserati e gli Ausiliari ed in particolare:
Categoria
A) Tutti i calciatori, Allenatori, Tecnici e Massaggiatori tesserati per le Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, con esclusione dei calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa, Amatoriale e dei tesserati del Settore Giovanile e Scolastico:
B) Tutti i calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa ed Amatoriale (attività non agonistica, legata allo svolgimento di Tornei, con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a una Stagione Sportiva);
C)I Dirigenti delle Società Sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti sia durante lo svolgimento dell'attività di dirigente delle società o degli organismi di Lega, sia durante lo svolgimento di qualunque altra attività prevista dalla Lega per questo ruolo.
Assicuratore Il soggetto che presta l'assicurazione e stipula il relativo contratto.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Assistenza L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Associati Tutti i Tesserati delle suindicate Società, esclusivamente mentre esplicano la loro attività per conto delle stesse.
Ausiliari Xxxxx le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere ed organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali allenatori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo.
Beneficiario L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.
Centrale operativa la struttura della Compagnia, costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza. E' composta dalla Centrale Telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla Rete Esterna che effettua gli interventi sul posto.
Contraente la Lega Nazionale Dilettanti.
Cose Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Day - Hospital La degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura.
Familiare La persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato e con lui stabilmente convivente nell'abitazione così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico dell'Assicurato.
Frattura Una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da infortunio Inabilità temporanea Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni. Indennizzo La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Infortunio Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
Lesione Ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella Tabella allegata, purché determinata da infortunio.
Polizza I Documenti che provano l'Assicurazione
Post- ricovero Periodo di convalescenza successivo al ricovero
Residenza Il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale in Italia.
Ricovero Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.
Rimpatrio Sanitario Il trasferimento dell'Assicurato dall'Estero in Italia.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: Si intende la Società o l'Associazione sportiva presso cui l'Assicurato è tesserato Trasferimento Sanitario ll trasporto dell'Assicurato ad insindacabile giudizio della centrale Operativa:
a) dall'istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all'istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso;
b) dal luogo del sinistro al più vicino ed idoneo istituto di cura;
c) dall'istituto di cura presso il quale si trova ricoverato al proprio domicilio, in caso di dimissione.
Trasporto Sanitario: L'organizzazione del trasferimento dell'Assicurato con il mezzo più idoneo (ambulanza, treno, aereo di linea, sanitario) ad insindacabile giudizio della centrale operativa.
Trattamento chirurgico: Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura.
Viaggio: Qualunque località al di fuori dell'Italia sia durante i trasferimenti che durante il soggiorno
Estensione territoriale
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
L'assicurazione vale per il Mondo intero.
Limite di età
L'assicurazione vale per le persone senza limiti di età.
Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Altre Assicurazioni
L'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.
Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Assicuratore e Assicurato il foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato.
GARANZIA INFORTUNI
SETTORE A) "CALCIATORI TECNICI e DIRIGENTI"
Persone assicurate
CATEGORIA A), B), C).
Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione prestata con la presente polizza, comprende gli infortuni che colpiscano gli Assicurati sul campo, o entro i limiti dell'impianto sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa, in occasione di:
• Partecipazione a gara di campionato, di torneo od amichevoli, purché dirette da arbitri incaricati dalla Federazione competente;
• Allenamenti, purché questi siano preventivamente autorizzati o controllati dalla organizzazione sportiva competente e siano svolti per preparazione fisico-atletica.
L'assicurazione comprende gli infortuni che colpiscano gli Assicurati durante:
1. I trasferimenti collegiali effettuati su ordinari mezzi pubblici di trasporto, dalla residenza al luogo della manifestazione o dell'allenamento cui gli Assicurati stessi devono partecipare; o dal luogo dell'allenamento a quello della manifestazione e ritorno, sempreché il viaggio venga effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori. Ai fini delle norme del presente punto, si considerano "mezzi pubblici di trasporto" anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell'impresa, per spostamenti collettivi di complessi di atleti o squadre; compreso il mezzo di proprietà della squadra.
2. I trasferimenti effettuati con mezzi privati limitatamente ai trasferimenti compiuti per partecipare alle gare ed allenamenti ufficiali controllati; partecipazione che dovrà risultare da documentazione ufficiale.
3. I trasferimenti su mezzi adibiti a pronto soccorso o privati, durante il trasporto al più vicino luogo di ricovero.
Tale assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in una località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto della copertura in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione dell'attività stessa.
Gli allenamenti ufficiali controllati devono intendersi come effettuati sotto il controllo di un tecnico e/o allenatore tesserato, o di un dirigente della Società anch'esso tesserato, che eventualmente sarà chiamato, insieme al Presidente, a controfirmare la denuncia, assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati.
Garanzie prestate
Morte, Xxxxxxx Anno Scolastico, Indennità Forfetaria HIV, Lesioni, Rimborso spese di cura ospedaliere, Rimborso Spese di Cura Grandi Interventi, Spese di cura pre-post intervento chirurgico, Rimborso spese specialistiche, Indennità giornaliera in caso di ricovero, Rimborso per cure dentarie e/o protesi dentarie, Indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e/o inamovibile, Danno estetico, Indennità Aggiuntiva.
