Capitolato speciale dell’assicurazione ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO
ALLEGATO C
Capitolato speciale dell’assicurazione ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO
La presente Polizza è stipulata tra
❑ UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE |
❑ Comune di CAMPOGALLIANO |
❑ Comune di CARPI |
❑ Comune di NOVI DI MODENA |
❑ Comune di SOLIERA |
e
la Società/Impresa Assicuratrice |
…………. |
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del : | 31.03.2018 |
alle ore 24.00 del : | 31.03.2023 |
fatta salva la decorrenza differita per il Comune di Campogalliano come da indicazione della relativa Scheda Tecnica
Scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo
31.03
alle ore 24.00 di ogni:
Sommario
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO ILCONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 3 - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Art. 5 - Durata del contratto - Rescindibilità Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Art. 7 - Rinvio alle norme di legge
Art. 8 - Produzione di informazioni sui sinistri Art. 9 - Altre assicurazioni
Art. 10 - Interpretazione del contratto Art. 11 - Oneri fiscali
Art. 12 - Foro competente
Art. 13 - Forma delle comunicazioni
Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto) Art. 15 - Clausola Broker
Art. 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 17 - Clausola di raccordo
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS
Art. 1 - Oggetto della copertura Art. 2 - Esclusioni
Art. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza Art. 6 - Ispezione delle cose assicurate
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno Art. 10 - Mandato dei periti
Art. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Art. 12 - Limite massimo dell'indennizzo
Art. 13 - Pagamento dell’indennizzo
SEZIONE 3 NORME PARTICOLARI
Art. 1 - Modifiche e trasformazioni
Art. 2 - Diminuzione dei valori assicurati Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
Art. 4 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi Art. 5 - Anticipo indennizzi
Art. 6 - Opere di fondazione
Art. 7 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo) Art. 8 - Cose particolari (Valori e Oggetti d’arte)
Art. 9 - Indennizzo separato per ciascuna partita Art. 10 - Compensazione tra partite
Art. 11 - Recuperi
Art. 12 - Beni presso terzi Art. 13 - Spese di collaudo
Art. 14 - Coppie o serie
Art. 15 - Ricostruzione speciale Art. 16 - Rottura di vetri e cristalli Art. 17 - Maggiori costi
Art. 18 - Merci in refrigerazione
Art. 19 - Differenziale storico-artistico Art. 20 - Guasti meccanici ed elettrici Art. 21 - Impiego mobile
Art. 22 - Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche Art. 23 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
Art. 24 - Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - Valore assicurabile Art. 25 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Art. 26 - Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni Art. 27 - Virus Informatici
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 - Definizioni
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza
Assicurato:
La persona fisica o giuridica il cui interesse e protetto dall'assicurazione.
Società
L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Polizza
Il documento che prova I'assicurazione.
Franchigia
L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto
La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Cose assicurate
Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Sinistro / Danno
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale e prestata la garanzia assicurativa.
Danni diretti
I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale e prestata l'assicurazione.
Danni Indiretti
Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Beni immobili
Tutti i beni immobili ad eccezione dei "Fabbricati di interesse storico od artistico". A titolo esemplificativo e non limitativo:
▪ le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria - ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti e pannelli fotovoltaici-solari, cabine elettriche, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché
fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l’attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati;
▪ affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili;
▪ sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
▪ opere e strutture cimiteriali;
▪ immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089 come modificata dal D.L. n. 42 del 22.01.2004.
I Beni Immobili/Fabbricati di proprietà del Contraente costituenti il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, si intendono compresi se ed in quanto non risultino assicurati con distinto contratto dall’ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena, quale soggetto gestore dell’anzidetto patrimonio di E.R.P. per conto degli Enti proprietari.
Fabbricati di interesse storico od artistico
I fabbricati di interesse storico ad artistico soggetti alla disciplina di cui D.L. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed esenti da imposte ai sensi della L. 53 del 28/02/1983 e s.m.i.
Rimane invariato quanto già descritto nella definizione "Beni immobili", salvo l’abrogazione della dicitura:
▪ immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui alla Legge 1 giugno 1939 n. 1089 come modificata dal D.L. n. 42 del 22.01.2004.
