CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE E MALATTIE GRAVI A CAPITALE COSTANTE E PREMIO ANNUO
Società del Gruppo ALLIANZ S.p.A.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE E XXXXXXXX GRAVI
A CAPITALE COSTANTE E PREMIO ANNUO
CREDITRAS TUTELA
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
• Nota Informativa
• Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Condizioni Particolari
• Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
• Glossario
• Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA CREDITRAS TUTELA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
L’Impresa di Assicurazione è:
CREDITRAS VITA S.p.A., Società del gruppo ALLIANZ S.p.A. con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000.
Recapito telefonico: 02.72161 Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
CREDITRAS VITA S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’ISVAP
n.259 del 16/5/1996 (G.U. n. 121 del 25/5/1996) ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00121.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Al 31.12.2011 il patrimonio netto della Società è pari a 355,6 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 108 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 298,5 milioni di euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione del ramo vita è pari a 108,13% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SULLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e Garanzie offerte
La durata del presente Contratto – intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza durante il quale è in vigore il Contratto di assicurazione - può essere pari a cinque , dieci o quindici anni e coincide con la durata della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato.
La scelta della durata da parte del Contraente viene effettuata in relazione agli obiettivi che egli intende perseguire compatibilmente con l’età dell’Assicurato.
La Garanzia Malattie Gravi ha una durata fissa pari a cinque anni a partire dalla data di decorrenza del Contratto. Il presente Contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente una determinata prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
Detta prestazione viene liquidata in un’unica soluzione ed è pari al capitale assicurato scelto dal Contraente e indicato in polizza, quale documento cartaceo che attesta l’esistenza del Contratto.
Tale capitale non può comunque essere inferiore a 150.000,00 Euro. Tuttavia, in caso di adesione alla garanzia malattie gravi – come indicato al successivo paragrafo - qualora sia stata accertata all’Assicurato da parte della Società una malattia grave indennizzabile, il capitale assicurato in caso di decesso, liquidabile ai Beneficiari designati, verrà ridotto del capitale che la Società ha già corrisposto all’Assicurato a seguito dell’accertamento della malattia.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, il Contratto si risolve e nessuna prestazione deve essere corrisposta dalla Società.
Maggiori dettagli sulla prestazione assicurativa sono riportati all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO - PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO” delle Condizioni di Assicurazione.
La Società non riconosce alcuna prestazione in caso di decesso dell’Assicurato per i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari contenute nelle Condizioni di Assicurazione. Inoltre, la Società non riconosce la prestazione qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate all’Art. 8 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione.
b) GARANZIA MALATTIE GRAVI
Nel caso in cui l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, abbia un’età non superiore a 60 anni, è prevista l’adesione automatica alla garanzia malattie gravi che prevede il pagamento all’Assicurato di un anticipo del capitale assicurato, previsto per il caso di decesso dello stesso qualora entro la durata di tale garanzia, venga diagnosticata all’Assicurato una delle malattie gravi indennizzabili, riportate all’Art.1 “ PRESTAZIONI DEL CONTRATTO - GARANZIA MALATTIE GRAVI ” delle Condizioni di Assicurazione, che comporti un’invalidità superiore al 5% e nei successivi trenta giorni non si sia verificato il decesso dell’Assicurato.
Detta prestazione viene liquidata in un’unica soluzione ed è pari, a scelta del Contraente, a 25.000,00 Euro ovvero a 50.000,00 Euro.
Nel caso in cui non sia stata diagnosticata all’Assicurato una delle malattie indennizzabili durante il periodo di validità della garanzia, nessun capitale deve essere corrisposto dalla Società e il Contratto, alla scadenza della garanzia, resterà in vigore per la prestazione prevista in caso di decesso dell’Assicurato.
Maggiori dettagli sulla prestazione assicurativa sono riportati all’Art.1 “ PRESTAZIONI DEL CONTRATTO - GARANZIA MALATTIE GRAVI ” delle Condizioni di Assicurazione.
La Società non riconosce alcuna prestazione in caso di Grave Malattia dell’Assicurato per i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari contenute nelle Condizioni di Assicurazione. Inoltre, la Società non riconosce la prestazione qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate all’Art. 8 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione.
In ogni caso l'assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e delle abitudini di vita dello stesso, da effettuarsi mediante l'esame del questionario assuntivo/sanitario o del rapporto di visita medica, secondo quanto riportato all’Art. 5 “ASSUNZIONE DEL RISCHIO” delle Condizioni di Assicurazione.
È estremamente importante quindi che il Contraente, e l'Assicurando se persona diversa, prestino la massima attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di Proposta, relative al Questionario sanitario e che rilascino dichiarazioni complete e veritiere.
4. PREMI
A fronte delle prestazioni previste dal Contratto l'importo complessivo del premio annuo da versare alla Società, composto dalla componente di premio per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato e dalla componente di premio per la garanzia malattie gravi, dipende da una serie di elementi, quali: il capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato, l’anticipo di tale capitale da riconoscere a seguito di accertamento di una malattia grave, la durata del Contratto, l’età ed il sesso dell’Assicurato, nonché il suo stato di salute, il comportamento tabagico e l’attività professionale svolta.
Il premio complessivo può, a scelta del Contraente, essere versato secondo una periodicità annuale o mensile. In quest’ultimo caso è dovuto il pagamento di un interesse di frazionamento, riportato al successivo punto 5.1.1 “COSTI GRAVANTI SUI PREMI”.
La parte di premio annuo relativa alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato è dovuta dal Contraente per tutta la durata del Contratto e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
La parte di premio annuo relativa alla garanzia malattie gravi deve essere corrisposta per la sola durata di tale garanzia e fintanto che, verificatesi le condizioni per l’indennizzo di tale garanzia, non venga ricevuta dalla Società la denuncia di insorgenza della malattia grave. Al termine della garanzia e quindi, qualora non si sia verificato l’evento assicurato, a partire dal sesto anno di durata contrattuale il Contraente corrisponderà la sola parte di premio relativa alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato.