Somme Assicurate
L'assicurazione si intende prestata, per ogni singolo Assicurato, per le seguenti somme:
1. Morte: € 80.000,00
2. Indennità Forfetaria HIV: € 16.000,00
3. Lesioni come da Tabella allegato A): € 80.000,00
4. Rimborso Spese di Cura Ospedaliere: € 7.000,00
5. Rimborso Spese di Cura Ospedaliere in caso di "grandi interventi": € 16.000,00
6. Spese di Cura pre-post Intervento Chirurgico: € 2.000,00
7. Rimborso Spese Specialistiche: € 750,00
8. Indennità Giornaliera In Caso Di Ricovero: € 100,00
9. Rimborso Per Cure Dentarie e/o Protesi Dentarie: € 6.000,00
10. Indennità Forfettaria Per Applicazione Di Apparecchio gessato: € 300,00
11. Danno Estetico: € 1.500,00
12. Indennità Aggiuntiva: € 12.000,00
1 3. Perdita Anno Scolastico: incremento pari al 20% degli indennizzi
ESTENSIONI DI GARANZIA
Perdita anno scolastico per i tesserati studenti
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l'Assicurato sia costretto ad un'assenza dalle regolari lezioni, tale da comportare la perdita dell'anno scolastico, espressamente motivata e convalidata dall'organismo scolastico preposto, l'indennità corrisposta verrà incrementata del 20%
Contagio da H.I.V.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e per causa di una trasfusione ematica avvenuta nel corso delle cure necessarie per l'infortunio stesso, l'Assicurato contragga il virus H I V, l'Assicuratore liquida un'ulteriore indennità forfetaria pari a €uro 16.000,00.
Rappresentativa nazionale
In occasione delle convocazioni per la Rappresentativa Nazionale e regionali, per gli infortuni avvenuti sul terreno di gioco, i massimali s'intendono triplicati.
Caso Lesioni
L'assicuratore corrisponde gli indennizzi nella misura prevista alla Tabella Lesioni allegata.
In caso di evento che produca più lesioni comprese nella Tabella, l'Assicuratore non corrisponderà complessivamente indennizzi superiori al capitale assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale
Rimborso spese di cura ospedaliere
In caso di infortunio che comporti un ricovero, la Compagnia Assicuratrice rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza della somma prevista per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese mediche o spese chirurgiche sostenute durante il periodo di ricovero ed in particolare quelle relative a:
• onorari dei medici e dei chirurghi, degli aiuti degli assistenti, degli anestesisti, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
• accertamenti diagnostici, cure;
• rette di degenze;
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con uno scoperto del 20%, con un minimo di € 200,00 per sinistro, in caso di Day Hospital tale minimo è elevato ad € 250,00;
Rimborso spese per "Grandi Interventi"
Il Rimborso delle spese ospedaliere in caso di "grandi interventi" a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza verranno risarcite fino alla concorrenza della somma pattuita per persona e per anno assicurativo.
Per Grandi interventi si intendono:
Collo
Resezioni e plastiche tracheali
Esofago
Interventi per lesioni traumatiche
Torace
Lobectomie, bilolectomie, pneumonectomie Stomaco-duodeno intestino tenue Resezione intestinale per via laparoscopica Colon-retto
Colectomia totale con ileorectoanastomosi senza o con ileostomia
Fegato e vie biliari
Resezioni epatiche maggiori o minori
Anastomosi bilio-digestive
Pancreas-milza-surrene
Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)
Chirurgia maxillo facciale
Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale Ricostruzione della mandibola con innesti ossei Ricostruzione della mandibola con materiale alioplastico Cardio Chirurgia
Interventi per corpi estranei Sutura del cuore per ferite Neurochirurgia
Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali Cranioplastica ricostruttiva
Chirurgia vascolare
Interventi sull'arteria succlavia vertebrale o carotide extracranica (monolaterali) Interventi sulle arterie viscerali o renali
Interventi sulle arterie dell'arto superiore o inferiore (monolaterali) Trattamento delle lesioni traumatiche della aorta
Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo
Chirurgia Ortopedia
Artrodesi grandi segmenti
Artrodesi vertebrale per via anteriore Artroprotesi totale del ginocchio Artroprotesi di spalla
Artroprotesi di anca parziale e totale Disarticolazione interscapolo — toracica Emipelvectomia
Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilofistesi Osteosintesi vertebrale
Chirurgia Urologia
Nefrectomia polare
Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale ortotopica o etrotopica Resezione uretrale e uretrorafia
Chirurgia ginecologica
Laparotomia per ferite o rotture uterine
Chirurgia Oculistica
Vitrectomia anteriore e posteriore Trapianto corneale a tutto spessore Orchiaggio per distacco di retina Chirurgia Otorinolaringoiatria
Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico Laringectomia sopraglottica o subtotale
Laringectomie parziali verticali Laringectomia e Faringoiarigenctomia totale
Spese di cura pre-post intervento chirurgico
In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx, viene messa a disposizione dell'Assicurato un'ulteriore somma per spese mediche sostenute entro i 90 giorni prima e/o dopo l'intervento chirurgico.
Nell'ambito di tale somma vengono stabiliti ulteriori limiti di indennizzo per sinistro:
• € 500,00 per sinistro, per le spese relative a trattamenti fisioterapici;
• € 300,00 per le spese di visite mediche.
Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per sinistro.
Rimborso prestazioni specialistiche
In caso di infortunio, la Compagnia Assicuratrice rimborsa all'Assicurato, le seguenti prestazioni specialistiche:
• TAC;
• Risonanza Magnetica;
• Radiografie;
• Ecografie;
• Tutori ortopedici;
• Artroscopia diagnostica;
Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico già contemplate in polizza.
Il rimborso delle prestazioni di cui sopra è prestato nel limite per persona previsto al punto "Somme Assicurate", per sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di € 75,00 per sinistro.
Indennita' Giornaliera in caso di ricovero
In caso di ricovero ospedaliero per infortunio indennizzabile a termini di polizza, è prevista la corresponsione della diaria giornaliera prevista al punto "Somme Assicurate" per un massimo indennizzabile per anno assicurativo di 90 giorni.
I primi due giorni del 1° ricovero non prevedono la corresponsione di alcuna diaria.
Nel caso in cui si abbiano più ricoveri a seguito di un unico sinistro, si procederà come segue:
• la franchigia verrà applicata sul primo ricovero;
• per i ricoveri successivi di durata pari o inferiore a 2 giorni, non verrà corrisposta alcuna indennità giornaliera;
• per i ricoveri successivi di durata superiore ai 2 giorni, verrà corrisposta l'indennità giornaliera senza nuova applicazione della franchigia di 2 giorni.
• In caso di Day-Hospital non verrà corrisposta alcuna Indennità Giornaliera. La presente garanzia non è cumulabile con il Rimborso Spese da Ricovero.
Rimborso spese per cure dentarie e/o protesi dentarie
Nell'ambito della somma assicurata riferita alla garanzia "Rimborso spese da ricovero", l'assicurazione comprende il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per cure dentarie, conseguenti ad infortunio, anche se non effettuate in regime di ricovero, con il limite previsto per anno assicurativo e con una franchigia fissa di € 100,00 per sinistro e fino ad un massimo di € 500,00 per dente.
Sono riconosciuti eventuali danni a protesi dentarie. Le spese sostenute per cure dentarie saranno ammesse a rimborso solo se l'infortunio che le ha determinate sia avvenuto nel corso di una partita ufficiale e ne sia stata fatta menzione nel referto arbitrale.
Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
Indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato
In caso di applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile a seguito di infortunio che abbia per conseguenza una frattura radiologicamente accertata e/o rottura di legamenti, l'Assicuratore riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario per sinistro.
Per infortuni che abbiano per conseguenza fratture al viso, alle costole, o lussazioni della spalla, saranno considerati come apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile le applicazioni o fasciature di ogni genere. Il diritto al riconoscimento dell'indennizzo maturerà solo dietro presentazione di regolare documentazione medica rilasciata a Istituto di Cura all'infortunato, dove si certifica l'applicazione e rimozione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile.
La presente Indennità Forfettaria non è operante a favore della CTG. B) di persone assicurate:
Calciatori partecipanti all'attività Ricreativa ed Amatoriale (attività non agonistica, legata allo svolgimento di Tornei, con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore ad una Stagione Sportiva).
Danno estetico
Si conviene che, in caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Società rimborserà all'assicurato, fino ad un massimo stabilito, le spese ospedaliere sostenute per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, allo scopo di ridurre o eliminare i danni estetici conseguenti a lesioni al viso con sfregi o con deformazioni permanenti.
In caso di assicurati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno verranno rimborsate tutte le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva
E' stabilito che restano escluse dall'assicurazione le spese per l'eliminazione o correzione di difetti fisici al viso preesistenti all'evento, nonché le spese relative a protesi, interventi e cure in genere odontoiatriche. Per le spese sostenute all'estero il rimborso sarà effettuato in Italia ed in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
Indennità Aggiuntive
Nel caso di morte di un assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente o superiore al 50%.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, avvenuto durante l'esercizio dell'attività sportiva, derivi un'Invalidità Permanente non inferiore al 65%, l'Assicurazione liquida all'Assicurato un'indennità ulteriore
necessaria per la costituzione di una rendita immediata di importo pari a €uro 12.000,00 annui, pagabile in due semestralità anticipate per la durata di 10 anni, mediante la stipulazione di un apposito contratto di assicurazione con lo stesso Assicuratore.
Rischi compresi
Si intendono compresi in garanzia anche:
• l'asfissia non derivante da malattia;
• l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento involontari di sostante nocive;
• l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi si sole o di calore o di freddo;
• le conseguenze obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali in genere, con l'esclusione delle malattie di cui certi insetti sono portatori necessari;
• gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• le lesioni, escluse le ernie non traumatiche, determinate da sforzi;
• gli infortuni derivanti da atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe ed uragani.
Rischio volo
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare il capitale di:
Per persona:
• € 1.0 35.000,00 per il caso di Morte;
• € 1.0 35.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. Complessivamente per aeromobile:
• € 5.165.000,00 per il caso di Morte;
• € 5.165.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o cumulative stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Responsabilità del Contraente
Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui al successivo
— Morte, della polizza, (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione dell'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, rimangano in esse soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
Criteri di indennizzabilità
L'Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che-si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In. caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente, della presente polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In ogni caso, l'assicurazione è operante a condizione che l'infortunato sia in regola con le visite mediche annuali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari.
Morte
L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell' Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell' Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
Morte ed Invalidità Permanente per altre cause
Relativamente alle sole garanzie morte ed invalidità permanente, sono considerati infortunio anche l'infarto cardiaco, l'ictus provocato da emorragia cerebrale, la trombosi cerebrale, l'embolia, la rottura di aneurisma, l'arresto cardiaco- circolatorio (per crisi aritmiche improvvise, gravi bradicardie, sindrome del seno carotideo), le cardiopatie traumatiche (da lesioni non penetranti con conseguente rottura atrii e ventricoli, aritmie, insufficienza cardiaca acuta da rottura valvolare, versamento pericardico emorragico), il trauma extratoracico con ipotensione polmonare (da shock) e conseguente ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome), nonché qualsiasi evento riconducibile alle suindicate patologie, che causino la morte o un'invalidità permanente non inferiore al 60% della totale (grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni
sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio), verificatisi durante l'esercizio dell'attività sportiva, sul campo o entro il limite sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa.
Precisazioni limitatamente alla garanzia Lesioni
• Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura. Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
• Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato).
• Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno ne una duplicazione ne una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
• Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo per le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
• I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.
• Per lussazione s'intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
• Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco di 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, gli verrà indennizzato un capitale pari a quello spettante per il caso morte.
• Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.
Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS (o sindromi correlate) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. L'eventuale incasso di premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito dall'Assicuratore a richiesta del Contraente.
Infortuni derivanti da colpa grave e da tumulti popolari
In deroga agli arti. 1900 e 1912 c.c. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio ad esclusione degli infortuni derivanti da circolazione su strada.
