REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E LOCALI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
C O M U N E D I T U R I
Città Metropolitana di Bari
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E LOCALI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE ED ALIMENTI
(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 24/05/2019 Entrata in vigore: 05 giugno 2019, ai sensi dell’art.30, comma 5)
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Natura e durata della concessione d’uso Art. 3 – Procedimento di rilascio della concessione
Art. 4 - Spazi pubblicitari all’interno di locali e spazi
Art. 5 - Obblighi minimi del Concessionario da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
Art. 6 - Ulteriori prescrizioni in ordine alla responsabilità verso terzi da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
Art.7- Specifiche minime di vendita dei prodotti da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio Art. 8- Specifiche tecniche minime dei distributori automatici da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
Art. 9 - Ulteriori prescrizioni in ordine alla manutenzione e rifornimento dei distributori automatici da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
Art. 10 - Ulteriori prescrizioni in ordine alla contabilizzazione dei prodotti erogati dai distributori automatici da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
Art. 11 – Disciplina minima della penali da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
Art. 12 - Assicurazioni
Art. 13 - Garanzia fideiussoria
Art. 14 - Revoca, recesso e scadenza della concessione Art. 15 - Controlli a carico dell’Istituto scolastico
Art. 16 - Danni
Art. 17 - Verifiche e lavori – Sospensione della concessione d’uso Art. 18 - Referente della concessione d’uso e del servizio
Art. 19 - Imposte e tasse Art. 20 - Contestazioni
Art. 21 – Disciplina delle penali per la concessione d’uso
Art. 22 - Divieto di sub-concessione e di cessione della concessione Art. 23 - Successione nella concessione di servizio e in quella d’uso
Art. 24 - Risoluzione della concessione d’uso per inadempimento e clausola risolutiva espressa Art. 25 - Esecuzione in danno
Art. 26 - Codice di comportamento
Art. 27 - Canoni dovuti dal concessionario e da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio – Rimborsi spese per consumi vari
Art. 28 - Modalità di risoluzione delle controversie e individuazione foro competente Art. 29– Sanzioni
Art. 30 – Norme transitorie e finali
Art. 1 - Oggetto
1) Il presente Titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione in uso, da parte del Comune di Turi, di spazi e locali presso gli edifici scolastici di proprietà comunale ed appartenenti al proprio patrimonio indisponibile per finalità strumentali degli Istituti scolastici e degli utilizzatori autorizzati.
2) Sono oggetto di concessione gli spazi e i locali idonei all’installazione di distributori automatici per il servizio di distribuzione di bevande e alimenti, con divieto di vendita di alcolici.
3) Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si considerano esclusivamente i seguenti distributori automatici:
a) distributori di bevande calde;
b) distributori refrigerati di prodotti alimentari solidi;
c) distributori per gelati a funzionamento stagionale;
d) distributori refrigerati per bibite.
4) Ogni valutazione finale in ordine alla tipologia di distributori da installare nei locali è rimessa esclusivamente all’Istituto scolastico.
Art. 2 - Natura e durata della concessione d’uso
1) Il rapporto giuridico intercorrente tra il Comune e il concessionario scaturisce esclusivamente dal provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione, anche nel caso in cui il concessionario abbia perso il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero del bene occupato.
2) La concessione decorre dalla data di consegna degli spazi e dei locali al Concessionario e cessa alla data stabilita negli atti adottati dall’Istituto scolastico e relativi all’affidamento, in concessione, del servizio di distribuzione di alimenti e bevande, salvo le ipotesi, prima della scadenza contrattuale, di revoca, decadenza, rinuncia o risoluzione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3) Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, la concessione è, di norma, di durata triennale e di pari durata dovrà essere la concessione del servizio di distribuzione di alimenti e bevande da parte dell’Istituto scolastico.
4) La concessione d’uso è prorogata con determinazione del Settore Affari Istituzionali del Comune solo nell’ipotesi in cui l’Istituto scolastico, ricorrendo la condizione di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - previsione nel bando e nei documenti di gara di una opzione di proroga, con limitazione della proroga al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario -, abbia disposto, con atto formale, la proroga della concessione del servizio di distribuzione bevande ed alimenti mediante distributori. Resta fermo che nel periodo di proroga il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni dedotte nella concessione d’uso.
5) Gli obblighi derivanti dalla concessione vigono fino a che sussiste la medesima concessione da cui il rapporto giuridico trae titolo.
6) Lo spazio o il locale per l’installazione di distributori automatici è concesso a titolo oneroso a fronte del pagamento del canone concessorio di cui all’art. 33 del presente regolamento.
Art. 3 – Procedimento di rilascio della concessione
1) L’Istituto scolastico che, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento scolastico vigente, intende dotarsi di distributori automatici di bevande ed alimenti, affida, con propri atti, tale servizio secondo le procedure stabilite dal Codice dei contratti pubblici approvato con X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i..
2) L’Istituto scolastico, prima dell’indizione della procedura di affidamento, inoltra apposita richiesta al Settore Lavori Pubblici del Comune di Turi, e per conoscenza al Settore Affari istituzionali , avendo cura di indicare i locali e gli spazi in cui dovranno essere allocati i distributori di alimenti e bevande, il loro numero e caratteristiche tecniche e quant’altro occorra ai fini del rilascio del parere di idoneità tecnica.
3) Ai fini del rilascio del parere di idoneità tecnica il Settore Lavori Pubblici del Comune di Turi ha la competenza esclusiva:
a) sull’individuazione finale degli spazi e locali in cui possono essere allocati i distributori;
b) sul numero e sulla determinazione delle dimensioni degli stessi, dal punto di vista tecnico- funzionale;
c) sull’indicazione di eventuali lavori da eseguire per l’installazione di montanti di allacciamento, contatori per acqua ed energia elettrica in conformità alle norme comunitarie e statali sulla sicurezza degli impianti;
d) sulla redazione ed approvazione delle planimetrie relative all’individuazione finale degli spazi e locali in cui allocare i distributori, da allegare successivamente, a cura dell’Istituto scolastico, agli atti della procedura di affidamento;
e) sulla quantificazione dell’importo annuale del canone di concessione in base alle tariffe e ai criteri di cui all’art. 33 del presente regolamento.
4) L’Istituto scolastico dovrà:
a) predisporre il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione al servizio che dovrà essere erogato dal Concessionario;
b) predisporre gli atti della procedura di affidamento in conformità ai pareri e agli atti rilasciati dal Comune di Turi;
c) informare, del presente regolamento e tramite espresso richiamo e allegazione dello stesso ai propri atti di gara, gli operatori economici interessati dalla procedura di affidamento, mediante concessione, del servizio;
d) far sì che il presente regolamento sia espressamente e incondizionatamente accettato dagli stessi operatori economici unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio.
5) L’Istituto scolastico interessato, a conclusione della procedura di affidamento del servizio di distribuzione bevande ed alimenti mediante distributori automatici e con l’aggiudicazione/affidamento in concessione del medesimo servizio, dovrà trasmettere al Settore Affari istituzionali del Comune di Turi i seguenti documenti:
a) determina di aggiudicazione/affidamento, divenuta efficace ai sensi del D.Lgs. n .50/2016;
b) documentazione relativa alle generalità dell’operatore economico affidatario/aggiudicatario;
c) dichiarazione di accettazione del presente regolamento rilasciata in sede di gara unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura di affidamento;
d) schede tecniche relative ai distributori da installare con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e certificazioni di conformità nonché i consumi energetici;
e) copia del manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 193/2007 e s.m.i.), da consegnarsi a cura dell’affidatario/aggiudicatario;
f) autorizzazioni amministrative;
g) il DUVRI di cui al precedente comma 4, lett. a);
h) la polizza assicurativa a titolo di responsabilità civile di cui all’art. 18 del presente regolamento.
6) Il Responsabile del Settore Affari istituzionali del Comune di Turi, con apposito atto formale, convocherà l’affidatario/aggiudicatario per la sottoscrizione della concessione d’uso, che sarà preventivamente approvata con apposita determinazione; nel contempo, inviterà lo stesso affidatario/aggiudicatario, prima della stipula del contratto di concessione, a depositare:
a) la garanzia fideiussoria di cui all’art. 19 del presente regolamento;
b) la distinta contabile attestante il versamento della prima annualità del canone in caso di concessione pluriennale o dell’unico canone dovuto, per tutte le altre fattispecie;
c) ogni altro documento necessario ai fini della stipula della concessione.
7) Il Responsabile del Settore Affari istituzionali del Comune di Turi, una volta sottoscritta la concessione d’uso, dovrà trasmettere copia della stessa all’Istituto scolastico ai fini della stipula della concessione del servizio di distribuzione bevande ed alimenti mediante distributori automatici con l’impresa aggiudicataria/affidataria. E’ vietato stipulare tale concessione di servizio senza che il Comune abbia preventivamente rilasciato la concessione d’uso degli spazi o dei locali da utilizzare ai fini dell’erogazione del predetto servizio. Lo stesso Istituto scolastico ha l’onere di informare tempestivamente il Comune di ogni vicenda amministrativa o contenziosa relativa alla concessione di servizio.
8) Al concessionario è fatto divieto di mutare, anche in parte o temporaneamente, l’uso degli spazi o dei locali durante la vigenza della concessione, salvo sia espressamente autorizzato dal Comune, previo parere favorevole dell’Istituto scolastico.
9) È altresì vietata la sublocazione dei beni concessi in uso o la cessione a qualunque titolo, sia parziale che totale, della concessione d’uso secondo quanto stabilito dall’art. 28 del presente regolamento.
10) È consentita la successione nella concessione di servizio e in quella d’uso secondo quanto stabilito dall’art. 29 del presente regolamento.
11) È consentita la proroga della concessione d’uso secondo quanto stabilito dall’art. 8 del presente regolamento.
12) Il concessionario è altresì tenuto ad osservare quanto stabilito dagli artt. 11-12-13-14-15-16-17- 18-19 e 24 del presente regolamento che, per quanto tali articoli riguardano la concessione di servizio che il concessionario dovrà sottoscrivere con l’Istituto scolastico, costituiscono comunque prescrizioni minime vincolanti per l’Istituto scolastico e il concessionario affidatario/aggiudicatario del predetto servizio, la cui inosservanza condiziona l’efficacia della concessione d’uso, essendo, tali prescrizioni, poste a tutela di interessi pubblici concreti meritevoli di specifica tutela in quanto connessi all’incolumità, alla salute e alla sicurezza degli utenti finali del servizio.
13) Il Settore Affari istituzionali del Comune, con il supporto del Settore Lavori Pubblici, si riserva di effettuare i controlli per verificare l’esatto adempimento degli obblighi stabiliti nella concessione d’uso e nel presente regolamento.
Art. 4 - Spazi pubblicitari all’interno di locali e spazi
1) Tutti gli spazi e i locali eventualmente utilizzabili per fini pubblicitari rimangono di disponibilità del Comune di Turi il quale potrà, insindacabilmente, decidere di utilizzarli a scopo pubblicitario senza per questo dover riconoscere compensi di qualunque natura al Concessionario.
2) Il Concessionario non potrà in autonomia utilizzare o concedere a terzi qualsiasi spazio o locale a uso pubblicitario. Il Concessionario deve essere preventivamente autorizzato dal Comune:
a) per utilizzare gli spazi pubblicitari per pubblicizzare il proprio marchio e/o prodotti e/o servizi;
b) per stipulare contratti di concessione o vendita a terzi di spazi pubblicitari.
Art. 5 - Obblighi minimi del Concessionario da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
1) Il concessionario dovrà:
a) acquisire, dal Comune, la concessione d’uso dei locali e degli spazi;
b) rispettare le leggi e i regolamenti in materia di polizia locale, di pubblica sicurezza, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di igiene e sanità, di sicurezza alimentare, di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche;
c) rispettare i CCNLL, i contratti integrativi di categoria di riferimento, in tutti i loro istituti, anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti) e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa ed attenersi agli obblighi descritti dalla D.Lgs. n. 81/2008;
d) acquisire dalle Autorità pubbliche competenti licenze, autorizzazioni, nulla osta previsti dalla normativa vigente; tali licenze, autorizzazioni, nulla osta dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia che potranno essere emanate nel corso della vigenza della concessione di servizio; la predetta documentazione dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte delle Autorità pubbliche competenti, degli organi di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di verificare la conformità del servizio alle normative vigenti;
e) assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., comunicando all’Istituto scolastico, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
f) collocare, a propria cura e spese, le apparecchiature nell’Istituto scolastico interessato; l’Istituto scolastico ha l’onere di comunicare al Settore Affari istituzionali e al Settore Lavori Pubblici del Comune di Turi, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, l’avvenuta installazione delle predette apparecchiature;
g) eseguire, a propria cura e spese, l’installazione dei distributori e di ogni altra attrezzatura ed impianto nel pieno rispetto delle norme vigenti, comunitarie, statali, regionali e locali; in particolare, i distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli e corridoi, mentre saranno posizionati nelle vicinanze di un estintore portatile; in mancanza, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’installazione di estintore portatile; è in ogni caso vietato tenere nei locali concessi in uso materiali ed oggetti infiammabili;
h) ove sussistono le condizioni, eseguire, a propria cura e spese e previa autorizzazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Turi riportante le prescrizioni tecniche da doversi osservare nella fase esecutiva, l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica a regola d’arte e secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
i) ove sussistono le condizioni, eseguire, a propria cura e spese e previa autorizzazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Turi riportante le prescrizioni tecniche da doversi osservare nella fase esecutiva, l’eventuale collegamento idrico secondo le norme di buona tecnica evitando allacciamenti precari;
j) ove sussistono le condizioni, stipulare i contratti di fornitura idrica ed elettrica e quant’altro occorra ai fini dell’erogazione del servizio provvedendo alla relativa installazione di contatori autonomi secondo le prescrizioni del Settore Lavori Pubblici del Comune di Turi;
k) applicare a ciascun distributore una targhetta visibile, e chiaramente leggibile, indicante recapiti telefonici e nominativi degli incaricati della riparazione, proprio al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e avarie;
l) porre, a lato del distributore e a propria cura e spese, i raccoglitori di rifiuti per la raccolta differenziata;
m) rimuovere i distributori automatici non funzionanti;
n) eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e di ogni altra attrezzatura adibita all’erogazione del servizio;
o) fornire trimestralmente l’elenco riepilogativo degli interventi di manutenzione straordinaria, su supporto informatico, eseguiti evidenziando: tipologia e modello della macchina, ubicazione, data e ora della richiesta di intervento, motivazione chiamata, data e ora dell’intervento;
p) effettuare, se necessario e in caso di qualunque lavorazione dallo stesso effettuata e comunque al termine della concessione, la pulizia dei pavimenti presenti nelle zone in cui sono posizionati i distributori;
q) fornire al Comune e all’Istituto scolastico il nominativo di un proprio referente ai fini della gestione di tutti gli adempimenti connessi con le concessioni d’uso e di servizio, secondo quanto stabilito dall’art. 24 del presente regolamento;
r) dotare il personale di una tessera di riconoscimento ben esposta e/o di divisa di servizio, onde consentirne il riconoscimento; il personale impiegato nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature deve essere munito delle prescritte abilitazioni tecniche e sanitarie;
s) comunicare tempestivamente al Comune e all’Istituto scolastico eventuali modifiche che dovessero essere apportate, nel corso dell’anno scolastico, rispetto a quanto concesso.
2) I distributori dovranno:
a) essere corredati da apposita dichiarazione di conformità/omologazione (o altro atto equipollente) e marchio CE, anche in caso di modifica e sostituzione degli stessi, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni tecniche ed igieniche previste delle normative vigenti;
b) essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
c) essere conformi alle norme in materia di sicurezza alimentare, di rumorosità e tossicità.
3) Il concessionario, nel corso del rapporto concessorio, può sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche sotto il profilo degli standard tecnici e qualitativi; di detta sostituzione deve essere sempre data, in via anticipata, comunicazione scritta all’Istituto scolastico che, valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione; tale autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Affari Istituzionali del Comune.
4) Il concessionario è tenuto ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributore automatico continuativamente 24 ore su 24 e per tutto il periodo previsto dalla concessione.
5) Il Concessionario dovrà, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, fornire servizio di assistenza e manutenzione. In caso di guasto dei distributori e di ogni altra attrezzatura il Concessionario dovrà provvedere al ripristino del loro funzionamento entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto da parte del responsabile della struttura in cui l’apparecchiatura è installata. Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 48 ore dall’avvenuta segnalazione, il concessionario dovrà sostituire, con spese a proprio carico ed entro le successive 48 ore, il distributore guasto con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche e comunque sempre nel rispetto del presente regolamento.
6) Le interruzioni totali dell’esecuzione della concessione per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all’Istituto scolastico, e per conoscenza al Settore Affari Istituzionali del Comune di Turi, affinché l’Istituto possa adottare le opportune misure che il caso richiede.
7) Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli indicati al precedente comma 6, l’Istituto scolastico si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti e di applicare le sanzioni previste.
8) Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:
a) possedere adeguata professionalità e qualifica;
b) essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
c) operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d) tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
e) portare xxx visibile, al fine di agevolarne l’identificazione, una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
9) Il Comune di Turi è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza, da parte del concessionario, delle norme in materia di polizia locale, di pubblica sicurezza, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di igiene e sanità, di sicurezza alimentare, nonché di quelle relative al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta.
10) Il Comune di Turi e l’Istituto scolastico sono esentati da ogni onere, di qualunque tipo, inerente il rilascio delle autorizzazioni/licenze/nulla osta amministrativi riguardanti
l’installazione e la gestione, nonché la dismissione dei distributori e delle apparecchiature utilizzati per l’erogazione del servizio.
11) Il Settore Affari istituzionali , con il supporto del Settore Lavori Pubblici, si riserva comunque di effettuare controlli per verificare se l’installazione dei distributori sia avvenuta a norma di legge e secondo le prescrizioni regolamentari e contrattuali.
12) Alla scadenza della concessione e comunque entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla predetta scadenza, senza che sia necessario a tal fine alcuna richiesta scritta del Comune, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cure e spese, alla riconsegna degli spazi e locali concessi in uso liberi da cose e attrezzature nello stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo l'esercizio, da parte del Comune, di tutte le azioni mirate a rimettere gli stessi nella sua piena disponibilità, anche facendo ricorso al rilascio coattivo ai sensi dell’art. 823, comma 2, del codice civile. In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, il Comune provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese del concessionario, salvo il risarcimento del maggiore danno subito.
Art. 6 - Ulteriori prescrizioni in ordine alla responsabilità verso terzi da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
1) Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta/indiretta derivante dall’esecuzione della concessione del servizio; pertanto il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.
2) La concessione di servizio sottoscritta con l’Istituto scolastico viene eseguita a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, igienico- sanitaria ed assicurativa.
3) Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto della concessione di servizio, o comunque ad esse ricollegabili.
4) Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio, e per eventuali furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, nonché da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, atti vandalici, furti o danneggiamenti alle apparecchiature installate e/o asportazioni di prodotti.
5) Il Comune non è responsabile dei danni eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in genere alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario.
6) In relazione alle concessioni d’uso e di servizio, il Concessionario dovrà stipulare, con onere a proprio carico, una polizza assicurativa per responsabilità civile secondo quanto stabilito dall’art. 18 del presente regolamento. Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla
predetta polizza. Resta, tuttavia, inteso che i massimali richiesti dall’art. 18 del presente regolamento non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte del concessionario che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.
Art. 7 - Specifiche minime di vendita dei prodotti da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
1) L’inosservanza di quanto stabilito nel presente articolo costituisce giusta causa per la decadenza dalla concessione d’uso rilasciata dal Comune di Turi.
2) L’approvvigionamento e il rifornimento dei distributori, nonché la periodica raccolta del denaro presente all’interno dei distributori e la vendita di eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori sono a cura e carico e sotto la piena responsabilità del concessionario.
3) I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all’utenza e devono corrispondere ai prezzi approvati dall’Istituto scolastico.
4) Fermo restando l’autonomia dell’Istituto scolastico nella predisposizione del capitolato tecnico prestazionale per la concessione del servizio di distribuzione di alimenti e bevande mediante impianti automatici, l’Istituto scolastico ha la facoltà di decidere i prodotti da distribuire nel rispetto degli standard di seguito riportati che devono essere considerati minimi:
CARATTERISTICHE GENERALI
Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili:
✓ prodotti di marche produttrici di prima qualità, aventi rinomanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere totalmente privi di O.G.M. (Organismi geneticamente modificati);
✓ prodotti riportanti l’indicazione della marca e la relativa scadenza;
✓ prodotti conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
✓ prodotti con confezioni conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari e con indicazione di tutte le sostanze alimentari di cui è composto ciascun prodotto posto in distribuzione; di materiale idoneo all’imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta, devono inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte.
✓ prodotti a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150 kcal per singola porzione, pari a circa il 5% della quota energetica giornaliera raccomandata per un individuo sano;
✓ prodotti alimentari freschi e locali, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), prodotti da agricoltura biologica ed equo solidali, prodotti da produzioni locali (km 0);
✓ prodotti per una fascia specifica di persone ad esempio privi di glutine o per diabetici;
✓ frutta e verdura e altri prodotti e preparati alimentari caratterizzati da proprietà nutrizionali naturali quali:
• basso contenuto di grassi e densità energetica,
• elevato apporto di fibra, vitamine, sali minerali o vitamine e antiossidanti;
✓ cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50%;
✓ succhi di frutta con contenuto minimo di frutta pari al 100% e senza zuccheri aggiunti;
✓ prodotti a ridotto contenuto di sodio: apporto inferiore a g. 0,12 per 100g di prodotto (ove applicabile, ovvero solo per gli snack salati);
✓ prodotti con etichettatura nutrizionale, rispondente ai criteri di corretta pubblicità, informazione ed esposizione (sempre applicabile tranne per le bevande calde);
✓ prodotti con etichettatura che, in aggiunta alle informazioni previste dalla normativa vigente, riporti l’origine dei vari ingredienti (es località di produzione, anno di raccolta, origine del seme).
Le Imprese produttrici dei prodotti dovranno essere in possesso del manuale HACCP e della documentazione di autocontrollo, completa di schede, documenti di conformità e/o dei risultati degli eventuali test di laboratorio effettuati.
È comunque vietato utilizzare:
✓ alimenti transgenici;
✓ conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge;
✓ ogni forma di riciclo di prodotti avanzati;
✓ alimenti scaduti;
✓ bevande alcoliche.
BEVANDE CALDE
Nel rispetto di eventuali intolleranze alimentari (per esempio, celiachia) il tubo erogatore del caffè deve essere assolutamente separato dal tubo erogatore dell’orzo. Di tale caratteristica funzionale deve essere rilasciata garanzia scritta al Committente e deve essere apposta idonea vetrofania di illustrazione.
✓ bevande calde da colazione quali: caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè espresso macchiato, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè al ginseng macchiato e cappuccino con grani macinati al momento dell’erogazione;
✓ cappuccino con cioccolato, cappuccino decaffeinato, cappuccino al ginseng, cappuccino al ginseng con cioccolato, mokaccino;
✓ the al limone, latte, latte macchiato, cioccolato, cioccolato con il latte, cioccolato forte ecc;
✓ latte senza lattosio e senza proteine del latte.
BEVANDE FREDDE
Con riferimento alle bevande fredde, nei distributori dovrà essere sempre presente acqua minerale naturale e frizzante in vetro o PET da 50 cl proveniente da sorgenti italiane, tè, succhi di frutta al 100% senza zuccheri aggiunti, estratti di verdura, con esclusione di bibite gassate.
✓ Frutta fresca biologica;
✓ Frutta secca sgusciata biologica senza sale aggiunto;
✓ Ortaggi freschi (carote, finocchi, ecc.) biologici;
✓ Prodotti a base di cereali biologici e integrali.
ALIMENTARI PRE- CONFEZIONATI
Con riferimento agli elementi preconfezionati, in ogni distributore dovranno essere sempre presenti:
✓ almeno una tipologia di yogurt naturale (senza zuccheri o dolcificanti) in confezioni contenenti almeno 125 gr di prodotto;
✓ almeno un prodotto proveniente dalla rete del commercio equo e solidale (produttori certificati FLOCERT o certificati AGICES o certificati Fairtrade-Trans Fair o certificati rilasciati da altri Enti analoghi);
✓ almeno due prodotti idonei per utenti affetti da celiachia;
✓ almeno due prodotti di provenienza locale (filiera di produzione e confezionamento corta, prodotto all'interno della Regione Puglia).
Uno stesso prodotto può essere considerato utile per il soddisfacimento di più delle suddette condizioni.
L’Istituto scolastico e il Comune si riservano la facoltà di chiedere al concessionario la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna l'erogazione.
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del concessionario, entro il più breve tempo possibile e comunque da non recare alcun inconveniente all’Istituto scolastico e al Comune. In caso di contestazione sulla qualità della merce varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un Laboratorio specializzato.
Le relative spese saranno a carico del concessionario.
Art. 8 - Specifiche tecniche minime dei distributori automatici da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
1) I distributori automatici devono:
a) avere una data di fabbricazione non anteriore al 1° gennaio 2012;
b) essere dotati di idonea omologazione, marchio CE;
c) essere rispondenti alle norme e prescrizioni, anche tecniche, comunitarie e statali, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di compatibilità elettromagnetica e di livelli di rumorosità;
d) essere ad alta efficienza energetica rientrabile almeno nella classe energetica A, secondo il protocollo di consumo energetico EVA EMP (ultima versione);
e) essere dotati di impianto refrigerante privo di clorofluorocarburi (CFC); i fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive comunitarie di tutela ambientale.
2) I distributori, inoltre, devono:
a) accettare come strumento di pagamento le monete ed essere muniti di servizio di “rendi resto” in moneta contante;
b) segnalare chiaramente e tempestivamente l’eventuale assenza di monete per il resto;
c) garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
d) prevedere un sistema di pagamento con ricaricabile; in tal caso la chiavetta deve essere fornita all’utente con un eventuale deposito cauzionale;
e) consentire all’utente la possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
f) fornire tutte le necessarie informazioni per gli utenti affetti da eventuali intolleranze alimentari e, nel contempo, somministrare le bevande in modo da prevenire tali tolleranze; ad esempio, per i celiaci il tubo erogatore del caffè deve essere assolutamente separato dal
tubo erogatore dell’orzo; di tale caratteristica funzionale deve essere rilasciata garanzia scritta al Concessionario e deve essere apposta idonea vetrofania di illustrazione;
g) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distributori e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e conforme alle norme in vigore, nonchè resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
h) essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d’esodo e le uscite di sicurezza;
i) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
j) avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da inquinanti vari;
k) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero munito di sportello;
l) riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito nonchè il nominativo ed il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso d’urgenza;
m) essere dotati di appositi contatori delle quantità, per ciascun prodotto, delle somministrazioni erogate, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale dell’Istituto scolastico responsabile della gestione del contratto di concessione.
Art. 9 - Ulteriori prescrizioni in ordine alla manutenzione e rifornimento dei distributori automatici da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte
dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
1) Le attività di rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori automatici dovranno essere eseguiti dal concessionario in orari tali da non intralciare l’accesso e l’uscita dei dipendenti, utenti e studenti.
2) In particolare, l’accesso all’Istituto scolastico non potrà avvenire nell’orario di entrata, uscita e ricreazione degli alunni e comunque il Concessionario dovrà concordare con l’Istituto scolastico l’orario di accesso ai locali.
3) Il Concessionario deve garantire la realizzazione di un programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti. In particolare il Concessionario deve effettuare:
✓ interventi di rifornimento con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti, ed un servizio pienamente soddisfacente per l’utenza;
✓ interventi di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia interna ed esterna dei distributori, con frequenza tale da garantire i livelli minimi di igiene e la continuità di funzionamento delle macchine.
4) In caso di guasti il concessionario è tenuto ad intervenire entro 24 ore dalla chiamata nei giorni lavorativi. I suddetti interventi devono essere effettuati in giorni e orari in accordo con l’Istituto scolastico.
Art. 10 - Ulteriori prescrizioni in ordine alla contabilizzazione dei prodotti erogati dai distributori automatici da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
1) Il Concessionario è obbligato a trasmettere, su supporto informatico, all’Istituto scolastico e al Comune di Turi, secondo quanto stabilito al comma successivo, il resoconto sulle quantità di prodotti erogati per ciascun specifico prodotto e il relativo fatturato. A tal fine ogni distributore deve essere dotato di apposito contatore delle quantità, per ciascun specifico prodotto, delle somministrazioni erogate, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale dell’Istituto scolastico responsabile della gestione del contratto di concessione.
2) Il resoconto dovrà essere così trasmesso dal Concessionario:
a) per le concessioni di durata pari o inferiore all’anno: entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza della concessione e prima del ritiro dei distributori e delle attrezzature;
b) per le concessioni di durata pluriennale della concessione: per la prima e le successive annualità (con esclusione dell’ultima) entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza dell’anno di durata della concessione, per l’ultima annualità (o periodo inferiore) entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza della concessione e prima del ritiro dei distributori e delle attrezzature.
3) Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il resoconto di cui al presente articolo dovrà essere consegnato dal Concessionario anche a semplice richiesta, per atto scritto, dell’Istituto scolastico o del Comune, senza che questi debbano addurre alcuna motivazione a riguardo; la consegna dovrà avvenire entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 11 – Disciplina minima della penali da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio
1) Il Concessionario, nell'esecuzione della concessione e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti l’oggetto della concessione, sia quelle già vigenti al momento della sottoscrizione della concessione, sia quelle che dovessero essere approvate successivamente e per la durata della concessione.
2) In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione della concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione della concessione.
3) L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza.
4) In caso di recidiva nell’arco di 30 (trenta) giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
5) Le penali non si applicano nel caso in cui l’inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili. Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, al Comune e all’Istituto scolastico entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’inizio del loro avverarsi, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
6) Le inadempienze comportano l’applicazione delle penali di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale.
€ 100,00
✓ Per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all’art. 13 del presente regolamento sulle “SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI IN VENDITA CARATTERISTICHE GENERALI BEVANDE FREDDE: ALIMENTARI PRE-CONFEZIONATI” (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto);
✓ Per la distribuzione di generi alimentari non autorizzati;
✓ Per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori;
✓ Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art. 15 del presente regolamento su “MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI”.
€ 400,00
✓ per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti;
Variabile da € 50,00 a € 500,00
✓ per ciascuna violazione di norme contenute nel presente regolamento non espressamente previste nelle penalità di cui sopra, l’Istituto scolastico si riserva l’applicazione di una penale compresa fra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500,00 per ogni ulteriore inadempienza rispetto a quelle precedentemente previste. L’entità della penale è definita a discrezione dell’Istituto scolastico in rapporto alla gravità dell’inadempimento.
7) La comminatoria delle penali non impedisce l’applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale.
8) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9) L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune e dell’Istituto scolastico di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 12 - Assicurazioni
1) Il Concessionario assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività oggetto della concessione di servizio che sarà sottoscritta con l’Istituto scolastico; in particolare il concessionario si assume la responsabilità nei confronti del Comune, dell’Istituto scolastico, degli utenti del servizio per eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, compreso il rischio del deterioramento dei prodotti, sia all’interno che all’esterno di locali.
2) In ordine a tale responsabilità è fatto obbligo al Concessionario di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l’intera durata della concessione, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in conformità a quanto sotto stabilito.
3) Il Concessionario sottoscriverà le polizze sopracitate dopo la comunicazione da parte dell’Istituto scolastico dell’efficacia dell’aggiudicazione/affidamento del servizio e prima della sottoscrizione, con il Comune di Turi, della concessione d’uso. Il Concessionario sottoscriverà le polizze sopracitate alle condizioni di seguito riportate.
a) L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato (Concessionario affidatario/aggiudicatario) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore dei servizi affidati dall’Istituto scolastico. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto della concessione di servizio e comprendere l’esercizio di tutte le attività eventualmente complementari, preliminari ed accessorie.
b) Il Comune di Turi e l’Istituto scolastico dovranno essere considerati “terzi” a tutti gli effetti e tale precisazione dovrà essere indicata espressamente in polizza.
c) L’Assicuratore riconosce inoltre la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30/06/1965, n. 1124; D.Lgs. 23/02/2000 n. 38).
d) Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei servizi oggetto della concessione di servizio nonché dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
e) L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
• R.C.T.: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose;
• R.C.O.: € 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di € 2.000.000,00 per persona infortunata (ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38).
f) L’assicurazione vale per i danni determinati da colpa dell’Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato.
g) L’Assicuratore rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell’Assicurato o di qualsiasi ente o società dell’Assicurato, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai dell’Assicurato e loro eredi.
h) L’Assicuratore, in caso di recesso dal contratto di assicurazione, si impegna a darne comunicazione all’Assicurato e al Comune di Turi e all’Istituto scolastico, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni.
i) Il Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello di Bari per le controversie in cui sia parte il Comune di Turi e l’Istituto scolastico.
j) Qualora il concessionario aggiudicatario/affidatario sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
k) L’Istituto scolastico si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di autorizzare il concessionario aggiudicatario/affidatario che disponga di coperture assicurative che già contengono le garanzie richieste dal presente articolo, ad avvalersene specificando con apposita appendice che le polizze già in corso coprono per intero i rischi ed i massimali sopra specificati; in caso contrario verrà richiesta una polizza specifica.
l) In ogni caso, copia della polizza regolarmente quietanzata dovrà essere trasmessa all’Istituto scolastico e al Comune di Turi all’atto della stipula della concessione d’uso e della concessione di servizio; ad ogni scadenza contrattuale successiva alla prima, inoltre, il concessionario aggiudicatario/affidatario si impegna per tutta la durata delle concessioni d’uso e di servizio, comprese eventuali proroghe, a fornire all’Istituto scolastico e al Comune di Turi copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza. Il mancato pagamento del premio non costituisce motivo di invalidità della stessa e non può essere opposta ai danneggiati.
4) Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza. Resta, tuttavia, inteso che il massimale suindicato non rappresenta il limite del danno risarcibile da parte del concessionario che risponderà sempre e comunque nel suo valore complessivo.
5) Il Settore Affari Istituzionali del Comune di Turi verificherà annualmente la validità della polizza assicurativa di cui ai commi precedenti.
Art. 13 - Garanzia fideiussoria
1) A garanzia degli obblighi rivenienti dalla concessione, dei diritti di rivalsa che il Comune dovesse eventualmente vantare a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della concessione, nonché di eventuali risarcimenti di danni, il concessionario deve, altresì, depositare idonea garanzia fideiussoria, da rilasciarsi da uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del Comune di Turi, nella misura del 10% (dieci) del canone complessivo dovuto e comunque fino alla concorrenza massima di una annualità di canone concessorio; tale garanzia dovrà essere valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune di Turi.
2) La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
3) La cauzione sarà svincolata solo con il pagamento di tutte le spettanze dovute al Comune. Il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario, entro il termine di 10 (dieci) giorni, la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa della concessione ai sensi dell’art. 1456 c.c.; tutte le somme vantate dal Comune e non recuperate con la cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediate le procedure esecutive previste dalla normativa vigente.
Art. 14 - Revoca, recesso e scadenza della concessione
1) La concessione si intende automaticamente revocata nel caso in cui l’immobile nel quale sono installati i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell’Istituto che ne ha chiesto l’installazione.
2) Nel caso in cui nel corso della durata della concessione l’Istituto scolastico venga trasferito in altro immobile sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, modificare, sino alla scadenza residua della medesima concessione e previo parere dell’Istituto scolastico, l’oggetto della concessione originaria sulla base dei locali individuati nella nuova sede.
3) Qualora due Istituti scolastici vengano unificati dando vita ad un nuovo Istituto, allocato in uno stesso immobile, l’Istituto scolastico dovrà indire una nuova procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, qualunque sia la situazione preesistente dei due Istituti intendendosi revocata qualsiasi concessione precedentemente rilasciata.
4) Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 e al fine di garantire continuità amministrativa, la concessione conserva comunque la propria efficacia, salvo diversa disposizione da parte del Comune e previa intesa con l’Istituto scolastico, fino al 31 agosto successivo.
5) Nei casi di revoca della concessione di cui ai precedenti commi 1-2 e 3 il concessionario avrà diritto di ottenere dal Comune il solo rimborso della quota della tariffa versata corrispondente al numero dei giorni di mancato utilizzo dei locali.
6) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il Comune ha il potere di revocare la concessione con atto da comunicarsi al Concessionario e all’Istituto scolastico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata. In tal caso il concessionario ha diritto di ottenere dal Comune il rimborso della quota della tariffa versata corrispondente al numero dei giorni di mancato utilizzo dei locali, oltre ad un indennizzo nella misura del 10% (dieci) del canone complessivo dovuto se la revoca comporta pregiudizi in danno del concessionario; il concessionario non avrà null’altro da pretendere.
7) Il concessionario può recedere dalla concessione d’uso solo nell’ipotesi in cui la concessione di servizio sottoscritta con l’Istituto scolastico perda la propria efficacia. Il recesso deve essere comunicato al Settore Affari istituzionali del Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata ed avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. In tal caso il Concessionario avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota della tariffa versata corrispondente al numero dei giorni di mancato utilizzo dei locali, fermo restando l’assolvimento, da parte dello stesso, di tutti gli obblighi posti a suo carico dalla concessione.
8) Gli spazi e i locali concessi in uso saranno riconsegnati al termine della concessione e comunque entro il termine di 10 (giorni) dalla predetta scadenza, alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento per l’uso. A tal fine il concessionario si impegna a rimuovere e ritirare i distributori ed ogni altra attrezzatura utilizzati ai fini dell’erogazione del servizio, nonché ad eseguire eventuali lavori di ripristino indicati dal Comune.
9) In caso di mancata rimozione/ritiro dei distributori e di ogni altra attrezzatura utilizzati ai fini dell’erogazione del servizio e in caso mancata realizzazione dei lavori di ripristino, il Comune provvederà direttamente allo svolgimento dei predetti lavori e servizi a spese del concessionario, e a valere sulla garanzia fideiussoria depositata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
10) Resta fermo l'esercizio, da parte del Comune, di tutte le azioni dirette a riacquisire la piena disponibilità degli spazi e dei locali concessi in uso, incluso il rilascio coattivo ai sensi dell’art. 823, comma 2, del codice civile, trattandosi di beni patrimoniali indisponibili.
Art. 15 - Controlli a carico dell’Istituto scolastico
1) E’ di competenza dell’Istituto scolastico verificare, nell’ambito della concessione di servizio, il possesso, in capo al concessionario, delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti, oltre la regolarità delle polizze assicurative rilasciate a copertura dei rischi per responsabilità civile, delle certificazioni riguardanti l’idoneità igienico- sanitaria dei distributori e degli eventuali addetti al servizio, nonché di ogni altra autorizzazione, licenza, nulla osta previsti dalle vigenti norme.
Art. 16 - Danni
1) In caso di danni ai beni comunali cagionati direttamente o indirettamente dai distributori automatici e da ogni altra attrezzatura/impianto utilizzati per l’erogazione del servizio, fermo restando quanto stabilito dall’art. 18 del presente regolamento in ordine alla polizza assicurativa, restano comunque salvi i diritti del Comune di Turi al risarcimento dei danni subiti e alla rimessa in pristino di quanto danneggiato a spese del concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il Comune, addebitando la relativa spesa allo stesso concessionario, avvalendosi anche della garanzia fideiussoria depositata di cui all’art. 19 del presente regolamento.
2) Anche tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi e dei locali concessi o relativamente all’uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rifondere al Comune di Turi delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati. In mancanza, tali spese verranno comunque addebitate al concessionario a valere sulla garanzia fideiussoria depositata di cui all’art. 19 del presente regolamento.
3) La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra il Comune, l’Istituto scolastico e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta al Comune e comunque all’atto della riconsegna dei locali e degli spazi stessi.
4) E’ altresì esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Turi per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori automatici o dei corrispettivi rivenienti dalla vendita dei prodotti in essi contenuti.
Art. 17 - Verifiche e lavori – Sospensione della concessione d’uso
1) Durante la concessione il Comune di Turi ha diritto di eseguire, sugli spazi e locali dati in concessione d’uso, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari previa comunicazione al concessionario che, tuttavia, non può rifiutarli.
2) Nel caso si debbano spostare i distributori per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma 1, potrà essere individuato, nell’ambito dell’edificio, altro spazio o locale ritenuto idoneo per la momentanea sistemazione degli apparecchi che dovrà avvenire a cura e spese del Comune di Turi.
3) Nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile o sul locale ove si svolge il servizio e non sia possibile trasferire il distributore automatico in altro luogo idoneo, l’efficacia della concessione è sospesa, con un preavviso di
30 giorni, con determinazione del Settore Affari istituzionali del Comune per il tempo necessario alla realizzazione e collaudo dei medesimi lavori; in tal caso il canone dovuto dal concessionario è ridotto in proporzione al periodo di sospensione; null’altro il concessionario avrà da pretendere dal Comune.
Art. 18 - Referente della concessione d’uso e del servizio
1) Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare al Comune di Turi e all’Istituto scolastico i seguenti dati del Referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.
2) Il Referente delle Concessioni d’uso e di servizio:
a) costituisce l'unica interfaccia nei confronti del Comune e dell’Istituto scolastico;
b) è formalmente delegato a rappresentare il Concessionario stesso e trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere;
c) è assegnatario dei compiti di supervisione e coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere,
d) deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali,
e) ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di Turi e all’Istituto scolastico ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.
3) Il Comune di Turi individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Responsabile del Settore Affari Istituzionali, anche quale Direttore dell’esecuzione della concessione (DEC).
4) Anche l’Istituto scolastico dovrà nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed eventualmente il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).
5) Tali Responsabili Unici del Procedimento costituiranno l'interfaccia fra gli Enti pubblici e il Referente nominato dal Concessionario.
Art. 19 - Imposte e tasse
1) Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti alla concessione oggetto del presente regolamento sono interamente a carico del Concessionario. Sono pertanto a carico dello stesso,
in via esemplificativa, tutte le spese relative a scritturazione, xxxxx e registrazione in caso d’uso della concessione, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione.
2) Sono a carico del concessionario tutte le spese, le imposte e tasse relative all’esercizio dell’attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi e dei locali.
Art. 20 - Contestazioni
1) Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dal RUP, il Comune farà pervenire al Concessionario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi, con possibilità di presentare, entro tale termine e a stesso mezzo, controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.
2) Al di fuori dell’ipotesi della richiesta di adeguamento alle prescrizioni del Comune di cui al comma precedente, l’inadempienza si ritiene debitamente contestata dal Comune a seguito di comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, in cui sarà data comunicazione al Concessionario della penale applicata secondo quanto stabilito dall’art. 27 del presente regolamento.
3) Nel caso di applicazione della penale ai sensi del precedente comma, al Concessionario sarà assegnato il termine di 15 (quindici) giorni per presentare le proprie controdeduzioni; trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, il Comune adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al Concessionario a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
4) Il Concessionario dovrà versare la penale applicata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata; il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste all’art. 27 del presente regolamento.
5) Nel caso di tre contestazioni scritte il Comune si riserva la piena facoltà di considerare la concessione risolta di diritto, fatte salve le penali ed il risarcimento dei danni, nonché l’incameramento della cauzione definitiva.
Art. 21 – Disciplina delle penali per la concessione d’uso
1) Il Concessionario, nell'esecuzione della concessione e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti l’oggetto della concessione, sia quelle già vigenti al momento della sottoscrizione della concessione, sia quelle che dovessero successivamente e per la durata della concessione essere approvate.
2) In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione della concessione o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione della concessione.
3) L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza così come previsto all’art. 26 del presente regolamento.
4) In caso di recidiva nell’arco di 30 (trenta) giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.
5) Le penali non si applicano nel caso in cui l’inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili. Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, al Comune e all’Istituto scolastico entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’inizio del loro avverarsi, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
6) Le inadempienze denunciate dal Comune comportano l’applicazione delle penali di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale.
€ 50,00
Per ogni giorno di ritardo nel rimuovere ciascun distributore al termine della concessione o in qualsiasi momento in cui il Comune di Turi lo richieda, a suo insindacabile giudizio.
€ 100,00
per ogni giorno in cui il Concessionario utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione del Comune, spazi pubblicitari.
Variabile da € 50,00 a € 500,00
per ciascuna violazione di norme contenute nel presente regolamento non espressamente previste nelle penalità di cui sopra, il Comune si riserva l’applicazione di una penale compresa fra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500,00 per ogni ulteriore inadempienza rispetto a quelle precedentemente previste. L’entità della penale è definita a discrezione del Comune, in rapporto alla gravità dell’inadempimento.
7) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8) L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6) La comminatoria delle penali non impedisce l’applicazione delle norme del presente regolamento sulla risoluzione contrattuale e comunque, nel caso di tre contestazioni scritte il Comune si riserva la piena facoltà di considerare la concessione risolta di diritto, fatte salve le penali ed il risarcimento dei danni, nonché l’incameramento della cauzione definitiva.
Art. 22 - Divieto di sub-concessione e di cessione della concessione
1) E' vietato cedere, anche parzialmente e/o in maniera gratuita, la concessione, pena l’immediata decadenza della stessa, fatti salvi i maggiori danni conseguenti accertati.
2) È vietata la sub-concessione ed è vietato l’utilizzo dei locali messi a disposizione dall’Ente per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati, pena l’immediata decadenza della stessa e fatti salvi i conseguenti maggiori danni accertati.
Art. 23 - Successione nella concessione di servizio e in quella d’uso
1) Il Concessionario potrà, successivamente alla stipulazione del contratto di concessione d’uso, cedere il contratto di concessione soltanto nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicatario/affidatario concessionario del servizio succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
2) In tale ipotesi l’operatore economico subentrante dovrà trasmettere all’Istituto scolastico e al Comune, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della formalizzazione del contratto che dà titolo alla successione, apposita comunicazione di tale ipotesi di successione, unitamente all’attestazione circa la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dagli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio e l’assunzione di tutti gli obblighi rivenienti dalle concessioni d’uso e di servizio in essere.
3) L’Istituto scolastico può opporsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per gravi motivi alla predetta successione del contratto. È considerato, comunque, grave motivo l’assenza, in capo al subentrante, di uno o più dei requisiti richiesti dagli atti di gara. Il diniego dovrà essere trasmesso contestualmente al Comune di Turi.
4) Nel caso in cui l’Istituto scolastico, sempre nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, accetta la successione del nuovo operatore economico nella concessione di servizio il relativo atto dovrà essere trasmesso al Settore Affari istituzionali del Comune affinchè, nei successivi 30 (trenta) giorni e all’esito positivo delle verifica di tutti i presupposti di legge e regolamento e all’acquisizione di tutti i documenti previsti per la sottoscrizione della concessione, venga adottato l’atto di sub-ingresso del nuovo operatore economico nella concessione d’uso originaria.
Art. 24 - Risoluzione della concessione d’uso per inadempimento e clausola risolutiva espressa
1) Fermo restando quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto della concessione, anche ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con una Amministrazione Pubblica;
b) in caso di cessione della concessione, al di fuori dell’ipotesi di successione della concessione ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento;
c) mancata osservanza del divieto di sub-concessione;
d) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dalla concessione;
e) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate gravi o reiterate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;
f) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
g) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
h) erogazione di bevande alcoliche;
i) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
j) casi di intossicazione alimentare;
k) gravi danni prodotti a locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
l) non ottemperanza, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
m) mancato pagamento o morosità nel pagamento del canone di concessione e delle somme dovute a qualsiasi titolo al Comune;
n) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dall’art. 18 del presente regolamento;
o) a seguito di almeno due violazioni degli obblighi contrattuali contestati formalmente nell’arco di dodici mesi;
p) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
2) Nelle ipotesi sopra indicate la concessione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente, in forma di lettera spedita a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
3) In tutti i casi di decadenza della concessione o di risoluzione della stessa per inadempimento è preclusa al Concessionario la possibilità di ottenere successive concessioni di spazi e locali di proprietà comunale, nonché di partecipare a procedure di affidamento del servizio di distribuzione bevande ed alimenti mediante distributori automatici indette dal Comune di Turi e dagli Istituti scolastici per edifici di proprietà comunale.
Art. 25 - Esecuzione in danno
1) Qualora il Concessionario non esegua, anche parzialmente, per qualsiasi causa le prestazioni oggetto della presente concessione, il Comune potrà sempre ordinare a terzi l'esecuzione, parziale o totale, di quanto omesso dallo stesso con conseguente addebito delle relative spese e dei danni eventualmente derivati al Comune; verranno inoltre applicate le relative penali.
Art. 26 – Codice di comportamento
1) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, avente ad oggetto, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Turi, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta, n. 27 del 18/03/2014, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegna, pena la risoluzione della concessione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.
2) Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo la concessione, dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, incarichi ad ex dipendenti del Comune di Turi che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Concessionario.
Art. 27 – Canoni dovuti dal concessionario e da recepire negli atti della procedura di affidamento del servizio da parte dell’Istituto scolastico e nella successiva concessione di servizio – Rimborsi spese per consumi vari
1) La concessione degli spazi per l’installazione dei distributori automatici presso gli edifici scolastici è a titolo oneroso. Il concessionario corrisponderà un canone per tutta la durata della concessione oggetto del presente regolamento.
2) Il canone annuo, determinato per ciascun distributore automatico, è pari ad € 60,00, oltre oneri fiscali di legge, escluso il rimborso forfettario delle spese per consumi elettrici, idrici, ecc., se sostenuti direttamente dal Comune.
Nel caso in cui non sia possibile per il Concessionario dotarsi, a propria cura e spese, di contatori autonomi per la fornitura di energia, ecc., e, quindi, sia il Comune a sostenere direttamente le corrispondenti spese, il Concessionario dovrà rimborsare, in via anticipata, il Comune di tali spese: prima della sottoscrizione della concessione sulla base dei consumi stimati da calcolarsi moltiplicando la tariffa forfettaria di € 0,20, oltre oneri fiscali di legge, tariffa omnicomprensiva di qualunque altra spesa generale di gestione, per ogni kWh di consumo di energia elettrica giornaliero, consumo determinato in base alla potenza dichiarata dell’apparecchiatura, e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero dei giorni di calendario compresi tra la data di inizio della concessione e quella di scadenza del primo trimestre solare utile; per i trimestri solari successivi il rimborso anticipato verrà calcolato moltiplicando la predetta tariffa forfettaria di € 0,20 per il consumo medio giornaliero in kWh del periodo precedente così come risultante dalla lettura dei misuratori di consumi elettrici da presa, da installarsi a cura del Comune, e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero dei giorni di calendario compresi nel trimestre solare; tale importo dovrà essere conguagliato con l’importo derivante dal consumo effettivo del periodo precedente, così come risultante dalla lettura dei misuratori di consumi elettrici da presa.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire, da parte del Concessionario, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Settore Economico-finanziario.
Con determinazione da adottarsi a cura del Settore Economico Finanziario entro il termine di due mesi dalla scadenza di ciascuna annualità della concessione e da comunicarsi anche al Settore Affari Istituzionali del Comune nei successivi 10 giorni, la tariffa forfettaria di € 0,20 per ogni kWh di consumo giornaliero è oggetto di revisione in base all’indice ISTAT rilevato dal comparto regolamentato del settore energetico, prezzi dell’energia elettrica, e dovrà essere corrisposta a partire da 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza annuale della concessione e prendendo come riferimento la variazione intervenuta tra il mese antecedente quella di decorrenza annuale finale della concessione e lo stesso mese dell’anno precedente (ad es., concessione di durata triennale sottoscritta in data 01/09/2019: prima revisione riguarda il periodo 01/09/2019-31/08/2020, la revisione decorre dal 1° settembre 2020, va riconosciuta con atto gestionale da adottarsi entro il termine del 30/11/2020; mesi di riferimento per la variazione ai fini dell’individuazione del relativo indice ISTAT: agosto 2020-agosto 2019; seconda revisione riguarda il periodo 01/09/2021-31/08/2020, la revisione decorre dal 1° settembre 2021, va riconosciuta con atto gestionale da adottarsi entro il termine del 30/11/2021; mesi di riferimento per la variazione e ai fini dell’individuazione del relativo indice ISTAT: agosto 2021-agosto 2020; allo stesso modo per la terza revisione).
3) L’importo del canone annuo, così come sopra determinato, è rapportato alla durata della concessione.
4) L’importo del canone annuo, così come sopra determinato, è corrisposto:
a) per le concessioni di durata pari o inferiore all’anno: prima della loro sottoscrizione;
b) per le concessioni di durata pluriennale della concessione:
✓ per la prima annualità: prima della loro sottoscrizione;
✓ per le annualità successive alla prima: in via anticipata ed entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della prima annualità e così via.
5) Il canone concessorio, così come sopra determinato, tiene conto del periodo estivo o feriale e, pertanto, non può essere ridotto.
6) Il pagamento del canone complessivo dovrà avvenire mediante versamento su conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Turi.
7) Il mancato pagamento del canone e il mancato rimborso anticipato delle spese forfettarie nei termini così come sopra stabiliti, e anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo all’automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Resta impregiudicata la facoltà del Comune di escutere quanto dovuto dalla cauzione definitiva e, in caso di incapienza, secondo quanto stabilito dall’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del presente regolamento, di procedere alla riscossione forzosa del credito, fermo restando l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal Comune.
8) Il canone annuo, così come sopra determinato e relativo a concessioni pluriennali, sarà aggiornato automaticamente, con apposito atto gestionale del Settore Affari Istituzionali da adottarsi entro il termine di due mesi dalla scadenza del periodo oggetto di revisione, in relazione al 100% della variazione positiva dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata secondo le disposizioni vigenti; il mese di riferimento è quello precedente l’inizio della concessione; l’aggiornamento decorrerà dall’inizio del secondo anno di concessione.
9) Le somme rivenienti dall’uso degli spazi e dei locali scolastici di cui al presente titolo saranno assegnate al Settore Affari Istituzionali del Comune per essere poi riassegnate integralmente all’Istituto scolastico interessato e destinate esclusivamente, ai sensi della legge n. 23/1996, al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico nonché delle spese d’ufficio ammesse dalle vigenti disposizioni di legge, sulla base di apposita convenzione tra il Comune e l’Istituto scolastico.
Art. 28 - Modalità di risoluzione delle controversie e individuazione foro competente
1) La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi inerenti l’esecuzione della concessione oggetto del presente regolamento può essere definita dalle parti avvalendosi della transazione ai sensi dell’art. 1965 del codice civile.
2) Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione della concessione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo transattivo, saranno devolute alla competenza del Foro di Bari.
3) È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 29 – Sanzioni
1) Eventuali utilizzi di locali e spazi comunali, in contrasto con le norme di cui al presente regolamento, possono essere puniti dal Settore Affari Istituzionali del Comune di con sanzione amministrativa pecuniaria variante, a seconda della gravità del fatto contestato, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
2) La sanzione di cui al comma precedente, in caso di pagamento entro 05 giorni dalla data della sua notifica, verrà ridotta del 30%.
3) I proventi delle sanzioni spettano al Comune di Turi.
Art. 30 – Norme transitorie e finali
1) Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate, nelle more del loro adeguamento, per effetto di sopravvenute norme comunitarie, nazionali, regionali o prescrizioni inderogabili delle Autorità pubbliche competenti.
2) I gestori che siano concessionari di spazi e locali per l’installazione di distributori automatici al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento rimangono titolari della concessione fino alla scadenza della stessa. Successivamente al predetto termine troverà applicazione il presente regolamento.
3) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, sono applicabili, in quanto compatibili, il codice civile e le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di contratti pubblici e di patrimonio pubblico, nonché le norme, anche regolamentari, e le disposizioni ministeriali in materia di utilizzo di locali ad uso scolastico.
4) A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme ad esso contrarie o incompatibili.
5) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune della deliberazione di sua approvazione.