Beni mobili / Contenuto
Tutti i beni non rientranti nelle definizione di "Beni immobili" e " Fabbricati di interesse storico od artistico". A titolo esemplificativo e non limitativo:
▪ mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, attrezzature ed impianti non al servizio dei fabbricati, tutto quanto in genere di pertinenza di servizi generali, uffici tecnici, amministrativi, laboratori, dipendenze in genere, di strutture ed attività ricreative, scolastiche, sportive, residenziali, assistenziali e di ogni altra attività o servizio;
▪ raccolte e collezioni, oggetti d’arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria e valori (come da definizione), escluso quanto oggetto di eventuale separata polizza “All Risks” oggetti d'arte;
▪ apparecchiature elettroniche (come da definizione);
▪ parcometri e parchimetri;
▪ rete di illuminazione pubblica e impianti semaforici;
▪ arredo urbano e attrezzature di parchi e giardini;
▪ mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
▪ veicoli di terzi iscritti al P.R.A. in deposito sottoposti a sequestro;
▪ scorte e merci in genere, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere, biancheria e vettovagliamento, derrate alimentari in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato o in ogni caso detenuti a qualunque titolo in relazione alI'espletamento dell’attività e/o alla prestazione di servizi; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
▪ quant’altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l’esercizio dell’attività del Contraente / Assicurato, nonché quanto non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa;
▪ resta escluso quanto rientra nella definizione di beni immobili, salvo si tratti di tappezzerie, moquette e parquet non facenti parte della proprietà del fabbricato;
il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi o trasportato su veicoli.
Apparecchiature elettroniche
Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:
▪ di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videoterminali, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
▪ di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all’attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline di monitoraggio del traffico, parcometri, rilevatori di velocità, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell’aria, di
fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all’aperto per la loro natura e specifica destinazione d’uso;
▪ per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatori, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
▪ di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
▪ audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
▪ di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali);
▪ componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari;
ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d’ufficio e non.
Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d’impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell’aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.
Valori
Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, ticket restaurant, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. In relazione all’eventuale esercizio di farmacie comunali, sono comprese le ricette farmaceutiche con l’intesa che il valore assicurato è costituito dal credito che la ricetta rappresenta; detto credito si determina detraendo l’importo del ticket incassato dal prezzo del farmaco indicato sulla fustella.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro".
Inondazioni e/o alluvioni
Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Allagamento
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Furto
Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Rapina
La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Stima accettata
Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.
Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Broker incaricato
Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, e per i quali l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente I'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Resta inteso che per I'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
II complesso degli immobili è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono comprese in copertura le strutture pressostatiche e simili.
I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportati su veicoli.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante la - e/o a causa di - loro movimentazione all'interno di aree private.
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell’atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell’atto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe.
Art. 3 - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall’Art. 26 della SEZIONE 3 della presente polizza, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale secondo le seguenti modalità:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la relativa valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso, come segue:
▪ sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del relativo premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
▪ sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del relativo premio per l'annualità in corso.
b) per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive per singola partita. sulla base del 100% del relativo premio annuo.
L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 90 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
Art. 5 - Durata del contratto - Rescindibilità
Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art.. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest’ultima non sia disposta all’adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Il Contraente ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.
Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l’importo corrispondente al rateo di imposte.
Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d’atto ed accettazione da parte del Contraente.
Art. 7 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art. 8 - Produzione di informazioni sui sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l’elenco dei sinistri denunciati, recante:
- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per
adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.
Art. 9 - Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c. L'Assicurato e/o il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell’assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.
Art. 12 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Art. 13 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o e-mail.
Art. 14 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l’affidamento del contratto) Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione. Rimane stabilito che:
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente si avvale, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato.
Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.
La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.
Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all’ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l’incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al 9% (nove percento) del premio imponibile dell’assicurazione.
Art. 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Clausola di raccordo (operante in caso di emissione contratti separati per le partite Beni immobili e Fabbricati di interesse storico od artistico)
Nel caso di emissione di contratto separato per l’assicurazione della partita 1bis “Fabbricati di interesse storico od artistico”, ove prevista, si precisa che i due contratti, anche se diversamente numerati, verranno considerati contratto unico e l’eventuale sinistro che dovesse coinvolgerli entrambi verrà gestito come sinistro unico, escluso fin d’ora qualsiasi pregiudizio al riguardo, restando convenuto che l’emissione di due contratti non comporta né duplicazione né ripartizione di garanzie prestate, di limiti di indennizzo e/o di importi deducibili (scoperti o franchigie), in qualunque forma espressi. La gestione dei due contratti verrà pertanto svolta come se gli stessi fossero, a tutti gli effetti, un'unica polizza.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS
Art. 1 - Oggetto della copertura
a) Danni materiali, perdite e/o deterioramenti
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, diretti e consequenziali, perdite e/o deterioramenti, causati ai beni e/o alle partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.
La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da:
- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.
b) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza dl un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
d) Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, nonché le spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette.
Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.
E’ fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
c) Ordinanze di autorità - oneri di urbanizzazione
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per I'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 12 SEZIONE 2 "Limite massimo dell'indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
d) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia sarà prestata con i limiti dl indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
e) Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Spese peritali".
f) Spese ricerca guasto
La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita dl acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Spese ricerca guasto”.
g) Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regala proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali a parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica I'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
h) Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sona colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per I'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Perdita pigioni".
i) Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Archivi, documenti, dati, programmi, ecc.” e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati, "Programmi di utente" e “Programmi in licenza d’uso”.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.
Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unita centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
Per "Programmi di utente" si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore
- che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
E' facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Per “Programmi in licenza d'uso” si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d' uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguita da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
l) Ripristino dei danni
Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d’opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà all’Ente Contraente le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dell’Ente Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:
- per la manodopera (dipendente dell’Ente Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce “Spese Generali ed utili d’impresa”;
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell’Ente Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezziario della Camera di Commercio competente.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
Non è peraltro esclusa I'autocombustione e/o la fermentazione;
f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanta previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione".
Tutto quanto sopra - punti da a) ad l) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.
Art. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione
1. i terreni su cui insistono i beni immobili;
2. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato;
La presente esclusione non è operante nell’eventualità in cui:
- l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
- l’Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l’Assicurato;
3. veicoli iscritti al P.R.A., fatta eccezione per le specifiche reinclusioni e salvo inoltre i beni mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
4. aeromobili e natanti;
5. la rete acquedottistica e fognaria pubblica.
Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
a) Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
- le insegne;
- le cose poste all'aperto non per normale destinazione. Relativamente ai danni materiali e diretti causati a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine;
- lastre di fibrocemento compreso cemento-amianto;
convenzionalmente denominati “fragili”, la Società risponderà di tali danni fino a concorrenza dello specifico limite stabilito alla voce specifica nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4.
Nel caso di danni alle lastre in fibrocemento, tale limite sarà comprensivo anche dei danni subiti dal contenuto dei relativi fabbricati.
Relativamente ai danni causati da gelo la Società e obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a macchinari e impianti;
- i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- ai beni immobili in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini delta presente garanzia) ed al loro contenuto.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Eventi atmosferici".
b) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Relativamente ai danni causati: da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".
c) Eventi sociopolitici
Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o
anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Eventi sociopolitici".
Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
d) Terremoto
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce “Terremoto”.
e) Crollo e collasso strutturale
A parziale deroga dell’Art. 2 punto k) delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale".
f) FURTO - RAPINA - ESTORSIONE
f.1.1) Furto, rapina, estorsione di beni e valori
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dai beni mobili / contenuto (arredamento, impianti, attrezzature e merci) e valori situati nei fabbricati dell’Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
b) perdita o distruzione o danneggiamento dei fabbricati (compresi impianti fissi) ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
quando l’Assicurato sia il proprietario dei beni e dei valori indicati alle lettere a) e b) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali - eccetto i danni da rapina ed estorsione - è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all’interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle struttura dei serramenti.
Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.
Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- con uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi; sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su beni al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, il sinistro sarà liquidato dalla
Società con applicazione di uno scoperto pari a 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4.
Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore, salvo quanto previsto per la rapina, alla condizione che i Valori stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, casseforti od altri idonei mezzi di custodia. In caso contrario il sinistro sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto pari a 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4.
Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
La garanzia è inoltre valida per il furto di:
- “Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)” posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse;
- “Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)” posti all’aperto per destinazione d’uso;
ed è operante con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione", salvo per le biciclette (anche elettriche) di proprietà del Contraente, poste anche all’aperto e utilizzate da dipendenti e operatori dello stesso nonché da terzi nell’ambito del servizio comunale di “Bike Sharing”, per le quali operano i limiti di indennizzo e la franchigia indicati nella richiamata scheda alla voce “Furto biciclette del servizio comunale di Bike Sharing”.
f.1.2) Furto dei dipendenti
L'assicurazione e operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi del locali;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in are diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
f.1.3) Furto con destrezza
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali, sempre che il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce “Furto con destrezza”.
f.2) Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, gli Agenti della Polizia Municipale, le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza e i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce “Portavalori”.
f.3) Rapina/Estorsione
Agli effetti della presente assicurazione si precisa che con il termine rapina si comprende anche I'estorsione, nel caso in cui I'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Si precisa che I'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Le garanzie "Furto, Rapina, Estorsione." vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto le voci "Furto, Rapina Estorsione, ecc.".
Le garanzie Furto e Rapina sono operanti anche se avvenute in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.
Resta inoltre convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- la somma assicurata si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio pro-rata relativo a detto reintegro dal momento del sinistro sulla base del tasso lordo del 15%°.
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge;
- la garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi (chiavi e strumenti analoghi), resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi.
g) Fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’Art. 2 Esclusioni SEZIONE 3, lett. d), la Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La presente garanzia e prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art. 1 della SEZIONE 4 sotto la voce "Fenomeno elettrico".
h) Cedimento, franamento, smottamento del terreno
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art. 1 della SEZIONE 4 sotto la voce “Cedimento, franamento, smottamento del terreno“.
Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza
La presente polizza e stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con II consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 6 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha I'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il "Servizio Competente" del Contraente deve:
- fare quanto gli e possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
- entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
II Contraente deve altresì:
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale
prova del beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile c/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente I'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti;
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.
Art. 10 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare I'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato a il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della presente SEZIONE;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle case assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano at momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 9 - lettera b) della presente SEZIONE, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale e valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Beni immobili e Beni mobili/Contenuto
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro e ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. Beni immobili - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, alla stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
2. Beni mobili / Contenuto / Arredi urbani - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti; per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina:
- per i Beni immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per i Beni mobili / Contenuto / Arredi urbani - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residua delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non e operante il disposto del successivo articolo.
Scorte e merci
L'indennizzo verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.
Art. 12 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 13 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, I'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
L’assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
SEZIONE 3 - NORME PARTICOLARI
(sempre operanti)
Art. 1 - Modifiche e trasformazioni
Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai beni immobili e mobili, per esigenze e in relazione alle attività dell'Assicurato. Questi è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.
Art. 2 - Diminuzione dei valori assicurati
In caso di diminuzione del valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.
Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto dl surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che anche l'Assicurato non eserciti azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
Art. 4 - Guasti fatti da autorità, assicurato o terzi
La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o le partite oggetto della polizza stessa.
Art. 5 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00. Tale acconto non potrà essere superiore a euro 1.000.000,00 .
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 6 - Opere di fondazione
La Società risponderà anche delle spese necessarie per I'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
- mutati criteri, costruttivi imposti dalla tecnica,
- leggi, regolamenti e ordinanze statali a locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati, anche nel caso dl ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.
Art. 7 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)
Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:
1. In caso di distruzione:
a) Per i “beni immobili”, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area.
b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d’arte, scorte e merci)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
2. In caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati
Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;
5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d’indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata;
6) è facoltà dell’Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l’Assicuratore.
Art. 8 - Cose particolari (Valori e Oggetti d’arte)
Si conviene di ritenere assicurati can la partita "Beni mobili / Contenuto" i sotto indicati beni:
- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art. 1 della SEZIONE 4 sotto la voce "Valori".
- Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali e ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
Per quanto riguarda i gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile I'esercizio dell'azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti e dato dalla somma da essi riportata;
3) la Società non e obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l'Assicurato deve restituire alla Società I'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non e ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, I'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non I'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità a numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004; in caso di sinistro, I'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.
Art. 9 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo “pagamento dell'indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 10 - Compensazione tra partite
L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.
Art. 11 - Recuperi
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale a parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato I'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società e obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 12 - Beni presso terzi
Si prende atto tra le Parti che i “Beni mobili / Contenuto” e le “Apparecchiature elettroniche” possono trovarsi anche presso terzi in genere, comprese mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.
Fermo quanto previsto dall'art. 12 SEZIONE 2 - limite massimo dell'indennizzo -, la garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 SEZIONE 4 sotto la voce "Beni presso terzi".
Art. 13 - Spese di collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.
Art. 14 - Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equo del valore totale della coppia o della serie, considerando I'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita a danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".
Art. 15 - Ricostruzione speciale
Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei beni immobili è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi.
Relativamente ai beni immobili, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile I'originale.
Art. 16 - Rottura di vetri e cristalli
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 2 SEZIONE 2.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".
Art. 17 - Maggiori costi
In caso di danno ai “beni immobili” e/o ai “beni mobili / contenuto” per eventi coperti dall’assicurazione, ove l’Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese per:
− affitto di locali;
− attivazione di utenze e servizi (energia elettrica, telefono, fax, internet, etc.);
− noleggio di attrezzature;
− utilizzo temporaneo di beni mobili in genere, sostitutivi degli enti danneggiati o distrutti;
− prestazione di servizi da terzi;
− trasporto dipendenti;
− applicazione di metodi di lavoro alternativi.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza del massimale indicato nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Maggiori costi".
Resta inteso che l’indennizzo sarà limitato alla differenza fra le maggiori spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie, che l’Assicurato avrebbe in ogni caso sostenuto per l’esercizio dei medesimi servizi o attività, qualora il sinistro non si fosse verificato.
Art. 18 - Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti a:
1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti I'impianto stesso.
La garanzia e prestata can i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Merci in refrigerazione".
Art. 19 - Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alla partita "Beni immobili", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino dl carattere funzionale previste dall'art. 11 della SEZIONE 2 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorillievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art. 20 - Guasti meccanici ed elettrici
A deroga dell’Art. 2 SEZIONE 2 Esclusioni, lett. d), la Società indennizza anche guasti i meccanici ed elettrici degli impianti, del macchinario e delle attrezzature, compresi i danni che si manifestassero negli impianti fotovoltaici e nei beni compresi nella definizione di "Apparecchiature elettroniche".
Si precisa che agli effetti e per gli effetti della presente estensione di garanzia, il punto g) "Fenomeno elettrico" dell'Art. 4 SEZIONE 2 - Delimitazioni di garanzia si intende abrogato.
Sono esclusi i danni:
a) meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione e prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
b) a parziale deroga dell’Art. 2 SEZIONE 2 - Esclusioni, lett. j), verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
d) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e) attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità.
Art. 21 - Impiego mobile
Gli impianti, i macchinari, le attrezzature, gli apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo,
compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.
Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante I'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
Limitatamente ai danni da furto di beni posti nei veicoli durante le ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art .1 SEZIONE 4 sotto la voce "Impiego mobile".
Art. 22 - Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche
Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:
- uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.
La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.
La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
II periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 120 giorni.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche". Nel determinare I'importo I'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere ed esposizioni, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).
Art. 23 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
Gli impianti, i macchinari, le attrezzature, gli apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati collocati sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta I'impiego in punti diversi dell'autoveicolo. Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 1 SEZIONE 4 sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".
Art. 24 - Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche - Valore assicurabile
Limitatamente alle "apparecchiature elettroniche", a deroga di quanta previsto negli articoli 11 SEZIONE 2 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 7 SEZIONE 3 - Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)", la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, viene eseguita con le seguenti modalità:
a) si stima I'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nella stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile da; residui delle cose danneggiate.
Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza. Valore assicurabile
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.
Art. 25 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile - nel caso in cui il Contraente non adempia a quanto previsto dall’Art. 3 SEZIONE 1 - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio, si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 30% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 30% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l’indennizzo non superi euro 25.000,00.
Art. 26 - Aggiornamento valori assicurati e introduzione nuovi beni
Si conviene tra le parti che :
1) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, nella disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato e - fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art.1908 C.C.) e che quindi in caso di sinistro vale il principio indennitario - non applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 C.C. sempre che l’Assicurato abbia adempiuto, nel corso del contratto, agli obblighi di comunicazione annuale delle variazioni intervenute relativamente alle somme assicurate ai fini dell’adeguamento delle stesse e del premio come previsto dall’Art. 3 SEZIONE 1 della presente polizza.
In caso contrario, troverà applicazione quanto previsto all’Art. 25 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale.
Art. 27 - Virus Informatici
Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di “Virus”, sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.
SEZIONE 4 - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art. 1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Permesso che in relazione alle garanzie di polizza l’esposizione della Società, per uno o più sinistri, non potrà superare il Limite di indennizzo per periodo assicurativo annuo indicato nella SCHEDA TECNICA DI POLIZZA, si conviene che per le singole garanzie sotto riportate si applichino i sotto limiti, gli scoperti e le franchigie che seguono:
GARANZIE | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO | |||||||
Per qualsiasi tipo diversamente indicato | di | danno | salvo | quanto | ======================= | € 1.000,00 | |||
Spese di demolizione e sgombero | Per ogni sinistro e in eccesso a quanto previsto dall’art. 1 b) Sez. 2 - la somma assicurata indicata alla specifica partita | Nessuna | |||||||
Ricorso terzi | Per ogni sinistro - la somma assicurata indicata alla specifica partita | Nessuna | |||||||
Onorari di architetti, professionisti e consulenti | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo | Nessuna | |||||||
Spese peritali | € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo | Nessuna | |||||||
Fuoriuscita di acqua, anche a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione | € 250.000,00 per sinistro | Franchigia frontale | |||||||
Spese ricerca guasto | € 25.000,00 per sinistro e 100.000,00 per periodo assicurativo annuo | ||||||||
Perdita pigioni | 30% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari colpite dal sinistro | Franchigia frontale | |||||||
Eventi atmosferici (art. 4 a, sez. 3), | 70% delle somme assicurate per ogni | Scoperto 10% | |||||||
fatto salvo per: | unità immobiliare | minimo € 2.500,00. | |||||||
-------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------------- | |||||||
- grandine su ‘Fragili’ | € 150.000,00 per sinistro e 300.000,00 | Scoperto 10% | |||||||
per periodo assicurativo annuo | minimo € 2.500,00 | ||||||||
-------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------------- | |||||||
- gelo | € 200.000,00 per sinistro e per periodo | € 2.500,00 | |||||||
assicurativo annuo | |||||||||
-------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------------- | |||||||
- sovraccarico da neve | 50% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il limite di € | Scoperto 10% minimo € 2.500,00 e massimo € | |||||||
5.000.000,00 per tutti i beni assicurati | 10.000,00 | per | ogni | unità | |||||
immobiliare | |||||||||
Allagamenti | € 250.000,00 per sinistro ed € 500.000,00 per periodo assicurativo annuo | € 5.000,00 | |||||||
Inondazioni e alluvioni | 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite globale indicato nella SCHEDA TECNICA DI POLIZZA | Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per ogni unità immobiliare | |||||||
Eventi sociopolitici | 70% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare | € 2.500,00 | |||||||
Terrorismo | 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite globale di € 10.000.000,00 | Scoperto 20% minimo € 5.000,00 per ogni unità immobiliare | |||||||
Terremoto | 50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite globale indicato nella SCHEDA TECNICA DI POLIZZA | Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per ogni unità immobiliare | |||||||
Crollo e collasso strutturale | € 1.000.000,00 | € 10.000,00 | |||||||
Fenomeno elettrico | € 200.000,00 | Franchigia frontale | |||||||
Cedimento, smottamento e franamento del terreno, etc. | € 1.000.000,00 | € 10.000,00 |
GARANZIE | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO |
Valori (esclusi Furto, Rapina, Estorsione) | € 50.000,00 | Franchigia frontale |
Furto, rapina, estorsione, guasti cagionati dai ladri con i seguenti sotto limiti: | € 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo | € 1.000,00 |
- Furto, rapina, estorsione “beni mobili – contenuto” | - € 100.000,00, con il limite di € 30.000,00 per i veicoli di terzi posti sotto sequestro | € 1.000,00 |
- Furto, rapina, estorsione di valori | - € 30.000,00, con il limite di € 10.000,00 per i valori posti fuori dai mezzi di custodia | € 1.000,00 |
- Portavalori | - € 10.000,00 | € 500,00 |
- Furto con destrezza | - € 3.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per periodo assicurativo annuo | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro |
- Furto “beni mobili - contenuto” posti all'esterno in aree dotate di recinzione | - € 10.000,00 | Scoperto 10% minimo €1.500,00 |
- Furto di beni posti all’aperto per destinazione d’uso (compresi giochi e arredi urbani) | - € 15.000,00 | 10% minimo € 1.500,00 |
- Furto “biciclette del servizio comunale di Bike Sharing” | - € 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo, con il limite di € 600,00 per bicicletta | € 250,00 per ogni sinistro |
Beni presso terzi | 10% della somma assicurata alla partita Beni mobili / Contenuto | Franchigia frontale |
Rottura vetri e cristalli | € 3.000,00 per singola lastra con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo | € 250,00 per sinistro |
Maggiori costi | € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo | Franchigia frontale |
Merci in refrigerazione | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo | Franchigia frontale |
Differenziale storico artistico | € 500.000,00 | Nessuna |
Guasti meccanici ed elettrici | € 50.000,00 con il limite di € 25.000,00 per gli impianti fotovoltaici | Franchigia frontale |
Impiego mobile | € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo | € 500,00 |
Impianti e apparecchi installati su autoveicoli | € 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo | € 500,00 |
Ricostruzione archivi, documenti, dati, programmi informatici e supporti dati | € 350.000,00 | Franchigia frontale |
Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche | € 100.000,00 per sinistro col limite di € 5.000,00 al giorno | 2 giorni |
Virus informatici | € 100.000,00 | Franchigia frontale |
MUR (*) : Vedasi SCHEDA TECNICA DI POLIZZA |
(*) Massima Unità di Rischio: complesso di beni immobili e relativi beni mobili / contenuto.
ALLEGATO C
SCHEDA TECNICA DI POLIZZA
Contraente: UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Corso A. Pio, 91, 1 – CAP 41012 Carpi (MO) - C.F. e P. IVA 00221720360
durata del contratto: anni 5 con effetto dal: 31/03/2018
scadenza il: 31/03/2023 scadenza prima rata il: 31/03/2019
Partite, somme assicurate e tassi di premio
Partita 1 Beni Immobili
somma assicurata euro 15.350.000,00
tasso lordo di premio pro mille
premio annuo lordo euro
Partita 1bis Fabbricati di interesse storico od artistico
somma assicurata euro =========
tasso imponibile di premio pro mille
premio annuo lordo euro
Partita 2 Beni mobili/Contenuto
somma assicurata euro 2.000.000,00
tasso lordo di premio pro mille
premio annuo lordo euro
Partita 3 Ricorso terzi e/o locatari
somma assicurata euro 3.000.000,00
tasso lordo di premio pro mille
premio annuo lordo euro
Partita 4 Spese di demolizione e sgombero (in eccedenza a garanzia base) somma assicurata euro 300.000,00 tasso lordo di premio pro mille
premio annuo lordo euro
Il premio annuo lordo complessivo ammonta pertanto a euro
Limite di indennizzo | indipendentemente dal numero dei sinistri: euro 15.000.000,00 per periodo assicurativo annuo |
Limite di indennizzo per danni da Terremoto | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 5.000.000,00 |
Limite di indennizzo per danni da Inondazioni/alluvioni | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 5.000.000,00 |
(*) M.U.R. = euro 10.000.000,00 Polo Scolastico “Margherita Hack” di Carpi - via Canalvecchio
La Società Il Contraente / Assicurato
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Piazza Vittorio Emanuele II°, 1 – 41011 Campogalliano (MO) C.F. e P. IVA 00308030360
durata del contratto: anni 4 e mesi 9, con effetto dal: 30/06/2018
scadenza il: 31/03/2023 scadenza prima rata il: 31/03/2019
Partite, somme assicurate e tassi di premio | |||
Partita 1 Beni Immobili somma assicurata | euro | 24.600.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille premio annuo lordo | euro | ||
Partita 1bis Fabbricati di interesse storico od artistico | |||
somma assicurata tasso imponibile di premio pro mille | euro | 6.552.500,00 | |
premio annuo lordo | euro | ||
Partita 2 Beni mobili/Contenuto somma assicurata | euro | 3.000.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille | |||
premio annuo lordo | euro | ||
Partita 3 Ricorso terzi e/o locatari somma assicurata | euro | 3.000.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille | |||
premio annuo lordo | euro |
Partita 4 Spese di demolizione e sgombero (in eccedenza a garanzia base) somma assicurata euro 500.000,00 tasso lordo di premio pro mille
premio annuo lordo euro
premio annuo lordo euro
Il premio annuo lordo complessivo ammonta pertanto a euro
Limite di indennizzo | indipendentemente dal numero dei sinistri: euro 20.000.000,00 per periodo assicurativo annuo |
Limite di indennizzo per danni da Terremoto | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 5.000.000,00 |
Limite di indennizzo per danni da Inondazioni/alluvioni | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 5.000.000,00 |
(*) M.U.R. = euro 7.000.000,00 Scuola Primaria Guglielmo Marconi
La Società Il Contraente / Assicurato
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Corso A. Pio , 91 – 41012 Carpi (MO) - C.F. e P. IVA 00184280360
durata del contratto: anni 5 con effetto dal: 31/03/2018
scadenza il: 31/03/2023 scadenza prima rata il: 31/03/2019
Partite, somme assicurate e tassi di premio | |||
Partita 1 Beni Immobili somma assicurata | euro | 160.000.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille premio annuo lordo | euro | ||
Partita 1bis Fabbricati di interesse storico od artistico | |||
somma assicurata tasso imponibile di premio pro mille | euro | 146.849.000,00 | |
premio annuo lordo | euro | ||
Partita 2 Beni mobili/Contenuto somma assicurata | euro | 37.500.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille | |||