Rischi esclusi
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
• dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisisti per il rinnovo;
• dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), salvo quanto disposto al punto Rischio Volo, della presente polizza;
• dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, hockey, rafting, canoa fluviale, rugby, football americano, paracadutismo e sports aerei in genere;
• dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
• da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
• da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
• dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati o dalla partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o sportivo;
• di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, non dichiarata;
• da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica;
• da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• direttamente o indirettamente da contaminazione biologica e/o chimica e a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere.
Sono altresì escluse:
• le xxxxx, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che:
• qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l'indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
• qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui indicato al punto Controversie, della presente polizza.
Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni
In caso di disaccordo sul nesso casuale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità, a richiesta delle Parti si procederà mediante arbitrato di un Collegio Medico, di cui i due primi componenti saranno designati dalle Parti stesse ed il terzo scelto d'accordo dai primi due componenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunisci il Collegio Medico. Tale Collegio Medico risiede presso l'ispettorato Sinistri della Società geograficamente competente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento della Lesione o l'accertamento definitivo dell'Invalidità ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
Cumulo di indennizzi
Gli indennizzi per le prestazioni di Morte, Xxxxxxx e/o Invalidità Permanente non sono cumulabili tra loro.
Esonero denuncia infermità pregresse
II Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare malattie, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire. Gli Assicurati sono pertanto inclusi in garanzia indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute. E' tuttavia espressamente confermato che l'indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo il disposto inerente i Criteri di indennizzabilità. E' parimenti confermato il punto "Limiti di età
- Persone non assicurabilin; pertanto qualora l'infortunio colpisca una persona non assicurabile, il relativo premio sarà restituito dall'Assicuratore a richiesta del Contraente.
GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA
Soggetti Assicurati
La Lega Nazionale Dilettanti, le Società, le Categorie A), B), C),
Oggetto dell'Assicurazione
A) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e materiali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
L'Assicurazione è inoltre operante per la responsabilità civile personale dei Presidenti delle Società Sportive e degli Allenatori.
B) Responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
• ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
• per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai dipendenti infortunati, di cui al precedente punto a), o agli aventi causa;
• ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, cagionati ai dipendenti, di cui al precedente punto a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità, anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Esonero denuncia posizioni INAIL
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo - in sede di regolazione del premio - di comunicare il numero degli assicurati tesserati.
D) Assicurazione Responsabilità Civile Personale del Calciatore (R.C.P.C.)
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il calciatore delle somme che egli sia tenuto a pagare ad altri calciatori a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per morte e lesioni derivanti da fasi di gioco. La garanzia è operante sempreché:
• II sinistro si sia verificato durante lo svolgimento di una fase di gioco e solo in occasione di gare ufficiali e/o amichevoli fra squadre appartenenti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (per gare ufficiali si intendono quelle di campionato, torneo, amichevole purché preventivamente autorizzata dal competente Comitato della F.I.G.C.);
• II sinistro abbia come conseguenza morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 58 3 C.P .; risultanti in una invalidità permanente pari o superiore al 3%;
• La responsabilità del calciatore sia accertata con sentenza passata in giudicato.
Rischi Compresi
La seguente elencazione dei rischi coperti dalla presente polizza si intende formulata a titolo puramente esemplificativo e non limitativo.
A) Si intende assicurata la responsabilità derivante all'Assicurato, anche in semplice qualità di committente quando l'esecuzione delle sotto riportate attività sia affidata a terzi, per:
• I rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate, comprese apparecchiature per la produzione e/o riproduzione audio-televisiva in genere;
• Proprietà, custodia installazione e manutenzione di insegne, cartelli, striscioni;
• Tutti i rischi finalizzati a soddisfare le esigenze gestionali interne dell'Assicurato quali, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, servizio di pulizia e vigilanza, attività dopolavoristiche e ricreative e gestionali del CRAL aziendale, operazioni di rifornimento e consegna, esercizio di mense e spacci aziendali, compresa la proprietà e/o gestione di distributori automatici di bevande e simili, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e non (convegni, esposizioni, meeting, congressi etc.), compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, meeting point.
Servizi d'ordine, di mascheraggio, di biglietteria, di vigilanza, di pronto intervento e pronto soccorso, in occasione di manifestazioni ed incontri sportivi, compresi i danni derivanti dalla omessa o tardiva richiesta della Forza Pubblica alle Autorità competenti, sempreché lo svolgimento della manifestazione fosse comunque segnalato alle Autorità competenti e dalle stesse autorizzato;
• Esecuzione di lavoro ed attività complementari e/o accessori necessari e previsti per lo svolgimento delle attività assicurate;
B) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari, e si estende anche alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e vendita. Per questa specifica estensione di garanzia, valgono anche le seguenti norme:
• L'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso;
• la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;
• II massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione dell'Assicuratore per anno assicurativo. Sono pertanto esclusi dalla garanzia:
• Le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
• Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
• I danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.
In caso di controversia sugli scopi e finalità per i quali siano state assunte tali sostante, si farà riferimento al verdetto degli Organismi di Giustizia Sportiva competenti (Commissioni Giudicanti di primo grado, Commissioni d'Appello Federale ed eventualmente Corti Federali in ultimo grado). In ogni caso ed indipendentemente dalle finalità con cui sono state somministrate tali sostanze, è comunque garantita la responsabilità personale derivante al Presidente e/o altro legale rappresentante della Società Sportiva quando sia riconosciuta, in sede giudiziaria, la loro assoluta estraneità e non conoscenza del fatto illecito.
C) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:
• Veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
• Cose trovate sui veicoli sopraindicati.
La garanzia di cui al presente punto C) viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di €. 350,00 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovate sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.
Nel caso di danni ad autovetture di proprietà di arbitri e giudici di linea, la garanzia è operante purché gli stessi si siano attenuti alle disposizioni in vigore, in materia di consegna del mezzo ai dirigenti della Società Sportiva. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 350,00 e con limite per sinistro e per anno assicurativo di €. 51.646,00.
D) Si intende compresa in garanzia, a parziale deroga di quanto previsto al punto "Esclusioni" dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:
• danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato, o dallo stesso detenute (fino ad un limite massimo di €. 517,00);
• danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, sportive, agricole o di servizi (fino ad un limite massimo di €. 51.646,00 - per sinistro), quando conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
E) L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, della proprietà dei fabbricati e impianti, in cui si svolge l'attività dell'Assicurato, compresi impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti, etc.).
La garanzia è inoltre prestata per la Responsabilità Civile conseguente alla esecuzione e/o committenza di lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni.
F) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n° 222.
G) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati nel caso di morte o lesioni personali cagionate a terzi in occasione di rapine, atti di teppismo e vandalismo.
H) L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, in genere.
La garanzia comprende i rischi relativi ad attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario per le manifestazioni assicurate.
La garanzia non è operante per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili, ed imbarcazioni a motore; per i rischi derivanti da fuochi d'artificio e gare di tiro, per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale.
Delimitazione dell'Assicurazione
Ai fini dell'Assicurazione R.C.T., sono considerati terzi rispetto all'assicurato tutte le persone fisiche e/o giuridiche con la sola esclusione dei legali rappresentanti del Contraente.
Esclusioni
L'Assicurazione non copre i danni:
• da furto;
• da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore,nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
• da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
• a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
• derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
• di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e di corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
• di qualsiasi natura derivanti da amianto e da campi elettromagnetici.
Precisazioni ed estensioni varie di garanzia
L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato e degli Associati per danni cagionati a terzi. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatto doloso di tutte le persone delle quali debbano rispondere a norma di legge. Gli Associati sono considerati terzi con esclusione dei danni che possono cagionarsi fra loro.
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante alle Società per fatto:
• di soggetti, non in rapporto di dipendenza con la Società assicurata, ne ricomprendibili nella definizione di Ausiliari, di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione dell'attività oggetto della garanzia;
• dei medici sociali, esclusivamente quando esercitano la loro professione per conto delle Società stesse.
La garanzia comprende anche i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature e degli impianti (compreso stadio e relative tribune) e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva.
La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alla disciplina sportiva persone non associate.
Sono esclusi i danni alle persone, cagionati alle Società Sportive dai propri sostenitori, ai manti erbosi, comunque subiti da oggetti (comprese autovetture) di spettatori in genere, di dirigenti di Società Sportive o di calciatori.
Gestione delle Vertenze di danno - Spese Legali
La difesa contro le pretese ed azioni dei danneggiati spetta esclusivamente all'Assicuratore, il quale agisce in qualsiasi sede o modo in nome dell'Assicurato, che è tenuto a prestare la sua collaborazione. Le spese sostenute per resistere all'azione dei danneggiati sono a carico dell'Assicuratore nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del Codice Civile.
Le spese di difesa nel processo penale sono anch'esse a carico dell'Assicuratore; peraltro ove l'interesse di questo cessi durante lo svolgimento di tale processo, le anzidette spese rimangono a carico dell'Assicuratore fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. L'Assicuratore non riconosce spese da essa non autorizzate.
Rinuncia al diritto di rivalsa
L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione in favore dei dipendenti dell'Assicurato, della L.N.D. e sue Associate.
Massimali di Garanzia
La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di:
Responsabilità Civile verso Terzi
€. 5.164.569,00 per ogni sinistro, ma con limiti;
€. 5.164.569,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali;
€. 5.164.569,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.
Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera
€. 5.164.569,00 per ogni sinistro ma con il limite di
€. 516.457,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali.
Responsabilità Civile Personale del Calciatore
€. 50.000, 00 per ogni sinistro.
Franchigia
Per danni a cose, la garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 350,00 per sinistro.
GARANZIE ASSISTENZA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA
Persone Assicurate
Categorie A), B), C),
Oggetto dell'Assicurazione
La Società fornisce le prestazioni di assistenza di cui ai successivi articoli, entro i limiti di polizza, qualora l'Assicurato si venga a trovare in difficoltà a seguito di un di un infortunio durante la partecipazione ad attività sportive in qualità di tesserato della LND.
Efficacia e durata delle prestazioni di Assistenza
Per ogni singolo viaggio all'Estero, durante il periodo di validità della polizza, le prestazioni di assistenza decorrono dalle ore 00:00 del giorno di partenza e cessano alle ore 24:00 del giorno del rientro in Italia. Fermo restando che la durata massima della copertura/permanenza è di 30 giorni consecutivi.
Massima Esposizione
In caso di sinistro catastrofale che coinvolga una pluralità di assicuratile spese di intervento della Società non potranno essere superiori a €. 400.000,00.
Centrale Operativa
La centrale operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire pronta assistenza mediante Linea Verde dedicata, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Numero verde 800.450.130
Dall'estero x00 00 00000000
Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Validità territoriale delle Garanzie prestate
Le garanzie di cui ai successivi articoli 87 e 88 hanno validità sul territorio Italiano, mentre le altre hanno validità all'esterno del territorio italiano
Assistenza notturna in caso di ricovero
Qualora l'Assicurato, ricoverato presso un Istituto di Cura a seguito di infortunio, necessiti di assistenza specializzata, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare personale infermieristico o socio-assistenziale presso la struttura dove è ricoverato. La ricerca e selezione saranno effettuate in base alla tipologia del problema dell'Assicurato secondo il parere dell'equipe medica della Centrale Operativa in accordo con il
medico curante. Per ciascun anno di validità della polizza le prestazioni di cui al presente punto sono erogate senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'Assicurato fino ad un massimo di 3 volte per Assicurato e di 24 ore lavorative per sinistro, con il limite di Euro 40,00 per ora.
