CONTRATTO ESECUTIVO SIAN LOTTO 3
CONTRATTO ESECUTIVO SIAN LOTTO 3
Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) LOTTO 3 Contratto Esecutivo ARGEA
INDICE
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 6
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO E LUOGO DI ESECUZIONE 7
5. XXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 0
6. ATTIVAZIONE, EROGAZIONE DEI SERVIZI, STATI DI AVANZAMENTO, DISMISSIONE 7
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 9
9. COLLAUDI - VERIFICHE DI CONFORMITA’ 10
11. VALORE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI 11
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11
13. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 12
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 13
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 14
19. OBBLIGATORIETÀ E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 15
20. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 15
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15
CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 3
TRA
L’Agenzia Regionale per la Gestione e l’Erogazione degli Aiuti n Agricoltura - ARGEA Sardegna, con sede legale in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 000, Codice Fiscale 90037020956, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore ad Interim del Servizio Amministrativo, Personale e Xxxxxxxxxxx, giusti i poteri conferitigli con determinazione del Commissario Straordinario di ARGEA Sardegna n.
n. 6402 del 23/12/2020 e n. 1984 del 02/04/2021, domiciliato ai fini del presente Contratto Esecutivo presso la sede dell’Agenzia ARGEA Sardegna (di seguito per brevità anche “Agenzia” o “ARGEA” o “Committente”),
E
Xxxxxxxx - Società per azioni, in forma abbreviata "Leonardo S.p.a.", con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n.4, capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00401990585, partita IVA n. 00881841001, R.E.A n. RM - 7031, in quest'atto rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove sopra, nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, dott.ssa XXXXXX XX XXXXXXXX, repertorio n.11396;
nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese oltre alla stessa con le mandanti:
• e-Geos S.p.A., con sede legale in Matera, Loc. Terlecchie snc, capitale sociale euro 5.000.000,00 i.v, iscritta presso il Registro delle Imprese di Matera con codice fiscale e p. IVA n. 01032180778, REA n. MT-67388;
• Enterprise Services Italia s.r.l., società con unico socio con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi n.4, capitale sociale euro 39.883.619,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00282140029, p.Iva n. 12582280157, REA n.MI-1010974;
• Green Aus Società per Azioni con sede legale in Xxxx, Xxx xxxx'Xxxxxxxxxxx x.000, capitale sociale euro 500.000,00 i.v., p. Iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 13510461000, REA n. RM-1452936;
• Abaco S.p.A., con sede legale in Mantova, Corso Xxxxxxx I n.43, capitale sociale euro 120.000,00 i.v., e p. Iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro imprese di Mantova 01588630200, REA n.MN-168716;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
(nel seguito per brevità ARGEA e il Fornitore congiuntamente anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
A) con la L. 194/1984, è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN (nel seguito, per brevità, "SIAN") ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
B) il D.Lgs. 99/2004, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura" ha attribuito ad AGEA la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di coordinamento e gestione del SIAN; con Decreto del 25 ottobre 2005 il predetto Ministero ha stabilito il subentro di AGEA nelle attività di gestione, integrazione ed evoluzione dei servizi del SIAN a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo, tutti considerati di pubblico interesse, concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca, nonché dei servizi informatici connessi;
C) il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole;
D) componente fondamentale del SIAN è il Sistema Integrato di Gestione e Controllo che, secondo la regolamentazione comunitaria che ne disciplina la conformazione ed il funzionamento, costituisce lo strumento fondamentale di verifica della esistenza del diritto ad ottenere l'aiuto previsto dai regimi di intervento della politica agricola comune (PAC) garantendo l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori in agricoltura;
E) l'AGEA, ai sensi del D.Lgs. 99/2004, è responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN, nel cui ambito sono compresi anche i servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche oggetto del presente affidamento;
F) la Convenzione stipulata in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi e la Consip
S.p.A. ("Consip") regola con riferimento alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le obbligazioni reciproche, le attività da svolgere e le modalità di remunerazione delle stesse;
G) che, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b) della citata Convenzione prevede, tra i servizi di supporto alle amministrazioni, lo svolgimento da parte di Consip di gare su delega per le amministrazioni per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi; a tal fine il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, Consip e le singole amministrazioni che intendono avvalersi di Consip sottoscrivono specifici accordi di collaborazione volti a definire i reciproci rapporti;
H) in data 23 novembre 2015, Xxxxxx e l'AGEA hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo svolgimento, da parte di Consip, della procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), suddivisa
in 4 lotti;
I) la Consip, in esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza dell'accordo di collaborazione di cui alla precedente lett. H), nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, una procedura di gara aperta, suddivisa in 4 lotti, svolta in ambito comunitario con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-191 del 29/09/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117. del 29/09/2016, per l’affidamento di quattro Accordi Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
J) l’articolo 01, comma 2 del d.lgs. 74/2018, come modificato dal D.Lgs. 116/2019, prevede che il Ministero assuma il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla citata procedura ad evidenza pubblica e all'esecuzione dei relativi Accordi Quadro;
K) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 relativo ai servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29 luglio 2020;
L) in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti utilizzano l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell’Accordo Quadro medesimo;
M) l’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo;
N) il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, ha presentato la cauzione definitiva rilasciata dalla SACE SIMEST ed avente numero 1490.00.27.2799813491 del 22/04/2021 per un importo di euro 161.375,17, di cui all’Allegato “A”, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, nonché idonea documentazione attestante il possesso, da parte delle risorse impiegate nell'esecuzione dei servizi, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta;
O) l’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza;
P) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 871426789D.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. DEFINIZIONI
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:
a) dalle disposizioni del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
e) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 82/2005 e s.m.i.;
f) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
g) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
i) dalla L. 9 gennaio 2004, n. 4;
j) dal Regolamento UE 2016/679 e dal X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
k) dal D.P.C.M. 24 ottobre 2014;
l) dalle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) pubblicate sulla GURI del 5 luglio 2016, n. 155;
m) dal D.L. n. 95/2012 come convertito dalla L. 135/2012 e s.m.i.;
n) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
o) ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l’Accordo Quadro,
- gli Allegati dell’Accordo Quadro,
- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 8 dell’Accordo Quadro.
2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto
contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto
stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO E LUOGO DI ESECUZIONE
3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell’Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Piano dei Fabbisogni e relativo Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1 del presente Contratto Esecutivo.
3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
3.3 I servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico in relazione al luogo di lavoro.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 dell’Accordo Quadro, il presente Contratto Esecutivo ha durata fino al 31.12.2021, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, fatti salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 23 dell’Accordo Quadro, nonché del successivo art. 16.
4.2 Fermo quanto previsto all’art. 5.2 dell’Accordo Quadro, la durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione e comunque non può superare la durata del Contratto Esecutivo.
4.3 L’Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del presente Contratto in contradditorio con il Fornitore.
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei Fabbisogni, nonché del Progetto dei Fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 8 e 9 dell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
5.2 Il Fornitore è comunque tenuto ad aggiornare e trasmettere all’Amministrazione, con cadenza trimestrale, il Progetto dei Fabbisogni secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico – Parte Generale che dovrà essere oggetto di approvazione.
6. ATTIVAZIONE, EROGAZIONE DEI SERVIZI, STATI DI AVANZAMENTO, DISMISSIONE
6.1 Il Fornitore - entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico per il subentro deve affiancare l’impresa e/o il personale dell’Amministrazione che attualmente svolge i servizi oggetto del Contratto Esecutivo, al fine di predisporre gli ambienti applicativi e tecnologici, verificare ed analizzare il software e la relativa documentazione ed in generale
acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti. Per tutto il periodo di subentro, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico. Terminata la fase del periodo di affiancamento iniziale, decorreranno i termini di avvio dei servizi ed esecuzione degli stessi; l’Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dei servizi in contraddittorio con il Fornitore.
6.2 Il Fornitore ha l’obbligo di iniziare l’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 in favore dell’Amministrazione entro i termini ed alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e, comunque, entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1 al presente Contratto.
6.3 Il Fornitore ha consegnato all’Amministrazione, contestualmente alla stipula del Contratto Esecutivo e secondo le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico, i curriculum vitae delle risorse impiegate. Il Fornitore si impegna a procedere all’inserimento o sostituzione delle risorse nel rispetto e in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.
6.4 Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto esecutivo dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, nonché nell’Offerta tecnica se migliorativa e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Progetto dei Fabbisogni e nel Piano Generale di Lavoro.
6.5 Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all’Amministrazione e consegnare a quest’ultima, nel rispetto dei termini stabiliti dal Capitolato tecnico, il curriculum della nuova figura professionale e, laddove richiesto dall’Amministrazione, documentazione idonea ad attestare il possesso, da parte della risorsa medesima, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta.
6.6 Il Fornitore riconosce, altresì, all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto Esecutivo. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre, nei termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, una nuova figura professionale. L’esercizio da parte dell’Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6.7 Nell’ipotesi di cui ai precedenti commi 6.5 e 6.6, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del relativo curriculum.
6.8 Ove l’Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico a decorrere dalla predetta comunicazione.
6.9 Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
6.10 In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell’Amministrazione, del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6.7, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro il termine stabilito nel Capitolato Tecnico a decorrere dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6.11 Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la
necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale d’importo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro).
6.12 Il Fornitore dovrà consegnare ad ARGEA, per sua approvazione, il Piano di Lavoro Generale nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Eventuali modifiche al Piano di Lavoro Generale richieste da ARGEA, così come l’aggiornamento del predetto documento, dovrà essere svolto dal Fornitore nei termini e secondo le modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico.
6.13 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore è tenuto a redigere - e aggiornare
- lo stato di avanzamento lavori in conformità alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e secondo le tempistiche in esso previste. Lo Stato Avanzamento Lavori è soggetto ad approvazione dell’Amministrazione.
6.14 Alla scadenza o risoluzione del Contratto, al Fornitore è richiesto il trasferimento in favore dell’Amministrazione e/o di terzi dalla stessa designati, del know how sulle attività svolte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) mesi del Contratto, o su richiesta dell’Amministrazione, a porre in essere tutte le attività di phase out necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base all’Accordo Quadro e al presente Contratto al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO
7.1 Xxxxx 00 (xxxxx) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina - e contestualmente comunica all’Amministrazione - i propri Rappresentanti nelle figure di Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico per l’erogazione dei servizi quali interfacce dell’Amministrazione. I Rappresentanti del Fornitore dovranno essere operativi a decorrere dalla rispettiva data di nomina.
7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall’Amministrazione.
7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte da ARGEA.
7.4 Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all’art. 11.7 dell’Accordo Quadro.
8. CONSEGNA DEI PRODOTTI
8.1 I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, o altrimenti concordati con l’Amministrazione, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Lavoro Generale, pena l’applicazione di penali, secondo quanto specificamente previsto nell’Appendice al Capitolato Tecnico “Indicatori di Qualità”.
8.2 I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell’Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Lavoro Generale approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
8.3 Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
8.4 Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con l’Amministrazione, equivale a mancata consegna dei prodotti.
8.5 Si precisa che l’Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto.
9. COLLAUDI - VERIFICHE DI CONFORMITA’
9.1 L’Amministrazione, direttamente o mediante terzi incaricati, procederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, ad effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida dell’ANAC, i collaudi e le verifica di conformità dei servizi; i collaudi e le verifiche, che potranno essere eseguiti anche a campione, verranno effettuati, nel rispetto dei termini e secondo le modalità e le specifiche stabiliti nel Capitolato Tecnico che il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettare integralmente in ogni loro parte.
9.2 I collaudi e le verifiche si intendono positivamente superati solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi e delle verifiche sono a carico del Fornitore.
9.3 Nel caso di esito positivo dei collaudi e delle verifiche di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”.
9.4 Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione dei collaudi/verifiche di conformità.
9.5 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.
10. PENALI
10.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Accordo Quadro, nel presente Contratto Esecutivo, nel Capitolato Tecnico e nei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico medesimo o nell'Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, ivi compresa, in particolare, l’Appendice 4, qui da intendersi integralmente trascritte e che il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettare in ogni loro parte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno, secondo quanto disposto all’art. 1382 del codice civile., nonché la risoluzione del presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi di grave e reiterato
inadempimento.
10.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’art. 14 dell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati.
11. VALORE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI
11.1 Il valore del contratto è di € 458.243,90 oltre all’iva 22%, pari a € 559.057,56 iva 22% inclusa.
11.2 I corrispettivi per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C dell’Accordo Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui all’art. 18 dell’Accordo Quadro; ogni revisione degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
11.3 Detti corrispettivi maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata, secondo quanto dettagliatamente stabilito nel paragrafo 7.6 del Capitolato Tecnico e sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui al precedente art. 9.3. Resta inteso che le modalità di determinazione dei corrispettivi, disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritte e il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettarle in ogni loro parte.
11.4 I costi della sicurezza per rischi da interferenza sono nulli per cui non è stato necessario redigere il DUVRI.
12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
12.1 I corrispettivi saranno fatturati secondo le tempistiche indicate al paragrafo 7.6 del Capitolato Tecnico, previo accertamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni effettuate e all’esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente articolo 9.3. Resta inteso che i termini per la fatturazione, disciplinati in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritti e il Fornitore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Esecutivo, dichiara di accettarli in ogni loro parte.
12.2 Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore secondo le modalità previste dall’art. 17 dell’Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico, sarà corrisposta dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità e secondo quanto stabilito all'art. 17 dell’Accordo Quadro, previo accertamento in ogni caso delle prestazioni eseguite e all’esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente art. 9.3.
12.3 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
12.4 L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato dall’Amministrazione solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
12.5 Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte
dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
12.6 I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti corrente:
a) per Xxxxxxxx - Banca: Intesa San Paolo S.p.A., Via del Corso 226, 00186 Roma,
IBAN XX00X0000000000000000000000
b) per eGeos - BANCA INTESA SANPAOLO X.x.X,
XXXX XX00X0000000000000000000000
c) per GreenAus - Banca Intesa Sanpaolo, Via del Corso 226, 00186 ROMA,
IBAN XX00X0000000000000000000000
d) per DXC - Citybank N.A. Xxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 20121 Milano IBAN XX00X0000000000000000000000
e) per Abaco - Crédit Agricole Cariparma S.p.A. Agenzia: 0223 - sede di MANTOVA IBAN: XX00X0000000000000000000000
12.7 Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
13. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
13.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari al 35,216% (trentacinque/216 per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo. La garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
13.2 La garanzia di cui al precedente comma, valida per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal predetto Contratto, sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
13.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo), l’Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
14. SUBAPPALTO
14.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
CPV | Descrizione |
72000000-5 | Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto |
72322000-8 | Servizi di Gestione dati |
72212610-8 | Servizi di programmazione di software per banche dati |
72253000-3 | Servizi di assistenza informatica e di supporto |
72262000-9 | Servizi di sviluppo software |
72510000-3 | Servizi di gestione connessi all'informatica |
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 20 dell’Accordo Quadro.
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
15.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
15.2 Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
15.3 È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
15.4 In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
15.5 Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
16. RISOLUZIONE E RECESSO
16.1 L’Amministrazione potrà/dovrà risolvere il presente Contratto Esecutivo alle condizioni e nei termini stabiliti nell’art. 22 dell’Accordo Quadro.
16.2 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 13, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
16.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
16.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 16, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo comma 16.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto a favore del nuovo fornitore secondo
quanto previsto dal precedente art. 6.14.
16.5 L’Amministrazione potrà recedere dal presente Contratto alle condizioni e nei termini stabiliti nell’art. 23 dell’Accordo Quadro.
17. RESPONSABILITA’ CIVILE
17.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
18.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
18.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i.
18.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
18.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
18.7 L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
18.8 Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
18.9 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
19. OBBLIGATORIETÀ E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
19.1 Il Fornitore riconosce che il presente Contratto Esecutivo, mentre è per essa impegnativo fin dalla data della sua sottoscrizione, avrà efficacia per l’Amministrazione a decorrere dalla data di registrazione del Decreto di approvazione del presente Contratto Esecutivo da parte degli Organi di Controllo.
19.2 Le Parti convengono l’applicazione del Regio decreto 18 Novembre 1923 n. 2440 art. 11, anche per l’ipotesi che la disponibilità degli stanziamenti del bilancio del Ministero vengano variate in diminuzione sulla base della legge di bilancio dello Stato o di altre norme di legge.
20. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
20.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto. Restano in capo all’Amministrazione gli oneri sulla stessa gravanti ex lege.
20.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
20.3 Al presente Contratto Esecutivo si applica l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (“split payment”).
21. FORO COMPETENTE
21.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è del Foro di Roma.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
22.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo - le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” così come integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Esecutivo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679.
22.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio al Ministero da parte del Fornitore e/o dell’Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto Esecutivo e dell’Accordo Quadro.
22.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
22.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 101/2018 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
22.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Xxxxx, approvato e sottoscritto con firma digitale Lì 23 aprile 2021
La Committente | Il Fornitore |
Il Direttore ad Interim del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso Avv. Xxxxx Xxxxxxx | Il procuratore speciale Xxxxxxx Xxxxx |
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Attivazione, Erogazione dei servizi, stati di avanzamento, dismissione, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Consegna dei prodotti; Art. 9 Collaudi – Verifiche di Conformità, Art. 10 Penali, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Fatturazione e pagamenti, Art. 13 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 14 Subappalto, Art. 15 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, Art. 16 Risoluzione e Recesso, Art. 17 Responsabilità civile, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto con firma digitale Lì 23 aprile 2021
La Committente | Il Fornitore |
Il Direttore ad Interim del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso Avv. Xxxxx Xxxxxxx | Il procuratore speciale Xxxxxxx Xxxxx |