CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
XXXXXXXX XXXX COMUNE DI PADOVA
21.03.2022 07:49:24 GMT+00:00
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: Affidamento diretto del Servizio di Audit, esterno e indipendente, presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, nell’ambito della realiz - zazione del Progetto Europeo di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. 863700 – EMBRACIN – AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund 2014- 2020), secondo criteri e modalità previste dalla direttiva 2006/43/CE2 e dalla Convenzione di sovvenzione stessa. CIG Z76358B590 – CUP H99D19000130006
Tra i signori:
- Xxxx Xxxxxxxx, nato a Malo (VI) il 18/02/1972, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di dell’impresa (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc. Notaio dott. in , allegata al presente atto) con sede a in Via/Piazza
n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ) in appresso denominata Appaltatore.
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore n. , esecutiva il
, si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n.
esecutiva il , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'Impresa, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)
- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE ( decorso il termine di 30 gg di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):
- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l’urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.
- che l’Impresa non ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che con determinazione n del Dirigente del Settore
si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratto.
Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:
1. l’avviso pubblico per la raccolta delle domande e delle offerte per l’affidamento del servizio in oggetto;
2. il modello di elenco dei servizi di revisione svolti per progetti finanzianti con fondi europei e per l’indicazione del prezzo offerto (modello allegato b));
3. il Grant Agreement – Convenzione di Sovvenzione – riferito al progetto e relativi allegati (allegato d))
4. EVENTUALE - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI).
5. Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l’Unione delle Province del Veneto e l’ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019, reperibile al link:
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx ;
6. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Padova reperibile al link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-
- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e
contabilizzazione del servizio.
Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui
all’oggetto, per un importo complessivo di € oltre a IVA,
(eventuale) ed €. per oneri della sicurezza (fine eventuale), come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara. (eventuale) Non sono presenti oneri della sicurezza da evidenziare (fine eventuale).
Il servizio sarà contabilizzato a corpo e corrisposto in due tranche a fronte della consegna dei Certificate of Financial Statement nei tempi prescritti.
L’esecuzione del contratto si intende avviata con la sottoscrizione a cura
delle parti del presente contratto.
- ARTICOLO 3 – Durata del servizio – opzione di proroga - penali.
Il servizio ha la durata di mesi/anni (lettere ), decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del Codice.
La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.
Nel caso di proroga, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo per un periodo non superiore alla durata del contratto originario, agli stessi prezzi e condizioni. Sono applicate le penali come di seguito indicato.
Il Comune di Padova, previa contestazione tramite PEC all’Appaltatore, in caso di ritardo nella predisposizione del Certificato di rendiconto Finanziario (CFS) la penale è fissata nella percentuale del 1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo.
In caso di mancato rispetto delle specifiche richieste dalle norme europee in materia di rendicontazione, si applica una penale fino al 1 per mille valutata
dalla stazione appaltante in base alla gravità della inadempienza e a proprio insindacabile giudizio.
Le penali sono cumulabili.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro sei mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.
Alla contestazione dell’inadempienza la ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.
Il termine può essere aumentato in caso di contenziosi che necessitino di particolari approfondimenti.
In caso di assenza o insufficienza delle controdeduzioni, il Comune procede al recupero dell'importo corrispondente alla sanzione in sede di liquidazione della fattura.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Soggetto Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere o per la perdita di finanziamenti a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.
La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore
- Osservare e far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Eseguire a regola d’arte secondo i massimi standar professionali, le prestazioni previste nell’Avviso per l’affidamento del servizio e nella Convenzione di Sovvenzione 863700 - Embracin, con particolare ma non
esclusivo riguardo:
• alle specifiche tecniche;
• al rispetto dell’obbligo di riservatezza;
• al rispetto dell’obbligo, delle modalità e dei tempi di conservazione della documentazione e dei dati.
- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. X.xx 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
- ARTICOLO 6 – Subappalto.
Il sub appalto, stante la natura e la specificità del servizio oggetto di affidamento e l’importo dell’affidamento, non è ammesso.
- ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d' impresa.
- ARTICOLO 8 - Pagamenti.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di idonea fattura da emettersi a cura del Revisore a conclusione di ciascuna operazione di Audit e a seguito del rilascio del Certificato di rendiconto finanziario – CFS . richiesto dalla UE, corredato di ogni necessario documento, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall’effettuazione della prestazione.
EVENTUALE Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.
E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Essendo il servizio finanziato per il 90% con finanziamenti europei (AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund) il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.
- ARTICOLO 9 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.
13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la
banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor , nato a , il codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è CIG Z76358B590 e il CUP (codice unico di progetto) è H99D19000130006.
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è K9JCCP.
- ARTICOLO 10 – Revisione dei prezzi.
In applicazione dell’art. 29, c. 5, D.L. 27/01/2022, n. 4, stante la durata inferiore ad un anno del contratto, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, pertanto, i prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto.
- ARTICOLO 11 – Verifica finale della conformità delle prestazioni
eseguite.
La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.
- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.
Non è richiesta.
- ARTICOLO 13 - Garanzia di cui all’articolo 12 – Foro competente.
Non applicabile.
- ARTICOLO 14 – altri obblighi assicurativi
L’appaltatore ha trasmesso prima della stipula del contratto gli estremi della polizza assicurativa RC professionale n. della Società di Assicurazioni .
Art. 15 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019
(recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del
29/10/2019).
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l’elenco previsto dall’art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.lgs 159/2011, xxxxx esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
- ARTICOLO 16 – Recesso.
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente
contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
- ARTICOLO 17 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltaltore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..
- ARTICOLO 18 - Spese contrattuali.
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.
L’imposta di bollo, se dovuta, è a carico dell’appaltatore.
- ARTICOLO 19 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016
per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx
pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Xxx Xxxxx x. 00, xxx. 00000; Xxxxxxxx (XX), pec: xxx@xxxxxx.xxxxxx.xx. Finalità e base giuridica del trattamento.
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.
Eventuali destinatari.
I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati.
Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato.
In qualità di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità garante. Qualora l’Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.