Rientro dell'Assicurato Convalescente dopo le cure
Qualora l'Assicurato, ancorché convalescente a seguito di infortunio, sia dimesso dall'istituto di cura presso il quale era ricoverato ma non sia in grado di rientrare autonomamente alla propria residenza, potrà richiedere alla Centrale operativa l'organizzazione del suo trasferimento. Il trasporto potrà essere effettuato con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto con i medici dell'ospedale, utilizzando:
• l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
• il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• l'autoambulanza.
Se le circostanze lo richiederanno la Società metterà a disposizione un accompagnatore. Per ciascun anno di validità della polizza le prestazioni di cui al presente punto sono erogate senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'Assicurato fino ad un massimo di 3 volte per Assicurato e di Euro 520,00 per sinistro.
Consulenza medica telefonica
Qualora, a seguito di infortunio, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente, o tramite il proprio medico curante, con i medici della Centrale Operativa, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da fornire.
Reperimento ed invio di un medico nei casi di urgenza
Qualora poi dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento di un medico, provvederà ad inviare un medico generico sul posto tenendo a proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Società fosse immediatamente disponibile e/o qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Società potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in ambulanza presso il pronto soccorso più vicino. Anche in questo caso il costo resta a carico della Società.
Trasferimento Sanitario in un centro Ospedaliero attrezzato
Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio sia affetto da una patologia ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera dove è stato ricoverato, per caratteristiche obiettivamente accertate dai medici della Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà ad:
• individuare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura più vicino e ritenuto attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
• organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato, treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto, autoambulanza, senza limiti di percorso,
• assistere l'Assicurato durante il trasporto con il personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera presso cui l'Assicurato è stato ricoverato, nonché le terapie riabilitative, le malattie infettive e ogni altra patologia nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme nazionali o internazionali.
Collegamento continuo con il Centro Ospedaliero
Durante il Ricovero dell'Assicurato sono attivati i contatti telefonici con la struttura ospedaliera e la famiglia per fornire ogni utile notizia clinica.
Interprete
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Società se ne assumerà il costo sino ad otto ore lavorative.
Trasmissione Messaggi urgenti
La Centrale Operativa, in caso di necessità conseguente a ricovero all'estero, provvederà all'inoltro di messaggi urgenti a persone residenti in Italia.
Rimpatrio Sanitario dal Centro Ospedaliero Attrezzato
Qualora l'Assicurato convalescente venga dimesso dal centro ospedaliero presso il quale era ricoverato, e non sia in grado di rientrare autonomamente in Italia presso la propria residenza o presso un altro centro medico per la continuazione delle cure, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il suo rientro con il mezzo che i medici della Centrale Operativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
Obbligo dell'Assicurato in Caso di Sinistro
Per ogni richiesta di assistenza l'Assicurato dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società al numero verde 800.450.130.
Nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax al numero: 00 00000000.
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre dovrà qualificarsi come Assicurato "LND" e comunicare:
• cognome e nome;
• prestazione richiesta ;
• suo indirizzo o recapito temporaneo;
• numero di telefono al quale essere contattato.
Resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro, dovrà farlo non appena ne sarà in grado.
Trasmissione dei dati
Al fine di consentire l'attivazione dei servizi da parte della centrale Operativa, al momento dell'entrata in vigore della copertura, la Contraente provvederà a comunicare su supporto informatico predefinito (nome e cognome, società sportiva di appartenenza, numero tessera LND, data partenza, data rientro) l'elenco di tutti gli Assicurati che parteciperanno alla trasferta/viaggio all'estero.
GARANZIE TUTELA LEGALE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Persone assicurate
Sono soggetti dell'assicurazione tutti i calciatori, allenatori, tecnici, massaggiatori e Presidenti o legali rappresentanti delle Società affiliate alla L.N.D..
Oggetto dell'Assicurazione
L'Assicuratore si obbliga ad assumere in proprio, alle Condizioni della presente Polizza e nei limiti di indennizzo assicurati, le spese legali e peritali che l'Assicurato debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi per assistere, in procedimenti civili o penali, sia in sede giudiziale che stragiudiziale in controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dell'attività assicurata sul campo da gioco od entro il limite dell'impianto sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa, anche se conseguenti a comportamenti caratterizzati da colpa grave.
Validità Temporale dell'Assicurazione
L'assicurazione è prestata per i fatti che si verificano, per la prima volta, durante il periodo di validità della presente polizza, per i quali l'azione di tutela si inizia nel medesimo periodo.
Limiti di Indennizzo
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di €. 20.000,00 per Assicurato e per sinistro, senza limite per anno assicurativo.
Esclusioni
L'assicurazione non è operante per le controversie aventi ad oggetto:
• Violazioni civili o penali relativi a rapporti con imprese di assicurazione ed Istituti od Enti di assistenza e previdenza;
• Fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore;
• Violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
• Vertenza in materia amministrativa;
• Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.
Gestione delle Vertenze di danno — Libera scelta del Legale e del Perito
L'Assicurato è tenuto a denunciare all'Assicuratore eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilità e, comunque entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all'Assicuratore la notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di indicare un unico Legale, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, segnalandone il nominativo all'Assicuratore, che assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di omissione di tale indicazione, l'Assicuratore si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire il proprio mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto
di interessi con l'Assicuratore.
Pena la decadenza dal diritto al rimborso, l'Assicurato non può dare corso ad azioni, ne raggiungere accordi, ne addivenire, direttamente con la Controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione dell'Assicuratore, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall'Assicurato stesso. L'Assicuratore non è responsabile dell'operato di Legali e di Periti.