premio annuo lordo | euro | ||
Partita 3 Ricorso terzi e/o locatari somma assicurata | euro | 3.000.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille | |||
premio annuo lordo | euro |
Partita 4 Spese di demolizione e sgombero (in eccedenza a garanzia base) somma assicurata euro 500.000,00 tasso lordo di premio pro mille
premio annuo lordo euro
Il premio annuo lordo complessivo ammonta pertanto a euro
Limite di indennizzo | indipendentemente dal numero dei sinistri: euro 50.000.000,00 per periodo assicurativo annuo |
Limite di indennizzo per danni da Terremoto | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 15.000.000,00 |
Limite di indennizzo per danni da Inondazioni/alluvioni | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 5.000.000,00 |
(*) M.U.R. = euro 50.000.000,00 Castello dei Pio
La Società Il Contraente / Assicurato
Partite, somme assicurate e tassi di premio | |||
Partita 1 Beni Immobili somma assicurata | euro | 27.500.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille premio annuo lordo | euro | ||
Partita 1bis Fabbricati di interesse storico od artistico | |||
somma assicurata tasso imponibile di premio pro mille | euro | 8.800.000,00 | |
premio annuo lordo | euro | ||
Partita 2 Beni mobili/Contenuto somma assicurata | euro | 3.900.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille | |||
premio annuo lordo | euro | ||
Partita 3 Ricorso terzi e/o locatari somma assicurata | euro | 3.000.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille | |||
premio annuo lordo | euro |
Partita 4 Spese di demolizione e sgombero (in eccedenza a garanzia base) somma assicurata euro 500.000,00 tasso lordo di premio pro mille
premio annuo lordo euro
Il premio annuo lordo complessivo ammonta pertanto a euro
Limite di indennizzo | indipendentemente dal numero dei sinistri: euro 20.000.000,00 per periodo assicurativo annuo |
Limite di indennizzo per danni da Terremoto | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 5.000.000,00 |
Limite di indennizzo per danni da Inondazioni/alluvioni | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 5.000.000,00 |
(*) M.U.R. = euro 10.000.000,00 Nuovo Polo Scolastico di Via Martiri della Libertà
La Società Il Contraente / Assicurato
(°) Il Contraente stipula l’assicurazione anche nell’interesse della società Progetto Soliera Srl uninominale e della Fondazione Campori, che si intendono pertanto equiparati all’Assicurato Contraente.
Partite, somme assicurate e tassi di premio | |||
Partita 1 Beni Immobili somma assicurata | euro | 40.198.700,00 | |
tasso lordo di premio pro mille premio annuo lordo | euro | ||
Partita 1bis Fabbricati di interesse storico od artistico | |||
somma assicurata tasso imponibile di premio pro mille | euro | 16.990.600,00 | |
premio annuo lordo | euro | ||
Partita 2 Beni mobili/Contenuto somma assicurata | euro | 4.100.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille | |||
premio annuo lordo | euro | ||
Partita 3 Ricorso terzi e/o locatari somma assicurata | euro | 3.000.000,00 | |
tasso lordo di premio pro mille | |||
premio annuo lordo | euro |
Partita 4 Spese di demolizione e sgombero (in eccedenza a garanzia base) somma assicurata euro 500.000,00 tasso lordo di premio pro mille
premio annuo lordo euro
Il premio annuo lordo complessivo ammonta pertanto a euro
Limite di indennizzo | indipendentemente dal numero dei sinistri: euro 25.000.000,00 per periodo assicurativo annuo |
Limite di indennizzo per danni da Terremoto | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 5.000.000,00 |
Limite di indennizzo per danni da Inondazioni/alluvioni | per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 5.000.000,00 |
(*) M.U.R. = Casa Protetta/RSA Sandro Pertini e Castello Campori, euro 10.000.000,00 per ubicazione
La Società Il Contraente / Assicurato
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