Premessa
Premessa
Il contratto è destinato, per quanto riguarda la fornitura di gas, a tutti i clienti finali domestici e non domestici il cui consumo annuo non sia complessivamente superiore a Smc 200.000; per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica a tutti i clienti finali domestici e non domestici alimentati in bassa tensione (di seguito anche “fornitura BT”) o in media tensione (di seguito anche “fornitura MT”). Qualora non sia diversamente specificato, le previsioni contrattuali che fanno riferimento alla fornitura di energia elettrica si intendono applicabili sia alla fornitura in BT che alla fornitura in MT. Il contratto disciplina i rapporti tra il Fornitore (di seguito anche IREN MERCATO) e il Cliente, fissando gli obblighi ed i diritti reciproci nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle delibere assunte dall’AEEGSI (oggi denominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – “ARERA”). Il contratto ha ad oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale (di seguito gas) da parte del Fornitore presso le sedi indicate e in conformità alle scelte operate dal Cliente ai fini della conclusione del contratto stesso. Qualora il Cliente opti sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas, la scelta di entrambe le forniture non determina l’insorgere tra le parti di un unico contratto di fornitura congiunta, in quanto la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas saranno, comunque, disciplinate da due diversi e separati contratti, le cui specifiche condizioni sono di seguito riportate, da considerarsi tali anche nell’ipotesi di recepimento su unico modulo. Costituiscono altresì oggetto del contratto le attività di bollettazione/ fatturazione dei consumi e riscossione degli importi bollettati/fatturati. Di seguito verranno riportate le previsioni contrattuali valide i) per entrambe le tipologie di fornitura di energia elettrica e di gas, ii) per la sola fornitura di gas, iii) per la sola fornitura di energia elettrica (sia in BT che in MT) e iv) specificatamente per la sola fornitura di energia elettrica in BT o in MT, come di volta in volta verrà opportunamente precisato.
1 Conclusione del contratto
1.1 Il contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o di gas (di seguito sempre il Contratto, a prescindere dalle forme di conclusione infra indicate), si può concludere:
• nel caso di proposta contrattuale effettuata dal Cliente al Fornitore, nel momento in cui entro il termine di 45 giorni o altro termine previsto dall’ARERA - dalla data di sottoscrizione della proposta di somministrazione da parte del Cliente, il Fornitore abbia manifestato per iscritto di accettare detta proposta. Qualora il Fornitore non dovesse inviare l’accettazione al Cliente entro il suddetto termine la proposta di somministrazione del Cliente non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere dal Fornitore alcunché per qualsivoglia titolo o motivo; nel caso in cui il Cliente abbia effettuato una proposta contrattuale avente ad oggetto sia la fornitura di gas che di energia elettrica, il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la proposta anche per una sola delle due forniture;
• nel caso di offerta del Fornitore al Cliente a mezzo corrispondenza, nel momento in cui il Fornitore sia venuto a conoscenza dell’avvenuta accettazione della proposta formulata al Cliente; qualora il Cliente non dovesse inviare l’accettazione al Fornitore con le modalità indicate nell’offerta, la proposta di somministrazione del Fornitore non produrrà alcun effetto;
• nel caso in cui l’offerta del Fornitore al Cliente venga proposta e accettata da questo nel corso di una procedura telefonica (c.d. verbal order), all’esito di apposita telefonata registrata su supporto durevole.
In questa ultima ipotesi, tuttavia, il contratto sarà vincolante per il Cliente solo nel momento in cui Xxxx Xxxxxxx, dopo aver trasmesso al Cliente il plico contrattuale, riceverà conferma dal Cliente stesso della volontà di concludere il contratto:
a) o nell’ambito di successivo contatto telefonico registrato su supporto durevole;
b) o mediante accesso del Cliente ad apposita pagina web dedicata di Xxxx Xxxxxxx seguendo le istruzioni ivi specificate.
1.2 Il Contratto è costituito da tutti i documenti contrattuali costituenti la proposta effettuata dal Cliente al Fornitore oppure costituenti l’offerta del Fornitore al Cliente, dalle relative accettazioni e relativi documenti di esecuzione.
2 Durata, rinnovo, disdetta e recesso del contratto
2.1 Il contratto ha una durata di dodici mesi, tacitamente rinnovabile, dalla data di decorrenza dell’avvio della
operazioni di manutenzione etc.);
c) autoletture mendaci;
d) mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
e) condizioni di sicurezza mancanti;
f) inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
h) nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d’azienda, fusione, scissione ecc,).
4.2 La manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni comporta la risoluzione di diritto del contratto.
4.3 Per la somministrazione di energia elettrica costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:
• la risoluzione dei contratti di trasporto e/o dispacciamento di cui al successivo art. 15;
• la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l’utente del trasporto e del dispacciamento, secondo le previsioni del comma 16.2 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito internet xxx.xxxxx.xx), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del trasporto e del dispacciamento.
In tal caso:
i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, in coerenza con quanto stabilito all’Allegato B alla delibera ARERA 487/2015 e ss.mm.ii.;
ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia;
• l’esecuzione dell’interruzione della fornitura di energia elettrica ai sensi dell’articolo 9 Allegato A alla delibera
somministrazione che avverrà:
i) entro le tempistiche indicate dal Fornitore nelle Informazioni Preliminari e che sarà definita dal Fornitore stesso:
4.4
ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii.
Per la somministrazione di gas costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte
• nel caso di proposta effettuata dal Cliente: nella lettera di accettazione del Fornitore,
• nei casi di offerta del Fornitore al Cliente:
a) se a mezzo corrispondenza, in apposita comunicazione del Fornitore, successiva alla conclusione del contratto;
b) se nel corso di una procedura telefonica (verbal order), in apposita comunicazione del Fornitore, successiva alla conclusione e vincolatività del contratto, In caso di diversa data di avvio, questa verrà indicata in successiva comunicazione;
ii) ovvero dall’attivazione della fornitura come disciplinata dall’art. 13.
2.2 Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da ciascuna delle parti all’altra mediante raccomandata con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza del contratto, con gli effetti previsti dalle presenti Condizioni Generali.
2.3 Per la fornitura di gas e per la fornitura di energia elettrica in BT, nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di un mese come previsto all’art. 6.2 dell’Allegato A alla delibera ARERA 302/2016/R/COM e ss.mm.ii. mediante lettera raccomandata a/r da inviare a IREN MERCATO. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l’apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore.
A tal fine, nel caso di contatori non accessibili, il Cliente finale dovrà consentire al Distributore, entro la data di scadenza del termine di preavviso, la lettura del contatore per rilevare l’ultimo consumo, nonché la chiusura/rimozione del contatore. Il Fornitore provvederà a trasmettere al Distributore la richiesta del Cliente finale nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla vigente regolazione.
Parimenti il Distributore è tenuto a provvedere nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla delibera ARERA ARG/gas 120/08 e ss.mm.ii (pubblicata in GURI n. 258 SO 245 del 4.11.2008) per la fornitura di gas e nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla delibera ARERA ARG/elt 198/11 ss.mm.ii. per la fornitura di energia elettrica. Nel caso in cui le descritte attività di lettura/chiusura/rimozione del contatore non venissero consentite o comunque non eseguite per fatto imputabile al Cliente stesso, il recesso non potrà considerarsi efficace.
Con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica l’operazione di apposizione dei sigilli al contatore elettronico, se possibile, potrà avvenire virtualmente anche per via telematica.
Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A alla delibera 302/2016/R/com.
Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
2.4 Per le forniture di energia elettrica in media tensione il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 9 mesi; in caso di mancato rispetto di detto termine da parte del Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un importo pari a 0,010 €/kWh applicato sul consumo medio mensile per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso.
2.5 Con riferimento alle forniture di energia elettrica in media tensione, il cliente potrà esercitare il diritto di recesso esclusivamente mediante comunicazione da inoltrare al Fornitore attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxxxxxx-xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx”
2.6 Il Fornitore, in ogni caso, mediante raccomandata a/r, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando un preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso.
2.7 Xxx nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l’emissione dell’ultima bolletta/fattura a seguito dell’apposizione dei sigilli al contatore o dell’interruzione della fornitura da esterno o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l’acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore comunicata dal Distributore.
2.8 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica e/o di gas sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.
3 Diritto di ripensamento (Clausole valide per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT)
In virtù di quanto previsto dall’art. 12.4 e 12.5 della delibera ARERA dell’8 Luglio 2010 n. 104/2010 , nonché dal Capo I del Titolo III della parte III del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n.206 e ss.mm.ii., il Cliente finale domestico:
a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto.
b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui XXXX MERCATO acquisirà detta conferma, decorrerà:
i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, dal giorno di esecuzione di detta operazione;
ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell’Area clienti del sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
4 Risoluzione del contratto
4.1 Qualora, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di messa in mora, il Cliente non abbia provveduto a porre rimedio alle inadempienze allo stesso contestate, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta indicante termini e modalità, potrà risolvere il contratto qualora le inadempienze contestate, sia nel caso di somministrazione di energia elettrica, sia nel caso di somministrazione di gas, siano relative a:
a) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
b) impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disalimentazione,
del Fornitore:
• la risoluzione del rapporto contrattuale di distribuzione tra il Distributore ed il Fornitore secondo le previsioni di cui al par. 13 del Codice di rete tipo di distribuzione gas (Delibera ARERA 108/2006 e ss.mm.ii pubblicata in GURI n. 153 SO
n.158 del 4 Luglio 2006);
• la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l’utente del servizio di distribuzione, secondo le previsioni dell’art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito internet xxx.xxxxx.xx), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del servizio di distribuzione.
In tal caso:
i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, previsti dall’ art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii;
ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza; - l’esecuzione dell’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell’articolo 11 della Delibera ARG/ gas 99/11e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
5 Cessione del contratto, cessione del credito, voltura e divieto di sub-fornitura
5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il Contratto di fornitura ad altra impresa, anche non appartenente al GRUPPO IREN, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto stesso.
5.2 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli articoli 1260 e segg. Cod. civ.
5.3 In caso di richiesta di variazione della titolarità di una fornitura da un Cliente (Cliente uscente) ad un altro (Cliente entrante) con il Fornitore senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas (voltura), il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore.
5.4 Nel caso in cui il punto di riconsegna e/o il punto di prelievo per il quale il Cliente entrante domandi la voltura sia interessato da morosità pregresse del Cliente uscente o risulti sospeso per morosità del Cliente uscente, il Cliente entrante non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse del Cliente uscente, fatto salvo quanto previsto ai commi 5.5, 5.6, 5.7.
5.5 Qualora il Cliente entrante dichiari di aver fruito della fornitura in un periodo antecedente alla richiesta di voltura, il Cliente entrante sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell’erogazione della fornitura per il periodo dichiarato dal Cliente entrante stesso.
5.6 Il Cliente entrante è tenuto al pagamento di tutte le morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura nel caso in cui il Cliente entrante dichiari di essere erede del Cliente uscente.
5.7 In caso di trasferimento di un’azienda commerciale, il Cliente entrante acquirente dell’azienda sarà tenuto al pagamento delle morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura in solido con quest’ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2560 c.c..
5.8 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere eventuale ed ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni rese dal Cliente entrante e/o a corredo della richiesta di voltura quali ad esempio, contratto di acquisto, contratto di locazione, visure camerali ed altro.
5.9 In caso di subentro, ossia di attivazione della fornitura da parte di un Cliente entrante in seguito alla cessazione del contratto da parte del Cliente uscente con disattivazione del contatore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5.3. a 5.8.
5.10 Al Cliente è fatto assoluto divieto di subfornitura di energia elettrica e/o gas.
6. Xxxxxxx nei pagamenti delle bollette e sospensione/riattivazione della fornitura
6.1 Al ricevimento della bolletta/fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate nella bolletta stessa.
6.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell’8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente.
6.3 In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui al punto 6.1, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto - fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 relativamente al diritto di risolvere il/i contratto/i - di attivare le procedure previste in caso di morosità nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all’Allegato A alla delibera stessa, con riferimento alla fornitura di energia elettrica e all’Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., con riferimento alla fornitura di gas.
6.4 Qualora il Cliente possieda le caratteristiche di:
a) “Cliente disalimentabile” nel caso di fornitura di energia elettrica;
(Mod. XXXXXX000)
b) titolare di “PDR disalimentabile” nel caso di fornitura gas; il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura; a tal fine il Fornitore dovrà costituire in mora il Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC), nella quale sarà indicato, tra l’altro, il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a 15 giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, secondo quanto stabilito dal comma 3.3 lett. a. Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii. e dal comma 4.2 lett. a. Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. L’avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax al recapito indicato dal Fornitore nella suddetta comunicazione. Il Fornitore, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, in caso di persistenza dello stato di morosità del Cliente, avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità secondo quanto stabilito dal comma 3.3. lett. b Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii. e dal comma 4.2 lett. b Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. (Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità). Detti
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termini, secondo quanto previsto dal comma 3.4 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM e dal comma 4.2 bis Allegato A delibera ARERA ARG/GAS 99/11 e ss.mm.ii. possono essere ridotti nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura e comunque non possono essere inferiori: relativamente al termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, a 7 giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 10 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora; relativamente al termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura, non inferiori a 2 giorni lavorativi.
6.5 Per la sola fornitura di energia elettrica in BT, come previsto dall’art.16 dell’Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/ COM e ss.mm.ii.:
• il Fornitore ha diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente;
• nel caso di clienti connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, in caso di morosità del Cliente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà all’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, ai fini di gestione della pratica, un importo pari al contributo previsto dall’articolo 11 dell’Allegato A, delibera ARERA 156/07 e xx.xx. ii. (pubblicata in GURI n. 164, SO n. 161 del 17.07.2007), anche nel caso di sola riduzione e ripristino della potenza per morosità
6.6 Il Cliente, secondo quanto stabilito dal comma 3.6 Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii. e dal comma 4.3 Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
• euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
• euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.
6.7 Il Distributore potrà procedere, anche su segnalazione del Fornitore, all’immediata sospensione della/e fornitura/e in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell’impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In tali casi non sarà dovuto al Cliente alcun preavviso da parte del Fornitore
6.8 Il Cliente è tenuto:
• a pagare il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare eventualmente previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore;
• a pagare le spese di mora e le eventuali spese legali sostenute dal Fornitore;
• a saldare integralmente fatture/bollette non pagate o pagate parzialmente;
• a ripristinare, ove richiesto, il deposito cauzionale e/o la garanzia di cui al successivo art. 7.
Il Cliente che possieda le caratteristiche di Cliente disalimentabile (nel caso di fornitura di energia elettrica) o che sia titolare di PDR disalimentabile (nel caso di fornitura gas) ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato il contatore al fine di poter disalimentare il punto in caso di inadempimento del Cliente medesimo.
In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell’eventuale danno subito dal Fornitore. Sarà infatti posto a carico del Cliente ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere dal Fornitore a causa della sospensione e/o risoluzione del contratto di fornitura. Il Fornitore si riserva, inoltre:
• di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica contrattuale.;
• di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sollecito, sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica contrattuale.
6.9 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di energia elettrica che rientra tra i “Clienti finali non disalimentabili” di cui all’art. 23 Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii., il Fornitore potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo del Cliente finale interessati dall’inadempimento secondo quanto previsto dall’art. 24 Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii.. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i punti di prelievo del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale nella titolarità:- dell’Acquirente Unico per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;- dell’esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.
6.10 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di gas naturale titolare di un “PDR non disalimentabile” il Fornitore, secondo quanto previsto dall’art. 15 Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 ss.mm.ii., potrà procedere alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il Cliente finale titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento e, decorso tale termine, senza che il Cliente finale abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla richiesta al Distributore locale di Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG (Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 04.06.2009).
6.11 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di gas naturale titolare di un “PDR disalimentabile” il Fornitore potrà provvedere, tra l’altro, a richiedere al Distributore locale:
• la Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR disalimentabile, secondo quanto previsto dall’art. 9 Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 ss.mm.ii.;
• la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, secondo quanto previsto dall’art. 13 Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 ss.mm.ii.; il Fornitore in tal caso potrà essere tenuto a trasmettere al Distributore, su richiesta di quest’ultimo:
i. copia delle fatture non pagate;
ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
iii. copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
iv. copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata;
v. documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
7 Deposito cauzionale e/o equivalente garanzia
7.1 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT, il Fornitore si riserva, all’atto della stipula del contratto, di richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia di valore entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa in materia.
7.2 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica in MT il Fornitore si riserva, all’atto della stipula del contratto, di richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria Compagnia di assicurazione, a prima richiesta, per un importo pari al fatturato di 3 (tre) mensilità medie di fornitura, stimato dal Fornitore.
7.3 Il Fornitore, in caso di insolvenza del Cliente, potrà incamerare il deposito cauzionale o l’equivalente garanzia fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti dalle presenti Condizioni di vendita e dalla Legge.
7.4 Qualora, a fronte di mancati pagamenti, l’importo del deposito o dell’equivalente garanzia fosse escusso in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire il deposito o la garanzia per l’intero ammontare. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito o della garanzia, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in virtù di quanto previsto dall’art. 4.
7.5 L’eventuale importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
8 Imposte e tasse
8.1 Il Fornitore svolge la funzione di sostituto d’imposta applicando in fattura le imposte gravanti sull’energia elettrica e il gas ed effettua annualmente le dichiarazioni di consumo agli uffici competenti secondo le disposizioni di Xxxxx. Nel caso di regime tributario diverso dall’ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione.
9 Variazioni contrattuali per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali
(Mod. XXXXXX000)
9.1 Qualora disposizioni introdotte da leggi o da provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, o altre Pubbliche Autorità impongano modifiche alle condizioni del prese e applicate con la decorrenza per esse prevista dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte. Per quanto concerne eventuali variazioni di corrispettivi che derivino dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, si rinvia al successivo art. 19.
9.2 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT, qualora si renda necessaria per giustificato motivo una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del Fornitore diversa da quella di cui all’art. 9.1, in virtù di quanto previsto dall’art. 13 dell’Allegato A, delibera ARERA. ARG/com 366/2018 e ss.mm.ii., il Fornitore stesso ne darà apposita comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso). Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
9.3 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT detta comunicazione conterrà l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, e per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c) la decorrenza della variazione proposta;
d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, recesso che deve essere ricevuto dal Fornitore entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di decorrenza delle variazioni contrattuali
e) l’illustrazione che il Cliente di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato
9.4 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica in MT, qualora intervengano modifiche del quadro normativo o dei parametri economici su cui si basa l’offerta sottoscritta dal Cliente ovvero ricorrano giustificati motivi, il Fornitore si riserva la facoltà di proporre, secondo buona fede e correttezza, nuove condizioni contrattuali nell’intento di assicurare la prosecuzione della fornitura. Il Cliente ha facoltà di non accettarle, comunicandolo tempestivamente al Fornitore entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di mancata comunicazione entro il termine citato, le nuove condizioni si intendono accettate. In caso di non accettazione da parte del Cliente, il contratto ha termine alla fine del mese successivo a quello del ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di non accettazione. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate in forma scritta.
10 Identificazione personale commerciale e comunicazioni relative al contratto e reclami (Clausole valide per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT)
10.1 Il Fornitore assicura la riconoscibilità del personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti. Tutti i dipendenti e il personale incaricato a qualunque titolo dal Fornitore delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e/o alla conclusione di contratti in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali, sono muniti di un apposito documento dal quale risultano: gli elementi identificativi associati all’indicazione “agente di vendita”; il nome del Fornitore; un recapito telefonico del Fornitore, in grado di confermare al Cliente che il contatto è finalizzato alla conclusione di un contratto di fornitura nel mercato libero.
10.2 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere fatte per iscritto e dovranno riportare sia i dati identificativi del Cliente, sia i dati identificativi della sede della fornitura. Dette comunicazioni, a prescindere dal fatto che abbiano a oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas, dovranno essere inoltrate a IREN MERCATO:
• a mezzo del servizio postale o a mezzo corriere o, quando previsto, a mezzo di incaricati del Fornitore, al Servizio Gestione Clienti, in Xxxxxx X.Xxxxxxxxxx, x. 0/x, XXX 00000, Xxxxx per tutti i contratti relativi alle utenze site nel territorio nazionale.
10.3 Con le medesime modalità di cui all’art. 10.2, il Cliente potrà inoltrare reclami e ottenere le informazioni necessarie utilizzando eventualmente il modulo predisposto dal Fornitore stesso reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il Fornitore si riserva di indicare in bolletta o sul sito XXXXXXXXXXX.XX ulteriori canali di comunicazione.
È fatta salva la possibilità di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo fornito dal Fornitore, a condizione che la comunicazione del Cliente contenga almeno i seguenti dati minimi necessari:
a) nome e cognome;
b) indirizzo di fornitura;
c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico;
d) servizio cui si riferisce il reclamo scritto; il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura; codice PDR in caso di fornitura gas; codice POD in caso di fornitura di energia elettrica) o, qualora non sia disponibile, il codice Cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
10.4 Il Fornitore fornisce risposta motivata al Cliente entro i termini previsti dalla regolazione vigente ( Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale in conformità a quanto previsto dall’Allegato A alla Delibera ARERA 21 Luglio 2016 R/com. n. 413/16 e ss.mm.ii.- TIQV)
11 Limitazioni di responsabilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione
11.1 Fermo restando quanto infra disposto, il Fornitore non risponde di eventuali danni subiti dal Cliente salvo che gli stessi gli siano imputabili a titolo di dolo o colpa grave.
11.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, da parte dei Distributori rispettivamente competenti per territorio, in caso di pericolo, per ragioni di servizio o per motivi di sicurezza del sistema. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del contratto.
11.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti e/o l’impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna dell’energia elettrica e del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) variazione della tensione o della frequenza, ii) variazione della forma d’onda, iii) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; iv) microinterruzioni, sovraccarichi o buchi di tensione, v) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione.
11.4 Comunque nessuna delle parti sarà responsabile verso l’altra per danni o perdite causate da eventi eccezionali al di fuori del proprio ragionevole controllo.
11.5 Inoltre, qualora, dopo l’attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente.
11.6 Se l’impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente contratto s’intenderà risolto. Se l’impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal Contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi e secondo le modalità di cui all’art. 2.
11.7 Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un preavviso di un mese, nei casi previsti dall’art. 1464 del Cod. Civ., mediante dichiarazione a mezzo raccomandata a/r da spedire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.
12 Standard qualitativi - indennizzi automatici
12.1 In applicazione delle vigenti previsioni legislative e regolamentari in materia di qualità dei servizi di vendita, il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell’esercente la vendita come fissati da ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del Contratto.
12.2 Per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT, in conformità con l’Allegato A, delibera ARERA ARG/com 366/2018 e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali ed dell’indennizzo automatico pari a 20 (venti) euro di cui all’art.16 del TIF Allegato alla delibera 463/2016/R/com e s.m.ii. nel caso di mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture.
12.3 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale TIQV e Allegato A alla delibera 366/2018 e s.m.ii.).
13 Avvio del contratto per cambio fornitore. Attivazione della fornitura. Presupposti. Condizioni risolutive
13.1 In caso di ‘switch in’ per cambio fornitore con riferimento al contratto di fornitura di gas e di energia elettrica in BT:
a) la fornitura, ai sensi del presente contratto, viene avviata con le seguenti tempistiche:
• per i clienti domestici e non domestici salvo esplicita diversa richiesta del Cliente finale, entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.
b) in ogni caso la fornitura è avviata dalla data di effettiva sostituzione di IREN MERCATO nella fornitura.
13.2 In caso di recesso per cambio fornitore con riferimento al contratto di fornitura di energia elettrica in MT la fornitura, ai sensi del presente contratto, viene avviata dalla data di effettiva sostituzione di IREN MERCATO, in esito, al perfezionamento delle procedure di cessazione del rapporto di fornitura precedente.
13.3 In caso di attivazione presso utenza con contatore chiuso:
a) la fornitura di gas decorre dalla data di apertura del contatore stesso;
b) la fornitura di energia elettrica in BT e MT decorre dalla lettura iniziale comunicata dal Distributore;
13.4 In caso di voltura presso utenza con contatore aperto:
a) in caso di fornitura gas, la data di attivazione contrattuale corrisponde alla data nella quale viene aggiornato il nuovo
2/4
contratto di fornitura con riferimento ai dati anagrafici del Cliente entrante associato al punto di riconsegna, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dell’allegato A alla delibera ARERA 102/2016/R/com e ss.mm.ii;
b) in caso di fornitura di energia elettrica in BT e MT la data di attivazione contrattuale corrisponde alla data nella quale viene aggiornato il nuovo contratto di fornitura con riferimento ai dati anagrafici del Cliente entrante associato al punto di prelievo, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Allegato A alla delibera ARERA 398/2014/R/eel e ss.mm.ii.
13.5 Nel caso in cui il Cliente richieda l’attivazione della fornitura di gas e/o di energia elettrica BT e MT, di un impianto di utenza nuovo, il Fornitore provvederà alla trasmissione della richiesta al Distributore locale entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta stessa; il Distributore provvederà successivamente alla attivazione della fornitura qualora tecnicamente fattibile secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
13.6 Per quanto riguarda la sola somministrazione di energia elettrica sia in BT che in MT l’esecuzione del contratto e della fornitura sono condizionati al perfezionamento, decorsi i tempi previsti dalle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dei contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica che il Fornitore provvederà a stipulare, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I relativi contratti cesseranno i propri effetti e tali servizi cesseranno di essere forniti alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del presente contratto di fornitura. Il Fornitore si impegna a effettuare ogni adempimento per rendere operativi detti servizi, addebitando al Cliente i relativi oneri senza spese aggiuntive.
Il Cliente si impegna a fornire al Fornitore tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari.
Il Cliente non potrà pretendere alcunché dal Fornitore, in caso di differimento dell’attivazione della fornitura per motivi che non siano imputabili al Fornitore stesso.
13.7 Il contratto, anche se già concluso, dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo al Fornitore, che provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta o telefonica al Cliente, all’avverarsi delle seguenti condizioni:
a) qualora il contatore non risulti intestato al Cliente presso gli archivi del distributore;
b) con riferimento alla fornitura di gas:
i nel caso in cui al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna risulti chiuso e/o sospeso a seguito dell’intervento di chiusura e/o sospensione del punto di riconsegna per morosità;
ii) nel caso in cui al momento della richiesta di accesso il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del punto di riconsegna o di un altro punto di riconsegna interrotto e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento di interruzione dell’alimentazione per sospensione della fornitura per morosità;
iii) nel caso in cui al momento della richiesta di accesso per sostituzione/attivazione nella fornitura il distributore segnali che il punto di riconsegna rientra tra quelli per i quali il Fornitore/utente del servizio di distribuzione ha la possibilità di revocare la richiesta e che, a tal fine, secondo quanto disposto dall’art. 19.3 Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore/utente del servizio di distribuzione, le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto della richiesta stessa: l’eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell’intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all’art. 6 dell’Allegato stesso; il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione in corso; l’accessibilità o meno del punto di riconsegna.
c) con riferimento alla fornitura di energia elettrica:
i) nel caso in cui il punto di prelievo al momento della richiesta di switching risulti sospeso per morosità od oggetto di una richiesta di indennizzo, conformemente a quanto disposto dall’art. 10.3 della Delibera ARERA del 25 Gennaio 2008 n 4/2008 e ss.mm.ii e dalla Delibera ARERA 258/2015/R/com;
ii) nel caso in cui al momento della richiesta di switching il Distributore segnali che il punto di prelievo rientri tra quelli per i quali il Fornitore/utente del trasporto e del dispacciamento ha la possibilità di revocare la richiesta e che, a tal fine, secondo quanto disposto dall’art. 16.4 Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com, il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore/utente del trasporto e del dispacciamento, le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
d) se il Cliente è stato in precedenza inadempiente nei confronti di IREN MERCATO;
e) se il Cliente risulta iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive;
f) se il Cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali in proprio o nella qualità di legale rappresentante di società;
g) comunque in ogni caso nel quale a causa di eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti e temporanei (ad esempio nel caso di impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare operazioni di apertura), il Fornitore non potesse procedere ad attivare la fornitura;
h) per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, amministrativi e gestionali, compreso il caso in cui il Fornitore abbia verificato che il soggetto delegato alla adesione ad offerte commerciali da parte del Cliente non fosse stato da questi munito dei necessari poteri con apposito incarico.
13.8 Il Cliente deve assicurare che il/i punto/i di prelievo indicato/i sul Contratto di somministrazione sia/siano adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e le opere realizzate per collegare gli impianti siano adeguate ai propri fabbisogni. Il Cliente deve assicurare altresì che l’impianto interno, in tutte le sue componenti (punto di prelievo, complessi di misura ecc.), sia conforme alle norme tecniche ed alle disposizioni di sicurezza vigenti.
13.9 Qualora, invece, si rendesse necessario provvedere all’allacciamento del punto di prelievo ovvero all’adeguamento di tali opere, il Cliente, per tramite del Fornitore, dovrà prendere i necessari accordi con l’impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto.
13.10 Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto stesso di fornitura nei casi in cui le installazioni del Cliente non risultino conformi alle vigenti norme di legge e/o di regolamento.
13.11 Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all’impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.
13.12 Ogni eventuale mutamento del punto di prelievo che il Cliente intenda introdurre nel corso dell’esecuzione del contratto deve essere preventivamente concordato con IREN MERCATO e sarà comunque subordinato all’accettazione del distributore locale.
14 Condizioni per la somministrazione e responsabilità (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica)
14.1 L’energia elettrica viene somministrata dal Fornitore utilizzando la rete nazionale di trasmissione e quella di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei punti di riconsegna, con le relative tensioni e la frequenza di 50 Hz. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica (tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, etc.) attengono ai rapporti tra Cliente e Distributore Locale.
14.2 Salvo il caso di responsabilità diretta del Fornitore per dolo o colpa grave le interruzioni, le microinterruzioni, i buchi di tensione e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore al Cliente. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale.
14.3 Qualora non diversamente specificato nelle condizioni economiche, i periodi di somministrazione e le fasce orarie sono quelle definite nell’Allegato A, delibera ARERA 156/07 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 161 dell’17.7.2007). L’insieme delle ore appartenenti alle fasce F2 e F3 è anche denominato fascia “F23”. Qualora non sia diversamente specificato nelle condizioni economiche, le ore ivi indicate come “Picco” e “Fuori picco” sono le seguenti: per ore “Picco” s’intendono tutte le ore dell’anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dei giorni dal Lunedì al Venerdì; per ore “Fuori picco” s’intendono tutte le ore dell’anno dalle 20.00 alle 8.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle 0.00 alle 24.00 del Sabato e Domenica e festivi. Le ore verranno determinate convertendo le fasce orarie F1, F2 ed F3 definite nell’Allegato A, delibera ARERA 156/07 e ss.mm.ii. sulla base delle ore annue, utilizzando l’algoritmo: Picco =F1+0,12*F2 e “Fuori picco” =F3+0,88*F2.
14.4 L’energia elettrica oggetto del presente contratto non potrà essere utilizzata in località diversa rispetto a quella indicata nel Contratto né potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.
14.5 Non sussistendo o venendo meno dette condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto stesso di fornitura, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
15 Mandato alla stipula dei contratti di connessione, trasporto e dispacciamento (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica)
15.1 Nel Contratto, il Cliente, con riferimento al proprio punto di prelievo, conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza affinché lo stesso provveda a stipulare con il Distributore un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica (Contratto di Trasporto), e con Terna S.p.A. un contratto per il dispacciamento dell’energia elettrica (Contratto di Dispacciamento).
15.2 Il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del contratto di connessione allegato allo stesso contratto di Trasporto di cui al comma 15.1.
15.3 Inoltre, il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza affinché lo stesso, per conto del Cliente, provveda a svolgere le pratiche e le attività relative alla esecuzione del Contratto di Connessione (a mero titolo esemplificativo, modifica caratteristiche tecniche del punto di prelievo, aumento/variazione di potenza, spostamento gruppo misura, ecc.).
3/4
15.4 Il Cliente è tenuto a versare al Fornitore gli importi necessari per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto, in esecuzione dei mandati. A questo proposito, il Cliente riconoscerà al Fornitore il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall’Allegato C, delibera ARERA ARG/elt 199/11 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 31.12.2011), ivi compresa la componente CTS ai sensi della delibera ARERA. 247/04 e ss.mm.ii., nel caso in cui addebitata al Fornitore dal Distributore. Il Fornitore si riserva inoltre, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, la facoltà di addebitare al Cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 dell’Allegato A, Delibera ARERA n. 156/07 ss.mm.ii.. Rientrano tra le prestazioni di cui sopra, ad esempio, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del Cliente, etc. La conclusione del Contratto comporta per il Fornitore anche l’accettazione dei predetti mandati.
15.5 I mandati conferiti dal Cliente al Fornitore sono a titolo gratuito, esclusivi e irrevocabili, e cessano alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto
16 Modalità di prelievo e modalità di utilizzo del gas (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale)
16.1 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato.
16.2 La fornitura viene concessa per gli usi dichiarati dal Cliente ai fini della conclusione del Contratto nei limiti della portata richiesta; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente risponderà di tutti i danni causati.
16.3 La somministrazione del gas può essere richiesta per le categorie d’uso definite nell’Allegato Tabella 1 alla Delibera ARERA n. 229/2012/R/gas e ss.mm.ii. (pubblicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx il 1.06.2012).
16.4 Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo.
16.5 Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione scritta del Fornitore e, ove necessario, previa integrazione del Contratto.
16.6 Nel caso in cui la comunicazione di variazione d’uso non sia stata effettuata e questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette o indirette, il Fornitore si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell’utenza secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.
16.7 Qualora il Cliente abbia ceduto a terzi a qualunque titolo il gas somministrato, il Fornitore, salvo l’esperimento delle azioni civili e/o penali del caso, si riserva, previa contestazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima, di sospendere la fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e fino all’integrale riscossione del danno subito, salva la facoltà del rimedio della risoluzione del presente contratto.
17 Trasporto e distribuzione del gas (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale)
17.1 Il quantitativo di gas naturale necessario al Cliente viene trasportato da reti primarie nazionali e/o regionali e da reti locali tramite la società di distribuzione titolare della concessione comunale. Il Fornitore si impegna a stipulare contratti di trasporto e distribuzione con le suddette società, ma non avrà nessuna responsabilità nei confronti del Cliente sulle conseguenze causate da interruzioni dovute alle reti di trasporto stesse.
17.2 In particolare, il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile e nessun indennizzo, risarcimento o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei suoi confronti in caso di limitazione o sospensione della somministrazione del gas non solo per cause di forza maggiore, ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione locale e/o lungo la rete di trasporto nazionale in alta pressione gestita dal Trasportatore.
17.3 In tali casi, l’interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Fornitore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna.
17.4 I costi di trasporto e di vettoriamento sono compresi nelle condizioni economiche applicate. Nel caso di variazioni e/o conguagli, il Fornitore si impegna ad accreditare e/o addebitare al Cliente i relativi importi.
17.5 Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al Cliente gli eventuali oneri richiesti dal Distributore per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica dei clienti.
17.6 Il Fornitore si riserva, inoltre, di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica contrattuale.
18 Responsabilità relative all’impianto (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale)
18.1 L’attivazione della fornitura dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica da parte di quest’ultimo del certificato di conformità dell’impianto come previsto dalla legge 46/90 (pubblicata in GURI n. 59 del 12.3.1990) e xx.xx. ii e nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI-CIG di cui alla legge n. 1083 del 6/12/71 (pubblicata in GURI n. 320 del 20.12.1971) e ss.mm.ii. e alla legge 46/90 e di osservare tutte le norme e/o leggi e regolamenti interni e nell’utilizzo del gas.
18.2 Il Cliente dichiara inoltre di osservare le disposizioni previste dalla delibera ARERA n. 40/2004 e ss.mm.ii.
18.3 Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all’impianto e alle attività di competenza del distributore e/o del Cliente.
18.4 Nel caso di irregolarità del funzionamento dell’impianto, il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente o da terzi o a cose salvo che detti danni non siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave
18.5 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore xxx.xxxxxxxxxxx.xx e in quello del contraente xxx.xxx.xx; detti moduli dovranno essere inviati secondo le modalità specificate all’indirizzo riportato nei moduli stessi. Per le informazioni relative alla copertura assicurativa ed alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro è attivo il Numero Verde 800 166 654 dello Sportello del Consumatore di Energia. Informazioni in merito ai sinistri aperti sono rinvenibili presso il Comitato Italiano Gas (CIG) Numero Verde: 000.000.000, fax: 00.00000000, mail: xxxxxxx@xxx.xx, sito internet: xxx.xxx.xx.
19 Condizioni economiche della fornitura e oneri a carico del Cliente
19.1 Le condizioni economiche della fornitura dell’energia elettrica e/o del gas naturale sono indicate nella apposita Sezione Economica contrattuale.
19.2.1 Per la sola somministrazione di energia elettrica i prezzi contrattuali, determinati come specificato nella citata Sezione Economica contrattuale, verranno applicati all’energia prelevata dal Cliente e alle perdite di rete come definite dall’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (tabella 4 Allegato A alla Delibera ARERA 107/09 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx in data 04 agosto 2009 GU n. 211 dell’11 settembre 2009, SO n. 171, anche denominato “TIS”).
19.2.2 I prezzi contrattuali specificati nella Sezione Economica contrattuale che prevedono una determinata durata temporale (in relazione alla componente quota energia) rimarranno validi sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo sottoscritto o altra specifica data indicata dal Fornitore nella Sezione Economica contrattuale. Il Fornitore, almeno tre mesi prima di tale termine comunicherà per iscritto al Cliente, l’eventuale variazione dei prezzi e/o di altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità. Il Cliente potrà esercitare il recesso senza oneri a suo carico con le modalità ed i termini indicati nella sopracitata comunicazione. In mancanza della predetta comunicazione del Fornitore, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s’intenderà automaticamente prorogato sino a nuova comunicazione da parte del Fornitore, effettuata sempre con un preavviso minimo di tre mesi.
19.2.3 Nel caso di prezzi indicizzati i prezzi varieranno in base all’indice specifico, con la cadenza e le modalità specificate nella citata Sezione economica contrattuale. In questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Nel caso di corrispettivi di riferimento determinati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i corrispettivi varieranno con la cadenza e la modalità determinati da quest’ultima.
19.2.4 Sono a carico del Cliente gli oneri di trasporto, le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero dalle Delibere dell’Autorità al momento vigenti. 19.2.4bis Verrà applicato al Cliente un Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, di importo commisurato al valore della PCV (prezzo commercializzazione e vendita), come definito nell’Allegato A alla Delibera ARERA 156/07 e ss.mm.ii.
19.2.5 Sono altresì a carico del Cliente gli oneri di dispacciamento per il mercato libero, definiti dalla Delibera ARERA n. 111/06 e ss.mm.ii., ad esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento (ove non diversamente specificato nella Sezione Economica Contrattuale), nonché altri oneri che dovessero essere posti a carico dell’utente del dispacciamento dalle autorità competenti. Tali oneri sono applicati all’energia e alle perdite di rete. Per i punti di prelievo trattati su base oraria, il Cliente riconosce al fornitore il corrispettivo per l’aggregazione delle misure previsto dall’Allegato A alla Delibera ARERA 107/09 e ss.mm.ii. (TIS).
(Mod. XXXXXX000)
19.2.6 Nel caso di offerta con sconto rispetto al prezzo di maggior tutela definito dall’ARERA, non verranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero come sopra menzionati, ma quelli determinati dal prezzo dispacciamento (corrispettivo “PD”) definito dall’ARERA nell’Allegato A alla Deliberazione 156/07 e ss.mm.ii. Nel medesimo caso sarà inoltre applicato un corrispettivo di valore pari alla componente di perequazione PPE definito nel medesimo Allegato A alla Delibera 156/07 e ss.mm.ii.
19.2.7 Inoltre il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente un eventuale corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo di importo pari a quanto previsto dall’art. 21 della Delibera ARERA n. 278/07 pubblicata in GURI n. 284 SO n. 255 del 06.12.2007 e ss.mm.ii. limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all’art. 20 della medesima Delibera.
19.2.8 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente la componente “CMOR”, derivante da un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi dal Fornitore, addebitata dal Distributore al Fornitore, così come previsto dalle Delibere ARERA ARG/elt 191/09 pubblicata in GURI n. 31 SO n. 25 del 08.02.2010 e ss.mm.ii. ARG/ elt 219/10 e xx.xx. ii. pubblicata sul sito dell’ARERA in data 10.12.2010 Ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A alla Delibera ARERA del 25 gennaio 2008 n.4/08 e ss.mm.ii., il Fornitore ha titolo a richiedere al Cliente non domestico il pagamento degli eventuali crediti acquistati dall’esercente la salvaguardia (compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di switching.
19.2.9 Ai sensi dell’articolo 28 dell’Allegato C alla Delibera ARERA ARG/elt 199/11 e ss.mm.ii., il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente eventuali oneri applicati dal Distributore e derivanti dall’attività di voltura, subentro e cambio fornitura.
19.2.10 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta/fattura l’IVA, i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la fornitura.
19.2.11 I corrispettivi di somministrazione si intendono comprensivi degli eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di diritti CIP6, nonché eventuali altri diritti che le Autorità competenti dovessero assegnare ai clienti finali.
19.2.12 Il Cliente è tenuto a versare al fornitore gli importi necessari per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto in proprio nome in esecuzione dei mandati come specificato nell’articolo 15 delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
19.3.1 Per la sola somministrazione di gas naturale, i prezzi contrattuali, determinati come specificato nella citata Sezione Economica contrattuale, verranno applicati ai consumi del Cliente utilizzando il profilo di prelievo di cui all’Allegato A della Delibera 229/2012/Gas del 31 maggio 2012 e ss.mm.ii.
19.3.2 Saranno fatturati al Cliente la componente relativa alla copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso definita nell’ Allegato “Sezione Economica contrattuale”, la componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso ed i corrispettivi, con riferimento ai relativi servizi, di importo pari alle componenti definite dalle condizioni economiche relative al servizio di tutela in materia di trasporto, copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) e gradualità (GRAD) esclusa la componente Cpr, e le quote fissa e variabile di vendita al dettaglio, così come definite dagli artt. 6, 6bis, 7, 8, 8bis e 11 dell’Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito xxx.xxxxx.xx il 4.6.2009 recante “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”) oltre alla componente ACP il cui importo sarà commisurato al valore della componente Cpr come definita nell’Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e xx.xx. ii., gli sconti e/o le condizioni particolari indicate nell’ Allegato “Sezione Economica contrattuale”. I valori e le eventuali variazioni dei corrispettivi sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA.
19.3.3 Nel caso di Contratto di somministrazione di gas con sconto rispetto al “prezzo di riferimento” per prezzo di
riferimento si intende sia per i clienti aventi diritto al servizio di tutela così come definiti nell’Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. sia per gli altri clienti, il prezzo di vendita di riferimento come definito dall’ARERA nell’Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. esclusa la componente Cpr e inclusa la componente ACP il cui importo sarà commisurato al valore della componente Cpr come definita nell’Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii; tale prezzo di riferimento subirà le variazioni definite dalle autorità competenti. Eventuali componenti aggiuntive, definite da IREN MERCATO, verranno indicate dalla società stessa nell’Allegato “Sezione Economica contrattuale”.
19.3.4 Nel caso di Contratto di somministrazione di gas a prezzo fisso, tale prezzo fisso sostituisce la componente relativa alla copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso e rimarrà invariabile sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo fisso sottoscritto o altra specifica data indicata dalla società stessa nell’Allegato “Sezione Economica contrattuale”. Il Fornitore, 90 giorni prima di tale termine, comunicherà per iscritto al Cliente, secondo le modalità stabilite dall’articolo 9 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, l’eventuale variazione del prezzo fisso e/o di altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità. Dalla data di ricezione della comunicazione, il Cliente potrà esercitare il recesso con le modalità ed i termini previsti nella sopracitata comunicazione. In mancanza della predetta comunicazione di IREN MERCATO, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s’intenderà automaticamente prolungato per ogni ulteriore periodo contrattuale sino a nuova comunicazione da parte di IREN MERCATO, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.
19.3.5 Nel caso di Contratti di somministrazione di gas a prezzo indicizzato, il suddetto prezzo varierà in base all’indice specifico, con la cadenza e le modalità specificate nell‘Allegato “Sezione Economica Contrattuale”.
19.3.6 Oltre alle componenti indicate nei punti precedenti, verranno fatturati al Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da IREN MERCATO nei confronti del distributore di gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas così come definite dall’art. 10 dell’Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii.. Inoltre saranno fatturati al Cliente le imposte (imposta erariale di consumo e addizionale regionale) ed eventuali ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità o in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
19.3.7 Le componenti di cui sopra verranno applicate ai volumi con adeguamento, laddove necessario, al potere calorifico superiore convenzionale determinato, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati presso gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno corretti mediante l’applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas “C” secondo le disposizioni delle Delibere dell’ARERA ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii. e ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii..
19.3.8 Le suddette voci nonché gli eventuali oneri diversi dalla fornitura costituiscono l’imponibile al quale viene applicata l’IVA.
19.3.9 Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, inerenti alla somministrazione e ai consumi del gas sono a carico del Cliente e il loro importo viene conteggiato nelle relative bollette/fatture.
19.4 Nel sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx sono a disposizione del Cliente informazioni circa i corrispettivi indicati nelle offerte e circa le aliquote delle imposte.
20 Accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas e di energia elettrica
I) Accertamento consumi gas
20.1 Ogni consumo di gas misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente.
20.2 La rilevazione dei consumi del gas avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale soggetto responsabile dell’attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente.
20.3 Il Cliente ha l’obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore l’accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi. In caso di assenza del Cliente, durante il giro di lettura, il personale incaricato dal Distributore lascerà all’utenza del Cliente stesso un’apposita comunicazione ai sensi della normativa vigente. Il Fornitore, comunque, mette a disposizione del Cliente una o più modalità di autolettura dei consumi, dandone specifica indicazione in bolletta. L’autolettura, se comunicata secondo le istruzioni riportate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione solo qualora validata dal Distributore.
20.4 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore.
In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo annuo comunicato dal Cliente o dal distributore. In assenza del dato verrà utilizzato il consumo annuo per la tipologia di utenza e per la zona climatica.
20.5 Il Fornitore si riserva altresì di richiedere l’autolettura al Cliente.
20.6 Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante un sopralluogo volto a verificare l’esattezza della lettura registrata oppure la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento.
20.7 Qualora il Cliente decida di optare per tali possibilità, dovrà comunque presentarne apposita richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell’intervento che verrà addebitato nei seguenti casi: - per il caso di richiesta di sopralluogo per verificare l’esattezza della lettura registrata, qualora la lettura risulti esatta; - per il caso di richiesta di verifica del gruppo di misura, qualora il misuratore risulti regolarmente funzionante. Nel caso in cui venga accertato il mancato o l’irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l’esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti.
20.8 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.
II) Accertamento consumi di energia elettrica
(Mod. XXXXXX000)
20.9 Ogni consumo di energia elettrica misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente. La rilevazione dei consumi di energia elettrica avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale soggetto responsabile dell’attività di lettura secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente.
20.10 La lettura dei misuratori viene attuata tramite telelettura a distanza nel caso di misuratori atti a rilevare le letture mediante questa modalità o tramite personale incaricato dal Distributore.
20.11 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore.
In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà la stima dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe o del dato di consumo annuo dichiarato dal Cliente, avendo anche riguardo alla potenza installata (kW).
20.12 Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell’intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante. Nel caso in cui venga accertato il mancato o l’irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l’esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti.
20.13 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.
21 Fatturazione, pagamenti
21.1 Sia per la sola somministrazione di energia elettrica, sia per la somministrazione di gas naturale, la fatturazione avviene, con la periodicità e le modalità indicate nell’apposita Sezione Economica Contrattuale.
21.2 Il pagamento dei corrispettivi oggetto della bolletta/fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza ivi indicata che non potrà essere inferiore a venti giorni solari dalla data di emissione della fattura stessa. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso i canali di incasso indicati in bolletta. L’eventuale compensazione tra debiti e crediti del Cliente può avvenire, ove ne sussistano i presupposti, in seguito a richiesta scritta del Cliente ovvero su iniziativa del Fornitore.
21.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine fissato nella bolletta, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita
21.4 Nel caso in cui il Cliente richieda una rateizzazione dei pagamenti per fattispecie non previste dalla regolazione ARERA, il Fornitore si riserva di accettare tale richiesta, prevedendo altresì un corrispettivo dettagliato nella Sezione economica contrattuale.
22 Pronto Intervento e Servizio Guasti elettrici
22.1 Il Fornitore, con la prima bolletta utile, si impegna a fornire al Cliente i numeri Pronto Intervento (gas naturale) e /o Servizio Guasti elettrici (energia elettrica) del Distributore competente per ogni eventuale necessità del Cliente medesimo. Nel caso di successiva variazione di detti numeri, il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi numeri di Pronto Intervento (gas naturale) e /o Servizio Guasti elettrici (energia elettrica) con la bolletta successiva.
23 Legge applicabile e Foro Territoriale competente
23.1 Per quanto non previsto dal Contratto di somministrazione e dalle presenti Condizioni Generali di vendita di energia elettrica e di gas naturale nel mercato libero, sono applicabili le leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e gli usi vigenti.
23.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello:
• del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza;
• del Tribunale di Torino, per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica per forniture relative a sedi ubicate in Torino e Provincia di Torino;
• dei Tribunali di Parma, Piacenza, Reggio Xxxxxx, Modena per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi a oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas per forniture relative a sedi ubicate nelle Province di Parma, Piacenza e Reggio Xxxxxx e Modena;
• del Tribunale di Genova per tutti gli altri contratti stipulati con clienti non domestici.
23.3 Il Cliente, al fine di addivenire ad una possibile soluzione delle eventuali controversie con il Fornitore ha sempre la possibilità di utilizzare il Servizio Conciliazione Clienti Energia (“Servizio Conciliazione”), presso Acquirente Unico X.xX.
Il Servizio di conciliazione è gratuito, si svolge on line ed è attivabile dopo aver presentato un reclamo scritto al Fornitore. Per attivare il Servizio Conciliazione il Cliente è tenuto a registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
23 bis Procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie
Per attivare il Servizio Conciliazione presso l’Acquirente Unico il Cliente è tenuto a registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; il Servizio di Conciliazione presso l’Acquirente Unico è gratuito.
Nei settori dell’energia elettrica e del gas il tentativo di conciliazione a far data dal 1 Gennaio 2017 è una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
Xxxx Xxxxxxx si impegna a partecipare all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale.
24 Clausola generale
24.1 Fermo restando quanto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, eventuali e/o ulteriori clausole contrattuali contenute in atti perfezionatisi tra il Fornitore e il Cliente e inerenti la somministrazione di gas e/o energia elettrica prevalgono sulle presenti condizioni generali di vendita.
25 Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali
25.1 La nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione, è fornita in allegato alla presente documentazione contrattuale e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
25.2 La nota informativa di cui al precedente art. 25.1, ed eventuali successive revisioni, viene pubblicata sul sito www. xxxxxxxxxxx.xx ed è reperibile presso gli uffici del Fornitore.
26 Registrazione
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131 (pubblicato in GURI n. 99 del 30.4.1986).
Iren Mercato S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
Iren Mercato S.p.A. ha, altresì, adottato il Codice Etico del Gruppo Iren che definisce i valori di etica aziendale il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.
Conseguentemente, nello svolgimento della propria attività, Iren Mercato S.p.A. si atterrà a quanto disposto nel suddetto Codice Etico, nonché a quanto indicato nel proprio Modello organizzativo.
Il Codice Etico e il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 di Iren Mercato S.p.A. sono consultabili sul sito web www. xxxxxxxxxxx.xx
(Mod. XXXXXX000)
Iren Mercato S.p.A.