Recupero di Somme
Tutte le somme comunque liquidate in caso di soccombenza della Controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese recuperate dall'Assicurato in sede giudiziale o concordate in via transattiva spettano invece all'Assicuratore che le ha sostenute o anticipate.
Penale Doloso
L'assicurazione è estesa alla difesa in procedimenti penali per i delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione, con decisione passata in giudicato; restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Esclusivamente per i procedimenti di cui alla presente estensione, l'Assicuratore provvede al rimborso delle spese sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Presenza di Garanzia di Responsabilità Civile
Qualora l'Assicurato abbia in corso una polizza contro la Responsabilità Civile, si da atto che la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta polizza a titolo spese di resistenza (art. 1917 Cod. Civ.) e fino a concorrenza dei massimali pattuiti.
TIPOLOGIA DI LESIONE | |
LESIONI APPARATO SCHELETRICO | |
CRANIO | |
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | € 861,11 |
FRATTURA SFENOIDE | € 620,80 |
FRA TTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | € 371,99 |
FRATTURA XXXXXX l° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | € 544,00 |
FRATTURA XXXXXX II° O III° (non cumulabili tra loro né con XXXXXX I°) | € 952,00 |
FRATTURA ETMOIDE | € 393,79 |
FRATTURA OSSO LACRIMALE 0 JOIDEO 0 VOMERE (non cumulabile) | € 272,00 |
FRATTURA OSSA NASALI | € 300,77 |
FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO) | € 331,61 |
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA | € 680,00 |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | € 987,64 |
COLONNA VERTEBRALE | |
TRATTO CERVICALE | |
FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | € 816,00 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | € 272,00 |
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA | € 1.088,00 |
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I° VERTEBRA | € 8.000,00 |
TRATTO DORSALE | |
FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | € 544,00 |
FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA | € 1.088,00 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | € 126,81 |
TRATTO LOMBARE | |
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) | € 1.088,00 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | € 152,67 |
OSSO SACRO | |
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE | € 544,00 |
COCCIGE | |
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | € 544,00 |
BACINO | |
FRATTURA ALI ILIACHE X XXXXXX ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE | € 346,87 |
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) | € 816,00 |
TORACE | |
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) | € 531,86 |
FRATTURA STERNO | € 272,00 |
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) | € 41,88 |
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) | € 115,00 |
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO) | € 368,45 |
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA | € 816,00 |
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA | € 8.000,00 |
ARTO SUPERIORE (DX o SX) | |
BRACCIO | |
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | € 388,11 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) | € 746,54 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | € 766,54 |
AVAMBRACCIO | |
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE | € 225,48 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | € 496,07 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | € 494,94 |
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE | € 252,60 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | € 492,85 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO | € 489,62 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | € 475,00 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | € 613,13 |
POLSO E MANO | |
FRATTURA SCAFOIDE | € 606,89 |
FRATTURA SEMILUNARE | € 408,00 |
FRATTURA PIRAMIDALE | € 243,37 |
FRATTURA PISIFORME | € 136,00 |
FRA TTURA TRAPEZIO | € 272,00 |
FRATTURA TRAPEZOIDE | € 272,00 |
FRATTURA CAPITATO | € 272,00 |
FRATTURA UNCINATO | € 272,00 |
FRATTURA I° METACARPALE | € 766,67 |
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE | € 313,51 |
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) | € 544,00 |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | |
POLLICE | € 504,13 |
INDICE | € 355,83 |
MEDIO | € 371,79 |
ANULARE | € 251,93 |
MIGNOLO | € 369,42 |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | |
POLLICE | € 358,00 |
INDICE | € 286,76 |
MEDIO | € 253,48 |
ANULARE | € 86,46 |
MIGNOLO | € 229,05 |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA | |
INDICE | € 235,00 |
MEDIO | € 90,18 |
ANULARE | € 89,93 |
MIGNOLO | € 270,06 |
ARTO INFERIORE (DX o SX) | |
FRATTURA FEMORE | |
DIAFISARIA | € 769,77 |
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico) | € 8.000,00 |
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondiloidei attraverso la fossa epicondiloidei e quella sopra-trocleare) | € 8.000,00 |
FRATTURA ROTULA | € 504,22 |
FRATTURA TIBIA | |
DIAFISARIA | € 377,18 |
ESTREMITA'SUPERIORE (eminenza intercondiloidei dea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | € 618,99 |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | € 638,01 |
FRATTURA PERONE | |
DIAFISARIA | € 251,32 |
ESTREMRTA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale) | € 361,59 |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | € 512,68 |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA | € 676,39 |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA | € 728,51 |
PIEDE | |
TARSO | |
FRATTURA ASTRAGALO | € 706,17 |
FRATTURA CALCAGNO | € 866,81 |
FRATTURA SCAFOIDE | € 376,82 |
FRATTURA CUBOIDE | € 505,56 |
FRATTURA CUNEIFORME | € 121,06 |
METATARSI | |
FRATTURA I° METATARSALE | € 462,74 |
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE | € 203,45 |
FALANGI | |
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange) | € 288,42 |
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | € 110,96 |
LESIONI DENTARIE | |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | € 66,58 |
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | € 16,18 |
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) | € 46,23 |
ROTTURA CANINI (per ogni dente) | € 117,85 |
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) | € 46,69 |
R0TTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) | € 93,21 |
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) | € 157,78 |
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) | € 99,82 |
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE | € 34,00 |
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE | € 57,57 |
LESIONI PARTICOLARI | |
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA | € 1.088,00 |
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | € 8.000,00 |
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | € 12.000,00 |
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | € 8.000,00 |
GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE | € 45.000,00 |
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile- | € 18.000,00 |
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile- | € 40.000,00 |
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA'DEL RETTO -non cumulabile- | € 12.000,00 |
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- | € 32.000,00 |
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- | € 100.000,00 |
COLECISTECTOMIA -non cumulabile- | € 680,00 |
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA | € 544,00 |
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile) | € 816,00 |
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e siero-proteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | € 8.000,00 |
PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +) | € 544,00 |
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile- | € 45.000,00 |
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate | € 408,00 |
XXXXX XXXXXXXXX (trattata chirurgicamente) | € 680,00 |
LOBECTOMIA POLMONARE | € 12.000,00 |
PNEUMONECTOMIA | € 24.000,00 |
PROTESI SU AORTA TORACICA | € 16.000,00 |
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE | € 12.000,00 |
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | € 35.000,00 |
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | € 26.000,00 |
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | € 100.000,00 |
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE | € 9.600,00 |
SORDITA' COMPLETA BILATERALE | € 40.000,00 |
XXXXXXX XXXX (oltre i due terzi) | € 24.000,00 |
CORDECTOMIA | € 12.000,00 |
EMILARINGECTOMIA | € 20.000,00 |
LARINGECTOMIA | € 45.000,00 |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | € 100.000,00 |
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | € 1.088,00 |
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | € 12.000,00 |
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o lurima-trattata/e chirurgicamente) | € 1.088,00 |
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'XXXXXXX (trattata chirurgicamente) | € 473,78 |
PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | € 16.000,00 |
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | € 20.000,00 |
PATELLECTOMIA TOTALE | € 8.000,00 |
PATELLECTOMIA PARZIALE | € 544,00 |
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | € 680,00 |
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | € 20.000,00 |
PERDITA ANATOMICA DEL PENE | € 24.000,00 |
ISTERECTOMIA (non cumulabile) | € 16.000,00 |
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE | € 24.000,00 |
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE | € 680,00 |
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) | € 24.000,00 |
PTOSI PALPEBRALE | € 680,00 |
EVIRAZIONE COMPLETA | € 40.000,00 |
PERDITA DEL PENE | € 28.000,00 |
IMPOSSIBILITÀ ALL'EREZIONE | € 20.000,00 |
CASTRAZIONE | € 20.000,00 |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | |
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | € 1.068,51 |
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | € 680,00 |
R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | € 952,00 |
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- | € 347,03 |
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | € 816,00 |
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) | € 544,00 |
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | € 872,31 |
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | € 648,29 |
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | € 408,00 |
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | € 493,71 |
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | € 732,37 |
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente) - non cumulabile- | € 680,00 |
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente) - valore massimo per ogni dito- | € 275,83 |
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) | € 544,00 |
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) | € 8.000,00 |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) | € 235,14 |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente) | € 136,00 |
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente) | € 594,76 |
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente) - non cumulabili tra loro- | € 857,19 |
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | € 291,19 |
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | € 289,47 |
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | € 719,15 |
LUSSAZIONE ULNO CARPICA | € 408,00 |
LUSSAZIONE ROTULA | € 372,37 |
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA | € 731,37 |
LUSSAZIONE VERTEBRALE | € 680,00 |
AMPUTAZIONI | |
ARTO SUPERIORE | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE | € 100.000,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO | € 100.000,00 |
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | € 100.000,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE | € 41.600,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO | € 46.400,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO | € 44.800,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | € 40.000,00 |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | € 35.200,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO | € 36.000,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE | € 33.600,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO | € 37.600,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE | € 30.400,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO | € 34.400,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO | € 32.000,00 |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE | € 25.600,00 |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO | € 29.600,00 |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO | € 24.000,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE | € 28.000,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO | € 28.000,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE | € 22.400,00 |
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO | € 26.400,00 |
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO | € 19.200,00 |
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE | € 17.600,00 |
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO | € 21.600,00 |
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE | € 14.400,00 |
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO | € 18.400,00 |
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO | € 16.000,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | € 16.000,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE | € 11.200,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO | € 8.000,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE | € 952,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO | € 9.600,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | € 10.400,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE | € 680,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO | € 476,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE | € 340,00 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO | € 612,00 |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE | € 8.000,00 |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO | € 1.088,00 |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE | € 816,00 |
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO | € 1.224,00 |
ARTO INFERIORE | |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) | € 100.000,00 |
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra dei ginocchio) | € 100.000,00 |
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto dei ginocchio) | € 100.000,00 |
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | € 40.000,00 |
PERDITA DI UN PIEDE | € 36.000,00 |
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | € 21.600,00 |
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | € 100.000,00 |
PERDITA DELL'ALLUCE | € 816,00 |
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | € 408,00 |
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | € 136,00 |
LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati) | |
ARTO SUPERIORE | |
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE | € 50.000,00 |
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1 | € 36.000,00 |
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE | € 36.000,00 |
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE | € 14.400,00 |
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE | € 28.000,00 |
PARALISI BASSA NERVO RADIALE | € 20.000,00 |
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO | € 32.000,00 |
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA | € 20.000,00 |
PARALISI BASSA NERVO ULNARE | € 16.000,00 |
ARTO INFERIORE | |
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4 | € 28.000,00 |
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE | € 24.000,00 |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO | € 36.000,00 |
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO | € 30.400,00 |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO | € 16.000,00 |
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO | € 17.600,00 |
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE | |
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE | € 12.000,00 |
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI | € 24.000,00 |
PARAPARESI CON DEFICITIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO | € 32.000,00 |
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIEMENTI FINI DELLA MANO | € 32.000,00 |
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO | € 28.000,00 |
USTIONI | |
CAPO | |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | € 408,00 |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | € 8.000,00 |
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLE SUPERFICIE DEL VISO | € 11.200,00 |
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO | € 14.400,00 |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | € 680,00 |
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO | € 8.000,00 |
ARTI SUPERIORI E INFERIORI | |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | € 680,00 |
USTIONE 2° O 3° GRADO 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | € 8.000,00 |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | € 12.000,00 |
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE | € 16.000,00 |