OVS S.p.A CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER L’ ITALIA
OVS S.p.A CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER L’ ITALIA
(versione 2014)
1. PREMESSE
a) OVS S.p.A. è leader in Italia nel mercato della grande distribuzione.
b) OVS S.p.A. e le società controllate direttamente o indirettamente da OVS S.p.A. acquistano da terzi fornitori svariati prodotti, quali, ad esempio, capi d’abbigliamento ed accessori, arredamento, prodotti articoli ed utensili per la casa, la cucina, il bagno, cosmetici e prodotti di profumeria e per l’igiene e la cura della persona; giocattoli; cartoleria.
c) Alcuni di tali prodotti vengono ideati, sviluppati e fabbricati dai fornitori in modo indipendente; altri invece vengono fabbricati dai fornitori in base alle specifiche ed agli standard creati e comunicati da OVS S.p.A. Inoltre, i prodotti possono essere contrassegnati da marchi o segni distintivi nella legittima disponibilità dei fornitori ovvero di OVS S.p.A. .
d) OVS S.p.A. intende disciplinare in maniera uniforme tutte le soprammenzionate forniture di prodotti ed ha pertanto adottato le presenti Condizioni Generali di Fornitura.
e) OVS S.p.A. ha inoltre adottato un Codice di Condotta volto alla promozione ed alla tutela dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente ed intende far sì che esso sia adottato e rispettato dai propri fornitori nell’ambito dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
2. RIFERIMENTI - DEFINIZIONI
2.1 Ogni riferimento ad articoli ed allegati contenuto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura s’intende fatto ad articoli ed allegati delle Condizioni Generali di Vendita medesime.
2.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, i termini sotto elencati, usati tanto al plurale quanto al singolare, s’intendono avere il significato descritto di seguito a ciascuno di essi:
- Codice di Condotta: il Codice di condotta di OVS, che forma parte integrante e costitutiva del Manuale Fornitori, incluse le modifiche e gli aggiornamenti che potranno essere comunicati per iscritto ai Fornitori;
- Condizioni Generali di Fornitura: le presenti Condizioni Generali di Fornitura, contenenti le norme applicabili a ciascun singolo rapporto contrattuale posto in essere tra le Società e i Fornitori per la fornitura dei Prodotti;
- Contratto: ciascun singolo rapporto contrattuale posto in essere tra le Società ed i Fornitori per la fornitura di Prodotti a seguito di un Ordine confermato secondo l’art. 6;
- Fornitori: i soggetti che forniscono i Prodotti alle Società;
- OVS: OVS S.p.A. ;
- Manuale Fornitori: il manuale allegato alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, che costituisce parte integrante e costitutiva delle stesse e che potrà essere eventualmente oggetto di modifiche e aggiornamenti, da comunicarsi ai Fornitori in forma scritta.
- Marchi: i marchi di proprietà o nella legittima disponibilità delle Società.
- Non Conformità: qualsiasi difformità dei Prodotti rispetto (i) alle caratteristiche indicate nel Manuale Fornitori e/o alle Specifiche Tecniche, nonché ogni altra difformità e/o mancanza di qualità dei Prodotti rispetto al Contratto e/o (ii) alla regola d’arte applicabile allo specifico settore e/o (iii) alle dichiarazioni rilasciate o alle specifiche di qualità o caratteristiche promesse dai Fornitori e/o (iv) alle normative applicabili ai Prodotti.
- Ordini: i singoli ordini di acquisto emessi di volta in volta dalle Società nei confronti del Fornitore;
- Parti: congiuntamente, le Società ed i Fornitori.
- Prodotti: tutti i beni forniti dai Fornitori alle Società, oggetto degli Ordini che di volta in volta le Società potranno emettere.
- Prodotti CRP: i Prodotti, di volta concordati fra le Parti, oggetto di “CRP - continuous replenishment program”, rifornimento continuativo attraverso un riassortimento settimanale o quindicinale per modello/colore/taglia.
