CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE
FILO DIRETTO TUTELA
MODELLO 2010 – EDIZIONE 30.10.2019
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Filo diretto Tutela
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
• Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
CHE COSA È ASSICURATO?
Coperture
Tutela legale:
🗸 L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste
nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.
L’assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato per:
a) l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A), atte a riconoscere il diritto dell’assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato.
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
🗸 Imprese/Aziende: la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento
dell’attività indicata in frontespizio di polizza, alla voce “Descrizione Attività” sita nella sezione “Garanzie prestate”;
🗸 Professionisti: la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento
dell’attività professionale dichiarata in polizza, a condizione che il professionista sia iscritto all’albo ove previsto;
🗸 Vita privata: la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito dell’attività
extraprofessionale;
🗸 Tutela della circolazione: la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il
veicolo o la persona indicata in polizza).
🗸 Tutela patente. L’Impresa corrisponde al contraente l’indennità giornaliera (diaria)
quantificata in polizza, per il numero di giorni previsti nel provvedimento di ritiro/sospensione della patente di guida oppure della C.Q.C. (i.e. Certificato di abilitazione professionale) dei soggetti indicati in polizza;
🗸 Tutela recupero punti patente: è operante nei seguenti casi:
• spese legali per ricorso: l’Impresa interviene per il pagamento delle spese legali e peritali per la formulazione del ricorso e/o l’opposizione avverso le violazioni di norme del C.d.S. che comportino la perdita dei punti ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.;
• rimborso spese per il corso di recupero punti e/o per l’esame di revisione della patente ovvero della C.Q.C.: l’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di recupero dei punti e/o le spese affrontate per sostenere l’esame di revisione della patente.
🗸 Proprietario di immobili: la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti
all’assicurato in qualità di proprietario del/degli immobili dichiarati in polizza
🗸 Tutela condominio: la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito
delle spese legali sostenute dal condominio dell’immobile assicurato;
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Capitolo I: Imprese/Aziende. Non sono assicurabili i soggetti diversi dalle Impresa e dalle
Aziende regolarmente costituite e aventi sede nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
🗴 Capitolo II: Professionisti. Non sono assicurabili i soggetti diversi dai Professionisti
esercenti una libera professione e aventi sede nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
🗴 Capitolo III: Vita Privata. Non sono assicurabili i soggetti diversi dalle persone fisiche
(capofamiglia) e dai familiari e/o conviventi, purché compresi nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché i collaboratori domestici, purché in regola con tutti gli adempimenti normativi previsti, per fatti/atti accaduti durante l’espletamento delle loro mansioni.
🗴Capitolo IV: Tutela della Circolazione. Non sono assicurabili i soggetti diversi dalle
“Imprese/Aziende”, dai “Professionisti” e da quelli indicati nel Capitolo “Vita privata”.
🗴 Capitolo V: Tutela Patente. Non possono accedere alla copertura i soggetti diversi dal
titolare della patente di guida indicata in polizza, individuata per categoria e numero, oppure il conducente in possesso di abilitazione alla guida del veicolo indicato in polizza, purché tali soggetti rivestano la qualifica di dipendenti o collaboratori del contraente, in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti (anche previdenziali, fiscali e contributivi), e per i quali la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono adibiti dal datore di lavoro o azienda contraente.
🗴 Capitolo VI: Tutela Recupero punti Patente. Non sono assicurabili i soggetti diversi dalle
“Imprese/Aziende”, dai “Professionisti” e da quelli indicati nel Capitolo “Vita privata”. non sono assicurabili i soggetti che non sono in possesso di almeno 15 punti sulla patente al momento della richiesta di stipula del contratto.
🗴 Capitolo VII: Proprietario di immobili. Non sono assicurabili i soggetti diversi dal
proprietario dell’immobile indicato in polizza.
🗴 Capitolo VIII: Tutela condominio. Non sono assicurabili i soggetti che non detengono
la qualifica di condominio. La copertura non opera in favore dell’Amministratore di Condominio.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A;
j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
k) le tasse di registro;
Si rinvia alle norme proprie di ciascuna Sezione per la verifica delle esclusioni proprie di ciascuna garanzia.
La presente polizza propone una serie di garanzie preposte al rimborso delle spese legali e peritali attinenti sia alla sfera professionale che personale. E’ infatti disponibile la tutela legale destinata alle aziende, ai professionisti ed anche alle attività riguardanti la sfera extraprofessionale. A ciò si aggiunge la tutela legale per le controversie legate alla circolazione dei veicoli e, per le imprese, la tutela riguardante gli adempimenti necessari per il recupero dei punti della patente dei dipendenti e/o collaboratori. E’ prevista infine anche la copertura a favore dei proprietari di immobili e del condominio. Si rammenta come le coperture effettivamente acquistate verranno indicate all’interno della polizza sottoscritta (c.d. scheda di polizza), condizione peraltro essenziale per l’operatività delle stesse.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸L’assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili:
• per vertenza di natura extracontrattuale e penale: Europa, compreso Paesi del bacino del Mediterraneo;
• per vertenza di natura contrattuale: Paesi UE, Rep. Italiana, Svizzera, Città del Vaticano e Rep. di X. Xxxxxx;
• per vertenze connesse alla circolazione veicoli ed al ritiro/sospensione patente: vedi condizioni particolari.
La validità territoriale della garanzie “Tutela della Circolazione”, “Tutela patente” è limitata ai Paesi Membri dell’Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e degli Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del Codice della Strada applicato in Italia.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sita stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per I prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Filo diretto Tutela
Versione n. 1 ottobre 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: assicurazioni@nobis. it, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alla Garanzia Tutela Legale non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Filo diretto Tutela. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’ozpione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Tutela. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Indicare l’ozpione | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
TUTELA LEGALE | |
Imprese/ Aziende | La garanzia riguarda esclusivamente i seguenti casi: controversie per danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge, difesa penale per delitto colposo, controversie individuali di lavoro per dipendenti iscritti a libro paga, contraffazione di marchio e/o di brevetto, inadempienze contrattuali, imputazioni dolose solo in caso di proscioglimento, sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti solidi, igiene dei prodotti alimentari. |
Professionisti | La garanzia riguarda esclusivamente i seguenti casi: controversie per danni subiti dall’Assicurato, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge, difesa penale per delitto colposo, controversie individuali di lavoro per dipendenti iscritti a libro paga, contraffazione di marchio e/o di brevetto, inadempienze contrattuali, imputazioni dolose solo in caso di proscioglimento, sicurezza sul lavoro, smaltimento rifiuti solidi, igiene dei prodotti alimentari. |
Vita Privata | La garanzia riguarda esclusivamente i seguenti casi: controversie per danni subiti dall’Assicurato e/o dai suo familiari e/o conviventi risultanti dallo stato di famiglia, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato e/o dai suo familiari e/o conviventi risultanti dallo stato di famiglia; formulazione di denuncia querela, difesa penale per delitto colposo, lavori di modifica della dimora; vertenzie derivanti dall’attività lavorativa in qualità di dipendente; contenzioso in sede civile in qualità di turista di servizi organizzati; contenziosi con il condominio e i condomini; azioni relative al contratto di locazione. |
Tutela della Circolazione | La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza fino al massimale identificato per ogni sinistro. Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo assicurato. |
Tutela Patente | La garanzia è operante esclusivamente a favore del contraente – purché diverso da persona fisica ovvero ditta individuale che assicura il titolare ovvero, ancora, da associazione – in ragione del pregiudizio economico derivante al contraente stesso da provvedimenti di ritiro/sospensione della patente dei soggetti indicati in polizza. La garanzia è prestata in conformità al disposto del Reg. ISVAP n. 29 del 2009 e successive modificazioni. L’Impresa corrisponde al contraente l’indennità giornaliera (diaria) quantificata in polizza, per il numero di giorni previsti nel provvedimento di ritiro/ sospensione della patente di guida oppure della C.Q.C. (i.e. Certificato di abilitazione professionale) dei soggetti indicati in polizza, fermo il numero massimo concordato all’atto della stipula e risultante dalla polizza, nel momento in cui il provvedimento dell’Autorità è divenuto definitivo. |
Tutela Recupero punti patente | La garanzia è operante nei seguenti casi: spese legali per ricorso: pagamento delle spese legali per la formulazione del ricorso e/o l’opposizione avverso le violazioni di norme del C.d.S. che comportino la perdita dei punti ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.; la garanzia è prestata a titolo di rimborso, unicamente nel caso in cui il ricorso ovvero l’opposizione sia accolto, entro il massimale per sinistro e per anno assicurativo pari ad Euro 3.000,00; rimborso spese per il corso di recupero punti e/o per l’esame di revisione della patente ovvero della C.Q.C.: l’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di recupero dei punti e/o le spese affrontate per sostenere l’esame di revisione della patente, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, conseguentemente alla perdita di: punti 6 per le patenti A e B; punti 9 per le patenti superiori. |
Proprietario di immobili | La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti all’assicurato in qualità di proprietario del/degli immobili dichiarati in polizza ed opera esclusivamente nei seguenti casi: difesa penale per delitto colposo in relazione ad atti commessi o attribuiti con imputazione derivante dalla proprietà del/degli immobili indicati in polizza; azione di responsabilità a seguito di danni causati da terzi, compreso l’eventuale inquilino, al/agli immobili dichiarati in polizza; lavori di modifica e/o ampliamento e/o ristrutturazione (degli immobili di proprietà indicati in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia inferiore a Euro 1.000,00 ovvero superiore a Euro 80.000,00; contenziosi con il condominio ed i condomini; azioni relative al contratto di locazione delle dimore assicurate nei confronti del conduttore; arbitrati di qualsivoglia genere ed azioni legali, connessi a contratti assicurativi aventi ad oggetto coperture relative agli immobili indicati in polizza; azione nei confronti di conduttori morosi: se l’azione di sfratto per morosità comprende il recupero di somme dovute dall’inquilino la garanzia decorre dopo 90 giorni dal perfezionamento del contratto. La presente garanzia è limitata ad un’unica vertenza di sfratto per ciascuna unità immobiliare, nell’ambito della durata contrattuale; l’esborso massimo da parte dell’Impresa sarà pari ad Euro 2.000,00 e previa applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00. |
Tutela condominio | L’assicurazione è prestata per le spese, le competenze e gli onorari relativi a: controversie relative a danni subiti dal condominio dell’immobile assicurato in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti; controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti/atti dell’assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale; transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; azioni di responsabilità nei confronti di terzi per danni causati all’immobile assicurato; difesa penale dell’Amministratore e delle persone di cui debba rispondere ai sensi di legge per reati colposi anche in presenza di legale nominato dalla Compagnia di Responsabilità Civile; difesa penale per contravvenzioni, in relazione a sanzioni comminate nei confronti dell’Amministratore e delle persone di cui debba rispondere ai sensi di legge; azione nei confronti di condomini morosi, limitatamente al recupero di somme relative a spese condominiali; la garanzia decorre dopo 90 giorni dal perfezionamento del contratto. lavori di modifica, ampliamento ristrutturazione degli immobili indicati in polizza, a condizione che il valore della lite sia superiore a Euro 1.000,00; pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a Euro 1.000,00; controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola: la garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro 10.000,00 per vertenza con il limite di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalle presente polizza. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia | |
Imprese / Aziende | La garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell’ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro); 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. 6. relativamente allo svolgimento di attività aziendale/professionale edile nonchè relativi ad appalti in materia edilizia. L’assicurato dichiara altresì di aver preso visione integrale e di essere stato informato in merito alle specifiche tipologie di attività soggette a rischio direzionale. |
Professionisti | La garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell’ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro); 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. |
Vita Privata | La garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell’ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro); 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. 6. conseguenti allo svolgimento di attività a carattere professionale ovvero avvenuti nel corso della medesima. |
Tutela della circolazione | La garanzia non è operante nei seguenti casi: 1. dolo dell’assicurato; 2. se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA); 3. nel caso di trasporto di persone, qualora questo non avvenga in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione ovvero da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto; 4. se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; 5. violazione dell’art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), art. 186-bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), art. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e art. 189 (comportamento in caso di incidente) del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena; 6. in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall’A.C.I.; 7. per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza; 8. nel caso in cui la compagnia di RCA agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private; |
Tutela patente | La garanzia non è operante in caso di: 1. dolo; 2. guida sotto l’effetto di stupefacenti; 3. omissione di soccorso; 4. competizioni sportive e relative prove; 5. gare di velocità e relative prove; 6. violazione di posti di controllo e/o di blocco; 7. guida con patente diversa da quella prescritta; 8. guida con mancata ottemperanza degli obblighi prescritti in patente; 9. non sia munito delle prescritte autorizzazioni in corso di validità; 10. al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge ovvero non sia regolarmente revisionato e/o manutenuto secondo le prescrizioni normative ovvero secondo le indicazioni fornite dal costruttore; 11. il veicolo sia adibito ad un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o prescritto dalle vigenti leggi. |
Tutela recupero punti patente | La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli: Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione Art. 141 – Gare di velocità Art. 186/186 bis – Guida sotto l’influenza dell’alcool Art. 187 – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Art. 189 – Omissione di soccorso Art. 192 – Violazione di posti di blocco e posti di controllo |
Proprietario di immobili | La garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a controversie di recupero crediti, fatto salvo quanto previsto all’art. 46 punto g); 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, veicoli e natanti di proprietà e/o condotti dall’Assicurato; 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di Particelle atomiche; 6. relativi alla ristrutturazione ovvero qualsivoglia intervento sull’immobile che comporti un ampliamento dei volumi; 7. relativi a controversie tra comproprietari, vertenze in tema di compravendita e permuta dell’immobile, controversie relative a successioni, donazioni, spese per consulenze se non seguite da azione giudiziale esperite dallo stesso legale, controversie relative all’inosservanza del regolamento condominiale, fatti dolosi, controversie amministrative; 8. relativi a ricorsi per finita locazione. |
Tutela condominio | Le garanzie previste agli artt. 49 e 50 delle Condizioni di Assicurazione non sono operanti per i sinistri: a) relativi a morosità nei contratti di locazione; b) relativi a controversie fra Amministratori/e e condomini/o; c) relativi a contenziosi giudiziali e stragiudiziali con enti previdenziali ed assistenza obbligatoria; d) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di Particelle atomiche; e) relativi a contestazioni e/o contenziosi e/o provvedimenti di qualsivoglia natura afferenti alla presenza nella struttura dell’immobile assicurato di manufatti in Eternit e prodotti da questo derivanti così come afferenti alla individuazione e/o manutenzione e/o eliminazione e/o smaltimento dei medesimi. |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato in merito al fatto che eventuali riparazioni effettuate al di fuori della Rete Convenzionata con l’Impresa verranno liquidate applicando scoperti/franchigie dedicati. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: il contraente e/o l’Assicurato devono avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894153 (dall’estero occorre comporre il numero x00.000.0000.000) e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Unitamente alla denuncia l’assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso – in caso di incarico ad un proprio legale di fiducia – preventivo di spesa da quest’ultimo redatto. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: così come stabilito dall’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documetazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposte. |
Rimborso | Non sono previsti casi di rimborso del premio. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. |
Sospensione | Non sono previsti casi di sospensione della copertura assicurativa. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto alle Imprese/Aziende, ai Professionisti che operano sul territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Il prodotto è altresì destinato ai titolari di patente di guida, ai Condomini e ai Proprietari di immobili e alle persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per il Capitolo prescelto dall’Assicurato (Impresa / Vita Privata ecc.) e le garanzie attivate.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) è pari al 40,08%, per il Ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 24,87%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE A - GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 3
ART. 3 - LIMITI TERRITORIALI 3
ART. 4 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 3
ART. 5 - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA 3
ART. 6 – MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO 4
ART. 7 – GESTIONE DEL SINISTRO 4
ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 4
ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 4
ART. 11 - PAGAMENTO DEL PREMIO 4
ART. 12 - AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO 4
ART. 13 - RESPONSABILITÀ PRE-CONTRATTUALI 5
ART. 15 - REGOLAZIONE DEL PREMIO 5
ART. 16 - ANTICIPO INDENNIZZI 5
ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI 5
ART. 19 – DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO 5
ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 5
SEZIONE C – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
ART. 22 - SOGGETTI ASSICURATI 6
ART. 25 - SOGGETTI ASSICURATI 8
ART. 28 – SOGGETTI ASSICURATI 8
ART. 30 - ESTENSIONE TUTELA CIRCOLAZIONE 9
ART. 33 - LIMITI TERRITORIALI 9
ART. 34 – OGGETTO DELLA GARANZIA E SOMME ASSICURATE 10
ART. 35 - SOGGETTI INDICATI IN POLIZZA 10
ART. 37 - SPESE LEGALI E PERITALI 10
ART. 38 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 10
ART. 39 - PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ 11
ART. 40 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11
ART. 41 - LIMITI TERRITORIALI 11
ART. 42 – OGGETTO DELLA GARANZIA E SOMME ASSICURATE 11
ART. 44 – SOGGETTI ASSICURATI 11
ART. 45 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 11
ART. 46 - RISCHI ASSICURATI 12
ART. 47 - SOGGETTI ASSICURATI 12
ART. 49 – RISCHI ASSICURATI 12
ART. 50 – SOGGETTI ASSICURATI 13
SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 14
ART. 52 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 14
ART. 53 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLA PRESTAZIONI 14
INFORMATIVA SI SENSI DEL CAPO II SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) 17
SEZIONE A - GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
ADDETTO/I - titolare, socio/i, dipendente, i familiari collaboratori, agenti e rappresentanti, consulenti, procuratori;
ARBITRATO - istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti I’interpretazione o l’esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro;
ASSICURAZIONE - il contratto di assicurazione;
ASSICURATO - il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
C.D.A. - Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);
C.D.S. - Codice della Strada;
C.Q.C. – Carta di Qualificazione del Conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE e successive modifiche;
CONTRAENTE - il soggetto che stipula l’assicurazione;
DANNO EXTRACONTRATTUALE - danno conseguente a fatto illecito; non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale;
DIRITTO REALE - diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà ovvero disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto), e conseguenti oneri - doveri per i terzi di non turbare l’esercizio dello stesso;
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO - fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione;
IMPRESA - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
IMPUTAZIONE COLPOSA - per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 Codice Penale);
IMPUTAZIONE DOLOSA - per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale);
MASSIMALE - la somma entro la quale l’Impresa risponde per ogni sinistro;
POLIZZA - il documento che prova l’assicurazione;
PREMIO - la somma dovuta all’Impresa;
REATO - violazione di norme penali distinte a seconda della specie di pena prevista dall’ordinamento (art. 17 c.p.):
⮚ DELITTO = violazione per la quale è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione e della multa;
⮚ CONTRAVVENZIONE = violazione per la quale è prevista la pena dell’arresto e dell’ammenda;
REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA - sanzione amministrativa accessoria adottata dall’Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida;
RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - prevede la effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. Viene operato dall’Agente accertatore, nell’ipotesi di violazione di norma del CdS oppure quale conseguenza dell’ordinanza prefettizia di sospensione.
SANZIONE AMMINISTRATIVA - provvedimento dell’Autorità Amministrativa Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali.
⮚ PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro;
⮚ ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco
SCHEDA DI POLIZZA - l’esemplare della polizza, ove verificare quali sono le garanzie effettivamente operanti;
SINISTRO - l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione;
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada che comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida, a seguito di incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente, oppure per violazioni di norme del CdS;
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE - spese del procedimento, dovute allo stato dal condannato (art. 535 c.p.p. comma 1);
SPESE DI SOCCOMBENZA - spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
TERZO - di norma non rivestono qualifica di terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
b) i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
TRANSAZIONE - accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale;
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE - tutta l’attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice;
VERTENZA AMMINISTRATIVA – Contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico, la cui decisione può essere demandata in sede giudiziale, ad esempio, all’Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o il Consiglio di Stato.
VERTENZA CONTRATTUALE - controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni;
VITA PRIVATA – attività extraprofessionale;
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Filo diretto Tutela Mod. 2010 ed. 2019-10 // Ultimo aggiornamento 30/10/2019
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.
L’assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato per:
a)l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b)il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d)un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e)gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A), atte a riconoscere il diritto dell’assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g)la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
h)l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato.
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
ART. 2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali;
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell’assicurato;
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A;
j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro;
ART. 3 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili:
a) per vertenza di natura extracontrattuale e penale: Europa, compreso Paesi del bacino del Mediterraneo;
b) per vertenza di natura contrattuale: Paesi UE, Rep. Italiana, Svizzera, Città del Vaticano e Rep. di X. Xxxxxx;
c) per vertenze connesse alla circolazione veicoli ed al ritiro/sospensione patente: vedi condizioni particolari.
ART. 4 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Limitatamente al caso in cui l’assicurato debba rispondere per danni arrecati a Terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l’assistenza legale viene prestata dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma del Codice Civile.
Pertanto, l’Impresa non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile. In mancanza di copertura per responsabilità civile con altra compagnia, la polizza opera a primo rischio, nei limiti del massimale stabilito.
Resta inteso che la presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell’assicurato in materia di denuncia del sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate da detta Compagnia nei confronti dell’assicurato.
ART. 5 - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini dell’operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del sinistro deve essere inteso così come appresso:
x.xx ambito penale: giorno di commissione del reato;
x.xx ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali;
c. in ambito civile extracontrattuale: giorno in cui si verifica l’evento dannoso;
La garanzia decorre:
x.xx ambito penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;
x.xx ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a novanta giorni;
c. in ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni e/o procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione purché sia stato dato all’Impresa l’avviso di sinistro entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.
ART. 6 – MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO
Le modifiche al presente contratto devono risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
ART. 7 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni.
L’assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all’assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
ART. 8 - SCELTA DEL LEGALE
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d’interessi tra l’Impresa e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l’assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa. La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
ART. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto alla prestazione e/o indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata AR. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte dell’Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/prestazione, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 11 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di almeno un anno ed è dovuto per intero, anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine, l’Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera Raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L’assicurazione sospesa riprende vigore, qualora l’Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza o all’Impresa. Resta inteso che il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.
I premi devono essere pagati all’intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa.
ART. 12 - AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione/
indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente e/o assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile.
ART. 13 - RESPONSABILITÀ PRE-CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile, le Parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
ART. 14 - PREMIO UNITARIO
Il premio per assicurato è stabilito nel frontespizio di polizza alla singole voci.
ART. 15 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Premesso che il numero iniziale degli assicurati è pari a quanto compare alla voce “Descrizione Assicurati” sita nella sezione “Sviluppo del premio”, l’Impresa, sulla base delle richieste di inclusione ed esclusione in polizza ricevute successivamente dal contraente:
a. se le variazioni sono comunicate in corso di annualità, provvede all’emissione di apposita appendice di regolazione premio e, ove necessario, alla relativa modifica del premio annuo. E’ comunque data facoltà all’intermediario che ha in carico il contratto di procedere all’emissione di una polizza sostitutiva;
b. se le variazioni sono comunicate in occasione della scadenza annua, concorda con l’intermediario l’emissione di una polizza sostitutiva attestante il nuovo stato di rischio.
In caso di emissione di appendice regolazione premio il contraente s’impegna a corrispondere i premi entro 30 giorni dalla data di emissione, in caso contrario accettando espressamente la sospensione dell’assicurazione dalle ore 24 del giorno successivo all’ultimo giorno utile per il pagamento dei premi dovuti.
Il contratto riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
ART. 16 - ANTICIPO INDENNIZZI
L’Impresa riconoscerà per ciascun sinistro il pagamento di un eventuale anticipo spese, richiesto, tramite regolare parcella, dal legale nominato dall’assicurato. Tale anticipo potrà essere erogato nei limiti del massimale stabilito, pari ad Euro 5.000,00, fermo restando che tale importo sarà dovuto solo per sinistri rientranti in garanzia. Per effetto di tali eventuali erogazioni, il massimale assicurato verrà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità dell’anticipo riconosciuto.
ART. 17 - RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti e, in genere, le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano all’Impresa, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale ovvero concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI
L’Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli inerenti alla vicenda sottesa al sinistro, in merito ai quali l’assicurato è tenuto a fornire ogni informazione richiesta e la documentazioni necessaria, nessuna eccettuata (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il libro paga prescritto dall’art. 20 DPR 30.6.65 n. 1124, il registro delle fatture ovvero quello dei corrispettivi).
ART. 19 – DURATA DEL CONTRATTO – XXXXXX XXXXXXX
Il contratto ha validità annuale.
In mancanza di disdetta – mediante lettera raccomandata AR – comunicata dal contraente ovvero dall’Impresa almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si intende tacitamente prorogato per un ulteriore anno alle medesime condizione, e così per gli anni successivi.
ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato.
SEZIONE C – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 8 capitoli principali (Imprese / Aziende – Professionisti – Vita privata – Tutela della circolazione
– Tutela patente – Xxxxxx recupero punti patente – Proprietario di immobili – Tutela del condominio) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO I – IMPRESE/AZIENDE
ART. 21 - RISCHI ASSICURATI
Con riferimento all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento dell’attività indicata in frontespizio di polizza, alla voce “Descrizione Attività” sita nella sezione “Garanzie prestate”, e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi:
a. controversie per danni subiti dall’assicurato, in conseguenza di fatti o atti illeciti di xxxxx;
b. controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell’assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
c. formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
d. difesa penale per delitto colposo ovvero contravvenzione per atti commessi ovvero attribuiti, comprese le imputazioni conseguenti alla proprietà e/o l’amministrazione e/o la direzione della sede ovvero delle filiali indicate in polizza, nonché per contravvenzioni comminate di importo superiore a Euro 1.000,00;
e. fatto salvo quanto previsto all’art. 2 punto j), controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola, con i suoi agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva, con collaboratori con contratti di collaborazione a tempo determinato e parificati. La garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro 10.000,00 per vertenza con limite di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalle altre garanzie;
f. contraffazione di marchio e/o di brevetto nonché lesione del diritto di esclusiva nonché, ancora, concorrenza sleale: resta inteso che il rimborso delle spese è subordinato all’esito integralmente favorevole del giudizio medesimo;
g. le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;
h. materia fiscale, societaria, fallimentare e contributiva: rimborso spese di difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni, successivamente al ricevimento di informazione di garanzia. Per delitti dolosi la garanzia è operativa esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso. L’operatività della presente garanzia è esclusa per tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, quando è ammessa l’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, per le sanzioni amministrative e le relative procedure di opposizione; in materia fiscale, altresì, sono esclusi i procedimenti davanti le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado;
i. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale, esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso o in caso di derubricazione del reato ad imputazione colposa. Sono esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il patteggiamento;
j. sicurezza sul lavoro: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, dal X.Xxx. n. 758/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00;
x. xxxxxxxxxxx rifiuti solidi: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 22/1997 (legge Xxxxxx) e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00;
l. igiene dei prodotti alimentari: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni di importo superiore a Euro 1.000,00, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 155/1997 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, purché comminate per un importo superiore a Euro 1.000,00;
m.duplice difesa penale per imputazioni colpose. A richiesta dell’assicurato l’Impresa ratificherà incarico ad un Legale da lui prescelto oltre a quello eventualmente già incaricato dalla Compagnia che presta copertura di responsabilità civile;
n. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzioni ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all’assicurato, al momento della stipula della polizza.
ART. 22 - SOGGETTI ASSICURATI
Le garanzie di cui ai punti a) e b) dell’articolo precedente, oltre che a favore del contraente, sono operanti nei confronti di:
1. in caso di contraente ditta individuale: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari collaboratori;
2. in caso di contraente società di persone: i soci ed i dipendenti iscritti nei libri paga;
3. in caso di contraente società di capitali: gli amministratori ed i dipendenti iscritti nei libri paga;
Si intendono parificati ai dipendenti anche i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori interinali, limitatamente al periodo in cui hanno prestato la loro opera presso l’azienda, previa verifica della conformità alle prescrizioni di legge in materia. Tale
rapporto dovrà essere comprovato dal contraente con idonea documentazione.
ART. 23 - RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione dell’art. 2 delle condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri:
1. relativi a morosità in contratti di locazione;
2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell’ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro);
3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
6. relativamente allo svolgimento di attività aziendale/professionale edile nonchè relativi ad appalti in materia edilizia.
L’assicurato dichiara altresì di aver preso visione integrale e di essere stato informato in merito alle specifiche tipologie di attività soggette a rischio direzionale.
CAPITOLO II – PROFESSIONISTI
ART. 24 - RISCHI ASSICURATI
Con riferimento all’art. 1 delle condizioni di assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza, a condizione che il professionista sia iscritto all’albo ove previsto, e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi:
a. controversie per danni subiti dall’assicurato, in conseguenza di fatti o atti illeciti di xxxxx;
b. controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell’assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
c. formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
d. difesa penale per delitto colposo ovvero contravvenzione per atti commessi ovvero attribuiti, comprese le imputazioni conseguenti alla proprietà e/o l’amministrazione e/o la direzione della sede ovvero delle filiali indicate in polizza, nonché per contravvenzioni comminate di importo superiore a Euro 1.000,00;
e. fatto salvo quanto previsto all’art. 2 punto j), controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola, con i suoi agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva, con collaboratori con contratti di collaborazione a tempo determinato e parificati. La garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro 10.000,00 per vertenza con limite di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalle altre garanzie;
f. contraffazione di marchio e/o di brevetto nonché lesione del diritto di esclusiva nonché, ancora, concorrenza sleale: resta inteso che il rimborso delle spese è subordinato all’esito integralmente favorevole del giudizio medesimo;
g. le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;
h. materia fiscale, societaria, fallimentare e contributiva: rimborso spese di difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni, successivamente al ricevimento di informazione di garanzia. Per delitti dolosi la garanzia è operativa esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso. L’operatività della presente garanzia è esclusa per tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, quando è ammessa l’applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, per le sanzioni amministrative e le relative procedure di opposizione; in materia fiscale, altresì, sono esclusi i procedimenti davanti le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado;
i. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale, esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso o in caso di derubricazione del reato ad imputazione colposa. Sono esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il patteggiamento;
j. sicurezza sul lavoro: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, dal X.Xxx. n. 758/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00;
x. xxxxxxxxxxx rifiuti solidi: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 22/1997 (legge Xxxxxx) e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00;
l. igiene dei prodotti alimentari: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni di importo superiore a Euro 1.000,00, conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 155/1997 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, purché comminate per un importo superiore a Euro 1.000,00;
m.duplice difesa penale per imputazioni colpose. A richiesta dell’assicurato l’Impresa ratificherà incarico ad un Legale da lui prescelto oltre a quello eventualmente già incaricato dalla Compagnia che presta copertura di responsabilità civile;
n. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzioni ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all’assicurato, al momento della stipula della polizza;
o. per i soli agenti di assicurazione, sono incluse le controversie con le compagnie mandanti. La garanzia vale per fatti insorti 120 gg. dopo l’entrata in vigore del presente contratto. Massimale Euro 5.000,00 per anno assicurativo.
A parziale deroga dell’articolo 1 delle condizioni di assicurazione nonché del presente articolo, l’Impresa potrà limitare l’assunzione dei rischi di cui al presente capitolo alle sole vertenze in ambito penale. Tale ultima opzione dovrà risultare dalla scheda di polizza.
ART. 25 - SOGGETTI ASSICURATI
Le garanzie di cui ai punti a) e b) dell’articolo precedente, oltre che a favore del contraente, sono operanti nei confronti di:
1. in caso di contraente ditta individuale: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari collaboratori;
2. in caso di contraente società di persone: i soci ed i dipendenti iscritti nei libri paga;
3. in caso di contraente società di capitali: gli amministratori ed i dipendenti iscritti nei libri paga;
Si intendono parificati ai dipendenti anche i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori interinali, limitatamente al periodo in cui hanno prestato la loro opera presso l’azienda, previa verifica della conformità alle prescrizioni di legge in materia. Tale rapporto dovrà essere comprovato dal contraente con idonea documentazione.
ART. 26 - RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione dell’art. 2 delle condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri:
1. relativi a morosità in contratti di locazione;
2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell’ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro);
3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
CAPITOLO III – VITA PRIVATA
ART. 27 – RISCHI ASSICURATI
Con riferimento all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito dell’attività extraprofessionale dell’assicurato e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi:
a. controversie per danni subiti dall’assicurato, dai suoi familiari e/o conviventi, purché compresi nello stato di famiglia, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi;
b. controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti o atti illeciti dell’assicurato, dei suoi familiari e/o conviventi – purché compresi nello stato di famiglia – ovvero di animali domestici o cose delle quali l’assicurato debba rispondere a norma di legge;
c. formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
d. difesa penale per delitto colposo ovvero contravvenzione per atti commessi ovvero attribuiti, comprese le imputazioni conseguenti alla proprietà o conduzione della dimora abituale e/o secondaria e/o stagionale (documentata dall’Assicurato), nonché per contravvenzioni comminate di importo superiore a Euro 1.000,00;
e. lavori di modifica e/o ampliamento e/o ristrutturazione della dimora abituale e/o secondaria e/o stagionale (documentata dall’Assicurato), a condizione che il valore dei lavori non sia inferiore a Euro 1.000,00;
f. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale, esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso o in caso di derubricazione del reato ad imputazione colposa. Sono esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il patteggiamento;
g. vertenze derivanti dall’attività lavorativa svolta in qualità di dipendente, regolarmente assunto, per fatti verificatisi e/o controversie insorte trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del contratto. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 ed Euro 10.000,00 per anno assicurativo. Restano espressamente esclusi medici, operatori sanitari ed altre attività professionali;
x. xxxxxxxxxxx in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il viaggio. Sono comprese le vertenze con il Tour Operator o l’agenzia viaggi;
i. contenziosi con il condominio ed i condomini;
j. azioni relative al contratto di locazione delle dimore assicurate nei confronti dei/del proprietari/o, escluso lo sfratto, la morosità e determinazione equo canone e/o patti in deroga;
x. controversie nascenti da pretese di controparte in merito ad asseriti inadempimenti contrattuali dell’assicurato, per i quali il valore in lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;
l. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzioni ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all’assicurato, al momento della stipula della polizza.
ART. 28 – SOGGETTI ASSICURATI
Le garanzie di cui all’art. 27 sono operanti nei confronti di familiari e/o conviventi, purché compresi nello stato di famiglia, nonché i collaboratori domestici, purché in regola con tutti gli adempimenti normativi previsti, per fatti/atti accaduti durante l’espletamento delle loro mansioni.
ART. 29 - RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione dell’art. 2 delle condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri:
1. relativi a morosità in contratti di locazione;
2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell’ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro);
3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra
operazione inerente a modifiche societarie;
4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
6. conseguenti allo svolgimento di attività a carattere professionale ovvero avvenuti nel corso della medesima;
ART. 30 - ESTENSIONE TUTELA CIRCOLAZIONE
(garanzia operante esclusivamente se richiamata in polizza)
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 27 del presente capitolo, si prende atto che la garanzia si intende estesa ai veicoli registrati al P.R.A. di proprietà dell’assicurato ovvero dei suoi familiari e/o conviventi, purché compresi nello stato di famiglia. Tale estensione di garanzia è prestata alla condizioni previste dal capitolo Tutela della Circolazione.
CAPITOLO IV - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE
ART. 31 - RISCHI ASSICURATI
Con riferimento all’art. 1 delle condizioni di assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza.
Sono assicurati il proprietario del veicolo ovvero il locatario del medesimo ovvero la persona indicata in polizza ovvero, ancora, il conducente regolarmente autorizzato ed i trasportati, in relazione agli eventi connessi al veicolo identificato in polizza.
La garanzia è operante nei seguenti casi:
1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni.
Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
I. inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell’offerta;
II. mancata comunicazione o diniego di offerta;
III. mancato accordo tra le Parti.
2. xxxxx subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente regolarmente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso dei veicolo;
3. xxxxx xxxxxxxxx dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati ovvero ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione.
ART. 32 - RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione dell’art. 2 delle condizioni di assicurazione la garanzia non è operante nei seguenti casi:
1. dolo dell’assicurato;
2. se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA);
3. nel caso di trasporto di persone, qualora questo non avvenga in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione ovvero da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto;
4. se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
5. violazione dell’art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), art. 186-bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), art. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e art. 189 (comportamento in caso di incidente) del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena;
6. in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall’A.C.I.;
7. per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza;
8. nel caso in cui la compagnia di RCA agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private.
ART. 33 - LIMITI TERRITORIALI
La validità territoriale della presente polizza è limitata ai Paesi Membri dell’Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e degli Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del Codice della Strada applicato in Italia.
CAPITOLO V - TUTELA PATENTE
(La garanzia è operante esclusivamente a favore del contraente – purché diverso da persona fisica ovvero ditta individuale che assicura il titolare ovvero, ancora, da associazione – in ragione del pregiudizio economico derivante al contraente stesso da provvedimenti di ritiro/sospensione della patente dei soggetti indicati in polizza. La garanzia è prestata in conformità al disposto del Reg. ISVAP n. 29 del 2009 e successive modificazioni.)
ART. 34 – OGGETTO DELLA GARANZIA E SOMME ASSICURATE
L’Impresa corrisponde al contraente l’indennità giornaliera (diaria) quantificata in polizza, per il numero di giorni previsti nel provvedimento di ritiro/sospensione della patente di guida oppure della C.Q.C. (i.e. Certificato di abilitazione professionale) dei soggetti indicati in polizza, fermo il numero massimo concordato all’atto della stipula e risultante dalla polizza, nel momento in cui il provvedimento dell’Autorità è divenuto definitivo.
Fermo quanto sopra, resta parimenti inteso che l’indennità giornaliera potrà essere corrisposta per un numero massimo di giorni pari a 180.
Resta inoltre inteso che il calcolo dei giorni non terrà conto di ogni conseguenza derivante dall’eventuale applicazione dell’art. 218 comma 2 C.d.S.
34.1 – Revoca patente
(Disposta dall’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 222 comma 3 del C.d.S)
L’Impresa, in caso di provvedimento di revoca della patente, conseguentemente all’applicazione della norma emarginata ed a seguito di successivo provvedimento divenuto definitivo, corrisponderà al contraente un’indennità giornaliera pari alla metà della diaria quantificata in polizza per il numero di giorni di validità del provvedimento, fermo il numero massimo concordato all’atto della stipula e risultante dalla polizza e quanto disposto dal secondo comma dell’art. 34.
Resta parimenti inteso che il calcolo dei giorni non terrà conto di ogni conseguenza derivante dall’eventuale applicazione dell’art. 218 comma 2 C.d.S.
34.2 – Precedenti sospensioni
Qualora al momento del sinistro il titolare della patente ritirata/sospesa risulti aver subito - nei due anni antecedenti il sinistro stesso – precedenti sospensioni non derivanti da recidiva, la liquidazione della diaria pattuita sarà ridotta nella misura del 25%, fermo il numero massimo concordato all’atto della stipula e risultante dalla polizza e quanto disposto dal secondo comma dell’art. 34.
34.3 – Guida sotto l’influenza dell’alcool
Si specifica come la copertura di cui al presente capitolo è estesa anche alla fattispecie prevista dall’art. 186 del Codice della Strada (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”).
In tal caso l’Impresa corrisponderà una diaria giornaliera pari al 50% di quella stabilita in polizza, fermo restando che in caso di tasso alcolemico superiore a 0.8 grammi/litro di alcool nel sangue non si darà luogo ad alcun indennizzo.
ART. 35 - SOGGETTI INDICATI IN POLIZZA
Relativamente alla presente sezione per soggetto indicato in polizza si intende il titolare della patente di guida indicata in polizza, individuata per categoria e numero, oppure il conducente in possesso di abilitazione alla guida del veicolo indicato in polizza, purché tali soggetti rivestano la qualifica di dipendenti o collaboratori del contraente, in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti (anche previdenziali, fiscali e contributivi), e per i quali la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui sono adibiti dal datore di lavoro o azienda contraente.
La garanzia è operante esclusivamente a favore del contraente – purché diverso da persona fisica ovvero ditta individuale che assicura il titolare ovvero, ancora, da associazione – in ragione del pregiudizio economico derivante al contraente stesso da provvedimenti di ritiro/sospensione della patente dei soggetti indicati in polizza. (Reg. ISVAP n. 29 del 2009)
ART. 36 – RISCHI ESCLUSI
La garanzia non è operante in caso di:
1. dolo;
2. guida sotto l’effetto di stupefacenti;
3. omissione di soccorso;
4. competizioni sportive e relative prove;
5. gare di velocità e relative prove;
6. violazione di posti di controllo e/o di blocco;
7. guida con patente diversa da quella prescritta;
8. guida con mancata ottemperanza degli obblighi prescritti in patente;
9. non sia munito delle prescritte autorizzazioni in corso di validità;
10. al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge ovvero non sia regolarmente revisionato e/o manutenuto secondo le prescrizioni normative ovvero secondo le indicazioni fornite dal costruttore;
11. il veicolo sia adibito ad un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o prescritto dalle vigenti leggi;
ART. 37 - SPESE LEGALI E PERITALI
La garanzia di cui al presente capitolo si intende estesa anche al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall’assicurato per la formulazione dell’Istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente.
La garanzia è prestata a titolo di rimborso entro il massimale di Euro 3.000,00 per evento ed anno assicurativo.
ART. 38 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Il contraente, entro cinque giorni, deve informare l’Impresa del provvedimento di sospensione della patente di guida a mezzo
lettera raccomandata AR, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento stesso adottato dall’Autorità ed i motivi che lo hanno determinato. Il contraente, entro cinque giorni, deve dare immediato avviso all’Impresa dell’avvenuta restituzione della patente.
La mancata ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo comporta automaticamente la perdita del diritto alla prestazione assicurativa.
ART. 39 - PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ
L’indennità giornaliera per il numero di giorni pattuiti in polizza, fermo in ogni caso il periodo massimo previsto, è corrisposta a periodi mensili posticipati, cioè entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificata la ritiro/sospensione della patente di guida, fino a quando la patente stessa non viene restituita.
In caso di morte del conducente assicurato durante il periodo di sospensione della patente, l’Impresa non è espressamente tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità; resta inteso che verrà liquidato agli aventi diritto l’ammontare corrispondente alle indennità maturate sino al giorno del decesso.
ART. 40 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
ART. 41 - LIMITI TERRITORIALI
La validità territoriale della presente polizza è limitata ai Paesi Membri dell’Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e degli Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del Codice della Strada applicato in Italia.
CAPITOLO VI – TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE ART. 42 – OGGETTO DELLA GARANZIA E SOMME ASSICURATE
La garanzia è operante nei seguenti casi:
massimale per sinistro e per anno assicurativo pari ad Euro 3.000,00;
entro il
a. spese legali per ricorso: l’Impresa interviene per il pagamento delle spese legali e peritali per la formulazione del ricorso e/o l’opposizione avverso le violazioni di norme del C.d.S. che comportino la perdita dei punti ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.; la garanzia è prestata a titolo di rimborso, unicamente nel caso in cui il ricorso ovvero l’opposizione sia accolto,
b. rimborso spese per il corso di recupero punti e/o per l’esame di revisione della patente ovvero della C.Q.C.: l’Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di recupero dei punti e/o le spese affrontate per sostenere l’esame di revisione della patente, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, conseguentemente alla perdita di:
• punti 6 per le patenti A e B;
• punti 9 per le patenti superiori.
verificatasi a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.
ART. 43 – RISCHI ESCLUSI
La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:
Art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell’esame di revisione Art. 141 – Gare di velocità
Art. 186/186 bis – Guida sotto l’influenza dell’alcool
Art. 187 – Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Art. 189 – Omissione di soccorso
Art. 192 – Violazione di posti di blocco e posti di controllo
ART. 44 – SOGGETTI ASSICURATI
La garanzia di cui al presente capitolo è operante solo se l’assicurato dimostri di essere stato in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida tra il momento della stipula del contratto ed il momento del sinistro.
Resta inteso che la data di accadimento del sinistro deve intendersi quella di violazione delle vigenti norme in materia di circolazione stradale.
ART. 45 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato dovrà trasmettere all’Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A Centro Direzionale Colleoni
Ufficio Tutela Legale
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)
tel. 000.0000.000 o al numero verde 800.894153 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e mail: xxxxxx@xxxxx.xx
CAPITOLO VII - PROPRIETARIO DI IMMOBILI
ART. 46 - RISCHI ASSICURATI
Con riferimento all’art. 1 delle condizioni di assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti all’assicurato in qualità di proprietario del/degli immobili dichiarati in polizza ed opera esclusivamente nei seguenti casi:
a. difesa penale per delitto colposo in relazione ad atti commessi o attribuiti con imputazione derivante dalla proprietà del/ degli immobili indicati in polizza, nonché contravvenzioni di importo superiore ad Euro 1.000,00;
b. azione di responsabilità a seguito di danni causati da terzi, compreso l’eventuale inquilino, al/agli immobili dichiarati in polizza;
c. lavori di modifica e/o ampliamento e/o ristrutturazione (ai sensi del D.Lgs n. 494/96 in qualità di committente) degli immobili di proprietà indicati in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia inferiore a Euro 1.000,00 ovvero superiore a Euro 80.000,00;
x. xxxxxxxxxxx con il condominio ed i condomini;
e. azioni relative al contratto di locazione delle dimore assicurate nei confronti del conduttore, esclusa la determinazione di equo canone e/o patti in deroga;
f. arbitrati di qualsivoglia genere ed azioni legali, connessi a contratti assicurativi aventi ad oggetto coperture relative agli immobili indicati in polizza;
g. azione nei confronti di conduttori morosi: se l’azione di sfratto per morosità comprende il recupero di somme dovute dall’inquilino la garanzia decorre dopo 90 giorni dal perfezionamento del contratto.
La presente garanzia è limitata ad un’unica vertenza di sfratto per ciascuna unità immobiliare, nell’ambito della durata contrattuale; l’esborso massimo da parte dell’Impresa sarà pari ad Euro 2.000,00 e previa applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00.
ART. 47 - SOGGETTI ASSICURATI
Le garanzie di cui all’articolo precedente sono operanti nei confronti del proprietario del/degli immobili indicati in polizza.
ART. 48 - RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione dell’art. 2 delle condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri:
1. relativi a controversie di recupero crediti, fatto salvo quanto previsto all’art. 46 punto g);
2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, veicoli e natanti di proprietà e/o condotti dall’Assicurato;
3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 Codice Civile (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
5. relativi a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
6. relativi alla ristrutturazione ovvero qualsivoglia intervento sull’immobile che comporti un ampliamento dei volumi;
7. relativi a controversie tra comproprietari, vertenze in tema di compravendita e permuta dell’immobile, controversie relative a successioni, donazioni, spese per consulenze se non seguite da azione giudiziale esperite dallo stesso legale, controversie relative all’inosservanza del regolamento condominiale, fatti dolosi, controversie amministrative;
8. relativi a ricorsi per finita locazione.
CAPITOLO VIII – TUTELA CONDOMINIO
ART. 49 – RISCHI ASSICURATI
L’Impresa indennizza il condominio dell’immobile assicurato delle spese, indicate dal punto a) al punto h) dell’art. 1, sostenute per la tutela dei propri diritti.
L’assicurazione è prestata per le spese, le competenze e gli onorari relativi esclusivamente alle seguenti fattispecie:
a. controversie relative a danni subiti dal condominio dell’immobile assicurato in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti;
b. controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti/atti dell’assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
c. formulazione di denuncia-querela, con successiva costituzione di parte civile nell’instaurando giudizio in sede penale;
d. transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
e. azioni di responsabilità nei confronti di xxxxx per danni causati all’immobile assicurato;
f. difesa penale dell’Amministratore e delle persone di cui debba rispondere ai sensi di legge per reati colposi anche in presenza di legale nominato dalla Compagnia di Responsabilità Civile, compreso quanto previsto dal D.Lgs n. 494/1996, in qualità di committente, e dal D.Lgs n. 81/2008 (sicurezza sul lavoro);
g. difesa penale per contravvenzioni, in relazione a sanzioni comminate nei confronti dell’Amministratore e delle persone di cui debba rispondere ai sensi di legge;
h. azione nei confronti di condomini morosi, limitatamente al recupero di somme relative a spese condominiali; la garanzia decorre dopo 90 giorni dal perfezionamento del contratto. Detta copertura opera per un numero limitato di casi pari a quattro per ciascun anno assicurativo. L’assicurazione non è operante se la morosità è la continuazione di una situazione già in essere al momento della stipula del contratto oppure è relativa alla irreperibilità del condomino, indipendentemente dal momento di inizio di tale situazione;
i. lavori di modifica, ampliamento ristrutturazione degli immobili indicati in polizza, a condizione che il valore della lite sia superiore a Euro 1.000,00;
x. xxxxxxxxx ed azione legale nei confronti di Compagnie di assicurazione (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A) in relazione a contratti assicurativi aventi per oggetto la copertura degli immobili indicati in polizza;
k. pretese inadempienze contrattuali del Condominio verso Terzi, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;
l. controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola: la garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro 10.000,00 per vertenza con il limite di Euro 50.000,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalla presente polizza.
ESTENSIONE DI GARANZIA – A
(Estensione di garanzia sempre operante - salvo specifica esclusione)
ART. 50 – SOGGETTI ASSICURATI
Nel caso in cui l’assicurato acquisti la presente estensione, le coperture di cui all’articolo precedente sono operanti anche nel caso di vertenze con i condomini e/o i conduttori per inosservanza di norme di legge e/o del regolamento condominiale.
ART. 51 – RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione dell’art. 2, le garanzie previste agli artt. 49 e 50 non sono operanti per i sinistri:
a) relativi a morosità nei contratti di locazione;
b) relativi a controversie fra Amministratore e Condomini/o che non coinvolgano il condominio;
c) relativi a contenziosi giudiziali e stragiudiziali con Xxxx previdenziali ed assistenza obbligatoria;
d) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
e) relativi a contestazioni e/o contenziosi e/o provvedimenti di qualsivoglia natura afferenti alla presenza nella struttura dell’immobile assicurato di manufatti in Eternit e prodotti da questo derivanti così come afferenti alla individuazione e/o manutenzione e/o eliminazione e/o smaltimento dei medesimi.
SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
ART. 52 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l’assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso – in caso di incarico ad un proprio legale di fiducia – preventivo di spesa da quest’ultimo redatto.
In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A Centro Direzionale Colleoni
Ufficio Tutela Legale
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
contattando il numero 039.9890.001 ovvero il numero verde 800.894153 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e mail: tutela@ xxxxx.xx.
ART. 53 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLA PRESTAZIONI
In caso di richiesta di prestazione l’assicurato ha l’obbligo di chiamare l’ufficio Tutela Legale al seguente
numero verde 800.894153
dall’estero x00.000.0000000
o al n. 039.9890.001 qualora esigenze tecniche particolari non lo permettano. L’assicurato o chi per esso dovrà in ogni caso comunicare con precisione:
1. cognome e nome;
2. numero di polizza;
3. motivo della chiamata;
4. indirizzo;
5. recapito telefonico;
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx.xx voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b)Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 – Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (2), a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA SI SENSI DEL CAPO II SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Notes
Notes
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 30 ottobre 2019
Set Informativo Filo diretto Tutela - modello 2010 - aggiornamento 30.10.2019