PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus in materia di adozioni dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica Italiana
La Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus, di seguito denominate disgiuntamente “Parte” e congiuntamente “Parti”
- in conformità ai vigenti accordi bilaterali,
- tenuto conto delle modifiche intervenute nella legislazione della Repubblica di Belarus,
- accordando priorità agli interessi superiori dei minori, hanno concordato quanto segue:
Disposizioni generali
Articolo 1
Il presente protocollo si applica in conformità alla legislazione della Repubblica Italiana e della Repubblica di Belarus, ai principi fondamentali della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale del 29 maggio 1993, nel rispetto degli altri accordi internazionali in materia dei diritti del fanciullo e sulla tratta degli esseri umani, al fine di prevenire ed escludere qualunque violazione dei diritti dei minori, nonché degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Nel presente Protocollo il termine «minori» definisce le persone dal momento della nascita fino al raggiungimento dell’età di diciotto anni.
Articolo 2
L’ente “Il Centro Nazionale per le Adozioni del Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus” (di seguito “il Centro”) svolge le attività operative in materia di adozione dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica Italiana, collabora direttamente con la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana (di seguito “la Commissione”) e, sotto il coordinamento della Commissione, con gli enti italiani di adozione, autorizzati dalla stessa Commissione (di seguito “gli Enti autorizzati”).
Articolo 3
Il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus accetta i seguenti Enti autorizzati per la cooperazione e collaborazione con il Centro nell’ambito delle procedure di adozione dei minori da parte dei cittadini della Repubblica Italiana:
- Associazione Italiana Pro Adozioni – Onlus Erga Pueros;
- Associazione Adozioni «Alfabeto»;
- Associazione «Rete Speranza» Onlus;
- Associazione «Brutia Onlus»
La selezione dei minori per adozione è prerogativa esclusiva degli aspiranti adottanti e non può essere delegata agli Enti autorizzati.
Gli Enti autorizzati, al fine di svolgere i servizi sul territorio della Repubblica di Belarus, nonché per garantire la cooperazione con il Centro e con l’Ambasciata della Repubblica di Belarus (di seguito “l’Ambasciata”) , stipulano i relativi accordi con persone fisiche e giuridiche (aspiranti adottanti, referenti, traduttori, ecc.). Di regola, tali accordi prevedono lo svolgimento dei servizi inerenti all’accoglienza e alla sistemazione degli aspiranti adottanti, dei servizi di traduzione (interpretariato, traduzioni scritte) nonché lo svolgimento, su incarico, delle attività inerenti alla presentazione e ritiro dei documenti al Centro e ad altre organizzazioni (enti) della Repubblica di Belarus.
Articolo 5
I dati sugli Enti autorizzati, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo, e sulle persone fisiche (referenti, traduttori degli Enti autorizzati e altri rappresentanti incaricati degli Enti autorizzati sul territorio della Repubblica di Belarus, agenti in base ai contratti di lavoro e (o) altri contratti regolari) (di seguito “rappresentanti degli Enti”) saranno inseriti dalle Parti nei rispettivi Registri. Nel caso di risoluzione dei rapporti contrattuali, i rispettivi dati saranno cancellati dal Registro delle Parti.
La Commissione, annualmente, ed entro il 5 gennaio, invia al Centro e all’Ambasciata l’elenco dei rappresentanti degli Enti, inseriti nei registri, unitamente ai relativi fascicoli aggiornati.
Articolo 6
La Commissione svolge le proprie funzioni nei confronti degli Enti autorizzati in conformità alla legislazione e alle modalità della Repubblica Italiana, coordina le loro attività, in particolare quelle relative all’adempimento delle procedure concordate e ai rapporti con il Centro.
La Commissione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del Regolamento, approvato con la Delibera del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Belarus il 21 settembre 2004 № 1173, recante le modalità del coordinamento della procedura di adozione internazionale e della cooperazione con gli enti competenti degli Stati esteri nel quadro di tale procedura, garantisce la presentazione al Centro da parte degli Enti autorizzati dei documenti e dei dati aggiornati, da cui si evincono i loro obiettivi e attività principali.
Qualora si verifichino azioni illecite o violazioni dei propri doveri da parte degli Enti autorizzati, ivi compresi gli obblighi stabiliti dal presente Protocollo, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente al fine di adottare le decisioni in merito alla prosecuzione della collaborazione con questi Enti. Tali decisioni possono essere prese e dal Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus unilateralmente, impegnandosi a darne reciproca informazione.
Nel caso di cessazione della collaborazione con un Ente autorizzato da una delle Parti oppure da ambedue Parti, i relativi incarichi e le pratiche di adozione saranno affidate, a cura della Commissione, ad un altro Ente autorizzato con tutti gli obblighi che ne derivano in conformità alle disposizioni del presente Protocollo.