La prima annualità o mensilità del premio complessivo viene corrisposta dal Contraente alla Società in via anticipata al momento dell’accettazione del rischio da parte della Società.
I premi successivi al primo - solo nel caso in cui l’Assicurato sia in vita e, per la parte relativa alla garanzia malattie gravi, per il solo periodo di validità di tale garanzia - verranno corrisposti ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda della periodicità di versamento prescelta.
Il versamento, sia del primo che dei successivi premi, viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente indicato in Proposta.
Non è previsto il pagamento in contanti.
In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.
In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. Diversamente il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest’ultima in ordine alla prestazione assicurata.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. COSTI
5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1. Costi gravanti sui premi
Caricamento sui premi
Sull'importo complessivo del premio annuo, la Società applica un caricamento espresso in percentuale pari rispettivamente:
• al 16,00% sulla componente di premio per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato;
• al 25,50% sulla componente di premio per la garanzia malattie gravi.
Addizionale di frazionamento
Nel caso venga prescelta la periodicità di pagamento mensile, è prevista l’applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4,00% del premio annuale.
Spese per visita medica
I costi per eventuali accertamenti sanitari, non quantificabili a priori, non gravano sul premio e sono a carico dell’Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.
*******
La quota parte percepita dai soggetti distributori, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal Contratto, distinta per prestazione e per durata contrattuale è riportata nelle seguente tabella:
decesso dell’Assicurato | Malattie Gravi (*) | |
5 anni | 76,2% | 70,2% |
10 anni | 74,7% | 76,2% |
15 anni | 76,4% | 82,3% |
Durata del Contratto Prestazione in caso di
Garanzia
(*) La quota parte viene retrocessa agli intermediari per la durata della Garanzia Malattie Gravi pari a 5 anni.
6. Misure e modalità di eventuali sconti
Il Contratto può essere sottoscritto a condizioni agevolate dai dipendenti in attività ed in quiescenza e dai promotori della rete FINECO: la parte di premio annuo relativa alla prestazione in caso di decesso viene scontata dell'8,70%, la parte di premio annuo relativa alla garanzia malattie gravi viene scontata del 14,60%.
7. REGIME FISCALE
Imposta sui premi
I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Detraibilità fiscale dei premi
Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.
Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.
In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo del contratto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
Tassazione delle somme assicurate
Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso dell’Assicurato ovvero di malattia grave sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni.
C. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del Contratto
Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle prestazioni assicurative si rimanda agli Art. 3 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO” e Art.6 “ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO” delle Condizioni di Assicurazione.
A seguito della conclusione del Contratto, la Società invia la polizza al Contraente.
9. Risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi. Infatti, qualora l’annualità di premio o anche solo una mensilità di premio complessivamente dovuto non viene corrisposta entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza di pagamento, si determina la sospensione delle prestazioni previste; in tal caso il Contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società, a meno che il Contraente non decida di riattivarlo.
Si rinvia all’Art.9 “MANCATO VERSAMENTO DEL PREMIO” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
10. Riscatto, Riduzione e Riattivazione
Il presente Contratto non riconosce un valore di riscatto e di riduzione.
In caso di sospensione del Contratto, il Contraente ha la facoltà di riattivarlo entro dodici mesi dalla scadenza di pagamento secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche previste all’Art.10 “RIPRESA DEL VERSAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione.
11. Revoca della Proposta
Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell’articolo 176 del Decreto Legislativo 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta – mediante lettera a mezzo posta, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il premio eventualmente anticipato dal Contraente alla Società, viene restituito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
12. Diritto di recesso
Dopo la conclusione del Contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005, entro un termine di trenta giorni.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto – mediante lettera a mezzo posta indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi versato.
13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
13.1. Pagamenti della Società
La Società provvede alla liquidazione delle prestazioni - verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista all’Art.14 “PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ” delle Condizioni di Assicurazione.
Le richieste di liquidazione dovranno pervenire alla Società mediante:
• modulo di richiesta di liquidazione da consegnare al Promotore che ha in carico il Contratto
ovvero
• lettera a mezzo posta indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx 00, - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), contenente gli elementi identificativi del Contratto.
13.2. Prescrizione
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti alle prestazioni assicurative si prescrivono in due anni dalla data di esigibilità delle stesse.
Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Legge applicabile al Contratto
Al presente Contratto stipulato dalla Società si applica la legge italiana.
15. Lingua in cui è redatto il Contratto
Il presente Contratto stipulato dalla Società ed ogni altro documento ad esso collegato sono redatti in lingua italiana.
16. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere presentati alla Società:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Servizio Clienti Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) tel. 00.00000 - fax. 00.00000000
indirizzo e.mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
recapito telefonico: 06.42.133.000
Fax: 00.00.000.000 o 00.00.000.000
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
I reclami indirizzati all’ISVAP contengono:
− nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
− individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
− breve descrizione del motivo di lamentela;
− copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
− ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che, in tutti casi di controversie, resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
17. Informativa in corso di Contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso. In particolare, gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, saranno disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
18. Conflitto di interessi
Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. intrattengono rapporti di affari che, tra l’altro, si sono concretizzati nella costituzione di CREDITRAS VITA S.p.A., di cui detengono pariteticamente l’intero capitale sociale, per l’offerta di prodotti assicurativi sulla vita: il presente contratto è distribuito dai Promotori di FinecoBank S.p.A., Società del Gruppo Bancario Unicredit.
CREDITRAS VITA S.p.A. è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
CREDITRAS VITA S.p.A., pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.
* * * *
CREDITRAS VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
I rappresentanti legali
Vice Presidente Dirigente Responsabile
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2012
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CREDITRAS TUTELA
Disciplina del Contratto
Il presente Contratto è disciplinato:
• dalle Condizioni di Assicurazione, dalle Condizioni Particolari (se richiamate in polizza), dalla polizza e dalle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società;
• dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato. ART.1 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In base al presente Contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati per tale prestazione di un importo liquidabile in un’unica soluzione, pari al capitale assicurato indicato in polizza.
Tale capitale non può comunque essere inferiore a 150.000,00 Euro. Tuttavia, in caso di adesione alla garanzia malattie gravi, riportata di seguito, qualora sia stata accertata all’Assicurato da parte della Società una malattia grave indennizzabile, il capitale assicurato in caso di decesso, liquidabile ai Beneficiari designati, verrà ridotto del capitale che la Società ha provveduto a liquidare all’Assicurato a seguito dell’accertamento della malattia.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, il contratto si risolve. Pertanto non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed i premi versati restano acquisiti da quest’ultima.
La Società, in ogni caso, non riconosce alcuna prestazione in caso di decesso dell'Assicurato per i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari di seguito riportate. Inoltre, la Società non riconosce la prestazione qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate al successivo Art.8 "ESCLUSIONI".
La durata del Contratto scelta dal Contraente può essere esclusivamente pari a cinque anni, dieci anni ovvero quindici anni. Tale durata coincide con la durata della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato.
Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un’età inferiore a 18 anni e superiore a 65 anni; in ogni caso l’età massima dell’Assicurato prevista alla scadenza contrattuale non deve essere superiore a 70 anni. L’età considerata è, in tutti i casi, quella computabile.
Garanzia Malattie Gravi
Nel caso in cui l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, abbia un’età non superiore a 60 anni, è prevista l’adesione automatica alla garanzia malattie gravi, che prevede il pagamento all’Assicurato stesso di un anticipo del capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato qualora, entro la durata di tale garanzia, venga diagnosticata all’Assicurato una delle malattie gravi indennizzabili, di seguito descritte, che comporti un’invalidità superiore al 5% e nei successivi trenta giorni non si sia verificato il decesso dell’Assicurato.
Detta prestazione viene liquidata in un’unica soluzione ed è pari, a scelta del Contraente, a 25.000,00 Euro ovvero a 50.000,00 Euro.
Inoltre, qualora si verifichino le condizioni sopra indicate per l’indennizzo della garanzia, il premio relativo a tale copertura assicurativa non è più dovuto a partire dalla data di ricevimento, da parte della Società, della denuncia di insorgenza della malattia grave.
Il Contraente continuerà, pertanto, a corrispondere i premi relativi alla sola prestazione in caso di decesso dell’Assicurato non ancora scaduti, fino al termine del Contratto ovvero fintanto che non si verifichi il decesso dell’Assicurato.
Il capitale assicurato può essere corrisposto una sola volta e non sono previsti pagamenti all’accertamento, da parte della Società, di una seconda malattia grave.
Nel caso in cui non venga diagnosticata all’Assicurato una delle malattie di seguito riportate durante il periodo di validità della garanzia, alla scadenza della stessa nessun capitale deve essere corrisposto dalla Società, i premi pagati per tale garanzia restano acquisiti da quest’ultima e il Contratto resterà in vigore per la prestazione prevista in caso di decesso dell’Assicurato.
La Società, in ogni caso, non riconosce alcuna prestazione in caso di decesso dell’Assicurato per i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari di seguito riportate. Inoltre, la Società non riconosce la prestazione qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate al successivo Art. 8 “ESCLUSIONI”.
Le malattie gravi incluse nella garanzia sono le seguenti:
Cancro
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione e distruzione del tessuto normale.
Il termine cancro include leucemia, linfoma, mieloma multiplo e la Malattia di Hodgkin.
Il cancro richiede l’intervento chirurgico, la radioterapia o la chemioterapia. Il cancro terminale, che può essere trattato solamente mediante terapia palliativa, è anch’esso coperto.
E’ necessario che la diagnosi sia confermata da uno specialista con una valida relazione medica della patologia esistente e una conferma attraverso esame istologico e/o citologico.
Si escludono le seguenti tipologie di cancro:
• tutti i tumori che siano istologicamente descritti come benigni, premaligni o non invasivi;
• qualsiasi lesione descritta come carcinoma in situ;
• qualsiasi forma di cancro in presenza del virus da immunodeficienza acquisita (HIV);
• tutti i tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno;
• i cancri prostatici primari, che sono istologicamente stati descritti dalla classificazione TNM del 1997 come stadio inferiore rispetto al T2N0M0 o stadio equivalente descritto da altro sistema di valutazione
• ipercheratosi, carcinomi cutanei basocellulari e squamocellulari.
Ictus
Accidente cerebrovascolare insorto successivamente alla data di entrata in vigore del Contratto, che produca la morte irreversibile del tessuto cerebrale a causa di un’emorragia cerebrale, embolia cerebrale, trombosi cerebrale/ischemia o emorragia subaracnoidea.
Quest’evento deve contribuire ad un significativo indebolimento della funzione neurologica riscontrabile attraverso chiari ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali e/o motorie all’esame obiettivo, eseguito da un neurologo, dopo almeno tre mesi dalla data d’insorgenza dell’evento.
La diagnosi dovrà essere, altresì, confermata da esami strumentali quali R.M.N. (risonanza magnetica nucleare) o TAC (tomografia assiale computerizzata) o da un esame del liquido cerebro-spinale.
Si intendono esclusi:
• TIA (attacco ischemico transitorio);
• danni al cervello a causa di infortuni, infezioni virali o batteriche, malattie infiammatorie demielinizzanti, emicranie;
• malattie vascolari che compromettono l’occhio, compresa la necrosi del nervo ottico o della retina;
• malattie ischemiche del sistema vestibolare.
Infarto miocardico
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da insufficiente apporto di sangue alla regione interessata, non dipendente da patologie pregresse rispetto all’assunzione del rischio.
La diagnosi dovrà essere formulata in base ai seguenti tre criteri:
1. dolore cardiaco tipico;
2. modifiche tipiche all’elettrocardiogramma non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data di entrata in vigore del Contratto;
3. tipico aumento degli enzimi cardiaci.
Si intendono esclusi:
• collasso cardiaco;
• dolore toracico non cardiaco;
• angina e angina instabile;
• lesione traumatica miocardica.
La garanzia malattie gravi ha una durata fissa pari a cinque anni a partire dalla data di decorrenza del Contratto. ART.2 - PREMIO
Le prestazioni del Contratto vengono garantite previo versamento alla Società, da parte del Contraente, di premi
annui il cui importo, composto dalla componente di premio per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato e dalla componente di premio per la garanzia malattie gravi, è da corrispondersi in via anticipata alle ricorrenze stabilite. La prima annualità o mensilità di premio, secondo la periodicità di premio prescelta, viene corrisposta al momento dell’accettazione del rischio da parte della Società, mentre le successive annualità o mensilità di premio verranno corrisposte - per tutta la durata del Contratto e solo nel caso in cui l’Assicurato sia in vita e, per la parte di premio relativa alla garanzia malattie gravi, per il solo periodo di validità di tale garanzia - ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda che la periodicità di versamento prescelta sia rispettivamente annuale o mensile.
In caso di scelta di periodicità mensile è previsto un interesse di frazionamento del 4%.
Il versamento degli importi sopra indicati viene effettuato con procedura di addebito sul conto corrente del Contraente indicato in Proposta.
In caso di estinzione del rapporto di cui sopra, il versamento dei premi viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.
In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. Diversamente il Contratto è risolto e gli importi versati restano acquisiti dalla Società senza alcun obbligo per quest’ultima in ordine alle prestazioni di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”.
Art.3 - Conclusione del Contratto
A condizione che il contraente abbia sottoscritto la Proposta – unitamente all’Assicurato se persona diversa dal Contraente – il Contratto si considera concluso, ai sensi dell’articolo 1327 del Codice Civile, nel momento in cui effettuato l’addebito della prima annualità o mensilità di premio, sulla base dell’autorizzazione di addebito in conto corrente di cui alla Proposta, il premio medesimo viene accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio. A seguito della conclusione del contratto, la Società, anche ad ulteriore conferma dell’iniziata esecuzione, invia la polizza al Contraente.
Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l’Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un’età inferiore a 18 anni e superiore a 65 anni. L’età considerata è, in tutti i casi, quella computabile.
Art.4 - Clausola di ripensamento
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto.
Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - mediante lettera a mezzo posta indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.
Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - mediante lettera a mezzo posta indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.
Art.5 – Assunzione del rischio
L’assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurando e delle abitudini di vita dello stesso, da effettuarsi:
• analizzando le dichiarazioni rese dall’Assicurando in Proposta e le risposte date dallo stesso al Questionario - riportato in Proposta - con il quale egli informa la Società sul proprio stato di salute;
• richiedendo all’Assicurando - ovvero a seguito di richiesta formulata espressamente dall’Assicurando - di sottoporsi a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari.
In ogni caso, copia della Proposta e dell’eventuale documentazione sanitaria dovrà pervenire alla Società entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, pena la decadenza della stessa.
Nel caso in cui dalle dichiarazioni fornite in Proposta e/o dalla documentazione sanitaria prodotta emergano fattori di rischio, la Società si riserva la facoltà di:
• rifiutare l’assunzione del rischio; ovvero
• stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio che consistono nell’applicazione di sovrappremi. La Società comunicherà il rifiuto del rischio o gli eventuali sovrappremi applicati.
Art.6 - Entrata in vigore del Contratto
A condizione che sia stato effettuato il versamento della prima annualità o mensilità del premio complessivo pattuito, la prestazione assicurata di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” è operante dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.
La data di decorrenza coincide con la data di conclusione del Contratto.
Art.7 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Presupposto per la corretta assunzione del rischio è l’accertamento dello stato di salute e delle abitudini di vita dell’Assicurato (professione e attività sportive praticate).
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza che le dichiarazioni del Contraente - e dell’Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza o dalla data di riattivazione del Contratto, quest’ultimo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
Art.8 - Esclusioni
La prestazione in caso di decesso dell’Assicurato di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” è garantita qualunque possa essere la causa del decesso dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia assicurativa può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi ventiquattro mesi dalla decorrenza del Contratto o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto;
• durante l’esercizio di una delle attività sportive di cui all’Allegato A.
In questi casi, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
La prestazione in caso di diagnosi di Grave malattia dell’Assicurato di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”, non è accordata se la malattia grave era stata già diagnosticata anteriormente all'entrata in vigore del Contratto. Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di malattia grave che insorgono in seguito a:
• dolo, atti dolosi o qualsiasi atto intenzionale o imprudente che causino - anche indirettamente – o che arrechino pregiudizi fisici tali da provocare una delle malattie gravi coperte;
• intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, uso di allucinogeni ed uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
• sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate;
• volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche o assunzione di farmaci o sostanze fitoterapiche, in assenza di prescrizioni mediche;
• trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che la stessa non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• durante l’esercizio di una delle attività sportive di cui all’Allegato A.
In questi casi nulla è dovuto al Beneficiario designato per la garanzia, il Contratto rimane in vigore per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato e il Contraente continuerà a corrispondere i premi dovuti per tale prestazione.
Art.9 - Mancato versamento del premio
Il mancato versamento dell’annualità ovvero di una sola mensilità di premio complessivamente dovuto, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione delle prestazioni di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”.
Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, il Contratto è risolto. In tal caso nulla è dovuto da parte della Società.
Art.10 - Ripresa del versamento del premio: riattivazione
Entro sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il Contratto, riprendendo il versamento del premio, previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, la riattivazione può avvenire solo dietro apposita domanda del Contraente e previa accettazione espressa della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del Contraente, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
La riattivazione del Contratto, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina le prestazioni assicurate di cui all’Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO”, con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell’importo dovuto.
Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il versamento del premio avrebbe dovuto essere effettuato, il Contratto non può più essere riattivato.
Art.11 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia.
La Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di recesso richiede il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore dell’Intermediario, ai sensi dell’art.48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Isvap n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.
Art.12 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Le eventuali revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Si precisa che il Beneficiario della prestazione prevista dalla Garanzia Grave Malattia coincide con l’Assicurato. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l’Intermediario, ai sensi dell’art.48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Isvap n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.
Art.13 – Denuncia dell’insorgenza della malattia grave
Nel caso in cui venga diagnosticata all'Assicurato una malattia grave, l’avente diritto deve darne avviso scritto alla Società – a mezzo posta – o al Promotore, allegando la documentazione necessaria alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato.
Tale documentazione dovrà comprendere un certificato medico attestante la natura della malattia e l'epoca di insorgenza (data di diagnosi).
La denuncia deve essere effettuata entro un anno dall'epoca di diagnosi di malattia grave e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza della garanzia di cui all’Art. 1 "PRESTAZIONI DEL
Contratto".
Resta inteso che, al fine di consentire alla Società la verifica della diagnosi di malattia grave certificata, dovranno inoltre essere fornite alla Società:
- la documentazione dalla stessa predisposta, debitamente compilata in tutte le sue parti dal medico che ha certificato la diagnosi di malattia grave all’Assicurato;
- copia integrale della cartella clinica relativa al ricovero in ospedale, clinica o casa di cura, durante il quale è stata diagnosticata la malattia grave;
- ogni possibile informazione necessaria alla valutazione delle condizioni di salute dell'Assicurato.
Inoltre l'Assicurato dovrà sottoporsi agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari e controlli medici ritenuti necessari dalla Società stessa, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Art.14 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati alla stessa – a mezzo posta - o al Promotore, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti di seguito indicati.
Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione:
PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO:
In caso di decesso dell’assicurato la documentazione da fornire è la seguente:
• certificato di morte dell’assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• certificato medico attestante la causa del decesso;
• qualora l’assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia
autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento.
- In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari) , loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
• fotocopia di un valido documento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
• qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché
all’eventuale reimpiego della somma stessa;
• relazione sanitaria del medico curante, che potrà essere redatta su apposita modulistica fornita dalla Società;
• copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato e riportante la causa del decesso dell’Assicurato.
PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE:
• fotocopia di un valido documento di identità del/i percipiente/i riportante firma visibile, nonché del suo codice fiscale;
• documentazione di cui all'Art.13 "DENUNCIA DELL'INSORGENZA DELLA MALATTIA GRAVE".
La Società si riserva di chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
Per i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata, mediante accredito sul conto corrente – indicato in proposta – ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in proposta.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.
Art. 15 - Diritto proprio dei Beneficiari designati
Ai sensi dell’articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Art.16- Tasse ed imposte
Le eventuali tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Art.17 - Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Condizioni per le assicurazioni senza visita medica
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che:
• qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi diciotto mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati.
• qualora all’Assicurato venga diagnosticata una malattia grave indennizzabile entro i primi diciotto mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere – in luogo del capitale indicato in polizza - una somma pari alla parte dei premi
versata relativi a tale garanzia. In tal caso, il Contratto rimane in vigore per la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato e il Contraente continuerà a corrispondere i premi dovuti per tale prestazione.
In merito alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato, la Società non applicherà entro i primi diciotto mesi dalla data di decorrenza del Contratto la limitazione sopraindicata e, pertanto, la prestazione dovuta sarà pari al capitale assicurato indicato in polizza, qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccina generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
c) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza (fermo quanto disposto dall’Art.8 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione).
Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
Condizioni per le assicurazioni con visita medica
Qualora l’Assicurato non abbia aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che, se il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
ALLEGATO A - PROFILO DELLE PROFESSIONI E DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE SVOLTE DALL’ASSICURATO
Elenco delle attività professionali che prevedono un sovrappremio
Operaio/addetto scavi di tunnel e gallerie (senza uso di esplosivi) Operaio/addetto con accesso ad impalcature o ponteggi Operaio/addetto all'utilizzo di esplosivi-minatore
Forze dell'ordine, forze armate e professioni con possesso di arma da fuoco, di seguito descritte: Agente e sottufficiale dei carabinieri non appartenenti ad unità speciali
Agente e sottufficiale di guardia di finanza non appartenenti ad unità speciali Agente e sottufficiale di polizia non appartenenti ad unità speciali
Guardia carceraria Guardia giurata Guardia notturna Metronotte
Piloti di aerei a reazione
Pilota di altri aeromobili e relativo personale di bordo (es. elicotterista)
Attività Professionali
Nel caso in cui l’Assicurato svolga una delle attività professionali sopra indicate, il Contratto si intende stipulato con l’applicazione di un sovrappremio, il cui importo è espressamente indicato in Proposta.
Elenco delle attività professionali che prevedono la non accettazione della proposta
Addetto/ operaio estrazione, produzione e rimozione di amianto Personale con possibili attività in aree di conflitto
Forze dell'ordine e forze armate di seguito descritte:
Personale appartenente ad unità speciali e corpi speciali (nocs, sommozzatori, artificieri etc…) Personale imbarcato su sottomarini
Insegnante o sportivo professionista delle seguenti attività: Alpinismo
Attività di sub Automobilismo Motociclismo Motonautica Paracadutismo Speleologia Bungee Jumping Rafting
Volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio Equitazione
Attività Professionali
Nel caso in cui l’Assicurato svolga una delle attività professionali sopra indicate, il Contratto non può essere stipulato.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate nelle tabelle sopra indicate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
Elenco delle attività sportive che prevedono l’esclusione delle coperture assicurative
Alpinismo Attività di sub
Gare di Automobilismo Gare di Motociclismo Motonautica Paracadutismo Speleologia
Bungee Jumping Rafting
Volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio Equitazione
Attività Sportive
Nel caso in cui l’Assicurato svolga una delle attività sportive sopra indicate, il Contratto si intende stipulato con l’esclusione delle coperture assicurative nel corso dello svolgimento dell’attività sportiva stessa.
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2012
INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
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UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI∗
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∗ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
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In considerazione della suddetta complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, La Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:
CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 00.00000000, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
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La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.
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Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011
Appendice – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell’efficacia delle modifiche del Contratto.
Assicurato – Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto di Assicurazione.
Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Per il presente Contratto, il Beneficiario della prestazione prevista dalla Garanzia Grave Malattia coincide con l’Assicurato.
Cessione, pegno e vincolo – Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell’avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Condizioni di Assicurazione - Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
Conflitto di interesse - Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Contraente - Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto.
Contratto – Accordo con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Decorrenza – Data in cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Durata contrattuale – Periodo durante il quale il Contratto è efficace e la prestazione è operante.
Età dell’Assicurato – L’età dell’Assicurato è calcolata dalla data di sottoscrizione della proposta, non tenendo conto delle frazioni d’anno inferiori a sei mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.
Fascicolo Informativo – L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
• Nota Informativa;
• Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Condizioni Particolari;
• Glossario;
• Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
• Proposta.
ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione – Pagamento all’avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato. Malattia - Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Nota Informativa – Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Polizza – Documento che attesta l’esistenza del Contratto di assicurazione.
Polizza sulla vita – Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
Premio – Importo che il Contraente si impegna a corrispondere secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Prestazione – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Proposta - Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Questionario sanitario – modulo costituito da domande sullo stato di salute dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare il rischio che assume con il Contratto di assicurazione.
Recesso - Diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione e farne cessare gli effetti.
Revoca - Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.
Società - Compagnia (CREDITRAS VITA S.p.A.) autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2012
CreditRas Vita S.p.A. - Sede Legale: Corsx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 7216.4032 - xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - CF e Registro imprese di Milano n. 11432610159 - P.IVA n. 11931360157 - Capitale sociale sottoscritto e versato euro 112.200.000 - Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 1.00121 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
CONTRAENTE
CREDITRAS TUTELA
PROPOSTA DI ADESIONE
N°
(Tariffa T4XCP)
ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
/ /
DATA DI NASCITA
SESSO (*)
PROFESSIONE
/
INDIRIZZO DI RESIDENZA NR.
CAP
COMUNE DI RESIDENZA
/ /
PROV. STATO (*) TELEFONO TIPO DOC (*)
NR. DOCUMENTO
RILASCIATO DA
DATA RILASCIO
COGNOME E NOME | / / DATA DI NASCITA SESSO (*) |
CODICE FISCALE | |
PROFESSIONE / INDIRIZZO DI RESIDENZA NR. | |
CAP | COMUNE DI RESIDENZA |
PROV. STATO (*) TELEFONO TIPO DOC (*) / / NR. DOCUMENTO RILASCIATO DA DATA RILASCIO |
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante
RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA | |
INDIRIZZO |
BENEFICIARI CASO MORTE
(*)
BENEFICIARI PER LA GARANZIA MALATTIE GRAVI
L’Assicurato
FACSIMILE
(solo nel caso in cui l’assicurato, alla data di decorrenza del contratto, abbia un’età non superiore a 60 anni)
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
DECORRENZA: il presente contratto decorre dalle ore 24 del giorno in cui il contratto ha esecuzione.
CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO
Durata: h 5 h 10 h 15
Capitale:
(minino 150.000,00 €)
ANTICIPO A SEGUITO DI MALATTIA GRAVE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO
(solo nel caso in cui l’assicurato, alla data di decorrenza del contratto, abbia un’età non superiore a 60 anni)
Durata : 5 Capitale: h 25.000,00 € h 50.000,00 €
PREMIO
Frazionamento: h Mensile h Annuale
Premio annuale: Premio mensile:
(comprensivo del caricamento) (comprensivo del caricamento)
Il premio annuale indicato è comprensivo dei seguenti sovrappremi:
- sovrappremio sanitario:
- sovrappremio professionale:
A partire dal sesto anno di durata contrattuale, solo nel caso di assicurati che alla data di decorrenza del contratto hanno un’età non superiore a 60 anni:
Premio annuale: Premio mensile:
(comprensivo del caricamento) (comprensivo del caricamento)
Il premio annuale indicato è comprensivo dei seguenti sovrappremi:
- sovrappremio sanitario:
- sovrappremio professionale:
Qualora la Società riceva, nel corso dei primi cinque anni, la documentazione comprovante il diritto all’indennizzo per la Garanzia Malattie Gravi, a partire da tale data il premio da versare sarà quello previsto a partire dal sesto anno.
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
VISITA MEDICA h NO
h SI Nel caso di risposta affermativa, indicare la documentazione da inviare alla Compagnia:
h Visita medica e esami semplificati in caso di eliminazione della carenza (Mod. A)
h Visita medica e esami (Mod. B)
h Visita medica (Mod. C)
h Cartella clinica
QUESTIONARIO FINANZIARIO h SI (solo nel caso in cui il capitale assicurato in caso di decesso sia maggiore di 750.000,00 €)
h NO
DICHIARAZIONI
Il Contraente dichiara che è stato consegnato a sue mani il presente Fascicolo Informativo (Mod. 7502), redatto secondo le prescrizioni ISVAP, contenente, oltre al presente modulo di Proposta, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Condizioni Speciali per Assicurati non-fumatori e delle Condizioni Particolari, il Glossario e l’informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza.
Il Contraente dichiara di aver preso atto ed accettare le Condizioni di Assicurazione che costituiscono parte integrante del Contratto e che sono riportate nel Fascicolo Informativo.
(*) vedere legenda sul retro
PROPOSTA-FASCICOLO INFORMATIVO - Pag. 1 di 5 - CREDITRAS TUTELA
Il Contraente dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente Proposta o recedere dal Contratto nei termini, con le modalità e i costi di cui alla Clausola di ripensamento, come disciplinata dall’Art. 4 “Clausola di ripensamento” delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art.1919 del Codice Civile.
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto dall’addetto dell’Intermediario prima della sottoscrizione della proposta:
• la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti - ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - nei
confronti dei Contraenti (modello predisposto dall’Intermediario);
• il documento contenente - ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su
potenziali situazioni di conflitto d’interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall’Intermediario).
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
L’ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, sia l’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione statuente la limita-
zione della garanzia che le Condizioni Particolari per le assicurazioni con o senza visita medica.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
Inoltre, l’Assicurato dichiara:
• di non svolgere nessuna delle professioni indicate nell’Allegato A riportato nel Fascicolo Informativo. Nel caso in cui l’Assicurato svolga una o più delle professioni indicate nell’Allegato A riportato nel Fascicolo Informativo, specificare quali (*):
• di non praticare nessuna delle attività sportive indicate nell’Allegato A riportato nel Fascicolo Informativo. Nel caso in cui l’Assicurato pratichi una o più delle attività sportive indicate, la copertura assicurativa non sarà operante durante la pratica delle stesse;
• che le risposte e le informazioni fornite nella presente Proposta sono veritiere ed esatte e di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza, riconoscendo, inoltre, che le stesse sono elementi necessari alla valutazione del rischio da parte della Società;
• di essere stato informato che, anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, potrà sottoporsi a proprie spese a visita medica ed ulteriori accertamenti sanitari per certificare l’effettivo stato di salute.
Il Contraente dichiara di autorizzare, senza necessità di preventiva risposta da parte della Società, l’esecuzione del contratto dal momento in cui, effettuato l’addebito del primo premio, lo stesso viene accreditato sul conto corrente della Società e da questa trattenuto in segno di assunzione del rischio.
FACSIMILE
Il Contraente dichiara di aver preso atto, inoltre, che la presente proposta resterà valida 60 giorni dalla data di sottoscrizione, entro i quali dovrà pervenire alla Società l’even- tuale documentazione sanitaria richiesta oltre alla presente Proposta: se entro tale termine il contratto non avesse avuto esecuzione, la proposta si considererà decaduta.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
L’ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
Questionario sullo stato di salute dell’Assicurato | ||
1. Intende sottoporsi ad accertamenti sanitari allo scopo di eliminare il periodo di carenza di cui alle Condizioni Contrattuali? | sì h | no h |
2. Usa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti oppure è affetto da tossicodipendenza o alcolismo? | sì h | no h |
3. Fuma più di 10 sigarette al giorno? | sì h | no h |
4. Si prega di specificare l’altezza in centimetri e il peso in Kg (valori interi senza decimali ) Il suo peso ha subito una diminuzione superiore al 20% negli ultimi 12 mesi? | cm…. sì h | Kg….. no h |
5. Si è sottoposto negli ultimi 12 mesi a indagini diagnostiche particolari (ad esempio risonanza magnetica, ecografie, TAC, scintigrafie, ra- diografie, biopsie, colonscopia, ECG al cicloergometro), che abbiano dato esito fuori dalla norma; oppure e’ in attesa di effettuare indagini diagnostiche particolari? | sì h | No h |
6. Ha mai ricevuto una diagnosi, o si è mai sottoposto a ricoveri, visite mediche, cure o esami, oppure è previsto un ricovero, per una delle seguenti malattie: Sezione a): • Infarto, angina pectoris, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, soffi al cuore (difetti valvolari), arteriopatia occlusiva o ostruttiva • Ictus, attacco ischemico transitorio (TIA), aneurisma, emorragia cerebrale • Cancro, qualsiasi tipo di tumore maligno x xxxxxxx, polipi in genere, leucemia, linfomi, mielomi • Diabete o presenza di glucosio nelle urine, disturbi alla tiroide • Talassemia major, policitemia vera, trombocitopenia, piastrinosi, gammopatia monoclonale • Insufficienza renale, nefriti, glomerulonefrite, nefrosi, rene policistico, polipi o papillomi vescicali • Colite ulcerosa, morbo di Crohn, ulcera perforata o trattata chirurgicamente, pancreatite, epatite B o C (compreso lo stato di portatore), cirrosi epatica o altre malattie del fegato • Sieropositività all’HIV, AIDS o malattie HIV-correlate | sì h | no h |
Sezione b): In caso di risposta affermativa, specificare la/e malattia/e • Altre malattie cardiovascolari non specificate nella sezione a), oppure ipertensione con valori superiori a 140/90 nonostante trattamento • Ipercolesterolemia con valori superiori a 250 • Calcolosi renale ricorrente, ematuria (presenza di sangue nelle urine), proteinuria (presenza di albumina o proteine nelle urine) • Cisti ovariche, ovaio policistico, pap test anomalo, polipi • Adenoma prostatico, ipertrofia prostatica o altri disturbi alla prostata o all’apparato riproduttivo • Malattie delle mammelle (mastopatia fibrocistica, mammografia o ecografia mammaria anormale, noduli al seno)? • Broncopneumopatia cronica ostruttiva, enfisema o malattie croniche dell’apparato respiratorio • Epilessia, paralisi, disturbi nervosi (depressione maggiore, psicopatie), sclerosi mulitpla, malattia del motoneurone, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson • Malattie autoimmuni • Malattie all’apparato endocrino (alla tiroide, del surrene ecc). | sì h h h h h h h h h h h | no h |
7. Ai suoi genitori o fratelli sono stati riscontrati casi di una o più delle malattie elencate prima dell’età di 55 anni (infarto miocardico o innesto di bypass, ictus, insufficienza renale, rene policistico, cancro o tumori, diabete, malattie del colon-retto, polipi del colon, xxxxx di Xxxxxxxxx)? In caso affermativo, elencare qui di seguito il grado di parentela, l’anno dell’eventuale decesso e il tipo di patologia riscontrata | sì h | no h |
PROPOSTA-FASCICOLO INFORMATIVO - Pag. 2 di 5 - CREDITRAS TUTELA
Accettazione del rischio da parte della Società
Il Contraente e l’Assicurato – se persona diversa – prendono atto che la copertura assicurativa opererà solo a seguito di espressa accettazione del rischio da parte della Società e comunque sempre successivamente al pagamento del premio.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO/PROMOTORE
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Autorizzazione di addebito in conto
Il Correntista autorizza FINECOBANK S.p.A. ad addebitare il premio, secondo la periodicità di versamento prescelta, sul proprio rapporto nr. intestato a Attenzione: non è previsto il pagamento in contanti.
LUOGO E DATA | IL CORRENTISTA | |
PROMOTORE
Generalità dell’acquisitore che ha effettuato la rilevazione dei dati anagrafici del Contraente ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).
NOME E COGNOME (in stampatello) CODICE RETE AREA | IL PROMOTORE | |
DICHIARAZIONI IN MATERIA DI ADEGUATEZZA (si sottoscriva/no esclusivamente la/e sezione/i interessata/e):
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto alle domande del “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza”.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
FACSIMILE
Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza” o ad alcune di esse, nella consa- pevolezza che l’Intermediario, non potendo effettuare compiutamente la valutazione dell’adeguatezza del Contratto rispetto alle sue esigenze assicurative/finanziarie, si avvarrà di criteri prudenziali ai fini dell’osservanza di tali obblighi normativi.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI OFFERTA ASSICURATIVA NON ADEGUATA
Il sottoscritto Intermediario dichiara di avere informato il Contraente che, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta adeguata alle sue esigenze assicurativo/finanziarie per il/i motivo/i di sotto indicati. Pur tuttavia il sottoscritto Contraente dichiara ugualmente di voler sottoscrivere il Contratto.
Motivazioni:
Informazioni non sufficienti al fine di ritenere adeguato il Contratto
La tipologia di prodotto selezionato non è compatibile con l’età riportata al punto A1 del Questionario
La tipologia di prodotto selezionato non è compatibile con lo stato occupazionale da Lei indicato al punto B1 del Questionario
La tipologia di prodotto selezionato non corrisponde alle esigenze di tutela da Lei espresse al punto C1 del Questionario
La sottoscrizione del prodotto selezionato comporta un eccesso di coperture assicurative - previdenziali relative all’area di bisogno che, secondo quanto espresso al punto D del Questionario, risulta già pienamente soddisfatta
La disponibilità all’investimento da Lei indicata al punto E1 del Questionario non risulta compatibile con l’impegno contrattuale previsto con la sottoscrizione del pro- dotto selezionato
Il prodotto da Lei selezionato non rientra tra le coperture assicurative - previdenziali relative all’area di bisogno da Lei indicata al punto F1 del Questionario
L’orizzonte temporale del prodotto o del/i fondo/i selezionato/i non corrisponde all’orizzonte temporale da Lei indicato al punto F2 del Questionario
Il profilo di rischio del prodotto o del/i fondo/i selezionato/i è superiore al profilo di rischio massimo da Lei indicato al punto F3 del Questionario.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
L'INTERMEDIARIO/PROMOTORE
SPAZIO RISERVATO ALL’INTERMEDIARIO/PROMOTORE (per identificazione del Richiedente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente) Intermediario/Promotore (Cognome e Nome) N. iscrizione RUI Cod.
LUOGO E DATA
L’INTERMEDIARIO/PROMOTORE
Consenso al trattamento del dati personali
Gli interessati (Contraente, Assicurato), preso atto dell’informativa di cui all’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – consegnata unita- mente al Fascicolo Informativo – acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.
Inoltre, l’Assicurato autorizza e delega la Società (CreditRas Vita S.p.A.) a richiedere, in caso di suo decesso, alle Strutture sanitarie e al proprio medico curante, la relativa documentazione clinica nonché la relazione sanitaria, ai fini della liquidazione del sinistro agli aventi diritto.
LUOGO E DATA
IL CONTRAENTE
L’ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
IL SOGGETTO IN RAPPRESENTANZA
1 - COPIA PER CREDITRAS VITA S.p.A.
PROPOSTA-FASCICOLO INFORMATIVO - Pag. 3 di 5 - CREDITRAS TUTELA RV- Mod. 7496X - Ed. 05/12
LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
SESSO
F Femminile
M Maschile
G Persona Giuridica
TIPO DOCUMENTO
1 Carta di Identità
2 Patente
3 Passaporto
(indicare la sigla automobilistica)
STATO
I Italia
B Belgio
DK Danimarca
F Francia
D Germania
GB Xxxx Xxxxxxxx
X Xxxxxxxxxxx
XX Xxxxxx
X Xxxxxx XXX Xxxxx Xxxxx XX Xxxxxxxx
CONTRAENTE
ASSICURATO
C Gli eredi testamentari dell’Assicurato o, in mancanza del testamento, i di lui eredi legittimi
F Il coniuge vivente dell’Assicurato all’atto del di lui decesso o, in mancanza, i figli nati e nascituri dell’Assicurato in parti uguali
G Il coniuge vivente dell’Assicurato all’atto del di lui decesso o, in mancanza, gli eredi legittimi dell’Assicurato
H I figli ed il coniuge vivente dell’Assicurato all’atto del di lui decesso, in parti uguali e con diritto di accrescimento ai superstiti
Y soggetti (persone fisiche e persone giuridi- che) indicate nella proposta
BENEFICIARI CASO MORTE
FACSIMILE
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI CHE PREVEDONO UN SOVRAPPREMIO
Operaio/addetto scavi di tunnel e gallerie (senza uso di esplosivi) | P16 |
Operaio/addetto con accesso ad impalcature o ponteggi | P17 |
Operaio/addetto all’utilizzo di esplosivi-minatore | P18 |
Forze dell’ordine, forze armate e professioni con possesso di arma da fuoco, | |
di seguito descritte: | |
Agente e sottufficiale dei carabinieri non appartenenti ad unità speciali | P08 |
Agente e sottufficiale di guardia di finanza non appartenenti ad unità speciali | P09 |
Agente e sottufficiale di polizia non appartenenti ad unità speciali | P10 |
Guardia carceraria | P12 |
Guardia giurata | P13 |
Guardia notturna | P14 |
Metronotte | P15 |
Piloti di aerei a reazione | P06 |
Pilota di altri aeromobili e relativo personale di bordo (es. elicotterista) | P11 |
FACSIMILE
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2012
PAGINA BIANCA
data ultimo aggiornamento: 31/05/2012 codice modello: 7502
edizione: 05/2012
CreditRas Vita S.p.A. - Sede Legale: Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 Fax +39 02 7216.4032 - Capitale sociale deliberato 7 130.101.000,00 - Capitale sociale versato 7 112.200.000,00 - Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11432610159 - Partita IVA: 11931360157 - R.E.A. di Milano n. 1507537 - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP N. 259 del 16/5/1996 Società rientrante nell’area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.
Fascicolo Informativo – CREDITRAS TUTELA