- Quality Assurance: il servizio di controllo e assicurazione della qualità di OVS.
- Società: OVS e le società direttamente od indirettamente controllate da OVS.
- Specifiche Tecniche: ogni indicazione, istruzione, disegno, modello, campione ecc. eventualmente comunicati dalle Società ai Fornitori ed ai quali i Prodotti devono conformarsi; rimane inteso che le Società non assumono alcun obbligo di comunicare ai Fornitori le Specifiche Tecniche.
3. OGGETTO
3.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura disciplinano tutti i Contratti conclusi secondo l’articolo 6. L’intero contenuto di ogni Contratto consisterà unicamente nelle previsioni dei relativi Ordini e delle Condizioni Generali di Fornitura. In caso di contrasto tra le Condizioni Generali di Fornitura e le condizioni riportate nei singoli Ordini, queste ultime dovranno considerarsi prevalenti.
3.2 OVS si riserva il diritto di modificare le Condizioni Generali di Fornitura in qualsiasi momento mediante comunicazione al Fornitore in forma scritta, anche per il tramite delle Società. Le modifiche diverranno efficaci a partire da 30 giorni dal ricevimento, ma non si applicheranno ai Contratti già conclusi.
3.3 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura abrogano e sostituiscono ogni eventuale accordo precedentemente intercorso tra le parti, sia per iscritto che verbalmente o per fatti concludenti, sulla materia che ne forma oggetto.
3.4 Il Manuale Fornitori s’intenderà formare parte integrante e costitutiva di ciascun Contratto.
3.5 Il Codice di Condotta s’intenderà formare parte integrante e costitutiva di ciascun Contratto. Il Fornitore dichiara di accettare le norme in esso contenute e si impegna pertanto a rispettarle scrupolosamente nonché a garantirne il rispetto da parte di eventuali sub- fornitori. Il Fornitore inoltre dichiara e garantisce il rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro, con particolare riguardo alle norme relative all’età minima per l’accesso al lavoro.
3.6 OVS e le Società avranno facoltà di accedere, in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente tramite organismi di certificazione appositamente designati, ai luoghi di produzione o di deposito del Fornitore per verificare il rispetto del Codice di Condotta. In caso di inadempimento all’obbligo di cui all’articolo 3.5, le Società avranno facoltà di risolvere qualsiasi Contratto e di revocare qualsiasi Ordine, interrompendo ogni rapporto con il Fornitore, salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. ESCLUSIVA
4.1 Il Fornitore si impegna a non realizzare e a non far realizzare da terzi e a non fornire né far fornire da terzi a soggetti diversi dalle Società i Prodotti realizzati in base ad eventuali Specifiche Tecniche riferite alla creazione stilistica dei Prodotti medesimi. Le Società riconoscono che i Fornitori sono liberi di produrre o far produrre e di fornire o far fornire a terzi diversi dalle Società qualsiasi merce prodotta sulla base di specifiche tecniche,
stilistiche, grafiche etc. che siano di proprietà dei Fornitori e non siano state fornite dalle Società.
4.2 In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 4.1, le Società avranno facoltà di risolvere con effetto immediato qualsiasi Contratto e/o cancellare qualsiasi Ordine, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. SPECIFICHE TECNICHE
5.1 Il Fornitore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle Specifiche Tecniche eventualmente comunicate dalle Società, e non potrà apportarvi alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione scritta delle Società. Le Società si riservano la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche alle Specifiche Tecniche mediante comunicazione scritta al Fornitore, il quale si impegna ad adeguarvisi.
5.2 Qualora le modifiche alle Specifiche Tecniche comportino rilevanti modifiche ai processi produttivi, le Parti concorderanno nuovi termini di consegna e la ripartizione di eventuali oneri e spese.
5.3 In caso di rifiuto da parte del Fornitore di attenersi alle modifiche comunicate, le Società si riservano la facoltà di risolvere il relativo Contratto e/o revocare ogni Ordine, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. ORDINI
6.1 Le Società comunicheranno al Fornitore gli Ordini in forma scritta, riportando i termini essenziali della fornitura (ad esempio, quantità, colori, dimensioni, misure e taglie, termini e luogo di consegna, prezzo dei Prodotti). L’Ordine sarà sottoscritto da persona all’uopo autorizzata dalle Società.
6.2 Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, il Fornitore accetterà l’Ordine restituendolo timbrato e controfirmato da persona autorizzata ad impegnare il Fornitore medesimo.
Le Società si riservano il diritto di richiedere l’accettazione degli Ordini in forma elettronica, per mezzo di sistemi informatici dedicati. Decorso infruttuosamente tale termine, l’Ordine si intenderà comunque accettato dal Fornitore, ma le Società avrà facoltà di revocarlo.
6.3 Qualora il Fornitore fornisca anche Prodotti CRP, le Società comunicheranno di volta in volta al medesimo i propri fabbisogni semestrali a mezzo invio telematico “EDI”. Una volta ricevuta la comunicazione, il Fornitore s’intenderà obbligato a fornire i Prodotti CRP alle Società secondo i tempi di riassortimento indicati.
7. CONFORMITA’ DEI PRODOTTI
Il Fornitore si impegna a fornire esclusivamente Prodotti privi di qualsiasi Non Conformità, nonché concepiti e realizzati nel rispetto di tutte le norme ad essi applicabili.
8. QUALITA’ DEI PRODOTTI E DELLA PRODUZIONE – VERIFICHE E CONTROLLI
8.1 Le Società avranno la facoltà di verificare direttamente o di far verificare attraverso propri incaricati, presso le sedi del Fornitore in ogni momento anteriore alla consegna dei Prodotti e salvo adeguato preavviso, l’esatta e conforme esecuzione dei Contratti e lo stato di avanzamento della fornitura. Il Fornitore si obbliga a consentire l’accesso del personale incaricato presso tutti i propri siti ed a prestare ogni forma di collaborazione ed informazione richiesta. Eventuali difformità riscontrate rispetto ai Contratti verranno evidenziate in un apposito verbale d’ispezione redatto al termine della verifica.
8.2 Nel caso in cui vengano rilevate, durante le ispezioni, Non Conformità dei Prodotti, il Fornitore sopporterà tutti i costi dell’ispezione.
8.3 Il Fornitore condurrà regolarmente (dandone prova alle Società) adeguati programmi di test obbligatori di controllo qualità e test di controllo sui Prodotti finiti, conformemente alla migliore pratica industriale, prima che i Prodotti vengano consegnati alle Società, in modo da garantire sicurezza e qualità dei Prodotti. In ogni caso, detti test non esimeranno il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dalle Condizioni Generali di Fornitura.
9. NON CONFORMITA’ DEI PRODOTTI
9.A) Non conformità rilevate xxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxxx
0.X.0 Tutte le eventuali Non Conformità rilevate sui Prodotti alle quali sia ancora possibile porre rimedio devono essere eliminate dal Fornitore, a proprie spese, entro il termine di consegna previsto dall’Ordine.
In difetto, le Società avranno il diritto, alternativamente ed a propria discrezione:
9.A.1.A di risolvere il relativo Contratto e/o di revocare i relativi Ordini con effetto immediato; in tale evenienza, le Società saranno liberate da ogni obbligo di pagamento, non incorreranno in qualsivoglia diversa responsabilità e avranno diritto ad una penale corrispondente al prezzo dei Prodotti in questione indicato nel relativo Ordine; o
9.A.1.B accettare le forniture ad uno sconto del 20% sul prezzo fatturato dei Prodotti affetti dalla Non-Conformità.
9.A.2 Eventuali Non Conformità alle quali non sia possibile porre rimedio che, secondo il ragionevole giudizio delle Società, siano di entità tale da non comprometterne la vendibilità, comporteranno l’obbligo per il Fornitore di operare uno sconto del 30% sul costo fatturato dei Prodotti affetti dalla Non Conformità.
9.A.3 Eventuali Non Conformità rilevate sui Prodotti che siano tali da comprometterne la vendibilità secondo il ragionevole giudizio delle Società, comporteranno il diritto per le Società, alternativamente ed a propria discrezione:
9.A.3.A di risolvere in tutto od in parte il relativo Contratto o revocare in tutto o in parte i relativi Ordini, con effetto immediato, senza alcun obbligo di pagamento del corrispettivo e/o altro aggravio a suo carico; in tale evenienza, le Società avranno diritto ad una penale pari al prezzo dei Prodotti affetti dalla Non- Conformità indicato nel relativo Ordine.
9.A.3.B di operare, sui Prodotti che decidano comunque di acquistare, uno sconto del 30% sul prezzo fatturato. In tale evenienza, le Società avranno facoltà, in qualsiasi momento, di rendere i Prodotti ancora invenduti al Fornitore, il quale s’impegna a ritirare i Prodotti senza ritardo e ad emettere una nota di accredito pari al prezzo degli stessi.
9.B) Non conformità rilevate presso le ubicazioni delle Società
9.B.1 Qualora sui Prodotti vengano rilevate Non Conformità eliminabili, le Società potranno, a propria discrezione, farle eliminare dal Fornitore (con modalità e tempi da concordare di volta in volta) ovvero provvedervi o farvi provvedere direttamente addebitando al Fornitore i relativi costi maggiorati del 100% a titolo di indennizzo forfetario.
9.B.2 Qualora sui Prodotti vengano rilevate Non Conformità non eliminabili in tutto od in parte, le Società avranno diritto, alternativamente e a loro discrezione:
9.B.2.A) di rendere immediatamente i Prodotti al Fornitore, con emissione di una nota di addebito per un importo pari al costo fatturato dei Prodotti affetti da Non- Conformità maggiorato del 100% a titolo di indennizzo forfetario; in tale evenienza, le Società saranno liberate da ogni obbligo di pagamento e non incorreranno in qualsivoglia diversa responsabilità; o
9.B.2.B) di operare, sui Prodotti che decidano comunque di acquistare, uno sconto del 30% sul prezzo fatturato. In tale evenienza, le Società avranno facoltà, inqualsiasi momento, di rendere i Prodotti ancora invenduti al Fornitore, il quale
s’impegna a ritirare i Prodotti senza ritardo e ad emettere una nota di accredito pari al prezzo degli stessi.
In ogni caso, in relazione ai Prodotti inclusi nel medesimo lotto dei Prodotti affetti da Non- Conformità così come ai Prodotti messi in vendita in coordinamento con i Prodotti affetti da Non-Conformità, le Società avranno diritto di applicare le medesime condizioni di cui ai punti 9.B.2.A e 9.B.2.B.
9.B.3 Le Non Conformità riscontrate saranno contestate al Fornitore per iscritto unitamente ad una relazione del Quality Assurance. In mancanza di ritiro da parte del Fornitore dei Prodotti che le Società rendano secondo quanto previsto al punto 9.B.2 entro un termine ragionevole, le Società avranno diritto di disporre dei Prodotti in questione a propria discrezione.
10. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
10.1 I prezzi dei Prodotti oggetto di fornitura sono determinati nell’Ordine.
10.2 I prezzi sono comprensivi dei costi di imballaggio e di etichettatura dei Prodotti, di trasporto nonché di tasse e diritti di qualsiasi natura, salvi diversi accordi eventualmente intervenuti di volta in volta in forma scritta tra le Parti.
10.3 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche dei Prodotti richieste dalle Società successivamente alla conferma dell’Ordine, dovranno essere concordati in forma scritta.
10.4 I pagamenti saranno effettuati come precisato nell’Ordine e/o in eventuali successivi specifici accordi tra le Parti in forma scritta.
10.5 Tutte le penali previste dalle Condizioni Generali di Fornitura, sono dovute anche se il prezzo di Prodotti non sia stato ancora pagato, e saranno compensate con qualsiasi pagamento dovuto dalle Società ai Fornitori (anche non riferiti ai Contratti a fronte dei quali le penali siano state applicate). Nel caso in cui nessun pagamento sia dovuto da parte dei Fornitori, le penali dovranno essere pagate alle Società entro cinque giorni dalla richiesta.
11. CONSEGNA, SPEDIZIONE E TRASPORTO
11.1 La consegna dei Prodotti avverrà alle condizioni, nei termini e secondo le modalità di volta in volta specificati nei singoli Ordini e comunque in conformità ai criteri determinati nel Manuale Fornitori.
11.2 I Prodotti CRP verranno consegnati tassativamente entro tre giorni lavorativi in caso di riassortimenti settimanali, ed entro 5 giorni lavorativi in caso di riassortimenti quindicinali.
11.3 In ogni caso, il trasferimento alle Società di ogni rischio relativo ai Prodotti avverrà solo ed esclusivamente dal momento della consegna, fatti salvi diversi accordi eventualmente intercorsi tra le parti e specificati in forma scritta nei singoli Ordini.
11.4 Il Fornitore dovrà sostituire i Prodotti o le loro parti che, per qualsiasi causa, dovessero pervenire a destinazione danneggiati e all’interno di colli integri, entro 10 giorni dalla scoperta del danno da parte delle Società. In difetto, le Società saranno liberate da ogni obbligo di pagamento dei Prodotti in questione ed avranno diritto ad una penale pari al prezzo fatturato dei Prodotti danneggiati.
12. TERMINI DI CONSEGNA – ANTICIPI - RITARDI
12.1 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti tra 7 e 15 giorni rispetto alle date di consegna previste nei singoli Ordini, le Società avranno diritto, per ogni giorno di ritardo, ad uno sconto pari al 3% del prezzo fatturato dei Prodotti forniti in ritardo.
12.2 Per i ritardi nella consegna dei Prodotti superiori a 15 giorni le Società potranno, inoltre, a loro discrezione:
12.2.a) risolvere in tutto o in parte il relativo Contratto e/o revocare in tutto o in parte i relativi Ordini, salvo il diritto al risarcimento del danno; in tal caso, le Società saranno liberate da ogni obbligo di pagamento, non incorreranno in qualsivoglia diversa responsabilità e avranno diritto ad una penale corrispondente al prezzo dei relativi Prodotti indicato nell’Ordine; o
12.2.b) accettare comunque i Prodotti con l’applicazione di uno sconto del 30% sul prezzo fatturato dei Prodotti consegnati in ritardo. In tale evenienza, le Società avranno facoltà, in qualsiasi momento, di rendere i Prodotti ancora invenduti al Fornitore, il quale s’impegna a ritirare i Prodotti senza ritardo e ad emettere una nota di accredito pari al prezzo degli stessi.
12.3 Il Fornitore che non adempia un Ordine accettato sarà obbligato al pagamento di una penale pari al prezzo complessivo dell’Ordine maggiorato del 100%.
12.4 Per i ritardi nella consegna dei Prodotti CRP, il Fornitore sarà tenuto a pagare a titolo di penale un importo pari al 3% del prezzo dei Prodotti CRP per ogni giorno di ritardo, salvo quanto stabilito all’articolo 12.3.
12.5 In caso di consegna anticipata, sarà in facoltà delle Società depositare i Prodotti presso terzi con relative spese a carico del Fornitore. Nel caso in cui le Società accettino la consegna anticipata, la data di pagamento decorrerà in ogni caso dalla data di consegna riportata nell’Ordine.
13. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PRODOTTI
13.1 Il Fornitore dovrà fornire alle Società tutta la documentazione prescritta dalla legislazione vigente applicabile ai Prodotti al momento della consegna (compresa quella comunitaria, nazionale e/o internazionale), nonché tutta la documentazione ulteriormente richiesta dalle Società ivi compresi, tra l’altro, attestati, certificati e/o altri documenti e/o dichiarazioni che devono essere rilasciati dal Fornitore e/o da organismi di certificazione, da laboratori di prova o comunque da enti terzi ai sensi della vigente legislazione.
13.2 In caso di ritardo del Fornitore nella consegna della documentazione relativa ai Prodotti che dia luogo a soste, xxxxx, blocchi, sequestri e/o altri interventi impeditivi e/o restrittivi, il Fornitore dovrà tenere indenne le Società dai costi relativi allo sblocco e/o dissequestro dei Prodotti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13.3 Il Fornitore consegnerà altresì, a richiesta delle Società, una copia della documentazione relativa al singolo Prodotto che consenta di identificarne il lotto di appartenenza, i componenti utilizzati ed ogni altra informazione idonea a ricostruirne le caratteristiche essenziali per quanto attiene la qualità e la sicurezza, nonché ogni istruzione o avvertenza relativa al Prodotto stesso.
13.4 L’inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo 13 costituisce motivo di risoluzione espressa dei Contratti, con effetto immediato salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI - CONTROLLI – CONFORMITA’ QUANTITATIVA
14.1 La semplice consegna o il pagamento dei Prodotti non possono in nessun caso essere considerati come accettazione degli stessi da parte delle Società, le quali si riservano di far effettuare ogni opportuna verifica.
14.2 In aggiunta alle garanzie derivanti dalle Condizioni Generali di Fornitura ovvero dalla legge, il Fornitore garantisce la conformità anche quantitativa dei Prodotti rispetto ai relativi Ordini.
Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti una Non Conformità quantitativa dei Prodotti in eccesso o in difetto, le Società avranno, a loro scelta, la facoltà di:
14.2.a) in caso di differenza per eccesso, restituire i Prodotti eccedenti ovvero accettarli e pagare il prezzo relativo;
14.2.b) in caso di differenza per difetto, fatturare trimestralmente ai Fornitori il prezzo fatturato dei Prodotti mancanti oltre ad una penale pari all’ammontare del prezzo medesimo. Rimane inteso che le Società avranno il diritto di detrarre tutte le somme così fatturate da ogni importo dovuto o che sarà dovuto ai Fornitori.
14.3 A prova di qualsiasi Non Conformità quantitativa dei Prodotti, farà fede l’apposita documentazione emessa dalle Società.
15. APPOSIZIONE DEI MARCHI - ETICHETTATURA
15.1 Il Fornitore apporrà sui Prodotti i Xxxxxx eventualmente indicati dalle Società, seguendo le relative Specifiche Tecniche.
15.2 Il Fornitore doterà i Prodotti della relativa etichettatura secondo le Specifiche Tecniche ed in conformità alle modalità indicate nel Manuale Fornitori.
16. MANCATO RISPETTO DEL MANUALE FORNITORI
Il mancato rispetto del Manuale Fornitori comporterà l’obbligo del Fornitore di rimborsare ogni costo sostenuto dalle Società al fine di conformare i Prodotti e/o la relativa documentazione al Manuale Fornitori.
17. DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
17.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti non violano diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi, ad eccezione dell’apposizione dei Marchi e di quanto fabbricato in conformità alle Specifiche Tecniche.
Il Fornitore si impegna a tenere completamente manlevate ed indenni le Società da eventuali pretese comunque avanzate da terzi che lamentino lesioni di propri diritti.
17.2 L’eventuale materiale apposizione dei Marchi sui Prodotti non comporta per il Fornitore l’acquisizione di alcun diritto, di licenza od altro, per l’utilizzazione in proprio dei medesimi.
17.3 Il Fornitore pertanto si obbliga a non depositare o tentare di depositare i Xxxxxx, neppure per interposta persona, e a non farne alcun utilizzo se non in conformità ai Contratti.
17.4 L’inadempimento di tali obblighi darà facoltà alle Società di risolvere tutti i Contratti e revocare tutti gli Ordini, interrompendo qualsivoglia rapporto con il Fornitore, fatto salvo il risarcimento del danno.
17.5 Qualora i Prodotti siano contraddistinti da marchi del Fornitore, questi ne garantisce la piena proprietà e disponibilità e, su richiesta delle Società ed in accordo con le medesime, procederà al deposito degli stessi nei Paesi ove i Prodotti saranno posti in vendita.
18. SPECIFICHE TECNICHE – PROPRIETA’ - RESTITUZIONI
Tutte le Specifiche Tecniche nonché il Manuale Fornitori possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei Contratti, non debbono essere comunicati a terzi, restano di proprietà delle Società e dovranno essere restituiti in qualsiasi momento a semplice richiesta o una volta che tutti gli Ordini siano stati eseguiti.
19. GARANZIA
19.1 Il Fornitore garantisce i Prodotti ed ogni loro parte componente contro qualsiasi vizio, difetto di progettazione, materiale e fabbricazione e/o Non Conformità, per un periodo pari alla durata legale della garanzia che le Società sono tenute a prestare ai consumatori ai quali rivendano i Prodotti, e comunque per un periodo minimo di 2 anni successivo alla vendita al consumatore.
19.2 I Fornitori dedicheranno all’adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti le migliori risorse di personale qualificato, capace di porre in essere ogni attività conformemente ai più elevati standard professionali. Provvederà altresì ogni mezzo e strumento a ciò necessario.
19.3 Il Fornitore pertanto si impegna a tenere manlevate ed indenni le Società da qualsiasi rivendicazione, istanza, richiesta, o pretesa proveniente dagli acquirenti/consumatori dei Prodotti per vizi, difetti e/o Non Conformità dei Prodotti.
I difetti, vizi e/o Non Conformità eventualmente accertati nel periodo di garanzia autorizzano inoltre le Società alla applicazione delle penali previste all’articolo 9.
19.4 La comunicazione di eventuali difetti, vizi e/o Non Conformità dei Prodotti da parte delle Società non sarà soggetta ad alcun termine di decadenza, in deroga ad ogni relativa disposizione di legge.
19.5 La disciplina che precede si intende applicabile anche a quei Prodotti che siano stati sostituiti dal Fornitore, in esecuzione di una campagna di ritiro e/o di richiamo.
20. RESPONSABILITA' PER DANNI DA PRODOTTI DIFETTOSI
Qualora l'utilizzazione dei Prodotti dovesse causare – per difetti, vizi e/o Non Conformità - danni di qualsiasi natura a persone e/o a cose delle Società, di OVS o di terzi, ovvero danni economici diretti o indiretti, il Fornitore si impegna a tenere le Società e OVS completamente manlevate ed indenni da ogni pregiudizio e da qualsivoglia azione legale e/o pretesa comunque avanzata dai terzi danneggiati, ivi compresi ogni spesa (anche legale), onere ed indennizzo che le Società dovessero sostenere in connessione o in conseguenza di tali azioni e/o pretese.
21. RITIRO E RICHIAMO DEI PRODOTTI
21.1 Qualora su ordine di competenti Autorità ovvero per decisione motivata delle Società nel quadro delle norme applicabili, anche in materia di proprietà industriale o intellettuale, fosse disposta una campagna di ritiro/richiamo di alcuni Prodotti dal mercato, il Fornitore, qualora le cause del ritiro o del richiamo fossero a lui imputabili, terrà le Società completamente manlevate ed indenni da ogni spesa o costo comunque sostenuto a causa o, comunque, in relazione a tale campagna.
21.2 Ugualmente il Fornitore rifonderà alle Società ogni costo sostenuto in relazione a campagne volontarie di ritiro/richiamo di Prodotti dal mercato eventualmente concordate tra le Parti e s’impegna a pagare alle Società una penale pari al 150% (centocinquantapercento) del prezzo dei Prodotti coinvolti, salvo il risarcimento del maggior danno.
21.3. In ogni caso le Società garantiscono al Fornitore la massima collaborazione e disponibilità ai fini della piena e corretta esecuzione delle operazioni di ritiro e/o richiamo di cui agli articoli 21.1 e 21.2.
22. ACCESSORI DEI PRODOTTI
Le Società si riservano di indicare al Fornitore i nominativi di fornitori di accessori dei Prodotti per la vendita (appendini, pendagli, etichette, imballo di vendita, ecc.) selezionati per qualità e prezzo, dai quali il Fornitore sarà tenuto ad approvvigionarsi.
23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
23.1 Le Società potranno risolvere con effetto immediato i Contratti e/o revocare gli Ordini in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi di cui agli articoli 4 (Diritto di esclusiva), 5.1 (Mancato adeguamento alle Specifiche Tecniche ed alle loro modifiche), 7 (Conformità dei Prodotti e rispetto delle normative ad essi applicabili), 8 (Qualità dei prodotti e della produzione – Verifiche e controlli), 12 (Ritardi o anticipi nelle consegne), 13 (Documentazione relativa ai Prodotti), 15 (Apposizione dei Marchi - Etichettatura), 17 (Diritti di proprietà industriale), 18 (Specifiche Tecniche – Proprietà – Restituzioni).
23.2 In tutti i suddetti casi, il diritto alla risoluzione potrà essere esercitato mediante semplice comunicazione al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà delle Società di avvalersi della facoltà medesima.
24. FACOLTA' DI RECESSO
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, le Società si riservano il diritto di recedere dai Contratti o di revocare gli Ordini nei seguenti casi:
24.a) il controllo del Fornitore venga acquisito da terzi, restando fin da ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare alle Società l’avvenuta acquisizione entro 30 giorni;
24.b) il controllo di OVS o della Società parte dei Contratti o emittente gli Ordini venga acquisito da terzi, restando fin da ora inteso che OVS e le Società si impegnano a comunicare ai Fornitori il recesso entro 30 giorni dal verificarsi dell’acquisizione;
24.c) Il Fornitore sia assoggettato ad una procedura concorsuale di qualsiasi natura.
25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUB-APPALTO E SUB-FORNITURA
25.1 Né il Fornitore, né le Società potranno in alcun caso cedere ad altri, neppure in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dai Contratti senza preventivo consenso scritto di OVS. Tuttavia, le Società avranno facoltà di cedere i Contratti ad altre Società.
25.2 Il Fornitore può avvalersi di terzi di propria scelta per l’esecuzione dei Contratti, ferma la esclusiva responsabilità del Fornitore nei confronti della Società in relazione all’adempimento dei Contratti medesimi. Il Fornitore s’impegna a comunicare preventivamente alle Società un elenco completo e aggiornato dei terzi dei quali si avvalga per l’esecuzione dei Contratti.
26. FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia derivante dalle Condizioni Generali di Fornitura, dagli Ordini o dai Contratti, ovvero ad essi relativa, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
Per accettazione data……………………………………….
Il Fornitore…………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente i seguenti articoli:
3.2) Modifica delle Condizioni Generali di Fornitura; 3.5) Garanzia del rispetto del Codice di Condotta; 4) Esclusiva; 5.1) Modifiche alle Specifiche Tecniche; 6.2) Accettazione tacita degli Ordini e diritto di revoca; 14.3) Prova della Non Conformità; 18) Divieto di utilizzare e comunicare le Specifiche Tecniche; 20) Responsabilità per danni da Prodotti difettosi; 22) Fornitori di accessori dei Prodotti; 24) Facoltà di recesso 25) Cessione del Contratto, subappalto e subfornitura; 26) Foro competente Venezia.
Per accettazione data……………………………………….
Il Fornitore ……………………………….
COD.
Data: