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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE DEL COMUNE DI SASSUOLO E DELLA RELATIVA RACCOLTA PUBBLICITARIA PER UN TRIENNIO CON DECORENZA DAL 2020.
ART.1 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE
1. Il presente disciplinare riguarda l’affidamento della concessione per la realizzazione grafica, impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e relativa diffusione/distribuzione del periodico/notiziario comunale del Comune di Sassuolo, edito dal Comune di Sassuolo e di sua proprietà, con tutti i diritti connessi, garantendo i servizi e le prestazioni elencati negli articoli seguenti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e delle condizioni ivi evidenziate, per un totale massimo di n.12numeri / uscite, in un Triennio, oltre che dell’opuscolo “Fiere di Ottobre”, per un totale di 3 uscite nel triennio.
2. Il periodico del Comune di Sassuolo esce indicativamente 4 volte l’anno, regolarmente registrato, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, è rivolto prevalentemente ai cittadini residenti nel Comune di Sassuolo nonché a tutti gli interlocutori economici, sociali, politici ed istituzionali presenti nel territorio comunale, allo scopo di dare conto in modo chiaro e articolato sia del complesso dell’attività amministrativa dell’Ente, delle finalità istituzionali, nonché del dibattito politico, fornendo tutte le informazioni sulle azioni intraprese e sui progetti in corso di esecuzione di pubblico interesse per la Comunità. E’ inoltre organo di produzione e fonte informativa sulle principali vicende culturali, sociali e di attualità della città stessa. L’opuscolo “Fiere di Xxxxxxx” esce una volta all’anno, entro la fine del mese di settembre per divulgare il programma delle cinquecentenarie Fiere di Ottobre.
3. La realizzazione di questo strumento di comunicazione dei programmi e delle attività di interesse locale è quindi finalizzato a consentire a tutti i cittadini residenti l’accesso alle informazioni utili per la loro diretta conoscenza nonché la partecipazione agli avvenimenti stessi, con l’intento di garantire la massima trasparenza amministrativa e la più consapevole ed ampia partecipazione democratica, nel rispetto della legge 150/2000, recante norme in materia di “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”, del relativo Regolamento attuativo emanato con D.P.R.422/2001 e del D.Lgs.vo 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
ART.2 - IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE
1. L'importo stimato della concessione è pari ad Euro 90.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.
2. L'importo stimato della concessione è indicato ai soli fini degli adempimenti di legge poiché, trattandosi di concessione di servizio, il compenso spettante al concessionario sarà:
a) quello che lo stesso ricaverà dalla raccolta pubblicitaria;
b) un prezzo massimo come risultante dagli esiti di gara, che verrà corrisposto dal Comune.
3. Per ogni numero realizzato il Comune di Sassuolo prevede un concorso economico, stabilito dal concedente, pari ad euro 2.400,00 oltre Iva, da erogare alla ditta concessionaria, per ogni numero del periodico realizzato e distribuito secondo i successivi criteri stabiliti nel presente capitolato, per
un totale massimo di euro 9.600,00 annui oltre Iva. Tale contributo è oggetto di offerta al ribasso in sede di gara.
ART.3 – SERVIZI E PRESTAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario dovrà garantire i servizi e le prestazioni elencati nei punti seguenti per ciascun numero della pubblicazione del periodico del Comune di Sassuolo, con tutti i diritti connessi, secondo quanto definito dal presente capitolato e comunque nel rispetto delle caratteristiche tecniche e delle condizioni stabilite nell’offerta in sede di gara, a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, assumendosi interamente i costi, che dovranno essere interamente coperti dalla raccolta pubblicitaria, a cura e spese del Concessionario medesimo.
2. Realizzazione di ciascun numero
E’ prevista la fornitura a stampa del periodico del Comune di Sassuolo, con una tiratura prevista di
18.500 copie, da realizzarsi secondo le seguenti direttive:
a) Impostazione e realizzazione grafica, sulla base del progetto grafico presentato in sede di gara. Definizione e corpo dei caratteri e delle foto di ciascun articolo, impaginazione, in stretta collaborazione con l’addetto stampa e l’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Comune di Sassuolo, allo scopo di garantire un adeguato equilibrio dell’impaginazione complessiva, facendo salva l’impostazione grafica generale, che dovrà essere conforme all’offerta presentata in sede di gara;
b) riproduzione delle fotografie eventualmente fornite su supporto cartaceo o da file forniti su supporto informatico e relativi impianti; questi ultimi devono essere tenuti disponibili per eventuali future richieste dell'Ente;
c) riproduzione di grafici, disegni e clipart forniti dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Comune;
d) fornitura di fotocopie del menabò, ove richiesto;
e) impaginazione esecutiva definitiva;
f) impianti di stampa, lastre, carta, stampa e confezione del prodotto.
3. Diffusione del giornalino
Su tutto il territorio comunale, in conformità all’offerta presentata in sede di gara, alle attività economiche e a tutti gli inserzionisti, anche al di fuori del territorio comunale.
4. Consulenza editoriale
a) Assistenza all’ Ufficio Comunicazione Istituzionale del Comune, ove richiesto, per la definizione del Piano editoriale annuale;
b) Assistenza all’Ufficio Comunicazione Istituzionale, ove richiesto, per la definizione del progetto redazionale di ciascun numero;
c) Acquisizione del "Visto si stampi" da parte del Comune, secondo quanto stabilito al successivo articolo 4, comma 2;
d) Partecipazione a eventuali riunioni redazionali presso il Comune, ove richiesto, nel limite massimo di una volta per ciascun numero. Adeguata assistenza telematica per ogni altra eventualità sorta in fase di lavorazione.
ART.4 - TEMPI DI LAVORAZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO
1. Il Comune, tramite l’ Ufficio Comunicazione Istituzionale del Comune, provvederà a trasmettere i materiali (testi e immagini, possibilmente su file o, in casi eccezionali, in formato cartaceo) necessari per la realizzazione di ciascun numero almeno 10 giorni prima dalla presunta data di uscita, secondo il calendario definito dalla Amministrazione Comunale; in casi di urgenza, per sopravvenuti eventi o disposizioni normative, il termine potrà essere ridotto previa comunicazione formale del Comune al concessionario.
2. Entro 7 giorni lavorativi successivi alla trasmissione di tutti i materiali da pubblicare (fatta eccezione per le inserzioni pubblicitarie, che rimangono interamente a carico del Concessionario),
il Concessionario dovrà fornire all’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Comune, anche via email, un PDF della bozza del numero in uscita, comprensiva delle inserzioni pubblicitarie e delle, fotografie, impaginata secondo il progetto grafico presentato nell’offerta in sede di gara, per l’apposizione del “Visto si stampi”; l’Ufficio Comunicazione Istituzionale procederà alla verifica finale del PDF e alla trasmissione del “Visto si stampi”, anche proponendo eventuali modifiche alla bozza originaria, nel rispetto, in ogni caso, dell’impostazione generale presentata in sede di gara e delle caratteristiche tecniche stabilite nel presente disciplinare.
3. La distribuzione/diffusione delle pubblicazioni stampate, confezionate a tutti i nuclei familiari sassolesi e a tutti gli operatori economici del territorio comunale (aziende, pubblici esercizi, enti, istituzioni, ecc.) dovrà avvenire mediante inserimento nelle cassette postali entro 6 giorni lavorativi dall’apposizione del “Visto si stampi”. (Per un totale di 18.000 copie, in base al numero dei nuclei familiari, fornito e verificato ogni semestre dall’ufficio Anagrafe del Comune di Sassuolo).
Non è ammessa, nella fattispecie, l’immissione nelle cassette della pubblicità, salvo dimostrazione dell’inaccessibilità dello stabile.
Altre 500 copie devono poi essere fornite direttamente al Comune di Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx xxx Xxxxxxx 0 – 41049 – Sassuolo (MO).
Per la distribuzione presso i condomini l’incasellamento delle copie del Periodico dovrà essere effettuato in ciascuna delle cassette postali dei residenti, evitando di lasciare i pacchi delle copie del periodico all’ingresso dello stabile. Nel caso in cui il condominio fosse dotato di portineria, le copie potranno essere consegnate al custode che le incasellerà insieme alla normale posta.
In caso di perdita o deterioramento degli stessi dovrà esserne data immediata comunicazione all’Amministrazione comunale. L’inizio del servizio di distribuzione dovrà essere comunicato all’Amministrazione comunale. Ogni giorno di servizio la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, via email, all’Amministrazione comunale:
il numero dei gruppi addetti alla distribuzione e le rispettive zone di servizio; il numero delle persone adibite al controllo del servizio;
al termine di ogni giornata: l’elenco delle zone presso le quali è stata effettuata la distribuzione.
La conclusione del servizio di distribuzione dovrà essere immediatamente comunicata all’Amministrazione comunale ed entro due giorni dovranno essere consegnate al Comune di Sassuolo le copie eventualmente avanzate.
La distribuzione dovrà avvenire nei tempi indicati, anche in caso di condizioni climatiche avverse (in caso di pioggia o neve). Nel corso del servizio di distribuzione dovrà essere fornito, in tempo reale, l’elenco delle vie e numeri civici nei quali sia impossibile o difficoltoso effettuare il servizio di distribuzione. L’Amministrazione comunale avrà la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli a campione, sulla corretta effettuazione del servizio di distribuzione.
La consegna agli inserzionisti della pubblicazione e/o a enti e istituzioni ai quali il giornalino debba essere spedito per legge con sede al di fuori dal territorio comunale dovrà avvenire, sempre a spese del Concessionario, entro 20 (venti) giorni lavorativi dall’apposizione del “Visto si stampi”.
4. Il Concessionario, nei tempi di cui al punto precedente, dovrà anche consegnare al Comune, le eventuali copie che residuano dalla diffusione di cui ai punti precedenti.
5. Il Concessionario, contestualmente alla consegna delle copie del numero in uscita del periodico, dovrà far pervenire al Comune, il file PDF del periodico stesso, per il caricamento sul sito internet istituzionale del Comune.
ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
1. Il periodico comunale del Comune di Sassuolo dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche tecniche di seguito indicate, fatto salvo le migliorie proposte dall’concessionario in sede di offerta, come da presente capitolato:
• periodicità: trimestrale; la periodicità potrà essere diversa secondo quanto riportato nell’offerta tecnica del concessionario;
• uscite indicative: marzo, giugno, settembre (con allegato l’opuscolo “Fiere di Ottobre”), dicembre;
• tiratura, per ogni numero: 18.500 (diciottomila e cinquecento) copie;
• facciate per numero: minimo 32 (trentadue);
• formato pagine: UNI A4 cm. 21x29,7 fascicolato con due punti metallici;
• carta: patinata lucida minimo 80/90 grammi;
• qualità di stampa: quadricromia bianca e volta
2. L’opuscolo “Fiere di Xxxxxxx dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche tecniche di seguito indicate, fatte salve le migliorie proposte dal concessionario in sede di offerta, come da presente capitolato:
• periodicità: annuale, con uscita entro il mese di settembre di ogni anno;
• tiratura per ogni numero: 23.000 (ventitremila) copie;
• facciate per numero: minimo 40 (quaranta);
• formato pagine: chiuso cm. 21,00 x 14,50, fascicolato con due punti metallici;
• carta: patinata lucida minimo 80/90 grammi;
• qualità di stampa: quadricromia bianca e volta
3. Le suddette pubblicazioni sono edite dal Comune di Sassuolo e sono di sua proprietà con tutti i diritti connessi.
4. La carta utilizzata per le suddette pubblicazioni dovrà rispettare, al 100%, i criteri di cui al D.M. 4 aprile 2013 “Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013.” (G.U. 3 maggio 2013, n. 102), come stabilito dal D.M. 24 maggio 2016 (G.U. 7 giugno 2016, n. 131).
- il 62% dal 1° gennaio 2017.
5. I numeri aggiuntivi del periodico comunale offerti in sede di gara dovranno essere comunque pubblicati. Per quanto riguarda invece le eventuali pagine aggiuntive, fermo restando l’obbligo del concessionario, dovranno essere concordate di volte in volta con il Comune; l’obbligo delle pagine aggiuntive offerte sussiste anche per i numeri aggiuntivi, come da offerta presentata.
ART. 6 – PUBBLICITA’
1. Sui periodici comunali non potranno essere inserite comunicazioni pubblicitarie che contengano messaggi od informazioni contrarie all’ordine ed alla morale pubblica, ingannevoli, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l’uso di tabacco, alcolici, farmaci, attività di videopoker, slot machine e giochi con vincite di denaro, o che contengano messaggi in qualche modo ingannevoli, che richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o, comunque, non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche, che non siano personaggi pubblici, che ritraggono immagini di minori chiaramente riconoscibili.
2. Per quanto riportato al precedente comma 1 del presente articolo, le categorie di potenziali inserzionisti dovranno essere preventivamente concordate con l’ufficio stampa del Comune, così come le inserzioni effettivamente realizzate saranno approvate dal responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune con l’apposizione del “visto si stampi”, senza che l’eventuale diniego motivato del Comune comporti alcuna responsabilità patrimoniale dello stesso. A tal fine il concessionario dovrà inserire nei contratti di vendita degli spazi pubblicitari apposita clausola.
3. Il concessionario è tenuto a rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa.
ART. 7 – SPAZI PUBBLICITARI
1. La percentuale massima degli spazi pubblicitari presente sul periodico del Comune di Sassuolo dovrà essere non superiore al 30% (trenta percento) dello spazio totale della pubblicazione, con le seguenti precisazioni:
a) fermo restando il limite massimo di pubblicità per l’intero periodico, la percentuale massima di pubblicità per facciata non potrà superare il 30% (trenta percento), ad eccezione delle facciate di copertina 2, 3 e 4 dove sarà possibile vendere moduli a facciata intera.
b) è facoltà del Comune chiedere sino a quattro facciate, oltre la copertina, senza pubblicità; in questo caso, al fine del raggiungimento del limite totale della copertura pubblicitaria, può essere derogato il limite per facciata di cui alla precedente lettera a).
c) il concessionario potrà aggiungere numero 4 facciate di inserzioni pubblicitarie, le suddette facciate sono escluse dal limite massimo del 30%, la dislocazione delle suddette facciate all’interno della pubblicazione dovranno essere concordate con il Comune; le suddette facciate sono aggiuntive rispetto al numero di facciate minimo e massimo previste all’art. 4.
2. Le copertine delle pubblicazioni devono essere prive di pubblicità, ad eccezione dell’eventuale presenza dei loghi degli sponsor, da inserire solo dietro esplicita richiesta del Comune e che non rientrano nella raccolta pubblicitaria.
3. Le regole suesposte si applicano anche ai numeri aggiuntivi ed alle pagine aggiuntive del periodico offerte in sede di gara dal concessionario.
ART. 8 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
1. A titolo di corrispettivo per quanto richiesto dal presente capitolato il concessionario ha diritto di incamerare tutte le somme derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari, oltre alla corresponsione di un contributo da parte del Comune, come definitivo in sede di gara.
2. Con i suddetti corrispettivi si intendono interamente compensati da parte del Comune tutti i servizi prestati dal concessionario nell'esecuzione del contratto ed, in ogni caso, ogni voce riguardante attività, oneri o incombenze che il contratto, il capitolato o la legge non pongano esplicitamente a carico del Comune.
3. La mancata vendita degli spazi pubblicitari rientra nei rischi di gestione del servizio, in capo al concessionario del servizio stesso, pertanto tale circostanza non può, in nessun caso, essere causa di sospensione del servizio o di richiesta di indennizzi o corresponsione di ulteriori somme a qualsiasi titolo al Comune.
ART. 9 – SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO
1. E' fatto espressamente divieto di sub-concedere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma i servizi affidati in concessione, sotto pena di risoluzione del contratto.
2. E’ data facoltà al concessionario, nel rispetto della normativa vigente in materia, di affidare a terzi parti del servizio:
a) la stampa
b) la realizzazione grafica
c) la distribuzione delle pubblicazioni
d) la raccolta pubblicitaria
3. L’affidamento delle suddette parti di servizi a terzi è comunque subordinata a comunicazione preventiva al Comune che, per giustificati motivi, può non autorizzarla; in questo caso il concessionario dovrà conformarsi alla volontà del Comune e l’eventuale affidamento configura cessione di contratto non autorizzato.
4. Resta comunque impregiudicata l'esclusiva responsabilità del concessionario per l'integrale completo adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto anche da parte di eventuali subappaltatori.
5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione mediante posta elettronica certificata.
6. Nei casi di risoluzione previsti dal presente articolo, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.
ART.10 - PRESTAZIONI A CARICO DEL COMUNE
1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:
a) la pianificazione editoriale annuale;
b) la direzione ed il coordinamento editoriale;
c) la redazione interna di ciascun numero, con fornitura dei materiali per l’impaginazione (immagini e testi degli articoli su supporto informatico), e impostazione dell’impaginazione di massima;
d) la correzione delle bozze, nel numero sufficiente e necessario al raggiungimento della chiusura della pubblicazione e del relativo visto si stampi ;
ART.11 – PAGAMENTI
1. Il concessionario potrà emettere la fattura, successivamente alla consegna di ogni numero realizzato e distribuito, relativamente al concorso economico di cui all’art. 2 del capitolato.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura, nonché di quella retributiva e contributiva.
In caso di inadempienza dell’appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010. Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione Comunale .
La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell’Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento è comunque subordinato all’eventuale stipulazione del contratto. In caso d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso.
2. Il Concessionario ha diritto di incamerare tutte le somme derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari; con l’incameramento delle suddette somme si intende interamente compensato per ogni servizio, prestazione, attività, onere o incombenza derivante dal presente che la legge non ponga esplicitamente a carico del Comune.
3. La mancata vendita degli spazi pubblicitari rientra nei rischi di gestione del servizio, in capo al Concessionario del servizio stesso, pertanto tale circostanza non può, in nessun caso, essere causa di sospensione del servizio o di richiesta di indennizzi al Comune.
ART.12 – DIVIETI
1. Al Concessionario viene espressamente vietato:
a) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo ed esplicito consenso; in ogni caso, detti atti e/o contratti sono da ritenersi nulli;
b) di utilizzare il materiale fornito dal Comune per le pubblicazioni per scopi diversi da quelli di cui al presente disciplinare, senza il preventivo ed esplicito consenso del Comune stesso;
c) di utilizzare i loghi ufficiali del Comune e/o di proprietà del Comune senza il preventivo ed esplicito consenso del Comune stesso;
d) di assumere qualsiasi iniziativa, ivi compreso l’utilizzo di lettere di presentazione agli inserzionisti, che non sia stata preventivamente concordata con il Comune.
2. Nei casi di cui ai commi precedenti, venendo meno il rapporto di fiducia tra il concessionario ed
il Comune, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto con applicazione di una penale pari ad Euro 5.000,00 e fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
ART 13 - PENALITA'
1. Il concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale.
2. Per nessun titolo ed in nessun caso, il concessionario potrà ritardare, oltre il termine fissatogli, la consegna del giornale. Per ogni giorno di ritardo nella consegna, viene fissata una penale pari a € 500,00.
3. Il concessionario dovrà provvedere con cura alla distribuzione del periodico alle famiglie ed alle attività industriali e commerciali del Comune di Sassuolo.
In caso di contestazione sulla mancata consegna, si provvederà ad effettuare una verifica a campione rappresentativo dell’intero territorio comunale.
Sulla base di tale verifica:
a) viene fissata una penale di € 500,00 per la mancata consegna del 10% della pubblicazione, aumentata di € 1.000,00 per ogni ulteriore 10% fino ad un massimo di € 4.000,00 per la mancata consegna del 60% della pubblicazione;
b) la mancata consegna di oltre il 60% della pubblicazione equivale alla mancata realizzazione della pubblicazione e si applica la penale pecuniaria prevista per questo caso, con facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto senza che il concessionario abbia niente da pretendere;
c) non è prevista nessuna penale per mancate consegne inferiori al 10%, fatto salvo che ciò non sia deliberatamente dovuto al concessionario; in ogni caso:
- il reiterarsi delle suddette mancate consegne per oltre tre volte, anche non consecutive, dà facoltà al Comune di procedere alla risoluzione del contratto senza che il concessionario abbia niente da pretendere;
- la mancata consegna della pubblicazione, per qualsiasi percentuale, per deliberata intenzione del concessionario, comporta l’applicazione di una penale pari ad € 5.000,00 e la risoluzione di diritto del contratto in danno del concessionario e l’incameramento della cauzione definitiva.
4. La mancata realizzazione della pubblicazione comporta l’applicazione di una penale pari ad € 5.000,00 e la risoluzione di diritto del contratto in danno del concessionario e l’incameramento della cauzione definitiva.
5. Decorsi sette giorni dalla contestazione degli addebiti, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, senza che siano state fornite dal concessionario valide giustificazioni, la penalità di cui sopra sarà trattenuta sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata a cura del concessionario. Il mancato reintegro della cauzione definitiva è motivo di risoluzione di diritto del contratto con incameramento della stessa.
6. Nel caso la cauzione risulti insufficiente alla riscossione delle penali, si procederà a mezzo di ingiunzione e, nel caso, a riscossione coattiva diretta.
7. Tali sanzioni, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitati ai dipendenti, neppure a titolo di ristorno danni.
8. L'applicazione delle penali non esime il concessionario dal rimborso delle spese sostenute dal Comune per il mancato servizio o per risarcimento danni.
ART.14 - DIFFORMITA' NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Quando, nel corso del contratto, il Comune ne accerta l'esecuzione difforme dal pattuito può fissare un termine entro il quale il concessionario deve conformarsi. Trascorso invano questo
termine, il contratto è risolto di diritto; lo stesso vale per ogni inadempienza per gli obblighi contrattuali.
2. Ove le pubblicazioni risultino, dopo verifiche, difformi dal pattuito o comunque inaccettabili, il Comune ha diritto di respingerle e il concessionario deve ritirarle, per sostituirle, nel termine che verrà indicato, con altre conformi.
Se il concessionario non ritira prontamente le copie respinte, il Comune non risponde della perdita o del deterioramento durante la temporanea custodia.
3. Nel caso in cui la distribuzione delle pubblicazioni ai nuclei familiari, senza giustificato motivo, dovesse compiersi irregolarmente, il Comune concede al concessionario un termine ulteriore di 5 (cinque) giorni per completare la distribuzione, con spese e oneri relativi a totale ed esclusivo carico del concessionario e si riserva la facoltà di applicare le penalità previste al precedente art. 15 per i giorni di ritardo.
ART. 15 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla normativa in materia di pubblicazioni a stampa e di regolazione della professione giornalistica, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del concessionario.
2. Il Comune potrà in ogni caso procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., senza che il concessionario abbia nulla a pretendere e con decorrenza immediata, alla risoluzione unilaterale del presente contratto d’appalto nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di partecipazione di cui al bando di gara;
b) interruzione del servizio senza giusta causa;
c) inosservanza reiterata, dopo due diffide scritte delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
d) presenza, sulle pubblicazioni, di spazi pubblicitari in percentuale superiore a quella stabilita con il presente capitolato;
e) cessione di tutto o parte del contratto da parte dell’appaltatore;
f) cessione dell’azienda appaltatrice o del ramo dell’azienda appaltatrice interessato alla gestione del presente appalto, successione nella titolarità dell’azienda appaltatrice non preventivamente comunicate ed accettate dal Comune;
g) violazione dei divieti di cui all’art. 14;
h) reiterata ed ingiustificata inadempienza alle obbligazioni contrattuali;
i) mancato reintegro della cauzione definitiva, a seguito di incameramento parziale o totale di somme da parte del Comune, entro i termini stabiliti.
ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Il concessionario è obbligato a costituire, in relazione al contratto stipulato, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale stimato, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
Per quanto concerne il valore del contratto, si fa riferimento all’importo stimato come da articolo 3.
2. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al reintegro dello stesso entro 15 giorni. Il mancato reintegro della cauzione nei termini previsti è causa di risoluzione di diritto del contratto in danno del concessionario.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 17 - PERSONALE IMPIEGATO
1. Il rapporto di lavoro del personale impiegato dal concessionario per l'attività editoriale, redazionale e per tutte le altre attività concesse, deve essere regolato nel rispetto delle vigenti norme, comprese quelle riguardanti l'assicurazione obbligatoria e la previdenza. Esso dovrà inoltre possedere tutti i requisiti professionali previsti.
2. Il concessionario deve individuare un referente, quale diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei servizio in concessione.
Il referente organizza le attività in concessione in accordo con gli uffici comunali competenti.
Il nominativo del referente dovrà essere comunicato dal concessionario al Comune entro 5 giorni
dall’inizio dell’esecuzione del servizio in concessione.
3. Il Concessionario non deve aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalso di attività lavorativa o professionale di dipendenti del Comune di Sassuolo in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165.
ART.18 – OBBLIGHI DI CONDOTTA DI CUI AL D.P.R. 62/2013
1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165” e del codice di comportamento del comune di Sassuolo, si estendono per quanto compatibili, all’esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art.2, co. 3 del medesimo Decreto. Il codice è disponibile sul sito comunale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx, in particolare nella sezione:
Amministrazione Trasparente> Disposizioni Generali> Atti Generali> Consultaz. Storica> Codici disciplinari e di condotta
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso ai fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell’impresa, delle attività svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ad externo, il Comune di Sassuolo ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 19 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA
1. Il concessionario solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro assolvimento.
2. Il concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, dell'esecuzione dei servizi assunti.
3. Il concessionario deve essere in possesso di polizza assicurativa RCT/RCO con massimale minimo di € 1.000.000; la polizza deve essere mantenuta valida per tutta la durata della concessione.
ART.20 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il concessionario assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E’ fatto, perciò, obbligo al concessionario di utilizzare, per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite Io strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il codice identificativo di gara (CIG).
ART. 21 – RISERVATEZZA DEI DATI
1. Il concessionario dovrà tutelare la riservatezza dei dati personali e sensibili acquisiti nello svolgimento del servizio oggetto del presente disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e modifiche successive e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, soci, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
2. I dati relativi al concessionario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il concessionario potrà esercitare i diritti di cui al GDPR 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/03.
ART. 22 – DURATA
1. Il contratto che si andrà a stipulare ha ad oggetto la realizzazione del Periodico di informazione del Comune di Sassuolo, secondo le indicazioni e le caratteristiche di cui al presente disciplinare e di cui all'offerta allegata, da effettuarsi per un periodo di tre (3) anni dalla data della stipula e/o comunque entro la pubblicazione del 12° numero.
2. Una volta completata la realizzazione dell’ultimo numero previsto, cioè il 12mo, il contratto scadrà di diritto, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.
3. Il Comune di Sassuolo si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale. Il Comune di Sassuolo esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.
ART.23 – REVISIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE
1. Le parti possono, di comune accordo, rivedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative comportino un mutamento delle modalità di svolgimento dei servizi/attività affidati o delle condizioni di conferimento dei servizi ed attività medesimi.
2. Le parti possono, altresì, recedere dal presente contratto, dando un preavviso scritto non inferiore a 6 mesi.
3. Il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla normativa in materia di pubblicazioni a stampa e di regolazione della professione giornalistica, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Concessionario.
4. La concessione di cui al presente è, in ogni caso, soggetta a cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro nei casi previsti dall’art.176 del D.Lgs.n.50/2016.
ART. 24 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE – SOSTITUZIONI AMMINISTRATORI
0.Xx concessionario ha l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione societaria del medesimo, nonché ogni mutamento inerente l’Amministrazione e/o la rappresentanza, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il contratto nei casi di cui all’art. 17.
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del concorrente aggiudicatario le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto.
2. Ove nel termine fissato il concorrente aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto, il Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e all'incameramento del deposito cauzionale.
L'Amministrazione Comunale potrà quindi aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria dell'esito di gara.
ART. 26 - CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto, è competente il Foro di Modena.
ART. 27 - CONDIZIONI GENERALI E FINALI
1. Il concessionario accetta incondizionatamente tutte le clausole del presente capitolato speciale d'appalto e tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti e le concessioni di servizi.
2. Per quanto non espressamente previsto in questo Capitolato speciale d'appalto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.