Cooperazione e scambio di informazioni
Articolo 7
Gli aspiranti adottanti i quali desiderano adottare il minore (i minori), conferiscono ad un Ente autorizzato l’incarico di seguire le relative pratiche di adozione.
Articolo 8
Qualora ci siano aspiranti interessati all’adozione, considerato il calendario scolastico della Repubblica di Belarus, gli Enti autorizzati trasmettono alla Commissione, entro il 1 agosto di ogni anno, gli elenchi dei cittadini italiani che desiderano adottare i minori bielorussi.
Tali elenchi devono obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni, trasmesse dalla Parte Italiana:
cognomi, nomi, date di nascita, numeri identificativi e luogo di residenza dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus;
cognomi, nomi, date di nascita e indirizzi dell’effettivo domicilio degli aspiranti adottanti, nonché il possesso da parte degli stessi della cittadinanza italiana. In base all’ordinamento della Repubblica italiana, lo status di cittadino italiano può essere autocertificato (ai sensi del D.P.R. della Repubblica Italiana 28 dicembre 2000, n. 445).
Articolo 9
La Commissione, entro il 1 ottobre dello stesso anno, verifica i dati ricevuti dagli Enti autorizzati e, per il tramite dell’Ambasciata, trasmette ufficialmente alla Parte bielorussa l’elenco aggiornato dei cittadini della Repubblica Italiana che desiderano adottare i minori bielorussi (di seguito “l’elenco aggiornato”), corredato della lettera di garanzia sul benessere dei minori adottandi diretta al Presidente della Repubblica di Belarus, firmata dai vertici della Repubblica Italiana.
Nel corso della formazione dell’elenco aggiornato si rispetta il principio generale della differenza di età tra ogni aspirante adottante e l’adottando che non deve essere inferiore a sedici anni e superiore ai quarantacinque anni. In casi eccezionali è possibile derogare a tale principio solo quando il limite massimo della differenza d’età di quarantacinque anni sussista per uno solo dei due coniugi: in tal caso il limite può essere superato
dall’altro coniuge di non oltre dieci anni. La Commissione presenterà la rispettiva motivazione per ogni singolo caso.
Articolo 10
Il Centro, al fine di elaborare l’elenco dei bambini adottabili all’estero, entro tre mesi dalla data di ricezione dell’elenco aggiornato, esamina i dati ricevuti, con particolare riferimento allo status giuridico per l’adozione internazionale e richiede, alle Direzioni di istruzione presso i Comitati esecutivi regionali e al Comitato per l’istruzione presso il Comitato esecutivo del comune di Minsk, i consensi scritti all’adozione internazionale e ogni altro documento , previsto dalla legislazione della Repubblica di Belarus.
Articolo 11
Entro tre mesi dalla data di ricezione da parte del Centro dell’elenco aggiornato e prima dell’inserimento del minore nell’elenco dei bambini adottabili all’estero, gli aspiranti adottanti, su invito da parte del Centro, trasmesso per il tramite dell’Ente autorizzato, si presentano personalmente all’Organo di tutela e curatela del luogo di residenza del minore nella Repubblica di Belarus e al Centro per sostenere i colloqui.
Articolo 12
Al termine delle attività di cui agli artt. 10 e 11 del presente Protocollo, l’elenco dei bambini adottabili all’estero deve essere approvato dal Ministro dell’Istruzione della Repubblica di Belarus. Entro tre giorni dall’approvazione, il Centro invia l’elenco alla Commissione per il tramite dell’Ambasciata, nonché agli aspiranti adottanti per il tramite degli Enti autorizzati. Lo scambio delle informazioni, di cui agli art. 8-12, avviene in conformità alle legislazioni delle Parti.
Articolo 13
Il Centro, tramite l’Ente autorizzato, presenta alla Commissione il certificato relativo ad ogni singolo minore, attestante che lo stesso è inserito nell’elenco dei minori adottabili all’estero e, per i minori che hanno raggiunto l’età di 10 (dieci) anni, il loro consenso all’adozione internazionale.
Gli Enti autorizzati informano la Commissione della possibilità di trasmettere alla Repubblica di Belarus i documenti dei cittadini della Repubblica Italiana per il successivo esame della richiesta di adozione.
La Commissione, su richiesta dell’Ente autorizzato, rilascia l’autorizzazione scritta al proseguimento della procedura di adozione, nella quale dichiara che il minore sarà autorizzato all’ingresso e alla residenza permanente nella Repubblica Italiana in seguito all’emissione nella Repubblica di Belarus della sentenza di adozione. Tale autorizzazione si allega a ogni pratica di adozione dei minori.
Articolo 15
Gli Enti autorizzati presentano all’Ambasciata, per la successiva trasmissione al Centro, i documenti degli aspiranti adottanti previsti dalla legislazione della Repubblica di Belarus, tradotti in lingua russa, debitamente autenticati e legalizzati nella Repubblica Italiana. Le firme degli aspiranti adottanti devono essere autenticate dal notaio o in Comune.
Il Presidente dell’Ente autorizzato, che partecipa alla preparazione della relativa documentazione di adozione, rilascia la dichiarazione che gli aspiranti adottanti non sono mai stati privati né limitati nella responsabilità genitoriale, non sono mai stati riconosciuti come persone incapaci di agire oppure con capacità di agire limitata, non sono mai stati privati del diritto di tutela, curatela a causa di adempimento non adeguato dei loro impegni, nei loro confronti non è mai stata revocata l’adozione, i figli degli aspiranti adottanti non sono mai stati riconosciuti aventi diritto alla tutela dello Stato.
Articolo 16
L’Ambasciata riceve i documenti degli aspiranti adottanti tramite gli Enti autorizzati, conferma la correttezza della loro redazione, legalizzazione e li trasmette al Centro per il tramite del Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Belarus.
Articolo 17
Il Centro esamina la pratica di adozione pervenuta secondo le modalità stabilite dalla legislazione entro settantacinque giorni dalla data della sua ricezione.
Nel caso ci sia necessità di ulteriore tempo per esaminare la pratica, il Centro ne informa la Commissione e, su richiesta di quest’ultima, fornisce ad essa soltanto le motivazioni (tranne i casi in cui gli aspiranti adottanti e/o il minore chiedono di sospendere l’esame della pratica di adozione).
Articolo 18
In seguito all’emissione della sentenza, l’Ente autorizzato trasmette alla Commissione una copia della sentenza di adozione di un minore, pronunciata dal Tribunale della Repubblica di Belarus, basandosi sulla quale la Commissione rilascia l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore adottato nella Repubblica Italiana. Tale autorizzazione della Commissione consentirà all’Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica di Belarus di rilasciare il visto per l’ingresso e per la residenza permanente del minore adottato nella Repubblica Italiana.
Articolo 19
Le Parti garantiscono lo scambio delle informazioni relative alle modifiche nella legislazione della Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana, al fine di evitare eventuali ostacoli nel corso del processo di adozione.
Articolo 20
Il minore adottato dai cittadini della Repubblica Italiana, dal momento dell’adozione, gode di tutti i diritti e di tutte le garanzie come ogni minore cittadino della Repubblica Italiana.
Articolo 21
Considerato che il Minore mantiene la cittadinanza bielorussa, lo stesso deve essere registrato presso l’Ambasciata entro 30 giorni dalla data di ingresso sul territorio della Repubblica Italiana. Il controllo sull’ adempimento da parte dei cittadini della Repubblica Italiana dell’obbligo di effettuare tale registrazione è esercitato dagli Enti autorizzati.
Articolo 22
La Commissione ogni anno, entro il 5 gennaio, rinnova con la lettera- garanzia diretta al Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus l’impegno di informare il Centro sulle condizioni di vita ed educazione nelle famiglie dei cittadini della Repubblica Italiana di ogni minore adottato.
Articolo 23
La Commissione incarica gli Enti autorizzati ad effettuare il controllo sulle effettive condizioni di vita e di educazione del minore adottato dai cittadini della Repubblica Italiana, e a redigere le relative relazioni (con la traduzione in lingua russa).
Tali relazioni saranno trasmesse al Centro tramite il servizio postale e, all’Ambasciata, tramite posta elettronica, con scadenza annuale per i cinque anni successivi all’adozione pronunciata sul territorio della Repubblica di Belarus accompagnate da almeno due fotografie del minore.
La Commissione garantisce la presentazione delle relazioni sui bambini adottati tramite gli Enti autorizzati con i quali la collaborazione è stata cessata.
Articolo 24
La facoltà di valutare sul posto le condizioni di vita ed educazione dei minori adottati dai cittadini della Repubblica Italiana in nome della Repubblica di Belarus è esercitata dall’Ambasciata in collaborazione con il Centro.
A tale proposito, la Commissione si impegna ad agevolare la collaborazione dei cittadini della Repubblica Italiana i quali hanno adottato i minori, nonché dei servizi sociali, delle Autorità locali, delle Autorità giudiziarie e degli Enti autorizzati con i rappresentanti dell’Ambasciata, al fine di raccogliere regolarmente le informazioni effettive in merito alle condizioni di vita e di educazione dei minori adottati.
Articolo 25
Su richiesta del Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus o del Centro, la Commissione collabora per l’ottenimento delle informazioni sulla vita e sulla sistemazione dei minori adottati precedentemente dai cittadini della Repubblica Italiana, ancorché divenuti maggiorenni.
Articolo 26
Nel caso di riscontrate criticità nelle condizioni di inserimento del minore nella famiglia ed in presenza di altri fattori negativi, nonché nel caso della privazione (limitazione) degli adottanti della responsabilità genitoriale, la Commissione ne informa immediatamente il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus e il Centro. La Commissione e il Ministero
dell’Istruzione collaboreranno in conformità alla legislazione della Repubblica Italiana e della Repubblica di Belarus affinché venga individuata la soluzione più opportuna per il minore.
Articolo 27
Nel caso della minaccia immediata alla vita e alla salute del minore nella famiglia degli adottanti:
la Commissione ne informa immediatamente il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus, il Centro e l’Ambasciata, e successivamente fornisce tempestivamente al Ministero dell’Istruzione, al Centro e all’Ambasciata le informazioni sui provvedimenti adottati, mirati alla tutela dei diritti e dei legittimi interessi del minore che si trova in una situazione di pregiudizio, nonché sull’andamento e sui risultati delle indagini. La Commissione garantisce l’adozione di provvedimenti tempestivi ed esaurienti per la tutela del minore, ivi compresa la necessaria assistenza
psicologica e (o) medica al minore;
La Commissione controlla affinché le Autorità competenti della Repubblica Italiana provvedano a:
- allontanare il minore dalla famiglia entro 48 ore, dal momento in cui è emerso che la sua permanenza nella famiglia degli adottanti rappresenti un grave pericolo per la sua vita e (o) per la sua salute psico-fisica;
- individuare sistemazione adeguata in una struttura ovvero in un’altra famiglia;
- garantire il contatto del minore con i funzionari dell’Ambasciata;
- condurre le indagini relative alle circostanze dell’accaduto, necessari per valutare giuridicamente le responsabilità degli adottanti e delle altre persone coinvolte.
Il presupposto per tali azioni, mirate alla tutela del minore adottato, può essere rappresentato dalla lettera inviata alla Commissione dal Centro o dall’Ambasciata, nella quale sono esposti gli aspetti critici , di cui è venuta a conoscenza la Parte Bielorussa.
Articolo 28
Al fine del coordinamento e della valutazione delle procedure di adozione internazionale, della verifica della realizzazione del presente Protocollo, nonché per trattare l’introduzione delle modifiche al Protocollo, le Parti formano il gruppo di lavoro italo-bielorusso (di seguito – Gruppo di lavoro), che si riunirà almeno una volta ogni due anni. La composizione e i capi delle delegazioni nel quadro del Gruppo di lavoro vengono determinati
dalle Parti, i quali ne comunicano reciprocamente le rispettive designazioni. Qualora necessario, le decisioni del Gruppo di lavoro saranno documentate. Le Parti garantiscono l’attuazione degli accordi raggiunti durante le riunioni del Gruppo di lavoro.
Articolo 29
Al fine di ulteriore avanzamento della cooperazione nell’ambito delle adozioni, le Parti elaboreranno un Accordo interstatale di cooperazione tra la Repubblica di Belarus e la Repubblica Italiana in materia di adozioni dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica Italiana.
Articolo 30
Le Parti si impegnano a portare tempestivamente il Protocollo e le decisioni fondamentali del Gruppo di lavoro a conoscenza delle autorità esecutive e amministrative centrali e locali, competenti in materia di adozione internazionale, al fine dell’attuazione congiunta delle disposizioni dello stesso.
Disposizioni finali
Articolo 31
Il presente Protocollo acquisterà efficacia dalla data della firma.
Il Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus in materia di adozioni dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica Italiana del 12 dicembre 2005 e il Protocollo recante integrazioni e modifiche al Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus in materia di adozioni dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus da parte dei cittadini della Repubblica Italiana del 22 marzo 2007 cessano di avere effetto dalla data della firma del presente Protocollo.
Le Parti possono cessare la validità del presente Protocollo per mezzo della notifica scritta inviata da una Parte all’altra Parte contraente non oltre sei (6) mesi dalla presunta data di cessazione di validità.
Le Parti possono apportare modifiche al presente Protocollo mediante intesa scritta.
L’attuazione del presente Protocollo non genererà spese aggiuntive a carico dei rispettivi bilanci dello Stato.
Sottoscritto a Minsk il << >> 2017 in 2 (due) originali, ciascuno in lingua italiana e russa.
Per la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana | Per il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus |